TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO

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TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO
TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO
L’art. 174 del CDS disciplina, come ben sappiamo, la durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto
di persone o cose. Tale articolo, completamente rinnovato dalla legge 120/2010 recepisce gran parte del
regolamento europeo 561/2006.
1. Come disposto dal comma 3 dell’art. 174 “ Le violazioni delle disposizioni di cui al
presente articolo possono essere sempre accertate attraverso le risultanze o le registrazioni
dei dispositivi di controllo installati sui veicoli, nonche' attraverso i documenti di cui al comma
2 “ ( ovvero i registri di servizio, gli estratti del registro e le copie dell'orario di servizio di cui al
regolamento (CE) n. 561/2006
Vien da se quindi che necessita particolare attenzione nella lettura delle registrazioni del cronotachigrafo
analogico o digitale al fine dell’esame dell’attività relativa del conducente dei 28 giorni precedenti,
registrazioni che il conducente professionale deve avere al seguito in virtu’ dell’ art. 15 comma 7 del
regolamento 3821/85 a seguito delle modifiche apportate dal Reg. 561/2006 CE che prevede:
Il conducente, quando guida un veicolo munito di un apparecchio di controllo conforme all'allegato I, deve
essere in grado di presentare, su richiesta degli addetti ai controlli:
…omissis…….le registrazioni della giornata in corso e dei 28 giorni precedenti.
Tralasciando momentaneamente la parte sanzionatoria riporto per praticità “ gli eventi “fondamentali
dell’attività lavorativa di un conducente professionale come disposto dal Regolamento Europeo 561/2006:
-
" tempo di guida": la durata dell'attività di guida registrata
Il periodo di guida giornaliero non deve superare 9 ore ma può tuttavia essere esteso fino a 10 ore,
non più di due volte nell'arco della settimana.
Il periodo di guida settimanale non deve superare 56 ore e non deve superare l'orario di lavoro
massimo di cui alla direttiva 2002/15/CE.
Il periodo di guida complessivamente accumulato in un periodo di due settimane consecutive non
deve superare 90 ore.
-
" interruzione ": ogni periodo in cui il conducente non può guidare o svolgere altre
mansioni e che serve unicamente al suo riposo.
Dopo un periodo di guida di quattro ore e mezza, il conducente osserva un'interruzione di almeno
45 minuti consecutivi, a meno che non inizi un periodo di riposo.
Questa interruzione può essere sostituita da un'interruzione di almeno 15 minuti, seguita da
un'interruzione di almeno 30 minuti: le due interruzioni sono intercalate nel periodo di guida in
modo da assicurare l'osservanza delle disposizioni di cui al primo comma.
-
" altre mansioni ": le attività comprese nella definizione di orario di lavoro diverse dalla
" guida "
" periodo di riposo giornaliero ": il periodo giornaliero durante il quale il conducente può
disporre liberamente del suo tempo e comprende sia il "periodo di riposo giornaliero
regolare" sia il "periodo di riposo giornaliero ridotto" che si suddivide in:
-
-
" periodo di riposo giornaliero regolare ": ogni tempo di riposo ininterrotto di almeno 11
ore; in alternativa, il riposo giornaliero regolare può essere preso in due periodi, il primo dei
quali deve essere di almeno 3 ore senza interruzione e il secondo di almeno 9 ore senza
interruzione
" periodo di riposo giornaliero ridotto ": ogni tempo di riposo ininterrotto di almeno 9 ore,
ma inferiore a 11 ore;
Quanto sopra ci permette di iniziare il nostro accertamento a carico del conducente professionale
relativamente alla sua attività giornaliera ovvero ai tempi di guida e di riposo nel rispetto del
regolamento Europea 516/2006 e quindi dell’art. 174 del CDS, varie ed eventuali.
Niente di meglio di alcuni casi pratici evidenziando le principali violazioni che si potranno accertare
durante un controllo dall’esame delle registrazioni dell’attività giornaliera ma non prima di aver
riassunto le informazioni che si potranno e dovranno assumere da tale lettura:
1 – BARRA LARGA –
Rappresenta il tempo di guida
2 – BARRA MEDIA –
Rappresenta altre attività
lavorative
3 – LINEA SOTTILE
Rappresenta il tempo di riposo
4 – DISTANZA
Rappresenta
la
distanza
percorsa. Ogni segmento (
pedice ad apice) corrisponde a
5 km.
5 –DATI MANUALI
Qui vengono inseriti Nome,
Cognome, km percorsi, luogo di
partenza e di arrivo
6 – VELOCITA’
Rappresenta
la
velocità
mantenuta dal conducente
Caso Pratico:
Il nostro conducente XX YY ci ha fornito questa registrazione :
Come si può notare il conducente ha iniziato l’attività lavorativa alle 05.35 del mattino e l’ha
conclusa alle 18.10
La Barra Larga indica il tempo di guida, la barra sottile il tempo di riposo come precedentemente
riportato. Sommando ogni singolo tempo di guida magari aiutandoci con un lettore di dischi ma
con pazienza e buona vista si può verificare ugualmente, accerteremo una guida eccessiva di 10,45
h. e come ben sappiamo il periodo di guida giornaliero non deve superare 9 ore ma può tuttavia
essere esteso fino a 10 ore, non più di due volte nell'arco della settimana. Non rientrano nei periodi
di guida ( barra larga ), i tempi dedicati ad altre mansioni ( barra media ) e neppure ovviamente i
tempi di riposo ( linea sottile )
Si concretizza la violazione di cui all’art. 174 che a tal proposito dispone che:
4. Il conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti dal
regolamento (CE) n. 561/2006 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 40 a euro 160. Si applica la sanzione da euro 211 a euro 843 al conducente
che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero di cui al citato
regolamento (CE).
5. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 10 per cento rispetto al
limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida prescritto dal regolamento (CE) n.
561/2006, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 316 a
euro 1.265.
6. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 20 per cento rispetto al
limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida, si applica la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 422 a euro 1.686.
Quindi tre fasce di violazione sulla base del superamento della soglia di percentuale in eccesso:
-
Eccesso di guida ovvero superamento di guida fino al 10%, sanzione di € 40,00
Eccesso di guida ovvero superamento di guida dal 10% al 20 %, sanzione di € 316,00
Eccesso di guida ovvero superamento di guida oltre al 20%, sanzione di € 422,00
Soglia percentuale
di violazione
Art. 174 c. 4 CDS
Inferiore al 10%
Art. 174 c. 5
Superiore del 10%
ma inferiore al 20%
Art. 174 c. 6
Superiore del 20%
Guida di 9 h.
Inf. o uguale a 54
min
( € 40,00 )
Sup. a 54 Min. ma
inf. a 108 min.
( € 316,00)
Superiore a 108
min.
( € 422,00 )
Guida di 10 h.
Inf. o uguale a 60
min.
( € 40,00 )
Sup. a 60 Min. ma
inf. a 120 min.
( € 316,00 )
Superiore a 120
min.
( € 422,00 )
Occorre quindi verificare la percentuale di superamento della guida senza dimenticare che il
conducente può guidare sempre per 9 h e solo due volte alla settimana fino a 10 h., specificazione
doverosa in quanto se non verificassimo la condizione di guida della settimana in corso del
conducente rischieremmo di applicare in modo errato la sanzione.
Consideriamo per completezza i due casi che potremmo riscontrare:
1. Il disco in questione ( rectius la registrazione analogica ) appartiene al primo giorno della
settimana ( la settimana inizia alle 00.00 del Lunedi e finisce alle 24.00 della Domenica – rif.
Art. 4 c. 1 lett i) Reg. 561/2006 ) . Il conducente ha guidato per 10 h e 45 min. ma per
concessione normativa ( art. 6 c. 1 Reg. 516/2006 CE ) lo stesso può guidare fino a 10 h.
Siamo ad inizio settimana ( lunedì ) ed il caso in questione rappresenta la prima volta in cui il
conducente abbia superato le 10 h. di guida concesse. La percentuale di eccesso di cui all’art.
174 verrà calcolata sulle 10 h. e non sulle 9 h., quindi a conti fatti il conducente ha guidato in
eccesso 45 min. in più per cui la violazione sarà quella di cui all’art. 174 c. 4 avendo superato
il tempo di guida di non oltre il 10% ). Sanzione di € 40,00, nessuna decurtazione punti
dalla CQC ( o dalla patente di guida se il conducente è esentato dalla titolarità della Carta di
Qualificazione del Conducente )*.
2. Il Conducente, invece, da controlli effettuati nelle registrazioni della settimana in corso, ha già
usufruito della concessione normativa che gli permette di guidare due volte alla settimana fino
a 10 h. ( art. 6 c. 1 Reg. 516/2006 CE ) e questa risulterebbe la terza volta. La percentuale di
cui all’art. 174 verrà calcolata sulle 9 h. e non più sulle 10 h., quindi a conti fatti il conducente
ha guidato in eccesso 1 h. e 45 min. in più ovvero 105 min. per cui la violazione sarà quella di
cui all’art. 174 c. 5 avendo superato il tempo di guida di oltre il 10% ma non superiore al 20%
) . Sanzione di € 316,00, decurtazione punti 02 dalla CQC ( o dalla patente di guida se il
conducente è esentato dalla titolarità della Carta di Qualificazione del Conducente )*.
Da ricordare sempre, relativamente a questi accertamenti, l’art. 195 c. 2 bis del CDS:
2-bis. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 141, 142, 145, 146, 149,
154, 174, 176, commi 19 e 20, e 178 sono aumentate di un terzo quando la violazione è
commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7.
Da ricordare sempre, relativamente a questi accertamenti ed in caso di contestazione
immediata, l’art. 202 c. 2-bis e seguenti del CDS :
2-bis. Quando la violazione degli articoli 142, commi 9 e 9-bis, 148, 167, in tutte le ipotesi
di eccedenza del carico superiore al 10 per cento della massa complessiva a pieno
carico, 174, commi 5, 6 e 7, e 178, commi 5, 6 e 7, e' commessa da un conducente
titolare di patente di guida di categoria C, C+E, D o D+E nell'esercizio dell' attivita' di
autotrasporto di persone o cose, il conducente e' ammesso ad effettuare immediatamente,
nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta di cui al comma 1.
L'agente trasmette al proprio comando o ufficio il verbale e la somma riscossa e ne rilascia
ricevuta al trasgressore, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che
consegna al trasgressore medesimo
2-ter. Qualora il trasgressore non si avvalga della facolta' di cui al comma 2-bis, e' tenuto
a versare all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari alla meta' del
massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione. Del versamento della cauzione
e' fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. La cauzione e' versata al
comando o ufficio da cui l'agente accertatore dipende.
2- quater. In mancanza del versamento della cauzione di cui al comma 2-ter, e' disposto
il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere
e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni. Il veicolo sottoposto a fermo
amministrativo e' affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei
soggetti individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 214-bis.
* La CQC non è richiesta per la conduzione professionale di:
a) veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 45 km/h;
b) veicoli delle forze armate, della protezione civile, dei vigili del fuoco e delle forze responsabili del mantenimento
dell’ordine pubblico, o messi a loro disposizione;
c) veicoli sottoposti a prove su strada ai fini del perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, e dei veicoli
nuovi o trasformati non ammessi ancora in circolazione;
d) veicoli utilizzati in servizio di emergenza o destinati a missioni di salvataggio;
e) veicoli utilizzati per le lezioni di guida al fine del conseguimento della patente di guida o dei certificati di
abilitazione professionale;
f) veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini privati e non commerciali;
g) veicoli che trasportano materiale o attrezzature, utilizzati dal conducente nell’esercizio della propria attività, a
condizione che la guida del veicolo non costituisca l’attività principale del conducente.
Per quanto riguarda le esenzioni di cui alle lettere f) e g), si chiarisce che si riferiscono ai conducenti di veicoli adibiti
ad uso proprio, ma non si applicano nel caso in cui il conducente sia assunto alle dipendenze di un’impresa con la
qualifica di autista, caso in cui la guida ha carattere professionale.
Il possesso della CQC è necessario, per i conducenti di scuolabus (per i quali era richiesto il CAP tipo KD),
indipendentemente dal fatto che l’attività sia esercitata in conto proprio o per conto di terzi.
….continua