doc. 15 iscrizione all`anagrafe del cittadino ucraino con il permesso

Transcript

doc. 15 iscrizione all`anagrafe del cittadino ucraino con il permesso
DOC. 15 ISCRIZIONE ALL’ANAGRAFE DEL CITTADINO UCRAINO CON IL PERMESSO DI SOGGIORNO
ISCRIZIONE ALL’ANAGRAFE DEL CITTADINO UCRAINO CON IL
PERMESSO DI SOGGIORNO
Agli Uffici Anagrafe e alle persone interessate si comunicano le seguenti modalità
di rilascio dei certificati, da parte dell’Ufficio consolare dell’Ambasciata ucraina a
Roma, riportanti l’informazione per l’iscrizione all’anagrafe del cittadino ucraino
con il permesso di soggiorno.
In base al certificato di nascita, presentato all’Ufficio consolare dal titolare o da
una persona incaricata in originale, il Consolato, con il suo certificato su carta
intestata e firmato dal responsabile, confermerà, in lingua italiana, il luogo e la
data di nascita del richiedente.
In base all’originale del certificato di stato libero apostillato in Ucraina, entro sei
mesi dalla data del rilascio da parte dell’Ufficio Stato civile del relativo comune di
residenza in Ucraina, l’Ufficio consolare confermerà lo stato libero del richiedente,
oppure in base al certificato di divorzio o di morte di un altro degli coniugi – lo
stato civile alla data del rilascio di uno dei documenti menzionati.
Qualora fosse richiesto dalle autorità italiane, il certificato dell’Ufficio consolare
menzionato sopra può contenere l’informazione relativa sia alla data e al luogo di
nascita della persona che va inscritta all’Anagrafe che al suo stato civile, oppure
una sola di queste informazioni, a seconda delle esigenze del Comune negli atti
del quale va iscritto il cittadino ucraino.
La traduzione del luogo, della data di nascita e dello stato civile degli cittadini
ucraini che vanno iscritti negli atti di residenti del relativo comune è soggetto,
come qualsiasi atto consolare, a pagamento, secondo le tariffe stabilite presso
l’Ufficio consolare.
1/2
DOC. 15 ISCRIZIONE ALL’ANAGRAFE DEL CITTADINO UCRAINO CON IL PERMESSO DI SOGGIORNO
Tariffa urgente – 30 euro (il certificato sarà restituito al richiedente o a un suo
incaricato il giorno della consegna o il giorno lavorativo successivo);
tariffa normale – 15 euro (il certificato sarà restituito al 6-7 giorno lavorativo che
segue dopo la data di consegna).
L’Ufficio consolare può vidimare, con il relativo timbro, la traduzione del certificato
di nascita, effettuata presso un interprete riconosciuto, e in questo modo
confermare la data ed il luogo di nascita di un cittadino ucraino. Per questo atto
consolare il certificato di nascita va portato in Consolato in originale insieme alla
traduzione sia dal titolare che da un interprete o una persona incaricata.
Tariffa – 30 euro (il certificato con la traduzione saranno restituiti al richiedente o a
un suo incaricato il giorno della consegna o il giorno lavorativo successivo);
2/2