Casa riposo Pertini dal 24-07-2002
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Casa riposo Pertini dal 24-07-2002
Ufficio Servizi Sociali P.I. 02938070154 COMUNE DI ARLUNO (Provincia di Milano) REGOLAMENTO INTERNO DELLA CASA DI RIPOSO “SANDRO PERTINI” DI ARLUNO ART.1 La Casa di Riposo “Sandro Pertini” accoglie, su richiesta degli interessati, anziani in condizione di parziale autosufficienza e non autosufficienti, erogando agli ospiti prestazioni di assistenza medico-sanitaria, infermieristica, tutelare e socio-assistenziale, servizio di ristorazione, riabilitazione, culturale e ricreativo; ART. 2 Alla Casa di Riposo sono ammesse, con provvedimento amministrativo, tenuto conto della situazione psico-fisica dell’ospite al momento dell’ingresso, le persone residenti in Arluno da almeno un anno, che abbiano compiuto 60 anni e le cui condizioni siano di comprovato bisogno assistenziale, sanitario e sociale. Vengono equiparati ai residenti, ai soli fini della precedenza nella graduatoria di ammissione, coloro che sono vissuti in Arluno per almeno 25 anni. Nel caso l'intervento dell'assistenza domiciliare posticipi il ricovero in Casa di Riposo di un cittadino arlunese in lista di attesa, egli conserva il posto occupato in graduatoria e mantiene il diritto a progredire nella medesima. In caso di dimissioni e/o decessi, la copertura del posto letto vacante sarà effettuata con persona dello stesso sesso nell’ambito della lista d’attesa dei residenti. Detta ammissione sarà effettuata valutando i seguenti criteri di priorità: a) residenti in Arluno; b) residenza nel territorio dell’A.S.L. MI1 con residenza dei parenti ed affini sino al III° grado nel Comune di Arluno da almeno 1 anno; c) residenza fuori dal territorio dell’A.S.L. MI1 con residenza dei parenti ed affini sino al III° grado nel Comune di Arluno da almeno 1 anno; d) residenza nel territorio dell’A.S.L. MI1, distretto n. 6 di Magenta; e) residenza nel territorio dell’A.S.L. MI1, fuori distretto n. 6 di Magenta; f) residenza fuori dal territorio dell’A.S.L. MI1; A parità delle condizioni di cui ai punti precedenti vale il criterio cronologico di presentazione delle domande. ART. 3 All'atto della presentazione della domanda di ricovero, l'ospite dovrà presentare la seguente documentazione: a) scheda sanitaria compilata a cura del medico curante; b) questionario sociale e relativa scheda di valutazione comportamentale da compilarsi a cura dell'interessato o dei familiari; c) certificazione reddituale dell'ospite, comprensiva di eventuale assegno di accompagnamento o del riconoscimento dell’invalidità civile; tali benefici verranno infatti finalizzati al pagamento della retta di degenza presso la R.S.A. ed a tal fine gli 1 impegnatari sottoscriveranno una cessione di credito a beneficio del Comune; d) certificazione reddituale degli obbligati per legge (art. 433 Codice Civile); ART. 4 La domanda, dopo essere stata protocollata, viene inserita nell'apposita lista d'attesa ed è valida per due anni a far tempo dalla data di presentazione della medesima . Trascorso questo termine il nominativo viene eliminato. La ripresentazione della domanda di ricovero prima dello scadere del biennio permette di mantenere la posizione raggiunta nella graduatoria. In caso di rinuncia non motivata (es.: da ricovero ospedaliero, contributo regionale, assistenza domiciliare) il nominativo verrà inserito al termine della graduatoria. Alla rinuncia successiva il nominativo verrà comunque depennato dalla graduatoria – indipendentemente dalle motivazioni addotte. ART. 5 Il competente Ufficio comunale inserirà in lista d’attesa i nominativi di coloro che, pur residenti in Arluno, si trovano ricoverati presso altre strutture con oneri a carico, anche parziale, dell’Amministrazione Comunale, purché ciò sia compatibile con le condizioni fisiche e psichiche dell’anziano, previo consenso dei familiari, i quali – qualora dissenzienti – si faranno carico dell’eventuale maggior spesa di oneri che il Comune sosterrà per quanto si rileverà in eccedenza alla retta in vigore alla locale Casa di Riposo. ART. 6 All'atto dell'ingresso l'ospite dovrà essere munito dei seguenti documenti: a) sottoscrizione da parte di tutti gli obbligati sopra citati della impegnativa di spesa, con l'indicazione degli estremi di un documento d'identità; b) tessera mutualistica, codice fiscale, documento d'identità ed eventuale tessera per l'esenzione del ticket dell'ospite; ART. 7 Ogni anno i parenti dell'ospite residente ad Arluno la cui retta è parzialmente a carico dell'Ente, sono tenuti a presentare , presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune , copia della propria dichiarazione dei redditi per eventuali modifiche o aggiornamenti delle somme dovute al Comune per il mantenimento dell'ospite nella Casa di Riposo. Verranno tenuti in deposito, invece, presso il competente ufficio comunale, i libretti di pensione degli ospiti al cui mantenimento nella Casa di Riposo concorre solamente il Comune di Arluno, il quale garantisce comunque le minute spese e la fornitura di effetti personali dell'ospite; ART. 8 Per gravi e circostanziali motivi, si potrà procedere alla dimissione d'ufficio dell'ospite che abbia adottato comportamenti tali da non consentire la prosecuzione del suo soggiorno in Casa di Riposo. Analogo provvedimento potrà essere assunto in caso di mancato pagamento della retta di degenza o di quant'altro dovuto . 2 Le spese per il trasferimento e la permanenza dello stesso assistito al domicilio dell'impegnatario sono a carico di quest'ultimo, declinando l'amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità; ART. 9 Limitatamente al normale soddisfacimento delle esigenze socio-assistenziali e sanitarie ordinarie dell'ospite, come definite dalle indicazioni programmatorie regionali, la Casa di Riposo assicura in particolare : a) alloggio e trattamento dietetico adatti allo specifico stato psicofisico; b) fornitura, lavaggio e manutenzione effetti letterecci; c) lavaggio, stiratura e manutenzione spicciola degli indumenti personali degli ospiti; d) assistenza di base (ASA); e) assistenza medico infermieristica, completa degli accertamenti clinici di base, integrata dalle specialità mediche previste e prescritte dall’equipe medica responsabile della struttura che possono comportare modifiche terapeutiche; f) attività di riabilitazione e di animazione ricreativa. ART. 10 Le eventuali quote dovute al S.S.N. per gli esami, visite specialistiche assistenza protesica rimangono a carico degli ospiti. Le spese necessarie per il trasporto e l'accompagnamento presso le strutture idonee all'effettuazione di visite specialistiche e terapeutiche sono a carico dell'utente ( nel caso in cui il parente dell'ospite sia impossibilitato a provvedere a quanto sopra, il Comune potrà utilizzare mezzi e personale disponibile addebitando il costo all'utente); ART.11 Nel caso di ricovero di ospiti non residenti in Arluno il Comune di residenza deve sottoscrivere apposita convenzione con il Comune di Arluno nella quale si impegna a garantire a tempo indeterminato il pagamento della retta di ricovero e di eventuali altre spese. L'impegnatario, ente pubblico o soggetto privato, si impegna a corrispondere la retta mensile stabilita e periodicamente aggiornabile da parte dell'Amministrazione Comunale. ART. 12 Per la determinazione dell'importo delle rette si farà riferimento alla residenza al momento dell'ingresso in Casa di Riposo, anche per gli ospiti inseriti nella struttura da oltre due anni; ART . 13 Per il pagamento della retta, l'impegnatario provvedera' in via mensile anticipata. In caso di ritardato pagamento, decorreranno a favore di questa Amministrazione gli interessi di legge nella misura applicata per lo scoperto di cassa dell'Ente; 3 ART. 14 Qualora, a giudizio dell'equipe medica, le condizioni dell'ospite si modificassero da parzialmente a totalmente non autosufficiente, l'Amministrazione provvederà alla conseguente variazione della retta mensile; ART. 15 Per eventuali assenze temporanee dell'ospite per ricoveri ospedalieri, per licenze, permessi e per qualsiasi altro motivo si effettuerà, per l'intero periodo di assenza, l'abbattimento dalla retta dell'importo del puro costo del vitto, annualmente aggiornato in sede di bilancio di previsione; ART. 16 Se un richiedente ammesso alla Casa di Riposo si trova impossibilitato ad entrare perchè non ancora in possesso degli esami medici richiesti o impedito per vari motivi e intende assicurarsi il posto resosi disponibile e' tenuto al pagamento anticipato del totale della retta, decurtato del solo importo del vitto; ART.17 L'eventuale richiesta di dimissione dell'ospite dalla Casa di Riposo dovrà essere comunicata in forma scritta all'Ufficio Servizi Sociali del Comune entro il giorno 20 di ogni mese e dovrà avvenire entro la fine del mese stesso. Nel caso in cui la comunicazione delle dimissioni avvenga dopo il giorno 20, si applicherà una penale pari al costo di 10 giorni, fermo restando l'effettiva dimissione dell'ospite entro la fine del mese; ART. 18 E' consentita la temporanea uscita dell'ospite dalla Casa di Riposo, previa autorizzazione del medico e sotto la piena responsabilità dell'ospite e dell'accompagnatore, i quali firmano all'uopo un apposito registro depositato presso la Direzione della Casa di Riposo; una volta accertato dal medico il pieno possesso delle capacita' psichiche dell'ospite, quest'ultimo potrà liberamente uscire dalla Casa di Riposo in via temporanea senza richiedere ogni volta una specifica autorizzazione del medico e sino a contrario avviso del medesimo; ART. 19 La Casa di Riposo assicura la regolare tenuta delle cartelle clinica e sociale che potranno essere oggetto di consultazione e di richiesta a termini di legge (L. 241/90* – L. 675/96**); (*) Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” (**) Legge 31 dicembre 1996 n. 675 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 4 ART. 20 Il servizio ristorante della Casa di Riposo, compatibilmente alle disponibilità di posti, è aperto agli invitati da parte degli ospiti. E' aperto altresì ad altri utenti preventivamente autorizzati. L'utente esterno è tenuto a pagare per ogni pasto un corrispettivo, determinato con apposita deliberazione dell’Ente; ART. 21 Il servizio di lavanderia e l'utilizzo del bagno assistito della Casa di Riposo, funzionano da supporto del servizio di assistenza domiciliare del Comune nei casi di richieste di fruizione presentate ed accolte dall'Amministrazione Comunale; ART. 22 La Casa di Riposo è aperta ai parenti degli ospiti tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00. Nel periodo estivo, dal 1 giugno al 30 settembre, tale orario sarà prolungato fino alle ore 21.00; E’ possibile derogare da quanto sopra esclusivamente per gravi motivi e previo accordo con il Capo Servizio della struttura. ART. 23 I rapporti tra gli ospiti, i parenti ed il personale della Casa di Riposo devono essere improntati al reciproco rispetto e comprensione. Eventuali reclami relativi al servizio di assistenza dovranno essere rivolti direttamente alla Direzione della Casa di Riposo e segnalati all'Amministrazione Comunale, come previsto pag. 9 della Carta dei Servizi della struttura. ART.24 La Direzione della Casa di Riposo non risponde di eventuali oggetti di valore e somme di denaro conservati personalmente dall'ospite; ART. 25 Nelle stanze è consentito l'uso di apparecchi televisivi, radiofonici e quant'altro se autorizzati dalla Direzione valutando l'opportunità e gli eventuali problemi legati alla convivenza, previo pagamento dei canoni di legge. L'uso di questi apparecchi non deve disturbare gli altri ospiti specialmente nelle ore destinate al riposo diurno e notturno. La concessione dell'uso dell'apparecchio verrà sospesa tutte le volte che potrà costituire disturbo, ad insindacabile giudizio della Direzione; ART. 26 5 E' fatto espresso divieto di portare direttamente all'ospite bevande alcoliche, alimenti deperibili e medicinali. ART. 27 E' opportuno l'utilizzo degli appositi salottini per conversazioni prolungate con gli ospiti durante l'orario delle visite; ART. 28 E' ammessa la presenza all'interno della Casa di Riposo di personale di volontariato previo assenso dell'Amministrazione Comunale in accordo con la Direzione della Casa; ART. 29 In caso di decesso, la retta a carico dell'ospite verrà quantificata sulla base dei giorni effettivamente trascorsi presso la Casa di Riposo, con un aggravio di n. 5 giorni. Per i giorni non goduti e pagati in anticipo verrà effettuato il relativo rimborso;. ART. 30 Norma transitoria Il presente regolamento entra in vigore a norma di quanto disposto dall’art. 64 del vigente Statuto Comunale * (art. 64 – 2° comma). (*) Art. 64 – Procedimenti di formazione dei regolamenti 1. L’iniziativa per l’adozione dei regolamenti spetta a ciascun consigliere comunale e alla Giunta Comunale. 2. I regolamenti sono adottati dal Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 32, comma 2, lettera a), della legge 8 giugno 1990 n. 142 e diventano efficaci dal momento dell’esecutività della relativa deliberazione salva diversa disposizione contenuta nelle deliberazioni o nel regolamento. 6