Casa riposo Pertini dal 24-07-2002

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Casa riposo Pertini dal 24-07-2002
Ufficio
Servizi Sociali
P.I. 02938070154
COMUNE DI ARLUNO
(Provincia di Milano)
REGOLAMENTO INTERNO DELLA CASA DI RIPOSO
“SANDRO PERTINI” DI ARLUNO
ART.1
La Casa di Riposo “Sandro Pertini” accoglie, su richiesta degli interessati, anziani in
condizione di parziale autosufficienza e non autosufficienti, erogando agli ospiti
prestazioni di assistenza medico-sanitaria, infermieristica, tutelare e socio-assistenziale,
servizio di ristorazione, riabilitazione, culturale e ricreativo;
ART. 2
Alla Casa di Riposo sono ammesse, con provvedimento amministrativo, tenuto conto
della situazione psico-fisica dell’ospite al momento dell’ingresso, le persone residenti in
Arluno da almeno un anno, che abbiano compiuto 60 anni e le cui condizioni siano di
comprovato bisogno assistenziale, sanitario e sociale.
Vengono equiparati ai residenti, ai soli fini della precedenza nella graduatoria di
ammissione, coloro che sono vissuti in Arluno per almeno 25 anni.
Nel caso l'intervento dell'assistenza domiciliare posticipi il ricovero in Casa di Riposo di
un cittadino arlunese in lista di attesa, egli conserva il posto occupato in graduatoria e
mantiene il diritto a progredire nella medesima.
In caso di dimissioni e/o decessi, la copertura del posto letto vacante sarà
effettuata con persona dello stesso sesso nell’ambito della lista d’attesa dei
residenti.
Detta ammissione sarà effettuata valutando i seguenti criteri di priorità:
a) residenti in Arluno;
b) residenza nel territorio dell’A.S.L. MI1 con residenza dei parenti ed affini sino al III°
grado nel Comune di Arluno da almeno 1 anno;
c) residenza fuori dal territorio dell’A.S.L. MI1 con residenza dei parenti ed affini sino al
III° grado nel Comune di Arluno da almeno 1 anno;
d) residenza nel territorio dell’A.S.L. MI1, distretto n. 6 di Magenta;
e) residenza nel territorio dell’A.S.L. MI1, fuori distretto n. 6 di Magenta;
f) residenza fuori dal territorio dell’A.S.L. MI1;
A parità delle condizioni di cui ai punti precedenti vale il criterio cronologico di
presentazione delle domande.
ART. 3
All'atto della presentazione della domanda di ricovero, l'ospite dovrà presentare la
seguente documentazione:
a) scheda sanitaria compilata a cura del medico curante;
b) questionario sociale e relativa scheda di valutazione comportamentale da compilarsi a
cura dell'interessato o dei familiari;
c) certificazione
reddituale dell'ospite, comprensiva di eventuale assegno di
accompagnamento o del riconoscimento dell’invalidità civile; tali benefici verranno infatti
finalizzati al pagamento della retta di degenza presso la R.S.A. ed a tal fine gli
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impegnatari sottoscriveranno una cessione di credito a beneficio del Comune;
d) certificazione reddituale degli obbligati per legge (art. 433 Codice Civile);
ART. 4
La domanda, dopo essere stata protocollata, viene inserita nell'apposita lista d'attesa ed
è valida per due anni a far tempo dalla data di presentazione della medesima .
Trascorso questo termine il nominativo viene eliminato. La ripresentazione della
domanda di ricovero prima dello scadere del biennio permette di mantenere la posizione
raggiunta nella graduatoria.
In caso di rinuncia non motivata (es.: da ricovero ospedaliero, contributo regionale,
assistenza domiciliare) il nominativo verrà inserito al termine della graduatoria. Alla
rinuncia successiva il nominativo verrà comunque depennato dalla graduatoria –
indipendentemente dalle motivazioni addotte.
ART. 5
Il competente Ufficio comunale inserirà in lista d’attesa i nominativi di coloro che, pur
residenti in Arluno, si trovano ricoverati presso altre strutture con oneri a carico, anche
parziale, dell’Amministrazione Comunale, purché ciò sia compatibile con le condizioni
fisiche e psichiche dell’anziano, previo consenso dei familiari, i quali – qualora
dissenzienti – si faranno carico dell’eventuale maggior spesa di oneri che il Comune
sosterrà per quanto si rileverà in eccedenza alla retta in vigore alla locale Casa di Riposo.
ART. 6
All'atto dell'ingresso l'ospite dovrà essere munito dei seguenti documenti:
a) sottoscrizione da parte di tutti gli obbligati sopra citati della impegnativa di spesa, con
l'indicazione degli estremi di un documento d'identità;
b) tessera mutualistica, codice fiscale, documento d'identità ed eventuale tessera per
l'esenzione del ticket dell'ospite;
ART. 7
Ogni anno i parenti dell'ospite residente ad Arluno la cui retta è parzialmente a carico
dell'Ente, sono tenuti a presentare , presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune , copia
della propria dichiarazione dei redditi per eventuali modifiche o aggiornamenti delle
somme dovute al Comune per il mantenimento dell'ospite nella Casa di Riposo.
Verranno tenuti in deposito, invece, presso il competente ufficio comunale, i libretti di
pensione degli ospiti al cui mantenimento nella Casa di Riposo concorre solamente il
Comune di Arluno, il quale garantisce comunque le minute spese e la fornitura di effetti
personali dell'ospite;
ART. 8
Per gravi e circostanziali motivi, si potrà procedere alla dimissione d'ufficio dell'ospite che
abbia adottato comportamenti tali da non consentire la prosecuzione del suo soggiorno in
Casa di Riposo. Analogo provvedimento potrà essere assunto in caso di mancato
pagamento della retta di degenza o di quant'altro dovuto .
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Le spese per il trasferimento e la permanenza dello stesso assistito al domicilio
dell'impegnatario sono a carico di quest'ultimo, declinando l'amministrazione
comunale da qualsiasi responsabilità;
ART. 9
Limitatamente al normale soddisfacimento delle esigenze socio-assistenziali e
sanitarie ordinarie dell'ospite, come definite dalle indicazioni programmatorie
regionali, la Casa di Riposo assicura in particolare :
a) alloggio e trattamento dietetico adatti allo specifico stato psicofisico;
b) fornitura, lavaggio e manutenzione effetti letterecci;
c) lavaggio, stiratura e manutenzione spicciola degli indumenti personali degli
ospiti;
d) assistenza di base (ASA);
e) assistenza medico infermieristica, completa degli accertamenti clinici di base, integrata
dalle specialità mediche previste e prescritte dall’equipe medica responsabile della
struttura che possono comportare modifiche terapeutiche;
f) attività di riabilitazione e di animazione ricreativa.
ART. 10
Le eventuali quote dovute al S.S.N. per gli esami, visite specialistiche assistenza
protesica rimangono a carico degli ospiti.
Le spese necessarie per il trasporto e l'accompagnamento presso le strutture
idonee all'effettuazione di visite specialistiche e terapeutiche sono a carico
dell'utente ( nel caso in cui il parente dell'ospite sia impossibilitato a provvedere
a quanto sopra, il Comune potrà utilizzare mezzi
e personale disponibile
addebitando il costo all'utente);
ART.11
Nel caso di ricovero di ospiti non residenti in Arluno il Comune di residenza deve
sottoscrivere apposita convenzione con il Comune di Arluno nella quale si impegna a
garantire a tempo indeterminato il pagamento della retta di ricovero e di eventuali altre
spese.
L'impegnatario, ente pubblico o soggetto privato, si impegna a corrispondere la
retta mensile stabilita e periodicamente aggiornabile da parte dell'Amministrazione
Comunale.
ART. 12
Per la determinazione dell'importo delle rette si farà riferimento alla residenza al
momento dell'ingresso in Casa di Riposo, anche per gli ospiti inseriti nella struttura da
oltre due anni;
ART . 13
Per il pagamento della retta, l'impegnatario provvedera' in via mensile anticipata.
In caso di ritardato pagamento, decorreranno a favore di questa Amministrazione
gli interessi di legge nella misura applicata per lo scoperto di cassa dell'Ente;
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ART. 14
Qualora, a giudizio dell'equipe medica, le condizioni dell'ospite si modificassero da
parzialmente a totalmente non autosufficiente, l'Amministrazione provvederà alla
conseguente variazione della retta mensile;
ART. 15
Per eventuali assenze temporanee dell'ospite per ricoveri ospedalieri, per licenze,
permessi e per qualsiasi altro motivo si effettuerà, per l'intero periodo di assenza,
l'abbattimento dalla retta dell'importo del puro costo del vitto, annualmente aggiornato in
sede di bilancio di previsione;
ART. 16
Se un richiedente ammesso alla Casa di Riposo si trova impossibilitato ad
entrare perchè non ancora in possesso degli esami medici richiesti o impedito
per vari motivi e intende assicurarsi il posto resosi disponibile e' tenuto al
pagamento anticipato del totale della retta, decurtato del solo importo del vitto;
ART.17
L'eventuale richiesta di dimissione dell'ospite dalla Casa di Riposo dovrà essere
comunicata in forma scritta all'Ufficio Servizi Sociali del Comune entro il giorno 20 di
ogni mese e dovrà avvenire entro la fine del mese stesso. Nel caso in cui la
comunicazione delle dimissioni avvenga dopo il giorno 20, si applicherà una penale pari
al costo di 10 giorni, fermo restando l'effettiva dimissione dell'ospite entro la fine del
mese;
ART. 18
E' consentita la temporanea uscita dell'ospite dalla Casa di Riposo,
previa
autorizzazione del medico e sotto la piena responsabilità dell'ospite e
dell'accompagnatore, i quali firmano all'uopo un apposito registro depositato presso
la Direzione della Casa di Riposo; una volta accertato dal medico il pieno possesso
delle capacita' psichiche dell'ospite, quest'ultimo potrà liberamente uscire dalla Casa di
Riposo in via temporanea senza richiedere ogni volta una specifica autorizzazione
del medico e sino a contrario avviso del medesimo;
ART. 19
La Casa di Riposo assicura la regolare tenuta delle cartelle clinica e sociale che
potranno essere oggetto di consultazione e di richiesta a termini di legge (L.
241/90* – L. 675/96**);
(*) Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi”
(**) Legge 31 dicembre 1996 n. 675 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
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ART. 20
Il servizio ristorante della Casa di Riposo, compatibilmente alle disponibilità di posti, è
aperto agli invitati da parte degli ospiti.
E' aperto altresì ad altri utenti preventivamente autorizzati.
L'utente esterno è tenuto a pagare per ogni pasto un corrispettivo, determinato con
apposita deliberazione dell’Ente;
ART. 21
Il servizio di lavanderia e l'utilizzo del bagno assistito della Casa di Riposo, funzionano
da supporto del servizio di assistenza domiciliare del Comune nei casi di richieste
di fruizione presentate ed accolte dall'Amministrazione Comunale;
ART. 22
La Casa di Riposo è aperta ai parenti degli ospiti tutti i giorni dalle ore 10.00 alle
ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00. Nel periodo estivo, dal 1 giugno al 30
settembre, tale orario sarà prolungato fino alle ore 21.00;
E’ possibile derogare da quanto sopra esclusivamente per gravi motivi e previo accordo
con il Capo Servizio della struttura.
ART. 23
I rapporti tra gli ospiti, i parenti ed il personale della Casa di Riposo devono essere
improntati al reciproco rispetto e comprensione. Eventuali reclami relativi al servizio
di assistenza dovranno essere rivolti direttamente alla Direzione della Casa di Riposo e
segnalati all'Amministrazione Comunale, come previsto pag. 9 della Carta dei Servizi
della struttura.
ART.24
La Direzione della Casa di Riposo non risponde di eventuali oggetti di valore e
somme di denaro conservati personalmente dall'ospite;
ART. 25
Nelle stanze è consentito l'uso di apparecchi televisivi, radiofonici e quant'altro se
autorizzati dalla Direzione valutando l'opportunità e gli eventuali problemi legati alla
convivenza, previo pagamento dei canoni di legge.
L'uso di questi apparecchi non deve disturbare gli altri ospiti specialmente nelle ore
destinate al riposo diurno e notturno.
La concessione dell'uso dell'apparecchio verrà sospesa tutte le volte che potrà
costituire disturbo, ad insindacabile giudizio della Direzione;
ART. 26
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E' fatto espresso divieto di portare direttamente all'ospite bevande alcoliche, alimenti
deperibili e medicinali.
ART. 27
E' opportuno l'utilizzo degli appositi salottini per conversazioni prolungate con gli
ospiti durante l'orario delle visite;
ART. 28
E' ammessa la presenza all'interno della Casa di Riposo di personale di volontariato
previo assenso dell'Amministrazione Comunale in accordo con la Direzione della Casa;
ART. 29
In caso di decesso, la retta a carico dell'ospite verrà quantificata sulla base dei giorni
effettivamente trascorsi presso la Casa di Riposo, con un aggravio di n. 5 giorni. Per i
giorni non goduti e pagati in anticipo verrà effettuato il relativo rimborso;.
ART. 30
Norma transitoria
Il presente regolamento entra in vigore a norma di quanto disposto dall’art. 64 del vigente
Statuto Comunale * (art. 64 – 2° comma).
(*) Art. 64 – Procedimenti di formazione dei regolamenti
1. L’iniziativa per l’adozione dei regolamenti spetta a ciascun consigliere comunale e alla Giunta
Comunale.
2. I regolamenti sono adottati dal Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 32, comma 2, lettera a), della
legge 8 giugno 1990 n. 142 e diventano efficaci dal momento dell’esecutività della relativa
deliberazione salva diversa disposizione contenuta nelle deliberazioni o nel regolamento.
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