Cittadinanza svizzera
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Cittadinanza svizzera
Scorcio storico dal 1848 al 2006 • 1848 Al momento in cui la nostra nazione diviene uno Stato federale moderno, il diritto di cittadinanza svizzero emana dal diritto di cittadinanza cantonale e comunale. I Cantoni e i Comuni sono i soli a determinare chi beneficia del diritto di cittadinanza. • 1874 La nuova Costituzione federale trasferisce alla Confederazione la competenza di emanare le condizioni richieste per la naturalizzazione. • 1876 Nella legge concernente il diritto di cittadinanza, l’acquisto della cittadinanza svizzera implica un domicilio fisso in Svizzera. • 1903 All’inizio del secolo, una persona residente in Svizzera su dieci è cittadina di un altro Stato. La legge federale sul diritto di cittadinanza è riveduta al fine di ridurre il tasso di stranieri e accelerare la loro assimilazione. La legge federale offre ai Cantoni la possibilità di naturalizzare d’ufficio i bambini stranieri che nascono sul territorio cantonale. Ma i Cantoni non faranno mai uso di tale diritto. Nella legge sul diritto di cittadinanza riveduta, il legislatore aumenta a due anni la condizione del domicilio fisso. • 1919 Come anche negli altri Stati europei, la Prima Guerra mondiale ha originato in Svizzera una cesura nel settore della politica in materia di stranieri e di naturalizzazione. Forti correnti della politica nazionale reputano che la specificità elvetica e l’esistenza nazionale sono minacciate. La legge sul diritto di cittadinanza è nuovamente riveduta e il legislatore fissa ora a sei anni le condizioni di domicilio sul territorio svizzero. • 1928 La revisione parziale del diritto di cittadinanza, nel 1928, costituisce di fatto una misura contro la sovrappopolazione straniera. La legge sul diritto di cittadinanza comporta disposizioni restrittive. I criteri che consentono di giudicare l’idoneità dei candidati alla naturalizzazione sono definiti in funzione di una nozione culturale. Tali criteri emanano dal grado d’assimilazione degli stranieri alla specificità dei cittadini svizzeri. La legge riveduta autorizza nel contempo la Confederazione a naturalizzare automaticamente i bambini la cui madre abbia posseduto la cittadinanza svizzera prima di sposare uno straniero. Tale forma assai modesta di jus soli non sarà tuttavia mai applicata. • 1940 Prima dell’inizio delle ostilità della Seconda Guerra mondiale, la prassi di naturalizzazione è applicata su scala federale con ancora maggiori restrizioni. Nel 1940, il Consiglio federale decide delle disposizioni rigorose mediante decreti speciali. Tali misure concernono in particolare gli stranieri residenti in Svizzera e desiderosi di essere naturalizzati nonché le donne già titolari della cittadinanza svizzera, che l’hanno perduta per matrimonio con un cittadino straniero. Il numero delle naturalizzazioni raggiunge il livello più basso durante l’ultimo anno della guerra. • 1952 Negli anni del dopoguerra, la nazionalità svizzera è mistificata e la Svizzera considerata come un rifugio in cui regnano rettitudine e umanità. Nella nuova legge del 1952 sulla cittadinanza, il termine di domicilio per la naturalizzazione è aumentato a dodici anni. Ai termini del messaggio del Consiglio federale, dev’essere naturalizzata solo la persona idonea e degna di esserlo. I candidati alla naturalizzazione devono non solo essersi familiarizzati con i nostri usi e costumi, ma anche averli adottati in larga misura. La personalità intera del candidato deve consentire di ritenere che esso sarà un buon e leale cittadino svizzero. La legge prevede una naturalizzazione agevolata per i bambini nati in Svizzera da madre svizzera coniugata con un cittadino straniero. La legge prevede una nuova disposizione a favore delle donne che perderebbero la cittadinanza svizzera per matrimonio con un cittadino straniero, affinché possano riacquistarla a richiesta. Il forte numero di reintegrazioni nella cittadinanza svizzera e di naturalizzazioni agevolate conduce a un aumento passeggero delle naturalizzazioni. • 1974 e 1977 I timori di una sovrappopolazione straniera durante il periodo di alta congiuntura si esprimono mediante esigenze politiche volte ad applicare in maniera assai più restrittiva gli strumenti dell’integrazione territoriale – tra gli altri –, così da fronteggiare la sovrappopolazione. Nel 1976, l'iniziativa dell’Azione nazionale volta a limitare il numero delle naturalizzazioni è respinta da popolo e Cantoni. • 1983/1984 L'emendamento dell’articolo 44 della Costituzione federale, nel 1983, è frutto dell’applicazione di principio della parità donna-uomo, garantito dal 1981. Ai termini della legge vigente in materia di cittadinanza, le donne straniere acquistano automaticamente la cittadinanza svizzera sposando un cittadino svizzero. Le donne svizzere, invece, perdono la loro cittadinanza sposando un cittadino straniero. Il figlio di padre svizzero e di madre straniera acquista la cittadinanza svizzera alla nascita, mentre tale non è il caso per il figlio di madre svizzera e di padre straniero. La modifica delle disposizioni costituzionali elimina le disparità di trattamento in materia di cittadinanza e crea le basi per un diritto di cittadinanza indipendente dal diritto civile. La naturalizzazione agevolata a favore dei giovani stranieri, sottoposta a voto popolare contemporaneamente alla modifica costituzionale, è respinta da popolo e Cantoni. La revisione della legge sulla cittadinanza, legata alla modifica costituzionale, deve avvenire in due tappe: in una prima tappa è riveduta la cittadinanza dei figli, in una seconda quella dei coniugi. Nel 1984 entrano in vigore le modifiche della prima tappa. A decorrere da tale data, i figli di madre svizzera e padre straniero acquistano simultaneamente la cittadinanza svizzera della madre e quella straniera del padre (divenendo così binazionali). • 1992 La seconda tappa della revisione è conclusa nel 1992. Da allora e in vista della naturalizzazione, vigono due importanti innovazioni: Le donne straniere che sposavano un cittadino svizzero sono state naturalizzate automaticamente fino al 1992. Gli uomini stranieri sposati a una cittadina svizzera dovevano depositare una domanda di naturalizzazione ordinaria. La seconda tappa della revisione della legge sulla cittadinanza ha istituito la parità di trattamento tra donne e uomini stranieri per quel che concerne l’acquisto della cittadinanza svizzera. In caso di matrimonio con una persona di nazionalità svizzera, il coniuge ha la possibilità di sollecitare la naturalizzazione in procedura agevolata. Visto il fortissimo numero di matrimoni binazionali, anche quello di persone con doppia nazionalità non ha cessato di aumentare dal 1984 a questa parte. Nel contempo, le possibilità crescenti di mobilità e di partecipazione in seno alle nazioni europee, non ché il rischio di perdere la cittadinanza di Stati membri dell’UE in caso di acquisto della cittadinanza svizzera, riducono l’attrattiva della cittadinanza svizzera agli occhi dei cittadini dell’UE. Per questi motivi, nel 1992 il Parlamento sopprime il divieto della doppia nazionalità. Ciò significa che la Confederazione non esige più che le persone naturalizzate svizzere rinuncino alla loro nazionalità d’origine. • 1994 Visto il crescente numero di stranieri della seconda generazione, il Consiglio federale propone, negli anni Novanta, una procedura di naturalizzazione semplificata per i giovani stranieri. Stando alle sue proposte, le domande di naturalizzazione di giovani stranieri nati o cresciuti in Svizzera dovrebbero essere trattate come quelle di stranieri coniugati a cittadini svizzeri. La Confederazione concederebbe la cittadinanza ai richiedenti, previa consultazione dei Cantoni, nel contesto di una procedura amministrativa. Nel 1994 è pertanto sottoposto al voto popolare un articolo costituzionale ad hoc. La campagna di votazione inizia in modo esitante. Del resto, sia i fautori che gli avversari di questo provvedimento adottano un atteggiamento piuttosto riservato. Il popolo adotta di poco il progetto, mentre i Cantoni lo respingono. In seguito, i Cantoni Ginevra, Vaud, Neuchâtel, Friborgo, Giura, Berna e Zurigo decidono di semplificare la procedura di naturalizzazione degli stranieri della seconda generazione nel quadro di un concordato vigente su scala cantonale. • 1998 Il Consiglio federale reputa giunto il momento di ridiscutere gli agevolamenti per la naturalizzazione degli stranieri nati o cresciuti in Svizzera. Esso istituisce una commissione peritale incaricata di esaminare le modalità di questi agevolamenti e la riduzione del termine di domicilio per la naturalizzazione in procedura ordinaria. Il Consiglio federale decidere di compiere un ulteriore passo rispetto alla commissione peritale, proponendo di concedere la cittadinanza svizzera alla nascita ai giovani della terza generazione nati in Svizzera. • 2003 Il punto più sensibile del messaggio presentato dal Consiglio federale alle Camere è il diritto di ricorso dei richiedenti. Il Consiglio nazionale è il primo a pronunciarsi, approvando la misura. Il Consiglio degli Stati, invece, vi si oppone con una larga maggioranza. Il 9 luglio 2003, ovvero nel pieno delle deliberazioni, il Tribunale federale emana due decreti che indicano ormai la via da seguire. L’Alta corte dichiara infatti che l’iniziativa dell’UDC secondo cui le naturalizzazioni devono passare davanti al popolo, e le decisioni di rifiuto della naturalizzazione del Comune di Emmen, costituiscono altrettante violazioni della disposizione costituzionale secondo cui sono vietate le decisioni arbitrarie e discriminanti. Il Tribunale federale reputa che le decisioni negative in materia di naturalizzazione devono poter essere motivate. Siccome tale non è il caso per le decisioni prese alle urne, esse devono essere considerate in maniera generale come anticostituzionali. È vero che, designando l’organo decisionale, i Cantoni godono a tutt’oggi di un certo margine di manovra, ma le decisioni di naturalizzazione non devono violare lo Stato di diritto né, in particolare, il divieto costituzionale di emanare decisioni arbitrarie e discriminanti. Siccome, giusta questi due decreti del Tribunale federale, è dato un diritto di ricorso risultante direttamente dalla Costituzione federale e siccome la volontà di sancire tale diritto anche nella legge rischierebbe di compromettere la revisione di legge in corso, il Consiglio nazionale decide, in procedura di eliminazione delle divergenze e per motivi di strategia di voto, di rinunciare a introdurre tale principio nella legge. Il voto finale del 3 ottobre 2003 pone fine alle deliberazioni parlamentari. • 2004 Il 26 settembre 2004 il Sovrano si è pronunciato sulle due modifiche costituzionali relative alla naturalizzazione agevolata. Popolo e Cantoni hanno respinto ambo gli oggetti a grande maggioranza. Dato che non è stato lanciato un pertinente referendum, la modifica di legge relativa alla riduzione degli emolumenti per la naturalizzazione non è stata sottoposta al voto popolare. Dal 1° gennaio 2006 i Cantoni e i Comuni possono riscuotere unicamente emolumenti volti a coprire le spese amministrative legate all'esame dell'idoneità dei candidati. Fonte: Steiner, Pascale (2004): Das Bürgerrecht – Genese, Struktur und Strategien [Le droit de cité – genèse, structure et stratégie]. In: Steiner, Pascale; Wicker, Hans-Rudolf: Paradoxien im Bürgerrecht. Sozialwissenschaftliche Studien zur Einbürgerungspraxis in Schweizer Gemeinden. Seismo. Zurigo.