Cittadinanza svizzera

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Cittadinanza svizzera
Scorcio storico dal 1848 al 2006
• 1848
Al momento in cui la nostra nazione diviene uno Stato federale moderno, il diritto di cittadinanza
svizzero emana dal diritto di cittadinanza cantonale e comunale. I Cantoni e i Comuni sono i soli
a determinare chi beneficia del diritto di cittadinanza.
• 1874
La nuova Costituzione federale trasferisce alla Confederazione la competenza di emanare le
condizioni richieste per la naturalizzazione.
• 1876
Nella legge concernente il diritto di cittadinanza, l’acquisto della cittadinanza svizzera implica un
domicilio fisso in Svizzera.
• 1903
All’inizio del secolo, una persona residente in Svizzera su dieci è cittadina di un altro Stato. La
legge federale sul diritto di cittadinanza è riveduta al fine di ridurre il tasso di stranieri e accelerare la loro assimilazione. La legge federale offre ai Cantoni la possibilità di naturalizzare d’ufficio i
bambini stranieri che nascono sul territorio cantonale. Ma i Cantoni non faranno mai uso di tale
diritto. Nella legge sul diritto di cittadinanza riveduta, il legislatore aumenta a due anni la condizione del domicilio fisso.
• 1919
Come anche negli altri Stati europei, la Prima Guerra mondiale ha originato in Svizzera una cesura nel settore della politica in materia di stranieri e di naturalizzazione. Forti correnti della politica nazionale reputano che la specificità elvetica e l’esistenza nazionale sono minacciate. La
legge sul diritto di cittadinanza è nuovamente riveduta e il legislatore fissa ora a sei anni le condizioni di domicilio sul territorio svizzero.
• 1928
La revisione parziale del diritto di cittadinanza, nel 1928, costituisce di fatto una misura contro la
sovrappopolazione straniera. La legge sul diritto di cittadinanza comporta disposizioni restrittive.
I criteri che consentono di giudicare l’idoneità dei candidati alla naturalizzazione sono definiti in
funzione di una nozione culturale. Tali criteri emanano dal grado d’assimilazione degli stranieri
alla specificità dei cittadini svizzeri. La legge riveduta autorizza nel contempo la Confederazione
a naturalizzare automaticamente i bambini la cui madre abbia posseduto la cittadinanza svizzera
prima di sposare uno straniero. Tale forma assai modesta di jus soli non sarà tuttavia mai applicata.
• 1940
Prima dell’inizio delle ostilità della Seconda Guerra mondiale, la prassi di naturalizzazione è applicata su scala federale con ancora maggiori restrizioni. Nel 1940, il Consiglio federale decide
delle disposizioni rigorose mediante decreti speciali. Tali misure concernono in particolare gli
stranieri residenti in Svizzera e desiderosi di essere naturalizzati nonché le donne già titolari
della cittadinanza svizzera, che l’hanno perduta per matrimonio con un cittadino straniero. Il numero delle naturalizzazioni raggiunge il livello più basso durante l’ultimo anno della guerra.
• 1952
Negli anni del dopoguerra, la nazionalità svizzera è mistificata e la Svizzera considerata come
un rifugio in cui regnano rettitudine e umanità. Nella nuova legge del 1952 sulla cittadinanza, il
termine di domicilio per la naturalizzazione è aumentato a dodici anni. Ai termini del messaggio
del Consiglio federale, dev’essere naturalizzata solo la persona idonea e degna di esserlo. I
candidati alla naturalizzazione devono non solo essersi familiarizzati con i nostri usi e costumi,
ma anche averli adottati in larga misura. La personalità intera del candidato deve consentire di
ritenere che esso sarà un buon e leale cittadino svizzero. La legge prevede una naturalizzazione
agevolata per i bambini nati in Svizzera da madre svizzera coniugata con un cittadino straniero.
La legge prevede una nuova disposizione a favore delle donne che perderebbero la cittadinanza
svizzera per matrimonio con un cittadino straniero, affinché possano riacquistarla a richiesta. Il
forte numero di reintegrazioni nella cittadinanza svizzera e di naturalizzazioni agevolate conduce
a un aumento passeggero delle naturalizzazioni.
• 1974 e 1977
I timori di una sovrappopolazione straniera durante il periodo di alta congiuntura si esprimono
mediante esigenze politiche volte ad applicare in maniera assai più restrittiva gli strumenti
dell’integrazione territoriale – tra gli altri –, così da fronteggiare la sovrappopolazione.
Nel 1976, l'iniziativa dell’Azione nazionale volta a limitare il numero delle naturalizzazioni è respinta da popolo e Cantoni.
• 1983/1984
L'emendamento dell’articolo 44 della Costituzione federale, nel 1983, è frutto dell’applicazione di
principio della parità donna-uomo, garantito dal 1981. Ai termini della legge vigente in materia di
cittadinanza, le donne straniere acquistano automaticamente la cittadinanza svizzera sposando
un cittadino svizzero. Le donne svizzere, invece, perdono la loro cittadinanza sposando un cittadino straniero. Il figlio di padre svizzero e di madre straniera acquista la cittadinanza svizzera
alla nascita, mentre tale non è il caso per il figlio di madre svizzera e di padre straniero. La modifica delle disposizioni costituzionali elimina le disparità di trattamento in materia di cittadinanza e
crea le basi per un diritto di cittadinanza indipendente dal diritto civile. La naturalizzazione agevolata a favore dei giovani stranieri, sottoposta a voto popolare contemporaneamente alla modifica costituzionale, è respinta da popolo e Cantoni. La revisione della legge sulla cittadinanza,
legata alla modifica costituzionale, deve avvenire in due tappe: in una prima tappa è riveduta la
cittadinanza dei figli, in una seconda quella dei coniugi. Nel 1984 entrano in vigore le modifiche
della prima tappa. A decorrere da tale data, i figli di madre svizzera e padre straniero acquistano
simultaneamente la cittadinanza svizzera della madre e quella straniera del padre (divenendo
così binazionali).
• 1992
La seconda tappa della revisione è conclusa nel 1992. Da allora e in vista della naturalizzazione,
vigono due importanti innovazioni: Le donne straniere che sposavano un cittadino svizzero sono
state naturalizzate automaticamente fino al 1992. Gli uomini stranieri sposati a una cittadina
svizzera dovevano depositare una domanda di naturalizzazione ordinaria. La seconda tappa
della revisione della legge sulla cittadinanza ha istituito la parità di trattamento tra donne e uomini stranieri per quel che concerne l’acquisto della cittadinanza svizzera. In caso di matrimonio
con una persona di nazionalità svizzera, il coniuge ha la possibilità di sollecitare la naturalizzazione in procedura agevolata. Visto il fortissimo numero di matrimoni binazionali, anche quello di
persone con doppia nazionalità non ha cessato di aumentare dal 1984 a questa parte. Nel contempo, le possibilità crescenti di mobilità e di partecipazione in seno alle nazioni europee, non
ché il rischio di perdere la cittadinanza di Stati membri dell’UE in caso di acquisto della cittadinanza svizzera, riducono l’attrattiva della cittadinanza svizzera agli occhi dei cittadini dell’UE.
Per questi motivi, nel 1992 il Parlamento sopprime il divieto della doppia nazionalità. Ciò significa che la Confederazione non esige più che le persone naturalizzate svizzere rinuncino alla loro
nazionalità d’origine.
• 1994
Visto il crescente numero di stranieri della seconda generazione, il Consiglio federale propone,
negli anni Novanta, una procedura di naturalizzazione semplificata per i giovani stranieri. Stando
alle sue proposte, le domande di naturalizzazione di giovani stranieri nati o cresciuti in Svizzera
dovrebbero essere trattate come quelle di stranieri coniugati a cittadini svizzeri. La Confederazione concederebbe la cittadinanza ai richiedenti, previa consultazione dei Cantoni, nel contesto
di una procedura amministrativa. Nel 1994 è pertanto sottoposto al voto popolare un articolo
costituzionale ad hoc. La campagna di votazione inizia in modo esitante. Del resto, sia i fautori
che gli avversari di questo provvedimento adottano un atteggiamento piuttosto riservato. Il popolo adotta di poco il progetto, mentre i Cantoni lo respingono. In seguito, i Cantoni Ginevra, Vaud,
Neuchâtel, Friborgo, Giura, Berna e Zurigo decidono di semplificare la procedura di naturalizzazione degli stranieri della seconda generazione nel quadro di un concordato vigente su scala
cantonale.
• 1998
Il Consiglio federale reputa giunto il momento di ridiscutere gli agevolamenti per la naturalizzazione degli stranieri nati o cresciuti in Svizzera. Esso istituisce una commissione peritale incaricata di esaminare le modalità di questi agevolamenti e la riduzione del termine di domicilio per la
naturalizzazione in procedura ordinaria. Il Consiglio federale decidere di compiere un ulteriore
passo rispetto alla commissione peritale, proponendo di concedere la cittadinanza svizzera alla
nascita ai giovani della terza generazione nati in Svizzera.
• 2003
Il punto più sensibile del messaggio presentato dal Consiglio federale alle Camere è il diritto di
ricorso dei richiedenti. Il Consiglio nazionale è il primo a pronunciarsi, approvando la misura. Il
Consiglio degli Stati, invece, vi si oppone con una larga maggioranza. Il 9 luglio 2003, ovvero nel
pieno delle deliberazioni, il Tribunale federale emana due decreti che indicano ormai la via da
seguire. L’Alta corte dichiara infatti che l’iniziativa dell’UDC secondo cui le naturalizzazioni devono passare davanti al popolo, e le decisioni di rifiuto della naturalizzazione del Comune di
Emmen, costituiscono altrettante violazioni della disposizione costituzionale secondo cui sono
vietate le decisioni arbitrarie e discriminanti. Il Tribunale federale reputa che le decisioni negative
in materia di naturalizzazione devono poter essere motivate. Siccome tale non è il caso per le
decisioni prese alle urne, esse devono essere considerate in maniera generale come anticostituzionali. È vero che, designando l’organo decisionale, i Cantoni godono a tutt’oggi di un certo
margine di manovra, ma le decisioni di naturalizzazione non devono violare lo Stato di diritto né,
in particolare, il divieto costituzionale di emanare decisioni arbitrarie e discriminanti. Siccome,
giusta questi due decreti del Tribunale federale, è dato un diritto di ricorso risultante direttamente
dalla Costituzione federale e siccome la volontà di sancire tale diritto anche nella legge rischierebbe di compromettere la revisione di legge in corso, il Consiglio nazionale decide, in procedura di eliminazione delle divergenze e per motivi di strategia di voto, di rinunciare a introdurre tale
principio nella legge. Il voto finale del 3 ottobre 2003 pone fine alle deliberazioni parlamentari.
• 2004
Il 26 settembre 2004 il Sovrano si è pronunciato sulle due modifiche costituzionali relative alla
naturalizzazione agevolata. Popolo e Cantoni hanno respinto ambo gli oggetti a grande maggioranza.
Dato che non è stato lanciato un pertinente referendum, la modifica di legge relativa alla riduzione degli emolumenti per la naturalizzazione non è stata sottoposta al voto popolare. Dal 1° gennaio 2006 i Cantoni e i Comuni possono riscuotere unicamente emolumenti volti a coprire le
spese amministrative legate all'esame dell'idoneità dei candidati.
Fonte:
Steiner, Pascale (2004): Das Bürgerrecht – Genese, Struktur und Strategien [Le droit de cité –
genèse, structure et stratégie]. In:
Steiner, Pascale; Wicker, Hans-Rudolf: Paradoxien im Bürgerrecht. Sozialwissenschaftliche
Studien zur Einbürgerungspraxis in Schweizer Gemeinden. Seismo. Zurigo.