Polizza Kasko

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Polizza Kasko
Allegato n. 4.7
Provincia di Milano
Sede Municipale Via Roma n. 25 – C.A.P. 20091
Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00935810150
Capitolato di Polizza -1.7
COPERTURA ASSICURATIVA KASKO VEICOLI
DIPENDENTI IN MISSIONE.
DEFINIZIONI
Nel testo che segue si intendono per :
AMMINISTRAZIONE
o ENTE:
il Comune di Bresso, Assicurato e Contraente della polizza
CONTRAENTE
il soggetto, persona fisica o giuridica, che stipula l'assicurazione
ASSICURATO
il Soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse è protetto dall'assicurazione
ATTIVITÀ DELLA
AMMINISTRAZIONE:
l'esercizio delle attività e competenze previste e/o consentite e/o delegate da leggi,
regolamenti o altri atti amministrativi, e le attività accessorie, complementari,
connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, nessuna esclusa e
comunque svolte, anche avvalendosi di strutture di terzi, e/o affidando a
terzi l'utilizzo di proprie strutture
ASSICURAZIONE
il contratto di assicurazione
ACCESSORIO
l'installazione stabilmente fissata al veicolo, non costituente normale dotazione di
serie e non rientrante nel novero degli optional e quindi anche gli allestimenti speciali
e le attrezzature e strumentazioni fisse
DEGRADO
il deprezzamento dovuto all'età o allo stato di conservazione del veicolo
FRANCHIGIA
l'importo pattuito che l'Assicurato tiene a proprio carico per ciascun sinistro
GARANZIA
il singolo rischio coperto dall'assicurazione
INDENNIZZO
INDENNITÀ
la somma che dovuta dalla Società all'Assicurato e/o Beneficiario in caso di sinistro
LIQUIDAZIONE
DEL DANNO
la determinazione della somma rimborsabile a titolo di indennizzo;
ANNUALITÀ
ASSICURATIVA
o PERIODO
ASSICURATIVO
il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra
due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza
annuale e la data di cessazione della assicurazione;
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VALORE
COMMERCIALE
DANNO TOTALE
EVENTI SOCIO
POLITICI e ATTI
VANDALICI
il valore attribuito al veicolo in base all'anno della sua 1' immatricolazione dalle
quotazioni "Eurotax" colore giallo (o altra pubblicazione di analoga diffusione e uso)
dell'ultima edizione antecedente il momento del sinistro, sommato al valore che
avevano a tale momento le parti accessorie in dotazione;
il danno il cui costo di riparazione sia pari o superiore al 70% del valore commerciale
del veicolo; se inferiore, il danno è parziale;
i tumulti popolari, gli scioperi, le sommosse, gli atti di sabotaggio, terrorismo,
vandalismo, compresi atti o disposizioni di Autorità per contrastare tali eventi;
EVENTI NATURALI
le trombe d'aria, gli uragani, le alluvioni, le inondazioni, il vento in genere, le
mareggiate, i fulmini, gli smottamenti di terreno, la caduta di neve o ghiaccio, la
grandine, le valanghe, le slavine, gli eventi sismici, nonché i danni da crolli o da cose
trasportate o cadute in conseguenza di tali eventi.
OPTIONAL
l'installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con
supplemento al prezzo base di listino
POLIZZA
il documento che prova e regolamenta il contratto di assicurazione
PREMIO
la somma dovuta dal Contraente alla Società, comprese le imposte
RISCHIO
la probabilità che si verifichi l'evento dannoso
SCOPERTO
la percentuale del danno indennizzabile che l'Assicurato tiene a proprio carico per
ciascun sinistro, con il minimo eventualmente pattuito
SINISTRO
il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
SOCIETÀ
la Compagnia assicuratrice e le eventuali mandanti nonché, laddove presenti, le
Agenzie delle stesse (in gestione diretta o in economia) alle quali viene assegnato il
contratto.
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CONDIZIONI GENERALI
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del
rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione
dell'assicurazione (artt. 1892 e 1893 C.C.).
Tuttavia si conviene che l'omissione della dichiarazione da parte dell'Assicurato e/o del Contraente di una
circostanza aggravante del rischio, come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della
polizza e durante il corso della medesima, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali
omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di
corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva.
Art. 2 - Comunicazioni dell'Assicurato
Si prende atto che le eventuali comunicazioni del Contraente e dell'Assicurato possono essere fatte a mezzo
raccomandata, raccomandata a mano, telex, telegramma, telefax o altro idoneo atto a comprovare la data ed il
contenuto.
Art. 3 - Altre assicurazioni
L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre
assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori,
indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).
Il Contraente è però esonerato dall'obbligo di denunciare le altre eventuali assicurazioni che i singoli
Assicurati avessero in corso o stipulassero in proprio con altre Società.
Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione
Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 5 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.
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CONDIZIONI DI GARANZIA
Art. 6 - Beni assicurati
I beni assicurati sono le autovetture/promiscuo a motore che non siano di proprietà dell'Amministrazione, o alla
stessa in uso o locazione, utilizzati dai:
a) dipendenti, direttori e dirigenti (compreso il Direttore Generale e/o Segretario Ge nerale)
dell'Amministrazione di qualunque livello, in occasione di missioni e/o per adempimenti di servizio per conto
e/o su incarico della Amministrazione stessa per i quali sia intervenuta regolare autorizzazione all'uso del
proprio veicolo;
b) componenti (anche non dipendenti) degli Organi e/o Organismi Istituzionali della Amministrazione,
durante le attività connesse alla propria mansione o carica.
Art. 7 - Oggetto dell'assicurazione
Oggetto dell'assicurazione sono tutti i danni materiali e diretti o la perdita anche parziale subiti dai veicoli indicati
al precedente art. 6) che si verifichino, in occasione del loro uso come sopra definito e in conseguenza di:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
COLLISIONE CON ALTRI VEICOLI
URTO CONTRO QUALSIASI OSTACOLO (compresi i danni ai cristalli per causa accidentale di terzi)
RIBALTAMENTO
USCITA DI STRADA verificatasi durante la circolazione
EVENTI SOCIO POLITICI ed ATTI VANDALICI
INCENDIO, ESPLOSIONE, SCOPPIO, CADUTA DI AEROMOBILI O LORO PARTI O COSE DA ESSI
TRASPORTATI O CORPI VOLANTI
g) FURTO (consumato o tentato, compresi i danni subiti dal veicolo o sue parti fisse in caso di furto mirato al
possesso di sue parti o di altri beni posti all'interno dello stesso)
h) EVENTI NATURALI
i) ROTTURA DI CRISTALLI DOVUTA A CAUSA ACCIDENTALE O AL FATTO DI TERZI
L'assicurazione comprende le conseguenze di imprudenze e negligenze gravi degli occupanti il veicolo, nonché i
danni subiti dalle parti accessorie purché stabilmente installate sul veicolo, e vale per il territorio della Repubblica
Italiana, della Città' del Vaticano, della Repubblica di San Marino, e dei Paesi CEE e/o per i quali è previsto il rilascio
della Carta Verde.
Sono inoltre comprese, fino alla concorrenza di euro 250,00 per evento, le spese sostenute per il traino o
recupero del veicolo impossibilitato a procedere a seguito di un sinistro tutelato dalla presente polizza.
La garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto con:
limite massimo per sinistro
€ 30.000,00
scoperto
10 %
franchigia minima per sinistro
€ 250,00
Art. 8 - Esclusioni
L'assicurazione non è operante:
se il veicolo è guidato da persone non munite di regolare patente, ovvero mancanti dei requisiti previsti dalla
legge
se il conducente si trova in stato di ubriachezza, o di alterazione psichica dovuta ad uso di sostanze
stupefacenti
se il sinistro si verifica in conseguenza di attività illecite o estranee agli scopi della missione o servizio
salvo che le suddette circostanze si verifichino a seguito di sottrazione del veicolo
Sono inoltre esclusi dall'assicurazione i danni:
cagionati da oggetti, materiali od animali trasportati
cagionati da operazioni di carico e/o scarico
conseguenti a traino attivo o passivo, manovre a spinta od a mano, circolazione "fuori strada"
derivanti da uso improprio del veicolo da parte degli assicurati
determinati od agevolati da dolo delle persone incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo
conseguenti allo stato di incuria o cattiva manutenzione del veicolo
conseguenti a furto (consumato o tentato), rapina, incendio, esplosione o scoppio, se non determinati da
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uno degli eventi previsti al precedente art. 7)
verificatisi in occasione di atti di guerra, operazioni militari, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, se
il sinistro è in rapporto con tali eventi
direttamente o indirettamente dovuti e/o causati da esplosioni, emanazioni di calore, trasmutazioni del nucleo
dell'atomo e radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a
radiazioni ionizzanti
alle apparecchiature e attrezzature particolari nonché agli apparecchi radio, radiotelefoni, girad ischi,
mangianastri, televisori, registratori e altri componenti del genere
riportati dalle parti meccaniche e/o elettriche, dai teloni di copertura, dalle ruote (cerchioni, coperture e
camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza.
Art. 9 - Determinazione dell'ammontare del danno
L'ammontare del danno sarà pari:
a) in caso di danno parziale, alle spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate o distrutte,
senza tener conto del degrado d'uso entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione , nel limite del valore
commerciale del veicolo al momento del sinistro,
b) in caso di danno totale, al valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro, dedotto il valore
di recupero,
Sono esclusi in ogni caso dall'indennizzo le spese per modificazioni, aggiunte o miglioramenti apportati al mezzo
in occasione delle riparazioni.
Nella determinazione dell'ammontare del danno, si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A., ove l'assicurato la tenga a
suo carico.
La garanzia comprende gli optional e gli accessori che risultino stabilmente installati sulle autovetture.
L'indennizzo non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
Resta inteso che non sono indennizzabili le spese di immatricolazione del nuovo veicolo.
Per valore commerciale, si intende il valore riportato dalle quotazioni "Eurotax" colore giallo dell'ultima edizione
antecedente il momento del sinistro.
Dall'indennizzo verrà dedotto quanto eventualmente spettante agli aventi diritto in virtù di altre assicurazioni (della
cui preventiva denuncia la Amministrazione e gli assicurati sono esonerati, fermo restando l'obbligo dell'avviso in
caso di sinistro), riguardanti gli stessi rischi e beni assicurati mediante il presente contratto.
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CONDIZIONI CONTRATTUALI
Art. 10 - Denuncia dei sinistri - Impegni della Società
Il conducente del veicolo che ha subito il danno risarcibile a termini del presente contratto, entro cinque giorni
dal verificarsi dell'evento dannoso dovrà farne denuncia scritta all'Amministrazione, che provvederà al suo inoltro alla
Società entro i dieci giorni successivi contestualmente ad una dichiarazione del dirigente della struttura di
appartenenza del dipendente nella quale si attesti che il sinistro è avvenuto in occasione di missione o in
adempimento di servizio.
Sarà inoltre trasmessa una completa ed esauriente descrizione del fatto nonché l'indicazione del luogo, data e ora in
cui è accaduto, degli eventuali testimoni e Pubblici Ufficiali intervenuti, nonché di ogni altro elemento utile a
consentire una ricostruzione più ampia del sinistro.
In caso di evento che riguardi le garanzie di cui alla lett. e) e g) del precedente art. 7), sarà altresì fornito
l'originale o copia autentica della denuncia presentata all'Autorità Giudiziaria.
La Società fornirà alla Amministrazione, con cadenza trimestrale, un elenco riepilogativo dei sinistri
denunciati dall'inizio del contratto assicurativo, riportante:
- la numerazione attribuita
- la data di accadimento
- le iniziali della controparte
- lo stato del sinistro
- l'importo stimato per la sua definizione
- l'importo liquidato alla controparte
- eventuale importo in franchigia
La Società si impegna a comunicare ordinariamente, e comunque sempre tempestivamente quando lo
richieda l'Assicurato, lo stato di trattazione del sinistro, sia all'Assicurato che al soggetto titolato alla richiesta
di risarcimento.
Art. 11 - Modalità e soggetti preposti alla determinazione del danno
La determinazione della natura del danno e la valutazione delle conseguenze dannose attribuibili all'evento sono
effettuate dalla Società e dal beneficiario dell'assicurazione.
A tal fine, la Società dovrà inviare a quest'ultimo una proposta di indennizzo.
Qualora il beneficiario dell'assicurazione non intenda accettare la proposta pervenuta, la valutazione delle
conseguenze attribuibili all'evento verrà, su domanda dello stesso, deferita ad un collegio di tre arbitri nominati
uno dalla Società assicuratrice, uno dal beneficiario ed il terzo d'accordo fra i primi due o, in difetto,
dal Presidente del Tribunale del Foro ove ha sede la Amministrazione.
La Società ed il beneficiario sostengono le spese del proprio arbitro e metà di quelle del terzo.
Gli arbitri, tenendo presente le condizioni negoziali contenute nel presente contratto, decideranno a
maggioranza. La loro decisione sarà impegnativa per le parti ed inappellabile anche in eventuale mancanza di
sottoscrizione dell'arbitro dissenziente.
Art. 12 - Modalità per la liquidazione dell'indennizzo
La Società, ricevuta la documentazione richiesta, provvederà al pagamento delle indennità entro 30 giorni dal
ricevimento di tali documenti.
Poiché la Amministrazione stipula il presente contratto anche in adempimento alla normativa vigente al
riguardo, la Società corrisponderà l'indennizzo dovuto direttamente all'avente diritto.
L'indennizzo da liquidare oltre i termini sopra indicati per effetto di contestazioni che si risolvono con il ricorso
all'arbitrato, sarà stabilito in base al tasso di variazione dei "numeri indice mensili dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati", pubblicati dall'ISTAT relativamente al periodo trascorso dall'avvenimento del sinistro
al pagamento dell'indennità, e saranno maggiorate degli interessi legali.
Art. 13 - Assicurazioni complementari
La garanzia prestata con la presente polizza non può essere oggetto di copertura assicurativa con altre
Società per le quote di rischio lasciate a carico dell'Assicurato (franchigie e/o scoperti e simili).
Art. 14 - Obbligo di salvataggio e di conservazione
L'Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, adoperandosi per la difesa, la
salvaguardia e il recupero in tutto o in parte del mezzo. Per le spese relative si applica l'art. 1914 del Codice Civile.
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L'Assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno, le tracce e gli avanzi del danno stesso o gli
indizi materiali del reato senza avere in nessun caso per tale titolo diritto a qualsivoglia indennità.
Art. 15 - Competenza territoriale
Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto le Parti eleggono come foro competente quello
del luogo dove ha sede il Contraente.
Art. 16 - Diritto di surrogazione
La Società conserva il diritto di surrogazione ex art. 1916 del Codice civile, rinunciando a esercitarlo nei
confronti del conducente debitamente autorizzato alla guida del veicolo e nei confronti dei trasportati.
La Società rimetterà l'indennizzo liquidabile a termini di contratto alla Amministrazione, che stipula il presente
contratto in adempimento alla normativa vigente al riguardo, perché ne disponga a favore dei destinatari aventi
diritto al risarcimento.
Contestualmente all'accettazione dell'atto di quietanza, l'Amministrazione rilascerà a favore della Società una
dichiarazione liberatoria dell'adempimento dell'obbligazione contrattuale riferita al caso di danno risarcito.
Art. 17 - Costituzione del premio
Il premio di polizza è costituito da
- una rata pagata anticipatamente al perfezionamento del contratto ed all'inizio di ogni annualità
assicurativa, la quale costituisce il premio minimo di polizza;
- una eventuale regolazione attiva calcolata moltiplicando la aliquota permille indicata nella scheda di
conteggio allegata al presente contratto per il numero dei chilometri complessivamente percorsi
annualmente dai veicoli di cui al precedente art. 6) in eccesso al parametro indicato nella scheda stessa.
L'Amministrazione pertanto si impegna a fornire alla Società entro i 90 giorni successivi alla scadenza di ogni
periodo assicurativo, ai fini della regolazione del premio dell'annualità precedente, il numero complessivo
dei chilometri percorsi riferito a tale periodo.
L'Amministrazione è esonerata dalla preventiva denuncia delle generalità degli assicurati e dei dati
identificativi dei veicoli, per i quali si farà riferimento ai documenti ufficiali in possesso della Amministrazione
stessa.
Qualora l'Amministrazione abbia in buona fede fornito dichiarazioni inesatte sui parametri sulla base dei quali
viene conteggiato il premio la Società riconoscerà la piena validità del contratto fermo il suo diritto a richiedere la
quota di maggior premio non percepita.
Art. 18 - Pagamento del premio
L'Amministrazione, anche in deroga all'art. 1901 del Codice Civile, pagherà alla Società o all'ufficio all'uopo incaricato:
a.
b.
c.
d.
e.
entro 60 giorni la prima rata del premio convenuto per il primo periodo assicurativo;
entro 60 giorni da ciascuna data di scadenza annuale, il premio riferito al periodo assicurativo in
corso;
entro 60 giorni dalla presentazione delle appendici l’eventuale regolazione e/o aggiornamento
premio;
gli importi in franchigia entro 60 giorni dalla presentazione della specifica richiesta della Società;
il conguaglio del premio entro 60 giorni da parte della Compagnia in caso di conguaglio negativo e
da parte della Stazione appaltante in caso di conguaglio positivo.
Trascorsi i termini sopra indicati, l'assicurazione resta sospesa e riprende la sua efficacia soltanto dalle ore 24 del
giorno del pagamento della emissione del mandato di pagamento (ordinativo inviato alla Tesoreria), ferme
restando le scadenze contrattuali stabilite.
Si conviene che, ove la Amministrazione abbia in buona fede omesso di fornire o fornito indicazioni inesatte od
incomplete, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere
l'eventuale quota di premio non percepita.
Per i contratti scaduti, il mancato pagamento del premio di conguaglio nei termini stabiliti libera la Società, fermo il
suo diritto di agire giudizialmente, dall'obbligo per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata
regolazione.
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Art. 19 - Recupero franchigia
La Società si impegna a liquidare al danneggiato l'importo del danno al lordo di eventuali scoperti e/o
franchigie contrattualmente previste nonché ad accertare e liquidare, nel caso ciò venga richiesto
espressamente dalla Contraente, anche i danni non superiori per valore agli scoperti e/o franchigie.
Alla scadenza di ogni annualità assicurativa o minor durata contrattuale, in sede di regolazione premio la Società
comunicherà al Contraente gli importi anticipati per scoperti e/o franchigie ed il Contraente si impegna a
provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso entro 90 giorni dalla relativa richiesta, in
un'unica soluzione.
Qualora la polizza dovesse essere disdettata per qualunque motivo prima della scadenza contrattuale, gli importi
di cui sopra verranno richiesti dalla Società in data successiva alla liquidazione di ogni singolo danno e la
contraente si impegna a provvedere al pagamento entro 90 giorni dalla richiesta.
Art. 20 - Assicurazione per conto di chi spetta
L'assicurazione è prestata in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.
In caso di sinistro però i terzi interessati non avranno ingerenza nella nomina dei periti, ne azione per
impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dalla
assicurazione stessa non potranno essere esercitati che dalla Amministrazione.
L'indennità' che, a norma di quanto sopra, sarà liquidata in contraddittorio, sarà versata con l'intervento, all'atto del
pagamento, dei terzi interessati.
Art. 21-Durata del contratto
Il contratto ha durata triennale con decorrenza dalle ore 24,00 del 31/12/2014 e scadenza alle ore 24,00 del
31.12.2017, con facoltà di recesso annuo da entrambe le Parti con preavviso di 120 (centoventi) giorni.
Art. 22- Facoltà di recesso
Avvenuto un sinistro, e sino al 60' giorno dalla definizione dello stesso, ciascuna delle parti può recedere dal
contratto previa comunicazione all'altra mediante lettera raccomandata R.R. .
In tale caso la garanzia prestata avrà valore per ulteriori 120 giorni dal ricevimento dell’avviso di recesso (o per una
minor durata, secondo quanto verrà eventualmente richiesto dalla Amministrazione) e, dopo tale periodo, la
Società rimborserà il rateo di premio non consumato entro 60 giorni, escluse le imposte nonché ogni altro onere di
carattere tributario.
Alla sua scadenza, l’ente si riserva la facoltà di proroga per 180 giorni con l’obbligo per l’aggiudicatario di
accettazione, con il vincolo per la Stazione Appaltante di effettuare il pagamento entro i termini previsti. Al termine
del contratto, fatte salve eventuali proroghe convenute tra le parti, esso si intende automaticamente disdettato
senza obbligo di comunicazioni.
Resta inteso tra le parti che nel corso del periodo contrattuale possono intervenire revisioni delle condizioni
normative e/o economiche, laddove emergano elementi tali da giustificare la loro variazione, secondo quanto
previsto dall’art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006.
Art. 23 – Penali
In caso di inadempimento contrattuale la stazione appaltante è legittimata ad applicare una sanzione pari all’1 per
1000 dell’importo di contratto per ogni giorno di ritardo se entro 15 giorni, previa diffida scritta, l’appaltatore non
abbia dato seguito a quanto previsto da capitolato
Art. 24- Rinuncia al diritto di rivalsa
Salvo il caso di dolo, la Società dichiara di rinunciare a favore della Amministrazione all'azione di surroga che possa
competerle ai sensi dell'art. 1916 del C.C. .
Art. 25 - Coassicurazione e Delega
[ se operante ]
L'assicurazione è ripartita in quote di partecipazione tra
Società
Agenzia
quota
delegataria
coassicuratrice
L'Impresa è tenuta all'adempimento negoziale nella misura proporzionale alla sua partecipazione al rischio,
esclusa ogni responsabilità solidale.
Tutte le comunicazioni, ivi comprese quelle relative al recesso e alla disdetta, devono essere trasmesse tra le parti
contraenti tramite la Società designata quale coassicuratrice delegataria.
Qualsiasi comunicazione s'intende fatta o ricevuta dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le
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Coassicuratrici.
Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna ciascuna
Coassicuratrice solo dopo la firma dell'atto relativo.
La Delegataria è incaricata dalle Coassicuratrici per l'esazione dei premi o di importi comunque dovuti dal
Contraente in dipendenza del contratto, contro rilascio dei relativi atti di quietanza.
La Delegataria può sostituire quietanze delle Coassicuratrici eventualmente mancanti con altre proprie
rilasciate in loro nome.
Art. 26 - Riferimento alle norme di legge e Foro competente
Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali, valgono unicamente le norme stabilite dal Codice
Civile.
Si intendono pertanto abrogate tutte le condizioni a stampa eventualmente riportate.
Per le controversie riguardanti l'applicazione del presente contratto, è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo
ove ha sede l'Amministrazione.
Art. 27– Tracciabilità dei flussi finanziari.
I rapporti contrattuali dovranno conformarsi alle disposizioni relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai
sensi della Legge 136/2010
Art. 28 - Trattamento dei dati
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, ciascuna delle parti consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla
polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
CONTEGGIO DEL PREMIO
Premio minimo annuo lordo
€ ________________
Premio lordo di regolazione
___ / Km
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sulla percorrenza annua superiore a km 7.000
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