Controllo obbligatorio annuale dei gas di scarico dei veicoli a motore
Transcript
Controllo obbligatorio annuale dei gas di scarico dei veicoli a motore
n° 42 del 18 novembre 2011 circolare n° 594 del 17 novembre 2011 referente BARCELLA/mr Regione Lombardia – Controllo obbligatorio annuale dei gas di scarico dei veicoli a motore Ricordiamo che la Regione Lombardia ha deliberato sul controllo obbligatorio annuale delle emissioni da gas di scarico dei veicoli a motore di residenti in Lombardia (Dgr n. 5276 del 2 agosto 2007). Tutti gli autoveicoli a motore (art. 54 del Decreto Legislativo n. 285 del 1992) ad uso proprio o di terzi immatricolati dall'1 gennaio 1970 e destinati al trasporto di persone o di merci, di proprietà o in locazione finanziaria a persone fisiche o giuridiche residenti in Lombardia con: motore ad accensione a scintilla (benzina, gas, gpl); motore con accensione per compressione (diesel). sono sottoposti a controllo annuale. Sono anche assoggettati a controllo gli autoveicoli a motore di nuova immatricolazione non ancora soggetti alla prima revisione (art. 80, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 1992) ma che abbiano percorso più di 80.000 Km. Sono esclusi dall'obbligo del controllo i veicoli: di nuova immatricolazione non ancora soggetti alla prima revisione e che non abbiano percorso più di 80.000 Km; classificati d'interesse storico o collezionistico iscritti in appositi registri . Le verifiche dei gas di scarico effettuate sugli autoveicoli soggetti alla revisione prevista dal Codice della Strada sono ritenute valide. Il Codice della Strada dispone la revisione degli autoveicoli (comprensiva del controllo dei gas di scarico) entro 4 anni dalla data di prima immatricolazione e poi ogni due anni. Il costo del controllo dei gas di scarico è di: 12,00 euro IVA inclusa, per i veicoli dotati di unica alimentazione; 16,00 euro IVA inclusa, per i veicoli dotati di doppia alimentazione ("bifuel"). La validità del controllo è: annuale per gli autoveicoli immatricolati dopo l'1 gennaio 1988; semestrale per gli autoveicoli immatricolati prima dell'1 gennaio 1988. pagina 546 Il controllo dei mezzi commerciali leggeri e degli autoveicoli destinati al trasporto di persone (con un numero di posti a sedere inferiore a otto, escluso quello del conducente) deve essere effettuato presso le autofficine autorizzate con specifica autorizzazione provinciale e che espongono l'apposita vetrofania su cui compare l'anno cui si riferisce l'autorizzazione. Il controllo dei mezzi commerciali per il trasposto di merci di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, degli autoveicoli destinati al trasporto di persone (con un numero di posti a sedere superiore a otto, escluso quello del conducente) e per gli altri autoveicoli individuati dalla normativa specifica deve essere effettuato presso i relativi Uffici provinciali della Motorizzazione Civile. Le autofficine rilasciano apposita documentazione che: attesta la regolarità delle emissioni; riporta la data di effettuazione del controllo; indica la ragione sociale dell'autofficina e il numero dell'autorizzazione rilasciata all'autofficina stessa. La documentazione deve essere custodita nel veicolo e disponibile per eventuali controlli. Le officine e i centri di revisione privati interessati all'autorizzazione per effettuare il controllo dei gas di scarico devono presentare apposita richiesta alla Provincia competente (Decreto n. 8987 del 3 agosto 2007). L'inosservanza delle disposizioni relative ai controlli delle emissioni dei gas di scarico comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste all'art. 27 (commi da 6 a 10) della Legge regionale n. 24 del 2006 (L.r. 24/06). Nello specifico: Sanzione Riferimento normativo Non effettuazione dell'obbligo del controllo sanzione pecuniaria da 50,00 a 300,00 euro L.r. 24/06 Art. 27, c. 6 Mancata esibizione attestante il controllo documentazione sanzione pecuniaria da 25,00 a 150,00 euro L.r. 24/06 Art. 27, c. 7 Utilizzo di strumentazione inefficiente da parte delle autofficine autorizzate sanzione pecuniaria da 100,00 a 600,00 euro L.r. 24/06 Art. 27, c. 8 Effettuazione di controlli, da parte delle officine autorizzate, in difformità alle prescrizioni sanzione pecuniaria da 250,00 a 1500,00 euro L.r. 24/06 Art. 27, c. 9 Circolazione del veicolo senza la documentazione attestante la regolarità delle emissioni sanzione pecuniaria da 50,00 a 200,00 euro L.r. 24/06 Art. 27, c. 10 Violazione della Cordiali saluti. IL DIRETTORE Dott. Ernesto Cabrini