condizioni generali di leasing
Transcript
condizioni generali di leasing
AMAG Leasing AG Täfernstrasse 5 Casella postale 5019 5405 Baden-Dättwil Tel. +41 848 25 24 00 Fax +41 56 484 76 00 www.amag-leasing.ch CONDIZIONI GENERALI DI LEASING (edizione 01/2017) consegna dell'oggetto del leasing se l'assuntore del leasing non è più solvibile. Il danno derivante dalla risoluzione del contratto è a carico dell'assuntore del leasing, sempre che la società di leasing abbia adottato le cautele d'uso. Le seguenti condizioni generali di leasing si applicano al rapporto giuridico tra la Società di leasing, AMAG Leasing SA, e l'assuntore del leasing. 1. Contenuto del contratto e proprietà dell'oggetto del leasing 3. Rata del leasing 1.1 La Società di leasing acquista dal fornitore il veicolo di leasing scelto dall'assuntore del leasing e lo lascia in uso a quest'ultimo per la durata del contratto di leasing. L'assuntore del leasing ha il diritto di usare il veicolo in leasing per tutta la durata del contratto, osservando scrupolosamente le condizioni seguenti. 3.1 La rata del leasing va pagata mensilmente in via anticipata alla Società di leasing (fatta eccezione per la prima rata del leasing, che di regola deve essere pagata al fornitore al momento della consegna del veicolo). 3.2 1.2 L'assuntore del leasing prende in consegna il veicolo direttamente dal fornitore, per conto della Società di leasing, ed è tenuto a controllarlo immediatamente e accuratamente. Viene compilato un verbale di consegna, nel quale devono essere indicati gli eventuali difetti e le parti o gli accessori mancanti. Il verbale deve essere firmato dal fornitore e dall'assuntore del leasing. In caso di ritardo nel pagamento della rata di leasing, all'assuntore del leasing verrà conteggiato un interesse di mora conformemente al punto 18. Le spese per solleciti e per altri eventi riconducibili al ritardo nel pagamento vengono fatturate all'assuntore del leasing conformemente al punto 18. 3.3 La rata di leasing viene calcolata per la durata contrattuale prevista e scelta dall'assuntore del leasing all'atto di sottoscrizione del contratto. Le eventuali prestazioni supplementari della società di leasing concordate (ad es. assicurazioni, tasse di circolazione, sostituzione pneumatici, ecc.) vengono addebitate extra all'assuntore del leasing. 1.3 1.4 Per tutta la durata del contratto di leasing e anche dopo la scadenza o la disdetta dello stesso, il veicolo resta di esclusiva proprietà della Società di leasing. L'assuntore del leasing non ha il diritto di acquistare il veicolo in leasing ed è tenuto, dopo la risoluzione del contratto, a restituirlo alla Società di leasing o a un ufficio da essa indicato, in uno stato conforme a quanto stabilito nel contratto. Il valore residuo del veicolo in leasing, indicato all'assuntore del leasing alla fine della durata del contratto di leasing ha unicamente uno scopo informativo. I ritardi nella consegna non autorizzano l'assuntore del leasing a risolvere il contratto o a recedere dallo stesso. Se il veicolo non viene consegnato, il contratto di leasing decade e l'assuntore del leasing non può far valere pretese di alcun genere nei confronti della Società di leasing. 2. Durata e disdetta 2.1 In principio, il contratto di leasing viene concluso per una durata determinata scelta dall'assuntore del leasing. La durata del contratto decorre con la presa in carico del veicolo e termina alla data di cessazione del contratto. 2.2 I contratti privati di leasing soggetti alla legge sul credito al consumo (LCC) possono essere disdetti per la fine di un trimestre contrattuale, dando un preavviso minimo di 30 giorni. Vi è inoltre un diritto di revoca che può essere esercitato tramite dichiarazione scritta entro un termine di quattordici (14) giorni. Il termine decorre dal momento in cui si riceve la copia del contratto e viene considerato rispettato se la dichiarazione di revoca viene consegnata il 14° giorno alla creditrice o alla posta (data del timbro postale). A questo proposito si rimanda all'art. 16, cifra 3 della LCC e all'art. 8 della LCSl. I contratti privati e commerciali di leasing non soggetti alla legge sul credito al consumo (LCC) possono essere disdetti in qualunque momento per iscritto per la fine di un mese contrattuale. In caso di disdetta, le rate di leasing vengono ricalcolate retroattivamente dall'inizio del contratto, conformemente alla cifra 3.3. 2.3 2.4 VB In caso di utilizzo del veicolo in leasing da parte dell'assuntore del leasing prima del termine di revoca e in caso di ricorso al diritto di revoca, l'assuntore del leasing è tenuto a versare un congruo canone di locazione. Viene fatto salvo un conteggio speciale in caso di utilizzo abusivo. La società di leasing si riserva il diritto di verificare nuovamente la capacità creditizia dell'assuntore del leasing. La società di leasing può recedere dal contratto fino al momento della Se l'assuntore del leasing esercita il diritto di disdetta anticipata ai sensi della cifra 2.2, o se il contratto di leasing viene risolto anticipatamente per altri motivi, imputabili all'assuntore del leasing, in particolare in caso di decesso, le rate concordate vengono ricalcolate e fissate definitivamente con effetto retroattivo; la base di calcolo è la durata effettiva del contratto. Per i contratti privati di leasing soggetti alla LCC, il ricalcolo avviene in base alla tabella riportata nel foglio "Kremo" allegato al contratto di leasing. Per tutti gli altri contratti di leasing le aliquote si riferiscono al valore del veicolo indicato nel contratto di leasing. Il calcolo viene effettuato in base alla tabella seguente: mesi effettivi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 fattore 15,50 8,95 6,90 6,75 6,58 6,40 6,16 5,56 5,10 4,73 4,42 4,17 3,95 3,76 3,60 3,46 mesi effettivi 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 fattore 3,33 3,22 3,12 3,03 2,94 2,86 2,79 2,72 2,66 2,59 2,53 2,48 2,43 2,38 2,34 2,29 mesi effettivi 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ecc. fattore 2,24 2,21 2,17 2,13 2,10 2,07 2,04 2,02 2,00 1,98 1,96 1,94 1,92 1,90 1,88 Esempio (importi IVA escl.): Risoluzione del contratto dopo 33 mesi; valore dell'oggetto conforme al contratto di leasing x 2,24% = rata di leasing effettiva al mese x durata effettiva ./. rate già pagate La tabella riportata sopra e il calcolo che sta alla sua base si riferiscono a un chilometraggio mensile di 2000 km. Le rate di leasing così calcolate si intendono prive di prestazioni aggiuntive (ad es. assicurazioni, tasse di circolazione, sostituzione pneumatici, ecc.); questi costi vengono addebitati extra all'assuntore del leasing. Il contratto di leasing e la polizza assicurativa sono due contratti separati e possono essere rescissi singolarmente rispettando il termine di rescissione (v. punto 2 delle condizioni generali di leasing o delle condizioni generali di assicurazione della rispettiva compagnia assicurativa). In virtù del nesso causale esistente tra i due contratti, la rescissione di uno dei due comporta automaticamente la modifica dell'altro contratto. Ciò implica che è necessario redigere un nuovo contratto di leasing con verifica della solvibilità (tassa come da punto 18 delle condizioni generali di leasing). Il premio assicurativo è parte integrante della rata del leasing. Ciò implica che, in caso di risoluzione anticipata del contratto di leasing, non ha luogo alcun rimborso su base giornaliera. Il conteggio avviene mensilmente come da punto 3.3. Maggiori dettagli sulla soluzione assicurativa integrata sono riportati nella scheda assicurativa o nelle condizioni generali di assicurazione che devono essere obbligatoriamente rispettate. e. La mancanza della copertura casco totale dà diritto alla Società di leasing di risolvere il contratto di leasing ai sensi del punto 14.2. Valgono inoltre le condizioni contrattuali generali delle rispettive soluzioni assicurative. La copertura assicurativa inizia con la consegna del veicolo e termina con la sua restituzione o alla scadenza del contratto o alla risoluzione anticipata del contratto individuale di leasing. L'assuntore del leasing riconosce espressamente il metodo di calcolo basato sulla tabella riportata nel foglio "Kremo" allegato al contratto di leasing, o sulla tabella riportata sopra, che ha valore vincolante e, in caso di risoluzione anticipata risoluzione del contratto da parte della Società di leasing, si applica al corrispondente nuovo conteggio della rata di leasing per l'intera durata effettiva del contratto. 3.4 La rata del leasing si basa sul chilometraggio annuo concordato. I chilometri supplementari vengono fatturati e incassati dal fornitore all'assuntore del leasing alla scadenza del contratto di leasing. Per i chilometri non percorsi non viene effettuato nessun rimborso. 3.5 Se il contratto di leasing non è soggetto alla legge sul credito al consumo e se il prezzo di vendita del veicolo subisce modifiche durante il periodo compreso tra la conclusione del contratto e la fornitura, la Società di leasing adeguerà le rate di leasing di conseguenza. 3.6 In caso di modifica dell'aliquota IVA, la rata del leasing viene adattata automaticamente. La stessa regola vale in caso di introduzione o abolizione di imposte pubbliche. 4. 4.1 4.2 Cauzione La cauzione concordata deve essere pagata al fornitore prima della consegna del veicolo, assieme alla prima rata del leasing. La cauzione viene detratta al termine del contratto di leasing e dopo la restituzione del veicolo. La cauzione serve per garantire tutte le poste in sospeso risultanti dal contratto di leasing e su di essa non vengono corrisposti interessi. Pagamento speciale 4.2.1 In caso di risoluzione anticipata di contratti di leasing LCC, il pagamento speciale viene preso in considerazione già nel calcolo conformemente al foglio "Kremo" allegato al contratto di leasing. 5.2 Al termine del contratto di leasing per risoluzione anticipata o fine della durata decadono tutte le coperture assicurative. 6. Cura del veicolo 6.1. L'assuntore del leasing si impegna a guidare il veicolo con cura, a effettuare coscienziosamente la manutenzione, a mantenerlo in stato ineccepibile e a osservare le istruzioni del costruttore. 6.2. L'assuntore del leasing si impegna a far eseguire i lavori su carrozzeria, vernice e vetri presso concessionari ufficiali svizzeri del marchio, secondo le istruzioni del costruttore del veicolo. In caso di mancata osservanza, all'atto della vendita dell'oggetto del leasing il minore ricavo sarà addebitato all'assuntore del leasing. 7. Garanzia 7.1 L'assuntore del leasing conferma di conoscere le disposizioni concernenti la garanzia del costruttore. È determinante la garanzia per auto nuove o di occasione (ad es. documenti di bordo o di vendita) definita nella documentazione di vendita. Si esclude qualsiasi garanzia commerciale eccedente. Per tutti gli altri contratti di leasing il calcolo viene effettuato innanzitutto ai sensi della cifra 3.3 e all'importo risultante viene accreditato proporzionalmente il pagamento speciale. 5. Assicurazioni e tassa sulla circolazione 5.1 L'assuntore del leasing può, a scelta, a. far stipulare l'assicurazione dalla Società di leasing presso una compagnia assicuratrice di fiducia di quest'ultima alle condizioni stabilite dalla stessa, oppure b. stipulare l'assicurazione presso una compagnia assicuratrice di propria scelta, a nome e a carico proprio, pagando la fattura del premio tramite la Società di leasing. Le prestazioni assicurative vanno cedute alla Società di leasing. In entrambi i casi la Società di leasing paga i premi; per la variante b) solo dietro presentazione della fattura dei premi da parte dell'assuntore del leasing. Sulla maggiorazione dei costi derivanti da questa variante, la Società di leasing applica una tassa. Oppure c. stipulare e pagare per proprio conto l'assicurazione e cedere le prestazioni assicurative alla Società di leasing. Oppure d. stipulare il contratto di leasing con una soluzione assicurativa integrata presso una delle compagnie assicurative disponibili che offre il prodotto assicurativo standardizzato "AMAG Assicurazione". I contenuti della prestazione, le condizioni e i prezzi della soluzione assicurativa integrata non possono essere modificati per la durata del contratto. Se non altrimenti convenuto, le presenti condizioni generali di leasing valgono anche per la soluzione assicurativa integrata nel contratto di leasing. Per quanto riguarda l'integrazione del prodotto "AMAG Assicurazione" vale quanto segue: la soluzione assicurativa integrata nel contratto di leasing non ammette sospensioni. La rata del leasing, inclusa la quota assicurativa, resta dovuta anche dopo il deposito delle targhe presso l'Ufficio della circolazione. I diritti derivanti dalla garanzia per i difetti spettanti per legge alla Società di leasing sono ceduti per tutta la durata del contratto di leasing all'assuntore del leasing, affinché egli li eserciti direttamente nei confronti del fornitore del veicolo. L'assuntore del leasing è segnatamente tenuto a segnalare immediatamente al fornitore tutti i difetti, informando la Società di leasing, qualora insorgessero dei problemi in merito all'eliminazione di questi. 7.2 I difetti possono essere riparati esclusivamente dal fornitore o da un partner di servizio autorizzato che rappresenta ufficialmente la marca del veicolo; la riparazione dei difetti dovrà avvenire conformemente alle prescrizioni del costruttore. È esclusa qualsiasi responsabilità della Società di leasing sia per danni diretti e indiretti di qualsiasi natura (ad es. trasformazione), sia per i danni eccedenti la garanzia di fabbrica. L'insorgere di difetti di qualsiasi genere o un'eventuale avaria nel veicolo non autorizzano l'assuntore del leasing a risolvere il contratto. L'assuntore del leasing non ha diritto di esigere per il periodo in questione una riduzione della rata di leasing, né un veicolo sostitutivo. 8. Uso 8.1 L'assuntore del leasing può permettere l'uso del veicolo solo ai membri della propria famiglia e ai propri collaboratori. Queste persone devono disporre di una licenza di condurre valida ed esibirla all'assuntore del leasing nonché fornire una garanzia di guida prudente. Senza il consenso scritto della Società di leasing l'assuntore del leasing non può lasciare a terzi l'uso del veicolo né gratuitamente, né contro compenso, né sublocare il veicolo. Viene fatto divieto di usare il veicolo per lezioni di guida o come taxi nonché di partecipare con lo stesso a manifestazioni sportive. 8.2 L'assuntore del leasing si impegna a non superare la capacità di carico del veicolo. 9. Servizi e manutenzione del veicolo 9.0 Conteggio chiuso L'importo calcolato nel forfait mensile s'intende come prezzo fisso per l'intera durata del contratto. Allo scadere della durata contrattuale non si effettua alcun conteggio finale dei servizi concordati nel contratto né tantomeno verrà riconosciuto un rimborso per quote non fruite. Fanno eccezione eventuali accordi differenti. 9.1 Tagliandi, riparazioni per usura e lavori di manutenzione 9.1.1 L'assuntore del leasing si impegna a osservare le istruzioni del costruttore. In particolare l'assuntore del leasing deve far eseguire i servizi di manutenzione previsti nell'apposito libretto di servizio o segnalati dall'indicatore dell'intervallo di manutenzione. Le ispezioni, i tagliandi e i lavori di manutenzione, come anche le riparazioni (inclusivi danni assicurati) devono sempre essere eseguiti dal fornitore oppure da un partner di servizio autorizzato che rappresenta ufficialmente la marca del veicolo. percorsi siano inferiori a quelli stabiliti, non ha luogo alcun rimborso. 9.2 Sostituzione di pneumatici 9.2.1 Se previsto dal contratto di leasing, l'assuntore del leasing ha diritto al numero di pneumatici indicato sul relativo contratto individuale di leasing, nonché al montaggio e al cambio di stagione, compreso il materiale necessario e lo smaltimento dei pneumatici sostituiti. Egli è tenuto a far eseguire tali servizi presso un partner di servizio ufficiale dei marchi Audi, Volkswagen, Volkswagen Veicoli Commerciali, Skoda o Seat. Ciò vale anche per lo stoccaggio dei pneumatici non utilizzati stagionalmente, se previsto dal contratto. 9.2.2 I pneumatici che superano il numero preventivato pro rata possono essere addebitati all'assuntore del leasing. In caso di pneumatici non usufruiti, non ha luogo alcun rimborso. 9.3 Veicolo sostitutivo 9.3.1 Se il contratto di leasing prevede il veicolo sostitutivo, quest'ultimo deve essere ritirato presso il concessionario del marchio incaricato della manutenzione. È previsto un giorno di veicolo sostitutivo per ogni anno contrattuale, fino a un max. di 150 km/giorno. I giorni in eccedenza sono a carico dell'assuntore del leasing. I chilometri percorsi in eccedenza possono essere fatturati all'assuntore del leasing dal rispettivo concessionario del marchio. 9.3.2 Il veicolo sostitutivo assicura la mobilità durante gli interventi di assistenza. La perdita di mobilità in seguito a danni causati da incidenti non dà luogo a questo servizio. 9.4 Tassazione sul veicolo 9.1.2 Se previsto da accordo scritto tra l'assuntore del leasing e la Società di leasing, quest'ultima si assume i costi di manutenzione e di esercizio per la durata del contratto. Tali costi vengono opportunamente presi in considerazione in fase di definizione della rata di leasing. 9.4.1 Se previsto dal contratto di leasing, è inclusa la tassa di circolazione definita dal Cantone indicato nel contratto individuale di leasing vigente al momento della conclusione del contratto. Sono altresì incluse le tasse dell'Ufficio della circolazione. Il servizio di riparazione e manutenzione comprende per la durata del contratto l'esecuzione di tutti i lavori conformemente alle istruzioni del costruttore del veicolo e i controlli periodici ufficiali del veicolo previsti dalla legislazione svizzera. Non rientrano in questo servizio i controlli periodici ufficiali che per ragioni legate all'utilizzo del veicolo vengono effettuati a intervallo ridotto, inferiore ai quattro anni. I relativi costi sono a carico dell'assuntore del leasing. Quest'ultimo si assume inoltre tutti gli oneri ufficiali e i costi del viaggio fino all'officina di collaudo, che insorgono in relazione ai controlli del veicolo. 9.4.2 Al termine del contratto di leasing (scadenza della durata o risoluzione anticipata) vengono conteggiati all'assuntore del leasing i pagamenti effettuati in base ai costi effettivi. 9.1.3 Sono esclusi i costi derivanti dalla mancata osservazione delle direttive fornite dal costruttore (disposizioni sulla garanzia, istruzioni sull'assistenza e la manutenzione). Sono inoltre esclusi i costi relativi a danni insorti in seguito a incidenti, a cause esterne, a colpa dell'assuntore del leasing o di terzi. I costi che ne derivano, nonché i costi insorti per danni da cause esterne e i costi per il recupero, il traino, il trasporto, il veicolo sostitutivo, il lavaggio e la pulizia del veicolo sono a carico dell'assuntore del leasing. Inoltre, i costi di carburante, pneumatici di ricambio, pulizia del veicolo, traino, veicolo sostitutivo, veicolo a noleggio e altre spese in relazione all'esercizio e alla manutenzione del veicolo (come ad es. controlli stagionali del veicolo in inverno o in primavera) sono a carico dell'assuntore del leasing. 9.1.4 L'assuntore del leasing è tenuto a far eseguire tutti questi lavori presso un concessionario ufficiale del marchio. La società di leasing non garantisce l'esecuzione a regola d'arte dei lavori da parte di un concessionario del marchio. 9.1.5 I costi derivanti da ampliamenti, installazioni e diciture sul veicolo e i costi successivi devono essere sostenuti dall'assuntore del leasing, salvo altrimenti concordato per iscritto. 9.1.6 Determinanti per il calcolo dei lavori di riparazione e manutenzione sono i chilometri percorsi. I chilometri aggiuntivi possono essere fatturati all'assuntore del leasing al termine del contratto, se previsto dal contratto stesso. Il calcolo si basa sulle prestazioni di guida concordate nel contratto di leasing e sulla tariffa per la manutenzione dei chilometri aggiuntivi definita nel contratto. Nel caso i chilometri Lo stesso vale per eventuali differenze dovute all'aumento o alla diminuzione della tassa di circolazione, anche in seguito a cambiamento di Cantone, duplicati della licenza e altri oneri. 9.4.3 Altri oneri stradali e di circolazione, di qualsiasi natura, non rientrano nella tassa di circolazione. Ciò vale anche per il contrassegno autostradale (vignetta). 9.5 Carburante 9.5.1 Se previsto dal contratto, l'assuntore del leasing può scegliere una carta carburante dalla gamma della società di leasing. È sua responsabilità evitare che la carta venga utilizzata da persone non autorizzate. 9.5.2 Su richiesta dell'assuntore del leasing, l'utilizzo della carta carburante può essere esteso, oltre al carburante, anche a ulteriori prodotti dell'assortimento del rispettivo gestore della carta. In ogni caso si applicano le disposizioni e gli oneri del gestore della carta carburante. 9.5.3 Entro cinque a otto giorni lavorativi dall'arrivo presso la Società di leasing del contratto di leasing debitamente firmato, il gestore della carta fa pervenire all'assuntore del leasing la carta carburante e il codice segreto tramite posta separata. 9.5.4 I costi mensili del carburante e gli ulteriori servizi previsti vengono riportati nel contratto individuale di leasing. 9.5.5 L'emissione di carte sostitutive o aggiuntive è a pagamento e viene fatturata a parte. 9.5.6 I pagamenti effettuati in acconto vengono messi in conto all'assuntore del leasing periodicamente in base ai costi effettivamente sostenuti. 9.6 Gestione dei sinistri da parte della Società di leasing Qualora sia incluso il servizio di gestione dei sinistri, in caso di sinistro la Società di leasing si fa carico, previo accordo, della liquidazione del sinistro che ha interessato il veicolo e anticipa le spese peritali conseguenti all'incidente, i costi di riparazione e per il veicolo a noleggio nonché gli eventuali costi di rimorchio fino all'officina più vicina. L'ordine di riparazione viene impartito a nome e per conto della Società di leasing. Gli indennizzi per eventuali deprezzamenti vanno sempre inoltrati alla Società di leasing. La Società di leasing è autorizzata ad affidare la gestione dei sinistri a una società di servizi specializzata. 10. Calcolo consuntivo, ampliamenti, installazioni e scritte sul veicolo 10.1 Calcolo consuntivo Se vengono constatate divergenze significative all'interno dei componenti e dei servizi del singolo contratto di leasing, la Società di leasing si riserva la facoltà di effettuare un calcolo consuntivo. 12. 12.1 L'assuntore del leasing è tenuto a notificare immediatamente a mezzo raccomandata alla Società di leasing i casi di pignoramento, ritenzione, requisizione, immobilizzazione o confisca del veicolo in leasing o l'eventuale apertura del fallimento nei suoi confronti e a segnalare all'ufficio d'esecuzione competente, all'ufficio dei fallimenti o all'autorità d'istruzione penale che il veicolo in leasing è di proprietà della Società di leasing. L'assuntore del leasing è tenuto espressamente: a rinunciare ai propri diritti di ritenzione; a riconoscere la proprietà della Società di leasing per l'intera durata del contratto; a informare in caso di ritenzione il locatore di immobili privati o commerciali della proprietà della Società di leasing. 10.2 Ampliamenti, installazioni e scritte sul veicolo L'assuntore del leasing è libero di realizzare ampliamenti, installazioni e scritte sul veicolo, a condizione che ciò non ne pregiudichi il valore. A libera scelta della Società di leasing, tutti gli ampliamenti, le installazioni e le scritte diventano di proprietà della Società di leasing senza diritto ad alcun rimborso o indennità oppure devono essere tolti dall'assuntore del leasing a proprie spese prima della restituzione del veicolo, con l'obbligo di ripristinarne lo stato originale. 11. Incidenti, furti e altri sinistri 11.1 Ogni incidente (fatta eccezione per i danni di lieve entità, fino a un importo della riparazione di CHF 4'000.–) deve essere notificato subito a mezzo raccomandata alla compagnia assicurativa competente e alla Società di leasing, utilizzando il modulo "Relazione di incidente europea". 11.2 Allo stesso modo devono essere immediatamente notificati alla competente compagnia assicurativa e alla Società di leasing tutti gli altri sinistri. Ciò vale anche in caso di perdita del veicolo per appropriazione semplice, furto, appropriazione indebita e simili. 12.2 L'assuntore del leasing informa senza indugi la Società di leasing nel caso in cui viene a conoscenza di un ordine di requisizione della vettura. 12.3 È esclusa la compensazione degli oneri derivanti dal presente contratto con eventuali crediti vantanti dall'assuntore del leasing nei confronti della Società di leasing ed eventuali società del gruppo. 12.4 L'assuntore del leasing autorizza il conducente del veicolo, per iscritto e in conformità al diritto svizzero e internazionale in vigore, a condurre il veicolo in leasing nell'ambito degli spostamenti di lavoro transfrontalieri. L'autorizzazione disciplina e conferma i rapporti di proprietà come da punto 1 delle Condizioni generali di leasing. 13. L'assuntore del leasing resta obbligato a far valere tali diritti per conto della Società di leasing e a proprie spese, nei confronti delle altre persone coinvolte nell'incidente e della loro assicurazione di responsabilità civile casco totale. 11.4 In caso di danno totale, di furto o di perdita del veicolo, le rate di leasing sono dovute fino alla ricezione del risarcimento dell'assicurazione. In caso di appropriazione semplice, appropriazione indebita e simili nonché in caso di rifiuto di prestazione da parte dell'assicurazione, il contratto di leasing verrà risolto con effetto immediato. La Società di leasing esegue il conteggio sulla base del valore contabile al momento, con deduzione della prestazione assicurativa. L'assuntore del leasing si impegna a pagare entro 10 giorni tutti i danni non coperti dall'assicurazione. 11.5 In caso di incidente, furto o altro sinistro, l'assuntore del leasing non può far valere nei confronti della Società di leasing altri diritti oltre a quelli spettanti a lui o alla Società di leasing nei confronti dell'assicurazione. Di conseguenza un veicolo sostitutivo può essere chiesto esclusivamente nell‘ambito dell'indennizzo assicurativo concesso. 11.6 L'assuntore del leasing risponde nei confronti della Società die leasing delle riduzioni delle prestazioni assicurative per colpa propria o in seguito a un comportamento inadempiente, fino all'ammontare del valore contabile del veicolo. Se il danno subito dalla Società di leasing è superiore al valore contabile del veicolo, anche in questo caso ne risponde l'assuntore del leasing. Se le prestazioni assicurative superano il valore contabile e l'eventuale danno aggiuntivo subito dalla Società di leasing, la differenza spetta all'assuntore del leasing. Cambiamento di domicilio e altre variazioni L'assuntore del leasing deve notificare alla Società di leasing senza solleciti e per iscritto tutte le variazioni rilevanti connesse con il contratto di leasing. I cambiamenti di domicilio devono essere notificati con almeno 14 giorni di anticipo. L'assuntore del leasing è inoltre tenuto a notificare alla Società di leasing senza indugio ogni cambiamento di assicurazione e tutte le variazioni dei dati personali, in particolare cambiamenti di nome e di nazionalità. 11.3 Con il presente contratto l'assuntore del leasing cede alla Società di leasing tutti i suoi diritti relativi al veicolo in leasing nei confronti delle assicurazioni di responsabilità civile e casco totale dei detentori degli altri veicoli coinvolti nell'incidente o di terzi. La prestazione assicurativa va versata in ogni caso alla Società di leasing. L'assuntore del leasing autorizza la Società di leasing a raccogliere le informazioni assicurative rilevanti e connesse al contratto di leasing. Fallimento, pignoramento, ritenzione, requisizione, sequestro, confisca o compensazione Qualora intenda trasferire il proprio domicilio all'estero, la Società di leasing ha il diritto di risolvere il contratto di leasing per la data dell'espatrio. In tal caso si applica quanto previsto alla cifra 3.3. 14. Risoluzione anticipata del contratto 14.1 Qualora il contratto di leasing sia sottoposto alla legge sul credito al consumo, la Società di leasing può recedere dal contratto, se l'assuntore del leasing è in mora di più di tre rate di leasing. Se il contratto di leasing non è sottoposto alla legge sul credito al consumo e l'assuntore del leasing è in mora con il pagamento di una rata mensile, la Società di leasing può intimargli di effettuare il pagamento della rata arretrata entro un termine di 30 giorni, pena la disdetta immediata del contratto da parte della Società di leasing, in caso di mancato pagamento. 14.2. Inoltre la Società di leasing è autorizzata a risolvere il presente contratto in qualsiasi momento senza preavviso se l'assuntore del leasing non ottempera ai propri doveri contrattuali riguardanti la TTPCP, se contro di lui viene aperto un procedimento fallimentare/pignoramento, in caso di immobilizzazione e confisca da parte delle autorità. Lo stesso dicasi se l'assuntore del leasing non ottempera agli obblighi di cooperazione per quanto concerne il rispetto delle norme sul riciclaggio di denaro ai sensi del punto 19.2, oppure quando lui stesso o il presente contratto contravviene alle norme sul riciclaggio di denaro (incluse leggi fiscali) per motivi imputabili all'assuntore del leasing. 14.3 La Società di leasing è inoltre autorizzata a risolvere il presente contratto in qualsiasi momento senza preavviso, se l'assuntore del leasing non ottempera agli obblighi di cooperazione per quanto concerne il rispetto delle norme sul riciclaggio di denaro ai sensi del punto 19.2, oppure quando lui stesso o il presente contratto contravviene alle norme sul riciclaggio di denaro (incluse leggi fiscali) per motivi imputabili all'assuntore del leasing, viola le norma sul riciclaggio di denaro o altre norme di legge (incluse leggi fiscali) o rappresenta un rischio di reputazione per la Società di leasing. 14.4 In caso di risoluzione anticipata del contratto conformemente alle disposizioni della cifra 14, l'assuntore del leasing ha l'obbligo di restituire immediatamente alla Società di leasing il veicolo e risarcire integralmente il danno (interesse positivo). Anche in questo caso la rata di leasing definitiva viene stabilita e conteggiata conformemente alla cifra 3.3. Resta in ogni caso riservata la richiesta di risarcimento di ogni altro danno da parte della Società di leasing nei confronti dell'assuntore del leasing. 15. 16. 16.1 La Società di leasing fa espressamente presente che il diritto svizzero (ad es. protezione dei dati) si limita al solo territorio della Svizzera e che quindi tutti i dati che giungono all'estero non godono più di protezione conforme al diritto svizzero. 16.2 Restituzione del veicolo 15.1 L'assuntore del leasing si impegna a riportare il veicolo alla Società di leasing o all'ufficio indicato da quest'ultima per la data di scadenza del contratto oppure immediatamente, in caso di risoluzione anticipata; il veicolo deve risultare pulito e nelle condizioni originali, inclusi tutti gli accessori finanziati (chiavi, ruote originali, box portapacchi, ecc.). 16.3 È escluso un diritto di ritenzione dell'assuntore del leasing sul veicolo per pretese di qualsiasi natura nei confronti della Società di leasing. 15.2 Alla riconsegna del veicolo deve essere stilato un verbale di restituzione, che deve essere firmato dall'assuntore del leasing. Il veicolo deve essere restituito esclusivamente durante gli orari di apertura dell'azienda. Se l'assuntore del leasing non concorda con il verbale, tale fatto deve essere annotato immediatamente per iscritto sul verbale o notificato entro 5 giorni per lettera raccomandata alla Società di leasing. L'assuntore del leasing risponde per tutte le necessarie riparazioni e i lavori di messa a punto che non siano riconducibili a normale usura o che non risultino necessari per ripristinare l'esercizio impeccabile del veicolo. Allo stesso modo l'assuntore del leasing risponde di un'eventuale perdita di valore del veicolo in caso di incidente, quando questa perdita non sia stata indennizzata dall'assicurazione. Per tutti i costi sopra indicati, il fornitore rilascerà la fattura intestata all'assuntore del leasing. 15.3 Al momento della restituzione deve essere garantita la perfetta condizione di circolazione del veicolo. Nel caso in cui i pneumatici siano stati forniti della Società di leasing, le gomme invernali o quelle estive che non sono state montate devono essere restituite spontaneamente alla fine del contratto, assieme al veicolo. 15.4 In caso di divergenze relative al verbale dello stato del veicolo, a richiesta dell'assuntore del leasing è ordinato l'allestimento di un rapporto da parte di un perito neutrale. Il risultato di tale rapporto viene riconosciuto dalle parti come perizia arbitrale. I costi di tale perizia sono assunti dalle parti contraenti in rapporto alla loro soccombenza. 15.5 Se l'assuntore del leasing non restituisce immediatamente il veicolo, la Società di leasing ha il diritto di prelevare il veicolo dal luogo in cui si trova, senza bisogno di un ordine del giudice, né di prestare un deposito. I dipendenti della Società di leasing o i terzi incaricati da quest'ultima hanno il diritto di accedere al fondo o allo stabile in cui si trova il veicolo, allo scopo di recuperarlo. La Società di leasing è autorizzata ad addebitare all'assuntore del leasing tutti i costi derivanti dal recupero. 15.6 Se l'assuntore del leasing viola gli obblighi di restituzione del veicolo, egli è tenuto a pagare la rata di leasing per il periodo intercorso fra il termine di consegna previsto inizialmente e la consegna effettiva. Deve inoltre ottemperare a tutti i suoi obblighi contrattuali, indipendentemente dal fatto che il ritardo nella restituzione sia imputabile o meno a sua colpa. 15.7 In caso di vendita da parte della Società di leasing, quattro settimane prima della fine convenuta del contratto le parti contraenti concordano un luogo per la restituzione e l'ispezione del veicolo. L'ispezione viene svolta da un perito imparziale incaricato dalla Società di leasing. Le spese per la perizia sono a carico della Società di leasing e dell'assuntore del leasing in ragione del 50% ciascuno. Per il resto si applicano le condizioni di restituzione illustrate al punto 15. Protezione dei dati, cessione e/o impegno dei diritti a. b. c. L'assuntore del leasing è d'accordo che la Società di leasing possa concedere in qualsiasi momento a terzi coinvolti nella stipulazione o esecuzione del presente contratto (ad es. fornitore) accesso ai suoi dati derivanti dal rapporto commerciale e ai profili cliente redatti su di lui. L'assuntore del leasing autorizza la Società di leasing a utilizzare all'interno e all'estero i suoi dati, ed eventualmente quelli del suo coniuge, derivanti dal rapporto commerciale, per scopi e valutazioni di marketing propri del gruppo. L'assuntore del leasing può rifiutare in qualsiasi momento per iscritto alla Società di leasing l'utilizzo dei dati di assuntore del leasing per scopi di marketing. L'intestatario del contratto di leasing dichiara di acconsentire a che la Società di leasing, ai fini della concessione di obblighi previsti dal contratto (outsourcing) o dell'osservanza di doveri di legge o regolamentari, nel quadro di iniziative di rifinanziamento e/o transazione di garanzia di copertura (securitizzazione), unilateralmente e in ogni momento: trasferisca a terzi, in Svizzera e all'estero, il contratto di leasing incluse tutte le garanzie nonché i diritti accessori e costitutivi (inclusi i diritti di proprietà sul veicolo concesso in leasing, il diritto di revoca del contratto, i diritti ceduti e le informazioni e il diritto di salvare ed elaborare i dati personali dell'intestatario del contratto connessi con quest'ultimo); e/o ceda o conceda in pegno a terzi, in Svizzera o all'estero, in parte o integralmente, singoli diritti, inclusi i diritti di proprietà sul veicolo concesso in leasing, e rivendicazioni della Società di leasing derivanti o connesse al contratto stesso. 16.4 Il soggetto terzo sul quale il contratto di leasing viene trasferito diviene parte di detto contratto con tutti i diritti e i doveri, assumendolo al posto della Società di leasing nella forma precedentemente stipulata, in particolare inclusi i crediti esistenti al momento del subentro. Sono ammessi inoltre l'ulteriore trasferimento e il ritrasferimento o la cessione del contratto. 16.5 L'intestatario del contratto di leasing dichiara di acconsentire a che la Società di leasing e il soggetto terzo scelgano un diritto diverso da quello svizzero per la cessione, la costituzione in pegno e/o il trasferimento del contratto. 16.6 Ciascuna parte del contratto si impegna, alla prima richiesta della controparte, a fornire tutte le eventuali ulteriori chiarificazioni necessarie al trasferimento del contratto o alla cessione o costituzione in pegno dei diritti e/o a intraprendere immediatamente le azioni necessarie, in particolare quelle nei confronti dell'Ufficio della circolazione. 16.7 La Società di leasing è autorizzata a iscrivere, a spese dell'assuntore del leasing, il codice 178 "Vietato il cambiamento di detentore" presso l'Ufficio della circolazione stradale competente. 16.8 La Società di leasing può trasferire in parte a terzi i suoi servizi, in particolare nel campo della ricerca di mercato e della redazione di profili dei clienti, del calcolo di rischi di leasing, di credito e di mercato rilevanti commercialmente come pure dell'amministrazione del rapporto di leasing (ad es. evasione di richieste e di contratti, corrispondenza, richiami ed esecuzioni). L'assuntore del leasing è d'accordo che la Società di leasing a tale scopo possa rendere noti, trasferire a terzi e far elaborare i suoi dati all'interno e all'estero. 16.9 La Società di leasing si riserva fra l'altro di trasmettere i dati via Internet. Internet è una rete pubblica e accessibile a tutti. I dati vengono quindi trasmessi senza controllo e a livello internazionale. In questo contesto l'assuntore del leasing accetta in particolare anche il possibile trasferimento all'estero. 17. Modifiche di condizioni e condizioni commerciali La Società di leasing è autorizzata a modificare in qualsiasi momento, mediante circolare o in altro modo adatto, le condizioni e le condizioni di transazione del presente contratto. Le modifiche sono da considerare approvate se entro 4 settimane dall'invio della modifica alla Società di leasing non perviene opposizione scritta dell'assuntore del leasing. 18. Spese e interessi di mora La Società di leasing addebita in particolare i costi per evento menzionati di seguito, generati dall'assuntore del leasing. Tipo di spesa Costi in CHF (IVA escl.) Estratto conto Ricerca di indirizzi Modifica del contratto (possibile pagamento anticipato) Voltura licenza di circolazione Calcolo spese provv. di risoluzione 1. sollecito 2. sollecito e solleciti successivi Risoluzione del contratto Presentazione dinanzi all'autorità Spese conteggio finale Avvio esecuzione CHF 25.– CHF 25.– CHF 300.– CHF 75.– CHF 100.– CHF 25.– CHF 30.– CHF 50.– CHF 200.– CHF 250.– CHF 50.– All'assuntore del leasing vengono addebitate le postali/bancarie per versamenti effettuati allo sportello. spese In caso di ritardo nei pagamenti delle rate di leasing, nel caso di contratti privati di leasing, all'assuntore del leasing, senza dover essere costituito formalmente in mora, viene addebitato un interesse di mora pari al tasso d'interesse contrattuale. Per contratti di leasing commerciali viene addebitato un interesse di mora secondo il Codice svizzero delle obbligazioni. 19. Accordi particolari e modifiche contrattuali 19.1 L'assuntore del leasing autorizza la Società di leasing a richiedere tutte le informazioni necessarie per l'esecuzione del presente contratto di leasing a uffici pubblici, direttamente e tramite terzi (ad es. moglie o persone fisiche autorizzate alla firma), al suo datore di lavoro, alla Centrale per informazioni di credito (ZEK) e alla Centrale d'informazione per il credito al consumo (CICO) e ad altre fonti nazionali ed estere (ad es. CRIF o Schufa), nonché a segnalare alla ZEK e alla CICO il presente contratto e la relativa esecuzione. Eventuali blocchi di dati disposti dall'assuntore del leasing sono considerati soppressi irrevocabilmente nei confronti della Società di leasing. L'assuntore del leasing prende atto che, in caso di nuova richiesta di leasing o di credito, su esplicita domanda ZEK e CICO segnaleranno agli istituti di credito loro annessi gli impegni di leasing. 19.2 L'assuntore del leasing si impegna a supportare la Società di leasing di leasing nel rispetto delle norme sul riciclaggio di denaro, in particolare a rispondere alla Società di leasing in merito a domande a tal riguardo e a fornirle i relativi documenti e atti. 19.3 Gli accordi particolari al di fuori di questo contratto devono essere approvati per iscritto dalla società di leasing, pena la loro nullità. Non sono validi accordi accessori orali. 19.4 Il contratto è redatto in triplice copia; una copia firmata viene consegnata a ciascuna parte contraente e al fornitore. 19.5 La nullità di singole disposizioni contrattuali non modifica la validità e l'obbligatorietà delle restanti disposizioni. 19.6 Si applica il diritto svizzero. Se il veicolo è destinato all'uso privato dell'assuntore del leasing, valgono i fori legali. Se il veicolo è usato a scopo professionale o commerciale, le parti convengono come competente il foro giudiziario di 5400 Baden, Cantone Argovia. La Società di leasing può alternativamente citare in giudizio l'assuntore del leasing presso il suo domicilio.