condizioni generali di leasing

Transcript

condizioni generali di leasing
AMAG Leasing AG
Täfernstrasse 5
Casella postale 5019
5405 Baden-Dättwil
Tel.
+41 848 25 24 00
Fax
+41 56 484 76 00
www.amag-leasing.ch
CONDIZIONI GENERALI DI LEASING (edizione 01/2017)
consegna dell'oggetto del leasing se l'assuntore del leasing non
è più solvibile. Il danno derivante dalla risoluzione del contratto
è a carico dell'assuntore del leasing, sempre che la società di
leasing abbia adottato le cautele d'uso.
Le seguenti condizioni generali di leasing si applicano al rapporto
giuridico tra la Società di leasing, AMAG Leasing SA, e l'assuntore
del leasing.
1.
Contenuto del contratto e proprietà dell'oggetto del leasing
3.
Rata del leasing
1.1
La Società di leasing acquista dal fornitore il veicolo di leasing
scelto dall'assuntore del leasing e lo lascia in uso a quest'ultimo
per la durata del contratto di leasing. L'assuntore del leasing ha
il diritto di usare il veicolo in leasing per tutta la durata del
contratto, osservando scrupolosamente le condizioni seguenti.
3.1
La rata del leasing va pagata mensilmente in via anticipata alla
Società di leasing (fatta eccezione per la prima rata del leasing,
che di regola deve essere pagata al fornitore al momento della
consegna del veicolo).
3.2
1.2
L'assuntore del leasing prende in consegna il veicolo
direttamente dal fornitore, per conto della Società di leasing, ed
è tenuto a controllarlo immediatamente e accuratamente. Viene
compilato un verbale di consegna, nel quale devono essere
indicati gli eventuali difetti e le parti o gli accessori mancanti. Il
verbale deve essere firmato dal fornitore e dall'assuntore del
leasing.
In caso di ritardo nel pagamento della rata di leasing,
all'assuntore del leasing verrà conteggiato un interesse di mora
conformemente al punto 18. Le spese per solleciti e per altri
eventi riconducibili al ritardo nel pagamento vengono fatturate
all'assuntore del leasing conformemente al punto 18.
3.3
La rata di leasing viene calcolata per la durata contrattuale
prevista e scelta dall'assuntore del leasing all'atto di
sottoscrizione del contratto. Le eventuali prestazioni
supplementari della società di leasing concordate (ad es.
assicurazioni, tasse di circolazione, sostituzione pneumatici,
ecc.) vengono addebitate extra all'assuntore del leasing.
1.3
1.4
Per tutta la durata del contratto di leasing e anche dopo la
scadenza o la disdetta dello stesso, il veicolo resta di esclusiva
proprietà della Società di leasing. L'assuntore del leasing non ha
il diritto di acquistare il veicolo in leasing ed è tenuto, dopo la
risoluzione del contratto, a restituirlo alla Società di leasing o a
un ufficio da essa indicato, in uno stato conforme a quanto
stabilito nel contratto. Il valore residuo del veicolo in leasing,
indicato all'assuntore del leasing alla fine della durata del
contratto di leasing ha unicamente uno scopo informativo.
I ritardi nella consegna non autorizzano l'assuntore del leasing a
risolvere il contratto o a recedere dallo stesso. Se il veicolo non
viene consegnato, il contratto di leasing decade e l'assuntore
del leasing non può far valere pretese di alcun genere nei
confronti della Società di leasing.
2.
Durata e disdetta
2.1
In principio, il contratto di leasing viene concluso per una durata
determinata scelta dall'assuntore del leasing. La durata del
contratto decorre con la presa in carico del veicolo e termina
alla data di cessazione del contratto.
2.2
I contratti privati di leasing soggetti alla legge sul credito al
consumo (LCC) possono essere disdetti per la fine di un
trimestre contrattuale, dando un preavviso minimo di 30 giorni.
Vi è inoltre un diritto di revoca che può essere esercitato tramite
dichiarazione scritta entro un termine di quattordici (14) giorni. Il
termine decorre dal momento in cui si riceve la copia del
contratto e viene considerato rispettato se la dichiarazione di
revoca viene consegnata il 14° giorno alla creditrice o alla posta
(data del timbro postale). A questo proposito si rimanda
all'art. 16, cifra 3 della LCC e all'art. 8 della LCSl.
I contratti privati e commerciali di leasing non soggetti alla legge
sul credito al consumo (LCC) possono essere disdetti in
qualunque momento per iscritto per la fine di un mese
contrattuale.
In caso di disdetta, le rate di leasing vengono ricalcolate
retroattivamente dall'inizio del contratto, conformemente alla
cifra 3.3.
2.3
2.4
VB
In caso di utilizzo del veicolo in leasing da parte dell'assuntore
del leasing prima del termine di revoca e in caso di ricorso al
diritto di revoca, l'assuntore del leasing è tenuto a versare un
congruo canone di locazione. Viene fatto salvo un conteggio
speciale in caso di utilizzo abusivo.
La società di leasing si riserva il diritto di verificare nuovamente
la capacità creditizia dell'assuntore del leasing. La società di
leasing può recedere dal contratto fino al momento della
Se l'assuntore del leasing esercita il diritto di disdetta anticipata
ai sensi della cifra 2.2, o se il contratto di leasing viene risolto
anticipatamente per altri motivi, imputabili all'assuntore del
leasing, in particolare in caso di decesso, le rate concordate
vengono ricalcolate e fissate definitivamente con effetto
retroattivo; la base di calcolo è la durata effettiva del contratto.
Per i contratti privati di leasing soggetti alla LCC, il ricalcolo
avviene in base alla tabella riportata nel foglio "Kremo" allegato
al contratto di leasing.
Per tutti gli altri contratti di leasing le aliquote si riferiscono al
valore del veicolo indicato nel contratto di leasing. Il calcolo
viene effettuato in base alla tabella seguente:
mesi
effettivi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
fattore
15,50
8,95
6,90
6,75
6,58
6,40
6,16
5,56
5,10
4,73
4,42
4,17
3,95
3,76
3,60
3,46
mesi
effettivi
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
fattore
3,33
3,22
3,12
3,03
2,94
2,86
2,79
2,72
2,66
2,59
2,53
2,48
2,43
2,38
2,34
2,29
mesi
effettivi
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46 47
ecc.
fattore
2,24
2,21
2,17
2,13
2,10
2,07
2,04
2,02
2,00
1,98
1,96
1,94
1,92
1,90
1,88
Esempio (importi IVA escl.):
Risoluzione del contratto dopo 33 mesi;
valore dell'oggetto conforme al contratto di leasing x 2,24%
= rata di leasing effettiva al mese
x durata effettiva
./. rate già pagate
La tabella riportata sopra e il calcolo che sta alla sua base si
riferiscono a un chilometraggio mensile di 2000 km. Le rate di
leasing così calcolate si intendono prive di prestazioni
aggiuntive (ad es. assicurazioni, tasse di circolazione,
sostituzione pneumatici, ecc.); questi costi vengono addebitati
extra all'assuntore del leasing.
Il contratto di leasing e la polizza assicurativa sono due
contratti separati e possono essere rescissi singolarmente
rispettando il termine di rescissione (v. punto 2 delle
condizioni generali di leasing o delle condizioni generali di
assicurazione della rispettiva compagnia assicurativa). In
virtù del nesso causale esistente tra i due contratti, la
rescissione di uno dei due comporta automaticamente la
modifica dell'altro contratto. Ciò implica che è necessario
redigere un nuovo contratto di leasing con verifica della
solvibilità (tassa come da punto 18 delle condizioni generali
di leasing).
Il premio assicurativo è parte integrante della rata del
leasing. Ciò implica che, in caso di risoluzione anticipata del
contratto di leasing, non ha luogo alcun rimborso su base
giornaliera. Il conteggio avviene mensilmente come da
punto 3.3.
Maggiori dettagli sulla soluzione assicurativa integrata sono
riportati nella scheda assicurativa o nelle condizioni generali
di assicurazione che devono essere obbligatoriamente
rispettate.
e. La mancanza della copertura casco totale dà diritto alla
Società di leasing di risolvere il contratto di leasing ai sensi
del punto 14.2.
Valgono inoltre le condizioni contrattuali generali delle
rispettive soluzioni assicurative.
La copertura assicurativa inizia con la consegna del veicolo e
termina con la sua restituzione o alla scadenza del contratto o
alla risoluzione anticipata del contratto individuale di leasing.
L'assuntore del leasing riconosce espressamente il metodo di
calcolo basato sulla tabella riportata nel foglio "Kremo" allegato
al contratto di leasing, o sulla tabella riportata sopra, che ha
valore vincolante e, in caso di risoluzione anticipata risoluzione
del contratto da parte della Società di leasing, si applica al
corrispondente nuovo conteggio della rata di leasing per l'intera
durata effettiva del contratto.
3.4
La rata del leasing si basa sul chilometraggio annuo concordato.
I chilometri supplementari vengono fatturati e incassati dal
fornitore all'assuntore del leasing alla scadenza del contratto di
leasing. Per i chilometri non percorsi non viene effettuato
nessun rimborso.
3.5
Se il contratto di leasing non è soggetto alla legge sul credito al
consumo e se il prezzo di vendita del veicolo subisce modifiche
durante il periodo compreso tra la conclusione del contratto e la
fornitura, la Società di leasing adeguerà le rate di leasing di
conseguenza.
3.6
In caso di modifica dell'aliquota IVA, la rata del leasing viene
adattata automaticamente. La stessa regola vale in caso di
introduzione o abolizione di imposte pubbliche.
4.
4.1
4.2
Cauzione
La cauzione concordata deve essere pagata al fornitore prima
della consegna del veicolo, assieme alla prima rata del leasing.
La cauzione viene detratta al termine del contratto di leasing e
dopo la restituzione del veicolo. La cauzione serve per garantire
tutte le poste in sospeso risultanti dal contratto di leasing e su di
essa non vengono corrisposti interessi.
Pagamento speciale
4.2.1 In caso di risoluzione anticipata di contratti di leasing LCC, il
pagamento speciale viene preso in considerazione già nel
calcolo conformemente al foglio "Kremo" allegato al contratto di
leasing.
5.2
Al termine del contratto di leasing per risoluzione anticipata o
fine della durata decadono tutte le coperture assicurative.
6.
Cura del veicolo
6.1.
L'assuntore del leasing si impegna a guidare il veicolo con cura,
a effettuare coscienziosamente la manutenzione, a mantenerlo
in stato ineccepibile e a osservare le istruzioni del costruttore.
6.2.
L'assuntore del leasing si impegna a far eseguire i lavori su
carrozzeria, vernice e vetri presso concessionari ufficiali svizzeri
del marchio, secondo le istruzioni del costruttore del veicolo. In
caso di mancata osservanza, all'atto della vendita dell'oggetto
del leasing il minore ricavo sarà addebitato all'assuntore del
leasing.
7.
Garanzia
7.1
L'assuntore del leasing conferma di conoscere le disposizioni
concernenti la garanzia del costruttore. È determinante la
garanzia per auto nuove o di occasione (ad es. documenti di
bordo o di vendita) definita nella documentazione di vendita. Si
esclude qualsiasi garanzia commerciale eccedente.
Per tutti gli altri contratti di leasing il calcolo viene effettuato
innanzitutto ai sensi della cifra 3.3 e all'importo risultante viene
accreditato proporzionalmente il pagamento speciale.
5.
Assicurazioni e tassa sulla circolazione
5.1
L'assuntore del leasing può, a scelta,
a. far stipulare l'assicurazione dalla Società di leasing presso
una compagnia assicuratrice di fiducia di quest'ultima alle
condizioni stabilite dalla stessa, oppure
b. stipulare
l'assicurazione
presso
una
compagnia
assicuratrice di propria scelta, a nome e a carico proprio,
pagando la fattura del premio tramite la Società di leasing.
Le prestazioni assicurative vanno cedute alla Società di
leasing. In entrambi i casi la Società di leasing paga i premi;
per la variante b) solo dietro presentazione della fattura dei
premi da parte dell'assuntore del leasing. Sulla
maggiorazione dei costi derivanti da questa variante, la
Società di leasing applica una tassa. Oppure
c. stipulare e pagare per proprio conto l'assicurazione e
cedere le prestazioni assicurative alla Società di leasing.
Oppure
d. stipulare il contratto di leasing con una soluzione
assicurativa integrata presso una delle compagnie
assicurative disponibili che offre il prodotto assicurativo
standardizzato "AMAG Assicurazione". I contenuti della
prestazione, le condizioni e i prezzi della soluzione
assicurativa integrata non possono essere modificati per la
durata del contratto. Se non altrimenti convenuto, le
presenti condizioni generali di leasing valgono anche per la
soluzione assicurativa integrata nel contratto di leasing.
Per quanto riguarda l'integrazione del prodotto "AMAG
Assicurazione" vale quanto segue: la soluzione assicurativa
integrata nel contratto di leasing non ammette sospensioni.
La rata del leasing, inclusa la quota assicurativa, resta
dovuta anche dopo il deposito delle targhe presso l'Ufficio
della circolazione.
I diritti derivanti dalla garanzia per i difetti spettanti per legge alla
Società di leasing sono ceduti per tutta la durata del contratto di
leasing all'assuntore del leasing, affinché egli li eserciti
direttamente nei confronti del fornitore del veicolo. L'assuntore
del leasing è segnatamente tenuto a segnalare immediatamente
al fornitore tutti i difetti, informando la Società di leasing, qualora
insorgessero dei problemi in merito all'eliminazione di questi.
7.2
I difetti possono essere riparati esclusivamente dal fornitore o
da un partner di servizio autorizzato che rappresenta
ufficialmente la marca del veicolo; la riparazione dei difetti dovrà
avvenire conformemente alle prescrizioni del costruttore. È
esclusa qualsiasi responsabilità della Società di leasing sia per
danni diretti e indiretti di qualsiasi natura (ad es.
trasformazione), sia per i danni eccedenti la garanzia di
fabbrica.
L'insorgere di difetti di qualsiasi genere o un'eventuale avaria
nel veicolo non autorizzano l'assuntore del leasing a risolvere il
contratto. L'assuntore del leasing non ha diritto di esigere per il
periodo in questione una riduzione della rata di leasing, né un
veicolo sostitutivo.
8.
Uso
8.1
L'assuntore del leasing può permettere l'uso del veicolo solo ai
membri della propria famiglia e ai propri collaboratori. Queste
persone devono disporre di una licenza di condurre valida ed
esibirla all'assuntore del leasing nonché fornire una garanzia di
guida prudente.
Senza il consenso scritto della Società di leasing l'assuntore del
leasing non può lasciare a terzi l'uso del veicolo né
gratuitamente, né contro compenso, né sublocare il veicolo.
Viene fatto divieto di usare il veicolo per lezioni di guida o come
taxi nonché di partecipare con lo stesso a manifestazioni
sportive.
8.2
L'assuntore del leasing si impegna a non superare la capacità di
carico del veicolo.
9.
Servizi e manutenzione del veicolo
9.0
Conteggio chiuso
L'importo calcolato nel forfait mensile s'intende come prezzo
fisso per l'intera durata del contratto. Allo scadere della durata
contrattuale non si effettua alcun conteggio finale dei servizi
concordati nel contratto né tantomeno verrà riconosciuto un
rimborso per quote non fruite. Fanno eccezione eventuali
accordi differenti.
9.1 Tagliandi, riparazioni per usura e lavori di manutenzione
9.1.1 L'assuntore del leasing si impegna a osservare le istruzioni del
costruttore. In particolare l'assuntore del leasing deve far
eseguire i servizi di manutenzione previsti nell'apposito libretto
di servizio o segnalati dall'indicatore dell'intervallo di
manutenzione. Le ispezioni, i tagliandi e i lavori di
manutenzione, come anche le riparazioni (inclusivi danni
assicurati) devono sempre essere eseguiti dal fornitore oppure
da un partner di servizio autorizzato che rappresenta
ufficialmente la marca del veicolo.
percorsi siano inferiori a quelli stabiliti, non ha luogo alcun
rimborso.
9.2
Sostituzione di pneumatici
9.2.1 Se previsto dal contratto di leasing, l'assuntore del leasing ha
diritto al numero di pneumatici indicato sul relativo contratto
individuale di leasing, nonché al montaggio e al cambio di
stagione, compreso il materiale necessario e lo smaltimento dei
pneumatici sostituiti. Egli è tenuto a far eseguire tali servizi
presso un partner di servizio ufficiale dei marchi Audi,
Volkswagen, Volkswagen Veicoli Commerciali, Skoda o Seat.
Ciò vale anche per lo stoccaggio dei pneumatici non utilizzati
stagionalmente, se previsto dal contratto.
9.2.2 I pneumatici che superano il numero preventivato pro rata
possono essere addebitati all'assuntore del leasing. In caso di
pneumatici non usufruiti, non ha luogo alcun rimborso.
9.3
Veicolo sostitutivo
9.3.1 Se il contratto di leasing prevede il veicolo sostitutivo,
quest'ultimo deve essere ritirato presso il concessionario del
marchio incaricato della manutenzione. È previsto un giorno di
veicolo sostitutivo per ogni anno contrattuale, fino a un max. di
150 km/giorno. I giorni in eccedenza sono a carico dell'assuntore del leasing. I chilometri percorsi in eccedenza possono
essere fatturati all'assuntore del leasing dal rispettivo
concessionario del marchio.
9.3.2 Il veicolo sostitutivo assicura la mobilità durante gli interventi di
assistenza. La perdita di mobilità in seguito a danni causati da
incidenti non dà luogo a questo servizio.
9.4
Tassazione sul veicolo
9.1.2 Se previsto da accordo scritto tra l'assuntore del leasing e la
Società di leasing, quest'ultima si assume i costi di
manutenzione e di esercizio per la durata del contratto. Tali
costi vengono opportunamente presi in considerazione in fase di
definizione della rata di leasing.
9.4.1 Se previsto dal contratto di leasing, è inclusa la tassa di
circolazione definita dal Cantone indicato nel contratto
individuale di leasing vigente al momento della conclusione del
contratto. Sono altresì incluse le tasse dell'Ufficio della
circolazione.
Il servizio di riparazione e manutenzione comprende per la
durata del contratto l'esecuzione di tutti i lavori conformemente
alle istruzioni del costruttore del veicolo e i controlli periodici
ufficiali del veicolo previsti dalla legislazione svizzera. Non
rientrano in questo servizio i controlli periodici ufficiali che per
ragioni legate all'utilizzo del veicolo vengono effettuati a
intervallo ridotto, inferiore ai quattro anni. I relativi costi sono a
carico dell'assuntore del leasing. Quest'ultimo si assume inoltre
tutti gli oneri ufficiali e i costi del viaggio fino all'officina di
collaudo, che insorgono in relazione ai controlli del veicolo.
9.4.2 Al termine del contratto di leasing (scadenza della durata o
risoluzione anticipata) vengono conteggiati all'assuntore del
leasing i pagamenti effettuati in base ai costi effettivi.
9.1.3 Sono esclusi i costi derivanti dalla mancata osservazione delle
direttive fornite dal costruttore (disposizioni sulla garanzia,
istruzioni sull'assistenza e la manutenzione). Sono inoltre
esclusi i costi relativi a danni insorti in seguito a incidenti, a
cause esterne, a colpa dell'assuntore del leasing o di terzi. I
costi che ne derivano, nonché i costi insorti per danni da cause
esterne e i costi per il recupero, il traino, il trasporto, il veicolo
sostitutivo, il lavaggio e la pulizia del veicolo sono a carico
dell'assuntore del leasing.
Inoltre, i costi di carburante, pneumatici di ricambio, pulizia del
veicolo, traino, veicolo sostitutivo, veicolo a noleggio e altre
spese in relazione all'esercizio e alla manutenzione del veicolo
(come ad es. controlli stagionali del veicolo in inverno o in
primavera) sono a carico dell'assuntore del leasing.
9.1.4 L'assuntore del leasing è tenuto a far eseguire tutti questi lavori
presso un concessionario ufficiale del marchio. La società di
leasing non garantisce l'esecuzione a regola d'arte dei lavori da
parte di un concessionario del marchio.
9.1.5 I costi derivanti da ampliamenti, installazioni e diciture sul
veicolo e i costi successivi devono essere sostenuti
dall'assuntore del leasing, salvo altrimenti concordato per
iscritto.
9.1.6 Determinanti per il calcolo dei lavori di riparazione e
manutenzione sono i chilometri percorsi. I chilometri aggiuntivi
possono essere fatturati all'assuntore del leasing al termine del
contratto, se previsto dal contratto stesso.
Il calcolo si basa sulle prestazioni di guida concordate nel
contratto di leasing e sulla tariffa per la manutenzione dei
chilometri aggiuntivi definita nel contratto. Nel caso i chilometri
Lo stesso vale per eventuali differenze dovute all'aumento o alla
diminuzione della tassa di circolazione, anche in seguito a
cambiamento di Cantone, duplicati della licenza e altri oneri.
9.4.3 Altri oneri stradali e di circolazione, di qualsiasi natura, non
rientrano nella tassa di circolazione. Ciò vale anche per il
contrassegno autostradale (vignetta).
9.5
Carburante
9.5.1 Se previsto dal contratto, l'assuntore del leasing può scegliere
una carta carburante dalla gamma della società di leasing. È
sua responsabilità evitare che la carta venga utilizzata da
persone non autorizzate.
9.5.2 Su richiesta dell'assuntore del leasing, l'utilizzo della carta
carburante può essere esteso, oltre al carburante, anche a
ulteriori prodotti dell'assortimento del rispettivo gestore della
carta. In ogni caso si applicano le disposizioni e gli oneri del
gestore della carta carburante.
9.5.3 Entro cinque a otto giorni lavorativi dall'arrivo presso la Società
di leasing del contratto di leasing debitamente firmato, il gestore
della carta fa pervenire all'assuntore del leasing la carta
carburante e il codice segreto tramite posta separata.
9.5.4 I costi mensili del carburante e gli ulteriori servizi previsti
vengono riportati nel contratto individuale di leasing.
9.5.5 L'emissione di carte sostitutive o aggiuntive è a pagamento e
viene fatturata a parte.
9.5.6 I pagamenti effettuati in acconto vengono messi in conto
all'assuntore del leasing periodicamente in base ai costi
effettivamente sostenuti.
9.6
Gestione dei sinistri da parte della Società di leasing
Qualora sia incluso il servizio di gestione dei sinistri, in caso di
sinistro la Società di leasing si fa carico, previo accordo, della
liquidazione del sinistro che ha interessato il veicolo e anticipa le
spese peritali conseguenti all'incidente, i costi di riparazione e
per il veicolo a noleggio nonché gli eventuali costi di rimorchio
fino all'officina più vicina.
L'ordine di riparazione viene impartito a nome e per conto della
Società di leasing. Gli indennizzi per eventuali deprezzamenti
vanno sempre inoltrati alla Società di leasing. La Società di
leasing è autorizzata ad affidare la gestione dei sinistri a una
società di servizi specializzata.
10.
Calcolo consuntivo, ampliamenti, installazioni e scritte sul
veicolo
10.1 Calcolo consuntivo
Se vengono constatate divergenze significative all'interno dei
componenti e dei servizi del singolo contratto di leasing, la
Società di leasing si riserva la facoltà di effettuare un calcolo
consuntivo.
12.
12.1 L'assuntore del leasing è tenuto a notificare immediatamente a
mezzo raccomandata alla Società di leasing i casi di
pignoramento, ritenzione, requisizione, immobilizzazione o
confisca del veicolo in leasing o l'eventuale apertura del
fallimento nei suoi confronti e a segnalare all'ufficio
d'esecuzione competente, all'ufficio dei fallimenti o all'autorità
d'istruzione penale che il veicolo in leasing è di proprietà della
Società di leasing.
L'assuntore del leasing è tenuto espressamente:
a rinunciare ai propri diritti di ritenzione;
a riconoscere la proprietà della Società di leasing per
l'intera durata del contratto;
a informare in caso di ritenzione il locatore di immobili
privati o commerciali della proprietà della Società di
leasing.
10.2 Ampliamenti, installazioni e scritte sul veicolo
L'assuntore del leasing è libero di realizzare ampliamenti,
installazioni e scritte sul veicolo, a condizione che ciò non ne
pregiudichi il valore. A libera scelta della Società di leasing, tutti
gli ampliamenti, le installazioni e le scritte diventano di proprietà
della Società di leasing senza diritto ad alcun rimborso o
indennità oppure devono essere tolti dall'assuntore del leasing a
proprie spese prima della restituzione del veicolo, con l'obbligo
di ripristinarne lo stato originale.
11.
Incidenti, furti e altri sinistri
11.1 Ogni incidente (fatta eccezione per i danni di lieve entità, fino a
un importo della riparazione di CHF 4'000.–) deve essere
notificato subito a mezzo raccomandata alla compagnia
assicurativa competente e alla Società di leasing, utilizzando il
modulo "Relazione di incidente europea".
11.2 Allo stesso modo devono essere immediatamente notificati alla
competente compagnia assicurativa e alla Società di leasing
tutti gli altri sinistri. Ciò vale anche in caso di perdita del veicolo
per appropriazione semplice, furto, appropriazione indebita e
simili.
12.2 L'assuntore del leasing informa senza indugi la Società di
leasing nel caso in cui viene a conoscenza di un ordine di
requisizione della vettura.
12.3 È esclusa la compensazione degli oneri derivanti dal presente
contratto con eventuali crediti vantanti dall'assuntore del leasing
nei confronti della Società di leasing ed eventuali società del
gruppo.
12.4 L'assuntore del leasing autorizza il conducente del veicolo, per
iscritto e in conformità al diritto svizzero e internazionale in
vigore, a condurre il veicolo in leasing nell'ambito degli
spostamenti di lavoro transfrontalieri. L'autorizzazione disciplina
e conferma i rapporti di proprietà come da punto 1 delle
Condizioni generali di leasing.
13.
L'assuntore del leasing resta obbligato a far valere tali diritti per
conto della Società di leasing e a proprie spese, nei confronti
delle altre persone coinvolte nell'incidente e della loro
assicurazione di responsabilità civile casco totale.
11.4 In caso di danno totale, di furto o di perdita del veicolo, le rate di
leasing sono dovute fino alla ricezione del risarcimento
dell'assicurazione. In caso di appropriazione semplice,
appropriazione indebita e simili nonché in caso di rifiuto di
prestazione da parte dell'assicurazione, il contratto di leasing
verrà risolto con effetto immediato. La Società di leasing esegue
il conteggio sulla base del valore contabile al momento, con
deduzione della prestazione assicurativa. L'assuntore del
leasing si impegna a pagare entro 10 giorni tutti i danni non
coperti dall'assicurazione.
11.5 In caso di incidente, furto o altro sinistro, l'assuntore del leasing
non può far valere nei confronti della Società di leasing altri
diritti oltre a quelli spettanti a lui o alla Società di leasing nei
confronti dell'assicurazione. Di conseguenza un veicolo
sostitutivo può essere chiesto esclusivamente nell‘ambito
dell'indennizzo assicurativo concesso.
11.6 L'assuntore del leasing risponde nei confronti della Società die
leasing delle riduzioni delle prestazioni assicurative per colpa
propria o in seguito a un comportamento inadempiente, fino
all'ammontare del valore contabile del veicolo. Se il danno
subito dalla Società di leasing è superiore al valore contabile del
veicolo, anche in questo caso ne risponde l'assuntore del
leasing. Se le prestazioni assicurative superano il valore
contabile e l'eventuale danno aggiuntivo subito dalla Società di
leasing, la differenza spetta all'assuntore del leasing.
Cambiamento di domicilio e altre variazioni
L'assuntore del leasing deve notificare alla Società di leasing
senza solleciti e per iscritto tutte le variazioni rilevanti connesse
con il contratto di leasing. I cambiamenti di domicilio devono
essere notificati con almeno 14 giorni di anticipo. L'assuntore
del leasing è inoltre tenuto a notificare alla Società di leasing
senza indugio ogni cambiamento di assicurazione e tutte le
variazioni dei dati personali, in particolare cambiamenti di nome
e di nazionalità.
11.3 Con il presente contratto l'assuntore del leasing cede alla
Società di leasing tutti i suoi diritti relativi al veicolo in leasing nei
confronti delle assicurazioni di responsabilità civile e casco
totale dei detentori degli altri veicoli coinvolti nell'incidente o di
terzi.
La prestazione assicurativa va versata in ogni caso alla Società
di leasing. L'assuntore del leasing autorizza la Società di leasing
a raccogliere le informazioni assicurative rilevanti e connesse al
contratto di leasing.
Fallimento, pignoramento, ritenzione, requisizione,
sequestro, confisca o compensazione
Qualora intenda trasferire il proprio domicilio all'estero, la
Società di leasing ha il diritto di risolvere il contratto di leasing
per la data dell'espatrio. In tal caso si applica quanto previsto
alla cifra 3.3.
14.
Risoluzione anticipata del contratto
14.1 Qualora il contratto di leasing sia sottoposto alla legge sul
credito al consumo, la Società di leasing può recedere dal
contratto, se l'assuntore del leasing è in mora di più di tre rate di
leasing. Se il contratto di leasing non è sottoposto alla legge sul
credito al consumo e l'assuntore del leasing è in mora con il
pagamento di una rata mensile, la Società di leasing può
intimargli di effettuare il pagamento della rata arretrata entro un
termine di 30 giorni, pena la disdetta immediata del contratto da
parte della Società di leasing, in caso di mancato pagamento.
14.2. Inoltre la Società di leasing è autorizzata a risolvere il presente
contratto in qualsiasi momento senza preavviso se l'assuntore
del leasing non ottempera ai propri doveri contrattuali
riguardanti la TTPCP, se contro di lui viene aperto un
procedimento
fallimentare/pignoramento,
in
caso
di
immobilizzazione e confisca da parte delle autorità.
Lo stesso dicasi se l'assuntore del leasing non ottempera agli
obblighi di cooperazione per quanto concerne il rispetto delle
norme sul riciclaggio di denaro ai sensi del punto 19.2, oppure
quando lui stesso o il presente contratto contravviene alle
norme sul riciclaggio di denaro (incluse leggi fiscali) per motivi
imputabili all'assuntore del leasing.
14.3 La Società di leasing è inoltre autorizzata a risolvere il presente
contratto in qualsiasi momento senza preavviso, se l'assuntore
del leasing non ottempera agli obblighi di cooperazione per
quanto concerne il rispetto delle norme sul riciclaggio di denaro
ai sensi del punto 19.2, oppure quando lui stesso o il presente
contratto contravviene alle norme sul riciclaggio di denaro
(incluse leggi fiscali) per motivi imputabili all'assuntore del
leasing, viola le norma sul riciclaggio di denaro o altre norme di
legge (incluse leggi fiscali) o rappresenta un rischio di
reputazione per la Società di leasing.
14.4 In caso di risoluzione anticipata del contratto conformemente
alle disposizioni della cifra 14, l'assuntore del leasing ha
l'obbligo di restituire immediatamente alla Società di leasing il
veicolo e risarcire integralmente il danno (interesse positivo).
Anche in questo caso la rata di leasing definitiva viene stabilita e
conteggiata conformemente alla cifra 3.3. Resta in ogni caso
riservata la richiesta di risarcimento di ogni altro danno da parte
della Società di leasing nei confronti dell'assuntore del leasing.
15.
16.
16.1 La Società di leasing fa espressamente presente che il diritto
svizzero (ad es. protezione dei dati) si limita al solo territorio
della Svizzera e che quindi tutti i dati che giungono all'estero
non godono più di protezione conforme al diritto svizzero.
16.2
Restituzione del veicolo
15.1 L'assuntore del leasing si impegna a riportare il veicolo alla
Società di leasing o all'ufficio indicato da quest'ultima per la data
di scadenza del contratto oppure immediatamente, in caso di
risoluzione anticipata; il veicolo deve risultare pulito e nelle
condizioni originali, inclusi tutti gli accessori finanziati (chiavi,
ruote originali, box portapacchi, ecc.).
16.3
È escluso un diritto di ritenzione dell'assuntore del leasing sul
veicolo per pretese di qualsiasi natura nei confronti della Società
di leasing.
15.2 Alla riconsegna del veicolo deve essere stilato un verbale di
restituzione, che deve essere firmato dall'assuntore del leasing.
Il veicolo deve essere restituito esclusivamente durante gli orari
di apertura dell'azienda. Se l'assuntore del leasing non
concorda con il verbale, tale fatto deve essere annotato
immediatamente per iscritto sul verbale o notificato entro 5
giorni per lettera raccomandata alla Società di leasing.
L'assuntore del leasing risponde per tutte le necessarie
riparazioni e i lavori di messa a punto che non siano riconducibili
a normale usura o che non risultino necessari per ripristinare
l'esercizio impeccabile del veicolo. Allo stesso modo l'assuntore
del leasing risponde di un'eventuale perdita di valore del veicolo
in caso di incidente, quando questa perdita non sia stata
indennizzata dall'assicurazione. Per tutti i costi sopra indicati, il
fornitore rilascerà la fattura intestata all'assuntore del leasing.
15.3 Al momento della restituzione deve essere garantita la perfetta
condizione di circolazione del veicolo. Nel caso in cui i
pneumatici siano stati forniti della Società di leasing, le gomme
invernali o quelle estive che non sono state montate devono
essere restituite spontaneamente alla fine del contratto,
assieme al veicolo.
15.4 In caso di divergenze relative al verbale dello stato del veicolo, a
richiesta dell'assuntore del leasing è ordinato l'allestimento di un
rapporto da parte di un perito neutrale. Il risultato di tale
rapporto viene riconosciuto dalle parti come perizia arbitrale. I
costi di tale perizia sono assunti dalle parti contraenti in rapporto
alla loro soccombenza.
15.5 Se l'assuntore del leasing non restituisce immediatamente il
veicolo, la Società di leasing ha il diritto di prelevare il veicolo
dal luogo in cui si trova, senza bisogno di un ordine del giudice,
né di prestare un deposito. I dipendenti della Società di leasing
o i terzi incaricati da quest'ultima hanno il diritto di accedere al
fondo o allo stabile in cui si trova il veicolo, allo scopo di
recuperarlo. La Società di leasing è autorizzata ad addebitare
all'assuntore del leasing tutti i costi derivanti dal recupero.
15.6 Se l'assuntore del leasing viola gli obblighi di restituzione del
veicolo, egli è tenuto a pagare la rata di leasing per il periodo
intercorso fra il termine di consegna previsto inizialmente e la
consegna effettiva. Deve inoltre ottemperare a tutti i suoi
obblighi contrattuali, indipendentemente dal fatto che il ritardo
nella restituzione sia imputabile o meno a sua colpa.
15.7 In caso di vendita da parte della Società di leasing, quattro
settimane prima della fine convenuta del contratto le parti
contraenti concordano un luogo per la restituzione e l'ispezione
del veicolo. L'ispezione viene svolta da un perito imparziale
incaricato dalla Società di leasing.
Le spese per la perizia sono a carico della Società di leasing e
dell'assuntore del leasing in ragione del 50% ciascuno. Per il
resto si applicano le condizioni di restituzione illustrate al
punto 15.
Protezione dei dati, cessione e/o impegno dei diritti
a.
b.
c.
L'assuntore del leasing è d'accordo che la Società di leasing
possa concedere in qualsiasi momento a terzi coinvolti nella
stipulazione o esecuzione del presente contratto (ad es.
fornitore) accesso ai suoi dati derivanti dal rapporto
commerciale e ai profili cliente redatti su di lui. L'assuntore del
leasing autorizza la Società di leasing a utilizzare all'interno e
all'estero i suoi dati, ed eventualmente quelli del suo coniuge,
derivanti dal rapporto commerciale, per scopi e valutazioni di
marketing propri del gruppo. L'assuntore del leasing può
rifiutare in qualsiasi momento per iscritto alla Società di leasing
l'utilizzo dei dati di assuntore del leasing per scopi di marketing.
L'intestatario del contratto di leasing dichiara di acconsentire a
che la Società di leasing, ai fini della concessione di obblighi
previsti dal contratto (outsourcing) o dell'osservanza di doveri di
legge o regolamentari, nel quadro di iniziative di rifinanziamento
e/o transazione di garanzia di copertura (securitizzazione),
unilateralmente e in ogni momento:
trasferisca a terzi, in Svizzera e all'estero, il contratto di leasing
incluse tutte le garanzie nonché i diritti accessori e costitutivi
(inclusi i diritti di proprietà sul veicolo concesso in leasing, il
diritto di revoca del contratto, i diritti ceduti e
le informazioni e il diritto di salvare ed elaborare i dati personali
dell'intestatario del contratto connessi con quest'ultimo); e/o
ceda o conceda in pegno a terzi, in Svizzera o all'estero, in
parte o integralmente, singoli diritti, inclusi i diritti di proprietà sul
veicolo concesso in leasing, e rivendicazioni della Società di
leasing derivanti o connesse al contratto stesso.
16.4 Il soggetto terzo sul quale il contratto di leasing viene trasferito
diviene parte di detto contratto con tutti i diritti e i doveri,
assumendolo al posto della Società di leasing nella forma
precedentemente stipulata, in particolare inclusi i crediti
esistenti al momento del subentro. Sono ammessi inoltre
l'ulteriore trasferimento e il ritrasferimento o la cessione del
contratto.
16.5 L'intestatario del contratto di leasing dichiara di acconsentire a
che la Società di leasing e il soggetto terzo scelgano un diritto
diverso da quello svizzero per la cessione, la costituzione in
pegno e/o il trasferimento del contratto.
16.6 Ciascuna parte del contratto si impegna, alla prima richiesta
della controparte, a fornire tutte le eventuali ulteriori
chiarificazioni necessarie al trasferimento del contratto o alla
cessione o costituzione in pegno dei diritti e/o a intraprendere
immediatamente le azioni necessarie, in particolare quelle nei
confronti dell'Ufficio della circolazione.
16.7 La Società di leasing è autorizzata a iscrivere, a spese
dell'assuntore del leasing, il codice 178 "Vietato il cambiamento
di detentore" presso l'Ufficio della circolazione stradale
competente.
16.8 La Società di leasing può trasferire in parte a terzi i suoi servizi,
in particolare nel campo della ricerca di mercato e della
redazione di profili dei clienti, del calcolo di rischi di leasing, di
credito e di mercato rilevanti commercialmente come pure
dell'amministrazione del rapporto di leasing (ad es. evasione di
richieste e di contratti, corrispondenza, richiami ed esecuzioni).
L'assuntore del leasing è d'accordo che la Società di leasing a
tale scopo possa rendere noti, trasferire a terzi e far elaborare i
suoi dati all'interno e all'estero.
16.9 La Società di leasing si riserva fra l'altro di trasmettere i dati via
Internet. Internet è una rete pubblica e accessibile a tutti. I dati
vengono quindi trasmessi senza controllo e a livello
internazionale. In questo contesto l'assuntore del leasing
accetta in particolare anche il possibile trasferimento all'estero.
17.
Modifiche di condizioni e condizioni commerciali
La Società di leasing è autorizzata a modificare in qualsiasi
momento, mediante circolare o in altro modo adatto, le
condizioni e le condizioni di transazione del presente contratto.
Le modifiche sono da considerare approvate se entro
4 settimane dall'invio della modifica alla Società di leasing non
perviene opposizione scritta dell'assuntore del leasing.
18.
Spese e interessi di mora
La Società di leasing addebita in particolare i costi per evento
menzionati di seguito, generati dall'assuntore del leasing.
Tipo di spesa
Costi in CHF
(IVA escl.)
Estratto conto
Ricerca di indirizzi
Modifica del contratto (possibile
pagamento anticipato)
Voltura licenza di circolazione
Calcolo spese provv. di risoluzione
1. sollecito
2. sollecito e solleciti successivi
Risoluzione del contratto
Presentazione dinanzi all'autorità
Spese conteggio finale
Avvio esecuzione
CHF 25.–
CHF 25.–
CHF 300.–
CHF 75.–
CHF 100.–
CHF 25.–
CHF 30.–
CHF 50.–
CHF 200.–
CHF 250.–
CHF 50.–
All'assuntore del leasing vengono addebitate le
postali/bancarie per versamenti effettuati allo sportello.
spese
In caso di ritardo nei pagamenti delle rate di leasing, nel caso di
contratti privati di leasing, all'assuntore del leasing, senza dover
essere costituito formalmente in mora, viene addebitato un
interesse di mora pari al tasso d'interesse contrattuale. Per
contratti di leasing commerciali viene addebitato un interesse di
mora secondo il Codice svizzero delle obbligazioni.
19.
Accordi particolari e modifiche contrattuali
19.1 L'assuntore del leasing autorizza la Società di leasing a
richiedere tutte le informazioni necessarie per l'esecuzione del
presente contratto di leasing a uffici pubblici, direttamente e
tramite terzi (ad es. moglie o persone fisiche autorizzate alla
firma), al suo datore di lavoro, alla Centrale per informazioni di
credito (ZEK) e alla Centrale d'informazione per il credito al
consumo (CICO) e ad altre fonti nazionali ed estere (ad es.
CRIF o Schufa), nonché a segnalare alla ZEK e alla CICO il
presente contratto e la relativa esecuzione. Eventuali blocchi di
dati disposti dall'assuntore del leasing sono considerati
soppressi irrevocabilmente nei confronti della Società di leasing.
L'assuntore del leasing prende atto che, in caso di nuova
richiesta di leasing o di credito, su esplicita domanda ZEK e
CICO segnaleranno agli istituti di credito loro annessi gli
impegni di leasing.
19.2 L'assuntore del leasing si impegna a supportare la Società di
leasing di leasing nel rispetto delle norme sul riciclaggio di
denaro, in particolare a rispondere alla Società di leasing in
merito a domande a tal riguardo e a fornirle i relativi documenti
e atti.
19.3 Gli accordi particolari al di fuori di questo contratto devono
essere approvati per iscritto dalla società di leasing, pena la loro
nullità. Non sono validi accordi accessori orali.
19.4 Il contratto è redatto in triplice copia; una copia firmata viene
consegnata a ciascuna parte contraente e al fornitore.
19.5 La nullità di singole disposizioni contrattuali non modifica la
validità e l'obbligatorietà delle restanti disposizioni.
19.6 Si applica il diritto svizzero. Se il veicolo è destinato
all'uso privato dell'assuntore del leasing, valgono i fori
legali. Se il veicolo è usato a scopo professionale o
commerciale,
le
parti
convengono
come
competente il foro giudiziario di 5400 Baden,
Cantone Argovia. La Società di leasing può
alternativamente citare in giudizio l'assuntore del
leasing presso il suo domicilio.