Ordinanza chiusura campeggio 2014 Rev.
Transcript
Ordinanza chiusura campeggio 2014 Rev.
COMUNE DI GINOSA Provincia di Taranto IL SINDACO Ordinanza n. 53/2014 CHIUSURA PER L’ATTIVITA’ CAMPEGGIO DENOMINATA “ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA – AMICI DELLA NATURA” – MARINA DI GINOSA – LOCALITA’ MARINELLA – TORRE MATTONI. IL SINDACO VISTI: o La Legge Regionale 11 febbraio 1999 n. 11 e s.m.i.; o Gli Artt. 50 e 54, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali – TUEL); o Il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;; o Il R.R. 12 dicembre 2011 n. 26; o Il vigente Regolamento Comunale d’Igiene; PREMESSO che in data 18/08/2014 il Comando di Polizia Municipale di Ginosa, unitamente ai militari della G.d.F. appartenenti alla Tenenza di Castellaneta e al personale ispettivo del Dipartimento di Prevenzione A.S.L. Taranto U.O. I.A.V.M.C. distretti di Massafra – Martina Franca – Ginosa effettuavano un sopralluogo c/o il campeggio sito in Marina di Ginosa (TA) Loc. Marinella Torre Mattoni denominato “Amici della Natura”; VISTA la nota acquisita al protocollo n. 21920 in data 22.08.2014 con la quale il Dirigente del Dipartimento di Prevenzione A.S.L. Taranto U.O. I.A.V.M.C. distretti di Massafra – Martina Franca – Ginosa formula espressa richiesta di emissione, a carico di Scorcia Maria Giuseppa nata a Barletta (BA) il 01.04.1947 e residente a Marina di Ginosa (TA) in Via Della Pineta, 24, di ordinanza di chiusura, a carattere di urgenza, dell’attività di campeggio sita in Marina di Ginosa (TA) Loc. Marinella Torre Mattoni, e ciò in conseguenza delle risultanze del verbale n. 50/2014/NT del 21.08.2014 relativo al sopralluogo effettuato da personale Medico ed Ispettivo del predetto Ufficio A.S.L., unitamente ai Militari della G.d.F. appartenenti alla Tenenza di Castellaneta (TA), dal quale si evidenziano oltre che l’assenza dei titoli autorizzativi per l’esercizio dell’attività (Licenza autorizzativa, Parere igienico-sanitario rilasciato dall’A.S.L. territorialmente competente, Autorizzazione allo scarico delle acque reflue), anche gravi carenze igienico-sanitarie; DATO ATTO che dal verbale predetto si rileva che la struttura sita in località Torre Mattoni è adibita a struttura ricettiva di tipo campeggio che si sviluppa su di una superficie di circa 18.000 mq (1,8 ettari) ove insiste una struttura in legno con veranda e locale annesso definito dalla sig.ra Scorcia come “struttura di cantiere”, più piazzale per la sosta di mezzi autonomi (camper). Si è notata la presenza di rifiuti provenienti dall’attività de quo abbandonati all’ingresso della struttura, senza gli appositi contenitori. I lavabi adibiti a lavaggio delle stoviglie, scaricano direttamente su suolo in canale naturale. Le docce della struttura sono costituite in legno con chiusura in tenda in stoffa, antigieniche e prive di scarico in fognatura statica o dinamica (totale docce n. 4) e che alla richiesta di titoli autorizzativi all’esercizio dell’attività ed autorizzazione allo scarico nulla è stato esibito ad eccezione di una richiesta avente ad oggetto: “richiesta di parere igienico-sanitario per installazione di servizi igienici prefabbricati con relativo sistema di trattamento e stoccaggio reflui (privo di protocollo) del 25.03.2010; DATO ATTO, altresì, che quanto sopra è documentato anche da fascicolo fotografico, prot. 266/PG/2014 eseguito da personale del locale Comando di Polizia Municipale di Ginosa in occasione di sopralluogo effettuato in data 18.08.2014 presso la predetta area; Pagina 1 di 3 74013 Ginosa (TA) – P.zza Marconi – C.F. 80007530738 – P. IVA 00852030733 099.8244826 – e-mail: [email protected] ℡ 099.8290111 - COMUNE DI GINOSA Provincia di Taranto IL SINDACO CONSIDERATO che dall’analisi del fascicolo fotografico nonchè dal citato verbale A.S.L., nello specifico si rileva che all’interno dell’area oggetto degli accertamenti insistono: a) alcuni manufatti con funzione di servizi igienici (Docce e lavabi per stoviglie) b) un punto di raccolta degli R.S.U. prodotti dagli occupanti dell’area adibita a camping; c) è documentata l’inconfutabile fruizione dell’area sottoposta agli accertamenti di polizia amministrativa da parte di camper e autocaravan (circa n. 55) rinvenuti in situazione di sosta su apposita area muniti di autonome e/o annesse strutture adibite ad ombreggio, con teli di materiale plastico posizionati sul terreno, corredati da tavolini, sedie, sdraio ed altre suppellettili ed altra attrezzatura da campeggio e/o balneazione nonché quant’altro utile al soggiorno turistico; d) la parte, oggetto dei controlli, nella circostanza degli accertamenti compiuti non era in grado di mostrare all’organo accertatore l’autorizzazione amministrativa prescritta per lo svolgimento di attività ricettive ai sensi della L.R. 11/1999; allo stesso modo non era in grado di esibire alcuna autorizzazione allo scarico delle acque reflue e/o parere igienico sanitario; e) sono documentate gravi carenze sotto il profilo igienico-sanitario; RILEVATO CHE dalla complessiva attività di accertamento emerge che in Marina di Ginosa, località Marinella – Torre Mattoni insiste un area recintata adibita a campeggio ovvero a “struttura ricettiva all’aria aperta, attrezzata per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti di tende o di altri mezzi autonomi per il pernottamento”; ACCERTATO, pertanto, che l’Associazione Sportiva Dilettantistica – Amici della Natura, il cui rappresentante legale è la Sig.ra Scorcia Maria Giuseppa nata a Barletta (BA) il 01.04.1947 e residente a Marina di Ginosa (TA) in Via Della Pineta, 24, di fatto gestisce l’attività ricettiva come sopra specificato in assenza dei titoli autorizzativi; CONSTATATA la dell’accertamento; regolarità degli atti dai quali risulta comprovata la fondatezza CONSIDERATO, inoltre, che nel caso in esame, oltre alla necessità di salvaguardare l’utenza sotto il profilo igienico-sanitario, si riscontrano i presupposti per l’applicazione della misura prevista dall’art. 72, comma 2, della L.R. n. 11/99 e s.m.i., la quale prevede che Chiunque gestisce una struttura ricettiva disciplinata dalla predetta legge senza la prescritta autorizzazione comunale è soggetto, oltre all’applicazione delle sanzioni pecuniarie, alla immediata chiusura dell’esercizio; VERIFICATA ed ACCERTATA, la sussistenza dei presupposti per l’adozione di provvedimento di urgenza per motivi igienico-sanitari ai sensi dell’art. 50 del D.LGS. n. 267/2000 ORDINA Alla Sig.ra Scorcia Maria Giuseppa nata a Barletta (BA) il 01.04.1947 e residente a Marina di Ginosa (TA) in Via Della Pineta, 24, in qualità di Legale Rappresentante dell’ Associazione Sportiva Dilettantistica – Amici della Natura, gestore dell’area recintata adibita a campeggio ovvero a “struttura ricettiva all’aria aperta, attrezzata per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti di tende o di altri mezzi autonomi per il pernottamento” ubicata in Marina di Ginosa, lacalità Marinella – Torre Mattoni; 1. LA CHIUSURA DESCRITTA; IMMEDIATA DELLA PREDETTA AREA COSI’ COME SOPRA 2. LA CESSAZIONE IMMEDIATA DELL’ATTIVITA’ ESERCITATA SULLA SUDDETTA AREA. Pagina 2 di 3 74013 Ginosa (TA) – P.zza Marconi – C.F. 80007530738 – P. IVA 00852030733 099.8244826 – e-mail: [email protected] ℡ 099.8290111 - COMUNE DI GINOSA Provincia di Taranto IL SINDACO 3. Di dare avvio immediato allo svuotamento di persone e veicoli dall’area predetta che dovrà avvenire immediatamente a notifica della presente; 4. Divieto assoluto di consentire l’accesso a nuovi arrivi all’interno dell’Area; AVVERTE La presente Ordinanza è immediatamente eseguibile; Gli agenti della forza pubblica sono incaricati della vigilanza per l’esecuzione del presente provvedimento; L’inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato punito ai sensi dell’art. 650 del codice penale e i provvedimenti eventualmente necessari per l’esecuzione d’ufficio saranno adottati con le modalità previste dall’art. 5 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; DISPONE Che il presente provvedimento, sia notificato a: Scorcia Maria Giuseppa nata a Barletta (BA) il 01.04.1947 e residente a Marina di Ginosa (TA) in Via Della Pineta, 24, in qualità di Legale Rappresentante dell’ Associazione Sportiva Dilettantistica – Amici della Natura, nonché resa nota mediante affissione all’albo pretorio on-line dell’Ente; Ai sensi dell’art. 3, 4° della legge 7 agosto 1990, n. 241 contenente “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Regione Puglia entro un termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine. Per l’osservanza e l’esecuzione la presente Ordinanza viene trasmessa a: ◊ Comando Polizia Municipale – Ginosa; ◊ Al Comando Guardia di Finanza – Tenenza di Castellaneta; ◊ Al Dipartimento di Prevenzione A.S.L. TA – Distretti di Massafra – M. Franca e Ginosa; ◊ All’Ufficio Igiene del Comune di Ginosa; ◊ All’Ufficio Commercio – P.S. – Polizia Amministrativa del Comune di Ginosa; ◊ All’Ufficio Tecnico Comunale VI e VII Settore – Ginosa; ◊ Comando Stazione Carabinieri – Marina di Ginosa; Dalla Residenza Municipale, 23 agosto 2014 IL SINDACO Dott. Vito De Palma1 1 firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 Pagina 3 di 3 74013 Ginosa (TA) – P.zza Marconi – C.F. 80007530738 – P. IVA 00852030733 099.8244826 – e-mail: [email protected] ℡ 099.8290111 -