Ordinanza chiusura campeggio 2014 Rev.

Transcript

Ordinanza chiusura campeggio 2014 Rev.
COMUNE DI GINOSA
Provincia di Taranto
IL SINDACO
Ordinanza n. 53/2014
CHIUSURA PER L’ATTIVITA’ CAMPEGGIO DENOMINATA “ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA – AMICI DELLA NATURA” – MARINA DI GINOSA – LOCALITA’
MARINELLA – TORRE MATTONI.
IL SINDACO
VISTI:
o
La Legge Regionale 11 febbraio 1999 n. 11 e s.m.i.;
o
Gli Artt. 50 e 54, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali –
TUEL);
o
Il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;;
o
Il R.R. 12 dicembre 2011 n. 26;
o
Il vigente Regolamento Comunale d’Igiene;
PREMESSO che in data 18/08/2014 il Comando di Polizia Municipale di Ginosa, unitamente ai
militari della G.d.F. appartenenti alla Tenenza di Castellaneta e al personale ispettivo del
Dipartimento di Prevenzione A.S.L. Taranto U.O. I.A.V.M.C. distretti di Massafra – Martina
Franca – Ginosa effettuavano un sopralluogo c/o il campeggio sito in Marina di Ginosa (TA)
Loc. Marinella Torre Mattoni denominato “Amici della Natura”;
VISTA la nota acquisita al protocollo n. 21920 in data 22.08.2014 con la quale il Dirigente del
Dipartimento di Prevenzione A.S.L. Taranto U.O. I.A.V.M.C. distretti di Massafra – Martina
Franca – Ginosa formula espressa richiesta di emissione, a carico di Scorcia Maria Giuseppa
nata a Barletta (BA) il 01.04.1947 e residente a Marina di Ginosa (TA) in Via Della Pineta, 24,
di ordinanza di chiusura, a carattere di urgenza, dell’attività di campeggio sita in Marina
di Ginosa (TA) Loc. Marinella Torre Mattoni, e ciò in conseguenza delle risultanze del verbale n.
50/2014/NT del 21.08.2014 relativo al sopralluogo effettuato da personale Medico ed Ispettivo
del predetto Ufficio A.S.L., unitamente ai Militari della G.d.F. appartenenti alla Tenenza di
Castellaneta (TA), dal quale si evidenziano oltre che l’assenza dei titoli autorizzativi per
l’esercizio dell’attività (Licenza autorizzativa, Parere igienico-sanitario rilasciato dall’A.S.L.
territorialmente competente, Autorizzazione allo scarico delle acque reflue), anche gravi
carenze igienico-sanitarie;
DATO ATTO che dal verbale predetto si rileva che la struttura sita in località Torre Mattoni è
adibita a struttura ricettiva di tipo campeggio che si sviluppa su di una superficie di circa
18.000 mq (1,8 ettari) ove insiste una struttura in legno con veranda e locale annesso definito
dalla sig.ra Scorcia come “struttura di cantiere”, più piazzale per la sosta di mezzi autonomi
(camper). Si è notata la presenza di rifiuti provenienti dall’attività de quo abbandonati
all’ingresso della struttura, senza gli appositi contenitori. I lavabi adibiti a lavaggio delle
stoviglie, scaricano direttamente su suolo in canale naturale. Le docce della struttura sono
costituite in legno con chiusura in tenda in stoffa, antigieniche e prive di scarico in fognatura
statica o dinamica (totale docce n. 4) e che alla richiesta di titoli autorizzativi all’esercizio
dell’attività ed autorizzazione allo scarico nulla è stato esibito ad eccezione di una richiesta
avente ad oggetto: “richiesta di parere igienico-sanitario per installazione di servizi igienici
prefabbricati con relativo sistema di trattamento e stoccaggio reflui (privo di protocollo) del
25.03.2010;
DATO ATTO, altresì, che quanto sopra è documentato anche da fascicolo fotografico, prot.
266/PG/2014 eseguito da personale del locale Comando di Polizia Municipale di Ginosa in
occasione di sopralluogo effettuato in data 18.08.2014 presso la predetta area;
Pagina 1 di 3
74013 Ginosa (TA) – P.zza Marconi – C.F. 80007530738 – P. IVA 00852030733
099.8244826 – e-mail: [email protected]
℡ 099.8290111 -
COMUNE DI GINOSA
Provincia di Taranto
IL SINDACO
CONSIDERATO che dall’analisi del fascicolo fotografico nonchè dal citato verbale A.S.L., nello
specifico si rileva che all’interno dell’area oggetto degli accertamenti insistono:
a) alcuni manufatti con funzione di servizi igienici (Docce e lavabi per stoviglie)
b) un punto di raccolta degli R.S.U. prodotti dagli occupanti dell’area adibita a camping;
c) è documentata l’inconfutabile fruizione dell’area sottoposta agli accertamenti di polizia
amministrativa da parte di camper e autocaravan (circa n. 55) rinvenuti in situazione
di sosta su apposita area muniti di autonome e/o annesse strutture adibite ad
ombreggio, con teli di materiale plastico posizionati sul terreno, corredati da tavolini,
sedie, sdraio ed altre suppellettili ed altra attrezzatura da campeggio e/o balneazione
nonché quant’altro utile al soggiorno turistico;
d) la parte, oggetto dei controlli, nella circostanza degli accertamenti compiuti non era in
grado di mostrare all’organo accertatore l’autorizzazione amministrativa prescritta per
lo svolgimento di attività ricettive ai sensi della L.R. 11/1999; allo stesso modo non era
in grado di esibire alcuna autorizzazione allo scarico delle acque reflue e/o parere
igienico sanitario;
e) sono documentate gravi carenze sotto il profilo igienico-sanitario;
RILEVATO CHE dalla complessiva attività di accertamento emerge che in Marina di Ginosa,
località Marinella – Torre Mattoni insiste un area recintata adibita a campeggio ovvero a
“struttura ricettiva all’aria aperta, attrezzata per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti di
tende o di altri mezzi autonomi per il pernottamento”;
ACCERTATO, pertanto, che l’Associazione Sportiva Dilettantistica – Amici della Natura, il cui
rappresentante legale è la Sig.ra Scorcia Maria Giuseppa nata a Barletta (BA) il 01.04.1947
e residente a Marina di Ginosa (TA) in Via Della Pineta, 24, di fatto gestisce l’attività ricettiva
come sopra specificato in assenza dei titoli autorizzativi;
CONSTATATA la
dell’accertamento;
regolarità
degli
atti
dai
quali
risulta
comprovata
la
fondatezza
CONSIDERATO, inoltre, che nel caso in esame, oltre alla necessità di salvaguardare l’utenza
sotto il profilo igienico-sanitario, si riscontrano i presupposti per l’applicazione della misura
prevista dall’art. 72, comma 2, della L.R. n. 11/99 e s.m.i., la quale prevede che Chiunque
gestisce una struttura ricettiva disciplinata dalla predetta legge senza la prescritta
autorizzazione comunale è soggetto, oltre all’applicazione delle sanzioni pecuniarie, alla
immediata chiusura dell’esercizio;
VERIFICATA ed ACCERTATA, la sussistenza dei presupposti per l’adozione di provvedimento
di urgenza per motivi igienico-sanitari ai sensi dell’art. 50 del D.LGS. n. 267/2000
ORDINA
Alla Sig.ra Scorcia Maria Giuseppa nata a Barletta (BA) il 01.04.1947 e residente a Marina di
Ginosa (TA) in Via Della Pineta, 24, in qualità di Legale Rappresentante dell’ Associazione
Sportiva Dilettantistica – Amici della Natura, gestore dell’area recintata adibita a campeggio
ovvero a “struttura ricettiva all’aria aperta, attrezzata per la sosta ed il soggiorno di turisti
provvisti di tende o di altri mezzi autonomi per il pernottamento” ubicata in Marina di Ginosa,
lacalità Marinella – Torre Mattoni;
1. LA CHIUSURA
DESCRITTA;
IMMEDIATA
DELLA
PREDETTA
AREA
COSI’
COME
SOPRA
2. LA CESSAZIONE IMMEDIATA DELL’ATTIVITA’ ESERCITATA SULLA SUDDETTA
AREA.
Pagina 2 di 3
74013 Ginosa (TA) – P.zza Marconi – C.F. 80007530738 – P. IVA 00852030733
099.8244826 – e-mail: [email protected]
℡ 099.8290111 -
COMUNE DI GINOSA
Provincia di Taranto
IL SINDACO
3. Di dare avvio immediato allo svuotamento di persone e veicoli dall’area predetta che dovrà
avvenire immediatamente a notifica della presente;
4. Divieto assoluto di consentire l’accesso a nuovi arrivi all’interno dell’Area;
AVVERTE
La presente Ordinanza è immediatamente eseguibile;
Gli agenti della forza pubblica sono incaricati della vigilanza per l’esecuzione del presente
provvedimento;
L’inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato punito ai sensi dell’art. 650
del codice penale e i provvedimenti eventualmente necessari per l’esecuzione d’ufficio
saranno adottati con le modalità previste dall’art. 5 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza;
DISPONE
Che il presente provvedimento, sia notificato a: Scorcia Maria Giuseppa nata a Barletta (BA)
il 01.04.1947 e residente a Marina di Ginosa (TA) in Via Della Pineta, 24, in qualità di Legale
Rappresentante dell’ Associazione Sportiva Dilettantistica – Amici della Natura, nonché resa
nota mediante affissione all’albo pretorio on-line dell’Ente;
Ai sensi dell’art. 3, 4° della legge 7 agosto 1990, n. 241 contenente “nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” il presente
provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Regione Puglia
entro un termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica ovvero con ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.
Per l’osservanza e l’esecuzione la presente Ordinanza viene trasmessa a:
◊
Comando Polizia Municipale – Ginosa;
◊
Al Comando Guardia di Finanza – Tenenza di Castellaneta;
◊
Al Dipartimento di Prevenzione A.S.L. TA – Distretti di Massafra – M. Franca e Ginosa;
◊
All’Ufficio Igiene del Comune di Ginosa;
◊
All’Ufficio Commercio – P.S. – Polizia Amministrativa del Comune di Ginosa;
◊
All’Ufficio Tecnico Comunale VI e VII Settore – Ginosa;
◊
Comando Stazione Carabinieri – Marina di Ginosa;
Dalla Residenza Municipale, 23 agosto 2014
IL SINDACO
Dott. Vito De Palma1
1
firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993
Pagina 3 di 3
74013 Ginosa (TA) – P.zza Marconi – C.F. 80007530738 – P. IVA 00852030733
099.8244826 – e-mail: [email protected]
℡ 099.8290111 -