Cividale nel Quattrocento
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Cividale nel Quattrocento
FAUSTINO NAZZI Cividale nel Quattrocento Storia religiosa e civile Storia civile VI 1- Scuola e cultura ♣ (GRION 1899, p. 382 ss. P. S. LEICHT 1910, p. 4 n. 2. SCALON 1995 e 2009) . Cividale ha avuto sempre i suoi maestri per l'istruzione elementare dei propri ragazzi in grado economicamente di aspirare ad una promozione personale e sociale. Nel '400 la funzionalità della scuola fu regolarmente garantita, anche se alle volte i titolari o non erano all'altezza, o più spesso non si sentivano gratificati a sufficienza dal compenso e dalla sistemazione logistica. Accanto alla scuola comunale c'era quella del capitolo per i sei aspiranti alla carriera ecclesiastica e per il servizio liturgico con l'insegnamento del diritto e della teologia. Iniziamo con un un diploma dell'imperatore Carlo IV del 1353 che concede alla città di Cividale di poter erigere un'università, -attesa la sua posizione, salubrità dell'aria, abbondanza de prodotti-. Tutte buone premesse, ma Cividale stava esaurendo la sua funzione geografica di sentinella del Friuli lungo il Canale del Natisone a vantaggio di Udine attraverso il Canal del ferro al centro della pianura friulana e crocevia privilegiata dei traffici commerciali. La cultura non si sviluppa più in un ridotto monastico, ma al centro del mercato. “*Nella casa del comune. Presenti il rev.do Leonardo di Cividale canonico cividalese, Enrico detto Bessiza calzolaio di borgo di Ponte, Simone merciaiolo ambulante dello stesso borgo ed Enrico pellicciaio fu Nicolò Salimbotone di Cividale come testi insieme ad altri. Il rev.do Giovanni di Artegna mansionario cividalese convenne e con patto espresso confermò e promise al rev.do Nicolussio custode della chiesa maggiore di Cividale, dal primo giorno del prossimo mese di aprile in poi, di scrivere e portare a termine per il rev.do custode e consegnare cinque quaderni di un messale, che lo stesso rev.do Giovanni in precedenza iniziò a scrivere per lo stesso rev.do custode e dargli e consegnargli completi i cinque quaderni, senza tuttavia la miniatura, cioè cinque ogni mese finché non avrà finito di scrivere l'intero messale. Se poi il rev.do Giovanni non rispetterà il patto, promise al rev.do custode ad ogni mese dei pattuiti in ciascuno dei quali non completerà e consegnerà i cinque quaderni, mezza marca di denari in moneta aquileiese come pena ed a titolo della stessa e se lo stesso rev.do Giovanni non pagherà la suddetta pena ad ogni mese nel quale non avrà adempiuto il suddetto compito, si dichiara soddisfatto fin d'ora di non considerarsi presente alle distribuzioni quotidiane così che senza altra disposizione del capitolo, ma solo a richiesta del rev.do custode, gli ufficiali del capitolo debbano ritenerlo come assente tanto a lungo quanto non starà ai patti con il predetto custode”1. C'erano dei mansionari esperti copisti e miniatori che rispondevano al bisogno culturale e liturgico dell'ambiente sia del capitolo che del comune cividalese (SCALON 1995, p. 64). Pietro “*fu Michele di Cividale maestro di scuola” chiede un mutuo di 100 ducati e promette di restituirli a pasqua, sotto pena 10 ducati. Lo stesso “magister Petrus” dà in mutuo a Nicolò “quondam Iacobi de Bultinico”, 5 marche di denari. “*Il suddetto deve in verità, come obbligo 1 AMC Com n. 01/02, 1-8-1353. AMC Def n. 06, 25-2-1372, p. 38. “In domo communis. Presentibus venerabili viro domino Leonardo de Civitate canonico Civitatensi, Henrico dicto Bessica caligario de burgo Pontis Civitatis, Simeone cramario de dicto burgo et Henrico pellipario quondam Nicolai Salimbotonis de Civitate testibus et aliis. Dominus Iohannes de Artenea mansionarius Civitatensis convenit ac per pactum expressum stetit atque promisit domino Nicolussio custodi maioris ecclesie Civitatensis, a prima die proxime futura proximi futuri mensis aprilis inantea, scribere et complere eidem domino custodi quinque quaternos cuiusdam missalis, quod idem dominus Iohannes alias scribere incepit eidem domino custodi eosque quaternos quinque dare ac tradere eidem completos, sine tamen miniatura, quolibet videlicet mense quinque, donec ipsum missale scribere totum compleverit. Si vero dictus dominus Iohannes contra fecerit, promisit eidem domino custodi dare quolibet dictorum mensium in quo non compleverit ac dederit ipsos quinque quaternos mediam marcham denariorum aquilegensis monete pro pena et nomine et si idem dominus Iohannes dictam penam quolibet mense quo non adimpleverit predictam non solverit, contentus existens ex nunc non reputari presens in cottidianis distributionibus, ita quod absque alio mandato capituli, sed solum ad requisitionem dicti domini custodis, officiales capituli debeant ipsum pro absente reputare, tamdiu quandiu non fecerit concors cum custode predicto” (SCALON 1995, p. 209). 555 derivante dal pegno, due vacche pregne di pelo rosso, due pecore ed altri suoi beni”. Se questo maestro è attivo nell'insegnamento come lo è nella conduzione della sua azienda agricola, i risultati non dovrebbero mancare. Il gastaldo Utussio invita Antonio Miasis di Capodistria, famoso grammatico e professore, perché apra scuola in Cividale. -Bartolomeo da Fagagna grammatico e retorico accetta le condizioni del comune di Cividale proposte sul modo di reggere le scuole e accompagna un certo Adalpreti onde chiarire quelle cose che abbisognassero di venir delucidate-. I cividalesi avevano degli obiettivi culturali precisi, tenuto conto dell'ambiente locale piuttosto carente. Foglio volante datato 1396 (in Perg t. III 1200-1239), sottoscritto dal maestro comunale Gentile di Ravenna, accolto dal consiglio comunale alle seguenti condizioni: 1- venire a Cividale con le cose sue e la sua famiglia e fermarsi per 3 anni ad insegnare grammatica ai fanciulli; 2- un salario annuo di 90 ducati d’oro, metà subito, l’altra metà a metà anno; 3- ogni scolaro latino deve versargli ogni anno 64 denari (lire 3,2), i non latini 27 denari (lire 1,7), metà al principio, l’altra metà a metà anno; 4- ogni scolaro “advena”-forestiero deve dargli “*per le mie fatiche primo sia latini o no un ducato (lire 6,2) alle scadenze stabilite”; 5- gli è lecito tenere “*dodici per volta a mia discrezione”; 6- “*inoltre voglio e chiedo di garantirmi per patto di trasferire da Portogruaro o da Aquileia, a spese del rispettabile comune, tutte le mie cose ed apparati alla stessa Cividale d'Austria, alla quale, appena cessa la peste, intendo trasferirmi. Amen”. La distinzione tra latino e non latino corrisponde a italiano e friulano locali, mentre i forestieri a soggetti di altra provenienza. Il punto quarto sottomette i forestieri, siano latini o meno ad una tassa equivalente. Il numero degli alunni era limitato, più che per l'ambiente, per questioni didattiche. “*Sul fatto di reperire un maestro di scuola. Furono incaricati ser Dorde e Nicolò de Portis a rintracciare un maestro di scuola e sull'argomento si discuta con il decano aquileiese”. Cividale non offriva la materia prima e si ricorrere altrove per un titolare “sufficiens”. 1420 -Tommaso Mocenigo domanda l'evangelio creduto autografo di San Marco. Il doge Mocenigo che chiede l'evangeliario di San Marco con autografo del santo medesimo così come si credeva. Nota: era tenuto ad Aquileia in modo trascurato. Quel codice faceva parte di un antico e prezioso evangeliario tuttora conservato in Cividale dal V al VI secolo e di cui una porzione era stata già disposta dal patriarca Nicolò a favore di Carlo IV che la depositò nella metropolitana di Praga l'anno 1355, dove tuttora è conservata-2. In realtà il testo del vangelo di San Marco costituiva un unico codice contenente i quattro vangeli creduti tutti autografi. Il manoscritto in onciale della fine del secolo V o del principio del secolo VI fu in uso presso il patriarcato di Aquileia. Dal X secolo furono inseriti in tutto il codex, su fogli bianchi ed in margine al testo evangelico, circa 1500 nomi di persona pellegrini di passaggio per Roma di origine germanica, romanza, slava e biblica. L'Evangeliario serviva da liber vitae o liber confraternitatum. In realtà la credenza che i testi fossero autografi dei quattro evangelisti è una leggenda che risale al secolo XIII, epoca in cui il Vangelo di Marco era già stato estratto e venerato a parte come reliquia del santo fondatore della chiesa di Aquileia. L'imperatore Carlo IV, come accennato, in occasione del viaggio per la sua incoronazione imperiale del 1354, acquistò due quaderni e li regalò al capitolo della chiesa metropolitana di Praga. I rimanenti cinque quaderni, nel 1420, furono trasferiti, dietro richiesta del doge Tommaso Mocenigo, nella chiesa di San Marco, a Venezia dove le condizioni climatiche provocarono il graduale deperimento del manoscritto. Quanto rimane del quadrievangelo, cioè di Matteo, Luca e Giovanni pervenne al capitolo di Cividale lungo il '400 ed ora costituisce il Codex Aquilienesis o Codex Forojuliensis (cod. CXXXVIII) nel Museo Civico di Cividale. Per gli antichi una cosa preziosa va fatta a pezzi come le reliquie dei santi, per cui solo l'“insignificanza” ce la può conservare nella sua integrità. Molti danni ha procurato il nostro espertismo alle testimonianze 2 AMC Def n. 06, 16-5-1372, p. 50v. AMC Def n. 10, 2-8-1383, p. 18. “magister scolarum quondam Michaelis de Civitate... dictus debet specialiter pro pignoris obbligatione eidem creditori duas vachas plenas pili rubei, duas pecoras et alia eiusdem bona etc.”. AMC Com n. 05, 12-6-1393. AMC Perg t. III, 1200 (1396). “pro meis laboribus primo sive latinos sive non ducatum unum in terminis pertaxatis... duodena ad mei libitum voluntantis... item volo et per pactum mihi servari postulo a Portogruario vel ab Aquilegia sumptibus prelibate communitatis, res mee omnes et arnesia deferantur ad ipsam Civitatem Austriam, ad quam peste cessante quam primum me traducam. Amen”. AMC Com n. 06, 17-4-1400. AMC Com n. 08, 5-2-1412, p. 8v. “Super facto reperiendi unum magistrum scolarum. Deputati fuerunt ser Dorde et Nicolaus de Portis ad reperiendum unum magistrum scolarum et super hoc examinandum cum decano Aquileiensi” . AMC Com n. 10, 30-5-1420. 556 del passato. Verrebbe da dire: interpretate l'antico, ma non saccheggiatelo; ogni scoperta comporta anche un danno, qualche volta un autentico saccheggio. “*Sulla richiesta del maestro di scuola; gli si risponda tramite il provisore ser Gabriele che attenda fino alla vendita dei dazi”, cioè quando ci saranno i soldi sarà pagato. Le principali e più alla mano delle entrate del comune era il dazio del vino. Copiato un libro per ducati 14, chiesto da ser Francesco da Udine al maestro Giovanni di Ferrara, steso da suo fratello ecc. Si tratta dello stesso Giovanni custode della chiesa maggiore che fa parte di una famiglia di amanuensi. “*Sulla richiesta del maestro Lodovico di 3 libri a mutuo da questo convento di San Francesco. Che gli si concedano i libri e Nordio faccia da garante per la loro restituzione”. Il termine mutuo qui sta per prestito senza interesse, convalidato da un garante. Non era raro il caso che il libro, specie se codice liturgico, venisse depositato quale pegno per un prestito questa volta ad interesse e perciò presso il banchiere ebreo. “*Sul fatto del maestro di scuola con pre Giorgio. Si decise di incaricare due che s'incontrino con pre Giorgio e gli dicano di non tenere scuola a sua volta perché il comune intende controllare le premesse e se dispone di ragazzi suoi sui dieci anni allora li può istruire. Ancora si decise di incaricare tre che provvedano a rintracciare un maestro all'altezza del suo compito”. Questo nuovo maestro è Martino di Spilimbergo “*sul conto del quale esiste una buona fama e lì si descrissero le sue virtù non meno che alcuni suoi limiti. E poiché prevalevano le virtù sui difetti, si decise” di assumerlo. È una valutazione al risparmio, ma non è detto che la competenza sia l'unica garanzia di una buona didattica. Il “magister scolarum” Donato chiede lo stipendio 3. In tutti i tempi le istituzioni pubbliche “negligunt” il loro dovere ed amano “a pauperibus sollicitari”. “*Sulla necessità di trovare un nuovo maestro di scuola e di licenziare l'attuale. Si decise di dare il buon servito al maestro presente e di incaricare delle persone che abbiano il compito di rintracciare un altro maestro all'altezza del suo dovere”. Qui i maestri si succedono ad un ritmo vertiginoso con danno della continuità didattica. Non è difficile capire come il comune proceda a tagli lineari sulla cultura e consideri i maestri un po' come dei messi comunali; i titolari non di rado sono costretti a dedicarsi ad altro per quadrare bilancio. Il nuovo “magister scolarum” chiede “salarium suum”. Nordio, di ritorno da Venezia, dice di aver "pro manibus" per Cividale tre maestri di Padova tra i quali Cristoforo maestro di retorica molto stimato da tutti. Ma questi non intende venire per un salario inferiore a 180 ducati annui e non è disposto a “*riscuotere rette dagli alunni”: lo faccia il comune se vuole. Dice poi che in Venezia ha avuto per maestro Giovanni di Amaro che è ottimo, “*ma non ha nessuna intenzione di venire a Cividale”. Poi il maestro Marco d'Arezzo che verrebbe se il comune gli sborsasse 100 ducati l'anno, gli mettesse a disposizione una casa “per la sua permanenza ed il salario compreso dagli scolari”. Se il comune lo vuole dia la sua risposta entro 15 giorni. Sì, il comune lo assume. È ben difficile sapere se sia venuto o meno, perché appena tre mesi dopo si è alla ricerca di un nuovo maestro, che, a quanto pare, dovrebbe essere un certo Giovanni che, a dire dell'assessore alla cultura, trascura la scuola e se non rimedia si deve procedere all'assunzione di un altro. I modi di pagamento sono vari: contribuiscono gli scolari, paga il comune, lo si paga con casa ed altri servizi ecc. Al maestro dispiace riscuotere direttamente dagli alunni, una vera petulanza. “*A proposito del maestro di scuola del quale si dice che in casa sua sia morto uno di peste. Si decise di scrivere al maestro di scuola come il comune sia venuto a conoscenza che in casa sua è deceduto uno di peste e perciò il comune lo esorta a non venire in Cividale fino a che il comune non gli scriva qualcosa al riguardo”. Si rimanda l'arrivo di questo maestro a compimento della quarantena. 3 AMC Def com n. 01, 19-4-1423, p. 47. “Super facto magistri scolarum quod dicatur sibi per ser Gabrielem provisorem quod expectet usque ad venditionem datiorum”. AMC Def com n. 01, 6-12-1423, p. 119. AMC Def com n. 01, 15-121423, p. 123v. “Super eo quod magister Lodovicus petit III libros mutuo a conventu isto Sancti Francisci. Quod concedantur sibi libri et Nordius stet securitas pro restitutione istorum librorum” (SCALON 1995, p. 309). AMC Def com n. 01, 12-7-1424, p. 62v. “Super facto magistri scolarum cum presbitero Georgio. Diffinitum fuit quod deputentur duo qui sint cum presbitero Georgio et dicant sibi quod non teneat scolas quia communitas intedit attendere premissa, si habet aliquos decenarios suos possit eos docere. Item diffinitum fuit quod deputentur tres qui habeant providere de uno sufficientiori magistro scolarum”. AMC Def com n. 01, 26-7-1424, p. 69v. “de quo est fama bona et ibi narraverunt virtutes suas et etiam aliqua vicia sua. Et quia plus dictum est de bono quam de malo diffinitum fuit” di assumerlo (GRION 1899, p. 283). AMC Def com n. 01, 9-10-1424, p. 35v. 557 Superata la crisi il maestro deve essere venuto a Cividale se chiede di essere pagato tutto o in parte, ma il comune dice di non avere soldi per ora in attesa del dazio. Supposto che l'abbiano pagato, a dicembre il comune decide di licenziare “*il maestro di scuola e di scegliere due col compito di provvedersi di un altro maestro” 4. Questa scuola funziona a scartamento ridotto, a singhiozzo, anche se le sostituzioni possono avvenire senza vacanze. Il comune s'impegna a fare le condoglianze alla moglie del maestro “scolarum” Giovanni defunto. La morte allora non aveva discrezione e la sensibilità del comune significa una stima particolare per il ruolo del maestro e sua famiglia, nonostante i limiti del personale che si può permettere. “*Sul fatto del maestro di scuola. Gli si procuri dei carri per il trasporto delle sue masserizie in Cividale. Si decise di incaricare due che si rechino in capitolo e dai sacrestani per vedere se siano disposti ad imprestare i loro carri”. Sappiamo che il comune dispone del “carro matto”, ma eccessivo per l'uso richiesto, per cui si ripiega sui sacrestani che dispongono di una loro attrezzatura per la fabrica del duomo. Il maestro Giovanni da Udine non accetta di venire per soli 80 ducati. In pratica il titolare effettivo è sempre lì a sollecitare il salario, tanto che se non chiede si dimenticano che ci sia. Marina vedova di Giovanni di Amaro già maestro di grammatica a Cividale, si dà da fare per ricuperare i suoi beni e ritornarsene ad abitare a Venezia da dove erano partiti. “*Sulla questione proposta da ser Nicolò gastaldo di Cormons che dice che i fanciulli di Giobbe sarto non devono recarsi a scuola. Si decise di sigillare la casa d'abitazione del maestro Giobbe con il sigillo del comune così tuttavia ed in modo tale che il suddetto maestro Giobbe né alcun altro possa entrare d'ora in poi in quella casa. Si decise di incaricare delle persone che controllino il maestro Giobbe che per il bene suo porti i suoi fanciulli fuori Cividale” 5. Il motivo è un caso di peste intervenuta occasionalmente in casa del maestro. Dovrebbe riferirsi al “magister scolarum” Antonio de Castello. “*Sulle cose riferite dall'egregio signore maestro di scuola Antonio rettore delle scuole che si lamenta che il maestro Donato legga gli autori classici distraendo gli scolari dalla frequenza alla sua scuola. Si decise di dire al maestro Donato che continui ad insegnare”. È un maestro privato che di propria iniziativa si mette ad insegnare, facendo concorrenza alla scuola pubblica. Non è certo pagato dal comune, ma dai privati stessi, determinando una concorrenza sleale nei confronti del maestro comunale. Se al comune non dispiace tale concorrenza significa che intende sollecitare il suo maestro a impegnarsi di più. Se si leggono i classici in lingua latina il livello degli insegnamenti delle scuole cividalesi dovevano comprendere le materie sia del trivio: grammatica, retorica, dialettica e del quadrivio: aritmetica, musica, geometria, astronomia sia pure quoad modum. Nel luglio del 1433 viene a mancare il “magister scolarum” Antonio de Castello e la scuola rimane vacante per parecchio tempo, almeno quella comunale. Quello che poi nel 1439 è sul posto “*non istruisce a modo i suoi scolari”. Ma pare che continui lo stesso. “Ser Leonardo si lamenta che per deficienza del maestro delle scuole che non sa insegnare a dovere, lui è costretto a tenere i suoi figliastri con grave dispendio fuori Cividale”. Avvertire il maestro che non fa “*il suo dovere e che è necessario che vada a studiare e se lui ne ha l'intenzione che ci 4 AMC Def com n. 02, 11-10-1426, p. 91v. “Super inveniendo unum magistrum scolarum et cassando isto. Diffinitum fuit quod detur licentia presenti magistro et deputentur persone que habeant providere de uno ydoneo magistro” . AMC Def com n. 02, 23-10-1426, p. 100. AMC Def com n. 02, 3-3-1427, p. 28. “percipere a scholariis... sed non intendit venire... pro mansione sua ac salarium a scholaribus contentum”. AMC Def com n. 02, 18-6-1427, p. 71. AMC Def com n. 02, 28-1427, p. 113v. “Super facto magistri scolarum de quo dicitur quod in sua domo mortuus est unus ex peste. Diffinitum fuit quod scribatur magistro scolarum quomodo communitas intellexit quod in domo sua est mortuus unus ex peste et ideo communitas hortatur eum quod nolit intrare Civitatem usquequo communitas aliud scribatur sibi”. AMC Def com n. 02, 11-5-1428, p. 40v. AMC Def com n. 02, 3-9-1428, p. 115. AMC Def com n. 02, 15-12-1428, p. 159v. “magistrum scolarum et eligantur duo qui habent providere de alio magistro”. 5 AMC Def com n. 02, 26-9-1429, p. 48. AMC Def com n. 03, 19-3-1430, p. 34v. “In facto magistri scolarum ut provideatur illi de curribus pro rebus suis conducendis in Civitatem. Diffinitum fuit quod deputentur duo qui vadant in capitulum et ad monachos qui videant si volunt dare ipsos currus”. AMC Def com n. 02, 23-11-1429, p. 79v. AMC Def com n. 03, 29-5-1430, p. 72. AMC Def com n. 03, 17-7-1431, p. 106. AMC Com n. 11, 27-4-1431. AMC Def com n. 04, 51-1433, p. 7. “In fato proposito per ser Nicolaum de Cormons gastaldionem dicentem quod pueri Iobi sartoris non vadant ad scolas. Diffinitum fuit quod sigilletur domus habitationis magistri Iobi cum sigillo communis ita tamen et taliter quod prefatus magister Job neque aliquis possit intrare ipsam domum ulterius. Determinatum fuit quod deputentur persone que attentent ipsum magistrum Job quod pro bono suo pueros suos mittat extra Civitatem”. AMC Def com n. 04, 1-4-1433, p. 51. 558 avverta, perché il comune vorrebbe aiutarlo” 6. Si assumono dei supplenti più volenterosi che competenti e ci si augura che facciano un salto di qualità, magari ritornando a studiare, ed intanto si risparmia sul dazio e la cultura. Siamo da capo: “magister scolarum non bene instruit”. Speriamo che a risolvere i problemi basti un'abitazione. “*Si faccia in modo che il maestro possa disporre di una casa adeguata sia come sua abitazione sia come scuola”. La scuola trova posto in una stanza dell'abitazione del maestro. Il maestro di scuola “instat quod alii non teneant scolas” e insiste ancora per un ambiente più illuminato. Ma il comune, sul punto, fa orecchie da mercante ed il povero maestro, che pare insegni in un tugurio, chiede che perlomeno altri “non tenenant scolas”. Chi lo sabota? “*Il rev.do Nicolò Pater chiede di poter insegnare a quei ragazzi che sono disposti a pagarlo”. Se il titolare soffre di angustie logistiche il prete approfitta per una concorrenza positiva. “*Sulla proposta di imprestare due staia di frumento o del vino al maestro Nicolò di Venzone rettore delle scuole, poiché è in isolamento a causa della peste che imperversa in casa sua. Si decise di imprestargli uno staio di frumento ed un conzo di vino con questo che se restituisce bene, altrimenti non gli si rinnovi il prestito”. Nel '400 la peste ha una ricorrenza praticamente decennale con allarmi e strascichi qua e là, sicché si vive in simbiosi come l'aria che si respira. Di per sé una simile emergenza avrebbe comportato l'allontanamento della famiglia colpita dalla città, ma il fenomeno ha ormai coinvolto l'intera cittadinanza. La scolaresca raccolta in un ambiente malsano non fa che favorire il contagio. Il maestro chiede di poter far scuola in casa sua, ma la gente è in ansia, perché in casa gli è morto il figlio; meglio “in palacio et non in domo”. Si riferisce al palazzo patriarcale disabitato; finalmente serve a qualcosa. Il “magister scolarum” chiede “*che nessuno faccia scuola in Cividale all'infuori di lui”, perché in effetti “*ci sono alcuni che gestiscono delle scuole in Cividale”. Il comune gli risponde che il difetto “*sta tutto in lui che non si dedica agli alunni come dovrebbe, per cui gli si dica di impegnarsi, altrimenti il comune provvederà come si conviene”7. Il comune sa che è colpa sua la situazione, per cui se dei privati approfittano dei benestanti che possono permettersi una scuola “paritaria” è ben contento ed attenua così le proprie colpe. Questa concorrenza è indispensabile in vista degli studi superiori a Padova. “*Il maestro Antonio rettore delle scuole chiede che il comune solleciti gli scolari che al mattino vadano ad ascoltare i predicatori. Si decise di lasciare questo compito al maestro delle scuole di condurre quegli scolari che preferisce cioè i piccoli o i grandi”. La frequenza alla predicazione quaresimale è ragionevole, visto che compito del comune, insieme col capitolo, è quello di rintracciare ogni anno un predicatore valente per la soddisfazione della popolazione devota. La predica non era una prassi ordinaria di parroci e vicari, ma di un personale qualificato che lo praticava come professione ad alto livello. Come uno non può fare il medico solo perché è un bravo infermiere, così il predicare supponeva una specializzazione fra le più ambite e ben pagate. Esisteva in Cividale l'Ordine dei Domenicani che aveva come vocazione e missione quello di predicare. Ma è raro che il comune si rivolga alla loro competenza per tale incarico, forse perché troppo conosciuti per la leggerezza. La frequenza alla predica da parte di grandi e/o piccoli costituiva una specie di catechismo nelle scuole ante litteram. L'annotazione “parvos et 6 AMC Def com n. 04, 23-10-1433, p. 142. “Super propositis per egregium virum magistrum Anthonium scholarum rectorem qui se aggravat quod magister Donatus legit auctores et seducit scolares a sua scola. Diffinitum fuit quod dicatur magistro Donato qui teneat scolas”. AMC Def com n. 04, 21-7-1434, p. 90v. Mercurii. AMC Def com n. 04, 16-81434, p. 101v. Lune. AMC Def com n. 05, 4-12-1439, p. 191. Veneris. “De magistro scolarum qui non bene instruit scolares suos”. AMC Def com n. 06, 13-5-1440, p. 51. Veneris. “Ser Leonardus de Manzano conqueritur quod defectui magistri scolarum qui non bene docet ipse oportet tenere privignos suos cum magna expensa extra Civitatem... debitum suum et quod est necessarium ut vadat ad studium et si ipse habet hanc intentionem quod adviset nos quare communitas vellet sibi providere”. 7 AMC Def com n. 06, 10-5-1440, p. 54. Veneris. AMC Def com n. 06, 21-7-1441, p. 102v. “Provideatur de domo reperienda pro magistro scholarum idonea pro habitatione sua et pro scholaribus”. AMC Def com n. 06, 13-10-1441, p. 146v e 151. Veneris. AMC Def com n. 06, 30-10-1441, p. 156v. Lune. “Presbiter Nicolaus Pater instat quod possit docere illos pueros a quibus habet salarium”. AMC Def n. 13, 21-1-1446, p. 40. “Super commodando duo staria frumenti vel vinum magistro Nicolao de Venzono rectori scolarum qui obsessus est propter pestem quam habet in domo. Diffinitum fuit quod accomodetur frumenti starium unum, vini congium unum cum hoc quod si restituet bene quidem, aliter non repetentur”. AMC Def com n. 08, 4-1-1447, p. 4v. Mercurii. AMC Def com n. 08, 21-7-1447, p. 100v e 103. Veneris. “quod nullus regat scolas in Civitate nisi ipse... sunt alii qui regunt scolas in Civitate... est suus quare non vacat scolaribus et ideo dicatur sibi quod faciat debitum suum alias nostra comunitas providebit”. -Il maestro non fa che chiedere il salario ecc. (AMC Def com n. 09, 24-5-1451, p. 36v. Lune). 559 magnos” conferma la varietà delle presenze ed una didattica assai flessibile, difficile da praticarsi dai non qualificati. “*Sugli scolari che si sono impegnati a costruire una navicella per navigare lungo il Natisone ed il maestro Cristoforo di Udine che organizzò l'attività su loro richiesta”. Che la barca funzionasse o meno a noi interessa sottolineare l'iniziativa come indice della sensibilità tecnica e didattica. “*Sul libello diffamatorio messo sulla porta della casa del maestro Filippo rettore delle scuole. Si decise di incaricare due ecc. Ancora: in questa faccenda gli incaricati ser Nicolò Andrea provisore e ser Tano riferiscono di essere giunti ad individuare come responsabile ser Odorico di ser Otussio. Si decise di rinviarlo a giudizio prossimamente e si convochi l'intero consiglio”. Aveva scritto delle cose “*a disdoro” di sua figlia e del maestro “*a motivo di un Vicentino affine della sig.ra Ada” che la giovane “*non intende soffrire per la malignità”. Odorico è condannato a chiedere scusa alla figlia “*di fronte al comune”, ma non in pubblico8. Oggi si graffita sui muri, allora, più educatamente, si puntavano dei foglietti alla porta di casa. “*Sui dieci ducati da sborsare e consegnare a Bartolomeo perché possa recarsi a studiare all'università di Padova. Siccome in precedenza si decise di dargli questi 10 ducati come sussidio promesso, si decise di pregare Bartolomeo de Formentinis decimario della beccheria che li sborsi e lo aiuti e Bartolomeo li sborsò a ser Nicolò di ser Zenone camerario del comune perché li dia come contributo gratuito”. Se si dà ai preti novelli una marca ed un cero in occasione della loro prima messa, è logico che si favorisca la carriera professionale di soggetti cividalesi ben disposti allo studio in vista della dignità dell'intera cittadinanza, che dalla cultura traeva tanto prestigio quanto ne esigeva il suo glorioso passato e l'attuale prestanza economica. Ma Cividale era un mercato in ripiegamento e viveva più di ricordi che di una dignitosa prospettiva futura; che almeno la cultura la confortasse. “*Sulle galline che gli scolari hanno ucciso ad alcuni contadini”. Lo scopo era quello di cucinarsele, anche se qui la denuncia si ferma alla prima fase. Il maestro Francesco di Fanna chiede di trasferirsi oltre Tagliamento per timore della peste; avrebbe bisogno del salario. “*No, perché il periodo non è assolutamente pericoloso ed altri buoni cittadini stanno in Cividale, anche se può astenersi dal fare scuola”9. La peste era un doppio pericolo: il contagio e l'abbandono della città. “De magistro scholarum. *Fu riferito che il maestro Francesco di Fanna, rettore delle scuole è molto negligente nel suo compito tanto nell'istruire come nell'introdurre gli scolari nella disciplina culturale, ciò che torna di grave danno e deficienza intollerabile. E perciò bisogna provvedere che nonostante che il nostro comune abbia un grosso debito verso di lui per il suo salario, che sia licenziato e si provveda di un altro valido e sufficiente maestro. Si decise che entro otto giorni si provveda assolutamente che i conti dei suoi crediti vengano fatti e si cerchi di capire con chiarezza a quanto assurga il suo credito. Fatto ciò sia licenziato, avvertendolo che, trascorsi sei mesi, si procuri un altro ufficio e nel frattempo si provveda a ricercare un altro idoneo e sufficiente maestro per l'istruzione degli adolescenti ed ugualmente si provveda a rintracciare i soldi necessari per la copertura del suo credito”. Quest'uomo non deve essere stato poi così negligente se è da una decina d'anni che fa scuola in pace. Lo stesso credito accumulato, che preoccupa non poco il comune, sta a denunciare una negligenza convergente. “*Francesco maestro delle scuole chiede di provvedere per la sistemazione delle scuole nella casa dell'Abbazia per il conforto dei ragazzi. Fu affidato a ser Simone di ser Nicolò di vedere gli 8 AMC Def com n. 09, 16-2-1453, p. 19. Veneris. “Magister Anthonius rector scolarum petit utique communitas velit quod scolares de mane vadant ad audiendum predicatores. Diffinitum fuit quod relinquatur hoc onus magistro scolarum conducendi illos scolares quos volet videlicet parvos vel magnos”. AMC Def com n. 11, 27-4-1459, p. 38. Veneris. “De scolaribus qui faciunt fieri unam naviculam ut vadant per Natissam et magister Cristoforus de Utino fecit ad eorum instantiam”. AMC Def com n. 11, 16-4-1460, p. 29. Mercurii. “De libello diffamatorio posito super hostio domus magistri Philippi rectoris scolarum. Diffinitum fuit quod deputentur duo etc. Idem: in qua re deputati videlicet ser Nicolaus Andreas provisor et ser Tanus referunt inquisisse quod fuit Odoricus ser Utussii. Diffinitum fuit quod detur sibi defensio ad aliam diem et vocetur totum consilium ad plenum... in dedecus... per quendam Vicentinum affinem domine Ade... nolit pati pro dicto... coram communitate”. 9 AMC Def com n. 12, 17-2-1469, p. 13. Veneris. “De decem ducatis exbursandis et dandis Bartholomeo ut vadat ad studendum Paduam. Quia alias diffinitum fuit quod dentur sibi decem ducati super subsidio sibi promisso, diffinitum fuit quod rogetur Bartolomeus de Formentinis decimarius becharie ut eos exburset et sibi subveniatur, qui ser Bartolomeus exbursavit eos ser Nicolao ser Zenonis camerario communis ut eos det in dono”. AMC Def com n. 12, 3-1-1470, p. 1. “De gallinis quas scolares interfecerunt aliquibus rusticis”. AMC Def com n. 14, 9-9-1476, p. 106. Lune. “Non, quare tempus non est arte periculosum et alii boni cives stant in Civitate si bene potest se abstinere a regendo scholas”. 560 ambienti necessari da rinnovare”. A Cividale doveva esserci una casa di proprietà dell'Abbazia di Rosazzo che all'occorrenza viene richiesta e sistemata ad uso delle scuole locali. “*Sulla casa per il maestro di scuola. Riguardo alla casa da trovare per il maestro di scuola perché Blasutto possa averne una sua. Tenuto conto che è stata donata la casa del rev.do Bernardini Bertolla che sta in borgo di Ponte e che piace al maestro, si decise di acquistare quella casa come abitazione del maestro e gestirvi le scuole” 10. Questo è l'ultimo maestro e speriamo fino alla scadenza del secolo. L'incertezza degli edifici per la scuola, la brevità spesso della permanenza dei maestri e qualche volta la loro inadeguatezza, il sistematico ritardo nel pagarli, le inadeguatezze denunciate ecc., tutto depone per una scuola non gran che all'altezza delle attese. 2- Amministrazione della Giustizia ♣ Questo è il sottotitolo più esteso, oltre tutto perché le attività più diffuse ed incisive sulla tenuta e sulla gestione di questa società avevano carattere prevalentemente giuridico. Si auspicava una rettitudine sia morale che civile, ma la legge violata e riconfermata era il meccanismo vitale di garanzia per questa società. Tutto era legge, formalità e su questo fondamento si deve leggere la dimensione effettiva della coscienza del tempo sia religiosa che civile. La fede cristiana, come era stata tradotta in verità dogmatica e catechistica entro lo schema della razionalità metafisica, altrettanto la moralità era divenuta precetto, comandamento entro il dettato di legge e della sua formalità. 1401 -Daniele Sartore imputato della morte di un certo Giorgio Sclavo in villa de Lavies (?) olim habitante si purga alla presenza dei cittadini e del comune di tale calunnia invitando tutti coi soliti proclami nel perentorio termine di 15 giorni ad addurre le prove e non essendo comparso veruno viene dichiarata la sua innocenza ed assolto da una tale calunniosa imputazione-. Di solito il purgarsi comporta l'interrogatorio sotto tortura tarata. Se permane nella sua convinzione d'innocenza si aggiungono ulteriori appoggi 'esterni' con la felice conclusione della sua innocenza o colpevolezza formale. Riuscire ad aggirare la tortura con una fermezza fuori dell'ordinario non era concepibile, perché tutto è calibrato secundum naturam, a conferma della realtà od oggettività definita dal diritto. “*A proposito del fuoco appiccato nei boschi. Si decise di fare un'inchiesta da parte di tutti i componenti del consiglio per venire a capo di chi sia stato ad appiccare il fuoco”. Il danno poteva essere enorme data la diffusione del bosco e la pochezza dei mezzi d'intervento. La città poi era da questo punto di vista una specie di polveriera e si doveva vigilare di continuo per evitare il peggio. "*Sul caso di coloro che hanno rubato i soldi in piazza, tagliando le borse furtivamente". Ancora: "*Sul caso di Enrico Zucco contro colui che gli ha rubato un messale ed altre cose dalla chiesa che sta sul monte dello stesso Enrico" . Sono dei chierici e si chiede al vicario patriarcale "ut comittat alicui ut examinet captivos clericos". Nella stessa seduta consiliare: "*Sul caso di Giacomo Cosich contro Nicolò Faganello", cioè uno slavo contro un friulano. Le tregue imposte ai singoli sono sistematiche: è una strategia giudiziaria indispensabile per impedire violenze e per permettere agli intermediari di promuovere l'accordo tra le parti; una procedura sempre più difficoltosa per una comunità sempre più fragile. Fideiussione per dei soldi. “*Si decise che Andrea fideiussore, ser Gioacchino di Filippo ed i signori ser Egidio e Castrono garantirono per gli ostaggi di Marolo di Cividale per i soldi che il sig. Marulo doveva al comune”. Questi ostaggi erano dei cittadini di altri distretti in quella 10 AMC Def com n. 15, 28-7-1484, p. 73. Veneris. “Propositum fuit quod magister Franciscus de Fanna, rector scholarum magna utitur negligentia in officio suo tam in erudiendo et introducendo scholares in disciplina quod est damnum et interesse intollerabile. Et ideo providendum est quod nonobstante quod nostra communitas sibi teneatur in magna quantitate pro suo salario, quod licentietur et provideatur de alio bono et sufficienti magistro. Diffinitum fuit quod infra octo aut X dies provideatur omnino quod raciones sui crediti calculentur et fiant ut intelligatur liquido quantum est creditum suum. Quo facto licentietur advisando eum quod ellapsis sex mensibus sibi provideat de alio officio et interim provideatur de inveniendo alium idoneum et sufficientem magistrum ad doctrinam adolescentium, et similiter provideatur de inveniendo pecunias pro satisfactione sui crediti”. AMC Def com n. 15, 1-10-1484, p. 90. Veneris. “Magister Franciscus scholarum instat provideri de reparatione scholarum domus Abbatie pro sublevatione puerorum. Commissum fuit ser Simoni ser Nicolai qui videat loca necessaria ad aptandum”. AMC Def com n. 16, 5-8-1491, p. 134. Veneris. “De domo magistri scolarum. De domo invenienda pro magistro scholarum ut Blasuttus suam habere possit. Habito respectu quod oblata est domus domini Bernardini Bertholla que est in burgo Pontis que placet magistro, diffinitum fuit quod accipiatur domus ipsa pro habitatione magistri et scolis tenendis”. 561 atmosfera di imboscate vicendevoli che travagliavano la patria nell'ultima fase della sua impraticabile indipendenza. “Die lune XXII februarii in consilio post prandium”. Relazione di Zenone da Udine. “Super litera domini Pauli Glovicer” che chiede ambasciatori per Gemona e Venzone. Sì. “*Sul fatto del sig. Giorgio Hausperger che chiede a Cividale che non liberi questi nostri ostaggi se non lo si compensa nella discordia che vige fra lui e Marolo de Pus”. Nel 1412 la guerra intestina dissolveva la Patria del Friuli. “*Sul fatto di Alberto abitante in Buttrio che si lamenta che su istanza di un socio slavo che commise malversazioni in casa sua e lo ferì per cui si fece medicare a Udine e per pagare il medico il capitano di Udine fece sigillare una sua cantina sita in Udine, per cui la moglie di costui, volendo entrare nella casa suddetta, dovette pagare una certa somma ecc. Si decise di mandare un ambasciatore dal capitano e al comune di Udine sul caso”. Le giurisdizioni erano in genere solidali con i propri cittadini piuttosto che con le concorrenti fossero pure superiori, in quanto la loro difesa era un principio di vita o di morte. Vedersi ricusare una causa o cassare una propria sentenza comportava un'umiliazione mortificante a prescindere dalla gravità dell'accaduto. Si potrebbe dire che i nostri archivi sono così ricchi di documentazione processuale proprio per l'orgoglio che ogni istituzione aveva per la propria funzione giurisdizionale. “Die sabbati ante vesperum XXVII februarii”, n. 16 presenze. “*Nel detto consiglio ser Francesco Perotti ambasciatore di ritorno da Udine dai sig.ri Paolo Glovicer e Giorgio Hausperger, riferì che sul fatto di Alberto di Buttrio la Città di Udine fece dissequestrare e dispangare la canipa dello stesso Alberto, dicendo di essere certi e di sapere bene che la giurisdizione di Buttrio appartiene al gastaldo di Cividale. Ugualmente che il sig. Paolo Glovicer e Giorgio Hausperger non vollero fare un salvacondotto per i nostri ostaggi che stanno per partire da qui col nostro permesso; tuttavia il suddetto sig. Paolo è perfettamente d'accordo con noi se non si opponesse il sig. Giorgio, il quale sig. Giorgio disse che così il comune aveva trattenuto gli ostaggi anche per garantire il suo credito cioè di detto ser Giorgio, allegando come testi ser Dorde, Simone di ser Mistori ed il sig. Corrado Boiani e quasi minacciando a modo legittimo questo comune di Cividale qualora i suddetti ostaggi se ne andassero senza che gli venga saldato il conto. Si decise che su tutto ciò si scriva una lettera al sig. Giorgio Hausperger”11. Non si dà il salvacondotto perché i cividalesi devono saldare il conto a Giorgio Hausperger. Siamo in uno dei momenti finali più drammatici del patriarcato d'Aquileia, anche per il sovrapporsi di diversi obbedienze nella chiesa. Il patr. Antonio Pancera era stato nominato cardinale dal papa Giovanni XXIII nel giugno del 1411 con grande suo disgusto, perché lo obbligava a lasciare il Friuli. Venezia e Sigismondo re d'Ungheria si disputavano il Friuli del tempo. I cividalesi, con l'appoggio delle truppe ungheresi del conte di Ortemburg, saccheggiavano il Friuli in modo davvero indegno e gli ostaggi erano poveri friulani presi a garanzia e da riscattare. Qui finisce male ciò che era iniziato peggio. 11 AMC Com n. 06, 10-12-1401. AMC Proc civ n. 01, 5-2-1406, p. 45. "Super igne imposito in silvis. Diffinitum fuit quod fiat inquisitio per omnes de consilio quis posuit ignem". AMC Proc civ n. 01, 2-11-1406, p. 19. "Super facto illorum qui in foro furati fuerunt pecunias et qui inciserunt bursas furtive... Super Henrico Zucho contra illum qui furatus fuit unum missale et alias res in ecclesia sita super montem eiusdem Henrici... Super facto Jacobi Cosiçh contra Nicolaum Faganellum". AMC Com n. 08, 19-2-1412, p. 12v. “Diffinitum fuit quod Andreas fideiussor, ser Joachinus Philippi et ser Egidius et Castronus domini fideiusserunt pro ossidibus Maroli Civitatis Austrie pro pecuniis in quibus dominus Marolus tenebatur communi”. AMC Def n. 15, 17-10-1412, p. 52v. AMC Com n. 08, 22-2-1412, p. 13. “Super facto domini Georgii Hausperger petentis a Civitate quod non permittat istos nostros ossides nisi sibi solvatur in discordia vertente inter eum et Marolum de Pus”. AMC Com n. 08, 26-2-1412, p. 14v e 15. “Super facto Alberti habitantis de Budrio conquerentis quod ad instanciam unius socii sclavi qui quedam inhonesta fecerat in domo sua et se vulneraverat et propterea fecit sibi mederi in Utino et pro solvendo de medico capitaneus Utini fecit spangari unam canipam suam sitam in Utino et propterea uxor dicti Alberti se voluit intrare dictam domum solvere oportuit per certam quantitatem pecunie etc. Diffinitum fuit quod mittatur unus ambaxiator capitaneo et communitati Utini super hoc” . AMC Com n. 08, 27-21412, p, 13v. “In dicto consilio ser Franciscus Perotti ambasciator reversus ab Utino a domino Paulo Glovicer et Georgio Hausperger, retulit quod super facto Alberti de Budrio Civitas Utini fecit distromitti dispangare canipam ipsius Alberti dicentes se certos esse et scire bene quod jurisdictio de Budrio pertinet ad gastaldionem Civitatensem. Item quod dominus Paulus Glovicer locumtenens et Georgius Hausperger noluerunt facere unum salvum conductum pro nostris ossidibus recessuris hinc ad nostram intentionem; tamen predictus dominus Paulus bene consensisset nisi obstasset dictus dominus Georgius qui dominus Georgius dixit quod ita communitas tenuerat etiam pro suo credito dicti ser Georgii ipsos ossides, alegans in testes ser Dorde, Simonem ser Mistorii et dominum Coradum Boyani et quasi minans honeste huic communitati Civitatis si dicti ossides eo non soluto recedent. Diffinitum fuit quod super hoc scribatur litera domino Georgio Hausperger”. 562 “In consilio solemniter congregato”, presenti in 9. “*Si discute sulla richiesta di Bertoluccio calzolaio che chiede di fargli restituire le sue cose da Michele pellicciaio”. “*Sul fatto di quelli di Soffumbergo, perché siano loro restituiti i dieci scudi sottratti furtivamente dalla stanza dietro il palazzo patriarcale”, da una specie di deposito d'armi del comune di Cividale. Il castello di Soffumbergo verrà distrutto dai cividalesi nel 1441, ma in quest'epoca patriarcale è un maniero dove il patriarca con la sua corte fa tappa nel mese di maggio per consumare sul posto le decime che gli competono, risparmiando sul trasporto. “*A proposito degli animali e delle cose sottratte ad un tale dei nobili Strassoldo, (…) massaro di ser Giovanni di Spilimbergo per il sig. Paolo Glovicer. Si decise di mandare uno come ambasciatore a Udine dal sig. Paolo Glovicer; fu scelto Cristoforo Ottoboni”. I cividalesi devono versare il pattuito al comandante degli ungari di re Sigismondo e cercano di racimolare il possibile nell'ambito delle ruberie vicendevoli imposte e subite. “*Sul fatto del maiale che Nicolò coltellinaio chiede a Floriano massaro di ser Pietro de Monastero. Sul fatto del prato di ser Pietro bruciato da Silio Tot di Ipplis. Sul contrasto tra ser Pietro de Formentinis e Gaspare e sua moglie”; mettersi d'accordo. Sono faccende quotidiane che assorbono adeguatamente le istituzioni. “*Nota che ser Simone fu ser Giovanni Toni disse che mentre Pandolfo capitano di Soffumbergo prenderebbe in Cividale un allevamento di animali (leporarium), cioè da Lorenzo figlio di Giovanni da Monfalcone abitante in Cividale, due valenti uomini (...) di Cividale dissero al capitano di non prendere l'allevamento perché non era suo. Lo stesso capitano rispose che gli era utile per avviare la tessitura del lino. Essi risposero di no, ma che lui faceva male a prenderlo. Ed allora il capitano disse ai due cittadini: voi di Cividale siete affetti da una grande superbia e sarà prossimo il tempo in cui la superbia di Cividale sarà corretta e che la nostra superbia verrà meno”12. Il leporarium di cui si parla è un'area recintata da un muro per l'allevamento di animali quali lepri, conigli nonché quadrupedi ecc.; quello che qui interessa è lo spazio attrezzato per un'attività produttiva. La minaccia del capitano non è neanche una profezia, ma la lettura dei fatti. Cividale, dopo aver dato il proprio nome alla Patria del Friuli, sta cedendo a Udine il suo primato. “*Sul fatto del gastaldo che si rifiuta di tenere in casa sua come carcerati quelli di Villanova, i quali si diedero alla fuga”. Fra le tante Villanova preferiamo quello del Iudrio, (San Giovanni di Manzano). Si trattava di due o tre individui, perché in casa sua il gastaldo non aveva né spazio né sicurezza, come dimostra la loro fuga e la sua negligenza. “*Sul fatto che la rispettabile sig.ra Flor moglie del defunto Francesco Baldassarre chiede umilmente che il comune si degni di addebitarle qualcosa, se non come dovuto almeno per amor di Dio, sul resto dei denari una volta in garanzia e le si dia una risposta. Si decise di rimandare la questione al prossimo consiglio generale”. La vedova chiede una dilazione, per amor di Dio, della rivendicazione dei debiti che gravano sull'eredità familiare. “*Sul fatto di Giovanutto coltellinaio trattenuto in carcere dal signore, si presenti. Si decise che Giovanutto, tenuto presente le parole indegne ed offensive da lui pronunciate, venga portato al luogo della tortura ed ivi sia torturato più aspramente e con severità e ciò che dirà venga trascritto e riportato in consiglio. Furono incaricati del caso, insieme ai provisori, ser Miculano de Portis, ser Andrea de Brandis e Zenone de Portis” 13. Siamo alla vigilia dell'annessione del 12 AMC Com n. 08, 6-3-1412, p. 17. Mercurii. “Super facto Bertolucii caligarii petentis sibi facere restitui suas res a Michaeli pelipario”. AMC Com n. 08, 2-3-1412, p. 17. “Super facto eorum Safinbergi ut sibi restituentur scuti decem furtive ablati in camera post patriarcale palacium”. AMC Com n. 08, 2-3-1412, p. 17. “Super facto animalium et rerum eorum ablatarum cuidam de Strasoldo (...) massario ser Johannis de Spilimbergo per dominum Paulum Glovicer. Diffinitum fuit quod unus ambasciator mittatur Utinum ad dominum Paulum Glovicer; missus fuit Christophorus Ottoboni”. AMC Com n. 08, 4-3-1412, p. 17v. Die veneris. “Super facto porci quem petit Nicolaus cortelarius a Floriano massario Petri de Monastero. Super facto prati ser Petri combusti per Silium Tot de Iplis. Super differentia inter ser Petrum de Formentinis et Gasparem et uxorem suam”. AMC Com n. 08, 4-3-1412, p. 18. “Nota quod Simon quondam ser Johannis Tonii dixit quod dum Pandolfus capitaneus Sofumbergi acciperet in Civitatem unum leporarium, scilicet a Laurentio filio Johannis notarii de Monfalcono habitanti in Civitate, duo viri boni (...) de Civitate, dixerunt sibi capitaneo quod non acciperet ipsum leporarium quare non erat suus. Ipse capitanus respondit esse ne rescenstre (?) linurerium. Ipsi responderunt quod non, sed quod ipse male faciebat accipere eum. Et quod tunc ipse capitanus dixit ipsis duobus civibus: vos de Civitate habetis magnam superbiam et quod erit proximum tempus quod nostra superbia de Civitate corigatur et quod superbia nostra deficiet”. 13 AMC Def com n. 01, 18-7-1418, p. 22v. “Super facto gastaldionis qui noluit tenere in domo sua in carcere illos de Vilanova qui fugerunt”. AMC Def com n. 01, 13-4-1418, p. 96. “Super eo quod honesta domina Flor uxor quondam Francisci Baldassar pecit humiliter quod dignetur communitas hec, si ex debito non vult, amore Dei saltem, debitare quod 563 Friuli a Venezia e lo sbandamento è totale, come d'altronde ormai da settant'anni. Gli orientamenti politici sul campo sollecitano tutti a schierarsi con le conseguenze del caso. Si temono tradimenti e ribellioni ovunque e l'autorità non sa come orientarsi e se ricorre alla tortura più discrezionale è per mancanza di idee più che per delitto di lesa maestà. L'espediente è tacere e trovarsi schierati sul fronte vincente. “*Sul fatto di Cristoforo Sclavuccio sarto detenuto in carcere perché tagliò una borsa con 28 soldi dentro. Si decise di incaricare alcuni che insieme con il conservatore ed i provvisori vadano dallo stesso Sclavuccio per esaminarlo con la procedura della tortura e furono incaricati gli stessi che esaminarono Giovanutto coltellinaio”. Sicché la stessa diligenza e pervicacia. “*Su Ellero di Carraria e Giacomo di Grions imprigionati la notte scorsa da uomini armati. Si decise quanto ai due che questa mattina dovrebbero essere in carcere se risultassero colpevoli in base alle loro confessioni; siano incaricati alcuni che prima di tutto s'incontrino con Ellero ed insistano per il suo rilascio e allo scopo furono incaricati i provisori e Nicolò di Ponte”. Le ruberie in questo periodo sono all'ordine del giorno, anche se quasi mai frutto di associazioni a delinquere. Ancora contro Giovanutto coltellinaio “*che venga sottoposto a tortura e tramite la tortura ci si informi su quello che commise e di tutto ciò che ha rubato si informi il consiglio alla presenza del sig. conservatore e degli altri deputati insieme con loro come Adamo de Formentinis, Pietro de Formentinis, Guglielmo de Puppi et Cristoforo Ottoboni”. La procedura giudiziaria più che i fatti ed i testimoni mirava alla confessione dell'imputato; un espediente sbrigativo ed allora non meno efficace. “*Sul prete Giovanni da Udine ed Alessio familiare del rev.do T. sorpreso la notte presso i muri del comune. Si decise di incaricare due... che subito fatta una diligente inchiesta se furono sorpresi nel luogo suddetto, allora devono essere consegnati al rev.do decano che lo faccia imprigionare ed esaminare con scrupolo”. Più che le mura comunali preoccupa la notte. La giurisdizione sui religiosi è del capitolo, non altrettanto per il familiare su cui il comune si riserva d'intervenire in base all'esito dell'operato capitolare. Il sospetto è di spionaggio. “Delle ruote sottratte durante la notte in Cividale dai ladri”: prenderli14. Sono ruote per carri, elemento prezioso perché cerchiate di ferro. Sotto il dominio veneto: 1423. “*Sul fatto di Crise slavo con Giovanni Quagliaro per alcune spese fatte durante la sua carcerazione. Che si emetta un'ordinanza a Crise che in base alla definizione fatta in precedenza deve versare e pagare a Giovanni Quagliaro le spese fatte per causa sua e mettersi assolutamente d'accordo con lui”. Chi andava in prigione pagava le spese del suo soggiorno anche se veniva messo in libertà come innocente. Il motivo sta nella preminenza della nutrizione. Il vantaggio del vitto e alloggio, magari disagiati e per giunta con qualche massaggio, era o doveva essere riconosciuto; si rubava in continuazione nonostante i rischi del caso e il pitocco avrebbe preferito un carcere gratis piuttosto che l'orrenda morte di fame. Anche oggi più di qualche extra comunitario preferisce il carcere alla libertà nel deserto sahariano. “*Sul fatto di coloro che saccheggiano gli orti e rubano del denaro e che commettono molti soprusi entro i confini della città di Cividale. Si ordini al capitano dei borghi di scegliere degli ufficiali in incognito col compito di sorprendere questi malfattori, facendo in modo che questi de residuo denariorum olim in palafranca respondeatur eidem. Diffinitum fuit quod differatur usque ad unum magnum plenum consilium”. AMC Def com n. 01, 30-8-1419, p. 70. “Super facto Johanuti cortelarii detenti in carceribus per dominum, conpareat. Diffinitum fuit quod dictus Johanuttus, attentis verbis iniquis et horrendis prolatis, deducatur ad locum torture et ibidem tormentetur acuter et cum omni diligentia et ea que dixit ponantur et referantur in consilio. Deputati ad hoc fuere una cum provisoribus ser Miculanus de Portis ser Andrea de Brandis et Zenon de Portis”. 14 AMC Def com n. 01, 6-9-1419, p. 71v. “Super facto Cristofori Sclavucii sartoris in carceribus detempti eo quod incisit bursam cum XXVIII solidis. Diffinitum fuit quod deputentur aliqui qui una cum conservatore et provisoribus debeant eumdem Sclavucium examinare flagello torture et deputati fuere illi qui fuerunt deputati examinationi Johannuti Cortelarii... De Helaro de Cararia et Jacobo de Griono hac nocte per gentes armatas captivatis. Diffinitum fuit quod ad duo qui de mane deberent esse captivi si in confessionibus reperti fuerunt, deputentur primo qui sint cum Hellaro et instent pro relaxatione sua et ita fuere deputati provisores et Nicolaus de Ponte”. AMC Def com n. 01, 12-9-1419, p. 72v. “qui torqueatur et per torturam inquiratur diligenter de hiis que comisit et omnia ab eo exacta notificetur consilio existentibus domino conservatore et aliis deputatis cum eis videlicet”. AMC Def com n. 01, 29-9-1419, p. 79. “De presbitero Johanne de Utino et Alessio familiari domini T. reperto de nocte iuxta muros communis. Diffinitum fuit quod deputentur duo... qui primo facta diligente inquisitione si fuerunt reperti in loco suprascripto tunc esse debeant ad dominum decanum et eumdem faciat detineri et examinari diligenter”. AMC Def com n. 01, 9-9-1419, p. 82v. “De rotis ablatis de nocte preterita in Civitate Austria per latrones”. 564 ufficiali anonimi partecipino alla metà della condanna che spetta al comune ed i loro nomi rimangano secretati”. La delazione era sempre premiata e costituiva una collaborazione decisiva nella lotta contro il crimine del tempo ed era garantita agli stessi ufficiali pubblici. Non sono pratiche abusive neppure oggi, anche se l'esigenza della nominatività testimoniale ne dissuade la pratica. La figura del pentito non è gratificante neppure come vendetta; solo il disperato può permettersi una simile inesistenza sociale. Il diritto non può pretendere l'eroismo dai propri cittadini, per cui si ripiega sulla denuncia anonima con tutti gli equivoci. “*Giovanni di Attems contro Giacomo fabbro Gasparino sellaio e Nicolò pellicciaio fratello di Comucio. Giovanni chiede a Giacomo fabbro 22 oncie d'argento e tre anelli. Giacomo negò di avere quelle cose. Giovanni a sua volta produsse quali testimoni suoi Gaspare ecc.” 15. Il dissenso fra i contendenti è totale e ciò accade quasi sempre. “*Querela di uno slavo massaro di ser Zenone contro Giorgio e Fantino. In pieno consiglio si lamentò che Giorgio Siuredi e Fantino lo abbiano preso a bastonate, afferrandolo per i cappelli e prendendolo a schiaffi e pugni con violenza”. Cappelli e barbe sono gli agganci preferiti e più disponibili almeno ad una certa età e si forgeranno dei verbi ad hoc per indicare lo specifico di queste aggressioni. “*Sul fatto di ser Ugolino di Alemagna che si lamenta che uno slavo gli abbia tagliato la legna lungo il suo fossato (secha)”. Piccoli episodi ricorrenti. La “secha” è un terrapieno di contenimento alberato; il termine corrisponde al “secare”-segare, tagliare. “*Querela di Ermanno slavo abitante con ser Gabriele contro Bartolomeo di Pusternola. In pieno consiglio Ermanno slavo si lamentò che mentre lui, oltre la scadenza dei termini, stette con lui un anno e 15 giorni e mentre chiedeva il suo salario Bartolomeo di Pusternola lo apostrofò come ladro e bandito. Bartolomeo non negò di avergli detto: tu te ne sei andato senza il permesso e non fu concluso il conto tra me e te, perché io ho perso qualche cosa che io potrei dire essere stata rubata o da parte tua o da parte di qualche altro familiare, ma negò di averlo apostrofato come ladro”. La ricostruzione è puntuale e quasi convincente. Credo che la creatività maggiore dell'uomo si manifesti nelle sue giustificazioni o bugie. Il nostro mondo politico è intessuto di simili saltimbanchi sofistici, indice di un'intelligenza sciupata. “Crise sclabus captus” dal gastaldo di Rosazzo ed il comune gli chiede di fare “honestam iustitiam”16, dove l'“honestam” sottintende il rispetto dalla giurisdizione cividalese. “*Sul fatto che Ugolino costruì un terrapieno lungo la strada”. Più che a protezione l'operazione tendeva ad impossessarsi di uno spazio comune ostacolando la funzionalità della strada. “*A proposito di pre Giovanni Teutonico che chiede grazia riguardo alla condanna subita dal capitolo e si incarichino due che s'informino sulla verità dell'accaduto. Che anzi si incarichino tre che si trovino insieme ecc.”. Questo ricorrere da una giurisdizione all'altra non è normale, perché la giurisdizione ecclesiastica in appello si rivolge al vicario generale. La situazione del patriarcato in quest'epoca è in grave dissesto e il ricorso al comune è accettato da ambe le parti. Il luogotenente Santo Veniero ordina di prestare assistenza in favore dei signori Ruzzini per ricuperare “*un loro slavo che scappò di nuovo da casa loro. Siccome abbiamo appreso dai suddetti nunzi che il suddetto slavo si rifugiò in Cividale Austria, vi ordiniamo di fornire aiuto 15 AMC Def com n. 01, 13-1-1423, p. 3. “Super facto Crise Sclavi cum Johanne Quagliaro pro aliquibus expensis factis in captivitate sua. Quod fiat mandatum Crise quod ex diffinitione alias facta debeat dare et solvere Iohanni Quagliaro expensas per eum factas et omnimode esse in concordio secum”. AMC Def com n. 01, 1-3-1423, p 28. “Super facto predantium ortos marcellos et facientes multa mala in confinibus Civitatis Austrie. Quod mittatur capitaneo burgorum quod ipsi debeant reperire secretos officiales qui sint attenti scire qui sint isti malefactores faciendo quod ipsi secreti officiales habeant medietatem condemnationis que tangit communitati et teneantur secreti”. AMC Def com n. 01, 17-41423, p. 46. “Super facto Johannis de Aptems contra Jacobum fabrum Gasparinum selarium et Nicolaum pelliparium fratrem Comucii. Johannes petit a Jacobo fabro argenti uncias XXII et anulos tres. Iacobus negavit habere istas res. Johannes produxit in testes Gasparem etc.”. 16 AMC Def com n. 01, 31-7-1424, p. 15. “Querella unius sclavi massarii ser Zenoni contra Georgium et Fantinum. In pleno consilio conquestus est quod Georgius Siuredi et Fantinus verberaverunt eum capiendo ipsum per capillos et dando sibi allapas cum pugno et impetu”. AMC Def com n. 01, 25-8-1424, p. 24v. “Super facto ser Ugolini de Alemania super eo quod quidam Janis sclavus incidit ligna sue seche”. AMC Def com n. 01, 16-10-1424, p. 37v. “Querella Hermani sclavi habitantis cum ser Gabriele contra Bartolomeum de Pusternula. In pleno consilio conquestus est Hermanus sclabus quod dum ipse ultra terminum suum stetisset secum uno anno et XV diebus et petens sibi salarium suum Bartolomeus de Pusternula vocavit eum furem et latronem. Bartolomeus non negavit se dixisse sibi: tu recessisti sine licentia et non fuit summata ratio inter me et te quare ego amisi aliqua que ego possem dicere fuisse ablata aut per te aut per alium familiarem sed negavit dixisse sibi furem”. AMC Def com n. 01, 3-11-1424, p. 45. 565 ai suddetti nunzi ed al caballaro che per tale motivo abbiamo invitati là; dovete prestare ogni aiuto e favore per il ricupero dello stesso slavo come speriamo e confidiamo dalla vostra prudenza. Dato da Udine ecc.”. Qui il termine “sclavus” potrebbe stare per schiavo, cioè un servo di masnada vincolato ai suoi padroni tanto da non poter essere libero se non di fuggire e quindi ripreso a viva forza. Un servo di masnada ancora superstite, perché ormai da due secoli si procede alla loro liberazione almeno come liberti o liberi sub condicione (Sito: San Pietro, cap. I, n. 31). Marino aveva rotto le tregue date per aver apostrofato Leonardo: “tu es unus loter”. Assolto. Dal tedesco “Lotter”-ribaldo, malavitoso. Siamo ormai sotto Venezia e la gente continua a “parlare” alla longobarda, un tessuto linguistico interessante per comprendere la straordinaria stratificazione sociale non solo del popolo friulano, ma di ogni popolo pur con le rispettive denominazioni identitarie. “*Sulla difesa concessa a Benedetto Ungaro, a Leonardo Slavo e a Cristoforo Uiç di via Dentri, perché quelli della Carnia si lamentarono contro di loro perché emisero una sentenza di condanna contro di loro e parlarono con la moglie di uno di quelli della Carnia per dire a quella donna di non andare con lui. Quindi convocati i suddetti, lui Benedetto disse di non aver fatto nulla contro di loro se non di aver detto il motivo per il quale qualcuno di loro non se ne stava tranquillo perché l'avrebbero arrestato. Lo stesso Cristoforo disse di non aver posto mano al coltello ecc.”17. A noi interessa “la via Dentri” o dentro, all'interno della città, una denominazione generica tipica del tempo, come piazza, foro, via pubblica ecc., ma con scarsa toponomastica popolare certamente in uso. Il can. Daniele si lamenta di aver ordinato una veste al sarto Job ed è passato un anno e mezzo e questi non gliel'ha ancora consegnata. Ordine di cucirla sotto pena di una marca “usque ad festum sancti Martini”. Poveretto il nostro canonico, ma bisogna ricordare che in genere la gente comune o rustici disponeva di un solo vestito ad consumptionem sia pure distinto fra inverno ed estate. In quelle povere case c'era ben poco spazio e tanto meno armadi per un vestiario in eccedenza. “*Sul fatto che Cristiano slavo che ha ucciso Giovanni Burelli non confessa se non di averlo colpito leggermente. Si decise di esaminarlo in altro modo per sapere la pura verità e si faccia giustizia e che i malfattori siano puniti”. L'esemplarità emerge non tanto dalla qualità della pena, ma dalla regolare applicazione della legge. “*Sul fatto dell'imprigionato per la morte di Giovanni Burelli. Si decise di esaminare alcuni slavi che sono stati convocati come testimoni per conoscere come si siano svolti i fatti ed allora si provveda” . Ancora “*sul fatto di Cristano imprigionato reo confesso. Si decise che nell'indomani venga trascinato al patibolo e si suoni la campana come è costume ed allora si proceda secondo quello che fu giudicato e sentenziato”. Impiccato. “*Sul conto di quelli che tagliarono il fieno sul monte dei Bovi (Nanasii)” 18, colle riservato al pascolo dei cavalli per la cavalleria cittadina. 17 AMC Def com n. 01, 29-12-1425 (!), p. 1. Anche il comune segue il modello di datazione del capitolo, cioè quello natalizio. “Super facto Ugolini qui fabricavit secam in strata”. AMC Def com n. 01, 3-1-1425, p. 2. “Super facto presbiteris Iohannis theutonici petentis gratiam super eo quod condemnatus est in capitulo et deputentur duo qui habeant informacionem de veritate rei. Quod deputentur tres qui sint etc.”. -Entrano spesso in braide ed orti per far danni o rubare, anche nel monastero di Santa Chiara (AMC Def com n. 01, 18-4-1425, p. 33). AMC Com n. 10, 27-8-1425. “unum sclavum eorum qui ab ipsis aufugit noviter. Quare intelligentes a dictis nunciis quod dictus sclavus reduxit se et est in Civitate Austrie, precipimus vobis quatenus dictis nunciis et cabalario iutorium procuretis quos ob dictam causam illuc destinamus prebere debeatis omnem auxilium et favorem causa recuperatione ipsius sclavi prout speramus et confidimus in prudenciis vestris. Datum Utinum etc.”. AMC Def com n. 01, 11-6-1425, p. 54. AMC Def com n. 02, 1-7-1425, p. 4. “Super data deffensione Benedicto Ungaro, Leonardo sclavo et Christophoro Uiç de viadentri super eo quod illi de Carnea conquesti fuerunt contra ipsos de eo quod fecerant sententiam contra ipsos et locuti fuerant cum uxore unius ipsorum de Carnea dicendi illi mulieri noli ire cum ipso. Ubi convocatis predictis dictus Benedictus dixit quod nihil eis fecerat nisi quod dixit causam qua aliquis eorum non starent pacifice quod illum caperet. Item Christophorus dixit quod non ponerat manum ad cultellum etc.”. 18 AMC Def com n. 01, 12-9-1425, p. 97v. AMC Def com n. 02, 12-8-1426, p. 46. “Super eo quod Cristianus Sclavus ex eo quod interfecit Iohannem Burellum de Toriano non confitetur nisi quod parum ipsum percussit. Diffinitum fuit quod examinetur aliter ad sciendum meram veritatem et fiat justitia et ut malefactores puniantur”. AMC Def com n. 02, 14-81426, p. 47. “Super facto captivi occasione mortis ser Johannis Burelli. Diffinitum fut quod examinentur aliqui sclavi qui nominati sunt in testes quomodo se factum habuit et tunc providebitur”. AMC Def com n. 02, 16-8-1426, p. 49. “Super facto Cristani captivi tencto manifesto. Diffinitum fuit quod cras ducatur ad judicium et pulsetur campana ut moris est et tunc fiat secundum quod judicatum et sententiatum fuerit”. AMC Def com n. 02, 2-9-1426, p. 63v. “Super illis qui secaverunt in montem Nanasii”. 566 “*Sulle parole pronunciate da ser Volrico nell'arengo nel giorno in cui Cristiano Slavo imprigionato doveva essere portato fuori città, dove invero ser Volrico, convocato tramite definizione, espose come aveva pronunciato alcune parole ingiuriose né, a suo modo di vedere, disoneste contro i popolari né aggiunse altro e come si diceva se non che aveva pronunciato queste parole, cioè a proposito della definizione altra volta emessa, che doveva essere sottoposta al giudizio di un competente il contenuto di quella definizione, cioè che si debbono cancellare e rendere nulle quelle cose che si sono decise nell'arengo, piuttosto che definire questi 'poveri uomini', cioè che vadano a zappare. Poi sul fatto degli statuti aveva detto che dal momento che alcuni non sanno di lettere e non sono in grado di comprenderli bene, si decise di mandare gli statuti al consiglio e ciò non lo disse in disprezzo di nessuno”. Per quanto si capisce questo ser solidarizza con i populares, anticipando un movimento che emergerà verso la fine del secolo. La sentenza contro Cristiano aveva offerto l'occasione per criticare le decisioni del consiglio nonché quelle prese in arengo, considerate poco rispettose delle attese popolari e dei loro interessi. “*Querela di Giusto Slavo contro Giacomo fabbro ecc. Giusto denunciò che mentre lui stava in piazza di notte presso la bottega di Giorgio Slavo, Giacomo fabbro lo prese per lo stomaco e sguainata la spada voleva colpirlo. Giacomo fabbro, avuta la difesa, negò”. Girare di notte per Cividale era un rischio che si potevano permettere solo i giovinastri che poi costituivano il pericolo pubblico. “*Querela di Subeta moglie di Bertino contro Giacomo Sclavolino di Carraria. Subeta vedova di Bertino pellicciaio si lamentò che Giacomo Sclavolino di Carraria lasciò danneggiare dai suoi animali da pascolo delle pianticelle di viti in un suo terreno procurandogli un ulteriore grave danno. E siccome non si presentò lo stesso Giacomo, fatta la relazione tramite Giusto messo comunale che aveva assegnato la difesa allo stesso Giacomo per questo giorno, si decise che...”19. L'animale al pascolo brado è considerato alla stregua di un ladro, cioè il suo padrone. “*A proposito dell'imprigionato per le galline rubate e di quello per i rocchi (morellos) sottratti. Si decise che lo stesso ragazzo per le galline non sia condannato a qualche pena pecuniaria visto che fu sottoposto a tortura ed alquanto elevato con la corda e tormentato con il fuoco, ma sia spedito fuori dalla terra di Cividale Austria. Quindi, trascorso il giorno d'oggi, sia rilasciato ed ammonito”. Per quattro galline ed altre cianfrusaglie si bistrattava per bene un ragazzo malcapitato. Questa volta non si tratta di metodi didattici, ma di disprezzo di classe; il comune spende non poco per queste candele da “tromentar”. I “morellos” forse rocchi di salsicce o assicelle per il tetto o giù di lì (PIRONA Murel). Un qualche altro “*percosse una sua piccola cagna (chizam)”. Inevitabile cizze o cjice = cagna in friulano. “*Ser Volrico Perotti denunciò come Polerio mangiò le sue gatte (gattas), più precisamente il maschio (masculum). Gli si dia la difesa”. Gattas-giates fr., una designazione generica di varie piante specificato in masculum per riferirsi al torsolo della stessa pianta, un ortaggio. “*Sulla questione dei prigionieri di ser Zambarlanco e di (…) Teutonico. Si decise che gli incaricati abbiano l'autorità di fare quello che parrà loro più opportuno”. Appare qui il nome di una casata nobiliare che riflette la famosa denominazione degli “Zamberlani in fr. Zambarlans” della fine secolo, rivoluzionari del ceto popolare sotto la guida dei nobili Savorgnani, contrapposta agli “Strumieri” classe nobiliare; all'origine sono sempre i nobili a strumentalizzare i popolari-rustici. “*Simone de Formentinis disse di non essere obbligato a saldare la multa di una marca. Si decise” di rimandare la questione ad altro consiglio. Più che mancanza di tempo, è la 19 AMC Def com n. 02, 4-9-1426, p. 66v. “Super verbis dictis per ser Wolricum in Rengo die qua Cristannus sclavus captus debebat extra duci, ubi quidem ser Wolricus ex diffinitione vocatus exposuit quod verba aliqua injuriosa nec suo videre inhonesta non exponerat contra populares nec aliqua dixerat et ut dicebatur nisi quod hec verba dixerat videlicet super alia facta diffinicione quod ad consilium sapientis deberet mitti ut in ipsa diffinitione continetur videlicet quod si debent fregi et irritari que sunt per Rengum quam vocare istos bonos viros scilicet dimittere eos laborare. Item super facto statutorum dixerat quod cum aliqui nescirent literas et non bene intelligerent eas, diffinitum fuit quod mitterentur statuta ad consilium et hoc non dixerat in dedecus alicuius”. AMC Def com n. 02, 18-9-1426, p. 78. “Querela Justi sclavi contra Jacobum fabrum etc. Justus conquestus fuit quod cum ipse staret in foro de nocte prope tabernam Gregorij sclavi, Jacob faber cepit ipsum per pectus et evaginato gladio volebat ipsum percutere. Jacobus faber, habita defensione, negavit”. AMC Def com n. 02, 18-10-1426, p. 96. “Querella Subete uxoris Birtini contra Jacobum Sclavulinum de Chiararia. Subeta uxor quondam Birtini pellipariii conquesta fuit quod Jacobus Sclavulinus de Chiararia paschulavit in uno eius terreno vites parvas aliud damnum magnum faciendo. Et cum non comparente ipso Jacobo facta relacione per Justum preconem quod ipsi Jacobo dederat defensionem ad hanc diem, diffinitum fuit”. 567 rispettabilità di chi contesta a sollecitare il ricorso ad un consiglio più informato. “*Franzosio messo comunale riferì di aver comunicato il rinvio a giudizio su istanza di Priamo ufficiale di Zaccaria per certi festeggiamenti (gaudiis)”20. Il termine “gaudiis” è tecnico per indicare festeggiamenti-baldorie. Il gastaldo di Cividale “*ser Simone riferì al comune che la notte scorsa lui vide dei giovani di Cividale armati e pronti a offendere certi veneti che risiedono nella stessa Cividale e gli andò incontro per ordinare loro che devono ritornarsene a casa e deporre le armi, ma in nessun modo vollero sentire ragione, anzi Sigismondo disse contro di lui di non venirgli fra i piedi brandendo un'arma e nominò Sigismondo, Giovanni, Paolo, Francesco di ser Virgilio, Colussio, Tomadello. Si decise di rinviarli a giudizio e nel frattempo fu imposta la tregua”. L'avversione dei giovani cividalesi contro i veneti “forestieri” origina dalla disinvoltura con cui Venezia usufruiva per i suoi cittadini degli istituti monastici ed in particolare del capitolo, scippando ai locali benefici faticosamente costituiti nel tempo. Sarà una prassi sistematica ed irreversibile; i friulani devono diventare veneziani come in seguito italiani. “*Sul caso dell'uomo trovato altra volta cadavere nel ronco di ser Antonio Formentinis lì da parecchio tempo. Incaricati per l'inchiesta”. Incidenti senza tempo e luogo. “*Ser Ermanno provisore riferì di aver concesso la difesa ad Antonio Puppi ed ai familiari del maestro Nicolò di Conoglano di Cassacco, perché Antonio li percosse. Poi si presentò anche Antonio Puppi”. La reattività allora era a fior di pelle, motus primo primi, un bisogno fisiologico; ti potevi aspettare tutto da tutti; l'educazione era questione di status che prevedeva una reattività programmata; ciascuno se la portava addosso come una cotta metallica. “Il rev.do Daniele vice decano e Leonardo Zocul a nome del capitolo raccomandarono al comune il rev.do Nicolò Cantore sul contrasto che aveva con Leonardo sul fatto che costui lo accusò di traditore e di ribelle al Dominio” 21. Quest'accusa è destabilizzante; Venezia sta consolidando il suo potere, anche se disturbata dal patr. Ludovico di Teck spodestato, ma che non si rassegna al fatto compito, aiutato nel saccheggio del Friuli, che tanto “ama”, dalla soldataglia ungherese del re e imperatore romano Sigismondo. “*Juri di Tribil e Rosso di Biarzo (nel quaderno delle querele) ammoniti dal gastaldo come riferì in consiglio di presentarsi per la baruffa intervenuta tra loro con (...) pellicciaio di Portabrossana marito di Lena”. Questo Juri di Tribil ha residenza in Cividale ed è un proprietario di una certa importanza e ricorrente nelle nostre note. “*Antonio Cosiç si lamenta del figlio del decano di Firmano per una certa sua barca smarrita e trovata dal figlio del suddetto decano e trattenuta. Si decise” di incaricare uno a risolvere il contrasto. “*Marco soprannominato Poleç, non volle rispettare le tregue. Rinviarlo a giudizio”. Lo abbiamo riportato per il soprannome friulano “Poleç”-pollo. La gente si qualifica secondo la massima nomen est omen, il nome contiene il presagio del proprio destino: siamo naturaliter filosofi. “*Tu parli poco, ebbene farò in modo che d'ora in poi tu parli ancora meno” 22. Una minaccia mafiosa. 20 AMC Def com n. 02, 5-2-1427, p. 16. “Super facto captivi pro gallinis et illius pro marellis. Diffinitum fuit quod ipse ragacius pro gallinis non condemnetur ad aliquam penam pecuniariam attento quod fuit cum tortura aliquantulum elevatus et cum igne, sed licentietur extra terram Civitatis Austrie. Item quod elapso die hodierno relaxetur et amoneatur”. AMC Def com n. 02, 17-2-1427, p. 21v. 17-2. “Percussit unam chizam suam parvam”. AMC Def com n. 02, 19-2-1427, p. 23. “Super eo quod ser Wolricus Perotti exposuit qualiter Polerius comedit suas gattas, scilicet masculum. Detur defensio”. AMC Def com n. 02, 27-6-1427, p. 89v. “Super facto captivorum ser Zambarlanchi et (...) Theotonici. Diffinitum fuit quod deputati habeant auctoritatem faciendi quidquid eis videbitur”. AMC Def com n. 02, 5-9-1427, p. 124v. “Super eo quod Simon de Formentinis dixit non teneri in una condemnatione unius marche. Diffinitum fuit” . AMC Def com n. 02, 10-9-1427, p 129. “Franzosius preco retulit dedisse defensionem ad instantiam Priami officialis Zacharie pro certis guadiis”. -Si denunciano parecchi danni in braide ed orti (AMC Def com n. 02, 15-10-1427, p. 141). 21 AMC Def com n. 02, 4-11-1427, p. 149. “ser Symon denunciavit communitati quod de nocte preterita ipse vidit multos juvenes de Civitate armatos et paratos offendere certos venetos qui sunt in ista Civitate et ad eos ivit et eis mandavit quod ire deberent domum et deponere arma et quod nullo modo voluerunt sibi obedire, ymmo Sigismundum contra ipsum dixit nolite venire huc tenens unam ghiavarinam et nominavit Sygismundum, Iohannem Paulum, Franciscum ser Virgilii, Culussium, Thomadellum. Diffinitum fuit quod detur defensio omnibus et fiant tregue”. AMC Def com n. 02, 28-1-1428, p. 14v. “Super facto hominis mortui inventi alias in roncho ser Anthonii de Formentinis de preterito tempore. Deputati ad inquirendum”. AMC Def com n. 02, 26-4-1428, p. 35v. “Ser Hermannus provisor retulit dedisse deffensionem Anthonio Puppi et familiariis magistri Nicolai de Conoglano ex eo quod Anthonius illos verberavit. Et postea comparuit Anthonius Puppi”. AMC Def com n. 02, 17-5-1428, p. 41v. “Super eo quod dominus Daniel vicedecanus et Leonardus Zocul pro capitulo recomiserunt communitati dominum Nicolaum Cantore super differentia quam habet cum Leonardo Bevilaqua. Ubi idem dominus Nicolaus recomisit se communitati contra ipsum Leonardum super eo quod Leonardus accusavit ipsum proditorem et rebellem Dominio”. 568 “Priamo di Monfalcone chiede di poter avere le tregue con Giobbe con garanzia perché ora come cittadino anche con un familiare di Siuredi con il quale ebbe una controversia. Si decise di dire a Priamo di rispettare le tregue”. Priamo ha un ruolo importante a Cividale, in quanto avrà la gestione della Chiusa di Plezzo, titolo feudale dell'abbazia di Rosazzo. “*In consiglio Gregorio Pesiç si lamentò che Andrea beccaio di sua iniziativa tagliò i piedi di un suo tavolo, dove comparve lo stesso Andrea a dire che quel tavolo è di sua proprietà ed intende provarlo”. Li avrà adattati più che tagliati di netto. “*Sul furto commesso in casa di Minio di Bolzano di ducati 400 e di marche di soldi 200 in base alla querela avanzata dallo stesso Minio”. Si rimandi la discussione del caso “ad maius consilium”. Si sospetta “*del maestro Abramo e subito di spediscano due cavalieri dei quali uno si rechi a Marano e l'altro a Monfalcone e facciano in modo di supportarlo” 23. Il danno pecuniario è enorme; si è trattato di un colpo alla banca di Adamo, che non essendo qualificato come ebreo, non è un membro della famiglia di Marcuccio ed ora della vedova Lippa, titolari banchieri dal comune di Cividale del tempo (sito, I Giudei I). “*Sul fatto del maestro Abramo detenuto nelle carceri. Si decise di incaricare tre con il compito di aprire un'inchiesta e di esaminare il maestro Abramo tanto a voce quanto sotto tortura ed abbiano il permesso ecc. Sul familiare del maestro Abramo si decise di lasciarlo andare perché risulta innocente del furto commesso. Sul fatto del maestro Abramo, sia condotto al banco della tortura”. Quindi “*che venga consegnato nelle mani dei giudici e secondo quello che risulterà loro a seguito di un serio confronto di pareri e di quello espresso dalla maggior parte del consiglio del comune si dia via libera all'esecuzione della sentenza. Sul fatto della moglie del maestro Abramo, anch'essa sotto giudizio, si decise di liberarla e di restituirle tutte le galline e le colombe, così pure i due agnelli che si trovano in casa e altrettanto l'intera mobilia che dimostrò essere di sua proprietà”. La donna è innocente e il sequestro della dote deve essere ritirato. Altri insulti passim: “*tu fingi per la gola. Brusillo attento di non recarti ad Attimis che se ti fai vedere là, povero te”. Questo Abramo è un artigiano; se si fosse trattato di un giudeo sarebbe stato regolarmente accompagnato dalla qualifica etnica e citata la sua attività bancaria. C'è qualcuno “*che diffonde delle informazioni segrete del comune. Si decise” di mandare 4 incaricati, “*insieme ai provisori che lo interroghino e ciò che hanno ricavato da lui lo riferiscano al comune nel consiglio”. C'è l'incubo delle incursioni ungariche, della pluralità delle obbedienze ecclesiastiche locali ed universali, cui si aggiunge la solita ambiguità di qualcuno sul futuro destino politico di Cividale. Il consiglio comunale ed altrettanto il capitolo sono preoccupati dalla facilità con cui si diffondono dicerie e malignità su eventuali pareri espressi nei rispettivi consigli. Segreto assoluto, altrimenti gravi provvedimenti. “*Andrea Venerio si lamentò che Martino slavo familiare di ser Nordio una sera dopo l'Ave Maria, venendo da Santa Chiara, lo colpì con una roncola e lo ferì alla tibia con spargimento di sangue e gli strappò la sua spada. Comparve in quel momento in consiglio il predetto Martino 22 AMC Def com n. 02, 4-6-1428, p. 49. “Juri de Tribilis et Rubeus de Bierç (in quaterno querelarum) admoniti per gastaldionem ut in consilio retulit qui comparent pro rissa facta per eos cum (...) pellipario de Portabrossana marito Lene”. AMC Def com n. 02, 16-7-1428, p. 90. “Super eo quod Anthonius Cosiç conqueritur contra filium decani de Firmano de certa sua barcha amissa et per filium dicti decani invencta et detenta. Diffinitum fuit”. -Si trattano molti contrasti, minacce, danni ecc., cui seguono tregue. Per regolare statere ed altre misure “dare ad mentem officialium”; se invece le si vuol bollare per ciascuna soldi 2. Insulti ricorrenti: “poltron, ribaldo, tu mereresti iam suspendi” (AMC Def com n. 02, 29-9-1428, p. 123). AMC Def com n. 02, 4-10-1428, p. 130. “Super eo quod Marchus dictus Poleç noluit laudare treguas. Defensio”. AMC Def com n. 02, 18-10-1428, p. 134. “tu parum loqueris, faciam quod adhuc tu minus loqueris”. 23 AMC Def com n. 02, 17-11-1428, p. 146. “In facto Priami de Montefalcono qui petit quod provideatur quod habeat treguas cum Job cum securitate, quare nunc civis etiam cum familiare Siuredi cum quo habuit controversiam. Diffinitum fuit quod dicatur Priamo qui debeat treguas servare”. AMC Def com n. 02, 22-11-1428, p. 147v. “Conquestus fuit Gregorius Pesiç quod Andreas becharius sua auctoritate incidit pedes cuiusdam sui dischi ubi comparuit ipse Andreas dicens quod discus predictus est sui quod intendit probare”. AMC Def com n. 02, 6-12-1428, p. 155v, 159. “Super furto commisso in domo Mini de Bolzano de ducatis CCC et marchis solidorum CC juxta querelam ipsius Minii... de magistro Abram et subito mittantur duo equites quorum unus vadat Maranum alter Montefalconum et provideant ut substineatur”. 569 che negò ogni cosa”24. Lo spargimento di sangue qualifica la gravità del delitto e la sua giurisdizione. “*Ancora in consiglio; per il fatto che ser Simone gastaldo presentò in consiglio oggi al mattino Leonardo detto Babossio in persona-vivo e per la definizione fatta in consiglio precedentemente, fu disposto che chiunque consegni nelle mani del comune e del consiglio il suddetto Leonardo Babossio vivo sia ricompensato con 100 ducati d'oro e chiunque l'avrà consegnato morto con 50 ducati d'oro, non volendo detto ser Simone alcunché degli accessori, fin d'ora concluse la quietanza ed il patto di non chiedere agli uomini, al comune ed al consiglio di Cividale Austria per sé e per i suoi eredi e a nome e secondo il costume di ser Pertoldo Pasio e del detto (...) che lo consegnò prigioniero nelle sue mani, promettendo sotto la garanzia di tutti i suoi beni mobili ed immobili, presenti e futuri, perciò di avere ed obbligare tutti e singoli propriamente di tenere per fermo ratificato grato e che il predetto Pertoldo e (...) interessato per quanto spetta ad essi l'avranno per fermo pattuito e grato ecc. e giammai contro le cose predette o sottoscritte dire fare o venire o con qualche imbroglio, sotterfugio o motivo di diritto o di fatto ecc. Presenti il maestro Gasparutto pellicciaio ecc.” 25. Per quel che è dato di capire da questo linguaggio formalizzato il gastaldo ha consegnato il ricercato 'vivo o morto', vivo con premio di 100 ducati d'oro, una taglia enorme equivalente al delitto commesso da Babossio. Colui che ha acciuffato il malandrino è un anonimo col supporto di Pertoldo Pasio per il quale il gastaldo fa da tramite del compenso con tanto di contratto. “*Nel posto previsto fu condotto al banco Leonardo Babossio e lì fu letta la relazione dal messo Pietro compresa la sentenza emessa dal sig. gastaldo, provvisori e consiglio e pure fu proclamato quanto trascritto nel quaderno del comune, nel predetto pieno arengo fu deliberato e sentenziato che si dia esecuzione alla sentenza letta sul posto”. Il gastaldo in pieno consiglio “*riferì d'aver chiamato e proclamato ad alta voce che in base al proclama precedentemente emesso si presenti ora e subito nel presente consiglio Leonardo Babossio di Cividale Austria e che faccia o sia per fare da sé o tramite altri a suo nome in detto consiglio le sue scuse sulla violazione dei confini e delle espressioni infami che lo stesso Leonardo si permise di pronunciare contro dei buoni cittadini del comune di Cividale Austria. Quindi che lo stesso Leonardo sia proclamato come condannato all'impiccagione sulla piazza del comune di Cividale Austria e per i borghi che nel caso ci si trovi di fronte ad un difetto di potere e di giurisdizione del comune di Cividale Austria sia sospesa l'esecuzione. Lo stesso giorno fu proclamato un tanto da Pietro messo comunale secondo la suddetta sentenza” 26. Il comune di 24 AMC Def com n. 02, 15-12-1428, p. 160, 162, 165v, 166v, 167. “In facto magistri Abrae detenti in carceribus. Diffinitum fuit quod deputentur tres qui habeant inquirere et examinare magistrum Abram tam oretenus quam cum tortura et habeant licentiam etc. Super familiare magistri Abrae diffinitum fuit quod dimittatur quare videtur de furto commisso insons. Super facto magistri Abrae ducatur ad banchum... quod ponatur in manibus judicum et secundum quod sibi per consilium et commune erit consilium per maiorem partem fit executio mandati. In facto uxoris magistri Abrae suspensi diffinitum fuit quod dimittentur et dentur sibi omnes gallinas et columbas. Item duos agnos qui sunt in domo. Item omnia mobilia que probabit sua esse... tu fingis per gutur. Brusovillo, cave tipi ire Atemps, quare si ibis illuc ve tibi” . AMC Def com n. 02, 8-7-1429, p. 8v. “qui diceret aliqua secreta communitatis. Diffinitum fuit... simul cum provisoribus qui examinent eum et illud quod habebant ab ipso referant communitati in consilio”. AMC Def com n. 02, 8-8-1429, p. 25v. “Andreas Venerij conquestus fuit quod Martinus sclavus familiaris ser Nordij uno sero post Ave Maria veniendo de sancta Clara dedit sibi cum uno ronceglo et eum vulneravit super tibiam ad sanguinis effusionem et accepit sibi spatam suam ubi comparuit Martinus predictus et negavit”. 25 AMC Def com n. 02, 16-9-1429, p. 43. “Idem in consilio cum hoc sit quod ser Simon gastaldio presentasse in consilio hodie de mane Leonardum dictum Babossium vivum et sit per diffinitionem alias factam in consilio sub mille CCCC XXIX die lune XXI mensis marcii ordinatum quod quicumque qui dictum Leonardum Babossium vivum in manibus communitatis et consilii dederit habeat ducatos aurei centum et quicumque dederit eum mortuum habeat ducatos aureos quiquaginta, nolens dictus ser Symon aliquid de dependentibus, exnunc fecit finem, remissionem, quetationem et pactum de non petendo hominibus, communitati et consilio Civitatis Austrie pro se suisque heredibus ac vice et more ser Pertoldi Pasii et dicti (...) qui eum captivum in manibus suis dedit, promittens sub obligatione omnium suorum bonorum mobilium et imobilium presentium et futurorum propterea omnia et singula proprie firma rata grata habere tenere et obligare et quod predictus Pertoldus et (...) inquisitus ad eos spectans habebunt firmum pactum gratum etc. numquam quoque quod contra predicta vel infrascripta dicere facere vel venire sive aliquo dolo, ingenio sive causa de jure vel de facto etc., presentibus magistro Gasparutto pellipario etc.”. 26 AMC Def com n. 02, 16-9-1429, p. 43. “In predicto loco ductus fuit ad banchum Leonardus Babossius et ibidem lecta certa relatione Petri preconis et sententia lata per dominum gastaldionem provisores et consilium ac etiam qualiter fuit proclamatum inscriptum in quaterno communis... in predicto pleno Arengo diffinitum deliberatum et sententiatum fuit quod ipsa sententia lecta ibidem mittatur executioni... retulit quod vocavit et proclamando cridavit quod juxta alias factam proclamationem compareat nunc et statim in presenti consilio Leonardus Babossius de Civitate Austria et quod faciat et veniat facturus per se vel per alium eius nomine in dicto consilio suam excusationem super fractione confinium et verborum nequissimorum prolatorum per ipsum Leonardum contra certos cives bonos communitatis Civitatis Austrie. 570 Cividale aveva lo jus sanguinis ed il suo gastaldo lo praticava, a dir poco, con disinvoltura e non poca crudeltà, stando al nostro sentire, ma per il tempo era solo il rispetto della legge. La riserva di un'eventuale carenza giurisdizionale è una clausola formale in attesa di una rivendicazione da parte del potere superiore. “*Che si dia qualcosa a colui che condusse Babossio arrestato e che d'ora in poi non possa pretendere alcunché. Simone contro ser Giovanni Antonio. Riferì come sentendo che Babossio percorreva la strada per Buttrio, ossia nelle sue pertinenze andando verso Udine, nominò (...) vicegastaldo e lo mandò insieme ad alcuni soci per provvedere che lo arrestassero e così lui lo consegnò nelle mani del proprio gastaldo. Poiché, come risulta dal quaderno, è bandito sotto pena della forca e chi gli offre del vino ha” e non segue altro. Il gastaldo di Cividale rivendica la legalità del proprio operato, perché Babossio ha violato i confini del bando percorrendo la strada Buttrio-Udine, cioè ad est del torrente Torre che segna il confine tra Udine e Cividale. “*Alcuni affini di Babossio chiedono che per grazia speciale gli si tagli la testa e non lo si impicchi. Si decise di non concedere loro tale grazia, perché la sentenza fu confermata in pieno arengo e cioè che venga impiccato”27. La variazione sul modo della pena poteva rappresentare una dolce eutanasia al posto del soffocamento, ma in realtà si voleva evitare l'ignominia dell'impiccagione. La crocefissione era una pena da schiavi; oggi si preferirebbe la fucilazione. “*Il sig. luogotenente scrisse a proposito di Babossio una volta condannato. Si decise di mandare uno dallo stesso sig. luogotenente a rispondergli sul caso. Lo stesso giorno Giovanni Abattis riferì di aver condotto il suddetto Leonardo Babossio sui prati di San Martino, dove, consegnato in mano del boia, lo stesso boia lo sospese alla forca e lo considerò morto e fatto questo il messo Francigena ad alta voce proclamò che nessuno, sotto la pena con la quale era stato condannato lo stesso Leonardo, si permetta di staccarlo dalla forca e ciò alla presenza dei nobili signori ser Nicolao de Portis, ser Castrono de Castelutto, ser Utussio, Dominico notario, notario ser Anthonio de Florencia et providis viris Laurencio Brandani, Jacobo calligario et aliis pluribus in multituine copiosa”. Gli offesi si sono ripresi una solenne ed esemplare rivincita. In un certo senso questo povero disgraziato risulta il migliore sulla piazza, un po' com'è capitato ad un altro crocefisso. “*Sul fatto della giustizia male amministrata. Si decise di affidare al sig. gastaldo il compito di provvedere che il giudizio risulti ordinato a modo”. Le Definitiones sono sintesi di dibattimenti più ampi, per cui si può avere la sensazione della ripetitività inconcludente delle disposizioni. Ma qualcosa di serio è per lo meno sottinteso. “*Contro (...) serva del defunto Priamo che, come corre voce, tenta di sedurre qualche altra serva. Si decise di darle la difesa un altro giorno”28. Questo Priamo è un cittadino cividalese e non quello di Monfalcone ufficiale dell'abazia di Rosazzo alla Chiusa di Plezzo. Quanto alla seduzione si tratta di suggerirle un qualche incontro. “*A proposito di quei due teutonici che stanno nell'ospizio di Croattini che danno fastidio agli altri. Si decise di incaricare tre per esaminare il comportamento dei due teutonici”. Di solito il disturbo non è di origine etnica, ma per qualche bicchiere di troppo. Item quod dictus Leonardus proclametur ad furcas super plateam communis Civitatis et in burgis quod in casu quo reperiatur in defectu dominii et jurisdictionis communitatis Civitatis Austrie suspendatur. Eodem die proclamatum fuit per Petrum preconem iuxta dictam diffinitionem”. 27 AMC Def com n. 02, 17-9-1429, p. 43. Sabato. “Super eo quod detur aliquid illi qui duxit Babosium captum et quod de cetero nihil petere possit. Simon contra ser Johannem Anthonium retulit qualiter sentiens quod Babosius faciebat viam per Budrium seu eis pertinentiis eundo Utinum, constituit (...) vicegastaldium et misit eum cum aliquibus sociis ad providendum quod caperent eum et sic ipse duxit in manus proprii gastaldionis. Quia ut apparet in quaterno banitus est sub pena furcarum et quod qui ei dat vinum habet”. AMC Def com n. 02, 17-9-1429, p. 43v. “Super eo quod aliqui affines Babossij petunt quod de gratia speciali amputetur sibi caput et non sospendatur. Diffinitum fuit quod talis gratia eis non concedatur, atento quod per arengum plenum confirmata fuit sententia quod suspendatur”. 28 AMC Def com n. 02, 17-9-1429, p. 43v. “Super eo quod dominus locumtenens scripsit pro Babossio iam sententiato. Diffinitum fuit quod mittatur ad ipsum dominum locumtenentem unus ambasciator quod super hoc sibi respondeat. Retulit dicta die Iohannes Agattis dictum Leonardum Babossium duxisse super pratum Sancti Martini ubi datum in manibus spiculatoris, idem spiculator eum suspendit ad furchas et eum pro mortuo dedit et facto hoc Francigena preco alta voce proclamavit quod nullus sub pena quam idem Leonardus passus erat, esset ausus eum a furcha arripere et hoc presentibus nobilibus viris”. -L'“ancilla Johanna”, mentre se ne stava a lavare “in Natissa”, fu apostrofata “meretrix” dall'“ancilla Maria” (AMC Def com n. 02, 23-11-1429, p. 79v), più o meno “vaiassa”. AMC Def com n. 03, 8-2-1430, p. 18. “Ad factum judicii male recti. Diffinitum fuit quod dicatur domino gastaldioni quod provideat et providere debeat quod judicium sit ordinatum”. -“Super facto furcharum” (AMC Def com n. 03, 13-3-1430, p. 29), cioè si provveda alla bisogna da parte di chi gestisce mansi per provvedere allo scopo. AMC Def com n. 03, 31-3-1430, p. 41. “Contra (...) ancillam olim Priami que ut dicitur seducere aliquam ancillam. Diffinitum fuit quod detur eidem defensio ad aliam diem”. 571 “*Giovanni Gobiç chiede a Giovanni Asnella un vitello; disse che gli aveva dato tre lire, tuttavia lui pretendeva più soldi. Che vada a giudizio, perché questa faccenda non sembra spettare al consiglio”. Il consiglio affrontava varie situazioni, ma la competenza giuridica poi spettava al gastaldo o agli ufficiali specifici di nomina semestrale. “*Su quei due cioè padre e figlio che sono stati arrestati. Si decise di rilasciare il padre. Quindi dopo pranzo gli incaricati per la scarcerazione valutino se ratifica ciò che in precedenza ha confessato e se ratifica che nell'indomani sia condotto al banco e si porti a termine questa causa”. Per noi ratificare una confessione per procedere all'esecuzione pare un modo di ragionare contro logica. Se un colpevole confessa lo fa per ridurre il danno, per avere dei benefici, non certo per procedere all'esecuzione. Torna qui il senso della confessione sotto tortura: la dichiarazione di chi la subisce è considerata la prova regina dell'accaduto come il giuramento. E se confessa il falso? La portata della tortura è tarata sul modello medio del soggetto umano. Ancora noi oggi preferiamo morire piuttosto che subire sofferenze insopportabili. Un tale “*delinquente prigioniero negava ciò che aveva confessato. Si decise di bandirlo e di mandarlo fuori della porta di San Pietro e gli si dica chiaro e tondo, sotto pena della forca, di non osare mettere piede mai più nel distretto di Cividale e così fu fatto”. Chi veniva messo al bando usciva da porta San Pietro. Che significa? Ad Oriente sorge il sole-vita, ad Occidente tramonta-morte. “*Micheç Corgnach chiede di provvedere perché venga pagato da certi suoi debitori. Riferì il messo Francesco di aver citato Nicolò di Biagio, sotto pena di una marca per oggi all'ora prefissata su istanza di Micheç Corgnach. Furono incaricati i sig. provisori per ascoltare Micheç su quello che ha da dire contro i suoi debitori e secondo quello che parrà loro a proposito delle loro richieste concludano per ciò che è giusto e conveniente” 29. Più che la vicenda ci interessa il nome e cognome “Micheç”-Michele, “Corgnach”-corgnolo-corniolo in flessione slava. “*Ser Colussio Tanis riferì che in questa notte un giovane mentecatto appiccò il fuoco e se non fosse stato lui presente, avrebbe incendiato le case ecc. e riferì pure che il giorno innanzi sfondò una cantina accanto a casa sua”. Il gastaldo lo metta “*in carcere e nel frattempo si mandi alla ricerca dei suoi parenti se si possono reperire, altrimenti si convochi un nuovo consiglio”. Appiccare il fuoco in città è come scherzare con la benzina: tutto può andare a fuoco. La cura al riguardo è estrema e gli irresponsabili sono puniti severamente. Si cercano i parenti, ma con il sospetto che si tratti di uno sbandato senza fissa dimora. La labilità della sua coscienza lo ha ridotto ad un pericolo pubblico, ma pure ad un relitto umano in una società che se aiuta chi ha fame non sa che fare con chi non ha capo, ridotto ad un oggetto pericoloso. Anche un certo Filippo mentecatto si trova “in carceribus”; non liberarlo perché è fatuo e può recare danno agli altri, purché il fratello non garantisca di tenerlo sotto custodia “ne exeat” e lo provveda di vitto e vestito necessari. Il comune rivendica il suo potere giurisdizionale al riguardo anche se il luogotenente avrebbe qualcosa da dire. “*Nel giudizio stabilito con sentenza cioè che disponga di lui come gli pare meglio ecc.”. Qui c'è stato un ricorso al luogotenente da parte dei familiari, dunque capace di assisterlo, ma Cividale rivendica la sua autonomia giurisdizionale e cerca di provvedere a modo suo come nel caso precedente. Più che il soggetto è l'accaduto cui si deve provvedere e rimediare. 29 AMC Def com n. 03, 10-5-1430, p. 58v. “Super illis duobus theutonicis existentibus in hospitio Crovatini qui reputantur male conhabitantes. Diffinitum fuit deputentur tres qui habeant examinare dictos theutonicos”. AMC Def com n. 03, 4-8-1430, p. 123v. “Super eo quod Johannes Gobiç petit a Johanne Asnella unum vitulum; dixit quod dederat sibi tres libras tamen volebat plures solidos. Quod vadat ad judicium, quare ista res non videtur spectare coram consilio”. AMC Def com n. 03, 23-10-1430, p. 173. “Super illis duobus videlicet patre et filio qui sunt captivati. Diffinitum fuit quod pater relaxetur. Item quod post prandium deputati ad excarcerationem videant utrum ratificet illud quod confessus est prius et si ratificat quod die crastina ducatur ad banchum et expediatur ista causa”. AMC Def com n. 03, 26-10-1430, p. 174. “ribaldus captivus negabat illud quod erat confessus. Diffinitum fuit quod bannatur et quod mittatur extra portam burgi Sancti Petri et quod dicatur sibi quod sub pena furcarum numquam amplius presumat venire super districtum Civitatis et ita factum fuit”. AMC Def com n. 03, 10-11-1430, p. 184. “Micheç Corgnach petit provideri quod sibi solvatur a certis debitoribus. Retulit Franciscus preco citasse Nicolaum Blasii Buculi sub pena unius marche ad prensentem diem et horam ad instantiam Micheç Corgnach. Deputati fuerunt domini provisores ad audiendum dictum Micheç contra debitores suos et secundum quod eis videbitur super ipsorum peticionibus iustum et conveniens terminare et concordare”. 572 “*Sul fatto che un mercante lamenta che il suo cavallo sia stato ferito nella stalla di Copiç locandiere; che vada a giudizio del sig. gastaldo e lì chieda giustizia”. Il gastaldo è il giudice ufficiale della maggior parte delle cause civili e penali nella sua gastaldia. Ferire i cavalli allora era come oggi bucare le gomme dell'auto, un dispetto che ti lasciava a piedi. Ordine del luogotenente che tutti i ladri “omicidiarii” siano trasferiti nelle carceri di Udine. È certamente una disposizione che viene da Venezia per venire a capo di una frenetica attività delittuosa. “*Sul fatto che Marino familiare quando fu vicino alla casa della serva slava e pretese di entrare a viva forza nella sua casa insieme ad altre persone. Si decise che Marino sia arrestato, esaminato dai tre incaricati per fare l'inchiesta della disonestà di ieri nei confronti della figlia del maestro Iuriç pellicciaio”30. Lo stupro è un abuso ricorrente verso giovani donne sorprese in giro da sole e di preferenza serve o ancelle in casa di amici o meno e di solito puniti con discreta severità. “*Sul fatto del rev.do Giovanni teutonico che riferisce come Gasparutto lo minacci perché l'ha fatto pignorare per affitti non pagati”. Tregue. Il pignoramento è una procedura normale di fronte ad un insolvente. “*Sul fatto di Giovanni slavo legato con funi in carcere. Si decise di condurlo al banco secondo la prassi finora osservata e secondo il dispositivo dello statuto”. Lo si interroga sotto tortura secondo una procedura pianificata. “*Condanna di Giorgio Much, per aver colpito pre Giovanni. Visto che ambedue hanno sbagliato, si decise che Giorgio Much sia condannato secondo il dispositivo dello statuto qualora non paghi neppure una marca e ciò che si è deciso venga pubblicato alla scala del comune”. Si tratta dello stesso pre Giovanni che cercava di ricuperare i suoi affitti dal Much. Le sentenze venivano proclamate ufficialmente alla scala del comune, una specie di ballatoio. Sostituiva la stampa nonché l'odierna trasmissione radio-televisiva. Much dal suffisso diminutivo -ùz di Jacumùz (COSTANTINI 2002). 1432 -Raccomanda una donna Menega che aveva dato ad un tale Giovanni 23 ducati, perché ricuperasse dalle mani degli ungari suo marito e che non aveva ricuperato il marito né più esso Giovanni a cui aveva consegnato quel denaro. NB. Era un distaccamento di ungheresi lasciato da Sigismondo il quale era andato ad incontrarsi a Milano e viaggiava l'Italia. Raccomanda poi Francesco de Barbana acciò possa ricuperare otto buoi che doveva avere dei 15 a lui tolti e poiché uno di vivo era presso Francesco quondam Antonio di Guglielmino, così ordina che sia questo restituito e pagate le spese-. Per una ventina d'anni la Patria del Friuli, sotto Venezia, subirà una serie di malversazioni dal suo patriarca tedesco Ludovico di Teck spodestato. Alcuni cittadini sono condannati al bando “*a causa dei debiti, ma pochi di loro”. Il marescalcho intascava 6 ducati dai beni dei condannati come stipendio e sollecitazione al proprio dovere. Il maestro Tommasino si lamenta che gli abbiano rubato “*le sue reti che aveva tese nel Natisone”; ha dei sospetti sul colpevole31. La tecnica di pesca era avveduta anche se non distruttiva; il fiume nonché i vari torrenti abbondavano di buonissime trote e gamberi. Evidentemente non ce n'era per tutti, per cui la gente di montagna non aveva la possibilità di rispettare l'astinenza nei venerdì dell'anno e durante la quaresima. Quando al riguardo sorgerà lo scrupolo di coscienza, o meglio il concilio di Trento intenderà inculcare con ogni mezzo ed in particolare con il maglio dell'inquisizione un complesso di colpa al riguardo, allora dovranno procurarsi ogni settimo anno l'onerosa dispensa della Santa Sede e ciò fino alle soglie del ventesimo secolo. L'astinenza di puro olio comprendeva la proibizione di tutti i latticini, 30 AMC Def com n. 03, 24-11-1430, p. 190v. “Ser Culussius Tanis dixit quod hac nocte quidam iuvenis mentecaptus posuit ignem et nisi ipse fuisse, combussisset domos etc. et quod pridie rupit unam canipam prope domum suam... in carceribus et interim mittatur pro attinentibus suis de Zeracho si poterunt reperiri sin autem nuovum consilium” . AMC Def com n. 03, 24-11-1430, p. 190v. “In judicio determinatum per sententiam videlicet quod proposuit eum secundum quod sibi videretur opportunum etc.”. AMC Def com n. 03, 1-12-1430, p. 193. “Super eo quod (...) mercator conqueritur quod equus suus fuit vulneratus in stabulo Capiç ospitis; qui vadat ad judicium domini gastaldionis et ibi petat jus” . AMC Com n. 11, 19-12-1431. AMC Def com n. 03, 19-2-1431, p. 25v. “Super eo quod Marinus familiaris serve sclave ad domum cum fuit et voluit per vim intrare domum suam cum aliis personis. Diffinitum fuit quod Marinus personaliter capiatur, examinetur per illos tres deputatos ad inquisitionem inhonestatis facere heri filie magistri Jurich pelliparii”. 31 AMC Def com n. 03, 21-2-1431, p. 26. “In facto domini presbiteri Iohannis theutonici qui asserit quod Gasparutus minatur sibi quare facit eum pignorari pro affictibus non solutis”. AMC Def com n. 03, 2-7-1431, p. 95. Lune. “Super facto Johannis sclavi funibus detenti in carceribus. Diffinitum fuit quod ducatur ad banchum secundum consuetudinem actenus observatam et secundum formam statuti”. AMC Def com n. 03, 11-7-1431, p. 102v. “Condemnatio Georgii Much eo quod percussit presbiterum Iohannem. Diffinitum fuit quod erraverit uterque ipsorum et quod Georgius Much condemnetur secundum formam statuti si non solvet nec unam marcham et quod proclametur ad scalas”. AMC Com n. 11, 29-12-1432 (!). AMC Def com n. 04, 26-1-1433, p. 19v. “propter debita sed pauci”. AMC Def com n. 04, 13-2-1433, p. 26v. "sua retia que tendebat in Natissa”. 573 compresa la “batude”-siero che gli slavi consumavano come cena dopo aver ogni giorno estratto il burro dal latte e fatto il formaggio. La virtù non è alla portata di tutti. “*Sul contrasto esistente tra ser Giovanni Fulcherio ed Antonio cappellaio”. In questo periodo si intensificano contrasti, offese, aggressioni e conseguenti processi. “*Sul contrasto tra il rev.do Abramo pievano di Grado con il maestro Giovanni Cerdone figlio del sig. Leonardo Zuchul per una garanzia da fare da lui su una somma di 40 lire come scrive il capitano di Grado”. Si cita nel contesto anche un “liber treguarum”, nel quale venivano trascritti gli estremi delle stesse, cui si aggiungono un “liber sententiarum”, l'“in foliis plicatis” durante la peste ed altri prontuari non conservati. Molto spesso questi titolari ecclesiastici tenevano una residenza di vantaggio più che di servizio, per cui li troviamo un po' dovunque intenti ai loro affari più che dediti alla cura pastorale. Come i canonici pregavano per professione, così i parroci commendatari godevano dei rispettivi benefici, demandando ad un servo del sacro l'amministrazione dei sacramenti. Erano meno “buoni” di noi? Non proprio; la qualifica di “sufficiens” li riconosceva all'altezza delle attese di base e di vertice. Una nota giuridica: anche il cancelliere può esaminare un qualsiasi testimone. Una tale Elisabetta “sartrix” si lamenta di essere stata derubata di un “*doplone (denaro) e di una veste” da una amica, moglie “Tomadi barbitonsoris”. Questo barbiere era specializzato in salassi e pure per qualche operazione, una specie di tecnico del fisico-medico. “*Silvestro Gubricino acquistò con inganno della merce dai mercanti e non intende pagarla ed in particolare acquistò un pezzo di tela che si rifiuta di pagare”. Siamo alla fiera di San Martino, dove avvengono parecchi furti in particolare verso “hora XIXma et XXma”, cioè al buio quando è facile farla franca. La sorveglianza su simili fiere era giuridicamente appaltata al miglior offerente se già non era affidata a qualche ser rispettabile. Le sentenze pronunciate “per adstantes”, cioè tramite giuria popolare che contribuiva non solo all'azione inquisitoria del gastaldo, ma aveva il diritto-dovere di formulare le sentenze, erano una prassi che risaliva all'epoca patriarcale. Gli storici sostengono che tale prassi altrove fosse rientrata verso il XIII secolo, ma da noi tale procedura continuerà fino al secolo XVII sia pure tra la sorpresa se non lo scandalo dei provveditori veneti che ne denunciavano la inadeguatezza e le parzialità. “*Ser Federico fu sig. Pagano, supplicò ecc.”32. L'abbiamo riportato per la ricorrenza del nome “Pagano” che qualifica i longobardi friulani, orgogliosi della propria identità storica, di fronte alla demonizzazione praticata nei loro confronti dai papi della seconda metà dell'VIII secolo, per impedire che l'unità d'Italia da loro perseguita coinvolgesse l'indipendenza del Ducato romano, nucleo del futuro Stato pontificio (sito: I Longobardi...). Marino nega di essere un ladro ed è disposto a giurarlo anche sotto tortura, “*purché quelli che lo denunciano accettino di sottoporsi alla pena del taglione”. Ermanno si dice disposto e ser Zeno “*legò ad ambedue le mani dietro la schiena, li consegnò in custodia a Silvestro Gabicini Rosso di San Pietro e al decano nella stanza dello stesso Rasino in attesa di essere trasferiti a Cividale. Mentre stavano così legati lungo il muro di Sorzento ed era presente il fratello dello stesso Ermanno legato, costui offrì in garanzia 30 marche e tuttavia nell'assenza dello stesso Rasino, il suddetto Marino e Blanich massaro di ser Nicolò de Portis, convennero mediante Silvestro che il suddetto Marino versasse allo stesso Blanich tre marche che il predetto Silvestro promise di versare per lo stesso Marino. E così fu sciolto o Marino o l'altro stesso non se lo ricorda esattamente”. Marino avrebbe rubato ad Ermanno ben 18 marche. Allora mandò Rosso e Rasino che trovarono Marino “*in una camera dove dormiva insieme ad una meretrice e videro la cuffia che aveva in testa e le scarpe ed altri suoi vestiti, quando si diede alla fuga scavalcando una finestra ecc.”. Vera o falsa l'accusa, è certo che l'espediente della legge del taglione è assolutamente efficace. Chi sporge querela deve essere dissuaso dalla faciloneria e da finalità persecutorie sottoponendosi allo stesso rischio. Il doversi sottoporre alla tortura in un 32 AMC Def com n. 04, 20-2-1433, p. 30. “De differentia que est inter ser Johannem Fulcherium et Anthonium capellarium”. AMC Def com n. 04, 29-4-1433, p. 62v. “Super facto venerabilis viri presbiteri Abrahe plebani Gradi, cum magistro Johanne Cerdone filio domini Leonardi Zuchul vigore certe securitatis facere per eum de libris XL prout capitaneus Gradi scribit”. AMC Def com n. 04, 3-7-1433, p. 95v. -Insulti soliti: “poltron... manigold” (AMC Def com n. 04, 6-10-1433, p. 134. Martis.). AMC Def com n. 04, 13-11-1433, p. 150. Veneris. “unum doplonem, de quadam veste”. AMC Def com n. 04, 13-11-1433, p. 150. Veneris. “Super eo quod Silvester Gubricinus fraudolenter emit res a mercatoribus et non vult eis solvere et specialiter emit a quodam sclavo certum pannum et non sibi solvit”. AMC Def com n. 04, 16-12-1433, p. 168v. AMC Def com n. 04, 26-4-1434, p. 47. “Ser Federicus olim domini Pagani supplicavit etc.”. 574 interrogatorio dal quale l'accusato può uscire vincente, mentre l'accusatore soccombere, è un rischio che a nessuno piace correre. Oggi, se sei un privilegiato, puoi querelare strumentalmente chiunque e non paghi un bel niente se ti danno ragione in primo grado, insegnando la creanza al disturbatore dell'ordine costituito democratico o meno che sia. Ladri durante la notte in casa di Giovanni Molich in Cividale; arrestarli e condurli “*alla tortura e si faccia in modo di esaminarli per bene di modo che confessino la verità ed una volta ottenuta la confessione si raduni un nuovo consiglio. Gli stessi delinquenti” hanno confessato e si decise “*che, dopo pranzo, si vada da loro e si faccia in modo che ratifichino le loro confessioni, così che il sig. gastaldo mandi oggi stesso per avere il littore o manigoldo e che domani siano condotti al banco e si faccia giustizia come verrà deciso nell'arengo. Inoltre che i sig. provisori abbiano l'incarico di mandare subito lungo la strada di Plezzo e di Tolmino a sequestrare il familiare del sig. Giovanni che si diede alla fuga” 33. Tornando sul ruolo della tortura e sulla validità delle confessioni strappate, sia pure riconfermate poi a mente fredda, bisogna rifarsi alla struttura della personalità del tempo. Ci si comporta secondo le capacità di percepire e di reagire. Non ha senso proporsi come sfida al dato di fatto e condiviso; non ci sono riserve di personalità disponibili per un tanto. Bisogna che si sviluppi la società ed in corrispondenza l'individuo. Sono due fenomeni che si muovono di pari passo. Dire che l'una anticipa l'altra non ha senso. Per camminare su una trave ci vogliono la trave ed i piedi. Ci si accorgerà dell'inefficacia del metodo quando ci si troverà di fronte ad uomini non più “creduloni”, ma “autonomi”. Dice bugie sotto tortura chi ha una riserva di autonomia da spendere e di solito ci si comporta come previsto. “*Antonio cappellaio chiede che il comune provveda a che Giovanni Gatto faccia rimuovere il cadavere del delinquente che fu condannato ad essere squartato”. Era rimasto in quelle condizioni per il solito esempio dei cittadini. Ora lo si toglie solo per impedirne la putrescenza. Lo squartamento era una modalità fra le tante, sia pure all'estremo della fantasia macabra dell'uomo. Il delinquente va dove vuole senza legge; per questo lo si disintegra secondo le quattro parti del mondo come suggerito dalle sue appendici fisiologiche. “*Quel ribaldo che indusse quegli assassini lo scorso anno ad uccidere il sig. Giovanni Molich e le donne di casa, si dice che si sia trasferito a Capodistria. Si decise di trascrivere il processo di quel fatto e di stendere copia per lo stesso signore che ha raggiunto Capodistria e si insista che faccia giustizia e se Ugolino vuole andare là, il comune gli dia una marca se non più per le spese qualora intenda portarlo a termine”. Il delinquente perseguito, a capo della combriccola stragista, è famiglio della vittima Giovanni Molich, già ricercato tra Plezzo e Tolmino ed ora a Capodistria. “*Sulla relazione di Ugolino sul delitto del ribaldo familiare del sig. Giovanni Molich a causa del quale si era portato a Capodistria e riferisce di non averlo trovato, ma deve far ritorno ed il potere locale promise di arrestarlo e dice che gli è stato riferito che in Plezzo 33 AMC Def com n. 04, 18-6-1434, p. 69v. “dummodo conquerentes starent secum ad penam tallionis... legavit ambos post tergum dedit (...) in custodiam Silvestro Gabicini Rubei de Sancto Petro et decano in Stupha ipsius Rasini donec venirent ad Civitatem. Cum vero essent sic ligati prope murum de Surzento et esse frater illius Hermani ligati, fideiussit pro eo de XXX marchis et tandem absente ipso Rasino Marinus predictus et Blanich massarius ser Nicolai de Portis convenerunt mediante Silvestro quod dictus Marinus promisit dare ipsi Blanich tres marchas quas Silvester predictus stetit dare sibi pro ipso Marino. Et sic dissolutus fuit vel Marinus vel ipse alter nescit... in una camera ubi dormiebat simul cum quadam meretrice et invenerunt capitergium quod habebat in capite et caligas et alia eius vestimenta quando aufugerat per quamdam fenestram etc.”. AMC Def com n. 04, 29-8-1434, p. 108v. Lune. “ad torturam et provideatur quod examinentur et confiteantur veritatem et confessione habita nuovum consilium. Ipsi rubaldi... quod post prandium eatur ad ipsos et fiat qui ratificent eorum confesiones, item quod dominus gastaldio mittat hodie pro littore seu manigoldo et quod cras ducantur ad banchum et fiat justicia prout sententiabitur in arengo. Item quod domini provisores habeant onus mittendi presto per stratam de Plecio et de Tulmino qui sequestretur familiaris domini Johannis qui fugit”. 575 giunsero due sicari che fuggirono poi a Lubiana”34. Rintracciare un delinquente è compito dell'autorità locale, per cui basta la documentazione dell'incaricato cividalese. “*Sul fatto di Erasino che fuorviava i trasportatori ad acquistare sul Collio e si scusa. Si decise di rimettergli la pena comminata con la definizione contro di lui a patto che venga ad abitare qui come d'altronde chiede di fare”. Se un colpevole merita il condono a patto che intenda farsi cittadino cividalese vuol dire che era un “buon” affare e basta. Il mercato medievale ha in sé il proprio limite; è nato chiuso e si illude di poter affrontare le proprie angustie con una sempre più drastica chiusura, mentre dovrebbe rispondere alle congiunture, lasciandosi coinvolgere, magari assorbirsi, come d'altronde la proposta di cittadinanza per l'intraprendente Erasino sottintende. La sua natura è l'apertura, la liberalizzazione, la concorrenza. Ma c'è la contraddizione in atto che impedisce una gestione elastica. Quale dei due corni prevarrà? Per i mercati friulani la risposta sta ormai nella geografia e Udine imporrà la sua dinamica lenta, tarda, stentata quanto si vuole, ma assorbirà i mercati dei dintorni, monopolizzando la via del Canal del Ferro a danno della via di Plezzo. “*Si sta usufruendo dei beni comunali di Guspergo. Si decise di incaricare delle persone che vadano a vedere e investigare su quegli uomini che intendono occupare e quindi chiedano di giurare agli uomini che intendono usufruirne e si faccia in modo che il comune abbia il suo dovuto”. Sembra strano che il comune si accontenti degli esiti dilapidatori; i beni comunali sono di tutti i cittadini che costituiscono la comunità locale. Se ci si accontenta di incassare il conto significa che si è concesso un permesso ufficiale. La presenza di Venezia identifica ormai nei beni comuni il proprio demanio. Un fabbro dubita se possa continuare a stare in Cividale “*perché sua moglie la notte scorsa ha soffocato un bambino che nutriva e fece pace con il padre del bambino”. Di solito il soffocamento era un incidente per madri e padri che dormivano nello stesso letto con il bambino, ma qui si tratta di una nutrice. Un movimento scomposto poteva risultare fatale per una vita fragile. Tuttavia dobbiamo riconoscere che fenomeni simili supponevano un sonno pesante foriero di simili incidenti, nonché letti con clivi e declivi in cui rotolare. D'altronde sistemare un neonato in lettuccio a parte, specie durante l'inverno, non era poi un comportamento responsabile. Il concilio di Trento denunciò simili incidenti non solo come leggerezze imperdonabili, ma anche come intenzionali, cioè veri e propri infanticidi in funzione di controllo delle nascite, tanto da elencare un evento simile fra i peccati riservati. “*Sul fatto che alcuni l'altra notte ancora sconosciuti si scontravano con le spade (spadazabant) in borgo di Ponte. Si decise di aprire un'inchiesta” 35. Il buio della notte non poteva essere attenuato in alcun modo e chi osava uscire lo faceva a suo rischio e più spesso a pericolo altrui. Costituiva una specie di allenamento militare anche se a spese dei cittadini. “*Sul conto dell'intermediario sensale (misseta) che deviava i trasportatori fuori Cividale. Si decise di incaricare due persone che esaminino costui se è davvero un intermediario e seduceva e se risulta che si tratta proprio di un delinquente lo si ponga alla catena della pigna, quindi lo si allontani”. Porre uno alla catena della pigna significava esporlo alla gogna pubblica. Evitare il mercato cittadino, per acquistare direttamente dai rustici significava risparmiare sul dazio e questo proprio non andava giù al comune. Misseta dal fr. missete-sensale. 34 AMC Def com n. 04, 6-9-1434, p. 111v. “Anthonius Capellarius instat quod communitas provideat quod Johannes a Gatti faciat amovere cadaver illius rubaldi qui fuit condemnatus esquartari”. -Si fanno parecchi danni in campi e vigne tanto che si decide di porre dei “custodes ad invigilandum” nelle ville (AMC Def com n. 05, 4-7-1438, p. 112v). AMC Def com n. 04, 11-1-1436, p. 8. Mercurii. “Super eo quod ille ribaldus qui induxit illos sassinos anno preterito ad volendum occidere dominum Johannem Molich et mulieres de domo, dicitur esse in Justinopoli. Diffinitum fuit quod scribatur processus illius rei et manifestum factum ipsi domino petenti Justinopolim et instetur quod faciat justiciam et si Ugolinus vult ire quod communitas det sibi unam marcham et plus pro expensis si expedierit”. AMC Def com n. 04, 16-11436, p. 9v. “Super relatione Ugolini in facto illius ribaldi familiaris domini Johannis Molich pro quo ivit in Justinopolim et dicit quod non reperit sed debet reverti et potestas promisit ipsum capere. Et dicit quod est sibi dictum quod in Plecium venerunt duo sicarii qui fugerunt de Lubiana”. 35 AMC Def com n. 04, 16-1-1436, p. 10. “In facto Herasini qui seducebat somarios ad emendum in Collibus et se excusat. Diffinitum fuit quod remittatur sibi pena contenta in diffinitione facta contra eum cum hoc quod veniat ad standum hic prout se offert”. AMC Def com n. 04, 24-2-1436, p. 31v. Veneris. “Super eo quod occupatur de communia Guspergi. Diffinitum fuit quod deputentur persone que habeant videre et investigare qui sunt illi qui occupant et dent sacramentum hominibus qui credent stare et tunc provideatur quod communitas habeat suum debitum” . AMC Def com n. 04, 11-4-1436, p. 58v. “eo quod uxor sua suffucavit unum puerum quem nutriebat et fecit pacem cum patre pueri”. AMC Def com n. 04, 13-6-1436. p. 90. “Super eo quod alia nocte aliqui qui non sunt cogniti se spadazabant in burgo Pontis. Deputati ad inquirendum”. -A chi ruba un bue si dia la pena della corda e non pecuniaria (AMC Com n. 12, ottobre 1436). 576 “*Sul fatto denunciato che il figlio di Domenico Misintosi uccise il suo servo (puerum) per certe parole rivoltegli; che si inquisisca sull'accaduto prima della sepoltura”; controllare se davvero è deceduto per le percosse. La denuncia è di terzi e la dizione puerum indica un famiglio, servo. “*Sul contrasto tra ser Leonardo Ribisini con Giovanni Lanario per del legname suo che scendeva lungo il Natisone e lo dispose sulla sua sponda”. Certamente la corrente del fiume allora doveva essere più abbondante e continuativa dell'attuale. La fluitazione risultava meno gravosa e l'eventuale rischio di appropriazione indebita poteva essere ovviato con la segnatura dei tronchi. Pietro Martello bottegaio falsifica i prodotti in vendita. I clienti “*non possono rendersi conto della composizione di un qualche medicamento. Facciano in modo di avere dai singoli apotecari del croco quando lo vendono e facciano il confronto ed un esperimento anche di questo croco con quello che acquistano e così come risulta dal confronto pure riferiscano”. Questo è un criterio scientifico; quando si tratta di interessi che ci coinvolgono personalmente tale criterio è alla portata di tutti in ogni tempo. Il di più avverrà con l'allargamento degli interessi, fenomeno che una volta decollato porterà con sé l'estendersi e l'approfondirsi del metodo. Il croco o zafferano selvatico è una spezia costosissima, a parte i poteri afrodisiaci, e serviva come stimolante della memoria e dell'intelletto e per usi culinari ed estetici ecc. un po' come la foglia di coca per gli amerindi. Ma il problema era generale. “*A proposito dei facchini che portano merci contraffatte, come il croco e gli aromi ed altri prodotti, che gli si impedisca di venderli”. Fu emesso un proclama che i facchini “*non possano vendere al minuto spezierie o mercerie o coterie (cotes) al minuto in Cividale e nel suo distretto e gastaldia o nella contrada degli slavi fin verso Tolmino, sotto pena di 25 lire ciascuno ed ogni volta e sotto pena di perdere la merce e chi sarà sorpreso a vendere al minuto che sia arrestato di persona finché non avrà pagato la pena stabilita”36. A questo punto nasce il sospetto che quelle merci risultassero avariate solo perché venivano offerte al minuto e fuori piazza, con l'elusione del dazio. Quale giustificazione migliore della contraffazione a danno dei poveri acquirenti! Strategia valida in ogni tempo. Le cotes dal fr. côtcote sono le pietre specifiche per affilare. “*Sul danno inferto nel bosco di ser Antonio Biel per il fuoco appiccato”. Un danno richiama l'incendio doloso. Oggi il bosco si espande a vista d'occhio specie nelle zone collinari e montuose, con pericoli sempre maggiori d'incendi distruttivi. Ebbene ieri il fenomeno era ancor incombente sia per la scarsa popolazione che per l'insufficiente controllo del territorio. Il fuoco poteva raggiungere non solo i villaggi, ma coinvolgere le stesse cittadine. La severità delle pene ne denunzia il possibile danno collettivo. “*Si faccia in modo che i giudici almeno amministrino la giustizia. Si decise che i giudici ed i loro ufficiali siedano in giudizio per amministrare la giustizia. E quando mancano i giudici popolari (adstantes) il gastaldo non proceda nell'amministrazione della giustizia”. È un presa di posizione contraddittoria: prima si ordina di procedere, poi di sospendere. Il problema era quello degli astanti o giuria popolare che trascurava il proprio dovere se non era coinvolta o interessata al caso. L'essenza del processo risiedeva nel ruolo dei giudici popolari. “*Sul fatto di Clemente slavo che si lamentò di come Silvestro Gugicino lo colpì sulla piazza del mercato in Cividale. Si decise di convocare Silvestro e di interrogarlo e nel caso negasse si esaminino i testimoni infrascritti”. Questo “Gugicinus” sembra una delle forme del nomecognome “Cucininus” già riscontrato in un documento del 1262 (sito San Pietro I, n. 42) e che 36 AMC Def com n. 04, 26-10-1436, p. 169v. “De quodam misseta qui seducebat sammarios extra Civitatem. Diffinitum fuit quod deputentur due persone que examinent ipsum si est missetta et seducebat et si reperiunt eum sontem ponant ad cathenam pigne alias pellant eum”. AMC Def com n. 04, 21-11-1436, p. 181. “Super eo quod dicit quod filius Dominici Misintosi occidit puerum suum propter certa verba sibi data ut inquiratur antequam sepeliatur”. AMC Def com n. 05, 51-1437, p. 5v. Veneris. “De differentia ser Leonardi Ribisini cum Johanne Lanario occasione certorum lignorum suorum qui venerunt per Natissam et posuit in sua rosta”. -Spesso i padroni percuotono le ancille fino a sangue (AMC Def com n. 05, 5-1-1437, p. 5v). AMC Def com n. 05, 7-1-1437, p. 7. Lune. “non comprendunt quomodo sit composita aliqua res. Provideant habere a singulis apothecariis de croco qum vendunt et faciant comparationem et experientiam etiam de isto croco ad illum quem accipient et secundum quod reperient etiam et referant”. AMC Def com n. 05, 21-1-1437, p. 13v. Lune. “De fachinis qui portant mercimonia sua falsificata videlicet crocum et aromata et alias res ut provideatur quod non vendant... non valeant deinceps vendere in minuto res de speciaria aut marcaria aut cotes in minuto in Civitate et sub districtu et gastaldia aut in contrata sclavorum versus Tulminum, sub pena XXV librarum pro quolibet et qualibet vice et sub pena perdendi res et si quis inventus fuerit vendere minuto quod detineatur personaliter donec solverit dictam condemnationem”. -C'è contrasto continuo fra paesi per pascoli e boschi comuni (AMC Def com n. 05, 23-1-1437, p. 15. Mercurii). 577 ritornerà come “Cuciniç” nel 1480 (sito San Pietro II, n. 41). Dalla configurazione intermedia potrebbe derivare dal diminutivo di “cugino”. Questo conferma che l'onomastica della popolazione slava nella trascrizione del cancelliere cividalese all'origine viene assunta e trascritta nel linguaggio cividalese-friulano latinizzato, così come si faceva e si continuerà a fare per i nomi di origine straniera, riportandoli in forma latina o italiana. Quando la popolazione slava assumerà un suo ruolo economico, sociale e politico di maggior autonomia grazie alle vicinie e agli arenghi locali, allora il suo linguaggio sarà recepito dalle varie cancellerie nella loro versione corrente. “*Su Clemente di Starosella che fu arrestato perché interruppe la strada conducendo gli animali fuori dalla via ufficiale per una secondaria. Si decise di condannarlo ad una marca di denari”. Deviare era una strategia frequente su quelle vie montane soggette a continue interruzioni per frane, neve, ghiaccio, alluvioni, rotture di ponti lignei ecc. Il farlo dolosamente risultava facilmente camuffabile, finché almeno non si esagerava. Lo scopo era quello di evitare i punti doganali previsti e conteggiati fin dalla partenza ed in casi specifici il mercato di Cividale. Se pensiamo alla poca gente d'allora, alle innumerevoli entità politiche e giurisdizionali, ai tanti servizi richiesti per un controllo efficace del territorio, possiamo immaginare l'approssimazione del tutto. Prevaleva il più astuto e quelli acciuffati erano assai pochi. Un certo “Janzeli sclavus” ha cambiato un ducato nell'osteria del bottegaio Giovanni Lombardo. Interrogare “*se lo fecero nel suo ospizio e se cambiò al suddetto Giacomo un qualche ducato alla presenza di Janzelo e come se ne andarono dalla taverna e se conosce qualche altra dichiarazione sul fatto, comunicandocela autenticata con il vostro sigillo”. Sono le circostanze nelle quali è avvenuto un furto. In verità in altra lettera di tre giorni prima si dice: “*Abbiamo visto le vostre lettere al nostro marescalco di questa Patria dalle quali emerge che uno slavo accusato di un maleficio ossia di ruberia come risulta dalle vostre lettere e poiché questo tale accusato lo tratteniamo in carcere e desiderosi che la giustizia faccia il suo corso, è necessario che ogni informazione che potete disporre ed atti compiuti, compresi gli altri ossia da Giovanni Lombardo bottegaio le dovete trasmettere a noi esaminandoli sotto giuramento e trasmettiate a noi le informazioni loro strappate e le attestazioni tramite una lettera” 37. Ci si riferisce alla ruberia avvenuta in locanda con alcuni danneggiati. “*Su Martino fu Gregorio Clamich in prigione ed arrestato su istanza di Marino fu Stefano di Lubiana. Contro Martino si lamentò che gli rubò 11 lire strappandogliele con violenza dalla sua borsa come è riportato nella sua denuncia. Si decise che gli incaricati per l'interrogatorio del Culonçiç lo esaminino ed in base alla sua confessione si decida e lo si conduca al banco insieme a Culonçiç”. Dalla struttura dell'ultima frase sembra sottinteso un socio del Culonçiç. Si tratta in ogni caso di slavi perché le strade che portano all'estero hanno i passi obbligati della Chiusa di Plezzo e di Tolmino, per cui le occasioni di ruberie e malversazioni si sprecano. “*Su coloro che conducono i mansi concessi a titolo di provvedere le forche per le impiccagioni e non fanno quello che devono e contro di loro protestò Franzosio di ogni danno, interesse e spese e ser Zenone che è a capo dei mansi sollecita di ordinare ad altri soci che devono provvedere i pali. Si decise di emettere mandato a ser Zenone ed agli altri che detengono i mansi allo stesso scopo che, sotto pena di 25 lire, domani entro la giornata devono erigere queste forche. E lo stesso giorno si ordinò a ser Zenone che si offrì di intervenire per far sì che chi deve trasportare questi pali lo faccia effettivamente”. Si sa che nel medioevo “omnis labor appetit pretium”, ad ogni incarico il suo compenso, ma che ci fosse bisogno di mansi in 37 AMC Def com n. 05, 4-2-1437, p. 20. Lune. “De damno illato ex igne in silva ser Anthonii Biel”. AMC Def com n. 05, 13-5-1437, p. 75. “Provideatur quod advoyadi saltim reddant jus. Diffinitum fuit quod advoyadi et sui officiales sedeant ad reddendum jus. Et quare non sunt astantes quod gastaldio non sedeat”. AMC Def com n. 05, 31-5-1437, p. 84v. Veneris. “Super facto Clementis sclavi quod conquestus fuit quod Silvester Gugicinus percussit illum in mercato in Civitate. Diffinitum fuit quod vocetur Silvester et interrogetur et si negaverit examinentur testes infrascripti”. AMC Perg to. VI, 16-9-1262, n. 8. Appendice n. 3. AMC Proc civ n. 01, 19-1-1480. AMC Def com n. 05, 3-6-1437, p. 85. Lune. “De Clemente de Starosella qui captus fuit propter quod fregit stratam ducendo animalia extra nostram stratam per aliam. Diffinitum fuit quod condemnetur ad unam marcham denariorum”. AMC Com n. 12, 5-11-1437. “si fecerunt ad hospitium suum et si cambiavit dicto Jacobo aliquem ducatum presente dicto Janzelo et quomodo recesserunt ex taberna sua et si aliam declarationem sciret super hoc, remittendo eam nobis sub vestro sigillo paratam... vidimus literas vestras mareschalco nostro huius patrie quod quidam sclavonus inculpatus de quodam maleficio seu derobatione ut in literis vestris et quia dictum inculpatum in carceribus habemus cupientesque quod justitia locum suum habeat, necesse esset quod omnem informationem quam habere potestis et acionibus et ab aliis seu a Johanne Lombardo tabernario nobis transmittetis examinando ipsos per sacramentum et eorum dictas informationes et attestationes sub una litera nobis transmittere”. 578 affitto per l'erezione delle forche conferma la serietà del lavoro più che la sua drammaticità. Se l'impiccato muore non è che sciupi il palo di sostegno. La SS tedesca usufruiva dei pali della luce senza particolari spese, altrettanto potevano fare questi cividalesi usufruendo degli alberi dei dintorni. Ma come i pali della luce sono lungo la pubblica via, così le forche vanno predisposte sulla piazza del mercato, al centro del palcoscenico perché la folla convocata o meglio radunatasi possa partecipare allo spettacolo. Esempio, dissuasione? Credo puro sadismo esistenziale. Che cos'è l'inferno per l'eternità? Origene non lo considerava tale e neppure Cromazio d'Aquileia: durava fino alla fine della pena, poi l'apocatastasi. Dunque dal travaglio al guinzaglio, status emotivo bisognoso di un'abreazione permanente. “*Franzosio chiede di dargli qualcosa perché ha tenuto in prigione già per due mesi di seguito Culonçiç”; rinnova l'istanza due giorni dopo. La vicenda si conclude con la supplica del fratello che “*chiede la grazia di poter staccare dalla forca suo fratello”. Grazia concessa38. Queste vicende si somigliano tutte, c'è sempre un Nicodemo. “*Sul delitto di Giacomo Rianiç che uccise Mauro e si aggira nel luogo chiamato Leunstan, dove è capitano Tommaso Rothinstayner. Si decise di scrivere allo stesso Tommaso con istanza urgente che voglia arrestare quel ribaldo e mandarlo qua a nostre spese, altrimenti proceda lui stesso contro di lui”. Cividale come centro di un ampio traffico commerciale, è spesso coinvolta con le giurisdizioni degli stati limitrofi di una grande varietà etnica. Qui ci si riferisce al territorio austriaco. “*Sul fatto della moglie di Sachaniç che chiese soldi per le case dissestate”. Cognome slavo ad indicare un soggetto magro-“sahaniti”? “*Per Pietro slavo contro il quale accadde che il gastaldo Giovanni Cerdo il giorno prima gli sguainasse la spada in faccia. Fu condannato a due marche di denari secondo lo statuto e la condanna fu trascritta nel libro delle condanne”. Il testo ha di mira il gastaldo in quanto ha minacciato Pietro con la spada, cosa che non deve permettersi un pubblico ufficiale. “*Su quel tale che è stato arrestato e che viene sospettato di aver ucciso un mercante il giorno prima presso il Malina. Affinché l'accaduto sia investigato a dovere si decise di mandare sul posto del passaggio per vedere se quel tale che era insieme a quel mercante passò di lì e si mandi in effetti”. Sono guadi controllati anche perché, se del caso, poteva necessitare un'imbarcazione, per cui qualcuno doveva aver assistito al transito. Lì accanto sorge la chiesetta di San Donato dove risiedeva un eremita in modo permanente. 1439 -Adi 2 agosto spese per chandele de çera per tormentar a queli chompagni de german soldi 3 e per carta per scriver lu manifesto soldi 2-39. Riportiamo queste annotazioni per cogliere l'atmosfera dell'ufficio spese del comune. “*Sul fatto che ser Volrico provisore, in esecuzione presa in precedenza, aveva arrestato un tale Giovanni figlio del decano di Merso degli Slavi che aveva il compito di riscuotere 8 soldi per ogni fuoco come contributo per i carriaggi che fu imposto in aiuto del nostro ser.mo ducale Dominio di Venezia e quel tale slavo se ne uscì in espressioni aspre e superbe ed arroganti contro il provisore ser Volrico. Quindi ser Pertoldo gastaldo, giungendo sul posto, male 38 AMC Def com n. 05, 13-9-1438, p. 144v. “De Martino quondam Gregorii Clamich detento et capto ad instantiam Marini quondam Stephani de Lubyana. Contra Martinum conquestus est quod derobavit sibi libras XI accipiendo per vim sibi bursam suam et prout in suo manifesto continetur. Diffinitum fuit quod illi qui fuerint deputati ad examinationem Culonçiç examinent ipsum et secundum quod confitebitur fiat et ducatur iste ad banchum una cum Culonçiç” . AMC Def com n. 05, 22-9-1438, p. 148v. Lune. “De his qui habent mansos obligatos ad faciendum furcas et non faciunt et contra eos protestatus est Franzosius de omni damno interesse et expensa et ser Zenon qui est caput mansi instat quod mandetur aliis sociis qui debent conducere ligna. Diffinitum fuit quod fiat mandatum ser Zenoni et aliis habentibus mansos in pena XXV librarum quod crastina die per totam diem debeant eas fecisse fieri. Eo die factum fuit mandatum ser Zenoni qui obtulit se facturum dummodo conducantur ligna per eos qui debent conducere”. AMC Def com n. 05, 20/22-10-1438, p. 160. Lune. “Franzosius petit aliquid sibi dari quare detinuit iam duobus mensibus Culonçiç”. AMC Def com n. 05, 24-101438, p. 164. Ven. “Frater Culonçiç petit de gratia quod concedatur sibi quod possit despicare fratrem suum; de gratia concessum est sibi quod ipsum possit despicare”. 39 AMC Def com n. 05, 5-1-1439, p. 3v. Lune. “De eo quod Jacob Rianiç qui occidit Maurum et vertitur in loco vocato Leunstan, ubi est capitaneus Thomas Rothinstayner. Diffinitum fuit quod scribatur ipsi Thome cum magna instantia qui velit capturare illum ribaldum et ipsum mittere nostris expensis huc et si non quod faciat justiciam de eo”. AMC Def com n. 05, 21-1-1439, p. 16. “Super facto uxoris Suchaniç que peciit pecunias domorum fractarum”. AMC Def com n. 05, 6-21439, p. 25. Veneris. “Pro Petro sclavo contra quem pridie Johannes Cerdo gastaldio fuit quod evaginavit contra eum gladium. Condemnatus fuit marchas duas denariorum juxta formam statuti posita in libro condemnationum”. AMC Def com n. 05, 16-3-1439, p. 49. Lune. “De illo qui est captus et de quo habetur suspicio quod interfecerit illum mercatorem pridie apud Malinam. Ut res clarius investigetur diffinitum fuit quod mittatur ad loca passuum ad inquirendum si ille qui erat cum illo mercatore transivit inde et mittatur”. -“Provideatur de judicio in quo non est ordo et astantes non intersunt” (AMC Def com n. 05, 24-7-1439, p. 141v. Veneris). AMC Com n. 12, 2-8-1439. 579 sopportando l'arresto dello stesso Giovanni, che prese presso di sé, non permise che rimanesse in carcere. Al che ser Pertoldo si scusa dicendo che non lo fece con cattiva intenzione e dal momento che è gastaldo toccava a lui fare l'inchiesta per il suo arresto, visto che riveste la carica di gastaldo e lui stesso deve arrestarli quelli che sono da arrestare. Ed i signori provisori, in risposta, dissero che il comune ha il potere e la discrezione di catturare e di far arrestare chiunque voglia. Sul caso, considerato il tenore dello statuto che giurò di osservare e condividere il suo contenuto e le definizioni del comune così come suonano, si decise di condannare ser Pertoldo a 50 lire di soldi per il comune, perché, di sua autorità, fece rilasciare lo stesso Giovanni. Inoltre perché proprio non piace al comune che si tengano simili comportamenti e tutti devono seguire lo stesso criterio, si decise, a garanzia dell'onore del nostro comune, di ordinare a ser Pertoldo, sotto pena di 200 ducati, che subito ed immediatamente debba presentare in pieno consiglio nelle mani del comune il detto Giovanni, per cui lo si consegni nelle mani di ser Volrico provisore che affidi lo stesso Giovanni presso chi vuole e dove vuole, finché il comune deciderà altrimenti. Di fronte a simile definizione e condanna emessa, ser Pertoldo disse che intendeva appellare al magn. sig. luogotenente ed alla sua curia ecc., il quale appello però gli fu negato da parte di ser Pantaleone provisore e ser Pertoldo disse che si poneva con i suoi diritti sotto la protezione che ugualmente gli fu negata, ma lui insistette che non intendeva rinunciare”. Infatti il luogotenente raccomanda al comune il caso di Pertoldo, dicendogli “*che era disposto a vedere se aveva errato per via amichevole e altrimenti così come piacerà al comune e se gli si riconoscerà il suo diritto, intende proprio comportarsi come desidera il comune e chiede che gli sia rimessa la condanna. Si decise” di dire a Pertoldo di ritirare l'appello al luogotenente,“*di permettere al comune di agire entro le proprie giurisdizioni e se si dice d'accordo che gli si rimetta la condanna. In fine abbia l'onere di riscuotere la colletta imposta agli slavi e che senza eccezione pignori e faccia pignorare sia i massari della gastaldia d'Antro come i massari dei nostri cittadini” 40. Prolisso contrasto, ma fondato sull'indisponibilità finanziaria degli slavi e sulla volontà del loro rappresentante di proteggerli da una uguaglianza di trattamento assolutamente discriminante. Alla fine la spunta il più forte, tanto più che al termine della catena c'era la Dominante che assolveva il comune di Cividale dall'angariare quelle sue popolazioni. La distinzione tra i massari della gastaldia d'Antro e quelli dei cittadini sottolinea la competenza della gastaldia d'Antro su un ampio territorio che comprendeva la Slavia con San Pietro e San Leonardo fino a Luico, ma con l'esclusione dei mansi e massari soggetti ai feudatari tradizionali ed ai ministeriali dei patriarchi. La stessa diatriba sulla giurisdizione si riscontra anche con i gastaldi del capitolo nei rispettivi territori gestiti a titolo feudale e si risolveva di solito con la consegna degli eventuali arrestati alla giurisdizione del comune, lasciando però insoluta la questione dell'autonomia locale. 40 AMC Def com n. 05, 8/10-8-1439, pp. 149,150). Sabbatum post prandium. “Super eo quod ser Vuorlicus provisor, exequens diffinitiones alias factas, ceperat quemdam Johannem filium decani de Miars de sclavonibus qui habebat onus exigendi octo solidos pro focho pro subventione plaustrorum que missa fuerit in subsidium serenissimi ducalis Dominii nostri Venetiarum et ille sclavus asperis et superbis et arrogantibus verbis usus est contra ser Vuolricum provisorem. Et expostea ser Pertoldus gastaldio superveniens, moleste ferens captivitatem ipsius Johannis quem accepit apud se et non permisit eum stare carceratum, ubi ser Pertoldus se excusat dicens quod non fecit ad malum finem et quare est gastaldio ipse debebat requirere ad capiendum eum cum hoc sit quod sit gastaldio et ipse debeat capere eos qui sunt captandi. Et domini provisores respondendo dixerunt quod communitas habet autoritatem et libertatem capturandi et faciendi capi quoscumque velint. Super quibus diffinitum fuit, considerato tenore statuti qui juravit observare et consentire in eo et diffinitiones communis prout in eo continetur, diffinitum fuit quod ser Pertoldus condemnetur libris solidorum quinquaginta communi eo quod autoritate propria fecit relaxari ipsum Johannem. Insuper quia non placet communitati quod actus similes fiant et omnes debent esse pares, diffinitum fuit pro conservatione honoris communitatis nostre quod fiat mandatum ser Pertoldo, in pena ducentarum librarum, quod statim et immediate debeat presentare in pleno consilio in manibus communis dictum Johannem et tunc detur in manibus ser Vuolrici provisoris qui reponat ipsum Johannem apud quem velit et ubi velit donec communitas aliud determinabit. Post que convocatis ser Pertoldo et ser Vuolrico provisoribus, ser Pertoldus presentavit dictum Johannem juxta dictam diffinitionem et eo presentato datus fuit in manibus ser Vuolrici qui eum consignavit ser Pertoldo ut eum detineat vel detineri faciat, donec aliud per communitatem determinatum fuit. A qua diffinitione et condemnatione facta ser Pertoldus dixit quod appellabat ad magnificum dominum locumtenentem et eius curiam, protestans etc., que appellatio per ser Pantaleonem provisorem fuit sibi denegata et ser Pertoldus dixit quod ponebat se et jura sua in protectionem que similiter fuit sibi denegata et ipse dixit quod non recedebat... qui se offert paratum quod videatur si erravit amicabiliter et aliter prout placeat communi et si habebit jus vult facere quidquid placet communitati et petit quod remittetur condemnatio. Diffinitum fuit... et permittere communitati in suis jurisdictionibus et si dicet quod sic, quod remittatur sibi condemnatio. Insuper oneretur quod exigat coltam positam sclavonibus et quod sine aliqua exceptione pignoret vel pignorari faciat tam massarios gastaldie Andri quam massarios civium nostrorum”. 580 “*A proposito di quei delinquenti assassini imprigionati dei quali alcuni confessano e ratificano ed altri non sono concordi. Inoltre su Giovanni di Caporetto che non può essere sottoposto a tortura con la corda. Si decise di incaricare uno di recarsi a Trussio (frazione di Dolegna del Collio) dai signori Di Spilimbergo che li detengono nel carcere di Rosazzo e si sappia per quale motivo incolpino Blasio, Giovanni, Simone e Jurio prima che vengano sottoposti a tortura e si convochi un nuovo consiglio. Gli altri in verità siano sottoposti alla tortura e Giovanni di Caporetto sia rasato a zero e sia tormentato in ogni modo possibile. Quei due che confessarono, cioè Stefano di Prata e Giorgio Cagarel, martedì prossimo siano condotti al banco e si faccia giustizia. Inoltre si decise di arrestare la madre di Tommaso imprigionato che si trova in casa di Margherita sua figlia, moglie del campanaro Claudio”. Sono delinquenti che imperversano lungo le vie commerciali di Plezzo e di Tolmino, fenomeno ricorrente e che suscita la severa reazione del comune di Cividale al fine di garantire un minimo di sicurezza ai suoi commerci. Di fronte al delitto comprovato si ricorre alla tortura come punizione e predisposizione alla pena capitale. “*Sulle confessioni di costoro che sono imprigionati come assassini. Siccome alcuni di costoro non intendono confessare pur di fronte alle accuse circostanziate dei denunciati”, s'incarichino dei deputati che si comportino a loro discrezione. La discrezione riguarda l'esito prospettato, cioè quello della confessione. La procedura del tempo esige la confessione del colpevole e tanto più chiara risulta la colpevolezza tanto più insistente è la tortura per ottenere la confessione del colpevole. Di fronte a prove schiaccianti la confessione di un delinquente è come il sigillo di ceralacca: sanziona la colpa e la punizione ed è fondamentale per la “redenzione” del peccatore. Il modello della confessione del precetto pasquale attinge alle modalità della confessione giuridica dei propri delitti, cui segue la penitenza (tortura). Tanto è formale quanto spirituale. “*Il decano della chiesa collegiata proibì al prete che accompagnò quei condannati alle forche di astenersi d'ora in poi dal farlo. Si decise di incaricare delle persone di recarsi in capitolo perché protestino per tale proibizione ed insistano perché non ordinino ai preti di astenersi da un'azione così caritatevole, anzi che ordinino loro che continuino a farlo e qualora si rifiutassero si raduni un nuovo consiglio”41. La disposizione “immorale” ha una sola giustificazione: se il comune paga il manigoldo deve pagare anche il confessore. Il clero è senza zelo e pietà, mentre il comune sa bene che la sua procedura giuridica suppone l'integrità dell'iter giuridico con il suo risvolto spirituale. Purtroppo il clero, seppur rivendica lo jus fori ecclesiastico, non dimostra alcuna sensibilità per l'aspetto spirituale della procedura civile. Sono pagati per pregare e la cura d'anime, se la si pretende, la si deve pagare in aggiunta. Elemento questo discriminante di fronte alla civiltà moderna quando la riserva bio-psichica permetterà all'intera società di qualificare la virtù come vocazione. “*Il sig. luogotenente scrive di mandargli copia della procedura sui malfattori assassini che deteniamo e che hanno confessato sul fatto di Toffolo. Si decise di eleggere Antonio Zani ed altri che si rechino a Udine dal magn. sig. luogotenente per informarlo delle confessioni fatte da quei malfattori ed insistano perché ordini ai consorti che facciano giustizia”. Siamo nello stesso contesto di questo gruppo di assassini su cui hanno giurisdizione vari signori feudatari. “*I consorti di Guspergo non sono d'accordo fra loro su come procedere contro Toffolo”. Mandare perché si mettano d'accordo. “*Richiesta del giuramento ai testimoni di Francesco di Bolzano, cioè a Driucio Codarino, Tristano, Coiutto, Pitro di Purgessimo che abitano ad Antro e a Colautto mugnaio”. Il giuramento dice che la procedura giudiziaria è entrata nel vivo.”*Si proceda contro i malfattori. 41 AMC Def com n. 05, 14-8-1439, p. 152. Veneris. “De istis rubaldis siccariis detentis quorum aliqui confitentur et ratificant et aliqui non sunt concordes. Item de Johanne de Cravoreto qui non potest poni super torturam cum corda. Diffinitum fuit quod deputetur unus qui vadat ad Trussium ad dominos de Spegninbergo qui habent in carcere Rosacii et sciatur utrum culpent Blasium, Juvanum et Simonem et Jurium antequam ponantur ad torturam et novum consilium. Alii vero ponantur ad torturam et Johannes de Cavoreto radatur totum et tormentetur omni modo quo potest fieri. Illi duo gratificaverunt videlicet Stephanus de Prata et Georgius Cagarel ducantur die martis ad banchum et fiat justicia. Item diffinitum fuit quod capiatur mater Thomasii capti que est in domo Margarite filie sue, uxoris campanarii Claudi” . AMC Def com n. 05, 22-8-1439, p. 157. Sabato. “Super confessione istorum qui sunt capti pro assassinis. Quare aliqui nolunt confiteri prout sunt denunciati”. AMC Def com n. 05, 22-8-1439, p. 154. Sabato. “Super eo quod decanus ecclesie collegiate inhibuit presbitero qui sociavit pridie illos condemnatos ad furcas qui deinceps abstineat. Diffinitum fuit quod deputentur persone que vadant in capitulum et se aggravent de hoc et instant quod non inhibeant presbiteris qui abstineant ab hoc pio opere ymo quod mandent eis ut faciant et si nolent tunc novum etc.”. 581 Si decise che quelli che confessano e ratificano i loro delitti come hanno fatto Tommaso, Biagio di Sant'Andrat del Iudrio (Corno di Rosazzo), domani siano condotti al banco e di nuovo s'interroghi Simone e se ratificherà ugualmente vi sia condotto”. Nello stesso consiglio si reagisce contro chi non partecipa al consiglio e non va a giudicare al banco, pena una marca denari42. Se si vuole il peggio bisogna confessare; vi è una specie di contraddizione a patto che la tortura o la confessione stessa non siano prima o poi peggio di qualsiasi condanna compresa la morte. C'è da credere? Per lo meno siamo al limite del credibile. Ad esempio: “*Giovanni di Caporetto è ammalato e non è possibile torturarlo e d'altronde non ha ancora confessato un bel niente, sebbene sia stato denunziato dagli altri. Si decise si provvedere a farlo medicare dai medici ed allora si convochi un nuovo consiglio”. Non si può torturare uno a morte e prima di sottoporlo a tortura bisogna vedere se è in grado di sopportarla; perfino durante la tortura se il soggetto minaccia di soccombere bisogna sospenderla ed attendere che guarisca per una tortura salutare. Tremenda contraddizione! Ma che cos'è questa tortura? L'elettroshock? Non c'è via d'uscita se non si ipotizza la cura dello spirito tramite il corpo, cioè la penitenza. Alle origini il peccatore era trattato come un ammalato, addirittura moribondo se non deceduto, bisognoso in ogni caso di tutto il tempo necessario e di adeguate cure per rimettersi in salute. Meglio morire sul rogo che arrostire nelle fiamme dell'inferno per tutta l'eternità. Questo risvolto del cristianesimo ha legittimato l'orrore storico, promuovendo tutte le ideologie integralistiche della società contemporanea come esito di una imminente Gerusalemme terrestre. Spetta al gastaldo pagare il manigoldo che ha decapitato un condannato “*in quanto dispone di certi redditi e mansi ed ha parte delle condanne” e non al comune43. Ritorna il criterio di ricchezza tipica del medioevo: non sono i soldi che fanno la ricchezza, ma il reddito fondiario. Da questa premessa 'ideologica' scaturisce la condanna dell'usura biblico-cristiana, anche se in ogni tempo il prestito ad interesse od usura è sempre stato praticato sia dai cristiani che dagli ebrei. Dire che i responsabili cristiani, dopo aver trascorso la loro vita nel peccato d'usura, devolvessero la loro ricchezza colpevole alle istituzioni religiose “pro anima sua” è una tesi riduttiva, perché lo si è sempre praticato ma da parte di chi disponeva 'tanto ben di dio'. 1439 -Spese per definitione che io diei al Francos per la spesa de li presoni chel tense, soldi 70 e forino del çoto forton di merciat-. -Idem spese per definitione conseglo che io diei a ser Urli di Pret per nolo duno chavalo chel fo mandatu in basador a lu logo tenente per lu fatu del manigoldo e per altre chose, soldi 12-. -Item spese soldi 3 per chandele par Toglanut par tromentarlu-. “*Sul conto di Giovanni di Caporetto che in un primo tempo aveva confessato ed in seguito negò. Si decise di condurlo al banco venerdì prossimo”. Questo di Caporetto poteva aver confessato per sospendere l'insopportabile tortura ed ora ritira la confessione, ma a quei giudici difficilmente il successivo prevale sul precedente. Sorpreso e preso un esploratore; “diffinitum fuit” di rilasciarlo e di non porlo “ad torturam”. Più che un ambasciatore si tratta di un curioso e siccome i cividalesi di spioni ne infiltrano in ogni dove, è opportuno mostrarsi magnanimi. 42 AMC Def com n. 05, 26-8-1439, p. 155. Mercurii. “Super eo quod dominus locumtenens scribit quod mittatur sibi copia malefactorum assassinorum quos habemus et qui confessi sunt super facto Toffuli. Diffinitum fuit quod eligatur Anthonius Zani et (...) qui vadant Utinum ad magnificum dominum locumtenentem et informent eum de confessionibus factis per istos malefactores et instetur qui mandet consortibus deinceps ut faciant justiciam”. AMC Def com n. 05, 26-8-1439, p. 155. “Super eo quod consortes de Guspergo sunt varii inter se de faciendo justiciam contra Toffulum” . AMC Def com n. 05, 31-8-1439, p. 158v. “Delatio sacramenti testibus Francisci de Bolzano, videlicet Driucio Codarino, Tristano, Cuyutto, Petro de Purgessimo qui morantur in Landro, Colautto molendinario”. AMC Def com n. 05, 4-9-1439, p. 159v. Veneris. “Provideatur de malefactoribus. Diffinitum fuit quod illi qui confitentur et ratificant eorum maleficia sicut sunt Thomas et Blasius de Sancto Andrato ducantur cras ad banchum et iterum interrogetur Simon et si rattificavit itidem ducatur”. 43 AMC Def com n. 05, 5-9-1439, p. 161v. Sabato. “Super eo quod Johannes de Cravoreto est infirmus et non potest torqueri et nihil confessus est, quamvis sit denumptiatus ab aliis. Diffinitum fuit quod fiat provisum et mederi a medicis et tunc novum consilium”. -“De Johanne de Cravoreto qui non potest tormentari et Jurio sclavo qui nihil confitetur, sed occidit in questione unum hominem. Diffinitum fuit quod mittatur ad dominum locumtenentem et quare non commisit homicidium sub nostro districtu, informetur et petatur qui det nobis licentiam faciendi justiciam” (AMC Def com n. 05, 14-9-1439, p. 163. Lune). Sono frequenti coloro “qui comiserunt purum homicidium” che chiedono protezione e rifugio in un'altra città come Cividale. AMC Def com n. 05, 25-9-1439, p. 167. Veneris. “qui habet certos reditos et mansos et partem condemnationum”. -“Captivi teuthonici” scappano dalla prigione di Franzosio messo comunale (AMC Def com n. 05, 25-9-1439, p. 168). -Le donne lavano sul Natisone “pecie” e l'erezione di un muro per il mulino ora le ostacola (AMC Def com n. 05, 25-9-1439, p. 168). 582 “*Sulle spese da farsi per Giovanni di Caporetto condannato all'ergastolo (perpetuos carceres) ed il gastaldo che non intende sobbarcarsi le spese. Si decise che il gastaldo gli faccia le spese fino a quando i deputati del comune lo esamineranno secondo la sentenza emanata ed una volta esaminato si raduni un nuovo consiglio e nel frattempo non lo si esamini se non si otterrà prima l'esposto denuncia di quel ribaldo di Gorizia”, un “pentito”. Gorizia era un contea discretamente autonoma, anche se la prossimità di Venezia le impediva qualsiasi disinvoltura. Le collaborazioni giurisdizionali e gli scambi commerciali erano il sangue arterioso che consigliava l'intesa più che un contrasto. Giusto Longo sospetto di assassinio e messo in carcere è fuggito perché è riuscito a prendere la chiave dei suoi ceppi con un legno lasciato su una cassapanca lì vicino. Esaminare il “mareschalco” sulla fuga e sui sospetti come parrà opportuno ai deputati “*e lo tormentino con calce o con altro a loro discrezione” 44. Il marescalco è un sovrintendente alla viabilità con responsabilità pubbliche. Se qui si procede contro di lui ed a quel modo significa che è sospettato di “concorso esterno”. “*Sul fatto che un assassino di nuovo trattenuto a Gorizia lanciò una grave denuncia contro Giovanni di Caporetto. Poiché si dice che la moglie di Giovanni di Caporetto è una grande avvelenatrice, si decise di fare in modo di arrestarla e nel frattempo si soprassieda dal procedere contro Giovanni. Poi sul conto di Jurio Longo arrestato da Trussino di Brazzano vice mareschalco in Ruttars (frazione di Dolegna del Collio), si decise di scrivere ai nobili di Spilimbergo (feudali di Rutars dal 1279) come il comune incaricò un mareschalco perché abbia modo di arrestare tutti gli accusati come assassini e così fu affidato il compito al vice mareschalco che lo arresti dovunque lo possa rintracciare e non solo nel loro territorio e nel dominio, ma anche altrove e così siano avvertiti che fu arrestato in Ruttars e quando fu preso fu consegnato al capitano del castello di Trussio (Dolegna del Collio)”45. L'incolumità dei commercianti lungo le vie d'accesso ai centri commerciali come Cividale è condizione di continuità ed efficacia, altrimenti costoro sceglieranno altre vie come nel nostro caso per Chiusaforte. Non c'era ancora la strada Tolmino-Gorizia, ma dalla metà del secolo successivo si imporranno ambedue le alternative, fatali per Cividale. 1439 -Spese per candele di çera per tromentar Toglanut soldi 3-. -Spese per candele di çera per tromentar lu masar di mestri iop solt 3-. Si percepisce l'atmosfera di una farmacopea della verità. “*Sul caso di quelli che sono in prigione e si dice che quel Matteo tessitore ne abbia discolpati alcuni. Siccome si dice che siano discolpati tramite la testimonianza dello stesso Matteo, si decise di scrivere al sig. podestà che ci garantisca e si provveda per arrestare il Rosso e nel frattempo non si sottopongano a tortura costoro e si rimandi il tutto ad un prossimo consiglio”. Se si è sbrigativi nei modi non lo si è nelle forme; si rispetta la persona e su tutto prevale la verità magari strappata coi denti. Uno si permette d'insultare il comune “*dicendo che se lo incagava insieme al Dominio di Venezia”. Multa di una marca. Le parole non sono fatti, anche se colorite. “*A proposito della nutrice di Francesco barbitonsore che sedusse Leonarduccio pellicciaio e fu citata sotto pena di una marca. Le si dia la difesa prossimamente”. La seduzione funziona solo al femminile: Eva seduce Adamo. “*Sulla querela avanzata da Sabatuzza contro Colussa di Pracchiuso ecc.” 46. Ci 44 AMC Com n. 12, 27-9-1439. AMC Com n. 12, 27-9-1439. AMC Com n. 12, 13-10-1439. AMC Def com n. 05, 14-101439, p. 170. Mercurii. “De Johanne de Cravoreto qui primo fuerat confessus et tunc negavit. Diffinitum fuit quod die veneris ducatur ad banchum”. AMC Def com n. 05, 28-10-1439, p. 175v. Mercurii. “De expensis fiedis Johanni de Cravoreto condemnato ad perpetuos carceres et gastaldio non vult sibi facere. Diffinitum fuit quod gastaldio faciat sibi expensas donec deputati per communitatem examinabunt eum juxta latam sententiam et eo examinato nuovum consilium et interim non examinetur nisi habeatur manifestum illius ribaldi de Goricia”. AMC Def com n. 05, 28-10-1439, p. 176v. “et eum tormentent cum calce vel aliter sicut volent”. 45 AMC Def com n. 05, 30-10-1439, p. 177v. Veneris. “Super eo quod quidam assassinus de novo districtus Goricie graviter inculpavit Johannem de Cravoreto. Quia dicitur quod uxor Johannis de Cravoreto est magna venefica, diffinitum fuit quod provideatur que capiatur et interim supersedeatur a procedendo contra Johannem. Item de Jurio Longo capto per Thrussium de Brazano vicemareschalcum in Rutas. Diffinitum fuit quod scribatur nobilibus de Spegnimbergo qualiter communitas fecit deputari unum vice mareschalcum ut haberet modum capiendi omnes inculpatos pro assassinis et ita fuit commissum vice mareschalco ut eum caperet ubicumque eum reperiret et non plus in eorum territorio et dominio quam in alieno et ita advisentur quod captus est in Rutas et quando fuit captus fuit oblatus capitaneo castri Trussii”. -Mancano gli “astantes” ai processi (AMC Def com n. 05, 2-11-1439, p. 179. Lune. AMC Def com n. 05, 4-12-1439, p. 191. Veneris). 46 AMC Com n. 12, 20-11-1439. AMC Com n. 12, 25-11-1439. AMC Def com n. 06, 12-2-1440, p. 17v. Veneris. “Super facto illorum qui sunt captivi et dicitur quod ille Matheus textor discolpavit aliquos. Qum dicitur quod sint aliqui disculpati per eiusdem Matheum, diffinitum fuit quod scribatur domino potestati ut faciat nos certos et provideatur etiam 583 interessa “Sabidusse” da sabide-sabato e la tradizione giudaico-cristiana propria della chiesa di Aquileia che solennizza il Sabato ebraico, almeno dalla sera del sabato a tutta la domenica. La diffusione di questo nome sottolinea la qualitas del primo cristianesimo in Aquileia dovuto ai suoi stretti rapporti con Alessandria d'Egitto e in genere con l'Asia minore, punti di scambio commerciale nel Mediterraneo (BIASUTTI 1956). “*Ser Enrico si lamenta che ieri ser Pertoldo gastaldo voleva mandare in esecuzione una lettera del magn. sig. luogotenente diretta a lui di esortazione ai giudici e questi non vogliono chiedere dagli astanti il quid iuris secondo la consuetudine. Affinché a ciascuno sia amministrata la giustizia si decise di dire al sig. gastaldo che quando riceve tali lettere e disposizioni che richieda dagli astanti il quid iuris secondo la prassi ordinaria”. Il tentativo dei giudici di scavalcare il ruolo della giuria popolare può derivare dalla loro negligenza sia nel presenziare che nel valutare secondo interessi personali più che nel rispetto del diritto. Purtroppo se un giudice parteggia, una giuria popolare può comportarsi ancora peggio, composta com'è da persone “a contatto con il pubblico”, cioè suggestionabili. “*Sul giudizio degli astanti al quale giudizio i giudici non intendono venire perché il gastaldo non gli riconosce i loro diritti”. “*Sul processo che è male amministrato e non vi partecipano gli astanti. Ugualmente del giudizio per astantes che si rifiutano di partecipare perché il gastaldo ricusa di dare loro il dovuto secondo l'antico costume nelle feste pasquali”. “*Sul giudizio al quale non accedono gli astanti. Sul giudizio dell'avvocato al quale pure i giudici si rifiutano di presenziare perché il gastaldo si rifiuta di dargli un agnello che, come si dice, sia loro dovuto per la festa di Pasqua. Siccome da sempre è consuetudine che i giudici abbiano un agnello, si decise di ordinare a ser Pertoldo che, sotto pena di una marca, dia loro il dovuto”. “*Sul giudizio al quale non accedono gli astanti. Si decise che d'ora in poi si faccia in modo che in ogni quartiere ci sia un incaricato, così che ci siano sempre quattro per ogni settimana e così quelli a cui spetta vengano al giudizio e siano tenuti a stare in giudizio sotto pena di 8 denari per ciascuno e si incarichino quattro che facciano la cernita per ogni quartiere ed elenchino tutti tanto della milizia quanto dei pedoni che devono venire al giudizio e consegnino gli elenchi al gastaldo perché li convochi” 47. Tutti vogliono essere pagati e non c'è assolutamente spazio per un qualsiasi “puro” senso del dovere. Basterebbe il simbolo dell'agnello: ecce Agnus Dei, ma il comune se lo deve sobbarcare per non dissolvere il tessuto sociale e le sue istituzioni. La gente non è un simbolo, ma la ricchezza del comune e se la sua prestazione è indispensabile al funzionamento istituzionale, va ripagata e non usufruita. Un tale di Togliano ha rubato un elmo “*fuori dalla chiesa di San Domenico”. Poteva trattarsi di un ex voto, ma ancora utile alla propria difesa. Domenico Pinatore è in prigione per essere entrato in Cividale “attraverso un pertugio ricavato nel muro vicino alla porta di ser Giovanni Gallo e confessò dicendo che la porta era chiusa e che lo ha accompagnato il nonzolo Peratto. Fu condannato in base allo statuto” a lire 50 “*e a non essere rilasciato dal carcere fino a che non abbia saldato il conto”. Quindi “*sia arrestato anche Peratto”. In Cividale, oltre alle quattro porte con personale di guardia, c'era una varietà di piccole medie uscite in qualche modo previste e lasciate correre, finché non giungeva quod capiatur Rubeus et interim non tormententur isti et tunc novum consilium”. AMC Def com n. 06, 17-2-1440, p. 19. Mercurii. “quare dixit quod incacabat sibi et Dominio”. AMC Def com n. 06, 24-2-1440, p. 21. Mercurii. “De nutrice magistri Francisci Barbitonsoris que seduxit Leonarducium pelliparium et fuit citata in pena unius marche. Defensio ad aliam diem”. AMC Def com n. 06, 11-3-1440, p. 27v. Veneris. “Super querela Sabidusse contra Colussam de Precluso etc.”. 47 AMC Def com n. 06, 5-4-1440, p. 37. Martis. “Ser Henricus se aggravat quod heri ser Pertoldus gastaldio volebat mittere executioni certam literam magnifici domini locumtenentis scriptam sibi et ortantem judices et non volunt petere ab astantibus quid juris juxta antiquas consuetudines. Ut unicuique jus administretur diffinitum fuit quod dicatur domino gastaldioni quod quando recipit tales literas et mandata qui petat ab astantibus quid juris juxta consuetudines”. AMC Def com n. 06, 11-4-1440, p. 39. Lune. “De judicio advoyadi ad quod iudices nolunt venire quare gastaldio non dat eis jura sua”. AMC Def com n. 06, 18-4-1440, p. 41v. Lune. “De judicio quod male regitur et non accedunt astantes. Similiter de judicibus advoyadi qui nolunt sedere quoniam gastaldio recusat dare eis more antiquo debitum in festis pascalibus”. AMC Def com n. 06, 20-4-1440, p. 42v. Mercurii. “De Judicio ad quod non accedunt astantes. De judicio advoyadi ad quod etiam judices nolunt accedere quare gastaldio recusat eis dare agnum eis uti dicitur debitum pro festis paschalibus. Quia antiquitus consuetum est quod judices habeant agnum, diffinitum fuit quod fiat mandatum ser Pertoldo in pena unius marche quod det eis eorum debitum”. AMC Def com n. 06, 20-4-1440, p. 43. “De judicio ad quod non accedunt astantes. Diffinitum fuit quod deinceps fiat quod pro singulo quarterio deputetur unus, ita quod sint continuo quatuor pro una ebdomada et sic de singulis veniant ad judicium et tenenantur stare in judicio in pena octo denariorum pro quolibet et deputentur quatuor qui faciant discretionem pro singulo quarterio et describat omnes tam de militia quam de pedonia qui debeant venire ad judicium et dentur in scriptis gastaldioni ut faciat eis mandatum”. 584 l'ordine perentorio di chiuderle in caso di pericolo. I pertugi casuali avevano a che fare con i ladruncoli ed i malintenzionati, compreso chi li proteggeva. “*Peratto slavo confessò di essere entrato in Cividale attraverso il muro di San Domenico e non per la porta. Si decise di condannarlo a 50 lire secondo lo statuto”. La somma è considerevole e colpiva gravemente Peratto slavo. La sua confessione si riduce al fatto mentre la sua presenza in città doveva risultare innocua. Da questa e simili procedure si può dedurre che in Cividale il consiglio pretendeva d'avere un controllo totale del movimento cittadino: non si poteva andare e venire a propria discrezione. Chi ospitava un forestiero in casa si assumeva tutta la responsabilità. Di solito chi veniva dal di fuori alloggiava nelle locande o negli appositi ospizi. Si ruba a man bassa “manipulos” di grano. Ogni prodotto stagionale ha i suoi ladri, come negli orti ogni verdura ha i suoi parassiti umani. Alle volte lo si faceva per puro saccheggio, ma più spesso per vero bisogno. La braida o vigna circondata da mura merlate comporta un vero stato d'assedio. “*Su quelli che sono stati arrestati e incarcerati per il furto di cereali. Poiché questo fatto è assai grave, si decise, per provvedere con maggiore accuratezza, di affidare l'inchiesta a degli incaricati”. I ladruncoli individuati sono uno di Rumignacco, un altro di Grupignano, e questi due vengono rilasciati, mentre sul conto di un terzo ci vuole “informatio” maggiore. Quindi viene rilasciato pure lui e che non si propali lo scandalo sia per i primi che per il secondo48. In pratica hanno sbagliato bersaglio. Tanto maggiore l'urgenza tanto più facile l'abbaglio. “*Sul rapporto avuto dai nostri deputati con quelli di Udine a proposito dei capitoli altra volta suggeriti, cioè che i dottori non debbano intervenire nel giudizio. Poiché tale argomento risulta non poco arduo ed erano pochi presenti, si rimandi ad un prossimo consiglio”. Ci si riferisce agli specialisti che, in quanto consultati, possono chiarire particolari di fatto e di diritto, ma non partecipare alla definizione della sentenza di competenza degli astantes e del gastaldo. In ogni caso non si tratta dell'avvocato della difesa, che può attutire la portata del delitto, ma non nasconderlo e tanto meno negarlo in quanto incorrerebbe nell'accusa di connivenza. In un giudizio dove ricorre il giuramento non sono concepibili azioni fuorvianti, senza che il responsabile ne paghi il conto. L'inquisizione, che attingeva ab utroque jure, costringeva in pratica l'avvocato alla verità non solo dei fatti, ma pure della fede. “*Domenico di ser Bernardo si lamentò che gli siano stati sottratti furtivamente i lacci per i caprioli lungo la strada dove li aveva sistemati. Si decise” di rispondergli che il comune “*li ha condannati in base al dispositivo dello statuto, perciò non intende revocare ciò che ha deciso”. Domenico, saputo di chi si trattava, intendeva ritirare la denuncia, prassi non infrequente, come quella della sottrazione delle reti da pesca. “*L'omicida di San Giovanni di Manzano, che è detenuto presso il gastaldo, chiede di concedergli il permesso perché un prete gli porti la comunione, cioè il Corpo di Cristo. Visto che non è ancora stato giudicato, si decise che il nostro comune non si intrometta nella cosa per cui non intende concedere questa licenza né negarla e tale incombenza è lasciata al sig. gastaldo”. Il luogotenente vuole che Cividale paghi le spese per il suo vicario che viene a giudicare l'omicida, ciò che non avverrebbe se lo si giudicasse a Udine. Alcuni hanno tentato di liberare l'omicida di San Giovanni di Manzano dalla casa di Franzosio; vanno arrestati. Visto che il gastaldo è nominato vice mareschalco per disposizione del luogotenente, proceda come meglio crede. Il carcere è presso l'abitazione del gastaldo, mentre quello ufficiale ha sede nel palazzo patriarcale disabitato. La sicurezza di tale reclusione è lasciata alla discrezione del carceriere che se non vuole che il prigioniero scappi lo deve mettere in catene. Viene il sospetto che tale precarietà sia più o meno voluta, visto che il più delle volte i prigionieri, se proprio non sono nessuno, riescono facilmente a sottrarsi. Il gastaldo ha la sua competenza e in base a quella proceda senza coinvolgere il comune. La richiesta della comunione è quella del precetto pasquale 48 AMC Def com n. 06, 10-5-1440, p. 54. Veneris. “extra ecclesiam Sancti Dominici”. AMC Def com n. 06, 23-5-1440, p. 55v. Lune. “per quoddam foramen quod erat in muro apud portam ser Johannis Galli et confessus est, dicens quod erat clausa porta et quod Perattus monachus ipsum conduxit. Condemnatus juxta formam statuti... de non relaxandum prius etc... capiatur etiam Perattus”. -Soldi per candele per tromentar Iussigh famiglio- (AMC Com n. 12, giugno 1440). AMC Def com n. 06, 6-6-1440, p. 65. Lune. “Perattus sclavus confitetur intrasse Civitatem per murum Sancti Dominici et non per portam. Diffinitum fuit quod condemnetur in libris L juxta formam statuti”. AMC Def com n. 06, 29-7-1440, p. 124v. Veneris. AMC Def com n. 06, 31-7-1440, p. 125v. Lune. “De illis qui sunt capti et detenti propter furta bladorum. Quoniam hec res gravius est, diffinitum fuit ut maturius provideatur quod deputati diligenter inquirant”. 585 e l'incarcerato è particolarmente devoto perché sa bene che il suo delitto comporta sentenza capitale e vi si prepara cristianamente. L'omicida di San Giovanni di Manzano è giudicato, condannato e decapitato dal vicario del luogotenente ed il comune non intende “*saldare le spese perché fu prigioniero del mareschalco”49. È una sofisticheria, ma efficace per quattro spiccioli. Il comune questa volta non rivendica la sua giurisdizione di fronte al luogotenente non certo per la gravità del fatto né per quella della sentenza; il fatto deve essere accaduto lungo la strada di competenza del marescalco e del luogotenente. “*Su quel tale Cargnello condannato a otto soldi perché ha violato il riposo festivo, tessendo in casa di Tommaso di Melarolo nel giorno della festa di san Pellegrino”. Ogni ricorrenza festiva comportava l'astensione dalle opere servili e succedeva circa 150 volte all'anno. Si dice in comprensione della fatica dei poveri rustici, i quali appunto si sollevavano lo spirito ubriacandosi e magari accoltellandosi, il tutto a vantaggio di cantine, botteghe e tribunali. Buon riposo. L'economia spiega anche i precetti generali della chiesa. Ancora un “*carnico che abita in borgo di Ponte del quale si vocifera che sia un assassino e ladro di strada; bisogna provvedere”. Va sottolineata la frequenza di assassini, ferimenti, aggressioni, ruberie ecc. “*Sulle confessioni di Michele Pulvissi. Si decise di suonare la campana a stormo, a rintocchi rapidi e staccati e sia condotto al banco e si faccia giustizia”. Si tratta di un udinese perciò si erige la forca “*sulle sponde del torrente Torre imitando così gli udinesi che fecero altrettanto piantando le forche sulla riva opposta. Si faccia giustizia come si usa al solito senza innovare alcunché”. Le antipatie paesane erano continuamente rinfocolate dalle interferenze dovute alle rispettive forze o sfacciataggini, lasciando in eredità alle Piccole Patrie un cumulo di rifiuti tossici humus dei due schieramenti principali: nobiles et populares. Il modo di suonare la campana doveva essere percepito dalla popolazione come richiamo ad una esecuzione capitale. “*Su Marco omicida che abita in borgo di Ponte e non cessa di minacciare i cittadini ora questo ora quello. Si decise di dare la difesa a Marco per mercoledì prossimo ed allora si riunirà un nuovo consiglio sul suo caso ecc.”50. Ma se è un omicida come fa a continuare a vagare per la città e ad infastidire i cives? Deve trattarsi di un minus habens. Un tale Michele “sclavus” è stato ucciso da Bartolomeo Pontussi di Bottenicco ed è stato fatto confessare, ma lo ha ucciso perché scoperto di notte in casa sua. In suo favore “*venne allegata una definizione emanata altra volta, una definizione solenne con la quale si dichiara che se qualcuno sorprende la notte in casa sua un altro e lo uccide, che non incorra in qualche pena. Per non dare occasione che si moltiplichino simili incidenti è bene provvedere altrimenti”. Convocare 4 persone per quartiere “*e si proponga di fronte a loro tutto questo e che d'ora in poi non si affidino al parere del sapiente casi simili come è successo per il caso di Pontussio che è stato sottoposto al consiglio del sapiente in pieno arengo contro le costituzioni ed ampia libertà”. D'altronde questo Pontussio si dice abbia ucciso un altro uomo e pure una donna; metterlo “ad cordam”. Il consiglio del sapiente era quello tipico longobardo che nell'Editto di Rotari art. 32 prevedeva: “Per quanto riguarda un uomo libero, se di notte viene trovato nella corte (fattoria recintata) di un altro e non porge le mani per essere legato, sia ucciso e i suoi parenti non reclamino. Se porge le mani per essere legato e viene legato, dia per riscattarsi 80 49 AMC Def com n. 06, 1-8-1440, p. 126. Lune. “Super pratica habita per nostros deputatos cum deputatis Utini super capitulis alias porectis videlicet quod doctores non debeant procurare in judicio. Quoniam hec res aliquantum ardua esse videtur et erant pauci, nuovum consilium etc.”. AMC Def com n. 06, 9-1-1441, p. 6v. “Dominicus ser Bernardi conquestus est quod furtive accepti sunt laquei ad capriolos super stratam ubi illos extentos dimiserat. Diffinitum fuit... condemnavit eos secundum formam statuti et ideo non intendit revocare quid actum est” . AMC Def com n. 06, 10-4-1441, p. 51. Lune. “Homicida de Santo Johanne de Manzano qui detentus est apud gastaldionem, petit quod detur sibi licentia ut sacerdos eum communicet et det sibi Corpus Xsti. Quia nondum iudicatus est, diffinitum fuit quod nostra communitas non impedit se in hoc et quoad nos non detur sibi hac licentia neque denegetur et hoc onus relinquitur domino gastaldioni”. AMC Def com n. 06, 12-5-1441, p. 60v. “solvere expensas quare fuit captivus mareschalchi”. 50 AMC Def com n. 06, 19-5-1441, p. 66. Veneris. “De illo cargnello condemnato in solidis VIII quare texit in domo Thome de Merdariolo in die festi sancti Peregrini”. AMC Def com n. 06, 4-7-1441, p. 92v. Mercurii. “Carnellus qui habitat in burgo Pontis de eo quod dicitur quod est assassinus et robator stratarum de quo provideatur”. AMC Def com n. 06, 7-7-1441, p. 94. Veneris. “Super confessionibus Michaelis Pulvissi. Diffinitum fuit quod pulsetur ad campanam sturmum et ducatur ad banchum fiatque justitia... super ripa alvei Turris et maxime quare dicti Utinenses similiter fecisse furcas super riva ab alio latere. Fiat iustitia ut solitum fieri solet et nihil innovetur”. AMC Def com n. 06, 10-7-1441, p. 95. Lune. “De Marco homicida qui moratur in burgo Pontis et non cessat minari civibus modo hic modo illuc. Diffinitum fuit quod detur defensio ipsi Marco ad diem mercurii et tunc ipso novum consilium etc.”. 586 soldi; perché non v'è ragione che un uomo entri di notte, in silenzio e di nascosto, nella corte di un altro. Ma se ha qualche motivo chiami prima di entrare” (AZZARA 1992, p. 21). Se al tempo dei longobardi all'insicurezza corrispondeva la violenza reattiva ora non è il caso che dei poveri cristi lascino la pelle per una gallina o un grappolo d'uva. “*A proposito di quel prigioniero arrestato perché fuorvia i mercanti che vengono per la nostra strada”. Quel “nostra” è l'arteria vitale che giorno dopo giorno soffoca la città; non si riesce a concepire un mondo più aperto della propria piazza del mercato. “*Sullo stallatico acquistato da Cristoforo cappellaio per ser Antonio suo fratello”. Gli antichi non è che non conoscessero il beneficio dello stallatico, solo che la prassi della pastorizia diffusa e sistematica ne impediva l'accumulo; tuttavia la pratica della pastorizia operava una coltivazione diretta apprezzata e contesa fra i proprietari, specie nel periodo invernale, quando le greggi montane scendevano al piano e si faceva a gara per ospitare sui propri terreni il gregge per il benefico rilascio. Contro quelli che gettano le pietre e sassi lungo le strade: rimuoverli immediatamente 51. Lo stesso vezzo si ripeteva sul terreno del vicino da cui un seguito di baruffe e denunce. Everardo continua a non pagare i conti che ha con una certa “domina Profeta” con la scusa d'aver già saldato tutto. È un personaggio tipico e ricorrente in Cividale, il solito debitore insolvente che fa il furbo specie con i banchieri giudei. “*Sulle forche da erigersi in Spessa nel posto più adatto. Si decise che il sig. gastaldo ed i provisori ordinino di erigere le forche a coloro che ne sono obbligati a farlo, che devono erigere le forche nuove entro il giorno di martedì prossimo e proprio sul piccolo colle dove fu messo alla ruota Michele Puliussio”. Sarà stato il luogo del delitto, ma questi consiglieri cividalesi sono suggestionati dalla scena del Calvario. L'arte è il riflesso del bello anche se tragico; suasione didattica. “*Sul giudizio malamente gestito e sul fatto che il gastaldo ordinò al suo vice gastaldo di non sedere in giudizio perché gli astanti si rifiutano di sentenziare”. Un ritornello; invece di assumersi il suo compito integrale il giudice continua a tergiversare con il capriccio dei popolani. Altrove si privilegia il ruolo specialistico, anche se il parere di una giuria non è affatto trascurato. “Magister Hyeremias” ha detto del consiglio cittadino che “*tutti i consiglieri, con l'eccezione di qualcuno, sono dei ciocchettoni e si teme che se potesse recare danno in qualche cosa alla nostra comunità lo farebbe con tutte le sue forze, perché va dicendo che questa comunità cercò sempre di disonorare casa sua. Rinviarlo a giudizio”. Là dove il conformismo glissa sul vero, la rabbia apre squarci di verità. “*Su Simone di Ipplis che ieri con grande sfacciataggine aggredì con male parole ser Pietro ufficiale del comune” 52. L'assunzione di una carica determina di solito una mutazione di personalità e i soggetti stessi si sentono come 'traslati' in un ruolo da personaggi da palcoscenico. Ma a lungo andare la loro frequentazione permette di scorgere il tratto caratteriale originario con non poca sorpresa. “*A proposito dei denari scoperti nell'orto presso la sala dei bagni mescolati alle brache che un cramaro si lamentava che gli fossero stati sottratti, per cui il gastaldo fermò quelli che erano nei bagni, i quali denari assommano a 60 soldi e risulta che il responsabile deve essere uno solo ecc., visto che sono stati ritrovati nelle sue brache”. Esaminare e rilasciare nel caso che ecc. Le 51 AMC Def com n. 06, 21-7-1441, p. 105. “allegata diffinitio aliter facta solemnis diffinitio per quam declaratur quod si quis de nocte reperietur in domo sua aliquem et eum occideret quod non incurreretur aliquam penam. Quare ne detur materia ut multiplicentur scandala bonum esset providere... et proponatur coram eis hec omnia et quod deinceps non comittantur huiusmodi cause consilio sapientis, propterea quare casus huiusmodi Pontussii positus est consilio sapientis in pleno arengo contra constitutiones et amplam libertatem”. AMC Def com n. 06, 9-8-1441, p. 113. Mercurii. “De illo captivo detento quare seducit mercatores venientes per stratam nostram”. -Quando una casa è “spangata” non si può entrare né usufruire delle proprie cose al suo interno (AMC Def com n. 06, 6-9-1441, p. 126v. Mercurii). AMC Def com n. 06, 31-1-1442, p. 21v. Mercurii. “De letamine accepto per Christoforum capellarium ser Anthonio fratri suo”. AMC Def com n. 06, 6-6-1442, p. 89. Mercurii. 52 AMC Def com n. 07, 3-5-1443, p. 53. Veneris. AMC Def com n. 07, 12-6-1443, p. 75v. Mercurii. AMC Def com n. 07, 17-6-1443, p. 79v. Lune. AMC Def com n. 07, 17-4-1444, p. 60v. “De furcis que sunt in Spessa fiende in magis apto loco. Diffinitum fuit quod dominus gastaldio et provisores faciant mandatum obligatis ad faciendum furcas qui usque per totam diem martis proxime futuram debeant fecisse furcas novas in illo colliciolo ubi positus fuit in rota Michael Puliussius” . AMC Def com n. 07, 3-6-1444, p. 91v. Mercurii. “De judicio male recto et super eo quod gastaldio iussit vici gastaldioni suo quod non sedeat quare abstantes nolunt sententiare”. AMC Def com n. 07, 15-7-1444, p. 138. Mercurii. “omnes consiliarii exceptis aliquibus sunt homines ebriosi et timetur quod si in aliqua re poterit habesse huic communitati faciet totis viribus quare semper hec communitas quesivit dedecus domi sue. Defensio”. AMC Def com n. 07, 2-9-1444, p. 160. Mercurii. “De Simone de Yplis qui usus fuit pridie magna arrogantia contra ser Petrum officialem communis”. 587 ruberie sono tipiche delle locande frequentate da mercanti in genere con merce e soldi. La condivisione di spazi comuni permetteva ogni sotterfugio, ma risultava anche facile individuare il colpevole. I bagni dovevano essere vasche d'acqua riscaldata secondo le stagioni a disposizione dei clienti nelle locande, offrendo così un indispensabile ambiente igienico, confortevole e di ristoro. Quella gente aveva più urgenza di un bagno che di cibo. “*Sulla scelta degli oratori da spedire a Venezia secondo la richiesta fattaci da parte del comune di Udine e sulla risposta da darsi loro sul fatto che fu richiesto nei nostri scritti e ritrovato trascritto nel catapano come cioè il nostro comune a mano armata espugnò (1364) il castello di Guspergo (Uruspergi) a causa di certi delitti commessi da quelli di Guspergo e per la fabbricazione di moneta falsa. Si decise di scegliere un oratore per recarsi a Venezia insieme con gli oratori di Udine e degli altri comuni per supplicare il ser.mo Dominio nostro che si degni di imporre il silenzio su queste faccende per non rinfocolare risentimenti come accadrebbe inevitabilmente con grave danno per tante persone suscitando infinite liti e controversie e qualora si possa ottenere il favore, bene davvero secondo la copia della supplica stesa dal comune di Udine, altrimenti si provveda quanto più opportunamente e nel modo migliore possibile”. Ci si trovava di fronte a rivendicazioni dei signori feudali di antichi diritti di fronte alla nuova sensibilità veneziana. Dopo innumerevoli e variabili tentativi di venire a capo di una definitiva pacificazione nell'intera Patria del Friuli di fronte alle istanze patriarcali e feudali in genere, si giunse il 10 giugno 1445 ad un accordo tra la Signoria e la Santa Sede ed ora ci si propone di non mutare l'acquisito o almeno con il minor danno possibile per le giurisdizioni dei singoli comuni specie quelli cittadini. “*Sul caso di ser Giovanni Lombardo che si comporta male nella sua taverna e prende in pegno gli oggetti delle famiglie dei cittadini e si lamenta per il suo comportamento in particolare ser Antonio Ottoboni. Si decise che se ser Antonio sborsa quello che Giovanni ha mutuato ad un suo familiare sui pegni a lui dati in occasione del mercato di San Martino, che sia obbligato a restituire a lui”53. Anche i lombardi come i toscani prestavano soldi ad interesse, facendo concorrenza ai banchieri giudei assunti formalmente dalla città di Cividale. Anche se non esige interesse, tuttavia quei pegni, certamente sottovalutati, nel caso di mancato rimborso del mutuo diventano suoi con un buon arrotondamento. “*L'altra notte fu buttato giù dal ponte di San Domenico un tale Jancilo e fu violentemente bastonato e per un tale fatto furono arrestati due, cioè Andrea Primo ed un altro. Si decise di incaricare due persone che li esaminino a voce e vedano se possono venire a conoscere chi ha bastonato Jancilo e allora, secondo quanto rilevato, riferiscano”. Cadere dal ponte di San Domenico non era come gettarsi da quello maggiore dove l'altezza ed il letto del fiume avrebbero fatto la differenza. Qui il danno deriva dalle bastonature. Alcuni giovani appartenenti a famiglie nobili alla vigilia di sant'Ermacora hanno commesso delle disonestà; esposero “*delle corna davanti alla casa di ser Nicolò de Tinum”. Condannati a 100 soldi ciascuno da saldarsi entro 3 giorni e banditi per un anno ed un giorno dal distretto cividalese “*e per il rispetto di ser Nicolò non venga proclamato, ma siano convocati ed ammoniti in consiglio: Rodulphus et Johannes Anthonii et Johannes Nicolai”. La vergogna proveniva non tanto dalla condanna pubblica, quanto dal sottinteso. “*Ser Cirillo chiese in prestito una fune dal comune, perché intende torturare un malfattore. Si decise di imprestargliela, a patto che la restituisca entro il prossimo giovedì e gli si suggerisca di acquistarsene una per suo uso e consumo”. Neanche si trattasse di un capo di 53 AMC Def com n. 07, 5-1-1445, p. 3. Martis. “Super pecuniis repertis in orto apud stupham balneatoriam involutis in certis bracis quas quidam cramarus conquerebat fore sibi furatas et ideo gastaldio cepit illos qui erant in balnea, que pecunie sunt solidi LX et reperitur quod unus solus sit culpabilis etc. quare in suis bracis reperte sunt”. AMC Def com n. 07, 8-5-1445, p. 57. Sabato. “Super eligendo oratores ituros Venetias juxta requisitum nobis factum pro parte communis Utini et super responsione eis danda de eo quod quesitum est in nostris scriptis et inventum in catapano notatum qualiter nostra communitas armata manu expugnavit castrum Uruspergi propter certa delicta per illos de Uruspergo facta et propter fabricationem false monete. Diffinitum fuit quod eligatur unus orator qui vadat Venetias una cum oratoribus Utini et aliarum communitatum et supplicetur serenissimo Dominio nostro quod dignetur imponere silentium his rebus ne inoventur res que de facili inferre possent damnum in tantis personis et suscitare infinitas lites et discordias et si poterit obtineri bene quidem juxta copiam supplicationis formate pro communi Utini, sinautem provideatur quam honeste et quam melius poterit”. AMC Def com n. 07, 15-11-1445, p. 144. Lune. “De Iohanne Lombardo qui tenet malis modis in taberna sua et accipit res familiares civium in pignore et de ipso conqueritur ser Anthonius Ottoboni. Diffinitum fuit quod si ser Anthonius exbursat illud quod Johannes mutuavit suo familiari super pignoribus sibi datis super foro sancti Martini qui teneatur sibi restituere”. -Ci sono parecchi furti (AMC Def com n. 07, 20-12-1445, p. 153. Lune). 588 vestiario a prestito. L'ordinario di un tempo fa la sua psicologia. Questa gente sente la sofferenza proprio come insegna il vangelo: un contributo alla salvezza del mondo: “Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccatum mundi” (Gv 1,29). Non è un'interpretazione, ma la stessa percezione della vita. Simile approccio non è inventato dai cristiani, ma è lo stile di un'epoca, quella di “sussistenza” o insufficienza produttiva. Come giustificare l'irreversibile quale la violenza, la sofferenza, la morte in particolare degli innocenti? Solo il capro espiatorio restituisce senso a ciò che in sé non lo ha né lo può avere. “Sic enim Deus dilexit mundum ut Filium suum unigenitum daret, ut omnis qui credet in eum, non pereat sed habeat vitam aeternam” (Gv 3.16). Quando si passerà all'epoca della sufficienza produttiva allora ci si “vergognerà” di simile risvolto perché sotto vi latita il razzismo, mentre noi preferiamo vedere nel Cristo l'esempio dell'uomo saggio e responsabile che s'impegna nella vita a testimoniare la giustizia fino al dono di sé per la nostra salvezza. In questa chiave la sofferenza non è esaltata in sé ma come eventuale se non inevitabile conseguenza della rettitudine realizzata in sé, praticata e annunciata. “*Sulla procedura da seguire per non dover subire l'effetto distruttivo dell'incendio”. Si incaricano delle persone “*che vadano in ogni singolo quartiere a controllare e provvedere dove ci sia un qualche pericolo d'incendio ed a rimuoverlo affinché a nessuno (…) e ordinare di predisporre acqua” a sufficienza sicché non venga a mancare 54. Nel 1448 il comune di Cividale è preoccupato di stabilire un controllo scrupoloso per evitare incendi in città, anche perché c'è stato il terremoto che deve aver favorito incendi e convinto parecchi a provvedersi soluzioni di fortuna in attesa di tempi migliori. “*Giovanni Daniele si lamenta del sig. gastaldo che non vuole arrestare un suo debitore”. Gli dispiace infastidire un amico. “*Oggi è stato trovato Daniele di ser Sandro a Ponte morto nel Natisone sotto il ponte maggiore e nessuno lo vide dal sabato notte circa se non oggi cadavere, per la qual cosa è stato arrestato Benedetto di Strassoldo perché sabato scorso ebbero uno scambio vivace di parole fra loro. Si decise di chiamare i medici che esaminino se la ferita che ha in testa sia dovuta ad un colpo di spada o altrimenti e nel frattempo si arrestino tutti i sospetti del caso. In seguito i sig.ri medici riferirono che piuttosto possa trattarsi di una ferita fatta con il bastone o con un sasso e forse così a vista avrebbe potuto sbattere la testa contro le pietre sotto il ponte. Si decise di incaricare delle persone che affiancate ai sig. provisori impegnati nell'inchiesta sull'accaduto e ad interrogare con diligenza codesti che stanno in carcere, cioè il sig. Benedetto di Strassoldo, Antonio de Civardi e il figlio del calderaio”. In effetti i sospettati risultano innocenti e si lancia un appello perché chi sa denunci “clare et vere” per una taglia di 100 ducati55. Il Ponte del diavolo conferma la sua nomea; è e sarà luogo privilegiato per gesti inconsulti, sia attivi che passivi. In prigione tutti i sospetti è un criterio che potrebbe applicarsi nei confronti della mala vita organizzata quando si conoscono le cosiddette famiglie o associazioni ed il delitto è di assoluto loro interesse. “*Pantaleone della Boscutta che se ne fuggì di prigione questa notte, mentre stava in prigione per un furto di galline. Si decise d'incaricare delle persone che esaminino come ha 54 AMC Def com n. 08, 5-1-1446, p. 6. Mercurii. “Super eo quod alia nocte deiectus fuit de ponte Sancti Dominici quidam Jancilus et acriter verberatus et detenti sunt duo videlicet Andreas Primus et unus alius. Diffinitum fuit quod deputentur persone que examinent oretenus eos et inquirant utrum sciant quis verberavit Jançilum et tunc secundum quod inquirent nunc referant”. -“In platea herbarum”, moltissimi contrasti tra cittadini (AMC Def com n. 08, 9-11-1446, p. 115v. Mercurii). AMC Def com n. 08, 21-7-1447, p. 101. Veneris. “qui fecerunt cornua ante domum ser Nicolai de Tinum... et pro honestate ser Nicolai non proclametur sed vocentur et monenantur in consilio”. AMC Def com n. 08, 8-1-1448, p. 4v. Lune. “Ser Cilius petit unum funem a communi quare vult torquere unum malefactorem. Diffinitum fuit quod commodetur sibi cum hoc quod teneatur remittere ipsum die Jovis proxime futurum et dicatur sibi quod emat unum pro suo usu”. AMC Proc civ n. 01, 28-12-1448. "De modo tenendo quod combustionem ignis non patiantur... que vadant pro singulo quartierio ad videndum et providendum ubi sit ignis periculosum et removere ut nullibus (...) et mandare ut apportetur aqua". 55 AMC Def com n. 08, 10-2-1449, p. 12, Lune. “Super eo quod Johannes Daniel se aggravat de domino gastaldione qui non vult capere quemdam eius debitorem”. -Hanno rubato le galline del capitolo (AMC Def com n. 08, 28-4-2449, p. 29. Veneris). -Si ruba il pane, le tegole, si scala case ecc. (AMC Def com n. 09, 26-1-1450, p. 12. Lune). AMC Def com n. 09, 6-1-1451, p. 5v. Mercurii. “Super eo quod hodie repertus est Daniel ser Sandri a Ponte mortuus in Natissa sub Ponte maiori et nullus eum vidit a die sabati de nocte citra nisi hodie mortuus pro qua re captus est Benedictus de Strasoldo quia die sabati preteriti habuerunt certa verba insimul. Diffinitum fuit quod vocentur medici et videant utrum vulnus quod habet in capite sit factum gladio vel aliter et interim capiantur omnes qui sunt suspecti in re. Ex postea domini medici retulerunt quod potius sit vulnus factum bastono vel lapide et forsan in visu potuit quassare caput in lapidibus existentibus in aqua. Diffinitum fuit quod deputentur persone penes dominos provisores ad inquirendum diligenter in re ista et ad examinandum istos qui sunt carceratos videlicet dominum Benedictum de Strasoldo, Anthonium de Civardi et filium calderarii”. 589 fatto a fuggire”. Si sospetta una possibile connivenza nella fuga più che di una struttura inadeguata. “*Sul caso di una donna che abita a Remugnano e profetizzò (vaticinavit) sul fatto di un panno rubato a Nicolò Cimatore e indicò ser Lusio. Si decise di fare giustizia tramite il rev.do arcidiacono che voglia fare un'inchiesta contro di lei e fare giustizia”. Quel “vaticinavit” intende denunciare in quella “muliere” poteri extrasensoriali che, in quanto tali, non richiedono neppure un'inchiesta sulla denuncia. Ser Lusio, tenuto conto della sua personalità litigiosa, è piuttosto antipatico. “*Il maestro Lodovico pittore si lamenta che dalla casa e dal solaio dell'abitazione del maestro Culmanno venne gettata martedì scorso dell'urina sopra un'icona del valore di 10 ducati, per cui chiede di ricompensarne il danno ecc. Dove comparendo il maestro Filippo procuratore del maestro Culmanno come precisò ser Giovanni Bonino, dicendo che se detta immagine è sciupata non lo è a causa e per colpa del maestro Culmanno, ma per la pioggia che scorre sopra a motivo del dissesto del tetto della casa e negò che fosse per l'urina e perciò chiede di essere assolto ecc. Lodovico disse di trattenerlo che intende documentare come fu l'urina a produrre il danno e rivendicò la riparazione del danno e delle spese processuali” 56. È uno spaccato sul quotidiano d'allora, quella facilità di usare la via come una fogna a cielo aperto con una insensibilità per sé e per gli altri che solo la carenza di nozioni fondamentali di igiene poteva permettere. Se si sapeva che la peste era contagiosa non altrettanto si riteneva lo fosse la sporcizia e gli scoli fognari. I biglietti-riscontri cartacei di persone punite dalla giustizia e allegati alla presente documentazione, costituiscono un indice graveolente della carenza di pulizia delle mani che li manipolavano. “*Si provveda a che le porte durante la notte rimangano chiuse perché si procurano danni nelle proprietà dei cittadini. Si decise di dire ai capitani delle porte di chiuderle e di stare attenti se mai qualcuno s'infiltra prima nel territorio per favorire l'accesso ad alcuni ladri”. Temevano una pianificazione del saccheggio. “*Sull'episodio della panciera sottratta a ser Ermanno a mezza notte da Pantaleone Pidrusse ed acquistata poi da Giovanni Daniele. Che si rinvii a giudizio Pantaleone”. Dovrebbe trattarsi dello stesso capo di vestiario attuale anche se non in senso medicamentoso. “*Si provveda a documentare le procedure giudiziali di tutti coloro che celebrano cause davanti al magn. sig. luogotenente a seguito dell'appello. Poiché altre volte per il giudizio furono incaricati dominus Anthonius de Nordis, dominus Jacob Bertolla, ser Anthonius domine Bethe et ego Nicolaus de Ragonea *per fare tutte le provvisioni necessarie, anche se poi non è stato fatto un bel nulla, si decise che i detti incaricati mettano queste provvigioni per iscritto ed in questa scadenza semestrale per la rotazione degli ufficiali del consiglio vengano lette nel consiglio stesso ed i capitoli utili siano confermati”. Siccome al consiglio spiace l'appello al luogotenente e spesso le sue stesse iniziative contrastano con la sua giurisdizione, decide di aggiornare le modalità da seguire, magari d'intesa con il luogotenente stesso, per ridurre se non proprio cancellare i motivi di contrasto. Ci si chiede se sia il caso di esporre “*alla berlina il prigioniero, poiché facilmente soccomberebbe per il freddo intenso. Affinché com'è probabile non soccomba per il freddo acuto, si decise di rilasciarlo e di non porlo alla gogna, ma il giorno dopo che se ne vada fuori dal distretto e vi rimanga tutto il tempo secondo la sentenza emessa il giorno prima” 57. La 56 AMC Def com n. 09, 15-1-1451, p. 8v. Veneris. “De Panthaleone Buschutte qui fugit hac nocte de carcere et erit detentus propter furtum gallinarum. Diffinitum fuit quod deputentur persone que inquirant quomodo fugit” . -Gran saccheggio di orti (AMC Def com n. 09, 5-7-1451, p. 59v. Lune). AMC Def com n. 10, 18-2-1454, p. 17v. Lune. “De quadam muliere que habitat in Remugnano et vaticinavit de quodam panno furato Nicolao Cimatori et nominavit ser Lusium. Diffinitum fuit quod fiat instantia cum domino archidiacono ut velit inquirere contra eam et facere justiciam” . AMC Def com n. 10, 2-9-1454, p. 79. Lune. “Magister Lodovicus pictor conqueritur quod de domo et solario habitationis magistri Culmanni porecta fuit die martis urina super quamdam suam anchonam valoris ducatorum X, quare petiit sibi satisfieri et emendari damnum etc. Ubi comparens magister Philippus procurator magistri Culmanni prout docuit ser Johannes Boninus dicens quod si dicta anchona est devastata non est defectu et culpa illius magistri Culmanni, sed ex pluvia que pluit propter tectum domus devastatum et negavit quod fuerit urina et ideo petiit se absolvi etc. Lodovicus dixit ipsum tenere et velle probare quod fuit urina et protestatus est de damnis et expensis”. 57 AMC Def com n. 10, 8-8-1455, p. 71. Veneris. “Provideatur quod porte claudantur de nocte quia inferuntur damna per possessiones civium. Diffinitum fuit quod dicatur capitaneis portarum quod claudant portas et ponant mentem si aliquis intrat terram ante aliquos furantes”. AMC Def com n. 10, 1-3-1456, p. 25v. Lune. “Super facto pancere accepte in domo ser Hermanni media nocte per Pantaleonem Pidrusse et empte per ser Johannem Danielem. Detur defensio Pantaleoni”. AMC Def com n. 10, 21-6-1458, p. 57v. Mercurii. “Provideatur de ordinando judicium quorum omnium qui cause dicantur causa magnifici domini locumtenentis. Quia alias per judicium fuerunt deputati... ad faciendum provisiones 590 sensibilità per la salute del condannato è apprezzabile: se uno è gravemente ammalato, prima lo si guarisce poi lo si impicca. Qui si rimanda l'esposizione alla gogna a quando gli si potrà evitare un raffreddore. Torna il concetto della punizione come corrispettivo del danno: non lo si fa soffrire gratis, ma per ricompensare lo squilibrio sociale e personale. “*A proposito della ruota data in prestito dal fabbro di borgo di Ponte quando quello che uccise la domestica del prete del Monte fu posto alla ruota per la quale ora chiede di essere pagato. Si decise di informarsi dal messo Franzosio e dagli altri sul modo seguito nel passato, e se per il futuro pagheranno i gastaldi oppure gli stessi che devono predisporre le forche ed allora si riunisca un nuovo consiglio”. Se il consiglio non dispone di una “rota” ad rotandum vuol dire che è prassi costante farsela imprestare. Ma dove avevano la testa per discutere in pieno consiglio sul da farsi visto che lo hanno sempre fatto? Hanno alla mano il presente, mentre urge lo spessore storico del passato; si smarriscono a metà del guado. “*Si provveda che tutti i sudditi delle nostre gastaldie convergano al nostro giudizio in Cividale sia in civile che in criminale e non si deve amministrare la giustizia nelle ville, sotto pena di una marca”. L'obiettivo è piuttosto vecchio, ma ora sembra divenuto una necessità e la multa dovrebbe convincere tutti. Ma ciò comporta una forzatura sulle giurisdizioni e per un tanto ci vuole un intervento superiore che non verrà. “*Su Picinino arrestato che confessò di aver sottratto il breviario di pre Blasutto e trasse fuori di prigione Cingara come riferiscono i deputati e non confessa altro sotto uno squasso di corda. Si decise che i deputati di nuovo lo sottopongano alla corda e vedano se riescono a fargli confessare qualcos'altro comportandosi al riguardo con ogni discrezione e si raduni un nuovo consiglio” 58. Non gliel'aveva sottratto per devozione, ma per il suo valore commerciale. Come carcerato esperto poteva aver suggerito un qualche espediente per la fuga. “Cingara” dal friulano “Cingare-Zingare” o donna “torzeone-di strada”. I tratti di corda sono calcolati ed il loro esito fa l'oggettivo colpevole o innocente. Qualora sussistano dei dubbi fondati si ripiega su un'imputabilità lieve. La tortura è un mezzo non un fine. “*Cristiano rapì con violenza la moglie altrui come risulta nella querela della condanna del sig. gastaldo; fu, in sua assenza e contumacia nonostante fosse stato citato a voce, condannato dai suddetti vicini a cinque marche di soldi”. La gravità della pena è dovuta allo stupro. Il giudizio pronunciato dagli astanti. Una condanna proclamata in pubblico “*contro i giocatori” per 5 marche, pena che non deve essere “*né moderata né diminuita” da parte della vicinanza. Interrogati i vicini “*si dichiarano espressamente d'accordo”. Anche questa è una pena pesante a dire quanto poco efficace risulti l'azione dissuasiva del comune di fronte a sistematiche connivenze paesane. “*Sul fatto che ser Corrado Boiani si lamenta di Giovanni Nassinguerra perché il suo cavallo gli dissipò i cavoli nella sua braida e lui confessò che il suo cavallo fu davvero nella sua braida, ma non fece danni, piuttosto si tratta di due vacche del convento di San Domenico. Inoltre precisò di essersi già messo in accordo con lui”. Di solito rimane al consiglio suggerire l'accordo fra le parti; qui hanno già risolto tutto, visto che quelle due vacche erano le più innocenti. “*Marsa arrestata non risulta colpevole come si dice. Si decise di ammonirla aspramente e di rilasciarla”. Perché bistrattarla se era innocente? Vigeva il criterio che se la fama di uno o, peggio, di una era compromessa, qualcosa deve aver pur fatto che meritasse un po' di penitenza purificatrice almeno come supporto a perseverare sulla retta via: punitiva o redentiva la pena è sempre un bene. “*Sul conto di quello arrestato per furto da ser Battista Puppi. Si decise che, necessarias et nihil factum est, diffinitum fuit quod dicti deputati faciant eorum provisiones in scriptis et in hac mutatione consilii sui officialium legantur in consilio et qui erunt utiles confirmentur”. AMC Def com n. 11, 14-2-1460, p. 18v. Veneris. “ad pignam captivum, quia facile periret propter intensum frigus. Ne propter frigus intensum forte moriatur diffinitum fuit quod relaxetur et non ponatur ad pignam sed die crastina vadat extra districtum proprie mansurum juxta diffinitionem pridie factam”. 58 AMC Def com n. 11, 20-8-1460, p. 74. Mercurii. “De rota data per fabrum de burgo Pontis quando ille qui interfecit ancillam presbiteri de Monte fuit positus in rota pro qua petit sibi satisfieri. Diffinitum fuit quod habeatur informatio a Franzosio et ab aliis de modis servatis per elapsum et futurum gastaldiones solverent an vero debentes facere furcas et tunc novum consilium”. AMC Def com n. 11, 28-12-1462, p. 3. Lune. “Provideatur quod omnes subditi gastaldiarum nostrarum veniant ad nostrum iudicium in Civitate in civilibus et in criminalibus et non debent reddi jus in villis sub pena unius marche”. AMC Def com n. 11, 9-6-1462, p. 44v. Mercurii. “De Picinino capto qui confessus est accepisse breviarium presbiteri Blasutti et extraxisse Cingaram de carcere prout referunt deputati et nihil aliud confitetur dato sibi uno squasso corde. Diffinitum fuit quod deputati de novo ducant eum ad cordam et videant si possint eum facere confiteri aliud se habendo in re ista cum omni discretione et novum consilium”. 591 tenuto conto che quel tipo fu solo quattro volte torturato a modo, di nuovo vi sia condotto e si invitino i deputati a provvedere come pare loro opportuno e quindi riportino il tutto in consiglio”59. Sottoposto a tortura per quattro volte e non basta. Al riguardo dovevano esserci delle norme consuetudinarie, dove la discrezionalità sadica non poteva avere luogo. Grossoni falsi trovati a Santa Maria del Monte ricevuti “a clericis teutonicis”. Si scrive al luogotenente per “capere” i sospetti, specie il prete di Campeglio e la sua ancella e se del caso arrestarli. I grossoni, denominazione molto diffusa e dal valore più vario come pure il metallo (al tempo pari a 26 piccoli), di uso corrente nella Repubblica Veneta, sono capitati in mano dei chierici tedeschi forse per intromissione del prete di Campeglio e della sua domestica, almeno questo è il sospetto. La falsificazione era un fenomeno frequente e più locale che straniero. A proposito della moneta straniera come i vienneses si giocava sul cambio. Accadeva in particolare in quel porto di mare che era Santa Maria del Monte. “*Sul conto di quel ladro arrestato che rubò un paio di scarpe a Giovanni di Cergneu. Poiché questo furto è avvenuto in ambito domestico e per questo non comporta una punizione fisica, si decise che nel caso ser Giovanni di Cergneu vuole che lavori per lui tuttavia fino a che non saldi il suo conto che lo possa tenere carcerato, altrimenti che sia bandito per sempre dall'intero distretto nostro”. Carcerato dai nobili Cergneu significa obbligato come un servo della gleba a lavorare per loro ad tempus. Si direbbe oggi condannato ai servizi sociali. “*Sul fatto che Ernesto tramite il nostro comune è ora agli arresti per i suoi delitti e malefici perpetrati e sistemato in casa di ser Nicolò suo padre. Si decise che lo si prelevi dalle mani del padre e lo si consegni nella mani del nostro gastaldo; gli si ordini severamente che lo detenga con oculatezza e perché sia custodito più sicuramente si trovino tre o quattro custodi che giorno e notte lo sorveglino e quindi s'incarichino delle persone per esaminarlo e per formare il processo secondo le norme del diritto”. La prigionia assumeva tutte le forme del caso; qui ai domiciliari sotto la responsabilità paterna a significare che la prima offesa doveva essere proprio la famiglia. La capacità dei genitori non si qualifica dagli esiti, ma solo e sempre dal dovere compiuto, anche se con esito fallimentare. Per custodirlo in carcere non occorreva una pattuglia, bastava metterlo ai ceppi. “*Sul caso di Ernesto prigioniero che di nuovo deve essere condotto al banco secondo il consueto. Tenuto conto del rispetto per il padre e dello stesso, si decise di condurlo al banco, ma i fatti siano ratificati da lui. Poi secondo la prassi si raccolgano due per ogni quartiere insieme ai consiglieri e siano convocati tutti i consiglieri, che, sotto pena di 25 lire, devono partecipare e chi non è presente sia pignorato per la prima volta e quindi si legga la sua confessione dal ballatoio sopra la sala del consiglio ecc.” 60. La sensibilità per il padre non ha a che fare con una qualsiasi “acceptio personarum”, ma è semplicemente la considerazione che chi soffre lo fa in proporzione della sua dignità personale o status sociale. L'equivalenza fra gli uomini è un 59 AMC Proc civ n. 02, agosto 1462, p. 26. “Cristanus rapuit violenter uxorem alienam prout in querela condemnationis domini gastaldionis; fuit per dictos vicinos in absentia et contumacia verbo citatus condemnatus in marchis quinque solidorum”. AMC Proc civ n. 02, agosto 1462, p. 27. “contra ludentes... moderata seu diminuta... expresse consenserunt”. AMC Def com n. 12, 4-1-1464, p. 4v. Mercurii. “Super eo quod ser Coradus Boiani conqueritur de Johanne Nassinguerre quod equus suus damnificavit caules in sua brayda et ipse confitetur quod equus suus fuit in brayda sua, sed non fecit damnum, ymmo fuerunt due vacce conventi Sancti Dominici. Insuper dicit quod fuit secum in concordio”. AMC Def com n. 12, 18-5-1464, p. 43. Veneris. “De Marsa capta que non videtur deputari culpabilis prout dicitur. Diffinitum fuit quod moneatur aspre et relaxetur”. AMC Def com n. 12, 30-5-1464, p. 47v. Mercurii. “Super illo capto pro fure per ser Baptistam Pupi. Diffinitum fuit, considerato quod ille fuit quater tantum optime ad torturam, iterum conducatur et rogatur prout deputatis videbitur et postea refferant consilio”. -Porci per gli orti: “capti” (AMC Def com n. 12, 30-12-1465 (!), p. 2). 60 AMC Def com n. 12, 30-9-1465, p. 64v. Lune. AMC Def com n. 12, 2-6-1469, p. 32. Veneris. “De illo fure capto qui furatus fuit Johanni de Cergneo certas caligas. Quare hoc furtum videtur domesticum et non debet propter hoc puniri corporaliter, diffinitum fuit quod si ser Johannes de Cergneo vult quod laboret sibi tamen quod sibi satisfaciat quod possit eum tenere carceratum alias vero quod banniatur in perpetuum a toto districtu nostro”. AMC Def com n. 12, 16-6-1469, p. 37v. Veneris. “Super eo quod Hernistus qui per nostram communitatem pro suis delictis et maleficiis perpetratis est nunc captus et repositus in domo ser Nicolai sui patris. Diffinitum fuit quod accipiatur de manibus patris et detur in manibus gastaldionis nostri; mandetur stricte quod ipsum caute detineat et ut tutius servetur inveniant tres aut quatuor custodes qui die noctuque eum custodiant et interim deputentur persone ad examinandum eum et processus ordinate formandus”. AMC Def com n. 12, 18-6-1469, p. 38. Lune. “De Hernisto captivo iterum debeat conduci ad banchum secundum consuetudinem. Habito respectu ad patrem et attentis ipso diffinitum fuit quod non ducatur ad banchum, sed facta ratificentur per eum. Item secundum consuetudinem conducentur duo pro quarterio apud consiliarios et citentur omnes consiliarii sub pena XXV librarum omnes debent interesse et qui non intererit pignoretur pro prima et legatur eis confessio super salla consilii etc.”. 592 concetto potenziale della società del benessere. Un individuo “è” prima per quanto “ha” e solo in base al suo stato sociale anche per quanto umanamente vale. Chi non “ha” pure non “è” e ciò in proporzione alla sua possibilità di sopravvivenza e qui lo spazio per l'“umanamente” è davvero ristretto se non puramente ipotetico. Oggi possiamo disquisire su “Essere o Avere”, quasi fosse un'opzione morale. A quel tempo poteva essere morale e immorale solo chi aveva garantito l'essere, per cui il povero ed esemplarmente il pitocco potevano essere morali-immorali solo in proporzione al loro essere puramente casuale, dunque indifferentemente. Non ci si deve scandalizzare, altrimenti quella società si sarebbe dissolta. La quintessenza della fede cristiana sono i poveri, l'uomo in potenza e nella società di sussistenza l'improponibile; verso costoro non ci si rivolge con pietà, carità o elemosina, sentimenti umani, ma con la fede: Dio “sopra l'essere” è il “non essere” di questo scarto di umanità. Il nostro cristianesimo ha fallito. “*Ser Zorussio di ser Nicolò chiede di arrestare Zuria famiglio di ser Giacomo della sig.ra Cecilia e venga sottoposto a severo esame dal quale sperano risulti la verità sulla morte di Giorgio di Gemona”. Ser Zorussio fa i nomi “*dei carcerati per la morte del suddetto Giorgio di Gemona” e costoro, a loro volta, chiedono le difese e di essere scarcerati. Alla fine Battista Ungari confessa di aver ucciso Giorgio. Di fronte all'omicidio non vi è pietà e l'esito è la pena capitale. “*Su ser Ermacora fabbro che nonostante il suo esilio gironzola per Cividale. Si decise di ordinare al sig. gastaldo che, sotto pena di 25 lire, lo deve arrestare”. L'esilio è inutile se non viene rispettato e ciò che è peggio sembra un comportamento piuttosto frequente se bisogna sollecitare il gastaldo con una multa. D'altronde l'esilio comportava una distanza di pochi chilometri da rimediarsi con una capatina. Sentenza contro Michelutto de Persereano. Non vuole confessare nonostante gli squassi di corda “*dal massimo d'altezza all'infimo rimanendo sospeso alla corda per un certo spazio di tempo”. Quindi viene deposto a terra, perché intendeva dire la verità, ma confessa solo minime cose. Gli si dà tempo fino all’indomani per dire la verità. Finisce così. Fa parte della taratura anche la scadenza temporale. L'università (tutti) dei notai di Udine chiede di provvedere “*che i dottori non possano trattare le cause, ma semplicemente prestare la propria consulenza”61. Cioè gli avvocati non possono trattare cause davanti ad altri avvocati, né possono essere giudici o procuratori per qualcuno davanti ad altri avvocati del comune, durante il periodo della propria avvocatura, magari per essere pagati, avere pegni o approfittare di altre occasioni. Lo possono solo in quelle cause che hanno assunto prima di essere avvocati del comune. Si tratta di conflitto d'interessi. False monete; provvedere per i carcerati del caso dei teutonici. L'incolpato persevera nella sua asserzione di non saperne ecc. come nella prima confessione, perciò “*si decise che, una volta saldato le spese e pagato quello che cambiò i soldi, sia rilasciato dal carcere”. Ci si riferisce ai teutonici imbrogliati con grossoni falsi da locali. “*Per impedire d'ora in poi i furti dalle case dei contadini che trasferiscono le loro cose in Cividale”. Le scorrerie dei turchi obbligano i contadini a rifugiarsi precipitosamente in città, lasciando le loro case e le cose residue allo sbaraglio più che dei turco-bosniaci, di quelli “tra loro” che vedono nella disgrazia l'occasione per rimediare alla propria; quello che succede in un territorio terremotato. “Sentenza nell'esame di Adamo carcerato per latrocini; non è che siano stati incaricati deputati particolari, ma quei consiglieri che verranno rintracciati sul momento, accedano all'esame dello stesso. Furono incaricati così dei consiglieri per l'esame dell'imputato secondo la forma della definizione emessa il giorno prima”. Non è molto diversa la scelta spontanea dalla specifica visto che tutti dovrebbero essere all'altezza dei compiti previsti, a parte quando c'è bisogno del consiglio “sapientis”. 61 AMC Def com n. 12, 30-3-1470, p. 29. Veneris. “Ser Zurussius ser Nicolai instat quod accipiatur Zuria famulus ser Jacobi domine Cecilie et examinetur diligenter, a quo sperant quod sciretur veritas super morte olim Georgii de Glemona”. AMC Def com n. 12, 4-4-1470, p. 30. Mercurii. -Si cita spesso il “liber querelarum” (AMC Def com n. 13, 26-6-1471, p. 50). AMC Def com n. 13, 21-7-1471, p. 60v. Veneris. “Super ser Hermacora fabro qui non obstante suo exilio venit in Civitatem. Diffinitum fuit quod fiat mandatum domino gastaldioni in pena XXV librarum quod capiat eum” . Appena cessa il pericolo dei turchi i cividalesi non fanno che bisticciare. AMC Proc civ n. 02, 22-8-1471. “a summo usque ad infimum et pendens per spatium super cordam”. AMC Def com n. 13, 8-5-1472, p. 35v. Veneris. “quod doctores non possint advocare sed consulere”. -I carcerati per la rissa di Oleis sono scappati; inquisiti i custodi (AMC Def com n. 13, 1-6-1472, p. 42). 593 “Letto il processo ed esaminato sulla querela presentata contro di lui, si decise, secondo l'altra definizione fatta il giorno prima, che i deputati, dopo pranzo, conducano lo stesso Adamo alla tortura e sia esaminato a discrezione dei deputati”. La ponderatura dipende dalla gravità del delitto, dalla personalità dell'incolpato ed un po' anche dalla 'premura' dei deputati. Tutto il giorno assorbiti in simili bazzecole con tutto quello che avevano da fare a “casa” poteva annoiare chiunque. “*Letto il processo di Adamo in pieno arengo e considerato che nega di aver mai strappato la borsa di quella donna, al riguardo fu rimandata la decisione al consiglio. Si decise che il citato Adamo si ricondotto in carcere e nuovamente s'inquisisca dove possa rintracciarsi la donna suddetta e la si porti qui e sia esaminata con diligenza. Inoltre siano esaminati quelli di Togliano se mai hanno notato la cinghia della borsa rotta nello stesso istante delle grida di protesta che la detta donna rivolgeva ai presenti” 62. Una specie di telecamera o registrazione cellulare. Qui si sospetta una sceneggiata della donna. “*Si presentò davanti al consiglio Donato di Bottenicco parente di Adamo malfattore condannato e supplicò, visto che la morte per impiccagione applicata al detto Adamo tornerebbe in grave detrimento per l'intera famiglia, che il comune si degni di commutare tal modo di morte in decapitazione. Si decise di condannare qualcuno dei popolari ed ugualmente tramite i consiglieri si proponga una supplica in meglio ed ivi si deciderà se si sia il caso di concedere la grazia”. Più che la sofferenza ciò che preoccupa i familiari è il disdoro. L'accenno alla condanna di qualche popolare potrebbe riferirsi alla reazione poco illuminata del consiglio cividalese contro i primi accenni alla sollevazione popolare che dividerà il popolo friulano in due schieramenti ed a Cividale alla loro promozione nell'arengo cittadino. “*Sul conto di certi delinquenti arrestati ed incarcerati sotto la custodia del comune”. Processarli “*e sottoporre i detti delinquenti alla tortura”. Non è concepibile una confessione premiale, come per un collaboratore di giustizia, perché il suo scopo è di documentare l'accaduto con la testimonianza dell'accusato. L'unica riduzione di pena avviene per attenzione al ceto sociale, ma lì la stessa pena applicata risulterebbe più grave, dunque riducibile. Quelli di Brazzano (Cormons) fanno conventicole sui colli, cioè attentano a Cividale ecc. “*Siano presi per spaventare gli altri e fatte le proclamazioni pubbliche in quella villa che nessuno osi”, organizzare “*delle conventicole sotto pena della forca”. Le tensioni dovute all'emergenza economica dell'anno corrente (il prezzo del fr. 25 soldi al pesinale invece dei 14 media ordinaria) e per le scorrerie dei turchi, spingono i vicini ad organizzare resistenze di fronte alle continue collette ed angarie per la difesa di Cividale. Lodovico di Crema, ex gastaldo di Cividale, chiede una grossa cifra, lire 622. E' insultato e lo difende il luogotenente, mentre il comune di Cividale lo inquisisce 63. Difficilmente un ufficiale è soddisfatto dello stipendio che prende e le contestazioni non sono rare. 62 AMC Def com n. 13, 12-8-1472, p. 67v. Mercurii. “diffinitum fuit quod satisfactis expensis per eum et satisfacto illi qui cambiaverat pecunias relaxetur a carceribus”. AMC Def com n. 13, 1-9-1472, p. 74. Martis. “Ut furta tollantur in posterum ex domibus rusticorum reducentium res suas in Civitatem”. I furti mai così numerosi e sistematici. AMC Def com n. 13, 13-1-1473, p. 8v. Mercurii. “Sententia in examinatione Ade carcerati pro maleficiis; non fuerint speciales deputati sed quicumque consiliarii de improviso reperti sunt accessant ad examinationem ipsius. Deputati certi consiliarii ad examinationem ipsius secundum formam diffinitionis pridie facte”. AMC Def com n. 13, 22-1-1473, p. 11. “Lecto processu Ade carcerati et examinato super querela facta contra ipsum, diffinitum fuit, juxta alteram diffinitionem pridie factam, quod deputati post prandium ducant ipsum Adam ad torturam et examinetur prout videbitur deputatis”. AMC Def com n. 13, 29-1-1473, p. 12v. “Lecto processu Ade detenti in pleno arengo et considerato quod negat quod numquam arripuit bursam dicte mulieris super hoc reducta fuit provisio iterum ad consilium. Diffinitum fuit quod dictus Adam denuo reducatur ad carcerem et iterum inquiratur ubi possit habere dicta mulier et reducatur huic et examinetur diligenter. Item examinentur et illi de Togliano an viderint corrigias burse ruptas in ipso istanti querele quam eis porrigebat dicta mulier”. 63 AMC Def com n. 13, 10-2-1473, p. 16. “Comparuit Donatus de Butinic affinis Ade malefactoris condemnati et supplicavit, attento quod mors suspendii deputata dicti Ade cederet in grave detrimentum totius generis sui quod dignetur communitas de gratia speciali dictum genus mortis commutare in decapitatione. Diffinitum fuit quod condemnetur aliquis ex popularibus et similiter cum consiliariis proponatur supplicatio in melius et ibi terminabitur si fieri debere gratiam”. -Giacomo mugnaio va in giro armato tutta la notte a suscitare risse (AMC Def com n. 13, 28-6-1473, p. 66. Lune). AMC Def com n. 13, 9-11-1474, p. 46. Mercurii. “De certis ribaldis captis et detentis in fortia communitatis... et deducere dictos ribaldos ad torturam”. AMC Def com n. 13, 13-2-1475, p. 25. Lune. “Capiantur ad terrorem aliorum et factis publicis proclamationibus in dicta villa quod nullus audeat etc. aliquarum conventicularum sub pena furche”. AMC Def com n. 14, 19-1-1476, p. 8v. Veneris. -Furti, furti... (AMC Def com n. 14, 14-2-1476, p. 18v). -Furti, violenze, imbrogli; Cividale “est locus latronum” (AMC Def com n. 14, 31-5-1476, p. 56v). -Appena passato il pericolo turco tornano le baruffe, i latrocini e le querele (AMC Def com n. 14, 4-11-1476, p. 120). 594 “*Si richiama l'enorme vergogna ed infamia che ricade su questa amministrazione che i condannati all'esilio, cioè Volrico ed altri sfacciati, in modo effettivo e temerario entrarono in Cividale e vi si fermano pubblicamente e girano ovunque impunemente e senza alcun intervento. Si decise di dire loro che immediatamente escano da Cividale e se ne vadano ai confini loro imposti. Che se poi si rifiutano di farlo si mandi ai consoli di Venezia e pure con la loro autorità si faccia che la sentenza emessa contro di loro abbia la sua esecutività”. Il comune di Cividale sente di vivere in emergenza e dopo una prima reazione eccessiva si accorge di aver l'autorità necessaria per cui ricorre all'aiuto superiore per garantire la sicurezza pubblica. Questo è un indice che le giurisdizioni autonome così numerose non rispondono più ai bisogni locali ed esigono una centralizzazione sempre più ampia capace di supplire alle nuove istanze sociopolitiche. Venezia lo capisce, ma tarda ad intervenire, pensando magari di approfittarne, ma così facendo pone le premesse all'esplodere delle stesse partigianerie latenti. “*Sui danni che quotidianamente si commettono nelle proprietà attorno a Cividale”. Si nominino 4 per quartiere e siano condannati ad una marca i colpevoli di notte e a 40 lire di giorno. Il sottinteso è che se i turchi prima o poi ci portano via tutto, tanto vale anticiparli. 1479 -Il luogotenente Giovanni Emo, sul gravame di Mauro di Cialla, che dalla famiglia di ser Fano di Tolmino sieno restituiti i buoi e la terra che aveva in affitto avendola sempre posseduta ed essendo proibito il levare ai coloni gli animali necessari all'agricoltura-. “*Spett.le Mauro abitante in Cialla si lamentò che, pur non essendo memoria in contrario, i suoi antecessori e lui stesso possedettero un nostro terreno sito nel territorio di Cialla per il quale pagano uno staio di affitto ai nobili della famiglia di ser Tano e prima di tutto fece sequestrare i buoi dello stesso Mauro ciò che è pure contro la disposizione del ser.mo Dominio che intende che gli animali necessari per l'aratura non si possono prendere contro i massari che coltivano le possessioni. Perciò vi ordiniamo che facciate restituire i suoi buoi permettendo così di coltivare il terreno tenuto da tanto tempo. Se le cose stanno così, bene, altrimenti se si sente aggravato si presenti di fronte a noi secondo la richiesta di detto Mauro da Udine ecc.” 64. Logica vuole che se uno coltiva un terreno deve disporre dei mezzi per farlo e Venezia ha capito, come d'altronde il capitolo in casi simili, che i fallimenti non fanno che mortificare l'economia complessiva. Nella crisi contemporanea non c'è altrettanta intelligenza. 1479 -Ducale di Giovanni Mocenigo a Giovanni Emo; ordina che si pubblichi la taglia contro gli incendiari della gastaldia di Mossa e che al denunciatore sieno date lire 50 di denari-. Giovanni Marangone, comandante veneto della gastaldia di Mossa, chiede la convocazione urgente del parlamento per imporre una taglia di 100 lire e nel caso si tratti di un gruppo, quello che accusa l'altro sia esonerato dalla fustigazione “*che gli sarà imposta ed abbia pure la taglia soprascritta”. Gli incendi spontanei o dolosi hanno travagliato il territorio e le coltivazioni in ogni tempo e una delle cause non ultime è la trascuratezza nel controllo del fuoco sia in abitazioni fatiscenti, più o meno capanne di paglia, sia per dolosità. La severità del comune è estrema, ma di fronte alla portata dell'evento, inefficace. Un incidente caratteristico: una donna, mentre partecipava ad una processione, ha gettato della polvere sulle spalle di una "puella", il cui padre sporge querela. Si trattava di gesto penitenziale "partecipato" della confraternita dei Battuti. Nella stessa seduta il consiglio affronta un caso di ordinaria delinquenza. Il "fantulinus", Giacomo di Linuça di Portabrossana, è accusato di aver inchiodato la porta di Caterina fu Cola di Portabrossana (una specie di spangazione) e viene condotto in carcere insieme ai figli di un certo Fabiano. Questi ultimi si dichiarano estranei 64 AMC Def com n. 14, 29-12-1477 (!), p. 3v. Lune. “Commemoratum est maximum dedecus et infamiam generari huic regimini quod condemnati ad exilium videlicet Volricus et alii audaces vero et temerario intraverunt in Civitatem et publice versantes ubique vagarunt impune et absque aliqua provisione. Diffinitum fuit quod dicatur eis quod ipso facto recedant a Civitate et vadant ad confinia imposita. Quod si facere recusaverint mittatur ad dominos consules Venetie etiam cum eorum auctoritate provideatur quod sententia lata contra eos habeat executionem”. -“Conzonus reverendi domini episcopi” è stato ferito alla testa da un macellaio e chiede ecc. (AMC Def com n. 14, 22-3-1476, p. 35. Veneris). Deve trattarsi di un familiare del vicario generale. -Pagine intere per furto di galline ad un ser (AMC Def com n. 14, 4-81479, p. 90 e v). -Non si fa che rubare (AMC Def com n. 14, 1-9-1479, p. 99v. Mercurii). AMC Com n. 15, 27-3-1479. AMC Com n. 15, 1-12-1479.“Spectabilis Maurus habitans in Cialla se gravavit quod cum non esset memoria in contrarium sui antecessores et ipse possiderunt unum terrenum nostrum positum super territorium de Ciala solventes starium affictus nobilibus familie de ser Tano et in primo accipere fecit boves ipsius Mauri quod etiam esse contra preceptum serenissimi Dominii qui vult quod animalia ad arare non possent accipere contra massarios collentes possessiones. Ideo mandamus vobis quod restituere faciatis suos boves et permittere collere possessionem antiquitus tentam, si ita est bene quidem, aliter si sentet se gravatum compareat coram nobis requisito dicto Mauro Utini die etc.”. 595 al fatto, mentre Giacomo è riconosciuto da Caterina insieme ad altri scellerati non identificati. Giacomo nega, ma non vuole giurare. Il giudice Francesco lo chiude in carcere per interrogarlo di nuovo con l’ausilio della tortura: “*né sia rilasciato fino a che non si sia ottenuta la verità con la sollecitazione della tortura della fune”. Convinto dalle minacce Giacomo fa il nome dei complici “*che bloccarono ed inchiodarono la porta della stessa Caterina e poi suonarono il campanello alla porta”. Candido di Gemona e Giovanni Antonio di San Daniele. L’obiettivo era il saccheggio dell’orto rigoglioso della signora, dove crescevano "mileum et caules". Iacopo Venerio luogotenente del Friuli dispone che gli appelli dal comune a lui devono essere fatti entro 8 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Un criterio più che giusto visto il ritmo della procedura giudiziaria del tempo. 1480 -Emo significa al comune essere stata tolta ad Elena schiavona ancella di ser Fabiano la pena dell'esilio di cui fu multata... “*dell'ancella di ser Fabiano collettore di decime di Cividale Austria che mandavate in esilio e che se si fosse permesso di entrare nel 'santo regno' l'avreste fustigata, si è fatto bene ad avanzare appello, perché male è stato giudicato da voi, per cui vi ordiniamo di permetterle di condurre una vita quieta nonostante il dispositivo della vostra pronuncia”. Quel 'santo regno' si riferisce al distretto. Idem (16-5) -Emo inibisce di procedere contro certa Elena sclabonica ostessa di Fabiano Pistore e ciò per l'appellazione fatta al suo tribunale. Abbiamo trattato altrove il caso (Sito, San Pietro cap. II, p. 40). Idem (27-5) -Emo ordina che si raduni il consiglio e che si punisca Giorgio della Torre e Leonardo Cichini che avevano dette delle ingiurie contro di lui-. Idem (22-6) -Doge Giovanni Mocenigo dice di aspettare di obbligare i contadini alle fosse se non dopo i lavori agricoli quando sono più liberi-. La pulizia delle fosse comporta il ripristino della loro funzione difensiva e non solo una generica pulizia come per le strade. Se si sospende l'operazione durante i lavori di campagna vuol dire che si trattava di un'attività laboriosa. Idem (5-7) -Giacomo Venerio (luogotenente) ordina al gastaldo di liberare dalle carceri un certo schiavone e che lo compensi di tutti i danni arrecatigli e delle spese e, “*sotto pena di 100 ducati, a nome nostro che per l'intera giornata d'oggi il suddetto povero schiavone sia rilasciato dalle carceri e gli si dia della biada dei poveri e tutti i frutti che il decano di Antro fece raccogliere, tenendo conto di tutte le precauzioni dello stesso gastaldo e assegnata tra loro la parte rispettiva, il sig. gastaldo lo retribuisca nel modo che abbiamo precisato nelle altre nostre che abbiamo scritto e di simile soluzione ci darete conferma con le vostre lettere”. Un povero massaro non può essere imprigionato e privato anche del poco che dispone per sopravvivere; è la logica produttiva che lo richiede. Idem (6-11) -Iacopo Venier luogotenente del Friuli per ordine degli Uditori Sindaci di Venezia commette l'esecuzione delle sentenze emanate in favore di Galopo di Tarcento e di Lazzaro degli schiavoni-. Idem (2-12) -Iacopo Venier raccomanda del fieno per i cavalli dei due capitani Annibale di Martinengo e Zuane di Gambara-. "*Giunse notizia al comune che i nobili di oltre Tolmino hanno mandato a Venezia per rinnovare (a loro uso) la grazia a noi concessa per la pulizia delle fosse. Si decise di scrivere delle lettere a ser Antonio della signora Betta o a ser Lusio che s’informino se ciò risponda a verità perché noi si possa deliberare al riguardo". Si chiede la dispensa sia per la lontananza sia per i tempi necessari, come avrebbero voluto gli stessi slavi delle Valli. In realtà si stava trattando "*sulle strade da pulire a seguito della presente indulgenza; si decise di fare i proclami affinché ciascuno pulisca la strada davanti a casa sua e tolga il fango. Riguardo alla sorveglianza dei cittadini per quel giorno, cioè circa il controllo che tutti provvedano a modo, si decise di demandare l’affare ai signori provisori" 65. Si approfitta di 65 AMC Com n. 15, 3-1-1479. AMC Proc civ n. 01, 7-1-1480. "quam incurret et habeat taleam suprascriptam". AMC Com n. 16, 4-1-1481. AMC Proc civ n. 01, 28-2-1480. "nec relaxetur quousque habita fuerit veritas cum subsidio funis... qui ininsererunt et infererunt hostium ipsius Caterine et pulsaverunt arcam circa hostium". AMC Proc civ n. 01, 26-41480. AMC Com n. 16, 24-3-1480. “ancillam ser Fabiani decimatoris Austrie quam in exilium mittebatis et quod si perveniret in sanctum regnum fustigavere, bene fuisse appellatum et male judicatum per vos, quare mandamus vobis ne ipsi vigore pronuntie vestre scilicet ei vitam ducere quietam permittatis... sub pena ducatorum centum nomine nostro quatenus per totam presentem diem dictus pauper sclabonus e carceribus relaxetur et blada eius de pauperibus ac omnes fructus quos decanus Landri et colligi fecerit tenendo computum de omnibus precautionibus ipsius castaldionis et facta ratione inter eos ipse castaldio sibi satisfiat quo ad modum per alias nostras scripsimus et de huiusmodi executione certabitis nos literis vestris”. AMC Proc civ n. 01, 26-4-1480. "Ad notitiam comunitatis devenit nobiles de ultra 596 un’indulgenza per promuovere un’attività civica; si può apprezzare l’uso di questo espediente, che fra poco scatenerà la rivolta luterana. Che volevano i signori d'oltre Tolmino, cioè del comitato goriziano? Certamente rallentare il rafforzarsi del Friuli in genere ed in particolare della città di Cividale, magari per usufruire dell’espediente per i loro obiettivi di difesa, inflazionando la strategia come effettivamente avverrà. La concorrenza per queste concessioni doveva essere considerevole; un’indulgenza nei dintorni non poteva che danneggiare i cividalesi. Anche il capitolo si era mosso, nel 1479, per ottenere l’indulgenza per il santuario di Santa Maria di Monte e per il suo consolidamento contro le mire dei turchi per i tanti reliquiari ed ex voto preziosi ivi custoditi. Il maestro Prospero Balisterio, "*dovendo portarsi a Genova, per una maggior cautela e per il vantaggio della loro sicurezza, consegnò al capitolo di persona cinquanta ducati d’oro e delle monete" come deposito presso il capitolo, che promise di restituirglieli tutti e cinquanta, garantendo con tutti i propri beni. Ebbene "*quegli stessi ducati vennero consegnati al sig. Ludovico perché li desse al decano suo fratello, incaricato a Roma per le bolle delle indulgenze di Santa Maria del Monte e per dei livelli". L'indulgenza in un santuario faceva accorrere gente da ogni dove. Si nominava una schiera di confessori che, amministrando la confessione, imponevano penitenze oculate. Cividale nel 1480 accoglie fra i suoi cittadini "magistrum Prosperum Balisterium", a patto che prometta di rimanervi fino alla morte "ad salarium communitatis", insieme a tutta la famiglia, mentre lui chiede come contropartita, "dummodo comunitas velit sibi dare provisionem sibi et heredibus suis". Il comune accetta; ma la condizione è che entro "sex menses" deve condurre la moglie ed i figli e se i suoi eredi risulteranno "sufficientes circa ipsum ministerium, bene tractabuntur et habebantur per recomissos"66. La sua professione, come dice il cognome, era di costruttore di balestre, mestiere che supponeva una specializzazione adeguata. “*Ser Antonio di Maniacco si lamenta che i vicini di Togliano pretendano di gravare il suo consocio col permesso all'armentario di pascolare per la sua parte cioè per i due vitelli che lui gli affidò per pascolare. I competenti allegarono che così si procedeva nel rispetto di una consuetudine. Fu loro risposto dai sig. provisori che, a proposito della consuetudine richiamata, s'informeranno e in base al consueto si procederà poi alla dichiarazione”. L'armentario era uno dei personaggi centrali della vita pastorale di un villaggio. Veniva assunto dalla vicinia con il compito di accompagnare il gregge del paese al pascolo sui terreni comunali. Chiunque possedesse capre, pecore, mucche, porci e pure qualche equino, ad una certa ora del mattino apriva le stalle ed al richiamo del corno dell'armentario gli animali si raccoglievano lungo la via detta armentarezza, per andare al pascolo. All'andata mattutina ed al ritorno verso sera il gregge si soffermava ad abbeverarsi nello stagno-suei predisposto in luoghi adatti lungo la stessa via. Non si poteva superare un certo numero di capi (da 30 a 40) per famiglia stabilito dalla vicinia per evitare eccessi. “*Ser Antonio di Maniacco quale ufficiale del comune si lamentò di Leonardo della Marsica che gli disse che smerdava sotto”. Leonardo nega tale espressione e precisa d'aver detto solo che “*aveva pesato una certa quantità di semola ad un taverniere e tale misura risultava falsa. Nell'esercizio delle sue funzioni ser Antonio stesso rispose spiritosamente e lui di riscontro disse 'io ti smerdo il materasso o qualcosa di simile esclamai ecc.”. Il testo è steso in grafia equivalente al contenuto, anche se il senso lo si percepisce. Le offese “volgari” indicano le malattie ricorrenti e piuttosto degradanti. Tulminum misisse Venetias ad removendam gratiam nobis concessam super foveis nostris mundandis. Diffinitum fuit quod scribantur litere ser Anthonio dicto Bette aut ser Lusio qui inquirant si hoc verum est ut super hoc providere valeamus". AMC Proc civ n. 01, 26-4-1480. "de stratis mundandis pro presenti indulgentia. Diffinitum fuit quod fiant proclamationes quod unusquisque mundet stratam ante domum suam et fimum. De custodia imponenda civium pro illa die, circa custodiam imponendam, commissum fuit dominis provisoribus". 66 AMC Def n. 20, 17-3-1479, p. 255v. "cum iturus sit in Januam, ad abundantem cautelam et ob utilitatem securitatis eorum ipse dedit ducatos quinquaginta in auro et monetis... ipsi ducati fuerunt traditi domino Ludovico ut illos tradat domino decano fratri suo, deputato ad Romam pro bullis indulgentiarum Sancte Marie in Monte et livellorum". AMC Proc civ n. 01, 12-5-1480. 597 “*Sirigio chiede che gli restituiscano un vaso d'argento che promise di costruirgli il maestro Luca orefice o il suo argento”67. Sono produzioni che di solito rivestono tratti artistici e che si rinvengono negli scavi, almeno in parte. Si riparla di un caso di Loch-Skofia Loka, già multato dal gastaldo Lodovico di Crema: "*Sulla necessità di portare a termine il processo contro un carcerato per assassinio commesso nella giurisdizione di quelli di Loch". Si dà lettura del processo e si decide di spedire la documentazione con la confessione al capitano di Loch, sotto la giurisdizione del quale è stato commesso il delitto, con viva raccomandazione di provvedere alla sicurezza delle strade e di impedire "mala committere". Ser Bernardo riferisce d'aver permutato una braida ora accanto alla sua attraverso la quale passa un vicolo inutile e chiede di aggregarselo. Incaricati. Aprire passaggi o chiuderli allora era un affare complesso per le innumerevoli interferenze. Il qui citato è un caso piuttosto raro. Ser Pietro Puppi si lamenta che ser Leonardo gli abbia rubato alberi da piantare e li abbia poi piantati nel suo terreno. Leonardo nega in quanto li ha acquistati da un altro. Una questione tra maestro Pietro fornaciaio e ser Antonio aperta da parecchio sulla misura di laterizi fatti e non pagati in quanto non corrispondono al richiesto. Ser Giovanni Antonio “*chiese una lettera di raccomandazione per il rev.do sig. Beruccio vicario di fronte al quale è citato un suo massaro per ascoltare una sentenza definitiva su una lite per un campo che è in agenda programmato nel giudizio temporale”. L'obiezione è che cosa abbia a che fare il vicario generale su tale questione. Non dice neppure che si tratta di un bene ecclesiastico. Un messo del comune ha sorpreso “*tre mandriani (paraboves-parebûs) asportare furtivamente dei pesci senza pagarli”. Espressione friulana camuffata in un latino forzato, ma efficace. Il nipote ha rubato allo zio maestro Antonio “Scridurario-scriturâl-scritturale” molte cose per un valore di 16 ducati. Ma Leonardo dice che le cose le ha avute con licenza dello zio. Non andare in casa dello zio sotto pena di 50 lire di soldi. Professione divenuta cognome. “*Su Giovanni Fiorentino che, nonostante i suoi delitti senza fine, rientrò in Cividale in disprezzo del comune. Si decise” di acciuffarlo a spese del comune. Ser Lusio di Attems, consorte delle Valli del Natisone, si trova a Venezia e avverte il comune di Cividale con lettere, "*con le quali informa il nostro comune che quelli oltre Tolmino sono in contestazione di fronte al ser.mo Dominio perché non si realizzino le nostre fosse. Si decise che, per garantire il diritto della nostra opera e perché l’opera iniziata venga portata a termine né sia impedita dagli oppositori, si mandi un altro oratore da affiancarsi a ser Nicolò Ciani; e così fu scelto ser Marcantonio"68. L’opposizione alla concessione indulgenziata diveniva opposizione agli apparati difensivi. Gorizia si sentiva ormai nell’orbita degli Asburgo ed ogni difesa in Friuli era percepita come una minaccia. "Gli Asburgo aspiravano da lunghi anni alla contea di Gorizia" (PASCHINI 1975, p. 767). La stessa dialettica tra Trieste e Udine. L’indulgenza aveva dato luogo ad una festa popolare con una formidabile grigliata e generose libagioni; il ricavato di tanta devota baldoria era la grazia di detta indulgenza. Il camerario del 67 AMC Proc civ n. 01, 19-1-1480. “Gravatur ser Anthonius de Maniaco quod vicini Togliani volunt gravare suum sotianum ad pascuandum armentarium pro rata propter duos vitulos quos ipse dedit sibi ad pascuandum. Qui competentes alligaverunt sic observari existentia consuetudinis. Responsum fuit eis per dominos provisores quod super consuetudine alligata habebunt informationem et juxta consuetudinem fiet postea declaratio”. AMC Proc civ n. 02, 18-21480. “Ser Anthonius de Maniaco tamquam officialis communis conquestus est contra Leonardum dela Marzicha quod sibi dixit quod prosmerdabat... mensurasse certam buciam certo tabernario et reperisset falsam. Exercendo officium suum ser Anthonius ipse respondit mirifice et ipse dixit ego prosmerdo stramacium quod huiusmodi advocavi etc.”. AMC Proc civ n. 02, 18-2-1480. “Sirigus instat facere restitui certum cratera suum argenteum quem sibi facere promisit magister Luca aurifex sive argentum suum”. 68 AMC Proc civ n. 01, 3-3-1480. "Super expediendo processus contra illum captivum pro assassinamento commisso in jurisdictione illorum de Loch". AMC Proc civ n. 01, 8-3-1480. AMC Proc civ n. 01, 10-3-1480. AMC Proc civ n. 01, 103-1480. AMC Proc civ n. 01, 10-3-1480. “peciit literam recomendatitiam ad reverendum dominum Berucium vicarium coram quo quidam suus massarius citatus est ad audiendum certam sententiam diffinitivam super lite cuiusdam campi, qui est cum agenda in judicio temporali”. AMC Proc civ n. 01, 10-3-1480. “tres paraboves furto asportasse pisces absque solutione facta". AMC Proc civ n. 01, 29-3-1480. AMC Proc civ n. 01, 18-4-1480. "De Johanne Florentino qui, nonobstantibus eius infinitis maleficiis, venit in Civitatem in spretum comunitatis. Diffinitum fuit". AMC Proc civ n. 01, 17-5-1480. "in quibus significat communitati nostre illos de ultra Tulminum esse in contradictione coram serenissimo Dominio ut non fiant fovee nostre. Diffinitum fuit quod pro tuendo jure nostri operis et ut opus inceptum perficiatur neque impediatur a contradicentibus, mittatur unus alius orator in subsidium cum ser Nicolao Çiani; sicque electus fuit ser Marcus Anthonius". 598 comune è impaziente di veder confluire tanto ben di Dio: lamenta il ritardo dei dazieri. Li si obbliga a dargli rendiconto. "*Sugli ostieri che acquistano vitelli ed altri animali e li rivendono frodando il dazio della beccheria con la scusa di non essere obbligati a pagare il dazio e in particolare nel giorno dell’indulgenza appena trascorsa. Si decise che tutti gli osti ed i bettolieri che hanno commerciato vitelli ed altri animali nel giorno dell’indulgenza trascorsa e in quella prossima futura, sono obbligati a versare al daziere il dazio per quegli animali, senza alcuna scusa, mentre negli altri giorni si continui secondo la prassi ordinaria". Le osterie e locande pagano il dazio anche nelle feste fuori programma, quando è loro permesso tenere aperti i rispettivi esercizi. Chiarimenti sul costume tradizionale ci vengono dai vicini di Moimacco che lamentano "*come alcuni della loro villa non vogliono celebrare le sagre. Inoltre, nonostante la decisione del comune, alcuni tengono gioco pubblico, perciò chiedono di provvedere che non si tengano giochi. Si decise di emettere un proclama che tutti celebrino le feste principali, sotto pena di 40 denari, di cui la metà vada al comune (di Cividale) e l’altra metà al comune di Moimacco se vi si contravviene e che non si tengano giochi od osino giocare, sotto pena e modo soprascritti". Le feste erano paesane e non private; l’opposizione di alcuni dipende dalla diversa regolamentazione del commercio. Infatti i comuni di Moimacco, Bottenicco e Grupignano si lamentano di essere pignorati "*per il dazio sul vino venduto al minuto, cioè contro le loro consuetudini per le quali furono sempre esentati dal pagare il dazio. Si decise di rispettare lo statuto, cioè quando tengono aperta l’osteria, allora sono tenuti a pagare il dazio, precisato inoltre che nel giorno della sagra delle ville è proibito tenere osteria e vendere vino". Bere a volontà al minuto, ma non commercio delle osterie. Il costume dovrebbe favorire il consumo delle giacenze private per un maggior equilibrio tra i gruppi sociali, ma, più che i semplici massari o contadini, se ne avvantaggiavano i proprietari che, specie in questi paesi come Moimacco, vicini alla città, tenevano canipe, dove conservavano i prodotti eccedenti per venderli sul posto appunto nelle feste paesane, tanto frequenti e solenni. Non li trasportavano in città per evitare il dazio alle porte e sarebbe risultato altrettanto inutile venderli "al minuto" con tanto di dazio. L’incredibile numero di canipe documentate in questi paesi ha senso solo in vista di un simile commercio. I vari ser cividalesi sapevano bene come illudere l’interesse dei popolari, proponendosi quali custodi di una rispettabile tradizione, da loro stessi elaborata e consolidata a tutto loro vantaggio. La conferma è immediata: "*Alcuni rustici di Moimacco e solo loro si lamentano di essere gravati da angarie come quelli più benestanti". Che si impongano "operas secundum potentiam" o la condizione di ciascuno. Come contorno i vicini di borgo di Ponte "*chiesero che tutti quelli del quartiere inferiore partecipino e contribuiscano alla pulitura delle fosse dalle canne e dagli sterpi". Il borgo si stava espandendo e l’identità di appartenenza svanendo. La pulitura avrebbe permesso se non altro di individuare eventuali assalitori "imboscati". Qualche angariato come Leonardo di Rubignacco, "*chiese il favore di essere esentato dallo scavo della fossa per la sua povertà" 69; doveva risparmiare sulla fatica per non soccombere. 69 AMC Proc civ n. 01, 15-5-1480. "De hostieris qui emunt vitulos et alia animalia et ea revendunt in fraudem datii becharie, excusantes se non teneri ad solutionem datii et maxime die indulgentie. Diffinitum fuit quod omnes hostieri et tabernarii qui fecerint vitulos et alia animalia die indulgentie elapsa et in proxime futura pro ipsis animalibus datiario datium solvere tenentur omni exceptione remota, in aliis vero diebus observetur id quod diutius est observatum". AMC Proc civ n. 01, 15-5-1480. "quod quidam de eorum villa nolunt celebrare festa. Ulterius non obstante determinatione communitatis aliqui tenent publicum ludum, propterea instant provideri quod ludi non teneantur. Diffinitum fuit quod fiat proclama in pena denariorum XL quod ommnes celebrent festa principalia cuius medietas cedat communitati et altera communitati Muymaci si contrafactus fuerit et quod non tenerit ludus seu ludere audire sub pena et modo suprascripto". AMC Proc civ n. 01, 17-5-1480. "pro datio vini venditi in minuto, videlicet contra eorum consuetudines per quas exempti semper fuerunt a solvere dacii. Diffinitum fuit quod statutum servetur, videlicet cum tenent tabernam apertam teneantur solvere dacium, declarato quoque quod in die festi villarum prohibetur tenere tabernam et vendere vinum". AMC Proc civ n. 01, 22-5-1480. "Quidam rustici de Muymacho pauperes et soli conqueruntur quod gravantur ad angarias equaliter cum ditioribus". AMC Proc civ n. 01, 17-5 1480. "petit gratiam et helemosinam ab onere faciendi foveam propter inopiam". AMC Proc civ n. 01, 13-3-1480. "petierunt quod omnes de quarterio inferiori assistant et contribuant ad purgationem fossarum ipsius burgi a scanibus et vepribus". -Un particolare di costume: "Badasculattus accusavit Johannem Anthonium Morteglanum fabrum". Dice che, mentre era occupato, in tempo di vendemmia, nel campo, insieme all’amico avevano trovato "in quodam stagno, penes domum Johannis fornasarii, unum calderium quod ipse Johannes Anthonius accepit et portavit in abscondendo penes batiferrum et postea in vesperum reversus ad ipsum locum accepit ipsum caldarium et in usu suo convertit" (AMC Proc civ n. 01, 13-3-1480). AMC Proc civ n. 01, 13-3-1480. "petierunt quod omnes de quarterio inferiori assistant et contribuant ad purgationem fossarum ipsius burgi a scanibus et vepribus". 599 I vicini di Portabrossana "*insistono perché si faccia un proclama contro chiunque ostacoli il passaggio con delle siepi. Si decise di emettere questo proclama in tutti borghi" che chiunque abbia "*siepi sulle strade, oppure vi abbia disposto delle pietre, deve, entro tre giorni, lasciar libere quelle strade e se non lo faranno si avvertano i deputati del comune di organizzare i singoli quartieri: al quartiere di San Pietro (incaricati) Guglielmo Pulizuttis e Zerbino; al quartiere di borgo di Ponte Giacomo Salono, Nicolò Cont; al quartiere di porta Brossana Pietro de Puppis, Antonio Quagliarino; al quartiere di San Domenico Nicolò ser Zenone, Leonardo Dono notaio". La tentazione è che certi passaggi occasionali li si possa prima o poi assorbire o per lo meno ridurne la portata a proprio vantaggio. “*Giacomo portinaio di Porta della Cella presentò le chiavi della porta perché non intende più oltre tenerle, perché i frati dell'Ordine di San Domenico lo minacciano ed in particolare questa notte bussarono alla porta, ai quali però lui si rifiutò di aprire. Si decise di mandare dei deputati per vedere come si comportano questi frati di detto convento e quindi si apra un'inchiesta su di loro”. Gli impegni alle porte potevano risultare fastidiosi, quando ci si doveva opporre a personaggi di prestigio. La norma che vale per "tutti" è la più discrezionale e vessatoria e chi la vuole applicare è un giustizialista. Per un affitto non corrisposto tra due “magistros” si sfondano le porte di casa ecc.; “diffinitum fuit” di ripristinare “in integrum” la casa. “Ser Jacobus domine Ruvignane” si lamenta che Giacomo del Pasut, “*che dal momento che gli diede dei buoi ed altri animali per soccorrerlo e se lo soccorse con biade ed altre cose, ora volendo vedere e riavere i propri buoi e gli altri animali, ser Giacomo rifiuta e lo minaccia. Si decise di interrogare Giacomo”. Quattro lire di soldi ad Andrea de Nordis da parte di Andrea di Togliano “*che deve a Leonarda per i suoi recinti, perché la cavalla di lui non rechi danno e il rev.do Antonio prese a titolo di deposito”. La generosità del primo aveva carattere di mutuo per sovvenire chi aveva bisogno, ma pure prometteva di compiere il suo dovere. Di regola il padrone sovviene nei momenti di necessità un suo massaro diligente. Non sembra questo il caso. Leonarda poi ha le sue recinzioni a protezione dalle incursioni della cavalla altrui. “*Sia obbligato a pagare i ripari in peltro”, se no in carcere70. Il peltro è una lega composta per il 90% di stagno con l'aggiunta di altri metalli come rame, bismuto, antimonio e piombo, una lega di bassa qualità e costo. Un tale chiede a Giovanni di Firmano di restituirgli “*una zappa che ruppe nello scavo delle fosse”. Antonio della Mamola chiede che Bartolomeo sia costretto a restituirgli le galline che gli ha ucciso. Sì, altrimenti “capiatur”. Nello scavo i lavoratori 'angariati' usufruivano dei propri attrezzi, sia pure sotto garanzia del comune. “*Un tale si lamenta che in vigore del proclama, gli furono presi i capretti mentre lui era ignaro del proclama. Si decise di chiedere di prestare giuramento a Giacomo, Pietro Macaferro e Nicolò di Tomba che, nel caso giurassero di averli acquistati per loro uso e consumo, vengano assolti”. Si doveva acquistare e vendere solo al mercato di piazza col saldo del dazio. “Ignorantia legis non excusat”, ma qui si tratta solo di un proclama e se l'individuo era assente costituiva una scusa da provarsi. C'è un foglietto volante, dove “*il maestro Antonio chiede a suo nipote Leonardo di garantirgli le cose sottoscritte prelevate da casa, cioè una coperta per la carretta di colore verde; 40 lire di soldi all'incirca in più volte; una specchiera (?) del figlio di Tommaso di Prapot; una stadera di piombo de Butiano (?); una spranga di Simone Chovas ad Candiam (?); una spranga ad arche... di Medea di piombo e nuova; tre barili con tre vasetti di bronzo; una caldaia, tre secchie, un piumaccio grande, due controponda (trapunte?), cioè uno di lire 100 e l'altro di lire 40: un vaso della capacità di 4 conzi, quattro sacchi di carbone, 20 capitoli di 70 AMC Proc civ n. 01, 5-5-1480. “instant quod fiat mandatum contra quoscumque qui clauserunt sepem. Diffinitum fuit fiat proclama in omnibus burgis... sepes super stratis vel immiserit lapides, debet, in termino trium dierum, ipsas stratas mundasse et in quantum non fecerunt significetur quod deputati communitatis facient fieri quarteri; ad quarterium Sancti Petri Gulielmus de Pulizuttis et Zirbinus, ad quarterium burgi Pontis Jacobus Salono, Nicolaus Cont, ad quarterium porte bresane, Petrus de Puppis, Anthonius Quagliarinus, ad quarterium Sancti Dominici Nicolaus ser Zenonis, Leonardus Dono notarius". AMC Proc civ n. 01, 18-4-1480. "Jacobus portinerius Porte Cele presentavit claves porte quia non vult amplius eas tenere quia fratres ordini Sancti Dominici minant sibi et maxime ac nocte pulsaverunt ad portam, quibus noluit aperire, vigore mandati communitatis et eis aperire noluit. Diffinitum fuit quod mittantur deputati ad describendum omnes fratres dicti conventi et postea fiat inquisitio contra eos". AMC Proc civ n. 01, 12-5-1480. “quod cum sibi dederit certos boves et alia animalia pro subveniendo ei et si subvenerit cum blado et aliis rebus nunc volens videre et habere eius boves et alia animalia, ipse Jacobus denegat et sibi minatur. Diffinitum fuit quod audiatur ipse Jacobus... quas tenetur Leonarde pro parasidis suis ne eius equam predat et ipse dominus Anthonius accepit nomine depositi”. AMC Proc civ n. 01, 15-4-1480. “parasides de peltro... Compellatur”. 600 piattelli, scodelle, una scodella di peltro, un ducato d'oro in un bussolo, 4 spazzole di ferro, 12 stipiti per serrature, due sacchi buoni nuovi, una stagnola che gli mutuò insieme ad un po' di stagno, due incudini piccole, una coperta per cuscino, molti pezzi di tavole di legno, una cassa, parecchi magli di ferro oltre a quelli che gli aveva dato” 71. Riuscire a decifrare esattamente tutti i termini è gravoso e rischioso, quanto l'esatta trascrizione. Non bastano i Glossari in quanto ogni regione ha il suo. Accontentiamoci dell'atmosfera che si respira in un'abitazione del tempo. Ser Guarnerio di Manzano lamenta che un suo fratello “*ha rubato a sua cognata un anello” sul quale “*Pietro di Cormons ha guadagnato tre lire di soldi”. Costringerlo a restituire. Incaricare dei deputati che mettano d'accordo “*gli stessi giovani, altrimenti riferiscano in consiglio”. Si tratta di ragazzate e quel che è peggio in ambito familiare. Si decide si revocare la grazia concessa a Rosso (Rubeo) di Cormons in occasione dell’indulgenza: "Proclamatus fuit ad scalas per Jacobum preconem in executione sententie". “Dominus Adam” chiede lettere “per dominum Phebum” che gli dovrebbe restituire “equum alias mutuatum”. Si concedano queste lettere a Febo. Il luogotenente raccomanda che il sig. Ermanno e ser Bartolomeo de Nordis, fideiussori e principali debitori obbligati per Leonardo Cicconi, "*per le spese fatte in carcere, vengano costretti a pagare al proprio commilitone le spese fatte durante la permanenza in carcere”. Lo sappiamo come a quei tempi si pagasse di tasca propria il soggiorno in prigione anche se innocenti. Gli angariati allo scavo delle fosse cividalesi venivano anche da lontano ed erano convocati con lettere di precetto "bulettinus". Non si vogliono certo fra i piedi i messi al bando. Che costoro poi possano trovare ospitalità presso chiunque, obbliga il comune ad un pubblico proclama in piazza. "Item che nessuna persona citadin o contadin ossi acceptar in maxima sua o salvar o dar alguna subventione de viver ad alguna persona bandizata per la nostra comunità di Cividale e del suo distretto, sotto pena di lire 300 della qual pena la terza parte vegna alla camera della nostra ill.ma Signoria, l’altra terza alla nostra comunità e l’altra allo acusador el quale sia tegnudo secreto". I proclami, stesi dal notaio in lingua latina, venivano tradotti e proclamati sulla pubblica piazza in lingua italiana e credibilmente friulana. “Hieronimus Vuiç” si lamenta che in casa sua la notte scorsa siano state commesse molte violenze e malversazioni, “*asportando con violenza credenze fissate a muro e maggiorana e lanciando sassi contro di lui, sua moglie ed i domestici in casa sua”. Riconobbe fra gli altri il figlio di Leonardo della “Munarchia”. Un cittadino poi ha riconosciuto fra gli altri anche “*Candido domestico di Girolamo”. Le ruberie mutano oggetto secondo stagione e nel caso hanno l'appoggio del domestico. “Tadeus Falçarius” si lamenta contro un servo di ser Antonio Quagliarini, perché lo ha chiamato “corario hospitale”. Antonio Quagliarini si lamentava che qualcuno lo apostrofasse dicendogli “hospedal” e aveva l'ordine di rispondere con un pugno in capo all'offensore e continua così per una intera pagina. L'offesa è nell'atmosfera dell'epoca e cioè considerato come uno degli esposti senz'arte né parte. “*Fu riportato il fatto che molti giovani con malanimo usano armi improprie con l'intenzione di fare del male. Si decise” che nessuno osi portare “*armi improprie per spaventare oppure lance o un qualche tipo di giavellotto che si può portare nascostamente per lanciare fuori di mano, sotto pena di 40 lire” da dividersi in tre parti al solito con segreto sul denunciante 72. Si 71 AMC Proc civ n. 01, 17-4-1480. “unum ligonem quem fregit in cavatione fossarum”. AMC Proc civ n. 01, 17-4-1480. “Quidam gravatur quod vigore proclamationis sibi accepti fuerunt edi et nesciens proclamationem. Diffinitum fuit quod prestetur Jacobo Petro Macafero et Nicolao de Tomba qui si jurabant emisse pro eorum usu absolventur”. AMC Proc civ n. 01, 21-4-1480. “magister Anthonius securari petiit a Leonardo nepote suo res infrascriptas sibi ablatas de domo videlicet: unum celonum ad carettam coloris viridi; item libras XL solidorum vel circa in pluribus vicis; unam speteram filii Tome de Prapoth; unum plumbeum stateram de Butiano; unam seram Simonis Chovas ad Candiam; unam seram ad archam (...) de Midea plumbeam et novam; tria barilia cum tribus bronzinis; unam calderiam, tres situlas, unum plumacium magnum, duo controponda, videlicet unum librarum C et aliud librarum XL; unum vas tenute quatuor congiorum; quatuor sachos de carbonibus; XX capita de platellis, scutellas, scutellam de peltro, ducatum unum auri ex quodam bussulo; quatuor splazollas de ferro, XII stipites ad seraturas; duos sachos bonos novos; unam stagnolam quam sibi mutuavit cum certo stagno, duas incudines parvas, unam copertam ad cussinum, multa parva tavalarum, unam capsam, malea de ferro multa ultra illa que sibi dedit”. 72 AMC Proc civ n. 01, 28-4-1480. “furatus est sue cognate unum anulum... Petrus de Cormono lucratus est tres libras solidorum... ipsos juvenes, alias referant in consilio”. AMC Proc civ n. 01, 15-5-1480. AMC Proc civ n. 01, 29-5-1480. “pro expensis factis in carcere cogantur ad solvendum commilitoni suo dictis expensis factis in carcere" . AMC Proc civ n. 01, 20-5-1480. -A proposito di carcere si dovrà provvedere subito a costruirne uno "tutus et conveniens" (AMC Proc civ n. 01, 22-5-1480). AMC Proc civ n. 01, 22-5-1480. “asportando violenter madios affixos et maiorantiam et proiciendo 601 parla spesso di “iuvenes”, ma si tratta di una categoria che interessa solo il comune nell'ambito di una pedagogia bellica. Sul loro conto e condotta il capitolo non ha nulla da dire, dimostrando così di non considerarli un settore privilegiato della sua cura pastorale ed educativa. L'“assenza” della gioventù sta a confermare come questa società è solo adulta e la gioventù ha come obiettivo solo l'esercizio della forza, elemento discriminante in un'epoca in emergenza permanente. Loro si allenano allo scontro armato nell'Astiludio o piazza d'armi e sono supportati dal comune con l'indizione di tornei e premi. La gioventù come argomento pastorale specifico emergerà solo nella seconda metà del '700 a conferma che la demografia era in piena espansione ed il futuro cominciava a leggersi in chiave di formazione della gioventù. Per la “scoperta” dei bambini bisognerà attendere l'800 inoltrato grazie alla scuola elementare ed alle vaccinazioni. Un'istanza contro un massaro di ser Bonaccorso in Carraria e Madriolo, perché “*si rifiuta di solidarizzare con i vicini per il pascolo condotto dall'armentario e di aggregare gli animali al loro armento”. Bonaccorso per il suo massaro “*disse di non poterli associare comodamente per la sua dislocazione troppo lontana e d'altronde non è tenuto a farlo grazie ad altre definizioni emesse sul caso”. L'assunzione di un armentario era affare dei vicini e supponeva un numero adeguato di animali per sopportarne il costo. “De Sebastiano filio ser Nicolai Filitini” è stato visto “*scorrazzare per alcuni orti e non sono stati ancora rintracciati i complici. Si decise di aprire un'inchiesta”. Ancora il servo di ser Antonio “de Comuciis” che gli ha rubato da casa “*vestiti e sandali e un palo di ferro, uno spuntone ed altro”. Si citino le persone interessate. Le famose galline costano soldi 20 “pro singulo pario”. Si paghino per le galline uccise soldi 40 “*ed il danno rivendicato sia rimesso”. Il primo prezzo corrisponde ad una lira. Ma in genere il costo medio di mercato era di due lire e mezza. Qui ci si avvicina appena al prezzo corrente grazie alla condanna, senza neppure il danno rivendicato dalla parte offesa. Si inquisisca poi su Sebastiano de Filitini che era stato negli orti di notte con alcuni altri “et arripuit herbas”. Confessa di essere stato in giro per la città di notte e di aver mangiato “unam salatam cum quibusdam sociis”. Gli altri sono stati invitati da Sebastiano. Si interroghino “testes”. Questa insalata fa simpatia, visto il danno insignificante ed il tono della scampagnata. Il messo Taddeo si lamenta che un giovane da Udine “fosse venuto da lui alla quarta ora della notte e gli diede appuntamento sulla piazzetta (plaçutta)”, dove si trovava una “*scala appoggiata al muro e vidi parecchi giovani. Lui poi con il detto giovane fu nell'orticello dove lui rimase ad aspettare, mentre questo giovane si ritirò per andarsene come suppone per un rapporto carnale. Mentre lui se ne stava lì giunsero parecchi giovani tra i quali uno in particolare con scaltrezza pose mano alla sua spada, vedendolo che gliela stava per prendere. Allora gli altri sopravvenienti lo presero giustamente e lo bastonarono con violenza e crudelmente, così che giacque in uno stato pietoso pieno di ferite in molte parti del corpo: Si decise” di incaricare dei deputati73. Nella “plaçutta” si trovava una casa malfamata. L'attribuire la colpa all'udinese era un utile espediente per una vendetta contro il “concorrente”. “*Ser Giovanni di Melso si è lamentato con due messi del comune per la contravvenzione a suo figlio che in nessun modo intende pagare per delle galline sottratte ad Antonio di Manzano con furto”. Le galline come le verdure degli orti sono le vittime privilegiate perché a portata di mano e di bocca. Questa gente pare divertirsi a fare danno più che a soddisfare l'appetito; ciò che alcuni fanno per necessità per loro è un divertimento. multos lapides in eum et uxorem et famulos in domo sua... Candidum famulum ipsius Hieronimi”. AMC Proc civ n. 01, 22-5-1480. AMC Proc civ n. 01, 22-5-1480. “Propositum quoque fuit quod multi juvenes malo animo gestant panescos et claviculas animo ferendi. Diffinitum fuit... super se balottas panescos ad terrendum vel claviculas aut aliquod genus teli quod portari possit oculte ad iaciendum extra manum sub pena XL librarum”. 73 AMC Proc civ n. 01, 29-5-1480. “nolle stare cum vicinis ad pascuandum armentarium et mittendi animalia in armentum eorum... dixit non posse mittere propter distantiam suam libenter et non teneri vigore plurium diffinitionum alias in hoc casu latarum”. AMC Proc civ n. 01, 29-5-1480. “discurrens per aliquos ortos damnificans et nondum inventi fuerunt complices. Diffinitum fuit inquirendum”. AMC Proc civ n. 01, 29-5-1480. “duploides et caligas et palum ferreum, spontonum et alias... et damnum petitum remittatur”. AMC Proc civ n. 01, 31-5-1480. AMC Proc civ n. 01, 2-6-1480. “venisset ad eum per quartam horam noctis et ipse eum comittatur esse in plaçuttam... schala apposita ad murum et vidi plures juvenes. Ipse autem cum dicto iuvene fuit in ortulo ubi ipse remansit expectans, dictus autem iuvenis recessit et ivit ut presumit ad coitum. Ipso autem sic stante supervenerunt plures juvenes inter quos unus callide apposuit sibi manum ad ensem suum, videns ipsum sibi acipere. Tunc alii supervenientes ceperunt eum iuste quem et acriter ac crudeliter verberare, ita quod jacuit egrotus in multis vulneribus in pluribus locis corporis. Diffinitum fuit”. 602 Francesco Lapide querela perché gli hanno rubato da casa sua, “*da una cassa o meglio da un cofano, lire 50 di soldi ed una pettinatura (cardatura?) o due dalla veste di sua moglie ed un paio di lenzuola. Inchiesta”. “*Il maestro Giovanni sarto udinese che ferì un tale sul capo e quindi prese la fuga, chiede di garantirlo di non arrestarlo per tale rissa dal momento che il ferito è fuori pericolo. Si decise che trascorsi nove giorni se vuole venga in Cividale e non sia arrestato se non nel caso che il ferito dovesse soccombere, se invece si farà garantire come uomo libero secondo la forma dello statuto, allora possa stare sicuro” 74. Composizione piuttosto utilitaristica che si spera però favorita dell'assenso del ferito e dall'inevitabile compenso riparatore. “*Ser Lusio si presentò a protestare perché ser Luigi mise in carcere Lazzaro muratore per cinque galline, ciò che appare una esagerazione contro ogni onestà. Si è deciso di emettere mandato a ser Benedetto che entro tre giorni paghi ciò che rimane, altrimenti, trascorsi i tre giorni, se non avrà pagato, oppure non si siano accordati tra loro, la sua casa sia messa all'incanto e sia venduta a copertura del debito”. Non si trattava delle poche galline, ma di un equivoco, almeno così la pensa ser Lusio in continui contrasti col comune. Lazzaro muratore deve essersi ricompensato del mancato pagamento a modo suo. Antonio del March, “*ora arrestato dal sig. gastaldo a seguito di alcune querele che sono agli atti, è stato punito secondo ser Lusio gastaldo a quel tempo”. Ora ser Lusio si ripresenta e dice come “*ser Luigi di Crema fece carcerare ser Antonio del March per un delitto da lui commesso sotto la sua gestione della gastaldia sul quale vi è una sentenza nell'accordo”. Ora si trova in carcere “*indebitamente e chiede di rilasciarlo” e ser Guarnerio si fece garante per Antonio qualora sia in carcere per qualche altro debito. Il gastaldo ser Ludovico dice che “*per detta causa non è obbligato a rilasciarlo perché non risulta della sentenza d'assoluzione” e poi dalla definizione del comune “*avanzò appello al sig. luogotenente”. Lusio, a garanzia della giurisdizione del comune, chiede certe scritture “*che fanno al caso suo”. La trafila è determinata da successivi casi delittuosi e conseguenti carcerazioni ai quali l'eventuale fideiussione va trattata se possibile o meno, visto l'appello al luogotenente che crea il solito attrito giurisdizionale. “*Leonarda chiede la grazia per la condanna di suo figlio. Si decise che la condanna emessa rimanga ferma”. È il cruccio di una madre senza ascolto; il figlio è uno sbandato, altrimenti il comune avrebbe aderito alla grazia. “*Su alcuni sicari e ladri incarcerati questa notte che hanno commesso molti furti occulti”. Che si prometta al vicegastaldo Leonardo due ducati “*per ciascuno dei suddetti delinquenti se, una volta arrestati, li consegna al comune”75. Non è certo il caso che si rifiuti di farlo, ma ci si riferisce al compenso per la buona amministrazione. Pre Giovanni capp. di San Martino si lamenta “*del maestro Bertoluccio calzolaio che strappò con violenza ad un suo famiglio (puero suo) il vestito al di fuori del suo territorio come titolare dei sequestri nelle cause, visto che in verità non si trovava entro il suo territorio di competenza. Si emetta un mandato”. Il ruolo di Bertoluccio era quello messo comunale. 74 AMC Proc civ n. 01, 5-6-1480. “Ser Johannes de Melso gravatus est cum duobus preconibus pro contraventione filii sui quam nullo pacto vult solvere pro gallinis furto acceptis Anthonio de Manzano”. -Un tale ha trovato “unum suum spontonum” presso un altro e chiede che glielo restituisca (AMC Proc civ n. 01, 7-6-1480). AMC Proc civ n. 01, 7-61480. “ex una capsa sive cofano libras solidorum L et unam petinaduram aut duas de veste uxoris sue et unum par linteaminum. Inquirendum”. AMC Proc civ n. 01, 14-6-1480. “Magister Iohannes sartor Utinenesis qui vulneravit quemdam super caput et capuit fugam, instat ipsum assicurari quod non capiatur propter dictam rixam cum ipse vulneratus sit extra periculum. Diffinitum fuit quod ellapsis novem diebus si vult veniat in Civitatem et non capiatur nisi forte ipsum vulneratum mori contingeret, si vero fecerit ipsum dari pro liberato secundum formam statuti tunc proprio sit securus”. 75 AMC Proc civ n. 01, 19-6-1480. n. 17. “Comparens ser Lusius proposuit dixitque quod ser Aloisius carceravit Lazarum muratorem pro quinque gallinis quod est henormissimum et contra omnem honestatem. Diffinitum est quod fiat mandatum ser Benedicto qui infra tres dies solvat id quod restat, alias elapsis tribus diebus, si non solverit aut secum non fuerit in concordio, domum suam ponatur ad incantum et vendatur pro ipso debito”. AMC Proc civ n. 01, 19-6-1480. “nuper captus per dominum gastaldionem pro certis querelis de quibus allegatum est, ipse fuisse punitus secundum ser Lusium gastaldionem tunc temporis... ser Aloisius de Crema fecit carcerari ser Anthonium del March pro certo delicto per eum commisso sub suo regimine gastaldie de quo est sententia in concordio... indebite et petit relaxari... pro dicta causa non tenetur eum relaxari quare non constat de sententia absolutionis... appellavit ad dominum locumtenentem... que faciunt in suo proposito”. AMC Proc civ n. 01, 19-6-1480. “Leonarda petit gratia condemnationis filii sui. Diffinitum fuit quod condemnatio facta remaneat firma”. AMC Proc civ n. 01, 26-1-1480. “De certis sicariis et furibus carceratis hac nocte et multa furta occulta commitentibus... pro quibuslibet ipsorum reorum si eos captos tradet communitati”. 603 Giacomo Rosso (Rubeo) di Cormòns entra in città con armati nonostante sia bandito e condannato “*ripetutamente ecc. L'altra notte entrò insieme a molti suoi compagni armati e girò per Cividale con l'intenzione di ammazzare o ferire qualcuno”. Si fa inchiesta se si riesce a pescarne qualcuno in città e ad arrestarlo, procedendo “*secondo il contenuto della sentenza emessa contro di lui”. Un “bandito” può permettersi di sfidare sfacciatamente il comune di Cividale, senza timore di reazioni. In questi anni il comune di Cividale fa difficoltà a governare la sua comunità e deve appellare sia al luogotenente che a Venezia come d'altronde lo stesso il capitolo. “*Sul conto di Giovanni di Natale arrestato per l'omicidio commesso nella persona del fu Michele figlio di Iuri macellaio; sottoposto alla tortura ed interrogato se ha commesso l'omicidio lui nega e vuole provare di non aver colpito Michele, per cui si è nel dubbio se sottoporlo alla tortura oppure rinviarlo a provare la sua innocenza. Si decise di lasciare la scelta alla valutazione dei deputati e per intanto lo si sottoponga alla corda”. Però scappa dalla prigione lasciando in ambasce il povero Juri padre di Michele. Inquisire “quomodo fugit”76. La tortura sarebbe la prova pretesa dal giudice, l'interrogatorio quella dall'imputato. La fuga è una confessione plateale con corruzione. “*Sul danno commesso da un tale in una braida di ser Giacomo della signora Ruvignana da parte di alcuni ragazzi sul conto dei quali, come asserisce, dispone di precisi indizi. Si decise di interrogare quel ragazzo, sentito il quale, si proceda ulteriormente. Sentito il ragazzo figlio della Sorda, il quale confessò di aver tagliato due viti, si decise di incarcerarlo”. L'istinto del male gratuito, o bullismo, è tipico dell'adolescenza, come esercizio di violenza, qualità apprezzata dagli adulti. Giacomo Venerio luogotenente del Friuli dispone che gli appelli dal comune devono pervenire a lui entro 8 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Il limite di tempo dovrebbe segnare i confini delle giurisdizioni dal punto di vista superiore, perché di solito il comune nega il permesso, anche se lo fa pro forma. Sull'appello fatto dal gastaldo della città contro quelli di Merso e richiama a sé la sentenza con le carte relative. Si riferisce alla Banca di Merso che esercita la sua giurisdizione nelle Valli del Natisone sulla sinistra del fiume e che vede la parte condannata in prima istanza ricorrere al gastaldo di Cividale che richiede le pratiche. “*Dal momento che tutti i cittadini affrontarono pesanti spese ogni anno nel recintare gli orti e le braide nonché nell'acquisto di cancellate, perché si ruba a man bassa da parte di diverse persone”. Lo abbiamo documentato ed il danno alle recinzioni dipende non tanto dalla necessità di costruirle, quanto dall'incessante rinnovo e riparazione. 1482 -Luca Mauro assolve Francesco de Portis per aver suonato la campana casualmente, per cui erano accorsi uomini armati essendo soliti a ciò fare-. I cosiddetti “glongos” più che ad un'angaria, richiamavano ad un'urgenza collettiva. Il luogotenente rimprovera il comune perché sulla base delle querele da lui “tractate”, dovrebbe incassare 2000 lire ed invece alla fin fine non lo fa. In pratica il comune non fa giustizia ed ospita in città i banditi da lui. I singoli distretti giuridici erano talmente contigui da farsi concorrenza a vicenda, ospitando i cosiddetti banditi nella prospettiva di guadagnarci sotto tanti aspetti: economici e politici, oltre il vantaggio della taglia. 1484 -Ordina di licenziare tutti i banditi e di non dare a veruno affidazione essendo contro la giustizia-. Dovrebbe essere logico, ma a questa pena si ricorreva con troppa facilità e la tentazione di rimettere piede ogni tanto in città era compresa e giustificata dai più. Ser Lusio è stato condannato anche a Venezia “*con il pagamento delle spese, tuttavia lui rifiutò la sentenza perché il sig. Andrea promise di rimettere le spese a ser Lusio ecc.”; la cosa va per le lunghe ed è spiegabile solo per la disponibilità di spesa di questo soggetto nonché del suo carattere testardo. 76 AMC Proc civ n. 01, 23-6-1480. “magistrum Bertulucium calligarium qui violenter accipi fecit vestitum puero suo extra territorium suum tamquam damnator pro causis, cum revera non esset in territorio suo. Fiat mandatum” . AMC Def com n. 14, 4-12-1480, p. 45. Lune. “pluries etc. Altera nocte intravit cum multis sociis suis armatis et vagavit per Civitatem vero interficiendi aut vulnerandi aliquem... secundum tenorem sententie contra eum late”. AMC Def com n. 14, 11-1-1481, p. 8v. Veneris. “Super Johanne Natalis capto pro homicidio commisso in persona olim Michaelis filii Jurii becharii ducto ad torturam et interrogato si commisit homicidium ipse negat et tamen vult probare se non percussisse aut vulnerasse ipsum Michaelem et sic dubium est utrum debeat torqueri an admitti ad probandum. Diffinitum fuit quod relinquatur arbitrio deputatorum et ponatur ad cordam”. 604 1490 -Alle sentenze del grande arengo o Consiglio dei X non si appella se non per via di grazia-77. Giunti a quel punto, dove ben pochi privati osavano arrivarci e di solito lo facevano le istituzioni, non c'era che il giudizio universale. “*Su Zenone figlio di Giovanni di Milano ladro arrestato per il sospetto di parecchi furti, che ieri fu esaminato sotto tortura ed ha confessato qualche delitto. Si decise di riportare Zenone al luogo della tortura e sia esaminato con diligenza, dandogli la tortura e tanti tratti di corda quanti vorranno ed allora s'incarichino anche altri due deputati che insieme con gli altri siano presenti al suddetto esame”. La numerosità degli incaricati è in funzione di un loro comportamento equilibrato. Alla fine ha confessato ed il consiglio decide di leggere il processo “*nell'arengo, nel quale si dà lettura del processo e si proceda a fare giustizia secondo la prassi”. Concluso così potrebbe comportare l'impiccagione, ma speriamo di no. “*Querela contro ser Pietro macellaio. Ser Francesco de Portis provisore riferì come ieri giunse alle sue orecchie che Pietro macellaio proprio ieri se ne uscì in espressioni di estrema disonestà contro il comune et il reggimento di questa terra, dicendo 'quod vegna il canchro ali provedidori e aldicto rezomento' ed oltre a queste parole si permise molte altre espressioni spregevoli per cui si fece dare per oggi la difesa in consiglio ecc. Presentandosi Pietro così citato negò i fatti elencati nella querela, ma solamente che gli capitasse di cagare sangue ai beccai”78. Non è un'accusa volgare, ma profondamente malefica con malanni che hanno del contemporaneo sia per il cancro generico che per quello al colon. La prassi di ingozzarsi di carne delle classi benestanti era già una condanna di per sé. Questa maledizione punta più su una ricorrenza in quella società che sull'eccezione. “*Su ser Pietro de Puppis che chiede di inquisire sul delitto commesso da alcuni scellerati nella sua locanda lungo la strada del Natisone e su di esso si amministri la giustizia. Si decise di incaricare dei deputati che inquisiscano e istruiscano il processo contro i suddetti delinquenti ed una volta celebrato il processo sia fatta giustizia”. La via Cividale-Plezzo era ben servita da queste locande per i commercianti di passaggio, ma si prestavano pure, grazie al sonno pesante e condito, a colpi di mano fortunosi. Ma era un danno che Cividale non poteva sopportare ed il suo intervento assume forme molto severe. “*A proposito delle code dei cavalli dei conduttori di cavalli da soma tagliate con grave danno di Cividale. Si decise di nominare tre deputati per sottoporre ad inchiesta questi malfattori e istruire il processo ed una volta concluso si proceda all'applicazione della pena”. Se era opportuno sfoltire del pelo fluente della coda perché non desse fastidio al conduttore o non s'impigliasse negli attrezzi da lavoro, non lo era altrettanto per i cavalli da corsa, da torneo, per i cavalieri ecc. e l'operazione era pericolosa ed in questo caso crudele. Tuttavia sappiamo che gesti apparentemente gratuiti nascondo altre motivazioni come il sabotaggio per una concorrenza sgradita. 77 AMC Def com n. 14, 19-2-1481, p. 27v. Lune. “Super damno unius commisso in brayda ser Jacobi domine Rumignane per quosdam pueros de quibus ut asserit clara indicia habent. Diffinitum fuit quod audiatur puer quo audito procedatur ad ulteriora. Audito puero filio Surde qui confessus fuit incidisse duas vites, diffinitum fuit quod ponatur in carcere” . AMC Com n. 16, 13-6-1481. -Domanda il processo uno di quelli che avevano ucciso un forestiero ospite in Cividale e spogliato di tutto ciò che aveva (AMC Com n. 16, 3-11-81). -Si ruba a man bassa ovunque a poveri e ricchi (AMC Def com n. 15, 9-1-1482, p. 6v. Mercurii). AMC Com n. 17, 29-6-1482. AMC Def com n. 15, 16-4-1483, p. 44v. Mercurii. “Qum omnes cives suberunt maximas expensas omni anno in claudendo ortos et braydas necnon in emendo cancellos qui furantur per diversas personas”. AMC Com n. 18, 1-1-1484. AMC Def com n. 15, 9-7-1484, p. 65v. AMC Com n. 18, 2912-84. -“Remissum est ad deputatos ad faciendum precessum contra delinquentes qui audiant et intelligant et definiant prout eorum iudicio visum fuerit” (AMC Def com n. 15, 12-12-1485, p. 120. Lune). AMC Def com n. 16, 3-9-1488, p. 110v. Mercurii. “cum expensis tamen ipse sententiam noluit accipere quia promisit dominus Andrea remittere expensas ser Lusio etc.”. AMC Com n. 18, 27-9-1490. -Una sequela infinita di piccole questioni fra singoli compreso uno sputo in faccia (AMC Def com n. 16, 7-2-1491, p. 31v. Lune). 78 AMC Def com n. 16, 20-7-1491, p. 104v. Lune. “De Zenone filio Johannis de Mediolano fure capto pro suspicione multorum furtorum qui heri ad torturam fuit examinatus et confessus est aliqua delicta. Diffinitum fuit quod reducatur Zeno ad locum torture et examinetur diligenter dando sibi torturam et tot tractus corde quot voluerant et tunc deputentur etiam duo alii deputati qui penes alios sint ad examinationem predictam presentes... in arengo in quo legatur processus et fiat justitia secundum consuetudinem”. -Nessuno deve dare ospitalità “bannitis”, pena 100 lire (AMC Def com n. 16, 207-1491, p. 104v. Lune). -Continui contrasti tra paesi intorno a Cividale per pascoli ecc. (AMC Def com n. 17, 6-2-1492, p. 30v. Lune). AMC Def com n. 17, 4-10-1493, p. 126. Veneris. “Querela contra ser Petrum becharium. Ser Franciscus de Portis provisor retulit qualiter heri venit ad noticiam suam quod Petrus becharius heri usus fuit inhonestissimis verbis contra communitatem et regimen huius terre dicendo... et ultra dicta verba multa inhonesta verba dixit propter quod sibi fecit dari pro hodie defensionem in consilio. Bene comparens Petrus sic citatus negavit contenta in querela, nisi quod veniret cagasangum bechariis”. 605 “*Inchiesta contro alcuni delinquenti che scorrazzano la notte. Poiché questa notte con un colore simile alla vinaccia in diversi luoghi sono state deturpate le porte e tra l'altro è stato deturpato pure San Marco o meglio la sua immagine appesa alla casa di Giovanni Tommaso, per cui si decise di intervenire immediatamente. Si decise nel consiglio radunato di provvedere per l'inchiesta sul conto di simili malfattori, che se si possono acciuffare subito questi delinquenti con ogni diligenza una volta rintracciati si raduni un nuovo consiglio”. Le scritte sui muri, compreso lo scempio delle immagini, è una prassi di artisti mai nati in ogni tempo. Qui tuttavia l'offesa all'immagine di San Marco puntava piuttosto in alto e va ascritta all'atmosfera tesa se non rivoluzionaria degli schieramenti opposti di fine secolo in Friuli. Un tale Fabiano incendiario e già conosciuto malfattore cividalese è ricercato a Gorizia per essere processato. Ebbene acciuffato e processato il “malefactor” Fabiano ha confessato senza tortura “*delitti capitali. Vista la sua malignità si decise di consegnarlo nelle mani dell'arengo che lo processi, tenuto conto che lo stesso Fabiano merita davvero la pena capitale dalla quale non deve essere assolto in alcun modo e si convochi l'arengo per domani mattina per una tale sentenza. Considerato che il littore della giustizia viene per l'esecuzione, tale richiesta gli sarà avanzata come pertinente al suo ufficio”79. Lo meritava, ma il “condizionamento” dei giudici deriva dall'evidenza dei fatti e non solo dalla legge e dalla competenza dei giudici. 3- Mercato ♣ Le attività mercantili assorbono la maggior parte delle persone nel quotidiano disbrigo dei propri affari ad vivendum. Raccogliamo qui alcune voci anche se in modo non sistematico. Conosciamo il tipo di mercato che ogni cittadina gestiva come sua propria identità socio-economica e la ristrettezza di tale gestione che con l'avvento di Venezia dimostra tutta la sua inadeguatezza. Nonostante le grandi imprese quali il ponte nuovo e la ricostruzione del duomo in Cividale, spese piuttosto passive, non si riuscirà a promuovere le novità manifatturiere che altrove in Friuli trovavano ospitalità concorrenziale. Cividale era e sarà vittima di una indomabile nostalgia per il suo passato ed a quello si rivolgerà ogni volta che dovrà affrontare il suo futuro. Una volta tanto pensiamo d'aver risposto a tanta nostalgia, decifrando nell'avventura longobarda (sito) e nei suoi monumenti artistici un messaggio di un'attualità urgente se non risolutiva per sé e per gli altri. Nel 1404 la nuova marca corrisponde a fiorini 20. Si pone "*all'incanto il dazio della beccheria con due clausole: una che chiunque acquisti il dazio tenga il macello ben fornito di carni e l’altra che il dazio sia venduto come al solito la domenica dopo il 21 maggio". L'ha spuntata "Johannis quondam Francisci de Florentia". La preoccupazione per i rifornimenti è a vasto raggio. “*In Cividale d'Austria, nella pubblica piazza. Ivi i sig. Simone di Giovanni Toni gastaldo, Francesco Perotti provisore e Guglielmo Lupoldi vicario del provisore, Nicolò de Portis incaricati a provvedere che i castrati degli slavi non vengano portati fuori, emisero un ordine ad Adamo Formentinis, a Pietro de Formentinis gastaldo di Tolmino, sotto pena di 100 lire ciascuno che non permettano alla contrada di Tolmino di condurre i castrati verso la Contea di Gorizia”. La gestione economica esige un controllo costante sulle merci di passaggio ed in particolare sul prodotto locale. Se pensiamo all’estensione del territorio cividalese vocato alla pastorizia e dalla popolazione non eccessiva, bisogna concludere che l’allevamento, nonostante tutto, era appena sufficiente al bisogno. Quella società viveva di carne e non disponendo di frigoriferi, doveva premunirsi 79 AMC Def com n. 17, 25-6-1494, p. 82. “De ser Petro de Puppis instante inquiri de delicto per aliquos sceleratos commisso in hospitio suo super stratam Natisse et de eo justitiam ministrari. Diffinitum fuit quod fiant deputati qui inquirant et forment processum contra dictos delinquentes et formato processu fiat justitia” . AMC Def com n. 17, 6-21495, p. 15. “Super caudis equorum saumariorum incisis cum dispendio Civitatis. Diffinitum fuit quod fiant tres deputati ad inquirendum huiusmodi malefactores et faciendum processum et facto processu puniantur”. AMC Def com n. 17, 14-71495, p. 80v. “Inquisitio contra aliquos delinquentes nocte vagantes. Quia hac nocte ex fere vinacea in diversis locis depturpate sunt plures porte et inter cetera deturpatus est sanctus Marcus sive eius figura affixa in domo Johannisthome, quocirca propositum fuit de districta provisione fienda. Diffinitum fuit quod fiat stante consilio provideatur de investigatione de huiusmodi malefactoribus qui si haberi tam cito huiusmodi delinquentes cum omni diligentia quibus inventis tunc novum consilium”. AMC Def com n. 17, 14-7-1495, p. 83. AMC Def com n. 17, 7-8-1495, p. 86. “delicta capitalia. Habito respectu ad eius maliciam, diffinitum fuit quod ponatur in manibus arengi qui ipsum habet judicare habito respectu quod ipse Fabianus capitalem meretur omnino penam a qua nullatenus est absolvendus et quod arengus convocetur pro die crastina in mane ad huiusmodi sententiam. Considerato quod litor justitie venit ad exequendum queritum sibi per officium fuerit impositum”. 606 contro una possibile scarsità sia in via ordinaria che durante le emergenze belliche. Per cui i beccai mantenevano al “fresco” i capi da macello nei pascoli loro riservati nei dintorni della città in attesa del momento della mactatione. La gastaldia di Tolmino è considerata in ogni tempo spazio vitale di Cividale. "*Sul produrre carni in Cividale, si decise che nessuno macelli nelle ville obbligate alle waite in città sotto le pene previste dallo statuto". Il monopolio cittadino sulla macellazione è legato al "datium becarie", messo all’incanto e l’ambito cittadino comprendeva le ville obbligate alle waite, dove non si poteva macellare. Si faccia un proclama in piazza "*che una libra di carne di castrato e di carne di montoni (moltinorum) non sia venduta oltre 16 piccoli. Non vendere oltre il prezzo stabilito, sotto pena statutaria. Sul fatto di condurre castrati e montoni": il gastaldo ordina a "Simone Giovanni Toni, sotto pena di una marca, di condurre i castrati che lui stesso ha garantito di accompagnare. Simone di Giovanni Toni ordinò a Bernardo di Rosazzo che, per la festa di san Quirino, conduca i 65 castrati come ha promesso sotto pena di una marca". I provisiori fanno mandato a Giovanni Gombiç beccaio "*che deve, sotto pena di una marca, tenere per oggi ben provvisto di carne il macello e domani ancora in pena di un'altra marca. Riferirono pure di aver ordinato altrettanto al beccaio Balidesio"80. "Gombiç" dal friulano gomba e gomboso=amaccatura, gavacciolo, reso in slavo con la ç o ch finale (COSTANTINI 2002 ad vocem). Moltinorum dovrebbe derivare la fr. molton variazione di monton - montone. “*Sul fatto dei banchi di vendita (descorum) sistemati sopra lo spazio (regalia) del comune. Si decise di emettere pubblico proclama in piazza per tutti i beccai che abbiano il banco di vendita sistemato sopra lo spazio del comune, devono rimuoverlo da questo momento fino al giorno di sabato, sotto pena di una marca di denari e la perdita dello stesso”. Abbiamo interpretato il tutto come occupazione di suolo pubblico, una concessione comunale, ma ad tempus. “*Sul fatto dei conduttori di cavalli che intendono condurre fuori Cividale certa granaglia perché non poterono venderla in piazza e sul nostro mercato. Che si osservi la definizione in base alla quale non è permesso portare fuori Cividale il frumento dei suddetti conduttori di cavalli e si risponda loro con schiettezza che questa disposizione è stata presa del sig. Conte”. Ma si tratta solo del tempo di apertura del mercato. Nel 1412 il Friuli era sotto l'occupazione di re Sigismondo con 14.000 cavalieri ungheresi guidati dal capitano Pippo Spano. Governatore era Paolo Glociver, luogotenente del conte di Ortemburg (PASCHINI 1975, p. 515). Un salto fino al 1424. “*Relazione di Pertoldo Pace che fu in Udine per la questione dei prodotti che si intende vendere in Udine” per 700 ducati, cifra d'incanto da tenere segreta. “Ed il luogotenente quindi se ne andò notificando pubblicamente tramite il messo che per giovedì intendeva appaltare detti redditi”. Il mercato cividalese del momento era saturo e per non far cadere i prezzi, si accede a quello di Udine e lo si mette all'incanto (segreto) un po' come si faceva per i pegni, l'appalto dei quartesi e delle decime da parte del capitolo ecc. “Sul caso di Mario di Sorzento e Francesco di Remanzacco che portano fuori dal distretto gli animali. Si emetta un proclama e pure che i sig. provisori parlino con Francesco di Remanzacco e con gli altri che trasportano la carne fuori dal distretto, che d'ora in poi non lo facciano, sotto pena di perdere tutto quello che hanno per mano”. Succedeva spesso, con astuzia e discreto successo. 80 AMC Com n. 06, 12-3-1404. AMC Proc civ n. 01, 28-2-1406, p. 53. "datium becarie ponatur ad incantum et fiant due cedule una quod quicumque emet datium teneat macellum fulcitum carnibus et alia quod datium vendatur sicut solitum die dominica, vigesima prima mensis mai". AMC Proc civ n. 01, 11-3-1406, p. 54. "In Civitate Austria, super publica platea. Ibique dominus Simon Johannis Tonii gastaldius, Franciscus Perotti provisor et Guielmus Lupoldi vicarius provisor, Nicolaus de Portis, deputati ad providendum ne bechi de sclavonibus extra conducantur, fecerunt mandatum Ade Formentinis, Petro de Formentinis gastaldioni Tulmini, in pena centum librarum pro quibuslibet, ne contrate Tulmini dimittant conducere bechos per contratam versus comitatum Goritie". -“Super facto Johannis Francisci de Florentia super datio” (AMC Proc civ n. 01 28-3-1406, p. 60). -“Super facto anguillarum venditarum per Merlinum becharium” (AMC Proc civ n. 01, 28-3-1406, p. 63). AMC Proc civ n. 01, 12-5-1406, p. 75. "Super facto faciendi carnes per Civitatem, diffinitum fuit quod nullus faciat carnes in villis qui faciunt vaitam in Civitate Austria sub pena statuti" . AMC Proc civ n. 01, 22-5-1406, p. 79. "quod libra carnis castratine et carnis moltinorum non vendatur ultra XVI parvulos. Non vendere ultra modum, pena statuti. Super reducendo castratos et rochos... sub pena unius marche, quod reducat castratos pro quibus ipse fideiussit de educendo eos... Simon Johannis Tonii precipit Bernardo de Rosacio quod ipse ad festum sancti Quirini reducat castratos LXV in pena unius marche, pro quibus reducendis se obligavit" . AMC Proc civ n. 01, 177-1406, p. 9. "quod ipse sub pena unius marche teneat hodie fulcitum carnibus macellum et cras in pena etiam unius alterius marche. Item provisores retulerunt se mandasse Balidesio beccario". 607 “*A proposito del macello da costruirsi altrove per l'utilità di Cividale e per la sanità dei cittadini ecc., nonché per ovviare al fetore che diffonde. Si decise di incaricare alcuni che vedano il posto e le spese necessarie” 81. Sembra che l'abbiano costruito lì dove è ancora oggi superstite almeno la struttura, in via Leonardo da Vinci, vicino al fiume Natisone, dove poteva scaricarsi il surplus organico. Se pure mancavano i concetti basilari dell'infezione, a parte quelli della peste, qui il fetore insopportabile è un indice inconscio di pericolo infettivo. Ad ogni tempo e ad ogni luogo il suo afrore ed ogni etnia è connotata da uno specifico, un po' come l'impronta digitale, di solito insopportabile per il nativo, che non si rende conto di suscitare un'identica e parallela allergia sui forestieri. I cani antidroga e simili se ne intendono. “*Giannino fornaio confeziona il pane di pezzatura inferiore al formato stabilito per venderlo in danno del territorio”. In una società con una pluralità di pesi e misure poteva capitare che si approfittasse. Il fenomeno era gravoso e deleterio se riferito alla moneta di peso ridotto di solito quella di metallo prezioso. I beccai mandano i loro castrati in numero di 500 a pascolare nei prati di quelli di Grupignano che si lamentano. Proibito. Attorno alle mura cittadine, lo spazio esistente per un largo raggio era riservato a pascolo, dove primi fra tutti tenevano le loro greggi i beccai e solo dopo gli abitanti dei villaggi vicini con l'obbligo della waite e schiriwuaite, cioè guardia alle porte e alle mura di Cividale. Tuttavia tale spazio confinava con i comunali dei villaggi circostanti gelosi a loro volta del rispetto dei loro pascoli. “*Sta di fatto che il frumento lo si acquista per rivenderlo e lo stesso per le uova ecc. Si decise che nessuno, sotto pena di 25 lire, possa acquistare per rivendere dal mattino fino a mezzogiorno e che trascorso mezzogiorno, se la biada di qualsiasi qualità risulta che chiunque la possa acquistare, tuttavia se è stata acquistata dai venditori questi sono tenuti a venderla allo stesso prezzo a chiunque la richieda. Lo stesso, in pena di una marca di denari, che nessuno possa acquistare né uova né polli in e sopra la piazza”. La piazza non è il mercato ed al caso detta legge solo il mercato. Le “segrete” leggi del mercato sono incontrollabili, spuntano come le erbacce da ogni dove, ma per ora sono demonizzate con una legislazione diserbante parecchio dannosa per qualsiasi prospettiva di espansione. Quando s'imporrà la rivoluzione capitalistica diverranno tutte benefiche facendo del mercato l'unico regolatore universale. Fenomeno che in piena globalizzazione fa impazzire le borse. A proposito dei capretti che scarseggiano; nessuno “*si permetta di acquistare dei capretti per venderli e neppure agnellini a Caporetto”. Lo scopo era quello di non sfornire il mercato cividalese che attingeva dall'entroterra ed in ogni caso per non ridurre il prelievo del dazio. “*A proposito delle immondizie e dei cattivi odori del macello. Si ordini a Bianco Domenico per tutti i macellai che non rilascino il sangue né abbandonino il letame e le viscere degli animali per il macello sotto pena di una marca e tale ordine devono notificarlo ai loro soci” 82. A noi pare incredibile tanta disinvoltura, perché i primi a soffrirne dovevano essere proprio i macellai. È 81 AMC Proc civ n. 01, 9-12-1406, p. 22. “Super facto descorum existentium in regalia communis. Diffinitum fuit quod fiat publica proclamatio in foro per omnes becharios habentes descum super regalia communis debeant removere hinc ad diem sabati sub pena unius marche denariorum et amissionis eum”. AMC Com n. 08, 22-1-1412, p. 4. “Super facto somariorum volentium conducere extra Civitatem blada quare ea non potuerunt vendere super platea et foro nostro. Quod observetur diffinitio super quo non permittatur exire extra Civitatem frumentum dictorum somariorum et quod respondeatur honeste eis is qualis de voluntate domini comitis est factum”. AMC Def com n. 01, 21-7-1424, p. 68. “Relatio Pertoldi Pacis qui fuit Utini pro facto fructuum qui venduntur Utini... Et locumtenens inde abijt notificando publice per preconem quomodo die iovis volebat dictos fructus delivrare”. AMC Def com n. 01, 18-4-1425, p. 33. “Super facto Mauri de Surzito et Francisci de Remanzacho qui educunt animalia extra districtum. Quod fiat proclama et etiam quod domini provisores loquantur cum Francisco de Remanzacho et aliis qui deducunt carnes extra disctrictum quod amplius non faciant sub pena perdendi illud quod adducunt”. AMC Def com n. 02, 27-6-1426, p. 2. “Super facto macelli alibi edificandi ob utilitatem Civitatis et sanitatem civium etc. propter fetorem. Diffinitum fuit quod deputentur aliqui qui videant de loco et pecuniis”. 82 AMC Def com n. 02, 16-9-1426, p. 75v. “Super eo quod Zanninus pistor facit panem parvum ad vendendum in damnum terre”. AMC Def com n. 02, 1-8-1427, p. 110v. AMC Def com n. 02, 8-8-1427, p. 114v. “Super eo quod frumentum emetur ad revendendum et quod ova etc. Diffinitum fuit quod nullus sub pena XXV librarum possit emere pro vendendo a mane usque ad meridiem et quod elapso meridie si blada cuiuscumque condicionis venerit quod quilibet possit emere tamen si empta per revenditores fuerunt ipsi tenentur pro eodem pretio cuilibet petenti. Item similiter in pena unius marche denariorum nullus posset emere nec ova nec pullos in super foro”. AMC Def com n. 02, 8-4-1428, p. 32. “emat pro vendendo edos nec nassentes a Chiavoreto”. AMC Def com n. 02, 20-8-1428, p. 109. “Super immundiciis et fetoribus macelli, factum fuit mandatum Blanco Dominico macellatoribus qui non relascent cruorem nec dimittant stercora et viscera animalium per macellum sub pena unius marche et tale mandatum debeant notificare sociis suis”. 608 uno dei tanti indici della sporcizia nauseabonda che avvolgeva l'epoca; un altro era quello delle pelli caprine lavate nella corrente del fiume e stese a seccare lungo il Natisone. “*Sulla custodia da organizzarsi per le nundine di San Martino in occasione del mercato. Si decise di dire ai capitani dei borghi che devono disporre dei custodi sulle torri e la piazza”. “Nundine” è la fiera annuale che dura una settimana, ma conteggiata alla romana “novem dies”. I custodi o le guardie devono garantire l'ordine pubblico particolarmente delicato là dove conveniva gente d'ogni dove e con ogni buona o cattiva intenzione. “*Sulla lite di Simone slavo contro Giorgio Smuch a motivo dei castrati. Si decise di dare un termine a Giorgio Smuch per l'intera giornata di domenica prossima entro la quale deve aver proposto tutto ciò che intende produrre e vorrà provare ed il lunedì prossimo sopra questa causa il consiglio debba decidere e definire... Alla scadenza stabilita per le parti per vedersi pubblicare gli atti”. I castrati erano caprini così trattati per la macellazione ed il contrasto fra questi due slavi era sul prezzo pattuito non onorato a dovere. “*Sulla pescheria da ristrutturarsi. Si ordinò a Giacomo de Venustis cameraro in pieno consiglio secondo la definizione che faccia rinnovare questa pescheria”83. Si riferiva alla “refrigerazione” dei pesci nell'acquaio come avveniva per gli animali al pascolo. “*Sul comportamento di quel mercante che vendette a Stefano beccaio ben 153 castrati” a 34 soldi per castrato e proposti per 39 soldi cd.; un sottoprezzo proibito in quanto il prezzo lo si stabiliva per il mercato di Cividale, dove tutto il bestiame deve confluire e non deviato per vie traverse. La concorrenza in un mercato così ristretto è essenziale anche se insopportabile. Il numero richiama suggestivamente la pesca miracolosa del vangelo di Giovanni (21,11). I medievali concepivano il numero ancora in una prevalente dimensione simbolica. Quando Galileo lo restringerà alla pura valenza quantitativa nell'illusione dell'esattezza perderemo il senso del mistero che però la scienza nel secolo scorso ha ricuperato suo malgrado con eclatanti premi Nobel fra i quali la relatività di Heinstein ed il principio di indeterminazione di Hisenberg. Il termine “castrones” riflette il friulano “cjastrons-castrati”. “*Gregorio Pesiç chiede di poter vendere le carni argentine per veronts (?)”. Ci si riferisce ad un genere di carni pregiate, suine e bovine particolari. L'ultima espressione si riferisce ad una varietà monetaria. “*Contro coloro che mutuano delle carni. Si decise” che lo devono notificare “*al daziere e pagare il dazio, eccetto sulle carni acquistate dal mutuante per il macello ecc.”. Questo mutuo era una specie di acquisto a credito, ma poteva prestarsi ad eludere il dazio, mentre quando riceveva a mutuo il macellaio predisponeva le carni che poste sul mercato comportavano il saldo del dazio. “*Sulla prassi di vendere il vino alla brocca assunto dalla metreta. Si decise di prendere una brocca dalla metreta e sia venduto il vino senza la brocca (e ciascuno possa vendere la metreta a suo piacere”) - frase cancellata e rimessa ad altro consiglio, dove si rileva che siccome “*è difficile poterla rimuovere, si decise che la misura ossia la 'bucia' finora osservata deve continuare a rimanere senza una brocca alternativa e che non faccia altra misura né minore né maggiore e che ciascun ostiere deve trasportare nelle misure consuete e misura retta e giustamente attingere e venda quel vino che gli piacerà e se qualcuno attinge il vino, giustamente sia condannato dagli ufficiali secondo la prassi finora seguita” 84. La misura base ed 83 AMC Def com n. 02, 10-11-1428, p. 145. “Super custodia fienda in Civitate propter nundinas Sancti Martini occasione mercatus. Diffinitum fuit quod committatur capitaneis burgorum qui debeant ponere custodes super turres et in platea provideatur de custodibus”. AMC Def com n. 03, 13-1-1430, pp. 8v, 11. “Super lite Simonis sclavi contra Gerogium Smuch occasione castratorum. Diffinitum fuit et datus fuit terminus Georgio Smuch per totam diem dominicam proxime futuram debeat produxisse quicquid producere et probare voluerit et die lune proxime futura super ipsa causa consilium debeat determinare et diffinire... In termino partibus statuto ad videndum publicari”. Innumerevoli questioni per insulti, offese, ferite, questioni di pascolo. AMC Def com n. 03, 1-3-1430, p. 24. “Super pescheria reficienda, mandatum fuit Jacobo de Venustis camerario in pleno consilio ex diffinitione quod ipsam pescheriam reficere faciat prout idiget”. 84 AMC Def com n. 03, 26-5-1430, p. 68. “Super facto illius mercatoris qui vendidit Stephano bechario castrones CLIII” . AMC Def com n. 03, 28-7-1430, p.118v. “In facto Gregori Pesiç qui petit posse vendere carnes argentinas pro veronts (?)”. AMC Def com n. 03, 28-7-1430, p.125v. “Contra illos qui mutuant carnes. Diffinitum fuit... daciario et solvere dacium excepto de carnibus emptibus per mutuantem ad macellum etc.”. AMC Def com n. 03, 13-10-1430, p. 166v. “Super eo quod vinum venditur ad brocham in metreta. Diffinitum fuit quod accipiatur brocha de metreta et vendatur vinum sine brocha (et unusquisque possit vendere metretam secundum quod sibi placuerit (...) quare difficile est eam removeri, diffinitum fuit quod mensura seu bucia actenus observata stare debeat et permanere sine aliqua brocha et quod non fiat aliqua alia mensura minor sive maior et quod unusquisque caupo ducere debeat in mensuram consuetam et rectam mensuram et juste aurire et vendat vinum illud quod sibi placet et si aliquis auriret vinum, juste condemnetur per officiales secundum actenus est consuetum”. 609 unica per il trasporto del vino è la botticella o metreta e su tale misura l'oste salda il dazio e qualsiasi altro modello è bandito. La metreta era un'unità di misura per liquidi di origine greca. La “brocha” altra misura minuta per liquidi. Proibito giocare sulle misure. “*Contro quei cittadini che macellano fuori Cividale senza licenza del sig. gastaldo e dei provisori”. Compravendita, macelleria ed offerta si fanno per principio in Cividale, fuori solo col permesso esplicito di volta in volta. Tutto ciò in base al principio del controllo sulla carne necessaria, compreso un qualche momento di emergenza e per l'inevitabile dazio. I beccai devono fare “*sgolider del peso di 16 libbre”. Sono pezzi di carne standard, che alcuni beccai compaginano assai più voluminosi. Poi i beccai chiedono di rispettare la prassi “*sul fatto della porzione delle carni e dello sgolider”. Tra poco tornerà questo “sgolider”, una confezione di carni grasse. Silvestro “de Gubicino” chiede il permesso di condurre due vacche ed un manzo “extra confinia”. La condizione era che il comune ne avesse in abbondanza: il deprezzamento costituiva un danno. “*Si faccia in modo che non si acquistino agnelli e capretti al di qua del ponte di Rompeth né lungo la strada né sul mercato ed i beccai non possano acquistare neppure trascorso il mezzogiorno. Si decise di emettere proclama pubblico secondo il consueto che nessuno osi acquistare agnelli o capretti al di qua del ponte di Rompeth né lungo le vie pubbliche né sulla piazza di Cividale e che i beccai non possano acquistare sulla piazza neppure trascorso il mezzogiorno, secondo il consueto e se uno contravviene alla disposizione sia condannato ad una marca di denari senza diminuzione e perda i capretti o gli agnelli acquistati”. Si cita il famoso ponte Rompeth per l'entrata in Italia dei pellegrini che vanno a Roma romipetentes e che segna il confine del mercato di Cividale ad est. Ci si riferisce ad acquisti all'ingrosso; siamo in un momento di emergenza ed il controllo degli alimenti è essenziale nell'ipotesi magari di un rifugio dei rustici in città. Non si può macellare nelle ville né tenere apoteche secondo gli statuti. In questo senso i villaggi erano sprovvisti dei servizi essenziali; bisognava concentrare tutto in città e non solo per i dazi ed il mercato, ma anche per garanzia dei servizi per eventuali assedi. “*I beccai chiedono di poter andare dovunque a pascolare sotto la gastaldia”. Siamo alla carenza di erba, vista anche la quantità di greggi in attesa di macellazione emergenziale. Si cercano “blade” ovunque, “del pane scuro del peso di 24 once e cotto e pane bianco cotto di once 18. Ancora sul fatto che non c'è farina e non si può avere del pane da vendere” 85. Una vera emergenza nonostante che il prezzo del frumento nel 1431/32 non superi la norma di 10-12 soldi al pesinale, mentre per il 1433/34 non abbiamo i dati segno dell'emergenza. “*Bisogna provvedere che abbiano della biada da acquistare. Si decise che debbano giurare tutte le persone se dispongono di frumento, sia laici che chierici giurino se dispongono di frumento” ed i deputati propongano il frumento al pesinale soldi 20 e lo mandino in foromercato “*per metterlo in vendita” e insistano col capitolo che “*faccia la divisione tra... (foglio smangiato) del frumento che possa dare”. È un ammasso vero e proprio. “*Nei confronti di coloro che acquistano castrati lungo la strada e creano penuria in Cividale. Si decise che chiunque sarà sorpreso ad acquistare contro la definizione fatta in precedenza sia condannato così come prevede la stessa”. La gente fa quello che può ed approfitta dell'emergenza se ce la fa. Siamo in una congiuntura di borsa nera. “*Gli ufficiali hanno scoperto che la bilancia di un pescatore non era giusta e rispose che gli era stata imprestata da un cittadino di cui però non rivela il nome. Si decise di condannarlo per falsificazione del peso e si controlli se la bilancia è esatta”. La baraonda di pesi e misure nella 85 AMC Def com n. 03, 16-10-1430, p. 163. “Contra illos cives qui faciunt carnes extra Civitatem sine licentia domini gastaldionis et provisorum”. AMC Def com n. 03, 28-10-1430, p. 174v. “sgolider ponderis librarum XVI... in facto portionis carnium et sgolider”. AMC Def com n. 03, 24-11-1430, p. 190v. AMC Def com n. 03, 11-4-1431, p. 50. Mercurii. “Ut provideatur quod non emantur agni et edi citra pontem de Rompetho nec in strata nec super foro et becharij non possint emere nec elapso meridie. Diffinitum fuit quod fiat publica proclamatio juxta consuetudinem quod nullus audeat emere agnos aut edos citra pontem de Rompetho nec in stratis publicis nec in foro Civitatis et quod becharii non possint emere super foro nec elapso meridie juxta consuetudinem et si qui contrafecerit condemnetur in una marcha denariorum sine diminutione et perdat edos aut agnos emptos”. AMC Def com n. 03, 11-5-1431, p. 65v. Venerdì. AMC Def com n. 03, 23-7-1431, p. 111v. “Petunt becharii posse ire ubique super pascula sub gastaldia”. AMC Def com n. 03, 7-11-1431, p. 157v. Mercurii. “panis brunus ponderis unciarum XXIV et coctus et panis blanchus coctus unciarum XVIII. Super eo quod non est farina et non potest habere panes ad vendendum”. 610 società medievale compresa pure la moneta in genere, a parte gli imbrogli possibili, favoriva un esercizio virtuoso dell'intelligenza per qualsiasi analfabeta. “*Strutturano sgolider in casa di troppo gran peso ed intendono pure fare sgualderia piccola oltre la somma del peso totale di libbre 16. In particolare poi possono fare sgualderia di manzi e di vacche. Si decise” che facciano secondo consuetudine, “*cioè di manzi e di vacche come al solito è consueto fare”86. “Sgolider” e “sgualderia” sono due modi di predisporre la carne vaccina in casa, cioè in proprio, esente da dazio. Ma il problema si pone sulla quantità: la “piccola” non deve superare le 16 libbre, cioè se una libra corrisponde a 360 gr., si ha un totale di 5 kg. di carne circa. Il comune teme che i cittadini approfittino, un po' come i preti che consumano “tutto” il vino della prebenda per non sottostare al dazio e venderlo sottobanco. Quale può essere l'etimologia dei termini? Che abbiano a che fare con “goliard”, franco antico, da Golia, qualcosa di grosso se non grande. Quando si tira ad indovinare si sbaglia. “*Sul favore da impetrare dal ser.mo ducale Dominio di Venezia per importare qui 150 anfore di vino dall'Abruzzo e dalla Puglia”. Sì, purché tutto il vino “*sia sistemato” qui in Cividale. Solito criterio: per evitare concorrenze sui prezzi. Il prezzo del vino per gli anni precedenti e successivi del 1434 ha un'oscillazione da un minimo 40 ad un massimo 80 soldi al conzo secondo l'annata. “*Sulla provvigione da farsi per avere delle biade. Si decise che gli incaricati abbiano il compito di acquistare al miglior prezzo possibile e che d'ora in poi non si permetta a qualche saumario di portare fuori le biade, ma che venda la stessa biada in Cividale e gli incaricati dispongano inoltre che ogni saumario d'ora in poi sia tenuto a sdoganare la sua mercanzia in Cividale e se qualcuno se ne andrà al di fuori, come altre volte si decise e sarà sorpreso dagli ufficiali del comune o da qualcuno dei consiglieri, che incorra nella pena di una marca come è stato deciso”. All'epoca le cittadine del Friuli come Cividale costituivano mercato con il controllo sul movimento merci e loro provenienza per calmierare i prezzi secondo la scarsità o abbondanza dell'offerta e della produzione locale. “*Namnio Depistis dice d'aver acquistato olio in Istria a buon prezzo (caro foro) ed è ottimo, ma se il comune vuole che lo venda a sette soldi alla libbra, che lo venda e lo porti a Cividale; se invece insiste che gli si risponda a tono. Si decise che coloro che hanno l'olio, come fu fatta la divisione da parte dei deputati, quello che da loro fu rintracciato lo vendano a sei soldi e quello che acquisteranno in seguito a miglior prezzo che lo vendano come gli pare tuttavia non oltre i sette soldi”87. Quest'olio istriano, sul mercato di Cividale, ha un valore previsto e non può incidere sui prezzi localmente correnti, determinati dall'equilibrio tra domanda ed offerta. La rigidità del mercato è un principio previsto anche se per contenerlo bisogna tappare innumerevoli falle e prima o poi andare contro la storia. “*Sulla faccenda dei conduttori di cavalli (somarii) che protestano su tre punti, cioè che la strada non è in ordine e che gli ospiti e i mutuari non vogliono accettare i viennesi e pretendono un obolo e danno loro il vino che non è oltre a due ciati (ciatos) e pretendono un soldo. Si 86 AMC Def com n. 04, 27-4-1433, p. 61. Lune. “Provisio quod habeantur blada ad emendum. Diffinitum fuit quod iurare debeant si habent frumentum ad vendendum omnes persone tam clerici quam laici jurent si habent frumentum... ponant frumentum... ad vendendum... quod faciat discretionem inter (...) de frumento quod possit dare”. AMC Def com n. 04, 128-1433, p. 11. Mercurii. “Super quibusdam qui emunt castratos super stratam et faciunt penuriam in Civitate. Diffinitum fuit quod quicumque fuerit inventus emisse contra diffinitionem alias factam condemnetur prout in ipsa condemnatione”. AMC Def com n. 04, 6-11-1433, p. 145v. Veneris. “Super eo quo officiales dicunt invenisse uni piscatori stateram non rectam et dicit esse sibi commodata a quodam cive quem non vult nominare. Diffinitum condemnatum de malo pondere et videatur si statera est justa”. AMC Def com n. 04, 18-11-1433, p. 153v. “Faciunt sgolider domi nimis magni ponderis et volunt etiam facere sgualderia de mancis et vaccis et non debent facere. Diffinitum fuit quo deinceps beccharii non faciant sgualderia debolis ultra summam ponderis librarum XVI. Utique autem debeant aut possint facere sgualderia de mancis et vaccis. Diffinitum fuit... videlicet utrique de mancis et vaccis solitum est fieri sgolider”. 87 AMC Def com n. 04, 8-10-1434, p. 122. Veneris. “Super gratia impetrata a serenissimo ducali Dominio Venetiarum de conducendo CL anforas vini de Apiucio et Apulea... incampetur”. AMC Def com n. 04, 16-1-1436, p. 10. “De provisione facienda pro habendo blada. Diffinitum fuit quod deputati habeant merito emendi pro meliori precio quo possit fieri et quod deinceps non permittatur in aliquo somario quod conducat extra blada sed quod vendat ipsa blada in Civitate et deputati emenant preterea quod omnis somarius deinceps teneatur exonerare suam mercantiam in Civitate et si quis iret pro extra prout alias diffinitum fuit et repertus fuerit per officiales communis aut per aliquem ex consiliariis qui incurrat penam unius marche prout diffinitum fuit”. AMC Def com n. 04, 20-1-1436, p. 11. Veneris. “Namnius Depistis dicit emisse oleum in Hystria caro foro et est optimum sed si communitas vult quod vendat septem solidis libre quod vendet et conducet in Civitatem, sinautem instat quod respondeatur sibi. Diffinitum fuit qui habentes oleum prout facta fuit discretio per deputatos quod per eos fuit inventum vendant sex solidis et ex postea emerint cariori foro quod vendant prout eis videbitur non tamen ultra septem solidos”. 611 decise” di recarsi a Plezzo “*per vedere lo stato della strada e per emettere un mandato al mutuario, sotto minaccia delle pene previste, che la faccia riparare dov'è il caso e se qualche saumario (saumarius) spende qualcosa per la riparazione che se lo faccia restituire integralmente; quindi si ordini che diano sia ai mutuari che agli ospiti per un prezzo adeguato tanto il vino quanto il fieno ed altre cose necessarie agli stessi conduttori di cavalli (saumariis) e che non pretenda di muta alcunché contro il dovuto, cioè oltre la metà di quello che si paga qui in Cividale e se pretende qualcosa che restituisca e pure che accettino le monete viennesi per quello stesso prezzo che loro danno ai conduttori dei cavalli”. Approfittare del forestiero è nella tentazione dello stesso titolare dell'ufficio. Il ciato è una misura che corrisponde a mezzo decilitro. I viennesi sono spiccioli imperiali. La muta si paga metà al mutuario e l'altra metà al mercato di Cividale. Il saumario o sommario accompagna di solito circa sei cavalli da soma. “*Su Florio cramaro che si lamenta che Nicolò di Remanzacco non vuole che tenga un banco in piazza o una sua bottega mentre permette che Nicolò di Trieste possa farlo. Dal momento che altri hanno l'abitudine di occupare la strada nel mercato si decise di dare l'incarico a qualcuno di impedire che occupino la strada”88. Un posto in piazza del mercato per un commerciate è indispensabile anche se la tentazione è quella di approfittare. “*Giovanni di Orzano deviò dalla nostra strada, dopo averla interrotta, cento castrati che acquistò da uno slavo della contrada d'Antro”. Bisognava pagare il dazio. La pastorizia nelle Valli era la risorsa principale sia per i locali che per i vari proprietari feudali che pascolavano greggi numerose e scendendo al piano nel periodo invernale. Queste greggi erano ospitate volentieri la notte su terreno privato per il rilascio organico. “*Se sia il caso di chiedere a qualcuno di Canale del Iudrio che blocchi e sequestri tutti i castrati e gli altri animali deviati fuori dalla nostra strada per detto Canale”. Questo strategia è sistematica per sfuggire alla strettoia del mercato di Cividale. Questo comportamento appella a mercati sempre più aperti per una maggiore dinamica mercantile. Lo stesso fenomeno si riscontra oggi di fronte all'eccessivo e non oculato prelievo fiscale. “*Sta di fatto che i capretti vengono deviati per altre strade. Si decise che i sig. provisori assumano dei custodi per il controllo della strada e se qualcuno viene sorpreso a interrompere la strada che i vigilanti abbiano la terza parte che però non può essere donata interrompendo la strada”. Era possibile il trucco di farsi dare una parte con la possibilità di andare altrove. Non c'è rimedio all'abuso che non possa essere piegato a favorire lo stesso. In questo senso i popoli meno ligi alle norme consuetudinarie sono anche quelli più ricchi di fantasia. Chi rispetta “fanaticamente” le leggi non contribuisce all'evoluzione, al limite neppure all'arte ed alla cultura, perché la legge fissa l'evento, mentre l'evoluzione è l'istanza darwiniana al progresso. Questo è un atteggiamento globale: noi conosciamo nell'ambito della nostra delimitazione che però è uno status dinamico che ci spinge sempre oltre, se non vogliamo ripiegarci su noi stessi, contraddicendo così la natura stessa. L'unica regola universale allora è la giusta misura; invece di chiudere le porte, meglio estendere lo spazio, invece di privilegiare una via meglio promuovere raccordi, piuttosto che punire i piccoli abusi meglio dissuadere la prepotenza del privilegio istituzionale ecc. “*Sul fatto di non permettere ai filatori di filare le lane per i lanari udinesi così come loro ugualmente fecero per nostri filatori. Si decise di emettere un mandato ai filatori, in pena di 25 lire, di non ricevere i filatori di lana per filare né filino i filatori di lana nostrani se non per i cittadini di Cividale”89. Un dispetto ricambiato, che non aveva nulla di intelligente in 88 AMC Def com n. 04, 23-1-1436, p. 12v. “Super eo quod somarii murmurant de tribus, videlicet quod strata non est in ordine et quod hospites et mutuarii non volunt accipere vienenses nisi pro sex obolis et tercio quod hospites non dant eis fenum valoris duorum obolorum et volunt unum solidum et vinum dant eis quod non est ultra duos ciatos et petunt unum solidum. Diffinitum fuit... et videant qualiter strata est in ordine et faciat mandatum mutuario in penis quod faciat eam reparari ubi expedit et si quis somarius aliquid expendit pro reparatione quod faciat sibi integre restitui, pretera quod fiat mandatum tam mutuariis quam hospitibus qui dent pro competenti precio tam vinum quam fenum et alias res necessarias ipsis somariis et quod non exigat de muta aliquid contra debitum videlicet ultra medietatem illius quod hic solvitur in Civitate et si quid exegit quod restituat et etiam quod accipiant vienenses pro eo precio quo ipsi dant somariis” . AMC Def com n. 04, 28-9-1436, p. 154. Veneris. “De Florio cramario qui se aggravat etc. quod Nicolaus de Remanzacho non vult quod teneat unum discum in foro aut suam apothecam et permittit quod Nicolaus de Tergesto tenet. Qum solent aliqui cum similibus apothechis occupare stratam in mercato diffinitum fuit quod deputent et quod non impediant stratas”. -Giovanni Quagliano chiede di riaprire la sua apoteca (AMC Def com n. 04, 9-11-1436, p. 176. Veneris). 89 AMC Def com n. 05, 3-5-1437, p. 68v. Veneris. “Super eo quod Johannes de Orzano conduxit extra stratam nostram ipsam violando castratos C quos emit a quodam sclavono contrate Antri. Utrum committatur alicui Canalis Judrii ut intromittat et accipiat quoscumque castratos et alia animalia que conducentur ex strata nostra per dictum Canalem”. 612 prospettiva. Si sentiva l'esigenza di sviluppare un modello “industriale” di filatura e Cividale tenterà di realizzarlo, in combinazione con il potenziamento della portata d'acqua dei Mulinuss al fine di ottenere l'energia necessaria per la funzionalità dei telai. Ancora un comportamento ambiguo; si voleva il nuovo esasperando il vecchio dandosi la zappa sui piedi. “*Sul fatto che Clemente slavo, vecchio per malizia, interruppe più volte la strada recando danni al territorio ed alla nostra strada, perché si corra ai ripari. Si decise che il formaggio sequestrato da Silvestro Gubricino allo stesso Clemente che lo stava portando per venderlo fuori dal distretto di Cividale sia per lui perduto e due parti spettino al comune perché il gastaldo suo ufficiale non gli diede nessun aiuto né s'interessò alla cosa e la terza parte a quello che lo ha sorpreso, tuttavia tanto di formaggio, del valore di otto denari, rimanga allo slavo, secondo il dispositivo dello statuto”. Era un comportamento frequente quasi inoffensivo se gli stessi ufficiali del comune se ne disinteressano. La terza parte lasciata a Clemente esprime una certa comprensione dell'accaduto. Quelli di Remanzacco rompono la strada e pure quelli di Orzano “cum animalibus”, nonché quelli di Pradamano. “Diffinitum fuit” di prenderli “personaliter” e diano garanzia per 200 lire ciascuno e quindi “*si faccia un'inchiesta da parte di Donnino di Rosazzo che denunciò il fatto che la interruppero prima della festa di Natale, che paghino ciò a cui verranno condannati” 90. Il mercato di Cividale è circondato da strade privilegiate e la loro interruzione o meglio violazione era facile per evitare quelle tasse nei punti strategici come passi, ponti e porte quasi un territorio minato ed infine il mercato cividalese non gratificante. “*Sul fatto che le pecore del sig. Angelo muoiono e altri vicini se ne lamentano. Si decise di emettere un mandato per il sig. Angelo che porti fuori del distretto di Cividale le sue pecore”, si suppone le superstiti. Non morivano certo di fame ma per qualche epidemia. Non si capisce perché l'allarme non venga dato come si faceva con i cittadini o forestieri per la peste. Forse erano greggi di transumanza. “*Sul fatto che gli uomini di Gagliano che andarono a ricercare quelli che vollero il giorno prima depredare una sacca in Spessa e trovarono in un albero scavato un certo nascondiglio ed in terra un anfratto. Si decise di ordinare a tutti i decani delle ville circostanti che se giungerà un qualche uomo sospetto nel villaggio per acquistare del pane o altre cibarie ed in particolare alcuni che indossano scarpe bianche e rosse ecc. che li prendano e li trattengano finché non abbiano dato comunicazione al comune”91. La strategia seguita per occultare il tutto suppone un piano ben studiato da lungo tempo e deve essere servito per più colpi. “*A proposito delle lane da non spedire fuori della Patria”. La lana è materia prima della tessitura e va protetta in esclusivo uso locale. La “Patria" è un'espressione circostanziata alle dimensioni del distretto ed al forte sentimento di appartenenza. “*Sui bottegai che si rifiutano di vendere l'olio”. Il prezzo non era gratificante. AMC Def com n. 05, 13-5-1437, p. 74. Lune. “De eo quod edi conducuntur extra per aliam stratam. Diffinitum fuit quod domini provisores reparent custodes qui custodiant stratam et si aliquis experietur rumpere stratam quod custodes habeant suam terciam partem quam non possint donari rumpendo stratam”. AMC Def com n. 05, 17-5-1437, p. 77. Veneris. “Super non permittendo fileriis filare lanas lanariis utinensibus prout ipsi itidem fecerunt nostris lanificibus. Diffinitum fuit quod fiat mandatum fileriis in pena XXV librarum qui non accipiant lanianos ad filandum neque filent laniani forensi nisi civibus Civitatis”. 90 AMC Def com n. 05, 31-5-1437, p. 84v. Veneris. “Super eo quod Clemens sclavus, antiquus in malicia, fregit pluries stratam et damnificat terram et stratam nostram ut provideatur. Diffinitum fuit quod caseus acceptus per Silvestrum Gubricini ipsi Clementi vendenti extra districtum Civitatis conducere, sit perditus et due partes veniant communitati quare gastaldio eius officialis ei nullum prebuit adiuctorium neque interfuit huic rei et tercia pars illi qui acceperit tamen tantum de casio quod sit valoris octo denariorum remaneat sclavo, secundum formam statuti” . AMC Def com n. 05, 13-31438, p. 33v. “inquiratur a Domnino de Rosazzo qui denunciavit quod fregerunt festum Nativitatis citra quod solvant id quod condemnabuntur”. -Sul prezzo eccessivo della legna (AMC Def com n. 05, 17-8-1438, p. 138. Mercurii). -Chi deve vendere manzi fuori deve chiedere il permesso (AMC Def com n. 05, 22-9-1438, p. 148v. Lune). 91 AMC Def com n. 05, 7-11-1438, p. 171. Veneris. “Super eo quod oves domini Angeli moriuntur et alii vicini conqueruntur. Diffinitum fuit quod fiat mandatum domino Angelo qui eas conducat extra districtum Civitatis Austrie”. -Contro quelli che conducono “rocchos extra per alias stratas”. Si tratta del solito dazio e della ricerca di un prezzo migliore (AMC Def com n. 05, 16-3-1439, p. 48v). -Soliti animali per strade diverse (AMC Def com n. 05, 22-5-1439, p. 91. Veneris). AMC Def com n. 05, 5-6-1439, p. 101. Veneris. “Super eo quod homines de Gaglano qui iverant ad querendum illos qui voluerunt pridie depredari in Spessa unum carnellum et in una arbore invenerunt factam certam covam et in terra certam speluncam. Diffinitum fuit quod mittatur dictum omnibus decanis villarum circumstantium quod si perveniet aliquis homo suspectus in villam ad emendum panes vel alias res et presertim aliqui habentes caligas albas et rubeas etc. quod eos capiant et sustineant donec significent communitati”. -I beccai chiedono di poter vendere la carne “per unum denarium pro libra. Ad plenum consilium” (AMC Def com n. 06, 11-1-1440, p. 6v. Lune). 613 Il comune di Ramensdorf domanda se i suoi potranno venire con sicurezza a Cividale per partecipare alle fiere e a questo scopo chiedono un salvacondotto. Questa volta l'insicurezza era politica. Il documento era una lettera con il nome del garantito e l'indicazione del viaggio e le pene per chi avesse osato disattenderlo, il tutto munito di sigillo. La gente va incontro ai mercanti di tele e biade per acquistarle, ma si ordina di farlo solo entro “confines fori et non extra”, cioè sul mercato di Cividale, pena una marca. “*Sui conduttori di cavalli che vendono in Cividale la propria merce, ma non intendono acquistare del vino”. Non si trattava di un bicchiere, ma di quantità commerciali che di solito prendevano la via delle Alpi. I beccai “vendunt carnes putridas”. Era la cosa più ricorrente anche se si deve supporre allora una tolleranza a noi sconosciuta. Vengono dal di fuori a comperare “caseum” in Cividale e poi gli “apotecari” ne rimangono privi per i “cives”. Proibito che dei forestieri vadano incontro ai mercanti ed acquistino panni “griseos et cives non possunt emere”. La fatica espressa dal comune per controllare il proprio mercato e garantire i propri cittadini contraddice in ogni senso il vero carattere mercantile dello scambio, mentre cittadini, forestieri, luoghi vari di scambio sono lì in attesa di maturare quella mano nascosta per un equilibrio che costituirà il mercato moderno. Il mercato ristretto, la scarsa produzione, la carenza di infrastrutture, la rigidità della domanda-offerta, un trasporto antieconomico oltre i 50 km ecc., tutto dissuade dall'ampliare ed assecondare gli “abusi” dilaganti. “*A proposito dei mercanti di Plezzo che acquistano formaggio dagli slavi e poi lo trasportano altrove”92, invece di proporlo prima sulla piazza di Cividale. I mercanti di tessuti vendono in mercato e subito vanno “*fuori ad acquistare il vino. Che i cittadini non possano acquistare dai mercanti prima di mezzogiorno quando giungano al mattino e dopo mezzogiorno giungano prima dell'ora tarda, per cui si decise che quella definizione” debba osservarsi. Il vino fuori mercato evitava il dazio. Si vuole impedire la conclusione degli scambi prima di mezzogiorno o troppo presto nel pomeriggio, sempre per andarsene a bere fuori dove costa meno e non si paga dazio. “*A proposito di quel tale mercante teutonico che ora condusse certi castrati e chiede la bolletta per condurli fuori Cividale. Si decise di dire al mercante che quei castrati li venda ai macellai e faccia per loro quello che deve altrimenti gli si dica che faccia secondo la forma dello statuto ed osservi le disposizioni dello stesso sul come venderli”. Le norme sono una vera torsione di orari, arrivi, partenze sempre al fine di garantire ai cittadini il necessario ad un prezzo ragionevole. Questa tuttavia rimaneva un'aspirazione regolarmente contraddetta dall'andamento produttivo. Di fronte alla scarsità non valeva norma ed i prezzi andavano alle stelle e viceversa. Tutto il medioevo è un conato per il contenimento di una frana permanente. “*Sul formaggio di Plezzo che viene venduto ad un prezzo troppo caro dai negozianti di Cividale d'Austria e del formaggio salato si faccia in modo che venga venduto ad un prezzo moderato. Si decise che i negozianti residenti nella nostra Città non possano vendere formaggio dolce oltre i tre soldi alla libbra e se qualcuno non rispetterà la disposizione sia sottoposto alla pena di una marca e lo si comunichi ai negozianti”. Queste qualità di formaggio sono di produzione locale. La tendenza al rincaro è certamente richiesto dal mercato che però non ha ancora troppa voce. Il formaggio era un alimento indispensabile specie per i rustici, facilmente lavorabile in diverse forme e conservabile nel tempo con esiti migliorativi. “*Sulla legna che viene venduta a prezzo troppo alto, si deve provvedere in modo onesto. Si decise di incaricare delle persone che tassino (...) mercoledì 16 novembre”. Forse è saltato il nome, ma la faccenda è il solito libero prezzo. “*Trasportare la legna” al prezzo stabilito e se 92 AMC Def com n. 06, 23-1-1440, p. 11. Sabato. “Super lanis non mittendo extra patriam”. AMC Def com n. 06, 28-21440, p. 22v. “Ultimo februarii”. “De stacionariis qui nolunt vendere oleum”. La data “ultimo februarii” corrisponde al 28 febbraio. AMC Com n. 13, Marzo 1440. AMC Def com n. 06, 6-2-1441, p 21v. AMC Def com n. 06, 3-4-1441, p. 47v. Lune. “De somariis vendentibus in Civitate mercimonia sua et non volentibus emere vina”. AMC Def com n. 06, 28-41441, p. 54. Veneris. AMC Def com n. 06, 5-5-1441, p. 56v. Veneris. AMC Def com n. 07, 14-6-1443, p. 77v. Veneris. “De mercatoribus de Plezio ementibus caseum in sclavonibus et in Plecio et eum conducunt aliunde”. 614 non si rifiutano quelli delle ville, controllarli e costringerli 93. I rustici risultavano i più danneggiati da un simile mercato per risultando “sudditi” molto più dei cives. “*Si provveda a costruire una stadera perché quella del comune non la si trova più. Si decise che il cameraro ne faccia fare una”. È la bilancia modello per le conformi o da conformarsi. Misurazioni lievemente diverse fra loro, magari manipolate, esigevano un costante confronto per evitare abusi. Il capitolo di Cividale ne è un modello che persevererà nel tempo con gravi contrasti specie nel distretto di Tolmino. Il fatto che sia smarrita dipende dalla frequenza con cui veniva ceduta per l'omologazione. “*Polli ed uova siano venduti ad un prezzo onesto”. Questo insistere sull'onestà piuttosto che sul confronto delle merci in campo è un vezzo che per ora gratifica il ceto nobiliare, che mette sul mercato i propri redditi, approfittando appunto del momento di scarsità per intascare di più. Così si comportavano esattamente gli appaltatori di decime e quartesi capitolari. Per cui la domanda: che cos'è l'onestà? Riverire il profitto specie se sacro. All'inizio del I semestre 1450, in occasione della nomina ai vari uffici, si controllano tutti i prezzi in modo che risultino "normali" e non troppo cari. I beccai devono giurare di fare “bechariam”. Era il loro mestiere, ma se ci si intromette così pesantemente con il prezzario prestabilito si è tentati di serrata. “*Non si macellino le carni in Santa Maria del Monte ed in Azzida. Così si decise di non macellare carni in Azzida, né in San Pietro ed in Santa Maria del Monte senza pagare il dazio”. Il capitolo non faccia carni “*in Santa Maria del Monte oltre il loro uso, magari per fare beccheria e per venderne ad altri”. Il comune raccomanda al capitolo “*di non convocare i laici di fronte a loro; risposero che questo non deve dispiacere al comune perché la convocazione è stata introdotta per fare una compensazione ed anche per diritto perché ci si serve della consuetudine”94. Il capitolo a Santa Maria del Monte esercita la sua giurisdizione feudale, escluso lo jus sanguinis riservato alla gastaldia del comune. Qui si appella alla consuetudine, ma in realtà è un ius che risale all'inizio del mille. Sorvegliare le strade per impedire “*che gli agnelli ed i capretti vengano condotti altrove”. Incaricati per l'informazione “*sul conto di coloro che interruppero la strada”. “*Sulla beccheria da vendere. Fu emesso un proclama per cui chi intende fare beccheria e giurare di tenere due o tre banchi attrezzati di buone carni nei tempi stabiliti, che gli si conceda la licenza che possa vendere le carni consistenti (duplas) ed ottime e grasse dalla festa di sant'Andrea (30 novembre) fino alla festa di carnevale per un denaro e che quel tale debba presentarsi di fronte al comune entro otto giorni per dichiarare la sua intenzione”. Quel duplas trova riscontro in una porzione determinata, visto che il costo deve corrispondere ad un denaro. Che si senta il bisogno di un'altra licenza di beccheria non fa che confermare l'enorme consumo di carne del tempo, supportato da un'altrettanta generosa libagione. 93 AMC Def com n. 07, 29-7-1443, p. 100. Mercurii. “extra ad emendum vinum. Quod cives non possent emere a mercatoribus ante meridiem quando de mane venient et post meridiem venient ante horam tardam, ideo diffinitum fuit quod illa diffinitio”. AMC Def com n. 07, 13-9-1443, p. 125 Veneris. “Super quodam mercatore theutonico qui nunc conduxit certos castratos qui petit bulletam ad conducendum extra Civitatem. Diffinitum fuit quod dicatur mercatori quod illos castratos vendat macellatoribus et faciat pro illis quantum competens, aliter dicatur quod faciat juxta formam statuti et servetur statutum super hiis dimittendis”. AMC Def com n. 07, 18-9-1443, p. 127. Mercurii. “Super facto casyei de Plecio qui venditur nimis in caro foro per apothecarios Civitatis Austrie et de casio salato etiam provideatur quod moderate vendatur. Diffinitum fuit quod apothecari existentes in Civitate nostra non possunt vendere caseum dulcem ultra IIII solidos pro libra et si quis contrafecerit pro qualibet vice contrafaciens cadat ad penam unius marche et dicatur apothecariis”. -Rompet è limite per chi “conduxit castratos sine buletta” (AMC Def com n. 07, 25-10-1443, p. 137. Veneris), poi scatta il criterio del mercato cividalese. -Parecchi comperano “manzos bechos” ed altri animali al di fuori della strada ufficiale (AMC Def com n. 07, 24-2-1444, p. 36v. Lune). AMC Def com n. 06, 9-11-1446, p. 117. Mercurii. “Super facto lignorum que venduntur nimis, debeat provideri honeste. Diffinitum fuit quod deputentur persone que taxent sid (...) die mercurii XVI novembris. AMC Def com n. 08, 21-10-1448, p. 100v. Lune. “Conducere ligna”. 94 AMC Def com n. 08, 4-3-1449, p. 17v. Mercurii. “Provideatur de faciendo fieri unam stateram quia statera communis non reperire potest. Diffinitum fuit quod camerarius faciat unam fieri”. AMC Def com n. 08, 23-6-1449, p. 61. Lune. “Pulli et ova vendantur precio honesto”. -Morto anche un bue in macello a dire dei beccai (AMC Def com n. 08, 26-91449, p. 78. Veneris). Visto dove si trovava é avvenuto per un'epidemia possibile. AMC Def com n. 09, 30-12-1450 (!), p. 1v. Mercurii. AMC Def com n. 09, 23-3-1450, p. 26v. Lune. AMC Def com n. 09, 23-3-1450, p. 26v. Lune. “Item quod non fiant carnes in Sancta Maria de Monte et in Açida. Item diffinitum fuit quod non fiant carnes in Açida et Sancto Petro et Sancta Maria de Monte sine dacio... in Sancta Maria de Monte ultra eorum usum, pro faciendo bechariam et vendendo aliis... de non reconvenendo laicos coram eis; responderunt quod hoc non debet displicere communi quare reconventio introducta est pro recompensatione fienda et tam de jure quare de consuetudine servetur”. 615 Organizzare la custodia alle porte per controllare ciò che gli altri portano “*nel distretto quello che hanno preso nei villaggi”. Hanno il solito timore che qualcuno comperi fuori e poi venda dentro, mentre quelli di fuori devono vendere direttamente in città senza altri passaggi. Anche il prezzo dei pesci pescati è fissato dal comune e non dal mercato, finché è possibile. Un tale di Aquileia propone di portare pesci due volte alla settimana “*e dare una libbra di minutaglia per 2 soldi e mezzo e pesci grossi per tre soldi”. Il comune è contento, ma si presenti in consiglio dove “*si dica anche agli altri conduttori che non possano vendere se non al prezzo suddetto”95. Il pesce viene dal mare, pur trovandone nei fiumi e torrenti locali, ma non nella quantità necessaria. Non c'era il ghiaccio per conservarlo e neppure in vasca e bisognava consumarlo il più presto possibile. “*Sul provvedimento da prendere per rintracciare delle biade a nome del comune per la loro diminuzione ed aumento della popolazione. Sul quale provvedimento da prendere anche ser Nicolò de Claricinis offre un prestito e ser Antonio Puppi e ser Lusio come terzo e ser Giacomo della sig.ra Ruvignana per quarto”. Proposte plurime e diverse; “*tuttavia si decise di accettare il prestito di ser Lusio che offre a mutuo 300 ducati con i quali si devono acquistare biade per la diminuzione locale e per la numerosità del popolo ecc.”. Ciò che attira l'attenzione è quell'aumento della popolazione. Siamo in pieno umanesimo e dopo la pace di Lodi (1454) tra Milano e Venezia che mette fine ad uno scontro che durava dall'inizio del '400, ma deve trattarsi di gente che proviene dal di fuori per insediarsi in Cividale e suo distretto, alla ricerca di pace e di un maggior benessere. I tempi tuttavia per le minacce dei turchi e per il pericolo di peste ricorrente non sono certo i più favorevoli. “*Sul fatto che i conduttori di cavalli da soma che trasportano biade dalle parti superiori non vogliono venire per la retta via a questa Cividale e quando sono nei pressi di Tolmino se ne vanno altrove”. Il mercato di Cividale è sempre più mortificato come documenta questo ossessivo controllo, ed i mercanti minacciano di scegliere altre strade ed infatti “frangunt stratam”. Si sente il bisogno di erigere una stalla nei pressi di Cividale per i saumari e cavalli 96. In qualche modo devono aver provvisto anche prima, ma ora si progetta qualcosa di più dignitoso e funzionale. Troviamo allegata al fascicolo -copia di ducali sopra i carriaggi che devono farsi per conto dell'Arsenale. Di solito carichi di legname più o meno obbligati a seconda dei privilegi e tempi-. L'arsenale veneziano attinge abbondantemente alle foreste del Friuli ed in particolare dal distretto di Tolmino, il meglio dotato. Il legname è il materiale strategico del tempo e Venezia controlla il traffico per impedire che ne siano riforniti gli Ottomani. “*S'incarichino delle persone che raccolgano i soldi per acquistare biade a sostegno del nostro popolo. Si decise di incaricare due che chiedano soldi per acquistare biade per il popolo e le distribuiscano solo tra i nostri sudditi”. Importarla dalle parti superiori. Chiedono ai trasportatori, ma questi fanno questione sul prezzo che a Cividale è di soli 17 soldi “*al pesinale per il frumento e 16 al pesinale per la segala, tolti due soldi allo staio”. C'è il rifiuto di versare questi ultimi “*due soldi; la biada l'ha trovata nella villa non molto sopra Tarvisio e chiese se la vuole”. Il comune decide di “*defalcare” questi due “*soldi allo staio che avrebbero dovuto pagare, ma i fontegari (magazzinieri) possono esigerli dai compratori”. A loro volta i fornai 95 AMC Def com n. 09, 23-3-1450, p. 26v. Lune. “quod agni ed edi conducantur aliunde... de his qui fregerunt stratam”. AMC Def com n. 09, 20-4-1450, p. 35. Lune. “De becharia vendenda. Proclamatio ut qui vult facere bechariam et jurare tenere duas ac tres banchas fulcitas bonis carnibus temporibus debitis, quod concedatur sibi et dabitur licentia quod possit vendere carnes duplas et optimas et pingues a festo sancti Andree usque ad festum carnisprivii uno denario et quod talis debet comparere coram communitate infra octo dies ad declarandum suam intentionem”. AMC Def com n. 09, 29-11451, p. 12. Veneris. “in terram quod acceperint in villis”. AMC Def com n. 09, 5-3-1451, p. 18v. Veneris. AMC Def com n. 10, 23-2-1456, p. 23v. Lune. “et dare libram minutorum pro solidis duobus et dimidio et pisces grossos pro tribus solidis... dicatur etiam aliis conductoribus qui non vendant nec vendere possint nisi pretio suprascripto”. -Si continua a “frangere stratas” per sfuggire alla dogana cividalese. Furti frequenti e diatribe (AMC Def com n. 10, 12-4-1456, p. 35. Lune). 96 AMC Def com n. 10, 19-11-1456, p. 93. Veneris. “Super provisione fienda de inventione bladorum nomine communitatis pro minutione et abundantia populi. In qua et ser Nicolaus de Claricinis offert unum prestitum et ser Anthonius Puppi et ser Lusius tercium et ser Jacob domine Rumignane quartum... tandem diffinitum fuit quod acceptetur prestitum ser Lusii qui offert mutuare communi ducatos trecentos cum quibus debent emi blada pro minutione et abundantia populi etc.”. AMC Def com n. 10, 12-1-1457, p. 8v. Mercurii. “Super eo quo somarii deferentes blada de partibus superioribus non volunt venire per rectam stratam ad hanc Civitatem et quando sunt in Tulmino vadunt aliunde” . -Tutte le norme dei fontegari o commercianti di biade (AMC Def com n. 10, 16-8-1457, p. 76. Veneris). -“Non emantur agni et edi extra confines fori sub pena unius marche” (AMC Def com n. 11, 21-4-1460, p. 31. Lune). 616 cividalesi chiedono farina per fare il pane. Il mercato s'impone sul controllo preventivo dei prezzi, grazie alla provenienza estera delle merci. Ancora ci si preoccupa di provvedere del frumento. Poi si chiede a ciascuno di giurare quanto frumento tenga in casa e portarlo a vendere nel foro e se non vogliono non lo devono neppure portare extra. Sembra che l'emergenza più che all'aumento della popolazione sia dovuta ad una crisi economica locale. Per il 1466 non è riportata la meta capitolare, segno che non è stato possibile definirla per la congiuntura negativa. “*Della muta da non pagarsi da parte di conducenti di biada e cibarie. Che il comune faccia pagare la muta per l'intero mese dai fontegari a vantaggio del comune, ed ugualmente che i conducenti di biada non paghino la muta”. Come si era stabilito sopra per i due soldi allo staio per il comune. Sulla carne. “*Affinché la disponibilità di carne non venga meno per il popolo, si decise che se qualcuno conduce dei castrati che promise di portare per macellare che nessun altro possa uccidere castrati finché quelli condotti al macello non siano venduti e si emetta mandato in pena che non vendano di nuovo”97. L'argomento è la garanzia di carni in continuazione, per cui teniamo buone le greggi pascolanti che al caso aumentano di peso, mentre approfittiamo dei castrati in arrivo. “*A proposito dei mugnai che prendono oltre il solito per ogni staio di biada cinque e sei mestoli (schifos) e non ne devono prendere se non quattro”. Lo scifo, di origine greca, era una coppa a due anse, qui usata come misura; corrisponde alla palote friulana. L'aggiornamento dei compensi, più che a coprire le spese, tende ad un maggior guadagno, segno di aumento dalla domanda. “*Sul frumento del comune consegnato a ser Giacomo Scaloni da vendersi loro e chiede di poterlo vendere per soldi 78. Si decise che lui lo possa vendere per soldi 78”. Per il 1469, secondo la meta capitolare, il frumento si vende a 13 soldi al pesinale; se un pesinale corrisponde a litri 12,½, uno staio a litri 75,7, fanno soldi 78 allo staio. “*Dopo pranzo. Sugli uccelli ed i caprioli nonché le lepri ottenute al di fuori della caccia fatta su istanza del nostro comune perché venissero presentate al nostro ser.mo ducale Dominio, sia sospesa fino a lunedì prossimo”. Non bisogna eccedere nella caccia per non danneggiare la selvaggina locale una volta pianificata quella straordinaria per Venezia. La richiesta nonostante tutto è un apprezzamento della selvaggina della zona. Uno ha trovato la sua vacca morta incappata “in un laccio” per colpa di certuni che lui denuncia98. La stazza allora di questi animali era ben inferiore a quella attuale. “*I trasportatori chiedono per favore che il comune consenta loro di usare sei carri per trasportare la biada da Aquileia fino qui”. Sì. Si acquista anche ad Aquileia prodotti per compensare la carenza cividalese. Per la pesca privata si mettevano le reti sotto il ponte maggiore. Ci sarà stata un po' di concorrenza. Ser Battista Puppi chiede di provvedere “*riguardo ai grossetti perché non intende prenderli al posto degli spiccioli. Per cui chiede di mandare a Venezia uno che porti le monete minute e che volentieri faccia per quel prezzo che il comune intende incassare sul dazio”. Prenda “*i grossetti per due soldi ciascuno come pare che valgano, tuttavia a patto che giuri di 97 AMC Com n. 15, 1464-1540. AMC Def com n. 12, 3-4-1465, p. 23. Mercurii. “Deputentur persone ad reperiendum pecunias mutuo pro emendo blada in subventionem populi nostri. Diffinitum fuit quod deputentur duo qui querant pecunias et habeant bladum pro populo et distribuantur solum subditis nostris... pro pisinali frumenti et XV pro pisinali siliginis demptis solidis duobus pro stario... duos, blada invenisse in villa non multum ultra Tarvisium dixit eis si vult... defalcentur... solidi pro stario quos debebant solvere, sed fontegarii possunt exigi ab emptoribus” . AMC Def com n. 12, 19-4-1465, p. 24. Veneris. AMC Def com n. 12, 6-5-1465, p. 27v. Lune. “De muta non solvenda portantes blada et victualia. Quod communitas faciat solvi mutam per totum mensem per fontegarios de lucro comunitati item quod conducentes blada non solvant mutam”. AMC Def com n. 12, 26-6-1467, p. 46. Veneris. “Ne carnes deficiant populo diffinitum fuit quod si quis reducat castratos quos promisit reducere ad occidendum quod nullus alius possit occidere castratos donec illi reducti vendantur et fiat mandatum omnibus in pena quod non vendant iterum”. 98 AMC Def com n. 12, 30-10-1468, p. 68v. Lune. “De molendinariis qui ultra solitum accipiunt pro stario V et VI schifos bladi et non debent accipere nisi IIII”. AMC Def com n. 12, 29-5-1469, p. 31. Lune. “De frumento communis dato ser Jacobo Scaloni eis vendendum et petit posse vendere solidos LXXVIII. Diffinitum fuit quod possit ipse vendere solidos LXXVIII”. -E' proibito vendere “edos antequam veniant in forum”. Nessuno comperi “extra forum” (AMC Def com n. 12, 21-5-1470, p. 41v. Lune). -Non si può comperare e vendere polli “extra forum sub pena contenta in statuto” (AMC Def com n. 12, 1-8-1470, p. 59v. Mercurii). AMC Def com n. 13, 1-2-1471, p. 12v. Veneris. “Post prandium. De volucribus et capriolis ac leporibus habitis extra venationem factam ad instantiam nostre communitatis ut presentarentur nostro serenissimo ducali Dominio, suspendeatur usque ad diem lune”. AMC Def com n. 13, 2-9-1471, p. 67. Lune. “in quodam laqueo”. 617 consegnarli alla scadenza di ogni sabato al comune così come li ha incassati per due soldi e non altro”. Il grosso equivale a due soldi e mezzo, ma alcuni non ci stanno ed il comune minaccia la pena “unius marche”. Le equivalenze monetarie oscillavano come oggi in una specie di equilibrio piuttosto instabile, segno che le oscillazioni finanziarie erano già in atto, anche se interpretate come strategie truffaldine. Venezia suggerisce un comportamento più realistico dovuto alla sua esperienza commerciale internazionale. “*Leonardo della Muzichia chiede un mandato per ser Lusio perché gli restituisca un telaio (filanchalia) altra volta venduto all'incanto, al che ser Lusio rispose che il comune non è suo giudice”99. Abbiamo tradotto con telaio. Il comune non è suo giudice nel caso non ci sia violazione di legge e tale sembra la sua giustificazione: una messa all'incanto per muta o dazio non pagato. Ser Lusio ora sta ai confini del distretto cividalese ed è un nobile importante, anche se dal carattere litigioso. “*Il ven.le rev.do Giorgio pievano di Laas (Carinzia), a nome di Iancilo di Circhina, chiese di restituirgli la borsa con le scritture trovata e precedentemente sottrattagli e rubata nella festa di san Martino nell'ospizio di Alberto Ospite. Si decise di restituirgli tutte le cose ritrovate e così io Belforte per la commissione dei nostri provisori restituii e consegnai allo stesso rev.do Giorgio nella stanza del consiglio la suddetta borsa con tutte le scritture”. Una procedura conclusa presto e bene. Alle fiere principali conveniva gente da ogni dove ed anche con la borsa piena di documenti, scritti o testi, più che di soldi. Si fa intermediario il parroco come persona intellettuale. “*Gasparino di Grupignano si lamenta di ser Lusio dicendo che ha preteso da lui lire 4 di soldi come muta per certi maiali da lui acquistati entro la nostra giurisdizione”. Se non si passava un “confine” non si doveva pagare la tassa di passaggio, ma il sofistico Lusio avrà certamente avuto le sue buone ragioni. Venezia proibisce di portare “extra patriam blada”, neppure i cividalesi ai carinziani e ai cragnolini. Si faceva contrabbando. Più che la carestia qui ormai ci si dà da fare per approfittare violando una legge controproducente. Per il pane; “*che lo si metta in vendita al prezzo di 14 soldi al pesinale”. Sarà pure ragionevole, ma a queste condizioni non c'è dinamica di mercato ed i produttori e commercianti non capivano perché dovevano sobbarcarsi tante fatiche o magari procedere a migliorie quando era proibito vendere ad un prezzo fatto dal mercato e non dal comune. Disposizione sul costo del pane: "*I fornai sono tenuti a cuocere il pane di frumento la cui materia prima provenga dal territorio del Friuli al prezzo di 16 once per ogni soldo, quello con farina foresta in verità in ragione di once 18 e siano obbligati gli stessi fornai, sotto pena di una marca per ogni volta che avranno acquistato frumento da alcuni nostri ufficiali”. Ci si intestardiva sulla “tradizione”, mentre s'imponeva un po' di fantasia per un commercio sempre più aperto e concorrenziale. Ci sono problemi per la calce: "*Ser Giovanni Paolo ufficiale sulla misura della calce, riferì che i fornaciai usavano delle misure false per la calce con grave danno degli acquirenti”. Nel caso le misure erano quelle del comune, ma si approfittava per arrotondare come sempre. Sui pesci “*in piazza in quantità eccessiva. Si decise che i pescatori che portano pesci marini per vendere non possano vendere i pesci se prima non si sia espressa una valutazione da parte dei deputati sui pesi e sulle misure, secondo i loro diritti valutino questi pesci secondo la tassazione del comune e la qualità dei pesci”. Il ruolo degli ufficiali del comune s'impone per la quantità: meno pesci marini per non mortificare quelli locali di fiume. A chiusura del mercato l'invenduto veniva proposto a prezzi stracciati, come si fa oggi con i prodotti prossimi alla scadenza. Questi mercati hanno dell'assurdo ed oltre un certo punto bisogna auspicarsi una liberalizzazione. 99 AMC Def com n. 13, 22-5-1472, p. 38v. Veneris. “Conductores petunt de gratia quod communitas consentiat eis sex plaustra pro conducendo blada de Aquilegia huc”. AMC Def com n. 13, 1-6-1472, p. 42. AMC Def com n. 13, 3-7-1472, p. 57v. Veneris. AMC Def com n. 13, 8-7-1472, p. 60v. Martis. “de grossetis quare non vult accipere pro minutis. Ideo petit quod mittatur Venetias unus qui portet monetas minutas et quod libenter faciet pro quo pretio communitas volet accipere super dacio... grossetos pro duobus solidis unius quos videbit valere, tamen cum hoc quod juret per sacramentum et eosdem consignare singulo sabato canonico communi prout eos accipiet pro duobus solidis et non aliis etc.”. -Si procede ad incanti per due canipe per dazio non pagato ed altro (AMC Def com n. 13, 2-6-1473, p. 46v. Mercurii). AMC Def com n. 13, 3-9-1473, p. 88v. Veneris. “Leonardus della Muzichia instat quod fiat mandatum ser Lusio qui restituet sibi certa filanchalia alias vendita ad incantum, qui ser Lusius dixit quod communitas non est suus judex”. 618 “*Sui pesci marini che vengono venduti ad un prezzo troppo caro si decise cioè che sotto una libra siano venduti a due soldi e mezzo, per una quantità superiore che si possano vendere per 3 soldi ad ogni singola libra”100. L'opposto di quello che succede oggi; per favorire la cittadinanza si tengono bassi prezzi e quantità. Chi vuole di più può pagare di più. Il mercato era regolato da disposizioni comunali drastiche che contrastavano la dialettica fra domanda ed offerta. "*Riguardo ai sudditi ed a quelli che acquistano vitelli e li conducono a Udine per venderli, donde ne segue penuria nella nostra città, si decise che nessun suddito, sotto pena di una marca, osi portare a Udine per mercanteggiare e la pena sia divisa tra il comune e il denunciante, con l’aggiunta di perdere pure un vitello". Il mercato di Udine si sta espandendo ed un richiamo per i dintorni e non c'è verso che si possa bloccare il fenomeno come conferma la modica pena. Qui si tratta di vitelli acquistati legalmente; il danno è la rivendita altrove per un prezzo più gratificante, creando scarsità in loco. Non è permesso far commercio alla "vu' cumprà". "*Riguardo a coloro che sostano lungo la strada pubblica per fare acquisti, senza necessità, di capretti e di agnelli per poi rivenderli"; proibito, sotto pena di una marca. Anche in questo caso il problema è il dazio. La "mano invisibile" del mercato preme. I macellai vorrebbero aggiustare i prezzi. "*Sui macellai che vogliono vendere a 16 piccoli alla libbra la carne bovina, si decise che non possano vendere oltre un denaro per ciascuna libbra, secondo l’antica consuetudine". Per fare un denaro ci volevano 14 piccoli circa (GRION 1899, p. 457). Altri lo danno per 12 piccoli, ergo ad un prezzo più moderato; qui si cassa l’aumento almeno di due piccoli. Il richiamo all’antica prassi è sempre più nostalgico. Alcuni fanno orecchie da mercante e fingono di non essere informati. "Ser Jacobus Lanarius", nonostante il proclama, "*acquista capretti per rivenderli... È vero che acquistò alcuni capretti da mandria perché non sapeva del proclama emanato". Fa il sordo pure il guardiano di San Francesco. Viene citato in consiglio per aver comprato "edos", violando "proclamationes factas". Quello insiste di aver acquistato un "edum" in Sanguarzo, "quia nesciebat" del proclama. La necessità di gridare in piazza i proclami dipendeva proprio dalla "sordità" dei più. Non potevano mancare gli "sclabonici". "*Cristoforo Vergotto andò dai decani degli slavi ed ordinò loro, a nome del comune, di non acquistare capretti contro la disposizione di legge. Dal momento che acquistano a nome del signor tesoriere del capitolo, quello che lo ha fatto fu assolto per decisione del consiglio"; gli altri condannati per l’incauto acquisto. Nella proibizione rientrano pure gli "agni". La multa è di una marca. La sequela dei contravventori è lunga. "*Sui macellai che acquistano all’ingrosso capretti e lo tengono nascosto ai cittadini sospettosi, si ordina che nessun macellaio osi acquistare capretti quando qualche cittadino sta per contrattare con qualcuno per acquistare capretti, né osino dire ai venditori: se non puoi vendere ora per tot prezzo vieni da me e ti darò tot denari e se qualcuno violerà la disposizione sia condannato ogni volta alla multa di una marca di soldi". Concorrenza sleale. Per l’avvento di un mercato effettivo ci voleva un ambito sempre più vasto con infrastrutture, facilità di trasporto ed abbattimento di strozzature doganali; ma ci vorrà ancora del tempo. La tecnica produttiva precederà e solleciterà quella infrastrutturale. "Maestro Dionisio dice di aver fatto pignorare dei debitori del dazio di sua competenza; costoro hanno pur riconosciuto i rispettivi pegni, ma i messi comunali non ce la fanno a 100 AMC Def com n. 13, 17-11-1473, p. 107. Mercurii. “Venerabilis dominus Georgius plebanus de Las nomine Jançilini de Circhiniç petiit sibi dari peram cum scripturis inventam et alias sibi subtractam et furatam in festo sancti Martini in hospitio Alberti hospitis. Diffinitum fuit quod restituatur sibi omnia que reperta fuerunt et sic ego Belforte de commissione nostrorum provisorum restitui et dedi eidem domino Georgio in stupha consilii dictam peram cum omnibus scripturis” . AMC Def com n. 13, 6-12-1474, p. 55v. Lune. “Gasparinus de Grupignano gravatur contra ser Lusium dicens quod sibi accepit libras IV solidorum pro muta per certos porchos per ipsum emptis sub jurisdictione nostra”. AMC Def com n. 14, 29-3-1479, p. 39. Lune. AMC Def com n. 14, 10-5-1469, p. 52. Lune. “quod ponatur pistoribus in racione XIV soldorum pro pisinali”. AMC Proc civ n. 01, 11-2-1480. “Pistores teneantur facere panem de frumento materie de patria Fororjulii in ratione XVI unciarum pro singulo solido, de foresti vero in ratione unciarum XVIII et teneantur ipsi pistores sub pena unius marche pro qualibet vice quando emerint frumentum a quibusque nostris officialibus". AMC Proc civ n. 01, 11-21480. “Ser Johannes Paulus officialis super mensura calcis significavit fornesarios mensuram calcis tenere falsam in grave damnum ementium calcem". AMC Proc civ n. 01, 3-3-1480. “in foro inutiles. Diffinitum fuit quod piscatores portantes pisces marinos ad vendendum non possint vendere pisces nisi prius extimeatur per deputatos super ponderibus et mensuris secundum eorum jura extimeant ipsos pisces secundum taxactionem communitatis et conditiones piscium”. AMC Proc civ 01, 21-2-1480. “Super piscibus marinis qui venduntur nimis caro foro diffinitum fuit videlicet quod ab una libra infra venduntur per solidos duo et dimidium ultra vero supra possit vendi per solidos tres pro singula libra”. 619 requisirli, perché tengono sistematicamente chiuse le loro case. Si decise di dare licenza ai messi di eseguire il loro compito forzando le porte, qualora rimangano intenzionalmente serrate". Tra furbizia e violenza ci vuole il giusto equilibrio per garantire l'ordine sociale. Si provveda una stadera-bilancia per pesare le farine ed altre cose necessarie; compito affidato ai provvisori. È la solita bilancia di confronto comunale per uniformare quelle di uso comune. Il luogotenente Luca Mauro ordina che ai mercanti della Germania sia permesso di vedere dovunque le loro biade e che siano consegnate le credenziali quando le richiedono. Poi si dà ordine di seminare dei campi di miglio nelle terre pustote o abbandonate. Si proibisce di portare qualsiasi sorte di granaglie fuori dalla Patria. Se Venezia apre ai germanici, Cividale chiude ai locali. Tutti le granaglie seminate devono sottostare alla requisizione della ser.ma Repubblica e saranno pagate a suo tempo, così pure tutti i cavalli. Gli ultimi vent'anni del secolo sono travagliati dalle incursioni turco-bosniache. Una buona veste “de veluto” è valutata 42 ducati “vel 44. *La quale valutazione fu fatta su istanza di ser Federico col consenso di ser Bonaccorso”. Si trattava di un pegno. Si stendono le reti per pescare nel Natisone e spesso le rubano. I fabbri vendono i ferri di cavallo oltre i 4 soldi di prassi “*e per acconciare i vomeri si prende un soldo e mezzo contro la disposizione ed il consueto finora rispettati. Si decise che per i ferri dei cavalli e per tonificare i vomeri e fare altre cose non pretendano oltre la dovuta paga anticamente praticata ed osservata e nel caso che facciano il contrario, sappiano che sono condannati ad una pena di mezza marca di denari”. Se chiedevano di più ciò era dovuto ad una specie di svalutazione in atto, una dinamica che, sotto l'impatto dell'emergenza turchesca, determinava pure dinamiche espansive. Le candele devono vendersi “*alla libbra e al giusto peso”. Le vendono i saumari che pagano la tassa “*al solito peso stabilito”, cioè “alla libbra”101, che corrisponde a 360 gr. “*Sul pane da prodursi in ragione di 19 once per un soldo. Si decise di emettere un proclama per ogni fornaio che compagini il pane in una pezzatura di 19 once al soldo”. L'oncia è la 12ma parte della libbra, 30 grammi per 19 fa un pezzo di pane da 570 gr. per un soldo. I saumari vendono la biada a Plezzo ed a Caporetto senza pagare la muta. “*Inoltre insistono per fissare la biada ad un prezzo maggiore perché i saumari possano portare la biada fino a Cividale a beneficio del popolo. Si decise per convincere i saumari a trasportare la biada a Cividale di porre il frumento a 16 soldi al pesinale e la segala a soldi 14 al pesinale” 102. Abbiamo appena scoperto l'America e l'effetto si risente anche in loco. 101 AMC Proc civ n. 01, 18-4-1480. AMC Proc civ n. 01, 23-3-1480. "De subditis et illis qui emunt vitulos et conducunt Utinum ad vendendum et inde oritur penuria carnuum in Civitate nostra, diffinitum fuit quod nullus subditus, sub pena unius marche, audeat conducere Utinum... dividenda est inter communitatem et pandentem, et talis conditionis ut immediate perdat quoque vitulum". AMC Proc civ n. 01, 25-3-1480. "De illis qui stant posta postata extra necessitatem super strata publica ad emendum edos et agnos pro revendendo". AMC Proc civ n. 01, 25-3-1480. "De becchariis volentibus vendere carnem bovinam sexdecim parvulis pro qualibet libra, diffinitum fuit quod vendere non possint plus uno denario juxta antiquam consuetudinem". AMC Proc civ n. 01, 17-4-1480. "emit edos pro revendendo... Verum esse quod emit certos edos in mandria quia nesciebat factam fuisse proclamationem... magistrum Simonem scientem facere seraturas". AMC Proc civ n. 01, 17-4-1480, p. 80. AMC Proc civ n. 01, 26-4-1480. "Christoforus Vergottus ivit in sclabonibus ad decanos et pro parte communitatis mandavit eis quin emerent edos contra proclamationem. Quia emunt pro domino thesaurario absolutus fuit ex definitione consilii". AMC Proc civ n. 01, 28-4-1480. "De bechariis qui emunt cumulative edos et eos taciunt curiosis civibus. Proclamatio quod nullus becharius emere audeat edos quando aliquis civis incipit facere fore cum aliquo habere edos nec dicere audeant vendentibus si non potes vendere tanto precio venias ad me et tibi dabo tot pecunias et si quis contrafecerit condemnetur pro qualibet vice in una marcha solidorum". AMC Proc civ n. 01, 19-6-1480. "Magister Dionisius dicit quod pignorari fecit certos debitores datii sui, qui consignaverunt pignora et ea precones accipere non possunt quia tenent domos clausas. Diffinitum fuit quod precones exequantur officium suum aperiendo domos violenter si noluerunt aperire". AMC Com n. 18, 1-1-1484. AMC Com n. 18, 1-1-1484. 26-5-1484. AMC Def com n. 16, 27-2-1487, p. 24. Lune. “Que existimatio votata fuit ad instantiam ser Federici consentiente ser Bonaccorso”. AMC Def com n. 16, 29-5-1487, p. 57v. Lune. AMC Def com n. 16, 4-9-1488, p. 111v. Veneris. “et pro reficiendo vomera accipiunt unum solidum et medium contra institutionem et consuetudinem observatam. Diffinitum fuit pro ferris equorum et toniblando vomera et alia facienda ultra debitam solutionem antiquam usitatam et observatam et si contrafecerint condemnati ad penam medie marche denariorum”. -“Provisio de non emendo blada super foro pro revendendo” (AMC Def com n. 16, 30-6-1489, p. 90v. Martis). -Non acquistare “edos extra confines fori”, pena una marca (AMC Def com n. 16, 19-4-1490, p. 34v. Lune). AMC Def com n. 16, 19-7-1490, p. 101. Lune. “ad libram et iusti ponderis... ad solitum debitum pondus... ad libram”. 102 AMC Def com n. 16, 5-8-1491, p. 134. Veneris. “De pane fiendo in racione XIX unciarum pro solido. Diffinitum fuit quod fiat proclamatio quod omnis pistor faciat panem in racione XIX unciarum pro solido” . AMC Def com n. 17, 29-41495, p. 42v. “Item instant ponere blada ad maius pretium ad hoc ut saumarii possint blada conducere ad Civitatem pro beneficio populi. Diffinitum fuit ad hoc ut saumarii habeant causam conducendi blada ad Civitatem quod ponatur frumentum ad solidos XVI pro singulo pesinali et silliginem ad solidos XIV pro singulo pesinali”. 620 4- Dazio e sale ♣ Il comune di Cividale come istituzione si regge sul dazio fonte primaria della finanza pubblica. Raggiunge i prodotti principali: vino, carne, granaglie, merci e commerci, gioco ecc.; vengono appaltate annualmente e saldate in due rate. 1382 -Dazio si pagherà un denaro nuovo aquileiese per ogni conso di vino nostrano e il forestiero pagherà sei denari nuovi aquileiesi. NB. il denaro aveva il valore di soldi venti-; si dissuade l'importazione. 1412 -Oratori a San Daniele dove sta il serenissimo rege ecc.-. “*Confessione di Ianceps d'aver portato merce di contrabbando; il giorno prima Ianceps confessò in consiglio di aver trasportato attraverso Gremulge il giorno di sabato scorso 12 prosciutti dalla terra di Udine. Poi chiestogli il giuramento dichiarò che Comucio bottegaio di Udine gli disse che Francesco di Baldassarre riferì che Cristoforo orefice ed Ambrogio de Porta avevano spedito prosciutti (…) fuori Cividale ad Udine. Si decise che lo stesso Ianceps paghi il dazio semplice per i suddetti prosciutti. Inoltre perché si permise di interrompere la strada a favore di ser Grunemburg sia condannato come in effetti venne condannato a mezza marca di denari (...) Sui 19 ducati che uno slavo o ungaro si lamentò che Janaglo insieme ad un altro gli hanno sottratto in Capriva. Si decise di deputare due che si trovino insieme al gastaldo dovunque saranno incaricati ecc.”. C'è un foglietto: “*la taglia del comune per i cavalli è di 70 ducati”. “Gremulge” è di difficile decifrazione. “Baffa” è la spalla o la coscia-prosciutto del maiale. I Grunemburg sono i castellani di Grunumbergo sopra Purgessimo, il cui rudere si vede ancora oggi. Il passaggio sotto questo castello sulla sinistra del Natisone, la via di Purgessimo, costituiva una tentazione irresistibile tanto che in seguito il comune di Cividale ne ordinò la chiusura con un cancello. C'è uno scambio commerciale tra Udine e Cividale in epoca patriarcale. Altre edizioni dello stesso testo. “*Sul fatto dei 19 ducati che uno slavo o ungaro si lamentò che Iancilo insieme ad un compagno gli sottrassero in Capriva. Si decise di incaricare due che siano insieme con il gastaldo ed il provisore; furono incaricati Francesco Perotti Dorde e Zeno per l'esame approfondito del caso”103. Si stendevano diversi testi, alla ricerca della bella copia. “*Sabato 20 febbraio in consiglio di mattina al suono della campana ecc.”. Relazione dal parlamento. “*I quali riferirono che in effetti era stato definito nel consiglio del parlamento che nulla di grasso sia portato fuori dalla Patria sotto pena di 100 ducati da applicarsi al Fisico per il mantenimento di 200 fanti degli stipendiari. Inoltre che si eriga una palizzata di legno lungo la Motta e che vengano fortificati i passi. Inoltre che erano state spedite tre lettere una a Pretto di Cuccagna che non dica alcunché al re dei Romani in favore del sig. Tristano, altrimenti badi bene a quello che potrebbe succedergli ecc. Inoltre che” e non prosegue oltre. Abbiamo spesso citato il Paschini per la storia del Friuli di questo tempo con riferimenti a re Sigismondo d'Ungheria, Pipo Spano suo generale, Paolo Glovicer luogotenente del conte di Ortemburg, che insieme a Giorgio Ausperger radunarono il parlamento del Friuli il 7 gennaio del 1412 ecc. (PASCHINI 1975, p. 718). “*Sul fatto di Giacomo Scalvolo. Si decise di condannarlo ad una marca di denari perché convinceva gli uomini di Carraria a non trasportare pietre per la costruzione del muro 'super druncium' (?)”. Carraria aveva delle esenzioni ed insiste per vedersele rispettare. 103 AMC Com n. 04, 1382. AMC Com n. 08, 5-2-1412, p. 8v. “Confessio Janceps quod contra bannum conduxit: die predicta Janceps confessus fuit in consilio se per sub Gremulge conduxisse die sabbati proxime preterito baffas XII a terra Utini. Item delato sibi juramento dixit quod Chomucius stacionarius de Utino dixit sibi quod Francischus Perotti miserat ad terram Utini baffas XX, quod ipse Francischus negavit. Francischus Baldassarii manifestavit quod Cristoforus aurifex et Ambrosius de Porta miserant baffas (...) extra Civitatem ad Utinum. Diffinitum fuit quod ipse Janceps solvat dacium simplex pro dictis baffis. Item quare ipse fregit stratam conducendo ipsas baffas pro ser Grunemburg condemnetur prout condemnatus fuit in marcha dimidia denariorum... Super facto XVIIII ducatorum quos quidam sclavus seu ungarus conquestus fuit quod Janaglus cum uno alio sibi acceperant in Chapriva. Diffinitum fuit quod deputentur pro quo sint una cum gastaldione quousque deputati fuerunt etc... talia communis Civitatis Austrie pro equis ducati LXX”. AMC Com n. 08, 5-2-1412, p. 9v. “Super facto XVIIII ducatorum quos quidam sclavus seu hungarus conquestus fuit quod Jancilius cum uno alio sibi acceperunt in Chapriva. Diffinitum fuit quod deputentur duo qui sint una cum gastaldione et provisore; deputati fuerunt Franciscus Perotti Dorde et Zeno ad examinandum pluries”. AMC Com n. 08, 5-2-1412, p. 9v. “Confessio Janceps qui contra bannum conduxit: die predicta Janceps confessus fuit in consilio se pro sub Grunumbergo conduxisse die sabati proxime preterito baffas XII a terra Utini. Item delato sibi juramento dixit quod Chumucius stacionarius de Utino dixit sibi quod Francischus Perotti conduxerat ad terram Utini baffas XX quod ipse Franciscus negavit. Franciscus Baldassarii manifestavit quod Chrisotphorus aurifex et Ambrosius de Ponte miserant baffas ex Civitate ad Utinum. Diffinitum fuit quod ipse Janceps solvat dacium simplex pro dictis baffis. Item quare ipse fregit stratam conducendum ipsas baffas per Grunumbergum, condemnetur prout condemnatus fuit in marcha dimidia denariorum”. 621 Proclama che nessuno osi frodare il dazio del vino “*nei campi dove si vende vino al colmo, cioè riempiendo i vasi o aggiungendo vino negli stessi vasi dopo che gli stessi vasi erano stati bollati per il dazio, sotto pena di 50 lire e di non poter più vendere il vino per un anno intero” e denari 30 a chi denuncia l'abuso104. Sia la vendita al minuto che all'ingrosso o al colmo dei recipienti si prestava a frodare il dazio, addirittura le stesse damigiane sigillate non al colmo. Sul dazio del vino del clero si ordina ai dazieri che “*non cessino di richiederlo” e si accordino con il capitolo. La questione si riduce a definire la quantità di vino per uso familiare e quello per la vendita ai privati. Il dazio sul pane è appaltato per 13 marche di denari. Il ritmo di versamento è al semestre. “*Sul fatto del sale che certi slavi portavano alle parti superiori attraverso Cividale, perché gli ufficiali pretendono il dazio. Si decise che la ricevuta si conservi secondo la sua forma così come il comune la consegnò”. Cioè si conservi la cedola a riscontro del saldo del dazio già avvenuto a richiesta dell'ufficiale. “*Sulla richiesta di Pietro daziere che chiede di riscuotere il dazio dagli slavi nei giorni di sabato. Che possa procedere nei giorni di sabato alla riscossione dei dazi del comune”. Gli slavi della parte superiore chiederanno di usufruire di una loro canipa per il sale per non dover scendere sempre fino a Cividale a rifornirsi al magazzino cittadino direttamente gestito da Venezia. Per i veneziani il sale era come oggi la benzina con le accise per lo Stato: occorreva a tutti e tutti ne usufruivano. La preferenza per il sabato dipende dal mercato cittadino, dove convenivano numerosi gli slavi. “*Sul fatto che i dazieri del pane si lamentano che i fornai non fanno il pane. I fornai si scusano dicendo che il frumento è peggio del solito per il costo e che per il dazio aumentarono la pezzatura e che non possono continuare in nessun modo senza danno”. Se il prezzo corrente è troppo alto sarebbe opportuno aumentare la pezzatura pur con il solito dazio: sarebbe un rimedio. La badessa del monastero maggiore dice che i dazieri hanno messo all'incanto una loro braida per il dazio sul vino non pagato. “*Che paghino il dazio sulle due braide che conduce la sig.ra Colussa e la sig.ra Antonia e del vino che riscuotono sul debito e da tutti i territori che le stesse monache acquistarono. Inoltre che la vendita fatta della braida sia annullata ed i dazieri facciano sequestrare il prodotto delle braide o vogliano far vendere la canipa nella quale era il vino venduto”. Il comune non fa eccezioni per nessuno e questo è in fin dei conti il suo miglior tratto civile. Purtroppo il livello di esemplarità religiosa di quell'accolta di donne “esorbitanti” non è mai stato così basso come allora, sempre supposto che si debba valutare tale comportamento entro schemi moralistici. “*A proposito delle carni non molto buone vendute e sul fatto che i poveri non possono disporre della carne. Si decise di emettere un'ordinanza ai beccai, sotto pena di una marca, che tengano i banchi ben forniti di buone carni. Poi che uccidano gli animali solo alla presenza dei 104 AMC Com n. 08, 20-2-1412, p. 12v. “Die sabati XX februarii in consilio in mane ad sunum campane etc... Qui in effectu retulerunt quod diffinitum fuerat in consilio parlamenti quod nulla pinguedo conducatur extra patriam sub pena centum ducatorum applicanda Phisicho pro substentatione CC peditum stipendiariorum. Item quod fiat una palata juxta la Motam et quod fortificentur passus. Item quod tres littere misse erant una Pretto de Chuchanea qui non dicat a liquid Regi Romanorum in favorem domini Tristani aliter videat quod sibi contingere posset. Item quod”. AMC Def com n. 01, 29-6-1418, p. 9v. “Super facto Jacobi Sclavoli, diffinitum fuit quod condemnetur in una marcha denariorum eo quod docebat hominibus de Cararia ut non ducent lapides ad murum super druncium (?)”. AMC Def com n. 01, 20-10-1424, p. 38v. “per campos ubi venditur ad summam vina videlicet implendo vasa vel addendo vinum in ipsis vasis postquam ipsa vasa bulata fuerint per daciarium sub pena L librarum et non possendi vendere vinum amplius per totum unum annum”. 622 dazieri o pesatori in pena di 25 lire” 105. Il dazio lo paga il macellaio e non gli acquirenti, dunque con il suo riflesso sul prezzo. “*Si porta il formaggio per altra strada che per quella di Cividale e si contravviene alla giurisdizione della nostra Cividale, appunto perché si trasporta per la strada che passa presso la villa di Faedis. Si decise di dare libertà agli ufficiali che possano recarsi a controllare e ad arrestare quelli che interrompono la strada e trasportano il formaggio altrove piuttosto che per la strada nostra della nostra Città e che sequestrino loro” la merce. C'era allora ben poca gente. L'allergia alla legalità era diffusa. Se poi si doveva sguinzagliare degli ufficiali alle calcagna degli evasori, si può immaginare l'indisponibilità di personale, l'usura di tempo e di mezzi ed infine il suo esito controproducente. Si tamponava alla meglio, sollecitando la delazione privata, tenuta appunto segreta e ben ricompensata. La virtù civica deve fare i conti con l'interesse; il legalismo esasperato negli affari soffoca il mercato prima della sua violazione. “*Sul fatto che i dazieri delle strade chiedono il dazio al maestro Nicolò orefice perché vende formaggio. Si decise di ordinare al maestro Nicolò di pagare il dazio”. I dazieri sono dovunque in attesa di lucrare sull'appalto, scremando il commercio di ogni prodotto sul mercato di Cividale e nei luoghi previsti. “*Sul fatto del sale e dell'olio da vendersi per il fatto che alcuni che ne possiedono non vogliono vendere al minuto. Si decise che nessuno venda il sale oltre il prezzo di 10 soldi per un singolo pesinale e che nessuno venda libbre di olio oltre i cinque soldi in pena di una marca”. Vendere all'ingrosso comporta la possibilità di rivendere al minuto con un guadagno fuori norma, per cui deve intervenire il dazio a riequilibrare. La “meta” è il prezzario medio annuale del prodotto rispettivo. Un nobile veneto intende mettere una canipa di sale nella nostra patria. Provvedere. Era un servizio indispensabile e l'iniziativa parte da Venezia con un suo titolare. “*Leonardo Fosca portò una botticella di vino di notte e mise le pezze agli zoccoli del cavallo perché non lo si sentisse”106. Straordinario; l'astuzia è il primario criterio scientifico. Patti dei beccai: 1- vogliono mandare i loro animali “*al pascolo su tutti i pascoli”; 2- che il comune mandi delle persone che siano presenti quando i mercanti propongono i prezzi d'acquisto degli animali; 3-“*altrimenti se non potranno mettersi d'accordo che lascino la terza parte secondo la forma dello statuto”; 4- nessun altro può fare beccheria in Cividale e nel suo distretto “*nell'ambito di tre miglia attorno a Cividale”. A queste richieste dei beccai il consiglio risponde di sì, purché nel primo caso pascolino ovunque senza fare troppo danno in un posto solo e ciò a discrezione del comune. Al secondo deputare persone che stiano con i mercanti per stabilire il prezzo degli animali “*e qualora non giungessero ad un accordo che lascino la terza 105 AMC Def com n. 01, 30-1-1425, p. 11. “non suspendi exigere”. AMC Def com n. 01, 2-3-1425, p. 37. AMC Def com n. 01, 4-6-1425, p. 49. “Super facto salis quem certi sclavi portabant ad partes superiores per circum Civitatem quia ufficiales petunt dacium. Diffinitum fuit quod cedula manuteneatur secundum formam eius prout communitas vendulit” . AMC Def com n. 01, 7-11-1425, p. 109. “Super facto Petri daciarii qui querit exigere dacium a Sclavis in diebus sabati. Quod possit intromitti facere in diebus sabati pro daciis communis”. -Il dazio si appalta da san Michele per un anno (AMC Def com n. 02, 18-8-1426, p. 52). AMC Def com n. 02, 26-9-1427, p. 133. “Super eo quod daciarii panis conqueruntur quod pistores non faciunt panem. Pistores excusant se dicendo quod frumentum est peius solito multis soldis et quod per dacium auxerunt pondus et quod non possunt ullo modo facere sine damno”. AMC Def com n. 02, 269-1427, p. 133. “Quod solvant dacium de duabus braydis quas habent domina Colussia et domina Anthonia et de vino quod exigunt super debitum et de omnibus territoriis quos ipse moniales emerunt. Item quod venditio facta de brayda sit cassa et daciarii faciant sequestrari fructum braydarum vel velint facere vendi canipam in qua erat vinum venditum”. AMC Def com n. 02, 7-7-1428, p. 88. “Super carnis non multum bonis venditis et super eo quod pauperes non possunt habere carnes. Diffinitum fuit quod fiat mandatum becariis in pena unius marche qui teneant banchas bonis carnibus fulcitas. Item quod mactent animalia aliqua nisi daciani sive pesatores sint presentes in pena XXV librarum” . -Uno di Villaco chiede licenza di portare vino fuori città (AMC Def com n. 03, 1-9-1430, p. 143). -C'è un gran daziare (AMC Def com n. 03, 18-10-1430, p. 168v). 106 AMC Def com n. 03, 28-10-1430, p. 174v. “Super eo quod portatur caseus per aliam stratam quam per Civitatem et contrafecit jurisdictionem nostre Civitatis quoniam portatur per stratam que est prope villam de Fagedis. Diffinitum fuit quod detur libertas officialibus ut possint ire ad explorandum et subtrarre illos qui rumpunt stratam et ducunt caseum aliunde quam per stratam Civitatis nostre et quod accipiant illis”. AMC Def com n. 03, 26-9-1431, p. 138v. “Super eo quod daciarii stratarum petunt dacium a magistro Nicolao aurifice eo quod vendit caseum. Diffinitum fuit quod magister Nicolaus solvat dacium”. AMC Def com n. 03, 26-9-1431, p. 138v. “Super facto salis et olei vendendi eo quod illi qui habent nolunt vendere in minuto. Diffinitum fuit quod nullus vendat salem ultra metam decem solidorum pro singulo pissinali et quod nullus vendat libras olei ultra quinque solidos in pena unius marche”. AMC Def com n. 04, 14-8-1433, p. 112v. Veneris. AMC Def com n. 04, 18-6-1436, p. 92. “Super eo quod Leonarducius Fosche duxit unum vas vini de nocte et posuit pecias sibi pedibus equi ut non sentiretur”. -Si procede ad incanti su beni per dazio “non soluto” (AMC Def com n. 04, 5-11-1436, p. 173. Lune). 623 parte qui e nel frattempo nessun altro possa fare delle carni”. Per il terzo punto “*stia alla discrezione del daziere”. Al quarto, in pena di una marca, che nessuno “*acquisti nel nostro distretto un vitello o altri animali per rivendere altrove piuttosto che in Cividale e nel macello”. La terza parte della merce non contrattata dai beccai rimane sul mercato cividalese e nel frattempo non si deve proporre altra carne finché prima o poi la si acquisterà ad un prezzo che le circostanze costringeranno a concordare. Si cerca così di evitare la strategia comprensibile dei commerciati di pretendere troppo per poter accedere a mercati più ampi e redditizi. Ora il dazio si vende ogni 4 mesi. Il messo comunale “*propone l'appalto del dazio del pane” a ser Giorgio Cont per marche 17 e denari 40, “*quale miglior offerente”. Il comune propone una cifra e vince chi la sconta di meno. Se le circostanze sono sfavorevoli certi appalti si riducono anche oltre la metà. 1440 -Il comune di Udine raccomanda un certo Candido muratore acciò possa trasportare una quantità di formaggio acquistato da un certo Maurizio di Caporetto-. La merce non poteva passare per Cividale né provenire dal suo distretto all'insaputa del “mercato” locale. Ci vogliono i permessi che si suppongono ricambiati. 1440 -Item si chompra Chulau de ser Simon lu dacio del vin el di de san Michel della magnifica chomunità di Zividal Austrie per marche 35 di denari-107. “*Sul dazio di beccheria se lo si debba appaltare la prima domenica di quaresima oppure nel tempo consueto del primo giorno di maggio”. È una domanda che chiarisce una prassi. Se pensiamo che tutti gli appalti delle decime e quartesi del capitolo di Cividale avvenivano nella prima domenica di quaresima, si può capire perché anche il comune pensasse di scegliere la stessa data che stabiliva la fine/inizio dell'anno produttivo. “*È giunta notizia di come il ser.mo ducale Dominio di Venezia deliberò di porre il sale in Cividale (in patriam). Ma dal momento che non siamo del tutto certi si decise al presente di passare sotto silenzio la cosa e quando invece saremo meglio rassicurati allora si raduni un nuovo consiglio”. Avere un referente così importante sul posto del monopolio statale del sale, comportava non solo prestigio, ma dinamica economica di non poco respiro: meglio di una fabbrica. La questione del sale coinvolge l'intero Friuli che manda oratori a Venezia. “Ser Pietro di Atemps daziere delle botteghe si lamenta contro Nicolò di Vergnacco, dicendo che vendette dell'olio e non consegnò circa otto misure (vinas)” 108. Prendiamo queste “vinas” per misure di quantità. Non misurare “*i tessuti se non tramite l'ufficiale del comune”. Questi ufficiali dovevano fare più o meno tutto di mano propria, una pretesa che riduceva quel mercato in affanno. Il luogotenente comunica di aver condannato alla multa di una marca ciascuno “*quelli di Plezzo della contrada di Tolmino per contrabbando del sale e quelli che lo vendettero per ducati o lire 25”; impedire che si ripeta. Così si sono comportati alcuni di Tolmino, che però il comune, non informato, non intende riscuotere affrontando le spese e per ora si accontenta di curiosare a Tolmino. Il sale è monopolio del Dominio ed il luogotenente ne è il responsabile giuridico. Compito del comune è quello di riscuotere con spese e sovraccarico dei sudditi. 1451 -Esigere le multe per il contrabbando di sale, pena lire 20, altrimenti il Loredano manda caballari-. La disposizione è di Jacopo Loredan luogotenente del Friuli, referente veneto del monopolio del sale. Il contrabbando era un fenomeno incontrollabile, specie nel distretto di Tolmino, vista l'insostituibile funzione del sale per la conservazione della carne in particolare porcina, indispensabile per la stessa sopravvivenza della popolazione montana. In quest'anno la 107 AMC Def com n. 05, 18-3-1439, p. 50. “ad pascua in pascuis omnibus... alias si non poterunt convenire quod relinquant terciam partem juxta formam statuti... cum tribus miliariis circa Civitatem... et si non poterunt convenire quod relinquant terciam partem hic et interim ullus alius possit facere carnes... stet in liberate daciarii... emat in districtu nostro vitulum aut alia animalia pro revendendo alibi quam in Civitate et in macello”. AMC Def com n. 05, 15-7-1439, p. 137v. Mercurii. AM Def com n. 06, 29-4-1440, p. 48v. “delivrasse dacium panis... tamquam plus offerenti”. AMC Com n. 13, 9-6-1440. AMC Com n. 12, luglio 1440. 108 AMC Def com n. 06, 22-2-1441, p. 28v. Mercurii. “De dacio becharie utrum debeat vendi prima dominica quadragesime vel tempore solito prima die mensis may”. AMC Def com n. 06, 26-3-1442, p. 44. Veneris. “Super eo quod deductum est ad notitiam nostram qualiter serenissimum ducale Dominium Venetiarum deliberavit ponere salem in patria. Qum nondum certi sumus diffinitum fuit quod ad presens sileatur, quando autem certiorati sumus tunc novum etc.”. -“Idem in facto salis” (AMC Def com n. 06, 6-4-1442, p. 53v. Veneris). AMC Def com n. 06, 23-5-1442, p. 79v. Mercurii. -Gran darsi da fare per il sale (AMC Def com n. 06, 18-6-1442, p. 97. Lune). AMC Def com n. 08, 6-5-1446, p. 49. Veneris. “Super eo quod ser Petrus de Atems daciarius stationum conqueritur contra Nicolaum de Vergnacho, dicens quod vendidit certum oleum et non consignavit circa octo vinas”. 624 multa inflitta ad uno slavo di Tolmino, aveva suscitato una minaccia di rivolta contro i cividalesi (GRION 1899, p. 459 n. 2). Manca il sale “*e si vocifera che il sovrintendente al sale di Udine non intenda spedire a Cividale se non un solo pesinale di sale a persona. Si decise di mandare al sig. luogotenente due persone perché provveda il sale”. Un prodotto così strategico può addirittura scarseggiare, nonostante le possibilità illimitate di produzione: c'erano ad esempio Trieste e l'Istria che gareggiavano con Venezia e da là giungevano partite di sale di contrabbando per il distretto di Tolmino. Solo disfunzioni? Piuttosto un sabotaggio per punire il contrabbando. 1452 -Francesco Foscari ordina al luogotenente del Friuli Paolo Bernardo di permettere, su richiesta della comunità di Cividale, che si possa da quelli della comunità e da altri acquistare da per tutto del miglio per venderlo in Cividale per il mantenimento dei montanari qui nullum aliud habent refugium-. Ridotti al miglio, un prodotto d'ultimo appello. Strano però che la meta capitolare per l'anno sia normale compreso il miglio. 1452 -Tenere magazzino del sale a Cividale previo dazio per la popolazione-. Chiaramente lo si fornisce aggravato del dazio. Finalmente anche in Cividale un magazzino del sale “*come altra volta si è deciso ed uno pure per il miglio”109. Il prezzo del miglio oscilla da soldi 5 a 9 al pesinale, indice di una certa stabilità, a differenza del frumento e del vino che subiscono, come alimenti fondamentali, molto di più la congiuntura stagionale. Nel 1459 Antonio de Nordis indica quello di Cividale come uno dei quattro magazzini erariali del sale nella patria del Friuli insieme a Porto, Monfalcone e Udine. Finora il sale a Cividale proveniva dal deposito di Udine con l'aggravio sul prezzo e ritardi irragionevoli specie a danno degli slavi. La canipa del sale di Cividale “*non viene gestita nel modo dovuto” dal conduttore, per cui “*si provveda che il rev.do Antonio de Nordis o il rev.do Giacomo Bertolla o Francesco de Miutinis assuma l'onere di risolvere la questione a Venezia e ci si metta d'accordo con lui a quale prezzo intende recarsi”. Credo che non si tratti di negligenza, ma di incompetenza, perché la conservazione del sale suppone protezione dall'umidità e questi reverendi, come membri del consiglio comunale, non se ne intendevano come invece a Venezia si sapeva fare. Il sale vale cinque sei soldi allo staio, un po' troppo secondo il nobile Marco della Frattina. “*A proposito dei dazi da appaltare per questa festività di san Michele”. Si tratta di uno dei quattro appalti annuali. Rinnovo delle cariche... “*sul sale portato al magazzino, il cancelliere del comune Antonio della sig.ra Betta” con salario di marche 25 “*per me e marche 7 per l'aiuto riservato all'ufficio di assistenza dei pupilli a disposizione del comune”. L'assistenza agli orfani era un dovere condiviso e comportava un aggravio considerevole, specie quando si trattava di gestire eredità complesse. Data la fragilità esistenziale dell'epoca comprendeva una serie di casi numerosa e non poco litigiosa, specie in occasione del rendiconto sulla gestione di questi beni. Si indice un incanto, comprese diverse canipe, su istanza “*di ser Nicolò di ser Zani di Cividale e dei suoi soci quali dazieri del vino del comune di Cividale ecc.”. Sono beni sequestrati per mancata soluzione del dazio. La messa all'incanto è un procedimento ricorrente gestito dal comune di solito a favore dei banchieri ebrei che così realizzavano le somme concesse ad usura-interesse ai cittadini e non onorate entro la scadenza annuale. I cividalesi ne sono travagliati. Il titolare del dazio, ser Battista Puppi, chiede al maestro Leonardo Fotha il corrispettivo per 14 porci "*venduti in piazza e da lui acquistati”. Leonardo precisa che lui ha venduto "*solamente le interiora degli stessi porci”, per cui non è tenuto a pagare il dazio. Si decide di controllare "*quanti porci allevò in casa dei quali non è tenuto a saldare dazio, mentre di quelli venduti e non allevati in casa è tenuto a pagarlo”, un po' come con il vino consumato o meno in famiglia. 109 AMC Def com n. 08, 30-6-1447, p. 92v. “telas nisi per manus officialis communis”. -Sembra che la scadenza semestrale del saldo del dazio coincida con il 24 marzo (AMC Def com n. 08, 20-3-1449, p. 21v. Jovis). AMC Def com n. 09, 4-12-1451, p. 102. Sabato. “illos de Plecio contrate Tulmini pro contrabanno salis et illos qui vendiderunt in ducatis vel libris XXV”. AMC Com n. 14, 20-12-1451. AMC Def com n. 09, 12-1-1452, p. 5v. Mercurii. “et dicitur quod salarius de Utino non vult dare Civitati nisi unum pisinal pro persona. Diffinitum fuit quod mittantur duo magnifico domino lucumtenenti ut provideat salem”. AMC Com n. 14, 12-4-1452. AMC Com n. 14, 12-4-1452. AMC Def com n. 11, 24-11459, p. 13v. Mercurii. “prout alias diffinitum fuit et unum milii”. 625 I recipienti del vino venivano sigillati: "*Ser Giacomo chiese di poter sigillare le imboccature delle damigiane per impedire frodi nel vino contenuto". La richiesta viene dal daziere e gli si garantisce che chi spezzerà quei sigilli sarà multato di una marca da dividersi tra il daziere ed il comune "*e a compenso del vino defraudato a discrezione del comune". Si tratta di un'operazione commerciale per la vendita del vino all'ingrosso o al mercato e non al minuto. Una volta eseguita l'operazione la quantità del dazio da versare è stabilita e viene saldata al momento della vendita al mercato. Il problema delicato che si pone sono le damigiane sigillate più o meno piene con il pericolo di ossidazione del contenuto. Michele Osbaldi daziere del pane si lamenta che “*ser Marino fornaio lui stesso pesa il pane in casa che produce per uso della sua famiglia, per la qual cosa ha il sospetto che lo faccia con frode”. Marino nega di commettere un bel niente e nega legittimità a proibizioni di sorta. Che se poi lo si sorprende “in fraude” è ben contento di pagare. Si decide di dire a Marino “che faccia il pane che vuole per suo uso, mentre del pane che fa per vendere possa tuttavia pesarlo a suo beneplacito”110. Si tratta di un fornaio e non solo di un privato, per cui sorge il sospetto che approfitti della duplice finalità per barare sul dazio. La soluzione è che paghi a peso effettivo. Il luogotenente dovrebbe tenere in custodia, per denunzia del comune di Cividale, "Laurentiam hospitem", che se l’è svignata senza pagare l’affitto di casa né il dazio del vino. L’autorità veneziana chiede le prove e precisa che per il dazio del vino non pagato la si può carcerare, non così per l’affitto della casa; la si rintracci ed intanto si prelevi il corrispettivo dai suoi beni. Il dazio era un affare pubblico, l'affitto privato. Il daziere maestro Michele si lamenta che Giovanni Fornarutto ha fatto il pane “*di nascosto” e lo ha venduto, evadendo il dazio. Giovanni risponde che lo ha fatto per suo uso e non per venderlo. Si chiede a Giovanni e a sua moglie di prestare giuramento "*e se giureranno di non aver confezionato il pane per venderlo, siano assolti". Meno male che si credeva all'efficacia del giuramento. La religione doveva servire a placare una vita insensata per malattie, disgrazie, miserie, malignità, guerre, inclemenze del tempo e della natura ecc.; che almeno servisse a semplificare il contenzioso. Erano tempi in cui chi giurava il falso andava davvero all’inferno, altro che tortura, nonostante l'umorismo di ser Ciappelletto del Boccaccio al riguardo. Si festeggia l'indulgenza ottenuta dalla Santa Sede. "*Ser Giacomo si lamenta che molti macellai abbiano macellato oltre trenta vitelli, per i quali si rifiutano di pagare il dazio; perciò chiede di decidere se devono pagare. Lo stesso chiede di decidere se gli abitanti di Carraria e gli altri che vendettero vino al minuto in occasione dell’indulgenza, siano tenuti a saldare per quel vino. Si decise che, in base ad altre definizioni, tutti coloro che vendettero vino in Carraria sono tenuti a pagare il dazio per quel vino". L'indulgenza si traduce in una sagra, una festa che serve a coprire le spese per ottenerla e per il completamento del duomo. Però gli interessati non sono d'accordo a pagare dazio. Sull'istanza del massaro e dei vicini di Carraria e di borgo di Ponte e ser Bonaccorsio al comune, “diffinitum fuit” che la definizione già più volte ripetuta abbia il suo corso. Bonaccorso però appella al luogotenente. Sono questioni di saldo dazio dovuto o negato. “*Scrisse il magn. sig. luogotenente di mandare un carro a Palazzolo per prendere il sale come si fa di solito. Si decise che per questa volta tuttavia si mandi a Palazzolo per 100 staia di sale senza pregiudizi dei diritti del comune così tuttavia che Nicolò sia tenuto ed obbligato a versare 7 soldi per ogni staio ed altrimenti non si mandi per lo stesso sale” 111. Ogni magazzino 110 AMC Def com n. 11, 10-9-1462, p. 87v. Veneris. “non tenebitur debito modo... provideatur quod vel dominus Anthonius de Nordis vel dominus Jacobus Bertolla vel Franciscus de Miutinis assumat sibi onus expediendi rem istam Venetiarum et conveniatur cum eo pro maiori salario volet ire”. AMC Def com n. 12, 8-1-1468, p. 6. Veneris. AMC Def com n. 13, 16-9-1472, p. 79. Mercurii. “Super daciis vendendis hoc festo sancti Michaelis”. AMC Def com n. 13, 30-121472, p. 2v. Mercurii. “super sale conducto ad magazenum, cancellarius communis Anthonius domine Bethe... pro me et marcharum VII pro coadiuvatione reservato officio curarie pupillorum dispositione communis”. AMC Def com n. 13, 188-1473, p. 81. Mercurii. “ser Nicolai ser Zani de Civitate Austrie et sociorum eius tamquam daciariorum datii vini communis Civitatis etc.”. AMC Proc civ n. 01, 28-1-1480. “venditis in foro et per eum emptis". AMC Proc civ n. 01, 7-21480. “solum interiora ipsorum porcorum... quot porcos nutrivit in domo de quibus non teneatur. De venditis autem et non nutritis in domo teneatur solvere dacium". AMC Proc civ n. 01, 3-3-1480. "Ser Jacobus petiit quod possit sigillare cavonos vasorum ne fiant fraudes in vino... et ad satisfactionem vini fraudati arbitrio communitatis". AMC Proc civ n. 01, 15-3-1480. “ser Marinus pistor quod ipse ponderat panem in domo quem facit pro usu domus sue pro qua re habet suspicionem ne fiat in fraudem... quod faciat panem quem vult pro usu suo dum de pane quem facit venalem possit tamen ponderare ad beneplacitum suum”. 111 AMC Proc civ n. 01, 15/16-3-1480. AMC Proc civ n. 01, 5-5-1480. "occulte... et si juraverint non fecisse ipsum panem pro vendendo absolventur". AMC Proc civ n. 01, 5-5-1480. "Ser Jacob gravatur quod multi hosterii interfecerunt bene 626 di sale doveva provvedersi a Palazzolo dove la materia prima giungeva via mare e lungo il fiume Stella fino al deposito suddetto. 5- Contratti, transazioni, richieste, favori, mutui, compensi ♣ I paragrafi raccolgono tematiche per modo di dire nel tentativo di suddividere la complessità del materiale storico quoad modum. Nel 1360 Francesco notaio detto Chuçulli aveva dato una puledra ad un tale Francesco con il patto che non dovesse con essa “*gareggiare (corciçare) né accedere nei loro terreni, ma per andare nei dintorni di Cividale e di Udine e non altrove e quando questa cavalla con un trasporto entrò nell'acqua dell'Isonzo, affogò. Per cui chiese che il suddetto deve convincere suo padre ed il figlio quali massari in base al diritto predetto a compensarlo della stessa cavalla”. L'altro obietta che il patto permetteva di andare ovunque volesse e allega testi concordi. Come in tutti i contrasti ciò che uno nega l'altro afferma, lasciando al giudice il compito di “dire” la verità. Patto per la produzione di calce da parte di Babanicho; deve dare 800 staia di calce “*né deve avere dei legni frammisti”, per il prezzo di tre denari allo staio e se non è tale deve restituire il prezzo ad Ambrogio Guidone ed a Matteo. La calce, come esito della cottura della pietra calcarea, può contenere delle tracce lignee alle volte in eccesso. Siuredi di Cividale ha consegnato “magistro Marcho Bercandarum de Vençon” e precisamente a Betta sua moglie “*tutto il bombace (cotone grezzo) in totale del costo di 70 ducati e mezzo di puro oro e di giusto peso”. Si ripromettono di restituire la somma nella prossima festa di santa Maria Assunta di agosto sotto pena di 5 ducati. C'è un verbo particolare che ricorre in contesto contrattuale: “legittime defendere, wargentare, auctorizare, manutenere et disbrigare” detto a proposito di un prato “in villa Delischiassis”-Case di Manzano che ritorna più tardi “defendere, wargentare, auctorizare etc.” a proposito di mansi dati in affitto. Wargentare dal tedesco wahren-custodire, salvaguardare, mantenere ecc. rimasto nel friulano “uarzine”-aratro, da cui “wargentare”-coltivare-migliorare, tenerlo a dovere. Nel 1424. “*Si decise di tenere consiglio per vedere in che modo si possa procedere per tirare in lungo questa contraddizione dell'accaduto contro quello di San Daniele che fece vendere dei beni di Nicolò da Ponte e che si mandi il tutto per avere un consiglio se è possibile che il comune sia ascoltato”. Si tende a difendere la giurisdizione del comune. “*Sul favore chiesto tramite ser Franciglo Gurone per Ber della Tarvisia che chiede di poter condurre al pascolo sul monte dove abita sua moglie. Si decise di fargli il favore a discrezione del comune e salvo il diritto di chiunque altro”. Sono beni comunali di cui il comune può disporre fino almeno che non si avanzi una qualche rivendicazione. C'è consuetudine di preferire “*i parenti paterni ed in ogni caso i parenti più prossimi” nel vendere immobili. Però stavolta il comune sospende tale prassi alla ricerca di questo costituto che in ogni caso deve essere confermato dal parlamento. Cividale teme la propria debilitazione economica. I parenti materni potevano essere dal di fuori. “*Chuc di borgo San Domenico, chiede di concedergli una parte del carro grosso per trasportare una lastra”. Questo carro attrezzato per consistenti trasporti ha pure la possibilità di adattarsi al caso e potrebbe trattarsi dello stesso cjâr mat-. “*Ser Bertoldo chiede il permesso di triginta vitulos pro quibus inficiantur solvere datium. Ideo petit determinari si deberent solvere datium. Diffinitum fuit quod expectetur usque ad diem lune et interim unusquisque informet se de tali causa. Item petit declarari si homines de Carraria et ceteri qui vendiderunt vinum in minuto pro ista indulgentia teneantur solvere datium pro ipso vino. Diffinitum fuit quod juxta alias diffinitiones omnes qui vendiderint vinum in Carraria datium pro ipso vino solvere tenentur". AMC Proc civ n. 01, 2-6-1480. AMC Def com n. 17, 3-5-1494, p. 54. Sabbati. “Scripsit magnificus dominus locumtenens quod mittatur currus ad Palozolum ad accipiendum salem sicut consuetum est facere. Diffinitum fuit quod pro hac vice tamen mittatur ad Palozolum pro stariis C salis sine prejudiciis jurium communitatis ita tamen quod Nicolaus teneatur et obligatus sit dare solidos VII pro quibuslibet stariis et aliter non mittatur pro ipso sale”. 627 poter erigere un poggiolo”112. Vi era una certa salvaguardia dell'edilizia cittadina sia per non dar fastidio ai vicini, che per una stabilità ed estetica accettabili. “*Sul conto di quel fiorentino che è confinato a Udine e che dice che verrebbe a mutuare qui al 10% se il comune potesse impetrare che abbia il confine qui in Cividale. Si decise di scegliere uno che vada da lui a sentire il suo parere ed allora si raduni un nuovo consiglio”. Come fiorentino è un banchiere ed è confinato in Udine. Per il mestiere che intende esercitare deve mettersi d'accordo con la città dove vorrebbe risiedere ed avere il permesso da chi lo ha confinato a Udine. Cividale, come le altre città, ha i suoi banchieri ebrei assunti con contratto quinquennale rinnovabile. Costui potrebbe essere utile se fa delle avances concorrenziali e quel 10% risulta interessante. Però bisogna agire con discrezione per non violare il contratto con il giudeo. “*Si prendano a mutuo 100 ducati al 10%. Si decise di affidare il compito a ser Antonio cappellaio cameraro del comune che trovi qualcuno ed il comune lo garantisca”. Il ricorso al privato per un mutuo al 10% significa che si trattava di una percentuale risparmiosa, come la proposta del fiorentino suaccennato col quale però non si concluse nulla. “*Ser Damiano chiede per favore che gli si conceda il permesso di ricavarsi un orto sotto la torre nuova”113. Attorno alle strutture di fortificazione non si poteva costruire, ma coltivare orticelli all'interno della cerchia muraria poteva risultare utile per i momenti di emergenza. “*Da parte degli adolescenti e della gioventù in genere di ambo i sessi si chiede di grazia di poter gareggiare al suono del corno (corçizare). Si decise di concedere il permesso di poter gareggiare purché non lo facciano sul coltivato delle masserie”. Si gareggiava a cavallo per categorie ed anche a piedi. Questa gioventù apparteneva alla classe benestante; se poi anche dei rustici potevano permettersi dei cavalli di valore allora potevano partecipare. “Il rev.do Pietro da parte del capitolo chiede che il comune provveda a che il maestro Simone orefice consegni un pegno mobile disponibile, perché per quel pegno mobile consegna un campo”. Una garanzia vicendevole mobile per immobile. “*Sul contrasto per il vestito tra Scaramuzza lottatore ed il maestro Minico calzolaio in occasione del vestito pignorato presso Minico ed acquistato da Andrea di Togliano sotto la conferma di una lettera presentata ed erroneamente ritenuta quale pegno a nome di Scaramuzza”. Un prestito a mutuo senza interesse, ma con garanzia di pegni equivalenti. “*Avendo chiesto Nicolò de Venustis a ser Gabriele la restituzione dei suoi pegni altra volta pignorati presso di lui per una certa quantità di frumento, dichiarando di avergli dato in pegno i suoi cucchiai d'argento ed una cintura decorata d'argento, lo stesso ser Gabriele rispose di avere solo tre cucchiai d'argento e nessun cinto. Quindi lo stesso Nicolò chiese l'affitto di due botteghe locategli per 40 soldi ciascuna per un periodo di 41 mesi e lo stesso ser Gabriele gli rispose che gli è stato saldato e negava di averle gestite per tanto tempo e di nuovo lo stesso Nicolò precisò di aver ricevuto 4 staia di frumento e non altro. In fine allegata la definizione 112 AMC Def n. 02, 16-12-1360, p. 15. “corciçare neque ad eorum campos sed circha Civitatis seu circha Utini et non alibi et cum ipsa equa in caratico intrasset in aquam Isontii, fuit suffucata. Instavit et rogavit eumdem predictum ut compellere debet ipsos patrem et filium tamquam massarios iure predicti ad satisfaciendum sibi de ipsa equa”. AMC Def n. 03, 20-4-1362, p. 116v. “nec debet habere lignum in medio”. AMC Def n. 06, 30-5-1372, p. 71. “totam quantitatem bombacis quod capit in summa LXX ducatos et medium boni auri et iusti ponderis” . AMC Def n. 15, 20-5-1407, p. 49. AMC Def com n. 01, 12-7-1424, p. 63. “Diffinitum fuit quod habeatur consilium in quo modo possit procedi in protrahendum in longum rem contradicionis facti contra illum de Sancto Daniele qui facit vendi de bonis Nicolai a Ponte et quod mittatur rem ad habendum consilium si poterit obtinere quod communitas audeatur”. AMC Def com n. 02, 21-71427, p. 106. “Super petita gratia per ser Franciglum Guroni pro Ber della Tarvisa qui petit posse ducere capras ad paschulandum super montem ubi habitat uxor sua. Diffinitum fuit quod fiat sibi gratia ad beneplacitum communitatis et salvo jure cuiuslibet persone”. AMC Def com n. 03, 11-4-1431, p. 51. “agnatis et vicinis proximioribus”. AMC Def com n. 04, 11-1-1434, p. 6v. Lune. “Cuch de burgo Sancti Dominici petiit sibi concedi certam partem currus magni pro conducendo certum lapidem”. AMC Def com n. 04, 16-5-1436, p. 84. “Ser Bertoldus petit licentiam quod possit facere unum podiolum”. 113 AMC Def com n. 05, 10-2-1438, p. 17. “De illo florentino qui est confinatus Utini et dicit quod veniret ad mutuandum hic in ratione X pro centenario si communitas potest impetrare quod habeat confinium hic. Diffinitum fuit quod eligatur unus qui vadat ad eum ad sentiendum de sua opinione et tunc novum etc.”. -Si chiedono spesso pezzi di terra lungo le rive del Natisone o sui fossati alle porte della città per ricavarene degli orti (AMC Def com n. 05, 18-3-1439, p. 51. Mercurii). AMC Def com n. 05, 27-4-1439, p. 74. Lune. “Reperiantur centum ducati mutuo in racione X pro centenario. Diffinitum fuit quod committatur ser Anthonio capellario camerario communis quod reperiat et communitas relevet ipsum”. -Ser Bartolomeo Nassinguerra chiede di essere pagato (AMC Def com n. 05, 6-5-1439, p. 77v). AMC Def com n. 05, 8-5-1439, p. 78v. Veneris. “Super propositione ser Damiani qui petit de gratia quod detur sibi licentia faciendi unum ortum sub turri nova”. 628 emessa sul suo conto il 17 giugno, fatta fede su di essa, lui ser Gabriele avanzò appello contro di essa”114. La dinamica economica nella città di Cividale è fatta davvero di piccole transazioni, mentre ci si aspetterebbe, vista la parte cui aspira, un accenno ad attività per così dire commerciali, che pure ci sono, come quella del ferro, ma troppo tradizionale e sempre più mortificata da una concorrenza più agguerrita. Siamo in un periodo di crisi nei rapporti tra il comune ed i banchieri giudei. Si vorrebbe provvedere da soli, in vista della costituzione del Monte di Pietà come avviene altrove. Nel frattempo la mancanza di chiarezza in una strategia condivisa sia dai nobili che dai popolani, accentua l'iniziativa privata. Adesso i pegni li sequestra anche il luogotenente e Cividale gli scrive “*supplicando che si degni di restituire i pegni presi e che delle imposte non possiamo altrimenti provvedere finché non avremo la risposta dai nostri oratori”. Vi era una tassa da pagare imposta da Venezia e di cui è responsabile il luogotenente. “*Martedì di carnevale, a causa della grande baldoria, fu convocato un consiglio straordinario tramite il messo del comune Gaspare, nel quale erano presenti” in 12. Durante la notte è intervenuto uno scandalo “in foro”, perpetrato da quelli “*della famiglia di Trieste del rev.do Antonio de Nordis da una parte e Vuolrio Pantaleone figlio di Antonio Quagliani, Rosso di Cormòns ed alcuni altri dall'altra, dove estratte accette e spade ci si preoccupava che non ne scaturisse un qualche nuovo scandalo viste le armi in campo, per cui era necessario impedire il peggio, si decise di intervenire imponendo le tregue” tra i contendenti. Siamo all'inizio delle turbolenze fra due schieramenti che poi si definiranno Strumieri e Zamberlani. Il carnevale costituiva un'ottima occasione per questi scontri tra fazioni, quasi una prova generale. Qui in campo ci sono triestini residenti in Cividale e gente di Cormons, ai confini del distretto di Cividale, occasione favorevole per sfogare impunemente la rispettiva aggressività. Ser Bernardo dice di aver permutato una braida, ora accanto alla sua, in mezzo alla quale passa un vicolo inutile e chiede di poterselo aggregare. Incaricati. Giovanni Marine chiede di concedergli il monte “Nanasii *ed incaricarlo come custode dei cavalli. Si decise di non concedergli niente”. Si tratta del Monte dei Bovi sopra Sanguarzo riservato al pascolo dei cavalli della cavalleria cividalese. Più che alla disposizione del monte, costui aspirava al compito comunale di sovrintendente al pascolo della cavalleria. Ser Zirbino de Covassio chiede al comune di concedergli 4 o 5 campi dei beni comunali, “*quanto gli occorre per ricavare un ronco”, cioè un vigneto piantato su un terreno dei beni detti “communalia”. Se il comune decideva di concederglieli doveva risultare un beneficio piuttosto che un danno per la collettività, ma la faccenda risultava assai complicata. Per vedere i beni comuni corrispondenti al demanio statale si dovrà attendere l'Illuminismo. “Magister Urbanus pistor”-fornaio chiede al comune un piccolo terreno “super Natissa” per ricavarvi un orto. Si incaricano alcuni115. Questi spazi lungo le rive del Natisone se li attribuiva il 114 AMC Def com n. 08, 4-2-1446, p. 18v. Veneris. “Pro parte adolescentium et juventutis ustriusque sexus petitur gratia ut possint corciçare. Diffinitum fuit quod detur eis licentia ut possint corciçare dummodo non faciant super masseriis” . MC Def com n. 11, 4-3-1463, p. 20. Veneris. “Pro parte capituli dominus Petrus instat quod communitas provideat quod magister Simon aurifex consignet unum pignus expeditum mobile quare consignat unum campum pro pignore mobili”. AMC Def com n. 14, 12-1-1476, p. 6v. Veneris. “Super differentia vestitus inter Scaramuciam dimicatorem et magistrum Minicum calligarium occasione pignorati apud Minicum et accepti per Andream de Togliano sub fide cuiusdam litere presentate et falso concepte pro pignore nomine Scaramucie”. AMC Def com n. 14, 5-7-1476, p. 82. Veneris. “Cum Nicolaus de Venustis petiit a ser Gabrieli restitutionem suorum pignorum alias sibi pignoratorum pro certo frumento, declarans se pignorasse sua coclearia argentea et unum cintum fulcitum argento, ipse ser Gabriel dixit se habere tria coclearia argentea et nullum cintum. Deinde idem Nicolaus petiit affictum duarum apotecarum sibi locatarum in ratione solidorum XL pro utraque pro tempore XLI mensium et ipse ser Gabriel dicit sibi fuisse solutum et negabat ipsas tenuisse tanto tempore et denuo ipse Nicolaus dixit se recepisse IV staria frumenti et non aliud, demum allegata diffinitione facta super eo die XVII iunii, facta fide de ea, ipse ser Gabriel ab ea appellavit”. (AMC Def com n. 14, 10-12-1477, p. 123v). -Affittare un cavallo al comune comporta una spesa di 8 soldi al giorno. -Leonardo Capellini accetta pegni (AMC Def com n. 14, 6-2-1479, p. 21. Sabbati). 115 AMC Def com n. 14, 7-5-1479, p. 51. Veneris. “supplicando quod dignetur restituere pignora accepta et quod impositarum non possumus aliter providere donec a nostris oratoribus habemus responsum”. AMC Proc civ n. 01, 11-21480. “Die martis carnisprivii preco Gaspar, stante tripudio, actum fuit in stupha communis consilium extraordinarie convocatum in quo interfuerunt... de domo Tergesti domini Anthonii de Nordis ex una et Vuorlius Pantaleo filius Anthonii Quagliani, Rubeus de Cormono et quidam alii ex altera, ubi evaginati fuerunt cetes et gladii et dubitatur ne aliud novum scandalum suscitetur quantum apparata fuerunt arma, quare obviandum est, diffinitum fuit quod mandentur tregue”. AMC Proc civ n. 01, 15-3-1480. AMC Proc civ n. 01, 29-3-1480. “sibi et deputari pro custode equorum. Diffinitum fuit quod sibi non concedatur”. AMC Proc civ n. 01, 17-4-1480. “quantum intendit facere unum ronchum”. AMC Proc civ n. 01, 21-4-1480. “ad informandum de ipso loco orti”. 629 comune in quanto res nullius ed esposti alle erosioni delle esondazioni del fiume. Allo stesso modo gli spazi attorno alle torri, ponti, fortini, mura ecc. venivano gestiti dal comune senza tener conto di rivendicazioni collettive e se del caso li concedeva ben volentieri. Per la parte di orto chiesta da Michele calzolaio il comune si dice d'accordo, ma “*a sua discrezione”, da cui risulta che “*che lo stesso luogo è così condizionato” anche per gli eredi. “*Dal momento che Antonio ha pignorato beni mobili di grande valore presso diverse persone in Cividale Austria, si decise di nominare degli incaricati” per conoscere i soggetti “*presso i quali ha pignorato questi beni mobili per farli vendere al pubblico incanto e con i soldi ricavati pagare i creditori”. Non sono compresi anche beni immobili, perché allora saremmo di fronte ad un fallimento. “*Siccome succede che per lo più i pegni che si prendono dai nunzi comunali vengono sottratti e persi con grave pregiudizio di quelli ai quali detti pegni vengono presi come propri, fu proposto di far in modo di disporre di una stanza nella quale siano portati e custoditi i pegni e si nominino dei deputati che abbiano una cura diligente per gli stessi pegni. Si decise” di scegliere 4 deputati “*che provvedano a trovare il posto adatto per depositare e custodire i pegni e stendano degli articoli sulla gestione del detto ufficio da costituirsi e quindi riferiscano” 116. Pare incredibile l'indifferenza se non la negligenza dissipativa di questo comune nei confronti di un Monte di Pietà che dovrebbe sostituire un'attività sempre demandata agli ebrei ed esecrata ora più che mai dai cristiani, ma senza la quale non si sarebbe potuto sostenere l'economia cividalese. A dir la verità il banco giudaico serviva tradizionalmente ai signori ed agli artigiani, per nulla al popolo e meno ancora ai rustici, che vorrebbero finalmente un banco-Monte di Pietà, dove poter ricorrere per un prestito e pegno anche di poco valore. “*Sulla questione della Spessa. Il sig. Bernardino Bertolla” ha gestito a nome della gastaldia questa Spessa. Chiede ora al comune “*che voglia concedergli di poter dell'intera estensione del territorio, che non si estende oltre i 50 campi, di poter ridurre almeno 20 campi in sua proprietà ed il resto in prato per la quale fin d'ora consente che si trovino in quello stato in cui si trovano gli altri prati. E se il comune non intende accondiscendere alle sue richieste suppone che il comune non valuterà come gravoso che lui usi del suo diritto. Si decise di rispondere al detto sig. Bernardino che il comune lo esorti che voglia tenere e possedere la Spessa in quella condizione nella quale la ebbe e l'ha sempre posseduta e tenuta, altrimenti se vuole litigare con il comune per la suddetta Spessa il comune è pronto a difendersi in tutte le sedi”. La Spessa era un territorio anche boscoso (FRAU 1978), ma per lo più tenuto a prato ed usufruito più o meno abusivamente come pascolo dai vicini, ma che poteva essere ridotto, almeno in parte, a campi coltivati per uno sfruttamento più intensivo. Tuttavia il termine Spessa l'abbiamo visto riferito al terrapieno sulle due sponde di torrenti per facilitare il guado e magari per gettare delle travi per un ponte ligneo occasionale. Diversi cividalesi chiedono “locum” presso “Natissam” per vari lavori, calcina, lavaggio delle pelli edine-capretti ecc. “*Guzio custode alla porta di borgo di Ponte chiede che il fimo che si accumula sotto il ponte lo si lasci a lui come succedeva una volta con Bonesso. Si decise che il detto fimo rimanga a disposizione di Guzio”117. Il fimo dei fossi, canali, e qui di sotto il 116 AMC Proc civ n. 01, 5-5-1480. “ad suum beneplacitum... ipsum locum gravatur”. AMC Def com n. 14, 3-4-1481, p. 45v. Martis. “Quia ipse Anthonius multa mobilia maximi valoris pignoravit apud diversas personas in Civitate Austria, diffinitum fuit quod fiant deputati... apud quos ipsa mobilia sunt pignorata et ea vendi facere ad publicum incantum et cum pecuniis istis satisfacient creditoribus”. -Si incantano i pegni fra cittadini senza più l'intermediazione dei giudei, che però possono mutuare come cittadini cividalesi e non più come bancari privilegiati (AMC Def com n. 14, 30-4-1481, p. 53. Lune). AMC Def com n. 14, 3-12-1481, p. 122v. Lune. “Qum ut plurimum pignora que accipiuntur per precones defraudantur et perdentur in grave prejudicium illorum quibus dicta pignora accipiuntur propria propositum est quod provideatur de habendo unam cameram ad quam deportentur pignora et fiant deputati qui circa ipsa pignora diligentiam habeant. Diffinitum fuit... qui provideant de providendo locum idonem reponendi pignora et faciant capitula super dicto officio constituendo et referant". 117 AMC Def com n. 15, 13-6-1485, p. 62. Lune. “Super facto spesse. Dominus Bernardinus Bertholla... que velit sibi concedere quod possit de tota quantitate dicti territorii quod non ascendit ultra L. campos reducere saltem XX campos in possessionem et residuum in prata qua ex nunc consentit quod sint ea condicione qua sunt alia prata. Et si communitas non vult ad predicta condiscendere dicit quod communitas non egre ferret si honeste utetur jure suo. Diffinitum fuit quod respondeatur dicto domino Bernardino quod communitas ipsum hortatur qui velit tenere et possidere spessam ea condicione qua ipsam habuit et semper possessa et tenta fuit, alias si volet litigare cum communitate pro dicta spessa communitas parata est defendere ubique”. AMC Def com n. 16, 1-2-1488, p. 16. Veneris. AMC Def com n. 16, 24-101488, p. 126v. Veneris. “Gutius portarius ad portam burgi Pontis instat quod fimus qui cumulatur sub ponte sibi dimittatur sicut habebat olim Bonessus. Diffinitum fuit quod dictus fimus remaneat ipsi Gutio”. 630 ponte era un prezioso concime perseguito come privilegio. Il beneficio era duplice: cura dell'ambiente e vantaggio per le coltivazioni. “*Vendita del fieno di Spessa. Ser Giacomo de Salono che fu incaricato insieme con ser Pietro de Puppis ed altri per vendere il fieno di Spessa per questo anno a nome suo e degli altri soci, riferì che il suddetto fieno per questo anno lo vendettero a ser Bastiano della sig.ra Betta al prezzo di lire 18 e 12 soldi”. Se questa Spessa è proprietà del comune di Cividale di carattere feudale non può essere considerata alla stregua di un bene comunale ed il comune la gestisce a modo, ricavandone dei redditi. Vendono all'incanto la Spessa “*per l'affitto di lire di soldi 18” a ser Francesco Boiano. La Spessa comunale l'acquista “un cittadino che si dichiara contento di pagare 160 ducati ed è pure contento di pagare il livello al gastaldo purché questi soldi siano sborsati alla scadenza”. Alla fine è appaltata al milite Francesco Boiano per 166 ducati come “*quello che ha offerto di più con il dovere di pagare il livello di 14 lire di soldi al sig. gastaldo ogni singolo anno”. Il livello è un contratto agrario tipico del medioevo che consisteva nella concessione di una terra dietro pagamento di un fitto. Un fondo veniva concesso per un certo termine verso il corrispettivo canone livellario alla cui scadenza prevista il contratto era rinnovabile con un ulteriore canone livellario. Si evitava così di perdere la proprietà del bene. Corrisponde in qualche modo all'enfiteusi che comporta un diritto reale di godimento su una proprietà altrui. La particolarità è che si riserva di pagare la somma pattuita alla scadenza del contratto livellare e per intanto paga annualmente appena l'1,36% del valore pattuito. Una lira corrisponde a 20 soldi, pari a 280 soldi (20 x 14 = 280), un ducato corrisponde a 124 soldi, pari a 20.584 soldi (124 x 166 = 20.584), risulta: 280 : 20.584 x 100 = 1,36% percentuale sul livello pattuito la cui soluzione è sospesa fino alla scadenza. In un certo senso il comune si è liberato di quel spazio che non gli rendeva gran che ed era usufruito dai vicini come bene comune. Infatti Francesco Boiano “miles” ha preso all'incanto “*il territorio di Spessa con il compito di pagare l'affitto consueto e poiché gli uomini di Gagliano pascolano tale territorio chiede che non ne usufruiscano, perché non è giusto che lui paghi l'affitto e gli altri dispongano del territorio”. Segue una complicata diatriba. I vicini di Gagliano consideravano quei campi come beni comunali ed invece si trattava di beni feudali del comune di Cividale, come il Monte dei Bovi o Nonasio. Il toponimo Spessa non indica dunque una zona boschiva, se non in parte, il resto sono prati da pascolo dei vicini. Ser Giovanni Francesco chiede di murare la sua braida e conta su una quantità di calce del comune, che si dice favorevole, ma con una porta “in dicta clausura”118. Conosciamo le braide murate presenti ancora sul nostro territorio. Lo scopo era quello di salvaguardare la produzione specifica come l'uva sia dagli animali che dai ladruncoli. 6- Testamenti, eredità, pupilli, transazioni ♣ Riportiamo in parte un testamento di 19 pagine come esemplare. “Divisio bonorum inter Hermannum et fratres et filios quondam Leonardutii de Portabrossana”. Dispone di terre, possedimenti e case in tutto il Friuli in proporzioni mostruose. “Anno nativitatis Domini millesimo trecentesimo septuagesimo quarto, inditione XII, die octavo aprilis in Civitate Austria, in curte domorum mei Nicolai notarii infrascripti, presentibus Asquo quondam domini Hermanni de Atems, Nicolussio notario quondam Iohannis de burgo Pontis Civitatis, Vitussio quondam Jacobi de Civitate, Jacobo apothecario de Civitate quondam Albertini de Florentia, Fradono quondam Odorlici de Grupignano, Francisco pellicciario de Civitate quondam Jacobi de Cosiça et Pidrussio quondam Domenisi de Premariacho Civitatis testibus et aliis. Hermannus quondam Leonardutii olim Simeonis de burgo Portabrossana 118 AMC Def com n. 16, 19-8-1489, p. 105v. Mercurii. “Venditio herbarum spesse. Ser Jacobus de Salono qui fuit deputatus cum ser Petro de Puppis et aliis ad alienandum herbas spesse pro isto anno nomine suo et aliorum sociorum, retulit quod dictas herbas pro isto anno vero alienaverunt et vendiderunt ser Bastiano domine Bethe precio librarum XVIII solidorum XII”. AMC Def com n. 16, 15-2-1490, p. 16v. Lune. “de affictu libras solidorum XVIII”. AMC Def com n. 16, 17-2-1490, p. 26. Mercurii. “unus civis qui est contentus solvere CLX ducatos et est contentus solvere livellum domino gastaldioni dummodo dicte pecunie exbursentur in terminis... plus offerenti cum onere solvendi livellum XIV librarum solidorum domino gastadioni singulo anno”. AMC Def com n. 16, 30-5-1491, p. 88v. Lune. “territorium spesse cum onere solvendi affictum consuetum pro ipso territorio et quia homines Galliani pascuant dictum territorium instat provideri quod non pascuant quia non est conveniens quod solvat affictum et ipsi possideant ipsum territorium” . -Sono ancora a vendere “de herbis spesse” (AMC Def com n. 16, 26-8-1491, p. 143. Veneris). AMC Def com n. 17, 30-12-1494 (!), p. 4v. Lune. 631 Civitatis suo proprio nomine /ex parte una/ (aggiunto) ac tutorio nomine Petri et Simonis nepotum suorum filiorum et heredum quondam Simonis olim dicti Leonardutii ex parte secunda, Gabriel ex parte tertia, Iohannes ex parte quarta, cum consensu et voluntate domini Rodulfi quondam domini Iohannis de Portis et Vidrandi quondam Maynardi de Civitate in quantum /essent vel apparent/ (aggiunto in fondo) ii etiam eorum oratores ad infrascripta specialiter et per sententiam deputati ac dicti domini Rodulfus et Vidrandus tamquam curatores et curatorum nomine ad infrascripta per sententiam specialiter deputatorum Pauli et Francisci fratrum et filiorum quondam dicti Leonardutii, volentes ad divisionem infrascriptorum bonorum hereditatis quondam dicti Leonardutii /pervenire/ (aggiunto sopra) inter se fecerunt de ipsis bonis stabilibus sex partes videlicet: 1- primam partem in qua posuerunt infrascripta bona. In primis unum mansum situm in villa de Subsilva rectum per Marcutium pro quo solvit frumenti staria sex, avene staria sex, milii staria sex et gallinas tres. In villa de Crauglio unum mansum rectum per Dominuttum pro quo solvit frumenti staria tria, avene staria tria, milei staria duo, vini congios quatuor, gallinas duas. Item unum alium mansum in Crauglio rectum per Çuanuttum pro quo solvit frumenti staria tria, avene staria tria, milei staria duo, vini congios quatuor et gallinas duas. Item in villa de Casteglons unum mansum rectum per Marcum pro quo solvit frumenti staria quatuor, milii staria quatuor, surgi staria quatuor, gallinam unam. Item in Versia unum mansum rectum per Michaelem pro quo solvit frumenti staria sex, avene staria sex, milii starium unum et gallinas duas. Item in Jalmicho unum mansum rectum per Siminuttum pro quo solvit frumenti staria quatuor, avene staria quatuor et milii staria quatuor. Item in eadem villa unum mansum rectum per Symonem pro quo solvit frumenti staria novem, avene staria novem, milii staria novem et gallinas quatuor. Item in eadem villa unum mansum rectum per Victorem pro quo solvit frumenti staria tria, avene staria tria, milii staria tria, vini congios tres, gallinas duas. Item duas vineas sitas super monte de Dolegnan, quarum unius hec sunt confinia (il seguito è cancellato: ab una parte est quedam silva, ab alia est campus Michaelis de Dolegna et altera est vinea Nicolai de Galan) ab una parte est vinea quondam Çube, ab altera quidam rivus, altera vinea que est apud follatorium (fr. foladôr-tino per pigiare le uve), ab una parte est vinea Jurii de Sancto Georio, ab alia est vinea Jacobi quondam Bernardi de Civitate. Item medietatem brayde pro indiviso cum Iohanne (cancellato: suo patruo) inscripto, site ad Portambrossanam, quam colit Vilicogna. Item omnes domos cum curte et ortos contiguos sitos in Portabrossana qui fuerunt quondam Nassinbeni cum domo contigua que fuit Jacobi quondam Bernardi de Civitate in suis confiniis. Et omnia predicta bona cum suis honoribus et oneribus. Item addiderunt huic parti marchas denariorum decem et septem et fortones tres quos eidem solvere teneatur ac debeat infrascriptis fratribus super sua parte / et mediam marcham denariorum quam solvere tenetur eidem Gabrieli infrascripto/ (aggiunto in alto) que quidem prima pars predicta devenit et pervenit in partem et pro parte Hermanno predicto tamquam tutori et tutoris nomine Petri et Simonis eiusdem fratrum heredum quondam Simonis filii quondam dicti Leonardutii, de qua parte idem Hermannus nomine quo supra extitit contentus cum consensu et voluntate dictorum Gabrielis et Iohannis ac domini Rodulfi et Vidrandi tamquam curatorum ut supra /eam quoque per ipsorum eiusdem nepotum partem eorum quem tutorio nomine elegit /(aggiunto in fondo pagina). 2 - Item fecerunt secundam partem in qua posuerunt infrascripta bona, videlicet unum mansum situm in villa de Subsilva, rectum per Iohannem pro quo solvit frumenti staria quinque, avene staria quinque, milii staria quatuor et gallinas duas. Item in Viscono unum mansum rectum per Çechum pro quo solvit frumenti staria quinque, avene staria quinque, milii staria quinque, vini congios quatuor, gallinas quatuor, denarios XVI. Item in Racoglano unum mansum rectum per Simonem pro quo solvit frumenti staria quatuor, avene staria tria, milii staria duo, gallinas duas. Item in Tissano unum mansum rectum per Wos, pro quo solvit frumenti staria quinque, siliginis starium unum, avene staria sex, milii staria quinque, agnam unam, gallinas duas et denarios XXIV. Item in Grupignan unum bonum rectum per Missum pro quo solvit frumenti staria duo et dimidium. Item in Sancto Vito prope Turrem, unum mansum rectum per Symonem pro quo solvit frumenti staria tria et dimidium, avene staria tria et dimidium, milii staria duo et dimidium, vini congios tres et dimidium, gallinas duas. Item in Jalmicho unum mansum rectum per Viniriam pro quo solvit frumenti staria quinque, avene staria quinque, milii staria quatuor, vini congios duos, gallinas duas. Item in Sancto Petro unum mansum rectum per Jurium pro quo solvit frumenti staria quinque, gallinas duas, brosulas 632 viginti et denarios XXVI. Item in Ponteglaco, unum mansum rectum per uxorem quondam Chusmani, pro quo solvit frumenti staria sex et dimidium, avene staria tria, gallinas tres, currum lignorum unum, edum unum et denarios XXXII. Item duas vineas in Dolegnano quarum /unius hii dicti confinii/ (cancellato), una est sita apud silvam prope campum Michaelis de Dolegnano et viam publicam et vineam Nicolai de Galiano, alia est sita apud vienam Iohannis apothecarii de Civitate et apud communia et viam publicam salvis aliis novis confiniis. Item medietatem pro indiviso cum Petro et fratre suo predicte brayde site ad Portambrossanam quam colit Vilicogna. Item quamdam domum sitam super Rivosimigliano, a domo parva antiqua cum toto territorio super ipso rivo versus Sanctum Dominicum et omnia predicta bona cum omnibus suis honoribus et oneribus. Item voluerunt quod hec pars solvere teneat ac debeat Gabrieli marchas denariorum vigintiseptem et quod Franciscus teneatur solvere de sua parte huic parti fortones tres et denarios viginti. Et hec secunda pars pervenit in parte et pro parte Iohanni filio dicti quondam Leonardutii cum consensu et voluntate predicti Hermanni suo et tutorio nomine quo supra et Gabrielis ac domini Rodulfi et Vidrandi curatorum ut supra, ibidem presentium de qua secunda parte dominus Iohannes cum consensu predictorum curatorum fuit tacitatus et contentus pro sua parte /eamque pro sua parte elegit/ (in nota a fondo pagina). 3 - Item fecerunt tertiam partem in qua proposuerunt infrascripta bona videlicet: unum mansum situm in Subsilva rectum per Iohannem qui fuit de Agello pro quo solvit frumenti staria tria, avene staria quatuor, milii staria quatuor, gallinam unam. Item solvit dictus Iohannes pro manso de Sdugnis frumenti staria duo, avene staria duo et milii staria duo. Item in Subsilva mansum quem colit Jacob nepos Çumarutti pro quo solvit frumenti staria tria, avene staria tria, milii staria tria, gallinas duas. Iem solvit dictus Jacobus pro quinque campis de Sdugnis, milii starium unum et surgi solvit unum. Item in Orçan mansum quem colit Pidiussius pro quo solvit frumenti staria quatuor, avene staria quatuor et dimidium, fabe pesinal unum, milii staria tria, gallinas tres et denarios XXXII. Item in Preseriano unum mansum rectum per Rinaldum et sotium pro quo solvit frumenti staria quatuor, avene staria tria, milii staria tria, vini congios quatuor, gallinas duas et denarios XIV. Item in Latisanotta mansum quem colit Enrichum Pudinin pro quo solvit frumenti staria quatuor, milii staria quatuor, surgi staria quatuor, vini urnas quatuor, denarios pro prato LVI. Item in Villa Sancti Petri mansum quem colit Henrichus Mori molendinarius pro quo solvit frumenti staria quinque et dimidium, surgi starium unum, denarios LXIV, brosulas XXX, gallinas tres, edum unum, sectores duo. Item in Cargna mansum quem colit Arnussa pro quo solvit frumenti staria quatuor, gallinas tres, currum lignorum unum, edum unum, sectores duos et denarios LVI. Item in eadem villa bonum quod colit Chuçit pro quo solvit frumenti staria duo, gallinas tres, currum lignorum unum, sectores duo et denarios LVI. Item in Usiniça mansum quem colit Laurentium pro quo solvit frumenti staria tria, avene starium unum, panici pesinalia tria, currum lignorum unum, edum unum, gallinam unam, sectores duo et denarios XXIV. Item in Dresniça bonum quod colit Marinus et Paulus pro quo solvunt denario LXXX, libras casei LXXX et edum unum. Item medietatem brayde de Togliano et medietatem brayde de Portabrossana quas colit Carabonus pro indiviso cum Francisco. Item domum parvam a domo magna versus Sanctum Dominicum, cum puiulo quod est supra Portam Portabrossanam usque ad magnam novam domum versus monasterium maioris et predicta bona omnia cum omnibus suis honoribus et oneribus. Item hec pars tertia debet habere a parte secunda que pervenit Iohanni, marchas denariorum XXVII. Item debet habere a quarta parte Francisci, marcham unam et fortones tres. Item debet habere a sexta parte, que pervenit Paulo, marchas septem et denarios XL. Item tenetur solvere hec tertia pars prime partis que pervenit filiis quondam Simonis mediam marcham denariorum. Et hec tertia pars cum consensu et voluntate predictorum Hermanni suo et tutorio nomine quo supra et Iohannis ac domini Rodulphi et Vidrandi predictorum curatorio nomine quo supra pervenit in partem et pro parte Gabrieli filio quondam Leonardutii predicti de qua idem Gabriel fuit tacitatus et contentus eamque pro sua parte elegit. 4 - Item fecerunt quartam partem in qua posuerunt infrascripta bona, videlicet in Subsilva mansum quem colit Maurus pro quo solvit frumenti staria tria, avene staria tria, milii staria tria et gallinas duas. Item in eadem villa mansum quem colit Tarussius pro quo solvit frumenti staria tria, avene staria tria, milii staria tria, gallinas duas. Item in Povoleto mansum quem colit Michael pro quo solvit frumenti staria quatuor, avene staria sex, milii staria tria, spadulam unam, gallinam unam et denarios XIII. Item in Lauçacho mansum quem colit Rodulphus pro quo 633 solvit frumenti staria quatuor, avene staria quatuor, milii staria quatuor, vini congios duo et spadulam unam, gallinas duas et denarios sex. Item in Versia mansum quem colit Natalis pro quo solvit frumenti staria VIII, avene staria VIII, milii staria sex, vini congios tres, gallinas duas. Item in eadem villa mansum quem colit Dominicus Guç pro quo solvit frumenti staria tria, avene staria tria, milii staria tria, gallinas duas. Item in Ronchis prope Latisanam, mansum quem colit Anthonius vini urnas quatuor, gallinas duas, spadulam unam et denarios XIV. Item in villa Sancti Petri mansum quem colit Mathias pro quo solvit frumenti staria quinque et medium, surgi starium unum, brosulas XXX, denarios LXIV, gallinas tres, sectores duos. Item in Jesegne bonum quem colit Abit pro quo solvit frumenti staria tria, gallinas duas, edum unum, currum lignorum unum, sectores duos et denarios XXXV. Item in Montefosca mansum quem colit Christanus pro quo solvit marcham denariorum unam, edum unum, gallinam unam, caseos /quatuor/ (cancellato) et decadem casei. Item in Costo bonum quod colit Machor pro quo solvit denarios LXVIII, edum unum, gallinas duas, caseos quatuor et sectores duo. Item unum campum cum prato sibi contiguo qui fuit quondam Nassinbeni situm prope Natissam qui vocatur Salisetus. Item medietatem braide de Tholan et medietatem brayde quam colit Carabonus sitam ad Portabrossanam pro indiviso cum Gabriele predicto. Item domum novam magnam versus monasterium maioris a puiulo usque ad domos heredum quondam Nicolay Çuies eorum patrui cum curia posteriori parva et medietatem eiusdem domus cum suis pertinentiis post ipsam domum et predicta omnia bona cum suis honoribus et oneribus. Et hec quidem pars debet ac tenetur solvere prime parti quam habent filii quondam Simonis predicti, marchas denariorum XVII et fortones tres. Item tenetur solvere quinte parti infrascripte que pervenit Hermanno, marchas denariorum quinque, fortones tres et sexte parti que pervenit Paulo, marcham denariorum dimidiam. Item tenetur solvere secunde parti que pervenit Iohanni fortones tres et denarios XX. Item tenetur solvere tertie partis que pervenit Gabrieli marcham unam et fortones tres. Et hec quidem quarta pars de consensu et voluntate predictorum Hermanni suo ac tutorio nomine quo supra Gabrielis et Iohannis pervenit in partem et pro parte prefatis domino Rodulfo et Vidrando tamquam curatoribus et curatorio nomine recipientibus Francisci filii quondam Leonardutii eamque curatorio nomine eiusdem Francisci elegerunt et acceperunt. 5 - Item fecerunt quintam partem, in qua posuerunt infrascripta bona videlicet: in Subsilva mansum quem colit Petrus filius Thaconi pro quo solvit frumenti staria duo, avene staria duo, milii staria duo, gallinam unam. Item dictus Petrus solvit pro quatuor campis de Sdugnis frumenti starium unum, avene starium unum et milii starium unum. Item in Subsilva mansum quem colit Iohannes Laçari pro quo solvit frumenti staria quinque, avene staria quatuor, milii staria duo, gallinas duas. Item in Viscono mansum quem colit Cavador pro quo solvit frumenti staria quatuor, avene staria quatuor, milii staria quatuor et gallinas quatuor. Item in Midiuça mansum quem colit Brandinus pro quo solvit frumenti staria quinque, avene staria tria, milii staria duo, vini congios duo et gallinas duas. Item in Versia mansum quem colit Egidius pro quo solvit frumenti staria quatuor, avene staria quatuor, milii starium unum et gallinas duas. Item in Topogliano mansum quem colit Nicolaus per quo solvit frumenti staria quatuor, avene staria quatuor, milii starium unum et dimidium, vini congios quatuor, gallinas duas. Item in eadem villa mansum quem colit Dominicus dictus Chuch pro quo solvit frumenti staria duo, avene staria tria, milii starium unum et dimidium et gallinam unam. Item in Ronchis prope Latisanam mansum quem colit Jacobus pro quo solvit frumenti staria tria, milii staria duo, surgi staria duo, gallinas duas, spatulam unam, urnas tres. Item in Jamnicho mansum quem colit Pupattus pro quo solvit frumenti staria quinque, avene staria quinque, milii staria quinque et gallinas duas. Item in Montefosca mansum quem colit Coçer pro quo solvit marcham denariorum unam, gallinam unam, edum unum et decadem casei. Item in Chost mansum quem colit Mathias pro quo solvit denarios CXVI, edum unum, gallinas duas, caseos quatuor et sectores duos. Item unam vineam in Galliano super colle Tarondo. Item medietatem brayde de Staramescha et medietatem brayde de Iplis quas colit Nicolaus Squaglia de Galliano pro indiviso, cum sexta parte que pervenit Paulo. Item domum que est in Civitate prope Portambrossanam in qua habitat Troianus et domum ex opposito dicte domui prope domum Marinutti mediante quodam scorsorio. Et predicta bona omnia cum omnibus suis honoribus et oneribus. Et hec quindem quinta pars debet habere a quarta parte que pervenit Francisco, marchas quinque, fortones tres. Item debet habere pars a sexta parte que pervenit Paulo marchas denariorum duodecim et mediam. Et hec quinta pars cum consensu et voluntate Gabrielis et Iohannis fratrum ac domini 634 Rodulfi et Vidrandi curatores predictorum pervenit in parte et pro parte Hermanno quondam Leonardutii, fratri ipsorum eamque pro sua parte sibi elegit. 6 - Item fecerunt sextam et ultimam partem in qua posuerunt bona infrascripta videlicet: in Subsilva mansum quem colit Cantianus filius Mayoni pro quo solvit frumenti staria quatuor, avene staria quatuor, milii staria quatuor, gallinas quatuor. Item dictus Cantianus solvit pro quatuor compis de Sdugnis frumenti starium unum, avene starium unum, milii starium unum. Item in Mortegliano mansum quem colit Nicolaus et sotius, pro quo solvit frumenti staria sex, avene staria decem, milii staria sex, gallinas quatuor et denarios XXII. Item in Maryano mansum quem colit Iohannes Boça pro quo solvit frumenti staria quinque. avene staria quatuor, milii staria duo, vini congios quatuor et gallinam unam. Item in Latisanotta mansum quem colit Venutus de Cistium pro quo solvit frumenti staria sex, milii staria quinque, surgi stria quinque, vini urnas XIII. Item in Vernasio mansum quem colit Marius pro quo solvit frumenti staria duo et pesinalia quinque, surgi staria duo, denarios L, edum unum, gallinam unam et dimidiam et sectores duos. Item in eadem villa (...) filius Mussic, colit unum bonum pro quo solvit frumenti staria duo, denarios XXXII, edum unum et sectores duos. Item in Scrut bonum quod colit Mathiussa pro quo solvit frumenti starium unum et dimidium, surgi starium unum, panici starium unum, fabe pesinalem dimidium, gallinam unam, currum lignorum unum et denarios XXVI. Item in Fradiellis mansum quem colit Abit pro quo solvit frumenti staria duo et dimidium, vini congios tres, edum unum, gallinam unam et denarios XXXVIII. Item in Surçint bonum quod colit Sabadinus pro quo solvit marcham denariorum dimidiam, edum unum et gallinam unam. Item unum campum apud Natissam qui dicitur campus formicarum. Item medium campum ubi dicitur Riupuar. Item medietatem in Staranescha et medietatem brayde de Iplis pro indiviso cum quinta parte que pervenit Hermanno quam braydam de Iplis colit Nicolaus Squaglia de Galliano. Item medietatem domorum pro indiviso cum filiis quondam Nicolai Çuies sitam in Civitate ex opposito ecclesie Sancte Marie de Curia et domum quondam Çani de La Motta post domum mei Nicolai notarii in Civitate ubi venditur pannus griseus. Et omnia predicta bona cum suis honoribus et oneribus. Et hec habet quidem pars sexta. Debet ac tenetur solvere quinte parti que pervenit Hermanno, marchas duodecim et dimidiam. Item tenetur tertie parti que pervenit Gabrieli, marchas septem et denarios quadraginta. Item debet habere et exigere a quarta parte que pervenit Francisco, marcham denariorum dimidiam. Et hec quidem sexta et ultima pars cum consensu et voluntate predictorum Hermanni suo et tutorio nomine quo supra Gabrielis et Iohannis fratrum pervenit in parte et pro parte domino Rodulfo et Vidrando predictis tamquam curatoribus et curatorio nomine recipientibus Pauli filii quondam dicti Leonardutii, eamque in parte et pro parte dicti Pauli curatorio nomine eiusdem elegerunt. Item acto et pacto firmatum fuit inter predictos Hermannum suo ac tutorio nomine quo supra, Gabrilelem et Iohannem fratres et dictum Rodulfum et Vidrandum predictos curatores et curatorio nomine predictorum Francisci et Pauli pupillorum et curatorio nomine predictorum Gabrielis et Iohannis maiorum sed minorum XX annis in quantum eorum curatores essent et esse reperientur quod unuscuiusque predictorum fratrum et predicti eorum nepotes filii quondam Simonis teneantur ac debeant unus alter quilibet ipsorum videlicet pro rata sibi contingente defendere et manutenere in iure omnia et singula bona que singulis ipsorum pervenerunt in parte. Ita quod comunibus ipsorum expensis ipsa bona defendantur et si aliquid de bonis ipsorum ammitteretur, quod absit, quod quilibet ipsorum tenentur refficere perdenti pro rata cuiuslibet ipsorum tangente et hoc si causa totidem domus et causa quod ipsorum partis videlicet Leonardutii impedirentur se si impedirentur causa alicuius ipsorum fratrum alii de evictione minime teneantur. Item pacto expresso affirmaverunt quod salvum et reservatum sit cuilibet ipsorum fratrum et nepotum petere ab aliis fratribus et a domo omnia et singula que petere potest de iure divisionis homines non obstantes. Item contenti fuerunt quod omnia bona / tam que continentur in inventario tam que non continentur in inventario /(in nota sotto) que non sunt inter eos divisa videlicet prata silve et bonum de Selisca et alia bona que non fuerint divisa cum Nicolao Çuies eorum patruo et que reperirentur fuisse quondam dicti Leonardutii eorum patris seu que acquirentur tamquam heredes dicti quondam eorum patris. Item inter eos omnia bona aliud ordinabitur inter eos, excepto tamen quod si alii ipsorum animo acquiretur aliquid ex sua industria et non hereditario nomine dicto eorum patre, id quod sic sit acquisitum libere sit et esse debeat ipsius acquirentis et cum dare noluit ita quod minime alii fratres de hiusmodi acquisito debeant participare salvo tamen omnibus et singulis ipsorum iure successionis ab intestato. Duas quidem divisiones et 635 partes ac ipsorum ellectores predicti Hermannus suo proprio nomine ac tutorio nomine predictorum Petri et Simonis fratrum filiorum quondam Simonis eiusdem fratris et dicti Gabrielis et Iohannis qui minores erant XX annis maiores tamen XIIII cum consensu expresso et voluntate predictorum dominorum Rodulfi et Vidrandi in quantum cessent se esse reperirentur eorum curatores seu in quantum eorum debeant intervenire consensus iurantes corporaliter ad sancta Dei evangelia tactis scripturis delato eis facto per se et suos heredes et dicti domini Rodulfus et Vidrandus tamquam curatores et curatorio nomine predictorum Francisci et Pauli ac in quantum reperirentur curatores predictorum Gabrielis et Iohannis cum obligatione suorum bonorum videlicet dictus Hermannus in quantum suo nomine cum obligatione omnium suorum bonorum et in quantum tutorio nomine dictorum Petri et Simonis fratrum pupillorum cum obligatione omnium bonorum dictorum pupillorum et predicti Gabriel et Iohannes cum obligatione omnium suorum bonorum et dominus Rodulfus et Vidrandus curatorio nomine quod supra cum obligatione omnium bonorum dictorum Francisci et Pauli et in quantum possunt cum obligatione bonorum dictorum Gabrielis et Iohannis mobilium et immobilium presentium et futurorum etc. omne dapnum etc.” ecc. ecc. Da tutta questa complessa vicenda ereditaria risulta l'estrema diffusione dei beni nell'intera Patria del Friuli dalla montagna al mare di una casata cividalese di antica nobiltà. Ermanno è figlio del defunto Leonarduccio. Suo fratello Simone è morto ed ha lasciato eredi i suoi figli Pietro e Simone nipoti di Ermanno. Anche Gabriele e Giovanni sono figli del defunto Leonarduccio, dunque fratelli di Ermanno e del fu Simone, ancora sotto i vent'anni, mentre Francesco e Paolo, figli del fu Simone, fratello di Ermanno e perciò suoi nipoti, sono in età pupillare, cioè sotto i 14 anni. Ermanno è pure tutore di Pietro e Simone di fu Simone suo fratello. L'assegnazione delle porzioni è davvero certosina e se si pensa alla fragilità di quelle vite, anche instabile e bisognosa di costante aggiornamento, tutte alternative previste. A proposito della rendite i beni di montagna rendono assai meno di quelli di pianura e pare tutto ragionevole. Nel 1428 il comune convoca tutti i curatori “pupillorum” di fronte al curatore consigliare e chi si rifiuta verrà punito. I problemi erano tanti ed intricati e più di qualche volta i titolari di tali compiti si permettevano di approfittare e in ogni caso di trascurare l'interesse dei pupilli. “*Nicolò di Carnia quale tutore dei figli ed eredi di Nicolò Venuti propose con insistenza che i pupilli di detto Nicolò non siano gravati dal comune a pagare le marche per le quali si dice al comune di renderli debitori per gli uomini del cameraro del detto Nicolò, ma si facciano le razioni del comune e da parte di tutti quelli che devono avere dal comune ed allora conclusi i conti tra il comune e loro ed equiparato il dare e l'avere, si provveda a riscuotere per pagare il conto”. Nicolò Venuti era l'appaltatore della strada Plezzo-Cividale fin dall'occupazione del Friuli da parte di Venezia e nella sua attività intensa e complicata ha lasciato debiti e crediti che ora si onorano prelevando dall'eredità gestita dai curatori dei suoi eredi in minore età. Una particolarità: i nostri cancellieri non si degnano mai di riportare la causa della morte anche quando, e succede quasi ordinariamente, si trovano ancora nel fiore dell'età e perciò con figli minorenni. “*Il maestro Aurech chiede di essere pagato”. Il comune decide di pagarlo nel senso che ama essere sollecitato. Si parla poi di “magistri Abrae” defunto e della moglie che chiede “*qualche soldo”119 su un'eredità gravata da debiti e contestata. Non si tratta di un ebreo, nel qual caso tale qualifica non sarebbe mancata. “*Per Onofrio contro gli eredi di Nicolò Venuti. Il detto Onofrio produsse certi documenti e ciò in occasione di un litigio contro i predetti per un credito di 100 ducati. Si decise d'incaricare due” per metterli d'accordo, altrimenti li si rinvii “*a giudizio di fronte al gastaldo di Cividale”. Venuti aveva allargato la strada trasformandola in carrabile con spese e compensi dilazionati nel 119 AMC Def n. 07, 8-4-1374. AMC Def com n. 02, 6-1-1428, p. 6. AMC Def com n. 03, 1-3-1430, p. 24v. “Super eo quod Nicolaus de Carnea tamquam tutor filiorum et heredum Nicolai Venuti proposuit suplicando quod pupilli dicti Nicolai non graventur per communitatem ad solvendum marchas in quibus dicitur communitate eos facere debitores pro hominibus camerarii dicti Nicolai, sed fiant eorum rationes quare communitas etiam ipsis pupillis est obligata pro domo sua. Diffinitum fuit quod convocentur contutores ipsorum pupillorum et rationatores communis et fiant rationes ipsorum pupillorum de omnibus et singulis que habere debent a communitate ac de omnibus et singulis que tenentur etiam communitati et tunc factis rationibus inter communitatem et ipsos et facta recompensatione providebitur de exigendo pro solvendo”. AMC Def com n. 03, 7-4-1430, p. 45. “In facto magistri Aurech petentis pecunias”. AMC Def com n. 03, 194-1430, p. 48v. “sibi aliquid pecunie”. 636 tempo e resi complessi dalla sua morte imprevista. “Nella causa (...) dei figli pupilli ed eredi del defunto Nicolò Venuti”. Giacomo Doni procuratore generale insieme ad altri compari “*insistette per la stesura di un rendiconto con l'elenco di tutti i beni e si deve fare relazione dell'amministrazione di tutti i beni finora sottratti dalla sig.ra Ruvignana e da ser Nicolò” e contro gli altri. Il consiglio li manda dal giudice e salvino “*la casa e la braida” dei pupilli ecc. Ancora. “*Per i pupilli figli del defunto Nicolò Venuti si decise di dire ai tutori ed al curatore dei pupilli che eseguano ciò che precedentemente era stato richiesto, cioè che si presentino in giudizio e chiedano tramite sentenza che si stenda l'inventario di tutti i beni della suddetta eredità. Inoltre ivi facciano in modo di incaricare una persona idonea e adeguata per la gestione di detti beni. In fine che che si dica al comune che sia insieme ai contutori ed i razionatori dei pupilli e rendano conto dei beni finora amministrati” 120. Sono raccomandazioni logiche ed urgenti e ci si sorprende di solito per la lentezza di queste procedure, anche perché l'intrecciarsi di debiti-crediti è tale che davvero la discrezionalità se non l'abuso è una tentazione frequente. La sig.ra Ruvignana vedova come si vede non ha alcun ruolo nella conduzione dell'eredità e dei figli, anche se pare aver garantito almeno i beni dotali dal cumulo del dareavere che ora si cerca di districare. Tornano i pupilli del Venuti per mezzo di Antonio de Maniacho che chiede di provvedere “de victu et vestitu” e lamenta che si gestiscano male i beni da parte dei tutori “*e la madre non ha facoltà di provvedere alla gestione degli stessi beni”. I tutori dicono “*di non avere le sue cose ed i beni mobili nelle loro mani e l'inventario ecc.”. La madre sig.ra Ruvignana viene continuamente coinvolta, ma per questioni ereditarie. “*Sul fatto dei pupilli di fu Nicolò Venuti contro la sig.ra Ruvignana. Si decise di dire alla sig.ra Ruvignana che dia e consegni tutti i beni mobili nelle mani dei tre tutori e che i tutori provvedano che i pupilli non incorrano in qualche danno per la loro braida venduta”. Il ruolo della madre viene negletto dai tutori e curatori, anzi sospettano che non “dilapidi” i beni dei figli. Atteggiamento corrispondente alla concezione della dote come il morgengabe longobardo, beni riservati alla gestione esclusiva della moglie. Infatti si parla di beni mobili e non di immobili. Ce l'hanno ancora con la signora Ruvignana vedova di Venuti “*per le cose sue che detiene” e rivendicate da Benvenuta che le aveva depositate “olim” presso Venuti e cioè “*due anelli e un diadema” e dai tutori dei pupilli ecc. Ser Nicolò “*disse che la sig.ra Ruvignana era tenuta a riscuotere perché non aveva allattato i bambini e che di diritto ella è tenuta a riscuotere e disse che vuole che si tenga un consiglio sul caso” 121. Sembra che i figli della coppia VenutiRuvignana siano stati a balia presso questa Benvenuta ricompensata e favorita oltre il dovuto con la copertura di pegni che ora ha riscattato. Il caso Venuti continua nel tempo fino alla maggiore età dei figli. “*Sulla faccenda della chiave di una cassa nella quale sono contenuti degli scritti e documenti dell'eredità di fu Giovanni Alberti”. I testamenti come i contratti sono in mano degli interessati a riscontro della proprietà in ogni tempo. “*Ser Enrico Gerardi chiede” al comune di mettere fine alla tutoria dei pupilli Venuti. 120 AMC Def com n. 03, 10-5-1430, p. 57. “Pro Honofrio contra heredes Nicolay Venuti. Produxit dictus Honofrius certa instrumenta et hoc occasione litigii quod habet contra predictos occasione centum ducatorum. Diffinitum fuit quod deputentur duo... ad iudicium coram gastaldione Civitatis”. AMC Def com n. 03, 8-11-1430, p. 180v. “In causa (...) filiorum pupillorum et heredum quondam Nicolai Venuti... instetit debere conficere instrumentum omium rerum et debere reddi rationes administrationis omnium bonorum hactenus furatorum per dominam Ruvignanam et ser Nicolaum... domus et braydam”. AMC Def com n. 03, 8-11-1430, p. 184. “Pro pupillis filiis quondam Nicolai Venuti diffinitum fuit quod dicatur tutoribus et curatori pupillorum qui faciant quod alias sibi diffinitum fuit, videlicet qui sint in iudicio et impetrent per sententiam quod fiat inventarium de bonis dicte hereditatis. Item quod ibidem faciant quod deputetur persona idonea et sufficiens ad gubernandum dicta bona. Ulterius quod dicatur communitati que sit cum contutoribus et rationatoribus pupillorum et facient rationem de bonis hactenus administratis”. 121 AMC Def com n. 03, 1-12-1430, p. 193. “et dixit quod mater ipsorum non habet facultatem faciendi ipsis de bonis provisionem... non habere res suas et bona mobilia in manibus et inventarium etc.”. AMC Def com n. 03, 15-12-1430, p. 196v. “Super facto pupillorum quondam Nicolai Venuti contra dominam Ruvignanam. Diffinitum fuit quod dicatur domine Rumignane que det et consignet omnes res mobiles in manibus trium tutorum et quod tutores provideant ne pupilli incurrant damnum pro brayda ipsorum vendita”. AMC Def com n. 03, 14-2-1431, p. 22v. “pro rebus suis quas habet... duos anulos, unum diadema... dixit quod domina Ruvignana tenebatur exigere eo quod non lactaverat pueros et quod de jure ipsa tenetur exigere et dixit quod vellet quod haberetur consilium super hoc”. -Ancora i tutori “filiorum et heredum Nicolai Venuti” (AMC Def com n. 03, 28-8-1431, p. 126). -Discordie sull'amministrazione dei curatori “pupillorum” (AMC Def com n. 04, 10-7-1433, p. 98). -Tutori dei pupilli Venuti oltre a “Jacob Doni” c'erano “ser Nicolaus de Tumecio” e “ser Johannes de Venustis” (AMC Def com n. 04, 11-12-1433, p. 165v). -I pupilli del Venuti (AMC Def com n. 04, 26-4-1434, p. 47). 637 “*Sulla proposta avanzata da ser Giacomo Doni quale sindaco del comune e come tutore dei pupilli di Nicolò Venuti ecc.”. Dovrebbe gestire la chiusura del pupillato. “*Sulla questione del maestro Achim, con Nicolò de Braida quale erede del maestro Guarnerio”. Il consiglio del comune si presta premuroso a risolvere questioni ereditarie. “Sadom autem genuit Achim. Achim autem genuit Eliud” (Mt 1,14) è il nome di un patriarca della genealogia del Cristo. È il nome di un cividalese e non di un ebreo. Ser Enrico Everardo deve mettere all'incanto beni vari: case lungo la via principale (“platea”) di Cividale, una canipa sita in Corgnoleto (Porpetto) con un orto ed un campo, un terreno in Grupignano, un sedime con orto, il tutto “per marcas solidorum decem” e soldi “decem”. “*Ser Ermacora di Strassoldo a sua giustificazione donò al comune quale erede del defunto Benedetto di Strassoldo con l'inventario dei suoi beni consegnato al fabbricario della nostra chiesa tanti debiti che corrispondono alla somma di 50 ducati e lui non distribuisca alcunché della stessa eredità senza un bilancio complessivo, e delle cose che ha distribuito presenti un estratto conto esatto”122. Le grosse eredità sono gravate da debiti equivalenti e districarsi tra il dare e l'avere è un affare difficoltoso, specie se c'è qualche intraprendente che mette mano al disponibile. Non di rado il beneficio d'inventario permette agli eredi sfortunati di rinunciarvi. 7- Proclami ♣ Nel modo più solenne lo si faceva “ad schalas” del comune e lo si ripeteva agli angoli stabiliti delle vie principali. Doveva essere ascoltato da tutti, ma non di rado si accampa la scusa dell'assenza o non conoscenza e, considerato il caso, viene accolta. “*Proclama sui pesi. Sabato 16 gennaio (1412) Pietro Perotto per informazione mia di Antonio de Venusti cancelliere ed officiale sui pesi proclamò sulla piazza del mercato che ciascun bottegaio, beccaio ed altri interessati, entro i prossimi otto giorni, ratifichino le proprie bilance, i pesi, ed altre misure di Pantaleone orefice e che nessuno conduca animali, baffe (carne salata) ed altre cose di contrabbando fuori Cividale Austria attraverso ponti e guadi, altrimenti coloro che verranno sorpresi a contravvenire saranno condannati nella forma prevista dallo statuto”. La pluralità di pesi, misure, monete, se aguzzavano il cervello di quella gente, sollecitavano i furbi ad approfittare: bastava il dissesto di una misura. Le procedure giuridiche sono gravate proprio dall'abuso effettivo o insinuato di tali corrispondenze. Per questo il comune teneva a disposizione la misura ufficiale quale modello. “Sul proclama da farsi a proposito dell'andare di notte dopo il suono della campana da suonare dopo i botti con i battacchi. Si decise che dopo il suono della campana dopo il botto di notte nessuno osi andare in giro per il paese sotto la pena di una marca di denari e metà della pena sia del comune e l'altra metà di chi denuncia e che si emetta questo proclama in luogo pubblico”123. Il modo di suonare la campana è quella dei botti tramite martelli manuali, in attesa che in seguito si attrezzino le campane con i batacchi pendoli e le si suoni stando a piano terra con delle corde. Risse durante la notte in Cividale; spiarli e denunciarli. Non tenere aperte “taberne” la notte “*e non girovagare di notte e che si suonino le campane per il fuoco e per le schiriwaite e che il gastaldo abbia l'autorizzazione a procedere contro quelli che violano le disposizioni presenti”. 122 AMC Def com n. 04, 9-6-1434, p. 64. “Super propositione in facto clavis unius capse in qua sunt certe scripture et instrumenta hereditatis olim Johannis Alberti”. AMC Def com n. 04, 30-6-1434, p. 84. Mercurii. “Instat ser Henricus Guerardi... non habebit finem etc.”. AMC Def com n. 04, 23-7-1434, p. 93. “Super propositione per ser Jacobum Doni tamquam sindicum communis et tamquam tutorem pupillorum quondam Nicolai Venuti etc.”. AMC Def com n. 04, 27-81436, p. 138. “In facto magistri Achim cum Nicolao de Brayda tamquam herede magistri Guarnerii”. AMC Def com n. 04, 5-9-1436, p. 149. -Molti pupilli e vedove per i quali calcolare sussidi ecc. (AMC Def com n. 07, 14-6-1443, p. 77v. Veneris). AMC Proc civ n. 01, 26-4-1480. “Ser Hermacoras de Strasoldo pro excusatione sua denotavit communitati qualiter ipse tamquam heres olim Benedicti de Strasoldo cum inventario bonorum suorum consignato fabricario ecclesie nostre tot debita que capiunt in summa L ducatos et ipse non distribuet aliquid de ipsa hereditate sine determinatione et de rebus quas distribuit ostendet bonum computum”. 123 AMC Com n. 08, 16-1-1412, p. 1. “Proclamatio super ponderibus. Die sabati XVI januarii Petrus Perotto ex informatione mei Anthonii de Venustis cancellarii et officialis super ponderibus et proclamavit super foro merchati quod quilibet stacionarius becharius et alii in octo diebus sequentibus justificent suas stateras apud et per Abram staderarium et balancias marchos et alias mensuras Pantaleonis aurifici et quod nullus animalia baffas et alias res non conducat contra bannum extra Civitatem Austriam super pontibus et vadis, alioquin hii qui contrafacere inventi fuerint condemnabuntur et in forma statuti”. AMC Def com n. 01, 29-7-1418, p. 23. “De proclamatione facienda de non eundo de nocte post sonum campane pulsandi post glongos. Diffinitum fuit quod post sonum campane pulsandi post glongos nocte nemo sit ausus ire per terram sub pena unius marche denariorum et pene medietas sit communis et alia medietas sit accusatoris et quod in loco publico fiat proclama”. 638 Le schiriwaite sono gruppi di civili armati e preposti alla sorveglianza notturna dei centri abitati con turni di guardia alle porte e alle mura, pattugliamento nelle ville comprese nella giurisdizione (CORBANESE I 1983). Il tutto avviene in particolare nei periodi di emergenza. Proclama, che “*nessuno osi entrare nei campi, nelle vigne, nelle braide, negli orti altrui sotto pena di una marca e qualora si tratti di un ragazzo lo si sculacci (scuticetur) sulla piazza del mercato e si incarichino delle persone che mettano dei custodi in incognito”. Ci siamo permessi di tradurre quello strano verbo conforme al contesto, ma sta meglio frustare. “*A proposito delle botteghe da tenersi chiuse durante la fiera di san Martino. Che il messo comunale proclami che i balconi o le finestre delle botteghe rimangano chiuse finché il vessillo del comune sarà esposto al mercato di san Martino secondo le disposizioni dello statuto”. Tutto doveva convergere sulla fiera una specie di supermarket, dove giungeva la massa dei mercanti e degli acquirenti da ogni dove, favoriti con esenzioni generose, senza possibilità di concorrenza locale. “*Sulla necessità di proclamare che tutti coloro che sono in possesso di bombarde sia nuove e di recente consegnate sia vecchie date in precedenza devono restituirle. Si decise di emettere una grida che tutti consegnino sia gli schioppi che le bombarde entro 5 giorni sotto pena di una marca”. Si restituisce ciò che il comune aveva distribuito in un momento di emergenza alle cernide per la difesa della città. Le minacce provengono dal patriarca spodestato che non si rassegna al fatto compiuto. “*Sul fatto che c'è in Udine la pestilenza e che alcuni vengono in Cividale. Si decise di emettere una grida in Cividale nei luoghi pubblici che nessun abitante di Cividale si permetta negli otto giorni prossimi accogliere né ospitare qualcuno che provenga dalle terre infette e ciò sotto pena di 25 lire né tanto meno locare delle case a coloro che giungono qua” 124. La peste è una ricorrenza ossessiva nel secolo XV e la severità degli espedienti per prevenire il contagio e la sua diffusione riusciranno in qualche modo a contenerne i danni. I bottegai tengono aperto anche dopo il suono dell'Ave Maria. “*Grida: che nessuno dopo il tocco della campana tenga le botteghe aperte né nelle stesse si permetta di vendere il vino”. Un orario di chiusura è dettato dall'ubriachezza molesta che nell'oscurità si accentua e trova occasione di violenze ed abusi. “*Sul fatto del letame per Cividale che ristagna con disdoro insopportabile. Grida”: sporcaccioni. La sporcizia del tempo è incredibile ed ogni città doveva avere il suo afrore come tratto distintivo. “*Su quelli che vanno in giro divertendosi con le armi per le strade di Cividale”. Proclama in piazza che nessuno ecc. Il messo Franzosio deve “*suonare la campana tra la prima e la seconda ora della note al solito e ad alta voce proclamare sulla piazza e lungo le vie cittadine, che qualunque portiere o bottegaio deve aver chiuso le sue porte sotto la pena prevista dallo statuto. A proposito poi di Cristoforo cappellaio che non fa che baruffare l'intero giorno, che non debba portare né coltello né spada né altra arma proibita sotto pena di una marca né di giorno né di notte, salvo un piccolo coltello per tagliare il pane”. Ci si dà botte da orbi fino a sangue. In ogni tempo c'è il bullo inferiore ai suoi attrezzi. Il bisogno di un coltello per tagliare il pane ne dice almeno la grossolanità sia della molitura che per la miscela di vari cereali compreso il metodo di cottura. Il pane bianco lo volevano i ricchi, ma per il resto della popolazione non meno apprezzato era quello misto. “*Contro coloro che lavorano nei giorni riservati per l'onore di Dio e nelle feste di precetto stabilite dalla chiesa. Così si decise di emettere un proclama pubblico, sotto pena di una marca, che nessuno si permetta di lavorare nei giorni riservati all'onore di Dio e nelle festività di precetto stabilite dalla chiesa. E così fu emesso il proclama pubblico nel decimo giorno di 124 AMC Def com n. 01, 6-8-1423, p. 74. “et de non eundo de nocte et quod pulsentur campane ab igne et de schirawaite et quod gastaldio habeat licentiam procedendi contra contrafactores”. AMC Def com n. 01, 13-8-1423, p. 78. “nullus audeat intrare campos, vineas, braydas, ortos alienos sub pena unius marche et quod si fuerit puer scuticetur circa mercati et deputentur persone que ponant custodias secretas”. AMC Def com n. 01, 9-11-1425, p. 110. “Super facto stacionum claudendarum propter mercatum Sancti Martini. Quod preco communis cridetur quod balconi sive fenestre stationum stent clause donec vexillum communis steterit in mercato Sancti Martini secundum formam statuti”. AMC Def com n. 02, 26-8-1426, p. 57v. “Super facienda crida ut omnes habentes bombardas tam novas et nunc datas quam veteres alias datas reducant. Diffinitum fuit quod fiat crida quod omnes ducant tam scloppos quam bombardas in quinque dies in pena unius marche”. AMC Def com n. 02, 21-4-1427, p. 49. “Super eo quod est mortalitas Utini et quod aliqui veniunt in Civitatem Austriam. Diffinitum fuit quod fiat una crida in Civitate in locis publicis quod nullus habitator Civitatis Austrie sit ausus elapsis octo diebus proxime futuris accipere nec tenere aliquos venientes de terris morbatis et hoc in pena XXV librarum nec ipsis venientibus domos locare”. 639 giugno come stabilito sopra”125. Tante erano le feste, tanti i giorni di vacanza, troppi per chi viveva della giornata. Ma per quella società fare festa significava consumare e senza consumo un'economia agricola aveva ben poco da realizzare. Si doveva stabilire un equilibrio fra mercato e possibilità di consumo. La differenza stava solo nel benessere; l'economia agraria consumava per forza “tutto” il necessario che quando c'era favoriva l'espansione demografica e quando scarseggiava la contraeva, diversamente da quella capitalistica che puntando al benessere fino al superfluo, ridurrà la natalità. Sulla terra ci devono stare quelli che possono, altrimenti non si respira. Proibito “*entrare nelle braide, negli orti o nelle proprietà altrui per prendere qualcosa o per recare un qualche danno sotto pena del doppio” del danno arrecato, metà a chi denuncia. Solita collaborazione condivisa da tutti. “*Sul fatto che si troverebbero parecchi a disporre di calce (calcina) e di attrezzi (casulis) del comune. In base alla definizione si ordinò al cameraro di emettere un mandato sotto pena di una marca per tutti e singoli che detengono le cose suddette del comune, che entro otto giorni dalla proclamazione del mandato ecc.”. Ho preso casulis per attrezzi più che vesti, purché il tutto non sottintenda un apparato militare. “*Riferì il messo Franciosio in base al giuramento del suo ufficio per disposizione del comune di aver proclamato in pubblico e ad alta voce che nessuno di qualsiasi condizione esso sia possa o debba acquistare agnelli, capretti ed altri animali nati di recente dal ponte di Rompet in qua e dai confini consueti ancora di qua né lungo le strade e neppure nelle case sotto pena di una marca di denari ed il sequestro dei nascenti acquistati. Inoltre che nessun beccaio o altra persona possa acquistare i piccoli degli animali per rivenderli prima della settimana santa sotto la stessa pena. In fine che nessun suddito della gastaldia e del nostro comune possa vendere a chiunque di qualsiasi condizione sia un vitello ecc. fuori dal suddetto distretto del comune di Cividale Austria”126. Sono proclami ricorrenti e ripetuti nelle festività più significative come la Pasqua. Questo proclama ci dice che in Cividale, nel Friuli anzi nell'intero patriarcato d'Aquileia continua la prassi del consumo dell'agnello di un anno secondo le disposizioni bibliche: “Erit autem agnus absque macula, masculus, anniculus” (Es 12,5). Tale prassi va di pari passo con quella del rispetto del Sabato, almeno dal tramonto come stabilito da Paolino nel 796 (MARCUZZI 1910, p. 48), così pure la ricorrenza del nome femminile Sabata (BIASUTTI 2005), il canto a due cori (PRESSACCO 1993) ecc. Si rinnovano i moniti “*di non girovagare la notte per la città dopo il botto della campana. Si decise di emettere proclama in pena di una marca secondo quanto stabilisce lo statuto”. Certamente non obbedivano ed è altrettanto vero che ci sono ben poche multe al riguardo. Un po' di superficialità anche perché chi si poteva permettere il lusso di far baldoria durante la notte erano per lo più i benestanti, quindi i particolarmente protetti. “*Proclama: che nessuno sia accolto in città di coloro che provengono da luoghi infetti”. Dopo il suono della campana “*di sera nessuno osi” giocare “*a qualche gioco in piazza né altrove per soldi sotto pena di una marca”. Nessuno deve tenere “*gioco d'azzardo” in casa sua, 125 AMC Def com n. 02, 19-11-1427, p. 156v. “Crida ut nullus post pulsum campane teneat tabernas apertas nec in tabernis vendant vinum”. AMC Def com n. 02, 8-4-1428, p. 32. “Super facto limi per Civitatem turpiter stantis. Crida”. AMC Def com n. 02, 28-7-1428, p. 97. “Super illis qui vadunt ludendo cum armis per stratam Civitatis... Super portis et tabernis in nocte claudendis... pulsare campanam inter primam et secundem horam noctis consuetam et alta voce proclamare in platea... et foro quod unusquisque portarius seu tabernarius debeat clausisse portas suas et tabernas suas sub pena statuti. Super facto Cristofori capellarii quotidie prelianti, non debeat ferre cultellum nec spatam nec alia arma prohibita sub pena unius marche nec in die nec in nocte salvo unum gladium ad panem”. AMC Def com n. 03, 8-6-1430, p.75v. “Contra laborantes diebus introductis in honore Dei et festivitatibus preceptis per ecclesiam. Item diffinitum fuit quod fiat publicum proclama sub dicta pena unius marche quod aliqua persona laboret diebus introductis in honorem Dei et festivitatibus per ecclesiam preceptis. Et ita facta fuit publica proclamatio die X tantum junii ut supra diffinitum fuit”. 126 AMC Def com n. 03, 25-8-1430, p. 136. “intrare in braidas hortos seu possessiones aliorum pro aliquid accipiendo aut ad inferendum aliquod damnum sub pena dupli”. AMC Def com n. 03, 26-3-1431, p. 31. “Super eo quod reperientur quam plures qui haberent de calcina et casulis communitatis. Ex diffinitione dictum fuit camerario qui faciat mandatum in pena unius marche omnibus et singulis qui habent res predictas communitatis quatenus infra octo dies a die facti mandati etc.”. -Proibito andare di notte per la città con archibugi, “speltis et lancis et arculis” (AMC Def com n. 03, 26-2-1431, p. 31v). AMC Def com n. 04, 9-4-1434, p. 39. “Retulit preco Franciosius ex sacramento sui officii de mandato communitatis se publica et alta voce proclamasse quod nullus qualiscumque condicionis existat possit aut debeat emere agnos edos et alios nascentes a ponte Rompeti citra et a confinibus consuetis citra neque in stratis neque in domibus sub pena unius marche denariorum et amissionis nascentium emptorum. Item quod nullus becharius aut alia persona possit emere nascentes pro revendendo eos ante feriam maiorem sub dicta pena. Item quod nullus subditus gastaldie et communitatis nostre possit vendere alicui persone cuiusdam condicionis existat vitulum etc. extra dictum districtum communitatis Civitatis Austrie”. 640 pena una marca né “*di giorno né di notte”. In piazza si gioca di giorno e si paga il dazio, nelle case mai perché lì si sfuggirebbe alla tassa del comune. “*A proposito degli incaricati ad inquisire sui furti con magia. Si decise di emettere proclama pubblico che nessuno osi fare degli esperimenti, sotto pena di 200 lire e di stare fuori dal distretto di Cividale Austria per un anno ed un giorno”. Rubare con arte magica, potrebbe corrispondere al linguaggio suggestivo e manipolatore frequente anche oggi da parte di chi frequenta le case per proporre affari miracolosi o per vendere i suoi prodotti più o meno fasulli, ma lo specifico del tempo era quello di qualche espediente cosale attinto dalla inesauribile farmacopea superstiziosa, come lingue di serpente, l'oroscopo, numero, giorno, anno ecc. Interviene il luogotenente a proibire di portare armi dentro e fuori città. Il comune di Cividale precisa che “*una tale questione attiene alla pubblica libertà” e riflette sul modo da tenere di fronte a questa disposizione del luogotenente che ordina appunto “*di non portare armi da parte dei rustici nelle ville né sull'intero territorio”. Da Cividale però si obietta che il provvedimento “*non risulta utile alla sicurezza tenuto conto dei confini della patria e degli scandali dei predoni e si insista con lui che voglia convocare tutta la Patria” ed in ogni caso “*noi non siamo d'accordo” e ricorreranno al ser.mo Dominio. Il luogotenente capisce, ma ripete che non intende lasciare degli armati girare liberamente per le strade della patria, “neque in festis” e che il nostro comune può fare quello che gli sembra meglio. Lo ringraziano ed ora intendono procedere “ad honestam provisionem”127. I cividalesi sono d'accordo a liberare la città di notte da scorrerie di giovinastri, ma preferiscono che il territorio possa e debba difendersi dall'intrusione di ladruncoli e di violenti che le vie commerciali veicolano di continuo. Una pace armata. “*Si faccia in modo che i cittadini lavoratori non possano fermarsi nelle taverne oltre lo spazio di un'ora”. Si parla dell'intervallo pranzo. Ancora “*sul controllo da farsi alle porte per quelli che vengono da luoghi infetti. Proclama sotto pena di una marca ecc.”. La peste si sta avvicinando al suo culmine che è agli inizi del 1448. “*I giovani continuano a portare armi proibite la notte. Si decise di emettere pubblico proclama che nessuno deve e neppure osare portare armi proibite di notte sotto pena di 25 lire e se qualcuno li avrà accusati abbia 10 lire ed il suo nome rimanga segreto”128. Ci siamo già meravigliati della ripetitività, qui poi riunite in un paragrafo specifico, di queste disposizioni, quasi che nessuno se ne ricordi degli antecedenti. Più che la routine burocratica, emerge un senso fatalistico del vivere. “*Si faccia in modo che i conduttori di cavalli al Natisone non galoppino con i cavalli onde evitare il pericolo di travolgere i bambini”. Non superare il limite di velocità. I cavalli al fiume andavano per dissetarsi e per lavarsi. “*Sulla moneta minuta che si fatica a spendere. Si decise di emettere pubblico proclama che tutti e singoli i sudditi del nostro comune siano tenuti anzi debbano accettare per le loro cose da vendere i nuovi piccoli recentemente stampati dal nostro ducale Dominio nel modo seguente, cioè ciò che si vende per piccoli, per piccoli si deve acquistare e ciò sotto pena di 40 denari”. Ogni novità nell'economia è foriera di imbroglio, nonostante l'autorità veneta. “*Il magn. sig. luogotenente insiste che il comune provveda per gli eccessi che si commettono la notte. Si decise che gli incaricati precedentemente deputati compiano il loro dovere e controllino”. Proclama: che nessuno di notte possa andare “*in giro per il territorio dopo il suono della campana senza una lampada sotto pena di una marca. Nessuno osi portare armi 127 AMC Def com n. 05, 28-5-1438, p. 75v. “De non eundo de nocte ultra sonum campane. Diffinitum fuit quod fiat proclama in pena unius marche juxta formam statuti”. AMC Def com n. 05, 25-6-1438, p. 90. “Proclamatio de non acceptandos venientes de locis morbatis”. AMC Def com n. 06, 4-1-1440, p. 4. “de sero nullus audeat... ad aliquem ludum in plathea neque alibi pro pecuniis in pena unius marche... baratariam... de die neque de nocte”. AMC Def com n. 06, 13-2-1441, p. 24. Lune. “De facientibus investigationem super furtis cum arte magica. Diffinitum fuit quod fiat publica proclamatio quod nullus audeat facere experimenta aliqua sub pena librarum ducentarum et standi extra districtum Civitatis Austrie per annum et diem”. 128 AMC Def com n. 07, 6-10-1445, p. 128v. Mercurii. “res ista concernit libertatem publicam... non portentur arma per rusticos in villis neque in terris... non videtur utilis consideratis confinibus patrie et scandalis predonum securitati et instetur cum eo quod velit congregare totam patriam... nos non volumus aliter consentire”. -Non tenere aperto “post sonum campane”, pena una marca (AMC Def com n. 07, 25-10-1445, p. 137. Lune). AMC Def com n. 08, 24-3-1447, p. 41. Veneris. “Provideatur quod cives artifices non possint stare in tabernis ultra spacium hore”. AMC Def com n. 08, 306-1447, p. 92v. “de custodiis fiendis ad portas propter venientes de locis morbatis. Proclama sub pena unius marche etc.”. AMC Def com n. 08, 12-1-1448, p. 8v. Veneris. “Super eo quod sunt aliqui juvenes qui portant arma prohibita de nocte. Diffinitum fuit quod fiant publice proclamationes quod nullus deinceps debeat nec audeat portare arma prohibita de nocte sub pena XXV librarum et si quis eos accusaverit habeat libras X et teneatur secretum”. 641 proibite secondo la disposizione della statuto sotto pena di una marca”. Solita denuncia segreta129. Se è dovuto intervenire il luogotenente da Udine significa che i suoi caballari ed il marescalco, sovrintendente alle strade, hanno sentito il bisogno di rimediare all'atonia del comune di Cividale. “*Sulle disonestà che si commettono ogni notte per Cividale. Si suoni la campana alla seconda ora della notte” e chi se ne va in giro dopo “cum armis probitis” per i borghi “et sine lumine” sia punito con una marca. Ma che fa il gastaldo? “*Si provveda che il gastaldo faccia il suo dovere mandando di notte per Cividale un suo familiare a controllare quelli che girano di notte”. Ci voleva tanto? Non è che se le cose vanno male qualche sovrintendente ci guadagna? I comuni con le multe prosperano meglio che con la diligenza. Se l'uomo non pecca, anzi se non nasce con il peccato originale così da coinvolgere anche gli infanti, non ha bisogno di redenzione né di religione. Viene da pensare che una volta convertita e salvata l'umanità, se non fa un salto nell'aldilà, qui in terra sarebbe vittima di un default totale. Di fronte a questa prospettiva i greci avevano la loro saggezza: la giusta misura fra gli estremi di bene/male. Ma se la nostra civiltà s'impossessa razionalmente della verità scoppia la crociata. Il gastaldo ha emesso un proclama contro la cattura di animali e volatili come “*pernici, lepri ed altri animali silvestri”. Per la caccia ci voleva un permesso così come per la pesca. Non si trattava di res nullius, ma di proprietà demaniali e pure di concessioni feudali, regolate da norme precise. La caccia faceva parte dell'esercitazione militare. “*Sui porci che non devono essere mandati fuori dai recinti in giro per Cividale ed i suoi borghi”. Proclama. Era già un grosso problema quello di allevare porci in recinti o stalle all'interno delle mura, ma lasciarli scorrazzare per le vie era troppo anche per sant'Antonio. Non fare festa nelle ville nostre “*per evitare risse e scandali. Vengano ammoniti i decani e gli uomini delle ville, in pena di 25 lire, che non permettano balli per quanto sta in loro e agli zampognari di fare festa. E non vendano, sotto pena di una marca, del vino nelle ville per tutta la festa né altri possano portare del vino per vendere”, altrimenti gli verrà sequestrato. Non sono disposizioni assolute, ma suppongono licenze speciali, cioè mercati con la custodia giuridica degli stessi. “*Si è avanzata istanza da parte dei vicini di borgo di Ponte perché si emetta un proclama in contrada che nessuno osi lavare cose graveolenti nel pozzo sito nella fossa del borgo che costituisce per la comunità una grandissima comodità”. Si emetta un proclama 130. Nonostante lo scorrere permanente delle acque nel fiume Natisone, non per questo si trascurava l'acqua di sorgente come quella del pozzo, magari scavato nella fossa che circonda l'accesso al ponte. Non ci si riferisce a quello dietro all'abside del duomo perché lì proprio non c'è alcuna “fovea”. Conservarla pulita era una comodità oltre che garanzia di sanità. Continue grida “*contro coloro che vanno in giro di notte con fiaccole” con pericolo d'incendio. Qui si tratta di fiaccole e non di lampade chiuse e le numerose case ancora coperte di paglia davano occasione a possibili incendi sempre devastanti in ambienti chiusi come la città entro la cinta muraria. Lo stesso problema si pone per i focolari e camini mal tenuti. 129 AMC Def com n. 08, 31-7-1448, p. 78v. Mercurii. “Provideatur quod conducentes equos ad Natissam non currant cum equis propter evitandum periculum puerorum”. AMC Def com n. 08, 16-8-1448, p. 85. Veneris. “Super eo quod parvuli non possunt expendi. Diffinitum fuit quod fiat publicum proclama quod omnes et singuli subditi dicte communitatis tenenantur et debeant accipere pro eorum rebus vendendis parvulos novos nunc factos per nostrum ducale Dominium hoc modo videlicet quod illud quod venditur per parvulos, parvulos accipere debeant et hoc sub pena XL denariorum”. AMC Def com n. 08, 2-5-1449, p. 33. Veneris. “Super eo quod magnificus dominus locumtenens instat quod communitas provideat enormitatibus que fiunt de nocte. Diffinitum fuit quod alias deputati faciant eorum debitum et inquirant... in terram et burgos communis post sonum campane sine lumine sub pena unius marche. Nullus audeat portare arma prohibita juxta formam statuti sub pena unius marche”. -Nessuna taberna aperta dopo la seconda ora di notte (AMC Def com n. 08, 11-8-1449, p. 69. Lune). -La notte si commettono “plura” di ogni cosa, tanto che non si può vivere “tute”; minacce, multe e proclami (AMC Def com n. 09, 20-12-1451, p. 107. Lune). 130 AMC Def com n. 10, 3-12-1455, p. 100. Mercurii. “De inhonestatibus que fiunt omni nocte per Civitatem. Campana pulsetur hora secunda noctis”. AMC Def com n. 10, 4-2-1457, p. 15. Veneris. “Provideatur quod gastaldio faciat debitum suum in mittendo de nocte per Civitatem suum famulum ad videndum qui vadunt de nocte” . AMC Def com n. 11, 24-11459, p. 13v. Mercurii. “perdices, lepores aut alia silvestria”. AMC Def com n. 12, 4-7-1470, p. 53v. Mercurii. “De porcis non debentibus ire extra per Civitatem et burgos”. AMC Def com n. 13, 20-4-1472, p. 30v. Lune. “pro evitandis rixis et scandalis. Moneantur decani et homines villarum, in pena XXV librarum, qui non sinant fieri coreas quantum in eis erit et permittant quod fistulatores faciant festum. Et non vendant, in pena unius marche, vinum in villis per totum diem festi nec alii possent coducere vinum ad vendendum”. AMC Def com n. 13, 8-5-1475, p. 50. Lune. “Facta est instantia per vicinos burgi Pontis quod fiat publicum proclama in certa contrata quod nullus audeat lavare turpia in puteo sito in fovea burgi ex quo sumitur maxima commoditas per vicinantiam. Fiat proclama etc.”. 642 “*Della gioventù che si diverte in modo disonesto. Si decise di emettere un pubblico proclama che nessun cittadino sia suddito che forestiero osi oppure presuma ballare in veste lunga o camiciotto, sotto pena di una marca di soldi, così da esaltare la grandezza della sua statura e nel caso che chi viola la disposizione non disponga di soldi, oppure sia figlio di famiglia, venga posto in fondo alla torre e lì vi rimanga per tre giorni”. I figli di famiglia non avevano capacità patrimoniale. Le vesti lunghe sottintendono l'espediente per promuovere la statura del ballerino, ma il fine era quello di nascondere qualche arma-pugnale. “*Sugli intermediari (misettis) che conducono i saumari con la biada fuori Cividale ad acquistare il vitto con grave danno dell'intera Città, per cui si deve provvedere. Si decise di fare un proclama a tutti questi intermediari che, sotto pena di 40 ducati, che nessuno di loro osi condurre i saumari fuori Cividale e se qualcuno verrà sorpreso a violare la disposizione sull'istante si ritenga condannato al pagamento dei 40 ducati suddetti” 131. “Misettis” deriva dal fr. missete-sensâr-intermediario. 131 AMC Def com n. 17, 3-2-1492, p. 27v. Veneris. “contra portantes faces de nocte”. AMC Def com n. 17, 22-6-1492, p. 106v. Veneris. “De juvenibus tripudiantibus inhonesto modo. Diffinitum fuit quod fiat publica proclamatio quod nullus civis vel subditus aut forens audeat vel presumat tripudiare in duployde vel camiscia sub pena unius marche solidorum ita quod appareat maiestas stature et si contrafaciens non habebit unde solvere vel fuerit filius familias, ponatur in fundo turris ibidem per tres dies permansurus”. AMC Def com n. 18, 15-2-1497, p. 16v. “De misettis qui conducunt saumarios cum blada extra Civitatem ad emendum victum cum jactura totius Civitatis, propterea provisurum est. Diffinitum fuit quod fiat mandatum omnibus misettis quod sub pena XL ducatorum quod nullus audeat conducere saumarios extra Civitatem et si aliquis fuerit comprehensus in contrafaciendo et illico teneatur pro condemnato de dictis XL ducatis etc.”. 643 644