Leggi la notizia - Energia Concorrente
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Documento di consultazione AEEGSI 618/2014/R/eel Osservazioni di Energia Concorrente Il presente documento illustra le osservazioni di Energia Concorrente in ordine al documento di consultazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (Autorità) 618/2014/R/eel, recante Codice di rete tipo per il servizio di trasporto dell’energia elettrica - Fatturazione del servizio e garanzie contrattuali - Orientamenti finali, con scadenza 16 gennaio 2015 (DCO). *** 1. Considerazioni generali Energia Concorrente esprime, in via generale, il proprio apprezzamento in merito alle attività poste in essere dall’Autorità al fine di definire un quadro regolatorio certo in relazione ai rapporti di carattere contrattuale tra imprese distributrici e utenti del trasporto. Dobbiamo tuttavia rilevare come gli interventi proposti prevedano ancora eccessive tutele per le imprese di distribuzione e non tengano pienamente in considerazione alcune importanti necessità delle società di vendita. In particolare, Energia Concorrente ritiene che - oltre alle questioni relative alla fatturazione del servizio di distribuzione e alle garanzie - debbano essere prese in considerazione il prima possibile anche altre tematiche di fondamentale importanza come la responsabilizzazione, anche economica, delle imprese di distribuzione a fronte della non esecuzione di sospensioni richieste dagli esercenti la vendita in seguito al mancato pagamento del cliente finale. 2. Osservazioni in tema di garanzie In generale si apprezza l’ammissione di diverse tipologie di garanzia, ma si ritiene che i termini per l’accesso debbano essere rivisti, in particolare per quel che concerne la Parent Company Guarantee (PCG). Non si concorda con l’introduzione di corrispettivi compensativi di presunti rischi sistemici, in particolar modo per quanto riguarda le PCG (che, sono di fatto escutibili, come le altre tipologie di garanzia, e pertanto giuridicamente assimilabili a queste ultime). Non si condivide infatti il principio sulla base del quale i soggetti che ricorrano a queste ultime metterebbero maggiormente a rischio il sistema rispetto agli utenti del trasporto che ricorrono a fideiussioni bancarie o assicurative. Non si comprende inoltre perché il nel DCO si insista nel considerare il rating alla stregua della PCG che, si ribadisce, è a tutti gli effetti una garanzia a prima richiesta escutibile di valore equivalente alle garanzie a prima richiesta rilasciate da Banche o Assicurazioni di pari livello creditizio. Considerandone dunque la diversa natura da un punto di vista giuridico, appare evidente come rating e PCG non possano essere messe sullo stesso piano in termini di “Sicurezza del sistema”: pertanto viene meno, per le PGC, ogni ragionevolezza nella pretesa di una fee o di un maggior controllo della regolarità dei pagamenti. Si ritiene doveroso segnalare come il Codice proposto sembri invece ammettere fideiussioni bancarie o assicurative a prima richiesta senza porre però alcuna pregiudiziale sull’affidabilità dell’istituto emittente: per evidenti questioni di sicurezza sistemica riteniamo opportuno invece definire un rating minimo per gli istituti pari a quello richiesto per le garanzie a prima richiesta rilasciate da società appartenenti al medesimo gruppo dell’utente. Riteniamo inoltre ingiustificato il vincolo determinato dal fatto che la PCG debba essere prestata necessariamente da una società controllante. Si reputa quindi opportuno prevedere che la PCG possa essere più in generale prestata anche da una società appartenente al medesimo gruppo societario rispetto all’utente del trasporto. Proponiamo l’introduzione della riduzione dell’importo della garanzia in maniera direttamente proporzionale all’indice Ios (indice di solvibilità ed onorabilità) dell’operatore. Tale metodo infatti, oltre a venire incontro alle esigenze di operatori di mercato anche piccoli, che non hanno il rating, sarebbe omogeneo con quanto già previsto dal contratto di dispacciamento di Terna, e quindi andrebbe nel senso di una maggiore armonizzazione del mercato. Proponiamo che l’importo della garanzia sia calcolato con la seguente formula, così come previsto dal contratto di dispacciamento di Terna: Garanzia= Valore di riferimento* Ios laddove l’indice di onorabilità e solvibilità Ios è determinato sulla base delle caratteristiche di onorabilità e solvibilità dell’utente ed ha un valore pari a 0,5 oppure 1. Questo consentirebbe ad operatori buoni pagatori di ottenere una riduzione dell’importo della garanzia fino al 50%. In materia di tempistiche, si rileva come quelle proposte per l’adeguamento delle garanzie siano molto restrittive specialmente considerando i tempi burocratici e organizzativi necessari a tale attività. In tal senso si propone un allungamento delle tempistiche proposte (da 10 ad almeno 15 giorni lavorativi) e di prevedere la possibilità di procedere al rinnovo di una garanzia anche tramite amendment. Nell’ottica di tutelare le imprese di distribuzione nei confronti degli utenti che non presentino condotte di pagamento meritorie, potrebbe essere eventualmente richiesto il rispetto di termini più stringenti. Per quanto concerne le cause di risoluzione contrattuale, si reputa necessario precisare come, differentemente da quanto riportato al punto 5.13 dell’Allegato B, quest’ultima possa avere luogo solo in esito al mancato pagamento dell’utente: si ritiene pertanto eccessivo che si ricorra alla risoluzione in caso di mancato adeguamento della garanzia nelle tempistiche definite, specialmente in caso di condotta meritoria dell’utente del trasporto in relazione ai pagamenti. 3. Osservazioni in tema di fatturazione e pagamenti Nell’ottica di rendere il processo di fatturazione e di pagamento del servizio di trasporto il più possibile trasparente e efficiente si ritiene opportuno prevedere: - la definizione di un tempo massimo per la trasmissione -1 giorno lavorativo- e la consegna -5 giorni lavorativi- delle fatture (sia per quel che concerne il documento fiscale, sia per il dettaglio elettronico) da parte del distributore all’Utente presso l’indirizzo da quest’ultimo specificato; - che il distributore debba sempre inviare la fattura (a mezzo PEC) e non metterla a disposizione presso i propri strumenti evoluti (cosa che dovrebbe essere resa obbligatoria anche per l’EDI); - la definizione, in caso di frammentazione della fatturazione, di una dimensione minima per i lotti (minimo 10.000 POD) e di una scadenza unificata e indipendente dalla data di emissione e calcolata sulla base dell’ultimo lotto emesso (cosa peraltro già posta in essere da alcuni distributori); - che il calcolo degli interessi di mora spetti all’impresa di distribuzione e che quest’ultima all’atto della fatturazione degli stessi metta a disposizione dell’utente gli estremi per la verifica (Fattura / Giorni di ritardo / Tasso applicato). Si segnala la necessità di provvedere quanto prima ad una standardizzazione del flussi relativi alla fatturazione e alla definizione di tempi certi per l'implementazione della medesima. Si ritiene necessario specificare che, qualora la fatturazione dell’impresa di distribuzione non sia conforme ai vincoli e agli standard normativi definiti dall’Autorità, non possano nemmeno trovare applicazione le disposizioni normalmente adottabili in caso di mancato pagamento. L’istituzione di tale norma, oltre a rappresentare uno stimolo all’adeguamento per i distributori, rappresenterebbe infatti, allo stesso tempo, anche una garanzia per le società di vendita che talvolta, ad oggi, vengono messe in difficoltà nel rispetto della puntualità dei pagamenti proprio a causa della disomogeneità di formato e di canale con cui le fatture vengono trasmesse. Si condivide la differenziazione proposta tra tipologie di fatture (“di ciclo” per il servizio trasporto, “di rettifica”, e per “ulteriori servizi e corrispettivi”) e la previsione di uniformarne il formato e i contenuti. In relazione all’attività di misura, Energia Concorrente ritiene che un sistema incentivante basato sugli indennizzi non rappresenti la soluzione ottimale per il raggiungimento dell’obiettivo di riduzione delle fatture basate su dati stimati. Da una parte i valori proposti sembrano insufficienti a stimolare migliori performance da parte dei Distributori e dall’altra l’attività di verifica e controllo degli indennizzi genererebbe degli oneri gestionali per i Venditori. Dato il forte impatto negativo sul sistema elettrico della mancanza di dati reali, in particolare su conguagli e morosità, si auspica che l’Autorità prenda in considerazione le proposte già avanzate da Energia Concorrente con il documento “Gruppo di Lavoro AEEGSI CADE. Integrazioni alle precedenti segnalazioni di Energia Concorrente” inviato all’Autorità in data 30 ottobre 2014. In particolare si propone un sistema incentivante basato sull’abolizione della componente MIS in relazione ai dati di misura stimati (esempio: se per la competenza del mese di gennaio 2015, il Distributore non ha dati reali per il POD ITXXX, non potrà inserire in fattura l’addebito della componente MIS relativamente ai consumi di quel mese, per quel determinato punto). Inoltre, specifichiamo che, al fine di creare un incentivo concreto al miglioramento del processo di elaborazione dei dati stimati, il minore gettito riscosso dal Distributore relativo alla componente MIS dovrebbe comportare una medesima riduzione dell’ammontare dei ricavi riconosciuti per l’attività di misura, ovvero non dovrebbe essere coperto tramite altri introiti. Per quanto riguarda la fatturazione della componente MIS al Cliente Finale proponiamo due soluzioni alternative tra loro: - la prima prevede che il Venditore possa continuare a fatturare la MIS ai Clienti Finali. Infatti, avendo i Venditori forti incentivi a emettere fatture con stime quanto più adeguate per evitare le ricadute negative dei conguagli (quali perdita d’immagine nei confronti dei Clienti e proporzionale aumento della morosità), la possibilità di continuare a fatturare la MIS (magari sotto altro nome) permetterebbe loro di supportare gli investimenti necessari per migliorare gli algoritmi di stima e il processo di fatturazione (tramite una maggior raccolta diretta di dati e informazioni, la ricezione e la valutazione dei medesimi sui propri sistemi, lo sviluppo di migliori strumenti previsionali, ecc.); - la seconda prevede un sistema secondo il quale, pur permettendo ai Distributori di continuare a fatturare la MIS anche sui dati stimati, a fine anno venga attuato un meccanismo perequativo, tramite il quale il gettito relativo alla MIS fatturata sui dati stimati venga restituito ai Clienti Finali. 4. Risposte ai singoli quesiti Q1. Si ritiene adeguata la nozione di società controllante? O si ritiene opportuno prevedere maggiori limitazioni al fine dell’ammissibilità di tale forma di garanzia? Si ritiene adeguata la nozione generale di società controllante prevista dell’articolo 2359 del Codice Civile. Per quel che riguarda il tema della PCG, si ritiene però necessario che questa garanzia debba poter essere prestata anche da altre società che appartengano al medesimo gruppo societario dell’utente del trasporto. Q2. Si condivide una simile previsione tesa a contenere le difficoltà e gli oneri gestionali per le imprese distributrici soprattutto a fronte di importi ridotti? Si condivide. Q3. Si condividono i criteri per la quantificazione della stima di tre mesi di erogazione del servizio che l’impresa distributrice è tenuta a utilizzare? Si condividono. Q4. Si condividono le tempistiche indicate per le verifiche relative agli importi garantiti in relazione al portafoglio clienti dell’utente? Si condividono. Q5. Si ritengono correttamente individuate le imprese distributrici di minori dimensioni? Si. Q6. Si condividono le tempistiche indicate per le verifiche relative agli importi garantiti in relazione alla regolarità dei pagamenti da parte dell’utente? Si condividono. Q7. Si condivide la definizione di importi di piccola entità da non considerare ai fini della verifica di regolarità dei pagamenti da parte dell’utente? Si condivide. Q8. Si ritiene corretto prevedere una data massima per l’emissione o l’aggiornamento del giudizio di rating da parte dell’agenzia? Q9. Si condividono le tempistiche previste per l’aggiornamento delle informazioni relative al rating detenuto dall’utente o dalla società controllante? Condividiamo che l’Autorità fissi delle tempistiche per l’aggiornamento delle informazioni sul rating detenuto dall’utente, dalla società controllante o appartenente al medesimo gruppo societario, o dalla banca/assicurazione che hanno rilasciato la garanzia a prima richiesta. Si ritiene necessario portare però il termine per effettuare la comunicazione all’impresa di distribuzione a 10 gg. lavorativi (invece dei 5 gg. lavorativi di cui al punto 4.5 dell’allegato B). Q10. Si ritengono correttamente individuati il livello e le modalità gestionali per l’applicazione del corrispettivo per l’accesso al rating o alla parent company guarantee? Non si ritiene che tale corrispettivo sia dovuto. In particolare si sottolinea come la necessità di prevedere il versamento di una fee sia infondata nel caso della PCG, in quanto trattasi di una tipologia di garanzia giuridicamente assimilabile a quelle bancarie e assicurative. Q11. Si condividono le modalità per la gestione dei mancati pagamenti delle fatture in relazione alle diverse forme di garanzia previste? Si condividono. Q12. Si condivide, per gli utenti che non ricorrono al rating, l’individuazione di una soglia minima di scoperto superata la quale l’impresa distributrice escute le garanzie versate? Si sottolinea come la possibilità di escussione, così come prevista anche dalla stessa proposta dell’Autorità, sia analoga sia in caso di PCG sia in caso di garanzie bancarie/assicurative: in tale ottica, a maggior ragione, non si rileva la necessità della corresponsione della fee di cui al punto 4.9 dell’Allegato B. Q13. Si condividono le modalità per la gestione della mancata costituzione, rinnovo e adeguamento della garanzia diversi dai casi connessi all’escussione a valle del mancato pagamento dell’utente? Si rimanda a quanto riportato nelle osservazioni sulle garanzie. Q14. Si ritiene corretto prevedere che le rettifiche di misure effettive trasmesse a seguito di fatture emesse su dati stimati debbano essere inserite all’interno della fattura di ciclo? Si ritiene necessario tenere distinte le rettifiche dalla fatturazione di ciclo. In tal senso si reputa necessario che l’Autorità intervenga anche con un opportuno chiarimento rispetto a quanto definito dalla deliberazione 65/2012/R/eel in merito ai flussi di misura (la cui gestione è ovviamente connessa alla fatturazione del servizio di trasporto), in particolare per quel che concerne la modalità di rettifica delle letture stimate validate in seguito a successiva lettura effettiva validata in contrasto con la precedente (es. lettura stimata validata A > lettura effettiva validata successiva B). Ad oggi, tale rettifica viene o non viene effettuata, diversamente a seconda del distributore interessato. Tale incertezza determina maggiori criticità, specialmente lato cliente, in particolare in presenza di una lettura di switching stimata validata cui faccia seguito una lettura di ciclo effettiva validata contrastante. Si reputa pertanto necessario prevedere un chiarimento che sia in grado di risolvere tale situazione di incertezza normativa e quindi gestionale. Q15. In aggiunta ai corrispettivi individuati al paragrafo 2.7 dell’allegato C, quali ulteriori corrispettivi dovrebbero essere considerati nell’ambito della fatturazione relativa a ulteriori prestazioni e altri corrispettivi? Si ritiene, eventualmente, che l’identificazione di tali corrispettivi possa essere effettuata nell’ambito degli incontri dedicati del GDL in relazione alla definizione degli standard? Q16. In relazione alle fatture di rettifica e alle fatture relative a ulteriori prestazioni e altri corrispettivi, si ritiene corretto prevedere di non aggregare in un'unica fattura importi relativi voci diverse attinenti la medesima tipologia di fattura? In caso contrario quale dovrebbe essere il criterio o l’importo minimo da applicare per procedere ad un’eventuale aggregazione? Si condivide la suddivisione nelle tre tipologie di fattura proposta dall’Autorità. Q17. Ferme restando le disposizioni previste ai sensi del comma 18.3, lettera a) del TIME, si ritiene che la scadenza del 20 del mese, prevista attualmente come termine ultimo per l’invio dei dati di misura validati, possa essere anticipata? Se si, a quale data? La scadenza potrebbe essere anticipata al 10 del mese. Q18. Si condivide la proposta di prevedere specifiche tempistiche di pagamento in caso di rettifiche di fatturazione diverse da quelle di “conguaglio”? Se si, quale dovrebbe essere l’importo oltre il quale prevedere l’applicazione di tali modalità di pagamento? Non si condivide di prevedere scadenze differenziate. Q19. Si ritiene correttamente individuato, per i punti di prelievo trattati orari e per fasce, il valore dell’indennizzo sulla qualità del dato fatturato? Come specificato in premessa si ritengono i valori proposti insufficienti a stimolare migliori performance da parte dei Distributori. Q20. Si ritiene correttamente individuato, per i punti di prelievo trattati orari e per fasce, il valore dell’indennizzo per il mancato rispetto dei termini di messa a disposizione dei dati validati? Non si condivide la previsione di un valore massimo cumulato. Q21. Si ritiene opportuno prevedere, nel caso i dati validati non siano resi disponibili entro la fine del mese successivo a quello a cui si riferiscono, ulteriori penalità o alternativamente rimuovere l’indennizzo massimo cumulato previsto? Non si condivide la previsione di un valore massimo cumulato. Q22. Qualora il termine ultimo per l’invio dei dati di misura validati fosse anticipato al 10 del mese successivo al mese cui fanno riferimento oltre all’adeguamento del valore massimo dell’indennizzo, quali modifiche al sistema di indennizzi sopra previsto dovrebbero essere considerate? Non si ritiene necessario provvedere ad alcuna modifica. Bologna, 16 gennaio 2015 Alessandro Bianco Segretario generale