Leggi la notizia - Energia Concorrente

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Leggi la notizia - Energia Concorrente
Documento di consultazione
AEEGSI 618/2014/R/eel
Osservazioni di Energia Concorrente
Il presente documento illustra le osservazioni di Energia Concorrente in
ordine al documento di consultazione dell’Autorità per l’energia elettrica il
gas e il sistema idrico (Autorità) 618/2014/R/eel, recante Codice di rete tipo
per il servizio di trasporto dell’energia elettrica - Fatturazione del servizio e
garanzie contrattuali - Orientamenti finali, con scadenza 16 gennaio 2015
(DCO).
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1. Considerazioni generali
Energia Concorrente esprime, in via generale, il proprio apprezzamento in
merito alle attività poste in essere dall’Autorità al fine di definire un quadro
regolatorio certo in relazione ai rapporti di carattere contrattuale tra imprese
distributrici e utenti del trasporto.
Dobbiamo tuttavia rilevare come gli interventi proposti prevedano ancora
eccessive tutele per le imprese di distribuzione e non tengano pienamente in
considerazione alcune importanti necessità delle società di vendita.
In particolare, Energia Concorrente ritiene che - oltre alle questioni relative
alla fatturazione del servizio di distribuzione e alle garanzie - debbano essere
prese in considerazione il prima possibile anche altre tematiche di
fondamentale importanza come la responsabilizzazione, anche economica,
delle imprese di distribuzione a fronte della non esecuzione di sospensioni
richieste dagli esercenti la vendita in seguito al mancato pagamento del
cliente finale.
2. Osservazioni in tema di garanzie
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In generale si apprezza l’ammissione di diverse tipologie di garanzia,
ma si ritiene che i termini per l’accesso debbano essere rivisti, in
particolare per quel che concerne la Parent Company Guarantee
(PCG). Non si concorda con l’introduzione di corrispettivi
compensativi di presunti rischi sistemici, in particolar modo per
quanto riguarda le PCG (che, sono di fatto escutibili, come le altre
tipologie di garanzia, e pertanto giuridicamente assimilabili a queste
ultime). Non si condivide infatti il principio sulla base del quale i
soggetti che ricorrano a queste ultime metterebbero maggiormente a
rischio il sistema rispetto agli utenti del trasporto che ricorrono a
fideiussioni bancarie o assicurative. Non si comprende inoltre perché
il nel DCO si insista nel considerare il rating alla stregua della PCG
che, si ribadisce, è a tutti gli effetti una garanzia a prima richiesta
escutibile di valore equivalente alle garanzie a prima richiesta
rilasciate da Banche o Assicurazioni di pari livello creditizio.
Considerandone dunque la diversa natura da un punto di vista
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giuridico, appare evidente come rating e PCG non possano essere
messe sullo stesso piano in termini di “Sicurezza del sistema”:
pertanto viene meno, per le PGC, ogni ragionevolezza nella pretesa di
una fee o di un maggior controllo della regolarità dei pagamenti. Si
ritiene doveroso segnalare come il Codice proposto sembri invece
ammettere fideiussioni bancarie o assicurative a prima richiesta senza
porre però alcuna pregiudiziale sull’affidabilità dell’istituto emittente:
per evidenti questioni di sicurezza sistemica riteniamo opportuno
invece definire un rating minimo per gli istituti pari a quello richiesto
per le garanzie a prima richiesta rilasciate da società appartenenti al
medesimo gruppo dell’utente. Riteniamo inoltre ingiustificato il
vincolo determinato dal fatto che la PCG debba essere prestata
necessariamente da una società controllante. Si reputa quindi
opportuno prevedere che la PCG possa essere più in generale prestata
anche da una società appartenente al medesimo gruppo societario
rispetto all’utente del trasporto.
Proponiamo l’introduzione della riduzione dell’importo della garanzia
in maniera direttamente proporzionale all’indice Ios (indice di
solvibilità ed onorabilità) dell’operatore. Tale metodo infatti, oltre a
venire incontro alle esigenze di operatori di mercato anche piccoli, che
non hanno il rating, sarebbe omogeneo con quanto già previsto dal
contratto di dispacciamento di Terna, e quindi andrebbe nel senso di
una maggiore armonizzazione del mercato. Proponiamo che l’importo
della garanzia sia calcolato con la seguente formula, così come previsto
dal contratto di dispacciamento di Terna:
Garanzia= Valore di riferimento* Ios
laddove l’indice di onorabilità e solvibilità Ios è determinato sulla base
delle caratteristiche di onorabilità e solvibilità dell’utente ed ha un
valore pari a 0,5 oppure 1. Questo consentirebbe ad operatori buoni
pagatori di ottenere una riduzione dell’importo della garanzia fino al
50%.
In materia di tempistiche, si rileva come quelle proposte per
l’adeguamento delle garanzie siano molto restrittive specialmente
considerando i tempi burocratici e organizzativi necessari a tale
attività. In tal senso si propone un allungamento delle tempistiche
proposte (da 10 ad almeno 15 giorni lavorativi) e di prevedere la
possibilità di procedere al rinnovo di una garanzia anche tramite
amendment. Nell’ottica di tutelare le imprese di distribuzione nei
confronti degli utenti che non presentino condotte di pagamento
meritorie, potrebbe essere eventualmente richiesto il rispetto di
termini più stringenti.
Per quanto concerne le cause di risoluzione contrattuale, si reputa
necessario precisare come, differentemente da quanto riportato al
punto 5.13 dell’Allegato B, quest’ultima possa avere luogo solo in esito
al mancato pagamento dell’utente: si ritiene pertanto eccessivo che si
ricorra alla risoluzione in caso di mancato adeguamento della garanzia
nelle tempistiche definite, specialmente in caso di condotta meritoria
dell’utente del trasporto in relazione ai pagamenti.
3. Osservazioni in tema di fatturazione e pagamenti
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Nell’ottica di rendere il processo di fatturazione e di pagamento del
servizio di trasporto il più possibile trasparente e efficiente si ritiene
opportuno prevedere:
- la definizione di un tempo massimo per la trasmissione -1 giorno
lavorativo- e la consegna -5 giorni lavorativi- delle fatture (sia per
quel che concerne il documento fiscale, sia per il dettaglio
elettronico) da parte del distributore all’Utente presso l’indirizzo da
quest’ultimo specificato;
- che il distributore debba sempre inviare la fattura (a mezzo PEC) e
non metterla a disposizione presso i propri strumenti evoluti (cosa
che dovrebbe essere resa obbligatoria anche per l’EDI);
- la definizione, in caso di frammentazione della fatturazione, di una
dimensione minima per i lotti (minimo 10.000 POD) e di una
scadenza unificata e indipendente dalla data di emissione e
calcolata sulla base dell’ultimo lotto emesso (cosa peraltro già
posta in essere da alcuni distributori);
- che il calcolo degli interessi di mora spetti all’impresa di
distribuzione e che quest’ultima all’atto della fatturazione degli
stessi metta a disposizione dell’utente gli estremi per la verifica
(Fattura / Giorni di ritardo / Tasso applicato).
Si segnala la necessità di provvedere quanto prima ad una
standardizzazione del flussi relativi alla fatturazione e alla definizione
di tempi certi per l'implementazione della medesima.
Si ritiene necessario specificare che, qualora la fatturazione
dell’impresa di distribuzione non sia conforme ai vincoli e agli
standard normativi definiti dall’Autorità, non possano nemmeno
trovare applicazione le disposizioni normalmente adottabili in caso di
mancato pagamento. L’istituzione di tale norma, oltre a rappresentare
uno stimolo all’adeguamento per i distributori, rappresenterebbe
infatti, allo stesso tempo, anche una garanzia per le società di vendita
che talvolta, ad oggi, vengono messe in difficoltà nel rispetto della
puntualità dei pagamenti proprio a causa della disomogeneità di
formato e di canale con cui le fatture vengono trasmesse.
Si condivide la differenziazione proposta tra tipologie di fatture (“di
ciclo” per il servizio trasporto, “di rettifica”, e per “ulteriori servizi e
corrispettivi”) e la previsione di uniformarne il formato e i contenuti.
In relazione all’attività di misura, Energia Concorrente ritiene che un
sistema incentivante basato sugli indennizzi non rappresenti la
soluzione ottimale per il raggiungimento dell’obiettivo di riduzione
delle fatture basate su dati stimati. Da una parte i valori proposti
sembrano insufficienti a stimolare migliori performance da parte dei
Distributori e dall’altra l’attività di verifica e controllo degli indennizzi
genererebbe degli oneri gestionali per i Venditori. Dato il forte impatto
negativo sul sistema elettrico della mancanza di dati reali, in
particolare su conguagli e morosità, si auspica che l’Autorità prenda in
considerazione le proposte già avanzate da Energia Concorrente con il
documento “Gruppo di Lavoro AEEGSI CADE. Integrazioni alle
precedenti segnalazioni di Energia Concorrente” inviato all’Autorità in
data 30 ottobre 2014. In particolare si propone un sistema
incentivante basato sull’abolizione della componente MIS in relazione
ai dati di misura stimati (esempio: se per la competenza del mese di
gennaio 2015, il Distributore non ha dati reali per il POD ITXXX, non
potrà inserire in fattura l’addebito della componente MIS
relativamente ai consumi di quel mese, per quel determinato punto).
Inoltre, specifichiamo che, al fine di creare un incentivo concreto al
miglioramento del processo di elaborazione dei dati stimati, il minore
gettito riscosso dal Distributore relativo alla componente MIS
dovrebbe comportare una medesima riduzione dell’ammontare dei
ricavi riconosciuti per l’attività di misura, ovvero non dovrebbe essere
coperto tramite altri introiti.
Per quanto riguarda la fatturazione della componente MIS al Cliente
Finale proponiamo due soluzioni alternative tra loro:
- la prima prevede che il Venditore possa continuare a fatturare la MIS
ai Clienti Finali. Infatti, avendo i Venditori forti incentivi a emettere
fatture con stime quanto più adeguate per evitare le ricadute negative
dei conguagli (quali perdita d’immagine nei confronti dei Clienti e
proporzionale aumento della morosità), la possibilità di continuare a
fatturare la MIS (magari sotto altro nome) permetterebbe loro di
supportare gli investimenti necessari per migliorare gli algoritmi di
stima e il processo di fatturazione (tramite una maggior raccolta
diretta di dati e informazioni, la ricezione e la valutazione dei
medesimi sui propri sistemi, lo sviluppo di migliori strumenti
previsionali, ecc.);
- la seconda prevede un sistema secondo il quale, pur permettendo ai
Distributori di continuare a fatturare la MIS anche sui dati stimati, a
fine anno venga attuato un meccanismo perequativo, tramite il quale il
gettito relativo alla MIS fatturata sui dati stimati venga restituito ai
Clienti Finali.
4. Risposte ai singoli quesiti
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Q1. Si ritiene adeguata la nozione di società controllante? O si ritiene
opportuno prevedere maggiori limitazioni al fine dell’ammissibilità
di tale forma di garanzia?
Si ritiene adeguata la nozione generale di società controllante prevista
dell’articolo 2359 del Codice Civile. Per quel che riguarda il tema della
PCG, si ritiene però necessario che questa garanzia debba poter essere
prestata anche da altre società che appartengano al medesimo gruppo
societario dell’utente del trasporto.
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Q2. Si condivide una simile previsione tesa a contenere le difficoltà e
gli oneri gestionali per le imprese distributrici soprattutto a fronte di
importi ridotti?
Si condivide.
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Q3. Si condividono i criteri per la quantificazione della stima di tre
mesi di erogazione del servizio che l’impresa distributrice è tenuta a
utilizzare?
Si condividono.
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Q4. Si condividono le tempistiche indicate per le verifiche relative agli
importi garantiti in relazione al portafoglio clienti dell’utente?
Si condividono.
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Q5. Si ritengono correttamente individuate le imprese distributrici di
minori dimensioni?
Si.
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Q6. Si condividono le tempistiche indicate per le verifiche relative agli
importi garantiti in relazione alla regolarità dei pagamenti da parte
dell’utente?
Si condividono.
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Q7. Si condivide la definizione di importi di piccola entità da non
considerare ai fini della verifica di regolarità dei pagamenti da parte
dell’utente?
Si condivide.
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Q8. Si ritiene corretto prevedere una data massima per l’emissione o
l’aggiornamento del giudizio di rating da parte dell’agenzia?
Q9. Si condividono le tempistiche previste per l’aggiornamento delle
informazioni relative al rating detenuto dall’utente o dalla società
controllante?
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Condividiamo che l’Autorità fissi delle tempistiche per
l’aggiornamento delle informazioni sul rating detenuto dall’utente,
dalla società controllante o appartenente al medesimo gruppo
societario, o dalla banca/assicurazione che hanno rilasciato la garanzia
a prima richiesta. Si ritiene necessario portare però il termine per
effettuare la comunicazione all’impresa di distribuzione a 10 gg.
lavorativi (invece dei 5 gg. lavorativi di cui al punto 4.5 dell’allegato B).
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Q10. Si ritengono correttamente individuati il livello e le modalità
gestionali per l’applicazione del corrispettivo per l’accesso al rating o
alla parent company guarantee?
Non si ritiene che tale corrispettivo sia dovuto. In particolare si
sottolinea come la necessità di prevedere il versamento di una fee sia
infondata nel caso della PCG, in quanto trattasi di una tipologia di
garanzia giuridicamente assimilabile a quelle bancarie e assicurative.
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Q11. Si condividono le modalità per la gestione dei mancati
pagamenti delle fatture in relazione alle diverse forme di garanzia
previste?
Si condividono.
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Q12. Si condivide, per gli utenti che non ricorrono al rating,
l’individuazione di una soglia minima di scoperto superata la quale
l’impresa distributrice escute le garanzie versate?
Si sottolinea come la possibilità di escussione, così come prevista
anche dalla stessa proposta dell’Autorità, sia analoga sia in caso di
PCG sia in caso di garanzie bancarie/assicurative: in tale ottica, a
maggior ragione, non si rileva la necessità della corresponsione della
fee di cui al punto 4.9 dell’Allegato B.
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Q13. Si condividono le modalità per la gestione della mancata
costituzione, rinnovo e adeguamento della garanzia diversi dai casi
connessi all’escussione a valle del mancato pagamento dell’utente?
Si rimanda a quanto riportato nelle osservazioni sulle garanzie.
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Q14. Si ritiene corretto prevedere che le rettifiche di misure effettive
trasmesse a seguito di fatture emesse su dati stimati debbano essere
inserite all’interno della fattura di ciclo?
Si ritiene necessario tenere distinte le rettifiche dalla fatturazione di
ciclo. In tal senso si reputa necessario che l’Autorità intervenga anche
con un opportuno chiarimento rispetto a quanto definito dalla
deliberazione 65/2012/R/eel in merito ai flussi di misura (la cui
gestione è ovviamente connessa alla fatturazione del servizio di
trasporto), in particolare per quel che concerne la modalità di rettifica
delle letture stimate validate in seguito a successiva lettura effettiva
validata in contrasto con la precedente (es. lettura stimata validata A >
lettura effettiva validata successiva B). Ad oggi, tale rettifica viene o
non viene effettuata, diversamente a seconda del distributore
interessato. Tale incertezza determina maggiori criticità, specialmente
lato cliente, in particolare in presenza di una lettura di switching
stimata validata cui faccia seguito una lettura di ciclo effettiva validata
contrastante. Si reputa pertanto necessario prevedere un chiarimento
che sia in grado di risolvere tale situazione di incertezza normativa e
quindi gestionale.
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Q15. In aggiunta ai corrispettivi individuati al paragrafo 2.7
dell’allegato C, quali ulteriori corrispettivi dovrebbero essere
considerati nell’ambito della fatturazione relativa a ulteriori
prestazioni e altri corrispettivi? Si ritiene, eventualmente, che
l’identificazione di tali corrispettivi possa essere effettuata
nell’ambito degli incontri dedicati del GDL in relazione alla
definizione degli standard?
Q16. In relazione alle fatture di rettifica e alle fatture relative a
ulteriori prestazioni e altri corrispettivi, si ritiene corretto prevedere
di non aggregare in un'unica fattura importi relativi voci diverse
attinenti la medesima tipologia di fattura? In caso contrario quale
dovrebbe essere il criterio o l’importo minimo da applicare per
procedere ad un’eventuale aggregazione?
Si condivide la suddivisione nelle tre tipologie di fattura proposta
dall’Autorità.
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Q17. Ferme restando le disposizioni previste ai sensi del comma 18.3,
lettera a) del TIME, si ritiene che la scadenza del 20 del mese,
prevista attualmente come termine ultimo per l’invio dei dati di
misura validati, possa essere anticipata? Se si, a quale data?
La scadenza potrebbe essere anticipata al 10 del mese.
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Q18. Si condivide la proposta di prevedere specifiche tempistiche di
pagamento in caso di rettifiche di fatturazione diverse da quelle di
“conguaglio”? Se si, quale dovrebbe essere l’importo oltre il quale
prevedere l’applicazione di tali modalità di pagamento?
Non si condivide di prevedere scadenze differenziate.
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Q19. Si ritiene correttamente individuato, per i punti di prelievo
trattati orari e per fasce, il valore dell’indennizzo sulla qualità del
dato fatturato?
Come specificato in premessa si ritengono i valori proposti
insufficienti a stimolare migliori performance da parte dei Distributori.
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Q20. Si ritiene correttamente individuato, per i punti di prelievo
trattati orari e per fasce, il valore dell’indennizzo per il mancato
rispetto dei termini di messa a disposizione dei dati validati?
Non si condivide la previsione di un valore massimo cumulato.
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Q21. Si ritiene opportuno prevedere, nel caso i dati validati non siano
resi disponibili entro la fine del mese successivo a quello a cui si
riferiscono, ulteriori penalità o alternativamente rimuovere
l’indennizzo massimo cumulato previsto?
Non si condivide la previsione di un valore massimo cumulato.
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Q22. Qualora il termine ultimo per l’invio dei dati di misura validati
fosse anticipato al 10 del mese successivo al mese cui fanno
riferimento oltre all’adeguamento del valore massimo dell’indennizzo,
quali modifiche al sistema di indennizzi sopra previsto dovrebbero
essere considerate?
Non si ritiene necessario provvedere ad alcuna modifica.
Bologna, 16 gennaio 2015
Alessandro Bianco
Segretario generale