Requisiti professionali per vendita di alimenti e per

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Requisiti professionali per vendita di alimenti e per
Requisiti per l'esercizio dell'attività di commercio di generi
alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande
D.LGST.VO 59/2010 – D.LGST.VO 147/2012
REQUISITI PROFESSIONALI
1. Corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti,
istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonomie di Trento e di Bolzano
Casi specifici:
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il corso professionale che abbia ad oggetto il solo commercio di prodotti alimentari dà diritto
ad accedere anche all’attività di somministrazione alimenti e bevande e viceversa (ris. Min.
Svil. n. 61559 del 31/05/2010)
l'attestato di corso di una regione è valido su tutto il territorio nazionale (ris. Min. Svil. N.
93653 del 20/07/2010)
è da ritenersi in possesso di requisito professionale colui che ha frequentato con esito
positivo un corso professionale di "addetto alla ristorazione" riconosciuto dalla Provincia
(ris. Min. Svil. N. 167136 del 16/11/2010)
2. Aver per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato
in proprio attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di
alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di
dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli
alimenti, in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge,
parente o affine, entro il terzo grado dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare,
comprovata dalla iscrizione all’INPS
Casi specifici:
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la pratica professionale che abbia ad oggetto il commercio alimentare vale per accedere alla
attività di somministrazione alimenti e bevande e viceversa (ris. Min. Svil. n. 61559 del
31/05/2010)
è in possesso di requisito il dipendente che abbia esercitato l'attività di macellaio pur
inquadrato con la qualifica di coadiutore familiare (ris. Min.Svil. n. 61558 del 31/05/2010)
è in possesso del requisito anche l'"associato in partecipazione" con regolare posizione INPS
e INAIL (ris. Min. Svil. N. 95101 del 22/07/2010)
è in possesso di requisito chi ha svolto l'attività per almeno due anni nell'ultimo
quinquennio, presso imprese artigiane di produzione alimentare (ris. Min. Svil. N. 138846
del 11/10/2010 e n. 139019 dell’ 11.10.2010)
è in possesso di requisito chi ha svolto l'attività di "cassiere" in esercizio di vendita di
prodotti alimentari o in esercizio di somministrazione
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è in possesso di requisito il lavoratore "part-time" purchè il monte ore lavorato con contratto
part time risulti corrispondente almeno al 50% di quello con contratto a tempo pieno (ris.
Min. Svil. N. 128621 del 27/09/2010 e n. 162942 del 11/11/2010)
è in possesso di requisito il dipendente o socio in impresa con qualifica artigiana (ris. Min.
Svil. Ec. N. 5902 del 14/01/2011 e n. 180937 del 02/12/2010)
è in possesso di requisito il dipendente - operaio (successivamente addetto al controllo
qualità) in azienda operante all'ingrosso nel settore alimentare (ris. Min. Svil. Ec. N. 5895
del 14/01/2011)
3. Diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad
indirizzo professionale, almeno triennale, con corso di studi in cui siano previste materie
attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione di alimenti
Casi specifici:
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il diploma o la laurea che abbiano ad oggetto il commercio sono validi anche per l'avvio di
attività di somministrazione e viceversa (ris. Min. Svil. n. 61559 del 31/05/2010)
Ha il requisito chi possiede laurea in farmacia (ris. Min. n. 53609 del 18/05/2010) o la laurea
in Medicina e Chirurgia (ris. Min. n. 167119 del 16/11/2010)
Ha il requisito colui che ha diploma di scuola ad indirizzo professionale nel cui indirizzo di
studi ci sia la materia "merceologia" o "tecnica amministrativa aziendale" (ris. Min.Svil. n.
94958 del 22/07/2010)
Ha il requisito colui che ha conseguito Diploma di nel cui corso di studi sia presente la
materia "merceologia" (ris. Min. Sviluppo n. 199259 del 28/12/2010) purchè però la materia
attenga agli alimenti (ris. Min. Svil. Ec. N. 14927 del 28/01/2011)
La definizione "materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione di
alimenti e bevande" deve essere letta nel senso che le materie di cui sopra possono essere
alternative (ris. Min.Svil. n. 94958 del 22/07/2010)
Ha il requisito colui che ha conseguito la laurea in economia con indirizzo "gestione
aziendale" (ris. Min. Svil. N. 94953 del 22/07/2010) o con indirizzo "economia aziendale"
(ris. Min. Svil. N. 166834 del 16.11.2010)
Ha il requisito colui che ha conseguito il diploma di "perito agrario" (ris. Min. Svil. N.
86656 del 08/07/2010) o laurea in "scienze tecnologiche viticole" (ris. Min. Svil. N. 155543
del 02/11/2010)
Ha il requisito colui che ha conseguito il diploma di "agrotecnico" o la laurea in
"Agrotecnica" (ris. Min. Svil. Econ. N . 5910 del 14/01/2011)
Ha il requisito colui che ha conseguito diploma di "perito chimico" (ris. Min. n. 167111 del
16/11/2010)
Ha il requisito colui che ha conseguito diploma di scuola superiore con indirizzo "Attività
sociali-specializzazione Dirigente di Comunità" (Ris. Min. Svil. N. 159528 del 08/11/2010)
Ha il requisito colui che ha conseguito "Maturità di Tecnica Femminile" (ris. Min. Svil. N.
132308 del 30/09/2010)
Casi specifici:
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è in possesso del requisito anche chi ha esercitato in proprio l'attività per almeno anni nel
quinquennio precedente (ris. Min. Svil. N. 53422 del 18/05/2010) quindi:
l'imprenditore individuale
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il socio accomandatario nel caso di s.a.s.
il socio legale rappresentante nel caso di s.n.c.
il socio d'opera
il socio di società a responsabilità limitata che presti la propria opera in ambito aziendale
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il presidente, il consigliere delegato, l’institore con procura generale, l'amministratore unico
o delegato di società di capitali, anche cooperative
5. Essere stato iscritto nel REC per le tabelle alimentari o per la somministrazione di alimenti
e bevande o per la sezione speciale imprese turistiche (L. 217/1983) o aver superato l'esame
per l'iscrizione nel REC
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requisito previsto da ris. Min. Svil. N. 53422 del 18/05/2010, n. 61559 del 31/05/2010, n.
77536 del 23/06/2010
N.B.
Non è in possesso del requisito:
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chi ha conseguito diploma di ragioneria (ris. Min. Svil. N. 162872 del 11/11/2010 e n.
162970 del 11/11/2010)
chi ha conseguito diploma di "tecnico dei servizi turistici" (ris. Min. Svil. N. 162872 del
11/11/2010
chi ha conseguito laurea in economia e commercio e gestione delle arti e attività culturali
(ris. Min. Svil. N. 5891 del 14/01/2011)
chi ha conseguito diploma di perito aziendale e corrispondente in lingue estere (ris. Min.
Svil. N. 5891 del 14/01/2011 e n. 8181 del 18/01/2011)
chi ha conseguito laurea in scienze politiche con indirizzo politico-economico (ris. Min.
Svil. N. 195671 del 22.12.2010)
chi ha conseguito diploma istituto prof. in economia aziendale (ris. Min. Svil. N. 195688 del
22.12.2010)
l'apprendista (ris. Min. Svil. N. 5885 del 14/01/2011)
REQUISITI DI ONORABILITA’
Vedi art. 71 D. LGST.VO 59/2010 come modificato dall’art. 8 lett. a)b)c)d) D.LGST.VO
147/2012.
N.B. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui ai commi 1 e 2
dell’art. 71 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta
all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’art. 2, comma 3 , DPR 3/06/1998
n. 252.In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti
dal titolare e dall’eventuale altra persona preposta all’attività commerciale.