Operazioni di anticipazione al salvo buon fine
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Operazioni di anticipazione al salvo buon fine
FOGLIO INFORMATIVO relativo alle operazioni di 2B - ANTICIPAZIONE AL SALVO BUON FINE (SBF) INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca di Credito Cooperativo MONTE PRUNO di ROSCIGNO e di LAURINO – Società Cooperativa Sede legale in ROSCIGNO (SA) – cap 84020 – via IV Novembre snc Sede amministrativa in SANT’ARSENIO (SA) – cap 84037 – via Paolo Borsellino, snc Tel.: 0975/398611 – Fax: 0975/398630 email [email protected] - PEC [email protected] sito internet www.bccmontepruno.it Registro delle Imprese della CCIAA di SALERNO n. 115469 - codice fiscale n. 00269570651 Iscritta all’Albo della Banca d’Italia n. 4673.0.0 - cod. ABI 08784.1 Iscritta all’Albo delle società cooperative n. A159517. Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo. CHE COS’È L’ANTICIPAZIONE AL SALVO BUON FINE L’operazione di anticipazione al salvo buon fine (SBF) permette al Cliente di trasformare immediatamente in denaro un proprio credito verso un terzo, con il cui incasso la Banca ottiene il rimborso delle somme anticipate o messe a disposizione. Questa operazione può essere attuata secondo due modalità: a) b) Conto tecnico di evidenza: L’importo risultante dagli effetti e dai documenti presentati alla Banca viene – in caso di accoglimento della richiesta – messo a disposizione del Cliente sul conto corrente ordinario dello stesso. Qualora il Cliente utilizzi le somme messe a disposizione, sui saldi a debito del conto corrente maturano interessi addebitati periodicamente in conto. Se invece il Cliente non utilizza le somme, non vengono contabilizzati interessi a suo debito. L’accredito sul conto corrente dell’importo degli effetti e dei documenti presentati avviene nel giorno di maturazione della loro valuta. Conto anticipi: Per la gestione del rapporto è aperto un conto anticipi. L’importo degli effetti presentati alla Banca viene addebitato sul conto anticipi con contestuale accredito sul conto ordinario. Alla scadenza degli effetti, se il debitore del Cliente paga, l’operazione si chiude. Se invece il debitore del Cliente non paga, la relativa somma viene addebitata sul conto ordinario. In entrambi i casi la partita debitoria sul conto anticipi si chiude. Sulle somme anticipate maturano interessi passivi a prescindere dal loro effettivo utilizzo. Gli interessi possono essere contabilizzati sul conto corrente di regolamento periodicamente oppure in un’unica soluzione al momento della presentazione o al momento delle maturazione della valuta adeguata secondo quanto pattuito in occasione della singola presentazione. Le competenze che maturano sul conto anticipi sono direttamente addebitate sul corrispondente conto ordinario. Tra i principali rischi vanno considerati: - l’obbligo da parte del Cliente di rimborsare alla Banca le somme da questa anticipate o messe a disposizione in caso di mancato pagamento degli effetti presentati la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse, se l’affidamento è concesso a tempo indeterminato o a tempo determinato a favore di soggetti diversi da consumatori e micro imprese, ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto e comunque in presenza di un giustificato motivo. Aggiornato al 28 DICEMBRE 2015 1/6 CONDIZIONI ECONOMICHE Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del Cliente per la prestazione del servizio. Prima di scegliere e firmare il contratto è, quindi, necessario leggere attentamente il foglio informativo. CONTO ANTICIPI LIQUIDITA’ GESTIONE LIQUIDITA’ GESTIONE SPESE VARIABILI SPESE FISSE VOCI DI COSTO Spese per invio comunicazioni periodiche ex art. 118 e 119 d. lgs. 385/93 Altre spese e commissioni (Fisse) € 2,80 Diritti accessori A ciascun documento accolto per l’anticipazione si applicano le spese e le commissioni per l’incasso, per il richiamo o la proroga, per la richiesta di esito o informazioni, di brevità e per il ritorno di impagato, come indicate nei fogli informativi n. 30A – Operazioni rientranti in un contratto quadro ai sensi del d. lgs. n. 11/2010 (PSD) e n. 31 – Servizio dopo incasso Ri.Ba. e effetti cartacei, ai quali si rinvia. Altre spese e commissioni (Variabili) Per le spese e le commissioni connesse al rapporto di conto corrente si rinvia a quanto previsto dal foglio informativo n. 20 – Conto corrente “Non Consumatori”. Per le spese e le commissioni connesse al rapporto di conto corrente si rinvia a quanto previsto dal foglio informativo n. 20 – Conto corrente “Non Consumatori”. AFFIDAMENTO Per utilizzo nei limiti del fido accordato TASSO NOMINALE TASSO DI INTERESSE DEBITORE ANNUO MASSIMO VOCI DI COSTO Per utilizzo oltre i limiti del fido accordato Per operazioni occasionali EURIBOR 3 MESI – MEDIA 365 – media mese precedente + 9,50 + 2,00 punti percentuali in più rispetto al tasso in vigore nel periodo per utilizzo entro il fido EURIBOR 3 MESI – MEDIA 365 – media mese precedente + 9,50 Il tasso di interesse viene variato con decorrenza il primo giorno di ogni mese, sulla base dell’andamento del parametro riferito alla media del mese precedente. Il valore del parametro EURIBOR 3 MESI – MEDIA 365 – media mese precedente viene rilevato dal quotidiano “Il Sole 24 Ore” TASSO ANNUO MASSIMO PER INTERESSI DI MORA Aggiornato al 28 DICEMBRE 2015 + 2,00 punti percentuali in più rispetto al tasso debitore applicato all’operazione 2/6 COMMISSIONE ONNICOMPRENSIVA 2% ANNUALE MODALITA’ DI CALCOLO DEGLI INTERESSI Il calcolo degli interessi viene effettuato considerando l’anno civile. Totale dei numeri dare del periodo moltiplicato il tasso di interesse dividendo il risultato per 365 (divisore dell’anno civile). CHIUSURA CONTABILE PERIODICA Coincidente con la fine di ogni trimestre, cioè con la fine di marzo, giugno, settembre e dicembre di ciascun anno. CAPITALIZZAZIONE TRIMESTRALE Applicata fino all'entrata in vigore della Delibera del CICR attuativa dell'articolo 120 comma 2 del Testo Unico Bancario (Decreto Legislativo 1/9/93 n.385). VALUTE L’accredito dell’importo degli effetti cambiari presentati avviene con valuta conteggiata aggiungendo alle scadenze degli effetti i seguenti giorni fissi (cosiddetti giorni banca): - effetti cambiari a vista su piazza: 6 giorni di calendario - effetti cambiari a scadenza fissa su piazza: - effetti cambiari a vista fuori piazza: 6 giorni di calendario 6 giorni di calendario - effetti cambiari a scadenza fissa fuori piazza: 6 giorni di calendario E, quindi, calcolando la valuta che avrebbe un unico effetto o documento di importo pari alla somma degli importi degli effetti e dei documenti presentati con un’unica distinta oppure raggruppati dalla Banca per periodi di scadenza. Per la valuta sugli accediti sbf di ricevute bancarie trova applicazione la normativa PSD: valuta di accredito pari alla data di scadenza dei documenti. SPESE E COMMISSIONI Imposte e tasse presenti e future A carico del Cliente – tariffe vigenti TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE Nell’esempio che segue il TAEG è calcolato assumendo un fido di 1.500 € e di durata 3 mesi. Si suppone che l’importo del fido sia prelevato subito e per intero e che rimanga utilizzato per l’intera durata del finanziamento. Se il fido è a tempo indeterminato si assume che abbia una durata pari a 3 mesi.. Aggiornato al 28 DICEMBRE 2015 3/6 IPOTESI DI CALCOLO Ipotesi di calcolo: Per un affidamento di: € 1.500,00 T.A.E.G. Ordinario: 13,69% Il contratto prevede l'applicazione della commissione onnicomprensiva. Durata del finanziamento (mesi): 3 Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (L. n. 108/1996), relativo alla categoria “finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale” può essere consultato presso le filiali della Banca e sul sito internet di questa www.bccmontepruno.it.. RECESSO E RECLAMI Recesso dal contratto Variazioni unilaterali delle condizioni Se la Banca, in presenza di un giustificato motivo, vuole procedere a variazioni unilaterali di tassi (solo se l’apertura di credito è a tempo indeterminato), prezzi e ogni altra condizione del contratto, sfavorevoli per il Cliente, deve comunicare per iscritto a quest’ultimo la variazione con un preavviso minimo di due mesi. La variazione si intende approvata se il Cliente non recede dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione, senza spese e con l’applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Contratto a tempo determinato Il Cliente può esercitare il diritto di recesso dal contratto (cd. diritto di ripensamento) entro 14 giorni dalla data di conclusione del contratto stesso, seguendo le modalità ivi indicate. La Banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento al ricorrere di una giustificata causa. In ogni caso, il Cliente sarà tenuto a rimborsare l’importo utilizzato, gli interessi ed ogni altra spesa o onere convenuti. Per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al Cliente, con lettera raccomandata, un termine di 15 giorni. Contratto a tempo indeterminato Se l’apertura di credito è a tempo indeterminato, la Banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento, di ridurla o di sospenderla con effetto immediato al ricorrere di un giustificato motivo, ovvero con un preavviso di 15 giorni. In ogni caso, il Cliente sarà tenuto a rimborsare l’importo utilizzato, gli interessi e ogni altra spesa o onere convenuti. Per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al Cliente, con lettera raccomandata, un termine di 15 giorni. Il recesso ha l’effetto di sospendere l’utilizzo del credito concesso. Gli eventuali pagamenti allo scoperto che la Banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza o dopo la comunicazione di recesso, non comportano ripristino dell’apertura di credito. Il Cliente, anche senza un’espressa richiesta della Banca, è tenuto ad eseguire il pagamento di tutto quanto dovuto alla scadenza del contratto o alla data in cui diviene operante il recesso. Indipendentemente dal fatto che l’apertura di credito è concessa a tempo determinato o indeterminato, il Cliente ha diritto di recedervi in qualsiasi momento, senza spese e pagando contestualmente quanto utilizzato e gli interessi maturati. Tempi massimi di chiusura del rapporto In caso di recesso del Cliente, la Banca è tenuta a chiudere il rapporto entro 5 (cinque) giorni decorrenti dalla data di pagamento di quanto dovuto dal Cliente stesso per capitale e interessi maturati e per la definizione delle operazioni in corso. Reclami, ricorsi e mediazione I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della Banca, via Paolo Borsellino snc, 84037 Sant’Arsenio (SA), indirizzo di PEC [email protected], indirizzo di posta elettronica [email protected], che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a: - Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it., chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca; Aggiornato al 28 DICEMBRE 2015 4/6 - - Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la Banca, il Cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca, grazie all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it; o un altro organismo di mediazione convenuto tra le parti. Qualora il Cliente intendesse avvalersi dell’ABF, è tenuto ad inviare formale reclamo (in forma scritta) alla Banca, la quale ha 30 giorni di tempo, da calendario, per rispondere al reclamo presentato. Nel caso in cui il Cliente decidesse di non accogliere quanto indicato dalla Banca, può adire l’ABF così come indicato dalla guida pratica dell’argomento in oggetto, oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione. Nel contratto è possibile pattuire che la mediazione sia esperta presso il Conciliatore BancarioFinanziario di cui sopra. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell’apposito registro ministeriale. Resta salva la facoltà di rivolgersi al giudice nel caso in cui il Cliente non fosse soddisfatto della decisione dell'ABF o la mediazione si dovesse concludere senza raggiungimento di un accordo. In ogni caso il Cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d’Italia. LEGENDA Giorni banca Istruttoria Numeri dare Periodicità di capitalizzazione degli interessi Tasso di interesse debitore Tasso di interesse di mora Tasso di interesse nominale Tasso di interesse effettivo Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) Valuta giorni ulteriori rispetto alla scadenza facciale degli effetti presentati o alla data di scadenza del termine per il pagamento del credito oggetto dell’operazione, rilevanti ai fini del calcolo degli interessi. analisi da parte della Banca ai fini della decisione sulla richiesta di concessione dell’affidamento. prodotto della formula “capitale moltiplicato giorni”, dove il capitale è rappresentato dall’importo dovuto dal Cliente e i giorni consistono nel numero di giorni di calendario intercorrenti tra la data dell’operazione e la data di scadenza degli effetti e documenti aumentata dei giorni banca. periodicità con la quale gli interessi vengono conteggiati e addebitati in conto producendo ulteriori interessi. Nell’ambito di ogni singolo rapporto contrattuale, viene applicata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori. corrispettivo riconosciuto alla Banca dal Cliente per l’utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest’ultimo dalla Banca stessa. ammontare del risarcimento dovuto alla Banca nel caso di ritardo nell’adempimento dell’obbligazione di restituzione delle somme da parte del Cliente. Rapporto percentuale tra l’interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato. Valore del tasso, rapportato su base annua, che tiene conto degli effetti della periodicità – se inferiore all’anno - di capitalizzazione degli interessi. Indica il costo totale del credito, espresso in percentuale annua sull’ammontare del prestito concesso. Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM delle aperture di credito in conto corrente, aumentarlo di un quarto, aggiungere quattro punti percentuali, verificare che la differenza tra il tasso così ottenuto e il TEGM non sia superiore a otto punti percentuali (se la differenza è superiore bisogna ridurre il tasso in misura tale che la differenza con il TEGM non superi gli otto punti) e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore. Data di inizio di decorrenza degli interessi. Aggiornato al 28 DICEMBRE 2015 5/6 Microimpresa L’impresa con meno di dieci addetti e un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro. Commissione onnicomprensiva Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del Cliente e alla durata dell’affidamento. Il suo ammontare non può eccedere lo 0,5%, per trimestre, della somma messa a disposizione del Cliente. Commissione di istruttoria veloce Importo addebitato al Cliente a fronte dello sconfinamento in assenza di fido (CIV) D.M. 644/2012 o oltre il fido concesso, quale recupero costi sostenuti per la valutazione dello sconfinamento. Casi in cui è svolta l’istruttoria veloce: - Pagamento assegni, cambiali, titoli e altri effetti; - Esecuzione di ordini e disposizioni di pagamento (bonifici, utenze, RID, etc.); - Pagamento deleghe fiscali; - Prelevamento di contante allo sportello e/o richiesta emissione assegni circolari/lettera; - Acquisto di strumenti finanziari; - Anticipazione effetti e altri documenti oltre i limiti del fido; - Ogni altro addebito consentito ed avente le caratteristiche analoghe alle fattispecie sopra elencate. Esenzioni: La CIV non è dovuta se lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della Banca. Quando ricorrono entrambi i seguenti presupposti: - Per gli sconfinamenti in assenza di fido il saldo passivo complessivo (anche se derivante da più addebiti) è inferiore o pari a 500,00 euro; per gli utilizzi extra-fido l’ammontare di questi ultimi (anche se derivante da più addebiti) è inferiore o pari a 500,00 euro; - Lo sconfinamento non ha durata superiore a 7 giorni consecutivi. Il consumatore beneficia dell’esclusione per un massimo di una volta per ciascuno dei quattro trimestri di cui si compone l’anno solare. Sconfinamento Utilizzo da parte del Cliente di somme di denaro in eccedenza rispetto all’ammontare dell’affidamento concesso (utilizzo extrafido). Saldo per valuta Somma sulla quale vengono calcolati gli interessi attivi e passivi. Saldo disponibile Somma che può essere effettivamente utilizzata dal cliente per pagamenti o prelievi Sconfinamento extra-fido Utilizzo da parte del Cliente di somme di denaro in eccedenza rispetto all’ammontare dell’affidamento concesso. 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