Operazioni di anticipazione al salvo buon fine

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Operazioni di anticipazione al salvo buon fine
FOGLIO INFORMATIVO
relativo alle operazioni di
2B - ANTICIPAZIONE AL SALVO BUON FINE (SBF)
INFORMAZIONI SULLA BANCA
Banca di Credito Cooperativo MONTE PRUNO di ROSCIGNO e di LAURINO – Società Cooperativa
Sede legale in ROSCIGNO (SA) – cap 84020 – via IV Novembre snc
Sede amministrativa in SANT’ARSENIO (SA) – cap 84037 – via Paolo Borsellino, snc
Tel.: 0975/398611 – Fax: 0975/398630
email [email protected] - PEC [email protected]
sito internet www.bccmontepruno.it
Registro delle Imprese della CCIAA di SALERNO n. 115469 - codice fiscale n. 00269570651
Iscritta all’Albo della Banca d’Italia n. 4673.0.0 - cod. ABI 08784.1
Iscritta all’Albo delle società cooperative n. A159517.
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti
del Credito Cooperativo.
CHE COS’È L’ANTICIPAZIONE AL SALVO BUON FINE
L’operazione di anticipazione al salvo buon fine (SBF) permette al Cliente di trasformare immediatamente in denaro
un proprio credito verso un terzo, con il cui incasso la Banca ottiene il rimborso delle somme anticipate o messe a
disposizione.
Questa operazione può essere attuata secondo due modalità:
a)
b)
Conto tecnico di evidenza: L’importo risultante dagli effetti e dai documenti presentati alla Banca viene – in
caso di accoglimento della richiesta – messo a disposizione del Cliente sul conto corrente ordinario dello stesso.
Qualora il Cliente utilizzi le somme messe a disposizione, sui saldi a debito del conto corrente maturano interessi
addebitati periodicamente in conto. Se invece il Cliente non utilizza le somme, non vengono contabilizzati
interessi a suo debito. L’accredito sul conto corrente dell’importo degli effetti e dei documenti presentati avviene
nel giorno di maturazione della loro valuta.
Conto anticipi: Per la gestione del rapporto è aperto un conto anticipi. L’importo degli effetti presentati alla
Banca viene addebitato sul conto anticipi con contestuale accredito sul conto ordinario. Alla scadenza degli
effetti, se il debitore del Cliente paga, l’operazione si chiude. Se invece il debitore del Cliente non paga, la relativa
somma viene addebitata sul conto ordinario. In entrambi i casi la partita debitoria sul conto anticipi si chiude.
Sulle somme anticipate maturano interessi passivi a prescindere dal loro effettivo utilizzo. Gli interessi possono
essere contabilizzati sul conto corrente di regolamento periodicamente oppure in un’unica soluzione al
momento della presentazione o al momento delle maturazione della valuta adeguata secondo quanto pattuito in
occasione della singola presentazione. Le competenze che maturano sul conto anticipi sono direttamente
addebitate sul corrispondente conto ordinario.
Tra i principali rischi vanno considerati:
-
l’obbligo da parte del Cliente di rimborsare alla Banca le somme da questa anticipate o messe a disposizione
in caso di mancato pagamento degli effetti presentati
la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse, se l’affidamento è
concesso a tempo indeterminato o a tempo determinato a favore di soggetti diversi da consumatori e micro
imprese, ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto e comunque in presenza
di un giustificato motivo.
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CONDIZIONI ECONOMICHE
Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del Cliente
per la prestazione del servizio.
Prima di scegliere e firmare il contratto è, quindi, necessario leggere attentamente il foglio informativo.
CONTO ANTICIPI
LIQUIDITA’
GESTIONE
LIQUIDITA’ GESTIONE
SPESE VARIABILI
SPESE FISSE
VOCI DI COSTO
Spese per invio comunicazioni periodiche
ex art. 118 e 119 d. lgs. 385/93
Altre spese e commissioni (Fisse)
€ 2,80
Diritti accessori
A ciascun documento accolto per l’anticipazione si
applicano le spese e le commissioni per l’incasso,
per il richiamo o la proroga, per la richiesta di esito
o informazioni, di brevità e per il ritorno di
impagato, come indicate nei fogli informativi n.
30A – Operazioni rientranti in un contratto quadro
ai sensi del d. lgs. n. 11/2010 (PSD) e n. 31 –
Servizio dopo incasso Ri.Ba. e effetti cartacei, ai
quali si rinvia.
Altre spese e commissioni (Variabili)
Per le spese e le commissioni connesse al rapporto
di conto corrente si rinvia a quanto previsto dal
foglio informativo n. 20 – Conto corrente “Non
Consumatori”.
Per le spese e le commissioni connesse al rapporto
di conto corrente si rinvia a quanto previsto dal
foglio informativo n. 20 – Conto corrente “Non
Consumatori”.
AFFIDAMENTO
Per utilizzo nei limiti del fido accordato
TASSO NOMINALE
TASSO DI INTERESSE
DEBITORE ANNUO
MASSIMO
VOCI DI COSTO
Per utilizzo oltre i limiti del fido accordato
Per operazioni occasionali
EURIBOR 3 MESI – MEDIA 365 – media mese
precedente + 9,50
+ 2,00 punti percentuali in più rispetto al tasso in
vigore nel periodo per utilizzo entro il fido
EURIBOR 3 MESI – MEDIA 365 – media mese
precedente + 9,50
Il tasso di interesse viene variato con decorrenza il primo giorno di ogni mese, sulla base
dell’andamento del parametro riferito alla media del mese precedente. Il valore del parametro
EURIBOR 3 MESI – MEDIA 365 – media mese precedente viene rilevato dal quotidiano “Il
Sole 24 Ore”
TASSO ANNUO MASSIMO PER INTERESSI DI
MORA
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+ 2,00 punti percentuali in più rispetto al tasso
debitore applicato all’operazione
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COMMISSIONE ONNICOMPRENSIVA
2%
ANNUALE
MODALITA’ DI CALCOLO DEGLI INTERESSI
Il calcolo degli interessi viene effettuato
considerando l’anno civile. Totale dei numeri dare
del periodo moltiplicato il tasso di interesse
dividendo il risultato per 365 (divisore dell’anno
civile).
CHIUSURA CONTABILE PERIODICA
Coincidente con la fine di ogni trimestre, cioè con
la fine di marzo, giugno, settembre e dicembre di
ciascun anno.
CAPITALIZZAZIONE
TRIMESTRALE Applicata fino all'entrata in vigore
della Delibera del CICR attuativa dell'articolo 120
comma 2 del Testo Unico Bancario (Decreto
Legislativo 1/9/93 n.385).
VALUTE
L’accredito dell’importo degli effetti cambiari presentati avviene con valuta conteggiata aggiungendo alle scadenze
degli effetti i seguenti giorni fissi (cosiddetti giorni banca):
- effetti cambiari a vista su piazza:
6 giorni di calendario
- effetti cambiari a scadenza fissa su piazza:
- effetti cambiari a vista fuori piazza:
6 giorni di calendario
6 giorni di calendario
- effetti cambiari a scadenza fissa fuori piazza:
6 giorni di calendario
E, quindi, calcolando la valuta che avrebbe un unico
effetto o documento di importo pari alla somma degli
importi degli effetti e dei documenti presentati con
un’unica distinta oppure raggruppati dalla Banca per
periodi di scadenza.
Per la valuta sugli accediti sbf di ricevute bancarie trova applicazione la normativa PSD: valuta di accredito pari alla
data di scadenza dei documenti.
SPESE E COMMISSIONI
Imposte e tasse presenti e future
A carico del Cliente – tariffe vigenti
TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE
Nell’esempio che segue il TAEG è calcolato assumendo un fido di 1.500 € e di durata 3 mesi. Si suppone che
l’importo del fido sia prelevato subito e per intero e che rimanga utilizzato per l’intera durata del finanziamento. Se il
fido è a tempo indeterminato si assume che abbia una durata pari a 3 mesi..
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IPOTESI DI CALCOLO
Ipotesi di calcolo:
Per un affidamento di: € 1.500,00
T.A.E.G. Ordinario: 13,69%
Il contratto prevede l'applicazione della
commissione onnicomprensiva.
Durata del finanziamento (mesi): 3
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (L. n. 108/1996), relativo alla
categoria “finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale” può essere
consultato presso le filiali della Banca e sul sito internet di questa www.bccmontepruno.it..
RECESSO E RECLAMI
Recesso dal contratto
Variazioni unilaterali delle condizioni
Se la Banca, in presenza di un giustificato motivo, vuole procedere a variazioni unilaterali di tassi (solo se l’apertura di
credito è a tempo indeterminato), prezzi e ogni altra condizione del contratto, sfavorevoli per il Cliente, deve
comunicare per iscritto a quest’ultimo la variazione con un preavviso minimo di due mesi. La variazione si intende
approvata se il Cliente non recede dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione, senza spese e con
l’applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
Contratto a tempo determinato
Il Cliente può esercitare il diritto di recesso dal contratto (cd. diritto di ripensamento) entro 14 giorni dalla data di
conclusione del contratto stesso, seguendo le modalità ivi indicate. La Banca ha facoltà di recedere in qualsiasi
momento al ricorrere di una giustificata causa. In ogni caso, il Cliente sarà tenuto a rimborsare l’importo utilizzato,
gli interessi ed ogni altra spesa o onere convenuti. Per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al Cliente, con lettera
raccomandata, un termine di 15 giorni.
Contratto a tempo indeterminato
Se l’apertura di credito è a tempo indeterminato, la Banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento, di ridurla o
di sospenderla con effetto immediato al ricorrere di un giustificato motivo, ovvero con un preavviso di 15 giorni. In
ogni caso, il Cliente sarà tenuto a rimborsare l’importo utilizzato, gli interessi e ogni altra spesa o onere convenuti.
Per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al Cliente, con lettera raccomandata, un termine di 15 giorni. Il recesso
ha l’effetto di sospendere l’utilizzo del credito concesso. Gli eventuali pagamenti allo scoperto che la Banca ritenesse
di eseguire dopo la scadenza o dopo la comunicazione di recesso, non comportano ripristino dell’apertura di credito.
Il Cliente, anche senza un’espressa richiesta della Banca, è tenuto ad eseguire il pagamento di tutto quanto dovuto
alla scadenza del contratto o alla data in cui diviene operante il recesso.
Indipendentemente dal fatto che l’apertura di credito è concessa a tempo determinato o indeterminato, il Cliente ha
diritto di recedervi in qualsiasi momento, senza spese e pagando contestualmente quanto utilizzato e gli interessi
maturati.
Tempi massimi di chiusura del rapporto
In caso di recesso del Cliente, la Banca è tenuta a chiudere il rapporto entro 5 (cinque) giorni decorrenti dalla data di
pagamento di quanto dovuto dal Cliente stesso per capitale e interessi maturati e per la definizione delle operazioni in
corso.
Reclami, ricorsi e mediazione
I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della Banca, via Paolo Borsellino snc, 84037 Sant’Arsenio (SA), indirizzo di
PEC [email protected], indirizzo di posta elettronica [email protected], che risponde
entro 30 giorni dal ricevimento.
Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi
a:
-
Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito
www.arbitrobancariofinanziario.it., chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca;
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-
-
Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la Banca, il Cliente può attivare una
procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca, grazie
all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore
BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a
Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it;
o un altro organismo di mediazione convenuto tra le parti.
Qualora il Cliente intendesse avvalersi dell’ABF, è tenuto ad inviare formale reclamo (in forma scritta) alla Banca, la
quale ha 30 giorni di tempo, da calendario, per rispondere al reclamo presentato. Nel caso in cui il Cliente decidesse
di non accogliere quanto indicato dalla Banca, può adire l’ABF così come indicato dalla guida pratica dell’argomento
in oggetto, oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione. Nel contratto è possibile
pattuire che la mediazione sia esperta presso il Conciliatore BancarioFinanziario di cui sopra. Rimane fermo che le
parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di
mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell’apposito registro ministeriale.
Resta salva la facoltà di rivolgersi al giudice nel caso in cui il Cliente non fosse soddisfatto della decisione dell'ABF o
la mediazione si dovesse concludere senza raggiungimento di un accordo.
In ogni caso il Cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d’Italia.
LEGENDA
Giorni banca
Istruttoria
Numeri dare
Periodicità di capitalizzazione
degli interessi
Tasso di interesse debitore
Tasso di interesse di mora
Tasso di interesse nominale
Tasso di interesse effettivo
Tasso Annuo Effettivo Globale
(TAEG)
Tasso Effettivo Globale Medio
(TEGM)
Valuta
giorni ulteriori rispetto alla scadenza facciale degli effetti presentati o alla data
di scadenza del termine per il pagamento del credito oggetto dell’operazione,
rilevanti ai fini del calcolo degli interessi.
analisi da parte della Banca ai fini della decisione sulla richiesta di concessione
dell’affidamento.
prodotto della formula “capitale moltiplicato giorni”, dove il capitale è
rappresentato dall’importo dovuto dal Cliente e i giorni consistono nel
numero di giorni di calendario intercorrenti tra la data dell’operazione e la data
di scadenza degli effetti e documenti aumentata dei giorni banca.
periodicità con la quale gli interessi vengono conteggiati e addebitati in conto
producendo ulteriori interessi. Nell’ambito di ogni singolo rapporto
contrattuale, viene applicata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi
debitori e creditori.
corrispettivo riconosciuto alla Banca dal Cliente per l’utilizzo di mezzi
finanziari concessi a quest’ultimo dalla Banca stessa.
ammontare del risarcimento dovuto alla Banca nel caso di ritardo
nell’adempimento dell’obbligazione di restituzione delle somme da parte del
Cliente.
Rapporto percentuale tra l’interesse (quale compenso del capitale prestato) e il
capitale prestato.
Valore del tasso, rapportato su base annua, che tiene conto degli effetti della
periodicità – se inferiore all’anno - di capitalizzazione degli interessi.
Indica il costo totale del credito, espresso in percentuale annua
sull’ammontare del prestito concesso.
Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di
interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli
pubblicati, il TEGM delle aperture di credito in conto corrente, aumentarlo di
un quarto, aggiungere quattro punti percentuali, verificare che la differenza tra
il tasso così ottenuto e il TEGM non sia superiore a otto punti percentuali (se
la differenza è superiore bisogna ridurre il tasso in misura tale che la differenza
con il TEGM non superi gli otto punti) e accertare che quanto richiesto dalla
banca non sia superiore.
Data di inizio di decorrenza degli interessi.
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Microimpresa
L’impresa con meno di dieci addetti e un fatturato annuo o un totale di
bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
Commissione onnicomprensiva
Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a
disposizione del Cliente e alla durata dell’affidamento. Il suo ammontare non
può eccedere lo 0,5%, per trimestre, della somma messa a disposizione del
Cliente.
Commissione di istruttoria veloce Importo addebitato al Cliente a fronte dello sconfinamento in assenza di fido
(CIV) D.M. 644/2012
o oltre il fido concesso, quale recupero costi sostenuti per la valutazione dello
sconfinamento.
Casi in cui è svolta l’istruttoria veloce:
- Pagamento assegni, cambiali, titoli e altri effetti;
- Esecuzione di ordini e disposizioni di pagamento (bonifici, utenze,
RID, etc.);
- Pagamento deleghe fiscali;
- Prelevamento di contante allo sportello e/o richiesta emissione
assegni circolari/lettera;
- Acquisto di strumenti finanziari;
- Anticipazione effetti e altri documenti oltre i limiti del fido;
- Ogni altro addebito consentito ed avente le caratteristiche analoghe
alle fattispecie sopra elencate.
Esenzioni:
La CIV non è dovuta se lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un
pagamento a favore della Banca.
Quando ricorrono entrambi i seguenti presupposti:
- Per gli sconfinamenti in assenza di fido il saldo passivo complessivo
(anche se derivante da più addebiti) è inferiore o pari a 500,00 euro;
per gli utilizzi extra-fido l’ammontare di questi ultimi (anche se
derivante da più addebiti) è inferiore o pari a 500,00 euro;
- Lo sconfinamento non ha durata superiore a 7 giorni consecutivi.
Il consumatore beneficia dell’esclusione per un massimo di una volta per
ciascuno dei quattro trimestri di cui si compone l’anno solare.
Sconfinamento
Utilizzo da parte del Cliente di somme di denaro in eccedenza rispetto
all’ammontare dell’affidamento concesso (utilizzo extrafido).
Saldo per valuta
Somma sulla quale vengono calcolati gli interessi attivi e passivi.
Saldo disponibile
Somma che può essere effettivamente utilizzata dal cliente per pagamenti o
prelievi
Sconfinamento extra-fido
Utilizzo da parte del Cliente di somme di denaro in eccedenza rispetto
all’ammontare dell’affidamento concesso.
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