Ritenuta sui bonifici legati alle detrazioni del 36% e 55%

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Ritenuta sui bonifici legati alle detrazioni del 36% e 55%
FISCO
Manovra 2011
Ritenuta sui bonifici
legati alle detrazioni del 36% e 55%
di Edoardo Sesini e Raffaele Artina (*)
L’ambito di applicazione
LA NOVITÀ
In seguito all’obbligo introdotto dall’art. 25, D.L. 31
maggio 2010, n. 78, a partire dallo scorso 1º luglio
2010 le banche e le Poste Italiane S.p.A. sono tenute
ad operare una ritenuta del 10%, con obbligo di
rivalsa all’atto dell’accredito, sui pagamenti dei
bonifici disposti dai contribuenti che intendono beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la
detrazione d’imposta. A distanza di un anno, la Manovra 2011, riduce pertanto il prelevamento a titolo
di acconto dal 10% al 4%; tale diminuzione sarà
applicabile dalla data di entrata in vigore della Manovra correttiva.
Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
Entrate 30 giugno 2010, prot. n. 94288/2010 sono
state successivamente individuate le tipologie di pagamenti nonché le modalità di esecuzione degli
adempimenti relativi alla certificazione e alla dichiarazione delle ritenute operate a carico di banche e di
PosteItaliane S.p.A. I pagamenti interessati dalla misura riguardano quelli connessi ai lavori su cui il
contribuente finale può usufruire della detrazione
del 36% o del 55% e pertanto:
gli interventi di recupero del patrimonio edilizio
ex art. 1, Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni (detrazione IRPEF del
36%) (si veda la Tavola n. 1);
gli interventi sugli immobili volti a conseguire un
risparmio energetico ex art. 1, commi da 344 a
347, Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive
modificazioni (detrazione IRPEF del 55%) (si veda la Tavola n. 2).
Con la Manovra 2011 scende al 4% la ritenuta a titolo d’acconto che banche e Poste Italiane S.p.A. devono operare all’atto
dell’accreditamento al beneficiario, sui bonifici bancari e postali effettuati dai contribuenti in relazione a spese che consentono la detrazione del 36% sulle ristrutturazioni edilizie e del 55% sugli interventi per il
risparmio energetico.
Effettuata la ritenuta, le banche e le Poste
Italiane S.p.A. (che agiscono per conto del
beneficiario e operano in qualità di sostituti
d’imposta) dovranno osservare anche tutti
i relativi adempimenti:
il versamento della ritenuta entro il 16 del
mese successivo a quello in cui hanno
operato la rivalsa;
la certificazione delle somme trattenute;
la compilazione del modello 770
" Riferimenti
– D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla
legge 15 luglio 2011, n. 11, art. 23, comma 8
– D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 25
La Manovra 2011, con l’art. 23, comma 8, ha previsto
la riduzione dal 10% al 4% della ritenuta a titolo
d’acconto, introdotta dalla Manovra correttiva 2010,
che le banche e le Poste Italiane S.p.A. sono tenute
ad operare all’atto dell’accreditamento al beneficiario,
sui bonifici bancari e postali effettuati dai contribuenti in relazione a spese che consentono la detrazione del 36% sulle ristrutturazioni edilizie e del
55% sugli interventi per il risparmio energetico. Tale
riduzione si dovrebbe tradurre in una ‘‘boccata d’ossigeno’’ per le imprese edilizie che subivano il prelievo anticipatamente, rispetto alla determinazione del
carico fiscale in sede di dichiarazione. Si legge, infatti, nella relazione governativa al D.L. sulla Manovra
2011 che ‘‘in fase di prima applicazione della disposizione si è infatti potuto rilevare che l’attuale misura
di tale ritenuta potrebbe pregiudicare le disponibilità
finanziarie delle imprese, con particolare riferimento
alle piccole imprese artigiane. La misura della ritenuta
è ridotta al 4% e pertanto resta fermo l’impianto normativo attualmente esistente e l’efficacia antievasiva
della norma, ma si temperano i soli effetti finanziari,
evitando cosı̀ l’insorgere di crediti d’imposta’’.
PRATICA FISCALE e Professionale
Attenzione
Pare opportuno ricordare che la detrazione d’imposta
del 55% non è cumulabile con altre agevolazioni
fiscali previste per i medesimi interventi da altre disposizioni di legge nazionali (quale, ad esempio, la detrazione del 36% per il recupero del patrimonio edilizio).
Nel caso in cui gli interventi realizzati rientrino sia
nelle agevolazioni previste per il risparmio energetico,
sia in quelle previste per le ristrutturazioni edilizie, il
contribuente potrà fruire, per le medesime spese, soltanto dell’uno o dell’altro beneficio fiscale.
(*) Dottori commercialisti in Bergamo
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n. 31 del 1º AGOSTO 2011
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Manovra 2011
Tavola n. 1 - Estratto dell’elenco dei principali tipi di interventi ammessi alla detrazione IRPEF
del 36% (*)
Accorpamenti
di locali o di altre
unità immobiliari
Spostamento di alcuni locali da
una unità immobiliare ad altra o anche unione di due unità immobiliari
con opere esterne
Allargamento porte e Con demolizioni di modesta entità,
finestre esterne
realizzazione di chiusure o aperture interne che non modifichino lo
schema distributivo delle unità immobiliari e dell’edificio
Persiana
Nuova installazione o sostituzione
con altra avente sagoma, materiale e colori diversi
Cancelli esterni
Nuova realizzazione o sostituzione
con altri aventi caratteristiche diverse (materiali, dimensioni e colori) da quelle preesistenti
Allarme finestre
esterne
Installazione, sostituzione dell’impianto o riparazione con innovazioni
Caldaia
Sostituzione o riparazione con innovazioni
Ricostruzione
Demolizione e fedele ricostruzione
di edifici
Vespaio
Rifacimento
Davanzali finestre e
balconi
Nuova realizzazione o sostituzione
di quelli preesistenti con altri aventi
caratteristiche diverse (materiali, finiture e colori)
Facciata
Rifacimento, anche parziale, modificando materiali e/o colori (o anche solo i colori)
Apertura interna
Apertura vano porta per unire due
unità immobiliari o altri locali con
opere interne o apertura sul pianerottolo interno
Messa a norma degli Interventi di messa a norma degli
edifici
edifici (Detraibile, purché compresa nelle categorie di cui all’art. 1
L. 449/97 e siano presentate le
certificazioni di legge)
Caloriferi e
condizionatori
Sostituzione con altri anche di diverso tipo e riparazione o installazione di singoli elementi (Detraibile
nelle singole unità immobiliari se si
tratta di opere finalizzate al risparmio energetico) Installazione di
macchinari esterni
Contenimento
dell’inquinamento
acustico
Opere finalizzate al contenimento
realizzate anche in assenza di
opere edilizie propriamente dette
(Detraibile, purché sia certificato il
raggiungimento degli standard di
legge).
Sanitari
Sostituzione di impianti e apparecchiature. Realizzazione di servizio
igienico interno.
Citofoni, videocitofoni e telecamere
Sostituzione o nuova installazione
con le opere murarie occorrenti
Barriere
architettoniche
Eliminazione
Porta blindata
esterna
Nuova installazione o sostituzione
con altre aventi sagoma o colori
diversi
Porta blindata
interna
Salvavita
Nuova installazione
Sostituzione o riparazione con innovazioni
(*) Agenzia delle Entrate, Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali, Guida 2011.
Tavola n. 2 - Estratto dell’elenco dei principali tipi di interventi ammessi alla detrazione IRPEF
del 55% (*)
Riqualificazione
energetica di edifici
esistenti
Qualsiasi intervento, o insieme sistematico di interventi, che incida
sulla prestazione energetica dell’edificio, realizzando la maggior efficienza energetica richiesta dalla
norma per il raggiungimento di un
indice di prestazione energetica
per la climatizzazione invernale
non superiore ai valori definiti dal
decreto del Ministro dello Sviluppo
economico dell’11 marzo 2008
PRATICA FISCALE e Professionale
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Involucro edifici
(pareti, finestre,
compresi
gli infissi)
Su edifici esistenti, parti di edifici
esistenti o unità immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache
orizzontali (coperture, pavimenti),
verticali
(pareti
generalmente
esterne), finestre comprensive di
infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno o verso vani
non riscaldati, che rispettano alcuni requisiti tecnici.
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Manovra 2011
Sostituzione
degli impianti
di climatizzazione
invernale
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale si intende la sostituzione, integrale o parziale, di
impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di
caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema
di distribuzione.
Installazione
di pannelli solari
Installazione di pannelli solari per
la produzione di acqua calda per
usi domestici o industriali e per la
copertura del fabbisogno di acqua
calda in piscine, strutture sportive,
case di ricovero e cura, istituti scolastici e università.
Tutti gli interventi tratteggiati in questa Tavola per essere agevolati devono condurre ad un risparmio energetico quantificato e definito secondo precisi indicatori tecnici.
(*) Agenzia delle Entrate, Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico, Guida 2011.
25, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, cosı̀ come modificato dall’art. 23, comma 8, D.L. n. 98/2011, una
ritenuta pari al 4%.
Rimangono esclusi da tale modalità di pagamento gli
oneri di urbanizzazione, le imposte di bollo, le ritenute fiscali sugli onorari dei professionisti e i diritti
pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denuncie di inizio lavori, che non possono essere pagate tramite bonifico (risoluzione 4 gennaio 2011, n.
3/E).
Tipologie di pagamenti soggetti a ritenuta
Per avere diritto alle suddette detrazioni, il contribuente deve effettuare il versamento delle spese
detraibili tramite bonifici bancari o postali che contengano:
la causale del versamento (con gli estremi della
legge di riferimento: ‘‘legge n. 448/1997’’ per il
36% e ‘‘legge n. 249/2006 per il 55%);
il codice fiscale del soggetto che paga (beneficiario dell’agevolazione);
il codice fiscale o numero di partita IVA del
beneficiario del pagamento (destinatario del bonifico).
Su tali pagamenti l’ente creditizio tramite il quale la
transazione è eseguita deve operare ai sensi dell’art.
Modalità di effettuazione della ritenuta
Nel trattenere detto ammontare le banche e le Poste
Italiane S.p.A. (che agiscono per conto del beneficiario) operano in qualità di sostituti d’imposta con
ESEMPIO n. 1
Dati da riportare nel bonifico ai fini di ottenere le agevolazioni
DATI DEL BONIFICO E IMPORTO EURO:
DEL BENEFICIARIO
VALUTA BENEFICIARIO:
CAUSALE
7.000
15/09/2011
BENEFICIARIO:
ROSSI COSTRUZIONI S.P.A.
INDIRIZZO:
via Garibaldi, Milano
CODICE FISCALE:
0123456789101
CODICE IBAN DEL BENEFICIARIO:
IT84V0330110000000000000
ZX (*)
ZX (*)
Bonifico relativo a opere di recupero del patrimonio edilizio
ai sensi L. 449/1997 e successive modifiche
Bonifico per gli interventi di Risparmio Energetico ai sensi L.
296/06
Bonifico disposto da Guido Bianchi in relazione alla fatt. n. 100 del 15/07/2011
BENEFICIARIO DELLA DETRAZIONE
Codice fiscale
BNC GDU 77D22 F205 I
(*) causale istituita dall’ABI
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la conseguenza che esse dovranno osservare tutti i
relativi adempimenti:
il versamento della ritenuta entro il 16 del mese
successivo a quello in cui hanno operato la rivalsa;
la certificazione delle somme trattenute;
la compilazione del modello 770.
Per quanto riguarda la determinazione della ritenuta fin da subito erano emerse delle osservazioni in
merito all’applicazione della stessa anche sugli importi dovuti a titolo di IVA, in quanto alla banca
sarebbe stato difficoltoso effettuare la distinzione
tra imponibile ed imposta (con anche la distinzione
in caso di applicazione di aliquota del 10% o del
20%), se non mediante un aggravio delle procedure. La questione è stata risolta con la circolare 28
luglio 2010, n. 40/E, nella quale è stato previsto
che ‘‘per esigenze di semplificazione e di economicità, nonché per evitare errori determinati da
un’applicazione impropria della ritenuta, si assume
che, ai fini dell’applicazione della norma in esame,
l’IVA venga applicata con l’aliquota più elevata.
Conseguentemente, la ritenuta d’acconto del
10% (attualmente ridotta al 4% dalla Manovra
2011) deve essere operata sull’importo del bonifico decurtato dell’IVA del 20%’’. Pertanto suddetta semplificazione muove dalla presunzione che
l’IVA applicata sia sempre pari all’aliquota maggiore, con ciò praticamente riducendo l’incidenza
della ritenuta dovuta in caso di applicazione di
aliquote IVA inferiori. La base di calcolo su cui
operare la ritenuta non deve, quindi, comprendere
l’IVA; diversamente sarebbero state alterate le caratteristiche di neutralità di tale imposta. L’impresa
che esegue le opere si trova accreditato l’importo
del bonifico al netto della ritenuta d’acconto subita
ritenuta dalla banca (passata dal 10% al 4%): date
le considerazioni precedenti si ritroverà accreditato
il 96,67% del totale fattura.
ESEMPIO n. 2
Adempimenti di banche e Poste Italiane S.p.a.
Compilazione F24 versamento ritenuta
Codice tributo 1039: Ritenuta operata da banche e Poste italiane Spa all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai
bonifici disposti per beneficiare di oneri deducibili e detrazioni d’imposta, ai sensi dell’art. 25, D.L. n. 78/2010 (Ris. 30
giugno 2010, n. 65/E)
Il codice deve essere indicato nella sezione Erario con la compilazione del campo ‘‘Rateazione/regione/prov/mese rif.’’ e
del campo ‘‘Anno di riferimento’’ con, rispettivamente, il mese e l’anno cui la ritenuta si riferisce, nel formato ‘‘00MM’’
e ‘‘AAAA’’.
Certificazione di cui all’art. 4, commi 6-ter e 6-quater del
D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, delle somme trattenute entro
il 28 febbraio dell’anno successivo a quello nel quale hanno operato la ritenuta; non è previsto in merito alcun particolare modello.
PRATICA FISCALE e Professionale
Dichiarazione dei sostituti d’imposta: indicazione dei dati
fiscali delle certificazioni rilasciate e dei versamenti delle
relative ritenute, nel mod. 770 Semplificato, da presentare
entro il 31 luglio dell’anno successivo.
Per quest’anno, relativamente alle somme certificate nel
corso del 2010, la scadenza è stata prorogata al 22 agosto
2010.
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Manovra 2011
prelievo a titolo di acconto sono stati forniti ulteriori
chiarimenti riguardanti l’ambito di applicazione di
tale ritenuta, in particolare in relazione ad altre ritenute che si rendessero applicabili sulle medesime
somme. Nella sostanza, al fine di evitare che le imprese e i professionisti che effettuano prestazioni di
servizi o cessioni di beni per interventi di ristrutturazione edilizia o di riqualificazione energetica subiscano sullo stesso corrispettivo più volte il prelievo
alla fonte, i chiarimenti prevedono la preponderanza della ritenuta in questione (circolare n. 40/E/
2010).
Tradotto in pratica, i condomini che operano in
qualità di sostituti di imposta non erano tenuti ad
operare la ‘‘tradizionale’’ ritenuta d’acconto del 4%,
prevista dall’art. 25-ter, D.P.R. 29 settembre 1973, n.
600, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a
contratti d’appalto di opere o servizi, in quanto la
ritenuta ad opera delle banche o delle Poste Italiane,
prevista dalla Manovra del 2010, doveva essere ritenuta prevalente. Dall’altro lato, invece, gli operatori
che si trovavano ad operare nei confronti dei condomini per ristrutturazioni edilizie e per interventi
per il risparmio energetico, venivano comunque incisi da una ritenuta, operata ad opera delle banche o
dalle poste pari al 10%. Con la riduzione di detta
ritenuta dal 10% al 4% si registra quindi un vantaggio per tali operatori, che anticiperanno ora la ritenuta nella misura del 4%.
Ancor più evidente il beneficio per le fatture dei
professionisti che vedranno ridotto il prelievo a titolo di acconto dal 20% (operato ad esempio dal
condominio o da una società semplice), applicabile
ai sensi dell’art. 25, D.P.R. n. 600/1973, al 4% (operata da una banca o dalle Poste), in caso di prestazioni aventi ad oggetto prestazioni di servizi per
interventi di ristrutturazione edilizia o di riqualificazione energetica.
ESEMPIO n. 3
Conteggio della ritenuta
Fattura per interventi ammessi alla detrazione IRPEF del 36% per la ristrut- Euro 24.000
turazione edilizia di importo pari a:
Determinazione della base
imponibile mediante scorporo dell’IVA applicata
sulla scorta delle indica- = 24.000/(1,2) = 20.000
zioni fornite nella circ. n.
40/E/2010:
Ritenuta ante manovra cor= 20.000 * 10% = 2.000
rettiva 2011
NUOVA RITENUTA
= 20.000 * 4% = 800
La ritenuta applicata diminuisce dall’8,33% al 3,33%
della somma versata dal committente; il beneficiario
del bonifico riceverà, conseguentemente il 96,67% (in
luogo del precedente 91,67%) di quanto versato dal
committente.
Scomputo delle ritenute per gli operatori
Tale ritenuta opera a titolo d’acconto dell’imposta
sul reddito del percettore dei compensi e potrà
essere conteggiata come ritenuta subita in sede di
liquidazione delle imposte dovute in UNICO (quadro RN) dalle imprese che hanno effettuato le prestazioni di servizi o cessioni di beni per interventi di
ristrutturazione edilizia o di riqualificazione energetica. Il credito di imposta eventualmente emergente
dalla dichiarazione è liberamente compensabile, tramite modello F24, in base alle regole generali.
Si ritiene valga la pena in merito ricordare che il
disposto dell’art. 22 del T.U.I.R. prevede che, al fine
di essere scomputate nel periodo d’imposta, le ritenute devono riferirsi a redditi che concorrono alla
determinazione del reddito complessivo dichiarato
ed inoltre che la ritenuta sia operata anteriormente
alla presentazione della dichiarazione. In sostanza, le
ritenute alla fonte a titolo di acconto operate prima
della presentazione della dichiarazione dei redditi
sono computate per competenza. Se, viceversa,
vengono operate successivamente a tale ultima data,
il criterio per lo scomputo è quello di cassa: le ritenute andranno quindi a diminuire le imposte dovute
per il periodo d’imposta in cui sono state effettuate.
Alcuni specifici casi di applicazione
Nel corso dell’anno in cui è rimasto in vigore il
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