Ritenuta sui bonifici legati alle detrazioni del 36% e 55%
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Ritenuta sui bonifici legati alle detrazioni del 36% e 55%
FISCO Manovra 2011 Ritenuta sui bonifici legati alle detrazioni del 36% e 55% di Edoardo Sesini e Raffaele Artina (*) L’ambito di applicazione LA NOVITÀ In seguito all’obbligo introdotto dall’art. 25, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, a partire dallo scorso 1º luglio 2010 le banche e le Poste Italiane S.p.A. sono tenute ad operare una ritenuta del 10%, con obbligo di rivalsa all’atto dell’accredito, sui pagamenti dei bonifici disposti dai contribuenti che intendono beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta. A distanza di un anno, la Manovra 2011, riduce pertanto il prelevamento a titolo di acconto dal 10% al 4%; tale diminuzione sarà applicabile dalla data di entrata in vigore della Manovra correttiva. Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 30 giugno 2010, prot. n. 94288/2010 sono state successivamente individuate le tipologie di pagamenti nonché le modalità di esecuzione degli adempimenti relativi alla certificazione e alla dichiarazione delle ritenute operate a carico di banche e di PosteItaliane S.p.A. I pagamenti interessati dalla misura riguardano quelli connessi ai lavori su cui il contribuente finale può usufruire della detrazione del 36% o del 55% e pertanto: gli interventi di recupero del patrimonio edilizio ex art. 1, Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni (detrazione IRPEF del 36%) (si veda la Tavola n. 1); gli interventi sugli immobili volti a conseguire un risparmio energetico ex art. 1, commi da 344 a 347, Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni (detrazione IRPEF del 55%) (si veda la Tavola n. 2). Con la Manovra 2011 scende al 4% la ritenuta a titolo d’acconto che banche e Poste Italiane S.p.A. devono operare all’atto dell’accreditamento al beneficiario, sui bonifici bancari e postali effettuati dai contribuenti in relazione a spese che consentono la detrazione del 36% sulle ristrutturazioni edilizie e del 55% sugli interventi per il risparmio energetico. Effettuata la ritenuta, le banche e le Poste Italiane S.p.A. (che agiscono per conto del beneficiario e operano in qualità di sostituti d’imposta) dovranno osservare anche tutti i relativi adempimenti: il versamento della ritenuta entro il 16 del mese successivo a quello in cui hanno operato la rivalsa; la certificazione delle somme trattenute; la compilazione del modello 770 " Riferimenti – D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 11, art. 23, comma 8 – D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 25 La Manovra 2011, con l’art. 23, comma 8, ha previsto la riduzione dal 10% al 4% della ritenuta a titolo d’acconto, introdotta dalla Manovra correttiva 2010, che le banche e le Poste Italiane S.p.A. sono tenute ad operare all’atto dell’accreditamento al beneficiario, sui bonifici bancari e postali effettuati dai contribuenti in relazione a spese che consentono la detrazione del 36% sulle ristrutturazioni edilizie e del 55% sugli interventi per il risparmio energetico. Tale riduzione si dovrebbe tradurre in una ‘‘boccata d’ossigeno’’ per le imprese edilizie che subivano il prelievo anticipatamente, rispetto alla determinazione del carico fiscale in sede di dichiarazione. Si legge, infatti, nella relazione governativa al D.L. sulla Manovra 2011 che ‘‘in fase di prima applicazione della disposizione si è infatti potuto rilevare che l’attuale misura di tale ritenuta potrebbe pregiudicare le disponibilità finanziarie delle imprese, con particolare riferimento alle piccole imprese artigiane. La misura della ritenuta è ridotta al 4% e pertanto resta fermo l’impianto normativo attualmente esistente e l’efficacia antievasiva della norma, ma si temperano i soli effetti finanziari, evitando cosı̀ l’insorgere di crediti d’imposta’’. PRATICA FISCALE e Professionale Attenzione Pare opportuno ricordare che la detrazione d’imposta del 55% non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi da altre disposizioni di legge nazionali (quale, ad esempio, la detrazione del 36% per il recupero del patrimonio edilizio). Nel caso in cui gli interventi realizzati rientrino sia nelle agevolazioni previste per il risparmio energetico, sia in quelle previste per le ristrutturazioni edilizie, il contribuente potrà fruire, per le medesime spese, soltanto dell’uno o dell’altro beneficio fiscale. (*) Dottori commercialisti in Bergamo 28 n. 31 del 1º AGOSTO 2011 FISCO Manovra 2011 Tavola n. 1 - Estratto dell’elenco dei principali tipi di interventi ammessi alla detrazione IRPEF del 36% (*) Accorpamenti di locali o di altre unità immobiliari Spostamento di alcuni locali da una unità immobiliare ad altra o anche unione di due unità immobiliari con opere esterne Allargamento porte e Con demolizioni di modesta entità, finestre esterne realizzazione di chiusure o aperture interne che non modifichino lo schema distributivo delle unità immobiliari e dell’edificio Persiana Nuova installazione o sostituzione con altra avente sagoma, materiale e colori diversi Cancelli esterni Nuova realizzazione o sostituzione con altri aventi caratteristiche diverse (materiali, dimensioni e colori) da quelle preesistenti Allarme finestre esterne Installazione, sostituzione dell’impianto o riparazione con innovazioni Caldaia Sostituzione o riparazione con innovazioni Ricostruzione Demolizione e fedele ricostruzione di edifici Vespaio Rifacimento Davanzali finestre e balconi Nuova realizzazione o sostituzione di quelli preesistenti con altri aventi caratteristiche diverse (materiali, finiture e colori) Facciata Rifacimento, anche parziale, modificando materiali e/o colori (o anche solo i colori) Apertura interna Apertura vano porta per unire due unità immobiliari o altri locali con opere interne o apertura sul pianerottolo interno Messa a norma degli Interventi di messa a norma degli edifici edifici (Detraibile, purché compresa nelle categorie di cui all’art. 1 L. 449/97 e siano presentate le certificazioni di legge) Caloriferi e condizionatori Sostituzione con altri anche di diverso tipo e riparazione o installazione di singoli elementi (Detraibile nelle singole unità immobiliari se si tratta di opere finalizzate al risparmio energetico) Installazione di macchinari esterni Contenimento dell’inquinamento acustico Opere finalizzate al contenimento realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette (Detraibile, purché sia certificato il raggiungimento degli standard di legge). Sanitari Sostituzione di impianti e apparecchiature. Realizzazione di servizio igienico interno. Citofoni, videocitofoni e telecamere Sostituzione o nuova installazione con le opere murarie occorrenti Barriere architettoniche Eliminazione Porta blindata esterna Nuova installazione o sostituzione con altre aventi sagoma o colori diversi Porta blindata interna Salvavita Nuova installazione Sostituzione o riparazione con innovazioni (*) Agenzia delle Entrate, Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali, Guida 2011. Tavola n. 2 - Estratto dell’elenco dei principali tipi di interventi ammessi alla detrazione IRPEF del 55% (*) Riqualificazione energetica di edifici esistenti Qualsiasi intervento, o insieme sistematico di interventi, che incida sulla prestazione energetica dell’edificio, realizzando la maggior efficienza energetica richiesta dalla norma per il raggiungimento di un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008 PRATICA FISCALE e Professionale 29 Involucro edifici (pareti, finestre, compresi gli infissi) Su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache orizzontali (coperture, pavimenti), verticali (pareti generalmente esterne), finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno o verso vani non riscaldati, che rispettano alcuni requisiti tecnici. n. 31 del 1º AGOSTO 2011 FISCO Manovra 2011 Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale si intende la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. Installazione di pannelli solari Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. Tutti gli interventi tratteggiati in questa Tavola per essere agevolati devono condurre ad un risparmio energetico quantificato e definito secondo precisi indicatori tecnici. (*) Agenzia delle Entrate, Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico, Guida 2011. 25, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, cosı̀ come modificato dall’art. 23, comma 8, D.L. n. 98/2011, una ritenuta pari al 4%. Rimangono esclusi da tale modalità di pagamento gli oneri di urbanizzazione, le imposte di bollo, le ritenute fiscali sugli onorari dei professionisti e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denuncie di inizio lavori, che non possono essere pagate tramite bonifico (risoluzione 4 gennaio 2011, n. 3/E). Tipologie di pagamenti soggetti a ritenuta Per avere diritto alle suddette detrazioni, il contribuente deve effettuare il versamento delle spese detraibili tramite bonifici bancari o postali che contengano: la causale del versamento (con gli estremi della legge di riferimento: ‘‘legge n. 448/1997’’ per il 36% e ‘‘legge n. 249/2006 per il 55%); il codice fiscale del soggetto che paga (beneficiario dell’agevolazione); il codice fiscale o numero di partita IVA del beneficiario del pagamento (destinatario del bonifico). Su tali pagamenti l’ente creditizio tramite il quale la transazione è eseguita deve operare ai sensi dell’art. Modalità di effettuazione della ritenuta Nel trattenere detto ammontare le banche e le Poste Italiane S.p.A. (che agiscono per conto del beneficiario) operano in qualità di sostituti d’imposta con ESEMPIO n. 1 Dati da riportare nel bonifico ai fini di ottenere le agevolazioni DATI DEL BONIFICO E IMPORTO EURO: DEL BENEFICIARIO VALUTA BENEFICIARIO: CAUSALE 7.000 15/09/2011 BENEFICIARIO: ROSSI COSTRUZIONI S.P.A. INDIRIZZO: via Garibaldi, Milano CODICE FISCALE: 0123456789101 CODICE IBAN DEL BENEFICIARIO: IT84V0330110000000000000 ZX (*) ZX (*) Bonifico relativo a opere di recupero del patrimonio edilizio ai sensi L. 449/1997 e successive modifiche Bonifico per gli interventi di Risparmio Energetico ai sensi L. 296/06 Bonifico disposto da Guido Bianchi in relazione alla fatt. n. 100 del 15/07/2011 BENEFICIARIO DELLA DETRAZIONE Codice fiscale BNC GDU 77D22 F205 I (*) causale istituita dall’ABI PRATICA FISCALE e Professionale 30 n. 31 del 1º AGOSTO 2011 FISCO Manovra 2011 la conseguenza che esse dovranno osservare tutti i relativi adempimenti: il versamento della ritenuta entro il 16 del mese successivo a quello in cui hanno operato la rivalsa; la certificazione delle somme trattenute; la compilazione del modello 770. Per quanto riguarda la determinazione della ritenuta fin da subito erano emerse delle osservazioni in merito all’applicazione della stessa anche sugli importi dovuti a titolo di IVA, in quanto alla banca sarebbe stato difficoltoso effettuare la distinzione tra imponibile ed imposta (con anche la distinzione in caso di applicazione di aliquota del 10% o del 20%), se non mediante un aggravio delle procedure. La questione è stata risolta con la circolare 28 luglio 2010, n. 40/E, nella quale è stato previsto che ‘‘per esigenze di semplificazione e di economicità, nonché per evitare errori determinati da un’applicazione impropria della ritenuta, si assume che, ai fini dell’applicazione della norma in esame, l’IVA venga applicata con l’aliquota più elevata. Conseguentemente, la ritenuta d’acconto del 10% (attualmente ridotta al 4% dalla Manovra 2011) deve essere operata sull’importo del bonifico decurtato dell’IVA del 20%’’. Pertanto suddetta semplificazione muove dalla presunzione che l’IVA applicata sia sempre pari all’aliquota maggiore, con ciò praticamente riducendo l’incidenza della ritenuta dovuta in caso di applicazione di aliquote IVA inferiori. La base di calcolo su cui operare la ritenuta non deve, quindi, comprendere l’IVA; diversamente sarebbero state alterate le caratteristiche di neutralità di tale imposta. L’impresa che esegue le opere si trova accreditato l’importo del bonifico al netto della ritenuta d’acconto subita ritenuta dalla banca (passata dal 10% al 4%): date le considerazioni precedenti si ritroverà accreditato il 96,67% del totale fattura. ESEMPIO n. 2 Adempimenti di banche e Poste Italiane S.p.a. Compilazione F24 versamento ritenuta Codice tributo 1039: Ritenuta operata da banche e Poste italiane Spa all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti per beneficiare di oneri deducibili e detrazioni d’imposta, ai sensi dell’art. 25, D.L. n. 78/2010 (Ris. 30 giugno 2010, n. 65/E) Il codice deve essere indicato nella sezione Erario con la compilazione del campo ‘‘Rateazione/regione/prov/mese rif.’’ e del campo ‘‘Anno di riferimento’’ con, rispettivamente, il mese e l’anno cui la ritenuta si riferisce, nel formato ‘‘00MM’’ e ‘‘AAAA’’. Certificazione di cui all’art. 4, commi 6-ter e 6-quater del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, delle somme trattenute entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello nel quale hanno operato la ritenuta; non è previsto in merito alcun particolare modello. PRATICA FISCALE e Professionale Dichiarazione dei sostituti d’imposta: indicazione dei dati fiscali delle certificazioni rilasciate e dei versamenti delle relative ritenute, nel mod. 770 Semplificato, da presentare entro il 31 luglio dell’anno successivo. Per quest’anno, relativamente alle somme certificate nel corso del 2010, la scadenza è stata prorogata al 22 agosto 2010. 31 n. 31 del 1º AGOSTO 2011 FISCO Manovra 2011 prelievo a titolo di acconto sono stati forniti ulteriori chiarimenti riguardanti l’ambito di applicazione di tale ritenuta, in particolare in relazione ad altre ritenute che si rendessero applicabili sulle medesime somme. Nella sostanza, al fine di evitare che le imprese e i professionisti che effettuano prestazioni di servizi o cessioni di beni per interventi di ristrutturazione edilizia o di riqualificazione energetica subiscano sullo stesso corrispettivo più volte il prelievo alla fonte, i chiarimenti prevedono la preponderanza della ritenuta in questione (circolare n. 40/E/ 2010). Tradotto in pratica, i condomini che operano in qualità di sostituti di imposta non erano tenuti ad operare la ‘‘tradizionale’’ ritenuta d’acconto del 4%, prevista dall’art. 25-ter, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti d’appalto di opere o servizi, in quanto la ritenuta ad opera delle banche o delle Poste Italiane, prevista dalla Manovra del 2010, doveva essere ritenuta prevalente. Dall’altro lato, invece, gli operatori che si trovavano ad operare nei confronti dei condomini per ristrutturazioni edilizie e per interventi per il risparmio energetico, venivano comunque incisi da una ritenuta, operata ad opera delle banche o dalle poste pari al 10%. Con la riduzione di detta ritenuta dal 10% al 4% si registra quindi un vantaggio per tali operatori, che anticiperanno ora la ritenuta nella misura del 4%. Ancor più evidente il beneficio per le fatture dei professionisti che vedranno ridotto il prelievo a titolo di acconto dal 20% (operato ad esempio dal condominio o da una società semplice), applicabile ai sensi dell’art. 25, D.P.R. n. 600/1973, al 4% (operata da una banca o dalle Poste), in caso di prestazioni aventi ad oggetto prestazioni di servizi per interventi di ristrutturazione edilizia o di riqualificazione energetica. ESEMPIO n. 3 Conteggio della ritenuta Fattura per interventi ammessi alla detrazione IRPEF del 36% per la ristrut- Euro 24.000 turazione edilizia di importo pari a: Determinazione della base imponibile mediante scorporo dell’IVA applicata sulla scorta delle indica- = 24.000/(1,2) = 20.000 zioni fornite nella circ. n. 40/E/2010: Ritenuta ante manovra cor= 20.000 * 10% = 2.000 rettiva 2011 NUOVA RITENUTA = 20.000 * 4% = 800 La ritenuta applicata diminuisce dall’8,33% al 3,33% della somma versata dal committente; il beneficiario del bonifico riceverà, conseguentemente il 96,67% (in luogo del precedente 91,67%) di quanto versato dal committente. Scomputo delle ritenute per gli operatori Tale ritenuta opera a titolo d’acconto dell’imposta sul reddito del percettore dei compensi e potrà essere conteggiata come ritenuta subita in sede di liquidazione delle imposte dovute in UNICO (quadro RN) dalle imprese che hanno effettuato le prestazioni di servizi o cessioni di beni per interventi di ristrutturazione edilizia o di riqualificazione energetica. Il credito di imposta eventualmente emergente dalla dichiarazione è liberamente compensabile, tramite modello F24, in base alle regole generali. Si ritiene valga la pena in merito ricordare che il disposto dell’art. 22 del T.U.I.R. prevede che, al fine di essere scomputate nel periodo d’imposta, le ritenute devono riferirsi a redditi che concorrono alla determinazione del reddito complessivo dichiarato ed inoltre che la ritenuta sia operata anteriormente alla presentazione della dichiarazione. In sostanza, le ritenute alla fonte a titolo di acconto operate prima della presentazione della dichiarazione dei redditi sono computate per competenza. Se, viceversa, vengono operate successivamente a tale ultima data, il criterio per lo scomputo è quello di cassa: le ritenute andranno quindi a diminuire le imposte dovute per il periodo d’imposta in cui sono state effettuate. Alcuni specifici casi di applicazione Nel corso dell’anno in cui è rimasto in vigore il PRATICA FISCALE e Professionale 32 n. 31 del 1º AGOSTO 2011