OGGETTO LIBERA PROFESSIONE E LIVELLI ESSENZIALI DI

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OGGETTO LIBERA PROFESSIONE E LIVELLI ESSENZIALI DI
HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE
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OGGETTO
LIBERA PROFESSIONE E LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA
QUESITO
(posto in data 25 febbraio 2015)
La nostra Azienda ha revocato una libera professione al laboratorio
in quanto la riteneva non perfettamente rispettosa delle leggi vigenti.
In cambio ha inserito i medici del laboratorio nel novero di coloro che
accedono al fondo di perequazione. Il collega insiste sulla volontà
di espletare libera professione (prescrivendo esami su ricetta non SSN).
All'interno dell’orario settimanale contrattuale, i dipendenti del SSN
sono tenuti a garantire solo ed esclusivamente prestazioni ricompresse
nei livelli essenziali di assistenza o può essere richiesta dalla Direzione
Generale l'esecuzione di prestazioni al di fuori dei livelli essenziali
di assistenza senza compensi aggiuntivi?
RISPOSTA
(inviata in data 1 marzo 2015)
Le prestazioni erogate dal laboratorio di analisi sono per loro natura
prestazioni non individuali, perché tranne rare eccezioni, non sono
erogate dal singolo professionista, ma presuppongono l’utilizzo
congiunto di molteplici professionalità, in relazioni alle diverse fasi
nelle quali si concretizza una prestazione di laboratorio (accettazione,
prelievo, analisi strumentale, refertazione). Tali prestazioni rientrano
pertanto tra quelle indicate al punto b) del comma 2 dell’articolo 15
quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (attività
a pagamento svolta in equipe, al di fuori dell'impegno di servizio,
all'interno delle strutture aziendali).
Il fatto che le prestazioni di laboratorio di analisi rientrino a pieno
titolo tra le prestazioni erogabili in regime libero professionale è
sancito dal comma 4 dell’articolo 54 del CCNL 1998_2001, stipulato
in data 8 giugno 2000, che recepisce pressoché integralmente quanto
disposto dal DPCM 27 marzo 2000 (atto di indirizzo e coordinamento
concernente l’attività libero professionale intramuraria del personale
della dirigenza sanitaria del SSN)
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Il citato comma 4 sovrapponibile al comma 1 dell’articolo 2 del DPCM,
27 marzo 2000 precisa : Per attività libero professionale intramuraria
del personale medico si intende l’attività che detto personale individualmente o in èquipe, esercita fuori dell’impegno di servizio in regime ambulatoriale, ivi comprese le attività di diagnostica strumentale e di laboratorio, di day hospital, day surgery o di ricovero sia nelle strutture
ospedaliere che territoriali, in favore e su libera scelta dell’assistito e
con oneri a carico dello stesso o di assicurazioni o di fondi sanitari
integrativi del Servizio Sanitario Nazionale.
Il fondo di perequazione è stato istituito per erogare risorse aggiuntive
ai professionisti che in relazione alle funzioni ad essi attribuite non
hanno la possibilità di esercitare la libera professione intramoenia.
Sviluppare un’area di prestazioni erogabili in regime libero
professionale per certe discipline può essere finalizzato ad un duplice
obiettivo: consentire all’assistito la scelta del professionista dal quale
farsi assistere ed integrare l’attività istituzionale per consentire un
accesso più tempestivo di quanto non sia possibile in regime
istituzionale. Nel caso del laboratorio di analisi, proprio in relazione
alla tipologia delle prestazioni che esso eroga, la finalità sostanziale
appare soltanto la seconda, e potrebbe essere valutato dall’azienda
inopportuno istituire un’area di attività libero professionale quando
le potenzialità del laboratorio sono tali da far fronte con tempestività
alla domanda di prestazioni che a tale servizio afferisce.
Questo potrebbe essere il percorso seguito dalla direzione aziendale, e
secondo tale percorso la decisione di far rientrare gli addetti al
laboratorio di analisi nel novero di coloro che hanno accesso al fondo
di perequazione avrebbe un senso logico.
Appare invece priva di senso logico la richiesta di erogare prestazioni
non compresse nei livelli essenziali di assistenza utilizzando a tal fine
il normale orario di lavoro, perché tali prestazioni, in quanto non
comprese nei livelli essenziali di assistenza, non possono essere poste
a carico del Servizio sanitario Nazionale, come di fatto sarebbe se tali
prestazioni fossero erogate in regime istituzionale.
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Se l’Azienda intende porsi sul mercato attivando una linea di attività
che faccia fronte ad una possibile domanda di prestazioni non
compresse nei livelli essenziali di assistenza potrebbe essere concreta
espressione di quella imprenditorialità che le aziende sanitarie
avrebbero dovuto esprimere applicando alla lettera quanto disposto
dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, che apportò
significative modifiche all’articolo 3 del decreto legislativo 502.
Il testo dell’articolo 3 nella originaria versione era
1. L'unità sanitaria locale è azienda e si configura come ente strumentale della regione, dotato di personalità giuridica pubblica,
di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile,
gestionale e tecnica, fermo restando il diritto-dovere degli organi
rappresentativi di esprimere il bisogno socio-sanitario delle comunità
locali.
2. L'unità sanitaria locale provvede ad assicurare nel proprio ambito
territoriale i livelli di assistenza da assicurare in condizioni
di uniformità sul territorio nazionale secondo quanto stabilito dal
Piano sanitario nazionale.
Il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 ha disposto (con l'articolo
3, comma 1) la modifica dell'articolo 3, comma 1 e l'introduzione del
comma 1-bis
1. Le regioni, attraverso le unità sanitarie locali, assicurano i livelli
essenziali di assistenza da assicurare in condizioni di uniformità sul
territorio nazionale secondo quanto stabilito dal Piano sanitario
nazionale avvalendosi anche delle aziende ospedaliere.
1 – bis. In funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali, le unità
sanitarie locali si costituiscono in aziende con personalità giuridica
pubblica e autonomia imprenditoriale; la loro organizzazione e
funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato,
nel rispetto dei principi e criteri stabiliti con legge regionale. L'atto
aziendale individua le strutture operative dotate di autonomia
gestionale o tecnico-professionale, soggette a rendicontazione analitica.
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In entrambi i testi la missione essenziale dell’azienda sanitaria è
senza dubbio quella di assicurare i livelli essenziali di assistenza, ed è
a quella missione che devono essere finalizzate le azioni intraprese e
le politiche di gestione delle risorse. Appare peraltro coerente con
quella logica imprenditoriale introdotta dal decreto legislativo 229
un ampliamento della gamma di prestazioni erogate, che comprenda
anche prestazioni che non sono ricompresse nei livelli essenziali
di assistenza e che in quanto tali devono essere poste a carico
dell’assistito. Questo risulta legittimo, a condizione ovviamente che
non si ponga in contrasto con l’attività istituzionale, secondo un
principio sancito per l’attività libero professionale dal comma 5
dell’articolo 55 del citato CCNL 1998_2001, che testualmente dispone:
L'esercizio dell'attività professionale intramuraria non deve essere
in contrasto con le finalità e le attività istituzionali dell'azienda e
lo svolgimento deve essere organizzato in modo tale da garantire
l'integrale assolvimento dei compiti di istituto e da assicurare la piena
funzionalità dei servizi. A tal fine, l'attività libero professionale
intramuraria non può globalmente comportare, per ciascun dirigente un
volume di prestazioni o un volume orario superiore, a quello assicurato
per i compiti istituzionali. Per l'attività di ricovero la valutazione é
riferita anche alla tipologia e complessità delle prestazioni.
Nel sito istituzionale dell’Azienda Ospedaliera di Pavia si legge ad
esempio: Sono erogabili in regime di libera professione tutte le prestazioni sanitarie che non rientrano nei Livelli Essenziali di Assistenza
(LEA), non erogabili tramite il S.S.N.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502
Articolo 15-quinquies
Caratteristiche del rapporto di lavoro esclusivo
dei dirigenti sanitari
1. impegni del dirigente a rapporto esclusivo
Il rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari comporta la
totale disponibilità nello svolgimento delle funzioni dirigenziali
attribuite dall'azienda, nell'ambito della posizione ricoperta e della
competenza professionale posseduta e della disciplina di
appartenenza, con impegno orario contrattualmente definito.
2. tipologie di attività libero professionale
Il rapporto di lavoro esclusivo comporta l'esercizio dell'attività
professionale nelle seguenti tipologie:
a) il diritto all'esercizio di attività libero professionale individuale,
al di fuori dell'impegno di servizio, nell'ambito delle strutture
aziendali individuate dal direttore generale d'intesa con il collegio di direzione; salvo quanto disposto dal comma 11
dell'articolo 72 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (il direttore
generale, fino alla realizzazione di proprie idonee strutture e spazi
distinti per l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria
in regime di ricovero ed ambulatoriale, e' tenuto ad assumere le
specifiche iniziative per reperire fuori dall'azienda spazi sostitutivi
in strutture non accreditate nonché ad autorizzare l'utilizzazione
di studi professionali privati e altresì ad attivare misure atte a
garantire la progressiva riduzione delle liste d'attesa per le attività
istituzionali, sulla base di quanto previsto da un atto di indirizzo e
coordinamento adottato con DPCM 27 marzo 2000).
b) la possibilità di partecipazione ai proventi di attività a pagamento svolta in equipe, al di fuori dell'impegno di servizio,
all'interno delle strutture aziendali;
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RIFERIMENTI NORMATIVI
DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502
Articolo 15-quinquies
Caratteristiche del rapporto di lavoro esclusivo
dei dirigenti sanitari
2. tipologie di attività libero professionale
Il rapporto di lavoro esclusivo comporta l'esercizio dell'attività
professionale nelle seguenti tipologie:
c) la possibilità di partecipazione ai proventi di attività, richiesta
a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o
in equipe, al di fuori dell'impegno di servizio, in strutture di altra
azienda del Servizio sanitario nazionale o di altra struttura
sanitaria non accreditata, previa convenzione dell'azienda
con le predette aziende e strutture;
d) la possibilità di partecipazione ai proventi di attività professionali, richieste a pagamento da terzi all'azienda, quando
le predette attività siano svolte al di fuori dell'impegno di servizio
e consentano la riduzione dei tempi di attesa, secondo programmi predisposti dall'azienda stessa, sentite le equipe
dei servizi interessati. Le modalità di svolgimento delle attività
di cui al presente comma e i criteri per l'attribuzione dei relativi
proventi ai dirigenti sanitari interessati nonché al personale che
presta la propria collaborazione sono stabiliti dal direttore
generale in conformità alle previsioni dei contratti collettivi
nazionali di lavoro. L'azienda disciplina i casi in cui l'assistito
può chiedere all'azienda medesima che la prestazione sanitaria
sia resa direttamente dal dirigente scelto dall'assistito ed erogata
al domicilio dell'assistito medesimo, in relazione alle particolari
prestazioni sanitarie richieste o al carattere occasionale o
straordinario delle prestazioni stesse o al rapporto fiduciario già
esistente fra il medico e l'assistito con riferimento all'attività
libero professionale intramuraria già svolta individualmente
o in equipe nell'ambito dell'azienda, fuori dell'orario di lavoro.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502
Articolo 15-quinquies
Caratteristiche del rapporto di lavoro esclusivo
dei dirigenti sanitari
3. rapporto tra attività libero professionale e attività istituzionale
Per assicurare un corretto ed equilibrato rapporto tra attività
istituzionale e corrispondente attività libero professionale e al fine
anche di concorrere alla riduzione progressiva delle liste di attesa,
l'attività libero professionale non può comportare, per ciascun
dipendente, un volume di prestazioni superiore a quella assicurato
per i compiti istituzionali. La disciplina contrattuale nazionale
definisce il corretto equilibrio fra attività istituzionale e attività
libero professionale nel rispetto dei seguenti principi: l'attività
istituzionale è prevalente rispetto a quella libero professionale, che
viene esercitata nella salvaguardia delle esigenze del servizio e
della prevalenza dei volumi orari di attività necessari per i compiti
istituzionali; devono essere comunque rispettati i piani di attività
previsti dalla programmazione regionale e aziendale e conseguentemente assicurati i relativi volumi prestazionali ed i tempi di attesa
concordati con le equipe; l'attività libero professionale è soggetta
a verifica da parte di appositi organismi e sono individuate
penalizzazioni consistenti anche nella sospensione del diritto all'
attività stessa, in caso di violazione delle disposizioni di cui al
presente comma o di quelle contrattuali.
4. divieto di utilizzo del ricettario del Servizio Sanitario Nazionale
Nello svolgimento dell'attività libero professionale non è consentito
l'uso del ricettario del Servizio sanitario nazionale.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
CCNL 1998_2001
ARTICOLO 57
Criteri generali per la formazione delle tariffe
e per l'attribuzione dei proventi
1. rinvio alla contrattazione integrativa
I criteri per l'attribuzione dei relativi proventi ai dirigenti interessati
nonché al personale che presta la propria collaborazione, sono
stabiliti dall'azienda con apposita disciplina adottata con atto
aziendale.
2. criteri generali che devono essere seguiti
Nella fissazione delle tariffe le aziende terranno conto dei seguenti
criteri generali:
a) relativamente alle attività ambulatoriali o di diagnostica. strumentale e di laboratorio, la tariffa é riferita alla singola prestazione ovvero a gruppi integrati di prestazioni;
b) relativamente alle prestazioni libero professionali individuali,
in regime di ricovero e day hospital, la tariffa forfetaria é definita
tenendo conto che in applicazione del comma 1 dell’articolo 28
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le Regioni partecipano
alla spesa nel limite di una quota variabile tra il 50 e il 70 per
cento della tariffa prevista per le prestazioni istituzionali a carico
del Servizio sanitario nazionale;
c) le tariffe per le prestazioni ambulatoriali e di diagnostica strumentale e di laboratorio devono essere remunerative di tutti
i costi sostenuti dalle aziende e devono, pertanto, evidenziare
le voci relative ai compensi del libero professionista, dell'équipe,
del personale di supporto, i costi pro quota per l'ammortamento
e la manutenzione delle apparecchiature, anche forfetariamente
stabiliti;
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RIFERIMENTI NORMATIVI
CCNL 1998_2001
ARTICOLO 57
Criteri generali per la formazione delle tariffe
e per l'attribuzione dei proventi
2. criteri generali che devono essere seguiti
Nella fissazione delle tariffe le aziende terranno conto dei seguenti
criteri generali:
d) le tariffe per le prestazioni ambulatoriali e di diagnostica strumentale non possono comunque essere determinate in importi
inferiori a quelli previsti dalle vigenti disposizioni a titolo
di partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria per
le corrispondenti prestazioni. L'amministrazione può concordare
tariffe inferiori per gruppi di prestazioni da effettuarsi in regime
di libera professione da parte dei dirigenti, finalizzate alla riduzione dei tempi di attesa, tenendo conto di quanto disposto dal
comma 13 del decreto legislativo 29 aprile 1998; n. 124 (qualora
l'attesa della prestazione richiesta si prolunghi oltre il termine
fissato dal direttore generale l'assistito può chiedere che la prestazione venga resa nell'ambito dell'attività libero professionale
intramuraria, ponendo a carico dell'azienda unità sanitaria locale
di appartenenza e dell'azienda unità sanitaria locale nel cui
ambito è richiesta la prestazione, in misura eguale, la differenza
tra la somma versata a titolo di partecipazione al costo
della prestazione e l'effettivo costo di quest'ultima, sulla scorta
delle tariffe vigenti)
e) le tariffe sono verificate annualmente, anche per consentire
il rispetto dell'articolo 3, comma 7 della legge 23 dicembre 1994,
n. 724 (Nel caso in cui la contabilità separata che deve essere
adottata per monitorare costi e ricavi delle prestazioni erogaste
in regime libero professionale presenti un disavanzo, il direttore
generale è obbligato ad assumere tutti i provvedimenti necessari,
compresi l'adeguamento delle tariffe o la sospensione del servizio
relativo alle erogazioni delle prestazioni sanitarie. Le disposizioni
di cui al presente comma si applicano anche alle prestazioni
ambulatoriali fornite a pazienti solventi in proprio)
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RIFERIMENTI NORMATIVI
CCNL 1998_2001
ARTICOLO 57
Criteri generali per la formazione delle tariffe
e per l'attribuzione dei proventi
2. criteri generali che devono essere seguiti
Nella fissazione delle tariffe le aziende terranno conto dei seguenti
criteri generali:
f) nell'attività libero professionale di équipe, la distribuzione
della quota parte spettante ai singoli componenti avviene –
da parte delle aziende – su indicazione dell'équipe stessa;
g) le tariffe delle prestazioni libero professionali individuali, comprensive di eventuale relazione medica, sono definite dalle aziende nel rispetto dei vincoli degli ordini, in contraddit-torio con
i dirigenti interessati. Ciò vale anche per l’attività professionale
richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta in strutture
di altra azienda del SSN o di altra struttura sanitaria non
accreditata, previa convenzione con le stesse.
h) per l’attività professionale richiesta a pagamento da singoli
utenti e svolta in strutture di altra azienda del SSN o di altra
struttura sanitaria non accreditata, svolte in équipe, la tariffa é
definita dalle aziende, previa convenzione, anche per la determinazione dei compensi spettanti ai soggetti interessati e
con il contraddittorio dei medesimi;
i) un'ulteriore quota della tariffa, da concordare in contrattazione
integrativa e comunque non inferiore al 5% della massa di tutti
i proventi dell'attività libero professionale, al netto delle quote
a favore delle aziende, è accantonata quale fondo aziendale
da destinare alla perequazione per le discipline mediche e
veterinarie – individuate in sede di contrattazione integrativa –
che abbiano una limitata possibilità di esercizio della libera
professione intramuraria. Dalla ripartizione di tale fondo non
può derivare per i destinatari un beneficio economico superiore
a quello medio percepito dai dirigenti che espletano l'attività
libero professionale, secondo criteri stabiliti in sede aziendale.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
LEGGE 23 dicembre 1994, n. 724
Articolo 3
Ospedali.
6. obbligo di contabilità separata per l’attività libero professionale
Per la gestione delle camere a pagamento di cui all'articolo 4,
commi 10 e 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
le unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere e gli istituti
di ricovero e cura a carattere scientifico provvedono, oltre alla
contabilità prevista dall'articolo 5, comma 5, del citato decreto
legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed
integrazioni, alla tenuta di una contabilità separata che deve tenere
conto di tutti i costi diretti e indiretti, nonché delle spese
alberghiere. Tale contabilità non può presentare disavanzo.
7. provvedimenti che devono essere adottati in caso di disavanzo
Nel caso in cui la contabilità separata di cui al comma 6 presenti
un disavanzo, il direttore generale è obbligato ad assumere tutti
i provvedimenti necessari, compresi l'adeguamento delle tariffe o
la sospensione del servizio relativo alle erogazioni delle prestazioni
sanitarie. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano
anche alle prestazioni ambulatoriali fornite a pazienti solventi
in proprio.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
LEGGE 23 dicembre 1999, n. 488
articolo 28.
Riqualificazione dell'assistenza sanitaria
e attività libero-professionale.
1. partecipazione alla spesa per prestazioni in strutture aziendali
Per le prestazioni libero-professionali, erogate in regime di ricovero
o di day hospital, di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo
15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
erogate in strutture aziendali la regione partecipa alla spesa nel
limite di una quota variabile tra il 50 e il 70 per cento della tariffa
prevista per le prestazioni istituzionali a carico del Servizio
sanitario nazionale.
2. partecipazione alla spesa per prestazioni in altra azienda
Per le prestazioni libero-professionali, erogate in regime di ricovero
o di day hospital, di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 15quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, erogate
in strutture di altra azienda del Servizio sanitario nazionale,
la regione partecipa alla spesa nel limite di una quota massima
del 25 per cento della tariffa prevista per le prestazioni istituzionali
a carico del Servizio sanitario nazionale.
3. onere delle prestazioni in strutture non accreditate
Le tariffe delle prestazioni libero-professionali, in regime di ricovero
o di day hospital, di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 15quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, svolte in strutture sanitarie non accreditate, sono determinate da ciascuna azienda d'intesa con il dirigente sanitario interessato e sono a totale carico dei richiedenti;
all'azienda è dovuta una quota della tariffa nella misura stabilita
dai contratti collettivi nazionali.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
LEGGE 23 dicembre 1999, n. 488
articolo 28.
Riqualificazione dell'assistenza sanitaria
e attività libero-professionale.
4. partecipazione ai proventi per prestazioni ambulatoriali
La partecipazione ai proventi delle prestazioni ambulatoriali e
di diagnostica strumentale di cui alla lettera d) del comma 2
dell'articolo 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, rese in regime libero-professionale, è stabilita dai contratti
collettivi nazionali. Per quanto concerne le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio la partecipazione non può essere
superiore al 50 per cento della tariffa praticata dall'azienda.
5. criteri di determinazione delle tariffe delle prestazioni ambulatoriali
Le tariffe delle prestazioni libero-professionali, ivi comprese quelle
di diagnostica strumentale e di laboratorio, erogate in regime
ambulatoriale, sono determinate da ciascuna azienda in conformità
ai criteri stabiliti dalle regioni e dal contratti collettivi nazionali
di lavoro e sono a totale carico dei richiedenti. Per le predette
prestazioni all'azienda compete il rimborso dei costi diretti ed
indiretti sostenuti nonché una quota della tariffa nella misura
stabilita dai contratti collettivi nazionali.
6. criteri per la determinazione dei compensi ai professionisti
I contratti collettivi nazionali di lavoro stabiliscono i criteri per
la determinazione dei proventi da corrispondere ai dirigenti sanitari
in relazione alle specifiche prestazioni, nel rispetto dei limiti
previsti dal presente articolo.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
LEGGE 3 agosto 2007, n. 120
Disposizioni in materia di attività libero-professionale
intramuraria e altre norme in materia sanitaria.
Articolo1
Attività libero-professionale intramuraria
1. interventi per rendere disponibili i locali per la libera professione
Per garantire l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
assumono le più idonee iniziative volte ad assicurare gli interventi
di ristrutturazione edilizia, presso le aziende sanitarie locali,
le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli istituti di ricovero e cura
a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico, necessari per
rendere disponibili i locali destinati a tale attività.
2. termine previsto per il completamento delle ristrutturazioni
L'adozione delle iniziative di cui al comma 1 dovrà essere
completata entro il 31 dicembre 2012. Fino al 31 gennaio 2011
negli ambiti in cui non siano ancora state adottate le iniziative
di cui al comma 1, continuano ad applicarsi i provvedimenti già
adottati per assicurare l'esercizio dell'attività libero-professionale
intramuraria. Nel medesimo periodo, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano procedono all'individuazione e
all'attuazione delle misure dirette ad assicurare, in accordo con
le organizzazioni sindacali delle categorie interessate e nel rispetto
delle vigenti disposizioni contrattuali, il definitivo passaggio al
regime ordinario del sistema dell'attività libero-professionale
intramuraria della dirigenza sanitaria, medica e veterinaria
del Servizio sanitario nazionale e del personale universitario che
esplica attività sanitaria.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
LEGGE 3 agosto 2007, n. 120
Disposizioni in materia di attività libero-professionale
intramuraria e altre norme in materia sanitaria.
Articolo1
Attività libero-professionale intramuraria
3. risoluzione degli accordi di programma
La risoluzione a seguito di inadempimenti regionali degli accordi
di programma stipulati tra il Ministero della Salute e Regioni per
gestire la realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia
prevista dal comma 310 dell’articolo1 della legge 23 dicembre
2005, n. 266si applica anche alla parte degli accordi di programma
relativa agli interventi di ristrutturazione edilizia di cui al comma
1 per i quali la regione non abbia conseguito il collaudo entro il 31
dicembre 2014.
4.1 ricognizione straordinaria degli spazi disponibili
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite
le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie interessate, in coerenza con le misure di cui ai commi 1 e 2,
adottano provvedimenti tesi a garantire che le aziende sanitarie
locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie,
i policlinici universitari a gestione diretta e gli Istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico, di seguito denominati IRCCS di diritto
pubblico, provvedano, entro il 31 dicembre 2012, ad una
ricognizione straordinaria degli spazi disponibili e che si
renderanno disponibili per l'esercizio dell'attività libero professionale in conseguenza dell'applicazione delle misure di riorganizzazione complessiva della rete di presidi ospedalieri e della prevista riduzione dei posti letto previste dall'articolo 15 del decretolegge 6 luglio 2012, n. 95, comprensiva di una valutazione
dettagliata dei volumi delle prestazioni rese nell'ultimo biennio,
in tale tipo di attività presso le strutture interne, le strutture
esterne e gli studi professionali. I risultati della ricognizione sono
trasmessi all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali ed
all'Osservatorio nazionale sull'attività libero professionale.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
LEGGE 3 agosto 2007, n. 120
Disposizioni in materia di attività libero-professionale
intramuraria e altre norme in materia sanitaria.
Articolo1
Attività libero-professionale intramuraria
4.2 autorizzazione delle aziende all’acquisizione degli spazi necessari
Sulla base della ricognizione, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano possono autorizzare l'azienda sanitaria, ove
ne sia adeguatamente dimostrata la necessità e nel limite delle risorse disponibili, ad acquisire, tramite l'acquisto o la locazione
presso strutture sanitarie autorizzate non accreditate, nonché
tramite la stipula di convenzioni con altri soggetti pubblici, spazi
ambulatoriali esterni, aziendali e pluridisciplinari, per l'esercizio
di attività sia istituzionali sia in regime di libera professione
intramuraria ordinaria, i quali corrispondano ai criteri di congruità
e idoneità per l'esercizio delle attività medesime, previo parere
da parte del collegio di direzione. Qualora quest'ultimo non sia
costituito, il parere è reso da una commissione paritetica
di sanitari che esercitano l'attività libero professionale
intramuraria, costituita a livello aziendale.
4.3 esercizio sperimentale della libera professione in studi privati
Le regioni e le province autonome nelle quali siano presenti aziende
sanitarie nelle quali risultino non disponibili gli spazi per l'esercizio
dell'attività libero professionale, possono autorizzare, limitatamente
alle medesime aziende sanitarie, l'adozione di un programma
sperimentale che preveda lo svolgimento delle stesse attività, in via
residuale, presso gli studi privati dei professionisti collegati in rete,
ai sensi di quanto previsto dalla lettera a-bis) del presente comma,
previa sottoscrizione di una convenzione annuale rinnovabile tra
il professionista interessato e l'azienda sanitaria di appartenenza,
sulla base di uno schema tipo approvato con accordo sancito dalla
Conferenza Stato Regioni
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Disposizioni in materia di attività libero-professionale
intramuraria e altre norme in materia sanitaria.
Articolo1
Attività libero-professionale intramuraria
4.4 autorizzazioni all’esercizio della libera professione in studi privati
Le autorizzazioni all’esercizio straordinario della libera professione
intramoenia in studi professionali privati, concesse dalle Aziende
in applicazione del comma 3 dell'articolo 22-bis del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, cessano al 31 dicembre 2012.
4.5 adozione di linee guida regionali in materia di libera professione
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono, anche attraverso proprie linee guida, che le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli IRCCS
di diritto pubblico gestiscano, con integrale responsabilità propria,
l'attività libero-professionale intramuraria, al fine di assicurarne
il corretto esercizio nel rispetto delle seguenti modalità:
4.5.a) controllo delle prestazioni erogate in regime libero professionale
adozione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, di sistemi e di moduli organizzativi e tecnologici che
consentano il controllo dei volumi delle prestazioni liberoprofessionali, che non devono superare, globalmente considerati,
quelli eseguiti nell'orario di lavoro;
4.5.a-bis) implementazione di una infrastruttura di rete
predisposizione e attivazione, entro il 31 marzo 2013, da parte
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano
ovvero, su disposizione regionale, del competente ente o azienda del
Servizio sanitario nazionale, di una infrastruttura di rete per
il collegamento in voce o in dati, in condizioni di sicurezza, tra
l'ente o l'azienda e le singole strutture nelle quali vengono erogate
le prestazioni di attività libero professionale intramuraria, interna o
in rete.
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Attività libero-professionale intramuraria
4.5.a-bis) modalità di funzionamento dell’infrastruttura di rete
La disposizione regionale, precisando le funzioni e le competenze
dell'azienda sanitaria e del professionista, prevede, con l'utilizzo
esclusivo della predetta infrastruttura, l'espletamento, del servizio
di prenotazione, l'inserimento obbligatorio e la comunicazione,
in tempo reale, all'azienda sanitaria competente dei dati relativi
all'impegno orario del sanitario, ai pazienti visitati, alle prescrizioni
ed agli estremi dei pagamenti, anche in raccordo con le modalità
di realizzazione del fascicolo sanitario elettronico. Ferme restando
le disposizioni in materia di tracciabilità delle prestazioni e dei relativi pagamenti, la suddetta disposizione regionale deve prevedere
le misure da adottare in caso di emergenze assistenziali o di malfunzionamento del sistema.
4.5.a-bis) requisiti tecnici dell’infrastruttura di rete
Le modalità tecniche per la realizzazione della infrastruttura sono
state determinate, con il decreto, di natura non regolamentare, del
Ministro della salute, adottato il 21 febbraio 2013, previa intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle
disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali.
4.5.a-bis) copertura dei costi dell’infrastruttura di rete
Agli oneri si provvede ai sensi della lettera c), mediante adeguata
rideterminazione delle tariffe operata in misura tale da coprire i
costi della prima attivazione della rete, anche stimati in via
preventiva;)) ((8))
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Attività libero-professionale intramuraria
4.5.a-ter) facoltà di concedere l’autorizzazione a continuare l’esercizio
dell’attività libero professionale presso studi privati
facoltà di concedere, su domanda degli interessati e con l'applicazione del principio del silenzio-assenso, la temporanea continuazione dello svolgimento di attività libero professionali presso studi
professionali, già autorizzati ai sensi del comma 3 dell'articolo 22bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, oltre la data del 30
novembre 2012, fino all'attivazione del loro collegamento operativo
alla infrastruttura di rete di cui alla lettera a-bis), e comunque non
oltre il 30 aprile 2013. Gli oneri per l'acquisizione della necessaria
strumentazione per il predetto collegamento sono a carico del
titolare dello studio;
4.5.b) tracciabilità del pagamento delle prestazioni
pagamento di prestazioni di qualsiasi importo direttamente al
competente ente o azienda del Servizio sanitario nazionale,
mediante mezzi di pagamento che assicurino la tracciabilità della
corresponsione di qualsiasi importo. Nel caso dei singoli studi
professionali in rete, la necessaria strumentazione è acquisita dal
titolare dello studio, a suo carico, entro il 30 aprile 2013;
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Attività libero-professionale intramuraria
4.5.c) rideterminazione delle tariffe
definizione, d'intesa con i dirigenti interessati, previo accordo
in sede di contrattazione integrativa aziendale, di importi da corrispondere a cura dell'assistito, idonei, per ogni prestazione,
a remunerare i compensi del professionista, dell'equipe, del personale di supporto, articolati secondo criteri di riconoscimento
della professionalità, i costi pro-quota per l'ammortamento e
la manutenzione delle apparecchiature (ad esclusione dei costi per
l’acquisizione della strumentazione necessaria per il collegamento
con la infrastruttura di rete e per consentire la tracciabilità del
pagamento delle prestazioni costi che in applicazione della lettera
a-ter), ultimo periodo, e dalla lettera b), ultimo periodo, sono
a carico del professionista) nonché ad assicurare la copertura
di tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti dalle aziende, ivi
compresi quelli connessi alle attività di prenotazione e
di riscossione degli onorari e quelli relativi alla realizzazione
dell'infrastruttura di rete di cui alla lettera a-bis). Nell'applicazione
dei predetti importi, quale ulteriore quota, oltre quella già prevista
dalla vigente disciplina contrattuale in applicazione del comma 5
dell’articolo 28 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, una somma
pari al 5 per cento del compenso del professionista viene trattenuta
dal competente ente o azienda del Servizio sanitario nazionale per
essere vincolata ad interventi di prevenzione ovvero volti
alla riduzione delle liste d'attesa, anche con riferimento alle finalità
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), dell'Accordo sancito il 18
novembre 2010 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
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4.5.d) monitoraggio delle liste di attesa
monitoraggio aziendale dei tempi di attesa delle prestazioni erogate
nell'ambito dell'attività istituzionale, al fine di assicurare il rispetto
dei tempi medi fissati da specifici provvedimenti; attivazione
di meccanismi di riduzione dei medesimi tempi medi; garanzia che,
nell'ambito dell'attività istituzionale, le prestazioni aventi carattere
di urgenza differibile vengano erogate entro 72 ore dalla richiesta;
4.5.e) prevenzione di situazioni che determinino conflitti di interesse
prevenzione delle situazioni che determinano l'insorgenza di un
conflitto di interessi o di forme di concorrenza sleale e fissazione
delle sanzioni disciplinari e dei rimedi da applicare in caso
di inosservanza delle relative disposizioni, anche con riferimento
all'accertamento delle responsabilità dei direttori generali per
omessa vigilanza;
4.5.f) situazioni che impediscono l’esercizio dell’attività libero professionale in studi privati
esclusione della possibilità di svolgimento dell'attività libero
professionale presso studi professionali collegati in rete nei quali,
accanto a professionisti dipendenti in regime di esclusività o
convenzionati del Servizio sanitario nazionale, operino anche
professionisti non dipendenti o non convenzionati del Servizio
sanitario nazionale ovvero dipendenti non in regime di esclusività,
salvo deroga concedibile dal competente ente o azienda del Servizio
sanitario nazionale, su disposizione regionale, a condizione che sia
garantita la completa tracciabilità delle singole prestazioni
effettuate da tutti i professionisti dello studio professionale
associato, con la esclusione, in ogni caso, di qualsiasi addebito a
carico dell'ente o azienda del Servizio sanitario nazionale;
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Attività libero-professionale intramuraria
4.5.f-bis) adeguamento del quadro regolamentare
adeguamento dei provvedimenti per assicurare che nell'attività
libero-professionale, in tutte le forme regolate dal presente comma,
compresa
quella
esercitata
nell'ambito
del
programma
sperimentale, siano rispettate le prescrizioni di cui alle lettere a), b)
e c) del presente comma;
4.5.g) allineamento dei tempi di erogazione delle prestazioni
progressivo allineamento dei tempi di erogazione delle prestazioni
nell'ambito dell'attività istituzionale ai tempi medi di quelle rese in
regime di libera professione intramuraria, al fine di assicurare che
il ricorso a quest'ultima sia conseguenza di libera scelta del
cittadino e non di carenza nell'organizzazione dei servizi resi
nell'ambito dell'attività istituzionale. A tal fine, il Ministro della
salute presenta annualmente al Parlamento una relazione
sull'esercizio della libera professione medica intramuraria, ai sensi
dell'articolo 15-quaterdecies del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, con particolare riferimento alle implicazioni sulle liste
di attesa e alle disparità nell'accesso ai servizi sanitari pubblici.
4-bis verifica dei risultati del programma sperimentale
La verifica del programma sperimentale per lo svolgimento
della attività libero professionale intramuraria, presso gli studi
professionali collegati in rete di cui al comma 4, è effettuata, entro
il 28 febbraio 2015, dalla regione interessata, in base a criteri
fissati con accordo sancito dalla Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano.
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4-bis esiti della verifica dei risultati del programma sperimentale
In caso di verifica positiva, la regione medesima, ponendo
contestualmente termine al programma sperimentale, può consentire in via permanente ed ordinaria, limitatamente allo specifico
ente o azienda del Servizio sanitario regionale ove si è svolto
il programma sperimentale, lo svolgimento della attività libero
professionale intramuraria presso gli studi professionali collegati
in rete. In caso di inadempienza da parte dell'ente o azienda del
Servizio sanitario regionale, provvede la regione o provincia
autonoma interessata. In caso di verifica negativa, tale attività
cessa entro il 28 febbraio 2015. Degli esiti delle verifiche regionali
viene data informazione al Parlamento attraverso la relazione
annuale di cui all'articolo 15-quattuordecies del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502.
5. programmazione aziendale dell’attività libero professionale
Ogni azienda sanitaria locale, azienda ospedaliera, azienda
ospedaliera universitaria, policlinico universitario a gestione diretta
ed IRCCS di diritto pubblico predispone un piano aziendale,
concernente, con riferimento alle singole unità operative, i volumi
di attività istituzionale e di attività libero-professionale. Le medesime aziende, policlinici ed istituti assicurano adeguata pubblicità
ed informazione relativamente ai piani, con riferimento, in particolare, alla loro esposizione nell'ambito delle proprie strutture
ospedaliere ed all'informazione nei confronti delle associazioni degli
utenti, sentito il parere del Collegio di direzione, o, qualora esso
non sia costituito, della commissione paritetica di sanitari di cui al
comma 4. Tali informazioni devono in particolare riguardare
le condizioni di esercizio dell'attività istituzionale e di quella liberoprofessionale intramuraria, nonché i criteri che regolano l'erogazione delle prestazioni e le priorità di accesso.
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6. controllo preventivo regionale sulla programmazione dell’attività
I piani sono presentati alla regione o provincia autonoma
competente, in fase di prima applicazione, entro quattro mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge e,
successivamente, entro un limite massimo di tre anni dall'approvazione del piano precedente. La regione o provincia autonoma
approva il piano, o richiede variazioni o chiarimenti, entro sessanta
giorni dalla presentazione. In caso di richiesta di variazioni o
chiarimenti, essi sono presentati entro sessanta giorni
dalla richiesta medesima ed esaminati dalla regione o provincia
autonoma entro i successivi sessanta giorni. Subito dopo
l'approvazione, la regione o provincia autonoma trasmette il piano
al Ministero della salute. Decorsi sessanta giorni dalla trasmissione in assenza di osservazioni da parte del Ministero della salute,
i piani si intendono operativi.
7. misure previste in caso di inadempimenti
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano
il rispetto delle previsioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5 e 6 anche
mediante l'esercizio di poteri sostitutivi, la decurtazione
della retribuzione di risultato pari ad almeno il 20 per cento ovvero
la destituzione, nell'ipotesi di grave inadempienza, dei direttori
generali delle aziende, policlinici ed istituti di cui al comma 5.
Qualora la nomina dei direttori generali suddetti competa ad organi
statali, questi ultimi provvedono alla destituzione su richiesta della
regione o della provincia autonoma. In caso di mancato
adempimento degli obblighi a carico delle regioni e delle province
autonome di cui al presente comma, è precluso l'accesso ai finanziamenti a carico dello Stato integrativi rispetto ai livelli di cui
all'accordo sancito l'8 agosto 2001 dalla Conferenza Stato regioni,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001.
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Disposizioni in materia di attività libero-professionale
intramuraria e altre norme in materia sanitaria.
Articolo1
Attività libero-professionale intramuraria
8. obblighi informativi delle Regioni nei confronti del Ministero
Ciascuna regione o provincia autonoma trasmette al Ministro
della salute una relazione sull'attuazione dei commi 1, 2, 4, 5, 6 e
7, con cadenza trimestrale fino al conseguimento effettivo, da parte
della stessa, del definitivo passaggio al regime ordinario di cui al
comma 2, e successivamente con cadenza annuale.
9. possibilità di utilizzo promiscuo degli spazi disponibili
Esclusivamente per l'attività clinica e diagnostica ambulatoriale, gli
spazi e le attrezzature dedicati all'attività istituzionale possono
essere
utilizzati
anche
per
l'attività
libero-professionale
intramuraria, garantendo la separazione delle attività in termini di
orari, prenotazioni e modalità di riscossione dei pagamenti.
11. composizione di eventuali vertenze tra dirigenti sanitari
Al Collegio di direzione o, qualora esso non sia costituito,
alla commissione paritetica di sanitari di cui al comma 4 del
presente articolo è anche affidato il compito di dirimere le vertenze
dei dirigenti sanitari in ordine all'attività libero-professionale
intramuraria.
12. prestazioni che necessitano di una specifica regolamentazione
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dovranno
definire le modalità per garantire l'effettuazione, da parte dei
dirigenti veterinari del Servizio sanitario nazionale, delle prestazioni
libero professionali che per la loro particolare tipologia e modalità
di erogazione esigono una specifica regolamentazione.
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Disposizioni in materia di attività libero-professionale
intramuraria e altre norme in materia sanitaria.
Articolo1
Attività libero-professionale intramuraria
13. osservatorio nazionale sullo stato di attuazione delle norme
Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è
attivato l'Osservatorio nazionale sullo stato di attuazione dei programmi di adeguamento degli ospedali e sul funzionamento
dei meccanismi di controllo a livello regionale e aziendale,
come previsto dall'articolo 15-quaterdecies del citato decreto
legislativo n. 502 del 1992.
14. clausola di non onerosità degli organismi attuativi
Dall'eventuale costituzione e dal funzionamento delle commissioni
paritetiche di cui ai commi 4, 5 e 11, nonché dall'attuazione
del medesimo comma 11, non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
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DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502
Articolo 15-quattuordecies
Osservatorio per l'attività libero-professionale.
1. istituzione dell’Osservatorio e oggetto della relazione annuale
Con decreto del Ministro della sanità, da adottarsi entro il 10
ottobre 2000, d'intesa con la conferenza Stato Regioni, nel rispetto
di quanto disposto dall'articolo 19-quater, (secondo il quale gli
organismi e le commissioni previsti nel presente decreto si avvalgono
per il loro funzionamento, delle strutture e del personale delle amministrazioni presso cui operano, senza ulteriori oneri per la finanza
pubblica), è organizzato presso il Ministero della sanità l'Osservatorio per l'attività libero professionale con il compito di acquisire
per il tramite delle regioni gli elementi di valutazione ed elaborare,
in collaborazione con le regioni, proposte per la predisposizione
della relazione da trasmettersi con cadenza annuale al Parlamento
su:
a) la riduzione delle liste di attesa in relazione all'attivazione
dell'attività libero professionale;
b) le disposizioni regionali, contrattuali e aziendali di attuazione
degli istituti normativi concernenti l'attività libero professionale
intramuraria;
c) lo stato di attivazione e realizzazione delle strutture e degli spazi
destinati all'attività libero professionale intramuraria;
d) il rapporto fra attività istituzionale e attività libero professionale;
e) l'ammontare dei proventi per attività libero professionale, della
partecipazione regionale, della quota a favore dell'azienda;
f) le iniziative ed i correttivi necessari per eliminare le disfunzioni
ed assicurare il corretto equilibrio fra attività istituzionale e
libero professionale.
Il D.P.R. 28 marzo 2013, n. 44 ha disposto, con l'articolo 2, comma 1,
lettera i), che sono trasferite ad un unico organo collegiale, denominato «Comitato tecnico sanitario», le funzioni in atto esercitate dall'
Osservatorio nazionale sullo stato di attuazione dei programmi
di adeguamento degli ospedali e sul funzionamento dei meccanismi
di controllo a livello regionale e aziendale, come previsto dal presente
articolo.
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