L`ATTRAZIONE IN SUSSIDIARIETÀ A partire dalla sentenza n. 303

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L`ATTRAZIONE IN SUSSIDIARIETÀ A partire dalla sentenza n. 303
L’ATTRAZIONE IN SUSSIDIARIETÀ
A partire dalla sentenza n. 303 del 2003, la Corte costituzionale ha inaugurato il modello della
«attrazione in sussidiarietà», che ha mitigato la rigidità insita nel riparto materiale definito dall’art. 117
Cost. Ove lo Stato, in vista del soddisfacimento di interessi unitari, decida di allocare, presso le proprie
istituzioni, funzioni amministrative che, ratione materiae, dovrebbero spettare alle Regioni, allora tale
conferimento, in nome del principio di legalità, trascinerà con se anche la potestà legislativa.
1) Ai sensi dell’art. 118 Cost., le funzioni amministrative sono assegnate in base al principio del
comune come amministrazione generale e in base ai princìpi di sussidiarietà, adeguatezza e
differenziazione. In particolare, applicare il principio di sussidiarietà significa individuare l’ente che
meglio di altri è in grado di esercitare una certa funzione amministrativa.
2) Tutte le funzioni amministrative devono essere disciplinate dalla legge, in nome del principio
di legalità.
3) In forza del principio di legalità, spetta alla legge distribuire tra Stato, Regioni, Province e
Comuni le funzioni amministrative. Tocca, in particolare:
- alla legge statale, se si tratta di funzione amministrativa che insiste in una materia di potestà
esclusiva statale (art. 117, secondo comma, Cost.);
- alla legge regionale, se si tratta di funzione amministrativa che insiste in una materia di potestà
legislativa regionale, sia essa concorrente o residuale (art. 117, commi terzo e quarto, Cost.).
4) Supponiamo ora che la realizzazione di una certa opera pubblica sia destinata ad interessare più
Regioni (es. un’autostrada o un ponte o una linea ferroviaria) e che richiede l’esercizio di una funzione
amministrativa (es. per il rilascio di una autorizzazione al privato che dovrà fare quella infrastruttura).
Pertanto:
- siamo in una materia regionale (governo del territorio; grandi reti di trasporto);
- spetterebbe alla legge regionale, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost., decidere a chi
assegnare quella funzione amministrativa.
5) Senonché, si tratta di un’opera che coinvolge più Regioni e, dunque, tocca gli interessi di più
comunità regionali. Essendoci interessi sovraregionali, il principio di sussidiarietà impone di individuare
l’ente più adatto ad esercitare quella funzione amministrativa. Date le caratteristiche dell’opera da
realizzare, è lo Stato l’ente migliore in forza del principio di sussidiarietà.
6) Abbiamo così una sola funzione amministrativa, attribuita allo Stato. Ma chi la regola, in nome
del principio di legalità ? Ovviamente lo stesso Stato con legge, visto che sarà poi una autorità statale a
rilasciare l’autorizzazione (si tratta di opera che tocca più Regioni e sarebbe irragionevole imporre
all’amministrazione statale di osservare più e magari diverse leggi regionali, quante sono le Regioni
coinvolte).
7) Ricapitolando:
- siamo in una materia regionale;
- lo Stato si appropria della funzione amministrativa in quanto si tratta di gestire interessi che
vanno oltre i confini di una sola Regione (e il principio di sussidiarietà ci dice che è lo Stato l’ente più
adatto, data la dimensione degli interessi da tutelare);
- lo Stato si prende pure la funzione legislativa per disciplinare quella funzione amministrativa.
Pertanto, alla fine il risultato sarà il seguente: in una materia regionale (ai sensi dell’art. 117) la
disciplina legislativa viene fatta dallo Stato in applicazione dell’art. 118. Siamo in presenza dunque della
cd. ATTRAZIONE IN SUSSIDIARIETÀ: lo Stato assegna a se stesso una funzione amministrativa e, con
essa, si prende anche la corrispondente funzione legislativa, in deroga a quanto stabilito dall’art. 117.
8) La Corte ammette l’attrazione di sussidiarietà purché:
a) si tratti di intervento strettamente necessario per soddisfare interessi nazionali (principio di
proporzionalità e ragionevolezza);
b) vi sia una intesa con le Regioni interessate (principio di leale collaborazione). Se la Regione
non acconsente, allora lo Stato potrà rivolgersi alla Corte costituzionale per far valere il comportamento
sleale della Regione.