D.P.G.R. TOSCANA N. 18/R del 23.04.2001

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D.P.G.R. TOSCANA N. 18/R del 23.04.2001
2h Turis mo
d.p.g.r.
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Re g o l a m e n t o 23 april e 20 0 1 , n. 18/R
Re g o l a m e n t o di att u a z i o n e del Test o uni c o dell e le g g i regi o n a l i in mat e r i a di turi s m o
(LR 23 marz o 20 0 0 , n. 42) .
(Bollettino Ufficiale n. 12, par t e prim a, del 03.05.2 0 0 1)
Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI ....................................................................................................................... 2
Art. 1 - Ogget t o e definizioni ...................................................................................................................................... 2
Art. 2 - Dati cont e n u t i in albi ed elenc hi ............................................................................................................... 3
Titolo II - INFORMAZIONI E ACCOGLIENZA TURISTICA, ASSOCIAZIONI PRO- LOCO ..................3
Capo I - SERVIZI DI INFOR MAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA ................................................... 3
Art. 3 - Car at t e r i s ti c h e degli uffici di infor m a zi on e e stan d a r d dei servizi ............................................. 3
Art. 4 - Uso dei segni distintivi .................................................................................................................................. 3
Art. 5 - Affidam e n t o dei servizi a sogg e t t i terzi ..................................................................................................4
Art. 6 - Comit a t o tecnico di coor di n a m e n t o per i servizi ................................................................................4
Capo II - ASSOCIAZIONI PRO- LOCO .................................................................................................................... 4
Art. 7 - Attività delle Pro- loco .................................................................................................................................... 4
Art. 8 - Iscrizione agli albi provinci ali .................................................................................................................... 5
Art. 9 - Effetti dell’iscrizione agli albi provinci ali .............................................................................................. 5
Art. 10 - Aggiorn a m e n t o degli albi provinci ali ....................................................................................................5
Titolo III - IMPRESE TURISTICHE .......................................................................................................................... 5
Capo I - STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE, CAMPEGGI E VILLAGGI TURISTICI ...............5
Sezion e Prim a - ALBERGHI E RESIDENZE TURISTICO- ALBERGHIERE ..............................................5
Art. 11 - Disposizioni gen e r ali (4) ........................................................................................................................... 5
Art. 12 - Requisiti mini mi (5) .................................................................................................................................. 5
Art. 13 - Deno min a zio n e (6) ...................................................................................................................................... 6
Art. 14 - Soggior n o, ricevim e n t o e servizio di portin e ri a ............................................................................... 6
Art. 15 - Cam e r e (8) ......................................................................................................................................................6
Art. 16 - Unità abita tive ................................................................................................................................................7
Art. 17 - Dipen d e n z e ...................................................................................................................................................... 7
Art. 18 - Infor m a zioni relative alla strut t u r a (10) .............................................................................................7
Art. 19 - Accesso di anim ali ........................................................................................................................................ 7
Art. 20 - Denu n ci a inizio attivit à ( 11) ..................................................................................................................7
Sezion e Secon d a - CAMPEGGI, PARCHI DI VACANZA, VILLAGGI TURISTICI, AREE DI SOSTA 8
Art. 21 - Disposizioni gen e r ali ................................................................................................................................... 8
Art. 22 - Area di perti n e n z a della str ut t u r a ..........................................................................................................8
Art. 23 - Accesso, viabilità e parc h e g g i o ............................................................................................................... 8
Art. 24 - Servizio di sorve glia nz a e di ricevi m e n t o ............................................................................................9
Art. 25 - Piazzole ............................................................................................................................................................. 9
Art. 25 bis - Accesso ri dei mezzi di per no t t a m e n t o (46) .................................................................................. 9
Art. 26 - Strut t u r e allesti t e nei villaggi turistici e nei cam p e g gi .............................................................. 10
Art. 27 - Capacit à ricet tiva ....................................................................................................................................... 10
Art. 28 - Pronto soccors o ...........................................................................................................................................10
Art. 29 - Impia nt o di appr ovvigion a m e n t o idrico e servizi idros a ni t a r i ................................................. 10
Art. 30 - Impia nt o di illuminazio n e e distrib uzion e di ene r gi a elet t ri c a ................................................ 11
Art. 31 - Smalti m e n t o dei rifiuti ............................................................................................................................. 11
Art. 32 - Impia nt o telefonico .................................................................................................................................... 11
Art. 33 - Accesso di anim ali (15) ........................................................................................................................... 11
Art. 34 - Denu n ci a inizio attività (16) ..................................................................................................................12
Capo II - ALTRE STRUTTURE RICETTIVE ........................................................................................................ 12
Art. 35 - Case per ferie (17) ...................................................................................................................................12
Art. 36 - Ostelli per la giovent ù (18) .................................................................................................................. 13
Art. 37 - Rifugi Alpini .................................................................................................................................................. 13
Art. 38 - Rifugi escu r sio ni stici .................................................................................................................................13
Art. 39 - Affittac a m e r e ................................................................................................................................................13
Art. 40 - Case e appa r t a m e n t i per vacanz e ........................................................................................................14
Art. 41 - Reside nz e d’epoc a (25) ..........................................................................................................................14
Rac c o l t a Nor m a t i v a della Re gi o n e Tosc a n a
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Art. 42 - Reside n c e (26) ............................................................................................................................................14
Art. 42 bis - Denun ci a inizio attività (27) ............................................................................................................15
Capo III - STABILIMENTI BALNEARI ..................................................................................................................15
Art. 43 - Disposizioni Gene r ali ................................................................................................................................ 15
Art. 44 - Requi siti minimi (28) .............................................................................................................................. 15
Art. 44 bis - Crite ri per l’individu azion e delle oper e di facile rimozion e realizzat e su are e
dem a ni ali marit ti m e ogge t t o di conce s sio n e per finalità turistico- ricre a tive (44) ............................ 16
Art. 45 - Infor m a zio ni relative alla stru t t u r a .....................................................................................................16
Art. 46 - Denu n ci a inizio attività (30) ............................................................................................................... 16
Art. 46 bis - Indirizzi per lo svolgi m e n t o delle attività acces s o r i e degli stabilim e n t i balne a ri (45)
...............................................................................................................................................................................................17
Art. 47 - Classificazion e ............................................................................................................................................. 17
Art. 48 - Disposizioni tra n sit o ri e per gli stabilim e n t i in attivit à ................................................................17
Titolo III bis - PROFES SIO N I DEL TURISMO (33) ...................................................................................... 17
Art. 48 bis - Esa m e di abilitazion e per guida turistic a (34) ....................................................................... 17
Art. 48 ter - Esa m e di abilitazion e per guida ambi e n t a l e (35) ................................................................. 17
Art. 48 quat e r - Com mis sio n e d'esa m e (36) ..................................................................................................... 18
Titolo IV - DISPOSIZIONI FINALI ......................................................................................................................... 18
Art. 49 - Nor m a di salva g u a r d i a ............................................................................................................................. 18
Art. 49 bis - Disposizioni tran si to ri e (37) .......................................................................................................... 18
Art. 50 - Abrog azioni ................................................................................................................................................... 18
IL PRESIDE NTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l’ art. 121 della Costit uzion e, qua r t o com m a , così com e modificat o dall’ art. 1 della Legge
Costit uzion al e 22 nove m b r e 1999, n. 1;
Visto l’ art. 158d ell a LR 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle Leggi Regionali in mat e ri a di
turis m o) che dem a n d a ad apposi to regol a m e n t o region al e l'att u a zion e della legge stess a ;
Vista la delibe r a zio n e della Giunt a region al e n. 359 del 9 aprile 2001 conce r n e n t e
"Regol a m e n t o di attu a zio n e del test o unico delle leggi region ali in mat e ri a di turis m o ( LR 23
marzo 2000, n. 42) " con la quale è approva t o il regol a m e n t o in ogget t o, acquisiti i par e ri del
Comit a t o Tecnico della Progr a m m a z i o n e di cui all’ art. 26, com m a 3, della LR 17 marzo 2000 n.
26, nonch é dei Dipar ti m e n t i di cui all’ art. 41, com m a 3, della med e si m a legge region al e n. 26 ;
Vista la decision e n. 4 del 20 aprile 2001 con la quale la CCART. non ha riscon t r a t o vizi di
legitti mi t à;
EMANA
il segu e n t e Regola m e n t o :
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA
DI TURISMO
Titol o I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Ogget t o e definizioni
1. Il pres e n t e regola m e n t o dà attu azio n e alla LR 23 marzo 2000, n. 42 "Testo unico delle leggi region ali
in mate ri a di turism o".
2. Agli effetti del pres e n t e regola m e n t o:
- per "testo unico" si inten d e la LR 23 marzo 2000, n. 42 "Testo unico delle leggi region ali in mate ri a di
turis mo";
- per "APT" si inten d e l’Agenzia per il Turismo di cui agli articoli 11 e segu e n ti del testo unico;
- per "uffici di inform azion e region ale" e per "uffici di inform a zio n e locale" si inten d o n o gli uffici di
inform azion e e accoglie nz a turistic a che erog a n o servizi rispet tiva m e n t e a carat t e r e region al e e a
car at t e r e locale;
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- per "ambiti territo ri ali" di cui al titolo II del pres e n t e regola m e n t o si inten d o n o gli ambiti turistici
richia m a t i dall’articolo 10 del testo unico.
Art. 2 - Dati conte n u t i in albi ed elenc hi
1. I dati perso n ali pres e n ti negli albi ed elenc hi di cui al testo unico e di cui al pres e n t e regola m e n t o ,
tenu ti ed aggior n a ti dai comp e t e n t i uffici, posson o forma r e ogge tt o di comu nic a zion e e diffusion e a
sogge t ti privati e pubblici, anch e tramit e pubblicazion e sul Bollettino Ufficiale della Region e Tosca n a .
Titol o II - INFORMAZIONI E ACCOGLIENZA TURISTICA, ASSOCIAZIONI PRO- LOCO
Cap o I - SERVIZI DI INFO R M A Z I O N E E ACCOG LIE N Z A TURI S TI C A
Art. 3 - Caratt eris ti c h e degli uffici di infor m a zi o n e e standar d dei servizi
1. Gli uffici di inform a zio n e region al e sono situa ti, di nor m a, nel comu n e dove ha sede l’ APT, nei cent ri
turistici di maggior richia m o e nei luoghi inter e s s a t i da import a n ti flussi di turism o di tran sito.
2. Gli stand a r d tecnici relativi agli uffici di inform a zio n e region ale e locale sono definiti nell'alleg a t o A;
la Giunt a region al e, con prop rio atto, può modificar e e aggior n a r e tali stan d a r d sentito il Comita to tecnico
di coordin a m e n t o di cui al succes sivo articolo 6 .
3. Gli stand a r d tecnici definiti dall’ alleg at o A sono adott a ti dagli uffici di inform azion e istituiti a
decor r e r e dal 15 aprile 2000; gli uffici già esiste n ti a tale data ade g u a n o i propri stan d a r d
comp a ti bilm e n t e con le carat t e ri s tic h e stru tt u r a li dei locali ove sono ubicati.
4. Gli stand a r d tecnici relativi ai servizi a carat t e r e region ale e locale sono definiti nell’ alleg at o B ; la
Giunt a region ale, con proprio atto, può modificar e e aggior n a r e tali stan d a r d sentito il Comita to tecnico di
coordin a m e n t o .
5. Il controllo in merito al rispe t to degli stan d a r d tecnici di cui ai prec e d e n ti commi è esercit a t o dalla
Provincia che, in caso di perdit a dei requisiti, dispon e il divieto dell’uso dei segni distintivi di cui all’
articolo 4.
6. Tra i servizi offerti pres so gli uffici di inform a zio n e region al e e locale può esse rvi la preno t a zio n e di
servizi turistici e del pernot t a m e n t o pres so le stru tt u r e ricettive della Tosca n a . La pres e n z a di questo
servizio deve esse r e opport u n a m e n t e segn al a t a all’este r n o dell’edificio.
7. La preno t a zion e dei servizi turistici e del perno t t a m e n t o pres so le stru t t u r e ricettive può esse r e
effett u a t a , pres so gli uffici di inform azion e e accoglienz a, limitat a m e n t e al turism o in entr a t a in Tosca n a ,
da age nzie di viaggi e turism o, secon do quan t o previsto, per l’affidam e n t o del servizio, dal pres e n t e capo.
8. Il solo servizio di preno t a zion e di soggior ni in stru t t u r e ricettive del territo rio di comp e t e n z a per i
turisti che acce do n o agli uffici può esse r e effettu a t o dirett a m e n t e dal perso n al e addet t o agli uffici di
inform a zio n e region al e o locale, comp r e si i sogge t ti terzi di cui all’ articolo 7 , com m a 5, lette r a c) del
testo unico. La Provincia definisc e il territo rio di comp e t e n z a o individu a n d olo nel territo rio del Comu n e in
cui è collocato l’ufficio, o anch e dei comu ni limitrofi, o dell’ APT. Le modalit à della preno t a zio n e e i
rappo r ti con i gesto ri delle stru t t u r e ricettive inter e s s a t e ad usufr uir e del servizio di pren ot a zion e presso
gli uffici di infor m a zio n e region al e e locale sono regolati da apposit a convenzion e.
9. Per il servizio di preno t a zio n e di cui al com m a 8 l’utenza inter e s s a t a
inform a zio n e un importo non supe rior e al cinqu e per cento del costo di un
stru tt u r a ricettiva pre not a t a . L’entità dell’impor t o deve esse r e espos t a
perfet t a m e n t e visibile da part e dell’ute nz a. Ness u n importo è dovuto se la
effett u a t a .
corrisp o n d e all’ufficio di
perno t t a m e n t o pres so la
nell’ufficio in posizion e
pren o t a zio n e non viene
10. La Provincia, nell’am bito del piano trien n al e di cui all’ articolo 8 , comm a 4 del testo unico,
individu a i servizi di cui ai com mi 6 e 7 da erog a r e pres so gli uffici di inform azion e region al e e locale. I
servizi esiste n ti posson o esse r e erog a ti fino ad un anno dall’ent r a t a in vigore del pres e n t e regola m e n t o;
decor so tale ter min e devono adeg u a r s i alle disposizioni della Provincia. Con il Prog r a m m a annu al e di
promozion e econo mic a la Giunta Regional e può individu a r e i servizi da erog a r e press o gli uffici di
inform a zio n e e accoglienz a turistica a cara t t e r e region al e svolti dalla Regione.
Art. 4 - Uso dei segni distintivi
1. I segni distintivi che contrass e g n a n o gli uffici di infor m a zio n e regionale e locale al fine di offrire
un'im m a gi n e unitaria dei servizi di infor ma zio n e ed accoglie n za, sono definiti con atto del dirige n t e della
comp e t e n t e strutt u ra regionale. Essi sono utilizzati per la segnaletica stradale, comp a ti bil m e n t e con la
nor ma tiva statale in materia, per le inseg n e estern e e per i contras s e g ni del perso nale di contatto in
servizio presso gli uffici. (3)
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2. Possono utilizzare i segni distintivi di cui al com m a 1 gli uffici di inform azion e istituiti dalle APT e
dagli Enti locali in posses s o degli stand a r d previsti dal regola m e n t o.
Art. 5 - Affida m e n t o dei servizi a sogg e t ti terzi
1. I servizi di inform azion e e accoglienz a turistica di cui all’ articolo 7 del testo unico posson o esse r e
affidati a impre n dit o ri, societ à, conso rzi o coope r a tive aventi tra i prop ri ogget ti di impr es a l’esercizio di
tali attività. I servizi locali posson o esse r e affidati alle Pro- loco di cui all’ articolo 22 del testo unico iscritte
agli albi provinciali.
2. Il perso n al e utilizzato negli uffici di inform azion e e accoglienz a deve posse d e r e la prep a r a zio n e
professio n al e previst a dagli stan d a r d di cui all’ allega t o B
3. I sogg e t ti di cui al comm a 1 sono selezion a ti dal sogge t t o affidato r e a seguito di proce d u r a ad
evide nz a pubblica nel rispe t to della vigent e norm a tiva in mat e ri a di app alto di servizi; tali servizi sono
svolti nel rispet t o di apposit a convenzio n e con il sogg e t t o pubblico che ha indett o l’appalto.
4. Il servizio di inform a zio n e locale può esse r e affidato media n t e convenzion e qualor a vi sia un’unic a
associazion e Pro- loco oper a n t e nella località in cui ha sede l’ufficio.
5. I sogg e t ti affidat a ri dei servizi di cui al pres e n t o capo, non posson o pubblicizza r e este r n a m e n t e , con
inseg n e , la prop ria pres e n z a all’inte r n o dell’ufficio di inform azion e turistica. L’agenzia di viaggio e turis mo
che eroga i servizi di cui all’ articolo 3 com m a 7 deve usar e la prop ria deno mi n a zio n e e ragion e sociale nei
contr a t ti stipula ti con gli uten ti e nei docu m e n ti fiscali.
6. L’effett u a zio n e dei servizi di pre not a zio n e da part e di un’age nzi a di viaggi e turis mo non la esclud e
dall’affida m e n t o degli altri Servizi di inform azion e e accoglienz a turistica.
Art. 6 - Comitat o tecnico di coordina m e n t o per i servizi
1. Per gara n ti r e un costa n t e raccor d o tra l’attività della Regione, degli Enti locali e delle APT in mat e ri a
di servizi di inform a zio n e e accoglienz a turistica allo scopo di erog a r e tali servizi in form a omoge n e a negli
ambiti territo riali è istituito il Comitat o tecnico di coordin a m e n t o per il servizio di inform a zio n e e
accoglienz a turistica.
2. Fann o part e del Comita to cinqu e diret to ri di APT a rotazion e, il Dirigen t e della stru t t u r a region al e
prepo s t a alla mate ri a, un rapp r e s e n t a n t e desig n a t o dall’Union e Region al e delle Province Toscan e (URPT),
un rap p r e s e n t a n t e design a t o dall’Associazion e Nazion al e Comu ni Italiani (A.N.C.I.), un rapp r e s e n t a n t e
dell’Union e Nazional e Pro- loco d’Italia (U.N.P.L.I.), un rapp r e s e n t a n t e dell’Union e Nazional e Comuni,
Comu nit à ed Enti Monta ni (U.N.C.E.M.), un rapp r e s e n t a n t e
dell' Unionc a m e r e
Toscan a, un
rap p r e s e n t a n t e del Comitat o region ale Consu m a t o ri, un espe r t o desig n a t o dalle associazioni di cate go ri a
più rap p r e s e n t a t iv e delle impr e s e turistic h e. Il Comita to è nomin a t o dal Presid e n t e della Giunta region ale
e riman e in carica per l’inter a dura t a della legislat u r a .
3. Per ogni mem b r o effettivo deve esse r e design a t o un supple n t e .
4. Un funzion a rio della Giunt a Region al e, appa r t e n e n t e alla strut t u r a region ale prepos t a alla mat e ri a,
svolge le funzioni di segr e t a ri o.
5. Il Comitat o si riunisce una volta ogni sei mesi o su richies t a di sei mem b ri effettivi.
6. Ai mem b ri del Comita to non spet t a alcun a inden nit à.
7. Oltre ai compiti previsti dall’ articolo 3 , commi 2 e 4, il Comita to può elabo r a r e , docu m e n ti tecnici al
fine di prom u ov e r e proce s si di qualificazion e dei servizi di inform azion e e accoglienz a.
Cap o II - ASS O C I A ZI O N I PRO- LOCO
Art. 7 - Attività delle Pro- loco
1. Le Pro- loco coope r a n o con gli Enti locali per:
a) realizza r e iniziative idone e a favorir e la conosc e n z a , la tutela e la valorizzazion e delle risors e
turistic h e locali;
b) realizzar e iniziative idone e a favorire la promozion e del patrim o nio artistico e delle tradizioni e
cultu r a locali;
c) realizzar e iniziative atte a miglior a r e le condizioni di soggior n o dei turisti;
d) gara n ti r e migliori servizi di assiste n z a e inform a zio n e ai turisti.
2. Tra le attività di cui al com m a 1 è comp r e s o l’affida m e n t o , da part e degli Enti locali, alle Pro- loco
iscritt e agli albi provinciali, dei servizi di inform a zio n e e accoglienz a turistica a cara t t e r e locale.
Art. 8 - Iscrizion e agli albi provinciali
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1. Per l’iscrizione agli albi provinciali devono concor r e r e le segu e n ti condizioni:
a) lo statu t o dell’associazion e deve sancir e un ordin a m e n t o inter n o a base democ r a ti c a e dete r m i n a r e
una orga nizzazion e funzion ale confor m e alla norm e del Libro I Titolo II del codice civile;
b) l’associazion e deve aver già oper a t o per almen o due anni;
c) le entr a t e per le quot e associative e per contrib u ti vari di enti, associazioni e privati, nonc h é le
event u ali altre entr a t e derivan ti dallo svolgime n t o di attività attin e n ti ai compiti della Pro- loco, devono
esse r e adeg u a t e al pers e g ui m e n t o delle finalità statu t a ri e dell’associazion e.
2. Ai fini dell’iscrizion e all’albo provinciale l’associazion e Pro- loco inter e s s a t a deve pres e n t a r e apposit a
doma n d a alla Provincia comp e t e n t e per territo rio, corre d a t a dei dati nece ss a ri a comp r ov a r e la
sussist e n z a delle condizioni di cui al comm a 1.
3. La Provincia, sentito il Comun e intere s s a t o, provve d e in ordin e all’iscrizione dell’associazion e Proloco nell’albo provinciale.
4. Qualu n q u e modificazion e dello statu t o di un’associazion e Pro- loco, iscritt a all’albo deve esse r e
comu nic a t a , entro il ter min e di novant a giorni dall’app rov a zion e della modifica, alla Provincia, che ne
verifica la confor mit à con i requisiti previsti dal pres e n t e capo.
Art. 9 - Effet ti dell’iscrizion e agli albi provinciali
1. L’iscrizione agli albi provinciali costituisc e condizione per svolge r e , in coope r azio n e con gli Enti
Locali, le attività di cui all’ articolo 22 del testo unico e otte n e r e l’affida m e n t o dei servizi di inform a zio n e e
accoglie nz a turistic a a carat t e r e locale.
Art. 10 - Aggiorna m e n t o degli albi provinciali
1. La Provincia provve d e all’aggior n a m e n t o dell’albo.
2. Qualor a sia accer t a t o che siano venut e meno una o più delle condizioni che hann o dato luogo
all’iscrizione e l’associazion e Pro- loco, a richies t a della Provincia, non provve d a a ripristin a rl e entro tre
mesi, ovvero qualor a sia acce r t a t o che l’associazion e non svolga alcun a delle attività di cui all’ articolo 7 ,
la Provincia stess a ne dispon e la cancellazion e dall’albo, dando n e comu nic azio n e entro quindici giorni al
Comun e territo rial m e n t e comp e t e n t e .
Titol o III - IMPRES E TURISTICHE
Cap o I - STR U T T U R E RICET TIV E ALBE R G H I E R E , CA MP E G G I E VILLAGGI TURIS TI C I
Sezione Prim a - ALBERGHI E RESIDENZE TURISTICO- ALBERGHIERE
Art. 11 - Disposizioni gene rali
(4)
1. Gli alberg hi e le reside n z e turistico- alberg hi er e devono posse d e r e i requisiti specificati negli articoli
segu e n ti, nonc h é gli altri requisiti tecnico edilizi, igienico sanitari e di sicure z z a previsti dalle norm e
vigen ti.
2. Gli alberg hi e le reside n z e turistico- alberg hi er e, ai fini della loro classificazion e, devono inoltre
posse d e r e i requisiti elenca ti, rispettiva m e n t e , negli allegati C e D. Le attre z z a t u r e, gli arredi e i locali in
cui si svolge l'attività devono esser e man t e n u ti in buono stato di conserva zio n e , tale da assicurar n e la
funzionalità e la fruibilità da parte dell’ute n z a.
3. Le strutt u r e ricettiv e di cui al prese n t e capo sono realizzat e su aree con destina zio n e d’uso turisticoricettiva, confor m e m e n t e a quanto indicato negli stru m e n ti urbanistici del com u n e .
4. Nelle strut t ur e ricettiv e di cui al pres e n t e titolo deve esser e garantito ai lavoratori il rispet to del
contrat to collettivo nazionale di lavoro del settor e, degli accordi sindacali territoriali nonc h é quelli di
secon d o grado finalizzati ad evitare situazioni di concorre n z a ano mal e.
Art. 12 - Requisiti mini mi
(5)
1. Gli alberg hi devono posse d e r e i segu e n ti requisiti mini mi:
a) un nu m e r o di cam er e adibite al pernott a m e n t o della client ela non inferiore a sette; nel com p u t o
sono comp r e s e anch e even t u ali unità abitative nei limiti previsti dall'articolo 26, com m a 4 del testo
unico;
b) alme no un locale bagno ogni otto posti letto o frazion e salvo quanto previsto al com m a 1 bis per gli
alberg hi di nuova costru zio n e o ogget to di ristrut t u ra zio n e edilizia; (4 1 )
c) un lavabo con acqua corren t e calda e fredda in ciascu na cam era adibita al pernott a m e n t o della
client ela;
Rac c o l t a Nor m a t i v a della Re gi o n e Tosc a n a
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d) almen o un locale ad uso com u n e;
e) tutti i requisiti indicati nell' allegato C com e obbligatori per la classificazion e ad una stella, trann e i
casi in cui siano posse d u ti requisiti di livello superiore.
1bis. Gli alberg hi di nuova costruzio n e o ogget t o di ristrut t u ra zio n e edilizia di cui all’articolo 79, com m a
1, lettera d) della l.r. 1/2005 devono avere:
a) alme no un locale bagno ogni otto posti letto o frazion e con mini m o di uno per ogni piano;
b) servizi igienici destinati ai locali e aree com u ni con gabine t t o distint o per sesso e con chiam a ta di
em er g e n z a. (4 2 )
2. Le residen z e turistico- alberg hier e devono posse d e r e i segu e n ti requisiti mini mi:
a) un nu m e r o di unità abitative adibite al pernot ta m e n t o della client ela non inferiore a sette, dotate di
servizio autono m o di cucina e di locale bagno riservato; nel comp u t o sono com pr e s e anche even t u ali
cam er e, con o senza vano soggiorno e senza il servizio di cucina, nei limiti previsti dall'articolo 27
com m a 2 del testo unico;
b) almen o un locale per uso comu n e;
c) tutti i requisiti indicati nell' allegato D com e obbligatori per la classificazion e a due stelle trann e i
casi in cui siano posse d u ti requisiti di livello superiore.
3. La reside n z a turistico- alberg hiera, qualora sia costituita da più stabili facenti parte di un unico
com pl e s s o e inseriti in un’area attre z za t a per il soggiorno e lo svago della client ela, può esser e
caratt eriz z a ta dalla centralizzazion e dei principali servizi, tra cui quelli mini mi di cui all’articolo 1 4.
4. Le residen z e turistico- alberg hier e sono pubblici esercizi unitari sia dal punto di vista gestionale che
strutt u ral e e non sono, perta nt o, autono m a m e n t e utilizzabili per singole parti.
Art. 13 - Deno mi na zi o n e
(6)
1. La deno mi n a zio n e di ciascu na strutt u ra ricettiva disciplinata dal pres e n t e titolo non può essere
uguale a quella di altre strutt ur e ricettive pres e n ti nell'am bito territoriale dello stesso com u n e , ovvero nel
territorio dei comu ni confina n ti qualora si tratti di due azien d e le cui aree di pertin e n z a risultino contig u e;
non è inoltre conse n ti to di assu m e r e la deno mi n a zio n e di una azien da cessata senza formale
autorizza zion e del titolare della azien da cessata, fatta salva l'applicazion e delle nor m e del codice civile
vigent e in mat eria, a me no che non siano trascorsi alme n o sett e anni dalla effettiva cessazio n e
dell'azien d a.
2. Il com u n e verifica il rispett o di quanto disposto al com m a 1, a seguito della pres e n t a zio n e di denu n cia
inizio attività nonc h é nei casi di muta m e n t o della deno m i n a zio n e.
3. Non può esser e assunt a una deno mi n a zio n e che faccia riferi m e n t o ad una tipologia diversa da quella
dichiarata, fatte salve le situazioni esiste n ti all’entrata in vigore del prese n t e regola m e n t o .
Art. 14 - Soggior no, ricevi m e n t o e servizio di portin eria
1. I servizi di ricevi m e n t o e di portin eria- infor ma zio ni devono esser e posti in un locale apposito
all’ingres so della strutt u ra ricettiva. (7)
2. L’are a destin a t a all’alloggio della clientel a deve esser e articolat a in came r e o in unità abit ative.
Art. 15 - Came r e
(8)
1. Si inten d e per came ra il singolo locale preordina to per il pernot ta m e n t o della clientela, al quale si
acced e diretta m e n t e da corridoi o altre aree com u ni me dian t e porta munita di serratura.
2. La came ra adibita al pernot ta m e n t o della client ela può esser e dotata di locale bagno riservato.
Qualora la cam e ra sia dotata, oltre che di bagno riservato, di vano soggiorno annes so alla came ra stessa,
ma da questa separato e distinto, può ess er e assu nt a la deno m i n a zio n e di "suite ".
3. La superficie delle cam er e da letto viene calcolata tene n d o conto degli spazi occupa ti da arma di a
muro nonch é dagli spazi aperti sulle stess e purch é non delimitati da serra m e n ti anch e mobili, al netto di
ogni altro ambie n t e access orio. La frazione di superficie superiore a 0,50 metri quadrati è in tutti i casi
arroton d a bile all'unità.
4. Nelle cam er e doppie di alberg hi e reside n z e turistico- alberg hi er e già autorizzat e alla data del 22
dice m b r e 1994, all’intern o delle quali viene realizzato servizio igienico ad uso esclusivo degli ospiti della
cam era, è conse n tito il mant e ni m e n t o delle segu e n ti superfici:
a) 10 metri quadrati per alberg hi con 1 o 2 stelle e reside n z e turistico- alberg hi er e con 2 stelle;
b) 11 metri quadrati per alberg hi e reside n z e turistico- alberg hi er e con 3 stelle;
c) 12 metri quadrati per alberg hi e reside n z e turistico- alberg hi er e con 4 stelle;
d) 4 metri quadrati per posto letto aggiunt o.
Rac c o l t a Nor m a t i v a dell a Re g i o n e Tos c a n a
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Art. 16 - Unità abitativ e
1. Si inten d e per unità abita tiva l’insiem e di uno o più locali preor din a t o come autono m o appa r t a m e n t o
e destin a t o all’alloggio della client el a. Ciascu n a unità abita tiva deve risulta r e diret t a m e n t e accessibile da
corridoi o da altre aree comu ni media n t e port a munita di serr a t u r a .
2. Ogni unità abitativa deve esse r e fornita di servizio autono m o di cucin a e di alme no un locale bagno
riserv a t o.
2 bis. Le superfici mini m e delle cam er e dell’unità abitativa sono quelle indicate al com m a 3
dell’articolo 34bis del testo unico; la superficie mini m a del locale cucina è di 4 metri quadrati per i
monolocali e 8 metri quadrati per i plurilocali. Per il calcolo delle superfici si applica il com m a 3 dell’
articolo 15. (9)
Art. 17 - Dipend e n z e
1. Sono definite dipen d e n z e i locali destin a ti all’alloggio dei clienti collocati in parti distint e dello
stesso stabile o in stabili diversi dalla casa madr e, dista n ti di norm a non più di cinqu a n t a metri.
L’ubicazion e deve conse n ti r e il mant e ni m e n t o dell’unit a ri e t à della gestion e e di utilizzo dei servizi.
2. La dipen d e n z a man tie n e lo stesso livello di classificazion e della casa madr e qua n d o si verifichi una
delle segu e n ti ipotesi:
a) le cam e r e o unità abitative possied a n o i requisiti previsti dalla voce 3 degli allega ti C e D per quel
livello di classificazion e e nelle cam e r e / u n it à abita tive siano assicu r a ti gli stessi servizi resi nelle
came r e/ u ni t à abita tive della casa mad r e; inoltr e la dista nz a dalla casa mad r e non sia di norm a supe rio r e
ai venti met ri e il perco r s o tra i due stabili sia prote t t o e realizzato in modo che risulti la continuit à con
la strut t u r a princip ale;
b) le came r e o unità abita tive possie d a n o i requisiti previsti dalla voce 3 degli alleg a ti C e D per quel
livello di classificazion e e nelle cam e r e / u n it à abita tive siano assicu r a ti gli stessi servizi resi nelle
came r e/ u ni t à abita tive della casa mad r e . La dipen d e n z a deve inoltre dispor r e di una salett a per la prim a
colazion e e di un servizio di ricevim e n t o , anch e a chiam a t a, nelle stess e ore in cui è assicu r a t o nella casa
madr e.
3. Fuori dalle ipotesi di cui al comm a 2, il livello di classificazion e attrib uito alla dipen d e n z a è stabilito
sulla base dei requisiti delle sole cam e r e / u n it à abita tive e dei servizi ivi prest a ti, diminuito di una stella.
Qualor a il livello di classificazion e della dipen d e n z a risulta n t e dai requisiti di cui sopra sia quello minimo
previsto per il tipo di stru t t u r a , la dipen d e n z a mantie n e tale livello minimo di classificazion e.
4. In ness u n caso una dipen d e n z a può assu m e r e un livello di classificazion e supe rior e a quello della
casa madr e.
Art. 18 - Infor m a zi o ni relative alla strut t u ra
(1 0 )
1. Oltre a quanto previsto dalla legislazion e vigen t e in materia di pubblicità dei prez zi, presso le
strutt ur e ricettiv e di cui alla pres e n t e sezion e deve esser e esposta in modo ben visibile all'est er n o
l'inseg n a o la targa con la deno mi n a zio n e nonch é l'indicazion e della tipologia e del livello di
classificazion e.
2. All'inter no di ciascu na strut t ur a ricettiva, nella zona di ricevi m e n t o dei clienti, deve essere espos ta in
modo ben visibile la denu n cia di inizio attività.
Art. 19 - Acce sso di ani mali
1. L’access o di animali al seguito della client ela può esse r e conse n ti to a condizion e che siano rispet t a t e
le presc rizioni conte n u t e nei regola m e n ti comu n ali e sia opport u n a m e n t e pubblicizzat o. Gli animali devono
in ogni caso esse r e custoditi dai propri e t a ri in modo da non arre c a r e molestie o danni alle perso n e e alle
cose.
Art. 20 - Denu n cia inizio attività
( 11)
1. La denu n cia di inizio attività per l’esercizio delle strutt ur e ricettiv e di cui alla pres e n t e sezion e è
pres e n t a t a al com u n e ove è ubicata la strutt u ra. L’attività può esser e iniziata dal ricevi m e n t o della
denu n cia da parte del com u n e .
2. Ai fini del controllo sulla classificazion e e sulla com u nica zion e dei prezzi, il com u n e, entro cinqu e
giorni dal ricevi m e n t o della denu n cia d’inizio attività, tras m e t t e alla provincia copia della denu n cia e il
livello di classificazion e dichiarato dal richied e n t e, allegan d o le relazioni e le plani m e t ri e della strutt u ra
ricettiva. Il com u n e tras m e t t e alla provincia anch e le event u ali variazioni degli ele m e n t i della denu n cia e
la com u nica zio n e di cessazio n e dell’attività.
3. La denu n cia di inizio attività è compr e n siva di tutti i servizi annes si che si inten d e svolger e nella
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strutt u ra stessa. Detti servizi posson o esser e gestiti da sogge t ti diversi.
4. Nella denu n cia di inizio attività sono dichiarati:
a) gli ele m e n t i identificativi del titolare e del gestor e;
b) la deno m i n a zio n e e la classificazion e della strutt u ra;
c) i periodi di apert ura;
d) il nu m e r o delle cam er e e delle unità abitative;
e) la capacità ricettiva massi m a conse n ti ta, con l'indicazion e del nu m e r o delle cam er e singole, delle
cam er e doppie e dei letti aggiun ti;
f) le attività di ristorazion e prese n ti nell'eser cizio e le event u ali dipen d e n z e di cui all’articolo
17.
5. Event u ali variazioni degli ele m e n t i della denu n cia di inizio attività devono essere te m p e s ti va m e n t e
com u nicat e al com u n e .
6. Il titolare, o il gestor e, o il rappre s e n t a n t e , se non prese n ti nell'es ercizio, devono com u n q u e esser e
reperibili.
7. In caso di attività non contin ua tiva, il titolare della strutt u ra com u nica al com u n e , prima della
riaper t ura, event u ali variazioni degli ele m e n t i conte n u ti nella denu n cia inizio attività, comp r e si,
event u al m e n t e , i nuovi periodi di apert ura.
Sezion e Secon d a - CAMPEGGI, PARCHI DI VACANZA, VILLAGGI TURISTICI, AREE DI SOSTA
Art. 21 - Disposizioni gene rali
1. I camp e g gi, i parchi di vaca nz a, i villaggi turistici e le aree di sosta devono poss ed e r e i requisiti
specificati negli articoli segu e n ti, nonc h é gli altri requisiti tecnico edilizi, igienico sanita ri e di sicur ezz a
previsti dalle norm e vigenti in mate ri a.
2. I camp e g g i, i parchi di vacanza e i villaggi turistici, ai fini della loro classificazion e, devon o inoltre
poss ed e r e i requisiti elenca ti rispet tiva m e n t e negli allegati E e F. Le attre z za t u r e , gli arredi e i locali in cui
si svolge l'attività devono esser e mant e n u t i in buono stato di conserva zio n e, tale da assicurarn e la
funzionalità e la fruibilità da parte dell’ute n z a. (1 2 )
3. Le aree di sosta devono posse d e r e ,
nell’alleg a t o G.
oltre ai requisiti di cui al comm a
1, i requisiti elenc a ti
Art. 22 - Area di pertin e n z a della strut t u ra
1. L’are a destin a t a alla sosta e al soggior n o della client el a deve esse r e articola t a in piazzole, liber e o
allestit e con stru t t u r e a cura della gestion e. I parch e g g i, i servizi igienici, gli uffici, gli impianti tecnologici
e gli altri impian ti, nonch é il ristor a n t e , il bar, lo spaccio e le attr ezz a t u r e sportive e ricre a tiv e devono
esse r e situa t e nelle aree destin a t e ai servizi.
2. Il comples s o delle aree destin a t e ai servizi e di quelle liber e per uso comu n e non può esse r e inferior e
al dieci per cento dell’inte r a area di pertin e n z a della stru tt u r a , con esclusion e delle supe rfici destin a t e alla
viabilità inter n a .
3. Il suolo deve esse r e
met eo ric h e .
siste m a t o
e attr ezz a t o
in modo da favorire
lo smaltim e n t o
delle acqu e
4. L’are a di pertin e n z a dell’ese r cizio deve esse r e delimita t a, secon do le norm a tiv e edilizie e
paes a g g i s tic h e , con recinzioni, acces si e varchi chiudibili o con dem a r c a zio ni o ostacoli non facilme n t e
super a bili. In corris po n d e n z a di strad e, piazze e spazi abita ti in gen e r e la recinzion e deve comu n q u e
pres e n t a r e idone e sche r m a t u r e natu r ali o artificiali. Possono non esser e recint a t e le parti perim e t r a li
dotat e di una dem a r c a zio n e natu r al e non facilme n t e supe r a b ile, fatto salvo l’obbligo di predisp o r r e idone e
misur e per la sicur ezz a e l’incolumit à pubblica.
5. Ogni strut t u r a ricettiva deve esse r e dotat a di spaccio. L’obbligo non sussist e se esisto no punti di
vendit a nel raggio di un chilom e t r o.
Art. 23 - Acces so, viabilità e parch e g gi o
1. La strut t u r a ricettiva deve esse r e facilme n t e acce s sibile ai veicoli con il relativo rimorc hio. Gli
acce ssi devono esse r e sufficient e m e n t e ampi per conse n ti r e un agevole pass a g gi o dei veicoli. Per le
strut t u r e con solo access o pedon al e deve esse r e assicu r a t a la viabilità nece s s a ri a per l’esplet a m e n t o dei
servizi e le esige nz e di pronto interve n t o.
2. La viabilità veicolar e inter n a e di access o deve esse r e realizzat a con mat e ri al e arido o con rifinitu r a
in asfalto in modo da conse n ti r e un agevole scorrim e n t o delle autove t t u r e e dei relativi rimorc hi tale da
per m e t t e r e il deflusso delle acqu e mete o ric h e e da non dare origine a solleva m e n t o di polver e.
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3. La stru tt u r a ricettiva deve esse r e dotat a di una o più aree di parc h e g g io, con un nume r o di posti auto
pari a quello delle piazzole. Qualor a sia conse n tit a la sosta delle auto nell’ambito delle singole piazzole, il
num e r o di posti auto nelle are e di parc h e g gi o può esse r e corrisp o n d e n t e m e n t e ridotto fino ad un minimo
di capacit à pari al cinqu e per cento delle piazzole. In tali casi la supe rficie delle piazzole con parc h e g g io
anne s s o deve esse r e incre m e n t a t a di metri qua d r a t i dieci.
4. Nei periodi di chiusu r a della stru t t u r a ricettiva, il Comun e può auto rizza r e lo stanzia m e n t o , nelle
piazzole o nei parch e g g i, dei mezzi di perno t t a m e n t o di propri et à dei clienti e dei relativi access o ri.
Art. 24 - Servizio di sorve glian za e di ricevi m e n t o
1. Il servizio di sorveglianz a relativo all’inter a area di pertin e n z a della strut t u r a ricettiva, nonc h é agli
acces si, deve esse r e gar a n tit o ventiqu a t t r o ore su ventiqu a t t r o. Esso può esse r e svolto anch e a dista nz a
media n t e l’utilizzazion e di idonei impianti all’uopo installati.
2. Il servizio di accet t a zio n e deve esse r e posto in un locale apposito all’ingr e s s o del comple s so e deve
esse r e assicu r a t o almen o per dieci ore giorn alie r e.
3. Gli add e t ti al ricevim e n t o devono indoss a r e un cart ellino di riconosci m e n t o .
Art. 25 - Piazzole
1. Si inten d e per piazzola la supe rficie attr e zz a t a e delimita t a a disposizion e per la sosta e il soggior n o
di un equip a g gio di turisti.
2. Si inten d e per equipa g gio l’insie m e delle perso n e che chiedo no di usufr uir e insiem e di una piazzola.
3. Su richiest a dei clienti è conse n ti t a l’installazion e, da part e di uno stesso equip a g gio, di tre tend e
comples siv a m e n t e o di due tend e e di un mezzo di perno t t a m e n t o mobile, fino ad un massim o di sei
perso n e sulla stess a piazzola, purc h é non sia supe r a t a la capa cit à ricettiva totale autorizza t a della
stru tt u r a .
4. E’ conse n tita la suddivision e della piazzola in due settori, limitata m e n t e al caso di equipag gi
comp o s ti da non più di tre person e, purch é non sia superata la capacità ricettiva totale autorizza ta della
strutt ur a. Nel caso di piazzole con superficie superior e a 100 metri quadrati è conse n ti ta la suddivision e
in tre settori, limitata m e n t e al caso di equipa g gi com po s ti da non più di tre person e, purch é non sia
supera ta la capacità ricettiva totale della strutt ur a. (1 3 )
5. In ogni piazzola è conse n tita l'installazion e di una sola strutt u r a allestita a cura del titolare o gestore,
salvo nel caso di piazzole con superficie superiore a cento metri quadrati, ove è conse n ti ta l’installazion e
di due strutt u r e allestite a cura del titolare o gestor e, non supera n d o le sei perso n e per piazzola e
com u n q u e la capacità ricettiva totale della strutt u ra. In tali piazzole non è conse n tita l'installazion e di
alcuna tenda aggiun tiva. (1 3 )
6. I confini di ciasc u n a piazzola posso no esse r e realizzati con segn ali sul terr e n o o con picche t ti, con
albe ri, siepi, aiuole coltivat e o con divisori artificiali.
7. L’individu azio n e delle piazzole deve esse r e realizzat a media n t e apposito contr a s s e g n o nume rico o
alfan u m e r i co prog r e s sivo ben visibile, corris po n d e n t e alla nume r a zio n e
riport a t a sulla planim e t ri a
pres e n t a t a al Comu n e .
8. Ogni piazzola deve esse r e accessi bile dalla viabilità inter n a della strut t u r a diret t a m e n t e o media n t e
pass a g gi pedon ali; può esse r e allaccia t a alla rete idrica, fogna ria ed elett ric a.
9. Le piazzole devono aver e supe rficie minim a e/o media non inferior e a quan t o stabilito negli alleg ati E
per i camp e g g i e i parc hi di vacanz a e F per i villaggi turistici. In relazion e a particola ri cara t t e r i s tic h e
geomo rfologich e o di pregio ambie n t a l e del terr e n o che impe disc a n o o limitino i movime n ti di terr a o altri
interv e n ti di adeg u a m e n t o dei luoghi, posso no esse r e conse n tit e piazzole di misur a inferior e, purch é il
rappo r t o tra la supe rficie comple s siva delle piazzole e il nume r o delle piazzole stess e non sia inferior e a
sess a n t a metri quad r a t i.
10. Salvo il caso in cui sulle piazzole insista una stru tt u r a ancor a t a al suolo, le piazzole devono avere
esclusiva m e n t e fondo natu r al e, con spar gi m e n t o di ghiaia o coltivato a prato, con esclusion e di qualsiasi
altro tipo di pavime n t azio n e artificiale che possa limita r e la per m e a b ilit à del suolo.
Art. 25 bis - Acces sori dei mez zi di perno t t a m e n t o
(4 6 )
1. Sono acces sori dei me z zi di pernott a m e n t o le strutt u r e te m p o ra n e a m e n t e ancorate al suolo,
rimuo vibili e comple m e n t a ri ai me z zi stessi, quali i cucinotti e le verand e, fer ma restan d o la maggior
rilevan za del mez z o di pernott a m e n t o ai fini del soggiorno turistico.
Art. 26 - Strut t u r e allestit e nei villaggi turistici e nei cam p e g gi
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1. Le strut t u r e installat e dal titolar e o gesto r e , mess e a disposizion e per la sosta e il soggior n o del
turist a, hann o le segu e n ti carat t e ri s tic h e:
a) par e ti e coper t u r e imper m e a b ili, non comb u s ti bili o coiben t a t e ;
b) pavim e n t a zio n e in mate ri al e facilme n t e lavabile;
c) servizi igienici compos ti da wc, lavan dino e doccia;
d) pres a di corr e n t e all’inter n o, all’ accia m e n t o alla rete idrica, fogna ria, elettric a;
e) attr ezz a t u r e per il soggior n o del num e r o di ospiti previsto per ciasc u n a strut t u r a allestit a, comp r e s e
quelle per la prep a r a zio n e e la consu m a zi o n e dei pasti.
f) supe rficie coper t a non inferior e a tre metri quad r a t i per perso n a e non supe rior e al cinqu a n t a per
cento dell'int e r a supe rficie della piazzola.
2. Nei cam p e g g i le carat t e ri s tic h e dell’anco r a g g i o delle strut t u r e tem po r a n e a m e n t e ancor a t e al suolo
devono conse n ti r e , qualor a la destin azio n e dell’are a non sia più a camp e g g io, la loro rimozion e e il
ripristino delle condizioni natu r ali del sito. È conse n tit o l’allaccia m e n t o di tali strut t u r e agli impian ti di
pres a d’acq u a , scarico, elett ricità, purch é realizzati con attac c hi smont a bili.
3. Nei villaggi turistici le stru tt u r e perm a n e n t e m e n t e ancor a t e al suolo sono edificazioni realizzat e
anch e con mat e ri ali edili. Le strut t u r e temp o r a n e a m e n t e anco r a t e al suolo devono poter esse r e
event u al m e n t e rimoss e; gli allaccia m e n ti agli impianti di pres a d’acqu a, scarico, elett ricità devono esse r e
effettu a ti con attacc hi smont a bili.
4. Le strut t u r e allestit e negli esercizi con aper t u r a inver n al e o situati oltre i sett e c e n t o metri sul livello
del mar e devono esse r e dotat e di impian to di riscald a m e n t o .
Art. 27 - Capacità ricettiva
1. Nei cam p e g g i, nei villaggi turistici e nelle aree di sosta la capacit à ricettiva autorizza bile è calcolat a
moltiplica n d o per quat t r o il num e r o delle piazzole, fatto salvo il rispe t to di quan to previsto dal pres e n t e
regola m e n t o relativa m e n t e al rappo r t o tra il num e r o dei servizi e l’utenz a.
Art. 28 - Pronto soccorso
1. Ogni strut t u r a ricettiva deve esse r e dotat a di una cass e t t a di pronto soccor so conte n e n t e i mate ri ali
presc rit ti dalla Aziend a Unità Sanit a ri a Locale.
2. Nei camp e g gi e nei villaggi turistici il pronto soccor so deve esse r e esplet a t o in un apposito locale
ade g u a t a m e n t e attr e zz a t o con lettino, scriva nia, poltro ncin e e mate ri ale sanita rio di rapido consu m o.
3. Ogni stru t t u r a ricettiva deve dispor r e di un medico repe ribile a chiam a t a in tem pi brevi.
Art. 29 - Impian t o di approvvi gio na m e n t o idrico e servizi idrosani tari
1. L’impiant o idrico deve esse r e realizzato con tubazioni inter r a t e ed alime n t a t o in modo da conse n ti r e
l’erog azio n e minima giorn alie r a non inferior e a litri novan t a per ospite, di cui alme no cinqu a n t a litri
potabili. Misur e divers e sono conse n ti t e qualor a lo preve d a n o regola m e n ti comu n ali. Nei cam p e g g i e nei
villaggi turistici deve esse r e in ogni caso assicu r a t a una riserv a d’acq u a pari ad alme no il consu m o di una
giorn a t a , calcolato in relazion e alla capa cit à ricettiva auto rizza t a .
2. Qualor a la strut t u r a ricettiva non sia servita da pubblico acqu e d o t t o, la pota bilità dell’acq u a deve
esse r e attes t a t a da un certificat o di analisi eseg uito da un labor a t o rio abilitat o. Nel caso in cui l’acqu a sia
preleva t a da pozzi l’impiant o di approvvigion a m e n t o , per sopp e ri r e alla event u al e manc a n z a di ener gi a
elett ric a, deve esse r e dotato di un grup p o elett ro g e n o di pote nz a adeg u a t a al funziona m e n t o della pomp a
di sollevam e n t o, nonch é di una ulterio r e pomp a di riserva. La pres e n z a di tale impian to è sostitutiva della
riserva d’acq u a di cui al com m a 1.
3. Qualor a l’approvvigion a m e n t o idrico sia gara n ti to da acqu a non potabile e potabile, i relativi impianti
devono esse r e del tutto distinti; le fonti di erog azio n e di acqu a non potabile devono esse r e chiar a m e n t e
evide nzia t e con scritte in più lingu e o con appositi simboli.
4. L’erogazion e di acqu a potabile deve esse r e assicu r a t a per lavabi, lavelli per stoviglie, docce, nonch é
per i locali dove si prep a r a n o , si som minis t r a n o e si vendon o cibi e beva n d e. L’acqu a potabile deve esse r e
altresì eroga t a attr av e r s o fonta n elle, in ragion e di almen o una ogni cento ospiti. Deve esse r e pres e n t e
almen o una fonta n ella.
5. I servizi sanit a ri devono esse r e realizzati in edifici in mur a t u r a o in altri mat e ri ali comu n q u e idonei a
gar a n ti r e , anch e se prefa b b ric a ti, la facilità di pulizia.
6. Ciascu n edificio adibito ai servizi sanita ri deve preve d e r e unità indipe n d e n t i, destin a t e
rispet tiv a m e n t e agli uomini e alle donn e, che posson o esse r e anch e ragg r u p p a t e in un unico stabile
purc h é abbia no ingre s si sepa r a ti.
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7. L’aer azion e e l’illumin azion e natu r al e di ogni singola strut t u r a destin a t a ai servizi può esse r e
otte n u t a media n t e finestr e este r n e o con ape rt u r e anch e sul lato supe rio r e delle tram e zz a t u r e .
8. Tutti i locali nei quali sono installati appa r e c c h i igienici devono aver e le pare ti rivestit e, alme no fino
a due met ri, con mat e ri ali imper m e a b ili e lavabili; i pavime n ti devono esse r e impe r m e a b ili,
prefe ribilm e n t e in gres o in cera mic a, ed avere uno scarico con sifone per per m e t t e r e il lavag gio a getto
d’acq u a .
9. Gli edifici con i servizi igienici devono esse r e distrib uiti sul terr e n o ad una dista nz a massim a di
centocin q u a n t a metri dalle piazzole cui sono destin a ti.
10. I gabine t ti devono aver e l’aerazion e diret t a all’este r n o o esse r e provvisti di adeg u a t a aspir azion e
mecc a ni c a; devono posse d e r e una supe rficie minim a di metri quad r a t i 0,80 e port a chiudibile dall’inte r n o .
11. Ciascu n lavabo deve esse r e a bacino singolo.
12. Le docce chiuse devono esse r e installat e in locali di dime n sioni minim e pari a metri quad r a t i 0,80,
con port a chiudibile dall’inte r n o. Il pavim e n t o deve esse r e realizzat o in mate ri ale antiscivolo o deve esse r e
cope r t o da griglie in mate ri al e plastico o altro mat e ri al e antiscivolo. Sono obbligat o ri e docce aper t e, in
ragion e di una ogni 300 ospiti, nelle strut t u r e dislocat e entro cinqu e c e n t o metri dal mar e o dal lago; esse
posson o ess er e situat e insiem e agli altri servizi o in installazioni sepa r a t e .
13. I lavelli per stoviglie, dotati di scolapia t ti, e i lavatoi per bianch e r i a devono esse r e sepa r a t i dagli
altri servizi idros a nit a ri. Vicino ad essi devono esse r e posti conte ni to ri per rifiuti solidi.
14. Nelle adiace nz e di ogni zona servizi deve esse r e pres e n t e almen o un vuota toio per wc chimici,
realizzato in modo da gar a n ti r e un’ag evole oper azio n e di svuot a m e n t o e dotato di sche r m a t u r a . Qualor a la
dista n z a dalle piazzole sia inferior e a 20 metri, devono esser e realizzat e sche r m a t u r e con esse nz e veget ali
o mat e ri ali legge ri che impedisc a n o la visuale delle entr a t e ai servizi.
15. Qualor a una part e delle piazzole sia servita da installazioni igienico- sanita ri e riserv a t e, l’obbligo di
allesti re nella stru t t u r a corris po n d e n ti installazioni di uso comu n e per m a n e in relazion e al num e r o di
perso n e ospita bili nelle piazzole non dotat e di installazioni igienico- sanit a ri e riserv a t e. Nel caso in cui
tutte le piazzole risultas s e r o dotat e di installazioni igienico- sanit a ri e riserva t e , l’obbligo di cui sopr a
per m a n e nella proporzio n e di una installazion e ogni cento perso n e ospita bili.
Art. 30 - Impian t o di illumi na zion e e distrib u zi on e di energia elet trica
1. Gli impianti di illumin azio n e e di distrib uzion e di ene rgi a elettric a devono esse r e realizzati nel
rispet t o delle nor m e C.E.I. (Comita to Elettr o t e c ni co Italiano).
2. I punti luce destin a ti alla illuminazion e delle are e di uso comu n e devono esse r e posti alla dista nz a
massi m a di cinqu a n t a metri l’uno dall’altro e comu n q u e in modo da gara n ti r e la agevole fruizion e della
viabilità veicolar e e pedo n al e nonc h é dei servizi.
Art. 31 - Smalti m e n t o dei rifiuti
1. Ogni strut t u r a ricettiva deve esse r e dotat a di impian to di rete fogna ria, realizzato nel rispe t to della
norm a tiva vigent e e dei locali regola m e n t i d’igien e.
2. La raccolta e lo smaltim e n t o dei rifiuti solidi, qualor a non gar a n tito da pubblico servizio, deve esse r e
effett u a t o secon d o le disposizioni impa r tit e dal Comu n e .
3. In asse nz a di specifich e disposizioni del Comun e, i rifiuti solidi devono esse r e raccolti media n t e
recipie n ti lavabili, muniti di cope r c hio a tenut a, nei quali siano inseriti sacchi di plastic a a perd e r e, di
capacit à comple s siva non inferior e a cento litri per ogni quat t r o piazzole e da esse non dista n ti più di
cento metri. La raccolta e lo smaltim e n t o dei rifiuti, nonch é la pulizia degli appositi recipie n ti, deve esse r e
assicu r a t a almen o una volta al giorno.
4. La pulizia delle are e comu ni deve esse r e effettu a t a alme no una volta al giorno.
Art. 32 - Impiant o telefonico
Abrogato. (1 4 )
Art. 33 - Acces so di animali
(1 5 )
1. L'acce ss o di animali al seguito della clientela può esser e conse n ti to a condizion e che siano rispet ta t e
le prescrizioni conte n u t e nei regola m e n t i com u n ali e sia opport u n a m e n t e pubbliciz zat o. Gli animali
devono in ogni caso esser e tenu ti al di fuori dei locali di uso com u n e e custo diti dai proprietari in modo da
non arrecar e molesti e o danni alle person e e alle cose.
Art. 34 - Denu n cia inizio attività
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1. La denu n cia inizio attività per l’esercizio delle strutt u r e ricettive di cui alla prese n t e sezion e è
prese n t a t a al com u n e ove è ubicata la strut t ur a. L’attività può esser e iniziata dal ricevi m e n t o della
den u n cia da parte del com u n e .
2. Ai fini del controllo sulla classificazion e e sulla com u nica zio n e dei prez zi il com u n e, entro cinqu e
giorni dal ricevi m e n t o della denu n cia di inizio attività, tras m e t t e alla provincia comp e t e n t e copia della
den u n cia e il livello di classificazion e dichiarato dal richied e n t e allegan d o le relazioni e le plani m e t ri e
della strutt u ra ricettiva. Il com u n e tras m e t t e alla provincia anch e le event u ali variazioni degli ele m e n ti
della denu n cia e la com u ni ca zion e di cessazio n e dell’attività.
3. La denu n cia di inizio attività è com pr e n si va di tutti i servizi anne s si che si inten d e svolger e nella
strutt u ra stessa. Detti servizi posson o esser e gestiti da sogge t ti diversi.
4. Nella denu n cia di inizio attività sono dichiarati:
a) gli elem e n ti identificativi del titolare e del gestore;
b) la deno m i n a zio n e e la classificazion e della strutt u ra;
c) i periodi di apert ura del com pl e s s o;
d) il nu m e r o delle piazzole libere e/o delle piazzole allestit e con apposite strutt u r e;
e) la capacità ricettiva massi m a conse n ti ta;
f) le attività com m e r ciali e di ristorazion e prese n ti nell'es ercizio.
5. Event u ali variazioni della denu n cia di inizio attività devono ess er e te m p e s ti va m e n t e com u ni cat e al
com u n e .
6. Tutt e le strut t ur e ricettive non servite da pubblico acqu e d o t t o devono tras m e t t e r e al comu n e , entro il
15 marzo di ogni anno, un certificato di analisi, eseg uito in data non anteriore a trenta giorni da un
laboratorio abilitato, attes ta n t e la potabilità dell'acq ua in distribu zio n e .
7. Oltre a quant o previsto dalla legislazion e vigent e in mat eria di pubblicità dei prez zi, presso le
strutt u r e ricettive di cui alla pres e n t e sezion e deve essere espos ta in modo ben visibile all'ester n o
l'inse g n a o la targa con la deno m i n a zio n e nonc h é l'indicazion e della tipologia e del livello di
classificazion e , ove previsto.
8. All'inter no di ciascu na strut t ur a ricettiva, nella zona di ricevi m e n t o dei clienti, deve essere espos ta in
modo ben visibile la denu n cia di inizio attività.
9. Il titolare, o il gestor e, o il rappre s e n t a n t e , se non prese n ti nell'es ercizio, devono com u n q u e esser e
reperibili.
10. In caso di attività non continu ativa, il titolare della strutt ur a, prima della riapert u ra, com u ni ca al
com u n e le even t u ali variazioni degli ele m e n ti conte n u ti nella denu n cia di inizio attività, comp r e si i nuovi
periodi di apert ura. Qualora la strutt u ra ricettiva non sia servita da pubblico acqu e d o t t o è tras m e s s o al
com u n e , prima della riapert u ra, un certificato di analisi attes ta n t e la potabilità dell'acqu a in distribu zion e
eseg uito in data non anteriore a trenta giorni, da un laboratorio abilitato.
Cap o II - ALTRE STR U T T U R E RICET TIV E
Art. 35 - Case per ferie
(1 7 )
1. Le case per ferie, di cui all' articolo 47, com m a 1 del testo unico devono possed e r e i requisiti previsti
dalle disposizioni conte n u t e negli stru m e n ti urbanistici vigenti nonc h é dai regola m e n t i edilizi e di igiene
com u n ali.
2. Le case per ferie devono com u n q u e avere:
a) una superficie mini m a delle came r e, al netto di ogni locale accessorio, di 8 metri quadrati per le
cam er e ad un letto e 12 metri quadrati per le cam er e a due letti, con un incre m e n t o di superficie di 4
metri quadrati per ogni letto in più;
b) un'altez z a mini m a dei locali di metri 2,40 per le località site in com u ni mon ta ni al di sopra dei 700
metri sul livello del mare e di metri 2,70 per tutte le altre zone. Per le cam er e ricavate in sottot e t t o
abitabili è conse n ti ta un'alte z z a me dia di metri 2,40 per gli imm o bili situati in località com pr e s e in
com u ni mon ta ni al di sopra di 700 metri sul livello del mare e di metri 2,70 per gli imm o bili situati nelle
altre zone, ferm o restan d o il rispet to delle superfici mini m e;
c) un wc ogni dieci posti letto effet tivi, un bagno o doccia ogni dodici posti letto effet tivi, un lavabo
ogni quattro posti letto effettivi; detti rapporti sono calcolati non com p u t a n d o le cam e r e dotate di
servizi igienici privati;
d) un arreda m e n t o mini m o per le cam e r e costituito da letto, sedia o sgabello, sco m p a r to arma dio per
perso na, cestino rifiuti per cam e ra;
e) uno o più locali com u ni di soggiorno, distinti dalla sala da pranzo, dim e n sio n a ti compl e s siva m e n t e
nel rapporto mini m o di metri quadrati 1 per ogni posto letto effettivo, con un mini m o di 8 metri
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quadrati;
f) casset t a di pronto soccorso con i me dica m e n t i ed i mat eriali prescritti dall’autorità sanitaria;
g) possibilità di utilizzo del telefon o della strutt u ra.
3. A ciascu n letto base può esser e sovrap po s t o un altro letto, purch é sia com u n q u e garantita la cubatu ra
di 12 metri cubi per ogni posto letto aggiun to. Per gli esercizi già autorizzati alla data del 18 maggio
2001, ove non vi sia la superficie mini m a nece s saria di cui al com m a 2 lettera a), è sufficie n t e che sia
garantita l'esiste n z a di una cubat ura mini m a di 12 metri cubi per perso na.
4. La denu n cia inizio attività indica le person e che posso no essere ospitat e nelle case per ferie, quali:
dipen d e n t i di enti o aziend e e loro familiari, soci di associazion e, sogge t ti individua ti in apposit e
conve n zio ni, person e deter mi n a t e o deter m i n a bili in base a specifico rapporto di relazion e con enti
pubblici od organis m i religiosi, sportivi, culturali, sociali, assist e n ziali.
5. Nelle case per ferie devono esser e assicurati i segu e n ti servizi mini mi com pr e si nel prezzo:
a) pulizia giornaliera dei locali;
b) cam bio della bianch e ria ad ogni cam bio di cliente e alme no una volta a setti m a n a;
c) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscalda m e n t o;
d) portineria, alme n o quattro ore al giorno e con addet t o sem pr e reperibile;
e) conosc e n z a di alme no una lingua straniera da parte del personale di ricevi m e n t o;
f) televisore ad uso com u n e;
g) casset t a di sicur ez z a o custo dia valori da parte del gestor e.
Art. 36 - Ostelli per la giove n t ù
(1 8 )
1. Gli ostelli per la giove n t ù di cui all'articolo 48 del testo unico devono posse d e r e i requisiti previsti
dall'articolo 35 del pres e n t e regola m e n t o per le case per ferie salvo quanto indicato nel prese n t e articolo.
2. Il locale o i locali com u ni di soggiorno devono esser e dime n sio n a ti compl e s siva m e n t e nel rapporto
mini m o di metri quadrati 0,50 per ogni posto letto effet tivo, con un mini m o di metri quadrati 8; tali locali
posson o coincid er e con la sala da pranzo.
3. A ciascu n letto base può esser e sovrap po s t o un altro letto, purch é sia com u n q u e garantita la cubatu ra
di 9 metri cubi per ogni posto letto aggiun t o. Per gli esercizi già autorizza ti alla data del 18 mag gio 2001,
ove non vi sia la superficie mini m a nece ss aria di cui al com m a 2, lettera a) dell'articolo 35, è sufficie nt e
che sia garantita l'esiste n z a di una cubatu ra mini ma di 9 metri cubi per perso na.
4. Negli ostelli deve esser e altresì assicurata la conosc e n z a di alme n o due lingu e straniere da parte del
personal e di ricevi m e n t o e deve esser e prese n t e un’area a disposizion e degli ospiti dotata di uno o più
comp u t e r con collega m e n t o ad intern e t .
Art. 37 - Rifugi Alpini
1. I rifugi alpini di cui all’ articolo 49 del testo unico devono posse d e r e requisiti idonei per il ricovero ed
il perno t t a m e n t o degli ospiti. In particola r e devono dispor r e di:
a) servizio di cucina o attr ezz a t u r a per cucina comu n e ;
b) spazio attr ezz a t o per la som minis t r a zio n e ed il consu m o di alime n ti e beva n d e;
c) spazio attr ezz a t o per il pernot t a m e n t o ;
d) alloggio riserva t o per il gesto r e di rifugio custodito;
e) att rezz a t u r e di pronto soccors o (casse t t a pronto soccor so, bar elle, slitte, cord e ed altre attr e zz a t u r e
utili).
2. Qualor a vi sia la possibilità, i servizi di cui al comm a 1 sono posti in locali sepa r a t i.
3. Il rifugio dispon e di locali di fortu na se m p r e aperti e di servizi igienico - sanitari. Durant e la notte
l'ester no della porta d'ingre s s o deve esser e illuminat o. (1 9 )
Art. 38 - Rifugi escursio nistici
1. I rifugi escur sio nistici di cui all’ articolo 47 comm a 2 del testo unico devono posse d e r e gli stessi
requisiti previsti per le case per ferie.
2. Abrogato. (4 7 )
3. Durant e la notte l'ester n o della porta d'ingre s s o della strut t ur a deve esser e illumina to.
(2 0 )
Art. 39 - Affittaca m e r e
1. I locali destin a ti all’ese rcizio di affittac a m e r e devono posse d e r e i requisiti strut t u r a li e igienico- edilizi
previsti per le case di civile abitazion e anch e per quan t o attien e alle supe rfici delle came r e e degli altri
locali.
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2. Per le came r e a più di due letti la cubat u r a e la supe rficie minima sono quelle risulta n ti dalle misur e
stabilite per le cam e r e a due letti aum e n t a t e , per ogni letto in più, di un nume r o rispe t tiva m e n t e di metri
cubi o qua d r a ti pari alla differe nz a di cuba t u r a e supe rficie tra le cam e r e ad uno e quelle a due letti.
3. Alle cam e r e da letto destin a t e agli ospiti, si deve poter acce d e r e comod a m e n t e e senza dover
att rav e r s a r e le cam e r e da letto o i servizi destin ati alla famiglia o ad altro ospite. Nelle stanz e di soggior n o
adibite all’uso comu n e non è conse n tito installar e letti aggiun ti.
4. Gli apparta m e n t i utilizzati devono esser e dotati di un servizio igienico sanitario, com ple t o di wc con
cacciata d'acqua, lavabo, vasca da bagno o doccia, bidet o soluzion e equivalen t e , specc hio, ogni otto posti
o frazione, comp r e s e le person e apparte n e n ti al nucleo familiare e convive n ti. (2 1 )
5. Per le came r e da letto, l’arre d a m e n t o minimo deve esse r e costituito da letto, sedia o sgab ello per
perso n a , arm a dio, cestino rifiuti ed un tavolo.
6. Negli affittaca m e r e devono esser e assicurati i segu e n ti servizi mini mi com pr e si nel prez zo:
a) pulizia giornaliera dei locali;
b) cambio della bianch eria ad ogni cambio di client e e alme n o una volta alla setti m a n a;
c) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscalda m e n t o;
d) addett o sem p r e reperibile. (2 1 )
7. Abrogato. (2 2 )
Art. 40 - Case e apparta m e n t i per vacan z e
1. Le case e appa r t a m e n t i per vacanz e devono posse d e r e i requisiti stru t t u r a li e igienico - edilizi previsti
per le case di civile abitazion e anch e per quan t o attien e alle supe rfici delle came r e e degli altri locali.
2. Nelle case e apparta m e n t i vacanz e devono essere assicurati i segu e n ti servizi mini mi comp r e si nel
prez zo:
a) pulizia dei locali ad ogni cam bio di cliente ed alme n o una volta alla setti m a n a;
b) cambio della bianch eria ad ogni cambio di client e e alme n o una volta alla setti m a n a;
c) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscalda m e n t o;
d) addett o sem p r e reperibile;
e) recapito e ricevi m e n t o degli ospiti;
f) televisor e;
g) frigorifero;
h) man u t e n zi o n e dell’unità abitativa, riparazion e e sostitu zio n e di arredi, corredi e dotazioni
deteriorat e. (2 3 )
3. Abrogato.
(2 4 )
Art. 41 - Resid e n z e d’epoca
(2 5 )
1. Nella gestion e delle reside n z e d'epoca di cui all'articolo 58 del testo unico devono essere assicurati i
servizi esse n ziali ed i requisiti tecnici e igienico- sanitari:
a) previsti per gli esercizi di affittaca m e r e , qualora l'offerta riguardi cam er e;
b) previsti per le case e apparta m e n t i per vacan z e, qualora l'offerta riguardi unità abitative;
c) portin eria alme n o dodici ore al giorno;
d) uno o più locali com u ni di soggiorno e alme no un locale bagno comu n e;
e) televisor e ad uso com u n e;
f) conosc e n z a di alme n o due lingu e stranier e da parte del perso nale di ricevi m e n t o;
g) possibilità utilizzo del telefono della strutt ur a;
h) cam bio della bianch e ria ad ogni cam bio di cliente e alme no due volte alla setti m a n a.
2. Alle reside n z e d'epoca si applicano tutt e le disposizioni relative agli esercizi di affittaca m e r e e case
apparta m e n t i vacanza, ad eccezion e del num e r o massi m o dei posti letto e delle cam er e.
Art. 42 - Reside n c e
(2 6 )
1. I reside n c e di cui all’ articolo 62 del testo unico devono posse d e r e, oltre ai requisiti igienico- edilizi
previsti per le case di civile abitazion e, i segu e n ti requisiti mini mi:
a) un nu m e r o di unità abitative per l'alloggio della clientela non inferiore a sette, ciascu na delle quali
è costituita dall'insie m e di uno o più locali preordinat o com e autono m o apparta m e n t o , dotata di servizio
autono m o di cucina e stanza da bagno;
b) i requisiti indicati nell'allegato H com e obbligatori per la classificazion e a due chiavi, salvo siano
poss ed u ti requisiti di livello superiore. Le attrez z a t u r e , gli arredi e i locali in cui si svolge l'attività
devono esser e mant e n u t i in buono stato di conserva zio n e , tale da assicurarn e la funzionalità e la
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fruibilità da parte dell’ute n z a;
c) fatti salvi gli esercizi già autorizza ti alla data del 31 luglio 2007 nel caso in cui le unità imm o biliari
siano ubicat e a più corpi la distan za tra gli stessi non deve superar e, di nor ma, i 50 metri.
2. Il servizio di ricevi m e n t o quali la segret e ria, le infor m a zio ni, il portierato, situato in uno degli stabili
in cui sono collocate le unità abitative o event u ali servizi centralizza ti, deve essere assicurato alme no otto
ore al giorno, escluso festivi.
3. Ai fini del controllo sulla classificazion e e sulla com u nica zion e dei prezzi il comu n e , entro cinqu e
giorni dal ricevi m e n t o della denu n cia di inizio attività, tras m e t t e alla provincia comp e t e n t e copia della
denu n cia e il livello di classificazion e dichiarato dal richied e n t e allegan d o le relazioni e le plani m e t ri e
della strutt u ra ricettiva. Il comu n e tras m e t t e alla provincia anche le even t u ali variazioni degli ele m e n ti
della den u n cia e la comu nica zio n e di cessa zion e dell’attività.
4. I reside n c e sono pubblici esercizi unitari sia dal punto di vista gestionale che strutt u r ale e non sono,
pertant o, autono m a m e n t e utilizzabili per singole parti.
Art. 42 bis - Denun cia inizio attività
(2 7 )
1. La denu n cia di inizio attività per l'esercizio delle strut t ur e ricettive di cui al prese n t e capo è
pres e n t a t a al com u n e in cui è ubicata la strutt ur a. L’attività può esser e iniziata dal ricevi m e n t o della
denu n cia da parte del com u n e .
2. Even t u ali variazioni degli ele m e n ti della denu n cia di inizio attività devono esser e tem p e s t iv a m e n t e
com u nica t e al comu n e .
3. In caso di attività non continu ativa, il titolare della strutt ur a com u nica al comu n e , prima della
riapert u ra, even t u ali variazioni, com pr e s o i nuovi periodi di apert ura.
4. Il titolare, o il gestore, o il rappres e n t a n t e , se non pres e n ti nell'eser cizio, devono comu n q u e essere
reperibili.
5. Il com u n e , entro cinqu e giorni dal ricevi m e n t o, tras m e t t e alla provincia copia della denu n cia di inizio
attività, le even t u ali variazioni degli elem e n ti della denu n cia e la com u ni ca zion e di cessazio n e dell'attività.
6. Presso la strutt ur a ricettiva deve essere esposta in modo ben visibile all'ester n o l'inseg n a o la targa
con la deno mi n a zio n e nonch é l'indicazion e della tipologia e per i reside n c e , del livello di classificazion e.
7. All'intern o di ciascu n a strutt u ra ricettiva, nella zona di ricevi m e n t o dei clienti, deve esser e espos ta in
modo ben visibile la denu n cia di inizio attività.
Cap o III - STA B ILI M E N T I BAL NE A R I
Art. 43 - Disposizioni Generali
1. Gli stabilim e n ti balne a ri di cui al pres e n t e capo sono strut t u r e delimita t e , attr ezz a t e prevale n t e m e n t e
per la balne azion e, a gestion e unita ria.
2. Gli stabilim e n ti balne a ri devono posse d e r e i requisiti specificati negli articoli segu e n ti, nonch é gli
altri requisiti tecnico edilizi, igienico sanita ri e di sicur ezz a previsti dalla norm e vigenti in mate ri a.
3. Qualor a lo stabilim e n t o balne a r e anticipi l’aper t u r a rispet t o al 1 giugno, i prezzi relativi sara n n o
comu nic a ti con gli stessi termi ni indicati nell’ articolo 76 comm a 2 del testo unico.
Art. 44 - Requisiti mini mi
(2 8 )
1. Gli stabilim e n ti balneari devono posse d e r e i segu e n ti requisiti mini mi:
a) un nu m e r o di cabine pari al 10 per cento del nu m e r o dei punti ombra quali ombr elloni, tend e e
simili. La cabina, locale chiuso preordinat o com e spogliatoio avent e superficie mini m a di 0,80 metri
quadrati, deve esser e fornita di attacca pa n ni, specc hio, sgabello e porta chiudibile dall'inter no;
b) un locale spogliatoio ad uso com u n e con le stess e caratteristich e previst e per la cabina;
c) servizi igienici ogni cento punti ombra o frazion e di cinqua n t a, oppur e ogni quaranta cabine, negli
stabilim e n ti in cui il nu m e r o delle cabine è superiore ai punti ombra, separati per uomini e per donn e,
costituiti da locali bagno dotati di vaso e lavabo, con superficie mini m a di 0,80 metri quadrati e porta
chiudibile dall'inter no. Il lavabo può esser e collocato anch e in zona antibag n o;
d) le attrez z a t u r e di servizi previst e dalla conce s sio n e de ma niale e da specifich e disposizioni,
comp r e s o recipien ti idonei alla raccolta di rifiuti la cui pulizia deve essere assicurata alme n o una volta
al giorno. Tutta l'area dello stabilim e n t o a disposizion e degli ospiti, arenile com pr e s o, deve esser e
mant e n u t a in buono stato di pulizia;
e) una sedia a sdraio per punto ombra, due docce ogni cento punti ombra o frazion e di cinqua n t a,
conosc e n z a di alme no una lingua straniera da parte del personale di ricevi m e n t o . Le attre z z a t u r e, gli
Rac c o l t a Nor m a t i v a della Re gi o n e Tosc a n a
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arredi e i locali in cui si svolge l'attività devono esser e mant e n u ti in buono stato di conserva zio n e, tale
da assicurar n e la funzionalità e la fruibilità da parte dell'ut e n z a;
f) una casset t a di primo soccorso conte n e n t e i materiali prescritti dall’autorità sanitaria;
g) custo dia valori da parte del gestor e.
2. Per punto ombra s’inte n d e la superficie dell'arenile riparata dal sole, dotata alme no di una sedia a
sdraio. Event u ali tend e e simili, fornite della corrispon d e n t e dotazion e, equivalgo no a più punti ombra in
rapporto alla loro superficie.
3. Il gestor e dello stabilim e n t o, a richiesta dell’ospit e portator e di handicap, deve attivarsi, anche tenu to
conto della morfologia del terreno, media nt e apposita stru m e n t a z io n e o con l’ausilio di personale, a
rende r e fruibile i servizi di spiaggia e facilitare l’acces so al mare.
Art. 44 bis - Criteri per l’individua zi on e delle opere di facile rimozion e realizzat e su aree
de m a niali maritti m e ogge t t o di conc es sio n e per finalità turistico- ricreativ e (4 4 )
1. Sono classificate di facile rimozion e e sgo m b e r o le costru zioni e le strutt u r e utilizzat e ai fini
dell’esercizio di attività turistico- ricreative, realizzat e sia sopra che sotto il suolo in aree de ma niali
maritti m e ogget t o di conces sio n e che, in relazion e ai mat eriali utilizzati ed alle tecnologie costru t tiv e, in
coere n z a con le disposizioni del piano d’indirizzo territoriale (PIT), posso no esser e comple t a m e n t e rimos s e
utilizzan d o le norm ali modalità offerte dalla tecnica, con conse g u e n t e restitu zion e in pristino dei luoghi
nello stato originario, in non più di novan ta giorni.
2. Le costru zioni e le strutt u r e di cui al com m a 1 esist e n ti e regolar m e n t e autorizzat e/c o n c e s sio n a t e dal
com u n e alla data di entrata in vigore del regola m e n t o eman at o con decre to del Preside n t e della Giunta
regional e 24 sette m b r e 2013, n. 52/R (Modifich e al regola m e n t o eman at o con decre to del Preside n t e della
Giunta regionale 23 aprile 2001, n. 18/R “Regola m e n t o di attuazio n e del Testo unico delle leggi regionali
in materia di turis m o - l.r. 23 marzo 2000, n. 42”) sono, previa dichiarazion e del conces sio n ario da
prese n t a r e al com u n e , classificat e com e di facile rimozio n e e sgo m b e r o. La dichiarazion e deve esser e
correda ta da perizia assev e rat a redatta da tecnico abilitato, con la quale si attes tino gli estre m i dei titoli
abilitativi edilizi e di abilitazion e all’esercizio, la sussist e n z a delle caratt eris tic h e costru t tiv e di cui al
com m a 1 e la totale e com ple t a rimovibilità delle opere, le modalità di rimozion e e smalti m e n t o delle
opere, con conse g u e n t e restitu zion e in pristino dei luoghi nello stato originario in non più di novanta
giorni. In manca n z a di tale dichiarazion e, le sudd e t t e opere sono consid erat e non amovibili.
Art. 45 - Infor m a zi o ni relativ e alla strut t ur a
1. Press o lo stabilime n t o balne a r e deve esse r e espost a in modo ben visibile all’este r n o l’inseg n a con la
deno mi n azio n e , l’indicazion e del livello di classificazion e. Con atto del dirige n t e del comp e t e n t e ufficio
region al e, da ema n a r e entro tren t a giorni dall’ent r a t a in vigore del pres e n t e regola m e n t o, sono
individu a t e le cara t t e r i s tic h e (forma, colore ed altri elem e n ti distintivi) della simbologia delle stelle marin e
di cui all’ articolo 69 comm a 3 del testo unico.
2. All’inter no della strutt u ra deve essere esposta in modo ben visibile copia del titolo abilitativo nonc h é
la tabella dei prez zi. (2 9 )
Art. 46 - Denu n ci a inizio attività
(3 0 )
1. La denu n cia inizio attività per l'apert ura di uno stabilim e n t o balneare è prese n t a t a al com u n e ove è
ubicata la strutt u ra. L’attività può esser e iniziata dal ricevi m e n t o della denu n cia da parte del com u n e .
2. Il com u n e , entro cinqu e giorni dal ricevi m e n t o della denu n cia d’inizio attività, tras m e t t e alla
provincia copia della denu n cia allegan do relazioni e plani m e t rie della strut t ur a. Il com u n e tras m e t t e alla
provincia anche le even t u ali variazioni degli ele m e n t i della denu n cia e la com u nica zio n e di cessazio n e
dell’attività.
3. Nella denu n cia inizio attività sono dichiarati:
a) gli elem e n ti identificativi del titolare e del gestore;
b) la deno m i n a zio n e della strutt ur a;
c) i periodi di apert ura del com pl e s s o;
d) il nu m e r o delle cabine;
e) le attività di som mi nis t ra zion e pres e n ti nell'es ercizio.
4. All'inizio della stagion e balneare il titolare della strutt u r a com u nica al com u n e , prima della
riaper t ura, event u ali variazioni degli ele m e n t i conte n u ti nella denu n cia inizio attività, comp r e si i nuovi
periodi di apert ura.
Art. 46 bis - Indirizzi per lo svolgi m e n t o delle attività acces sori e degli stabili m e n t i balneari
(4 5 )
1. I comu ni, con apposita ordinan z a del sindaco, rece pisco n o gli indirizzi finalizzati alla disciplina delle
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attività acces sorie degli stabilim e n ti balneari.
2. Sono attività acces sorie degli stabilim e n t i balneari le attività di cui all’articolo 69, com m a 2, della
legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in mat eria di turis m o).
3. L’esercizio delle attività access orie di cui al com m a 1 è subordinat o al posse s s o dei rispettivi titoli
abilitativi previsti dalla norm a tiva di settore vigent e.
4. Le attività acces sorie di cui al com m a 1 sono effett u a t e entro gli orari di esercizio stabiliti dal sindaco
per le attività cui sono funzional m e n t e e logistica m e n t e collegat e, nel rispett o delle adeg ua t e misur e di
sicur ez z a per la clientela.
5. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 6, com m a 2- quinq uie s, del decre to- legge 3 agosto 2007, n. 117
(Disposizioni urgen ti modificative del codice della strada per incre m e n t a r e i livelli di sicure z z a nella
circolazion e), convertito in legge, con modificazio ni, dalla legge 2 ottobr e 2007, n. 160, relativa m e n t e agli
orari di form e di intratt e ni m e n t o e svago danza n t e congiu n t o alla som m i nis t ra zion e di bevan d e alcoliche,
il com u n e può vietare o limitare la som mi nis t ra zio n e di bevan d e alcoliche effet t u a t a nell’am bito delle
attività acces sorie di cui al com m a 1 in relazion e a comp rov a t e esige n z e di prevalen t e interes s e pubblico.
6. Le attività acces sorie di cui al com m a 1 sono effett u a t e nel rispett o delle particolari condizioni di
tutela dell'a m bi e n t e , ivi incluso l'ambie n t e urbano, dell'ordin e pubblico, dell'incolu mi t à e della sicure z z a
pubblica, nel rispet t o delle vigenti nor m e , prescrizioni e autorizza zioni in materia edilizia, urbanistica,
igienico- sanitaria e di inquina m e n t o acustico.
7. Il com u n e definisce i requisiti dei luoghi degli stabilim e n ti balneari dove si svolge, congiun t a m e n t e
all’attività di balnea zion e, l’attività di pubblico spetta colo o intratt e ni m e n t o ogget to dei proge t ti da
sottoporr e all’esa m e delle com m i s sio ni di cui all’articolo 141 del regio decre to 6 maggio 1940, n. 635
(Regola m e n t o per l’esecu zio n e del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicure z z a)
ed a cui si applica l’articolo 80 del regio decret o 18 giugno 1931, n. 773 (Testo Unico 18 giugno 1931, n.
773 delle leggi di pubblica sicure z z a).
Art. 47 - Classificazion e
Abrogato. (3 1 )
Art. 48 - Disposizioni transitorie per gli stabili m e n t i in attività
Abrogato. (3 2 )
Titol o III bis - PROFE S SIO NI DEL TURISMO
(3 3 )
Art. 48 bis - Esa m e di abilitazion e per guida turistica
(3 4 )
1. I titoli che conse n t o n o di acced er e all’esa m e di abilitazion e per guida turistica di cui all’articolo 101,
com m a 2 del testo unico, senza l’obbligo di frequ e n t a r e i corsi di qualificazion e profes sio nale sono:
a) laurea in scienz a dei beni culturali, con supera m e n t o dell'esa m e di storia dell’arte;
b) laurea con indirizzo archeologico, con supera m e n t o dell'esa m e di storia dell’arte;
c) laurea in lingua e letterat u ra straniera, con super a m e n t o dell'esa m e di storia dell’arte;
d) laurea in letter e, con supera m e n t o dell'esa m e di storia dell’arte;
e) laurea in architet t u ra, con supera m e n t o dell'esa m e di storia dell’arte;
f) laurea in scien za del turis m o, con supera m e n t o dell'esa m e di storia dell’arte;
g) altra laurea, riten u ta equipollen t e a quelle sopra indicat e dalla comp e t e n t e autorità, con
supera m e n t o dell'esa m e di storia dell’arte.
2. Possono, altresì acced er e all’esa m e di abilitazion e, senza l’obbligo di frequ e n t a r e i corsi di
qualificazion e profes sio nale, coloro che sono in poss es s o di abilitazion e per guida turistica conse g uit a per
altro ambito territoriale.
Art. 48 ter - Esam e di abilitazion e per guida ambie n t al e
(3 5 )
1. Salvo quanto previsto ai com mi 2 e 3, i titoli che conse n t o n o di acced er e all’esa m e di abilitazion e di
cui all’articolo 121, com m a 2 del testo unico, senza l’obbligo di frequ e n t a r e i relativi corsi di qualificazion e
profes sion ale, sono:
a) laurea in geologia o scien z e naturali, comp r e si difesa del suolo, georisors e, ambie n t e , o in scien z e
biologich e;
b) laurea in scien z e forestali e ambie n t ali;
c) laurea in scien z e agrarie;
d) laurea in ingeg n e ria per la tutela dell’am bi e n t e e del territorio;
e) laurea in scien z e motorie;
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f) altra laurea riten u ta equipollen t e a quelle sopra indicat e dalla com p e t e n t e autorità.
2. Per acced er e all'esa m e di guida ambien t ale eque s tr e senza l’obbligo di frequ e n t ar e i relativi corsi di
qualificazion e profession ale, oltre al posses s o di una delle laurea di cui al com m a
dimostrar e un'es p e rie n z a alme no biennale nel settor e dell’equita zio n e .
1 è neces sario
3. Per acced er e all'esa m e di guida ambien t ale subac q u e a senza l’obbligo di frequ e n t a r e i relativi corsi
di qualificazion e profes sio nale, è nece s sario il posse s s o di laurea in scien z e motorie o equipolle nt e,
com pr e n d e n t e il supera m e n t o di un esa m e in disciplina natatoria, acco m p a g n a t o da esperie n z a alme no
biennal e nel settore dell’im m e r sio n e subacq u e a .
Art. 48 quat er - Com mi s sio n e d'esa m e
(3 6 )
1. La com m i s sio n e d’esa m e per coloro che vi accedo n o ai sensi dell'articolo 48bis e 48ter è nomina ta
dalla provincia ed è com po s t a da:
a) un rappre s e n t a n e della provincia, con funzioni di presid e n t e;
b) due esperti nel settor e, designa ti dalla provincia;
c) due esperti nel settor e, designa ti dalle associazioni di categoria delle guide turistich e o delle guide
ambie n t ali.
2. In caso di conco m i ta n z a con l’esa m e finale dei corsi di cui agli articoli 101 e 121 del testo unico, la
com po sizion e della com m i s sio n e , unica per i due tipi di esa m e , è integrata con le figure manca n ti rispett o
ai comp o n e n t i della com m i s sio n e di cui all’articolo 82 del regola m e n t o ema na to con decret o del
Preside n t e della Giunta regionale 8 agosto 2003 n. 47/R (Regola m e n t o di esec u zio n e della legge regionale
26 luglio 2002, n.32 “Testo Unico della norm a tiva della Region e Toscana in materia di educazio n e,
istruzion e , orienta m e n t o , forma zion e profes sio nale, lavoro) e gli esperti nel settor e di cui al com m a 1,
sono individuati all’i nfuori dei docen ti del corso.
Titol o IV - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 49 - Nor m a di salvaguar di a
1. Sono fatti salvi i titoli abilitativi già conse g ui ti dalle impr e s e turistich e all’entr a t a in vigore del testo
unico, previo ade g u a m e n t o alle disposizioni in mat e ri a di classificazion e.
Art. 49 bis - Disposizioni transitorie
(3 7 )
1. Salvo quant o previsto al com m a 2, gli esercizi esiste n ti si adegu a n o al prese n t e regola m e n t o entro il
30 giugno 2008.
2. Il ter min e di adeg u a m e n t o è il 31 dice m b r e 2012 (4 0 ) per le segu e n ti disposizioni, salvo i casi di
com pro va t a impossibilità tecnica o am mi nis tra tiva:
1) articolo 12, com m a 1 lettera b);
2) articolo 39, com m a 4;
3) articolo 41, com m a 1, lettera d);
4) allegato C: punti 1.14.2, 2.1.1, 2.1.2, 2.9.5, 2.12.2, 3.1 ;
5) allegato D: punti 2.9.5, 3.2.5, 3.4.3, 3.4.4;
6) allegato E: punto 2.4.2;
7) allegato F: punt o 2.4.1;
8) allegato H: punto 1.10.
Art. 50 - Abroga zio ni
1. Sono abrog a ti i segu e n ti regola m e n ti:
a) Regolam e n t o region al e 31 agosto 1998, n. 3 "Regola m e n t o di attu azio n e della LR 12 novem b r e
1997, n. 83 - Nuove nor m e in mat e ri a di disciplina e classificazion e delle stru t t u r e ricettive relativo a
cam p e g g i e parc hi di vaca nz a, villaggi turistici, aree di sosta";
b) Regola m e n t o region ale 26 nove m b r e 1998, n. 5 "Regola m e n t o di attu azio n e della LR 12 novem b r e
1997, n. 83 - Nuove norm e in mate ri a di disciplina e classificazion e delle strut t u r e ricettive relativo ad
alber g hi e reside nz e turistico- alber g hi e r e ".
c) Regola m e n t o region ale 22 marzo 2000, n. 1 "Regolam e n t o di esec uzio n e della LR 14 ottobr e 1999,
n. 54 - Nor m e di riordino delle funzioni amminist r a t iv e in mat e ri a di inform a zio n e , accoglienz a e
promozion e turistica locale della Region e Toscan a. Istituzion e delle Agenzie per il turism o".
Not e
1. Not a soppr e s s a .
2. Not a soppr e s s a .
Rac c o l t a Nor m a t i v a dell a Re g i o n e Tos c a n a
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3. Comm a così sostituito con d.p.g. r. 7 agosto 2007, n. 46/R, art. 1.
4. Articolo così sostituito con d.p.g. r. 7 agosto 2007, n. 46/R, art. 2.
5. Articolo così sostituito con d.p.g. r. 7 agosto 2007, n. 46/R, art. 3.
6. Articolo così sostituito con d.p.g. r. 7 agosto 2007, n. 46/R, art. 4.
7. Comm a così sostituito con d.p.g.r. 7 agosto 2007, n. 46/R, art. 5.
8. Articolo così sostituito con d.p.g. r. 7 agosto 2007, n. 46/R, art. 6.
9. Comm a inserito con d.p.g.r. 7 agosto 2007, n. 46/R, art. 7.
10. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 7 agost o 2007, n. 46/R, art. 8.
11. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 7 agost o 2007, n. 46/R, art. 9.
12. Comm a così sostituito con d.p.g.r. 7 agosto 2007, n. 46/R, art. 10.
13. Comm a così sostituito con d.p.g.r. 7 agosto 2007, n. 46/R, art. 11.
14. Articolo abro g a t o con d.p.g. r. 7 agosto 2007, n. 46/R, art. 12.
15. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 7 agost o 2007, n. 46/R, art. 13.
16. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 7 agost o 2007, n. 46/R, art. 14.
17. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 7 agost o 2007, n. 46/R, art. 15.
18. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 7 agost o 2007, n. 46/R, art. 16.
19. Comm a così sostituito con d.p.g.r. 7 agosto 2007, n. 46/R, art. 17.
20. Comm a così sostituito con d.p.g.r. 7 agosto 2007, n. 46/R, art. 18.
21. Comm a così sostituito con d.p.g.r. 7 agosto 2007, n. 46/R, art. 19.
22. Comm a abrog a t o con d.p.g.r. 7 agosto 2007, n. 46/R, art. 19.
23. Comm a così sostituito con d.p.g.r. 7 agosto 2007, n. 46/R, art. 20.
24. Comm a abrog a t o con d.p.g.r. 7 agosto 2007, n. 46/R, art. 20.
25. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 7 agost o 2007, n. 46/R, art. 21.
26. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 7 agost o 2007, n. 46/R, art. 22.
27. Articolo inserito con d.p.g. r. 7 agosto 2007, n. 46/R, art. 23.
28. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 7 agost o 2007, n. 46/R, art. 24.
29. Comm a così sostituito con d.p.g.r. 7 agosto 2007, n. 46/R, art. 25.
30. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 7 agost o 2007, n. 46/R, art. 26.
31. Articolo abro g a t o con d.p.g. r. 7 agosto 2007, n. 46/R, art. 27.
32. Articolo abro g a t o con d.p.g. r. 7 agosto 2007, n. 46/R, art. 28.
33. Titolo inserito con d.p.g.r. 7 agosto 2007, n. 46/R, art. 29.
34. Articolo inserito con d.p.g. r. 7 agosto 2007, n. 46/R, art. 30.
35. Articolo inserito con d.p.g. r. 7 agosto 2007, n. 46/R, art. 31.
36. Articolo inserito con d.p.g. r. 7 agosto 2007, n. 46/R, art. 32.
37. Articolo inserito con d.p.g. r. 7 agosto 2007, n. 46/R, art. 33.
38. Allegati così sostituiti con con d.p.g. r. 7 agosto 2007, n. 46/R.
39. V. B.U.7 sett e m b r e 2007, n. 29, Avviso di Rettifica
40. Parole prima sostit uit e con d. p.g.r. 4 giugno 2009, n. 27/R,poi sostituit e con d. p.g.r. 5 genn aio 2011,
n. 3/R,ed ora così sostituit e con d.p.g. r. 28 dice m b r e 2011, n. 70/R, art. 1.
41. Lette r a così sostituit a con d.p.g.r. 28 dice m b r e 2012, n. 87/R, art. 1.
42. Comm a aggiun t o con d.p.g. r. 28 dice m b r e 2012, n. 87/R, art. 1.
43. Allegato così sostituito con d.p.g. r. 28 dicem b r e 2012, n. 87/R, art. 1.
44. Articolo inserito con d.p.g.r. 24 sette m b r e 2013, n. 52/R, art. 1.
45. Articolo inserito con d.p.g.r. 24 sette m b r e 2013, n. 52/R, art. 2.
46. Articolo inserito con d.p.g.r. 17 febbr aio 2015, n. 18/R, art. 1.
47. Comm a abro g a t o con d.p.g.r. 17 febbr aio 2015, n. 18/R, art. 2.
Alle g a t i
All1 Allegato A - Cara t t e r i s tic h e e stand a r d tecnici degli uffici di inform azion e e accoglienz a turistic a.
All2 Allegato B - Cara t t e ri s tic h e e stan d a r d relativi al servizio di inform azion e e accoglienz a turistica.
All3 Allegato C - Requisiti obbliga to ri per la classificazion e degli alber g hi.
All4 Allegato D - Requisiti obbligat o ri per la classificazion e delle resid e n z e turistico- alber g hi e r e .
All5 Allegato E - Requisiti obbliga to ri per la classificazion e dei cam p e g g i e dei parc hi di vaca nz a.
All6 Allegato F - Requisiti obbligat o ri per la classificazion e dei villaggi turistici.
All7 Allegato G - Requisiti obbliga to ri per le are e di sosta.
All8 Allegato H - Requisiti obbliga to ri per la classificazion e dei reside n c e .
All9 Allegato I - Requisiti obbliga to ri per la classificazion e degli stabilim e n ti balne a ri.
Rac c o l t a Nor m a t i v a della Re gi o n e Tosc a n a
Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 25/ 0 2 / 2 0 1 5