Cassazione - Movimento Consumatori

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Cassazione - Movimento Consumatori
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MENSITIERI Alfredo
- Presidente
Dott. PICCIALLI Luigi
- Consigliere Dott. MIGLIUCCI Emilio
- Consigliere Dott. PARZIALE
Ippolisto
- Consigliere Dott. D'ASCOLA
Pasquale
- rel. Consigliere ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
TRIVENETA VEICOLI IND SPA (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore Sig.
D.V.E., elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA PASUBIO 4, presso lo studio dell'avvocato DE
SANCTIS MANGELLI SIMONETTA, che lo rappresenta e difende unitamente
all'avvocato SPIGA GAVINO;
- ricorrente contro
C.R. (OMISSIS), titolare della omonima ditta di
autotrasporti, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MERCADANTE 9,
presso lo studio dell'avvocato SANTINI FABIO, rappresentato e difeso
dall'avvocato AZZALINI GIORGIO;
- controricorrente avverso la sentenza n. 1605/2004 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA,
depositata il 30/09/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
10/02/2010 dal Consigliere Dott. D'ASCOLA Pasquale;
udito l'Avvocato Carlo D'ERRICO con delega depositata in udienza
dell'Avvocato DE SANTIS, difensore del ricorrente che ha chiesto
accoglimento del ricorso e della memoria;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nell'agosto
1993
la
concessionaria
Triveneta
Veicoli
Industriali spa vendeva a C.R. un autocarro marca Volvo, che
nell'ottobre 1993, durante un trasporto di merci in
(OMISSIS), subiva la rottura del cambio e restava fermo dal
15 ottobre al 28 ottobre. Il C. agiva per il risarcimento del
danno ma la domanda veniva respinta nel 199 9 dal tribunale
di Venezia. La Corte d'appello lagunare ha ribaltato detta
sentenza e il 30 settembre 2004 ha affermato la sussistenza
di un vizio della cosa venduta e l'operativita' della
garanzia ex art 1490 c.c. Ha ritenuto detta garanzia
concorrente con quella prestata dal venditore per il buon
funzionamento della cosa venduta, sia pur limitatamente alla
sola sostituzione dei pezzi inservibili per difetto del
materiale.
Ha
quantificato
il
risarcimento,
previa
rivalutazione, nella somma rivalutata di Euro 3.875,49.
Triveneta Veicoli ha proposto ricorso per Cassazione il 18
gennaio
2005,
svolgendo
quattro
motivi
illustrati
da
successiva memoria. Il C. ha resistito con controricorso; ha
giustificato il deposito tardivo di alcuni atti di causa,
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effettuato il 22 aprile 2005 e comunicato ex art 372 c.p.c.
con il tardivo rilascio da parte della Cancelleria della
Corte d'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dato atto che e' privo di rilevanza il
tardivo deposito da parte del controricorrente di atti
(memoria di replica e nota spese) riguardanti il giudizio di
appello. Vale in proposito quanto affermato, a proposito del
ricorso per Cassazione, e a maggior ragione utilizzabile
quanto al controricorso, da Cass. 15063/03 e da Cass.
19132/2005: "La violazione dell'obbligo di deposito degli
atti e dei documenti sui quali il ricorso stesso si fondi e'
legittimamente predicabile nel solo caso in cui la mancata
produzione riguarda atti o documenti (gia'1 acquisiti al
giudizio di merito) il cui esame sia necessario per la
decisione della causa". Il primo motivo lamenta difetto di
motivazione sulla clausola 7 del contratto di compravendita.
La ricorrente sostiene che la sentenza aveva rilevato
d'ufficio che alla fattispecie era applicabile la garanzia
per vizi ex art 1490 c.c. e non solo la garanzia per il buon
funzionamento del veicolo di cui alla clausola 7. Ne desume
l'esistenza di un difetto di motivazione sul perche' le parti
prevedendo la clausola 7 f avrebbero inteso rafforzare e non
limitare la garanzia.
Il secondo motivo denuncia violazione di norme (individuate
nella trattazione con l'art. 1362 c.c. e segg.) "in merito
all'interpretazione della clausola 7" citata. Espone che la
clausola, rubricata al plurale con la parola "garanzie",
prevedeva che la garanzia era limitata alla sostituzione dei
pezzi inservibili ed escludeva risarcimento del danno per
ritardi. Invocando la valutazione del comportamento delle
parti aggiunge che la Triveneta aveva fornito assicurazioni
circa la disponibilita' della casa produttrice ad effettuare
l'intervento di riparazione per cui e' causa e che cio',
documentato
dalle
testimonianze
acquisite,
valeva
a
dimostrare che il cliente era consapevole della unica
garanzia pattuita.
Le due censure, da esaminare congiuntamente, non meritano
accoglimento.
Occorre in primo luogo rilevare che la sentenza non e' priva
di motivazione in ordine alla valorizzazione della clausola
controversa, giustificata dalla Corte d'appello con il
rilievo, congruo e sufficiente, che la garanzia pattizia di
buon funzionamento non e' incompatibile e non vale ad
escludere l'ordinaria garanzia per vizi, che si aggiunge a
quella espressamente menzionata. La confutazione, condotta
anche ex art. 1362 c.c., non puo' essere ripercorsa e accolta
perche'
i
motivi
sono
affetti
da
grave
difetto
di
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autosufficienza. Si deve qui ricordare che, nel richiedere
una nuova valutazione di merito, il ricorrente che deduce
l'omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata
per l'asserita mancata valutazione di atti processuali o
documentali ha l'onere di indicare - mediante l'integrale
trascrizione di detti atti nel ricorso - la risultanza che
egli
asserisce
essere
decisiva
e
non
valutata
o
insufficientemente considerata, atteso che, per il principio
di autosufficienza del ricorso per Cassazione, il controllo
deve essere consentito alla Corte sulla base delle sole
deduzioni contenute nell'atto, senza necessita' di indagini
integrative(Cass
11886/06;
8960/06;
7610/06).
Parte
ricorrente ha invece riportato, peraltro solo parzialmente,
la clausola 7; ha omesso di riportare le altre clausole,
tranne la clausola 15, dalla esistenza della quale si evince
proprio come la conoscenza completa del testo contrattuale
sia indispensabile per comprendere se vi fosse una implicita
limitazione alla responsabilita' prevista espressamente. Ha
inoltre del tutto omesso di riportare le testimonianze
escusse dalle quali si sarebbe dovuto trarre conferma della
ricostruzione da essa alternativamente proposta. Risulta
dunque evidente l'impossibilita' di valutare la decisivita'
delle
risultanze,
testo
contrattuale
e
testimonianze,
valorizzate in ricorso.
Con il terzo motivo e' dedotta violazione degli "artt. 1494 e
1512 c.c.".
La ricorrente sostiene che la garanzia di buon funzionamento
puo' ben essere l'unica voluta dalle parti e che l'esclusione
della garanzia ex art. 1490 c.c. puo' anche risultare
implicitamente senza che sia necessaria una "specifica
clausola di esclusione", come avrebbe detto la sentenza. La
censura e' malposta: nella sentenza impugnata non si rinviene
la affermazione censurata, ma solo la tesi dell'affiancamento
dell'una garanzia all'altra. Inoltre per potere stabilire che
la esclusione della garanzia ex art. 1490 c.c. era stata
stabilita implicitamente dalle parti, come afferma il motivo
di ricorso, occorreva denunciare un vizio di motivazione e,
riportando le clausole, far emergere la suddetta implicita
intenzione delle parti.
Il quarto motivo espone difetto di motivazione e violazione
dell'art. 1223 c.c. in relazione all'individuazione e
quantificazione del danno risarcibile.
La ricorrente si duole del fatto che l'esistenza dei danni
sia stata riconosciuta benche' il danno da fermo tecnico non
fosse conseguenza in re ipsa dell'incidente, ma necessitasse
di prova circa l'inutilizzabilita' del mezzo, la durata del
fermo e l'impossibilita' di utilizzo del dipendente. Lamenta
inoltre che sia stato calcolato il fermo anche per il giorno
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di denuncia del sinistro e l'intervento fosse possibile solo
due giorni dopo, essendo avvenuto in territorio russo. Da
ultimo e' evidenziata una contraddizione tra motivazione e
dispositivo in ordine alla applicazione della rivalutazione.
Le doglianze sono infondate. Risulta dall'insieme dei fatti
esaminati negli atti delle parti e dalla sentenza che
l'autoveicolo era un grosso autocarro destinato a trasporti
commerciali;
vi
era
quindi
prova
della
destinazione
lucrativa, che nel settore e' continua ed intensa, come
implicito nell'acquisto di un mezzo da usare in trasporti
cosi' impegnativi. E' incontroverso infatti che esso si
trovasse in Russia al momento dell'avaria. La perdita da
mancato utilizzo del veicolo, calcolata per 13 giorni, come
afferma la sentenza, e dunque escludendo il giorno del
sinistro (15 ottobre), era quindi da considerare documentata.
La entita' giornaliera del risarcimento e' stata congruamente
motivata sulla base della busta paga quanto al costo del
dipendente, mentre appare implicita nella evidenziazione del
luogo dell'avaria la valutazione della impossibilita' di
diverso impiego del dipendente, attesa la brevita' del
periodo e il costo di un eventuale rientro temporaneo. Anche
il costo giornaliero del fermo del veicolo appare, per il
prudente apprezzamento che lo connota e per il rinvio al
notorio,
rientrante
nell'ambito
dei
poteri
equitativi
espressamente utilizzati. La censura, priva di riferimento a
qualsiasi elemento indicativo di evidente erroneita' o
contraddizione delle valutazioni rese dal giudice di merito,
si limita a invocare la mancanza di specifica prova di tali
circostanze, che sono state pero' sufficientemente apprezzate
dalla Corte territoriale, sia pur con la concisione che la
modestia del caso esigeva.
Da
ultimo
occorre
mettere
bene
in
evidenza
che
la
contraddittorieta' tra dispositivo e motivazione in ordine
alla rivalutazione della somma che la ricorrente deve versare
a controparte puo' essere considerata apparente, seppur e'
indubbia tanto la esistenza di una svista nel dispositivo
circa l'importo quantificato, quanto la tortuosita' delle
formule usate su rivalutazione devalutazione. In motivazione
la sentenza e' stata molto chiara a pag. 8 nel sancire che il
risarcimento e' quantificato con la rivalutazione dal 1993 in
L. 7.504.000 tradotte in Euro 3.875, 49. - A pag 9 e' stato
motivato che la rivalutazione era stata concessa, trattandosi
di debito di valore, dalla data del fatto ((OMISSIS)) a
quella "odierna". Sono stati poi riconosciuti gli interessi
legali su detta somma, da devalutare secondo gli indici istat
al 1993 e poi rivalutare annualmente.
In dispositivo per svista ininfluente e' stata indicata la
somma di 2.875,49 - da intendersi come 3875,49; e' stata poi
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ripresa la formula "con rivalutazione monetaria secondo gli
indici istat dal (OMISSIS)" e ribadita l'attribuzione degli
interessi legali su detta somma come devalutata e poi
rivalutata anno per anno. La frase e' da intendere non come
attribuzione di rivalutazione sulla somma, gia' rivalutata,
di 3.875,49 Euro, ma come sottolineatura che questa somma era
comprensiva della rivalutazione, e come attribuzione degli
interessi sulla somma pero' devalutata (di qui la esigenza di
evidenziare la rivalutazione della somma precedentemente
indicata) e poi gradualmente da rivalutare, secondo i criteri
da tempo enunciati dalla giurisprudenza di legittimita'.
Letta con queste puntualizzazioni e integrazioni (v. Cass.
1323/04;
7706/03 e i precedenti specifici in termini), che superano le
improprieta' terminologiche ed espressive, la sentenza puo'
essere confermata anche sul punto.
Segue da quanto esposto il rigetto del ricorso e la condanna
di parte soccombente alla refusione delle spese di lite,
liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al
pagamento in favore di controparte delle spese di lite,
liquidate in Euro 700,00 per onorari, 200,00 per esborsi,
oltre accessori di legge.
Cosi' deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione
seconda civile, il 10 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2010
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