sentenza n. 21191-2013

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sentenza n. 21191-2013
Cassazione civile, sez. II 17/09/2013 n. 21191
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ODDO
Massimo
- Presidente -
Dott. BIANCHINI Bruno
- Consigliere -
Dott. D'ASCOLA Pasquale
- Consigliere -
Dott. CORRENTI Vincenzo
- rel. Consigliere -
Dott. CARRATO Aldo
- Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 25010/2007 proposto da:
L.T. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato MANZI
ANDREA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BONON
FERDINANDO;
- ricorreste contro
B.G. (OMISSIS), deceduto nelle more del
processo, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE CARSO 51, presso
lo studio dell'avvocato RUFINI FRANCESCO, che lo rappresenta e
difende unitamente all'avvocato FERRARA FEDERICO;
- controricorrente avverso la sentenza n. 1413/2006 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA,
depositata il 25/09/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
19/06/2013 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;
udito l'Avvocato EMANUELE COGLITORE con delega dell'Avvocato ANDREA
MANZI difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del
ricorso;
udito l'Avvocato ALESSANDRO RUFINI con delega dell'Avvocato FEDERICO
PINO FERRARA, difensore del resistente, che ha depositato in udienza
il certificato di morte di
B.G. e che ha chiesto il
rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
VELARDI Maurizio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 5.8.1998 B.O., agendo in rappresentanza del fratello Gioacchino in forza di procura
generale 16.3.1998, conveniva davanti alla Pretura di Venezia, sezione di Dolo, il cognato L.T. esponendo
che l'attore era proprietario degli immobili in (OMISSIS), in cat.
F.18 mapp. 22/E, 23/E, 31/ 1/4, 31/A, 32/A, 148 - f. 24, mapp. 6/B;
che con atto di compravendita simulato del 3.8.1958 egli aveva fatto figurare fittiziamente il trasferimento
degli immobili al cognato L.T. per sottrarli alle pretese della moglie con la quale aveva in corso una causa di
separazione, ma in realtà nessuna vendita era stata conclusa, il possesso era rimasto all'attore; nel 1970
B.G. aveva demolito e ricostruito la vecchia casa sostenendo tutte le spese ed in seguito aveva posseduto
per oltre venti anni in modo continuato.
Chiedeva, pertanto, l'acquisto per usucapione.
L. eccepiva la carenza di legittimazione di B.O., contestava l'usucapione perchè aveva solo tollerato la
detenzione e negava la simulazione.
Il Tribunale, con sentenza 24.11.2001 rigettava la domanda, totalmente riformata dalla Corte di appello di
Venezia con sentenza 25.9.2006 che evidenziava le seguenti circostanze di fatto, pacifiche tra i testi delle
parti: 1) nel 1958 B. si era separato dalla moglie e nello stesso anno aveva stipulato col L. la vendita della
casa e dei terreni; 2) il B., che abitava a (OMISSIS), si era trasferito in via (OMISSIS), ove abitavano i genitori
e le sorelle; 3) queste poco alla volta si erano sposate e trasferite altrove e nella casa erano rimasti i
genitori fino al decesso; 4) nel 1970 il fabbricato era stato ristrutturato dall'impresa del B., nella quale
lavorava come dipendente il cognato T.; 5) dopo la ristrutturazione il B. aveva continuato ad abitare
l'immobile ed a occuparsi della coltivazione dei campi, ovvero, come riferito dal figlio dell'appellato L., vi
era andato ad abitare nel 1975- 1976; 6) per il godimento dell'immobile nè il B. nè i genitori avevano mai
versato a L. alcunchè; 7) nel 1997 B. G. si era ammalato, con ricovero in Ospedale e subito dopo il L. si era
impossessato della casa; 8) lo stesso, in un primo momento aveva impedito alle sorelle del B. di prelevare
gli effetti personali dell'appellante ma poi aveva riconsegnato le chiavi a seguito di ricorso possessorio.
Il tutto confermava il possesso esercitato sugli immobili solo apparentemente trasferiti e la simulazione
dell'acquisto.
Ricorre L. con sei motivi e relativi quesiti, illustrati da memoria, resiste B..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo si denunzia nullità della sentenza per omessa pronunzia sull'eccezione di nullità o
eccessiva indeterminatezza dell'appello e col secondo nullità per pronunzia su appello generico.
Col terzo motivo si lamenta nullità della sentenza per omessa pronunzia sull'eccezione di carenza di
legittimazione della procuratrice. Col quarto motivo si denunzia violazione degli artt. 1414 e 1417 c.c., art.
2724 c.c., n. 1, perchè l'affermata simulazione non rappresenta elemento costitutivo della domanda di
usucapione col quesito se l'assunzione di testi in ordine alla simulazione assoluta integri violazione di legge.
Col quinto motivo si denunziano vizi di motivazione in ordine alla simulazione quale prova del possesso e
della interversione, col quesito sulla correttezza dell'iter argomentativo della sentenza.
Col sesto motivo si lamentano vizi di motivazione in ordine ai requisiti per l'acquisto per usucapione.
Osserva questa Corte Suprema:
Per la configurabilità del possesso "ad usucapionem", è necessaria la sussistenza di un comportamento
continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo
previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno "ius in re
aliena" ("ex plurimis" Cass. 9 agosto 2001 n. 11000), un potere di fatto, corrispondente al diritto reale
posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla
destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa
stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (Cass. 11 maggio 1996 n. 4436, Cass. 13 dicembre 1994
n. 10652).
Nè è denunciabile, in sede di legittimità, l'apprezzamento del giudice di merito in ordine alla validità degli
eventi dedotti dalla parte, al fine di accertare se, nella concreta fattispecie, ricorrano o meno gli estremi di
un possesso legittimo, idoneo a condurre all'usucapione (Cass. 1 agosto 1980 n. 4903, Cass. 5 ottobre 1978
n. 4454).
Alla cassazione della sentenza si può giungere solo quando la motivazione sia incompleta, incoerente ed
illogica e non quando il giudice del merito abbia valutato i fatti in modo difforme dalle aspettative e dalle
deduzioni di parte (Cass. 14 febbraio 2003 n. 2222).
Come dedotto la Corte di appello ha valorizzato le seguenti circostanze di fatto, pacifiche tra i testi delle
parti: 1) nel (OMISSIS) B. si era separato dalla moglie e nello stesso anno aveva stipulato col L. la vendita
della casa e dei terreni; 2) il B., che abitava a Spinea, si era trasferito in via (OMISSIS), ove abitavano i
genitori e le sorelle; 3) queste poco alla volta si erano sposate e trasferite altrove e nella casa erano rimasti
i genitori fino al decesso; 4) nel 1970 il fabbricato era stato ristrutturato dall'impresa del B., nella quale
lavorava come dipendente il cognato T.; 5) dopo la ristrutturazione il B. aveva continuato ad abitare
l'immobile ed a occuparsi della coltivazione dei campi, ovvero, come riferito dal figlio dell'appellato L., vi
era andato ad abitare nel 1975-1976; 6) per il godimento dell'immobile nè il B. nè i genitori avevano mai
versato a L. alcunchè; 7) nel 1997 B.G. si era ammalato, con ricovero in Ospedale e subito dopo il L. si era
impossessato della casa; 8) lo stesso, in un primo momento aveva impedito alle sorelle del B. di prelevare
gli effetti personali dell'appellante ed aveva riconsegnato le chiavi a seguito di ricorso possessorio.
Il tutto confermava il possesso sugli immobili solo apparentemente trasferiti e la simulazione dell'acquisto.
Ciò premesso, i primi tre motivi vanno respinti perchè emerge dalla sentenza il rigetto implicito delle
relative eccezioni.
In ogni caso, per i primi due, così come è prerogativa del Giudice interpretare la domanda, lo è
l'interpretazione dell'atto di appello, ritenuto specifico e fondato.
Per il terzo motivo va rilevato che B.O. agiva in forza di procura generale e la relativa eccezione, come
proposta, pare riferirsi al giudizio di primo grado e non risulta la formulazione dell'eccezione nel giudizio di
appello non riportando il ricorrente il tenore dell'eccezione che assume di aver riformulato nel giudizio di
gravame.
Quanto alle restanti censure, posto che l'appellato, odierno ricorrente, dopo aver eccepito
l'indeterminatezza dell'appello, nel merito ne ha chiesto il rigetto perchè infondato in fatto ed in diritto,
con conferma della sentenza ed, in via incidentale, ha chiesto il rilascio perchè il B. era occupante senza
titolo, le odierne doglianze appaiono in parte nuove, in mancanza di specifiche deduzioni sulle pregresse
difese e sulla contestazione della prova e presupponevano rituale censura ex art. 112 c.p.c., con indicazione
di quando le questioni erano state proposte o riproposte.
In ogni caso, in ordine al quarto motivo, la prova verteva su circostanze finalizzate all'accoglimento della
domanda che, come risulta dagli atti, era di usucapione.
Il quesito è astratto e non si specifica quando e con quali termini ci si è opposti alla prova testimoniale.
Anche il quinto motivo si conclude con un quesito generico.
Per il sesto motivo valgono le considerazioni già svolte sull'insindacabilità della valutazione dei requisiti per
l'usucapione.
Donde il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 3.700,00, di cui 3.500,00, per
compensi, oltre accessori.
Così deciso in Roma, il 19 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2013