Bozza di convenzione

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Bozza di convenzione
ALL. “B”
Si attesta che il presente documento è
allegato alla deliberazione della Giunta
Comunale n. ……………… in data
…………………… della quale è parte
integrante.
IL SEGRETARIO GENERALE
_____________________________
N. DI REP.
N. DI RACC.
B O Z Z A DI CONVENZIONE TIPO
(Piani di Lottizzazione)
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno ……………….., addì …………. del mese di …………., nel mio studio in Voghera, via ……………
n. ……………. Avanti a me Dottor Carlo Cavagna Notaio residente in ……………………., iscritto presso il
Collegio Notarile di …………., sono comparsi i signori:
- ………………….. nato a ……………. il …………………, dirigente Servizio Edilizia Privata –
Urbanistica del Comune di Voghera, tale nominato con Atto del Sindaco n. … del ………., domiciliato in
Piazza Duomo presso il Palazzo Municipale, che interviene al presente atto in rappresentanza del COMUNE
DI VOGHERA codice fiscale 00186490181, munito nella suddetta qualità degli occorrenti poteri, sulla base
dell’articolo 107 comma 3 del D. lgs. 18/8/2000 n. 267, nonché in esecuzione della deliberazione della
Giunta Comunale n° ____ del …………………… esecutiva ai sensi di legge, che, in autentica si allega al
presente atto ______
- La Società EOS S.r.l., Codice Fiscale 02129270183,
con sede a VOGHERA, Provincia (PV), in Via EMILIA n. 80, C.a.p. 27058,
iscritta al Registro delle imprese di Pavia, al N. Iscrizione, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02129270183,
iscritta alla Camera di Commercio di Pavia al n. REA 248023,nella persona della Signora
GARLASCHELLI PAOLA, nata a VOGHERA (PV) il 08.11.1966,
residente a RIVANAZZANO TERME, Provincia (PV), in Via ENRICO FERMI n. 28,
in qualità di Legale Rappresentante della Società EOS S.r.l.,
- La Società PONTEROSSO S.R.L. Codice Fiscale 01598700183,
con sede a VOGHERA, Provincia (PV), in viale CARLO MARX n. 10, Cap 27058
iscritta al Registro delle imprese di Pavia, al N. Iscrizione, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01598700183,
iscritta alla Camera di Commercio di Pavia al n. REA 196360, nella persona del Sig.
BOSI FRANCO, nato a MARACAIBO (Venezuela) il 16.11.1953,
C.F : BSO FNC 53S16 Z614U, residente a VOGHERA (PV) in viale CARLO MARX n.10,
in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE della Società PONTEROSSO S.r.l.
quali Lottizzanti
Detti comparenti della cui identità personale io Notaio sono certo, fatta espressa rinuncia tra loro d’accordo e
con il mio consenso alla assistenza dei testimoni,
premettono
che i seguenti.:
- Società EOS s.r.l., via Emilia n.80, 27058 Voghera (PV);
- Società PONTEROSSO s.r.l., via C. Marx n.10, 27058 Voghera (PV);
•
sono proprietari delle aree contraddistinte nel catasto terreni del comune di Voghera come segue:
Foglio 60, mappali n. 501 e n.502 .
•
dichiarano di avere la piena disponibilità delle aree interessate e conseguentemente di essere in grado di
assumere senza riserve gli obblighi derivanti dalla presente convenzione;
•
che il vigente P.G.T. prevede la destinazione urbanistica commerciale delle aree interessate, soggette a
Piano di Lottizzazione di iniziativa privata, disciplinata dall’art. 70 e 71 delle norme tecniche di
attuazione;
•
che i sopradescritti proprietari hanno proposto all’Amministrazione Comunale l’attuazione delle suddette
previsioni del P.G.T. mediante un Piano di Lottizzazione presentato in data …………………….. (P.G.
n. ……………….…….);
•
che il Piano di Lottizzazione, oltre al parere favorevole ottenuto dagli uffici preposti, è stato esaminato
dalla Commissione edilizia, che ha espresso parere favorevole alla sua approvazione nella seduta del
26/02/15
che il Piano di Lottizzazione presentato si compone dei seguenti elaborati, depositati agli atti presso gli
uffici Comunali:
•
Elaborati grafici:
- TAV.01 – planimetria generale inquadramento parco,
viabilità P.L. ed intorno;
- TAV.02 – planimetria generale stato di fatto;
- TAV.03 – planimetria generale – pianta stato di progetto;
- TAV.04 – sezioni stato di progetto;
- TAV.05 – schema rete pubblica illuminazione, rete gas e rete acquedotto - stato di progetto;
- TAV.06 – schema rete fognaria e particolari - stato di progetto
- TAV.07 – particolare isola salvapedone - stato di progetto
Allegati:
- Dichiarazioni sostitutive titoli proprietà e dichiarazioni antimafia;
- Estratti di mappa catastale e P.G.T. vigente;
- Asseverazione superficie territoriale;
- Relazione tecnica;
- Normativa di riferimento, Dimostrazione della conformità dell’intervento con disposizioni del
P.R.G. e Conteggi Planivolumetrici ;
- Relazione opere di urbanizzazione
- Computo metrico estimativo;
- Relazione di calcolo del volume di invaso
- Valutazione di impatto paesistico;
- Documentazione fotografica
- Analisi socio economica edifici commerciali
- Analisi impatto sulla viabilità
- Bozza di convenzione
- Relazione di fattibilità geologica;
tutti compresi nel Piano di Lottizzazione di iniziativa privata redatto dall’ Ingegnere POGGI MARCO
iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Pavia al n. 896, con studio a Voghera in Via Giorgio
Bidone n.33
Visti:
- la Legge 17 agosto 1942 n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge 29 settembre 1964 n. 847;
- la Legge 28 gennaio 1977 n. 10;
- il Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 titolo II capo I;
- il Decreto Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380;
- il Decreto Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495 titolo II capo I;
- il Decreto Ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444;
- il Decreto Ministeriale 5 luglio 1975;
- la Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. …………..... del …………..… con la quale sono stati determinati
gli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria ed il contributo per lo smaltimento rifiuti;
- la determinazione dirigenziale n. ……………... del …………..…… con la quale è stato determinato il
costo di costruzione;
Considerato:
• che la Giunta Comunale ha adottato il Piano di Lottizzazione e la bozza dalla presente convenzione con
Deliberazione n. ……………... del …………..………………….;
• che la Giunta Comunale ha approvato il Piano di Lottizzazione e la bozza dalla presente convenzione
con Deliberazione n. ……………... del …………..………………….;
• che le parti hanno dichiarato di essere in grado di assumere tutti gli impegni contenuti nella presente
convenzione.
Tutto ciò premesso e considerato tra i Comparenti si stipula e conviene quanto segue, con riserva delle
approvazioni di legge per quanto concerne l’Amministrazione Comunale, ma in modo fin d’ora
definitivamente impegnativo per quanto concerne le parti private.
Articolo1
(Premesse)
1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
2. La stipula della presente convenzione non costituisce titolo abilitativo all’esecuzione degli interventi
edilizi dalla stessa contemplati.
Articolo2
(Attuazione)
1. L’attuazione del progetto del Piano di Lottizzazione avverrà in conformità alle previsioni del Piano di
Governo del Terrritorio vigente, in conformità alle norme di cui alla presente convenzione, nonché in
conformità alle previsioni degli elaborati progettuali depositati agli atti del Comune, approvati con delibera
di Giunta Comunale n° …………..……… del ……………………;
2. Il sedime interessato dall’intervento ha una superficie reale di 17665.00 mq, asseverata dal Geom. Luca
Bossi iscritto all’Albo dei Geometri della Provincia di Pavia al n.3806, ed è catastalmente individuato ai
mappali 501 e 502 del foglio 60 di Voghera di catasto terreni.
3. L’intervento prevede la realizzazione di un fabbricato ad uso commerciale, ulteriormente suddiviso in n.2
medie strutture di vendita. L’intervento consentirà la realizzazione di una volumetria commerciale massima
di 10599.00 mc. e quindi di realizzare una superficie lorda massima di pavimento pari a 3533.00 mq.
4. Sono elementi immodificabili l’area di concentrazione dell’edificato e le aree in cessione (o asservimento
all’uso pubblico) destinate a spazi pubblici per strade, parcheggi e zone verdi;
Articolo3
(Cessione delle aree)
1. I lottizzanti, in relazione all’art. 8 della Legge 6 agosto 1967 n° 765 (modifiche ed integrazioni alla Legge
Urbanistica 17/08/1942 n° 1150, art.28) e all’art. 46 della L.R. 11 marzo 2005 n°12, ed in osservanza alle
N.T.A. del P.G.T. vigente, cedono gratuitamente al comune le aree necessarie per il soddisfacimento della
cessione (Ce) prevista nel P.G.T. aree indicate nel Piano di Lottizzazione nella TAV 03 qui allegata, della
superficie complessiva di 8848.42 mq.
Il soggetto attuatore, inoltre, istituisce vincolo di asservimento pubblico sull’area di 1590.38 mq ad uso di
parcheggio pubblico che si impegna a realizzare come da progetto e computo metrico allegati.
2. La superficie delle aree destinate alla realizzazione delle opere di urbanizzazione (primaria e secondaria) è
quantificata complessivamente in 8848.42 mq, destinate a strade e verde pubblico di coronamento alla
viabilità, verde attrezzato, parcheggio, pista ciclabile, marciapiedi e percorso pedonale
3. Il soggetto attuatore cede gratuitamente al Comune di Voghera, che in persona del suo legale
rappresentante accetta e acquista, la piena proprietà delle aree della superficie complessiva di 8848.42 mq.
Dette aree cedute sono individuate ai Mappali ………………………………………………… del Foglio 60
di Voghera di Catasto Terreni. I suddetti terreni ceduti (o asserviti) al Comune sono dedotti in contratto nello
stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con tutti gli inerenti diritti, venendo il Comune di Voghera posto in
luogo e stato della parte cedente. La parte cedente garantisce la proprietà legittima dei beni ceduti, essendole
pervenuti con atto (da stipulare prima della firma della presente Convenzione) e garantisce altresì la libertà
degli stessi da iscrizioni ipotecarie, trascrizioni pregiudizievoli, debiti, locazioni, liti in corso e privilegi. La
proprietà delle aree sopra descritte viene trasferita al Comune di Voghera con oggi, in virtù di questo atto,
libera da servitù di ogni genere. La parte cedente rinuncia all’iscrizione dell’ipoteca legale ed assume
obbligazione per la manutenzione di questo contratto e per la garanzia dall’evizione.
4. Il Comune di Voghera autorizza il soggetto attuatore ad utilizzare gratuitamente le aree sopra cedute per il
tempo necessario alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, fino alla consegna delle opere stesse a
seguito di collaudo, obbligando il medesimo soggetto al pagamento degli eventuali costi di esercizio delle
opere di urbanizzazione (fornitura energia elettrica degli Impianti Illuminazione pubblica, fornitura acqua ed
energia elettrica impianti irrigazione) assumendo altresì in proprio, tenendone indenne il Comune di
Voghera, ogni responsabilità risarcitoria e ogni obbligazione relativa, comunque connessa all’esecuzione
delle opere di urbanizzazione, fino al collaudo definitivo delle opere stesse.
Articolo 4
(monetizzazione aree)
1. Non è prevista la monetizzazione delle aree.
Articolo 5
(realizzazione opere urbanizzazione I^ e II^)
1. I lottizzanti, in relazione all’art. 8 della Legge 6 agosto 1967 n° 765 (modifiche ed integrazioni alla Legge
Urbanistica 17/08/1942 n° 1150, art. 28) e all’art. 46 della L.R. 11 marzo 2005 n°12, ed in osservanza alle
N.T.A. del P.G.T. vigente, si obbligano per se e per i suoi aventi diritto a qualsiasi titolo a realizzare le opere
di urbanizzazione primaria (parcheggio in asfalto compreso marciapiedi, rete di smaltimento acque
meteoriche, illuminazione pubblica, ecc.) e secondaria (verde attrezzato, ………., etc.) descritte nel computo
metrico estimativo (elaborato sulla base del prezziario delle OO.PP. della Regione Lombardia in vigore, o
della Camera di Commercio della provincia di Pavia, ove il primo risulti mancante della voce/i di interesse/in
allegato come alternativa) qui allegato, del Piano di Lottizzazione e rappresentate nelle tavole 03, 04, 05, 06,
attenendosi alle prescrizioni contenute nei pareri rilasciati dai competenti servizi comunali e da A.S.M.
VOGHERA s.p.a.
La realizzazione di tali opere comporta un costo risultante dal computo metrico pari a euro 723991.92
(settecentoventitrenovecentonovantuno virgola novantadue, di cui euro 10500.00 per opere extracomparto
(consistenti nella posa tubazione fognaria e relativo riempimento per copertura fosso esistente su viale
Martiri della Libertà.)
3. I Lottizzanti si obbligano a provvedere alla manutenzione ed al ripristino della sede stradale di
avvicinamento al cantiere eventualmente danneggiata.
4. La consegna di dette opere e la conseguente acquisizione al rispettivo patrimonio avverrà all'ultimazione
dei lavori e successivamente al collaudo definitivo o parziale per lotti funzionali delle opere stesse con le
modalità di cui all'art.16.
5. Le opere di urbanizzazione stradali (strade, parcheggi, marciapiedi ecc.) potranno essere aperte al pubblico
passaggio solo successivamente al collaudo, anche parziale e/o per lotti funzionali che includano
necessariamente la realizzazione dei conglomerati bituminosi di base.
Articolo 6
(Scomputo importi delle opere di urbanizzazione I^ e II^
dagli oneri di urbanizzazione)
1. Gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria sono quantificati in base alle tariffe definite dalla Giunta
Comunale con deliberazione n. ………. del …………, in relazione ad una superficie lorda commerciale
massima realizzabile di 3533.00 mq.
2. In applicazione dell'art.43, comma 2/bis della L.R. 12/2005, tutti gli ambiti di trasformazione che
sottraggono superficie agricola nello stato di fatto sono assoggettati ad una maggiorazione percentuale del
contributo di costruzione del 3% (tre per cento), che il Comune dovrà destinare obbligatoriamente ad
interventi forestali di rilevanza ecologica e di incremento della naturalità.
In concreto, alla data dell'istanza dell'intervento gli oneri ammontano a:
€ 148106.89 per urbanizzazione primaria (3533.00 mq x 40.70 €/ mq x 1.03)
€ 52401.46 per urbanizzazione secondaria (3533.00 mq x 14.40 €/ mq x 1.03)
3. Si dà atto che a fronte di 200508.35 € dovuti per oneri di urbanizzazione primaria e secondaria il soggetto
attuatore realizza opere di urbanizzazione primaria e secondaria per un valore complessivo di 723991.92 €
IVA esclusa, a totale scomputo, come da elaborati progettuali e computo metrico estimativo allegati di cui in
premessa.
Il soggetto attuatore riconosce espressamente che gli importi degli oneri di urbanizzazione primaria e
secondaria saranno adeguati in relazione alle tariffe vigenti nel Comune di Voghera al momento del rilascio
del Permesso di Costruire.
Pertanto il medesimo provvederà a liquidare gli importi di urbanizzazione primaria e secondaria in ragione di
detti adeguamenti.
4. Il soggetto attuatore assume espressamente, anche per gli aventi causa a qualsiasi titolo, con vincolo di
solidarietà, gli eventuali maggiori costi nel caso in cui il valore effettivo di realizzazione delle opere di
urbanizzazione fosse superiore alle opere previste dagli elaborati del PL in oggetto.
5. Il soggetto attuatore si obbliga, anche per gli aventi causa a qualsiasi titolo, con vincolo di solidarietà, ad
eseguire a propria cura e spese, i parcheggi pubblici, il verde pubblico attrezzato, le strade, i marciapiedi e la
pista ciclabile, oltre le reti e servizi tecnologici, secondo gli elaborati grafici, il computo metrico e la
relazione tecnica descrittiva, tutti allegati.
6. Laddove le opere dovessero essere realizzate obbligatoriamente da soggetti erogatori di servizi, i relativi
costi saranno comunque a carico del soggetto attuatore e degli aventi causa a qualsiasi titolo, con vincolo di
solidarietà.
7. Le opere di urbanizzazione realizzate a cura e spese del soggetto attuatore sono graficamente individuate
nelle tavole n. 03, 04, 05, 06.
8. Le caratteristiche essenziali delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria sono desumibili dalle
planimetrie sopra citate, dalla relazione tecnica, dal computo metrico estimativo redatto sulla scorta del
capitolato speciale allegato al progetto e devono comunque essere conformi alle prescrizioni tecniche in
materia di opere pubbliche.
Articolo 7
(Spese e obblighi a carico del soggetto attuatore inerenti l’esecuzione delle opere)
1. Il soggetto attuatore riconosce espressamente che sono a proprio carico:
- tutte le spese di studio, progettazione, direzione lavori e sondaggi geognostici nonché quelle di
aggiornamento di progetti delle opere pubbliche o interesse pubblico e quelle di frazionamento, le prove di
laboratorio a verifica dell’idoneità dei materiali utilizzati nelle lavorazioni eseguite, la documentazione
fotografica, il rilievo cartografico delle opere realizzate;
- tutte le spese relative al rispetto delle prescrizioni del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81 e s.m.i.;
- tutte le spese per lo spostamento ed il ripristino delle utenze e delle condutture dei servizi pubblici siti sia
nel suolo sia nel sottosuolo;
- tutte le opere relative alla demolizione e ripristino dei suoli preesistenti o delle pavimentazioni stradali;
2. Il soggetto attuatore assume espressamente a suo carico il rischio economico conseguente a difficoltà note
o ignote relative ai lavori nel sottosuolo, ivi compresi i costi di bonifica.
3. Il soggetto attuatore si impegna ad assicurare, durante l'esecuzione dei lavori, il mantenimento dei percorsi
viabilistici pubblici e privati esistenti in condizione di perfetta percorribilità, nonché il mantenimento di tutti
i servizi e le utenze pubbliche o private esistenti. In proposito riconosce che tutte le opere provvisorie e le
prestazioni necessarie per il mantenimento in esercizio dei servizi nel sottosuolo saranno eseguiti a sua cura e
spese.
Articolo 7 bis
(Disposizioni obbligatorie per il risparmio energetico e delle risorse naturali)
1. I Lottizzanti si impegnano ad attuare gli insediamenti edilizi realizzando gli interventi di risparmio
energetico e delle risorse naturali, rese obbligatorie dal CAPO I TITOLO V del Regolamento Edilizio
vigente del Comune di Voghera.
Articolo 7 ter
(Disposizioni facoltative per il risparmio energetico)
1. I Lottizzanti intendono avvalersi dei benefici previsti dalla disposizioni in materia di risparmio energetico
per il calcolo della s.l.p. di progetto, come introdotto dall’art. 12 della L.R. 33/2007 e s.m.i. , in quanto si
impegnano a garantire prestazioni energetiche corrispondenti ai requisiti previsti dalla L.R. 26/1995 art. 2
comma 1 ter.
Articolo 8
(Rapporti con Aziende, Enti e Società erogatori di servizi)
1. Il soggetto attuatore provvede direttamente a richiedere le autorizzazioni necessarie all'esecuzione delle
opere relative ad impianti utilizzati per l'erogazione di servizi.
2. Qualora l’intervento per la realizzazione delle opere di urbanizzazione interessi aree esterne al perimetro
del Piano di Lottizzazione, il Soggetto attuatore ha l’obbligo di dotarsi di autorizzazione alla manomissione
e/o occupazione suolo e/o eventuali ordinanze viabilistiche.
3. I lavori inerenti alle suddette opere saranno svolti a cura e spese del soggetto attuatore nel rispetto delle
prescrizioni disposte da Aziende ed Enti.
Articolo 9
(Responsabilità per l’esecuzione delle opere)
1. Il soggetto attuatore assume ogni responsabilità diretta ed indiretta per la corretta esecuzione delle opere
sia nei confronti del Comune di Voghera sia nei confronti dei terzi.
2. Il Comune di Voghera pertanto resta estraneo all'attività ed ai rapporti giuridici e di fatto posti in essere a
qualunque titolo dal soggetto attuatore per l’esecuzione delle opere.
3. Il soggetto attuatore dichiara di manlevare il Comune di Voghera da ogni responsabilità per danni alle
persone o alle cose nonché da ogni pretesa e azione che derivino dall'oggetto della convenzione
relativamente all’esecuzione delle opere.
Articolo 10
(Garanzie)
1.I Lottizzanti, in relazione all'art. 8 della Legge 6 agosto 1967 n° 765 (modifiche ed integrazioni alla Legge
Urbanistica 17/08/1942 n° 1150, art.28) ha costituito una fidejussione bancaria o assicurativa a favore del
comune di Voghera di euro € 868790.30 (tot. Opere € 723991.92 + rivalutazione del 5% annuo x 4 anni) a
garanzia dell'esatta e piena esecuzione dei lavori e delle opere oggetto del Piano di Lottizzazione e della
manutenzione delle opere e dei lavori medesimi, comprensivo dell'aggiornamento dei costi in misura del 5%
annuo x 4 anni.
2. Il fideiussore deve soddisfare l'obbligazione assunta a semplice richiesta del Comune di Voghera con
esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 comma 2
del codice civile. Inoltre la garanzia deve prevedere la rinuncia alla eccezione di cui all’art. 1957 comma 2
del Codice Civile.
3. La fideiussione a garanzia delle obbligazioni assunte sarà svincolata dal Comune di Voghera nella misura
del 100% (cento per cento) dell'importo della fideiussione, a richiesta del soggetto attuatore, solo a seguito di
liberatoria espressa da parte dei competenti Uffici Comunali, a seguito del certificato di collaudo finale
ovvero del certificato di regolare esecuzione.
4. L'importo della fideiussione potrà essere diminuito in base allo stato di avanzamento dei lavori, che
risultino completi per lotti funzionali previo collaudo parziale emesso dal collaudatore in corso d’opera.
5. Per l'ipotesi di inadempimento alle obbligazioni di cui alla presente convenzione, i lottizzanti autorizzano
il Comune a disporre della fideiussione stessa a prima richiesta e nel modo più ampio con rinuncia espressa
ad ogni opposizione giudiziale e stragiudiziale a chiunque notificata e con l'esonero da ogni responsabilità a
qualunque titolo per i pagamenti e prelievi che il Comune dovrà fare.
Articolo 11
(Progetti esecutivi e collaudo delle opere urbanizzazione)
1. Per l’esecuzione delle opere di competenza dei Lottizzanti da questi direttamente eseguite, di cui agli artt.
5 e 6 del presente atto, dovranno essere presentati entro sei mesi dalla data di convenzione i relativi progetti
esecutivi a firma di tecnici abilitati, per l’esame e l’approvazione da parte dei competenti servizi comunali e
da altri Enti/Aziende gestori dei servizi, ai cui dettami i lottizzanti dovranno sottostare, con obbligo di
comunicazione scritta di inizio lavori delle opere di urbanizzazione. I lavori verranno eseguiti sotto la
responsabilità del Direttore dei Lavori incaricato dai lottizzanti e sotto la supervisione del collaudatore in
corso d’opera.
I competenti servizi del Comune o loro incaricati e gli altri Enti/Aziende gestori dei servizi dovranno
comunque avere il libero accesso alle aree di realizzazione delle opere di urbanizzazione per tutti gli
adempimenti e le verifiche ritenute necessarie nei limiti delle rispettive competenze.
2. Le opere di urbanizzazione devono essere collaudate entro 6 mesi dalla comunicazione dell'ultimazione
delle stesse da parte del soggetto attuatore, previa presentazione di idonea documentazione (fotografie,
carotaggi, analisi fisico-chimiche dei materiali e gli eventuali collaudi parziali), oltre alla relazione tecnico
amministrativa del Direttore ai Lavori che attesti la regolare esecuzione delle opere.
3. Il collaudatore in corso d’opera e/o finale sarà scelto dai lottizzanti e tutte le spese inerenti al collaudo
saranno a totale carico del soggetto attuatore.
4. Nel caso di richiesta di svincolo parziale della fideiussione (per il collaudo parziale), così come
contemplato al precedente articolo 11.4, gli stati d’avanzamento lavori dovranno essere opportunamente
verificati da un collaudatore in corso d’opera.
5. Il Comune si riserva la facoltà di provvedere direttamente all’esecuzione dei lavori di costruzione delle
opere e servizi indicati nella presente convenzione in sostituzione dei Lottizzanti ed a spese dei medesimi,
rivalendosi nei modi stabiliti dalla disciplina vigente e dalla presente convenzione, quando non vi abbia
provveduto entro i termini di cui all’art. 14 ed il Comune non li abbia diffidati a dar coso all’esecuzione dei
lavori con preavviso, in ogni caso, non inferiore a tre mesi.
6. Il certificato di collaudo parziale o definitivo, nei casi espressamente previsti di legge ai sensi dell’art. 141
del Dlgs 163/06 e smi, potrà essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione.
Articolo 12
(Contributo sul costo di costruzione)
1. Il contributo sul costo di costruzione in ordine al rilascio del Permesso di Costruire è quantificato in
relazione al 8% del computo metrico estimativo per la realizzazione del fabbricato, definito dal Comune con
determinazione Dirigenziale…………….
2. L'importo così definito sarà corrisposto al Comune di Voghera, secondo le modalità e garanzie fissate
dall’Amministrazione in sede di rilascio del permesso di costruire ai sensi dell’art. 48, comma 7, della legge
regionale 12/2005 e s.m.i..
3. Il soggetto attuatore riconosce espressamente che tale importo sarà adeguato in relazione al costo base
vigente nel Comune di Voghera al momento del rilascio del Permesso di Costruire e sara’ maggiorato del
23% in attuazione delle disposizioni di cui alla L.R. 31/2014 e all’art. 43 della L.R. 12/2005.
Articolo 13
(Tempi di attuazione)
1. L'attuazione dell’intervento deve essere conclusa entro il termine massimo di 10 anni dalla data di stipula
di Convenzione.
2. Il soggetto attuatore riconosce espressamente che l'efficacia connessa ai provvedimenti abilitativi
all'edificazione cessa allo scadere del termine di cui al comma 1 del presente articolo senza che in ogni caso,
sia possibile superare i termini indicati dall’art. 15 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. .
3. Il soggetto attuatore, nel rispetto comunque del termine di cui al comma 1, potrà richiedere una proroga
di un anno dei tempi di attuazione relativamente all'esecuzione delle destinazioni private.
4. Le opere di urbanizzazione dovranno essere iniziate entro un anno dalla stipulazione della convenzione
(fatto salve cause di forza maggiore dettagliatamente motivate e documentate) ed ultimate entro i termini di
validità del titolo abilitativo e comunque prima o contestualmente all’ultimazione dei lavori relativi alle
destinazioni private di cui verrà chiesta l’agibilità, in modo da garantire un funzionamento adeguato delle
urbanizzazioni, anche per lotti autonomi, degli insediamenti realizzati.
5. E' necessaria una preventiva decisione della Giunta Comunale al fine di autorizzare la richiesta di
proroga dei termini per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione, salvo che ciò sia conseguente a formale
richiesta del Comune o derivante da fatti ed eventi imprevedibili che comportano impossibilità
nell’esecuzione non imputabile al soggetto attuatore.
Articolo 14
(Conclusione dell'attuazione dell’intervento)
1. L'attuazione dell’intervento si intende conclusa, anche anticipatamente rispetto al termine massimo di
attuazione previsto dall'articolo 14 della convenzione, quando le opere di urbanizzazione primaria e
secondaria sono collaudate positivamente e sia stato rilasciato, in modo espresso o tacito il certificato di
agibilità degli edifici.
2. Il rilascio del certificato di agibilità ovvero la sua formazione per silenzio assenso, potrà sussistere solo
se risultano ultimate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria afferenti all'edificio ospitante le unità
immobiliari interessate all'ottenimento del certificato.
3. Ai fini della conclusione dell'attuazione dell’intervento è altresì richiesto che, relativamente agli edifici
ed alle opere oggetto dell’intervento stesso, non siano pendenti controversie di natura finanziaria ovvero
procedimenti sanzionatori tra il Comune di Voghera ed il soggetto attuatore.
Articolo 15
(Consegna delle aree oggetto di opere di urbanizzazione)
1. A seguito dell’approvazione del collaudo finale delle opere di urbanizzazione di cui al precedente
articolo 12, i lottizzanti e/o loro aventi causa redigeranno con il personale comunale preposto, specifico atto
di consegna dei beni.
Articolo 16
(Alienazione delle aree)
1. Qualora i lottizzanti procedano ad alienazione delle aree oggetto del Piano di Lottizzazione, si
impegnano a trasferire tutti gli oneri assunti con la presente convenzione.
2. La cessione da parte dei Lottizzanti a terzi non è comunque liberatoria degli obblighi da loro assunti con
la presente Convenzione salva espressa manifestazione di volontà in contrario da parte dell’Amministrazione
Comunale.
3. L’Amministrazione Comunale in caso di inottemperanza da parte dei cessionari degli obblighi assunti
col presente atto potrà pertanto, salvo i provvedimenti da adottare nei confronti del cessionario in via di
autotutela, contestare l’inadempienza anche ai Lottizzanti originari ed intimargli un termine congruo per
adempiere.
4. In caso di trasferimento parziale degli oneri suddetti, i Lottizzanti ed aventi causa resteranno solidamente
responsabili verso l’Amministrazione Comunale per tutti gli obblighi non trasferiti agli acquirenti dei lotti.
5. Gli atti di cessione, trasferimento o costituzione dei diritti, compiuti in violazione degli obblighi, oneri,
condizioni o modalità di cui alla presente convenzione, non produrranno alcun effetto nei rapporti tra il
Comune ed i Lottizzanti ed i loro aventi causa.
Articolo 17
(Vincolo di asservimento)
1. La trascrizione della presente Convenzione è comprensiva e sostitutiva dell’atto di vincolo di
asservimento volumetrico previsto dalle norme per le singole edificazioni, limitatamente a quanto previsto
dal presente Piano di Lottizzazione.
Articolo 18
(Spese conseguenti alla convenzione)
1. Le spese di registrazione, trascrizione e volturazione sia della presente convenzione sia dei contratti
integrativi della stessa sono a carico del soggetto attuatore.
2. Tutte le spese, a qualsiasi titolo sostenute, relative e conseguenti alla presente Convenzione saranno a
totale carico dei Lottizzanti che si riservano di richiedere tutte le agevolazioni fiscali previste dalla vigente
legislazione.
Articolo 19
(Clausola penale in relazione all’esecuzione dei lavori)
1. Qualora le opere di urbanizzazione di spettanza del soggetto attuatore non siano ultimate entro i termini
di cui all'articolo 14 della presente convenzione si prevede la possibilità, previa diffida, di escussione della
fideiussione e di esecuzione in danno, fatto salvo motivati ritardi nell'ultimazione delle opere a causa dell’
impossibilità non imputabile al soggetto attuatore.
Articolo 20
(Clausola risolutiva espressa)
1. Il Comune di Voghera si riserva la facoltà di avvalersi della clausola risolutiva ex articolo 1456 del
codice civile, previa diffida ed assegnazione di un termine per adempiere, al verificarsi del mancato avvio
delle opere di urbanizzazione nei termini di cui all'articolo 14.
2. Laddove il soggetto attuatore eserciti l'attività di impresa in forma societaria la convenzione si risolve di
diritto nei seguenti casi:
♦ fallimento della società
♦ scioglimento della società per una delle cause previste dal codice civile
♦ trasformazione della società e qualsiasi modifica statutaria che importi una diminuzione della
responsabilità della società medesima.
3. Resta salva la facoltà per l’Amministrazione comunale, nell’ipotesi di cui al comma 2, di dar corso
all’esecuzione delle opere di urbanizzazione previa escussione della fideiussione versata a garanzia, ai sensi
dell’art.11.
Articolo 21
(Riferimento a Leggi e Regolamenti)
Per quanto non contenuto nella presente, si fa riferimento alle Leggi e Regolamenti, sia generali che
comunali in vigore, ed in particolare alla Legge Urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150, e successive modifiche,
al D.P.R. 380/2001 e s.m.i. e alla L.R. n. 12 del 11/03/05 e successive modifiche e integrazioni.
Articolo 22
(Foro competente)
1. La risoluzione delle controversie relative alla presente convenzione è attribuita alla giurisdizione del
TAR Lombardia.
E richiesto io Notaio ho letto il presente atto ai Comparenti che approvandolo e confermandolo lo firmano
con me Notaio, omessa la lettura degli allegati …………………… per espressa volontà dei comparenti.
Sottoscrizione delle parti
Per il Comune di Voghera
Per i lottizzanti
Articolo 23
(Clausole vessatorie)
1. Il soggetto attuatore approva espressamente le seguenti clausole ai sensi dell'articolo 1341 comma 2 del
Codice Civile:
- articolo 10. Responsabilità per l’esecuzione delle opere
- articolo 12. Progetti esecutivi e collaudo delle opere di urbanizzazione
- articolo 14. Tempi di attuazione
- articolo 15. Conclusione dell’attuazione dell’intervento
- articolo 23. Foro competente.
Sottoscrizione delle parti
Per il Comune di Voghera
Per i lottizzanti
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