Tempi di guida e riposo

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Tempi di guida e riposo
Tempi di guida e di riposo (art. 174 cds) e regolamento CE 561/2006.
La normativa ha dato la definizione letterale dei vari tempi registrati dal
tachigrafo, quantificandoli nel rispetto della direttiva 2002/15/CE e della
legge 234/2007, le definizioni sono le seguenti:
Interruzione: ogni periodo in cui il conducente non deve guidare o svolgere
altre attività lavorative, ma deve riposarsi. L’interruzione deve essere
minimo
di 45′, si possono effettuare due periodi di interruzione di cui il primo di
almeno 15′ ed il secondo di almeno 30′; i due periodi non possono essere
consecutivi.
Altre mansioni: tutte le attività lavorative di qualsiasi natura, comprese
quelle svolte al proprio o altro datore di lavoro sia nell’ambito o al di fuori
del trasporto.
Riposo: ogni periodo ininterrotto di tempo in cui il conducente è libero di
disporre liberamente del proprio tempo. Si parla di riposo solo se esso è uguale
e/o superiore ad una ora.
Periodo di riposo giornaliero: ogni periodo giornaliero ininterrotto di tempo in
cui il conducente è libero di disporre liberamente del proprio tempo e comprende
sia li periodo di “riposo giornaliero regolare” sia il periodo di “riposo
giornaliero ridotto”.
Riposo giornaliero regolare: ogni tempo di riposo ininterrotto di almeno 11 ore.
Questo periodo di riposo può essere preso in 2 periodi frazionati di 3 ore il
primo e di 9 ore il secondo; i 2
periodi non possono essere invertiti.
Riposo giornaliero ridotto: ogni tempo di riposo ininterrotto di almeno 9 ore,
ma sempre meno di 11 ore.
Periodo di riposo settimanale:
ogni periodo settimanale ininterrotto di tempo
in cui il conducente è libero di disporre liberamente del proprio tempo e
comprende sia li periodo di “riposo settimanale regolare” sia il periodo di
“riposo settimanale ridotto”.
Riposo settimanale regolare: ogni tempo di riposo ininterrotto di almeno 45 ore.
Riposo settimanale ridotto: ogni tempo di riposo inferiore a 45 ore che può
essere ridotto ad una durata minima continua di 24 ore; le ore mancanti per
raggiungere le 45 ore di riposo devono essere recuperate entro la terza
settimana successiva , anche in modo frazionato.
Periodo di guida: è il tempo di guida che passa tra l’ìnizio della guida ed una
interruzione e/o un riposo, il tempo di guida non può mai superare le 4 ore e
mezzo
consecutive, salvo i coefficienti di superamento di cui alla tabella
successiva.
Periodo di guida giornaliero: è il tempo complessivo di guida effettuato termine
di un periodo di riposo giornaliero e l’inizio del periodo di riposo giornaliero
seguente e/o tra un periodo di riposo giornaliero ed un periodo di riposo
settimanale. Il periodo di guida giornaliero è massimo di 9 ore, due volte alla
settimana possono essere portate a 10 ore, ma le 2 ore in eccedenza devono
essere recuperate nella settimana successiva.
Periodo di guida settimanale: è il tempo complessivo di guida effettuato nel
corso di una settimana.
Il periodo di guida settimanale è massimo di 56 ore, nelle due settimane
consecutive non si può guidare più di 90 ore.
Multipresenza: è quando quando durante un periodo di guida compreso fra due
periodi di riposo giornaliero consecutivi o fra un periodo di riposo giornaliero
ed un periodo di riposo settimanale, ci sono 2 conducenti a bordo del veicolo.
La prima ora può non essere presente il secondo conducente, per il resto del
periodo è obbligatorio.
Note: Art. 8 comma 6 regol. 561/2006.
La settimana è normalmente considerata con inizio alle ore 0.00 del lunedì e
fine alle ore 23,59 della domenica; la giusta definizione è che comincia al più
tardi
dopo
6
periodi
di
24
ore
dal
termine
del
precedente
periodo
di riposo settimanale;
Il giorno di guida di 24 ore non necessariamente iniziare alle ore 0,00 e finire
alle ore 24,00, ma può iniziare in
qualsiasi ora del giorno e finire dopo 24
ore. (esempio: può iniziore alle ore 10,00 del 12/11/2010 e finire
alle ore
10,00 del 13/11/2010)
NB. – Con il Regolamento Europeo UE/1266/2009 del 16/12/2009, è stato adeguato
il regolamento EU/3821/85, introducendo la regola del minuto che recita: ogni
spostamento di guida di durata inferiore a 30″ non viene considerato tempo di
guida; pertanto si è risolto il problema della guida in condizioni di fila nel
traffico e dello spostamento del veicolo in deposito e/o al carico e scarico
merci.
Tabella riepilogativa coefficienti di superamento tempi:
Il regolamento n° 1073/2009/CE, di modifica al regolamento 3820/85/CE, ed il
regolamento 561/2006/CE del 15/03/2006, stabilisce i tempi di guida e riposo che
ogni conducente di veicoli, con obbligo di installazione ed uso del tachigrafo,
deve rispettare.
Nella sceda f 296n, sono riportati i tempi di guida e di riposo, in base alle
nuove disposizioni normative.
La Comunità Europea, con il Regolamento CEE/1071/09, recepito da parte
dell’Italia con proprioD.M. 120/2010 del 29/07/20120, dispone che tutti i paesi
CE dovranno regolamentarsi, nel rispetto dei seguenti parametri, per quanto
concerne il superamento dei tempi di guida e di riposo di un conducente
professionista che ha l’obbligo dell’uso del cronotachigrafo.
I valori massimi da rispettare sono i seguenti, con possibilità di ogni Stato
membro di abbassare detti valori:
Tempi
Coefficiente di superamento
Entro il 10%
Dal 10 al 20%
oltre il 20%
54′
108′
38-152 €
300-1200 €
400-1600 €
0
2
10
Guida giornaliera 9 ore
Multa
Punti detr. su CQC
Guida settimanale 56 ore
5h 36
da 5h 36′ a 11h
12′
Multa
0
250-1000 €
400-1600€
Punti
0
1
2
9h 54′
da 9h 36′ a 8h 48′
Multa
200-800 €
350-1400 €
400-1600 €
Punti
0
5
10
40h 30′
da 40h 30 a 36h
Multa
0
350-1400 €
400-1600 €
Punti
0
3
5
Riposo giornaliero 11 ore
Riposo settimanale 45 ore
Il riposo di 24 ore, con obbligo del recupero entro la 3° settimana successiva, è
sempre possibile
Pausa, tra 2 periodi di guida, pari a 45′, se non rispettata, senza limite di minuti
Multa
155-620 €
Punti
2
Per gli indirizzi interpretativi sul calcolo dei tempi di guida e di riposo, di
cui al regolamento CE 561/2006, si demanda alla circolare del Ministera degli
Interni prot. 17598 del 22/7/2011
(300/A/6262/11/111/20/3)
Veicoli utilizzati per la manutenzione delle reti, elencati nella lettera h
dell’art. 13 paragrafo 1 del Regol. CE, (strade, linee elettriche, acquedotti,
marine, ecc…) circolare prot. 16118/RM/08.05.10 del 10/07/2012.
Per detti veicoli è possibile non utilizzare il cronotachigrafo, anche se sul
veicolo è installato, per il controllo dei tempi di guida e di riposo del
conducente.
Si
ricorda
che
lo
stesso
veicolo
deve
essere
utilizzato
permanentemente per l’attività di manutenzione di cui sopra e che la ditta
utilizzatrice svolge effettivamente detta attività e che la stressa sia stata
dichiarata nella Camera di Commercio.
La ditta proprietaria del veicolo in esame, per dimostrare che lo stesso veicolo
è adibito per detta atività, in caso di controllo su strada, dovrà avere a bordo
del veicolo i seguenti documenti:
a. Dichiarazione, su carta intestata, con data e firma del responsabile dell’Ente
Gestore o concessionario del servizio, in cui si dichiara e si assume la
responsabilità, che l’impresa ha la disponibilità del veicolo e che lo stesso
svolge, in nome e per conto dello stesso, una delle attività di manutenzione di
cui sopra. Si precisa che detta dichiarazione non ha nessuno effetto se l’attività
dichiarata è di tipo saltuario.
b. In caso di sub-appalto, sul veicolo dovranno esserci 2 dichiarazioni, una come al
punto a) e la seconda dove risultano gli estremi del contratto di sub-appalto,
sottoscritta dal responsabile della ditta appaltatrice assumendosene la
responsabilità. Si precisa che detta dichiarazione non ha nessuno effetto se
l’attività dichiarata è di tipo saltuario.
Si ricorda che qualora il veicolo è dotato di cronotachigrafo dalla casa
costruttricde, lo stesso non può essere smontato pertanto l’obbligo della
revisione biennale dello strumento rimane e se non si provvede si è soggetti a
sansioni amministrative.