Risposte a quesiti inerenti la l

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Risposte a quesiti inerenti la l
RISPOSTE A QUESITI INERENTI LA L.R. 15/2000
A) Quesiti relativi alla Carta di esercizio e alla attestazione degli obblighi di
cui all‟art. 2, comma 6 ter
1. Si chiede se c‟è un termine entro cui compilare la carta di esercizio di cui
all‟articolo 2, comma 6 quater della l.r. 15/2000.
Attualmente Regione Lombardia non ha previsto alcun termine per la compilazione del
suddetto documento, tuttavia si suggerisce ai comuni di individuare una data entro la quale
completare, per tutti gli operatori, la predisposizione sia della carta d’esercizio che della
attestazione di cui all’articolo 2, comma 6 ter della legge regionale in questione. Tale data
dovrà essere individuata ricercando il consenso delle associazioni di categoria e di ANCI.
2. In caso di cessione di un titolo riportato nella Carta di Esercizio, è previsto per
l‟operatore l‟obbligo di aggiornamento e, nel caso in cui non venga aggiornata, è
prevista una sanzione? Quale sanzione è prevista per l‟operatore sprovvisto di Carta
di Esercizio?
Attualmente non esiste alcuna sanzione per gli operatori sprovvisti di carta di esercizio o con
carta di esercizio non aggiornata. Ciò in quanto l’utilizzo di tale documento è ancora in fase
sperimentale. Le sanzioni saranno certamente introdotte a breve.
3. L‟attestazione deve essere sottoscritta dal Presidente dell‟Ascom provinciale o può
essere sottoscritta anche dal Presidente dell‟associazione di categoria? È possibile
una delega di firma a terzi?
Si suggerisce la sottoscrizione da parte del presidente dell’associazione provinciale o di un suo
delegato.
4. La verifica dei requisiti di cui all‟articolo 2, comma 3 bis della l.r. 15/2000 viene
fatta controllando che l‟azienda sia attiva in C.C.I.A.A., presso l‟Agenzia delle Entrate
(P.IVA attiva) ed abbia una posizione I.N.P.S. aperta, senza chiedere all‟operatore
l‟avvenuto versamento dei tributi previsti. È corretto?
E’ corretto. I comuni e le associazioni non sono competenti in materia di pagamenti che
riguardino altri Enti: ognuno di questi ha, infatti, tutti gli strumenti necessari per poter
chiedere ed ottenere i pagamenti suddetti.
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5. L‟attestazione di assolvimento agli obblighi amministrativi, fiscali e previdenziali è
fatta per l‟anno in corso o per l‟anno precedente?
L’attestazione è una presa d’atto della situazione in cui si trova l’ambulante nel momento in cui
è effettuata, pertanto dev’essere riferita a tale momento.
6. Considerato che il fac-simile della carta di esercizio allegato alla DGR 3 dicembre
2008, N. 8570 esclude i posteggi isolati, è opportuno formulare una modulistica
capace di gestire l‟individuazione degli operatori con tali posteggi?
La legge non prevede che gli operatori con posteggi isolati abbiano la carta di esercizio.
7. Da un‟analisi della normativa vigente, non risulta chiaramente espresso se la Carta
di Esercizio debba o meno essere rilasciata annualmente.
La carta di esercizio non ha un termine di validità, deve, però, essere aggiornata in relazione a
tutte le eventuali variazioni dell’attività dell’impresa.
8. Viste le difficoltà di accertamento da parte degli uffici comunali e delle
Associazioni di categoria del rispetto degli obblighi in materia amministrativa,
fiscale, previdenziale ed assistenziale dell‟operatore, è possibile che tale
certificazione sia sottoscritta dall‟operatore stesso ogni anno?
Sia la carta di esercizio che l’attestazione di assolvimento degli obblighi amministrativi, fiscali,
previdenziali ed assistenziali sono strumenti finalizzati alla lotta all’abusivismo. A tal fine,
pertanto, è da escludersi un’autocertificazione.
9. In ordine all‟autenticità delle concessioni e delle autorizzazioni presentate
dall‟operatore per la compilazione della carta di esercizio, si chiede se l„Associazione
di categoria che si fa rilasciare un‟autocertificazione da parte dello stesso ambulante
è da ritenersi sollevata da qualsiasi responsabilità qualora, in un controllo
successivo, ne sia accertata una falsa. Si chiede inoltre per quanto tempo debba
essere conservata la suddetta autocertificazione.
Ribadito che la finalità della carta di esercizio è quella di scoraggiare l’attività abusiva e che
quindi le informazioni rilasciate dall’operatore dovrebbero essere verificate, si ricorda che
l’ambulante che autocertifica un suo determinato stato se ne assume tutte le conseguenti
responsabilità, anche a livello penale. Non si rilevano, pertanto, elementi di responsabilità in
capo all’Associazione. L’autocertificazione dovrà essere conservata secondo le disposizioni
generali previste per la conservazione degli atti.
10. Non risulta chiaro per quale motivo l‟attestazione debba essere fatta per ogni
mercato, considerato che quando si certifica uno stato di fatto, quest‟ultimo vale in
tutte le situazioni e pertanto per tutte le autorizzazioni. Di conseguenza, si propone
di eliminare dal modulo il riferimento all‟autorizzazione posseduta; in questo modo
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verrebbe effettuata una unica attestazione di responsabilità valevole per tutte le
autorizzazioni in possesso dell‟operatore.
I requisiti di cui all‟attestazione sono posseduti dall‟azienda, a che scopo è previsto
un rigo da compilare con i dati di una sola autorizzazione?
Si ritiene che l’attestazione debba essere riferita ad ogni autorizzazione in quanto potrebbe
verificarsi il caso in cui un operatore sia in regola solo con una autorizzazione ed eserciti
abusivamente con le altre di cui è titolare.
11. Quali sono, in dettaglio, gli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed
assistenziali che devono essere attestati?
Iscrizione al registro delle imprese presso la CCIAA, possesso della partita IVA, iscrizione
all’INPS e all’INAIL (qualora dovuta), presentazione modello unico con redditi d’impresa.
12. Non risulta chiaro se, nel caso di una ditta costituita come Snc e operante su due
mercati che si svolgono nello stesso giorno – ma in Comuni diversi – la stessa ditta
debba o meno dotarsi di due carte di esercizio.
Inoltre, in caso di società con più amministratori e legali rappresentanti, si chiede
quali elementi occorra indicare nel modulo carta di esercizio e - nello specifico - nello
spazio riservato alla fotografia?
Qualora al banco dell‟operatore sia presente e lavori un altro socio (che non sia lo
stesso riportato nella fotografia), si chiede se sia necessario mettere a disposizione
dell‟organo di controllo anche una visura camerale della ditta.
La carta di esercizio è una sola per ogni operatore titolare anche di più autorizzazioni. Qualora
si tratti di società, dovranno risultare i dati e la fotografia del o dei soggetti titolati ad
esercitare l’attività.
13.Si chiede di precisare quale disposizione è prevista qualora sul posteggio sia
presente solo un dipendente e non il titolare.
Il dipendente deve essere in possesso della carta d’esercizio del titolare dell’autorizzazione e
deve dimostrare l’effettiva dipendenza dal titolare medesimo.
14. Qualora l‟operatore venda un‟autorizzazione su posteggio indicata nella propria
carta di esercizio, si chiede se quest‟ultima debba essere aggiornata oppure no. Chi è
il soggetto autorizzato ad aggiornare la carta di esercizio?
La carta di esercizio deve essere aggiornata con le stesse modalità previste per la sua
compilazione iniziale.
15. Si chiede se è previsto il rilascio a titolo gratuito alle Associazioni di categoria di
supporti informatici per la compilazione della carta di esercizio e dell‟attestazione.
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Attualmente non è previsto alcun supporto informatico. Tuttavia Regione Lombardia, ai sensi di
quanto previsto dalla DGR 8570/2008, fornirà indicazioni in ordine alla predisposizione della
carta di esercizio su supporto informatico, nonché all’organizzazione e gestione dei relativi dati.
B) Quesiti relativi alla DIAP
16. Un ambulante non alimentare deve presentare la DIAP?
La vendita in forma ambulante è disciplinata da specifiche normative e quindi lo svolgimento di
tale attività (avvio, modifiche, ecc.) trova in dette disposizioni il proprio fondamento
normativo.
Trattandosi di generi non alimentari non sono previsti gli obblighi della notifica ai fini della
registrazione, adempimento cui si assolve presentando la DIAP.
17. Un ambulante alimentare quando inizia l‟attività con una nuova concessione,
deve presentare la DIAP A di nuova attività ad ogni comune dove ha i posteggi?
La DIAP va presentata dall'ambulante solo quando viene iniziata l'attività imprenditoriale o
viene modificata un’attività già in essere.
L’ottenimento della concessione al posteggio non costituisce né avvio di nuova attività né
aggiornamento di quella esistente ai fini igienico-sanitari: pertanto, non deve essere
presentata la DIAP ogni qualvolta si ottenga dal Comune la concessione di nuovo posteggio.
Nei comuni presso i quali farà richiesta di posteggio, dovrà dichiarare di aver già presentato la
DIAP ai fini igienico-sanitari specificando a quale comune è stata presentata, oppure di essere
in possesso di nulla osta sanitario.
Prima di rispondere ai successivi quesiti occorrono DUE PREMESSE
QUANDO SI PARLA DI AUTOMEZZI, SI DEVE INTENDERE L‟AUTONEGOZIO
IL MODELLO B VA COMPILATO SOLO PER SUBINGRESSO NELL‟ATTIVITÀ E
NON
NELLA
CONCESSIONE
DI
POSTEGGIO
O
NELLA
PROPRIETÀ
DELL‟AUTOMEZZO (salvi gli adempimenti nei confronti del Comune)
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Ciò premesso, se invece l‟operatore inizia l‟attività per subingresso, deve
limitarsi a presentare la DIAP B?
Se l'operatore inizia l'attività di vendita, sia di prodotti alimentari che di altro genere
merceologico, mediante subingresso è tenuto a presentare il modello B della modulistica
pubblicata sul BURL del 12.02.2009, 2° supplemento straordinario.
Salvo diversi accordi, il SUAP invia a tutti gli interessati le DIAP pervenute.
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Se il subingresso riguarda solo la concessione di posteggio, ma non
l‟automezzo, deve presentare anche la DIAP A di modifica, poiché il cambio
dell‟automezzo è da intendersi come una modifica di “locali o impianti”?
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Per quanto riguarda il subingresso nella concessione o nell’automezzo vedasi le due
premesse.
Pertanto, occorrerà presentare il modello A solo nel caso in cui vi sia un cambio
dell’automezzo o un cambio delle strutture di vendita (es. da banco mobile ad
autonegozio o viceversa) in quanto si configura una modifica dell'attività.
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Se si subentra sia nella concessione che nell‟automezzo, ma anziché vendere
frutta come il precedente titolare, il subentrante vendesse un qualsiasi altro
genere alimentare, deve presentare anche la DIAP A di modifica, perché il
diverso genere alimentare venduto costituisce una modifica merceologica?
Per quanto riguarda il subentro nella concessione e nella proprietà dell’automezzo, vale
quanto esposto nei punti precedenti.
Per quanto riguarda i generi merceologici si segnala che nel modello A è prevista una
specifica voce per la variazione di generi merceologici.
Si ritiene tuttavia che nel caso in cui il subentrante venda prodotti alimentari, seppur
non identici a quelli venduti dal precedente titolare dell’autorizzazione, non occorra
presentare la DIAP in quanto il genere merceologico alimentare resta invariato.
18. Se un ambulante subentra presso posteggi siti in Comuni di diversa competenza
Asl deve versare per ogni Comune il versamento di € 32,48: ma se i Comuni dove
presenta la DIAP dipendono dalla stessa Asl, si deve effettuare comunque un
versamento di € 32,48 o basta fare un unico versamento per tutti, utilizzando quale
allegato una fotocopia del versamento?
Un ambulante non alimentare deve presentare la DIAP?
Si richiama quanto detto in precedenza in merito agli adempimenti relativi all’ottenimento della
concessione di posteggio e al subingresso.
Resta inteso che se la procedura per l’assegnazione del posteggio prevede che debba essere
fatto un versamento al Comune, tale obbligo va rispettato.
All’ultima domanda è già stata data risposta.
19. Un ambulante che ha iniziato vent‟anni fa l‟attività quindi non ha mai presentato
DIAP, ma esercita in virtù della sola autorizzazione comunale e il nulla-osta a suo
tempo rilasciato dall‟Asl che attesta l‟idoneità del mezzo, quando subentra in un
posteggio per la stessa merceologia, deve presentare solo la DIAP B? O deve
presentare anche la DIAP A di modifica perché il nulla-osta a suo tempo rilasciato
non ha più valenza?
Se nulla è cambiato rispetto alla situazione che ha consentito all’autorità di controllo una
valutazione favorevole sia sulle strutture di vendita che sul mezzo utilizzato, per il subentro
nella concessione del posteggio non va presentato nulla (salvi gli adempimenti nei confronti del
Comune).
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20. Quando saranno a disposizione le DIAP aggiornate? Ad esempio nella DIAP B che
riquadro va compilato se si vuole comunicare il subingresso in un posteggio?
La società informatica di Regione Lombardia si è impegnata a rendere disponibile on-line la
nuova modulistica entro la fine di giugno del corrente anno.
21. In caso di una fiera regolarmente istituita ogni operatore deve presentare
singolarmente la DIAP o si può accedere ad una forma semplificata?
In caso di svolgimento di fiera ambulante, regolarmente istituita, si ritiene che la DIAP possa
essere unica per tutti i commercianti ambulante partecipanti, nel senso che sarà presentata
un'unica dichiarazione da parte dell’organizzatore, alla quale sarà allegato l'elenco degli
ambulanti partecipanti con gli estremi delle autorizzazioni amministrative e l'indicazione delle
relative merceologie.
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