NOVITÀ IN TEMA DI DISABILI DAL DECRETO SEMPLIFICAZIONI
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NOVITÀ IN TEMA DI DISABILI DAL DECRETO SEMPLIFICAZIONI
LEGISLAZIONE NOVITÀ legislazione NOVITÀ IN TEMA DI DISABILI DAL DECRETO SEMPLIFICAZIONI SOMMARIO D. Lgs. 14.09.2015, n. 151 - L. 10.12.2014, n. 183 - L. 12.03.1999, n. 68 • SCHEMA DI SINTESI • MODIFICHE ALLA L. 68/1999 È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23.09.2015, n. 221 il D. Lgs. 151/2015, che reca disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini ed imprese, in attuazione della legge delega Jobs Act. Il capo primo del provvedimento, del quale si occupa questo contributo, è dedicato al tema dell’inserimento mirato di persone con disabilità. SCHEMA DI SINTESI LINEE GUIDA Art. 1 Saranno definite linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità sulla base di specifici principi. Entro 180 giorni dal 24.09.2015 con decreto ministeriale. Promozione di una rete integrata con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio e con l’Inail, in relazione alle competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, per l’accompagnamento e il supporto della persona con disabilità presa in carico al fine di favorirne l’inserimento lavorativo. Promozione di accordi territoriali con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le cooperative sociali di cui alla L. 381/1991, le as sociazioni delle persone con disabilità e i loro familiari, nonché con le altre organizzazioni del terzo settore rilevanti, al fine di favorire l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità. PRINCIPI LINEE GUIDA Art. 1 Individuazione, in attesa della revisione delle procedure di accertamento della disabilità, di modalità di valutazione bio-psico-sociale della disabilità, definizione dei criteri di predisposizione dei progetti di inserimento lavorativo che tengano conto delle barriere e dei facilitatori ambientali rilevati, definizione di indirizzi per gli uffici competenti funzionali alla valutazione e progettazione dell’inserimento lavorativo in ottica bio-psicosociale. Analisi delle caratteristiche dei posti di lavoro da assegnare alle persone con disabilità, anche con riferimento agli accomodamenti ragionevoli che il datore di lavoro è tenuto ad adottare. Promozione dell’istituzione di un responsabile dell’inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro, con compiti di predisposizione di progetti personalizzati per le persone con disabilità e di risoluzione dei problemi legati alle condizioni di lavoro dei lavoratori con disabilità, in raccordo con l’Inail per le persone con disabilità da lavoro. Individuazione di buone pratiche di inclusione lavorativa delle persone con disabilità. CAMPO DI APPLICAZIONE Art. 2 QUOTE DI RISERVA Art. 3 COMPUTO DELLA QUOTA DI RISERVA Art. 4 Le disposizioni sul collocamento mirato saranno applicate anche ai soggetti la cui capacità di lavoro, in oc- cupazioni confacenti alle loro attitudini, sia ridotta a meno di 1/3 in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale (art. 1, c. 1, L. 222/1984). • Dal 2017 non varranno più le disposizioni che prevedono che l’obbligo di assumere lavoratori tutelati dalla L. 68/1999 si applichino solo in caso di nuove assunzioni: .. per i datori di lavoro privati che occupino da 15 a 35 dipendenti; .. per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale. Una novità prevede che i lavoratori già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento mirato, siano computati nella quota di riserva purché abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 60% o minorazioni ascritte dalla I alla VI categoria delle tabelle annesse al D.P.R. 915/1978, o con disabilità intellettiva e psichica, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%. R AT I O L a v o r o Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata Aggiornato al 23.09.2015 N . 1 0 / 2 0 1 5 - 1 1 4 3 6 11 NOVITÀ legislazione MODIFICHE ALLA L. 68/1999 ESCLUSIONI ED ESONERI • Attività rischiose • I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che occupino addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso Inail pari o superiore al 60 per mille possono autocertificare l’esonero dall’obbligo di assumere disabili per quanto concerne i medesimi addetti e sono tenuti a versare un contributo esonerativo di € 30,64 per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato. • Datori di lavoro pubblici • I datori di lavoro pubblici possono compensare le maggiori assunzioni di disabili di una unità produttiva con le minori di altra unità nell’ambito della stessa Regione senza più necessità di preventiva autorizzazione, trasmettendo il prospetto informativo a ciascuno degli uffici competenti. • Richiesta nominativa e preselezione • I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici assumono mediante: .. richiesta nominativa di avviamento agli uffici competenti; .. stipula di convenzioni. • La richiesta nominativa può essere preceduta dalla richiesta agli uffici competenti di effettuare la preselezione delle persone che abbiano aderito alla specifica occasione di lavoro, sulla base delle qualifiche e secondo le modalità concordate dagli uffici con il datore di lavoro. • Avvio da graduatoria • Nel caso di mancata assunzione del disabile secondo le modalità ed entro i termini previsti, gli uffici competenti avviano i lavoratori secondo l’ordine di graduatoria per la qualifica richiesta o altra concordata con il datore di lavoro sulla base delle qualifiche disponibili. Art. 5 MODALITÀ DELLE ASSUNZIONI OBBLIGATORIE Gli uffici possono procedere anche previa chiamata con avviso pubblico e con graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro. Art. 6 ELENCHI E GRADUATORIE • Iscrizione negli elenchi • I disabili disoccupati in cerca di occupazione devono iscriversi nell’apposito elenco tenuto dai servizi per il collocamento mirato nel cui ambito territoriale abbiano la residenza, ma possono iscriversi anche altrove dopo essersi cancellati dall’elenco nel quale fossero già iscritti. • Comitato tecnico • Presso i servizi del collocamento mirato opera un comitato tecnico con compiti di valutazione delle capacità lavorative, di definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all’inserimento e di predisposizione di controlli periodici sulla permanenza della disabilità. • Il comitato analizza le caratteristiche dei posti da assegnare ai lavoratori disabili, favorendo l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. • Disposizioni abrogate • Sono stati abrogati i cc. 2 e 5 dell’art. 9, L. 68/1999: .. possibilità di avviare lavoratori con qualifiche simili a quelle richieste in caso di impossibilità di avviare lavoratori con la qualifica richiesta o concordata; .. possibilità per gli uffici di determinare procedure e modalità di avviamento mediante chiamata con avviso pubblico e con graduatoria limitata agli aderenti alla specifica occasione di lavoro. • Banca dati collocamento mirato • Sarà istituita nell’ambito della banca dati politiche attive e passive e sarà la destinataria dell’invio dei prospetti informativi nonché delle informazioni circa gli accomodamenti ragionevoli adottati. Le comunicazioni del collocamento saranno a tal fine integrate con le informazioni relative al lavoratore disabile assunto. • Nella banca dati confluiranno anche le informazioni da parte degli uffici competenti, dell’Inps, dell’Inail, delle Regioni e delle Province autonome. Art. 7 RICHIESTE DI AVVIAMENTO Art. 8 12 R AT I O L a v o r o N . 1 0 / 2 0 1 5 - 1 1 4 3 6 Aggiornato al 23.09.2015 Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata LEGISLAZIONE NOVITÀ legislazione CONVENZIONI DI INSERIMENTO LAVORATIVO Art. 9 • Alla scadenza della convenzione, salvo il ricorso ad altri istituti previsti dalla L. 68/1999, il datore di lavoro committente, previa valutazione degli uffici competenti, può, tra l’altro, assumere il disabile dedotto in convenzione mediante chiamata nominativa (è stato eliminato il riferimento della deroga all’art. 7 perché ora le assunzioni sono tutte nominative) accedendo al Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, ma non più con diritto di prelazione nell’assegnazione delle risorse. INCENTIVI • Nuove misure • Nel rispetto dell’art. 33 del Regolamento UE 651/2014, ai datori di lavoro è concesso, a domanda, per le assunzione effettuate dal 2016 un incentivo: .. del 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per 36 mesi, per ogni lavoratore disabile assunto a tempo indeterminato, purché con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla I alla III categoria delle tabelle annesse al D.P.R. 915/1978; .. del 35% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per 36 mesi, per ogni disabile assunto a tempo indeterminato con riduzione della capacità lavorativa tra il 67 e il 79% o minorazioni ascritte dalla IV alla VI categoria delle citate tabelle; .. del 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per ogni lavoratore con disabilità intellettiva e psichica con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, per un periodo di 60 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato, o per tutta la durata del contratto in caso di assunzione a termine per non meno di 12 mesi. • Modalità • L’incentivo è corrisposto mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili. • La domanda si propone mediante apposita procedura Inps che provvede anche a confermare la disponibilità delle risorse così da poter provvedere entro 7 giorni alla stipula del contratto di lavoro incentivato da comunicare all’Inps entro il termine perentorio di successivi 7 giorni, pena la perdita delle somme stanziate. • L’incentivo è riconosciuto in base all’ordine cronologico di arrivo delle domande, nell’ambito delle risorse stanziate. • Contributi • Al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili sono destinati gli importi delle sanzioni amministrative previste dalla L. 68/1999 ed i contributi versati dai datori di lavoro ai sensi della medesima legge non versati al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, nonché il contributo di fondazioni, enti di natura privata e soggetti comunque interessati. • Erogazioni • Tra le erogazioni del Fondo sono venuti meno i contributi aggiuntivi rispetto a quelli del Fondo nazionale, sostituiti da contributi per il rimborso forfetario parziale delle spese necessarie all’adozione di accomodamenti ragionevoli in favore dei lavoratori con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, incluso l’apprestamento di tecnologie di telelavoro o la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l’integrazione lavorativa della persona con disabilità, nonché per istituire il responsabile dell’inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro. • Disposizioni abrogate • È stato soppresso l’albo professionale nazionale dei centralinisti telefonici privi della vista (art. 2, L. 594/1957), sostituito con l’iscrizione all’elenco tenuto dai servizi competenti mediante modifica della L. 113/1985. • Iscrizione all’elenco • I privi della vista abilitati e disoccupati si iscrivono nell’apposito elenco tenuto dal servizio competente del luogo di residenza che verifica il possesso dell’abilitazione e la condizione di privo della vista e rilascia apposita certificazione. • È comunque possibile iscriversi nell’elenco di un solo altro servizio. Chi fosse già iscritto in più elenchi dovrà scegliere l’elenco presso cui mantenere l’iscrizione entro 36 mesi dal 24.09.2015. Art. 10 FONDO REGIONALE Art. 11 CENTRALINISTI PRIVI DELLA VISTA Artt. 12 e 13 R AT I O L a v o r o Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata Aggiornato al 23.09.2015 N . 1 0 / 2 0 1 5 - 1 1 4 3 6 13 LEGISLAZIONE NOVITÀ legislazione PROCEDURA TELEMATICA PER COMUNICARE DIMISSIONI E RISOLUZIONI CONSENSUALI Art. 26 D. Lgs. 14.09.2015, n. 151 - D.M. Lavoro 15.12.2015 - Art. 55, c. 4 D. Lgs. 26.03.2001, n. 151 C.M. Lavoro 4.03.2016, n. 12 - Faq Min. Lavoro SOMMARIO • SCHEMA DI SINTESI • FASI PROCEDURALI L’art. 26 del D. Lgs. 151/2015 ha introdotto una nuova procedura, di comunicazione del recesso del lavoratore dal rapporto di lavoro (dimissioni e risoluzioni consensuali). La nuova disciplina, che si applica alle dimissioni comunicate a partire dal 12.03.2016 e riguarda tutti i rapporti di lavoro subordinato ad eccezione di specifiche ipotesi, intende, da un lato, evitare il fenomeno delle c.d. “lettere di dimissioni in bianco” e, dall’altro, rendere inefficaci le dimissioni presentate con modalità diverse da quelle previste dalle nuove disposizioni. Il Ministero del Lavoro, con circolare 4.03.2016, n. 12 ha fornito precisazioni sulla nuova disciplina. SCHEMA DI SINTESI • Dimissioni volontarie. PROCEDURE INTERESSATE • Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Revoca delle predette procedure. A pena di inefficacia(1) Le predette procedure devono essere effettuate esclusivamente con modalità te- lematiche su apposito modulo reso disponibile sul sito “www.cliclavoro.gov.it”(2). • La nuova procedura garantisce: MODULO TELEMATICO .. il riconoscimento certo del soggetto che effettua l’adempimento (verifica Possesso del Pin Inps e utenza Cliclavoro. dell’identità); .. l’attribuzione di una data certa di trasmissione alla comunicazione (marca temporale); .. la revoca della comunicazione entro 7 giorni dalla data di trasmissione; .. l’intervento di un soggetto abilitato a supporto del lavoratore per l’esecuzione delle operazioni di trasmissione e revoca. DESTINATARI • Il modulo dovrà essere trasmesso dal lavoratore: .. al datore di lavoro; .. alla Direzione territoriale del lavoro competente. Il datore di lavoro che alteri i moduli è punito con la sanzione amministrativa da € 5.000 a € 30.000. SANZIONI Salvo che il fatto costitui- sca reato. • L’accertamento e l’irrogazione della sanzione sono di competenza delle Direzioni territoriali del lavoro. • Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla L. 689/1981. La violazione non è sanabile e pertanto non è applicabile l’istituto della diffida obbligatoria ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 124/2004. ENTRATA IN VIGORE La procedura è operativa dal 12.03.2016. Dall’entrata in vigore delle nuove norme è abrogata la precedente procedura (art. 4, cc. 17 e 23-bis della L. 92/2012). Il D.M. 15.12.2015 disciplina le modalità di comunicazione delle dimissioni al momento in cui si manifesta la EFFICACIA volontà e non già la data di decorrenza. Pertanto se le dimissioni sono state presentate prima del 12.03.2016 trova applicazione la normativa di cui alla L. 92/212 (Faq Min. Lavoro). SUPPORTO AGLI UTENTI Per garantire il necessario supporto agli utenti nella fase di avvio della nuova procedura, la compilazione del modulo è illustrata anche in un “video-tutoria”, reso disponibile sul sito del Ministero del lavoro che mostra i passi operativi, sia nel caso in cui il modello sia compilato direttamente dal lavoratore, sia nel caso di intervento di uno dei soggetti abilitati. Inoltre, è possibile utilizzare il seguente indirizzo di posta elettronica per inoltrare eventuali quesiti per l’utilizzo del sistema: “[email protected]”. Sul sito del Ministero, in un’apposita sezione, saranno pubblicate periodicamente le relative FAQ. (1) La norma non disciplina l’ipotesi in cui il lavoratore non utilizzi la procedura telematica per la comunicazione del recesso. La circ. Min. Lavoro 12/2016 precisa che il datore di lavoro dovrebbe invitare il lavoratore a compilare il modulo nella forma e con le modalità telematiche previste dalla Note nuova disciplina. (2) Il decreto prevede che il recesso del lavoratore dal rapporto di lavoro non solo sia manifestato in “forma tipica”, ma anche che essa debba corrispondere necessariamente a quella del modulo adottato con il decreto stesso. R AT I O L a v o r o Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata Aggiornato al 22.03.2016 N . 4 / 2 0 1 6 - 1 1 7 1 9 1 NOVITÀ legislazione PRECISAZIONI MINISTERIALI PREAVVISO • Resta fermo per il lavoratore l’obbligo di rispettare il termine di preawiso, salvo il caso in cui sussista una giusta causa di dimissioni e fermo restando che, in caso di mancato rispetto del termine di preavviso, le dimissioni, pur se immediatamente efficaci, obbligano il. lavoratore al risarcimento dell’eventuale danno. ESCLUSIONI DALLA NUOVA DISCIPLINA • La disciplina introdotta dall’art. 26 del D. Lgs. 151/2015 non si applica: .. ai rapporti di lavoro domestico e nei casi in cui il recesso interviene nelle sedi c.d. “protette” (art. 26, c. 7, del D. Lgs. 151/2015); .. al recesso durante il periodo di prova di cui all’art. 2096 dei C.C.; .. nei casi di dimissioni o risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro presentate dalla lavoratrice nel periodo dì gravidanza o dalla lavoratrice/lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino, che dovranno ancora essere convalidate presso la Direzione del lavoro territorialmente competente (ai sensi dell’art. 55, c. 4, del D. Lgs. 26.03.2001, n. 151); .. ai rapporti di lavoro marittimo, in quanto il contratto di arruolamento dei lavoratori marittimi è regolato da legge speciale del Codice della Navigazione; .. rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. FASI PROCEDURALI ITER PROCEDURALE • Prima fase • Comunicazione in via autono- • Il lavoratore deve richiedere, se non ancora in ma (lavoratore non assistito da suo possesso, il codice Pin Inps all’Istituto. soggetto abilitato). • Creare un’utenza, se ancora non in suo possesso, per l’accesso al portale Cliclavoro. • Intervento di soggetto abili- • Qualora la comunicazione sia effettuata mediante un soggetto abilitato, il possesso dell’utenza Clitato (patronati, organizzazioni sindacali, enti bilaterali e comclavoro e del Pin Inps non sono necessari. In tal missioni di certificazione). caso, infatti sarà il soggetto abilitato ad utilizzare la propria utenza Cliclavoro per accedere alle funA prescindere dal luogo ove il zionalità e quindi che si assumerà la responsabilità lavoratore sia residente o presti dell’accertamento dell’identità del lavoratore che la sua attività lavorativa. richiede la trasmissione del modulo. • Seconda fase • Il lavoratore, in autonomia o con l’assistenza di un soggetto abilitato, può accedere tramite il portale “www.lavoro.gov.it”: .. al form on-line per la trasmissione della comunicazione; .. alla pagina di ricerca e selezione di una comunicazione, per l’invio di una revoca. • Terza fase • Il lavoratore procederà alla trasmissione mediante posta • Nel caso di adempielettronica (anche certificata) del modulo di dimissioni/ mento eseguito con il risoluzione consensuale/revoca al datore di lavoro e alla supporto di un soggetto Direzione territoriale del lavoro competente, ovvero alle abilitato si procederà Province autonome di Trento e Bolzano e alla Regione alla firma digitale del Sicilia. modulo prodotto con • Il datore di lavoro riceverà il modulo nella propria cai dati delle dimissioni/ sella di Pec e la Direzione territoriale del lavoro riceverà risoluzione consensuauna notifica nel proprio cruscotto e avrà la possibilità di le o revoca degli stessi. visionare il modulo. • Le comunicazioni inviate sono accessibili nel portale, in sola lettura, a: .. datori di lavoro, limitatamente a quelle riguardanti le propria azienda; .. direzioni territoriali del lavoro, individuate per competenza. Ad ogni modello sarà attribuito un codice identificativo e la data di trasmissione. • Revoca RISPETTO DELLA PROCEDURA 2 R AT I O L a v o r o • Entro 7 giorni dalla data di trasmissione del modulo, il lavoratore ha la facoltà di revocare le dimissioni e la risoluzione consensuale con le medesime predette modalità. • Il rispetto di tali modalità rende valide le dimissioni ai sensi di quanto previsto dall’art. 26 del D. Lgs. 151/2015, in quanto il modulo è trasmesso per via telematica (c. 1) e contiene i dati essenziali di cui ai comma 3. Soltanto con tali modalità il datore di lavoro potrà considerare valide le dimissioni presentate dal lavoratore e considerare risolto il contratto di lavoro e, conseguentemente, presentare entro 5 giorni dalla data di cessazione la comunicazione prevista dall’art. 9-bis del D.L. 510/1996 con le modalità previste dal D.M. 30.10.2007. Analoga considerazione vale anche in caso di risoluzione consensuale. N . 4 / 2 0 1 6 - 1 1 7 1 9 Aggiornato al 22.03.2016 Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata LEGISLAZIONE NOVITÀ legislazione Esempio Modulo recesso dal rapporto di lavoro/revoca RSSMRA88A01E897F Rossi Mario [email protected] 01234567899 Alfa S.r.l. Via dei Popoli, n. 152 Mantova 46100 1.01.2000 Impiegato x 29.03.2016 R AT I O L a v o r o Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata Aggiornato al 22.03.2016 N . 4 / 2 0 1 6 - 1 1 7 1 9 3 NOVITÀ legislazione Esempio (segue) Mario Rossi Nota 4 • Il portale, come primo passo nella compilazione di un modulo di recesso/revoca, chiederà all’utente di fornire le informazioni necessarie a risalire al rapporto di lavoro e quindi alla comunicazione obbligatoria di avvio/proroga/ trasformazione/rettifica più recente. • Il recupero della comunicazione obbligatoria permette al sistema di popolare in automatico le sezioni 1, 2 e 3, con la sola eccezione dell’indirizzo e-mail, e quindi di inibire il loro aggiornamento all’utente. • Il lavoratore avrà la possibilità di scegliere se il rapporto di lavoro è iniziato prima del 2008 o dopo il 2008 (anno di entrata in vigore del sistema delle comunicazioni obbligatorie); nel primo caso dovrà compilare interamente le sezioni 2 e 3, mentre nel secondo caso dovrà inserire solo il codice fiscale del datore di lavoro e il sistema gli prospetterà tutti i rapporti di lavoro attivi, in modo che il lavoratore possa scegliere quello dal quale intende recedere. • La sezione 4 dovrà sempre essere compilata dal lavoratore, nella compilazione del campo “data di decorrenza dimissioni/risoluzione consensuale”, si dovrà tenere in debita cosiderazione i termini di preavviso discilinati dalla contrattazione collettiva. • La sezione 5 sarà aggiornata automaticamente dal sistema, contestualmente al salvataggio nel sistema informatico SMV del Ministero. R AT I O L a v o r o N . 4 / 2 0 1 6 - 1 1 7 1 9 Aggiornato al 22.03.2016 Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata LEGISLAZIONE NOVITÀ legislazione La procedura dovrà essere attivata esclusivamente in via telematica su apposito modulo predisposto dal Ministero del Lavoro. Il D.M. 15.12.2015 ha definito i contenuti e le regole tecniche per la compilazione del modulo e per la sua trasmissione al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente. Per la trasmissione del modulo il lavoratore potrà agire in via autonoma ovvero rivolgersi ai soggetti abilitati (es. patronati). La nuova procedura, che entrerà in vigore dal 12.03.2016, sostituisce la precedente e si affianca alle ipotesi di convalida previste per le lavoratrici madri dall’art. 55, c. 4 del D. Lgs. 151/2015, che restano in vigore nell’attuale veste (la C.M. Lav. 18.12.2015, n. 22350 annuncia per il 2016 l’aggiornamento del modello di convalida). R AT I O L a v o r o Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata Aggiornato al 22.03.2016 N . 4 / 2 0 1 6 - 1 1 7 1 9 5 PRASSI INPS prassi TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE: DISPOSIZIONI COMUNI SOMMARIO Artt. 1-8 D. Lgs. 14.09.2015, n. 148 - C.M. Lavoro 5.10.2015, n. 24 - Circ. Inps 2.12.2015, n. 197 • SCHEMA DI SINTESI • APPROFONDIMENTI Il D. Lgs. 14.09.2015, n. 148 contiene la nuova disciplina delle integrazioni salariali e dei fondi di solidarietà. Le disposizioni generali, inserite nel titolo I, capo I, valide per la CIGO e la CIGS, prevedono tra le novità più importanti: l’estensione della tutela per l’apprendistato professionalizzante, la revisione dei requisiti soggettivi e dei limiti massimi di durata, l’aumento del contributo addizionale in ragione di un crescente utilizzo dei trattamenti di integrazione ed anche in caso di utilizzo dei contratti di solidarietà, il termine di decadenza di 6 mesi entro il quale è ammesso il conguaglio. La circolare Inps 197/2015 fornisce le prime istruzioni al riguardo. SCHEMA DI SINTESI INTEGRAZIONE SALARIALE • Ordinaria. • Straordinaria. Lavoratori assunti con contratto di lavoro Compresi gli apprendisti assunti con contratto di appren- BENEFICIARI subordinato. ESCLUSIONI • Dirigenti. • Lavoratori a domicilio. • Lavoratori con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istru zione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore. • Lavoratori con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca. REQUISITO Tale condizione non è necessaria per le domande relative I lavoratori devono possedere, presso l’u- a trattamenti ordinari di integrazione salariale per eventi nità produttiva per la quale è richiesto il oggettivamente non evitabili nel settore industriale. trattamento, un’anzianità di effettivo la voro(1) di almeno 90 giorni alla data di L’anzianità di effettivo lavoro del lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto, si presentazione della relativa domanda di computa tenendo conto del periodo durante il quale il laconcessione. voratore è stato impiegato nell’attività appaltata. MISURA al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale. distato professionalizzante. Il trattamento di integrazione salariale ammonta all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata Il trattamento si calcola tenendo conto dell’orario di ciascuna settimana indipendentemente dal periodo di paga. CALCOLO DELL’INTEGRAZIONE Nel caso in cui la riduzione dell’orario di lavoro sia effettuata con ripartizione dell’orario su periodi ul- trasettimanali predeterminati, l’integrazione è dovuta, nei limiti precedenti, sulla base della durata media settimanale dell’orario nel periodo ultrasettimanale considerato. Per ciascuna unità produttiva, la somma dei trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale autorizzati non può superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile(2). DURATA Per le imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini, nonché per le imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo ovvero per le imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione, per ciascuna unità produttiva il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non possono superare la durata massima complessiva di 30 mesi in un quinquennio mobile. Contributo addizionale A carico dell’impresa che presenta domanda di integrazione salariale. Contributo figurativo • Le somme sono versate al fondo pensionistico di appartenenza del lavo- CONTRIBUZIONE • Per i periodi di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro. ratore beneficiario. (1) Note Per giornate di “effettivo lavoro” si intendono le giornate di effettiva presenza al lavoro, a prescindere dalla loro durata oraria, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività e infortuni. Alla luce della sentenza della Corte Costituzionale 6.09.1995, n. 423, sono computati anche i periodi di astensione dal lavoro per maternità obbligatoria. (2) Ai fini del calcolo della durata massima complessiva, la durata dei trattamenti per la causale di contratto di solidarietà è computata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente, ad esclusione delle imprese edili e affini (art. 22 cc. 5 e 6). R AT I O L a v o r o Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata Aggiornato al 17.12.2015 N . 1 / 2 0 1 6 - 11434-1 9 INPS prassi APPROFONDIMENTI LAVORATORI IN APPRENDISTATO • Una novità introdotta dalla riforma è l’estensione della platea di beneficiari che, dal 24.09.2015, ricomprende anche i lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante con le seguenti specificità. • Trattamenti di integrazione applicabili • Gli apprendisti alle dipendenze di imprese che possono accedere alle integrazioni salariali ordinarie sono destinatari esclusivamente dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria. • Gli apprendisti alle dipendenze di imprese per le quali trovano applicazione le sole integrazioni salariali straordinarie, sono destinatari dei trattamenti straordinari di integrazione salariale, ma limitatamente alla causale di intervento per crisi aziendale. • Nei casi in cui l’impresa rientri nel campo di applicazione sia delle integrazioni salariali ordinarie che di quelle straordinarie, gli apprendisti sono destinatari esclusivamente dei trattamenti ordinari di integrazione salariale. • Obblighi contributivi • Nei riguardi degli appren- • Alle contribuzioni non si applicano le disposidisti sono estesi gli obbli- zioni di cui all’art. 22, c. 1 della L. 12.11.2011, ghi contributivi previsti per n. 183 (sgravio contributivo del 100% con le integrazioni salariali di riferimento alla contribuzione dovuta per i cui essi sono destinatari. periodi contributivi maturati nei primi 3 anni di contratto e aliquota del 10% per i periodi successivi). • Restano fermi gli obblighi • La contribuzione dovuta dai datori di lavoro di cui all’art. 1, c. 773 della per gli apprendisti artigiani e non artigiani è L. 296/2006. pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. • Ripresa dell’attività lavorativa Art. 2 D. Lgs. 148/2015 Circ. Inps 197/2015 ANZIANITÀ DI EFFETTIVO LAVORO • In ragione della finalità anche formativa del contratto di apprendistato, alla ripresa dell’attività lavorativa a seguito di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, il periodo di apprendistato è prolungato in misura equivalente all’ammontare delle ore di integrazione salariale fruite. • Altra importante novità della riforma riguarda il requisito soggettivo dell’anzianità di effettivo lavoro, ossia l’anzianità di almeno 90 giorni alla data di presentazione della domanda presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento. • La riforma innova il suddetto requisito sia per quanto riguarda il concetto di anzianità, sia il relativo campo di applicazione. • L’anzianità richiesta, infatti, è di “effettivo lavoro”: si tratta quindi delle giornate di effettiva presenza al lavoro a prescindere dalla loro durata oraria. • In analogia con quanto disposto dall’art. 16, c. 1, L. 223/91, sono compresi al suddetto fine i periodi di sospensione dal lavoro derivanti da ferie, festività e infortuni e, in applicazione degli indirizzi emersi dalla giurisprudenza (Corte di Cassazione: pronunce n. 16235/2002 e n. 453/2003), anche i periodi di maternità obbligatoria. • Per quanto riguarda il campo di applicazione, per il carattere generale del principio di anzianità di effettivo lavoro, questo requisito si applicherà per la prima volta anche alle integrazioni salariali ordinarie. R AT I O L a v o r o N . 1 / 2 0 1 6 • In caso di trasferimento d’azienda ai sensi dell’art. 2112 C.C., conservando il lavoratore tutti i diritti che discendono dal rapporto di lavoro precedentemente instaurato col cedente, ai fini della verifica della sussistenza del requisito dell’anzianità di lavoro dei 90 giorni, si terrà conto anche del periodo trascorso presso l’imprenditore alienante. • Appalto • Nel caso in cui il lavoratore sia addetto ad un’attività appaltata e nel corso dell’appalto passi alle dipendenze di un’altra impresa (subentrante nell’appalto), l’anzianità dei 90 giorni si calcola tenendo conto di tutto il periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato nell’attività appaltata, a prescindere quindi dal fatto che vi sia stato un mutamento del datore di lavoro. Per le sole domande relative a trattamenti di cassa integrazione ordinaria per eventi oggettivamente non evitabili nel settore industriale, comprese anche le imprese Eccezione industriali dell’edilizia e affini e le imprese industriali di escavazione e lavorazione di materiali lapidei, viene esclusa la verifica del requisito dei 90 giorni di anzianità. Art. 1, c. 2, D. Lgs. 148/2015 Circ. Inps 197/2015 10 • Trasferimento d’azienda - 11434-1 Aggiornato al 17.12.2015 Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata PRASSI INPS prassi TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE • Misura • Il trattamento di integrazione salariale ammonta all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate comprese fra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale. • L’orario contrattuale può dunque essere anche superiore a 40 ore settimanali, fermi restando i relativi limiti di legge. • Calcolo del trattamento Circ. Inps 197/2015 • Il trattamento si calcola tenendo conto dell’orario di ciascuna settimana indipendentemente dal periodo di paga. Nel caso in cui la riduzione dell’orario di lavoro sia effettuata con ripartizione dell’orario su periodi ultrasettimanali predeterminati, l’integrazione è dovuta, nei limiti previsti, sulla base della durata media settimanale dell’orario nel periodo ultrasettimanale considerato. • Ai lavoratori con retribuzione fissa periodica, la cui retribuzione sia ridotta in conformità di norme contrattuali per effetto di una contrazione di attività, l’integrazione è dovuta entro i limiti dell’80%, ragguagliando ad ora la retribuzione fissa goduta in rapporto all’orario normalmente praticato. • L’importo del trattamento • Riduzione delle somme corrisposte a titolo di è soggetto alle disposiziointegrazione salariale in misura pari all’importo ni di cui all’art. 26 della L. derivante dall’applicazione delle aliquote con41/1986. tributive previste a carico degli apprendisti. Indennità accessorie Agli effetti dell’integrazione le indennità accessorie alla retribuzione base, corrisposte con riferimento alla giornata lavorativa, sono computate secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni di legge e di contratto collettivo che regolano le indennità stesse, ragguagliando in ogni caso ad ora la misura delle indennità in rapporto a un orario di 8 ore. Per i lavoratori retribuiti a cottimo e per quelli retribuiti in tutLavoratori to o in parte con premi di produzione, interessenze e simili, a cottimo l’integrazione è riferita al guadagno medio orario percepito nel periodo di paga per il quale l’integrazione è dovuta. Ai fini del calcolo per il computo del trattamento di integraCirc. zione salariale ordinario (CIGO) si applica la circolare Inps Min. Lav. 20.04.2009, n. 58 che stabilisce il criterio di calcolo della setti24/2015 mana integrabile computata a giorni. • Importi massimi mensili • L’importo del trattamento non può superare per l’anno 2015 gli importi massimi mensili seguenti, comunque rapportati alle ore di integrazione salariale autorizzate e per un massimo di 12 mensilità, comprensive dei ratei di mensilità aggiuntive: .. € 971,71 quando la retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, è pari o inferiore a € 2.102,24; .. € 1.167,91 quando la retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, è superiore a € 2.102,24. • Con effetto dal 1.01 di ciascun anno, a decorrere dall’anno 2016, i predetti importi del trattamento, nonché la retribuzione mensile di riferimento, sono aumentati nella misura del 100% dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice Istat. Imprese edili e lapidei Art. 3 D. Lgs. 148/2015 Circ. Inps 197/2015 Gli importi massimi devono essere incrementati nella misura ulteriore del 20% per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali. R AT I O L a v o r o Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata Aggiornato al 17.12.2015 N . 1 / 2 0 1 6 - 11434-1 11 INPS prassi TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE (Segue) • Tavola riepilogativa 2015 Retribuzione (€) Tetto Importo lordo (€) Importo netto (€) Trattamenti di integrazione salariale Inferiore o uguale a 2.102,24 Basso 971,71 914,96 Superiore a 2.102,24 Alto 1.167,91 1.099,70 Trattamenti di integrazione salariale - settore edile (intemperie stagionali) Art. 3 D. Lgs. 148/2015 Circ. Inps 197/2015 DURATA MASSIMA COMPLESSIVA Inferiore o uguale a 2.102,24 Basso 1.166,05 1.097,95 Superiore a 2.102,24 Alto 1.401,49 1.319,64 • Malattia • Il trattamento di integrazione salariale sostituisce in caso Prevalenza della di malattia l’indennità giornaliera di malattia, nonché Cig sulla malattia l’eventuale integrazione contrattualmente prevista. • Se durante la sospensione dal lavoro (cassa integrazione a 0 ore) insorge lo stato di malattia, il lavoratore continuerà ad usufruire delle integrazioni salariali: l’attività lavorativa è infatti totalmente sospesa, non c’è obbligo di prestazione da parte del lavoratore, che non dovrà quindi nemmeno comunicare lo stato di malattia e continuerà a percepire le integrazioni salariali. • Qualora lo stato di malattia sia precedente l’inizio della sospensione dell’attività lavorativa si avranno due casi: .. se la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso l’attività, anche il lavoratore in malattia entrerà in CIG dalla data di inizio della stessa; .. qualora, invece, non venga sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il lavoratore in malattia continuerà a beneficiare dell’indennità di malattia, se prevista dalla vigente legislazione. Se l’intervento di cassa integrazione è relativo ad una contrazione dell’attività lavorativa, quindi riguarda dipendenti lavoranti ad orario ridotto, prevale l’indennità economica di malattia. • Festività e assenze • L’integrazione non è dovuta per le festività non retribuite e per le assenze che non comportino retribuzione. • Assegno nucleo familiare • Ai lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori a orario normale, l’assegno per il nucleo familiare. • In applicazione dei principi della legge delega, sono stati rivisti i limiti massimi di durata degli interventi di integrazione salariale. • Rilevante novità è la previsione di un limite massimo complessivo: .. per ciascuna unità produttiva, la somma dei trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale autorizzati non può superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile. • Ai fini del calcolo della durata massima complessiva delle integrazioni salariali, i trattamenti richiesti prima della data di entrata in vigore del D. Lgs. 148/2015 (fino al 23.09.2015) si computano per la sola parte del periodo autorizzato successivo a tale data (art. 44, c. 2). • Per controllare il limite anzidetto nell’ambito del quinquennio “mobile” si procederà in modo analogo a quanto già in uso relativamente al biennio mobile della CIGO: .. si considererà la prima settimana oggetto di richiesta di prestazione e, a ritroso, si valuteranno le 259 settimane precedenti (cosiddetto quinquennio mobile). Se in tale arco temporale saranno già state autorizzate 104 settimane (pari cioè a 24 mesi) non potrà essere riconosciuto il trattamento richiesto, fatto salvo quanto disposto dall’art. 22, c. 5. Tale conteggio si riproporrà per ogni ulteriore settimana di integrazione salariale richiesta. • Ai soli fini della verifica della durata massima, il sistema di osservazione del quinquennio mobile non prenderà in considerazione periodi anteriori al 24.09.2015. • Esempi: .. 12 mesi di CIGO + 12 mesi di CIGS (es. riorganizzazione): ok 24 mesi. .. 12 mesi di CIGO + 24 mesi di CDS (Contratto di Solidarietà): ok 36 mesi. .. 12 mesi di CIGS (es. crisi) + 24 mesi di CDS: ok 36 mesi. .. 36 mesi di CDS: ok. .. 6 mesi di CIGO + 12 mesi di CDS: possibili altri 12 mesi di CIGS oppure altri 18 mesi di CDS. Edilizia e lapidei Art. 4 D. Lgs. 148/2015 Circ. Inps 197/2015 12 R AT I O L a v o r o N . 1 / 2 0 1 6 - Per le imprese del settore edilizia e le imprese che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, la durata massima complessiva della cassa ordinaria e straordinaria è stabilita in 30 mesi per ciascuna unità produttiva. 11434-1 Aggiornato al 17.12.2015 Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata PRASSI INPS prassi NOZIONE DI UNITÀ PRODUTTIVA • Parametro • Il principio generale sul limite di durata massima delle fruizioni di integrazione salariale si fonda sul concetto di unità produttiva. • Questo concetto organizzativo è adottato come parametro di riferimento per la valutazione di importanti requisiti e limiti: .. per definire il requisito soggettivo dell’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni; .. per calcolare, con riferimento alla CIGO, i tre limiti temporali massimi concomitanti di utilizzo dell’ammortizzatore sociale (limite del quinquennio mobile, limite delle 52 settimane nel biennio, limite di un terzo delle ore lavorabili); .. per definire, in base ai suddetti limiti temporali, l’incremento del contributo addizionale; .. per radicare la competenza delle sedi Inps per la trattazione delle istanze. • Caratteri • L’unità produttiva si identifica con la sede legale, gli stabilimenti, le filiali e i laboratori distaccati dalla sede, che abbiano una organizzazione autonoma. • Costituiscono indice dell’organizzazione autonoma lo svolgimento nelle sedi, stabilimenti, filiali e laboratori distaccati, di un’attività idonea a realizzare l’intero ciclo produttivo o una sua fase completa, unitamente alla presenza di lavoratori in forza in via continuativa. Quindi l’unità produttiva deve essere funzionalmente autonoma, caratterizzata per la sua sostanziale indipendenza tecnica: in essa deve essere svolto e concluso il ciclo relativo ad una frazione o ad un momento essenziale dell’attività produttiva aziendale. • Esclusioni • Non sono da ricomprendersi, pertanto, nella definizione di unità produttiva i cosiddetti cantieri temporanei di lavoro, quali, ad esempio, quelli per l’esecuzione di lavori edili di breve durata e/o per l’installazione di impianti. • Aspetti operativi • Sul piano operativo, la comunicazione dei dati identificativi dell’unità produttiva va effettuata avvalendosi delle apposite procedure telematiche disponibili sul sito Internet dell’Inps, accedendo alla funzione “Comunicazione unità operativa/Accentramento contributivo” dei “Servizi per aziende e consulenti” (sezione “Aziende, consulenti e professionisti”). • Il numero progressivo dell’unità produttiva rilasciato dall’Istituto dovrà essere obbligatoriamente indicato nell’elemento <UnitaOperativa> della sezione <DatiIndividuali> del flusso UniEmens. • Nell’ipotesi in cui vi sia un’unica unità produttiva, coincidente con la sede legale, il valore da riportare nell’apposito campo sarà uguale a “0” (zero). • A partire dalla data di emanazione della circolare 197/2015 (2.12.2015), pertanto, l’apertura di Unità produttiva dovrà essere valorizzata nell’elemento <UnitaOperativa>. • Sarà cura dei datori di lavoro verificare ed eventualmente aggiornare il censimento delle unità produttive e dei lavoratori distribuiti presso le unità produttive, ai fini della nuova valorizzazione dell’elemento <UnitaOperativa>. • Il censimento delle unità produttive, da parte dei datori di lavoro, sarà oggetto di controllo da parte degli operatori dell’Inps. • In fase di prima applicazione, in attesa della completa implementazione delle modifiche apportate, ai fini della istruttoria delle nuove istanze, si considerano Unità produttive quelle dichiarate dall’azienda nella domanda di concessione della CIG. Con successivo messaggio l’Inps fornirà le istruzioni della completa gestione delle unità produttive, dal censimento alla validazione e all’esposizione nelle domande di concessione della CIG e dei flussi UNIEMENS. Circ. Inps 197/2015 R AT I O L a v o r o Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata Aggiornato al 17.12.2015 N . 1 / 2 0 1 6 - 11434-1 13 INPS prassi CONTRIBUZIONI • Contribuzione addizionale • A carico delle imprese che presentano do- • Il contributo addiziomanda di integrazione salariale è stabilito un nale quindi è magcontributo addizionale, non più commisura- giore in relazione ad to all’organico dell’impresa - quindi sulla un crescente utilizzo base di un criterio dimensionale - ma con- dei trattamenti di innesso all’effettivo utilizzo del trattamento. tegrazione salariale. • La misura del contributo è pari a: .. 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all’interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile; .. 12% oltre il limite di cui al punto precedente e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile; .. 15% oltre il limite di cui al punto precedente, in un quinquennio mobile. La rimodulazione del contributo addizionale va posta in collegamento con quanto è previsto in merito alla riduzione della contribuzione ordinaria. Esclusioni • Tale contributo non è dovuto: .. per gli interventi di CIGO concessi per eventi oggettivamente non evitabili; .. dalle imprese sottoposte a procedura concorsuale (come già previsto dall’art. 8, c. 8-bis, L. 20.05.1988, n. 160); .. dalle aziende che ricorrono ai trattamenti di cui all’art. 7, c. 10-ter del D.L. 20.05.1993, n. 148; .. dalle imprese che, sottoposte a procedura concorsuale con continuazione dell’esercizio di impresa, possono accedere, sussistendone i presupposti, dal 1.01.2016, al trattamento di CIGS. Infatti, l’art. 8, c. 8-bis, L. 160/88 nell’individuare il campo di applicazione delle imprese escluse dal contributo addizionale fa riferimento ad imprese sottoposte a “procedura concorsuale”. Con separata circolare dell’Inps saranno disciplinate le modalità applicative e il nuovo regime di calcolo del contributo addizionale, anche con riguardo alla sua decorrenza. • Contribuzione figurativa Artt. 5, 6 D. Lgs. 148/2015 Circ. Inps 197/2015 14 R AT I O L a v o r o N . 1 / 2 0 1 6 - • I periodi di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per i quali è ammessa l’integrazione salariale danno diritto all’accredito della contribuzione figurativa e sono riconosciuti utili ai fini del diritto e della misura alla pensione anticipata o di vecchiaia. • Per detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione globale cui è riferita l’integrazione salariale. • Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa sono versate, a carico della gestione o fondo di competenza, al fondo pensionistico di appartenenza del lavoratore beneficiario. 11434-1 Aggiornato al 17.12.2015 Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata PRASSI INPS prassi EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI • Pagamento diretto • Come già in passato, di regola, si prevede che il pagamento delle integrazioni salariali è effettuato dall’impresa ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga. • L’impresa provvederà a porre a conguaglio l’importo anticipato nella denuncia contributiva mensile. In caso di cessazione di attività l’azienda potrà richiedere il rimborso mediante l’invio di un flusso UNIEMENS regolarizzatore riferito all’ultimo mese di attività. • Termine di richiesta C.M. Lavoro 24/2015 • Per i trattamenti richiesti a decorrere dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. 148 (24.09.2015) o, se richiesti • Tale nuova preantecedentemente, non ancora conclusi a tale data, viene visione di derende introdotto un termine di decadenza pari a 6 mesi dalla cadenza fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine non più attuali i di durata della concessione o della data del provvedimento chiarimenti didi concessione se successivo, entro il quale sono ammessi ramati dall’Inps circ. n. il conguaglio (data presentazione Uniemens) o la richiesta con 155/2002, punto di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori. • Per i trattamenti già autorizzati il cui periodo di integra- 1, e mess. n. 49 zione salariale si conclude prima del 24.09.2015, i 6 mesi del 15.01.2003. decorrono da tale data. • Per “provvedimento di concessione” si intende la delibera dell’Inps territorialmente competente per quanto riguarda le integrazioni salariali ordinarie, e il decreto ministeriale per le integrazioni salariali straordinarie. Provvedimento • A tal riguardo, ad ogni istanza di CIGO o ad ogni decreto di concessione di concessione CIGS/contratto di solidarietà dovrà corrispondere, da parte della sede INPS, un’unica autorizzazione relativa all’intero periodo per ogni unità produttiva interessata. • Esemplificazioni • Entrata in vigore del decreto: 24.09.2015. Esempio n. 1 • Periodo autorizzazione CIGO: dal 22.02.2016 al 7.04.2016. • Data delibera Inps: 15.04.2016. • Termine di decadenza: 31.10.2016. • Ultima denuncia utile per operare il conguaglio: competenza ottobre 2016. • Data decorrenza 6 mesi: 30.04.2016 (fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione). Esempio n. 2 • Periodo autorizzazione CIGO: dal 22.02.2016 al 7.04.2016. • Data delibera Inps: 9.05.2016. • Termine di decadenza: 10.11.2016. • Ultima denuncia utile per operare il conguaglio: competenza novembre 2016. • Data decorrenza 6 mesi: 9.05.2016 (data del provvedimento di concessione). Esempio n. 3 • Periodo autorizzazione CIGO: dal 22.02.2015 al 7.04.2015. • Data delibera Inps: 20.07.2015. • Termine di decadenza 25.03.2016. • Ultima denuncia utile per operare il conguaglio: competenza marzo 2016. • Data decorrenza 6 mesi: 24.09.2015 (data di entrata in vigore del D. Lgs. 148/2015). • In sintesi, i 6 mesi decorrono dalla data posteriore tra: .. data di entrata in vigore del D. Lgs. 148/2015 (24.09.2015); .. data del provvedimento di concessione (delibera Inps o decreto CIGS); .. fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione. Una volta intervenuto il termine decadenziale come sopra illustrato, il conguaglio a credito dell’azienda non sarà più operabile né su denunce ordinarie né su flussi di regolarizzazione. Art. 7 D. Lgs. 148/2015 Circ. Inps 197/2015 R AT I O L a v o r o Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata Aggiornato al 17.12.2015 N . 1 / 2 0 1 6 - 11434-1 15 INPS prassi EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI (Segue) • Integrazioni salariali ordinarie • Nel caso delle integrazioni salariali ordinarie, la sede dell’Inps territorialmente competente può autorizzare il pagamento diretto al lavoratore, con il connesso assegno per il nucleo familiare, ove spettante, in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie dell’impresa, su espressa richiesta di questa. • Il pagamento diretto relativo alle integrazioni salariali ordinarie potrà essere ammesso solamente laddove siano provate difficoltà finanziarie dell’impresa tramite la presentazione, alla competente sede Inps, di apposita documentazione [allegato 2 della circ. Inps 197/2015 ( )]. • Tale modalità di erogazione delle prestazioni può essere richiesta dall’azienda anche al momento della presentazione della domanda di CIG e stabilita nello stesso provvedimento di concessione, salvo ovviamente il successivo invio della relativa modulistica (mod. SR41). Modello SR41 • Integrazioni salariali straordinarie • Nel caso delle integrazioni salariali straordinarie, il Ministero del Lavoro può autorizzare, contestualmente al trattamento di integrazione salariale, il pagamento diretto da parte dell’Inps, con il connesso assegno per il nucleo familiare, ove spettante, in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie dell’impresa, fatta salva la successiva revoca nel caso in cui il servizio competente accerti l’assenza di difficoltà di ordine finanziario della stessa. • Sospensione o riduzione superiore al 50% dell’orario di lavoro • I lavoratori beneficiari di integrazioni salariali per i quali sia programmata • I lavoratori devono essere convouna sospensione o riduzione supecati dal Centro per l’Impiego per riore al 50% dell’orario di lavoro, stipulare il patto di servizio persocalcolato in un periodo di 12 mesi, nalizzato. sono soggetti alle disposizioni di cui all’art. 22 D. Lgs. 14.09.2015, n. 150. Art. 7 D. Lgs. 148/2015 Circ. Inps 197/2015 CONDIZIONALITÀ E POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO • I modelli SR41 devono essere trasmessi telematicamente all’Inps; i medesimi modelli, in forma cartacea, devono essere fatti firmare dall’azienda ai lavoratori beneficiari delle prestazioni in quanto contengono dichiarazioni di responsabilità degli stessi in merito ai dati riportati. I moduli cartacei devono essere conservati dall’azienda. • Nel campo data di assunzione del quadro B del suddetto modello SR41, deve essere esposta la data di ingresso del lavoratore nell’unità produttiva ai fini della verifica del requisito dell’anzianità di effettivo lavoro (art. 1, c. 2 D. Lgs. 148/2015). • Svolgimento di attività lavorativa • Il lavoratore che svolga attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate. • La giurisprudenza ha chiarito che il divieto di cumulo (esplicantesi secondo le varie forme dell’incumulabilità parziale o assoluta di cui alle casistiche in circ. 130/2010), si riferisce anche alle attività iniziate prima del collocamento del lavoratore in cassa integrazione. • Il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede territoriale dell’Inps dello svolgimento dell’attività lavorativa. Ai fini di tale comunicazione valgono le comunicazioni obbligatorie rilasciate direttamente dal datore di lavoro, comprese le comunicazioni a carico delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo (UNILAV SOMM), valide quindi anch’esse ai fini dell’assolvimento degli obblighi di comunicazione dello svolgimento di altra attività lavorativa durante le integrazioni salariali. Art. 8 D. Lgs. 148/2015 Circ. Inps 197/2015 ABROGAZIONI • Con il D. Lgs. 148/2015 sono abrogati in tutto o in parte molti provvedimenti normativi che fissano la disciplina delle prestazioni in esame, tra cui: .. L. 20.05.1975, n. 164 (“Provvedimenti per la garanzia del salario”); .. L. 6.08.1975, n. 427 (“Norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell’edilizia e affini”); .. L. 23.07.1991, n. 223 (“Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro”); .. L. 28.06.2012, n. 92 (“Riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”). Circ. Inps 197/2015 16 R AT I O L a v o r o N . 1 / 2 0 1 6 - 11434-1 Aggiornato al 17.12.2015 Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata PRASSI INPS prassi NUOVE INTEGRAZIONI SALARIALI ORDINARIE SOMMARIO Artt. 9-18, 44 D. Lgs. 14.09.2015, n. 148 - Mess. Inps 24.09.2015, n. 5919 - Circ. Inps 2.12.2015, n. 197 • SCHEMA DI SINTESI • INTEGRAZIONI SALARIALI • PROCEDIMENTO Il D. Lgs. 148/2015 ha riordinato la normativa relativa alle integrazioni salariali ordinarie unificando in un’unica disciplina le abrogate disposizioni relative ai settori dell’industria e dell’edilizia e lapidei, per i quali, comunque, sono mantenute le relative specificità. Viceversa, per il settore agricolo, restano in vigore le disposizioni di cui agli artt. 8 e segg. della L. 8.08.1972, n. 457, per quanto compatibili con il D. Lgs. 148/2015. La nuova disciplina si applica ai trattamenti di integrazione salariale richiesti a decorrere dalla data di entrata in vigore della riforma (24.09.2015). Sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro con nota 9.11.2015, n. 5359, l’ambito di applicazione della normativa in materia di cassa integrazione guadagni rimane immutato. Difatti, nonostante l’avvenuta abrogazione dell’art. 3 del D. Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 12.08.1947, n. 869, riportante l’elencazione delle imprese escluse dall’applicazione della cassa integrazione guadagni, la tutela dei lavoratori delle imprese operanti nei settori di cui al sopra citato art. 3, risulta essere già assicurata dai fondi di solidarietà bilaterali di settore ovvero, in mancanza, dal fondo di solidarietà residuale, istituiti ai sensi dell’art. 3 L. 92/2012, in funzione delle prospettive di adeguamento fissate dal D. Lgs. 148/2015. SCHEMA DI SINTESI DECORRENZA • La nuova disciplina si applica a tutte le domande di CIGO presentate a decorrere dal 24.09.2015, anche se hanno ad oggetto eventi di sospensione o riduzione antecedenti o comunque iniziati prima di questa data. • In queste ultime ipotesi, non è comunque richiesto il requisito dell’anzianità di effettivo lavoro e rimangono le modalità di presentazione della domanda come regolate nella precedente disciplina. Continuano ad applicarsi le disposizioni della preesistente disciplina relativamente ai trattamenti già richiesti antecedentemente all’entrata in vigore del D. Lgs. 148/2015 (quindi fino al 23.09.2015), anche con riferimento ai periodi di CIGO successivi a tale data. GESTIONE DI APPARTENENZA I trattamenti ordinari di integrazione salariale afferiscono alla La gestione evidenzia, per ciascun tratGestione prestazioni temporanee dei lavoratori dipendenti istituita presso l’Inps (art. 24 L. 88/1989), che eroga le relative tamento, le prestazioni e la contribuzione ordinaria e addizionale. prestazioni e riceve i relativi contributi ordinari e addizionali. CAMPO DI APPLICAZIONE a) Imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas; b) cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali (ad eccezione delle cooperative elencate dal D.P.R. 602/1970); c) imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco; d) cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato; e) imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica; f) imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi; g) imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato; h) imprese addette agli impianti elettrici e telefonici; i) imprese addette all’armamento ferroviario; l) imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica; m) imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini; n) imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo; o) imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione. Soggetti INTEGRAZIONE SALARIALE ORDINARIA Nota(1) Dipendenti delle imprese, che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro coinvolti a orario ridotto. Causali(1) • Situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali. • Situazioni temporanee di mercato. Le causali denotano ancora che la CIGO è un ammortizzatore al quale si può ricorrere per crisi di breve durata e di natura transitoria. Il requisito della transitorietà della causale, e quindi della ripresa della normale attività lavorativa, è rimarcato dal quadro generale della riforma, che prevede, anche per le integrazioni salariali straordinarie, il venir meno degli interventi per quei casi in cui le aziende cessino l’attività produttiva, nonché da specifiche previsioni, quale quella di cui all’art. 2, c. 4 che presuppone la ripresa della normale attività lavorativa per la proroga del periodo di apprendistato (Circ. Inps 197/2015). R AT I O L a v o r o Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata Aggiornato al 17.12.2015 N . 1 / 2 0 1 6 - 11433-1 17 INPS prassi INTEGRAZIONI SALARIALI DURATA • Periodo massimo • Le integrazioni salariali ordinarie sono corrisposte • Conferma della prefino a un periodo massimo di 13 settimane continuaesistente disciplina tive, prorogabile trimestralmente fino a un massimo normativa. complessivo di 52 settimane in un biennio mobile. • Calcolo • Ai fini del computo del suddetto limite temporale (52 settimane) si tiene conto anche dei periodi di CIGO anteriori al 24.09.2015, non essendo modificata la disciplina di riferimento relativa al biennio mobile di integrazioni salariali ordinarie. Ai suddetti fini si applica la circolare Inps 20.04.2009, n. 58 che stabilisce il criterio di calcolo della settimana integrabile computata a giorni. • Nuova domanda • Qualora l’impresa abbia fruito di 52 settimane consecutive di integrazione salariale ordinaria, una nuova domanda può essere proposta per la medesima unità produttiva per la quale l’integrazione è stata concessa, solo quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa. • Periodi non consecutivi • L’integrazione salariale ordinaria relativa a più periodi non consecutivi non può superare complessivamente la durata di 52 settimane in un biennio mobile. • Eventi • Gli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili non sono oggettivamente computati nel predetto computo delle 52 settimane nel biennio (esclusi edili non evitabili e lapidei). • Per il carattere speciale di questa regola di computo relativa esclusivamente ai limiti di fruizione della CIGO, l’Inps ritiene che la stessa non possa essere estesa alla valutazione del limite complessivo delle integrazioni salariali dei 24 mesi nel quinquennio mobile. La caratteristica di “evento oggettivamente non evitabile” è riconosciuta a quelle causali determinate da casi fortuiti, improvvisi, non prevedibili e non rientranti nel rischio di impresa, per i quali risulti evidente la forza maggiore. • Limite Numero di lavoratori Con riferimento all’unità produttiva oggetto di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, nella domanda di concessione dell’integrazione salariale l’impresa dovrà comunicare il numero dei lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente, distinti per orario contrattuale. Riepilogo limiti • Oltre i suddetti limiti, sussiste anche il limite generale di durata massima complessiva di cui all’art. 4 e quindi, riassumendo, i periodi di CIGO autorizzati dovranno rispettare contemporaneamente le seguenti condizioni: .. non superamento delle 52 settimane di CIGO nel biennio mobile; .. ore di CIGO autorizzate non eccedenti il limite di 1/3 delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori dell’unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda; .. non superamento di 24 (o 30 per il settore edile) mesi nel quinquennio mobile considerati anche eventuali periodi di integrazioni salariali straordinarie. I trattamenti richiesti prima dell’entrata in vigore del D. Lgs. 148/2015 si computano per la sola parte del periodo autorizzato successiva a tale data. Art. 12 D. Lgs. 148/2015 Circ. Inps 197/2015 ESEMPI DI CALCOLO • Esempio n. 1 • Domanda CIGO presentata il 14.9.2015. • Periodo autorizzato: 31.08.2015/31.10.2015: .. limite delle 52 settimane nel biennio mobile: l’intero periodo rientra nel computo; .. limite dei 24 mesi nel quinquennio mobile: rientra nel computo solamente il periodo dal 24.09.2015; .. limite di 1/3 delle ore lavorabili nel biennio mobile: non si considerano le ore autorizzate per l’intero periodo. • Esempio n. 2 • Domanda CIGO presentata il 28.09.2015. • Periodo autorizzato: 31.08.2015/31.10.2015: .. limite delle 52 settimane nel biennio mobile: l’intero periodo rientra nel computo; .. limite dei 24 mesi nel quinquennio mobile: rientra nel computo solamente il periodo dal 24.09.2015; .. limite di 1/3 delle ore lavorabili nel biennio mobile: si considerano le ore autorizzate relative al periodo 24.09.2015/31.10.2015. Circ. Inps 197/2015 18 R AT I O L a v o r o N . 1 / 2 0 1 6 - • Nei limiti di durata definiti, non possono essere autorizzate ore di integrazione salariale ordinaria eccedenti il limite di 1/3 delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori dell’unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di concessione dell’integrazione salariale. 11433-1 Aggiornato al 17.12.2015 Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata PRASSI INPS prassi CONTRIBUZIONE • Contributo ordinario a carico azienda In materia di contribuzione ordinaria, viene stabilita una riduzione e rimodulazione degli oneri contributivi ordinari finalizzati al finanziamento dell’istituto e una distinzione degli stessi tra i diversi settori in funzione dell’effettivo utilizzo. • 1,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese industriali che occupano fino a 50 dipendenti. • 2,00% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese industriali che occupano oltre 50 dipendenti. • 4,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell’industria e artigianato edile. • 3,30% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell’industria e artigianato lapidei. • 1,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli impiegati e quadri delle imprese dell’industria e artigianato edile e lapidei che occupano fino a 50 dipendenti. • 2,00% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli impiegati e quadri delle imprese dell’industria e artigianato edile e lapidei che occupano oltre 50 dipendenti. • Contributo addizionale per imprese che presentano la domanda Decorrenza Le nuove misure contributive si applicano a far tempo dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 148/2015. Pertanto, a partire dal mese di settembre 2015, opereranno le nuove aliquote di contribuzione ordinaria. Eventuali differenze a credito delle aziende saranno definite secondo la prassi in uso. Apprendisti Anche per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante la contribuzione ordinaria di finanziamento della cassa integrazione guadagni ordinaria ha la medesima decorrenza (settembre 2015). I profili procedurali concernenti le modalità di denuncia e versamento di detta contribuzione saranno illustrati in una apposita circolare Inps di prossima emanazione. Limite di dipendenti • Il limite è determinato, con effetto dal 1.01 di ciascun anno, sulla base del numero medio di dipendenti in forza nell’anno precedente dichiarato dall’impresa. • Per le imprese costituite nel corso dell’anno solare si fa riferimento al numero di dipendenti alla fine del 1° mese di attività. • L’impresa è tenuta a fornire all’Inps apposita dichiarazione al verificarsi di eventi che, modificando la forza lavoro in precedenza comunicata, influiscano ai fini del limite. • Agli effetti del calcolo sono da comprendersi tutti i lavoratori, compresi i lavoratori a domicilio e gli apprendisti, che prestano la propria opera con vincolo di subordinazione sia all’interno che all’esterno dell’azienda. a) 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all’interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile; b) 12% oltre il limite di cui alla lett. a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile; c) 15% oltre il limite di cui alla lett. b), in un quinquennio mobile. Il contributo addizionale non è dovuto per gli interventi concessi per eventi oggettivamente non evitabili. Art. 13 D. Lgs. 148/2015 Circ. Inps 197/2015 R AT I O L a v o r o Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata Aggiornato al 17.12.2015 N . 1 / 2 0 1 6 - 11433-1 19 INPS prassi INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE SINDACALE • Novità • Per quanto riguarda la preventiva fase di informazione e consultazione sindacale la riforma non prevede innovazioni sostanziali. • Tuttavia, l’art. 14 c. 1 della riforma non richiama esplicitamente l’associazione territoriale cui l’impresa aderisce in materia di consultazione aziendale. L’Inps ritiene che pur nella nuova formulazione la norma non precluda all’impresa di conferire mandato alle associazioni territoriali in base ai principi generali di rappresentanza. • Comunicazione preventiva • Nei casi di sospensione o riduzione dell’attività produttiva, l’impresa è tenuta a comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale: .. le cause di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro; .. l’entità e la durata prevedibile; .. il numero dei lavoratori interessati. • Esame della situazione • Alla comunicazione segue, su richiesta di una delle parti, un esame congiunto della situazione avente a oggetto la tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla crisi dell’impresa. L’intera procedura deve esaurirsi entro 25 giorni dalla data della comunicazione, ridotti a 10 per le imprese fino a 50 dipendenti. • Eventi oggettivamente non evitabili • Nei casi di eventi oggettivamente non evitabili che rendano non differibile la sospensione o la riduzione dell’attività produttiva, l’impresa è tenuta a comunicare alle rappresentanze sindacali: .. la durata prevedibile della sospensione o riduzione; .. il numero dei lavoratori interessati. Quando la sospensione o riduzione dell’orario di lavoro sia superiore a 16 ore settimanali si procede, a richiesta dell’impresa o delle rappresentanze sinSospensione dacali, da presentarsi entro 3 giorni dalla comunicaoltre 16 ore zione preventiva, a un esame congiunto in ordine settimanali alla ripresa della normale attività produttiva e ai criteri di distribuzione degli orari di lavoro. La procedura deve esaurirsi entro i 5 giorni successivi a quello della richiesta. • Edilizia • Indicazione dell’esecuzione degli adempimenti Art. 14 D. Lgs. 148/2015 Circ. Inps 197/2015 20 R AT I O L a v o r o N . 1 / 2 0 1 6 - • Per le imprese dell’industria e dell’artigianato edile e dell’industria e dell’artigianato lapidei, le disposizioni si applicano limitatamente alle richieste di proroga dei trattamenti con sospensione dell’attività lavorativa oltre le 13 settimane continuative. • All’atto della presentazione della domanda di concessione di integrazione salariale deve essere data comunicazione dell’esecuzione degli adempimenti richiesti dalla norma. 11433-1 Aggiornato al 17.12.2015 Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata PRASSI INPS prassi PROCEDIMENTO DOMANDA • Presentazione • Il procedimento di presentazione della domanda ha subito importanti novità, destinate ad avere un significativo impatto operativo. • Per l’ammissione al trattamento ordinario di integrazione salariale, infatti, l’impresa deve presentare in via telematica all’Inps domanda di concessione nella quale devono essere indicati: .. oltre alla causa della sospensione o riduzione dell’orario di lavoro e la presumibile durata; .. anche i nominativi dei lavoratori interessati e le ore richieste. Tali informazioni sono inviate dall’Inps alle Regioni e Province autonome, per il tramite del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro. • Termine • La domanda deve essere presentata entro il nuovo termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. • Nel computo del predetto termine, secondo i principi generali, si esclude il giorno iniziale. Se il giorno di scadenza è una festività, la stessa è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. Qualora la domanda venga presentata dopo tale termine, l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione (ossia dal lunedì della settimana precedente). • Regime di decorrenza • Ai soli fini della presentazione della domanda, il periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del D. Lgs. 148 (24.09.2015) e la data di pubblicazione della circolare Inps 197/2015 (2.12.2015) è neutralizzato. Conseguentemente, per gli eventi intervenuti nel periodo c.d. neutralizzato, i 15 giorni utili per la presentazione della domanda si computano dalla data di pubblicazione della circolare Inps 197/2015 (2.12.2015). • Esempio: .. data entrata in vigore decreto: 24.09.2015; .. data pubblicazione circolare: 2.12.2015; .. periodo neutralizzato: dal 24.09.2015 al 2.12.2015; .. sospensione/riduzione: dal 28.09.2015 al 28.10.2015; .. termine di scadenza per la presentazione dell’istanza: 17.12.2015. • Per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa occorrenti dal 3.12.2015, sempre ai fini dei termini di presentazione della domanda, troverà applicazione la disciplina così come riformata dalla novella legislativa. • Quindi i 15 giorni si computano dalla data di inizio dell’evento di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. • Per gli eventi iniziati precedentemente al 24.09.2015 restano confermate le precedenti disposizioni (entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o riduzione dell’orario di lavoro). • Esempio: .. data entrata in vigore decreto: 24.09.2015; .. data pubblicazione circolare: 2.12.2015; .. periodo neutralizzato: dal 24.09.2015 al 2.12.2015; .. sospensione/riduzione: dal 21.09.2015 al 18.12.2015; .. termine di scadenza per la presentazione dell’istanza: 25.10.2015. • Omessa o tardiva presentazione • Qualora dalla omessa o tardiva presentazione della domanda derivi a danno dei lavoratori la perdita parziale o totale del diritto all’integrazione salariale, l’impresa è tenuta a corrispondere ai lavoratori stessi una somma di importo equivalente all’integrazione salariale non percepita. Peraltro, i limiti interni fissati nell’ambito della revisione delle durate, che prescrivono di non superare, con l’autorizzazione, un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, e il controllo sull’anzianità lavorativa, impongono informazioni dettagliate sui lavoratori dell’unità produttiva interessata dalla CIGO. Art. 15 D. Lgs. 148/2015 Circ. Inps 197/2015 R AT I O L a v o r o Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata Aggiornato al 17.12.2015 N . 1 / 2 0 1 6 - 11433-1 21 INPS prassi DOMANDA (Segue) • Periodo transitorio • In considerazione dell’immediata entrata in vigore del D. Lgs. 148/2015, al fine di consentire alle aziende di poter presentare le domande senza soluzione di continuità, l’Inps consente l’invio in allegato alla domanda di un file in formato CSV contenente le informazioni relative ai lavoratori precedentemente indicate. • Tale allegato, in via transitoria, potrà essere trasmesso anche successivamente all’invio della domanda e dovrà essere compilato rispettando lo schema dati pubblicato sul sito Internet www.inps.it. • L’istruttoria dell’istanza da parte dell’Istituto potrà avere inizio, comunque, solamente dopo la ricezione del suddetto allegato. • Ciò al fine di consentire che le istanze presentate dall’azienda siano complete, sin dalla data di entrata in vigore del decreto - per eventi successivi a tale data - dell’elenco dei lavoratori con i dati necessari in base alle innovazioni introdotte dalla riforma. In particolare, in attesa dell’implementazione dei controlli automatizzati, la sede competente all’istruttoria dovrà verificare il requisito dell’anzianità di effettivo lavoro, per quei lavoratori che, in base ai dati forniti col predetto tracciato, risultino avere un’anzianità nell’unità produttiva inferiore al semestre. • Decorrenza • Circa il termine di presentazione delle istanze è considerato, in attesa dell’imdel trattamento plementazione delle procedure informatiche, come data di decorrenza del trattamento il lunedì della prima settimana richiesta. Qualora il primo giorno di sospensione non coincida con il lunedì, l’azienda, ai fini dell’osservanza dei termini perentori di presentazione dell’istanza, potrà indicare la diversa decorrenza con separata autocertificazione. Art. 15 D. Lgs. 148/2015 Circ. Inps 197/2015 CONCESSIONE • Inps • A decorrere dal 1.01.2016 le integrazioni salariali ordinarie sono concesse dalla sede dell’Inps territorialmente competente. Pertanto, dalla suddetta data, i direttori di sede (o dirigente delegato) avranno l’esclusiva competenza circa la definizione delle istanze di CIGO. La fase istruttoria continuerà a seguire lo stesso iter e ad avvalersi delle medesime procedure già esistenti. • Modalità • Con decreto del Ministro del Lavoro saranno definiti i criteri di esame delle domande di concessione. • Ricorsi • Avverso il provvedimento di rigetto della domanda di trattamento di integrazione salariale è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla comunicazione da parte dell’Inps, al comitato amministratore della gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti (art. 25 L. 88/1989). • Disposizioni applicabili • Restano in vigore le disposizioni che prevedono l’integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato e il trattamento speciale ai lavoratori agricoli a tempo determinato di cui agli artt. 8 e seguenti della L. 8.08.1972, n. 457, per quanto compatibili con la nuova disciplina. Art. 18 D. Lgs. 148/2015 • Limite non applicabile • Ai trattamenti concessi per intemperie stagionali nel settore agricolo non si applica la disposizione che prevede importi massimi delle prestazioni. ENTRATA IN VIGORE Art. 44, c. 1 D. Lgs. 148/2015 • Le disposizioni si applicano ai trattamenti di integrazione salariale richiesti a decorrere dal 24.09.2015. Artt. 16 e 17 D. Lgs. 148/2015 SETTORE AGRICOLO 22 R AT I O L a v o r o N . 1 / 2 0 1 6 - 11433-1 Aggiornato al 17.12.2015 Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata LEGISLAZIONE NOVITÀ legislazione FONDI DI SOLIDARIETÀ BILATERALE ALLA LUCE DEL JOBS ACT SOMMARIO Artt. 26-40 D. Lgs. 14.09.2015, n. 148 - Art. 3 L. 28.06.2012, n. 92 - Art. 1 L. 10.12.2014, n. 183 • SCHEMA DI SINTESI • SISTEMA DEI FONDI BILATERALI ALLA Il sistema dei fondi di solidarietà introdotto dalla legge Fornero nel 2012 è designato per garantire forme di integrazione del reddito in favore dei dipendenti di aziende di settori non coperti dalla cassa integrazione ordinaria o straordinaria che subiscono una sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per situazioni di crisi dell’impresa. Tale sistema viene ridisegnato dal Titolo II (artt. 26-40) del decreto legislativo di riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 23.09.2015, n. 221, suppl. ord. n. 53. Le principali novità sono l’istituzione obbligatoria di fondi bilaterali per le imprese che occupano mediamente più di 5 dipendenti (nella disciplina della legge Fornero la soglia limite era di 15) appartenenti a settori che non rientrano nell’ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni e la creazione a partire dal 1.01.2016 del Fondo di integrazione salariale Inps che prenderà il posto dell’attuale Fondo di solidarietà residuale. LUCE DEL JOBS ACT SCHEMA DI SINTESI SISTEMA DEI FONDI BILATERALI L. 92/2012 Abrogati da art. 46 D. Lgs. 148/2015 Fondi di solidarietà bilaterali Art. 3, c. 10 Obbligatori nei settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale per le imprese che occupano mediamente più di 15 dipendenti. Fondi di solidarietà bilaterali Istituiti in settori e classi di ampiezza già coperti dalla nor mativa in materia di integrazione salariale, sono facoltativi e facoltativi Art. 3, cc. 11 e 12 garantiscono tutele integrative rispetto a quelle ordinarie. Rappresentano il modello alternativo ai fondi bilaterali ordiFondi di solidarietà bilaterali nari, sono istituiti tramite l’adeguamento di fondi già creati alternativi in settori con consolidati sistemi di bilaterali alla normativa Art. 3, cc. 4-14 prevista dalla L. 92/2012. Fondi di solidarietà residuale Istituito dall’Inps per le imprese con più di 15 dipendenti per le quali non è costituito uno specifico fondo di solidarietà bi Inps Art. 3, c. 19 laterale. SISTEMA DEI FONDI BILATERALI D. Lgs. 148/2015 Fondi di solidarietà bilaterali Art. 26 Fondi di solidarietà bilaterali alternativi Art. 27 Obbligatori nei settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale per le imprese che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Rappresentano il modello alternativo ai fondi bilaterali ordinari, sono istituiti tramite l’adeguamento, entro il 31.12.2015, di fondi preesistenti in settori con consolidati sistemi di bilateralità alla nuova normativa prevista dal D. Lgs. 148/2015. Fondo di solidarietà residuale Istituito dall’Inps per le imprese con più di 15 dipendenti per le quali non sia costituito uno specifico fondo di solidarietà Inps bilaterale. Art. 28 Fondo di integrazione salariaA decorrere dal 1.01.2016 il fondo di solidarietà residuale Inps assumerà la denominazione di fondo di integrazione sa le Inps lariale. Art. 29 R AT I O L a v o r o Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata Aggiornato al 23.09.2015 N . 1 0 / 2 0 1 5 - 1 1 4 4 2 29 NOVITÀ legislazione SISTEMA DEI FONDI BILATERALI ALLA LUCE DEL JOBS ACT FONDI DI SOLIDARIETÀ BILATERALI • Destinatari • Sono obbligatori per le imprese non rientranti • Le prestazioni e relativi nell’ambito di applicazione della Cigo e Cigs che obblighi contributivi non occupano mediamente, con riferimento al semestre si applicano ai dirigenti precedente, più di 5 dipendenti, conteggiando anche se non espressamente gli apprendisti. previsto. • Possono essere istituiti anche in relazione a settori di attività e classi di ampiezza dei datori di lavoro già rientranti nell’ambito applicativo di CIGO e CIGS, per le finalità sotto descritte. • Costituzione • Sono creati da accordi e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. • I fondi sono istituiti presso l’Inps con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla stipula dei relativi accordi e contratti collettivi. • Finalità • Assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le cause previste dal titolo I del D. Lgs. 148/2015 (trattamento di integrazione salariale). • Assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto a prestazioni connesse alla perdita del posto di lavoro o a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente. • Prevedere assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo, a lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 5 anni. • Contribuire al finanziamento dei programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell’UE. • Fondi già costituiti • Nel caso in cui i fondi già costituiti alla data di entrata in vigore del decreto non si adeguino alle nuove disposizioni entro il 31.12.2015, i datori di lavoro del relativo settore che occupano mediamente più di 5 dipendenti confluiscono a decorrere dal 1.01.2016 nel fondo di integrazione salariale ex art. 29 D. Lgs. 148/2015. • Natura • In alternativa al modello di fondo di solidarietà bilaterale (art. 26) ed in riferimento ai settori dell’artigianato e della somministrazione di lavoro che hanno adeguato al 24.09.2015 le fonti normative e istitutive dei rispettivi fondi bilaterali o interprofessionali o del fondo ex art. 12 D. Lgs. 276/2003 alle finalità dell’art. 26, si applicano le disposizioni dell’art. 27. • Prestazioni • Assegno di durata e misura pari all’assegno ordinario • Il fondo deve assi(art. 30). curare almeno una • Assegno di solidarietà (art. 31) per un periodo massimo delle prestazioni non inferiore a 26 settimane in un biennio mobile. elencate. • Fondi già costituiti • Nel caso in cui tali fondi entro il 31.12.2015 non garantiscono l’erogazione di almeno una delle prestazioni sopra elencate, i datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti aderenti ai suddetti fondi confluiscono nel fondo di integrazione salariale (art. 29) a decorrere dal 1.01.2016. • I datori di lavoro possono richiedere le prestazioni dal fondo di integrazione salariale per gli eventi di sospensione o riduzione del lavoro verificatesi dal 1.07.2016. • Regolamentazione da parte degli accordi e contratti collettivi • Aliquota complessiva di contribuzione ordinaria di finanziamento non inferiore allo 0,45% della retribuzione imponibile previdenziale ripartita tra lavoratore e datore di lavoro (dal 1.01.2016). • Tipologie di prestazione in funzione della disponibilità del fondo. • Adeguamento dell’aliquota in funzione dell’andamento della gestione o rideterminazione delle prestazioni in relazione alle erogazioni. • Possibilità di far confluire al fondo di solidarietà quota parte del contributo previsto per l’eventuale fondo interprofessionale. • Criteri e requisiti per la gestione del fondo. • Possibilità di far confluire al fondo quota parte del contributo previsto dall’art. 12 del D. Lgs. 276/2003, prevedendo un’aliquota complessiva di contribuzione ordinaria di finanziamento del predetto fondo a esclusivo carico del datore di lavoro, in misura non inferiore allo 0,30% della retribuzione imponibile previdenziale a decorrere dal 1.01.2016. • Possibilità per il fondo di avere le finalità di cui all’art. 26, c. 9, lett. a) e b) (ossia assicurare prestazioni integrative o un assegno straordinario per il sostegno al reddito). Art. 26 FONDI DI SOLIDARIETÀ BILATERALI ALTERNATIVI Art. 27 30 R AT I O L a v o r o N . 1 0 / 2 0 1 5 - 1 1 4 4 2 Aggiornato al 23.09.2015 Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata LEGISLAZIONE NOVITÀ legislazione FONDO DI SOLIDARIETÀ RESIDUALE • Destinatari • Sono destinatari i datori di lavoro con mediamente più di 15 dipendente appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali che non rientrano nell’ambito di applicazione della Cigo e Cigs e che non abbiano costituito fondi di solidarietà bilaterali (art. 26) o fondi di solidarietà bilaterali alternativi (art. 27). • Compresenza di un fondo bilaterale • Qualora venga istituito per i datori di lavoro già • I fondi costituiti secoperti dal fondo residuale un fondo bilaterale condo tale procedura prevedono un’aliquo(art. 26), dalla data di decorrenza del nuovo fondo i datori di lavoro del relativo settore non sono ta di finanziamento più soggetti alla disciplina del fondo residuale, pari a quella stabilita fermo restando la gestione a stralcio delle prestaper il fondo di inzioni già deliberate. tegrazione salariale (art. 29) e garantisco• I contributi già versati o dovuti in base al decreto istitutivo del fondo residuale restano acquisiti al no l’assegno ordinamedesimo fondo. rio (art. 30). • Natura • A decorrere dal 1.01.2016 il Fondo di solidarietà residuale (art.28) assume la denominazione di fondo di integrazione salariale cui si applicano le disposizioni dell’art. 29 oltre a quelle per il fondo residuale. • I trattamenti di integrazione sono autorizzati dalla struttura Inps territorialmente competente in relazione all’unità produttiva. • In caso di aziende plurilocalizzate l’autorizzazione è comunque unica ed è rilasciata dalla sede Inps dove si trova la sede legale del datore di lavoro, o presso la quale il datore di lavoro ha richiesto l’accentramento della posizione contributiva. • Destinatari • Sono soggetti alla disciplina del fondo di integrazione salariale i datori di lavoro che occupano • Ai fini del raggiungimediamente più di 5 dipendenti, appartenenti a mento della soglia disettori, tipologie e classi dimensionali che non mensionale vengono rientrano nell’ambito di applicazione della Cigo computati anche gli e Cigs e che non abbiano costituito fondi di soapprendisti. lidarietà bilaterali (art. 26) o fondi di solidarietà bilaterali alternativi (art. 27) . • Prestazioni • Il fondo garantisce l’assegno di solidarietà (art. • Alle prestazioni ero31). gate si provvede nei • Le prestazioni sono determinate in misura non limiti delle risorse fisuperiore a 4 volte l’ammontare dei contributi nanziarie acquisite al ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro, fondo medesimo, al tenuto conto delle prestazioni già deliberate a fine di garantire l’equalunque titolo a favore dello stesso. quilibrio di bilancio. Art. 28 FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE • Nel caso di datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti, il fondo garantisce anche l’assegno ordinario (art. 30, c. 1) per una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile, in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie, ad esclusione delle intemperie stagionali, e straordinarie, limitatamente alle causali per riorganizzazione e crisi aziendale. • I datori di lavoro che occupano mediamente sino a 15 dipendenti possono richiedere l’assegno di solidarietà (art. 31) per gli eventi di sospensione o riduzione verificatesi dal 1.07.2016. • Contribuzione Art. 29 • Il Fondo di integrazione salariale è finanziato con • È stabilita una contrii contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori buzione addizionale secondo quanto definito dall’art. 33 (cc. 1, 2 e 4). a carico dei datori • A decorrere dal 1.01.2016, l’aliquota di finandi lavoro connessa ziamento del fondo è fissata allo 0,65%, per le all’utilizzo delle preaziende che occupano mediamente più di 15 distazioni garantite dal pendenti, e allo 0,45%, per le aziende che occufondo pari al 4% delpano mediamente sino a 15 dipendenti. la retribuzione persa. R AT I O L a v o r o Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata Aggiornato al 23.09.2015 N . 1 0 / 2 0 1 5 - 1 1 4 4 2 31 NOVITÀ legislazione ASSEGNO ORDINARIO • Misura della prestazione • I fondi di solidarietà bilaterali (art. 26) assicurano la prestazione di un assegno ordinario di importo pari all’integrazione salariale corrispondente all’80% della retribuzione globale persa dal lavoratore. • Tale importo non può superare un massimale stabilito annualmente dall’Inps. • Le prestazioni sono erogate in relazione alle cause previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie (situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti e situazioni temporanee di mercato) o straordinarie (riorganizzazione aziendale, crisi aziendale, contratto di solidarietà). • Durata • I fondi stabiliscono la durata massima della prestazione, non inferiore a 13 settimane in un biennio mobile e non superiore alla durata complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile. • Termini presentazione della domanda • La domanda di accesso all’assegno ordinario erogato dai fondi di solidarietà bilaterali (art. 26) e dai fondi di solidarietà residuale (art. 28) deve essere presentata non prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa eventualmente programmata e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. • Natura • A decorrere dal 1.01.2016 il fondo di solidarietà residuale garantisce un assegno di solidarietà in favore dei dipendenti di datori di lavoro che stipulano con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative accordi collettivi aziendali che stabiliscono una riduzione dell’orario di lavoro, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura ex art. 24 L.223/1991 o al fine di evitare i licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo. Art. 30 ASSEGNO DI SOLIDARIETÀ • Gli accordi firmati devono individuare i lavorato- • Il maggior lavoro ri interessati alla riduzione oraria e le modalità at- prestato comportraverso le quali, qualora sia necessario soddisfare ta una corrispontemporanee esigenze di maggior lavoro, il datore di dente riduzione lavoro può modificare in aumento l’orario ridotto, dell’assegno di nei limiti del normale orario di lavoro. solidarietà. • Misura della prestazione Si applica l’art. 3 del D. Lgs. 148/2015 • La misura dell’assegno per le ore di lavoro non prestate è pari a quello del trattamento di integrazione salariale ordinario e straordinario, corrispondente all’80% della retribuzione globale persa dal lavoratore. • Tale importo non può superare un massimale stabilito dal decreto 148 e annualmente rivalutato. • Durata • L’assegno di solidarietà può essere corrisposto per un periodo massimo di 12 mesi in un biennio mobile. • Requisiti • La riduzione media oraria non può essere superiore al 60% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati. • Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere superiore al 70% nell’arco dell’intero periodo per il quale l’accordo di solidarietà è stipulato. • Presentazione della domanda • Per l’ammissione all’assegno di solidarietà, il datore di lavoro deve presentare in via telematica all’Inps apposita domanda di concessione, corredata dall’accordo sindacale, entro 7 giorni dalla data di conclusione di esso. • Nella domanda deve essere indicato l’elenco dei lavoratori interessati alla riduzione di orario, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e dal datore di lavoro. • La riduzione dell’attività lavorativa deve avere inizio entro il 30° giorno successivo dalla data di presentazione della domanda. Art. 31 32 R AT I O L a v o r o N . 1 0 / 2 0 1 5 - 1 1 4 4 2 Aggiornato al 23.09.2015 Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata LEGISLAZIONE NOVITÀ legislazione PRESTAZIONI ULTERIORI Art. 32 • Prestazioni • Prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto alle prestaulteriori garantite zioni pubbliche previste in caso di cessazione del rapporto di lavoro ovvero dai fondi prestazioni integrative, in termini di importo, in relazione alle integrazioni di solidarietà salariali. bilaterali (art. 26) • Assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei e fondi processi di agevolazione all’esodo, a lavoratori che raggiungono i requisiti di solidarietà previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 5 anni. alternativi (art. 27) • Contributi al finanziamento di programmi • Tale prestazione è garantiformativi di riconversione o riqualificazione ta unicamente dai fondi di professionale, anche in concorso con gli ap- solidarietà bilaterali (art. positi fondi nazionali o dell’UE. 26). CONTRIBUTI DI FINANZIAMENTO • Contribuzione ordinaria • I decreti istitutivi dei fondi di solidarietà bilaterali e del fondo di solidarietà residuale stabiliscono la contribuzione ordinaria ripartita tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di un 2/3 e di un 1/3, in maniera tale da garantire la precostituzione di risorse continuative adeguate sia l’avvio dell’attività sia per la situazione a regime, da verificare anche sulla base dei bilanci di previsione. • Contributo addizionale • Qualora siano previsti le prestazioni dell’as- • Per l’assegno straordinario segno ordinario (art. 30) e assegno di solida- ex art. 26, c. 9, è dovuto rietà (art. 31) è previsto, a carico del datore dall’azienda un contributo di lavoro che ricorra alla sospensione o ri- straordinario di importo duzione dell’attività lavorativa, un contri- corrispondente al fabbibuto addizionale, calcolato in rapporto delle sogno di copertura degli retribuzioni perse, nella misura prevista dai assegni straordinari erogadecreti, e comunque non inferiore all’1,50%. bili e della contribuzione correlata. • Versamento contribuzione • Nei casi di assegno ordinario e assegno di solidarietà, i fondi di solidarietà provvedono a versare alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato la contribuzione correlata alla prestazione. • Nel caso di prestazioni erogate dai fondi di solidarietà alternativi la contribuzione correlata è versata all’Inps dal datore di lavoro, il quale può poi rivalersi sui fondi medesimi. • Contribuzione per le prestazioni ulteriori • La contribuzione correlata può essere altresì prevista, dai decreti istitutivi, in relazione alle prestazioni facoltative ulteriori (art. 32). • In tale caso, il fondo provvede a versare la contribuzione correlata alla prestazione di gestione di iscrizione del lavoratore interessato. • Apprendistato • Possono accedere alle prestazioni dei fondi bilaterali, alternativi e residuale di settore gli apprendisti con contratto professionalizzante. • Alla ripresa dell’attività lavorativa a seguito di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, il periodo di apprendistato è prorogato in misura equivalente alla durata della sospensione o riduzione di orario. • Durata massima • Per i fondi di solidarietà bilaterali e i fondi di solidarietà residuale (art. 28) viene stabilito che la durata massima complessiva delle prestazioni non può eccedere i 24 mesi nel quinquennio mobile, fatto salvo l’utilizzo dei contratti di solidarietà, e che le modalità di erogazione delle prestazioni sono le medesime previste per le integrazioni salariali (art. 7, cc. 1-4 D. Lgs. 148/2015). • Requisito di anzianità • A decorrere dal 1.01.2016, al fondo di solidarietà residuale (art. 28) è richiesta un’anzianità di effettivo lavoro presso l’unità lavorativa per la quale si chiede l’intervento di almeno 90 giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione. Art. 33 CONTRIBUZIONE CORRELATA Art. 34 DISPOSIZIONI GENERALI Art. 39 R AT I O L a v o r o Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata Aggiornato al 23.09.2015 N . 1 0 / 2 0 1 5 - 1 1 4 4 2 33 LEGISLAZIONE NOVITÀ legislazione RIFORMA DEL LAVORO A TEMPO DETERMINATO SOMMARIO D. Lgs. 15.06.2015, n. 81 - D.L. 20.03.2014, n. 34 conv. L. 16.05.2014, n. 78 - L. 28.06.2012, n. 92 - L. 12.11.2011, n. 183 L. 24.12.2007, n. 247 - D. Lgs. 26.03.2001, n. 151 - D.L. 28.06.2013, n. 76 conv. L. 9.08.2013, n. 99 D.M. Lavoro 10.10.2012 - C.M. Lavoro 30.07.2014, n. 18 - Nota Min. Lavoro 1.09.2014, n. 14974 Mess. Inps 16.09.2014, n. 7044 • SCHEMA DI SINTESI • NORMATIVA Il D. Lgs. 81/2015, attuativo della legge delega Jobs Act n. 183/2014, dal 25.06.2015 rappresenta la norma di riferimento per il contratto a termine, nonché delle altre tipologie contrattuali flessibili come il lavoro a tempo parziale, l’intermittente, il lavoro accessorio, l’apprendistato, la somministrazione e le collaborazioni autonome. Il nuovo testo normativo conferma sostanzialmente le riforme strutturali introdotte con il D.L. 34/2014, convertito, con modifiche, dalla L. 16.05.2014, n. 78, e in particolare il principio generale dell’acausalità nell’utilizzo del contratto a termine. La liberalizzazione è stata temperata dall’introduzione di un limite legale del 20%, che opera, in via cedevole, per quei settori che attualmente non abbiano limitazioni previste dalla contrattazione collettiva. Per espressa disposizione del D. Lgs. 81/2015, anche i contratti collettivi aziendali possono introdurre limiti quantitativi. È confermata la materia della proroga, 5 come numero massimo in cui le parti possono allungare la durata del contratto, senza, ovviamente, la necessità di motivarne le ragioni. Confermato, rispetto alla previgente disciplina, l’ulteriore limite di durata, comprensivo di eventuali proroghe, di 36 mesi, sia come sommatoria di contratti con mansioni di pari livello sia come termine massimo di durata di ogni singolo contratto. Tra le novità si segnala l’introduzione di un nuovo criterio di computo dei lavoratori a termine: salvo che sia diversamente disposto, ai fini dell’applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti, si tiene conto del numero medio mensile dei lavoratori a tempo determinato, compresi i dirigenti, impiegati negli ultimi due anni, sulla base dell’effettiva durata dei loro rapporti di lavoro. SCHEMA DI SINTESI CONDIZIONI Non sono più previste causali per l’utilizzo del contratto a termine. DI LEGITTIMITÀ PER L’ASSUNZIONE Il contratto a termine deve avere una durata Comprensiva di eventuali proroghe e rinnovi. massima pari a 36 mesi. A TERMINE È richiesta la forma scritta ad substantiam, individuando il termine del contratto con una data fissa o FORMA per relationem (es. al rientro della lavoratrice assente): in mancanza, il contratto si intende stipulato a tempo indeterminato. Il termine iniziale del contratto può essere prorogato fino a 5 volte, indipendentemente Proroga dal numero di rinnovi, fino a raggiungere un limite complessivo massimo di 36 mesi, per lo svolgimento della stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato. Successione VICENDE CONTRATTUALI di contratti Coda contrattuale ILLEGITTIMITÀ DEL TERMINE Nota • Qualora il lavoratore sia riassunto a termine, entro 10 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a 6 mesi, ovvero 20 giorni se il contratto è superiore ai 6 mesi, il secondo contratto si trasforma a tempo indeterminato. Sono esclusi dagli stacchi obbligatori i lavoratori stagionali (1) e i casi individuati dai contratti collettivi. • Fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi e con l’eccezione delle attività stagionali(1), se per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato. Nel calcolo si tiene conto anche dei periodi di somministrazione. • L’esecuzione del contratto può proseguire oltre la scadenza alle seguenti condizioni: .. per non più di 30 giorni in caso di contratti di durata inferiore a 6 mesi; .. per non più di 50 giorni in caso di contratti di durata superiore a 6 mesi. • Il datore di lavoro è tenuto a corrispondere una maggiorazione della retribuzione pari: .. al 20% fino al 10° giorno successivo; .. al 40% per i giorni ulteriori. La nullità del termine determina la trasformazione del contratto a tempo indeterminato. Il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno nella misura compresa tra 2,5 e 12 men- silità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del Tfr. (1) Da individuarsi con D.M.. In attesa opera ancora il D.P.R. 1525/1963. R AT I O L a v o r o Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata Aggiornato al 21.07.2015 N.8-9/2015 - 3919-3 5 NOVITÀ legislazione NORMATIVA NORME DI RINVIO AI CONTRATTI COLLETTIVI Art. 51 D. Lgs. 81/2015 • Ai fini del decreto, per contratti collettivi si intendono quelli nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro RSA e RSU. APPOSIZIONE DEL TERMINE • Acausalità universale • Per la sottoscrizione di un contratto a termine non è più necessario individuare la causale di assunzione (le ragioni tecniche, organizzative, produttive e sostitutive). • Nel caso di esigenze sostitutive o stagionali, è opportuno indicare la motivazione dell’assunzione al fine di applicare le deroghe previste per tali tipologie di assunzione, in riferimento ai limiti di computo, alla disciplina della successione dei contratti (stagionali) e al contributo aggiuntivo NASpI dell’1,4%. C.M. Lavoro 18/2014 • L’unico limite, oltre alle clausole di contingentamento, è rappresentato dal limite di durata, 36 mesi. • Forma • L’apposizione del termine è • In mancanza, il contratto si intende priva di effetti se non risulta stipulato a tempo indeterminato sin da atto scritto. dal suo inizio. • Durata • Il termine del contratto deve essere indicato o come data fissa o come data per relationem, purchè ricollegata al certo verificarsi di un evento futuro, ma in un momento incerto (es. al rientro della lavoratrice assente). • Limiti di contingentamento legali • Il numero complessivo di contratti a termine stipulati da ciascun datore di lavoro non può • Salvo diversa dispoeccedere il limite del 20% del numero di lavosizione dei contratratori a tempo indeterminato in forza al 1.01 ti collettivi e fatte dell’anno di assunzione. È sempre possibile salve le ipotesi di stipulare un contratto a termine per i datori esenzione. di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti. Calcolo del 20% Art. 23, c. 1 D. Lgs. 81/2015 • Limiti e clausole di contingentamento contrattuali • I Contratti collettivi, anche aziendali, possono individuare limiti quantitativi di utilizzo dell’istituto. • Esclusioni da limiti • Il limite percentuale non si applica, inoltre, ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati tra università private, incluse le filiazioni di università straniere, istituti pubblici di ricerca ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa, tra istituti della cultura di appartenenza statale ovvero enti, pubblici e privati derivanti da trasformazione di precedenti enti pubblici, vigilati dal Ministero dei beni e delle attività culturali, ad esclusione delle fondazioni di produzione musicale di cui al D. Lgs. 367/1996, e lavoratori impiegati per soddisfare esigenze temporanee legate alla realizzazione di mostre, eventi e manifestazioni di interesse culturale. • I contratti di lavoro a tempo determinato che hanno ad oggetto in via esclusiva lo svolgimento di attività di ricerca scientifica possono avere durata pari a quella del progetto di ricerca al quale si riferiscono. Art. 23, c. 3 D. Lgs. 81/2015 6 R AT I O L a v o r o N.8-9/2015 - • In caso di attività nel corso dell’anno, si deve far riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato al momento dell’assunzione del primo lavoratore a termine. • Qualora il risultato dia luogo a un decimale, si potrà arrotondare all’unità superiore se pari o superiore a 0,5. Art. 23, c. 1 D. Lgs. 81/2015 3919-3 Aggiornato al 21.07.2015 Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata LEGISLAZIONE NOVITÀ legislazione APPOSIZIONE DEL TERMINE (Segue) • Esenzioni • Sono esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi: .. nella fase di avvio di nuove attività per i periodi definiti dai contratti collettivi di lavoro; .. per ragioni di carattere sostitutivo, o di stagionalità, previste dal D.M. di prossima emanazione; .. per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi; .. con lavoratori di età superiore a 50 anni; .. da imprese start-up innovative per i primi 4 anni dalla costituzione (o minor periodo per quelle già costituite). • Violazione del limite percentuale • In caso di superamento del limite previ- • Nel caso in cui il numero sto (legale o contrattuale) è prevista una di lavoratori assunti sanzione amministrativa pari al 20% della oltre la soglia consentita retribuzione, per ciascun mese o frazione sia superiore a uno, la di mese superiore a 15 giorni di durata del sanzione è pari al 50% rapporto di lavoro, se il numero di lavoradella retribuzione, con tori assunti in violazione dei limiti non sia le medesime modalità superiore a uno. di calcolo. L’art. 23, c. 4 del D. Lgs. 81/2015 esclude la Trasformazione trasformazione a tempo indeterminato in caso di del contratto violazione dei limiti previsti per l’assunzione a tempo determinato. DIVIETI • Non è possibile assumere a termine: .. per sostituire lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; .. presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi (L. 23.07.1991, n. 223) di lavoratori adibiti alle stesse mansioni, salvo per la sostituzione di lavoratori assenti o con contratti di durata iniziale non superiore a 3 mesi ovvero nel caso si tratti di lavoratori in mobilità; .. presso unità produttive in cui operi una sospensione o una riduzione di orario, con diritto all’integrazione salariale, per lavoratori adibiti alle medesime mansioni; .. per le imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi. DIRITTI DEI LAVORATORI • Non discriminazione • Al lavoratore a tempo determinato competono: .. le ferie; .. la tredicesima mensilità; .. il Tfr; .. ogni altro trattamento in atto nell’impresa • Purché non oggettivamente incompatibile con per i lavoratori a tempo indeterminato la natura del contratto inquadrati nello stesso livello. a termine. Sanzione Art. 25, c. 2 D. Lgs. 81/2015 È prevista, in caso di inosservanza, una sanzione amministrativa da € 25,82 a € 154,94; se si riferisce a più di 5 lavoratori, si applica la sanzione da € 154,94 ad € 1.032,91. • Formazione • I Contratti collettivi possono prevedere mo- • Per aumentare la qualifidalità e strumenti per agevolare l’accesso dei cazione, promuovere la lavoratori a tempo determinato ad opportunità carriera e migliorare la di formazione adeguata. mobilità occupazionale. • Informazioni • I Contratti collettivi definiscono le modalità per le informazioni da rendere ai lavoratori a tempo determinato e alle rappresentanze sindacali aziendali o unitarie circa i posti vacanti disponibili nell’impresa per garantire loro le stesse possibilità di ottenere posti duraturi che hanno gli altri lavoratori. R AT I O L a v o r o Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata Aggiornato al 21.07.2015 N.8-9/2015 - 3919-3 7 NOVITÀ legislazione DIRITTI DI PRECEDENZA • Assunzioni a tempo indeterminato • Il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi ha diritto di precedenza, fatte salve diverse disposizioni dei contratti collettivi, nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine. • Lavoro stagionale • Il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali. • Non è prevista espressamente la possibilità di deroga da parte della contrattazione collettiva (possibile solo mediante contrattazione di prossimità). • Il diritto di precedenza può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro 3 mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. • Lavoratrici in congedo di maternità • Se il congedo è intervenuto nell’esecuzione di un contratto a termine presso la stessa azienda, concorre a determinare il periodo di attività lavorativa utile a conseguire il diritto di precedenza per assunzioni a tempo indeterminato. Obbligo di indicazione nel contratto PROROGA • Condizioni • Il diritto di precedenza può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro 6 mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. • Alle medesime lavoratrici è altresì riconosciuto, con le stesse modalità, il diritto di precedenza anche nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine. Il diritto di precedenza deve essere espressamente richiamato nel contratto. • Il termine iniziale del contratto può essere • Con il consenso del prorogato: lavoratore. .. se la durata iniziale è inferiore a 36 mesi; .. massimo 5 volte. • Il contratto si trasforma a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della 6ª proroga. • Il limite non si applica alle imprese start-up innovative per 4 anni dalla costituzione (o minor periodo per quelle già costituite). SUCCESSIONE DI CONTRATTI 8 R AT I O L a v o r o • Stacchi tra un contratto e il successivo N.8-9/2015 - • Il secondo contratto si considera a tempo indeterminato se il lavoratore è riassunto a termine: .. entro 10 giorni dalla scadenza di un contratto di durata fino a 6 mesi; .. entro 20 giorni dalla scadenza di un contratto superiore a 6 mesi. • Il rapporto si considera a tempo indeterminato fin dalla data di stipula del primo contratto, nel caso di 2 assunzioni successive a termine senza soluzione di continuità. • Sono esclusi dagli stacchi obbligatori: .. i contratti stagionali (D.M. in via di emanazione. In attesa opera il D.P.R. n. 1525/1963); Esclusioni .. le ipotesi individuate dai contratti collettivi; .. le imprese start-up innovative per 4 anni dalla costituzione (o minor periodo per le aziende già costituite). 3919-3 Aggiornato al 21.07.2015 Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata LEGISLAZIONE NOVITÀ legislazione SUCCESSIONE DI CONTRATTI (Segue) • Limite massimo dei 36 mesi • Fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi, qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni di pari • Sono escluse, le livello e categoria legale il rapporto di lavoro fra lo attività stagionali stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia e quelle indivicomplessivamente superato i 36 mesi comprensivi duate dai condi proroghe e rinnovi, indipendentemente dai tratti collettivi. periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l’altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato. Un ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti, della durata massima di 12 mesi, può essere stipulato per una sola volta, a condizione che la stipula avvenga presso la DTL competente per territorio (art. 19, c. 3, D. Lgs. 81/2015). ESCLUSIONI • Sono esclusi, tra l’altro, dal campo di applicazione della normativa sul tempo determinato in quanto già disciplinati da specifiche normative: .. i rapporti di lavoro in agricoltura con gli operai a tempo determinato; .. i rapporti di durata non superiore a 3 giorni nei settori turismo e pubblici esercizi; .. ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 25 e 27 del D. Lgs. 81/2015, i rapporti instaurati ai sensi dell’art. 8, c. 2 della L. 23.07.1991, n. 223; .. i rapporti con i dirigenti, che non possono avere una durata superiore a 5 anni, con facoltà del lavoratore di recedere dopo un triennio; .. i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente ed ATA e con personale sanitario del Ssn; .. i contratti del personale delle università; .. i richiami in servizio del personale volontario dei Vigili del Fuoco. Al personale artistico e tecnico delle fondazioni di produzione musicale non si applicano gli artt. 19, cc. da 1 a 3 e 21 D. Lgs. 81/2015. COMPUTO DEI LAVORATORI A TERMINE • Salvo che sia diversamente disposto (es. collocamento obbligatorio, dove non si computano i contratti a termine fino a 6 mesi), ai fini dell’applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti, si tiene conto del numero medio mensile dei lavoratori a tempo determinato, compresi i dirigenti, impiegati negli ultimi 2 anni, sulla base dell’effettiva durata dei loro rapporti di lavoro. ABROGAZIONI • Il D. Lgs. 368/2001 è abrogato, salvo per quanto concerne la disciplina aggiuntiva per il trasporto aereo e le Poste, contenuta nell’art. 2 che sarà abrogata dal 1.01.2017, e le disposizioni sul pubblico impiego di cui all’art. 9, c. 28, D.L. 78/2010. • Imprese • È consentita l’apposizione di un termine ai contratti concessionarie di lavoro subordinato per un periodo complessivo di servizi massimo di 6 mesi, nei periodi compresi tra aprile nel settore ed ottobre di ogni anno, e di 4 mesi per periodi poste diversamente distribuiti e nella percentuale non superiore al 15% dell’organico aziendale che, al 1.01 • Le organizzadell’anno a cui le assunzioni si riferiscono, risulti zioni sindacali adibito ai servizi sopra indicati. provinciali di categoria ricevono • Servizi • È consentita l’apposizione di un termine ai contratti comunicazione aeroportuali di lavoro subordinato per lo svolgimento dei servizi delle richieste operativi di terra e di volo e di assistenza a bordo ai di assunzione passeggeri e merci. da parte delle • Il periodo massimo complessivo previsto è di 6 aziende. mesi, nei periodi compresi tra aprile ed ottobre di ogni anno, e di 4 mesi per periodi diversamente distribuiti e nella percentuale non superiore al 15% dell’organico aziendale che, al 1° gennaio dell’anno a cui le assunzioni si riferiscono, risulti adibito ai servizi sopra indicati. Negli aeroporti minori detta percentuale può essere aumentata da parte delle aziende esercenti i servizi aeroportuali, previa autorizzazione della DTL, su istanza documentata delle aziende stesse. R AT I O L a v o r o Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata Aggiornato al 21.07.2015 N.8-9/2015 - 3919-3 9 NOVITÀ legislazione PROSECUZIONE DELL’ATTIVITÀ OLTRE IL TERMINE • Code contrattuali Art. 22 D. Lgs. 81/2015 • Maggiorazione CONSEGUENZE DELL’ILLEGITTIMITÀ DEL TERMINE • Impugnazione • Risarcimento del danno • Al datore di lavoro è consentito avvalersi delle prestazioni del lavoratore, fermi i limiti di durata massima, per un periodo limitato, oltre il termine inizialmente fissato: .. per non più di 30 giorni in caso di contratti di durata inferiore a 6 mesi; .. per non più di 50 giorni in caso di contratti di durata pari o superiore a 6 mesi. • Il datore di lavoro è tenuto a corrispondere una maggiorazione della retribuzione pari: .. al 20% fino al 10° giorno successivo; .. al 40% per i giorni ulteriori. • L’impugnazione del contratto deve avvenire entro 120 giorni dalla cessazione del singolo contratto. • Con le modalità dell’art. 6, c. 1 L. 604/1966. Si applica anche il c. 2 del citato art. 6. • Nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del Tfr, avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell’impresa, all’anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti (art. 8 L. 604/1966). • Qualora i contratti collettivi prevedano l’assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati a termine nell’ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell’indennità è ridotto alla metà. L’indennità ristora per intero il pregiudizio subìto dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice abbia ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro. CONTRATTUALISTICA DEL LAVORO Per l’aggiornamento tempestivo sui contratti collettivi di lavoro Ć Circolare mensile che presenta tutte le variazioni intervenute sui contratti collettivi nazionali. Ć Un riepilogo rapido e schematico segnala le modifiche apportate ai contratti e rimanda ad una scheda dettagliata della variazione. Ć Archivio on line dei contratti collettivi integrali, sintesi contrattuali e informazioni aggiuntive. Ć Nuova modalità di consultazione del contratto, più semplice e immediata. Spedizione via e-mail e archivio storico on line Sistema Per visionare una copia dimostrativa collegarsi al sito www.ratio.it ed accedere allÊarea Contrattualistica del lavoro o contattare il Servizio Clienti al n. 0376-77.51.30 Centro Studi Castelli 10 R AT I O L a v o r o N.8-9/2015 Contratti collettivi integrali accessibili on line - 3919-3 Aggiornato al 21.07.2015 Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata LEGISLAZIONE NOVITÀ legislazione LAVORO A TEMPO PARZIALE DOPO IL JOBS ACT SOMMARIO Artt. 4-12, 55 D. Lgs. 15.06.2015, n. 81 • SCHEMA DI SINTESI • DISPOSIZIONI LEGISLATIVE Gli articoli da 4 a 12 del D. Lgs. 81/2015 regolamentano il lavoro part-time, in sostituzione del D. Lgs. 61/2000, che a decorrere dal 25.06.2015 risulta abrogato. La norma conferma la necessità della stipula del contratto di lavoro part-time in forma scritta, con indicazione della durata della prestazione e della distribuzione dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno. Nell’ipotesi in cui l’organizzazione del lavoro sia articolata in turni, l’indicazione puntuale della durata e della distribuzione dell’orario può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite. Riguardo all’ipotesi di mancata o imprecisa indicazione nel contratto della collocazione temporale della prestazione lavorativa, è confermata la possibilità per il lavoratore di richiedere che la suddetta collocazione venga definita in giudizio. SCHEMA DI SINTESI FORMA Il contratto è stipulato in forma scritta. CONTENUTO Ai fini della prova. • Nel contratto è contenuta puntuale indicazione della: .. durata della prestazione lavorativa; .. collocazione temporale dell’orario. Con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno. Quando l’organizzazione del lavoro è articolata in turni, l’indicazione della collocazione temporale può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite. ASSENZA DI ELEMENTI NEL CONTRATTO • In difetto di prova in ordine alla stipulazione a tempo parziale del contratto di lavoro, su domanda del lavoratore è dichiarata la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno, fermo restando, per il periodo antecedente alla data della pronuncia giudiziale, il diritto alla retribuzione ed al versamento dei contributi previdenziali dovuti per le prestazioni effettivamente rese. • Qualora nel contratto scritto non sia determinata la durata della prestazione lavorativa, su domanda del lavoratore è dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla pronuncia. • Nel caso in cui l’omissione riguardi la sola collocazione temporale dell’orario, il giudice determina le modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale, tenendo conto delle responsabilità familiari del lavoratore interessato e della sua necessità di integrazione del reddito me diante lo svolgimento di altra attività lavorativa, nonché delle esigenze del datore di lavoro. • Per il periodo antecedente alla pronuncia, il lavoratore ha in entrambi i casi diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta per le prestazioni effettivamente rese, a un’ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno. • Il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno di pari inquadramento. TRATTAMENTO • Il lavoratore a tempo parziale ha i medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile e il suo DEL trattamento economico e normativo è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione LAVORATORE lavorativa. A TEMPO • I contratti collettivi possono modulare la durata del periodo di prova, del periodo di preavviso in caso di PARZIALE licenziamento o dimissioni e quella del periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia e infortunio in relazione all’articolazione dell’orario di lavoro. La retribuzione minima oraria, da assumere quale base per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti RETRIBUZIONE per i lavoratori a tempo parziale, si determina rapportando alle giornate di lavoro settimanale ad orario MINIMA normale il minimale giornaliero, e dividendo l’importo così ottenuto per il numero delle ore di orario ORARIA normale settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno. COMPUTO DEI LAVORATORI legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo in proporzione all’orario svolto, rapportato Nota(1) A tal fine, l’arrotondamento opera per le frazioni di orario che eccedono la somma degli orari a tempo parziale corrispondente a unità intere di orario a tempo pieno. Ai fini dell’applicazione di qualsiasi disciplina di fonte dei dipendenti del datore di lavoro. I lavoratori a tempo parziale sono computati al tempo pieno (1). R AT I O L a v o r o Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata Aggiornato al 21.07.2015 N.8/9/2015 - 1 1 2 9 0 11 NOVITÀ legislazione DISPOSIZIONI LEGISLATIVE CLAUSOLE ELASTICHE • Contrattazione • Le parti del contratto di lavoro a tempo parcollettiva ziale possono pattuire, per iscritto, clausole Nel rispetto di quanto elastiche relative: previsto .. alla variazione della collocazione temporale dai contratti della prestazione lavorativa; collettivi. ovvero .. alla variazione in aumento della sua durata. Preavviso 12 R AT I O L a v o r o N.8/9/2015 - Il prestatore di lavoro ha diritto a un preavviso di 2 giorni lavorativi, fatte salve le diverse intese tra le parti, nonché a specifiche compensazioni, nella misura ovvero nelle forme determinate dai contratti collettivi. • Assenza di disciplina • Nel caso in cui il contratto collettivo applicato al rapporto non disciplini le clausole elastiche, queste possono essere pattuite per iscritto dalle parti avanti alle commissioni di certificazione, con facoltà del lavoratore di farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro. • Limiti • Le clausole elastiche prevedono, a pena di nullità, le condizioni e le modalità con le quali il datore di lavoro, con preavviso di 2 giorni lavorativi, può modificare la collocazione temporale della prestazione e variarne in aumento la durata, nonché la misura massima dell’aumento, che non può eccedere il limite del 25% della normale prestazione annua a tempo parziale. • Maggiorazione • Le modifiche dell’orario comportano il diritto del lavoratore ad una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell’incidenza della retribuzione sugli istituti retributivi indiretti e differiti. • Revoca • È riconosciuta la facoltà di revocare il consenso prestato alla clausola elastica: .. ai lavoratori affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti (anche se riguardanti il coniuge, i figli o i genitori), ovvero .. ai lavoratori, con figlio convivente di età non superiore a 13 anni o con figlio convivente portatore di handicap, ovvero .. ai lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio. • Rifiuto • Il rifiuto del lavoratore di concordare variazioni dell’orario di lavoro non costituisce giustificato motivo di licenziamento. • Sanzioni • Lo svolgimento di prestazioni in esecuzione di clausole elastiche senza il rispetto delle condizioni, delle modalità e dei limiti previsti dalla legge o dai contratti collettivi comporta il diritto del lavoratore, in aggiunta alla retribuzione dovuta, a un’ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno. 1 1 2 9 0 Aggiornato al 21.07.2015 Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata LEGISLAZIONE NOVITÀ legislazione LAVORO SUPPLEMENTARE • Definizione • È il lavoro reso oltre l’orario concordato nel contratto individuale, entro il limite del tempo pieno. • Limiti • Il datore di lavoro ha la facoltà di richiedere, Nel rispetto di entro i limiti dell’orario normale di lavoro, quanto previsto lo svolgimento di prestazioni supplementari, dai contratti anche in relazione alle giornate, alle settimane collettivi. o ai mesi. • Nel caso in cui il contratto collettivo • In tale ipotesi, il lavoapplicato al rapporto di lavoro non ratore può rifiutare lo disciplini il lavoro supplementare, svolgimento del lavoro il datore di lavoro può richiedere supplementare ove giual lavoratore lo svolgimento di pre- stificato da comprovate stazioni di lavoro supplementare in esigenze lavorative, di misura non superiore al 25% delle salute, familiari o di ore di lavoro settimanali concordate. formazione professionale. • Maggiorazione • Il lavoro supplementare è retribuito con una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell’incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti. LAVORO STRAORDINARIO ASPETTI PREVIDENZIALI • Definizione • Il lavoro straordinario è inteso come lavoro reso oltre l’orario normale di lavoro. • Disciplina • Nel rapporto di lavoro a tempo parziale è consentito lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario, così come definito dall’art. 1, c. 2, lett. c) D. Lgs. 66/2003. • Assegni per il nucleo familiare • Gli assegni per il nucleo familiare spettano • A tal fine sono ai lavoratori a tempo parziale per l’intera cumulate le ore misura settimanale in presenza di una preprestate in diversi stazione lavorativa settimanale di durata rapporti di lavoro. non inferiore al minimo di 24 ore. • In caso contrario spettano tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettivamente prestate, qualunque sia il numero delle ore lavorate nella giornata. Qualora non si possa individuare l’attività principale, gli assegni per il nucleo familiare sono corrisposti direttamente dall’Inps. • Assicurazione • La retribuzione dei lavoratori a tempo parziale, a valere ai fini contro dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie gli infortuni professionali, è uguale alla retribuzione tabellare prevista sul lavoro dalla contrattazione collettiva per il corrispondente rapporto e le malattie di lavoro a tempo pieno. professionali • La retribuzione tabellare è determinata su base oraria in relazione alla durata normale annua della prestazione di lavoro espressa in ore. • La retribuzione minima oraria da assumere quale base di calcolo dei premi per l’assicurazione è stabilita con le modalità previste per il calcolo dei contributi previdenziali. AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE • Le nuove disposizioni previste per il lavoro a tempo • Fermo restando quanto parziale si applicano, ove non diversamente disposto, previsto da disposizioni anche ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle Am- speciali in materia. ministrazioni Pubbliche. • Tuttavia, nel caso in cui il contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro nulla disciplini sul tema, il datore di lavoro non può richiedere al lavoratore lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare né pattuire clausole elastiche. • Non si applica la nuova disciplina in materia di sanzioni. R AT I O L a v o r o Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata Aggiornato al 21.07.2015 N.8/9/2015 - 1 1 2 9 0 13 NOVITÀ legislazione TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO • Rifiuto del lavoratore • Il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o viceversa, non costituisce giustificato motivo di licenziamento. • Accordo • Su accordo delle parti risultante da atto scritto è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale. • Diritto alla trasformazione • I lavoratori del settore pubblico e del settore • A richiesta del privato affetti da patologie oncologiche nonché lavoratore il rapda gravi patologie cronico-degenerative ingraporto di lavoro a vescenti, per i quali residui una ridotta capacità tempo parziale è lavorativa, eventualmente anche a causa degli trasformato nuoeffetti invalidanti di terapie salvavita, accertata vamente in rapda una commissione medica, hanno diritto alla porto di lavoro trasformazione del rapporto di lavoro da tempo a tempo pieno. pieno in lavoro a tempo parziale. • Priorità • È riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale in caso: .. di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice; .. in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità, che abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. • In caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore a 13 anni o con figlio convivente portatore di handicap è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. • Diritto di precedenza • Il lavoratore il cui rapporto sia trasformato da tempo pieno in tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l’espletamento delle stesse mansioni o di mansioni di pari livello e categoria legale rispetto a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale. • Congedo parentale • Il lavoratore può chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale od entro i limiti del congedo ancora spettante, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in rapporto a tempo parziale, purché con una riduzione d’orario non superiore al 50%. • Il datore di lavoro è tenuto a dar corso alla trasformazione entro 15 giorni dalla richiesta. • Informazione ai dipendenti • In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unità produttive site nello stesso ambito comunale, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell’impresa, ed a prendere in considerazione le domande di trasformazione a tempo parziale dei rapporti dei dipendenti a tempo pieno. • Pensione • Nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale e viceversa, ai fini della determinazione dell’ammontare del trattamento di pensione, si computa per intero l’anzianità relativa ai periodi di lavoro a tempo pieno e, in proporzione all’orario effettivamente svolto, l’anzianità inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale. 14 R AT I O L a v o r o N.8/9/2015 - 1 1 2 9 0 Aggiornato al 21.07.2015 Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata LEGISLAZIONE NOVITÀ legislazione APPRENDISTATO DOPO IL D. LGS. 81/2015 SOMMARIO D. Lgs. 15.06.2015, n. 81 - D.L. 20.03.2014, n. 34 - L. 16.05.2014, n. 78 - D. Lgs 14.09.2011, n. 167 • SCHEMA DI SINTESI • APPROFONDIMENTI Il D. Lgs. 81/2015 riprende la precedente disciplina dell’apprendistato contenuta nel D. Lgs. 167/2011; viene sostanzialmente confermato quanto già stabilito in materia di apprendistato professionalizzante (anche se la nuova denominazione non parla più di “contratto di mestiere”), mentre sono previsti interventi più radicali in riferimento all’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale (ora denominato “apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore”) e per l’apprendistato di alta formazione e ricerca. SCHEMA DI SINTESI DEFINIZIONE Art. 41 L’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani. APPRENDISTATO Possono essere assunti i giovani che hanno PER LA QUALIFICA compiuto i 15 anni di età e fino al compiE IL DIPLOMA mento dei 25 anni. PROFESSIONALE, Si propone di coniugare la formazione IL DIPLOMA effettuata in azienda con l’istruzione e DI ISTRUZIONE la formazione professionale svolta dalle SECONDARIA istituzioni formative che operano nell’amSUPERIORE E IL • La durata del contratto: bito dei sistemi regionali di istruzione e CERTIFICATO DI .. è determinata in considerazione della quaformazione. SPECIALIZZAZIONE lifica o del diploma da conseguire; .. non può in ogni caso essere superiore a 3 TECNICA SUPERIORE anni o a 4 anni nel caso di diploma profesArt. 43 sionale quadriennale. APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE Art. 44 • Possono essere assunti soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni. In tutti i settori di attività, pubblici o pri• Per i soggetti in possesso di una qualifica vati, per il conseguimento di una qualiprofessionale, può essere stipulato a partire ficazione professionale determinata dalle dal 17° anno di età. parti del contratto, sulla base dei profili o qualificazioni professionali previsti per il La durata del periodo di apprendistato non può settore di riferimento dai sistemi di inquaessere superiore a 3 anni ovvero 5 per i profili dramento del personale di cui ai contratti professionali caratterizzanti la figura dell’arti collettivi. giano individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento. APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA Art. 45 In tutti i settori di attività, pubblici o priRiguarda soggetti di età compresa tra i 18 e i vati, per il conseguimento di titoli di stu29 anni in possesso di diploma di istruzione dio universitari e dell’alta formazione, secondaria superiore o di un diploma profescompresi i dottorati di ricerca, i diplomi sionale conseguito nei percorsi di istruzione e relativi ai percorsi degli istituti tecnici su- formazione professionale integrato da un cerperiori per attività di ricerca, nonché per il tificato di specializzazione tecnica superiore o praticantato per l’accesso alle professioni del diploma di maturità professionale all’esito ordinistiche. del corso annuale integrativo. R AT I O L a v o r o Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata Aggiornato al 22.10.2015 N . 11 / 2 0 1 5 - 1 1 3 1 8 5 NOVITÀ legislazione APPROFONDIMENTI DISCIPLINA GENERALE • Forma • Il contratto di apprendistato è stipulato in forma scritta ai fini della prova. • Contenuto • Contiene, in forma sintetica, il piano formativo individuale definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali. Nell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e in quello di alta formazione e ricerca il piano formativo individuale è predisposto dall’istituzione formativa con il coinvolgimento dell’impresa. • Durata • Ha una durata minima non inferiore a 6 mesi. • Sanzioni • Si applicano le sanzioni previste dalla normativa per il licenziamento illegittimo. Nell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale costituisce giustificato motivo di licenziamento il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi come attestato dall’istituzione formativa. • Termine del periodo di apprendistato • Al termine del periodo di apprendistato le parti possono recedere dal contratto con preavviso decorrente dal medesimo termine; durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. • Se nessuna delle parti recede, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. • Rinvio alla disciplina di accordi interconfederali • La disciplina del contratto di apprendistato è rimessa ad accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto dei seguenti principi: .. divieto di retribuzione a cottimo; .. possibilità di inquadrare il lavoratore fino a 2 livelli inferiori rispetto a quello spettante o, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale e proporzionata all’anzianità di servizio; .. presenza di un tutore o referente aziendale; .. possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti per il tramite dei fondi paritetici interprofessionali, anche attraverso accordi con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; .. possibilità del riconoscimento, sulla base dei risultati conseguiti nel percorso di formazione, esterna e interna all’impresa, della qualificazione professionale ai fini contrattuali e delle competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi, nonché nei percorsi di istruzione degli adulti; .. registrazione della formazione effettuata e della qualificazione professionale ai fini contrattuali eventualmente acquisita nel libretto formativo del cittadino; .. possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del lavoro, di durata superiore a 30 giorni; .. possibilità di definire forme e modalità per la conferma in servizio al termine del percorso formativo, al fine di ulteriori assunzioni in apprendistato. • Assicurazione sociale obbligatoria • Per gli apprendisti l’applicazione delle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria si estende alle seguenti forme: .. assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; .. assicurazione contro le malattie, l’invalidità e vecchiaia, maternità, assegno familiare; .. assicurazione sociale per l’impiego. Art. 42 6 R AT I O L a v o r o N . 11 / 2 0 1 5 - 1 1 3 1 8 Aggiornato al 22.10.2015 Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata LEGISLAZIONE NOVITÀ legislazione LIMITI NUMERICI • Numero complessivo • Il numero complessivo di apprendisti che un • Tale rapporto non può datore di lavoro può assumere (direttamente o superare il 100% per indirettamente) non può superare il rapporto i datori di lavoro che di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e occupano un numero qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoratori inferiore di lavoro. a 10 unità. • È in ogni caso esclusa la possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. • Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a 3, può assumere apprendisti in numero non superiore a 3. Per le imprese artigiane trovano applicazione le disposizioni specifiche. • Assunzione di nuovi apprendisti • Fermo restando che i contratti collettivi nazionali di lavoro possono individuare limiti diversi esclusivamente per i datori di lavoro che occupa- • Restano esclusi dal no almeno 50 dipendenti, l’assunzione di nuovi computo i rapporti apprendisti con contratto di apprendistato processati per recesso fessionalizzante è subordinata alla prosecuzione, durante il periodo a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro di prova, dimissioni al termine del periodo di apprendistato, nei 36 o licenziamento per mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno giusta causa. il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro. • Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è in ogni caso consentita l’assunzione di un apprendista con contratto professionalizzante. • Violazioni • Gli apprendisti assunti in violazione di tali limiti sono considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto. • Regolamentazione • È rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano. • In assenza di regolamentazione regionale l’attivazione di questa tipologia è rimessa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ne disciplina l’esercizio con propri decreti. • Proroga • In relazione alle qualificazioni contenute nel Repertorio nazionale delle professioni, i datori di lavoro hanno la facoltà di prorogare fino ad un anno il contratto di apprendistato: .. dei giovani qualificati e diplomati, che hanno concluso positivamente i percorsi, per il consolidamento e l’acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche; .. nel caso in cui, al termine dei percorsi, l’apprendista non abbia conseguito la qualifica, il diploma, il certificato di specializzazione tecnica superiore o il diploma di maturità professionale all’esito del corso annuale integrativo. • Tipologie • Possono essere stipulati contratti di apprendistato, di durata non superiore a 4 anni, rivolti ai giovani iscritti a partire dal 2° anno dei percorsi di istruzione secondaria superiore, per l’acquisizione, oltre che del diploma di istruzione secondaria superiore, di ulteriori competenze tecnico-professionali rispetto a quelle già previste dai vigenti regolamenti scolastici, utili anche ai fini del conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore. • Inoltre, possono essere stipulati contratti di apprendistato, di durata non superiore a 2 anni, per i giovani che frequentano il corso annuale integrativo che si conclude con l’esame di Stato. • Stipula del contratto • Il datore di lavoro che intende stipulare questa tipologia contrattuale sottoscrive un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, che stabilisce il contenuto e la durata degli obblighi formativi del datore di lavoro, secondo uno schema che sarà definito con apposito decreto, il quale andrà a definire anche i criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato. Art. 42 APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E IL DIPLOMA PROFESSIONALE Art. 43 R AT I O L a v o r o Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata Aggiornato al 22.10.2015 N . 11 / 2 0 1 5 - 1 1 3 1 8 7 NOVITÀ legislazione APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E IL DIPLOMA PROFESSIONALE (Segue) • Formazione • Nell’ambito del sistema di istruzione e formazione professionale la formazione esterna all’azienda è impartita nell’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto e non può essere superiore al: .. 60% dell’orario ordinamentale per il 2° anno; .. 50% per il 3° e 4° anno, nonché per l’anno successivo, finalizzato al conseguimento del certificato di specializzazione tecnica. • Per le ore di formazione svolte nell’istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta; sono fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi. • Trasformazione del contratto • Successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale ai sensi del D. Lgs. 226/2005, nonché del diploma di istruzione secondaria superiore, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali, è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante. In tal caso, la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva. • Attività stagionali • Per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano che abbiano definito un sistema di alternanza scuola-lavoro, i contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalità di utilizzo del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato, per lo svolgimento di attività stagionali. • Regolamentazione • Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi nazionali stabiliscono la durata e le modalità di erogazione della formazione, nonché la durata anche minima del periodo di apprendistato, che non può essere superiore a 3 anni ovvero 5 per i profili professionali caratterizzanti la figura dell’artigiano individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento. • Formazione • La formazione di tipo professionalizzante, svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro, è integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dall’offerta formativa pubblica, interna o esterna all’azienda, finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a 120 ore per la durata del triennio e disciplinata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, sentite le parti sociali e tenuto conto del titolo di studio e delle competenze dell’apprendista. Art. 43 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE La Regione comunica al datore di lavoro, entro 45 giorni dalla comunicazione dell’instaurazione del rapporto, le modalità di svolgimento dell’offerta formativa pubblica, anche con riferimento alle sedi e al calendario delle attività previste, avvalendosi anche dei datori di lavoro e delle loro associazioni. • Attività stagionali Art. 44 8 R AT I O L a v o r o N . 11 / 2 0 1 5 - • Per i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali, i contratti collettivi nazionali possono prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato. 1 1 3 1 8 Aggiornato al 22.10.2015 Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata LEGISLAZIONE NOVITÀ legislazione APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E DI RICERCA • Protocollo • Il datore di lavoro sottoscrive un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto o con l’ente di ricerca, che stabilisce: .. la durata e le modalità, anche temporali, della formazione a carico del datore di lavoro; .. il numero dei crediti formativi riconoscibili a ciascuno studente per la formazione a carico del datore di lavoro in ragione del numero di ore di formazione svolte in azienda (i principi e le modalità di attribuzione dei crediti formativi saranno definiti con apposito decreto). • Formazione • La formazione esterna all’azienda è svolta nell’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto e nei percorsi di istruzione tecnica superiore e non può, di norma, essere superiore al 60% dell’orario ordinamentale. • Per le ore di formazione svolte nell’istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. • Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta. Sono fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi. • Regolamentazione • La regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attività di ricerca o per percorsi di alta formazione è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca, comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico. • In assenza delle regolamentazioni regionali, l’attivazione dell’apprendistato è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca. • Regolamentazione • Gli standard formativi dell’apprendistato sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. • Libretto formativo • La registrazione nel libretto formativo del cittadino è di competenza: .. del datore di lavoro, nel contratto di apprendistato professionalizzante, per quanto riguarda la formazione effettuata per il conseguimento della qualificazione professionale ai fini contrattuali; .. dell’istituzione formativa o ente di ricerca di appartenenza dello studente, nel contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e nel contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca. Art. 45 STANDARD PROFESSIONALI E FORMATIVI E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE Le competenze acquisite dall’apprendista sono certificate dall’istituzione formativa di provenienza dello studente secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. 13/2013. Art. 46 R AT I O L a v o r o Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata Aggiornato al 22.10.2015 N . 11 / 2 0 1 5 - 1 1 3 1 8 9