sentenza 19 dicembre 2016, n. 1913
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sentenza 19 dicembre 2016, n. 1913
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PUGLIA - LECCE, SEZIONE 2 SENTENZA 19 DICEMBRE 2016, N. 1913 DATA UDIENZA 16 NOVEMBRE 2016 INTEGRALE UNIVERSITÀ - ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI - DINIEGO - ILLEGITTIMITÀ - ART. 22, L. 7 AGOSTO 1990, N. 241 - GARE PUBBLICHE - IMPRESA AGGIUDICATARIA - DIRITTO DI ACCESSO ALLE RISERVE APPOSTE AL REGISTRO DI CONTABILITÀ E ALLE RELATIVE CONTRODEDUZIONI DEL DIRETTORE DEI LAVORI - SUSSISTE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce Sezione Seconda ha pronunciato la presente SENTENZA Sul ricorso r.g. n. 693 del 2016, proposto da: - 'C.M. - Co. Mu. Pu. s.c.r.l.', rappresentata e difesa dagli Avv.ti Ma. Fe. Ing. e Do. Ca., con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Er. St. Da., in Lecce alla via (...); contro - l'Università del Salento, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce e presso la medesima per legge domiciliata; nei confronti di - 'Co. St. Va. s.c.a.r.l.', rappresentato e difeso dagli Avv.ti Fr. Za., ed altri, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Al. Le., in Lecce alla piazza (...); per l'annullamento - della nota prot. n. 24886 - IX/1 del 17.3.2016, significata in pari data, dell'Università del Salento, recante diniego a istanza di accesso agli atti della Società ricorrente; - di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi compresa l'opposizione espressa dal Co. St. Va. s.c.a.r.l. del 19.2.2016, assunta al prot. gen. al n. 16195 del 22.2.2016, mai notificata e richiamata nel predetto diniego; - e per l'accertamento del diritto della Società CM. ad accedere agli atti chiesti con istanza di accesso del 16.2.2016, accusata al prot. n. 13752 del 17.2.2016. Visti il ricorso e i relativi allegati. Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Università del Salento e del Co. St. Va.s.c.a.r.l.. Visti gli atti della causa. Relatore alla camera di consiglio del 16 novembre 2016 il Cons. Ettore Manca e uditi gli Avv.ti L. St., in sostituzione dell'Avv. In., S. Co. -per la p.a.- e A. Le. -in sostituzione dell'Avv. F.co Za.. Osservato quanto segue. FATTO e DIRITTO 1.- Rilevato che la 'C.M. - Co. Mu. Pu. s.c.r.l.', sub-appaltatrice in una gara indetta dall'Università del Salento, formulava istanza di accesso agli atti "relativi alla contabilizzazione del 14° S.A.L. e successivì. 2.- Considerato che l'Amministrazione respingeva l'istanza evidenziando che la Cooperativa non aveva un interesse concreto e attuale all'estrazione degli atti in parola, da un lato in quanto "unico soggetto titolare formale e sostanziale del rapporto" contrattuale doveva reputarsi il Co. St. La., aggiudicatario della gara, e, dall'altro, per aver la CM. interrotto i lavori in un momento precedente a quello oggetto del 14° SAL e ss.. 3.- Osservato che: - ai sensi dell'art. 22, l. 7 agosto 1990, n. 241, nelle gare pubbliche l'impresa aggiudicataria di un appalto ha diritto di accesso alle riserve apposte al registro di contabilità e alle relative controdeduzioni del direttore dei lavori, trattandosi di documentazione che, ancorché privatistica, attiene a un ambito di rilevanza pubblicistica atteso che l'Amministrazione, mediante l'esecuzione delle opere, mira essenzialmente a perseguire le proprie finalità istituzionali (cfr. Consiglio di Stato, IV, 28 gennaio 2016, n. 326); e ancora: <<non solo l'attività puramente autoritativa ma tutta l'attività funzionale alla cura di interessi pubblici è sottoposta all'obbligo di trasparenza e di conoscibilità da parte degli interessati, inclusi gli atti disciplinati dal diritto privato (Cons. St., A.P., 22 aprile 1999, n. 4) con la conseguenza che "la documentazione richiesta, sebbene abbia natura privatistica (contratto di appalto con la società DE., stati di avanzamento lavori, certificati e relativi mandati di pagamento), rientra comunque nella nozione di documento amministrativo [cfr art. 22, comma 1, lett d) della legge n. 241 del 1990], in quanto sono stati adottati da un ente pubblico che, come noto, persegue le proprie finalità pubblicistiche anche attraverso strumenti di diritto privato i cui atti sono soggetti all'accesso e, quindi, ostensibili al privato (cfr., Cons. Stato, IV, 4 febbraio 1997, n. 82)" (T.A.R. Lazio Roma, III, 7 ottobre 2013, n. 8639) >> (T.A.R. Emilia-Romagna Parma, I, 13 marzo 2015, n. 84). - la posizione di sub-appaltatrice prima e di diretta consorziata poi della CM. non determinava il venir meno della sua soggettività giuridica ed economica, sicché la stessa era certamente legittimata a esercitare, almeno in linea generale e in una prospettiva defensionale, il diritto di accesso. 2.- Ritenuto che, in concreto, l'interesse all'accesso in parola dev'essere ricondotto alla situazione di allegata incertezza circa il contenuto dei lavori eseguiti dalla Cooperativa -situazione relativamente alla quale non compete a questo Giudice, in fase di accesso, esprimere alcun giudizio, dovendosi soltanto registrare, ai fini dell'accoglimento del ricorso, l'obiettiva esistenza della medesima: <<Com'è noto, d'altronde, l'art. 24, comma 7, l. n. 241/1990, nel prevedere, immediatamente dopo l'individuazione a opera del comma 6 delle fattispecie di documenti sottratti all'accesso, che "deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici", ha sancito la tendenziale prevalenza del c.d. "accesso difensivo" anche sulle antagoniste ragioni di riservatezza o di segretezza tecnica o commerciale delle parti contro-interessate>>(T.a.r. Puglia Lecce, II, 2 luglio 2013, n. 1566). 3.- Ritenuto che: - deve dunque dichiararsi l'illegittimità del rifiuto opposto dall'Amministrazione intimata e, conseguentemente, ordinarsi alla stessa di esibire i documenti oggetto dell'istanza ostensiva datata 16 febbraio 2016, con facoltà per la ricorrente di estrarre copia di quelli di ritenuta utilità. - le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate nella complessiva somma di euro 700 (settecento/00), oltre accessori di legge. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Seconda di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 693 del 2016 indicato in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto, ordina all'Università del Salento di esibire i documenti oggetto della richiesta di accesso agli atti del 16 febbraio 2016 avanzata dalla ricorrente. Condanna l'Università del Salento al pagamento delle spese di giudizio, liquidate nella complessiva somma di euro 700 (settecento/00), oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 16 novembre 2016, con l'intervento dei magistrati: Eleonora Di Santo - Presidente Ettore Manca - Consigliere, Estensore Carlo Dibello - Consigliere