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Nuovo Albo Unico di cui all’art. 106 del TUB Marco Trincia Indice • • • • • DM 2 aprile 2015 Autorizzazione e domanda Attività esercitabili Controlli Interni e struttura Vigilanza Prudenziale 2 DM 53 del 2 aprile 2015: art. 2 Autorizzazion e domanda Attività esercitabili Controlli interni e struttura Vigilanza Prudenziale Non costituisce attività di concessione di finanziamenti [..]: a. L’acquisto dei crediti di imposta sul valore aggiunto relativi a cessione di beni e servizi nei casi previsti dalla normativa vigente; b. L’acquisto, a titolo definitivo, di crediti da parte di società titolari della licenza per l’attività di recupero stragiudiziale di crediti ai sensi dell’articolo 115 TUPS quando ricorrono le seguenti condizioni [segue]: DM 2 aprile 2015 Per attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si intende la concessione di crediti, ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma. Tale attività comprende, tra l’altro, ogni tipo di finanziamento erogato nella forma di: a. Locazione finanziaria; b. Acquisto di crediti a titolo onoroso; c. Credito ai consumatori, così come definito dall’articolo 121, t.u.b.; d. Credito ipotecario; e. Prestito su pegno; f. Rilascio di fideiussioni, avallo, apertura di credito documentaria, accettazione, girata, impegno a concdere credito, nonché ogni forma di rilascio di garanzie e di impegni di firma. 3 DM 53 del 2 aprile 2015: art. 2 DM 2 aprile 2015 Autorizzazion e domanda Attività esercitabili Controlli interni e struttura Vigilanza Prudenziale .. L’acquisto, a titolo definitivo, di crediti da parte di società titolari della licenza per l’attività di recupero stragiudiziale di crediti ai sensi dell’articolo 115 TUPS quando ricorrono le seguenti condizioni: 1. I crediti sono acquistati a fini di recupero e sono ceduti da: I. Banche o altri intermediari finanziari sottoposti alla vigilanza della Banca d’Italia, i quali li hanno classificati in sofferenza, ovvero II. Soggetti diversi da quelli indicati al punto i. purchè si tratti di crediti vantati nei confronti di debitori che versano in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, secondo quanto accertato dai competenti organi sociali; non rileva a tal fine l’esistenza di garanzie reali o personali; 2. I finanziamenti ricevuti da terzi dalla società acquirente non superano l’ammontare complessivo del patrimonio netto; 3. Il recupero dei crediti acquistati avviene senza la stipula di nuovi contratti di finanziamento con i debitori ceduti, la novazione di quelli in essere, la modifica delle condizioni contrattuali; non rilevano a tali fini l’estinzione anticipata e la posticipazione dei termini di pagamento. 4 DM 53 del 2 aprile 2015: art. 3 L’acquisto di crediti vantati da terzi nei confronti di società del gruppo di appartenenza; c. L’attività di rilascio di garanzie, di cui all’art. 2.1, let. f) del presente decreto, quando anche uno solo tra l’obbligato garantito e il beneficiario della garanzia faccia parte del medesimo gruppo del garante; d. I finanziamenti concessi, sotto qualsiasi forma, da produttori di beni e servizi o da società del gruppo di appartenenza, a soggetti appartenenti alla medesima filiera produttiva o distributiva del bene o del servizio quando ricorrano le seguenti condizioni: I destinatari del finanziamento non siano consumatori ai sensi dell’articolo 121, t.u.b., né utilizzatori finali del bene o servizio; 2. il contratto di finanziamento sia collegato a un contratto per la fornitura o somministrazione di beni o servizi, di natura continuativa ovvero di durata non inferiore a quella del finanziamento concesso; Vigilanza Prudenziale 1. Controlli interni e struttura b. Attività esercitabili Tutte le attività esercitate esclusivamente nei confronti del gruppo di appartenenza ad eccezione dell’attività di acquisto crediti vantati nei confronti di terzi da intermediari finanziari del gruppo medesimo; Autorizzazion e domanda a. DM 2 aprile 2015 Non configurano operatività nei confronti del pubblico: 5 DM 53 del 2 aprile 2015: art. 3 Autorizzazion e domanda f. Attività esercitabili Controlli interni e struttura gruppo di appartenenza esclusivamente ai propri dipendenti [..] senza interessi o a tassi annui effettivi globali inferiori a quelli prevalenti sul mercato; le attività di concessione di finanziamenti poste in essere da società costituite per singole operazioni di raccolta o di impiego e destinate a essere liquidate una volta conclusa l’operazione, purché le limitazioni dell’oggetto sociale, delle possibilità operative e della capacità di indebitamento risultino dalla disciplina contrattuale e statutaria della società ed essa sia consolidata integralmente nel bilancio consolidato della capogruppo di un gruppo bancario, finanziario o di SIM. DM 2 aprile 2015 e. i finanziamenti concessi da un datore di lavoro o da società del Vigilanza Prudenziale 6 DM 53 del 2 aprile 2015: art. 4 2. I confidi che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino iscritti Vigilanza Prudenziale dai commi 1 e 2, secondo quanto disciplinato dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 107, comma 3, del t.u.b., comporta l’iscrizione d’ufficio nell’elenco di cui all’articolo 112 del t.u.b.. Quanto previsto dal presente comma si applica anche ai confidi autorizzati ai sensi del comma 2, qualora non abbiano raggiunto la soglia di cui al comma 1 nel termine di cinque anni dall’iscrizione all’albo. Controlli interni e struttura 3. La revoca dell’autorizzazione per il venir meno dei requisiti dimensionali indicati Attività esercitabili nell’elenco previsto dall’art. 107, t.u.b. vigente alla data del 4 settembre 2010, e che abbiano un volume di attività finanziaria pari o superiore a settantacinque milioni di euro, possono presentare istanza di autorizzazione per l’iscrizione nell’albo entro il termine previsto dall’articolo 10, comma 4, lett. b) , del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, anche ove non raggiungano la soglia prevista dal comma 1. Autorizzazion e domanda attività finanziaria pari o superiore a centocinquanta milioni di euro sono tenuti a chiedere l’autorizzazione alla Banca d’Italia per l’iscrizione nell’albo. DM 2 aprile 2015 1. I confidi iscritti nell’elenco di cui all’articolo 112, t.u.b., che abbiano un volume di 7 DM 53 del 2 aprile 2015: art. 5 a. Vigilanza Prudenziale b. l’acquisto di immobili, esclusivamente funzionali all’esercizio dell’attività principale; gli immobili non funzionali eventualmente già detenuti prima dell’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 112, t.u.b., possono essere concessi in locazione ovvero devono essere alienati nel più breve tempo possibile; l’assunzione di partecipazioni esclusivamente in altri confidi o banche di garanzia collettiva fi di ovvero in altri intermediari finanziari che in base a specifici accordi rilascino garanzie ai propri soci nonché in società costituite per la prestazione di servizi strumentali. Controlli interni e struttura 3. Per servizi strumentali, si intendono i servizi ausiliari all’attività svolta, quali: Attività esercitabili a. i servizi di consulenza in materia di finanza d’impresa nei confronti esclusivamente dei propri soci, a condizione che sia strettamente finalizzata al rilascio della garanzia mutualistica propria o di terzi; b. le attività previste all’articolo 12, comma 1, lettera c) , del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141. Autorizzazion e domanda l’attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge e delle disposizioni del presente decreto. 2. Per servizi connessi si intendono quei servizi che consentono di sviluppare l’attività di garanzia collettiva dei fidi, sono svolti in via accessoria a quest’ultima e hanno finalità coerenti con essa, tra i quali: DM 2 aprile 2015 1. I confidi iscritti nell’elenco di cui all’articolo 112, t.u.b., esercitano in via esclusiva 8 Autorizzazione e domanda d’iscrizione Le Disposizioni entrano in vigore dopo 60 giorni dalla pubblicazione: 11 luglio 2015; 12 maggio 2016 : effettiva attuazione della riforma del Titolo V. Entrata in vigore delle Disposizione e avvio dei termini previsti dalla riforma 11 ottobre 2015 12 Febbraio 2016 12 maggio 2016 Termine per la presentazione di nuova iscrizione per gli attuali «107» Termine per la presentazione di iscrizione per 106 attuali nel nuovo Albo dei 106 Fine operatività per attuali 106 e definizione del nuovo scenario di riferimento Vigilanza Prudenziale Pubblicazione «Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari» 11 luglio 2015 Controlli interni e struttura 12 maggio 2015 Attività esercitabili Intermediari finanziari iscritti all’elenco di cui all’art. 106 del TUB previgente hanno 9 mesi per presentare domanda di iscrizione al nuovo Albo oppure modificare la propria operatività che comunque possono proseguire per ulteriori 3 mesi. Le attività in essere alla data di cancellazione potranno comunque essere portate a scadenza: 12 febbraio 2016. Autorizzazion e domanda Intermediari Vigilati di cui all’art. 107 del TUB previgente hanno 3 mesi per presentare domanda di ammissione al nuovo Albo dei 106: 11 ottobre 2015; DM 2 aprile 2015 Circolare 288 del 3 aprile 2015: pubblicate il 12 maggio 2015; 9 Autorizzazione e domanda d’iscrizione DM 2 aprile 2015 Autorizzazion e domanda Attività esercitabili Controlli interni e struttura Vigilanza Prudenziale Per l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di concessione di finanziamenti si richiede: L’adozione della forma di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperativa; La presenza della sede legale e della direzione generale nel territorio della Repubblica; L’esistenza di un capitale sociale versato non inferiore: 2 milioni di euro per chi esercita l’attività di concessione di finanziamenti; 1,2 milioni pe le sole società cooperative a mutualità prevalente che esercitano l’attività di concessione di finanziamenti senza il rilascio di garanzie; 3 milioni per chi rilascia garanzie sia in via esclusiva che congiunta. Il capitale iniziale più comprendere conferimenti in natura che non devono eccedere i tre decini dell’ammontare del capitale. 10 Autorizzazione e domanda d’iscrizione Autorizzazion e domanda Attività esercitabili Controlli interni e struttura organizzativa, unitamente all’atto costitutivo e allo statuto; Il possesso da parte dei titolari di partecipazioni qualificate dei requisiti previsti negli articoli 19 e 25 del TUB; Il possesso da parte degli esponenti aziendali dei requisiti previsti dall’art. 26 del TUB; L’insussistenza, tra gli intermediari finanziari o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, di stretti legami che ostacolino l’effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza; La limitazione dell’oggetto sociale alle sole attività previste dai commi 1 e 2 dell’art. 106 del TUB. DM 2 aprile 2015 Un programma concernente l’attività iniziale e la struttura Vigilanza Prudenziale 11 Programma di attività DM 2 aprile 2015 Autorizzazion e domanda Attività esercitabili Controlli interni e struttura Vigilanza Prudenziale 1. DESCRIZIONE DELLE LINEE DI SVILUPPO DELL’OPERATIVITA’ Obiettivi di sviluppo, attività programmate e strategie funzionali per la loro realizzazione: • Finalità e obiettivi di sviluppo; • Caratteristiche dell’operatività; • Area geografica, mercato di riferimento, posizionamento strategico e mercato atteso. • Canali di distribuzione utilizzati. 2. RELAZIONE PREVISIONALE SUI PROFILI TECNINI E DI ADEUGATEZZA PATRIMONIALE’ Con riferimento a ciascuno dei tre prossimi esercizi illustrare: • Prospetti previsionali Stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario; • Previsione volumi di attività articolati per area geografica e prodotto, clientela..; • Evoluzione qualitativa e quantitativa del portafoglio crediti e delle svalutazioni; • Stime di sviluppo, politiche di pricing, investimenti e coperture; • Sostenibilità patrimoniale (evoluzione fondi propri, ex patrimonio di vigilanza, requisiti patrimoniali I e II pilastro e fabbisogno con relativa mappatura dei rischi e presidi aziendali 12 Programma di attività DM 2 aprile 2015 Autorizzazion e domanda Attività esercitabili Controlli interni e struttura Vigilanza Prudenziale 3. RELAZIONE SULLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA Parte I: Sistema di amministrazione e controllo (dialettica processo decisionale). • Descrivere il modello di amministrazione e controllo adottato, composizione, responsabilità, compiti e deleghe assegnate al CdA e Collegio Sindacale. • Periodicità riunioni organi aziendali, flussi informativi, tempistiche e responsabilità all’interno della struttura. • Descrivere i processi che conducono alle decisioni di ingresso in nuovi mercati o settori di attività o all’introduzione di nuovi prodotti. • Indicare tempistica, forma, contenuti della documentazione da trasmettere agli organi aziendali con specifica identificazione dei soggetti responsabili (responsabili, tempistica e contenuto minimo dei flussi informativi da presentare agli organi aziendali su base regolare). Parte II: Struttura organizzativa e sistema dei controlli interni. • Descrivere l’organigramma e il funzionigramma aziendale. • Illustrare le deleghe di poteri attribuite ai vari livelli dell’organizzazione aziendale, i limiti operativi e le modalità di controllo. • Con riferimento alle funzioni di controllo (Internal Audit, Compliance, Risk Mangment) descrivere inquadramento aziendale e modalità organizzative. Indicare dotazione qualiqunatitativa di personale, indicando i responsabili delle funzioni e i relativi requisiti di professionalità. Informativa su monitoraggio e presidio dei rischi aziendali e flussi informativi (regolamenti interni). NB.: In caso di esternalizzazione capitolo specifico! • Descrivere processo distributivo (numero di filiali, dotazione tecnica e umana), modalità di coordinamento, monitoraggio e controllo dei canali distributivi. 13 Programma di attività DM 2 aprile 2015 Autorizzazion e domanda Attività esercitabili Controlli interni e struttura Vigilanza Prudenziale 3. RELAZIONE SULLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA Parte III: Gestione dei rischi. • Descrivere per ciascuna categoria di rischio rilevante i presidi organizzativi approntati le la loro identificazione, misurazione, valutazione, gestione e controllo. • Rischio di credito: indicare politiche di valutazione in fase di acquisto e metodologie di calcolo del valore atteso di recupero del portafoglio. Illustrare competenze deliberative e le procedure di recupero utilizzate. • Rischio riciclaggio: indicare i presidi organizzativi e di controllo in essere, illustrare responsabili interni, mansioni e attività dei diversi soggetti coinvolti. • Rischio di mercato: indicare tipologie di rischio di mercato rilevanti e le procedure di controllo e monitoraggio utilizzate. • Rischio di liquidità: descrivere processo di controllo e gestione del rischio anche in condizioni di stress. Parte IV: Sistemi informativi. • Descrivere le caratteristiche del sistema informativo in relazione alla propria dimensione operativa. Indicare i controlli sulla qualità dei dati e dei flussi informatici. • Indicare controlli (anche automatici) effettuati su qualità dei dati. • Illustrare presidi logici e fisici approntati per garantire la sicurezza del sistema informatico e la riservatezza dei dati (sistemi di back-up e di recovery, ecc.). • Indicare responsabile EDP, profilo professionale e le funzioni ad esso attribuite. • Descrivere sinteticamente il piano di emergenza e di continuità operativa. 14 Regolamentazione interna DM 2 aprile 2015 Autorizzazion e domanda Attività esercitabili Controlli interni e struttura Vigilanza Prudenziale Il processo di gestione del rischio di credito costituisce un elemento fondamentale per garantire l’equilibrio economico e la stabilità degli intermediari finanziari. Tale processo (istruttoria, erogazione, controllo andamentale e monitoraggio delle esposizioni, revisione delle linee di credito, classificazione delle posizioni di rischio, interventi in caso di anomalia, criteri di classificazione, valutazione e gestione delle posizioni deteriorate) deve risultare dal regolamento interno ed è adeguatamente documentato e sottoposto a revisione periodica. 15 Regolamentazione interna DM 2 aprile 2015 Autorizzazion e domanda Attività esercitabili Controlli interni e struttura Vigilanza Prudenziale Il controllo andamentale e il monitoraggio delle singole esposizioni sono effettuati con sistematicità, avvalendosi di procedure efficaci in grado di rilevare tempestivamente eventuali situazioni di anomalia e di assicurare l’adeguatezza delle rettifiche di valore e dei passaggi a perdita. Il processo per l’adozione degli opportuni interventi in caso di anomalia è specificamente disciplinato, in modo da individuare con chiarezza i tempi e le modalità di intervento, le funzioni coinvolte e i rispettivi compiti e responsabilità. 16 Regolamentazione interna DM 2 aprile 2015 Autorizzazion e domanda Attività esercitabili Controlli interni e struttura Vigilanza Prudenziale I criteri di classificazione, valutazione, e gestione delle esposizioni deteriorate, nonché le relative unità responsabili, sono definiti con delibera dell’organo con funzione di supervisione strategica, che indica anche le modalità di raccordo fra tali criteri e quelli previsti per le segnalazioni di vigilanza. Gli organi aziendali, nell’ambito delle rispettive competenze, sono regolarmente informati sull'andamento delle esposizioni deteriorate e delle relative procedure di recupero e valutano l’esigenza di definire interventi di miglioramento di tali criteri e procedure. 17 Sintesi processo migrazione (106) DM 2 aprile 2015 Migrazione per attuali 106 Autorizzazion e domanda Requisiti/obblighi in essere: - Verifica esponenti aziendali; - Assetto societario; - Limite capitale versato Attività esercitabili - Definizione e compiti organi aziendali; - Sistema dei controlli interni; - Gestione e misurazione dei rischi; Vigilanza Prudenziale - Sistemi informativi; - Relazione struttura organizzativa; - Bilancio (IAS) e segnalazioni periodiche. Controlli interni e struttura Nuovi requisiti/obblighi (oltra quelli già in essere): - Programma di attività; 18 Attività esercitabili Autorizzazion e domanda Attività esercitabili Controlli interni e struttura Vigilanza Prudenziale del pubblico (cfr. art. 106, comma 1, TUB); riscossione dei crediti ceduti e servizi di cassa e pagamento ai sensi dell’art. 2, commi 3, 6 e 6-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizzazione dei crediti (c.d. servicing). Inoltre, ai sensi dell’art. 106, comma 2, TUB, gli intermediari finanziari possono: emettere moneta elettronica e prestare servizi di pagamento, se autorizzati ai sensi dell’art. 114-quinquies, comma 4, TUB e iscritti nel relativo albo; prestare solo servizi di pagamento, se autorizzati ai sensi dell’art. 114-novies, comma 4, TUB e iscritti nel relativo albo; prestare servizi di investimento, nei casi e alle condizioni previste dalla Banca d'Italia; DM 2 aprile 2015 Concessione dei finanziamenti sotto qualsiasi forma nei confronti 19 Attività esercitabili DM 2 aprile 2015 Autorizzazion e domanda Attività esercitabili Controlli interni e struttura Vigilanza Prudenziale Altre attività previste da norme di legge, a condizione che siano svolte in via subordinata rispetto alle attività di concessione di finanziamenti; a titolo esemplificativo, tra tali attività rientrano: la promozione e conclusione di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e alla prestazione di servizi di pagamento; l’erogazione di finanziamenti agevolati e la gestione di fondi pubblici; l’intermediazione assicurativa e riassicurativa previa iscrizione negli appositi registri. Lo svolgimento di queste attività è previsto nel programma di attività. Se l’intermediario intenda avviarne l’esercizio successivamente all’autorizzazione invia alla Banca d'Italia il programma di attività e la relazione sulla struttura organizzativa aggiornati (precisando i presidi organizzativi e i controlli volti a fronteggiare i rischi derivati da tali attività); 20 Attività connesse e strumentali DM 2 aprile 2015 Autorizzazion e domanda Attività esercitabili Controlli interni e struttura È strumentale l’attività che ha carattere ausiliario rispetto a quella esercitata da uno o più intermediari finanziari; a titolo indicativo, rientrano tra le attività strumentali quelle di: a. studio, ricerca e analisi in materia economica e finanziaria; b. gestione di immobili ad uso funzionale oppure di immobili acquistati o detenuti per il recupero di crediti in relazione al tempo strettamente necessario per effettuarne la cessione; c. gestione di servizi informatici o di elaborazione dati; d. formazione e addestramento del personale. Vigilanza Prudenziale 21 Attività connesse e strumentali DM 2 aprile 2015 Autorizzazion e domanda Attività esercitabili Controlli interni e struttura È connessa l’attività di natura commerciale ovvero finanziaria, non soggetta a riserva, che consente di sviluppare l’attività finanziaria esercitata e che è svolta in via accessoria rispetto all’attività principale. Sono connesse attività quali la prestazione di: a. servizi di informazione commerciale; b. consulenza in materia di finanza d’impresa (ad es. in materia di struttura finanziaria e di strategia industriale); c. recupero crediti di terzi; d. leasing operativo. Vigilanza Prudenziale 22 Assunzione di partecipazioni DM 2 aprile 2015 Autorizzazion e domanda Attività esercitabili Controlli interni e struttura Vigilanza Prudenziale A condizione di: assicurare la coerenza di tale operatività con il proprio oggetto sociale e le proprie strategie; dotarsi di politiche e di procedure interne idonee a presidiare adeguatamente i rischi insiti in tale forma di finanza di impresa e a seguire con attenzione l’andamento delle società partecipate; evitare un grado eccessivo di immobilizzo dell’attivo e salvaguardando l’equilibrio della propria struttura finanziaria; non superino il margine disponibile per investimenti in partecipazioni e in immobili. 23 Margine disponibile DM 2 aprile 2015 Autorizzazion e domanda Attività esercitabili Controlli interni e struttura Vigilanza Prudenziale Il margine disponibile per investimenti in partecipazioni e in immobili è dato dalla differenza tra i fondi propri e la somma delle partecipazioni e degli immobili, comunque detenuti. Le partecipazioni qualificate (almeno 10% e influenza notevole) in imprese non finanziarie possono essere assunte liberamente, nel rispetto dei seguenti limiti: limite di concentrazione: non può essere detenuta una partecipazione qualificata in una società non finanziaria per un ammontare superiore al 15% del capitale dell’intermediario finanziario; limite complessivo: il complesso delle partecipazioni qualificate detenute in società non finanziarie non può eccedere il 60% del capitale dell’intermediario finanziario. 24 Organi apicali Autorizzazion e domanda Attività esercitabili Controlli interni e struttura Vigilanza Prudenziale aziendale a cui sono attribuite funzioni di indirizzo della gestione dell’impresa, mediante, tra l’altro, esame e delibera in ordine ai piani industriali o finanziari ovvero alle operazioni strategiche; “organo con funzione di gestione”: l’organo aziendale o i componenti di esso a cui spettano o sono delegati compiti di gestione corrente, intesa come attuazione degli indirizzi deliberati nell’esercizio della funzione di supervisione strategica. Il direttore generale rappresenta il vertice della struttura interna e come tale partecipa alla funzione di gestione; “organo con funzione di controllo”: il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione; DM 2 aprile 2015 “organo con funzione di supervisione strategica”: l’organo 25 Organi apicali DM 2 aprile 2015 Autorizzazion e domanda Attività esercitabili Controlli interni e struttura Vigilanza Prudenziale L’organo con funzione di supervisione strategica è composto da un numero di membri tale da garantire adeguata dialettica interna nell’assunzione delle decisioni, assicurando, secondo criteri di proporzionalità, una equilibrata ripartizione tra componenti esecutivi e non esecutivi; in tale ambito è valutata l’opportunità di prevedere la presenza di consiglieri indipendenti, anche in relazione alla composizione dell’assetto proprietario. La composizione dell’organo è inoltre ispirata a principi di funzionalità, evitando un numero pletorico di componenti. Il presidente dell’organo con funzione di supervisione strategica promuove la dialettica interna e l’effettivo funzionamento del sistema di governo societario; lo stesso non riveste un ruolo esecutivo né svolge, neppure di fatto, funzioni gestionali. 26 Funzioni di controllo Autorizzazion e domanda Attività esercitabili Controlli interni e struttura Vigilanza Prudenziale aziendali di controllo” (compliance, risk management internal audit): dispongono dell’autorità, delle risorse e delle competenze necessarie per lo svolgimento dei loro compiti. Il personale che partecipa alle funzioni di controllo non è coinvolto in attività che tali funzioni sono chiamate a controllare. Gli intermediari finanziari minori, possono costituire un’unica funzione aziendale di controllo. In tale caso non è consentita l’esternalizzazione della funzione aziendale di controllo. Gli intermediari trasmettono inoltre alla Banca d’Italia le relazioni sull’attività svolta redatte annualmente dalle funzioni di controllo. Se una o più di queste funzioni sono esternalizzate, la relazione è redatta dal referente aziendale. “funzione antiriciclaggio”: la funzione definita dal Provvedimento della Banca d’Italia del 10 marzo 2011. DM 2 aprile 2015 “funzioni 27 Funzioni operative importanti DM 2 aprile 2015 Autorizzazion e domanda Attività esercitabili Controlli interni e struttura Vigilanza Prudenziale “funzione operativa importante”: una funzione operativa per la quale risulta verificata almeno una delle seguenti condizioni: o un’anomalia nella sua esecuzione o la sua mancata esecuzione possono compromettere gravemente: i. i risultati finanziari, la solidità o la continuità della attività dell’intermediario finanziario; oppure ii. la capacità dell’intermediario di conformarsi alle condizioni e agli obblighi derivanti dalla sua autorizzazione o agli obblighi previsti dalla disciplina di vigilanza; o riguarda attività sottoposte a riserva di legge; o riguarda processi operativi delle funzioni aziendali di controllo o ha un impatto significativo sulla gestione dei rischi aziendali; 28 Funzioni operative importanti DM 2 aprile 2015 Autorizzazion e domanda Attività esercitabili Controlli interni e struttura Vigilanza Prudenziale “funzione operativa importante”: una funzione operativa per la quale risulta verificata almeno una delle seguenti condizioni: o un’anomalia nella sua esecuzione o la sua mancata esecuzione possono compromettere gravemente: i. i risultati finanziari, la solidità o la continuità della attività dell’intermediario finanziario; oppure ii. la capacità dell’intermediario di conformarsi alle condizioni e agli obblighi derivanti dalla sua autorizzazione o agli obblighi previsti dalla disciplina di vigilanza; o riguarda attività sottoposte a riserva di legge; o riguarda processi operativi delle funzioni aziendali di controllo o ha un impatto significativo sulla gestione dei rischi aziendali; 29 Sistema informativo Autorizzazion e domanda Attività esercitabili Controlli interni e struttura Vigilanza Prudenziale requisito essenziale per il buon funzionamento dell’intermediario finanziario. Esso rappresenta uno strumento fondamentale per il conseguimento degli obiettivi strategici e operativi degli intermediari. Gli intermediari si dotano di sistemi informativo-contabili adeguati al contesto operativo e ai rischi ai quali essi sono esposti. In particolare, è necessario che la disponibilità di risorse informatiche e umane sia adeguata all’operatività aziendale. La circostanza che l’intermediario finanziario utilizzi diverse procedure settoriali (contabilità, segnalazioni, antiriciclaggio, ecc.) non deve inficiare la qualità e coerenza complessiva dei dati aziendali, né comportare la creazione di archivi non coerenti. DM 2 aprile 2015 L’affidabilità dei sistemi informativi rappresenta un pre- 30 Esternalizzazioni Autorizzazion e domanda Attività esercitabili Controlli interni e struttura aziendali presidiano i rischi derivanti dalle scelte effettuate, mantenendo la capacità di controllo e la responsabilità sulle attività esternalizzate nonché le competenze tecniche e gestionali essenziali per re-internalizzare, in caso di necessità, il loro svolgimento. La decisione di ricorrere all’outsourcing per lo svolgimento di determinate funzioni aziendali (anche non importanti) è coerente con la politica aziendale in materia di esternalizzazione. DM 2 aprile 2015 Gli intermediari che ricorrono all’esternalizzazione di funzioni Vigilanza Prudenziale 31 Esternalizzazioni DM 2 aprile 2015 Autorizzazion e domanda Attività esercitabili Controlli interni e struttura Vigilanza Prudenziale Tale politica stabilisce almeno: processo decisionale per esternalizzare funzioni aziendali (funzioni coinvolte; valutazione dei rischi, inclusi quelli connessi con potenziali conflitti di interesse del fornitore dei servizi e dell’impatto sulle funzioni aziendali; due diligence del fornitore); contenuto minimo dei contratti di outsourcing e i livelli di servizio attesi delle attività esternalizzate; modalità di controllo, nel continuo e con il coinvolgimento della funzione di revisione interna, delle funzioni esternalizzate; flussi informativi interni volti ad assicurare la piena conoscenza e governabilità dei fattori di rischio relativi alle funzioni esternalizzate; i piani di emergenza (clausole contrattuali, piani operativi, ecc.) in caso di non corretto svolgimento delle funzioni esternalizzate da parte del fornitore di servizi. 32 Esternalizzazioni DM 2 aprile 2015 Autorizzazion e domanda Attività esercitabili Controlli interni e struttura Vigilanza Prudenziale L’intermediario, attraverso il ricorso all’esternalizzazione, non può: delegare le proprie responsabilità, né la responsabilità degli organi aziendali. In linea con questo principio, a titolo esemplificativo, non è ammessa l’esternalizzazione di attività che rientrano tra i compiti degli organi aziendali o che riguardano aspetti nevralgici del processo di erogazione del credito (salvo quanto previsto nel par. 2.1 della Sez. VII); alterare il rapporto e gli obblighi nei confronti dei suoi clienti; mettere a repentaglio la propria capacità di rispettare gli obblighi previsti dalla disciplina di vigilanza né mettersi in condizione di violare le riserve di attività previste dalla legge; pregiudicare la qualità del sistema dei controlli interni; ostacolare l’esercizio delle funzioni di vigilanza. 33 Contratti di esternalizzazioni DM 2 aprile 2015 Autorizzazion e domanda Attività esercitabili Controlli interni e struttura Vigilanza Prudenziale Nell’accordo scritto tra l’intermediario e il fornitore di servizi sono formalizzati e chiaramente definiti: a. rispettivi diritti ed obblighi; livelli di servizio attesi, espressi in termini oggettivi e misurabili, le informazioni necessarie per la verifica del loro rispetto; gli eventuali conflitti di interesse e le opportune cautele per prevenirli o attenuarli; le condizioni al verificarsi delle quali possono essere apportate modifiche all’accordo; la durata dell’accordo e le modalità di rinnovo e gli impegni reciproci connessi con l’interruzione del rapporto; b. livelli di servizio assicurati in caso di emergenza e le soluzioni di continuità operativa compatibili con le esigenze aziendali. L’intermediario acquisisce i piani di emergenza dei fornitori di servizi ovvero dispone di informazioni adeguate inerenti le soluzioni di continuità operativa e di disaster recovery realizzate all'interno; Previste clausole risolutive espresse che consentano all’intermediario di porre termine all’accordo di esternalizzazione quando si verifichi il mancato rispetto del livello di servizio concordato. 34 Esternalizzazione funzioni di controllo DM 2 aprile 2015 Autorizzazion e domanda Attività esercitabili Controlli interni e struttura Vigilanza Prudenziale Nell’accordo devono essere definiti: obiettivi, metodologia e frequenza dei controlli; modalità e frequenza della reportistica dovuta al referente per l’attività esternalizzata e agli organi aziendali sulle verifiche effettuate; obblighi di riservatezza delle info acquisite nell’esercizio della funzione; collegamenti con le attività svolte dall’organo con funzione di controllo; possibilità di richiedere specifiche attività al verificarsi di esigenze improvvise; proprietà esclusiva dell’intermediario dei risultati dei controlli. Soggetti terzi per esternalizzazione: altri intermediari finanziari, banche italiane, banche comunitarie, società di revisione. Per compliance o internal audit è ammesso il ricorso ad altri soggetti a condizione che: i) se PF, abbiano svolto, per un periodo non inferiore a cinque anni, attività di controllo presso banche o intermediari finanziari; ii) se PG, gli amministratori abbiano svolto, per un periodo non inferiore a cinque anni, attività di controllo presso banche o intermediari finanziari o sia dimostrato che la persona giuridica disponga di personale quantitativamente e qualitativamente adeguati. 35 Vigilanza Prudenziale: obiettivi DM 2 aprile 2015 Autorizzazion e domanda Attività esercitabili Controlli interni e struttura Vigilanza Prudenziale I principali obiettivi della presente normativa sono : misurazione accurata dei rischi e una dotazione patrimoniale strettamente commisurata all’effettivo grado di esposizione al rischio di ciascun intermediario; stimolare il miglioramento delle prassi gestionali e delle tecniche di misurazione dei rischi; realizzazione di un regime di vigilanza caratterizzato da requisiti prudenziali comparabili per robustezza a quelli delle banche (Direttiva 2013/36/CE (CRDIV) e dal Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR)); attuazione del principio di proporzionalità attraverso un sistema di regole modulari, tenendo conto delle peculiarità degli intermediari in termini di complessità operativa, dimensionale e organizzativa. 36 Intermediari minori DM 2 aprile 2015 Autorizzazion e domanda Attività esercitabili Controlli interni e struttura Vigilanza Prudenziale I gruppi finanziari e gli intermediari finanziari appartenenti alla classe 3 con attivo uguale o inferiore a 250 milioni di euro (3), ad eccezione di quelli che: hanno effettuato operazioni di raccolta tramite strumenti finanziari diffusi tra il pubblico; hanno originato operazioni di cartolarizzazione; svolgono attività di concessione di finanziamenti, in via prevalente o rilevante, nella forma del rilascio di garanzie; sono autorizzati anche alla prestazione di servizi di pagamento, all’emissione di moneta elettronica o alla prestazione di servizi di investimento; utilizzano strumenti finanziari derivati per assumere posizioni speculative; assumono il ruolo di servicer in operazioni di cartolarizzazione; svolgono l’attività di erogazione di finanziamenti agevolati e/o di gestione di fondi pubblici. 37 Requisito patrimoniale complessivo DM 2 aprile 2015 Autorizzazion e domanda Attività esercitabili Controlli interni e struttura Vigilanza Prudenziale Requisito patrimoniale complessivo e fattori di ponderazione: gli intermediari che non effettuano raccolta di risparmio presso il pubblico mantengano un requisito patrimoniale a fronte dei rischi di credito e di controparte pari al 6% delle esposizioni ponderate per il rischio (con fattore di ponderazione del 1.666,67% ove previsto il 1.250% per coloro che sono tenuti a mantenere l’8%); Concentrazione dei rischi: gli intermediari finanziari rispettano i medesimi limiti prudenziali previsti per le banche. In via transitoria è, tuttavia, consentito agli intermediari finanziari di superare il limite di esposizione verso un cliente o un gruppo di clienti connessi, pari al 25% del capitale ammissibile. All’esposizione eccedente tale limite è prevista l’applicazione di uno specifico requisito patrimoniale; in ogni caso, l’esposizione verso un cliente o un gruppo di clienti connessi non può superare il 40% del capitale ammissibile. 38 Requisito patrimoniale e rischi di I pilastro Controlli interni e struttura Rischio operativo. Attività esercitabili Rischio di mercato; Autorizzazion e domanda rischio che la controparte di un’operazione risulti inadempiente prima del regolamento definitivo dei flussi finanziari di un’operazione); DM 2 aprile 2015 Rischio di credito (comprende il rischio di controparte, ossia il Vigilanza Prudenziale 39 Rischi di II pilastro Rischio paese: rischio di perdite causate da eventi che si verificano in un paese diverso dall’Italia (tutte le esposizioni indipendentemente dalla natura delle controparti); Rischio di trasferimento: rischio che un intermediario, esposto nei confronti di un soggetto che Rischio base (mercato): il rischio di perdite causate da variazioni non allineate dei valori di Attività esercitabili si finanzia in una valuta diversa da quella in cui percepisce le sue principali fonti di reddito, realizzi delle perdite dovute alle difficoltà del debitore di convertire la propria valuta nella valuta in cui è denominata l’esposizione; Autorizzazion e domanda centrali, gruppi di controparti connesse e controparti operanti nel medesimo settore economico, nella medesima regione geografica o che esercitano la stessa attività o trattano la stessa merce, nonché dall’applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito, compresi, in particolare, i rischi derivanti da esposizioni indirette. DM 2 aprile 2015 Rischio di concentrazione: derivante da esposizioni verso controparti, incluse le controparti posizioni di segno opposto, simili ma non identiche; pagamento per l'incapacità sia di reperire fondi sul mercato (funding liquidity risk) sia di smobilizzare i propri attivi (market liquidity risk); non sia pienamente rispecchiata nelle decisioni di valutazione e di gestione del rischio Vigilanza Prudenziale Rischio residuo: tecniche per l’attenuazione del rischio di credito meno efficaci del previsto; Rischi derivanti da cartolarizzazioni: sostanza economica dell’operazione di cartolarizzazione Controlli interni e struttura Rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione; Rischio di liquidità: il rischio di non essere in grado di fare fronte ai propri impegni di 40