Comunicazione n. 0090883

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Comunicazione n. 0090883
Comunicazione n. 0090883 del 26-11-2015
A tutte le Banche quotate e diffuse
OGGETTO: Banche quotate e diffuse – Comunicazioni al pubblico degli esiti del Supervisory
Review and Evaluation Process.
L’articolo 97 della Direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013 (direttiva sull'accesso all'attività
degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, di
seguito CRD IV) stabilisce che le Autorità di vigilanza prudenziale debbano riesaminare
l’organizzazione, le strategie, i processi e le metodologie che le banche mettono in atto per
fronteggiare il complesso dei rischi a cui sono esposte.
Con tale processo, denominato Supervisory Review and Evaluation Process (SREP), le
Autorità di vigilanza prudenziale riesaminano e valutano il processo di determinazione
dell’adeguatezza patrimoniale condotto internamente dalle banche vigilate (Internal Capital
Adequacy Assessment Process – ICAAP); analizzano i profili di rischio della banca singolarmente e
in un’ottica aggregata, anche in condizioni di stress, e il relativo contributo al rischio sistemico;
valutano il sistema di governo aziendale, la funzionalità degli organi, la struttura organizzativa e il
sistema dei controlli interni e verificano l’osservanza del complesso delle regole prudenziali.
Al termine dello SREP, le Autorità di vigilanza prudenziale formulano un giudizio complessivo
sulla banca e hanno il potere, ai sensi dell’art. 104 della CRD IV, di imporre, ove necessario, una
vasta gamma di misure di vigilanza (organizzative, di capitale, di liquidità), finalizzate a rafforzare la
situazione complessiva delle banche mitigando l’impatto delle carenze individuate.
In tema di informativa al mercato, l’European Securities and Markets Authorithy (ESMA) ha
recentemente pubblicato sul proprio sito internet l’aggiornamento delle “Questions and Answers on
the common operation of the Market Abuse Directive” (Q&A) nel quale vengono forniti chiarimenti
ed indicazioni in merito alla “Disclosure of inside information related to Pillar II requirements”.
Al riguardo, le banche dovranno tener conto delle indicazioni fornite in tale Q&A nella
definizione delle iniziative da intraprendere qualora non sia risultata garantita la confidenzialità delle
informazioni privilegiate concernenti gli esiti dello SREP.
Inoltre, si richiama l’attenzione delle stesse banche a valutare le informazioni da fornire in
merito ai requisiti patrimoniali richiesti dalla competente Autorità di vigilanza prudenziale riportati
nelle decisioni finali della predetta Autorità sulla base delle seguenti linee guida.
A) Nell’ipotesi in cui almeno uno dei coefficienti patrimoniali (ratio), su base consolidata,
risultanti dall’ultima segnalazione di vigilanza effettuata dalla banca, risulti inferiore al
corrispondente coefficiente richiesto dalla Autorità di vigilanza prudenziale (SREP ratio)
al fine di assicurare un’informativa tempestiva, completa e trasparente al mercato:
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tenuto conto del carattere privilegiato delle informazioni, dovrà essere pubblicato un
comunicato stampa, senza indugio e con le modalità previste nella Parte III, Titolo II,
Capo I del Regolamento Consob n. 11971/1999, che dovrà riportare:
(i) lo SREP ratio da mantenere, su base consolidata, in base alla decisione finale
della competente Autorità di vigilanza prudenziale, con l’indicazione della data di
applicazione dello stesso;
(ii) il ratio, su base consolidata, risultante dall’ultima segnalazione di vigilanza
effettuata dalla banca;
(iii) le valutazioni degli Amministratori in merito alla capacità prospettica di rispettare
lo SREP ratio, fornendo una descrizione delle misure a tal fine previste dalla
banca e dei connessi rischi di esecuzione;
(iv) le ulteriori eventuali misure prudenziali stabilite dalla competente Autorità di
vigilanza prudenziale previste dalla decisione finale (quali, a titolo
esemplificativo, quelle afferenti la liquidità e il funding, la corporate governance,
il modello di business, la qualità degli attivi, ecc.), con l’indicazione della relativa
tempistica ed i conseguenti interventi programmati dalla banca per conformarsi
alle misure in parola;
dovranno essere predisposti supplementi agli eventuali prospetti informativi relativi a
offerte o quotazioni in corso; ciò in quanto il mancato rispetto dello SREP ratio appare
integrare la fattispecie di “fatto nuovo significativo” ai sensi di quanto previsto
dall’art. 94, comma 7 del TUF ed assume rilevanza quale informazione da inserire
nella documentazione d’offerta o quotazione. In tale circostanza, il prospetto
informativo o il supplemento dovranno contenere le informazioni di cui ai punti da (i)
a (iv) sopra indicate;
dovranno, altresì, essere riportate analoghe informazioni nella prima rendicontazione
finanziaria periodica da pubblicare ai sensi dell’art. 154-ter del TUF successiva alla
decisione finale SREP.
B) Nell’ipotesi in cui il ratio risulti superiore allo SREP ratio indicato dalla competente
Autorità di vigilanza prudenziale e in presenza di eventuali misure prudenziali richieste:
si dovrà valutare il carattere privilegiato delle informazioni, pubblicando
eventualmente un comunicato stampa, senza indugio e con le modalità previste nella
Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Consob n. 11971/1999, contenente le
informazioni che si ritiene abbiano tale natura.
In particolare, in tale eventuale comunicato dovranno essere riportati:
(i) l’indicazione del rispetto degli SREP ratio stabiliti nella decisione finale della
competente Autorità di vigilanza prudenziale, che potrà essere fornita anche in
forma qualitativa;
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(ii) l’indicazione delle eventuali ulteriori misure prudenziali stabilite dalla competente
Autorità di vigilanza prudenziale, con la relativa tempistica ed i conseguenti
interventi programmati per conformarsi alle misure in parola;
(iii) ogni eventuale ulteriore elemento ritenuto utile ai fini dell’informativa al mercato;
andrà valutata la qualificabilità di tale fattispecie come “fatto nuovo significativo” ai
fini della necessità di pubblicare un supplemento ai prospetti informativi ai sensi di
quanto previsto dall’art. 94, comma 7, del TUF.
Inoltre, tenuto conto della rilevanza delle informazioni di cui ai punti (i) e (ii), le stesse
dovranno essere riportate nei prospetti informativi per i quali sia in corso l’istruttoria o
venga presentata l’istanza;
le informazioni di cui ai precedenti punti, dovranno essere riportate nella prima
rendicontazione finanziaria periodica da pubblicare ai sensi dell’art. 154-ter del TUF
successiva alla decisione finale SREP.
Quanto sopra premesso, ogni eventuale modifica significativa delle citate informazioni dovrà
essere diffusa al pubblico secondo le modalità previste nelle suddette linee guida.
Tali linee guida dovranno, infine, essere considerate dalle banche non quotate e non diffuse
nella predisposizione e nell’aggiornamento della propria documentazione d’offerta.
IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas
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