TRENITALIA: LE NUOVE REGOLE PER I RIMBORSI IN CASO DI

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TRENITALIA: LE NUOVE REGOLE PER I RIMBORSI IN CASO DI
TRENITALIA: LE NUOVE REGOLE PER I RIMBORSI IN CASO DI RITARDO.
Indennità anche per quei treni che in passato non l'avevano. Ma il ritardo minimo passa da 26 a 60
minuti.
Forse non tutti sono a conoscenza che con l’arrivo del nuovo anno sono entrate in vigore le nuove
“Condizioni generali di trasporto dei passeggeri” di Trenitalia, che prevedono per tutte le categorie
di treni il diritto ad essere indennizzati in caso di ritardo, in attuazione al Regolamento europeo
n.1371 del 2007. Cosa cambia? La nuova normativa elimina la distinzione fra treni Intercity,
Eurostar e Alta velocità e, per quanto riguarda l’indennizzo in caso di ritardo, li inserisce all'interno
della stessa categoria definendola come: "Trasporti nazionali di media e lunga percorrenza e
trasporto internazionale". Le variazioni sono tutt'altro che minime. A proposito di indennità da
ritardo, per esempio, le nuove condizioni generali prevedono che le prassi di rimborso per motivi
non legati alle inadempienze dell'utente non debbano tenere conto delle differenze nei prezzi dei
biglietti, della lunghezza del viaggio o del tempo di attesa.
Questo quindi il nuovo scenario:
Trasporto Nazionale di media e lunga percorrenza e Trasporto Internazionale.
- Riconoscimento di un’indennità da ritardo (bonus) pari al 25% dell’importo del biglietto per
ritardi tra i 60 ed i 119 minuti ed al 50% dell’importo del biglietto per ritardi pari o superiori a 120
minuti; non sarà, però, più possibile richiedere bonus per mancato funzionamento del sistema di
climatizzazione.
- Riconoscimento di un’indennità da ritardo anche a favore degli abbonati.
- Possibilità, su richiesta del cliente, di ottenere il pagamento dell’indennità da ritardo in denaro,
anziché bonus.
- Riconoscimento dell’indennità da ritardo entro un mese dalla richiesta.
- Previsione di una soglia minima di 4 Euro, al di sotto della quale non sono previste indennità da
ritardo.
- In caso di ritardo superiore ai 60 minuti ed al ricorrere di determinate circostanze,
riconoscimento del rimborso integrale o di parte del prezzo del biglietto e garanzia di assistenza
tramite generi di conforto.
Trasporto Regionale.
Le previsioni del Regolamento si applicano anche al Trasporto Regionale, i cui servizi sono oggetto
di Contratti di Servizio pubblico stipulati tra Trenitalia e le Regioni/Province Autonome. Le tutele
per i passeggeri saranno pertanto applicate tenendo conto delle modalità previste dai Contratti di
Servizio ed in relazione alle specificità proprie dei biglietti e degli abbonamenti regionali. Le
principali novità sono riportate di seguito.
- Riconoscimento, per determinate tipologie di biglietti, di un’indennità da ritardo (sottoforma di
biglietto a fascia chilometrica) pari al 25% dell’importo del biglietto per ritardi tra i 60 ed i 119
minuti ed al 50% dell’importo del biglietto per ritardi pari o superiori a 120 minuti;
- Possibilità, su richiesta del cliente, di ottenere il pagamento dell’indennità da ritardo in denaro,
anziché in biglietti a fascia chilometrica.
- Riconoscimento dell’indennità da ritardo entro un mese dalla richiesta.
- Previsione di una soglia minima di 4 Euro, al di sotto della quale non sono previste indennità da
ritardo.
- Rimborso integrale, per determinate tipologie di biglietti, del prezzo pagato in caso di ritardo alla
partenza pari ad almeno 60 minuti ove il passeggero rinunci al viaggio.
Il modulo per la richiesta di indennità da ritardo è possibile trovarlo presso le biglietterie Trenitalia
e sul sito www.ferroviedellostato.it – Trenitalia.
Simona Costamagna