C omunedi P almi - CIRCOLO "A. ARMINO"

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C omunedi P almi - CIRCOLO "A. ARMINO"
Comune di Palmi
89015 Provincia di Reggio Calabria
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ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 2
Del 07/06/2012
Oggetto: LINEE GUIDA SULLE AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE E STAGIONALI
PER IL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE DI CUI AL
"REGOLAMENTO COMUNALE PER IL COMMERCIO SU AREE
PUBBLICHE" APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.P. N.77 DEL
14.05.2007 - ATTO DI INDIRIZZO
L'anno duemiladodici, addì sette del mese di Giugno alle ore 14:45 nella sala delle adunanze della sede
comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle forme di legge.
Sono presenti i Signori:
Presente
BARONE GIOVANNI
MATTIANI GIUSEPPE
MELARA CARMELO
PIPINO LETTERIA
PACE NATALE
SALETTA GIUSEPPE
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assente
X
X
X
X
X
X
Presenti n. 6 Assenti n. 0
Partecipa il Segretario DOTT.SSA CATERINA PAOLA ROMANO'
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA COMUNALE
Preso atto che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto risultano espressi i pareri prescritti dall'art.49
del T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.L.gs 18.8.2000, n. 267, riportati in allegato
all'originale del presente atto.
Premesso che il 14 maggio 2007 è stato approvato, con deliberazione n.77 del
C.P., il vigente “Regolamento Comunale per il Commercio su Aree Pubbliche”, il
quale disciplina lo svolgimento delle attività commerciali su aree pubbliche ai sensi
del D.Lgs. 31 marzo1998, n.114, della L. R. 11 giugno 1999, n. 18 e della
Deliberazione G.R. n° 308 del 7 giugno 2000, nel territorio del Comune di Palmi;
che detto Regolamento, all'art.2, individua le modalità di svolgimento del commercio
sulle aree pubbliche prevedendo che esso possa essere svolto anche mediante
posteggi fuori mercato ovvero mediante chioschi o box o altre strutture fisse
ricadenti su aree pubbliche, derogando in tali circostanze alla durata decennale
ordinariamente prevista (art.14 comma1);
che al successivo art.19 prevede che dette occupazioni possano essere concesse
anche in forma temporanea, ad esempio in coincidenza e nell'ambito di iniziative
tese alla promozione delle attività commerciali nel loro complesso, oppure, di attività
commerciali di specifica tipologia merceologica, oppure ancora quale momento e
strumento di promozione dello specifico comparto del commercio su aree
pubbliche;
che all'art.21 prevede che possano essere rilasciate anche autorizzazioni per
attività stagionali, considerando tali quelle che si svolgono per un periodo di tempo,
anche se frazionato, non inferiore a 60 gg. e non superiore a 180 gg. per anno
solare, che sono riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali
(frutta di stagione, alberi di Natale, etc.) e che interessano periodi particolari;
che l'art.10 comma 1 n.3) prevede che i posteggi fuori mercato possano essere
localizzati nelle aree di Sant'Elia, Tonnara, Pietrenere e Scinà nonché nel centro
abitato;
che è intendimento di questa Amministrazione incentivare il rilancio economico
della città passando attraverso la crescita del settore turistico e di quello
imprenditoriale, non disgiunto da uno sviluppo urbanistico armonico ed ordinato, nel
rispetto degli standard costruttivi e delle norme legislative e regolamentari;
che nelle aree delle località Tonnara, Pietrenere e Scinà è in corso il procedimento
amministrativo teso all'attuazione del Piano Comunale di Spiaggia (acronimo
P.C.S.), motivo per il quale ogni concessione temporanea o stagionale per
l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche ricadente in dette aree non dovrà
interferire con il citato strumento urbanistico, ma interagire con esso per il rilancio
delle attività economico imprenditoriali;
che tale rilancio deve essere subito avviato, fornendo delle linee guida
sull'applicazione degli articoli regolamentari succitati, demandando la successiva
attuazione del presente indirizzo allo S.U.A.P. che dovrà adottare gli atti
consequenziali;
Con voti unanimi e favorevoli, legalmente e palesemente espressi
DELIBERA
Nei posteggi dati in concessione per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche
potranno essere realizzati “dehors”, cioè un insieme di elementi mobili o smontabili
o comunque facilmente rimovibili posti temporaneamente in modo funzionale ed
armonico sullo spazio pubblico, o privato gravato da servitù di passaggio pubblico,
che costituisce delimita e arreda lo spazio destinato all'esercizio dell'attività
commerciale. I dehors dovranno essere costituiti da manufatti caratterizzati da
precarietà e facile amovibilità, in quanto essi devono essere diretti a soddisfare
esigenze meramente temporanee.
L'occupazione del suolo con la realizzazione di “dehors” per l'esercizio del
commercio su posteggi fuori mercato, qualora confini su spazi limitrofi, quali: aree
antistanti negozi adiacenti, aree in corrispondenza di finestre o altri punti luce, aree
poste davanti ad ingressi condominiali, aree private soggette a servitù di pubblico
passo, dovrà far salvi i diritti di terzi ed essere sottoposta ad eventuale assenso
scritto dei proprietari e/o degli esercenti e/o dell'amministrazione dello stabile,
secondo i soggetti interessati.
L'occupazione dovrà avvenire nel rispetto delle norme del D.Lgs 30 aprile 1992, n.
285 (Nuovo Codice della Strada) e del relativo Regolamento di Esecuzione di cui al
D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495: non dovrà impedire in alcun modo la visibilità del
traffico veicolare e non dovrà interferire con gli attraversamenti pedonali, con gli
stalli di sosta riservati alle persone con ridotte capacità di deambulazione, né
occultare la segnaletica stradale verticale presente.
Le strutture e i dehors dovranno essere realizzate secondo le indicazioni dell'U.T.C.
Settore Urbanistica, che fornirà allo S.U.A.P. il parere sull'elaborato progettuale
presentato dal concorrente.
INDIVIDUAZIONE AREE
ex artt.10, 19 e 21 “Regolamento Comunale per il Commercio su Aree
Pubbliche” approvato con deliberazione del C.P. n.77 del 14.05.2007
TONNARA, PIETRENERE E SCINA'
artt.10 comma 1 n.3) lett.b) e 21
“Regolamento Comunale per il Commercio su Aree Pubbliche” approvato con
deliberazione del C.P. n.77 del 14.05.2007:
Le aree per l'esercizio dei posteggi fuori mercato nelle località Tonnara, Pietrenere
e Scinà possono essere concesse per anni 3 (triennio 2012/2014) al fine di
esercitarvi attività di commercio stagionale nel periodo compreso dal 1
giugno al 30 settembre di ogni annualità nelle seguenti aree:
a) Ultimo tratto area Tonnara, marciapiedi fronte locale “Molo 79”, posteggio
stagionale dimensione mt.3 x mt.1 (tot.mq 3) categoria “non alimentare”;
b) Ultimo tratto area Tonnara, marciapiedi fronte locale “Molo 79”, posteggio
stagionale dimensione mt.3 x mt.1 (tot.mq 3) categoria “non alimentare”;
c) Ultimo tratto area Tonnara, marciapiedi fronte locale “Molo 79”, posteggio
stagionale dimensione mt.3 x mt.1 (tot.mq 3) categoria “non alimentare”;
d) Angolo marciapiedi P.le Ulivarella posteggio stagionale dimensione mt.1x
mt.2 (tot.mq 2) categoria “non alimentare”;
e) Angolo interno P.le Ulivarella posteggio stagionale dimensione mt.3xmt.2
(tot.mq 6) categoria “alimentare”;
f) Lungomare Tonnara, area parcheggio adiacente ingresso Porto, posteggio
stagionale dimensione mt.3x mt.2 (tot.mq 6) categoria “alimentare / non
alimentare”;
g) Area “Fortino”, posteggio stagionale dimensione mt.3xmt.2 (tot.mq 6) categoria “alimentare / non alimentare”;
h) Area località Scinà, fronte “Cantine Cipri”, posteggio stagionale dimensione
mt.3xmt.2 (tot.mq 6) - categoria “alimentare”;
i) Area località Scinà, curva interna a mt.50 ingresso camping “Donna Canfora”,
posteggio stagionale dimensione mt.3xmt.2 (tot.mq 6) - categoria
“alimentare”;
I suddetti posteggi potranno essere assegnati per le esigenze stagionali in relazione
alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali ovvero nell'ambito di
iniziative tese alla promozione delle attività commerciali nel loro complesso, oppure,
di attività commerciali di specifica tipologia merceologica, nonché nell'ambito di
iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura;
Ove debbano essere realizzati manufatti e dehors sulle aree in concessione, l'inizio
della loro realizzazione dovrà essere denunciato al S.U.A.P. ed al termine della loro
installazione dovrà essere prodotta una dichiarazione a firma di tecnico abilitato che
attesti la staticità e sicurezza della struttura.
Pur essendo la concessione rilasciata per un triennio, le strutture potranno essere
installate dal 01 giugno di ogni anno e dovranno essere immediatamente rimosse
alla data di scadenza della stagionalità (30 settembre); la presenza di strutture al di
fuori di detti periodi sarà considerata occupazione abusiva e perseguita secondo
legge, causando la decadenza dalla concessione stessa.
Considerati i tempi ristretti la stagionalità del corrente anno 2012 avrà una durata di
giorni 120 decorrenti dal rilascio della concessione.
CENTRO ABITATO
artt.10 comma 1 n.3) lett.b) e 21 “Regolamento
Comunale per il Commercio su Aree Pubbliche” approvato con deliberazione
del C.P. n.77 del 14.05.2007:
Le aree per l'esercizio dei posteggi fuori mercato nel centro abitato possono essere
concesse per anni 3 (triennio 2012/2014) al fine di esercitarvi attività di
commercio stagionale nel periodo compreso dal 1 giugno al 30 settembre di
ogni annualità nelle seguenti aree:
j) P.le Taureana, zona adiacente rotatoria, posteggio stagionale dimensione
mt.3x mt.1 (tot.mq 3) - categoria “alimentare”;
k) P.le Taureana, perimetro Stazione FF.SS. lato superiore, posteggio
stagionale dimensione mt.5 x mt.3 (tot.mq 15);
l) P.le Macello (via Trento e Trieste), posteggio stagionale dimensione mt.5x
mt.2 (tot.mq 10) categoria “alimentare”;
I suddetti posteggi potranno essere assegnati per le esigenze stagionali in relazione
alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali ovvero nell'ambito di
iniziative tese alla promozione delle attività commerciali nel loro complesso, oppure,
di attività commerciali di specifica tipologia merceologica, nonché nell'ambito di
iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura;
Ove debbano essere realizzati manufatti e dehors sulle aree in concessione, l'inizio
della loro realizzazione dovrà essere denunciato al S.U.A.P. ed al termine della loro
installazione dovrà essere prodotta una dichiarazione a firma di tecnico abilitato che
attesti la staticità e sicurezza della struttura.
Pur essendo la concessione rilasciata per un triennio, le strutture potranno essere
installate dal 01 giugno di ogni anno e dovranno essere immediatamente rimosse
alla data di scadenza della stagionalità (30 settembre); la presenza di strutture al di
fuori di detti periodi sarà considerata occupazione abusiva e perseguita secondo
legge, causando la decadenza dalla concessione stessa.
Considerati i tempi ristretti la stagionalità del corrente anno 2012 avrà una durata di
giorni 120 decorrenti dal rilascio della concessione.
CENTRO ABITATO
CONCESSIONI TEMPORANEE DI ANNI 5 (CINQUE)
art.19 “Regolamento Comunale per il Commercio su Aree Pubbliche”
approvato con deliberazione del C.P. n.77 del 14.05.2007:
Preso atto della crescita urbanistica della città e della presenza di nuovi quartieri ad
elevata densità demografica, totalmente privi di alcuna tipologia di insediamento
economico e produttivo che possa servire tali comunità, è intendimento di questa
Amministrazione avviare l'integrazione delle periferie urbanizzate col centro
cittadino, garantendo una rete di servizi essenziali che passi attraverso lo strumento
di promozione dello specifico comparto del commercio su aree pubbliche, la qual
cosa consentirà anche nuovi sbocchi occupazionali. Tale politica si inquadra
perfettamente nella ratio dell'art.19 del “Regolamento Comunale per il Commercio
su Aree Pubbliche” approvato con deliberazione del C.P. n.77 del 14.05.2007, che
prevede che le concessioni temporanee per l'occupazione di suolo pubblico
possano essere rilasciate nell'ambito di iniziative tese alla promozione delle attività
commerciali nel loro complesso, che sono elemento imprescindibile di crescita
economica e di sviluppo sociale. Con tali propositi e finalità si fornisce indirizzo di
concedere le aree per l'esercizio dei posteggi fuori mercato nei quartieri
periferici sottoindicati del centro abitato, meno forniti o totalmente sforniti di
servizi e/o attività commerciali nel settore alimentare, per anni 5 decorrenti
dalla data di rilascio della concessione, al fine di esercitarvi attività di
commercio nel settore alimentare con eventuale somministrazione di alimenti
e bevande:
m) P.le Taureana
area pedonale adiacente stazione FF.SS., concessione
temporanea posteggio, settore alimentale ed eventuale “somministrazione di
alimenti e bevande”, dimensione mt.6xmt.5 (tot.mq 30);
n) Area sosta superiore intersezione via Pascoli
via Silvestri Silva,
concessione temporanea posteggio, settore alimentale ed eventuale
“somministrazione di alimenti e bevande”, dimensione mt.6xmt.5 (tot.mq 30);
o) Area verde Via De Francia intersezione via Foscolo, concessione
temporanea posteggio, settore alimentale ed eventuale “somministrazione di
alimenti e bevande”, dimensione mt.3xmt.2 (tot.mq 6);
p) Area verde antistante cooperativa 101 inferiore, concessione temporanea
posteggio, settore alimentale ed eventuale “somministrazione di alimenti e
bevande”, dimensione mt.6xmt.5 (tot.mq 30);
q) Area verde antistante cooperativa 101 superiore, concessione temporanea
posteggio, settore alimentale ed eventuale “somministrazione di alimenti e
bevande”, dimensione mt.6xmt.5 (tot.mq 30);
Per tale tipologia di concessione potranno concorrere soltanto i soggetti già titolari
di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche o private (art.19
comma 3).
Ove debbano essere realizzati manufatti e dehors sulle aree in concessione, l'inizio
della loro realizzazione dovrà essere denunciato al S.U.A.P. ed al termine della loro
installazione dovrà essere prodotta una dichiarazione a firma di tecnico abilitato che
attesti la staticità e sicurezza della struttura.
Al termine del periodo di concessione le strutture dovranno essere rimosse.
Demanda allo Sportello Unico per le Attività Produttive l'attuazione delle presenti
linee guida secondo i criteri di cui all'art.12 del Regolamento e nel rispetto dei
principi di buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione.
Inoltre, stante l'urgenza di provvedere,
Visto l'art.134, comma 4 del D.Lgs.18/08/2000, n.267;
Con successiva votazione unanime resa nelle forme di legge
ULTERIORMENTE DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
Letto e sottoscritto
IL SINDACO
DR GIOVANNI BARONE
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA CATERINA PAOLA ROMANO'
Si certifica che questa deliberazione, ai sensi della Legge 69/2009 viene pubblicata all'Albo Pretorio online in data odierna per restare in pubblicazione per 15 gg. consecutivi.
Addì 11/06/2012
IL MESSO NOTIFICATORE
GIUSEPPE BARONE
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti di ufficio,
ATTESTA
¡ E' stata pubblicata all' Albo Pretorio on-line per 15 gg. consecutivi a partire dal 11/06/2012
al 26/06/2012;
¡ CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 22/06/2012;
¡ decorsi 10 gg. dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al
controllo (art. 134 T.U.);
Lì 11/06/2012
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA CATERINA PAOLA ROMANO'