Competenza dell`ufficiale giudiziario al rilascio di copie di atti di

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Competenza dell`ufficiale giudiziario al rilascio di copie di atti di
Competenza dell’ufficiale giudiziario al rilascio di copie di
atti di citazione per uso trascrizione e conseguenze derivanti
dalla tardiva trascrizione dei predetti atti.
NOTA MINISTERO DELLA GIUSTIZIA-Dipartimento dell’Organizzazione
Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione Generale del
Personale e della Formazione – Ufficio VI UNEP, Prot. n. 6/592/031/2009/CA del 27 aprile 2009, diretta al Presidente della Corte dì
Appello di Palermo e, Per conoscenza, all’Ispettorato Generale del
Ministero della Giustizia.
Con riferimento alla relazione informativa inerente alla materia in oggetto
indicata, formulata dal dirigente del locale ufficio NEP, pervenuta con la nota di
codesta presidenza prot. P09/5274 segr. UNEP del 31-3-2009, si espone
quanto segue.
Il rilascio di copie autentiche di atti pubblici ufficiali e di parti private, a cura
dell’ufficiale giudiziario, è disciplinato dall’art. 111 del D.P.R. 15 dicembre 1959
n. 1229
(ordinamento
degli
ufficiali
giudiziari),
il
quale
statuisce
che
<<l’ufficiale giudiziario, quando deve provvedere alla notificazione di atti
pubblici rilasciati in copia dal notaio o da altro pubblico ufficiale competente, è
autorizzato a rilasciare le copie degli atti da lui redatti, nonché degli atti privati
di cui le parti chiedono la notificazione>> (2° comma).
In materia, è intervenuta apposita circolare n. 14/94 del 7 luglio 1994, emessa
da questo Ministero – Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere
Professioni, che ha chiarito come il rilascio di copie di atti da parte dell’ufficiale
giudiziario sia comunque correlato alle funzioni svolte.
Nello specifico, la suddetta circolare esplicita che l’ufficiale giudiziario va
riconosciuta la particolare attribuzione di fare le altre copie degli atti da
notificare alle parti indicate negli stessi, <<configurandosi tale funzione come
meramente strumentale rispetto all’attività di notificazione posta in essere dal
medesimo, non avendo il citato art. 111 D.P.R. 1229/1959 conferitogli una
generale competenza in materia di rilascio di copie autentiche di atti pubblici
(che resta riservata, ai sensi dell’art. 14 legge 4-1-1968 n. 15, al pubblico
ufficiale emittente o depositario o destinatario, nonché al notaio, al cancelliere,
al segretario comunale o ad altro funzionario incaricato dal sindaco) né una
competenza specifica sul rilascio di copie conformi all’originale degli atti
giudiziari, spettante ope legis al cancelliere>>.
Con riguardo al dubbio circa la competenza dell’ufficiale giudiziario a rilasciare
copia <<per uso trascrizione>> degli atti di citazione notificati, si ritiene che
tale attività non possa essere esclusa dalle sue funzioni, in virtù sia di quanto
disposto dal comma 2 del citato articolo 111 D.P.R. 1229/1959, che lo
autorizza a rilasciare copie degli atti privati di cui le parti chiedono la
notificazione, che di quanto previsto dal comma 2 dell’art. 2658 cod. civ., in
base al quale <<per la trascrizione di una domanda giudiziale occorre
presentare copia autentica del documento che la contiene, munito della
relazione di notifica alla controparte.
Alla stregua di tali riferimenti normativi, si deduce che l’ufficiale giudiziario può
rilasciare,
a
richiesta
della
parte
procedente,
copia
conforme
ad
uso
trascrizione dell’atto di citazione notificato, non ancora depositato in cancelleria
per l’instaurazione del rapporto processuale.
In merito, va tuttavia precisato che il rilascio di copia conforme dell’atto di
citazione <<per uso trascrizione>> non implica per l’ufficiale giudiziario alcun
altro onere successivo, per cui la trascrizione del predetto atto presso la
conservatoria dei registri immobiliari è a carico della parte procedente.
Infine, in relazione ai vari atti di contestazioni nei confronti degli ufficiali
giudiziari del locale ufficio NEP, per violazione di norme tributarie aventi ad
oggetto ad oggetto la tardiva presentazione delle richieste di trascrizione di atti
di citazione notificati, da cui è derivata l’applicazione delle sanzioni previste ex
art. 9, 2° comma, D.Lgs. 347/1990, si fa presente che questo Dicastero non ha
competenza in merito, in quanto la contestazione dell’applicazione delle
sanzioni pecuniarie può essere effettuata soltanto nelle forme di legge.
S porgono distinti saluti.
Il Direttore Generale
Carolina Fontecchia