Competenza dell`ufficiale giudiziario al rilascio di copie di atti di
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Competenza dell`ufficiale giudiziario al rilascio di copie di atti di
Competenza dell’ufficiale giudiziario al rilascio di copie di atti di citazione per uso trascrizione e conseguenze derivanti dalla tardiva trascrizione dei predetti atti. NOTA MINISTERO DELLA GIUSTIZIA-Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione Generale del Personale e della Formazione – Ufficio VI UNEP, Prot. n. 6/592/031/2009/CA del 27 aprile 2009, diretta al Presidente della Corte dì Appello di Palermo e, Per conoscenza, all’Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia. Con riferimento alla relazione informativa inerente alla materia in oggetto indicata, formulata dal dirigente del locale ufficio NEP, pervenuta con la nota di codesta presidenza prot. P09/5274 segr. UNEP del 31-3-2009, si espone quanto segue. Il rilascio di copie autentiche di atti pubblici ufficiali e di parti private, a cura dell’ufficiale giudiziario, è disciplinato dall’art. 111 del D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 (ordinamento degli ufficiali giudiziari), il quale statuisce che <<l’ufficiale giudiziario, quando deve provvedere alla notificazione di atti pubblici rilasciati in copia dal notaio o da altro pubblico ufficiale competente, è autorizzato a rilasciare le copie degli atti da lui redatti, nonché degli atti privati di cui le parti chiedono la notificazione>> (2° comma). In materia, è intervenuta apposita circolare n. 14/94 del 7 luglio 1994, emessa da questo Ministero – Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni, che ha chiarito come il rilascio di copie di atti da parte dell’ufficiale giudiziario sia comunque correlato alle funzioni svolte. Nello specifico, la suddetta circolare esplicita che l’ufficiale giudiziario va riconosciuta la particolare attribuzione di fare le altre copie degli atti da notificare alle parti indicate negli stessi, <<configurandosi tale funzione come meramente strumentale rispetto all’attività di notificazione posta in essere dal medesimo, non avendo il citato art. 111 D.P.R. 1229/1959 conferitogli una generale competenza in materia di rilascio di copie autentiche di atti pubblici (che resta riservata, ai sensi dell’art. 14 legge 4-1-1968 n. 15, al pubblico ufficiale emittente o depositario o destinatario, nonché al notaio, al cancelliere, al segretario comunale o ad altro funzionario incaricato dal sindaco) né una competenza specifica sul rilascio di copie conformi all’originale degli atti giudiziari, spettante ope legis al cancelliere>>. Con riguardo al dubbio circa la competenza dell’ufficiale giudiziario a rilasciare copia <<per uso trascrizione>> degli atti di citazione notificati, si ritiene che tale attività non possa essere esclusa dalle sue funzioni, in virtù sia di quanto disposto dal comma 2 del citato articolo 111 D.P.R. 1229/1959, che lo autorizza a rilasciare copie degli atti privati di cui le parti chiedono la notificazione, che di quanto previsto dal comma 2 dell’art. 2658 cod. civ., in base al quale <<per la trascrizione di una domanda giudiziale occorre presentare copia autentica del documento che la contiene, munito della relazione di notifica alla controparte. Alla stregua di tali riferimenti normativi, si deduce che l’ufficiale giudiziario può rilasciare, a richiesta della parte procedente, copia conforme ad uso trascrizione dell’atto di citazione notificato, non ancora depositato in cancelleria per l’instaurazione del rapporto processuale. In merito, va tuttavia precisato che il rilascio di copia conforme dell’atto di citazione <<per uso trascrizione>> non implica per l’ufficiale giudiziario alcun altro onere successivo, per cui la trascrizione del predetto atto presso la conservatoria dei registri immobiliari è a carico della parte procedente. Infine, in relazione ai vari atti di contestazioni nei confronti degli ufficiali giudiziari del locale ufficio NEP, per violazione di norme tributarie aventi ad oggetto ad oggetto la tardiva presentazione delle richieste di trascrizione di atti di citazione notificati, da cui è derivata l’applicazione delle sanzioni previste ex art. 9, 2° comma, D.Lgs. 347/1990, si fa presente che questo Dicastero non ha competenza in merito, in quanto la contestazione dell’applicazione delle sanzioni pecuniarie può essere effettuata soltanto nelle forme di legge. S porgono distinti saluti. Il Direttore Generale Carolina Fontecchia