Pensione Attiva contratto di assicurazione sulla vita con
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Pensione Attiva contratto di assicurazione sulla vita con
Pensione Attiva IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE • SCHEDA SINTETICA • NOTA INFORMATIVA • CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DI: • CONDIZIONI SPECIALI RELATIVE ALLA GARANZIA PRINCIPALE DEL CONTRATTO • CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE AL DIFFERIMENTO DELLA PRESTAZIONE DI RENDITA • CONDIZIONI COMPLEMENTARI VALIDE SOLO SE ESPLICITAMENTE RICHIAMATE SUL CONTRATTO • REGOLAMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA • GLOSSARIO • INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI • MODULI DI LIQUIDAZIONE • MODULO DI PROPOSTA CONTRATTUALE DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONEDELLA PROPOSTA CONTRATTUALE. PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA SCHEDA SINTETICA E LA NOTA INFORMATIVA. contratto di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili edizione 2009 AXA ASSICURAZIONI E INVESTIMENTI AXA Assicurazioni S.p.A. Sede Legale e Direzione Generale: Via Leopardi 15 – 20123 Milano – Italia. Tel (+39) 02 480841 Fax (+39) 02 48084331 Capitale Sociale Euro 211.168.625 interamente versato - Direzione e coordinamento di AXA ITALIA S.p.A. ai sensi dell’art. 2497 bis C.C. Ufficio Registro Imprese di Milano n. 00902170018 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 Iscrizione Albo ISVAP n. 1.00025 Codice Fiscale e Partita IVA n. 00902170018 Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 31 dicembre 1935 (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83) Pagina 1 di 62 Pagina 2 di 62 Pagina 3 di 62 SCHEDA SINTETICA ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO. La presente Scheda Sintetica non sostituisce la Nota Informativa. Essa mira a dare al Contraente un’informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui Costi e sugli eventuali rischi presenti nel Contratto. 1. Informazioni generali 1.a) Impresa di assicurazione AXA ASSICURAZIONI S.p.A., soggetta alla direzione ed al coordinamento di AXA ITALIA S.p.A.. 1.b) Denominazione del Contratto “Pensione Attiva”. 1.c) Tipologia del Contratto Le prestazioni assicurate dal presente Contratto sono contrattualmente garantite dalla Compagnia e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una Gestione Interna Separata di attivi, denominata “GESTIRIV”. 1.d) Durata La durata può essere fissata da un minimo di 5 ad un massimo di 30 anni, a condizione che l’età dell’Assicurato alla scadenza del Contratto non sia inferiore a 45 o superiore a 70 anni. E’ comunque possibile esercitare il diritto di Riscatto Totale nel corso della durata stessa a condizione che il Contraente abbia versato almeno due annualità del Premio Base. 1.e) Pagamento dei Premi Nel presente Contratto è previsto il versamento anche in rate semestrali di un Premio Annuo anticipato, denominato Premio Base, dovuto per tutta la durata del Contratto e comunque non oltre la morte dell’Assicurato. Una volta completato il versamento delle prime due annualità, l’importo del Premio Base inizialmente pattuito è modificabile durante la durata del Contratto e la sua corresponsione può anche essere sospesa. Il Contratto prevede inoltre la possibilità di effettuare, alla data di decorrenza del Contratto e ad ogni sua ricorrenza annuale, dei Versamenti Aggiuntivi una-tantum. L’importo minimo del Premio Base e dei Versamenti Aggiuntivi non potrà essere inferiore a 1.032,91 Euro. 2. Caratteristiche del Contratto Il presente Contratto è costituito da una garanzia principale e da una garanzia accessoria di tipo facoltativo. La prima prevede il pagamento di una Rendita vitalizia rivalutabile, in rate annuali posticipate a decorrere dalla data di scadenza, che consente di soddisfare le esigenze di integrazione pensionistica dell’Assicurato: tale Rendita, per la sua funzione previdenziale, non è riscattabile in forma di capitale durante il periodo di godimento. La seconda garanzia, disponibile a richiesta previa corresponsione del Premio relativo, esonera il Contraente dal pagamento del Premio Base al verificarsi di un grave stato di invalidità permanente da infortunio o malattia: la sua finalità è di tutelare l’Assicurato garantendogli comunque il completamento del piano pensionistico programmato. Inoltre, il presente Contratto garantisce: Pagina 4 di 62 SCHEDA SINTETICA - - - - una rivalutazione annuale delle quote di Rendita acquisite con ogni versamento per effetto dell’assegnazione dei redditi finanziari derivanti dalla Gestione Interna Separata “GESTIRIV” cui è collegato il Contratto, al netto dei relativi Costi (sezione D Nota Informativa); la certezza dei risultati finanziari raggiunti, in quanto le maggiorazioni annuali restano definitivamente acquisite. Ogni anno, quindi, le prestazioni maturate non possono mai diminuire; un rendimento minimo che si traduce in una rivalutazione garantita delle prestazioni pari al 2% nel periodo antecedente la scadenza e, per la fase di pagamento o di differimento automatico della Rendita, in un tasso tecnico sempre del 2% già compreso nel calcolo della Rendita assicurata; alla scadenza, un “Bonus di fedeltà”, pari ad almeno il 15% della Rendita assicurata rivalutata, se il Contraente sarà in regola con il pagamento del Premio Base; il mantenimento delle basi demografiche in vigore al momento della stipulazione del Contratto ed in funzione delle quali viene determinata la prestazione di Rendita assicurata che, pertanto, non potrà subire modifiche anche se in futuro la Compagnia dovesse adottarne di nuove per effetto delle variazioni della probabilità di sopravvivenza della popolazione; la possibilità di optare a scadenza per una Rendita reversibile a favore di altra persona, oppure con la garanzia del pagamento della stessa per 5 o 10 anni, anche nel caso in cui in tali periodi si verifichi il decesso dell’Assicurato o, infine, per la liquidazione in luogo della Rendita in un’unica soluzione del valore capitale della stessa. Nel presente Contratto una parte del Premio Versato viene utilizzata dalla Compagnia per far fronte ai Costi del Contratto ed ai rischi demografici connessi (rischio di mortalità). Tale importo, così come il Premio eventualmente corrisposto per la garanzia accessoria, non concorre alla formazione della prestazione di Rendita o del suo corrispondente valore capitale. Per un maggior dettaglio e per una migliore comprensione del meccanismo di partecipazione agli utili, si rimanda al Progetto Esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni e dei Valori di Riscatto e Riduzione contenuti nella Sezione F della Nota Informativa. La Compagnia è tenuta a consegnare il Progetto Esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il Contratto è concluso. 3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte Il Contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni: a) PRESTAZIONI IN CASO DI VITA DELL’ASSICURATO RENDITA DIFFERITA VITALIZIA ANNUA Rappresenta l’assegno periodico erogato annualmente dalla Compagnia in caso di vita dell’Assicurato a partire dalla scadenza del Contratto o al termine del periodo di Differimento Automatico della Rendita. Tale Rendita, avente funzione previdenziale, non è in alcun modo riscattabile e la sua erogazione cessa al verificarsi del decesso dell’Assicurato. BONUS A SCADENZA In caso di vita dell’Assicurato alla scadenza del Contratto, a condizione che il Contraente sia in Pagina 5 di 62 SCHEDA SINTETICA regola con il pagamento del Premio Base, è previsto il riconoscimento di una prestazione aggiuntiva a titolo di “Bonus di Fedeltà” pari almeno al 15% della Rendita acquisita con il solo Premio Base. b) PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO DELL’ASSICURATO CAPITALE CASO MORTE Rappresenta la prestazione erogata dalla Compagnia ai Beneficiari designati in Polizza dal Contraente, in caso di decesso dell’Assicurato prima della scadenza o durante il periodo di Differimento Automatico. L’importo è pari al valore capitale delle quote di Rendita acquisite a fronte di tutti i Premi versati. c) COPERTURA COMPLEMENTARE IN CASO DI INVALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNIO/MALATTIA DELL’ASSICURATO ESONERO PAGAMENTO PREMI In caso di infortunio o malattia dell’Assicurato che abbia come conseguenza un’invalidità permanente di grado superiore al 65% che determini la perdita definitiva ed irrimediabile della capacità lavorativa, il Contraente è esonerato dal pagamento dei “Premi Base” residui. Tale garanzia, facoltativa, garantisce a scadenza una Rendita pari a quella che sarebbe stata acquisita con l’effettivo pagamento dei Premi Base scadenti successivamente alla data di denuncia dello stato di invalidità per un importo pari a quello dell’ultimo versamento effettuato. d) OPZIONI CONTRATTUALI OPZIONE DA RENDITA VITALIZIA ANNUA IN CAPITALE Alla scadenza del Contratto, o al termine del periodo di Differimento Automatico, il Contraente può richiedere la liquidazione immediata di un importo pari al valore capitale della Rendita vitalizia annua acquisita. OPZIONE DA RENDITA VITALIZIA ANNUA IN RENDITA CERTA E POI VITALIZIA Alla scadenza del Contratto, o al termine del periodo di Differimento Automatico, il Contraente può richiedere la conversione della Rendita vitalizia annua acquisita in una Rendita certa pagabile per i primi 5 o 10 anni anche in caso di decesso dell’Assicurato e, successivamente, fino a che l’Assicurato sia in vita. OPZIONE DA RENDITA VITALIZIA ANNUA IN Alla scadenza del Contratto, o al termine del Pagina 6 di 62 SCHEDA SINTETICA RENDITA REVERSIBILE periodo di Differimento Automatico, il Contraente può richiedere la conversione della Rendita vitalizia annua acquisita in una Rendita pagabile fino al decesso dell’Assicurato e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di una seconda persona preventivamente designata fino a che questa sia in vita. OPZIONE DA RENDITA VITALIZIA ANNUA IN RENDITA VITALIZIA SEMESTRALE/TRIMESTRALE Alla scadenza del Contratto, o al termine del periodo di Differimento Automatico, il Contraente può richiedere la conversione della Rendita vitalizia annua acquisita in una Rendita vitalizia pagabile all’Assicurato in rate semestrali o trimestrali, sempre posticipate. DIFFERIMENTO AUTOMATICO DELLA RENDITA Alla scadenza del Contratto l’inizio del godimento della Rendita potrà essere differito automaticamente di anno in anno, senza alcuna corresponsione di Premi, fino a richiesta di accesso alle prestazioni previste in caso di vita dell’Assicurato o al verificarsi del decesso di quest’ultimo con conseguente liquidazione del capitale caso morte. Il presente Contratto prevede il riconoscimento di un tasso di interesse minimo garantito pari al 2,00% annuo che, per la fase di erogazione o di Differimento Automatico, è già calcolato sotto forma di Tasso Tecnico nella determinazione della prestazione di Rendita. Tale riconoscimento è da considerarsi consolidato nel Contratto: infatti, una volta comunicata dalla Compagnia la rivalutazione della prestazione, la stessa risulta definitivamente acquisita unitamente alla maggiore rivalutazione che sarà comunque riconosciuta al Contratto se la gestione speciale degli investimenti “GESTIRIV” dovesse ottenere un utile superiore al minimo garantito. In caso di Riscatto o di sospensione dei versamenti, esiste il rischio di ottenere un importo inferiore ai Premi Versati, tanto maggiore se la durata contrattuale non è sufficiente a compensare i Costi del Contratto con il rendimento offerto dalla Gestione Interna Separata “GESTIRIV”. Anche il valore capitale ottenibile a scadenza può risultare inferiore ai Premi versati se la durata contrattuale non è sufficientemente lunga per compensare tali Costi. Il Contratto non consente di esercitare il Riscatto, con conseguente perdita per il Contraente dei Premi pagati, qualora non siano state corrisposte almeno due annualità del Premio Base. Maggiori informazioni sono fornite in Nota Informativa alla Sezione B. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dagli articoli 2.1, 2.3 e 2.4 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Pagina 7 di 62 SCHEDA SINTETICA 4. Costi La Compagnia, al fine di svolgere l’attività di collocamento e di gestione dei Contratti e di incasso dei Premi, preleva dei Costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota Informativa alla Sezione D. I Costi gravanti sui Premi e quelli prelevati dalla Gestione Interna Separata “GESTIRIV” riducono l’ammontare delle prestazioni della Compagnia. Per fornire un’indicazione complessiva dei Costi che gravano a vario titolo sul Contratto viene di seguito riportato, secondo criteri stabiliti dall’ISVAP, l’indicatore sintetico “Costo Percentuale Medio Annuo”. Il “Costo Percentuale Medio Annuo" indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei Costi, il potenziale tasso di rendimento del Contratto rispetto a quello di una analoga operazione che ipoteticamente non fosse gravata da Costi. A titolo di esempio, se ad una durata dell’operazione assicurativa pari a 15 anni il “Costo Percentuale Medio Annuo” del 10° anno è pari all’1%, significa che i Costi complessivamente gravanti sul Contratto in caso di Riscatto al 10° anno riducono il potenziale tasso di rendimento nella misura dell’1% per ogni anno di durata del rapporto assicurativo. Il “Costo Percentuale Medio Annuo” del 15° anno indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei Costi, il potenziale tasso di rendimento in caso di mantenimento del Contratto fino a scadenza. Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su livelli prefissati di Premio, durate, età e sesso dell’Assicurato ed impiegando un’ipotesi di rendimento della Gestione Interna Separata che è soggetta a discostarsi dai dati reali. Il “Costo Percentuale Medio Annuo” è calcolato con riferimento al Premio della prestazione principale e non tiene pertanto conto dei Premi della copertura complementare. Il “Costo Percentuale Medio Annuo” è stato determinato sulla base di un ipotesi di tasso di rendimento degli attivi stabilito dall’ISVAP nella misura del 4,00% annuo ed al lordo dell’imposizione fiscale. Pagina 8 di 62 SCHEDA SINTETICA INDICATORE SINTETICO “COSTO PERCENTUALE MEDIO ANNUO” Gestione Interna Separata “GESTIRIV” Premio Base annuo: € 750,00 Età: 50 maschio Durata del Contratto 5 10 15 Costo Percentuale Medio Annuo 9,11% 3,96% 2,19% Premio Base annuo: € 750,00 Età: 45 maschio Durata del Contratto 5 10 15 20 Costo Percentuale Medio Annuo 9,53% 4,13% 2,75% 1,79% Premio Base annuo: € 750,00 Età: 40 maschio Durata del Contratto 5 10 15 20 25 Costo Percentuale Medio Annuo 9,68% 4,20% 2,80% 2,19% 1,55% Premio Base annuo: € 750,00 Età: 50 femmina Durata del Contratto 5 10 15 Costo Percentuale Medio Annuo 8,76% 3,83% 2,17% Premio Base annuo: € 1.500,00 Età: 50 maschio Durata del Contratto 5 10 15 Costo Percentuale Medio Annuo 9,11% 3,96% 2,19% Premio Base annuo: € 1.500,00 Età: 45 maschio Durata del Contratto 5 10 15 20 Costo Percentuale Medio Annuo 9,53% 4,13% 2,75% 1,79% Premio Base annuo: € 1.500,00 Età: 40 maschio Durata del Contratto 5 10 15 20 25 Costo Percentuale Medio Annuo 9,68% 4,20% 2,80% 2,19% 1,55% Premio Base annuo: € 1.500,00 Età: 50 femmina Durata del Contratto 5 10 15 Costo Percentuale Medio Annuo 8,76% 3,83% 2,17% Pagina 9 di 62 Premio Base 3.000,00 Età: 50 maschio Durata del Contratto 5 10 15 Premio Base 3.000,00 Età: 45 maschio Durata del Contratto 5 10 15 20 Premio Base 3.000,00 Età: 40 maschio Durata del Contratto 5 10 15 20 25 Premio Base 3.000,00 Età: 50 femmina Durata del Contratto 5 10 15 annuo: € Costo Percentuale Medio Annuo 9,11% 3,96% 2,19% annuo: € Costo Percentuale Medio Annuo 9,53% 4,13% 2,75% 1,78% annuo: € Costo Percentuale Medio Annuo 9,68% 4,20% 2,80% 2,19% 1,55% annuo: € Costo Percentuale Medio Annuo 8,76% 3,83% 2,17% SCHEDA SINTETICA Premio Base annuo: € 750,00 Età: 45 femmina Durata del Contratto 5 10 15 20 Costo Percentuale Medio Annuo 9,13% 3,99% 2,67% 1,78% Premio Base annuo: € 750,00 Età: 40 femmina Durata del Contratto 5 10 15 20 25 Costo Percentuale Medio Annuo 9,23% 4,04% 2,70% 2,12% 1,55% Premio Base annuo: € 1.500,00 Età: 45 femmina Durata del Contratto 5 10 15 20 Costo Percentuale Medio Annuo 9,13% 3,99% 2,67% 1,78% Premio Base annuo: € 1.500,00 Età: 40 femmina Durata del Contratto 5 10 15 20 25 Costo Percentuale Medio Annuo 9,23% 4,04% 2,70% 2,12% 1,55% Premio Base 3.000,00 Età: 45 femmina Durata del Contratto 5 10 15 20 Premio Base 3.000,00 Età: 40 femmina Durata del Contratto 5 10 15 20 25 annuo: € Costo Percentuale Medio Annuo 9,13% 3,99% 2,67% 1,77% annuo: € Costo Percentuale Medio Annuo 9,23% 4,04% 2,70% 2,12% 1,55% Il “Costo Percentuale Medio Annuo” è calcolato facendo riferimento al termine del periodo di differimento della prestazione, coincidente con la durata del Contratto. Pagina 10 di 62 SCHEDA SINTETICA 5. Illustrazione di alcuni dati storici di rendimento della Gestione Interna Separata In questa Sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla Gestione Interna Separata “GESTIRIV” negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni e con l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai al netto dei tabacchi. Anno 2004 2005 2006 2007 2008 Dati storici di Rendimento della Gestione Interna Separata “GESTIRIV” Rendimento Rendimento minimo Rendimento medio realizzato dalla riconosciuto agli dei titoli di Stato e Inflazione Gestione Interna Assicurati delle obbligazioni Separata 4,21% 3,37% 3,59% 2,00% 4,23% 3,38% 3,16% 1,70% 4,37% 3,50% 3,86% 2,00% 4,60% 3,68% 4,41% 1,71% 4,72% 3,78% 4,46% 3,23% Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. 6. Diritto di ripensamento Il Contraente ha la facoltà di revocare la Proposta Contrattuale o di recedere dal Contratto. Per le relative modalità leggere la Sezione E della Nota Informativa. AXA Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda Sintetica. AXA Assicurazioni S.p.A. Il rappresentante legale Dott. Paolo Andrea Rossi Pagina 11 di 62 NOTA INFORMATIVA La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP. La presente Nota Informativa del Contratto denominato “Pensione Attiva” si articola in sei Sezioni: A. B. C. D. E. F. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE INFORMAZIONI SULLA GESTIONE INTERNA SEPARATA INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali AXA ASSICURAZIONI S.p.A., con sede legale in Italia, Milano, Via Leopardi 15 (20123), soggetta alla direzione e al coordinamento di AXA ITALIA S.p.A. ai sensi dell’art. 2497 bis c.c. La Compagnia mette a disposizione dei clienti i seguenti recapiti per richiedere eventuali informazioni sia in merito alla Compagnia sia in relazione al Contratto proposto: numero telefonico (+39)02-480841; fax: (+39)02-48084331; indirizzo internet: www.axa-italia.it; indirizzo di posta elettronica: [email protected] . La Compagnia è stata autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con Decreto Ministeriale del 31.12.1935, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 09.04.1936. La Compagnia è iscritta all'Albo delle Imprese Isvap n. 1.00025. La Compagnia è soggetta a revisione contabile da parte di una Società di Revisione iscritta nell’Albo speciale tenuto dalla CONSOB ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136. Al momento della redazione del presente documento la Società di Revisione è Mazars &Guerard S.p.A., con sede legale in Corso di Porta Vigentina 35, 20122 Milano. 2. Conflitti di Interesse All’interno delle politiche di investimento relative alla Gestione Interna Separata “GESTIRIV” sussistono situazioni che possono generare conflitti di interesse, anche derivanti da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo. A tal fine la Compagnia ha predisposto una procedura atta a limitare i rischi di tali conflitti di interessi e, in ogni caso, con la finalità di operare in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti. Inoltre la Compagnia ha stipulato accordi con le società di gestione degli OICR sottostanti la Gestione Interna Separata “GESTIRIV” relativi al riconoscimento delle utilità di cui si prevede la retrocessione a favore dei Contraenti nella misura percentuale di volta in volta stabilita negli accordi stessi. Sia in merito ai limiti di investimento in relazione ai rapporti di gruppo sia per quanto riguarda la metodologia utilizzata per il riconoscimento delle utilità retrocesse, si rinvia al rendiconto annuale della Gestione Interna Separata. La Compagnia si impegna comunque ad ottenere per i Contraenti il miglior risultato possibile indipendentemente dall’esistenza di tali accordi. Pagina 12 di 62 NOTA INFORMATIVA B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE 3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte La durata del Contratto “Pensione Attiva”, la cui scelta va effettuata in relazione agli obiettivi perseguiti ed in funzione dell’età dell’Assicurato, è l’arco di tempo intercorrente fra la data di decorrenza e quella di scadenza durante il quale è previsto il pagamento di un Premio annuo di importo costante, denominato Premio Base. Per il presente Contratto la durata può essere fissata da un minimo di 5 ad un massimo di 30 anni, a condizione che l’età dell’Assicurato alla scadenza del Contratto non sia inferiore a 45 anni o superiore a 70. L’età d’ingresso per la garanzia Complementare di Invalidità deve essere inferiore a 60 anni e l’età più la durata non deve superare i 65 anni. Il Contratto è costituito da una garanzia principale e da una garanzia accessoria di tipo facoltativo. La garanzia principale consiste nell’impegno della Società a corrispondere una Rendita annua vitalizia rivalutabile a decorrere dalla data di scadenza ed il cui pagamento è previsto in rate annuali posticipate. La garanzia accessoria (Complementare di Invalidità), disponibile su richiesta del Contraente dietro corresponsione del relativo Premio, consiste nell’esonerare il Contraente dal pagamento dei Premi dovuti alle successive scadenze, qualora l’Assicurato sia colpito da invalidità totale e permanente, ferma restando l’operatività della garanzia principale. Una parte del Premio Versato viene utilizzata dalla Compagnia per far fronte ai Costi del Contratto ed ai rischi demografici connessi (rischio di mortalità). Tale importo, così come il Premio eventualmente corrisposto per la garanzia Complementare di Invalidità, non concorre alla formazione della prestazione di Rendita o del suo corrispondente valore capitale che sono il risultato della capitalizzazione delle somme versate, al netto appunto dei costi e delle predette parti di Premio per le coperture dei rischi demografici e, eventualmente, di invalidità. 3.1 Prestazioni in caso di vita dell’Assicurato “Pensione Attiva” è un Contratto di assicurazione sulla vita che prevede la costituzione di una Rendita annua vitalizia rivalutabile che sarà corrisposta dalla Compagnia finché l’Assicurato sarà in vita. Trattandosi di una Rendita avente funzione previdenziale, non è previsto alcun valore di Riscatto a partire dalla fase di erogazione. Il versamento di ogni rata del Premio Base permette l’acquisizione definitiva di una quota di Rendita rivalutabile che si cumulerà, anno per anno, alle quote precedenti fino a determinare la Rendita assicurata a scadenza. Ad essa potranno aggiungersi: - una Rendita aggiuntiva, liquidabile a scadenza a titolo di “Bonus di fedeltà” e pari come minimo al 15% della Rendita assicurata rivalutata acquisita con il pagamento dei Premi Base a condizione che l’importo annuo medio di quest’ultimi, corrisposto dal Contraente, sia stato almeno pari al Premio Base annuo pattuito inizialmente; - le quote extra di Rendita acquisite attraverso il versamento di eventuali Premi Aggiuntivi che non concorrono, comunque, ai fini del riconoscimento del “Bonus di fedeltà”. Pagina 13 di 62 NOTA INFORMATIVA Il presente Contratto prevede il riconoscimento di un tasso di interesse minimo garantito pari al 2,00% annuo che, per la fase di erogazione o di differimento automatico, è già calcolato sotto forma di Tasso Tecnico nella determinazione della prestazione di Rendita. Tale riconoscimento è da considerarsi consolidato nel Contratto: infatti, una volta comunicata dalla Compagnia la rivalutazione della prestazione, la stessa risulta definitivamente acquisita. 3.2 Prestazioni in caso di decesso dell’Assicurato In caso di morte dell’Assicurato in qualunque epoca essa avvenga, purché prima della scadenza del Contratto o durante il periodo di Differimento Automatico della Rendita, i Beneficiari designati dal Contraente avranno diritto al valore capitale delle quote di Rendita acquisite e rivalutate fino alla data del decesso. Il valore capitale viene determinato sulla base dell’apposito coefficiente riportato sul documento di polizza. Il rischio di morte è garantito per qualsiasi causa, senza limiti territoriali e indipendentemente da eventuali cambiamenti di professione dell’Assicurato. 3.3 Copertura Complementare in caso di invalidità permanente da infortunio/malattia dell’Assicurato Il Contraente è esonerato dal pagamento dei Premi Base scadenti dopo la denuncia dello stato di invalidità totale e permanente dell’Assicurato, superiore al 65%, che gli abbia provocato indipendentemente dalla sua professione la perdita definitiva ed irrimediabile della capacità lavorativa. I Premi Base successivi alla data di denuncia rimarranno pari all’importo dell’ultimo versamento effettuato dal Contraente prima della denuncia medesima e determineranno l’acquisizione di quote di Rendita come se fossero stati effettivamente corrisposti. La valutazione del grado di invalidità permanente avviene secondo le norme previste dal DPR n° 1124 del 30 giugno 1965 (tabelle INAIL). Fino a che lo stato d’invalidità non sia stato definitivamente accertato, il Contraente deve proseguire il pagamento dei Premi previsti dal Contratto ed il cui importo sarà restituito dopo il riconoscimento dell’invalidità. La presente Garanzia Complementare non è operativa per i casi di invalidità conseguenti a: - tentato suicidio; - infortunio aereo comunque verificatosi sia in volo che a terra, dipendente da attività professionale aeronautica, militare o civile dell’Assicurato; - cause di guerra. Se l’Assicurato non si sottopone a visita medica ed il Contratto viene accettato sulla base delle sole dichiarazioni rese dallo stesso sul proprio stato di salute, è previsto un periodo di carenza di sei mesi dalla data di perfezionamento del Contratto durante il quale la garanzia è operante solo se lo stato di invalidità è conseguenza diretta di un infortunio verificatosi dopo l’entrata in vigore del Contratto. Si richiama pertanto l’attenzione del Contraente e dell’Assicurato sulla necessità di leggere le raccomandazioni e le avvertenze contenute nel modulo di Proposta Contrattuale relativamente alla compilazione del questionario sanitario. Pagina 14 di 62 NOTA INFORMATIVA 4. Premi I Premi della garanzia principale, Base o Aggiuntivi, il cui importo non può essere inferiore a 1.032,91 Euro, sono determinati in relazione all’ammontare della Rendita assicurata, alla durata del Contratto ed all’età e sesso dell’Assicurato. Il Premio della garanzia complementare, invece, è pari ad una percentuale del Premio Base variabile in base all’età dell’Assicurato alla scadenza del Contratto. I Premi Base annuali possono essere corrisposti anche in rate semestrali senza costi addizionali: la rivalutazione delle quote di pensione così acquisite sarà effettuata proporzionalmente alla frazione di anno successiva all’epoca del versamento. I Premi Aggiuntivi sono dei versamenti unici che possono essere effettuati “una-tantum” alla data di decorrenza del Contratto e ad ogni successiva ricorrenza annuale solo dopo che sia stata esaurita la possibilità di modifica del Premio Base. Solo dopo il versamento di almeno due annualità di Premio Base, il Contraente può esercitare il riscatto totale del Contratto ed avvalersi della facoltà di sospensione dei pagamenti mantenendo, in quest’ultimo caso, il diritto alle quote di Rendita acquisite fino a quel momento. Pertanto, in caso di mancato pagamento delle prime due annualità, il Contratto si risolve ed i Premi corrisposti restano acquisiti dalla Compagnia. Dopo il pagamento delle prime due annualità di Premio Base, il Contraente ha la facoltà di modificarne l’importo ad ogni ricorrenza contrattuale a condizione che il nuovo Premio Base non risulti superiore a 3 volte o inferiore ad 1/3 rispetto al Premio pattuito e con il minimo, in ogni caso di 1.032,91 Euro. Inoltre, nei due anni precedenti la scadenza del Contratto, la variazione non potrà essere superiore al 10% rispetto al Premio dovuto nell’anno precedente. I versamenti integrativi facoltativi sono consentiti solo se il Contraente si sia avvalso della facoltà di incrementare il Premio Base fino al limite massimo consentito. Il Contraente che avvalendosi della facoltà di variazione del Premio Base non rispetta il piano dei pagamenti inizialmente pattuito, può ottenere a scadenza una prestazione inferiore alle attese e perdere il diritto alla quota extra di Rendita rappresentato dal Bonus di Fedeltà. Il pagamento dei Premi deve essere effettuato dal Contraente mediante assegno bancario o circolare, intestato ad AXA Assicurazioni S.p.A. ovvero all’intermediario “in qualità di Agente di AXA Assicurazioni S.p.A.” e munito di clausola di non trasferibilità, presso la sede del soggetto incaricato. 5. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili Il presente Contratto è collegato ad una specifica Gestione Interna Separata denominata “GESTIRIV”, separata dalle altre attività della Compagnia e disciplinata da apposito Regolamento di seguito riportato e descritta, con maggiori dettagli nella successiva Sezione C. Il risultato finanziario di tale Gestione Interna Separata è annualmente certificato da una Società di Revisione Contabile che ne attesta la corretta determinazione. Detto risultato finanziario viene annualmente attribuito al Contratto - a titolo di partecipazione agli utili sotto forma di rivalutazione delle prestazioni - per un’aliquota di retrocessione non inferiore all’80%, come meglio indicato nella Sezione D. Il beneficio finanziario così attribuito determina, nel corso della durata del Contratto, la progressiva maggiorazione delle quote di Rendita acquisite (Consolidamento annuale) con la garanzia di una rivalutazione minima pari al 2%. Durante il periodo di corresponsione della Rendita, come durante il differimento automatico della stessa, il beneficio finanziario viene calcolato sulla base di un’aliquota di retrocessione elevata all’85% e successivamente depurato del tasso d’interesse del 2% (Tasso Tecnico) già riconosciuto nel calcolo della Rendita assicurata. La maggiorazione dell’aliquota di Pagina 15 di 62 NOTA INFORMATIVA retrocessione, comunque, verrà applicata con la salvaguardia che il rendimento finanziario trattenuto dalla Compagnia non risulti inferiore ad un punto percentuale. Si rimanda alla consultazione della successiva Sezione C per i dettagli relativi alla Gestione Interna Separata “GESTIRIV”. Gli effetti della rivalutazione sono evidenziati nel Progetto Esemplificativo di sviluppo dei Premi, delle prestazioni assicurate e dei valori di Riscatto e di Riduzione, riportato nella Sezione F della presente Nota Informativa, con l’avvertenza che i valori esposti derivano da un’ipotesi esemplificativa dei risultati futuri della Gestione Interna Separata e che gli stessi sono espressi in moneta corrente (potere d’acquisto attuale), senza quindi tenere conto degli effetti dell’inflazione. La Compagnia, per il tramite del Soggetto Incaricato al collocamento, si impegna a consegnare il Progetto Esemplificativo, elaborato in forma personalizzata, al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il Contratto è concluso. 6. Opzioni di Contratto Al termine del Contratto è possibile prorogarne la scadenza originariamente fissata, senza ulteriore corresponsione di Premi, continuando ad usufruire della rivalutazioni delle prestazioni. Il Contraente può chiedere in qualsiasi momento che, a partire dall’anniversario del Contratto immediatamente successivo, venga interrotto tale Differimento Automatico. L’esercizio di questa Opzione e la sua interruzione possono avvenire anche limitatamente ad una parte delle prestazioni garantite. Inoltre su richiesta del Contraente, da effettuare almeno 90 giorni prima della scadenza del Contratto o, nel corso del periodo di Differimento Automatico della scadenza, della data di inizio di godimento della prestazione, la Rendita annua vitalizia complessivamente acquisita - comprensiva quindi del Bonus di fedeltà - potrà essere convertita: a) in un capitale da corrispondere immediatamente per un importo pari al valore capitale della Rendita vitalizia annua complessivamente acquisita, calcolato applicando l’apposito coefficiente riportato sul documento di polizza; oppure in una delle seguenti forme di Rendita avente funzione previdenziale: b) una Rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile in modo certo nei primi 5 o 10 anni e, successivamente, finché l’Assicurato resti in vita; c) una Rendita annua vitalizia rivalutabile su due teste, quella dell’Assicurato e quella di altra persona designata, reversibile totalmente o parzialmente sulla testa superstite; d) una Rendita vitalizia rivalutabile pagabile all’assicurato in rate semestrali o trimestrali posticipate. L’ammontare della Rendita derivante dalle opzioni b), c) e d) viene determinato sulla base delle stesse basi demografiche e finanziarie in vigore alla data di sottoscrizione del Contratto e, solo per il caso c), anche previa designazione del secondo vitaliziato. Le Rendite di Opzione verranno annualmente rivalutate secondo quanto stabilito dal Contratto per la Rendita principale. Pagina 16 di 62 NOTA INFORMATIVA La Compagnia si impegna a fornire all’avente diritto – al più tardi 60 giorni prima della data prevista per l’esercizio dell’Opzione – una descrizione sintetica di tutte le Opzioni esercitabili, con evidenza dei relativi Costi e delle condizioni economiche previste. Detta comunicazione prevede la trasmissione, prima dell’esercizio dell’Opzione, del Fascicolo Informativo relativo alle coperture assicurative per le quali l’avente diritto abbia manifestato il proprio interesse con la richiesta di informazioni. L’Opzione dovrà essere esercitata mediante sottoscrizione ed invio del modulo relativo incluso nel presente fascicolo informativo. C. INFORMAZIONI SULLA GESTIONE INTERNA SEPARATA 7. Gestione Interna Separata a) b) c) d) Denominazione: GESTIRIV. Valuta di denominazione: Euro. Finalità della Gestione: protezione del risparmio con rivalutazione minima garantita delle prestazioni Periodo di osservazione per la determinazione del rendimento: la Compagnia determina il rendimento annuo da attribuire ai Premi Investiti nella Gestione Interna Separata, calcolando tale rendimento sui dodici mesi conclusi al terzo mese antecedente ogni scadenza annuale dalla Data di Decorrenza del Contratto. e) Composizione della Gestione: il portafoglio è per la maggior parte composto da titoli obbligazionari a tasso fisso, principalmente titoli di stato della zona Euro. Una parte importante del portafoglio è investita in titoli obbligazionari a tasso fisso emessi da società private e quotati. Una parte minore è investita in titoli azionari quotati, quote di OICR, liquidità e altri titoli obbligazionari non quotati. La componente obbligazionaria è caratterizzata da elevato rating. La valuta principale è l’Euro. f) Peso percentuale degli investimenti in strumenti finanziari emessi da Società del Gruppo: la Compagnia non esclude la possibilità di investire in parti di OICR o quote di Sicav promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo AXA o in altri strumenti finanziari emessi da Società del Gruppo. Sebbene il Regolamento della Gestione Interna Separata non preveda alcun limite in tal senso, è intenzione della Compagnia non investire più del 30% degli attivi, fatte salve temporanee esigenze di gestione. g) Stile gestionale adottato: la gestione degli investimenti è dinamica e finalizzata ad ottenere un rendimento annuo superiore al rendimento minimo garantito. - Nominativo e indirizzo Società gestore degli attivi: AXA Investment Managers Paris, Coeur Défense Tour B La Défense 4 - 100 Esplanade du Général de Gaulle - 92932 Paris La Défense Cedex. - Nominativo e indirizzo Società di Revisione: Mazars &Guerard S.p.A., con sede legale in Corso di Porta Vicentina 35, 20122 Milano Per maggiori dettagli in relazione al funzionamento ed alla gestione della Gestione Interna Separata si rinvia al Regolamento della Gestione stessa che forma parte integrante del Fascicolo Informativo. Pagina 17 di 62 NOTA INFORMATIVA D. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE 8. Costi 8.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente 8.1.1 Costi gravanti sul Premio Le spese per l’acquisizione e la gestione del Contratto sono calcolate in misura percentuale sui versamenti, ricorrenti o occasionali, e sono prelevate dagli stessi nel momento in cui questi vengono effettuati. Tali spese, dette caricamenti, variano nel loro ammontare in funzione della durata residua del piano di versamenti stabilito. La tabella che segue illustra il caricamento relativo ai Premi Base, più elevato per le prime due annualità. Infatti, nelle annualità successive alla seconda, il caricamento è pari all’8,50% del Premio Base. Al fine di non appesantire la presente Nota Informativa, le tabelle seguenti riportano i Costi, in percentuale, espressi per determinate continuazioni di durata, età e sesso. Maschio ETA’ 5 25 30 35 40 45 50 55 60 19,4% 19,4% 19,4% 19,4% 19,4% DURATA 15 20 10 30,3% 30,3% 30,3% 30,3% 30,3% 30,3% 41,2% 41,2% 41,2% 41,2% 41,2% 41,2% 42,0% 42,0% 42,0% 42,0% 42,0% 42,1% 25 30 41,8% 41,8% 41,8% 41,9% 41,9% 42,0% 42,0% 42,0% 42,0% 25 30 41,8% 41,8% 41,8% 41,8% 41,8% 42,0% 42,0% 42,0% 42,0% Femmina ETA’ 5 25 30 35 40 45 50 55 60 19,4% 19,4% 19,4% 19,4% 19,4% DURATA 15 20 10 30,3% 30,3% 30,3% 30,3% 30,3% 30,3% 41,2% 41,2% 41,2% 41,2% 41,2% 41,2% 42,0% 42,0% 42,0% 42,0% 42,0% 42,0% Pagina 18 di 62 NOTA INFORMATIVA Nel Progetto Esemplificativo elaborato in forma personalizzata, sarà indicato il Costo applicato in base alla specifica combinazione di durata, età e sesso. I Costi relativi ai versamenti aggiuntivi sono nella misura dell’ 8,50%. Le spese di quietanza e per l’emissione del Contratto, sottratte dai versamenti effettuati, sono pari a 1,55 Euro. 8.1.2 Costi per Riscatto In caso di Riscatto Totale esercitato prima che siano trascorsi cinque anni dalla decorrenza del Contratto, la prestazione liquidata, pari al valore capitale delle quote di Rendita acquisite e rivalutate al momento del decesso, sarà ridotta di una penalità di Riscatto pari al 5%. Penalità applicata in caso di riscatto esercitato prima che siano trascorsi 5 anni dalla data di decorrenza 5% Per i Contratti che prevedono un numero di annualità di Premio Base inferiore a 10, il suddetto periodo di cinque anni viene ridotto: - a 4 anni se le annualità pattuite sono 8 o 9; - a 3 anni se le annualità pattuite sono 6 o 7; - a 2 anni se le annualità pattuite sono 5. 8.1.3 Costi per Prestito La Compagnia indica nell’atto di concessione condizioni e tasso d’interesse applicato. 8.2 Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della Gestione Interna Separata La Compagnia riconoscerà al Contratto il rendimento annuale della Gestione Interna Separata “GESTIRIV”, riconosciuto sulla base delle aliquote di partecipazione (retrocessione) riportate nella seguente tabella e variabili a seconda che il Contratto si trovi nella fase anteriore alla scadenza (durata del Contratto) o in quella successiva di Differimento Automatico o di erogazione della Rendita: Periodo di riferimento Durata del Contratto Differimento Automatico Erogazione Rendita Aliquota di partecipazione al rendimento finanziario 80% 85% 85% 9. Misure e modalità di eventuali sconti Non previsti. 10. Regime fiscale 10.1 Benefici fiscali relativi ai Premi Versati I Premi Versati dal Contraente non godono di alcun beneficio fiscale. Pagina 19 di 62 Rendimento finanziario minimo trattenuto Non previsto 1,00% 1,00% NOTA INFORMATIVA 10.2 Tassazione delle somme assicurate a) Durante il periodo di costituzione delle rate di Rendita antecedente la fase di erogazione, sulla parte corrispondente al risultato netto maturato annualmente viene applicata un’imposta sostitutiva del 12,50%: i rendimenti già tassati, pertanto, non saranno soggetti ad imposta sostitutiva in sede di erogazione della prestazione in forma di capitale. b) Le prestazioni erogate in forma di capitale sono esenti da IRPEF. c) Gli importi erogati in forma di rate di Rendita vitalizia, esenti da IRPEF, saranno soggetti annualmente ad un’imposta sostitutiva del 12,50%, per la porzione della Rendita corrispondente ai rendimenti finanziari maturati in fase di erogazione. E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 11. Modalità di perfezionamento del Contratto Il Contratto si intende concluso e decorre dalle ore 24:00 del giorno in cui la Compagnia rilascia al Contraente la Polizza ossia nel giorno in cui il Contraente riceve da parte della Compagnia l'accettazione scritta della Proposta Contrattuale, a condizione che sia stata pagata la prima rata di Premio e siano stati compilati e sottoscritti la Proposta Contrattuale, il questionario per la valutazione dell'adeguatezza del Contratto ed il questionario sanitario. 12. Risoluzione del Contratto e sospensione del pagamento dei Premi Il Contraente può risolvere anticipatamente il Contratto sospendendo il pagamento dei Premi, con i seguenti effetti: a. scioglimento del Contratto, con perdita dei Premi già versati nel caso di mancato pagamento delle prime due annualità di Premio Base; b. scioglimento del Contratto, con riconoscimento del valore di Riscatto calcolato secondo le Condizioni Generali di Assicurazione, dopo che siano state pagate almeno le prime due annualità del Premio Base. Dopo il pagamento delle prime due annualità di Premio Base il Contraente ha infatti la facoltà di sospendere i versamenti, mantenendo tuttavia in vigore il Contratto fino alla scadenza per una prestazione ridotta, pari alle quote di Rendita acquisite fino al momento della sospensione e che continueranno a rivalutarsi come previsto dal Contratto. La sospensione può determinare la perdita della quota extra di Rendita rappresentata dal Bonus di Fedeltà se la somma dei Premi Base versati, annui o frazionati semestralmente, non sia pari almeno a tante volte il Premio Base pattuito per quanti sono gli anni di durata contrattuale. Il Contraente può comunque riprendere il versamento dei Premi Base da una qualsiasi scadenza di Premio successiva alla sospensione. Invece, nel caso in cui il Contraente non abbia completato il pagamento delle prime due annualità di Premio Base, trascorsi 30 giorni dalla scadenza della rata di Premio rimasta per prima insoluta il Contratto si risolve. Tuttavia, il Contraente ha diritto di riattivare il Contratto entro 24 mesi dalla scadenza della medesima rata, versando i Premi arretrati. In ogni caso, la corresponsione dei Premi arretrati consente, senza costi aggiuntivi, l’acquisizione delle corrispondenti quote di pensione rivalutate dall’epoca del pagamento. Pagina 20 di 62 NOTA INFORMATIVA 13. Riscatto, Riduzione e Prestito 13.1 Riscatto e Riduzione del Contratto A condizione che siano state corrisposte le prime due annualità di Premio Base, il Contraente può: - sospendere i versamenti mantenendo il diritto ad una prestazione ridotta pari alle quote di Rendita acquisite fino a quel momento; - esercitare il diritto di Riscatto Totale compilando l’apposito modulo allegato. In caso di sospensione dei versamenti prima che siano state corrisposte le prime due annualità di Premio Base, il Contratto non prevede valori di Riscatto o di Riduzione. Il Riscatto è pari al valore capitale delle quote di Rendita acquisite con i Premi versati e rivalutate fino alla data di richiesta. A tale importo, calcolato applicando l’apposito coefficiente riportato sul documento di polizza, potrà essere applicata la Penalità di Riscatto specificata in dettaglio al precedente paragrafo 8.1.2 della presente Nota Informativa. Esiste la possibilità che in caso di Riscatto o sospensione dei Premi il valore capitale che sarà ottenuto sia inferiore ai Premi versati. In ogni caso il Contraente potrà richiedere informazioni, relative al proprio Valore di Riscatto o alle quote di Rendita acquisite al momento della sospensione dei Premi, al Soggetto Incaricato, il quale si impegna a fornire tale indicazione nel più breve tempo possibile e comunque non oltre dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta di informazioni. L’evoluzione dei valori di Riscatto e di Riduzione è illustrata nel Progetto Esemplificativo all’interno della Sezione F della presente Nota Informativa: i valori puntuali saranno contenuti nel Progetto personalizzato consegnato al Contraente al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il Contratto è concluso. Qualora il Contraente desideri ricevere informazioni sul valore di Riscatto o delle quote di Rendita acquisite al momento della sospensione dei Premi, potrà rivolgersi all’Ufficio di competenza del Dipartimento indicato nella lettera di accettazione: Dipartimento di Milano Ufficio Gestione Portafoglio P.za SS. Trinità, 6 - 20154 Milano (MI) Telefono: 02-48084652; Fax 02-43448115; e-mail: [email protected] Dipartimento di Torino Ufficio Gestione Portafoglio Via Consolata, 3 - 10122 Torino (TO) Telefono: 011-5774510; Fax 011-5774676; e-mail: [email protected] Dipartimento di Roma Ufficio Gestione Portafoglio Lungotevere Arnaldo da Brescia, 12 - 00196 Roma (RM) Telefono: 06-3697329; Fax 06-3697702; e-mail: [email protected] Pagina 21 di 62 NOTA INFORMATIVA 13.2 Prestiti Il Contraente che abbia maturato il diritto ad esercitare il Riscatto e che sia in regola con il pagamento dei Premi può ottenere Prestiti dalla Compagnia nei limiti del valore di Riscatto. La Compagnia indicherà, nell’atto di concessione, condizioni e tasso d’interesse. 14. Revoca della Proposta Contrattuale Il Contraente può revocare la Proposta Contrattuale prima della conclusione del Contratto. La Revoca deve essere esercitata mediante lettera raccomandata contenente gli estremi identificativi della Proposta Contrattuale, ed inviata alla Compagnia (rif. Ufficio Gestione Portafoglio) eventualmente per il tramite del Soggetto Incaricato del collocamento. Fa fede, ai fini della tempestività della revoca, la data di spedizione della lettera raccomandata o di sua consegna al Soggetto Incaricato del collocamento. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione relativa alla richiesta di revoca, la Compagnia restituirà al Contraente l’intero Premio eventualmente già corrisposto. 15. Diritto di recesso Il Contraente ha diritto di recedere dal Contratto entro trenta giorni dal momento in cui è informato che lo stesso è concluso. Il Recesso deve essere comunicato per iscritto alla Compagnia, mediante lettera raccomandata contenente gli estremi identificativi della Polizza, ed inviata alla Compagnia (rif. Ufficio Gestione Portafoglio) eventualmente per il tramite del Soggetto Incaricato del collocamento. La Compagnia rimborserà, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di recesso, il Premio Versato al netto dei Costi fissi, indicati al paragrafo 8.1.1, trattenuti dalla Compagnia a titolo di spese sostenute per l’emissione del Contratto. 16. Documentazione da consegnare alla Compagnia per la liquidazione delle prestazioni La Compagnia provvederà alla liquidazione delle prestazioni dovute, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta corredata di tutta la documentazione prevista. A tal fine vengono allegati, sotto forma di lettera fotocopiabile, i moduli relativi a ciascuna tipologia di richiesta di prestazione prevista dal Contratto, ad eccezione di quello relativo alla richiesta di Prestito disponibile presso il Soggetto Incaricato. Ai sensi del novellato articolo 2952,comma 2 del Codice Civile i diritti derivanti da un qualsiasi Contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato l’evento su cui i diritti stessi si fondano. In altre parole ogni richiesta va fatta entro due anni dall’evento che l’ha motivata pena la sua prescrizione. 17. Legge applicabile al Contratto Al Contratto si applica la Legge italiana. Pagina 22 di 62 NOTA INFORMATIVA 18. Lingua in cui è redatto il Contratto Il Contratto, e ogni documento ad esso collegato, vengono redatti in lingua italiana. 19. Reclami Eventuali reclami relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro possono essere presentati a AXA Assicurazioni secondo le seguenti modalità: mail - [email protected] posta – AXA Assicurazioni c.a. Ufficio Reclami, via Leopardi, 15 – 20123 Milano fax – 0243448103. I reclami indirizzati alla Compagnia contengono: − − − − − − nome, cognome, indirizzo completo e recapito telefonico del reclamante; numero della polizza e nominativo del contraente; numero e data del sinistro al quale si fare riferimento; indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; breve descrizione del motivo di lamentela; ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze. Sarà cura della Compagnia comunicare gli esiti del reclamo entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo. Qualora l’esponente non abbia ricevuto risposta dalla Compagnia entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo da parte della Compagnia stessa oppure abbia ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente, è possibile presentare reclamo all’ISVAP – Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma (fax 06.42.133.745 oppure 06.42.133.353). I reclami indirizzati all’ISVAP contengono: − nome, cognome ed indirizzo del reclamante, con eventuale recapito telefonico; − indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; − breve descrizione del motivo di lamentela; − copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; − ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze. Eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro, ma relativi alla mancata osservanza, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi, delle disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi, possono essere presentati direttamente all’ISVAP secondo le modalità sopra indicate. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l’attribuzione della responsabilità che implichi un accertamento del fatto, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Pagina 23 di 62 NOTA INFORMATIVA 20. Ulteriore informativa disponibile La Compagnia si impegna a consegnare prima della conclusione del Contratto, su richiesta del Contraente, l’ultimo rendiconto della Gestione Interna Separata “GESTIRIV” e l’ultimo prospetto riportante la composizione della Gestione stessa. Tali informazioni sono in ogni caso disponibili sul sito della Compagnia: www.axa-italia.it. 21. Informativa in corso del Contratto La Compagnia si impegna a comunicare tempestivamente al Contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute nella Nota Informativa o nel Regolamento della Gestione Interna Separata “GESTIRIV” intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del Contratto. Inoltre, la Compagnia si impegna a trasmettere entro sessanta giorni dalla ricorrenza annuale del Contratto l’Estratto Conto Annuale della posizione assicurativa, contenente le seguenti informazioni minimali: - ammontare dei Premi Versati dal perfezionamento del Contratto, oltre al valore della prestazione maturata, alla data di riferimento dell’Estratto Conto precedente; - dettaglio dei Premi Versati nell’anno di riferimento; - valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell’Estratto Conto; - valore del Riscatto Totale, maturato alla data di riferimento dell’Estratto Conto; - il tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla Gestione, l’aliquota di retrocessione del rendimento riconosciuta, il tasso annuo di rendimento retrocesso con evidenza dell’eventuale rendimento minimo trattenuto dalla Compagnia e del tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni. 22. Comunicazioni del Contraente alla Compagnia Ai sensi dell’articolo 1936 del Codice Civile, in caso di modifiche della professione dell’Assicurato eventualmente intervenute nel corso del Contratto, deve essere data tempestiva comunicazione alla Compagnia. Pagina 24 di 62 NOTA INFORMATIVA F. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI La presente elaborazione costituisce un‘esemplificazione dello sviluppo dei Premi, delle prestazioni assicurate e dei valori di Riduzione e di Riscatto previsti dal Contratto. L’elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di Premio Base, durata, periodicità di versamenti, sesso ed età dell’Assicurato. Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di Riduzione e di Riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori: a) il tasso di Rendimento Minimo Garantito contrattualmente; b) un’ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall’ISVAP e pari, al momento di redazione del presente progetto, al 4,00%. In particolare gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di Riduzione e di Riscatto di cui alla lettera b) sono calcolati ipotizzando di riconoscere un beneficio finanziario annuo del 3,20%. Tale beneficio finanziario è determinato ipotizzando un tasso di rendimento finanziario della Gestione Interna Separata pari al 4,00% al quale viene applicata l’aliquota di retrocessione prevista contrattualmente nella misura dell’80%. Si precisa che nel corso dell’eventuale periodo di differimento automatico e durante il pagamento della rendita l’aliquota di retrocessione si eleva all’85% e la misura di rivalutazione è ottenuta scorporando dal beneficio finanziario così riconosciuto il tasso di interesse tecnico del 2% già riconosciuto nel calcolo della rendita assicurata. I valori sviluppati in base al tasso di Rendimento Minimo Garantito rappresentano le prestazioni certe che la Compagnia è tenuta a corrispondere, laddove il Contratto sia in regola con il versamento dei Premi Base, in base alle Condizioni Generali di Assicurazione e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili. I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall’ISVAP sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo la Compagnia. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate. Pagina 25 di 62 NOTA INFORMATIVA SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RISCATTO E RIDUZIONE IN BASE A: A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO Tasso di Rendimento Minimo Garantito: 2,00% Età dell’Assicurato: 40 Durata: 15 Sesso dell’Assicurato: Maschio Periodicità dei versamenti: annuale Rendita assicurata iniziale: 35,40 Euro Anni trascorsi Premio annuo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Cumulo premi 1.500,00 3.000,00 4.500,00 6.000,00 7.500,00 9.000,00 10.500,00 12.000,00 13.500,00 15.000,00 16.500,00 18.000,00 19.500,00 21.000,00 22.500,00 Capitale Rendita Quota di Rendita Morte a fine assicurata a rendita ridotta anno a fine anno ridotta (*) scadenza (*) 0,00 0,00 766,42 71,51 72,94 94,35 1.548,16 128,01 130,57 165,59 2.771,33 185,63 189,35 235,43 4.018,96 244,41 249,30 303,90 5.291,54 304,37 310,45 371,02 6.589,58 365,52 372,83 436,83 7.913,57 427,90 436,46 501,35 9.264,05 491,52 501,35 564,61 10.641,53 556,42 567,55 626,62 12.046,57 622,62 635,07 687,42 13.479,70 690,14 703,94 747,02 14.941,50 759,01 774,19 805,46 16.432,53 829,25 845,84 862,75 17.953,39 900,90 918,92 918,92 19.504,66 918,92 Riscatti (*) 0,00 1.500,17 2.685,42 3.894,37 5.397,37 6.721,37 8.071,84 9.449,33 10.854,36 12.287,50 13.749,29 15.240,33 16.761,18 18.312,45 19.894,75 (*) Valori a fine anno L’operazione di Riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, il recupero dei Premi Versati potrà avvenire, sulla base del tasso di rendimento minimo contrattualmente garantito, dopo il pagamento di un certo numero di annualità di premio. Pagina 26 di 62 NOTA INFORMATIVA B) - IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO Tasso di rendimento finanziario: 4,00% Aliquota di retrocessione: 80% Tasso di rendimento retrocesso: 3,20% Età dell’Assicurato: 40 Durata: 15 Sesso dell’Assicurato: Maschio Periodicità dei versamenti: annuale Rendita assicurata iniziale: 35,40 Euro Anni trascorsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Premio annuo Cumulo premi 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 3.000,00 4.500,00 6.000,00 7.500,00 9.000,00 10.500,00 12.000,00 13.500,00 15.000,00 16.500,00 18.000,00 19.500,00 21.000,00 22.500,00 Rendita Capitale Quota di Rendita Morte a fine assicurata rendita ridotta a fine anno ridotta (*) a scadenza anno (*) 766,42 71,93 0 0 1.557,36 129,30 74,23 111,80 2.799,40 188,51 133,44 194,73 4.081,18 249,61 194,54 275,09 5.403,98 312,66 257,59 352,96 6.769,11 377,73 322,66 428,42 8.177,93 444,89 389,82 501,53 9.631,83 514,19 459,12 572,38 11.132,25 585,71 530,64 641,03 12.680,69 659,52 604,45 707,56 14.278,67 735,69 680,62 772,02 15.927,79 814,30 759,23 834,48 17.629,69 895,43 840,36 895,00 19.386,04 979,15 924,08 953,65 21.198,60 1.010,48 1.010,48 1.010,48 Riscatti (*) 0 1.526,83 2.744,53 4.001,19 5.576,91 6.985,73 8.439,62 9.940,05 11.488,48 13.086,47 14.735,59 16.437,48 18.193,83 20.006,39 21.876,95 (*) Valori a fine anno. Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra riportate sono al lordo dell’imposta sostitutiva sugli utili applicata per maturazione, nella misura del 12,50%, nella fase di costituzione della Rendita. AXA Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. AXA Assicurazioni S.p.A. Il rappresentante legale Dott. Paolo Andrea Rossi Pagina 27 di 62 CONDIZIONI SPECIALI PREMESSA Il Contratto è disciplinato esclusivamente dalla Scheda Sintetica, dalla Nota Informativa, dalla Proposta Contrattuale, dalle presenti Condizioni Generali di Assicurazione, dal Regolamento della Gestione Interna Separata e dalle eventuali Appendici firmate dalla Compagnia stessa. Per tutto quanto non espressamente qui regolato, valgono le norme della legge italiana in materia. Per una più agevole consultazione, le Condizioni sono suddivise nelle seguenti Sezioni: 1) ASPETTI GENERALI, che contengono le nozioni fondamentali per la gestione del Contratto; 2) CONDIZIONI SPECIALI, nelle quali vengono riportate le caratteristiche peculiari del prodotto “Pensione Attiva”; 3) CONDIZIONI PARTICOLARI, con le condizioni del Differimento delle prestazioni; 4) CONDIZIONI COMPLEMENTARI, che riportano le Condizioni valide solo se esplicitamente richiamate sul Contratto. 1. ASPETTI GENERALI 1.1 Obblighi della Compagnia Gli obblighi della Compagnia risultano esclusivamente dalla polizza e appendici da essa firmate. 1.2 Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato Le dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato devono essere esatte e complete. Trascorsi sei mesi dall’entrata in vigore dell’assicurazione o della sua riattivazione, il Contratto non è contestabile per dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente e dell’Assicurato, salvo il caso in cui la verità sia stata alterata o taciuta in malafede. L’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all’età reale, delle somme dovute. 1.3 Conclusione del Contratto – Entrata in vigore della Garanzia Il Contratto si intende concluso e decorre dalle ore 24:00 del giorno in cui la Compagnia rilascia al Contraente la Polizza ossia nel giorno in cui il Contraente riceve da parte della Compagnia l'accettazione scritta della Proposta Contrattuale, a condizione che sia stata pagata la prima rata di Premio e siano stati compilati e sottoscritti la Proposta Contrattuale, il questionario per la valutazione dell'adeguatezza del Contratto ed il questionario sanitario. 1.4 Diritto di Recesso Il Contraente ha diritto di recedere dal Contratto entro trenta giorni dalla data di conclusione dello stesso. Il recesso ha l’effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal Contratto a decorrere dalle ore 24:00 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso avuto riguardo alla data del timbro postale di invio. Il recesso deve essere comunicato per iscritto alla Compagnia, mediante lettera raccomandata, contenente gli estremi identificativi della Polizza, ed inviata alla Compagnia (rif. Ufficio Gestione Portafoglio) eventualmente per il tramite del Soggetto Incaricato al collocamento. La Compagnia rimborserà, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di recesso, il Premio Versato, al netto del Costo fisso, di cui all’art. 8.1 della Nota Informativa, trattenuto dalla Compagnia a titolo di spese sostenute per l’emissione del Contratto. Pagina 28 di 62 CONDIZIONI SPECIALI 1.5 Rischio di morte Il rischio di morte è coperto qualunque possa essere la causa del decesso senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato. 1.6 Pagamento del Premio Il Premio è calcolato in annualità anticipate. Le rate di Premio devono essere pagate alle scadenze pattuite contro quietanza emessa dalla Compagnia, presso il domicilio di quest’ultima o dell’agenzia cui è assegnata la polizza. A giustificazione del mancato pagamento del Premio, il Contraente non può, in alcun caso, opporre che la Compagnia non gli abbia inviato avvisi di scadenza né provveduto all’incasso a domicilio. Il pagamento dei Premi deve essere effettuato dal Contraente mediante assegno bancario o circolare, intestato ad AXA Assicurazioni S.p.A. ovvero all’intermediario “in qualità di Agente di AXA Assicurazioni S.p.A.” e munito di clausola di non trasferibilità, presso la sede del soggetto incaricato. 1.7 Beneficiari Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione. La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi: a) dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l’accettazione del Beneficio; b) dopo la morte del Contraente; c) dopo che, verificatosi l’evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio. In tali casi, le operazioni di riscatto, prestito, pegno o vincolo di polizza, richiedono l’assenso scritto dei Beneficiari. La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto alla Compagnia o fatte per testamento. 1.8 Cessione, pegno e vincolo Il Contraente può cedere ad altri il Contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate. Tali atti diventano efficaci solo quando la Compagnia ne faccia annotazione sull’originale di polizza o su appendice alla stessa. Nel caso di pegno o vincolo, il recesso e le operazioni di riscatto e di prestito richiedono l’assenso scritto del creditore o vincolatario. 1.9 Prestiti Il Contraente in regola con il pagamento dei Premi può ottenere prestiti dalla Compagnia, nei limiti del valore di Riscatto maturato. La Compagnia indica, nell’atto di concessione, condizioni e tasso di interesse. 1.10 Pagamenti della Compagnia Per tutte le prestazioni richieste alla Compagnia devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari per dar corso alla liquidazione della prestazione richiesta. In allegato sono riportati, sotto forma di lettera fotocopiabile, i moduli relativi alle richieste di “Riscatto Totale”, “Liquidazione della Rendita Vitalizia”, “Liquidazione del Capitale in caso di decesso Pagina 29 di 62 CONDIZIONI SPECIALI dell’Assicurato”, “Accesso al Differimento Automatico” e “Conversione della Rendita in Capitale”, ad eccezione di quello relativo alla richiesta di Prestito disponibile presso il Soggetto Incaricato. La Compagnia esegue il pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione richiesta. Decorso tale termine verranno corrisposti gli interessi moratori al tasso legale, a partire dal termine stesso fino alla data dell’effettivo pagamento. Ogni pagamento dovuto viene effettuato presso la sede della Compagnia o del Soggetto Incaricato. 1.11 Non Pignorabilità e Non Sequestrabilità Ai sensi dell’articolo 1923 del Codice Civile le somme dovute in dipendenza del Contratto non sono né pignorabilità né sequestrabili, fatte salve specifiche disposizioni di Legge. 1.12 Valuta Gli impegni contrattuali, versamenti e capitale, sono regolati in Euro. 1.13 Tasse ed imposte Le imposte, presenti e future, dovute sugli atti dipendenti dal Contratto sono a carico del Contraente, dell’Assicurato o dei Beneficiari o degli aventi diritto, secondo le Norme di Legge vigenti. 1.14 Legge Applicabile e Foro Competente Il Contratto è regolato ed interpretato secondo la legge italiana. Per ogni controversia relativa al Contratto, comprese quelle relative alla sua interpretazione, esecuzione e risoluzione è competente l’autorità giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del Contraente, Assicurato o Beneficiario. 2.1 Prestazioni Assicurate La Compagnia garantisce la corresponsione all’Assicurato di una Rendita vitalizia dovuta alla data di scadenza pattuita e finché egli sia in vita, nei termini fissati al successivo articolo 2.2. La Rendita assicurata è pari alla somma delle quote di Rendita acquisite con i singoli Premi annui versati e rivalutate secondo quanto stabilito ai successivi articolo 2.3 e articolo 2.4. La Compagnia garantisce inoltre, a titolo di Bonus di fedeltà, una maggiorazione della Rendita assicurata, secondo le modalità e la misura stabilite al successivo articolo 2.7. Il Contraente versa un Premio annuo di ammontare costante - denominato Premio Base - dovuto alla decorrenza del Contratto e, sempre che l’Assicurato sia in vita, alle successive ricorrenze annuali di tale data anteriori alla data di scadenza. In caso di morte dell’Assicurato prima della data di scadenza, la Compagnia corrisponde immediatamente ai Beneficiari designati un capitale, definito al successivo articolo 2.5, il cui importo è pari al valor capitale delle quote di Rendita acquisite e rivalutate fino all’epoca del decesso. Dopo che sia stato completato il pagamento delle prime due annualità di Premio Base, il Contraente ha facoltà di modificare l’ammontare del Premio annuo, secondo le norme fissate al successivo articolo 2.6, per il periodo restante fino alla data di scadenza, versando un importo superiore o inferiore al Premio Base pattuito. Inoltre, egli può effettuare il versamento di Premi unici Aggiuntivi disciplinati al successivo articolo 2.9. Pagina 30 di 62 CONDIZIONI SPECIALI 2.2 Rendita Assicurata alla data di scadenza La Rendita decorre dalla data di scadenza che viene stabilita in relazione all’età di quiescenza prescelta dall’Assicurato. La Rendita è dovuta in rate annuali posticipate, la prima delle quali da corrispondere dopo un anno dalla suddetta data di scadenza. La quota di Rendita annua che si acquisisce con il versamento di ognuna delle prime due annualità di Premio base, o rispettivamente di ognuna delle annualità successive alla seconda, si determina applicando alla Rendita base assicurata indicata in polizza i valori percentuali riportati nella colonna A, o rispettivamente nella colonna B, della tabella 1 allegata. Ogni modifica, in aumento o in diminuzione, del Premio annuo rispetto al Premio base, effettuata secondo la previsione del successivo articolo 2.6, determina, nel periodo successivo alla modifica, un aumento o una diminuzione proporzionale della quota di Rendita annua che sarebbe stata acquisita con il versamento del Premio base pattuito. Se il Premio annuo è frazionato in più rate, la quota di Rendita annua acquisita con ciascuna rata di Premio si ottiene dividendo la quota di Rendita sopra definita per il numero di rate in cui il Premio annuo risulta frazionato. Pagina 31 di 62 CONDIZIONI SPECIALI 2.3 Tasso di rivalutazione Il Contratto stipulato fa parte di una categoria di assicurazioni sulla vita alle quali la Compagnia riconosce una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate in base alle condizioni di seguito riportate. A tal fine, la Compagnia gestisce nello speciale fondo denominato “GESTIRIV” attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche. La Compagnia determina il rendimento annuo da attribuire alla polizza moltiplicando il rendimento del fondo “GESTIRIV”, relativo al periodo di dodici mesi che precede il terzo mese antecedente la ricorrenza anniversaria, per l’aliquota di partecipazione che sarà almeno pari all’80%. Per rendimento del fondo GESTIRIV relativo al periodo suddetto, si intende il rendimento calcolato al termine di ciascun mese di calendario - con riferimento ai dodici mesi di calendario trascorsi rapportando il risultato finanziario del fondo GESTIRIV di quel periodo al valore medio del fondo nello stesso periodo. Il risultato finanziario ed il valore medio sono definiti nel regolamento del fondo GESTIRIV (articolo 3), con riferimento al periodo considerato. L’aliquota minima di partecipazione viene elevata all’85% per i Contratti sui quali sia in corso l’erogazione di una Rendita vitalizia oppure la posticipazione, mediante differimento automatico, della riscossione della prestazione garantita. Tale aliquota maggiorata verrà applicata con la salvaguardia che il rendimento finanziario trattenuto dalla Compagnia non risulti inferiore ad un punto percentuale. Il tasso annuo di rivalutazione, per il periodo fino alla data di scadenza, è uguale al rendimento annuo attribuito, quale definito alla precedente lettera a), e non può risultare inferiore al tasso percentuale riportato sul Contratto. Il tasso annuo di rivalutazione, per il periodo di corresponsione della Rendita e di differimento automatico, si ottiene scontando per il periodo di un anno, al tasso tecnico riportato sul Contratto, la differenza fra il rendimento attribuito, di cui alla precedente lettera a), ed il suddetto tasso tecnico. Il tasso di rivalutazione viene comunicato annualmente al Contraente. 2.4 Rivalutazione della Rendita Ad ogni anniversario della data di decorrenza, il Contratto viene rivalutato mediante aumento, a totale carico della Compagnia, della riserva matematica costituita a tale epoca. La rivalutazione viene effettuata in base al tasso di rivalutazione fissato e secondo le seguenti modalità: a) Ad ogni anniversario della data di decorrenza del Contratto e fino alla data di scadenza, la Rendita acquisita con i Premi versati viene rivalutata in base al tasso annuo di rivalutazione definito alla lettera b) dell’articolo 2.3, - per un anno intero, relativamente alle quote di Rendita già acquisite e rivalutate fino all’anniversario precedente, e - proporzionalmente alla frazione di anno successiva all’epoca del versamento, per le quote di Rendita acquisite con i Premi versati nell’anno. La modalità sopra esposta viene applicata pro-rata temporis per la rivalutazione della Rendita da effettuare all’epoca del decesso o del riscatto, con riferimento al periodo decorso dall’ultimo anniversario. b) Ad ogni anniversario della data di decorrenza del Contratto durante il periodo di corresponsione della Rendita, le rate di Rendita con scadenza successiva a tale anniversario vengono rivalutate applicando il tasso annuo di rivalutazione definito alla lettera c) dell’articolo 2.3. Tale modalità viene applicata anche durante il periodo di Differimento Automatico. Pagina 32 di 62 CONDIZIONI SPECIALI 2.5 Capitale Assicurato in caso di morte Il capitale da corrispondere alla morte dell’Assicurato è pari al valore capitale delle quote di Rendita acquisite con i Premi versati, rivalutate fino alla data del decesso. Il valore capitale è determinato secondo quanto stabilito al successivo articolo 2.10 lettera d). La corresponsione del capitale dovuto in caso di morte determina la risoluzione del Contratto. 2.6 Premio annuo Dopo il pagamento delle prime due annualità di Premio base, il Contraente ha facoltà di modificare l’ammontare del Premio annuo da corrispondersi dal successivo anniversario della data di decorrenza del Contratto e fino alla data di scadenza. L’importo del Premio annuo così modificato non può: - essere superiore a 3 volte l’importo del Premio base pattuito; - né risultare inferiore ad un terzo del Premio base stesso, con il minimo, comunque, di Euro 1.032,91; - né comportare, nei due anni precedenti la data di scadenza, un incremento superiore al 10% rispetto al Premio dovuto nell’anno precedente. La richiesta di modifica deve essere effettuata almeno 90 giorni prima dell’anniversario di scadenza del Premio annuo da modificare. Dopo il pagamento delle prime due annualità di Premio, il Contraente ha facoltà di sospendere il versamento dei Premi, mantenendo il diritto alle quote di Rendita acquisite ed alla relativa copertura caso morte. Il Contraente ha facoltà di riprendere il versamento dei Premi pattuiti da una qualsiasi scadenza di Premio successiva alla sospensione. Nel caso in cui il Contraente non abbia completato il pagamento delle prime due annualità di Premio, il Contratto, trascorsi 30 giorni dalla scadenza della rata di Premio rimasta per prima insoluta, si risolve ed i Premi pagati restano acquisiti dalla Compagnia. Egli ha tuttavia diritto a riattivare il Contratto, entro 24 mesi dalla scadenza della rata di Premio rimasta per prima insoluta, versando le rate di Premio arretrate, le quali acquisiscono le quote di Rendita ad esse corrispondenti in base al disposto del precedente articolo 2.2, con rivalutazione delle quote stesse dall’epoca del pagamento di tali rate. 2.7 Bonus di Fedeltà In caso di vita dell’Assicurato alla data di scadenza pattuita ed a condizione che il Contratto sia in regola con il pagamento del Premio base, viene riconosciuta all’Assicurato una Rendita aggiuntiva a titolo di Bonus di fedeltà di importo pari al 15% della Rendita acquisita con i Premi annui o frazionati versati, che si cumula a quest’ultima ad ogni effetto. Qualora l’Assicurato si sia avvalso della facoltà di modificare il Premio o di sospenderne il versamento, il Bonus di fedeltà viene ugualmente riconosciuto a condizione che la somma dei Premi versati, annui o frazionati, sia almeno pari a tante volte il Premio base per quante sono le annualità di Premio pattuite alla stipulazione. Inoltre, qualora l’importo del Premio annuo medio (*) sia almeno pari a 2.582,27 Euro, il Bonus di fedeltà sopra definito viene maggiorato nella misura: - del 10%, se il Premio annuo medio è inferiore a 5.164,55 Euro; - del 15%, se il Premio annuo medio è uguale o superiore a 5.164,55 Euro ed inferiore a 7.746,85 Euro; - del 25%, se il Premio annuo medio è uguale o superiore a 7.746,85 Euro. Per i Contratti che prevedono un numero di annualità di Premio inferiore a 10, le aliquote percentuali di maggiorazione del Bonus di fedeltà si riducono in proporzione alle annualità rapportate a dieci. Pagina 33 di 62 CONDIZIONI SPECIALI Il Bonus di fedeltà non ammette valori di riduzione o di Riscatto. (*)Per “Premio annuo medio” si intende quell’importo che si ottiene dividendo la somma dei Premi, annui o frazionati, versati fino alla data di scadenza per il numero delle annualità di Premio pattuite alla stipulazione del Contratto. 2.8 Riscatto Il Contraente ha facoltà di risolvere anticipatamente il Contratto richiedendo per iscritto il pagamento del relativo valore di Riscatto, purché abbia versato almeno due annualità di Premio base. La risoluzione ha effetto dalla data della richiesta. Il valore di Riscatto è pari al valore capitale delle quote di Rendita acquisite con i Premi versati e rivalutate fino alla data di richiesta del Riscatto. Il valore capitale è determinato secondo quanto stabilito al successivo articolo 2.10 lett. d). Se la risoluzione anticipata viene tuttavia effettuata prima che siano trascorsi cinque anni dalla decorrenza del Contratto, il suddetto valore viene ridotto del 5%. Per i Contratti che prevedono un numero di annualità di Premio inferiore a 10, il suddetto periodo di cinque anni viene ridotto: - a 4 anni se le annualità pattuite sono 8 o 9; - a tre anni se le annualità pattuite sono 6 o 7; - a due anni se le annualità pattuite sono 5. La Rendita non è riscattabile durante il periodo della sua corresponsione. 2.9 Versamenti aggiuntivi facoltativi Alla data di decorrenza del Contratto e ad ogni successivo anniversario della stessa, che risulti anteriore alla data di scadenza pattuita, il Contraente ha facoltà di stipulare delle assicurazioni di Rendita a Premio unico, integrative dell’assicurazione base, mediante il versamento di Premi aggiuntivi che non siano consentiti nell’ambito della facoltà di modifica del Premio disciplinata all’articolo 2.5. Tale versamento deve essere effettuato con un preavviso di almeno 90 giorni. L’ammontare del singolo Premio aggiuntivo non può risultare inferiore a 1.032,91 Euro. La quota aggiuntiva di Rendita che si acquisisce con il versamento di ciascun Premio unico si determina secondo il coefficiente riportato sul Contratto ed è regolata dalle presenti condizioni. Tale quota aggiuntiva non dipende dall’epoca in cui si effettua il versamento integrativo, ma soltanto dal sesso e dall’età dell’Assicurato alla data di scadenza pattuita. Le quote aggiuntive di Rendita così acquisite si rivalutano con le stesse modalità previste per l’assicurazione base e, ai fini dell’erogazione delle prestazioni assicurate in caso di vita o in caso di morte dell’Assicurato, vengono cumulate alle quote di Rendita acquisite con il versamento dei Premi dell’assicurazione base, ma non beneficiano del Bonus di fedeltà. Le quote aggiuntive di Rendita sono riscattabili purché sia trascorso un anno dall’epoca di pagamento del relativo Premio unico. Il valore di Riscatto si determina secondo le modalità stabilite al precedente articolo 2.8, restando inteso che, ai fini dell’applicazione della riduzione del 5%, la decorrenza del Contratto ivi considerata è quella relativa al Contratto base. Pagina 34 di 62 CONDIZIONI SPECIALI 2.10 Opzioni Il Contraente può richiedere alla Compagnia, almeno 90 giorni prima della data di scadenza del Contratto o del periodo di Differimento Automatico, che la Rendita annua vitalizia complessivamente acquisita - comprensiva, se del caso, del Bonus di fedeltà e delle quote aggiuntive - venga convertita in una delle seguenti prestazioni alternative: a) una Rendita vitalizia pagabile all’Assicurato in rate semestrali o trimestrali posticipate, la prima delle quali da corrispondere dopo sei mesi o, rispettivamente, tre mesi dalla data di quiescenza; b) una Rendita da corrispondersi all’Assicurato con la garanzia che, in caso di sua morte prima di aver percepito cinque o dieci annualità di Rendita, le rate mancanti al suddetto numero di annualità verranno corrisposte al beneficiario designato alla loro naturale scadenza; c) una Rendita da corrispondere all’Assicurato finché egli sia in vita e reversibile successivamente, in misura totale o parziale, a favore del sopravvivente preventivamente designato, fintanto che quest’ultimo resti in vita; d) un capitale da corrispondere immediatamente all’Assicurato, di importo uguale al valore capitale della Rendita annua vitalizia complessivamente acquisita, il cui importo si determina applicando il coefficiente riportato sul Contratto. L’Opzione di cui alla precedente lettera d) può essere esercitata anche limitatamente ad una parte dell’ammontare della Rendita annua vitalizia acquisita. L’ammontare della Rendita derivante dalle opzioni a), b) e c) viene comunicato dalla Compagnia su richiesta del Contraente e, per il caso c), previa designazione del secondo vitaliziato. La Rendita di Opzione viene annualmente rivalutata secondo quanto stabilito al precedente Art.2.3, lettera b). Pagina 35 di 62 CONDIZIONI SPECIALI Tabella 1 Numero Premi annui pattuiti 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Quota % della Rendita base assicurata che si acquisisce con il versamento di ognuna delle annualità di Premio Prime due annualità di Annualità di Premio Premio successive alle prime due Colonna A Colonna B 18,500 15,000 12,500 10,625 9,176 8,000 7,048 6,250 5,577 5,000 4,500 4,192 3,943 3,688 3,471 3,290 3,137 3,000 2,845 2,744 2,620 2,504 2,413 2,316 2,237 2,162 21,000 17,500 15,000 13,125 11,664 10,500 9,545 8,750 8,077 7,500 7,000 6,544 6,141 5,789 5,474 5,190 4,933 4,700 4,491 4,296 4,120 3,958 3,807 3,668 3,538 3,417 Pagina 36 di 62 CONDIZIONI PARTICOLARI Differimento Automatico del godimento della Rendita L’inizio del godimento della Rendita, essendo l’Assicurato in vita al termine del periodo di pagamento del Premio base originariamente fissato nel Contratto, verrà differito automaticamente di anno in anno, senza ulteriore corresponsione di Premi, fino all’accesso alle prestazioni di cui all’articolo 2.2. La Rendita suddetta verrà rivalutata dopo un anno dall’originario termine del periodo di pagamento del Premio base e così di seguito di anno in anno, durante il periodo di differimento automatico, secondo la misura stabilita a norma dell’articolo 2.3, applicata pro-rata temporis per la rivalutazione da effettuare all’epoca della quiescenza con riferimento al periodo decorso dall’ultimo anniversario. Al termine del differimento automatico la Compagnia corrisponderà una Rendita vitalizia annua, pagabile in via posticipata, il cui importo si otterrà moltiplicando la Rendita rivalutata per il coefficiente di differimento corrispondente al sesso, all’età raggiunta dall’Assicurato al termine del periodo di pagamento del Premio base, nonché al numero di anni di differimento automatico interamente trascorsi. Durante il periodo della sua corresponsione, la Rendita verrà rivalutata, ad ogni anniversario della data di inizio del godimento, secondo la misura di rivalutazione stabilita a norma dell’articolo 2.3. Qualora, durante il periodo di differimento automatico, si verifichi il decesso dell’Assicurato o venga richiesto il riscatto della polizza, la Società corrisponderà ai Beneficiari un importo pari al valore di riscatto della Rendita, quale garantito dal Contratto al termine del periodo di pagamento del Premio base, rivalutato con le stesse modalità previste per la Rendita in godimento e capitalizzato, per ogni anno interamente trascorso da tale epoca, in base al tasso annuo di interesse riportato sul Contratto. Il differimento automatico e la sua interruzione possono essere esercitati anche limitatamente ad una parte delle prestazioni garantite. Il differimento automatico deve essere richiesto alla Società almeno sei mesi prima della data di scadenza del Contratto. Pagina 37 di 62 CONDIZIONI PARTICOLARI RINUNCIA DELLA COMPAGNIA AI PREMI IN CASO DI PERDITA DELLA CAPACITA’ LAVORATIVA DA INVALIDITA’ (applicabile qualora specificamente richiamata in Polizza) Art.1 Oggetto della garanzia Nei termini di cui al successivo articolo, la Compagnia esonera il Contraente dal pagamento dei “Premi base” scadenti successivamente alla data di denuncia dello stato di invalidità totale e permanente dell’Assicurato che gli abbia provocato la perdita definitiva ed irrimediabile della capacità lavorativa, indipendentemente dalla sua professione. I “Premi base” scadenti successivamente alla data di denuncia dello stato di invalidità rimarranno pari all’importo dell’ultimo versamento effettuato alla data di denuncia dell’invalidità ed avranno la stessa frequenza annuale. L’età di ingresso per la garanzia Complementare deve essere inferiore a 60 anni e la massima di quiescenza, età più durata, 65 anni. Art. 2 Definizione di invalidità Ai sensi e per gli effetti della presente assicurazione complementare si intende colpito da invalidità totale e permanente colui al quale, a seguito di malattia o infortunio, indipendenti dalla sua volontà e oggettivamente accertabili, venga riscontrato un grado di invalidità superiore al 65%, derivante dalla malattia o dall'infortunio denunciato, senza riguardo al maggior pregiudizio riconducibile a situazioni patologiche o infermità e/o mutilazioni o difetti fisici preesistenti alla stipulazione del Contratto. Il grado di invalidità permanente viene determinato quando le minorazioni risultano stabili, quantificabili e ad esito non infausto a giudizio medico. La valutazione avverrà secondo norme previste dal D.P.R. n° 1124 del 30 giugno 1965 (tabelle INAIL). Art.3 Esclusioni La presente garanzia complementare non è operativa per i casi di invalidità conseguenti a: - tentato suicidio; - infortunio aereo, comunque verificatosi sia in volo che a terra, dipendente da attività professionale aeronautica, militare o civile, dell'Assicurato; - cause di guerra. Art.4 Denuncia dell'invalidità Verificatasi l'invalidità dell'Assicurato, il Contraente è tenuto a presentarne denuncia alla Compagnia a mezzo lettera raccomandata, accludendo un certificato del medico curante sulle cause e sul decorso della malattia o dell'infortunio che ha prodotto l'invalidità. L'Assicurato deve sottoporsi in Italia agli accertamenti e controlli medici disposti dalla Compagnia, fornire alla stessa ogni informazione e produrre copia delle eventuali cartelle cliniche complete e di ogni altra documentazione sanitaria, sciogliendo dal segreto professionale il personale sanitario che ha visitato o curato l'Assicurato. Pagina 38 di 62 CONDIZIONI PARTICOLARI Ove, a giudizio sia del medico dell'Assicurato che del consulente medico della Compagnia, un adeguato trattamento terapeutico possa modificare la prognosi dell'invalidità e qualora l'Assicurato non intenda sottoporvisi, la valutazione del danno viene effettuata sulla base dei postumi di invalidità permanente che residuerebbero, senza riguardo quindi al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni di salute in atto. Art.5 Riconoscimento dello stato d'invalidità Fermo quanto previsto all'ultimo comma dell'art.2, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta prevista dall'art.4, ed ultimati i controlli medici ritenuti necessari dalla Compagnia, la stessa comunicherà al Contraente il riconoscimento o meno dello stato di invalidità dell'Assicurato. L'invalidità permanente e totale, quando riconosciuta, produce i suoi effetti dalla data del timbro postale della lettera raccomandata con cui è stata informata la Compagnia. Al riconoscimento dello stato di invalidità dell'Assicurato, questi ed il Contraente, sotto pena di decadenza da ogni diritto derivante dalla presente assicurazione complementare, hanno l'obbligo: - di ragguagliare la Compagnia circa il cambio del luogo di residenza dell'Assicurato; - di fornire ogni notizia richiesta per accertare il permanere dell'invalidità e di comunicare in ogni caso l'intervenuta cessazione o le mutate condizioni dell'invalidità stessa; - di consentire che la Compagnia accerti, con medici di sua fiducia, a sue spese e non più di una volta all'anno, la persistenza dell'invalidità. Art.6 Controversie Le controversie di natura medica sull'indennizzabilità del sinistro, sulla natura delle lesioni o della malattia, sul grado di invalidità permanente, sui miglioramenti ottenibili con adeguati trattamenti terapeutici, possono essere demandate per iscritto ad un collegio di tre medici, nominati uno per Parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici. Il Collegio Medico risiede nella località scelta consensualmente tra le Parti. In caso di disaccordo, il Collegio Medico risiede nel comune sede di Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e delle competenze per il terzo medico. E' data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull'indennizzo. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale. Le Parti rinunciano, fin d'ora, a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Pagina 39 di 62 CONDIZIONI PARTICOLARI Art.7 Trattamento dei Premi pagati prima dell'accertamento dello stato di invalidità Finché lo stato d'invalidità non sia stato definitivamente accertato, il Contraente deve continuare il pagamento dei Premi, altrimenti verranno applicate le disposizioni delle Condizioni di Assicurazione relative al mancato pagamento dei Premi. Accertata l'invalidità, o la persistenza di essa, verrà quindi restituito l'importo dei Premi pagati, scaduti posteriormente alla data di denuncia dell'invalidità. Art.8 Regressione dell'invalidità Qualora venga accertata la cessazione dell'invalidità dell'Assicurato, la Compagnia notifica, con lettera raccomandata, sia al Contraente che all'Assicurato, la revoca dell'esenzione dal pagamento dei Premi dalla data di cessazione dell'invalidità. In questo caso il Contraente, anche se ricorre alla decisione del Collegio arbitrale previsto all'art.6, è nuovamente tenuto al pagamento dei Premi: altrimenti, tornano ad essere applicabili le disposizioni delle Condizioni di assicurazione relative al mancato pagamento dei Premi. Art. 9 Estinzione dell'assicurazione La presente assicurazione complementare si estingue ed i Premi percepiti sono acquisiti dalla Compagnia in caso di sospensione del pagamento del Premio relativo alla presente garanzia o in caso di sospensione, per qualsivoglia motivo, del pagamento dei Premi della polizza principale. Art.10 Periodo di carenza Se la garanzia è stata accordata senza visita medica, l'assicurazione complementare di invalidità è soggetta alle Condizioni Particolari di Carenza. Pagina 40 di 62 CONDIZIONI COMPLEMENTARI CARENZA PER ASSICURAZIONI SENZA VISITA MEDICA CON GARANZIA DI INVALIDITA’ (applicabile qualora specificamente richiamata in Polizza) Premesso che l'Assicurato può richiedere che gli venga accordata la piena copertura assicurativa senza periodo di carenza, purché si sottoponga a visita medica accettando le modalità e gli eventuali oneri che ne dovessero derivare, il presente Contratto viene assunto senza visita medica e sulla base delle dichiarazioni rese dallo stesso Assicurato sul proprio stato di salute. A parziale deroga delle condizioni complementari, rimane quindi convenuto quanto segue: - se l’invalidità permanente e totale dell’Assicurato si verificherà nei primi sei mesi dalla data di perfezionamento della polizza, la Compagnia restituirà i Premi netti vita ed invalidità corrisposti e la polizza si estinguerà a tutti gli effetti. Detta limitazione non ha effetto se lo stato di invalidità permanente e totale sarà conseguenza diretta di infortunio avvenuto dopo l’entrata in vigore della polizza, intendendo per infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali, obiettivamente constatabili, che determinino l’invalidità; - trascorso il sopraindicato periodo di carenza di sei mesi, la garanzia di invalidità sarà operante secondo quanto previsto dalle relative condizioni. Pagina 41 di 62 REGOLAMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA Art. 1 - Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Compagnia, che viene contraddistinta con il nome “GESTIRIV”. Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della Gestione Interna Separata. La gestione di quest’ultima è conforme alle norme stabilite dall’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la circolare n. 71 del 26/3/1987 e si atterrà ad eventuali successive disposizioni. Art. 2 - La Gestione Interna Separata “GESTIRIV” è annualmente sottoposta a revisione contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all’albo di cui al Decreto Legislativo n. 58 del 24/2/1998, la quale attesta la rispondenza della gestione al presente regolamento. In particolare, sono sottoposti a revisione contabile: i criteri di valutazione delle attività attribuite alla Gestione Interna Separata, la misura del rendimento annuo e l’adeguatezza delle attività rispetto all’ammontare delle riserve matematiche. Art. 3 - Il rendimento annuo di “GESTIRIV”, per l’esercizio relativo alla revisione contabile, si ottiene rapportando il risultato finanziario della Gestione Interna Separata di competenza di quell’esercizio alla consistenza media degli investimenti della stessa. Per risultato finanziario si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell’esercizio, compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza della Gestione Interna Separata, al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti, ivi comprese le spese per la revisione contabile. Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella Gestione Interna Separata, e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all’atto dell’iscrizione nella Gestione Interna Separata stessa per i beni già di proprietà della Compagnia. Per valore medio della Gestione Interna Separata si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività della Gestione Interna Separata. La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nella Gestione Interna Separata incrementato dell’eventuale capitalizzazione dello scarto d’emissione e, nel caso di titoli immobilizzati, del relativo scarto di negoziazione. Gli scarti di emissione vengono calcolati al lordo della ritenuta fiscale e utilizzando il principio del pro-rata temporis. Quanto sopra in sintonia con la circolare ISVAP n. 71 del 26/3/1987 e successive o future modifiche ed integrazioni. Ai fini della determinazione del rendimento annuo di Gestione Interna Separata, l’esercizio relativo alla revisione decorre dal 1° Gennaio al 31 Dicembre del medesimo anno. Art. 4 - La Compagnia si riserva di apportare all’articolo 3, di cui sopra, quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell’attuale legislazione fiscale. Pagina 42 di 62 GLOSSARIO Assicurato Persona sulla cui vita è stipulato il Contratto. Può coincidere con il Contraente. Beneficiario Persona, fisica o giuridica, designata dal Contraente cui sono erogate le prestazioni previste dal Contratto in caso di vita o di morte dell’Assicurato. Bonus di Fedeltà Bonus riconosciuto sotto forma di una quota extra di Rendita, secondo le misure prefissate nelle condizioni contrattuali, in caso di vita dell’Assicurato a scadenza del Contratto ed a condizione che sia stato rispettato il piano pattuito per i Premi Base. Capitale Caso Morte Prestazione in forma di capitale che la Compagnia corrisponde ai Beneficiari designati in caso di morte dell’Assicurato avvenuta nel corso della Durata del Contratto. Carenza Periodo durante il quale la garanzia complementare al Contratto non è efficace. Qualora l’evento assicurato avvenga in tale periodo la Compagnia non corrisponde la prestazione assicurata. Caricamenti Parte del Premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della Compagnia. Compagnia AXA Assicurazioni S.p.A., con la quale viene stipulato il Contratto. Comunicazione Annuale (estratto conto) Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del Contratto. Contiene l’aggiornamento annuale delle informazioni relative alla Rendita Assicurata, alle sue rivalutazioni ed al Valore di Riscatto in caso di esercizio dello stesso da parte del Contraente. Conclusione del Contratto Il Contratto si intende concluso e decorre dalle ore 24:00 del giorno in cui la Compagnia rilascia al Contraente la Polizza ossia nel giorno in cui il Contraente riceve da parte della Compagnia l'accettazione scritta della Proposta Contrattuale, a condizione che sia stata pagata la prima rata di Premio e siano stati compilati e sottoscritti la Proposta Contrattuale, il questionario per la valutazione dell'adeguatezza del Contratto ed il questionario sanitario. Pagina 43 di 62 GLOSSARIO Contraente Persona, fisica o giuridica, che stipula il Contratto con la Compagnia e si impegna al versamento del relativo Premio. Contratto (o Polizza) Il presente Contratto di assicurazione denominato “Pensione Attiva”. Costi (o Spese) Oneri a carico del Contraente gravanti sui Premi o, laddove previsto dal Contratto, sulle prestazioni assicurative dovute dalla Compagnia. Data di Decorrenza Data a partire dalla quale il Contratto produce i suoi effetti. Differimento della Rendita a scadenza Facoltà offerta al Contraente di differire l’erogazione della Rendita dopo la scadenza del Contratto. Durata del Contratto Periodo che intercorre tra la Data di Decorrenza e la data di scadenza del Contratto. Gestione Interna Separata Forma di gestione degli investimenti, separata ed autonoma dalle altre attività della Compagnia e denominata “GESTIRIV”. Penalità di Riscatto Il Costo contrattualmente previsto in capo al Contraente nell’ipotesi di esercizio della facoltà di Riscatto Totale. E’ determinata in funzione degli anni trascorsi dalla Data di Decorrenza del Contratto. Polizza Documento che fornisce la prova dell’esistenza del Contratto di assicurazione. Premio Aggiuntivo Importo che il Contraente ha facoltà di versare per integrare il piano dei versamenti previsto dal Contratto. Premio Base L’importo di Premio che il Contraente si impegna a corrispondere annualmente secondo un piano di versamenti previsto dal Contratto. Proposta Contrattuale E’ il modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli conferma di avere ricevuto, letto e valutato tutti i documenti inclusi nel Fascicolo Informativo del Contratto e manifesta alla Compagnia la volontà di concludere il Contratto. E’ soggetto all’approvazione della Compagnia. Pagina 44 di 62 GLOSSARIO Recesso dal Contratto Diritto del Contraente di recedere dal Contratto e farne cessare gli effetti, da comunicarsi alla Compagnia entro 30 giorni dalla Conclusione del Contratto. Rendimento Minimo Garantito La misura percentuale di rivalutazione annuale minima delle quote di Rendita acquisite con ogni versamento, garantita dalla Compagnia con la sottoscrizione della Proposta Contrattuale nella fase anteriore alla scadenza del Contratto. Rendita Assicurata Prestazione, erogata sotto forma di assegno periodico in caso di vita dell’Assicurato all’epoca stabilita nel Contratto e finché questi sarà in vita, costituita dall’insieme di quote di Rendita acquisite in occasione di ogni versamento, Base o Aggiuntivo. Revoca della Proposta Contrattuale Diritto del Contraente di revocare la propria Proposta Contrattuale prima del perfezionamento del Contratto. E’ possibile esercitare tale diritto per tutto il periodo antecedente alla Conclusione del Contratto. Riattivazione Facoltà del Contraente di riprendere, entro i termini indicati nelle condizioni di polizza, il versamento dei Premi a seguito della sospensione del pagamento degli stessi. Riscatto Totale Diritto del Contraente di interrompere in ogni momento il Contratto e riscuotere il Valore di Riscatto. È possibile esercitare tale diritto dopo che siano state corrisposte le prime due annualità di Premio Base. Riserva Matematica Importo che deve essere accantonato dalla Compagnia per fare fronte agli impegni assunti contrattualmente nei confronti dell’Assicurato. La legge impone alla Compagnia particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui essa viene investita. Soggetto Incaricato L’incaricato del collocamento e della distribuzione della Polizza, tramite il quale il Contraente sottoscrive la Proposta Contrattuale. Tasso tecnico Rendimento finanziario, annuo e composto, che la Compagnia riconosce nel calcolare la Rendita Assicurata per il periodo di erogazione e di differimento della stessa. Pagina 45 di 62 GLOSSARIO Pagina 46 di 62 INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/03 - CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI A) Trattamento dei suoi dati personali per finalità assicurative 1 Al fine di fornirle i servizi e/o i prodotti assicurativi e/o le prestazioni richiesti o previsti in suo favore, in qualità di: Assicurato Investitore-Contraente Erede/beneficiario (barrare la casella corrispondente alla natura del suo rapporto con la nostra Società) la nostra Società (di seguito anche “AXA”) ha la necessità di disporre di dati personali che la riguardano (dati ancora da acquisire, alcuni dei quali ci debbono essere forniti da lei o da terzi per obbligo di legge2, e/o dati già acquisiti, forniti da lei o da altri soggetti3) e deve trattarli nel quadro delle finalità assicurative. Pertanto le chiediamo di esprimere il consenso per il trattamento dei suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi e/o prestazioni da parte della nostra Società e di terzi a cui tali dati saranno comunicati4. Il consenso che le chiediamo riguarda anche il trattamento degli eventuali dati sensibili strettamente inerenti alla fornitura dei servizi, e/o prodotti assicurativi e/o delle prestazioni citate 5 il cui trattamento è ammesso dalle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e la nostra Società, secondo i casi, i suoi dati possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa" 6, in parte anche in funzione meramente organizzativa. La “finalità assicurativa” richiede, che i dati siano trattati necessariamente per: predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivati; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; gestione e controllo interno; attività statistiche. 1 2 Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio. Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (contraenti di assicurazioni in cui lei risulti Assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; altri soggetti pubblici. 3 I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società,(controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); Società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim. L'elenco completo e aggiornato dei suddetti soggetti è disponibile consultando il sito internet www.axa-italia.it 4 Cioè i dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. d) ed e), del Codice, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose ovvero dati relativi a sentenze o indagini penali. 5 6 Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: • assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti; medici; autofficine; centri di demolizione di autoveicoli; • società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza per tutela giudiziaria, cliniche convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustarnento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi ed il monitoraggio delle attività di distribuzione; società di recupero crediti; • società ed enti facenti riferimento al Gruppo a cui appartiene la nostra Società (società controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); • ANIA (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici); organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo o comunque inerenti a materie di interesse per l’attività assicurativa; nonché altri soggetti, istituiti presso Autorità Amministrative indipendenti o Organismi di Controllo e Ministeri; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze Anagrafe tributaria; Magistratura; Forze dell'ordine; altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria in base a leggi o regolamenti. Pagina 47 di 62 INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/03 - CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Il consenso che le chiediamo riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti. Precisiamo che senza i suoi dati non saremo in grado di fornirle, le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Quindi, in relazione a questa specifica finalità, il suo consenso è presupposto necessario per lo svolgimento del rapporto assicurativo. B) Trattamento dei dati personali comuni per attività di informazione e promozione commerciale Inoltre, per migliorare i nostri servizi ed i nostri prodotti e per informarla sulle novità e le opportunità che potrebbero essere di suo interesse, vorremmo avere l’opportunità di stabilire con lei un contatto. Nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati le chiediamo di consentirci l’utilizzo dei suoi dati personali non sensibili. Finalità di utilizzo dei dati personali Se lei acconsentirà, saremo in grado di: - compiere analisi sulla qualità dei servizi ed iniziative dedicate alla raccolta di informazioni, con lo scopo di comprendere quali sono i suoi bisogni e esigenze, le sue opinioni sui nostri prodotti e servizi; in questo modo potremo migliorare la nostra offerta - realizzare ricerche di mercato - effettuare indagini statistiche - proporle prodotti e servizi che possano essere di suo interesse Potremo altresì comunicarle novità e opportunità relative a prodotti e/o servizi di: - Società che appartengono al Gruppo AXA - società esterne con le quali AXA ha stabilito accordi di partnership e di collaborazione. I Suoi dati personali non sensibili saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per effettuare le attività suddette e non verranno diffusi. Chi sono i soggetti coinvolti Le attività di comunicazione e marketing sopra descritte potranno essere realizzate da AXA, da società appartenenti allo stesso Gruppo e dai suoi agenti e collaboratori anche avvalendosi di società esterne specializzate, nonché di società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti terzi agiranno attenendosi alle istruzioni e alle procedure di sicurezza che AXA avrà definito per tutelare pienamente la sua riservatezza. Questi soggetti svolgono la funzione di “responsabile” o di “incaricato” del trattamento dei suoi dati oppure, ove la legge lo consenta, operano come distinti “titolari” del trattamento. Il consenso che le chiediamo riguarda pertanto anche l’attività di tali soggetti. C) Modalità d’uso dei suoi dati personali e suoi diritti Le precisiamo inoltre che i nostri dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati nell’ambito delle rispettive mansioni possono venire a conoscenza dei suoi dati quali “responsabili” o “incaricati” del trattamento. Modalità di uso dei suoi dati personali I suoi dati personali sono trattati7 da AXA - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirle le prestazioni, i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o previsti in suo favore, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati per ì suddetti fini ai soggetti già indicati nella L’elenco completo di tutti i predetti soggetti è costantemente aggiornato e può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente chiedendolo al Responsabile indicato nell’informativa oppure consultando il sito internet www.axa-italia.it 7 Il trattamento può comportare le operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett, a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati. Pagina 48 di 62 INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/03 - CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa. Nella nostra Società, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia – operanti talvolta anche all'estero – che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa o gestione8; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. I suoi diritti Lei ha il diritto di conoscere quali sono i suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento9. Per l'esercizio dei Suoi diritti Lei può rivolgersi a: AXA Assicurazioni S.p.A. Via Leopardi 15 – Milano (MI) e-mail: [email protected] Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti "titolari" di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. “catena assicurativa” con funzione organizzativa. 8 Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. L’art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) prevede che: 1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.” 9 Pagina 49 di 62 MODULI DI LIQUIDAZIONE RICHIESTA DI RISCATTO TOTALE (chiusura del Contratto) Spett.le AXA Assicurazioni Agenzia di _____________________________ Via __________________________________ _____________________________________ Il sottoscritto _________________________________________________ Contraente della Polizza numero ___________________ chiede il Riscatto totale del Contratto. A tal fine allega i seguenti documenti: - fotocopia di un documento di identità valido; - originali di polizza ed eventuali appendici; - copia del codice fiscale; - certificato di esistenza in vita dell’Assicurato, se persona diversa dal Contraente; - dichiarazione di non essere sottoposto a procedure concorsuali. - Coordinate bancarie comprensive del codice IBAN ( obbligatorio) Il sottoscritto dichiara inoltre di essere consapevole che dalla data della presente, si intende cessato definitivamente il Contratto. Data_____________________ ____________________________________ In fede (Firma del Contraente) Pagina 50 di 62 MODULI DI LIQUIDAZIONE RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE DELLA RENDITA VITALIZIA Spett.le AXA Assicurazioni Agenzia di _____________________________ Via __________________________________ _____________________________________ Il sottoscritto ____________________________________________ chiede di riscuotere la Rendita vitalizia assicurata con la Polizza numero _____________________. A tal fine allega i seguenti documenti: - fotocopia di un documento di identità valido; - copia del codice fiscale; - copia di un documento d’identità valido dell’Assicurato solo nel caso in cui questo sia diverso dal Contraente; - certificato di esistenza in vita da esibirsi in occasione della ricorrenza annuale; - copia del modulo relativo all’informativa sulla privacy ed al consenso al trattamento dei dati personali, sottoscritto dal/i Beneficiario/i. - coordinate bancarie comprensive di codice IBAN ( obbligatorio) Data_____________________ ____________________________________ In fede (Firma del Contraente) Pagina 51 di 62 MODULI DI LIQUIDAZIONE RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE DEL CAPITALE IN CASO DI DECESSO DELL’ASSICURATO Spett.le AXA Assicurazioni Agenzia di _____________________________ Via __________________________________ _____________________________________ Il sottoscritto _______________________________________________________in qualità di Beneficiario della Polizza numero ___________________________chiede la liquidazione del capitale relativo alla garanzia prevista dal Contratto in caso di decesso dell’Assicurato. A tal fine allega i seguenti documenti: - fotocopia di un documento di identità valido del Beneficiario/i; - copia del modulo relativo all’informativa sulla privacy ed al consenso al trattamento dei dati personali sottoscritto dal Beneficiario/i; - copia del codice fiscale del Beneficiario/i; - originale di polizza ed eventuali appendici; - copia di un documento d’identità valido dell’Assicurato solo nel caso in cui questo sia diverso dal Contraente; - certificato di morte e relazione medica sulle cause del decesso; - copia della cartella clinica se il decesso è avvenuto in ospedale o clinica privata (o eventuale copia dell’autopsia); - copia del verbale rilasciato dall’autorità competente, da cui si desumono le precise circostanze del decesso (solo in caso di morte per infortunio/incidente stradale, suicidio o omicidio). - Coordinate bancarie comprensive di codice IBAN ( obbligatorio). QUALORA IL CONTRAENTE E L’ASSICURATO COINCIDANO - copia legalizzata dell’eventuale testamento valido e non impugnato. In mancanza del testamento, dichiarazione sostitutiva di atto notorio indicante che l’Assicurato non ha lasciato testamento (completa delle generalità di tutti gli eredi legittimi, età e capacità giuridica se questi sono indicati come Beneficiari); oppure, in alternativa, per capitali maggiori a 50.000 Euro, atto notorio o dichiarazione sostituiva di atto notorio presso un Cancelliere o Segretario comunale alla presenza di due testimoni dal quale risulti se esiste o meno testamento (completo delle generalità di tutti gli eredi legittimi, età e capacità giuridica se questi sono indicati come Beneficiari). QUALORA I BENEFICIARI SIANO MINORI O INCAPACI - Decreto del Giudice Tutelare (da esibire su richiesta della Società) sulla riscossione del capitale. Data_____________________ ____________________________________ In fede (Firma dei Beneficiari) Pagina 52 di 62 MODULI DI LIQUIDAZIONE RICHIESTA DI ACCESSO AL DIFFERIMENTO AUTOMATICO Spett.le AXA Assicurazioni Agenzia di _____________________________ Via __________________________________ _____________________________________ Il sottoscritto __________________________________________________________ Contraente della polizza vita numero ____________________________________ dichiara di voler differire la data di inizio del godimento della Rendita, senza obbligo di un’ulteriore corresponsione di Premi e con la facoltà di interrompere tale differimento in qualunque momento richiedendo la prestazione maturata. A tal fine allega i seguenti documenti: - fotocopia di un documento di identità valido; - copia del codice fiscale. Data_____________________ ____________________________________ In fede (Firma del Contraente) 20 Pagina 53 di 62 MODULI DI LIQUIDAZIONE RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE DEL CAPITALE (conversione della Rendita in capitale al termine) Spett.le AXA Assicurazioni Agenzia di _____________________________ Via __________________________________ _____________________________________ Il sottoscritto _________________________________________________ Contraente della Polizza numero ___________________ chiede di riscuotere il capitale maturato alla scadenza contrattuale. A tal fine allega i seguenti documenti: - fotocopia di un documento di identità valido; - originali di polizza ed eventuali appendici; - copia del codice fiscale; - copia di un documento di identità valido e del codice fiscale del/dei Beneficiari se diversi dall’Assicurato - copia di un documento di identità valido dell’Assicurato solo nel caso in cui questi sia diverso dal Contraente - certificato di esistenza in vita dell’Assicurato, se persona diversa dal Contraente - dichiarazione di non essere sottoposto a procedure concorsuali. - Copia del modulo relativo all’informativa sulla privacy ed al consenso al trattamento dei dati personali, sottoscritto dal/i Benefciario/i - Coordinate bancarie comprensive di codice IBAN ( obbligatorio) Il sottoscritto dichiara inoltre di essere consapevole che dalla data della presente, si intende cessato definitivamente il Contratto. Data_____________________ ____________________________________ In fede (Firma del Contraente) Pagina 54 di 62 Pagina 55 di 62 Pagina 56 di 62 E L I M I S - C A F proposta contrattuale edizione 2009 AXA Assicurazioni S.p.A. Sede Legale e Direzione Generale: Via Leopardi 15, 20123 Milano - Italia Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 Capitale Sociale € 211.168.625 interamente versato - Direzione e coordinamento di AXA ITALIA S.p.A. ai sensi dell’art. 2497 bis C.C. - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano n. 00902170018 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - C. F. e P. I.V.A. n. 00902170018 - Iscrizione Albo Imprese Isvap n. 1.00025 - Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83) pagina 57 di 62 Agenzia Barrare la rete Codice AB Tariffa Cod. tariffa AL Sub Agenzia AX Convenzione Proposta Data operazione Tipo rapporto personale cointestato 1) CONTRAENTE Produttore UA Scheda N. V persona giuridica (se Persona Giuridica indicare i dati del Rappresentante legale) Cognome Nome Sesso Codice Fiscale M Nato/a il A Provincia Indirizzo Comune Cod. estero Sottogruppo 600 Consumatore 620 Artigiano 086 Ramo/attività 621 430 F Professione Provincia Documento identità n. C.A.P. Rilasciato il Altri Società Ente emittente Tipo Carta 1 identità Ragione sociale (solo se Contraente Persona Giuridica) 2) ASSICURATO Patente 2 guida 3 Passaporto Altro Sede legale Partita IVA Barrare se coincide con il Contraente Cognome Nome Codice Fiscale Sesso M Nato/a il Provincia A Indirizzo Comune 3) BENEFICIARI F Professione Provincia C.A.P. (in caso di designazione nominativa, indicare: cognome, nome, luogo e data di nascita) IN CASO VITA 01 L'Assicurato 02 Il Contraente 02 Il Contraente 03 Gli eredi legittimi o testamentari Altri E L I M I S - IN CASO DI MORTE 04 Il Coniuge dell'assicurato 06 I genitori dell'assicurato in parti eguali 05 I figli nati e nascituri dell'assicurato in parti eguali 07 Il coniuge ed i figli in parti eguali C A F Altri 4) PRESTAZIONI E PREMI Decorrenza Durata anni della garanzia base Premio annuo Frazionamento A S Q Scadenza delle garanzie complementari Per tariffe a premio annuo T M U costante crescente Rendita annua iniziale: Capitale assicurato: Premio della rata al perfezionamento Importo garanzia base Importo complementari Addizionale per frazionamento Accessori Totale al perfezionamento 5) ASSICURAZIONI COMPLEMENTARI Anticipazione del capitale in caso di perdita della capacità lavorativa; Rinuncia della società ai premi in caso di perdita della capacità lavorativa A Raddoppio C.M. Complementare infortuni: combinazione nella forma B Raddoppio C.M.+IP C Triplicazione C.M. D Triplicazione C.M.+IP Assicurazione "garanzia della famiglia" Indicare i dati del secondo assicurato Nato il Sesso M 6) APPENDICE E CONDIZIONI PARTICOLARI RICHIESTE Differimento automatico della scadenza; Trasformazione della polizza n. (ultima rata pagata ); Importo Vincolo a favore di Indirizzo Addebito automatico del premio su c/c bancario (allegare apposito modulo) COPIA PER IL CLIENTE Per le assicurazioni che prevedono versamenti integrativi se si tratta di premio integrativo indicare il numero di polizza base: Polizza n. Premio lordo Capitale aggiuntivo pagina 58 di 62 o rendita aggiuntiva F Contraente (cognome e nome) Proposta N° Assicurato (cognome e nome) RACCOLTA DI INFORMAZIONI SULLO STATO DI SALUTE DELL’ASSICURATO Le dichiarazioni che seguono costituiscono la base del contratto che verrà emesso dalla Compagnia. E’ quindi necessario rispondere con cura e completezza a tutte le domande. Si ricorda che le dichiarazioni inesatte possono compromettere l’efficacia della garanzia assicurativa. Gli Assicurati con età superiore a 60 anni, oltre al questionario sanitario, devono sottoporsi a visita medica. SI 1. Intende sottoporsi a visita medica per eliminare il periodo di carenza previsto dalle Condizioni Contrattuali? (Gli Assicurati con età superiore a 60 anni devono rispondere affermativamente). 2. Ha in vigore con AXA Assicurazioni polizze Vita che prevedono un capitale in caso di morte? 3. Nello svolgimento della professione o in qualsiasi attività è esposto a particolari pericoli (ad esempio sale su impalcature, ha contatto con corrente elettrica superiore a 380 Volts, gas, sostanze nocive, esplosivi, svolge attività in miniere, cave, fonderie; attività di pubblica sicurezza; radiologia, aviazione, autotrasporto ecc.)? 4. Pratica attività sportive esposte a particolari rischi (ad esempio subacqueo, paracadutismo, parapendio, deltaplano, gare automobilistiche e motociclistiche, alpinismo, ecc.)? 5. Ha sofferto o attualmente soffre di malattie che abbiano provocato la sospensione dell’attività lavorativa e/o le attività non lavorative abituali per una durata superiore a due settimane consecutive negli ultimi 5 anni? 6. E’ mai stato ricoverato in case di cura o ospedali per interventi, cure o accertamenti, anche in regime di day-hospital per una durata superiore a una settimana? (esclusi ricoveri per appendicectomia e tonsillectomia). 7. Deve recarsi prossimamente in ospedale, clinica o altro per effetto di accertamenti, interventi chirurgici o visite mediche anche in regime di day hospital? 8. Ha seguito o segue attualmente terapie mediche di durata maggiore di due settimane (ad esclusione delle terapie fisioterapiche o termali)? 9. Ha effettuato il test HIV o test epatite B/C con esito positivo? NO 10. Ha subito in passato traumi o lesioni accidentali? E’ percettore di pensioni di invalidità o di assegno di accompagnamento? 11. Ha sofferto recentemente, o soffre attualmente di astenia, febbricola, diarrea, sudori notturni, ingrossamento ghiandole linfatiche, malattia della pelle, malattia oncologica, neurologica, osteoarticolare, cardiovascolare, enfisema, asma bronchiale, ipertensione arteriosa o conseguente ad immunodeficienza acquisita, diabete, insufficienza renale? E L I M I S - 12. Il suo peso è superiore alla cifra indicata in corrispondenza della sua altezza? Altezza (cm.) 145-150 151-160 C A F Peso (Kg.) 65 75 161-170 171-180 181-190 sup. a 190 85 95 110 115 13. In caso di esito negativo del test HIV, allega il referto dell’esame per eliminare la carenza prevista dalle Condizioni Contrattuali? Note in caso di risposte positive al questionario sanitario CONDIZIONI DI SOTTOSCRIZIONE s ILContraente e l’Assicurato dichiarano di riconoscere che le informazioni contenute nella presente proposta – anche se materialmente scritte da altri – sono complete ed esatte; s l’Assicurato dichiara di sciogliere dal segreto professionale e legale i medici e gli enti ai quali la Compagnia ritenesse opportuno rivolgersi dopo l’eventuale sinistro per avere informazioni; s ILContraente dichiara di aver preso atto della revocabilità della presente proposta e della possibilità di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data di conclusione dello stesso. In caso di revoca della proposta, la Compagnia restituirà al Contraente, entro 30 giorni dalla notifica della revoca, le somme eventualmente pagate dallo stesso. In caso di recesso, diversamente, la Compagnia rimborserà al Contraente, entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, il premio versato al netto della parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto. In considerazione delle caratteristiche del contratto, si evidenzia che quest'ultimo è concluso e decorre dalle ore 24:00 del giorno in cui la Compagnia rilascia al Contraente la Polizza, ossia nel giorno in cui il Contraente riceve da parte della Compagnia l’accettazione scritta della Proposta Contrattuale, a condizione che sia stato corrisposto il premio pattuito e siano stati compilati e sottoscritti la Proposta Contrattuale, il questionario per la valutazione dell'adeguatezza del contratto e l’eventuale questionario sanitario. IL CONTRAENTE E L’ASSICURATO DICHIARANO DI AVER RICEVUTO IL FASCICOLO INFORMATIVO (MOD. ................ - ED. .........................) E IL PROGETTO ESEMPLIFICATIVO PERSONALIZZATO, DI AVER PRESO VISIONE IN PARTICOLARE DELLE MODALITÀ DI REVOCA E DI RECESSO DAL CONTRATTO, E DI CONOSCERE ED ACCETTARE INTEGRALMENTE I CONTENUTI DEL SUDDETTO FASCICOLO. IL CONTRAENTE DICHIARA INOLTRE DI AVER SOTTOSCRITTO IL QUESTIONARIO PER LA VALUTAZIONE DELL’ADEGUATEZZA DEL CONTRATTO. Luogo e data Firma del Contraente pagina 59 di 62 INCASSO Il Contraente prende atto che l’unico mezzo di pagamento ammesso è l’assegno circolare o bancario intestato ad AXA Assicurazioni S.p.A., ovvero all’Intermediario nella sua qualità di Agente di AXA Assicurazioni S.p.A., in entrambi i casi con clausola di non trasferibilità e che lo stesso si intende accettato salvo buon fine. A titolo di versamento sull’emittendo Contratto, contestualmente alla firma della presente, viene incassato l’importo di Euro (in lettere ) L’importo consegnato non costituisce perfezionamento del Contratto. Luogo e data Firma dell’Incaricato Firma del Contraente Firma dell’Assicurato QUESTIONARIO PER LA VALUTAZIONE DELL’ADEGUATEZZA DEL CONTRATTO L’Incaricato dichiara di aver adempiuto all’obbligo di consegna e compilazione del suddetto questionario N. Dichiara inoltre che il Contraente ha controfirmato una delle seguenti sezioni: “Sezione 1” Dichiarazione di veridicità delle informazioni contenute nel questionario. “Sezione 2” Dichiarazione di rifiuto di fornire le informazioni contenute nel questionario, dichiarazione di volontà di acquisto in caso di possibile inadeguatezza “Sezione 3” Dichiarazione di volontà di acquisto in caso di inadeguatezza. Luogo e data Firma dell’Incaricato L’Incaricato dichiara che le informazioni sopra riportate sono conformi a quanto dichiarato nel Questionario per la Valutazione dell’Adeguatezza del Contratto. E L I M I S - Luogo e data Firma dell’Incaricato C A F CONSENSO AL TRATTAMENTO AI SENSI DELL’ART. 23 D.Lgs 196/2003 Io sottoscritto, ricevuta e letta l’Informativa riportata nel Fascicolo Informativo: A) Finalità assicurative descritte alla lettera A) dell’Informativa 1) Acconsento al trattamento dei miei dati personali per le finalità assicurative Nome e Cognome / denominazione data e firma Contraente …………................………………............................................. ........……………………………………..... Assicurato …………................………………............................................. ........……………………………………..... B) Finalità commerciali descritte alla lettera B) dell’Informativa 2) Attività promozionali e di vendita Acconsento al trattamento dei miei dati non sensibili per lo svolgimento di comunicazioni ed iniziative promozionali e di vendita di prodotti e/o servizi AXA e di società appartenenti allo stesso Gruppo. Queste attività vengono realizzate da AXA, società appartenenti allo stesso Gruppo o da società terze, anche avvalendosi di mezzi di comunicazione a distanza. SI NO 3) Ricerche di mercato Acconsento al trattamento dei miei dati non sensibili per lo svolgimento di ricerche di mercato e rilevazioni statistiche relative a prodotti e/o servizi di AXA e di società appartenenti allo stesso Gruppo, e di rilevazioni sulle mie esigenze relativamente a tali prodotti e/o servizi. Queste attività vengono realizzate da AXA, da società appartenenti allo stesso Gruppo o da società terze, anche avvalendosi di mezzi di comunicazione a distanza. 4) Attività promozionali, di vendita e ricerche di mercato di prodotti e servizi di società partner Acconsento al trattamento dei miei dati non sensibili per lo svolgimento di comunicazioni ed iniziative promozionali, di vendita e ricerche di mercato riferite a prodotti e/o servizi di società partner. Queste attività vengono realizzate da AXA, da società appartenenti allo stesso Gruppo o da società terze, anche avvalendosi di mezzi di comunicazione a distanza. data e firma Contraente …………................………………............................................. ........……………………………………..... Edizione marzo 2009 Nome e Cognome / denominazione pagina 60 di 62 E L I M I S - C A F pagina 61 di 62 Mod. 4001. ed. marzo 2009 STAMPA 03/2009 R.D.S. C A F E L I M I S - pagina 62 di 62