1 Guida completa per il riconoscimento in Italia dei titoli di studio
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1 Guida completa per il riconoscimento in Italia dei titoli di studio
Guida completa per il riconoscimento in Italia dei titoli di studio conseguiti all’estero Equipollenza dei titoli di studio esteri ciclo primario e secondario (art. 2 L. 148/2002) (Normativa di riferimento: D. Lgs 16.4.1994, n.297, Titolo IX, Capo I, Art. 379 come modificato dall'art. 13 della L. 29/1/06, n. 29; 3° c. dell'Art. 26 del D. Lgs 19.11.07, n. 251) I cittadini dell'Unione Europea ed i titolari dello status di rifugiato politico dello status di protezione sussidiaria, possono chiedere l'equipollenza, a tutti gli effetti di legge, dei seguenti titoli di studio conseguiti all'estero: 1. attestato conclusivo del ciclo di istruzione primaria; 2. licenza secondaria di primo grado; 3. qualifica professionale; 4. diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Per ottenere l'equipollenza all'attestato conclusivo del ciclo di istruzione primaria, lo studente deve aver frequentato almeno 5 anni di scuola elementare. Per ottenere l'equipollenza con la Licenza di scuola secondaria di primo grado italiana (licenza media), lo studente deve aver frequentato almeno 8 anni di scuola. E' necessario presentare la seguente documentazione: 1. Domanda di equipollenza diretta all'Ufficio Scolastico Provinciale 2. Titolo di studio rilasciato dalla scuola straniera, corredato da: • traduzione in lingua italiana, conforme al testo originale e certificata dall'Autorità diplomatico-consolare o da un traduttore giurato; • legalizzazione da parte della stessa Autorità diplomatico-consolare italiana della firma della Autorità che ha emesso l'atto; • dichiarazione dell'Autorità diplomatico-consolare italiano competente relativa alla natura giuridica della scuola, l'ordine e il grado degli studi ai quali si riferisce il titolo secondo l'ordinamento vigente nel Paese in cui esso è stato con-seguito (con specificazione se si tratta di titolo finale), nonché il valore del diploma ai fini del proseguimento degli studi o professionale. 3. Certificato di cittadinanza europea; 4. Curriculum degli studi seguiti dall'interessato, distinto per anni scolastici, possibilmente con l'indicazione delle materie per ciascuna delle classi frequentate con esito positivo, sia all'estero sia, eventualmente, in precedenza in Italia. Tale curriculum, redatto e firmato dall'interessato stesso, indicherà inoltre l'esito favorevole di esami finali da lui sostenuti o eventuali esperienze di lavoro in connessione con il titolo del quale è richiesta l'equipollenza. Programma delle materie oggetto del corso stesso, rilasciato dalla scuola di provenienza all'estero, accompagnato dalla relativa traduzione ufficiale in lingua italiana. Qualora le autorità scolastiche straniere non dovessero rilasciare un tale attestato, la Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente potrà desumere il programma in questione dalle pubblicazioni ufficiali locali. 5. Ogni altro titolo o documento (anche in fotocopia) che l'interessato ritiene utile a provare i dati riportati nel curriculum, deve essere corredato da relativa traduzione ufficiale in lingua italiana. 6. Eventuali atti (anche in fotocopia) ritenuti idonei a provare la conoscenza della lingua italiana (per es.: attestazione di frequenza di corsi d'italiano; partecipazione ad attività culturali italiane; prestazioni lavorative presso istituzioni o aziende italiane, ecc.). Se lo studente non ha titoli comprovanti la conoscenza della lingua e letteratura italiana, dovrà sostenere un apposito esame integrativo. Sono previste inoltre eventuali altre prove 1 integrative stabilite caso per caso dall'Ufficio Scolastico Provinciale, a seconda del titolo per il quale si richiede l'equipollenza (D.M. 1° febbraio 1975). 7. Dichiarazione della competente Rappresentanza diplomatico-consolare italiana, relativa al criterio di valutazione scolastica in vigore nel Paese straniero di provenienza, da cui risulti il punteggio minimo per essere promossi e il punteggio massimo. 8. Elenco in duplice copia dei documenti e titoli presentati. Per "rifugiato" si intende il cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10 D.Lgs 251/2007; Per "persona ammissibile alla protezione sussidiaria", si intende il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese; Per "Rappresentanza diplomatico-consolare competente" si intende l'Ambasciata o il Consolato italiano con giurisdizione sul territorio dove sono stati conseguiti i titoli, ovvero, se si tratta di scuola istituita da un Paese terzo, la Rappresentanza diplomatico-consolare con giurisdizione sul territorio dove ha sede la casa madre. Riconoscimento dei titoli di studio universitari esteri e di istruzione superiore ai fini dell'iscrizione a corsi universitari (normativa di riferimento: art.170 del R.D. n.1592/1933; art. 387 D. Lgs 297/94; legge 11.7.2002 n. 148) La legge 148/02 (articolo 2) ha recepito quanto stabilito dalla Convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero ai soli fini dell'ammissione ad ulteriori corsi di studio universitari (di laurea, di laurea specialistica, di specializzazione, di dottorato di ricerca). La competenza per il riconoscimento dei titoli di accesso all'istruzione superiore dei periodi di studio e dei titoli accademici ai fini della prosecuzione degli studi di qualunque livello, conseguiti in Paesi esteri, è attribuita alle università e agli istituti di istruzione universitari, i quali la esercitano nell'ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti. Fatti salvi gli accordi bilaterali in materia e le convenzioni internazionali. Ai sensi della succitata legge 148/2002, il riconoscimento dei titoli accademici stranieri per finalità diverse (ad esempio per l'accesso al pubblico impiego o alle professioni) deve essere operato dalle competenti Amministrazioni dello Stato e non più dalle università essendo stato abrogato quanto stabilito dall'articolo 332 del Testo Unico 1592/33. La domanda deve essere indirizzata al Rettore di un Ateneo nel cui Statuto figura un corso di studi comparabile con quello completato all'estero. I documenti da allegare sono: • originale del titolo finale di scuola secondaria superiore(o certificato sostitutivo), che sia valido per l'ammissione all'università del Paese in cui esso è stato conseguito; • traduzione ufficiale in italiano del certificato o diploma di cui alla lettera a); 2 • dichiarazione di valore sullo stesso titolo di cui alla lettera a), rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatica o Consolare italiana nel Paese al cui ordinamento didatti-co si riferisce il titolo stesso; • titolo accademico - in originale - di cui si richiede il riconoscimento, anch'esso accompagnato dalla traduzione ufficiale in italiano e da dichiarazione di valore, rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatica o Consolare italiana nel Paese al cui ordinamento universitario il titolo fa riferimento; • certificato - in originale - con il dettaglio dei corsi seguiti e degli esami sostenuti all'estero per conseguire il titolo accademico straniero di cui alla lettera d); • traduzione ufficiale in italiano del certificato di cui alla lettera e); • programmi di studio (su carta intestata dell'università straniera o avvalorati con timbro della università stessa),di tutte le discipline incluse nel curriculum straniero, con relativa traduzione in italiano; l'autenticità di tali programmi, come pure di tutta la documentazione precedente deve essere confermata dalla Rappresentanza Diplomatica o Consolare italiana in loco; • generalmente, anche 2 fotografie formato tessera, di cui una autenticata. I cittadini Comunitari residenti in Italia, dopo aver fatto perfezionare la loro documentazione dalla Rappresentanza Italiana competente, potranno presentare la loro domanda di riconoscimento direttamente alla Segreteria dell'Università Italiana prescelta (termine di presentazione 5 novembre con possibilità di dilazione fino al 31 dicembre - di ogni anno). I cittadini Comunitari residenti all'estero e gli Extra Comunitari residenti all'estero o residenti in Italia, ma sprovvisti di regolare permesso di soggiorno, dovranno presentare la domanda di riconoscimento, corredata di tutta la documentazione richiesta, alla Rappresentanza Diplomatica competente per territorio nel Paese al cui ordinamento universitario si riferisce il titolo straniero; la Rappresentanza Diplomatica, verificata la correttezza formale delle richieste, provvede poi al loro inoltro alle università italiane (termine di presentazione il 31 agosto di ogni anno). Le Università si pronunciano sulle richieste di riconoscimento entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della relativa domanda. Nel caso in cui le autorità accademiche rappresentino esigenze istruttorie, il termine è sospeso fino al compimento, entro i 30 giorni successivi degli atti supplementari. Decorso tale ultimo termine, è possibile presentare ricorso, senza che sia stato adottato alcun provvedimento, il richiedente può presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato, ovvero, entro il termine previsto per quest'ultimo, può presentare istanza al MIUR, che, nei successivi venti giorni, se la ritiene motivata, può invitare l'università a riesaminare la domanda, dandone contestuale comunicazione all'interessato. L'università si pronuncia nei successivi sessanta giorni. Nel caso di rigetto, ovvero in assenza, nei termini rispettivamente previsti, dell'invito al riesame da parte del Ministero o della pronuncia dell'università è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato. Le autorità accademiche possono dichiarare l'equivalenza, a tutti gli effetti del titolo accademico estero con quello corrispondente dell'Università italiana; oppure garantire il riconoscimento parziale di singoli esami, con la conseguente necessità per l'interessato di iscriver-si ad un anno intermedio del corso di studi italiano per completare gli esami, ed, eventualmente, preparare e discutere la tesi finale. L'iter di equivalenza/riconoscimento si conclude con l'emanazione di un decreto rettorale che rende esecutiva la delibera del Senato Accademico. 3 Il riconoscimento dei titoli accademici stranieri può aver luogo anche in base a specifici accordi culturali bilaterali stipulati con altri Paesi o convenzioni. Organi competenti a fornire informazioni dettagliate sui documenti da allegare alla domanda e sulle caratteristiche formali sono le autorità diplomatiche italiane all'estero, e, in Italia, le Segreterie Studenti o gli Uffici per gli Studenti Stranieri presso le singole università. Le Ambasciate che rappresentano presso le varie nazioni straniere il nostro Ministero degli Affari Esteri, in materia di titoli stranieri fanno riferimento al seguente ufficio ministeriale: MAE - Direzione Generale per la Promozione e Cooperazione Culturale - Ufficio VI - P.le della Farnesina, 1 - 00194 ROMA Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti da cittadini italiani in scuole straniere in Italia (normativa di riferimento: D.Lgs 16.4.1994, n.297, Art. 382) I cittadini italiani residenti o che abbiano risieduto all'estero per motivi di lavoro o professionali e i loro congiunti, allo scopo di concludere il ciclo di studi frequentato all'estero, possono iscriversi presso una scuola straniera, nel territorio italiano, dello stesso o di un ordinamento scolastico simile a quello della scuola frequentata all'estero e chiedere i bene-fici previsti dall'art. 379 del D.Lgs 297/94, relativamente alle dichiarazioni di equipollenza dei titoli di studio conseguiti nelle scuole straniere in Italia, Per tali finalità il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, rilascia un "nulla osta" alla prosecuzione degli studi presso la scuola straniera in Italia, dopo aver verifica-to la conformità della domanda di iscrizione in riferimento a quanto detto in precedenza, e dopo aver accertato che la scuola straniera in Italia è riconosciuta dallo Stato di riferimento ed autorizzata dallo Stato italiano ai sensi dell'art. 266 del D. Lgs 297/94. La dichiarazione di equipollenza del titolo di studio conseguito presso la scuola straniera viene rilasciata dall'Ufficio Scolastico Provinciale a cui l'interessato presenta la relativa domanda corredata dal nulla osta, nonché da un attestato rilasciato dall'autorità consolare italiana da cui risulta che l'interessato è cittadino italiano residente o che abbia risieduto all'estero per motivi di lavoro o professionali propri o dei propri familiari. Per ottenere il "nulla osta" alla prosecuzione degli studi presso scuole straniere autorizzate dallo Stato italiano i cittadini italiani residenti o che abbiano risieduto all'estero per motivi di lavoro o professionali propri o dei propri congiunti, devono presentare un'apposita do-manda (come da fac-simile riportato nel Modello B), al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per l'Istruzione - Direzione Generale per gli ordinamenti del sistema nazionale di istruzione e per l'autonomia scolastica, prima dell'inizio delle attività didattiche del nuovo anno scolastico, al quale si riferisce la domanda stessa. Nei casi in cui il trasferimento da una scuola straniera all'estero ad una scuola straniera in Italia avviene durante l'anno scolastico, la richiesta di "nulla osta" può essere presentata dall'interessato al predetto Ufficio al momento del rientro in Italia. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione: 1. Attestazione del competente Ufficio consolare italiano comprovante la condizione di cittadino italiano residente o che abbia risieduto all'estero per motivi di lavoro o professionali propri o dei propri congiunti. 2. Attestato di promozione dell'ultima classe frequentata all'estero, accompagnato da traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomaticoconsolare italiana, ovvero rilasciato da una Pretura civile. La firma del Capo d'istituto che ha rilasciato il suddetto attestato sarà confermata dall'autorità diplomatico-consolare italiana competente. 4 3. Dichiarazione dell'autorità diplomatico-consolare italiana competente riguardo alla posizione giuridica (statale, legalmente riconosciuta, privata) della scuola straniera frequentata, nonché all'ordine e al grado degli studi compiuti all'estero dall'interessato secondo l'ordinamento vigente nel Paese di provenienza, e al numero complessivo di classi di scolarità necessari nell'ordinamento scolastico straniero per ottenere l'attestato di cui al punto 2. 4. Certificato di iscrizione rilasciato dalla scuola straniera in Italia con l'indicazione della classe e dell'anno scolastico relativi al momento del rientro dall'estero in Italia, con traduzione ufficiale. 5. Curriculum degli studi seguiti dal richiedente all'estero e in Italia, distinto per anni scolastici. Detto curriculum deve essere redatto e firmato dall'interessato e, nel caso si tratti di un minorenne, controfirmato da uno dei genitori o da chi ne fa le veci. Il "nulla osta" è valido solo per la prosecuzione degli studi presso la scuola straniera ove l'interessato ha presentato domanda di iscrizione. Pertanto, qualora il medesimo si trasferisca presso un'altra scuola straniera deve chiedere un nuovo nulla osta per l'iscrizione alla nuova scuola. Il "nulla osta" ha come unico scopo quello di verificare: a) la continuazione degli studi presso una scuola straniera costituisce la conclusione di un ciclo di studi frequentato presso una scuola straniera all'estero. Per ciclo di studi si intende il periodo che si conclude con il conseguimento di un titolo di studi straniero che può essere dichiarato equipollente ad un titolo finale italiano da considerarsi corrispondente, secondo le disposizioni della legge; b) la scuola straniera in Italia fa parte dello stesso o di un ordinamento simile a quello della scuola frequentata all'estero; c) la scuola straniera in Italia è riconosciuta dallo Stato di riferimento ed è autorizzata al funzionamento in Italia ai sensi del D.P.R. 18/4/94, n.389 (ex legge 1630/40), o è stata esplicitamente riconosciuta per legge dallo Stato italiano. Il "nulla osta" deve essere allegato alla domanda di equipollenza da presentare all'Ufficio Scolastico Provinciale per il riconoscimento del titolo di studio conseguito presso la scuola straniera in Italia. Procedure per il riconoscimento titoli di studio stranieri per l'ammissione a concorsi e borse di studio (art. 5 L. 148/2002) Come accennato all'inizio del presente lavoro, il Regolamento di cui al DPR 389/2009 dispiega le procedure per il riconoscimento dei titoli di studio, per fini diversi da quelli sinora descritti, conseguiti da studenti rispettivamente: a) presso istituti di istruzione superiore dei Paesi aderenti alla Unione europea e allo Spazio economico europeo, nonché della Confederazione svizzera, statali o riconosciuti dallo Stato o accreditati nello Stato di origine, abilitati al rilascio di titoli di studio. L'Accordo sullo Spazio Economico Europeo è entrato in vigore il primo gennaio 1994. A seguito dell'allargamento avvenuto il 1 maggio 2004, esso riguarda i 25 paesi dell'UE e i paesi dell'EFTA (Associazione Europea di Libero Scambio): Islanda, Lichtenstein e Norvegia. La Svizzera, anch'essa membro dell'EFTA, non fa parte di questo accordo. b) presso istituti di istruzione superiore stranieri dei Paesi diversi da quelli di cui alla lettera a), statali o riconosciuti dallo Stato o accreditati nello Stato di origine, abilitati al rilascio di titoli di studio e di documentata rilevanza scientifica sul piano internazionale. 5 Riconoscimento dei titoli di studio stranieri per l'accesso ai pubblici concorsi (art. 3 DPR 389/2009) Coloro che hanno conseguito un titolo di studio presso paesi stranieri e intendano partecipare a pubblici concorsi in Italia, devono seguire la stessa procedura prevista dall'art. 38 c. 3 del D.L.vo 165/2001 per gli studenti dei paesi comunitari. Gli interessati devono inviare la domanda al Ministero e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica corredata dei seguenti documenti: a) titolo di studio estero, tradotto e legalizzato; b) certificato analitico degli esami sostenuti, rilasciato dall'istituto ove è stato conseguito il titolo di studio e tradotto; c) dichiarazione di valore in loco della Rappresentanza diplomatico-consolare ita-liana competente per territorio nello Stato al cui ordinamento si riferisce il titolo di studio, che specifichi durata del corso, valore del titolo di studio e natura giuridica dell'istituto che lo ha rilasciato nell'ambito del predetto ordinamento; d) bando del concorso cui si intende partecipare con evidenziati i requisiti previsti per l'accesso. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha diretta competenza nelle valutazioni concernenti il riconoscimento: a) dei titoli di studio, ai fini dell'attribuzione di punteggio per la definizione della graduatoria definitiva in caso di pubblici concorsi, nonché ai fini della progressione in carriera, su richiesta dell'amministrazione interessata; b) dei titoli di studio e dei relativi curricula studiorum ai fini previdenziali; c) dei titoli di studio, ai fini dell'iscrizione ai Centri per l'impiego, ferma restando la procedura di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'accesso agli impieghi presso le pubbliche amministrazioni; d) dei titoli di studio, conseguiti negli istituti di istruzione superiore, ai fini dell'accesso al praticantato o al tirocinio successivi al conseguimento della laurea e della laurea specialistica o magistrale, sentiti il Consiglio universitario nazionale e il Consiglio o Collegio nazionale della relativa categoria professionale, se esistente. Le amministrazioni interessate per il riconoscimento di titoli di studio inviano al Ministero l'istanza degli interessati corredata dei seguenti documenti: a) ove il titolo di studio sia stato rilasciato da un istituto di istruzione superiore straniero: 1) titolo di studio, tradotto e legalizzato; 2) certificato analitico degli esami sostenuti, rilasciato dall'istituto ove è stato conseguito il titolo di studio e tradotto; 3) dichiarazione di valore in loco della Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per territorio nello Stato al cui ordinamento si riferisce il titolo di studio, che specifichi durata del corso, valore del titolo di studio e natura giuridica dell'istituto che lo ha rilasciato nell'ambito del predetto ordinamento; 4) documentazione comprovante la finalità per la quale è richiesto il riconoscimento del titolo di studio; b) ove il titolo di studio sia stato rilasciato da un istituto di istruzione superiore: 1) titolo di studio tradotto; 2) certificato analitico degli esami sostenuti, rilasciato dall'Istituto ove è stato conseguito il titolo di studio e tradotto; 6 3) documentazione comprovante la finalità per la quale è richiesto il riconoscimento del titolo di studio. Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero per assegnazioni di borse di studio e benefici riconosciuti da pubbliche amministrazioni diverse dal Miur (art. 4 DPR 389/2009) La procedura per la valutazione dei titoli di studio conseguiti sia nei paesi dell'U.E. che stranieri, ai fini della partecipazione a selezioni per l'assegnazione di borse di studio e altri benefici, conseguenti al possesso di tali titoli, erogati o riconosciuti dalle pubbliche amministrazioni, è di competenza dell'amministrazione interessata, previa acquisizione del parere obbligatorio del Ministero dell'istruzione (Miur). A tal fine le amministrazioni interessate trasmettono la documentazione descritta nel paragrafo precedente, sub lettera a) e sub b) a seconda se trattasi di titoli conseguiti in paesi comunitari o stranieri, al Miur. Entro sessanta giorni dal ricevimento delle istanze, il Miur trasmette il proprio motivato parere alle amministrazioni competenti, le quali adottano il provvedimento di riconoscimento. Il provvedimento è comunicato all'interessato e al Ministero. La valutazione dei titoli di studio accessori, ai fini dell'attribuzione del punteggio aggiuntivo nelle procedure concorsuali per titoli ed esami, indette dal Ministero degli affari esteri, è di competenza di quest'ultima amministrazione, che può facoltativamente richiedere il parere del Miur relativamente all'idoneità del titolo di studio. La valutazione dei titoli di studio, ai fini della partecipazione alle selezioni gesti-te dal Ministero degli affari esteri per l'accesso a borse di studio e ad altri benefici pre-visti da organizzazioni ed enti internazionali, è di competenza del Ministero degli affari esteri, che può richiedere il parere del Ministero. Avverso i provvedimenti di diniego delle domande presentate per espletare le procedure descritte per il riconoscimento dei titoli di studio ai fini dell'ammissione ai concorsi , alla valutazione dei titoli nelle graduatorie e per l'ottenimento di borse di studio, l'interessato o l'amministrazione interessata possono presentare istanza di riesame, producendo ulteriore documentazione, entro trenta giorni dalla notifica. Riconoscimento abilitazioni all'insegnamento conseguite all'estero Come è noto il D.M. n. 42 dell'8.4.2009 che ha dispiegato la procedura per l'aggiornamento delle graduatorie provinciali ad esaurimento del personale docente per il biennio 2009/2011, ha previsto (all'art. 4 comma 1 lettera c), la possibilità del nuovo inserimento in esse, dei docenti in possesso di idoneità o abilitazione all'insegnamento rilascia-to da uno degli Stati dell'Unione Europea, che ottengono con formale provvedimento ministeriale il riconoscimento, ai sensi delle direttive comunitarie 2005/36/CE e 2006/100/CE, recepite con decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo aver conseguito, l'attestato della conoscenza della lingua italiana denominato "CELI 5 Doc" rilasciato dalla Università per Stranieri di Perugia. Per tali docenti il predetto riconoscimento direttoriale doveva es-sere ottenuto obbligatoriamente dal 1 luglio 2007 al 30 giugno 2009. Tale normativa ha dischiuso l'interesse di molti aspiranti che, in considerazione della momentanea pausa normativa in materia di conseguimento di abilitazioni, hanno consegui-to percorsi abilitanti in Paesi della comunità da utilizzare, poi, per la nuova iscrizione in graduatoria ad esaurimento atteso che, per tali soggetti, il D.M. 42/2009 non pone divieto di nuove iscrizioni. 7 La Direttiva 2005/36/CE emanata dal Parlamento Europeo e del Consiglio, recepita dal D.L.vo 206/2007, è finalizzata a consentire l'eliminazione degli ostacoli alla libera circola-zione di persone e servizi tra Stati membri della comunità europea. Per i cittadini degli Sta-ti membri, essa comporta, tra l'altro, la facoltà di esercitare, come lavoratore autonomo o subordinato, una professione in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno acquisito la relativa qualifica professionale. I titolari di qualifiche professionali che siano state riconosciute a norma della direttiva non possono utilizzare tale riconoscimento per ottenere, nel loro Stato membro di origine, diritti diversi da quelli conferiti grazie alla qualifica professionale ottenuta in tale Stato membro, a meno che non dimostrino di aver ottenuto qualifiche professionali addizionali nello Stato membro ospitante. Il meccanismo di riconoscimento stabilito dalle direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE rimane immutato. Di conseguenza, il titolare di un diploma che certifichi il compimento di un corso di formazione a livello post secondario di una durata di almeno un anno dovrebbe avere accesso a una professione regolamentata in uno Stato membro in cui l'accesso è subordinato al possesso di un diploma che certifichi il compimento di un corso di studi universitario o equivalente della durata di quattro anni, a prescindere dal livello del diploma richiesto nello Stato membro ospitante. Al contrario, laddove l'accesso a una professione regolamentata è subordinato al compimento di un corso di studi universitario o equivalente di durata superiore a quattro anni, tale accesso dovrebbe essere consentito soltanto ai possessori di un diploma che certifichi il compimento di un corso di studi universitario o equivalente della durata di almeno tre anni. Il decreto legislativo 296/2007 ha recepito la direttiva comunitaria. Il decreto si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea che vogliano esercitare sul territorio nazionale, quali lavoratori subordinati o autonomi, compresi i liberi professionisti, una professione regolamentata in base a qualifiche professionali conseguite in uno Stato membro dell'Unione europea e che, nello Stato d'origine, li abilita all'esercizio di detta professione. Il riconoscimento delle qualifiche professionali operato ai sensi del decreto legislativo permette di accedere, se in possesso dei requisiti specificamente previsti, alla professione corrispondente per la quale i soggetti sono qualificati nello Stato membro d'origine e di esercitarla alle stesse condizioni previste dall'ordinamento italiano. La professione che l'interessato eserciterà sul territorio italiano sarà quella per la quale è qualificato nel proprio Stato membro d'origine, se le attività sono comparabili Diploma di Baccellierato Internazionale Il Diploma di Baccellierato Internazionale conseguito presso le scuole autorizzate dagli alunni che abbiano seguito precisi piani di studio dà diritto all'iscrizione ai corsi di laurea presso le Università italiane con esonero dall'esame preliminare di lingua italiana ed al di fuori dello specifico contingente di posti riservati ai candidati stranieri residenti all'estero, purché sia stato seguito un piano di studi nel quale sia compresa la lingua italiana. I diplomi rilasciati da dette istituzioni scolastiche sono validi per l'iscrizione alle Università italiane a condizione che gli alunni in possesso del diploma di cui trattasi siano stati ammes-si al corso di baccellierato internazionale dopo aver conseguito la promozione o l'idoneità alla penultima classe dell'Istituto secondario di secondo grado in conformità all'ordinamento scolastico di provenienza (e cioè all'11^ classe o alla 12^ classe di scolarità complessiva a seconda che, rispettivamente, il sistema scolastico di provenienza sia ordinato su 12 anni o su 13 anni di scolarità totale). I diplomi finali delle scuole britanniche ("St.George's British International School", "The New School" di Roma e "Sir James Henderson School" di Milano), dei Licei francesi (Cha-teaubriand 8 ?di Roma, Stendhal ?di Milano e Jean Giono ?di Torino), del Liceo spagnolo ("Cervantes"), delle scuole svizzere (Scuola Svizzera di Roma e Scuola Svizzera di Milano) e delle scuole tedesche ("Deutsche Schulen" di Milano, Genova, Roma) sono validi per l'i-scrizione alle Università italiane ai sensi e alle condizioni specifiche previste dagli accordi conclusi dall'Italia, rispettivamente, con la Gran Bretagna, con la Francia, con la Spagna, con la Svizzera e con la Repubblica Federale di Germania. I candidati in possesso di un titolo di studio rilasciato da una delle succitate scuole, posso-no iscriversi all'Università con esonero dalla prova di conoscenza della lingua italiana ove questa figuri comunque come lingua straniera nella scuola secondaria tra le materie di studio, e le relative prove abbiano avuto esito positivo. Equipollenza dei dottorati esteri I titoli di Dottorato, conseguiti in un Paese straniero a seguito di studi e ricerche a livello universitario avanzato, possono essere legalmente riconosciuti come equipollenti a un Dottorato di Ricerca italiano applicando l' art. 74 del DPR 11 luglio 1980, n. 382. Il riconoscimento viene attualmente effettuato in presenza delle seguenti condizioni: 1. nazionalità italiana o comunitaria del detentore del Dottorato straniero; 2. possesso previo di una Laurea italiana (o di un titolo universitario straniero di cui sia sta-ta già ottenuta l'equipollenza con una Laurea italiana ); 3. documentazione ufficiale che il Dottorato straniero è stato conferito dopo minimo 3 anni di studi e ricerche. Autorità competente per il riconoscimento è il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (MURST) - Servizio per l'Autonomia Universitaria e gli Studenti (SAUS) - Uff. X - (P.le Kennedy, 20 - 00144 Roma - Tel. 06/ 59911 (centralino). La richiesta di riconoscimento deve essere redatta su carta da bollo, indirizzata all'ufficio citato, e accompagnata dalla seguente documentazione (da verificarsi con il medesimo ufficio): -certificato di nascita; -certificato di cittadinanza; -Diploma di Laurea in originale o in copia autenticata (in alternativa, documento dell'avvenuta equipollenza di titolo accademico straniero con Laurea italiana); -titolo di ricerca (Dottorato) conseguito all'estero - in originale o in copia autenticata -, tradotto, legalizzato e accompagnato da Dichiarazione di Valore della Rappresentanza diplomatica o Consolare italiana all'estero competente per territorio; -tesi o lavoro scientifico con cui si è conseguito il titolo di ricerca, insieme al relativo curriculum studiorum (non è consentito, in alternativa alla tesi, spedire pubblicazioni scientifiche che ne sono derivate); -eventuali attestati del tutor o del supervisore della ricerca, o del responsabile dei corsi di Dottorato; -quanto altro si reputi utile per una più completa valutazione da parte del CUN (Consiglio Universitario Nazionale), che per legge deve esprimersi sull'equipollenza richiesta. Iscrizione alle scuole di specializzazione non mediche ed ai corsi di perfezionamento. Possono iscriversi a tali corsi i cittadini comunitari ovunque residenti e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo n. 286/1998. 9 I candidati presentano la domanda di iscrizione direttamente all'Università prescelta, attenendosi alle modalità ed ai termini autonomamente stabiliti da ciascun Ateneo ed allegando la documentazione prescritta, debitamente corredata di traduzione ufficiale in lingua italiana, legalizzata dalla Rappresentanza italiana competente per territorio e, ove necessario, munita di dichiarazione di valore. I candidati i cui documenti non siano stati già perfezionati e che siano impossibilitati a provvedere di persona o tramite terzi, devono inviare i documenti con idoneo mezzo postale (raccomandata con avviso di ricevimento, assicurata o altro mezzo che fornisca simili garanzie) alle predette Rappresentanze che, dopo averne curato la regolarizzazione, li restituiscono al mittente, a mezzo assicurata e tramite l'Ufficio Corrieri del M.A.E., con la dicitura "posta in transito". I candidati stranieri in possesso di una laurea "propedeutica o affine" alla Scuola prescelta, possono domandare l'iscrizione che, tuttavia, resta subordinata al riconoscimento accademico del titolo ai soli fini dell'iscrizione ed al superamento dei rispettivi esami di ammissione, ove previsti. I cittadini stranieri forniti di laurea conseguita in Italia debbono soddisfare il requisito dell'abilitazione professionale, laddove richiesto. b) Cittadini non comunitari residenti all'estero I candidati residenti all'estero presentano, entro il 25 agosto 2000, la domanda e la prescritta documentazione alle Rappresentanze Diplomatiche italiane, le quali provvedono ad inviarle alle Università entro il successivo 15 settembre. I candidati stranieri in possesso di una laurea "propedeutica o affine" alla Scuola prescelta, possono domandare l'iscrizione che, tuttavia, resta subordinata al riconoscimento accademico del titolo ai soli fini dell'iscrizione ed al superamento dei rispettivi esami di ammissione, ove previsti. I cittadini stranieri forniti di laurea conseguita in Italia debbono soddisfare il requisito dell'abilitazione professionale, laddove richiesto. 10