Aggiornamento Capitolo 2 Guida alla redazione

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Aggiornamento Capitolo 2 Guida alla redazione
2. Guida alla redazione della SCIA
Le modalità di compilazione della SCIA varia a seconda dell'applicativo telematico adottato dallo
SUAP. E' possibile, però, affermare che l'utente si troverà a rispondere in modo guidato ad una
serie di domande, alcune generiche rivolte a tutte le tipologie di attività, altre, invece,
specificamente individuate a seconda dell’attività svolta. Solo qualora i campi obbligatori saranno
compilati completamente, la SCIA potrà essere inoltrata.
2.1 Avvio, modifica
Per segnalazione di avvio, trasferimento, modifica si intende:
a) l’avvio di una nuova attività: da intendersi come inizio di attività in stabilimenti o locali di
nuova o preesistente costruzione ove non si svolgeva l'attività produttiva di beni e servizi oggetto
della segnalazione;
b) la modifica di una attività esistente: da intendersi come
- cambio sede ovvero il trasferimento di attività nell’ambito dello stesso Comune.
Nel caso in cui, invece, vi sia trasferimento di attività da un Comune ad un altro occorre, presentare
presso il nuovo Comune una SCIA di “avvio di una nuova attività” e presso il Comune ove si cessa
una SCIA/comunicazione di “cessazione attività”;
- modifica locali, impianti l’implementazione della attività esercitata con la costruzione di nuovi
locali o ristrutturazione degli esistenti (fatto salvo l’acquisizione preliminare dei titoli abilitativi
edilizi necessari). Può essere anche relativa alla variazione della destinazione d’uso dei singoli
locali e/o alla variazione di superficie complessiva e/o la variazione di superficie di uno o più locali
utilizzati (tale evento ha particolare rilevanze nelle attività del settore alimentare). In riferimento
alle attività commerciali si intende anche la variazione della superficie di vendita.
- modifica di merceologia da intendersi come sostituzione delle produzioni in atto ovvero aggiunta
di nuove produzioni che comportino la variazione del codice ATECO 2007 costituito da due cifre.
Per quanto riguarda le attività di somministrazione occorre fare riferimento al punto 6 della D.G.R.
VII/6495 del 2008, mentre per quanto riguarda le attività commerciali si intendono variazioni in
riferimento a tipologia alimentare/non alimentare;
- di ciclo produttivo da intendersi come integrale modifica delle modalità di realizzazione delle
produzioni in atto.
2.2 Subingresso, cessazione, altre modifiche nella gestione
La SCIA si presenta anche nei seguenti casi:
a) subingresso
b) cessazione della attività (in caso di cessazione il MISE ha emesso Circolare n.45718 del
19/03/2014 in cui per le attività commerciali prevede la “comunicazione” e non SCIA – comunque
dovuta)
c) sospensione o ripresa dell’attività
d) cambiamento della ragione sociale
e) modifica soggetti titolari dei requisiti
In particolare nell’eventualità di subingresso si consiglia di verificare:
- la presenza di ex N.O.E., ex SCIA o Autorizzazione Sanitaria acquisita dal gestore uscente e la
corrispondenza delle condizioni tecnico-strutturali precedentemente dichiarate, anche rispetto alla
conformità edilizia;
- che il gestore uscente abbia acquisito le autorizzazioni necessarie all’esercizio dell’attività e, se
del caso, adeguarsi alle relative normative vigenti.
2.3 Dati particolari
La SCIA prevede i seguenti dati particolari che dovranno essere forniti secondo i casi indicati dalle
procedure telematiche adottate, nonché a seconda della tipologia di attività.
L’elenco che segue è esemplificativo riguardando le tipologie di attività più diffuse:
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per le attività di commercio/somministrazione alimenti e bevande l’indicazione delle
superfici interne distinte tra superficie di vendita, superfici dei locali accessori, superfici di
eventuali altre attività svolte negli stessi locali (riferimenti normativi attività di commercio
ex art. 7 D.lgs 114/98, forme speciali di vendita ex artt. da 16 a 21 D.lgs 114/98,
somministrazione alimenti e bevande ex art. 68 comma 4 L.R.06/10);
requisiti morali e professionali per le attività commerciali e di somministrazione di alimenti
e bevande;
requisiti professionali per attività di servizi alla persona;
dati esplicativi in relazione alle attività di produzione;
dati relativi alla compatibilità ambientale;
dati specifici relativi all'attività turistico ricettiva.
planimetria dei locali in scala non inferiore a 1:100 (indicare anche, per ogni locale,
destinazione d’uso, superficie, altezza, operazioni che si svolgono);
descrizione strutture utilizzate per il commercio ambulante di alimentari su aree pubbliche
(automezzi, autonegozi, ecc. non per utilizzo unicamente di banchi mobili);
elenco e tipologia dei mezzi utilizzati, nel caso di attività di trasporto alimenti;
relazione tecnica (solo per le attività di produzione);
copia del documento d’identità del dichiarante, nonché di tutti i soggetti interessati da
dichiarazione sostitutiva atto notorietà/autocertificazione all'interno della SCIA (esempio
dichiarazioni relative al possesso dei requisiti morali e professionali).
2.4 Modalità di presentazione di SCIA
Quando occorre presentarla: la SCIA deve essere presentata prima dell’inizio (o della modifica,
sospensione, ripresa) dell’attività e nei 30 giorni successivi in caso di cessazione dell’attività; la sua
presentazione – avvenuta in modo corretto e completo – accompagnata dalla ricevuta di avvenuto
deposito emessa dal SUAP, costituisce titolo necessario per intraprendere l’esercizio dell’attività e/o
modificare la stessa.
Chi deve sottoscriverla: sottoscrive la SCIA il titolare dell’impresa individuale o il legale
rappresentante della società che esercita l’attività sul territorio del Comune.
Come e a chi, deve essere presentata: In base alle nuove regole stabilite dal D.P.R. n. 160 del 07
settembre 2010, una pratica SCIA deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, e
quindi non può più essere presentata in forma cartacea allo sportello SUAP.
Sul portale “Impresainungiorno.gov.it” è possibile selezionare lo SUAP di riferimento e quindi
accedere alle modalità di compilazione della pratica, in modo automatico, a seconda delle
scelte operate dallo stesso SUAP.
La SCIA può essere presentata anche ricorrendo ad intermediari di fiducia quali Associazione
di Categoria ovvero Professionisti che potranno utilizzare gli applicativi telematici individuati.
La SCIA avvio/modifica attività economica può essere anche contestuale alla Comunicazione
Unica.
Entrando nel suddetto portale “Impresainungiorno” occorre selezionare la Regione, la
Provincia e il Comune di interesse (si raggiunge in 3 click lo sportello online di riferimento): si
trova la scheda informativa sul SUAP competente per territorio, nel quale acquisire informazioni e
inoltrare le istanze. Presso il SUAP si dispone del procedimento telematico per l'avvio dell'attività
o per ogni altro adempimento previsto nel ciclo di vita dell’impresa.
Nel rispetto della normativa vigente, lo Sportello Unico per le Attività Produttive è una funzione
obbligatoria che il Comune può esercitare in modalità diverse: in autonomia, in forma associata con
altri Comuni oppure con delega alla Camera di Commercio competente per territorio.
Il SUAP è telematico, tuttavia l'adeguamento di tutti gli enti locali all'automazione è un processo
complesso per quanto in corso di completamento: solo nel caso non sia ancora disponibile il
procedimento telematico si può eccezionalmente presentare la relativa istanza con modalità
tradizionale, rivolgendoti cioè direttamente agli uffici locali (inoltro PEC to PEC).
“Impresainungiorno” è punto unico di accesso alle funzioni telematiche dei SUAP di tutto il
territorio nazionale, a prescindere dalla soluzione organizzativa scelta dal Comune.
A seconda delle scelte operate dal Comune gli applicativi telematici possono essere sostanzialmente
i seguenti:
1. applicativo “Impresainungiorno” InfoCamere-CCIAA che consente anche la
presentazione contestuale della Comunicazione Unica che permette di ottemperare agli
obblighi di legge verso le Camere di Commercio, l'INPS, l'INAIL e l'Agenzia delle Entrate,
inoltrando un'unica comunicazione. Anche tutti i successivi eventi modificativi dell'impresa
vanno comunicati al Registro imprese in modalità telematica utilizzando la procedura
ComUnica.
Ai sensi del D.P.R. 160/2010 art.5 c.2, la S.C.I.A., nei casi in cui sia contestuale alla
Comunicazione Unica, è presentata presso il Registro Imprese (tramite ComUnica). Se la SCIA
è destinata a un Comune che si avvale del servizio SUAP delle Camere di Commercio, la
Segnalazione va compilata in via esclusiva attraverso gli strumenti di front-office del portale
"impresainungiorno.gov.it".
Attraverso la scrivania telematica l’utente potrà trasmettere successiva documentazione
pertinente alla SCIA (documentazione ad integrazione/conformazione della SCIA).
L’applicativo consente la segnalazione di tutte le tipologie di attività soggette.
2. applicativo regionale MUTA - Modello Unico per la Trasmissione degli Atti.
Per utilizzare MUTA è sufficiente avere un collegamento ad Internet (sito
http://www.muta.servizirl.it/.)
L’accesso alla piattaforma MUTA avviene in due distinte fasi:
• registrazione (anche con CRS): assegnazione “Nome Utente” e “Password” per
l'attivazione del profilo cittadino.
• profilazione: l’utente definisce il proprio profilo, per poter operare come
cittadino/impresa (profilo base).
L’applicativo consente la segnalazione delle tipologie di attività presenti nella modulistica
unificata regionale.
3.altri applicativi di proprietà del singolo SUAP (occorre in questo caso seguire le specifiche
indicate)
4. in subordine, l'inoltro tramite Posta Elettronica Certificata, nella cosiddetta modalità <<PEC to
PEC>> che non può essere più accettata nel caso in cui lo SUAP disponga di uno dei suddetti
applicativi telematici.
Per utilizzare questa modalità nella veste autonoma di cittadino/imprenditore occorre
necessariamente dotarsi dei seguenti due dispositivi informatici:
- casella di posta PEC (acquistabile sul mercato presso vari gestori);
- smart-card e similari di firma digitale forte (anche in questo caso sarà possibile acquistare sul
mercato tali dispositivi).
Oltre ad aver acquisito la PEC e la firma digitale cui si è fatto cenno, occorre consultare
attentamente le schede informative presenti sui siti di riferimento del SUAP, scaricare la
modulistica occorrente per la tipologia di attività che si intende iniziare e/o modificare, compilarla,
farne una scansione, firmarla digitalmente e trasmetterla alla casella PEC indicata sul sito SUAP.
RISPOSTE TELEMATICHE
Nel caso in qui lo SUAP utilizzi gli applicativi telematici per la compilazione guidata della SCIA, la
ricevuta, rilasciata automaticamente, consente l'immediato avvio dell'attività. Sulla ricevuta è
possibile verificare il codice unico di riferimento della pratica, la data di presentazione, il
nominativo del Responsabile SUAP.
Nel caso di trasmissione “PEC to PEC”, l'utente riceve la ricevuta di posta elettronica certificata
che attesta l'avvenuta consegna allo SUAP della segnalazione. In assenza di applicativo telematico
che garantisca la compilazione dei campi obbligatori previsti, è consigliabile attendere la risposta
formale del Responsabile SUAP, che attesti la completezza formale della SCIA.
E' fatta salva la successiva verifica effettuata dalle Amministrazioni coinvolte ai sensi
dell'art.19 della L. 241/90 e s.m. e i.
ATTENZIONE
In generale, sulla trasmissione telematica delle SCIA, si evidenzia che:
- una SCIA non correttamente compilata o incompleta è irricevibile e quindi inefficace al fine di
iniziare e/o modificare un’attività economica/produttiva;
- si consiglia di verificare preventivamente la corretta selezione della tipologia di attività, nonché i
dati necessari da reperire preventivamente (ad esempio in riferimento alla conformità
urbanistica/edilizia, ovvero al possesso delle necessarie e propedeutiche autorizzazioni in materia
ambientale);
- al momento della loro presentazione telematica, le SCIA vengono sottoposte al solo controllo
formale, volto ad individuare le eventuali informazioni e/o allegati mancanti;
- l'elusione dei campi obbligatori tramite l'inserimento di elementi non congruenti, ovvero tramite
l'allegazione di documenti non rispondenti a quanto evidenziato come obbligatorio, espone a
procedimenti di irrecivibilità della SCIA;
- le SCIA presentate al SUAP vengono trasmesse agli enti di controllo coinvolti per le verifiche di
rispettiva competenza. In tal modo, l’intervento dei suddetti enti si sposta, pertanto, da un’azione di
verifica preventiva su attività e strutture non ancora avviate ad una verifica successiva di controllo,
su aziende e imprese già in esercizio;
- le responsabilità legali connesse al rilascio di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive
rimangono a carico del dichiarante. Pertanto è estremamente importante compilare la SCIA in
maniera non solo completa e corretta, ma anche consapevole del fatto che le dichiarazioni mendaci
comportano la denuncia all’autorità giudiziaria, con possibili conseguenze penali a carico dello
stesso dichiarante;
- lo svolgimento dell’attività in maniera difforme da quanto dichiarato comporta l’adozione di
provvedimenti sanzionatori (sanzioni pecuniarie e, nei casi più gravi, la chiusura dell’attività).
2.5 Specifiche ASL
Si precisa, come da indicazioni della circolare regionale n. 11/SAN/2007, che, poiché le SCIA, e nel
caso delle imprese del settore alimentare le notifiche ai fini della registrazione, rappresentano lo
strumento in base al quale l’attività economica può essere avviata, si ritiene che la conseguente
gestione da parte della ASL della documentazione pervenuta rientri tra le prestazioni erogate
nell’interesse di terzi e pertanto, come previsto dalla DGR n. VII/16171/2004 -Tariffario delle
prestazioni e degli interventi erogati dal Dipartimento di Prevenzione Medica delle ASL, debba
essere remunerata, con riferimento alla voce n. 66: “altri accertamenti, attestazioni o pareri
richiesti da privati nel proprio interesse o espressi nell’ambito di commissioni previste da
norme, escluso il sopralluogo”: tariffa euro 35,00
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bollettino sul:
- C/C N. 10523272 intestato a ASL Pavia Servizio Tesoreria V.le Indipendenza, 3 – 27100 Pavia –
Centro di Costo 0000PR000000,
Causale: Presentazione Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)
In base all’attuale normativa, in Regione Lombardia non sono più previsti il rilascio di pareri
preventivi e pareri sanitari per l’esercizio dell’attività.
2.6 Specifiche ARPA
La gestione da parte dell’ARPA Lombardia della documentazione pervenuta rientra tra le
prestazioni erogate nell’interesse di terzi e pertanto deve essere remunerata tramite fatturazione
eseguita direttamente all’utente dal competente Ufficio dell’ARPA - Sede Centrale - che provvederà
ad emettere fattura sulla base del tariffario ARPA approvato con delibera del Consiglio di
Amministrazione secondo la seguente suddivisione per classi di aziende:
- fino a 15 dipendenti: € 71,00 + IVA;
- oltre 15 dipendenti: € 143,00 + IVA.
2.7 Specifiche SUAP
Verificare presso lo SUAP di competenza gli eventuali diritti di segreteria da versare.