Vendita di cose usate

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Vendita di cose usate
Attività Commercio al dettaglio: Vendita di cose usate
Servizio di riferimento: SUAP
Indirizzo Comune di Mirano – Via Bastia Fuori n. 54/56 – 30035 Mirano
Telefono 041 5798468 – 470
Fax 041 5798411
E-mail [email protected]
Posta certificata: [email protected]
Orario LUNEDI’ – MERCOLEDI’ – VENERDI’ DALLE ORE 9,00 ALLE ORE 12,00
Descrizione dell’attività:
Si può esercitare l'attività di vendita di cose antiche o usate se si è già titolari di un’attività
commerciale.
La vendita di cose antiche o usate è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da
presentare al Comune dove si intende avviare l'attività.
Per esercitare l'attività il commerciante deve munirsi del registro del commercio di beni usati, antichità
e preziosi, vidimato dal Servizio SUAP del Comune nel quale verranno annotate le generalità di coloro
con i quali vengono svolte le operazioni di acquisto e di vendita.
Vendita di cose usate all'ingrosso e al dettaglio tramite internet o altre forme speciali di vendita
(corrispondenza, televisione, telefono, ecc.)
Nel caso la Ditta sia titolare di un deposito regolarmente denunciato alla Camera di Commercio come
unità locale, tale deposito verrà indicato nella segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da
presentare al Comune dove si intende avviare l'attività e nel registro del commercio di beni usati,
antichità e preziosi. Le annotazioni dei beni acquistati e venduti saranno effettuate nel registro
secondo le modalità previste dal Testo Unico Legge di Pubblica Sicurezza R.D. 773/1931 e dal relativo
Regolamento (R.D. 635/1940).
Nel caso la Ditta non sia titolare di un deposito, ma operi sia all'ingrosso che al dettaglio, tramite
internet o altre forme speciali di vendita, presso la sede legale, nella segnalazione certificata di inizio
attività (SCIA) e nel registro del commercio di beni usati, antichità e preziosi sarà indicata la sede
legale.
A chi si rivolge:
Al commerciante che intende ampliare la propria attività con il commercio di cose usate aventi o non
aventi valore storico ed è titolare di:
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un'attività commerciale al dettaglio
•
un'attività di commercio su aree pubbliche
•
una forma speciale di vendita (a mezzo internet, tv, ecc.)
•
un'attività di commercio all'ingrosso
Requisiti:
Per poter svolgere l'attività il titolare di impresa individuale o i legali rappresentanti e gli altri soggetti
elencati dall'art. 2 del D.P.R. 3.6.1998 n. 252, nel caso di associazioni, società e consorzi necessitano:
• del possesso dei requisiti soggettivi (morali e professionali) previsti dall'articolo 71 del D.Lgs n.
59/2010;
• dell'assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia L. n. 575/31.05.1965.
Come fare:
Per l’apertura, trasferimento (di proprietà o della gestione) dell’impresa, trasferimento di sede, occorre
presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), esclusivamente in via telematica,
attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it, completa delle dichiarazioni sostitutive di
certificazione, delle attestazioni e degli elaborati tecnici richiesti, indicati sul modulo SUAP.
La modulistica è reperibile nel sito del portale con i relativi allegati/autocertificazioni necessari.
I titolari delle istanze potranno verificare lo stato della propria pratica attraverso il portale
www.impresainungiorno.gov.it nella sezione dedicata al SUAP. Il servizio è rivolto agli utenti che siano
referenti di pratiche presentate allo sportello Unico per le Attività Produttive. Possono essere verificate
on line il dettaglio della pratica, l’elenco di tutte le fasi già concluse della pratica e lo stato attuale in cui
essa si trova.
Non sono accettate le pratiche in forma cartacea, ai sensi del D.P.R. 160/2010.
La presentazione della SCIA consente di iniziare subito l’attività.
Tempi di presentazione:
La SCIA deve essere presentata prima dell’inizio dell’attività.
Adempimenti finanziari:
Nessun onere viene richiesto.
Altre informazioni:
Deve essere tenuto un apposito registro vidimato per l'annotazione delle operazioni effettuate, ai sensi
dell'art. 128 del TULPS. Con la modifica apportata dal DPR 311/2001 il registro può essere tenuto
anche con modalità informatiche.
Il registro non è assoggettato all’imposta di bollo.
Per il commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo, a seguito della modifica apportata
all’art. 126 TULPS dal DPR 311/2001, non necessita la presentazione della SCIA.
Normativa di riferimento:
R.D. 18.6.1931 n.773 (T.U.L.P.S.) art.126
R.D. 6.5.1940 n.635 (Regolamento T.U.L.P.S.) art.242
DPR 24.7.1977 n. 616 art.19
L. n. 241/1990 art.19
DPR 28.05.2001 n.311
D.L.gs 22.1.2004 n.42
DPR n.160/2010
D. Lgs n.59/2010
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Allegati:
Scheda rilevazione procedimento: Vendita di cose usate aventi valore economico.