CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE

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CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE
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CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE
“SCONTRINIAMO”
©Giovanni Giuliano
Se anche tu non hai le idee ben chiare sugli scontrini fiscali e sulle
normative a riguardo,
aderisci alla nostra campagna “Scontriniamo”!
Di seguito troverai una guida dettagliata ed esplicativa delle caratteristiche dello
scontrino fiscale e alcuni aspetti che ti aiuteranno ad evitare spiacevoli inconvenienti
in caso di controlli fiscali.
Cartotecnica Mara S.r.l. – Via Caberardi, 18 – 24012 – Brembilla (BG)
Tel. 0345-98277 – Fax 0345-99307 – [email protected]
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Dopo i numerosi controlli effettuati dalla Guardia di Finanza in varie zone d’Italia, a fronte del decreto sulle
semplificazioni fiscali del Governo Monti, Cartotecnica Mara ha pensato di mettere in atto una campagna
che sensibilizzi gli esercenti/commercianti all’emissione dello scontrino e che spinga i cittadini a
richiederlo sempre.
In particolare, questa vuole essere una guida chiarificatrice di alcuni aspetti spesso dubbi (ad es. differenza
tra scontrino fiscale e scontrino non fiscale) che, a volte involontariamente, possono indurre il cittadino e/o
l’esercente a comportamenti in contrasto con la legge.
Iniziamo subito con il chiarire alcuni aspetti generali, riportando di seguito quanto descritto dal sito della
Guardia di Finanza.
Sono tre i documenti fiscali che, in genere, devono essere emessi a fronte della cessione di beni o della
prestazione di servizi:
• lo scontrino fiscale;
• la ricevuta fiscale;
• la fattura.
Fattura:
• deve essere emessa:
o per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, intercorse tra soggetti muniti di partita IVA,
effettuate nell'esercizio di attività d'impresa o professionale;
o in ogni caso, quando è richiesta dal cliente (anche non titolare di partita IVA) non oltre il
momento di effettuazione dell'operazione.
• deve contenere, tra l'altro:
o natura, qualità e quantità dei beni ceduti e dei servizi prestati;
o importo dei beni e dei servizi (al netto deIl'IVA);
o aliquota IVA applicata;
o l'importo dell'IVA per ogni prodotto;
o totale fattura.
Quando chi acquista la merce è titolare di partita IVA, il rilascio della fattura gli permette il recupero dell'IVA
da lui pagata.
Scontrino/Ricevuta fiscale:
La ricevuta e lo scontrino fiscale devono essere emessi dai commercianti al minuto ed assimilati (ad esempio
artigiani) a fronte di cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di utenti finali.
Tali documenti sono rilasciati per mezzo di appositi apparati denominati "misuratori fiscali"; la ricevuta
fiscale può essere emessa anche avvalendosi di stampati cartacei da compilare manualmente.
È altresì consentita l'emissione di scontrini manuali o a tagli fissi, però solo agli esercenti l'attività in forma
itinerante ed al ricorrere di specifiche condizioni.
L'indicazione sullo scontrino o sulla ricevuta fiscale dell'esatta natura del prodotto acquistato è facoltativa.
La ricevuta e lo scontrino costituiscono l'adempimento documentale più efficace, ancorché non decisivo, per
contrastare l'occultamento dei corrispettivi.
Una volta rilasciato il documento al cliente, l'operatore è indotto a registrare l'operazione, nella
consapevolezza di non poterne nascondere le tracce.
Nei casi di mancata emissione dello scontrino o della ricevuta è prevista una specifica sanzione solo per il
commerciante e non in capo al cliente. La Guardia di Finanza, nel più ampio contesto della lotta all'evasione
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fiscale, si avvale dei poteri conferiti dalla legge per contrastare tutti quei comportamenti non conformi alle
regole imposte dal legislatore (mancato rilascio, emissione irregolare, ecc.).
Un importante ruolo però, può essere svolto anche dal cittadino il quale, oltre a richiedere il documento a
fronte del pagamento effettuato, dovrebbe controllare anche l'esattezza dei dati fiscali riportati su tali
documenti.
Importante è verificare che l'importo corrisposto sia lo stesso riportato sul documento fiscale. Il prezzo dei
beni o servizi, se non diversamente specificato, deve intendersi sempre comprensivo di I.V.A.
Va poi segnalata la prassi diffusa, soprattutto nei locali aperti al pubblico (quali bar e ristoranti), di
utilizzare, per finalità gestionali, scontrini non fiscali.
Questa modalità è considerata legittima, ma gli scontrini devono presentare un colore differente
dall'ordinario ed avere impressa la dicitura "non vale come scontrino fiscale".
In tali circostanze, all'atto del pagamento, deve sempre essere rilasciata apposita documentazione fiscale.
Qualora, viceversa, non venga emesso un regolare scontrino o ricevuta fiscale, il soggetto commette una
violazione, sanzionata amministrativamente; al fine di evitare che questa pratica sia sfruttata per evadere le
imposte, in caso di inadempienza da parte dell'esercente è buona prassi che il cliente chieda sempre
l'emissione del regolare documento fiscale.
Quali sono i dati fiscali da verificare?
Proviamo a leggere lo scontrino: tali documenti devono contenere alcuni elementi necessari, quali:
1. dati identificativi dell'esercente l'attività commerciale (denominazione, ditta o ragione sociale o
cognome e nome);
2. numero di partita IVA e ubicazione dell'esercizio;
3. corrispettivo, data, ora di emissione e numero progressivo;
4. logotipo fiscale " MF ", seguito da una serie di lettere e numeri.
La ricevuta fiscale, invece, deve contenere:
1. dati identificativi dell'esercente (denominazione, ditta o ragione sociale o cognome e nome);
2. quantità, natura e qualità dei beni o servizi;
3. ammontare dei corrispettivi dovuti comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto.
Lo scontrino e la ricevuta devono essere rilasciati al momento del pagamento totale o parziale del
corrispettivo.
Nei casi di prestazioni ultimate ma non ancora determinate nel corrispettivo o comunque quando il
pagamento non è ancora avvenuto, va ugualmente rilasciata una ricevuta o scontrino con l'indicazione
"corrispettivo non pagato".
Bisogna evidenziare, inoltre, che vi possono essere soggetti esonerati dall'obbligo di emissione dello
scontrino/ ricevuta fiscale, come, ad esempio, gli operatori della grande distribuzione, se scelgono di
trasmettere telematicamente e con cadenza giornaliera i corrispettivi conseguiti all'Agenzia delle Entrate.
Esistono, poi, delle operazioni per le quali è previsto l'esonero dell'emissione dello scontrino o della ricevuta
fiscale, quali, ad esempio, le cessioni di tabacchi, di carburanti per l'autotrazione, di giornali e beni mediante
distributori automatici funzionanti a gettone o a moneta."
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Come identificare uno scontrino fiscale
Una volta compresi questi aspetti, è essenziale chiarire quale sia la differenza tra uno scontrino fiscale e
uno scontrino non fiscale.
Le differenze principali sono da ricercarsi nelle parte anteriore dello scontrino. Sullo scontrino non fiscale,
deve essere espressamente indicata la dicitura “NON FISCALE” e viceversa se ha valore fiscale, deve essere
indicato “SCONTRINO FISCALE” (solitamente nella parte bassa, sotto l’indicazione dell’importo).
Anche nella parte posteriore vi sono indicazioni circa il valore fiscale del supporto cartaceo.
In particolare, se il supporto ha valore fiscale, sul retro viene riportata la cosiddetta omologazione che si
presenta così (immagine di sinistra):
Nell’immagine di destra è stato evidenziato il contenuto del codice di omologazione che prevede:
- indicazione del nome della cartiera produttrice e sigla del tipo di carta utilizzata
- indicazione della data di scadenza della carta
- indicazione del nome/sigla dell’azienda produttrice del rotolo
- indicazione del nome dell’ente certificatore
Viceversa, se lo scontrino non ha valenza fiscale, il retro può essere o del tutto bianco (senza stampe o
scritte), o con pubblicità/promozioni ma SENZA la striscia longitudinale con i dati dell’omologazione oppure
può riportare la dicitura “Non vale come scontrino fiscale”, come in questo esempio:
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Chiariti questi aspetti, è importante informare gli esercenti dell’entrata in vigore della Modifica al D.M. 23
marzo 1983, la quale sostanzialmente prevede il rinnovo del codice di omologazione riportato sul retro
della carta che verrà attribuito, a partire dal mese di ottobre 2012, dall’Agenzia delle Entrate ai produttori
di rotoli /rotolifici.
Pertanto, si garantisce che i rotoli in carta termica acquistati a partire da tale periodo saranno conformi alla
nuova normativa (se acquistati da produttori inseriti nell’elenco che verrà reso noto sul sito dell’Agenzia
delle Entrate, in quella data). I rotoli che, invece, sono stati acquistati prima del rilascio della nuova
omologazione potranno essere utilizzati fino al 31 luglio 2013.
Per chi volesse approfondire l’argomento, si allega il testo della normativa completa (raccomandando
particolare attenzione alla lettura della PARTE II).
Come distinguere se un rotolo riporta una vecchia omologazione oppure una nuova, conforme alla
normativa?
All’interno della striscia longitudinale riportata sul retro dello scontrino, dovrà leggersi quale data rilascio
di omologa il 2012 o data successiva (es. ISSI 000000 DEL 2012). In tal caso, trattasi di nuova omologazione.
E’ obbligo dell’esercente/cliente verificare che i rotoli in carta termica siano conformi alla normativa, in
particolare sarà necessario verificare che venga riportato sul retro:
marchio d’impresa del rotoloficio/produttore di rotoli, estremi (numero e data) dell’omologa rilasciata
dall’ente Innovhub SSI, marchio d’impresa della ditta produttrice della carta, codice identificativo della
carta stessa (acronimo dell’istituto certificatore, numero del certificato seguito dall’anno di emissione, data
di scadenza).
La carta ha quindi una scadenza?
Sì, lo scontrino fiscale, oltre ad avere una scadenza ai fini della garanzia del prodotto acquistato, ha una
sua vita fiscale che è quella indicata sul retro, nel codice identificativo della carta (vedi sopra). Questo
significa che, oltre la data di scadenza indicata, lo scontrino perde il suo valore fiscale. Pertanto se rilasciato
da un esercente, pur essendo scaduto, questo potrebbe incorrere in rischi e sanzioni.
E’ bene quindi verificare le scorte di rotoli a magazzino, affinché non rimangano per troppo tempo
inutilizzate, prestando attenzione alla data di scadenza.
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Come conservare i rotoli in carta termica?
La carta termica o, altrimenti detta, carta termosensibile deve essere conservata seguendo particolari
accorgimenti: evitando le esposizioni dirette alla luce, lontano da fonti di calore e di umidità.
Gli scontrini, una volta emessi, devono essere conservati sia da parte dell’esercente che del cittadino (ai fini
della garanzia) in contenitori opachi, di materiale che non danneggi la carta, in particolare diverso da
Polivinilcloruro (PVC), al cui interno la temperatura non sia superiore a 35° C e l’umidità relativa sia
inferiore all’80%.
E’ importante anche conservare la documentazione di acquisto
Gli utenti di apparecchi misuratori fiscali che utilizzano rotoli di carta termosensibile devono conservare
copia della relativa documentazione di acquisto.
Abbiamo tanto parlato di scontrino in carta termica, ma….di cosa si tratta?
La carta termica è un particolare tipo di carta, la cui superficie è ricoperta da una speciale “patina”
trasparente che consente la scrittura tramite trasferimento termico, per cui i cuscinetti delle stampanti e
dei registratori di cassa, esercitando una certa pressione sulla carta e inducendo calore, generano la
creazione della scritta. Pertanto non vi è presenza di inchiostri nella stampa, ma il risultato di stampa è
dovuto a un meccanismo di pressione e calore.
Cartotecnica Mara… un nome, una garanzia
Ricordiamo che Cartotecnica Mara S.r.l. è associata a Comufficio dal gennaio
2000 e si è impegnata attivamente, con Comufficio ed un ristretto gruppo di
lavoro, a fornire particolari contributi tesi a normare il mercato per la carta
termica utilizzata su strumenti fiscali, sui sistemi di pagamento sia tradizionali
sia elettronici. I contributi elaborati sono poi stati presentati alla Direzione
dell’Agenzia delle Entrate di Roma che ha emanato un nuovo regolamento di
attuazione la cui finalità è stata quella di semplificare e migliorare la qualità
dei servizi per il mercato italiano.
Per qualsiasi chiarimento o ulteriori informazioni, non esitate a contattare i nostri uffici allo 0345-98277
oppure inviate un’email a [email protected] . Saremo sempre a Vs. completa disposizione.
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ALLEGATO 1: Normativa sulla carta termosensibile
Modifica del D.M. 23 marzo 1983 e successive integrazioni e modificazioni. Disciplina dell’utilizzo di
carte termosensibili per l’emissione di scontrini fiscali e di altri documenti fiscali emessi con
apparecchi misuratori fiscali. Sostituzione allegato E al D.M. 23 marzo 1983, introdotto dal D.M. 30
marzo 1992
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni
provvedimento
conferitegli
dalle
norme
riportate
nel
seguito
del
presente
DISPONE
1. Disciplina dell’utilizzo di carte termosensibili per l’emissione di scontrini fiscali e di altri
documenti fiscali
1.1
L’allegato E al D.M. 23 marzo 1983, introdotto dal D.M. 30 marzo 1992, è sostituito dal seguente:
“ALLEGATO E”
Gli apparecchi misuratori fiscali che dispongono di stampanti con carta termica possono essere
utilizzati a condizione che la carta stessa risponda ai requisiti descritti nel presente allegato.
PARTE
I
– PRESCRIZIONI
TECNICHE
TERMOSENSIBILE PER APPARECCHI MISURATORI FISCALI.
RELATIVE
ALLA
1) Caratteristiche fisico-meccaniche
A
B
C
Grammatura
Spessore
Liscio
( ISO 536: 1995) : 48 ÷ 70 g/m2 + 5%
+ 5%
( ISO 534: 2005) : 50 ÷ 75 m
(ISO 5627: 1995) : ≥ 200 s
I test devono essere condotti in ambiente condizionato avente le seguenti caratteristiche:
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CARTA
- Temperatura 23.0ºC ± 1ºC
- Umidità Relativa 50% ± 2 %
2) Caratteristiche della patina termosensibile della carta
La densità ottica deve essere espressa come contrasto di densità (UNI 8173: 1981) o relative density (ISO
12647-1: 2004) che è dato dalla differenza di densità ottica di una zona stampata e quella del
supporto non stampato.
L’apparecchio utilizzato per le misure di densità ottica deve corrispondere alle Norme ISO
5-3: 1995 e 5-4: 1995.
Le misure di Densità Ottica devono essere eseguite dopo aver condizionato, al buio, le stampe per 24
ore a 23.0ºC ± 1ºC e 50% ± 2 % UR.
A Colore della scrittura : NERO
B Lo sviluppo del colore in funzione della temperatura.
Lo sviluppo del colore in funzione della temperatura è valutato utilizzando misure di
Sensibilità Statica e Dinamica. La Sensibilità Statica viene utilizzata per controllare che la reazione di
sviluppo non abbia inizio a una temperatura inferiore a 65 °C. Con la Sensibilità Dinamica viene
controllato lo sviluppo del colore a due livelli di energia: 0,30 e 0,40 mJ/dot.
B. 1 Per il test che utilizza la Sensibilità Statica devono essere preparati cinque provini. Su ogni provino
di dimensioni adatte viene impressa una superficie a fondo pieno di dimensioni non inferiori a
quelle di un quadrato di lato pari 5mm. Per preparare il provino deve essere utilizzato un apparecchio
Thermotest o similare, che disponga di un dispositivo certificato per il controllo della temperatura della
piastra. Il tempo di contatto deve essere compreso tra quattro e sei secondi.
Il valore del contrasto di densità ottica è ottenuto dalla media dei contrasti di densità ottica dei cinque
provini. Il valore di ogni provino è ottenuto sottraendo al valore di densità ottica il valore di densità
ottica del supporto non impressionato.
B. 2 Per il test che utilizza la Sensibilità Dinamica occorre controllare lo sviluppo del colore a due livelli di
energia; devono essere stampati cinque provini utilizzando una stampante Atlantek Model 200 (ASTM
F1405- 08 ), o equivalente, secondo le seguenti modalità:
- larghezza provino: 60 mm
- Tcycle: 5 ms
- Ton: max. 0,8 ms ( sequenced )
Intervallo Energia: 0,0 ÷ 0,5 mJ/dot , con suddivisione di 0,05 mJ/dot, per un totale di 11 livelli
- Immagine: a scacchi con copertura del 50%
Il valore di contrasto di densità ottica per i due livelli di energia interessati, 0,30 e 0,40 mJ/dot, è
ottenuto dalla media dei contrasti di densità ottica dei cinque provini. Il valore di ogni provino è
ottenuto sottraendo al valore medio densità ottica dei quattro quadrati centrali, il valore medio di
densità ottica dei quattro quadrati centrali non impressionati.
La carta termosensibile dovrà rispettare i seguenti valori di contrasto di DO (Densità Ottica)
funzione della temperatura:
reazione di colorazione
temperatura °C/ Energia
contrasto di densità ottica
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zona iniziale
< 65°
≤ 0,10
Zona intermedia
0,30 mJ/dot
≥ 1,05
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Zona finale
0,40 mJ/dot
≥ 1,15
C Stabilità all’invecchiamento.
Per ogni singola prova di invecchiamento devono essere preparati cinque provini, nelle condizioni
indicate al punto B.2.
La stabilità all’invecchiamento deve essere valutata eseguendo misure di densità ottica, prima e
dopo l’invecchiamento, dei quattro quadrati centrali impressionati e dei quattro
quadrati non impressionati per il livello di energia pari a 0,30 mJ/dot .
C. 1 Resistenza alla luce. Cinque campioni di carta impressionata devono essere sottoposti ad una
illuminazione di 5000 lux ottenuta con sorgente di luce naturale D65 per 100 ore in ambiente
condizionato a 23° ± 1°C e 50 ± 2% U.R.
C. 2 Resistenza all’umidità. Cinque campioni di carta impressionata devono essere esposti in ambiente
condizionato a 40° ± 1°C e 80 ± 2% U.R. per 3 giorni.
C. 3 Resistenza al calore. Cinque campioni di carta impressionata devono essere esposti in stufa a
ventilazione forzata ad una temperatura di 50° ± 2°C, in assenza di luce, per 3 giorni.
Il valore finale sarà il risultato dalla media dei cinque provini. Il valore di ogni provino è ottenuto
sottraendo al valore medio di densità ottica dei quattro quadrati centrali, il valore medio di densità
ottica dei quattro quadrati centrali non impressionati.
Prima del trattamento di invecchiamento il valore di contrasto di densità deve risultare superiore
1,05.
Dopo il trattamento il valore del contrasto di densità ottica non deve essere inferiore a 0,70.
3) Caratteristiche di identificazione della carta
Gli utenti di apparecchi misuratori fiscali, prima di utilizzare rotoli di carta termosensibile,
hanno l’obbligo di verificare che sul retro della carta siano riportate tutte le caratteristiche di
identificazione della carta di cui alle seguenti lettere:
a) per l’identificazione della carta termica, la Ditta trasformatrice (Rotolificio) dovrà stampare sul
retro, ad una distanza massima di 5 cm l’una dall’altra e per tutta la lunghezza
del rotolo, il proprio marchio d’impresa (sigla) con gli estremi (numero e data) dell’omologa rilasciata
dall’Azienda speciale Innovhub - Stazioni Sperimentali per l’Industria - Divisione
Stazione Sperimentale per Carta, Cartoni e Paste per Carta o da altro Istituto o Ente
riconosciuto idoneo anche di altro Stato aderente all’Area Economica Europea, il marchio d’impresa
(sigla) della Ditta produttrice della carta, il codice identificativo della carta stessa;
b) la Ditta trasformatrice (Rotolificio), ottenuta in proprio la certificazione di conformità alle
prescrizioni di cui ai punti 1) e 2) della carta utilizzata per la produzione dei rotoli di carta termica,
dovrà stampare sul retro di essi, longitudinalmente per tutta la lunghezza del rotolo, gli estremi della
certificazione di conformità e la sua data di validità che è di 5 anni.
Il periodo di validità della carta termica, dalla data di certificazione di conformità, è di 5 anni. Gli
estremi della certificazione e la data di scadenza devono essere specificati secondo il seguente formato:
1) acronimo (max 5 caratteri) dell’Istituto certificatore;
2) numero del certificato seguito dall’anno di emissione;
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3) data di scadenza (mm/aa) preceduta dalla sigla « Scadenza omologa».
4) Revisioni allegato E
In presenza di evoluzione della tecnologia produttiva delle carte termosensibili si prevede un
aggiornamento dell’allegato E, parte I con cadenza minima triennale.
PARTE
II
– NORME
DI
CONSERVAZIONE
DEI
ROTOLI
DI
CARTA
TERMOSENSIBILE E DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE DI ACQUISTO DA PARTE DEGLI UTENTI DI
APPARECCHI MISURATORI FISCALI.
Gli utenti di apparecchi misuratori fiscali sono tenuti al rispetto delle norme di conservazione
riportate di seguito.
Gli utenti di apparecchi misuratori fiscali che utilizzano carta termosensibile conservano i rotoli
contenenti i dati fiscalmente rilevanti in contenitore opaco, di materiale che non
danneggi la carta, in particolare diverso da Polivinilcloruro (PVC), al cui interno la
temperatura non sia superiore a 35° C e l’umidità relativa sia inferiore all’80 %.
Gli utenti di apparecchi misuratori fiscali che utilizzano rotoli di carta termosensibile conservano
copia della relativa documentazione di acquisto.
5) Norme procedurali
L’Azienda speciale Innovhub - Stazioni Sperimentali per l’Industria - Divisione Stazione
Sperimentale per Carta, Cartoni e Paste per Carta, o altro Istituto o Ente riconosciuto idoneo anche di
altro Stato aderente all’Area Economica Europea, opera a seguito di richiesta di omologa tecnica
presentata dalle imprese manifatturiere che esercitano l’attività di produzione di prodotti
cartotecnici ed iscritte nel Registro delle Imprese presso le Camere di Commercio, Industria e Artigianato
o nell’Albo delle Imprese Artigiane, produttrici di rotoli di carta termosensibile per apparecchi misuratori
fiscali, e rilascia il certificato di conformità alle prescrizioni tecniche di cui alla Parte I e lo trasmette per gli
adempimenti di competenza all’Agenzia delle entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti.
L’Agenzia delle entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti pubblica sul proprio sito Internet
un elenco delle imprese che hanno ottenuto il certificato di conformità indicando gli estremi della
certificazione ottenuta e la relativa data di scadenza”.
2. Decorrenza
Le disposizioni del presente provvedimento si applicano a decorrere dal novantesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione.
Le certificazioni di conformità della carta termosensibile già rispondenti alle
indicazioni di cui all’Allegato E al D.M. 23 marzo 1983 rilasciate fino alla data di entrata in
vigore del presente provvedimento potranno essere utilizzate fino ad esaurimento scorte e
comunque entro 18 mesi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento,
termine oltre il quale le sopracitate certificazioni di conformità cesseranno di avere validità.
MOTIVAZIONI
Il presente provvedimento ha ad oggetto le nuove prescrizioni tecniche relative alla carta
termosensibile e, inoltre, le norme di conservazione dei rotoli di carta, che vengono stabilite
attraverso la modifica e l’aggiornamento dell’Allegato E al D.M. 23 marzo 1983, introdotto dal D.M.
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30 marzo 1992, al fine di disciplinare il procedimento di messa in commercio della carta termica,
tenuto conto dell’evoluzione tecnica del mercato della carta stessa.
In particolare, le caratteristiche attualmente in vigore sono ormai ampiamente superate
dalla tecnologia produttiva delle carte attualmente sul mercato, che non possono essere omologate a
causa delle prescrizioni del citato Allegato E, ormai obsolete. Tale circostanza crea di fatto un
impedimento per gli operatori del mercato delle carte termosensibili,e, inoltre, non offre
sufficienti garanzie sulla conservazione nel tempo dei dati riportati sugli scontrini, sia per fini fiscali che
di garanzia commerciale.
Col presente provvedimento,
pertanto, vengono
introdotte
semplici norme
procedurali da seguire per l’omologazione della carta termosensibile, anche alla luce del parere della
Commissione dell’approvazione dei modelli di apparecchi misuratori fiscali che, nelle sedute del 20
ottobre 2009 e del 9 novembre 2011, si è espressa sulla questione, ritenendo opportuno
l’aggiornamento del citato Allegato E.
RIFERIMENTI NORMATIVI
− Legge 26 gennaio 1983 n. 18 “Obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell’imposta
sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l’uso di speciali registratori di
cassa”.
− Decreto Ministeriale 23 marzo 1983 “Norme di attuazione delle disposizioni di cui alla legge 26
gennaio 1983, n.18, concernente obbligo da parte di determinate categorie di rilasciare uno
scontrino fiscale mediante l’uso di speciali registratori di cassa”.
− Decreto Ministeriale 19 giugno 1984 “Integrazioni e modificazioni al D.M. 23 marzo
1983 concernente norme di attuazione delle disposizioni di cui alla legge 26 gennaio
1983, n. 18, riguardante l’obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell’imposta
sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l’uso di speciali registratori di
cassa”.
− Decreto Ministeriale 14 gennaio 1985 “Norma integrativa delle disposizioni previste dal D.M. 23
marzo 1983, e successive modifiche, concernenti norme di attuazione delle disposizioni di cui alla
legge 26 gennaio 1983, n. 18, riguardante l’obbligo da parte di determinate categorie di
contribuenti dell’imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l’uso di
speciali registratori di cassa”.
− Decreto Ministeriale 4 aprile 1990 “Norma integrativa delle disposizioni previste dal D.M. 23
marzo 1983, e successive modifiche, concernenti norme di attuazione delle disposizioni di cui alla
legge 26 gennaio 1983, n. 18, riguardante l'obbligo da parte di determinate categorie di
contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di
speciali registratori di cassa”.
− Decreto Ministeriale 30 marzo 1992 “Caratteristiche della ricevuta fiscale e dello scontrino
fiscale, anche manuale o prestampato a tagli fissi, idonei alla certificazione delle operazioni di cui
all’art. 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n.413”.
− Decreto Ministeriale 30 marzo 1992 “Caratteristiche degli apparecchi misuratori fiscali idonei alla
certificazione delle operazioni di cui all’articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n.
413, nonché delle operazioni di commercio effettuate su aree pubbliche ai sensi della legge 28
marzo 1991, n. 112”.
− Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 540 “Riordino delle Stazioni sperimentali per l’industria, a
norma dell’art. 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59”.
− Decreto Legislativo 23 febbraio 2001, n. 71 “Disposizioni integrative e correttive del Decreto
Legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, recante riordino delle Stazioni sperimentali per l’industria”.
− Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 4 marzo 2002 “Modifica del D.M.
23 marzo 1983 e successive integrazioni e modificazioni concernente norme di attuazione delle
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disposizioni di cui alla legge 26 gennaio 1983, n.18”.
− Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 31 maggio 2002 “Misuratori fiscali Scontrino fiscale - Giornale di fondo cartaceo. Dispositivo-giornale di fondo elettronico (DGFE)”.
− Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 22 ottobre 2002 “Autorizzazione al rilascio
delle carte di attivazione relative a sistemi di emissione di titoli di accesso e di riconoscimento di
idoneità di apparecchiature”.
− Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 28 luglio 2003 “Modifica del D.M. 23 marzo
1983 e successive integrazioni e modificazioni, concernente norme di attuazione delle disposizioni
di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18. Attuazione delle disposizioni contenute nelle lettere b) e c)
del punto 5.1 del provvedimento 4 marzo 2002 dell’Agenzia delle entrate”
− Provvedimento 17 giugno 2005 del Direttore dell’Agenzia delle entrate modificativo del D.M. 4 aprile
1990 “Modificazioni al D.M. 4 aprile 1990, integrativo delle disposizioni previste dal D.M. 23 marzo
1983, e successive modificazioni ed integrazioni – Cessione o trasferimento a qualsiasi titolo di
apparecchio misuratore fiscale”.
− Provvedimento 29 marzo 2010 del Direttore dell’Agenzia delle entrate “Modifica delle specifiche
tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni di verificazione periodica
degli apparecchi misuratori fiscali, dell’elenco dei tecnici incaricati dell’esecuzione della verificazione
periodica, nonché degli altri elementi identificativi previsti alla lettera c) del punto 10.1 del
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 28 luglio 2003”.
− Provvedimento 6 maggio 2010 del Direttore dell’Agenzia delle entrate “Disposizioni concernenti le
modalità di apposizione del sigillo per apparecchi misuratori fiscali ai sensi del D.M. 23 marzo 1983 e
del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del
28 luglio 2003”.
− Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, art. 7 comma 20, convertito con modificazioni dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività
economica”.
− Decreto 1 aprile 2011 del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell’economia
e delle finanze
“Tempi e modalità di trasferimento dei compiti e delle
attribuzioni, del personale e delle risorse strumentali e finanziarie delle soppresse Stazioni
Sperimentali per l’industria”.
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate
− decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1);
− statuto dell’Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
− regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1).
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo
della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre
2007, n. 244.
Roma, 30 gennaio 2012
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Attilio Befera(*)
(*) firma autografa sostituita con indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del
D.Lgs 39/1993
Cartotecnica Mara S.r.l. – Via Caberardi, 18 – 24012 – Brembilla (BG)
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