il sistema integrato di gestione e controllo
Transcript
il sistema integrato di gestione e controllo
CAPITOLO 13 IL SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE E CONTROLLO 13.1 Premessa Le novità introdotte dalla recente riforma della PAC hanno determinato, tra le altre cose, la revisione del Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) in relazione alle modalità applicative del regime di pagamento unico e al rispetto dei vincoli di condizionalità collegati all’erogazione dell’aiuto stesso. La modifica del SIGC è finalizzata ad una maggiore efficacia del sistema stesso, resasi necessaria per la complessità e il numero elevato delle richieste di aiuto annualmente presentate. Ai fini della semplificazione delle procedure, è stata introdotta la “domanda unica di aiuto”, comprensiva di tutti i regimi di sostegno, con informazioni relative all’azienda nel suo complesso e ai diritti di cui dispone. Il sistema prevede inoltre le modalità per l’effettuazione dei controlli dei requisiti della condizionalità, così come definita dal Regolamento (CE) 1782/2003, definendo metodi di acquisizione dei dati e di selezione del campione di controllo, natura e portata dei controlli da effettuare, nonché criteri per la definizione delle riduzioni e/o esclusioni degli aiuti stessi. In definitiva, l’insieme degli elementi che compongono il sistema integrato deve consentire agli Stati membri di identificare le particelle agricole in modo attendibile, di predisporre un sistema unico per l’identificazione degli imprenditori agricoli che presentano domande di aiuto e di effettuare i controlli. L’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), che svolge a livello nazionale le funzioni sia di organismo di coordinamento che di organismo pagatore, ha predisposto una serie di documenti in relazione alle procedure da attuare per il calcolo degli aiuti ed il riconoscimento degli aventi titolo, alle modalità per la presentazione delle domande uniche di pagamento nonché agli elementi comuni per i sistemi gestionali degli Organismi pagatori. Infatti, affianco ad AGEA, operano ormai da qualche anno anche strutture territoriali con funzioni di Organismo pagatore, il cui numero e ambito di competenza risulta in aumento, sebbene con modalità e tempi differenziati. L’analisi delle caratteristiche del Sistema informativo dell’Agenzia regionale Toscana per le erogazioni in agricoltura – ART€A –, la prima ad essere istituita, consente di esaminare i risultati conseguiti dal processo di decentramento amministrativo avviato anche nel sistema agricolo, con il relativo trasferimento di funzioni dal livello nazionale a quello regionale. 13.2 Il Sistema integrato di gestione e controllo e la riforma della PAC Il sistema integrato di gestione e controllo è stato istituito nel 1992 dal Consiglio dell’UE1 per taluni regimi di aiuti comunitari relativi sia ai settori produttivi che alle zone svantaggiate e di montagna. L’esigenza di adeguare i meccanismi di gestione e controllo dei vari Stati membri, al fine di renderli omogenei e di rafforzarne l’efficacia e la redditività, era infatti già presente agli inizi degli anni Novanta, esigenza rafforzata, poi, dalla possibilità di utilizzare strumenti informatici per la raccolta e il trattamento dei dati. Grazie al sistema attivato, l’AIMA, prima, e l’AGEA, poi, hanno potuto istruire, verificare e controllare le migliaia di richieste di aiuto pervenute a valere sul FEOGA-Garanzia. 1 Regolamento (CEE) n. 3508/92, le cui disposizioni attuative sono dettate dal Regolamento (CEE) n. 3887/92. 365 Capitolo 13 La riforma Fischler, com’è noto, ha modificato radicalmente le modalità di sostegno del settore agricolo, con l’introduzione del disaccoppiamento degli aiuti dalla produzione e del regime di pagamento unico, vincolando l’erogazione dell’aiuto stesso al rispetto, da parte dell’azienda agricola, dei criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle buone condizioni agronomiche ed ambientali (BCAA)2 su tutta la superficie agricola dell’azienda beneficiaria, inclusi i terreni in relazione ai quali non si percepisce alcun aiuto. Questo ha comportato una revisione anche del sistema integrato di gestione e controllo, cui è demandato non solo la verifica del regime di pagamento unico e degli altri regimi di sostegno di cui al Regolamento (CE) n. 1782/2003, ma anche della condizionalità. Il sistema integrato comprende i seguenti elementi: − una banca dati informatizzata; − un sistema di identificazione delle particelle agricole; − un sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all’aiuto; − le domande di aiuto; − un sistema integrato di controllo; − un sistema unico di registrazione dell’identità degli agricoltori che presentano domande di aiuto. Inoltre, il SIGC racchiude un sistema di identificazione e registrazione degli animali, in linea con quanto già stabilito da precedenti norme3, nel caso in cui l’azienda richiede anche alcuni degli aiuti legati alla zootecnia. Il Regolamento (CE) n. 1782/2003 ribadisce la necessità di una gestione e di un controllo più efficace degli aiuti, evidenziata dalla complessità del sistema e dal numero elevato delle richieste, auspicando la costituzione di banche dati informatizzate ad alte prestazioni, che consentano verifiche incrociate. Una novità significativa introdotta, infatti, è la creazione di un sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all’aiuto, costituito in modo da consentire sia l’accertamento dei diritti sia la verifica incrociata con le domande di aiuto e con il sistema di identificazione delle particelle agricole che, per omogeneità di accuratezza di rilevazione tra i vari Stati membri, viene definito con una cartografia su scala 1:10.000. Il SIGC, dunque, consente di controllare le domande di pagamento presentate annualmente dalle aziende agricole sulla base di una modulistica prestabilita. Ai fini della semplificazione della gestione, è prevista la possibilità, per gli Stati membri, di prevedere la presentazione di un’unica domanda di aiuto, comprensiva di tutti i regimi di sostegno, con informazioni relative alla totalità delle particelle dell’azienda e del numero e ammontare dei diritti. Gli Stati membri designano un’autorità competente per il coordinamento sia dei controlli amministrativi che dei controlli in loco, eseguiti sulla base di un piano di campionamento. In caso di inosservanza delle norme, l’aiuto concesso può essere ridotto o soppresso. I controlli in loco sono finalizzati a verificare anche il rispetto della condizionalità, cioè dei criteri di gestione obbligatoria e delle buone condizioni agronomiche ed ambientali. Per i regimi di sostegno relativi a prodotti per i quali l’aiuto è ancora legato alla produzione e/o alla superficie4, i sistemi di gestione e controllo devono essere compatibili con il sistema integrato in relazione almeno alla banca dati, ai controlli amministrativi ed al sistema di identificazione delle particelle agricole. La Commissione è tenuta informata e controlla il funzionamento del SIGC. 2 3 4 Regolamento (CE) n. 1782/2003, Allegati III e IV. Per maggiori dettagli sulla condizionalità si veda il capitolo 12 del presente Rapporto. Direttiva 92/102/CEE e Regolamento (CE) n. 1760/2000. Regolamento (CE) n. 1782/2003, Allegato V. 366 Il sistema integrato di gestione e controllo Questi principi, enunciati nel Regolamento (CE) n. 1782/2003, sono stati poi resi maggiormente espliciti in norme successive. Nello specifico, il Regolamento (CE) n. 796/2004 reca le modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo. Il regolamento chiarisce alcuni iter amministrativi al fine di semplificare, nonché rendere più efficace, la gestione dei diritti. Nei consideranda, infatti, è affermato il principio della necessità di unificare, in un’unica domanda di aiuto, le varie richieste dell’imprenditore agricolo correlate in qualche modo alla superficie, nonché i propri diritti all’aiuto stesso. È ribadita la necessità che gli Stati membri combinino i vari controlli contemplati dal regolamento stesso e che i controlli in loco siano svolti di norma nell’ambito di una sola ispezione in modo da assicurare la massima coincidenza tra controlli di ammissibilità e controlli di condizionalità (art. 47). Il regolamento esplicita in dettaglio le caratteristiche del sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all’aiuto, istituito con il Regolamento (CE) n. 1782/2003, la cui finalità è consentire lo svolgimento di verifiche incrociate relative ai diritti all’aiuto e alle particelle dichiarate, all’esistenza ed ammissibilità dell’aiuto, all’ammissibilità della superficie e dei capi oggetto di aiuto. Il registro elettronico di ciascun Stato membro deve contenere dunque alcuni elementi identificativi dei diritti all’aiuto quali: le generalità del titolare, il valore, la data di costituzione e quella dell’ultima attivazione, l’origine in riferimento alla modalità di acquisizione, il tipo di diritto. La gestione di tale registro può essere affidata all’Organismo pagatore. Relativamente ai controlli in materia di condizionalità, così come definita dal Regolamento (CE) n. 1782/2003, la verifica del rispetto dei criteri di gestione obbligatoria e delle buone condizioni agronomiche e ambientali viene effettuata utilizzando i sistemi amministrativi e di controllo già predisposti5. Il sistema di controllo individuato6 definisce le modalità di acquisizione dei dati concernenti tutti i richiedenti, il metodo di selezione del campione di controllo che, si ricorda, è pari almeno all’1% delle richieste di aiuti e va individuato nell’ambito del più ampio campione del 5% selezionato per i controlli di ammissibilità, nonché la natura e la portata dei controlli da effettuare, le modalità di verbalizzazione dei controlli effettuati e l’applicazione delle riduzioni e/o esclusioni degli aiuti. Il Regolamento (CE) n. 796/2004 prevede che tali attività siano affidate agli enti di controllo specializzati, responsabili dello svolgimento degli stessi, per accertare il rispetto dei requisiti e delle norme. Gli Organismi pagatori, invece, sono responsabili della determinazione delle riduzioni ed esclusioni da applicare nel caso di mancato rispetto della condizionalità. È stabilita una deroga in base alla quale lo Stato membro può decidere di affidare all’Organismo pagatore i controlli relativi al rispetto dei requisiti della condizionalità. Di tale deroga si è avvalso lo Stato italiano e, con decreto n. 5406 del 2004, il MiPAF ha deciso che gli Organismi pagatori siano le autorità di controllo competenti in tale materia. I controlli, quindi, pur seguendo una logica comune, si articolano diversamente a seconda che si tratti di controlli relativi ai criteri di ammissibilità o di controlli relativi alla condizionalità. Relativamente alla ammissibilità, i controlli tendono ad accertare che vi sia una corrispondenza tra i diritti all’aiuto e le particelle oggetto del beneficio, dichiarate in domanda. Seguono sostanzialmente una “strada” già tracciata, con alcune specifiche legate all’inserimento del premio unico. Diversa situazione si prospetta invece per il controllo della condizionalità, materia non completamente nuova in quanto i concetti di buona pratica agricola e di igiene e benessere degli animali erano già stati inseriti dal Regolamento (CE) n. 1257/1999, ma che nella riforma 5 6 Regolamento (CE) n. 1782/2003, art. 25, paragrafo 2. Regolamento (CE) n. 797/2004, art. 9. 367 Capitolo 13 Fischler trova una più ampia applicazione, maggiore sistematicità e diffusione. I controlli, sia di tipo documentale che oggettivo, infatti, devono accertare il rispetto dei requisiti e delle norme in essere, verificabili al momento dell’ispezione. L’autorità di controllo competente estrae un campione dell’1% dei beneficiari per il controllo in loco ed effettua i sopralluoghi. Nel caso si accertino infrazioni, la valutazione delle stesse viene effettuata secondo i seguenti principi: − portata, cioè l’impatto dell’infrazione in senso spaziale (azienda o oltre); − gravità, intesa come entità delle conseguenze dell’infrazione in relazione agli obiettivi del requisito e della norma; − durata temporale in cui perdura l’effetto dell’infrazione e della possibilità di eliminarlo con interventi ordinari. Il regolamento esplicita in dettaglio anche le informazioni da includere nella relazione di controllo da redigere a conclusione del sopralluogo secondo un modello prestabilito. In caso di infrazioni si effettuano le riduzioni o le esclusioni dell’aiuto, differenziate a seconda dei parametri individuati e della intenzionalità e/o negligenza dell’imprenditore. 13.3 L’applicazione del SIGC in Italia La prima questione che l’Italia ha dovuto affrontare per l’istituzione del SIGC è stata l’individuazione degli imprenditori agricoli aventi diritto al regime di pagamento unico e agli altri regimi di aiuto, nel rispetto dei criteri di ammissibilità stabiliti dal regolamento stesso7. L’AGEA, organismo pagatore nonché di controllo, ha avviato, a partire da settembre 2004, una campagna di informazione finalizzata alla diffusione della conoscenza della riforma della PAC e alla ricognizione preventiva delle posizioni aziendali8, per fissare i titoli dell’aiuto dei beneficiario. A ciascun agricoltore avente diritto è stata inviata, infatti, una comunicazione nella quale venivano riassunti le superfici e/o i capi ammissibili al pagamento nel triennio considerato 2000-2002. Gli agricoltori, entro il 10 dicembre 2004, avevano la facoltà di rettificare i propri dati, tramite la registrazione della variazioni del fascicolo aziendale, in essere presso il Centro di assistenza agricola (CAA), a cui avevano conferito il mandato, oppure presso l’AGEA stessa. Questa fase di ricognizione preventiva, conclusasi a fine marzo 2005, ha consentito la verifica delle posizioni aziendali di circa 800.000 agricoltori italiani, operazione preliminare al calcolo e quindi alla comunicazione, ad ogni singolo avente diritto, del numero e del valore dei diritti all’aiuto per l’accesso al regime di pagamento unico. L’assegnazione, avvenuta in via provvisoria e notificata dall’AGEA direttamente agli interessati, è stata da ciascun agricoltore fissata definitivamente con la presentazione della domanda all’organismo pagatore, nazionale o regionale, entro il 16 maggio 20059. Il calcolo dei titoli così definiti è stato registrato all’interno del SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale) e quindi a disposizione di ciascuna azienda che può consultare i propri dati rivolgendosi ai CAA. L’assegnazione definitiva dei titoli, che in quanto provvisori hanno potuto subire variazioni in aumento o diminuzione a causa, ad esempio, della soluzione di eventuali situazioni di contenzioso, è stata fissata, a seguito di proroga, al 30 novembre 200510. Quanto descritto è stato l’iter seguito per l’assegnazione dei titoli ad imprenditori agricoli che nel triennio considerato avevano beneficiato degli aiuti. A latere l’AGEA ha avviato anche la 7 8 9 Regolamento (CE) n. 1782/2003, art 33. Regolamento (CE) n. 795/2004, art. 12. Per un maggior dettaglio sull’entità del fenomeno si veda la tabella a pag. 19 del Rapporto sullo stato dell’agricoltura italiana (INEA, 2005c). 10 Il Decreto ministeriale del 5 agosto 2004 n. 1787 aveva inizialmente fissato al 15 agosto 2005 la data entro la quale i titoli definitivi sarebbero stati assegnati. Successivamente, tale data è stata prorogata a causa di problemi amministrativi. 368 Il sistema integrato di gestione e controllo procedura per l’assegnazione dei titoli dalla riserva nazionale, secondo quanto previsto dai regolamenti comunitari, dalle disposizioni ministeriali e da proprie circolari applicative11. Il termine per la presentazione delle domande di assegnazione dei titoli dalla riserva è stato fissato, per l’anno 2005, al 16 maggio. Con successiva circolare12, l’AGEA ha richiesto agli agricoltori che avevano già presentato domanda di assegnazione dei titoli dalla riserva entro il termine definito una ulteriore documentazione giustificativa, finalizzata a facilitare il controllo delle domande stesse. Il termine per la presentazione di tali modelli integrativi, fissato al 7 luglio 2005, è stato poi prorogato al 15 luglio13. Da una prima disamina, risulta che le richieste di accesso alla riserva sono state inferiori alle previsioni, attestandosi a poco più di 94.000; di queste, 53.500 sono comprensive della documentazione accessoria comprovante l’esistenza dei requisisti previsti per l’ammissibilità14. Il Regolamento (CE) n. 864/2004, che modifica il Regolamento (CE) n. 1782/2003, ingloba nel regime di pagamento unico, tra gli altri, gli aiuti storici per i settori dell’olio d’oliva e del tabacco, a partire dal 2006. L’estensione del regime a questi due prodotti ha comportato la necessità di procedere ad una ulteriore ricognizione preventiva, al fine di addivenire alla identificazione dei beneficiari. Per l’olio d’oliva, l’Italia ha deciso di optare per il disaccoppiamento totale degli aiuti storici15. Il 15 settembre 2005 l’AGEA ha avviato la procedura per la ricognizione preventiva dei relativi titoli. Il procedimento è impegnativo in quanto interessa oltre 1.300.000 olivicoltori che, nelle campagne 1999-2002, hanno ricevuto aiuti diretti alla produzione. L’AGEA ha inviato ai produttori una lettera contenente una scheda di verifica aziendale che, oltre ai dati identificativi dell’azienda, riporta il numero di piante riconosciute e le quantità di olio di oliva e di olive da tavola richieste ed ammesse al contributo nel quadriennio di riferimento. L’olivicoltore, entro il 16 febbraio 2006, ha controllato i dati contenuti nella scheda aziendale e ha comunicato ad AGEA eventuali trasformazioni aziendali e/o cause di forza maggiore verificatesi nel periodo 1999-2002. A conclusione della ricognizione preventiva, e comunque entro il 15 aprile 2006, AGEA procederà alla definizione dei titoli provvisori, con la spedizione di una comunicazione a ciascun olivicoltore, il quale, entro il 15 maggio, dovrà presentare la domanda di fissazione dei titoli. Anche l’aiuto diretto al tabacco, dal 2006, subirà una trasformazione: nel periodo transitorio 2006-2009 sarà introdotto un disaccoppiamento parziale con la regola del 40-60, cioè il 40% dell’aiuto confluirà nel pagamento unico disaccoppiato mentre il restante 60% sarà erogato sotto forma di premio accoppiato alla produzione. Dal 2010 in poi l’aiuto sarà completamente disaccoppiato. Per la sola regione Puglia l’Italia ha optato per il disaccoppiamento totale dell’aiuto sin dal primo anno di applicazione del regime. Anche per questo settore l’AGEA ha avviato la ricognizione preventiva, che si realizzerà nel periodo 1° dicembre 2005 – 15 febbraio 2006. Gli agricoltori che hanno presentato domanda di aiuto per il tabacco nelle campagne di riferimento 2000-2002 hanno ricevuto una specifica comunicazione contenente i dati relativi alla superficie e al quantitativo di tabacco ammessi all’aiuto. In un arco di tempo prestabilito, indicato nella comunicazione stessa, il tabacchicoltore ha dovuto verificare i dati e comunicare eventuali modifiche. In seguito l’AGEA provvederà al calcolo dei titoli provvisori. Questa intensa attività ha visto l’AGEA ed i CAA molto impegnati nel riportare a regime tutte le richieste di aiuto dei singoli agricoltori, con la definizione del premio unico aziendale, nel quale confluiscono i titoli (ordinari, da riserva, di ritiro, speciali, vincolati) a cui l’azienda ha 11 12 13 14 15 Decreto MiPAF D/118 del 24/3/2005 e Decreto MiPAF D/137 del 7/4/2005, Circolare AGEA n. ACIU 238 del 4/5/2005. Circolare AGEA n. 29 del 23/06/2005. Circolare AGEA n. 33 del 7/07/2005. L’informatore Agrario, 2005. MiPAF Decreto Ministeriale del 3 agosto 2005. 369 Capitolo 13 diritto. Da ricordare che, dal 31 marzo 2006, anche gli importi dei pagamenti diretti del settore lattiero-caseario confluiranno nel regime di pagamento unico. A tale scopo, è stato necessario partire dal patrimonio informativo esistente, recuperando e aggiornando i dati riportati nel fascicolo aziendale, già previsto dal DPR 503 del 1999. Questo strumento diventa, infatti, il fulcro di tutte le informazioni relative all’azienda, raccolte mediante le dichiarazioni dell’imprenditore agricolo e la interconnessione con gli archivi informatici di altre pubbliche amministrazioni. Il SIGC, come precedentemente esposto, è stato istituto anche per garantire un controllo efficace del rispetto della condizionalità. Con il decreto 5406 del 13 dicembre 2004 il MiPAF ha definito l’elenco degli obblighi cui l’azienda deve sottostare per il rispetto dei criteri di gestione obbligatoria e delle buone condizioni agronomiche ed ambientali a decorrere dal 1° gennaio 2005. Il decreto ha previsto la possibilità per le Regioni, entro 2 mesi dalla sua emanazione, di promulgare normative regionali in applicazione e in base a quanto stabilito negli allegati 1 e 2 del decreto. Si ricorda che, per l’anno 2005, i criteri di gestione obbligatoria da rispettare sono otto, relativi all’ambiente, la sanità pubblica e la salute degli animali, mentre le norme da rispettare per le buone condizioni agronomiche ed ambientali sono sette, afferenti a quattro obiettivi di gestione del suolo. Con la circolare AGEA n. 20 del 28 gennaio 200516 sono stati definiti i termini dell’applicazione della normativa comunitaria e nazionale della condizionalità e sono stati definiti i campi di condizionalità, gli indici di verifica e della gradazione del livello di violazione, le violazioni, il meccanismo di calcolo delle riduzioni ed esclusioni. L’AGEA ha determinato quindi i termini e gli aspetti procedurali di attuazione, i criteri comuni di controllo e gli indici di verifica del rispetto degli impegni, sentiti gli organismi pagatori competenti i quali possono affidare ad enti di controllo specializzati l’effettuazione degli stessi, ma l’AGEA predispone modalità di verifica e garanzia dell’efficacia dei controlli effettuati. L’iter procedurale individuato prevede che, in sede di formazione del fascicolo aziendale o, al più tardi, in sede di domanda, l’imprenditore agricolo deve essere informato della sua situazione aziendale rispetto alla condizionalità, in relazione sia alla sua dichiarazione di utilizzazione del suolo e di eventuale attività zootecnica, sia alla posizione geografica della sua azienda, rispetto alla delimitazione delle aree soggette a vincolo ambientale all’interno della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS) e vulnerabilità rispetto ai nitrati. A completamento del panorama dei vincoli di condizionalità, l’azienda si farà parte attiva nella definizione di alcuni vincoli, sotto forma di dichiarazione sostitutiva (o autocertificazione), resa ai sensi della normativa vigente. Al termine delle operazioni di costituzione del fascicolo aziendale e/o di domanda, è previsto il rilascio di un documento sintetico il quale, in funzione della procedura, individui precisamente i vincoli attivi a carico della singola azienda. Tale documento sarà il punto di riferimento per l’Amministrazione per le successive operazioni di verifica amministrativa, di estrazione del campione e di controllo oggettivo. 13.4 Il processo di decentramento amministrativo 13.4.1 L’Organismo pagatore Gli Organismi pagatori (OP) sono stati istituiti ai sensi del Regolamento (CE) n. 1663/95 con la funzione di fornire le garanzie necessarie riguardo alla conformità delle spese del FEOGAGaranzia con le norme comunitarie. In Italia questa funzione è stata svolta dall’AIMA (Azienda 16 Parzialmente sostituita con circolare AGEA n. ACIU n. 392 del 21/6/2005. 370 Il sistema integrato di gestione e controllo di Stato per gli interventi nel mercato agricolo) fino al 1999, anno in cui si è provveduto alla sua soppressione e all’istituzione dell’AGEA17, con le funzioni di Organismo pagatore e Organismo di coordinamento. Lo stesso decreto istitutivo stabilisce che il Ministero per le politiche agricole, con proprio atto, definisca il numero degli organismi pagatori e le procedure per il loro riconoscimento 18, prevedendo quindi anche la possibile articolazione a livello regionale. L’istituzione degli organismi pagatori regionali (OPR), infatti, rientra nel più ampio disegno di riforma istituzionale e di decentramento amministrativo dettato dalla legge “Bassanini”19. L’AGEA, quindi, svolge due ruoli: − quale Organismo di Coordinamento, è l’unico rappresentante dell’Italia nei confronti della Commissione per tutte le questioni collegate alla gestione del FEOGA-Garanzia ed è incaricata della vigilanza degli OPR ai sensi del Regolamento (CE) n. 1258/1999, nonché di unificare le procedure di autorizzazione, erogazione e contabilizzazione degli aiuti comunitari; − quale Organismo pagatore provvede all’erogazione degli aiuti, premi e interventi comunitari nonché alla gestione degli ammassi pubblici e dei programmi di miglioramento della qualità dei prodotti. Il Regolamento (CE) n. 1663/95 ha stabilito i requisiti ed i vincoli cui deve corrispondere la struttura organizzativa dell’Organismo pagatore, sia esso nazionale che regionale, introducendo tre distinte funzioni che devono essere attribuite a tre diverse “unità organizzative” dell’Organismo stesso. Esse sono: − funzione di Autorizzazione dei pagamenti, previo controllo di ammissibilità delle domande e della loro conformità alle norme comunitarie; − funzione di Esecuzione dei pagamenti: definizione delle istruzioni per il pagamento agli istituti “cassieri”; − funzione di Contabilizzazione dei pagamenti: registrazione dei pagamenti eseguiti nei “libri contabili” e nella predisposizione di sintesi periodiche di spesa ai fini del consuntivo da inviare alla Commissione, tramite l’Organismo di Coordinamento. Nell’espletamento della sua missione istituzionale, AGEA si avvale anche di altri organismi a cui sono stati delegati particolari compiti. Tra questi figurano anche i Centri di assistenza agricola, i quali svolgono le attività di supporto nella predisposizione delle domande di ammissione ai benefici comunitari e nazionali su mandato degli imprenditori interessati e sono responsabili anche della tenuta di tutta la documentazione relativa alle informazioni comprese nel fascicolo aziendale. I CAA, autorizzati dalla Regione di competenza ai sensi decreto legislativo 165/99, svolgono il ruolo di costante rapporto con i produttori, sulla base di una specifica convenzione con l’OPR e la Regione, garantendo loro una migliore e più diretta assistenza ai fini della corretta predisposizione delle domande di aiuto. 13.4.2 Gli Organismi pagatori regionali Il sistema agricolo risulta essere uno dei primi settori coinvolti dal processo di decentramento amministrativo iniziato a livello nazionale a partire dal 1997. Conclusasi la fase di produzione delle norme relative alla riforma della pubblica amministrazione, è stata avviata la fase di recepimento delle funzioni e delle competenze, e di trasformazione degli assetti 17 Decreto legislativo 165 del 1999. 18 Decreto legislativo MiPA del 12 ottobre 2000. 19 L. n. 59/1999 e decreto legislativo. n. 165/1999. 371 Capitolo 13 organizzativi e procedurali connessi, che si è attuata, nella maggior parte dei casi, mediante il potenziamento e la riorganizzazione delle risorse regionali. Gli Organismi pagatori regionali (OPR), come precedentemente evidenziato, sono stati istituiti per svolgere le funzioni previste dal Regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione in relazione alla procedura di liquidazione dei conti della sezione Garanzia del FEOGA e dal Regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune. Attualmente risultano pienamente operative le seguenti quattro strutture territoriali, che si caratterizzano per l’adozione di propri sistemi informativi per la gestione dei dati 20: − l’Agenzia regionale Toscana per le erogazioni in agricoltura (ART€A)21; − l’Organismo pagatore regionale della Lombardia22; − l’Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura per l’Emilia Romagna (AGREA)23; − l’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA)24. Agli organismi di prima generazione, si affianca l’entrata in funzione dell’Agenzia regionale della Basilicata per le erogazioni in agricoltura (ARBEA) e della Finpiemonte in qualità di OPR del Piemonte, riconosciute nel corso del 2005, che si avvalgono sostanzialmente del sistema informativo nazionale. Anche in altre regioni – tra le quali la Calabria con l’ARCEA e la Sicilia con la sottoscrizione del protocollo di intesa tra Regione e AGEA – sono state poste in essere, sebbene con stati di avanzamento, modalità e tempi differenziati, le procedure per decentrare le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari 25. Occorre rilevare che, in questi ultimi anni, il processo di decentramento amministrativo è stato accompagnato, laddove non esiste la struttura regionale, anche dal trasferimento realizzato a livello nazionale di alcune competenze amministrative ai CAA, presso i quali è possibile presentare le domande di aiuto in diretta connessione con il sistema informatico centrale. Considerando il progressivo passaggio delle funzioni di Organismo pagatore alle strutture regionali, l’AGEA, oltre a provvedere al pagamento di aiuti, contributi e premi comunitari e a garantire l’attuazione uniforme ed il rispetto della normativa comunitaria per il sostegno all’agricoltura, svolge anche il ruolo di collegamento, supporto tecnico e consulenza. In particolare, l’Area Coordinamento: − coordina e monitora l’attività svolta dagli Organismi pagatori riconosciuti; − cura l’armonizzazione delle procedure operative di attuazione della normativa comunitaria relativa alle OCM; − coordina i rapporti con gli Organismi pagatori e assicura lo sviluppo armonizzato delle procedure ivi comprese quelle informatiche; − provvede all’erogazione degli aiuti nazionali, garantendone la compatibilità con la normativa comunitaria. Nell’ambito della riforma della politica agricola comunitaria sono, ad esempio, state emanate da AGEA Coordinamento Istruzioni generali per la presentazione delle domande uniche 20 In qualità di Organismo pagatore operano, inoltre, l’Ente nazionale risi e il Servizio autonomo interventi nel settore agricolo dell’Agenzia delle Dogane, per le restituzioni all’esportazione di prodotti agroalimentari. 21 Istituita con LR 19 novembre 1999, n. 60. 22 Istituita con LR 7 febbraio 2000, n. 7. 23 Istituita con LR 23 luglio 2001, n. 21. 24 Istituita con LR 9 novembre 2001, n. 31. 25 In relazione alla Regione Abruzzo, la LR n. 28/05 revoca l’autorizzazione all’Agenzia regionale per i servizi di sviluppo agricolo (ARSSA) ad istituire l’Azienda speciale per lo svolgimento delle funzioni di Organismo pagatore. 372 Il sistema integrato di gestione e controllo di pagamento ai sensi del Reg. (CE) n. 1782/03, in relazione al fascicolo dell’agricoltore, ai regimi di intervento, al piano di utilizzazione, alla compatibilità tra destinazione d’uso e interventi, alla richiesta di accesso alla riserva nazionale ed è stata adottata la circolare di Applicazione della normativa comunitaria e nazionale in materia di condizionalità, per la determinazione dei termini e gli aspetti procedurali necessari ai fini del rispetto degli obblighi previsti, nonché i connessi criteri comuni di controllo e gli indici di verifica. Nel paragrafo successivo verrà esaminato il funzionamento, con particolare attenzione al sistema integrato di gestione e controllo, della struttura istituita in Toscana, scelta in quanto risulta essere la prima regione italiana a dotarsi di un proprio OPR, con procedure e modalità di gestione da tempo consolidate. 13.4.3 Il Sistema informativo di ART€A La Toscana, con la legge regionale n. 60/99, attribuisce all’ART€A le competenze relative all’erogazione di aiuti, contributi e premi previsti da disposizioni comunitarie, nazionali e regionali26. L’ART€A è un Ente con personalità giuridica pubblica, ha autonomia amministrativa, organizzativa, contabile e patrimoniale e dispone di personale proprio. Oltre a svolgere la funzione di Organismo pagatore del FEOGA-Garanzia, gestisce altre fonti finanziarie per conto della pubblica amministrazione toscana (interventi relativi, ad esempio, alla blue tongue, all’agricoltura biologica, al piano zootecnico regionale, ai servizi di sviluppo agricolo e rurale) ed effettua pagamenti riguardanti l’Iniziativa LEADER e lo Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP). Nell’ambito dell’autonomia riconosciutale, l’Agenzia ha la facoltà di affidare all’esterno, nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa comunitaria, sia lo svolgimento delle attività di assistenza procedimentale, sia, per le tipologie di spesa relative al Programma di sviluppo rurale, la funzione di autorizzazione ai pagamenti e i relativi controlli. L’esercizio della facoltà di delega ha consentito di predisporre un modello organizzativo “leggero”, che prevede, allo stato attuale, una dotazione organica pari a 92 unità di personale di varie qualifiche, incluse quelle dirigenziali. Per favorire l’efficace attuazione della politica agricola comunitaria, attraverso la razionalizzazione e la semplificazione dei procedimenti nel settore agricolo, ART€A ha costituito un proprio Sistema informativo (SI) di gestione delle attività di erogazione di premi, aiuti e contributi alle aziende agricole, organizzato intorno ad un database centralizzato e predisposto per operare on line sulla infrastruttura internet e sulla intranet aziendale27. Il SI raccoglie ed assevera informazioni e dati relativi alle aziende agricole che hanno rapporti con l’Agenzia o con Enti con essa convenzionati, consentendo l’aggiornamento e l’integrazione dei dati in modo da fornire adeguati strumenti di qualità agli agricoltori ed agli operatori che assistono le aziende agricole, sia nella fase della compilazione della domanda che nelle fasi successive dell’istruttoria e del controllo. 26 La legge istitutiva è stata successivamente modificata dalla LR n. 59/2001. La fase di effettiva costituzione è iniziata il 2 gennaio del 2001 con l’insediamento del Direttore nominato dalla Giunta Regionale. Con successivi decreti ministeriali l’ART€A è stata riconosciuta Organismo pagatore per i pagamenti inerenti le misure di sviluppo rurale (Decreto MiPAF del 13 novembre 2001), i seminativi, i foraggi essiccati, la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti, le carni bovine (con l’esclusione delle restituzioni all’esportazione), le carni ovicaprine (Decreto MiPAF del 12 marzo 2003), i rimanenti settori di intervento, comprese le nuove linee di aiuto definite con la riforma della PAC (Decreto MiPAF dell’8 luglio 2004). 27 I soggetti che utilizzano il sistema informativo on line sono costituiti da aziende agricole e soggetti dalle stesse delegati, centri di servizio ed Enti locali convenzionati, personale amministrativo e pubbliche amministrazioni. 373 Capitolo 13 La base dati contiene le informazioni anagrafiche delle aziende, i dati strutturali delle unità produttive, i dati gestionali relativi alle domande di aiuto e contributo ed al sistema dei pagamenti e si compone dei seguenti macro-ambienti: − anagrafe delle aziende; − anagrafe delle unità produttive; − anagrafe delle particelle e relative coltivazioni, con applicazione GIS; − anagrafe dei registri di stalla con relativi capi bestiame; − anagrafe delle domande di aiuto; − fascicolo aziendale. In tale ambito, si ricorda che la Legge Regionale 8 marzo 2000 n. 23 detta norme in relazione all’anagrafe regionale delle aziende agricole, che individua quale nucleo del Sistema informativo agricoltura della Regione Toscana (SIART) e strumento di organizzazione e snellimento dell’azione regionale. Elementi fondamentali del SI sono l’Anagrafe delle aziende agricole e le connesse Unità tecnico-economiche: esse costituiscono il nucleo del sistema, sul quale viene articolata la gestione dei procedimenti amministrativi. L’Anagrafe rileva tutte le informazioni tecniche e amministrative a supporto delle domande di aiuto dei produttori agricoli e, più in generale, di coloro che richiedono benefici pubblici gestiti dall’Agenzia. Le diverse strutture collegate all’azienda vengono, inoltre, classificate in base alle loro caratteristiche, consentendo di individuare, accanto a quella principale, altre tipologie di unità, tra le quali, ad esempio, l’Unità produttiva per la trasformazione, l’Unità produttiva integrativa di reddito, l’Unità tecnico forestale. Dal lato della gestione dei procedimenti, i rapporti tra le aziende e l’ART€A relativi all’erogazione di contributi, aiuti e premi, nonché al rilascio di autorizzazioni, certificazioni ed assegnazioni di varia natura, passano tutti attraverso la “domanda unica dinamica”, che rappresenta lo strumento univoco per la dichiarazione dei dati aziendali. Le nuove domande di aiuto e contributo di una determinata azienda sono precompilate con i dati dell’azienda residenti in archivio o possono essere prodotte a partire da domande precedenti. I dati provenienti dalle nuove domande, una volta validati, vanno ad aggiornare l’anagrafe aziendale, che costituisce una banca dati certificata delle informazioni attuali e storiche delle aziende agricole, provenienti dai procedimenti amministrativi che le stesse intrattengono con la pubblica amministrazione. La domanda è composta da più moduli standard riutilizzabili, progettati per essere dinamici nel produrre dati calcolati, dotati di funzionalità di precompilazione con i dati anagrafici e strutturali dell’azienda ed eventualmente con dati di domande precedenti, dotati di funzionalità facilmente configurabili di controllo automatico della correttezza dei dati immessi. Il modello utilizzato descrive genericamente il documento “domanda” come una gerarchia di Quadri, Sezioni e Moduli, fino al dato elementare di compilazione del documento, riguardanti lo specifico procedimento attivato e contenenti, oltre alle informazioni di carattere generale, quelle aggiuntive per la gestione del procedimento. Vengono di seguito esaminate le componenti del SIGC connesso all’introduzione del pagamento unico, in relazione prima alla gestione, poi al controllo ed infine all’integrazione. 374 Il sistema integrato di gestione e controllo Tab. 13.1 - Sottosistemi e macrofunzioni del sistema informativo ART€A Sottosistema Procedura Web di gestione dell’anagrafe, compilazione e controllo amministrativo on line delle domande Sottosistema GIS Web integrato con l’anagrafe aziendale ad a supporto del controllo tecnico, dei controlli in campo, della validazione delle domande Procedura gestionale interna delle attività di autorizzazione, esecuzione, contabilizzazione dell’organismo pagatore Macrofunzioni - Consultazione ed aggiornamento della base dati anagrafica delle aziende agricole e delle relative unità tecnico economiche - Gestione domande - Configurazione del sistema - Servizi di utilità generale - Generazione di pagine geografiche consultabili e produzioni di stampe delle mappe via internet - Navigazione e consultazione della Base dati geografica composta da cartografia, reticolo catastale, poligoni derivanti da misurazione e relativi tematismi, serie storiche - Funzionalità di selezione automatica dei dati correlati ad una particella, ad un beneficiario o ad un determinato procedimento - Editing remoto della base dati, misurazione di aree e relativa memorizzazione - Gestione anagrafica dei conti partitari e dei capitoli - Flusso domande per autorizzazione/esecuzione - Gestione dei procedimenti amministrativi per l’autorizzazione ai contributi - Gestione dei procedimenti amministrativi per l’esecuzione dei pagamenti - Gestione mandati, riversali e contabilizzazione - Tenuta del registro dei debitori, delle irregolarità, delle cauzioni - Recupero crediti - Gestione delle procedure per il controllo interno e per l’auditing Fonte: ART€A L’anagrafica aziendale, che costituisce un serbatoio di dati con cui popolare le domande e le dichiarazioni aziendali e una base per effettuare in maniera corretta l’istruttoria delle domande, consente di gestire le domande, i pagamenti, i controlli ed i relativi esiti. In particolare, per gli aiuti disaccoppiati il collegamento tra il titolo e la superficie abbinabile viene effettuato in automatismo, tramite algoritmo, mentre per gli aiuti accoppiati ai sensi del Titolo IV e del premio qualità è obbligatoria l ’indicazione della destinazione produttiva della superficie aziendale, distinta per particella catastale, così come per i diritti di ritiro. Le attività di controllo sono totalmente tracciate nel Sistema informativo attraverso l’utilizzo di un sistema di check-list riservato alle diverse funzioni e responsabilità dell’organismo pagatore: tecnico, autorizzazione, esecuzione e contabilizzazione. Sono altresì presenti check-list di processo che consentono l’incrocio in qualsiasi fase del controllo sia con il sistema di identificazione delle particelle che degli animali, sia con i registri previsti dalla normativa per garantire i controlli amministrativi a tutela del FEOGA-Garanzia. I controlli vengono effettuati in base a tre procedure: - la prima, di tipo amministrativo, consente di verificare sull’universo delle aziende che la superficie sia correttamente individuata e che le superfici di cui si dichiara la coltivazione siano compatibili con la base catastale; - la seconda prevede dei controlli oggettivi in loco in termini di capi e di compatibilità dei terreni con l’utilizzo dichiarato, su un campione rappresentativo pari al 5% e individuato mediante l’analisi di rischio; - la terza tipologia si avvale di banche dati di diverse fonti per controlli incrociati. In relazione alla condizionalità, i controlli relativi alle condizioni agronomiche e ambientali soddisfacenti e ai criteri di gestione obbligatori vengono effettuati su un campione, pari all’1% del totale delle domande, estratto in base all’analisi di rischio a livello nazionale per il tramite di AGEA 375 Capitolo 13 Coordinamento. I relativi controlli vengono effettuati da ART€A utilizzando delle check-list che consentono di verificare in loco il rispetto dei requisiti su tutti gli elementi richiesti. L’integrazione viene attuata a vari livelli. Il sistema informativo supporta la cooperazione applicativa e lo scambio dati con gli altri soggetti tramite web services, come nel caso dell’importazione on line dei dati relativi a capi di bestiame e allevamenti (Istituto zooprofilattico sperimentale di Teramo) e della sincronizzazione con la banca dati nazionale per la fissazione dei diritti su domanda unica. L’integrazione si realizza mediante l’acquisizione di base di dati regionali di natura pubblica (come l’elenco delle aziende biologiche o gli archivi sul marchio Agriqualità) o anche privata (contratti di affitto dei terreni, ad esempio), che implementano il fascicolo aziendale elettronico. L’integrazione può, inoltre, configurarsi a livello di singola azienda, al cui interno trovano sintesi le diverse politiche e fonti di finanziamento. L’integrazione consente, in questo modo, di individuare le eventuali anomalie e creare un feedback tra gestione e controllo. 13.4.4 Osservazioni conclusive Il processo di decentramento amministrativo, con l’istituzione di Organismi pagatori e il passaggio di funzioni da AGEA agli enti regionali, ha l’obiettivo di concorrere al raggiungimento della semplificazione e della maggior efficienza nei rapporti tra utenti agricoli e pubblica amministrazione, grazie all’autonomia nella gestione degli aiuti comunitari che consente una sempre maggiore rapidità nell’erogazione degli stessi. Il rischio che si può correre è quello di perdere l’uniformità di trattamento, dato il livello di differenziazione nelle modalità di gestione delle informazioni, oltre ai problemi che possono sorgere, ad esempio, nei casi di aziende con centro e unità tecniche dislocate in diverse regioni. Da qui nasce, a maggior ragione, l’esigenza di una efficiente organizzazione informatica e il rafforzamento del coordinamento per stabilire standard comuni in parallelo con il SIAN. Accanto alla necessità di disporre e organizzare in ambito regionale e nazionale un nucleo di informazioni comuni, a livello locale ogni organismo può implementarlo con le rilevazioni o le elaborazioni di dati di cui ritiene opportuno disporre nella propria realtà. Il riconoscimento degli OPR ha consentito di esplorare, anche a seguito della normativa intervenuta, nuovi percorsi e progettare soluzioni diverse, a fronte di un sistema nazionale basato sulla domanda e organizzato in base ai settori e alle diverse tipologie di intervento. In Toscana, assumono particolare rilievo la scelta iniziale di adottare pacchetti applicativi in rete, la centralità dell’anagrafe delle aziende agricole nel sistema informativo e la creazione ex novo di un modello di domanda concepito come una struttura indifferenziata e un documento gerarchico compilato da una base dati che consente di applicare il sistema alle diverse esigenze e ai cambiamenti nelle modalità di intervento delle politiche realizzate nel territorio. Tale sistema permette all’amministrazione regionale di mettersi in relazione con l’azienda agricola nel suo insieme, e non solo con la singola produzione in un settore merceologico separato dagli altri, e di collegare le varie tipologie di intervento con i beneficiari finali indipendentemente dalla fonte di finanziamento. In questo modo, la struttura regionale può avere una visione di insieme e ottimizzare le risorse organizzative e finanziarie, creando una sinergia di cui si avvale l’intero sistema regionale. Appare indubbio che il lungo processo di passaggio ad una “scrivania virtuale” ha presentato delle difficoltà organizzative e delle iniziali resistenze a livello locale, mettendo in luce i punti di inefficienza delle precedenti modalità operative e contribuendo a conferire trasparenza all’intero sistema. 376 Il sistema integrato di gestione e controllo Con riferimento all’introduzione del premio unico aziendale, l’esistenza di un sistema informativo collaudato, basato sull’anagrafe aziendale e il modello unico di domanda, e di una esperienza amministrativa in materia di applicazione di regolamenti comunitari non ha richiesto un notevole adattamento della struttura ART€A per la realizzazione di un sistema di gestione e controllo che risulti integrato. Rimangono da risolvere alcune problematiche, sia a livello comunitario, in cui non risulta chiaramente definito il ruolo degli Organismi regionali, che nazionale, data la presenza di strutture di prima, seconda e terza generazione accanto ad un organismo centrale e una situazione in divenire alquanto diversificata. 377