INSIEME SIAMO PIU` FORTI CON CONFCOMMERCIO HAI UN

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INSIEME SIAMO PIU` FORTI CON CONFCOMMERCIO HAI UN
Azienda certificata
UNI EN ISO 9001/2008
Certificato. N. 501009206
INSIEME SIAMO PIU’ FORTI
CON CONFCOMMERCIO HAI UN GRANDE ALLEATO SEMPRE AL TUO FIANCO
circolare 31-2014
3 ottobre 2014
Per le imprese del Linee di indirizzo su come applicare in modo semplificato il sistema Haccp
settore alimentare nelle piccole imprese del settore alimentare..... ottava parte
HACCP
Semplificazione
del sistema di
autocontrollo
nelle
microimprese
alimentari
(ottava parte)
6.VERIFICA DEL PERSONALE
E’ IMPORTANTE CHE TUTTI GLI OPERATORI ADOTTINO BUONE
PRATICHE
DI
IGIENE
PERSONALE
PER
PREVENIRE
CONTAMINAZIONI BATTERICHE
Cosa e come fare
perché
Utilizzare abiti puliti, usati esclusivamente per le Gli abiti utilizzati per più attività possono veicolare
attività
microrganismi potenzialmente patogeni
Legare i capelli ed utilizzare un copricapo durante la I capelli possono cadere negli alimenti
preparazione dei cibi
Non utilizzare gioielli o orologi durante la Questi oggetti sono veicolo di sporco e possono
preparazione degli alimenti
cadere negli alimenti inoltre non consentono il
corretto lavaggio delle mani
Avere sempre mani curate e unghie corte e pulite
Lo sporco viene frequentemente veicolato dalle mani
Non toccarsi i capelli, fumare o mangiare ne Queste attività possono veicolare lo sporco, la
masticare chewing gum durante la preparazione cenere, le sigarette e i chewing gum possono cadere
degli alimenti
negli alimenti
Lavarsi frequentemente le mani, soprattutto dopo Le contaminazioni crociate (alimenti crudi/cotti) sono
una pausa, dopo aver toccato carni crude o uova e uno dei pericoli maggiori
prima di toccare alimenti pronti al consumo
Asciugarsi le mani con carta a perdere evitando La carta usa e getta rappresenta uno tra i sistemi più
materiali come stracci riutilizzabili
sicuri per asciugare le mani in quanto evita possibili
contaminazioni
Il personale deve avvisare immediatamente i I batteri possono essere veicolati agli alimenti dal
superiori nel caso di malattia, diarrea o vomito. Nel personale affetto da patologie o da ferite aperte
caso di tagli o ferite queste devono essere
adeguatamente protette con materiale impermeabile
e possibilmente colorato
7. CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI
LA
CORRETTA
CONSERVAZIONE
DELLE
MATERIE
CONTRIBUISCE A GARANTIRE LA SICUREZZA ALIMENTARE
Cosa e come fare
Conservare le materie prime secondo quanto
riportato in etichetta
Conservare gli alimenti refrigerati/congelati nelle
confezioni originali integre e comprensive di etichetta
o in contenitori chiusi
PRIME
perché
Temperature di conservazione non idonee possono
compromettere la salubrità degli alimenti
Confezioni
danneggiate
possono
permettere
l’ingresso di microrganismi patogeni. Merci non
correttamente etichettate possono essere utilizzate
oltre la data di scadenza o mantenute ad una
temperatura non corretta
Per evitare di dover scartare prodotti scaduti
Controllare periodicamente la scadenza dei prodotti
conservati
Conservare anche i prodotti non deperibili secondo Un abuso termico può alterare le caratteristiche dei
quanto riportato in etichetta
prodotti che devono essere conservati in luogo
fresco
Controllare regolarmente i locali di stoccaggio
Un controllo periodico permette di segnalare
tempestivamente la presenza di infestanti, sporcizia,
alimenti deteriorati, scaduti o prossimi alla data di
scadenza
Pulire e sbrinare regolarmente frigoriferi e congelatori
Una manutenzione regolare garantisce un corretto
funzionamento degli apparecchi ed evita la
formazione di muffe
Rispettare il corretto immagazzinamento: le merci E’ importante disporre i prodotti in modo da utilizzare
vanno conservate alla temperatura prevista e prima quelli con scadenza più ravvicinata così da
utilizzate dando priorità a quelle con scadenza più non avere giacenze inutilizzate e scadute
ravvicinata
8. ETICHETTATURA
LE ETICHETTE DEGLI ALIMENTI FORNISCONO IMPORTANTI
INFORMAZIONI SULLA COMPOSIZIONE, LA DATA DI SCADENZA E LE
MODALITÀ DI CONSERVAZIONE
Cosa e come fare
Non eliminare l’etichetta dei prodotti confezionati fino
a quando l’alimento è utilizzabile
Gli alimenti confezionati presso lo stabilimento
devono riportare le indicazioni minime previste dal
D.lgs 109/92
perché
Le informazioni contenute possono essere molto
importanti (temperatura di conservazione, lotto ecc)
E’ importante garantire la tracciabilità del prodotto (ai
sensi del Regolamento CE 178/2002) e valutarne le
condizioni di conservazione, la data di scadenza ecc.
INDICAZIONI MINIME PREVISTE PER LEGGE PER PRODOTTI CONFEZIONATI (MATERIE PRIME)
•
la denominazione di vendita;
•
l’elenco degli ingredienti in ordine decrescente;
•
la quantità netta o la quantità nominale;
•
il Termine Minimo di Conservazione o la Data di Scadenza, a seconda della deperibilità del prodotto;
•
il nome o la ragione sociale del fabbricante o del confezionatore o del Responsabile commerciale);
•
la sede dello stabilimento di produzione o confezionamento;
•
il lotto;
•
le modalità di conservazione (congelato, refrigerato, temperatura ambiente);
•
le istruzioni per l’uso (da consumarsi previa cottura, da conservare al fresco dopo l’apertura ecc.);
•
l’eventuale presenza di allergeni.
Fine ottava parte
Focus su....
“La disciplina del
lavoro minorile”
Premessa
La legislazione del lavoro minorile è di notevole importanza in
considerazione della delicatezza e complessità degli interessi che involge e,
proprio in considerazione di ciò, è da sempre sottoposta a controlli specifici
ed una tutela particolare da parte del legislatore.
Requisiti per l’instaurazione del rapporto di lavoro
I presupposti per la valida e corretta instaurazione di un rapporto di lavoro
con un soggetto minorenne sono fondamentalmente due:
il compimento dell’età minima espressamente prevista dalla legge
(oggi è fissata in 16 anni) e l’assolvimento dell’obbligo scolastico.
Laddove il minore, da avviare al lavoro, dovesse essere un cittadino
extracomunitario ulteriore requisito per la regolare assunzione sarà il
possesso di un regolare titolo di soggiorno che consenta lo svolgimento di
attività lavorativa.
Ovviamente, qualora dovesse mancare uno dei requisiti evidenziati non
può, legittimamente, essere instaurato un regolare contratto di lavoro.
La sorveglianza sanitaria
L’assunzione di un minorenne è subordinata all’effettuazione di una visita
medica preventiva che ne accerti l’idoneità alla specifica attività lavorativa
cui sarà adibito. La c.d. idoneità alla mansione del minore sarà oggetto di
periodico controllo, fino alla maggiore età, mediante visite con intervalli non
superiori ad un anno.
Le modalità di effettuazione delle visite mediche si differenziano a seconda
che il datore di lavoro sia soggetto o meno all’obbligo di sorveglianza
sanitaria. Qualora vi sia l’obbligo di sorveglianza sanitaria, il lavoratore
minorenne deve essere sottoposto a visita da parte del medico competente
puntualmente nominato in azienda. Qualora, invece, il datore di lavoro non
sia sottoposto al succitato obbligo, tanto la visita preassuntiva che quelle
periodiche dovranno essere effettuate, a cura e spese del datore di lavoro,
presso l’Asl territorialmente competente ovvero presso un medico
convenzionato con il servizio sanitario nazionale.
La valutazione dei rischi
Il D. Lgs. 81/2008 (Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro)
così come modificato ed integrato dal correttivo 106/09, ha
inderogabilmente prescritto che il datore di lavoro, prima di adibire i
minori al lavoro e comunque in occasione di ogni modifica rilevante
delle condizioni di lavoro, è tenuto ad effettuare la valutazione dei
rischi.
Nel procedere al succitato adempimento si dovrà tenere nella debita
considerazione:
• lo sviluppo non ancora completo del soggetto, la mancanza di esperienza,
di consapevolezza e di capacità di discernimento in merito ai rischi
lavorativi, esistenti o possibili, in relazione all’età;
• le attrezzature e la sistemazione del luogo e del posto di lavoro;
• la natura, il grado e la durata dell’esposizione agli agenti chimici, biologici
e fisici;
• la movimentazione manuale dei carichi;
• la sistemazione, la scelta, l’utilizzazione e la manipolazione delle
attrezzature di lavoro;
• la pianificazione dei processi di lavoro e dello svolgimento del lavoro e
della loro interazione sull’organizzazione generale del lavoro;
• la situazione della formazione e dell’informazione dei minori.
Particolarità della disciplina del rapporto di lavoro dei minorenni
Il rapporto di lavoro instaurato con i lavoratori minorenni, una volta accertata
la presenza dei presupposti di legge in precedenza illustrati, è soggetto alle
medesime norme previste per la generalità dei rapporti di lavoro, salvo
peculiari disposizioni dettate in considerazione della loro situazione.
Orario di lavoro
In relazione all’orario di lavoro occorre precisare che la durata massima non
può superare:
- per gli adolescenti (16-18 anni): le 8 ore giornaliere, le 40 settimanali.
Sono espressamente prescritti anche dei riposi intermedi in quanto la
prestazione lavorativa non può protrarsi, senza interruzione, per più di 4 ore
e mezza. Decorso questo periodo il minore ha diritto ad un riposo
intermedio di almeno un’ora.
In via generale è vietato adibire i minori al lavoro notturno.
Riposo settimanale
Come noto, il vigente ordinamento tutela espressamente il lavoro prestato
da parte di un soggetto minorenne. In particolar modo, il legislatore ha
disposto particolari tutele in materia di orario di lavoro e di riposi per il
minore che presti attività di lavoro subordinato. Di fatto ‘ai minori deve
essere assicurato un periodo di riposo settimanale di almeno due giorni, se
possibile consecutivi, e comprendente la domenica. Per comprovate ragioni
di ordine tecnico e organizzativo, il periodo minimo di riposo può essere
ridotto, ma non può comunque essere inferiore a 36 ore consecutive. Tali
periodi possono essere interrotti nei casi di attività caratterizzate da periodi
di lavoro frazionati o di breve durata nella giornata. Ai minori impiegati in
attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario o
nel settore dello spettacolo, nonché, con esclusivo riferimento agli
adolescenti, nei settori turistico, alberghiero o della ristorazione, il riposo
settimanale può essere concesso anche in un giorno diverso dalla
domenica’.
Pertanto dalla disposizione sopracitata si rileva che per:
• i minori in genere, nelle attività lavorative di carattere culturale, artistico
sportivo, pubblicitario o nel settore dello spettacolo, ovvero
• i soli adolescenti, nei settori turistico, alberghiero o della ristorazione è
ammessa la possibilità di concedere il riposo settimanale in un giorno
diverso dalla domenica.
Le sanzioni
La violazione della normativa in materia di lavoro minorile comporta a carico
del datore di lavoro l’applicazione di un sistema sanzionatorio, in parte
penale ed in parte amministrativo.
Da quanto evidenziato che le violazioni possono essere di due tipi:
• illeciti di natura amministrativa, puniti con sanzione amministrativa;
• illeciti di natura penale punti con l’arresto ovvero con pena alternativa
dell’arresto fino a 6 mesi o dell’ammenda.
In merito agli illeciti amministrativi possono essere definiti mediante il
pagamento, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica
degli estremi della violazione, di una somma in misura ridotta pari alla terza
parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o,
se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle
spese del procedimento.
In caso di illeciti penali, le contravvenzioni punite con la pena alternativa
dell’arresto o dell’ammenda potranno essere estinte attraverso
l’adempimento di una somma pari al quarto del massimo dell’ammenda
stabilito per la contravvenzione commessa.
In tal caso l’organo di vigilanza che accerta la violazione ha l’obbligo di
riferire al Pubblico Ministero la notizia di reato inerente alla contravvenzione
e di comunicare successivamente allo stesso l’adempimento della
prescrizione ed il pagamento della somma, ovvero l’inadempimento.
Nel primo caso il Pubblico Ministero richiede l’archiviazione, nel secondo
caso farà seguito un procedimento penale a carico del contravventore,
nell’ambito del quale un eventuale adempimento in un tempo superiore a
quello indicato nella prescrizione, ovvero l’eliminazione delle conseguenze
dannose o pericolose della contravvenzione sono valutati ai fini
dell’applicazione dell’oblazione.
Modelli
semplificati per la
redazione dei
piani di sicurezza
nei cantieri
Per le imprese interessate si ritiene utile informare che, con avviso
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2014, il
Ministero del Lavoro ha reso noto che, in data 9 settembre 2014, con
decreto interministeriale, sono stati individuati i modelli semplificati per la
redazione del:
• piano operativo di sicurezza (POS) – da utilizzarsi da parte dei datori di
lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici
• piano di sicurezza e coordinamento (PSC) – da utilizzarsi da parte dei
coordinatori del cantiere
• fascicolo dell'opera (FO) - da utilizzarsi da parte dei coordinatori del
cantiere
• piano di sicurezza sostitutivo (PSS) – da utilizzarsi da parte dell'
appaltatore o del concessionario
Il provvedimento è reperibile nel sito Internet del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali (http://www.lavoro.gov.it/Lavoro) all'interno della sezione
"Sicurezza sul lavoro".
Corsi di
formazione
Confcommercio organizza corsi di formazione di Barman e Cappuccineria:
- Corso Barman 1° livello – 20,21,22, 27, 28 ottobre 2014 dalle ore 9 alle
ore 13
- Corso base di Cappuccineria – 3, 4, 5 dicembre dalle ore 8.30 alle ore
12.30
per informazioni ed iscrizioni: Simona Visioli (tel. 0372 567623)
I corsi sono gratuiti per le ditte iscritte all’Ente Bilaterale - EN.BI.TE
Confcommercio
della
provincia di
Cremona
Uffici:
Cremona: via Manzoni 2 tel. 0372 567611 – fax 0372 567630
e-mail [email protected]
Crema: via del Commercio 33 – tel. 0373 399988 – fax 0373 399989
e-mail [email protected]
Soresina: Largo Cairoli 8 cell. 340 52.33.543
aperto il Martedì orari 9,00-12,30/14,00-16,45
e-mail [email protected]
Casalmaggiore: via Cavour 55 cell. 340 52.33.543
aperto il Giovedì orari 9,30-12,30/14,00-16,45
e-mail [email protected]
Pizzighettone: presso biblioteca comunale
aperto il primo e terzo mercoledì del mese
dalle ore 9,00 alle 12,00