Notifica di incapacità al lavoro/al guadagno

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Notifica di incapacità al lavoro/al guadagno
Notifica di incapacità al lavoro/al guadagno
Azienda Contratto n°
Cognome Nome
Data di nascita N° di assicurazione sociale 756.
Via/n° NPA/Luogo
Dati sulla persona assicurata
Importo del salario annuo AVS per la persona assicurata all’inizio
dell’incapacità al guadagno? CHF
La persona assicurata è impiegata presso più datori di lavoro?
 sì
 no
Se sì, presso quali?
Incapacità al guadagno a seguito  di malattia
 di infortunio
Inizio incapacità al guadagno
Tipo di malattia/infortunio Grado di incapacità al guadagno/al lavoro
Grado
%
dal
al
Grado
%
dal
al
Grado
%
dal
al
Medico curante (in caso di istituti ospedalieri indicare anche il reparto)
Nome/indirizzo
Nome/indirizzo
Istituti di assicurazione coinvolti
Assicurazione contro gli infortuni
Danno/N. rif.
Assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia
Assicurazione militare
 sì
 no
Altri istituti di assicurazione interessati (anche assicurazioni sociali estere)
È stata inviata notifica all’Assicurazione federale per l’invalidità per il rilevamento tempestivo?
La notifica avviene in data
Notifica tramite
Ufficio AI di competenza
Cassa di compensazione di competenza Notifica di incapacità al lavoro/al guadagno
Swisscanto Flex Fondazione Collettiva
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Se nell’arco di 90 giorni una persona assicurata risulta incapace al lavoro almeno al 40% per un periodo di durata superiore a 60
giorni, tale circostanza deve essere notificata. Il modulo «Notifica di incapacità al guadagno» del nostro riassicuratore Swiss Life
deve essere compilato, firmato dall’assicurato e presentato alla Swisscanto Flex Fondazione Collettiva unitamente alla necessaria
documentazione. Contestualmente alla notifica alla Swisscanto Flex Fondazione Collettiva, invitate la persona assicurata a contattare l’Assicurazione federale per l’invalidità per il rilevamento tempestivo del caso. Questa misura ha l’obiettivo di consentire un
contatto tempestivo con la persona assicurata la cui capacità lavorativa risulta limitata per motivi di salute e per la quale sussiste il
rischio di una cronicizzazione dello stato attuale. Una pretesa alle prestazioni può essere notificata da: la persona assicurata; il suo
rappresentante legale; le autorità; il datore di lavoro; oppure soggetti terzi che sostengono regolarmente o assistono in modo costante la persona assicurata. Tale notifica può avvenire anche senza il consenso della persona assicurata, a condizione che questa
sia stata preventivamente informata a tale riguardo.
Documenti necessari:
 Modulo «Notifica di incapacità al guadagno» della Swiss Life
 Certificato medico
 Conteggio dell’infortunio e/o dell’indennità giornaliera
Luogo, Data
Timbro e firma dell’azienda
Swisscanto Flex Fondazione Collettiva
delle Banche Cantonali
Stockerstrasse 33
Casella postale
8021 Zurigo
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Promemoria sull’incapacità al lavoro/al guadagno
Promemoria per il datore di lavoro
Rilevamento tempestivo
Questi provvedimenti perseguono come obiettivo il mantenimento dell’attuale posto di lavoro o l’integrazione in un altro posto di
lavoro, evitando così fin dalle fasi precoci un’incapacità al guadagno di tipo permanente. L’esperienza mostra chiaramente che già
dopo sei mesi di assenza le possibilità di un ritorno proficuo nel mondo del lavoro si riducono in modo significativo.
 Vi preghiamo di segnalarci se una persona assicurata è stata incapace al guadagno per almeno il 40% per un periodo superiore
a 60 giorni nell’arco complessivo di 90 giorni.
 In assenza di un rilevamento tempestivo all’attenzione dell’Ufficio AI, ovvero in caso di ritardo nella notifica, la Fondazione può
deliberare un differimento nella corresponsione delle prestazioni.
Requisito per una rendita di invalidità
Una persona assicurata è considerata invalida se a seguito di un danno alla salute di tipo fisico o psichico a seguito di malattia,
infermità o infortunio risulta del tutto o in parte incapace al guadagno prevedibilmente in modo permanente o comunque per un
periodo di tempo molto esteso. È altresì considerato invalido chi non è più in grado di svolgere del tutto o anche in parte l’attività
effettuata prima dell’insorgere dell’invalidità ovvero un’altra mansione esigibile in un’altra professione, subendo così un chiaro
pregiudizio reddituale. Un’incapacità al guadagno inferiore al 40% non è considerata come invalidità e non giustifica quindi alcun
diritto al percepimento delle prestazioni della cassa pensione.
Grado d’invalidità in %
Dal 40% ¼ di rendita
Dal 50% ½ rendita
Dal 60% ¾ di rendita
Dal 70% rendita al 100%
A partire da quando ha inizio il diritto alle prestazioni AI?
Il diritto a una prestazione AI ha inizio al più presto dopo la decorrenza del termine di attesa di un anno. Durante questo anno, il
grado di incapacità al lavoro deve risultare pari in media ad almeno il 40%, una volta trascorso questo termine deve continuare
ad essere presente un’incapacità al guadagno in misura almeno analoga. Inoltre, il diritto alla rendita matura al più presto sei mesi
dopo la presentazione della notifica presso l’Ufficio AI e al più presto nel mese successivo al compimento del 18° anno di età.
Incapacità al lavoro non è sinonimo di incapacità al guadagno
L’AI opera una distinzione tra incapacità al lavoro e incapacità al guadagno.
È incapace al lavoro chi, a seguito di un danno alla salute, non è più in grado di svolgere il suo precedente lavoro o svolgere una
funzione analoga nello stesso ambito di attività. Il grado di incapacità al lavoro viene stabilito dal medico curante.
È invece incapace al guadagno chi, a seguito di un danno alla salute, non è più in grado di svolgere nessuna delle attività lavorative che possono essere prese in considerazione sull’intero mercato del lavoro. Ai fini della misurazione del grado di invalidità è
determinante esclusivamente l’incapacità al guadagno, la quale viene determinata dall’Ufficio AI.
Quando termina il diritto alle rendite AI?
Il diritto alle rendite AI si estingue nel momento in cui non risultano più adempiuti i relativi requisiti, al più tardi all’età di pensionamento ordinario AVS.
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