P.A. - Comune di Finale Ligure

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COMUNE DI FINALE LIGURE
(PROVINCIA DI SAVONA)
Deliberazione della Giunta Comunale
Nr. Prog. 112
OGGETTO:
Determinazione, ai fini tributari, dei valori di mero indirizzo delle aree
fabbricabili delle singole proposte progettuali oggetto del Programma
Attuativo (P.A.) approvato con delibera di C.C. n. 118/2009.
L’anno duemilaquindici questo giorno diciotto del mese di giugno alle ore 10:00 convocata con
appositi avvisi si è riunita nella solita sala delle adunanze la Giunta Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:
N.
NOMINATIVO
Presente
1
FRASCHERELLI UGO
x
2
BRICHETTO CLARA
x
3
CASANOVA CLAUDIO
x
4
GUZZI ANDREA
x
5
ORSO MARINELLA
x
6
VENERUCCI DELIA
x
Assente
Assiste il Segretario Generale: Dott.ssa Rosa Puglia.
Assenti giustificati i Sigg.:
Il Sig. Ugo Frascherelli, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatata la legalità
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti
all'ordine del giorno.
Comunicata ai Capigruppo
"Art.125, D.Lgs. 267/2000"
N. 112
OGGETTO:
Determinazione, ai fini tributari, dei valori di mero indirizzo delle aree fabbricabili
delle singole proposte progettuali oggetto del Programma Attuativo (P.A.)
approvato con delibera di C.C. n. 118/2009.
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATI gli art. 8 (Imposta municipale propria) e 9 (Applicazione dell'imposta
municipale propria) del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, come modificati dall'art. 1 della L.
27/12/2013 n. 147, e l'art. 13 (anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria)
del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 e s.m.i., convertito con modificazioni dalla Legge 22
dicembre 2011 n. 214;
DATO ATTO che a decorrere dall'anno 2012 l'Imposta Comunale sugli Immobili
(ICI) è stata sostituita dall'Imposta Municipale Propria (IMU) che ha per presupposto il
possesso di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili; relativamente alle aree
fabbricabili restano ferme, ai sensi del sopracitato art.13 del D.L. 201/2011, la definizione
e la base imponibile come già individuate dal D.Lgs.30 dicembre 1992 n. 504, istitutivo
dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), che:
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all'art.2, comma 1 lettera b), definisce fabbricabile l'area utilizzabile a scopo
edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle
possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti
dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità;
all'art. 5, comma 5, definisce il valore imponibile delle aree fabbricabili quale valore
venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo
riguardo a:
✗ zona territoriale di ubicazione,
✗ indice di edificabilità,
✗ destinazione d'uso consentita,
✗ oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la
costruzione,
✗ prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe
caratteristiche;
all'art. 5, comma 6, dispone che in caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di
demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma
1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457 – fattispecie ora disciplinate
dall'art.3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, recante il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia – la base imponibile è costituita dal
valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto
stabilito nell'articolo 2, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera,
fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione
ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o
ristrutturato è comunque utilizzato;
VISTI:
il D.L. 30/06/2006 n. 223, convertito con modificazioni nella L. 4/8/2006 n. 248, ed
in particolare l'art. 36, comma 2, che ha fornito interpretazione autentica dell'art. 2
comma 1 lettera b) D.Lgs. 504/1992 relativo alla definizione di area edificabile ai fini
fiscali e la numerosa giurisprudenza in materia;
la Legge 27/12/2013 n. 147 (legge di stabilità per l'anno 2014), art. 1 commi dal 639
al 705, che ha introdotto, a decorrere dall'anno 2014, l'Imposta Unica Comunale
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(IUC) composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU), per la quale ha fatto salva la
normativa soprarichiamata concernente l'applicazione del tributo; dal Tributo sui
Servizi Indivisibili (TASI) e dalla Tassa sui Rifiuti (TARI);
l'art. 1, comma 679, della Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di Stabilità per l'anno
2015), che ha confermato anche per l'anno 2015 l'applicazione della IUC;
RICHIAMATE:
la deliberazione di G.C. n. 47 del 27/03/2009 con cui sono stati approvati, ai fini
dell'applicazione dell'ICI, i valori venali medi minimi, di mero indirizzo, delle aree
indicate dal Piano Urbanistico Comunale (PUC) come fabbricabili, senza necessità
della preventiva approvazione del P.A. (Programma Attuativo);
la successiva deliberazione di G.C. n. 48 del 11/04/2013 con cui i valori adottati
con la sopracitata deliberazione di G.C.n. 47/2009, applicabili anche ai fini dell'IMU,
sono stati ridotti, a decorrere dall'anno 2013, del 20% stante il perdurare della crisi
economica che ha colpito in particolare il settore edilizio/immobiliare incidendo
negativamente sugli interventi per la costruzione di nuovi fabbricati o
ristrutturazione di quelli già esistenti e determinando un sensibile calo nel mercato
delle compravendite immobiliari;
DATO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 118 del 30/11/2009 è
stato approvato il Programma Attuativo (P.A.) di cui all'art. 55 della Legge Regionale
36/1997, comprendente le proposte progettuali e gli interventi di urbanizzazione e
dotazione di spazi per le funzioni pubbliche e di uso pubblico, in linea con gli obiettivi e le
previsioni urbanizzatorie del Piano Urbanistico Comunale (PUC);
RITENUTO opportuno, in virtù dell'approvazione del suddetto Programma Attuativo,
dotare l'ufficio tributi di uno strumento, analogo a quello utilizzato negli anni precedenti,
per l'attività di verifica, liquidazione ed accertamento dell’imposta in materia di IMU, per le
annualità per le quali non è ancora intervenuta decadenza;
VISTO l'elaborato redatto dal competente servizio edilizia privata nel quale sono
riportati i valori, di mero indirizzo, delle aree fabbricabili delle singole proposte progettuali
approvate (schede), agli effetti dell'IMU per l'anno 2015, applicabili anche per la
determinazione della base imponibile ai fini dell'accertamento e della liquidazione per le
annualità per le quali non è intervenuta decadenza;
DATO ATTO che la metodologia di calcolo dei valori individuati nel suddetto
elaborato rispetta i criteri indicati dall'art. 5 comma 5 del D.Lgs. 504/1992, richiamati
dall'art.13 comma 3 del D.L. 201/2011, la cui documentazione di stima, per singola
proposta progettuale (scheda), è allegata al presente provvedimento;
DATO ATTO inoltre che i valori, così come individuati nell'elaborato allegato,
costituiscono per l’ufficio tributi un idoneo strumento su cui basare l’attività di verifica,
liquidazione ed accertamento dell’imposta mentre per il contribuente rappresentano uno
strumento di indirizzo per determinare il valore imponibile su cui calcolare l’imposta
dovuta;
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CONSIDERATO inoltre che:
la determinazione dei valori di cui sopra, comportando una predeterminazione del
gettito derivante dalle aree fabbricabili, semplifica i rapporti fra il cittadino
contribuente e l'amministrazione comunale e costituisce un importante strumento di
deflazione del contenzioso;
i valori determinati dal Comune sono di mero indirizzo in quanto puramente
orientativi, derogabili dall'ufficio tributi, qualora inferiori ai valori di mercato indicati in
atti pubblici e privati, e dal contribuente qualora dimostri, con atti pubblici o privati,
valori inferiori a quelli determinati dal Comune, facendo così salvo il principio di
legge (art. 5 comma 5 D.Lgs. 504/1992) secondo il quale per le aree edificabili la
base imponibile è costituita dal valore venale delle stesse;
VISTO il Decreto Ministero Interno 13/05/2015, pubblicato sulla G.U. n. 115 del
20/05/2015, che ha prorogato al 30 luglio 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di
previsione per l’anno 2015;
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VISTI:
gli artt. 42, 48 e 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
l'art. 50 della L. 27/12/1997 n. 449;
il Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Comunale sugli Immobili
(ICI), approvato con deliberazione di C.C. n. 106 del 22/12/1998 e s.m.i.;
il Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU),
approvato con deliberazione di C.C. n. 55 del 25/08/2014;
l'allegato parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1.
Di recepire ed approvare i valori, di mero indirizzo, delle aree fabbricabili relative
alle singole proposte progettuali approvate, oggetto del Programma Attuativo (P.A.)
di cui all'art. 55 della Legge Regionale 36/1997 - approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 118 del 30/11/2009, riportate nel prospetto di sintesi redatto
dal competente servizio edilizia privata, allegato alla presente sub “A” parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che la metodologia
di calcolo dei valori, che rispetta i criteri indicati dall'art. 5 comma 5 del D.Lgs.
504/1992 richiamati dall'art. 13 comma 3 del D.L. 201/2011, è evidenziata nella
scheda relativa ad ogni singola proposta progettuale, allegata.
2.
Di dare atto che i suddetti valori sono di mero indirizzo, derogabili qualora da atti
pubblici o privati risultino valori di mercato diversi da quelli indicati determinati dal
Comune facendo così salvo il principio di legge (art. 5 comma 5 D.Lgs. 504/1992)
secondo il quale per le aree edificabili la base imponibile è costituita dal valore
venale delle stesse.
3.
Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, espressa nelle forme di legge, il
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo
comma, del D. Lgs. 267/2000.
4.
Di dare atto che la presente deliberazione sarà esecutiva a partire dal decimo
giorno successivo alla sua pubblicazione.
ATTESTAZIONI E PARERI
(AI SENSI DELL'ART. 49 D.LGS. 267 DEL 18.08.2000)
Il Responsabile del Settore Territorio Ambiente Opere e Lavori, Giancarlo Ponte, ha
espresso, sulla presente deliberazione, parere Favorevole
IL RESPONSABILE
F.to Giancarlo Ponte
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Rosa Puglia
Il Sindaco
F.to Ugo Frascherelli
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs.
82/2005 e rispettive norme collegate