P.A. - Comune di Finale Ligure
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COMUNE DI FINALE LIGURE (PROVINCIA DI SAVONA) Deliberazione della Giunta Comunale Nr. Prog. 112 OGGETTO: Determinazione, ai fini tributari, dei valori di mero indirizzo delle aree fabbricabili delle singole proposte progettuali oggetto del Programma Attuativo (P.A.) approvato con delibera di C.C. n. 118/2009. L’anno duemilaquindici questo giorno diciotto del mese di giugno alle ore 10:00 convocata con appositi avvisi si è riunita nella solita sala delle adunanze la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: N. NOMINATIVO Presente 1 FRASCHERELLI UGO x 2 BRICHETTO CLARA x 3 CASANOVA CLAUDIO x 4 GUZZI ANDREA x 5 ORSO MARINELLA x 6 VENERUCCI DELIA x Assente Assiste il Segretario Generale: Dott.ssa Rosa Puglia. Assenti giustificati i Sigg.: Il Sig. Ugo Frascherelli, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno. Comunicata ai Capigruppo "Art.125, D.Lgs. 267/2000" N. 112 OGGETTO: Determinazione, ai fini tributari, dei valori di mero indirizzo delle aree fabbricabili delle singole proposte progettuali oggetto del Programma Attuativo (P.A.) approvato con delibera di C.C. n. 118/2009. LA GIUNTA COMUNALE RICHIAMATI gli art. 8 (Imposta municipale propria) e 9 (Applicazione dell'imposta municipale propria) del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, come modificati dall'art. 1 della L. 27/12/2013 n. 147, e l'art. 13 (anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria) del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 e s.m.i., convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214; DATO ATTO che a decorrere dall'anno 2012 l'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) è stata sostituita dall'Imposta Municipale Propria (IMU) che ha per presupposto il possesso di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili; relativamente alle aree fabbricabili restano ferme, ai sensi del sopracitato art.13 del D.L. 201/2011, la definizione e la base imponibile come già individuate dal D.Lgs.30 dicembre 1992 n. 504, istitutivo dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), che: • • • • • all'art.2, comma 1 lettera b), definisce fabbricabile l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità; all'art. 5, comma 5, definisce il valore imponibile delle aree fabbricabili quale valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo a: ✗ zona territoriale di ubicazione, ✗ indice di edificabilità, ✗ destinazione d'uso consentita, ✗ oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ✗ prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche; all'art. 5, comma 6, dispone che in caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457 – fattispecie ora disciplinate dall'art.3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia – la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 2, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato; VISTI: il D.L. 30/06/2006 n. 223, convertito con modificazioni nella L. 4/8/2006 n. 248, ed in particolare l'art. 36, comma 2, che ha fornito interpretazione autentica dell'art. 2 comma 1 lettera b) D.Lgs. 504/1992 relativo alla definizione di area edificabile ai fini fiscali e la numerosa giurisprudenza in materia; la Legge 27/12/2013 n. 147 (legge di stabilità per l'anno 2014), art. 1 commi dal 639 al 705, che ha introdotto, a decorrere dall'anno 2014, l'Imposta Unica Comunale • • • (IUC) composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU), per la quale ha fatto salva la normativa soprarichiamata concernente l'applicazione del tributo; dal Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) e dalla Tassa sui Rifiuti (TARI); l'art. 1, comma 679, della Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di Stabilità per l'anno 2015), che ha confermato anche per l'anno 2015 l'applicazione della IUC; RICHIAMATE: la deliberazione di G.C. n. 47 del 27/03/2009 con cui sono stati approvati, ai fini dell'applicazione dell'ICI, i valori venali medi minimi, di mero indirizzo, delle aree indicate dal Piano Urbanistico Comunale (PUC) come fabbricabili, senza necessità della preventiva approvazione del P.A. (Programma Attuativo); la successiva deliberazione di G.C. n. 48 del 11/04/2013 con cui i valori adottati con la sopracitata deliberazione di G.C.n. 47/2009, applicabili anche ai fini dell'IMU, sono stati ridotti, a decorrere dall'anno 2013, del 20% stante il perdurare della crisi economica che ha colpito in particolare il settore edilizio/immobiliare incidendo negativamente sugli interventi per la costruzione di nuovi fabbricati o ristrutturazione di quelli già esistenti e determinando un sensibile calo nel mercato delle compravendite immobiliari; DATO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 118 del 30/11/2009 è stato approvato il Programma Attuativo (P.A.) di cui all'art. 55 della Legge Regionale 36/1997, comprendente le proposte progettuali e gli interventi di urbanizzazione e dotazione di spazi per le funzioni pubbliche e di uso pubblico, in linea con gli obiettivi e le previsioni urbanizzatorie del Piano Urbanistico Comunale (PUC); RITENUTO opportuno, in virtù dell'approvazione del suddetto Programma Attuativo, dotare l'ufficio tributi di uno strumento, analogo a quello utilizzato negli anni precedenti, per l'attività di verifica, liquidazione ed accertamento dell’imposta in materia di IMU, per le annualità per le quali non è ancora intervenuta decadenza; VISTO l'elaborato redatto dal competente servizio edilizia privata nel quale sono riportati i valori, di mero indirizzo, delle aree fabbricabili delle singole proposte progettuali approvate (schede), agli effetti dell'IMU per l'anno 2015, applicabili anche per la determinazione della base imponibile ai fini dell'accertamento e della liquidazione per le annualità per le quali non è intervenuta decadenza; DATO ATTO che la metodologia di calcolo dei valori individuati nel suddetto elaborato rispetta i criteri indicati dall'art. 5 comma 5 del D.Lgs. 504/1992, richiamati dall'art.13 comma 3 del D.L. 201/2011, la cui documentazione di stima, per singola proposta progettuale (scheda), è allegata al presente provvedimento; DATO ATTO inoltre che i valori, così come individuati nell'elaborato allegato, costituiscono per l’ufficio tributi un idoneo strumento su cui basare l’attività di verifica, liquidazione ed accertamento dell’imposta mentre per il contribuente rappresentano uno strumento di indirizzo per determinare il valore imponibile su cui calcolare l’imposta dovuta; • • CONSIDERATO inoltre che: la determinazione dei valori di cui sopra, comportando una predeterminazione del gettito derivante dalle aree fabbricabili, semplifica i rapporti fra il cittadino contribuente e l'amministrazione comunale e costituisce un importante strumento di deflazione del contenzioso; i valori determinati dal Comune sono di mero indirizzo in quanto puramente orientativi, derogabili dall'ufficio tributi, qualora inferiori ai valori di mercato indicati in atti pubblici e privati, e dal contribuente qualora dimostri, con atti pubblici o privati, valori inferiori a quelli determinati dal Comune, facendo così salvo il principio di legge (art. 5 comma 5 D.Lgs. 504/1992) secondo il quale per le aree edificabili la base imponibile è costituita dal valore venale delle stesse; VISTO il Decreto Ministero Interno 13/05/2015, pubblicato sulla G.U. n. 115 del 20/05/2015, che ha prorogato al 30 luglio 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2015; • • • • • VISTI: gli artt. 42, 48 e 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; l'art. 50 della L. 27/12/1997 n. 449; il Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), approvato con deliberazione di C.C. n. 106 del 22/12/1998 e s.m.i.; il Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU), approvato con deliberazione di C.C. n. 55 del 25/08/2014; l'allegato parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000; A voti unanimi espressi nei modi di legge, DELIBERA 1. Di recepire ed approvare i valori, di mero indirizzo, delle aree fabbricabili relative alle singole proposte progettuali approvate, oggetto del Programma Attuativo (P.A.) di cui all'art. 55 della Legge Regionale 36/1997 - approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 118 del 30/11/2009, riportate nel prospetto di sintesi redatto dal competente servizio edilizia privata, allegato alla presente sub “A” parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che la metodologia di calcolo dei valori, che rispetta i criteri indicati dall'art. 5 comma 5 del D.Lgs. 504/1992 richiamati dall'art. 13 comma 3 del D.L. 201/2011, è evidenziata nella scheda relativa ad ogni singola proposta progettuale, allegata. 2. Di dare atto che i suddetti valori sono di mero indirizzo, derogabili qualora da atti pubblici o privati risultino valori di mercato diversi da quelli indicati determinati dal Comune facendo così salvo il principio di legge (art. 5 comma 5 D.Lgs. 504/1992) secondo il quale per le aree edificabili la base imponibile è costituita dal valore venale delle stesse. 3. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, espressa nelle forme di legge, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del D. Lgs. 267/2000. 4. Di dare atto che la presente deliberazione sarà esecutiva a partire dal decimo giorno successivo alla sua pubblicazione. ATTESTAZIONI E PARERI (AI SENSI DELL'ART. 49 D.LGS. 267 DEL 18.08.2000) Il Responsabile del Settore Territorio Ambiente Opere e Lavori, Giancarlo Ponte, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere Favorevole IL RESPONSABILE F.to Giancarlo Ponte Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. Il Segretario Generale F.to Dott.ssa Rosa Puglia Il Sindaco F.to Ugo Frascherelli Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate