La Direttiva 2014/26/UE e la gestione collettiva dei diritti d
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La Direttiva 2014/26/UE e la gestione collettiva dei diritti d’autore on-line Saverio Puddu, Baker & McKenzie Roma, 5 maggio 2015 SOMMARIO: LA GESTIONE COLLETTIVA DEI DIRITTI D’AUTORE E CONNESSI. PRINCIPI GENERALI. LA DIRETTIVA 2014/26 UE E I POSSIBILI EFFETTI SUL MERCATO ITALIANO. LA DIRETTIVA 2014/26 UE E LA CONCESSIONE DI LICENZE MULTITERRITORIALI ONLINE. LA GESTIONE COLLETTIVA DEI DIRITTI D’AUTORE E CONNESSI -principi generali- (tipologia di) diritto (tipologia di) sfruttamento territorio (tipologia di) Diritto Esempi: diritto d’autore (musica, pittura, opere del teatro, etc.) diritto connesso del produttore fonografico diritto connesso dell’AIE (tipologia di) Sfruttamento Esempi: comunicazione al pubblico lineare non lineare riproduzione Territorio in quale territorio l’utilizzatore esercita i diritti? Esempio 1: Diffusione di una musica via satellite dall’Italia con ricezione in UK e Spagna diritti: d’autore e connesso del produttore fonografico sfruttamento: comunicazione satellitare (v. art. 1.2 Direttiva 93/83) territorio: Italia (anche se la ricezione avviene in UK e Spagna) collecting competenti: SIAE + SCF Esempio 2: Diffusione di una musica on line con upload in Italia e ricezione in UK e Spagna diritti: d’autore e connesso del produttore fonografico sfruttamento: comunicazione al pubblico via internet (v. Direttiva 2001/29/Ce) territorio: Italia, UK e ES collecting competenti SIAE + SCF (per l’Italia), PRS + PPL (per UK) e SGAE + AGEDI e PROMUSICAE (per la Spagna) Vi sono stati vari tentativi di ricondurre la trasmissione internet ai principi della trasmissione satellitare (cd. paese di origine) ed abbattere così i costi di acquisizione dei diritti. Nessuno di questi ha però avuto sin qui successo. LA DIRETTIVA 2014/26 UE E I POSSIBILI EFFETTI SUL MERCATO ITALIANO. Art.5, comma 2 Direttiva 2014/26 I titolari dei diritti hanno il diritto di autorizzare un organismo di gestione collettiva di loro scelta a gestire • i diritti, • le categorie di diritti o • i tipi di opere e altri materiali protetti di loro scelta, per i territori di loro scelta, indipendentemente dallo Stato membro di nazionalità, di residenza o di stabilimento dell’organismo di gestione collettiva o del titolare dei diritti. La gestione collettiva dei diritti d’autore in Italia. Il monopolio SIAE «L'attività di intermediario […] di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche di cessione per l'esercizio dei diritti [d’autore] ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite e di riproduzione […] di opere tutelate, è riservata in via esclusiva alla SIAE» (art. 180 l.a.) Segnali di apertura del mercato alla concorrenza Trib. Milano 12.9.2014 (caso Soundreef) «Non sembra potersi affermare che per gli autori stranieri sussista un obbligo di rispetto della riserva di legge prevista dal combinato disposto degli artt. 180 e 185 L. aut. per gli autori italiani, e quindi che, ove intendano affidare a terzi la gestione dei loro diritti, si debbano obbligatoriamente rivolgere alla SIAE» «Non vi sono allo stato sufficienti elementi per ritenere che la diffusione di musica da parte di Soundreef nel territorio italiano sia illecita in forza della riserva concessa alla SIAE dall’art. 180 L.aut. Nel sembra infatti potersi affermare che la musica, per lo più, se non esclusivamente, inglese, statunitense o comunque di autori ed interpreti stranieri, gestita da Soundreef e da questa diffusa in Italia in centri commerciali GDO e simili, debba essere obbligatoriamente affidata all’intermediazione di SIAE. Una simile pretesa entrerebbe in conflitto con i principi del libero mercato in ambito comunitario e con i fondamentali principi della libera concorrenza.» Segnali di chiusura del mercato alla concorrenza CG 27.2.2014 C-351/12 (OSA) «L’articolo 16 della direttiva 2006/123/CE [dir. servizi] nonché gli articoli 56 TFUE e 102 TFUE […] non ostano a una normativa di uno Stato membro […] che riservi l’esercizio della gestione collettiva dei diritti d’autore relativi a talune opere protette, nel proprio territorio, ad un unico ente di gestione collettiva dei diritti d’autore e, così facendo, impedisca all’utilizzatore di tali opere […] di beneficiare dei servizi forniti da un ente di gestione stabilito in un altro Stato membro» «I contratti di rappresentanza reciproca […] mirano […] a consentire […] di avvalersi, per la tutela del repertorio in un altro Stato, dell’organizzazione istituita dall’ente di gestione che vi esercita le sue attività, senza essere costretti ad aggiungere a tale organizzazione reti proprie di contratti con gli utilizzatori e controlli in loco». «Laddove si consentisse a un utilizzatore di opere protette […] di scegliere liberamente un qualsiasi ente di gestione stabilito nel territorio dell’Unione al fine di ottenere l’autorizzazione per l’utilizzo delle opere e di pagare le remunerazioni da esso dovute, si determinerebbero, allo stadio attuale del diritto dell’Unione, rilevanti problemi di controllo riguardanti l’utilizzo di tali opere e il pagamento delle remunerazioni dovute». La gestione collettiva dei diritti connessi in Italia. Art. 39.2 dl. 2012/1: «Al fine di favorire la creazione di nuove imprese nel settore della tutela dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori, mediante lo sviluppo del pluralismo competitivo e consentendo maggiori economicità di gestione nonché l’effettiva partecipazione e controllo da parte dei titolari dei diritti, l’attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d’autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n.633, in qualunque forma attuata, è libera» La liberalizzazione complica molto le negoziazioni con le collecting. Per alcune riflessioni v. infra Denominazione IPAA Ragione sociale Sito web (www.) Data comunicazione Via Messina 19 - 00198 ipaa.eu Roma 31.12.2013 Agenzia per lo sviluppo srl dell’editoria audiovisiva Via Tunisia 38 – 20124 Non disponibile Milano 20.12.2013 Audiocoop coop. Via Pietro Conti 5 - 48018 meiweb.it Faenza (RA) 20.12.2013 Artisti 7607 coop. Viale del Vignola 5 – 00196 artisti7607.com Roma 13.11.2013 Itsright srl Via Verziere Milano 29.03.2013 SCF - consorzio fonografici consorzio Via Leone XIII 14 - 20145 scfitalia.it Milano 29.04.2013 NUOVO IMAIE n.a. Via Piave 66 - 00187 Roma 2.05.2013 Associazione italiani - A.F.I. srl Sede dei fonografici associazione ex art. 14 c.c. 2 - 20122 itsright.it nuovoimaie.it Via Vittor Pisani 6 - 20124 afi.mi.it Milano 23.05.2013 Denominazione Diritti produttore fonografico IPAA Diritti produttore Audiovisivo Diritti artisti (audio) X (tot. 30) Agenzia per lo sviluppo dell’editoria audiovisiva Audiocoop X (tot. 2.000) nessuna informazione su questa collecting X (tot. 56) Artisti 7607 X (nessuna informazione) Itsright X (tot. 150) SCF - consorzio fonografici X (tot. 391) Nuovo Imaie Associazione italiani - A.F.I. Diritti artisti (video) X (2.000) X (tot. 360.000) dei fonografici X (tot. 146) La gestione collettiva dei diritti d’autore in regime di monopolio. Benefici e svantaggi PROS semplificazione e riduzione dei costi delle negoziazioni (one stop shop) obbligo a contrarre a monte (vs. titolari dei diritti) ed a valle (vs. utilizzatori) unico interlocutore per titolari dei diritti ed utilizzatori la collecting amministra (tendenzialmente) l’intero repertorio utilizzabile in Italia maggior capacità di controllo sulle utilizzazioni che avvengono sul territorio CONS rischi elevati di comportamenti abusivi (pratiche discriminatorie, imposizioni di condizioni irragionevoli, etc.) forte contractual power della collecting monopolista poca capacità di adattarsi agli sviluppi del mercato La gestione collettiva dei diritti d’autore in regime di concorrenza. Benefici e svantaggi PROS maggiore concorrenza tra le collecting italiane ed europee maggiore efficienza nella gestione dei diritti tendenziale riduzione dei costi praticati dalle singole collecting agli utilizzatori CONS frammentazione dei repertori (ogni collecting amministra un proprio repertorio in concorrenza con le altre) incremento dei costi di negoziazione per i singoli utilizzatori (perdita one stop shop) rischi di intese tra collecting che vanificano gli effetti positivi della liberalizzazione abbandono dei sistemi tariffari flat a favore di sistemi tariffari a consumo LA DIRETTIVA 2014/26 UE - la concessione di licenze multiterritoriali on line- Principi generali Semplificare la concessione di licenze per gli utilizzi di opere di «carattere transfrontaliero» Favorire al tempo stesso la concorrenza tra collecting Favorire l’emersione di centri specializzati («one stop shop») con cui gli utilizzatori potranno negoziare licenze paneuropee per l’on line Garantire un funzionamento efficace e trasparente delle collecting che rilasciano licenze paneuropee Art.23 dir. 2014/26 Gli Stati membri assicurano che gli organismi di gestione collettiva operanti nel loro territorio soddisfino i requisiti del presente titolo quando concedono licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali on line. Esempi: Identificare con precisione opere gestite, diritti e titolari. Offrire informazioni a utilizzatori, titolari e collecting. Garantire sistemi di correzione delle informazioni. Garantire correttezza e puntualità nei pagamenti. Rendicontazione usi delle opere (quando, dove, chi). Art.29 dir. 2014/26 Gli Stati membri garantiscono che eventuali accordi di rappresentanza tra diversi organismi di gestione collettiva in virtù dei quali un organismo di gestione collettiva incarica un altro organismo di gestione collettiva di concedere licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online del proprio repertorio musicale sono di natura non esclusiva. L’organismo di gestione collettiva mandatario gestisce tali diritti in base a condizioni non discriminatorie. Art.31 dir. 2014/26 Gli Stati membri assicurano che se entro il 10 aprile 2017 un organismo di gestione collettiva non concede o offre la concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online e non consente a un altro organismo di gestione collettiva di rappresentare tali diritti a questo fine, i titolari dei diritti […] possono ritirare […] i diritti […] in modo da concedere licenze multiterritoriali […] direttamente o tramite […] qualsiasi altro organismo di gestione collettiva […] Collecting per licenze multiterritoriali online Armonia: SIAE (Ita), SACEM (Fr), SGAE (Es), Artisjus (Hu), SABAM (Be), SUISA (Ch) «JV»: PRs (Uk), Gema (De), STIM (Se)* * v. indagine commissione UE 14.1.2015 Collecting per licenze multiterritoriali online La concorrenza tra le varie collecting paneuropee si giocherà sui due piani dei prezzi e dei repertori Gli utilizzatori che vorranno ottenere una licenza omnicomprensiva di tutto il repertorio esistente dovranno rivolgersi alle varie collecting paneuropee Aumento dei costi di negoziazione (oltretutto con collecting che avranno un forte market power) Grazie per l’attenzione Q&A Saverio Puddu, Baker & McKenzie Roma, 5 maggio 2015