Composizione del Senato della Repubblica - Campus

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Composizione del Senato della Repubblica - Campus
Capitolo 1
Composizione del Senato
della Repubblica
1 Introduzione
La riforma costituzionale pone fine al bicameralismo paritario, detto anche bicameralismo perfetto, ossia al sistema in base al quale Camera e Senato hanno le stesse
funzioni ed esercitano i medesimi poteri.
Il bicameralismo perfetto ha caratterizzato la forma di governo italiana sin dall’entrata in vigore della Costituzione del 1948. Infatti, gli unici elementi che attualmente
differenziano la Camera e il Senato sono rinvenibili sostanzialmente nella loro composizione ma non nelle loro funzioni. Tra le principali differenze nella composizione
ricordiamo:
• il numero dei componenti (315 senatori contro 630 deputati);
• i requisiti di elettorato attivo (25 anni per il Senato, 18 anni per la Camera) e passivo
(40 anni per il Senato, 25 anni per la Camera);
• il diverso sistema elettorale.
L’omogeneità delle funzioni, invece, si concretizza soprattutto nella funzione legislativa che, ai sensi dell’art. 70 della Costituzione, è attribuita collettivamente alle due
Camere, con la conseguenza che ogni proposta di legge deve essere approvata nello
stesso identico testo sia dalla Camera sia dal Senato.
La riforma costituzionale introdurrà elementi di differenziazione sotto il profilo sia
delle funzioni sia della composizione. Sulle nuove funzioni del Senato torneremo nel
prossimo capitolo, mentre adesso ci soffermeremo sulla sua nuova composizione.
L’art. 57 della Costituzione stabilisce che il Senato della Repubblica è eletto direttamente dai cittadini su base regionale, salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.
Al fine di assicurazione un’elezione “a base regionale” il sistema elettorale del Senato deve essere necessariamente diverso da quello della Camera (e questo comporta
che, all’esito delle elezioni, le maggioranze di Camera e Senato possono risultare diverse).
La ripartizione dei seggi fra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati
alla circoscrizione estero, si effettua in proporzione alla popolazione di ciascuna
Regione.
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2 Com’è
Sempre in base all’art. 57, il numero dei senatori elettivi è di 315, di cui 6 sono eletti
nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a 7, salvo il Molise che ne ha 2 e la Valle d’Aosta che ne ha 1. Ai senatori eletti si
aggiungono i senatori a vita. In base all’attuale art. 59, infatti, è senatore di diritto e a
vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica. Inoltre, il Presidente della
Repubblica può nominare senatori a vita 5 cittadini che hanno illustrato la Patria per
altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.
Su questo punto, occorre annotare la diversa interpretazione che i Presidenti della Repubblica hanno attribuito alla norma. In larga parte, essi hanno inteso la norma nel
senso che 5 fosse il numero massimo di senatori a vita (di nomina presidenziale) che
potevano essere presenti complessivamente in Senato. Solo il Presidente Cossiga aveva
inteso la norma in senso diverso, ossia che ciascun Presidente della Repubblica potesse
nominare fino ad un massimo di 5 senatori, a prescindere dal numero complessivo che
questi avessero raggiunto in Senato.
Attualmente i senatori restano in carica per l’intera durata della legislatura, ossia 5
anni, salvo scioglimento anticipato delle Camere disposto dal Presidente della Repubblica.
3 Come sarà
Il nuovo art. 55 della Costituzione stabilirà che «il Senato della Repubblica rappresenta
le istituzioni territoriali». Questo principio inciderà sia sulla nuova funzione del Senato
sia sulla sua composizione. La semplice elezione del Senato “su base regionale”, infatti, non aveva mai fatto di questo organo una istituzione effettivamente rappresentativa delle autonomie territoriali.
Come verranno scelti i senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali? Si tratta
di un problema piuttosto complesso e in parte non ancora risolto. Il nuovo art. 57
stabilisce che i Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di
Bolzano eleggeranno, con metodo proporzionale, i senatori fra i propri componenti
e, nella misura di uno per ciascuno, fra i Sindaci dei Comuni dei rispettivi territori.
Pertanto i Sindaci saranno 21, e i Consiglieri regionali, di conseguenza, saranno 74.
Nessuna Regione potrà avere un numero di senatori inferiore a 2. Anche le Province
autonome di Trento e di Bolzano ne avranno 2. La ripartizione dei seggi tra le Regioni
si effettuerà in proporzione alla loro popolazione.
Restano, tuttavia, ancora da definire le modalità di attribuzione dei seggi e di elecapitolo 1 Composizione del Senato della Repubblica
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In base al nuovo art. 57 il Senato sarà composto da 95 senatori rappresentativi delle
istituzioni territoriali. Quindi il numero di senatori di derivazione elettiva (in senso
ampio) scenderà da 315 a 95, a cui occorrerà aggiungere sempre i senatori a vita in
quanto ex Presidenti della Repubblica e i senatori di nomina presidenziale. Questi
ultimi, tuttavia, in base al nuovo art. 59, non saranno più a vita: dureranno in carica
solo 7 anni e non potranno essere nuovamente nominati.
I senatori di nomina presidenziale attualmente in carica, pur costituendo una categoria “ad esaurimento”, conserveranno questa carica “a vita”, quale diritto ormai
acquisito.
zione dei membri del Senato (Consiglieri e Sindaci). Occorrerà disciplinare, inoltre, i
criteri e le modalità per la loro sostituzione nel momento in cui cesserà la loro carica
elettiva regionale o locale. A tal fine occorrerà l’approvazione di una apposita legge,
entro 6 mesi dall’entrata in vigore della riforma. Le Regioni avranno ulteriori 90 giorni
di tempo per adeguarsi alla normativa nazionale.
Un aspetto piuttosto problematico riguarda la previsione contenuta nel nuovo art.
57, nella parte in cui, stabilendo che la durata del mandato dei senatori coincide
con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti, precisa
che ciò deve avvenire «in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati
consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi». Pertanto sarà necessario
conciliare il principio che lega la carica di senatore al voto dei cittadini, con il fatto che
l’elezione dei senatori è formalmente affidata al Consiglio regionale e non ai cittadini.
Anche questo problema è rinviato alla legge di attuazione, che non potrà fare a meno
di tener conto di tale previsione costituzionale.
Non ci sarà più un limite di età per far parte del Senato (prima della riforma occorreva
aver compiuto 40 anni).
In base al nuovo art. 69, solo i membri della Camera riceveranno un’indennità, stabilita dalla legge.
I senatori, invece, riceveranno solo l’indennità che già percepiscono in qualità di Consigliere regionale o di Sindaco. Il disegno di legge di riforma costituzionale nulla dice
in merito alla possibilità di eventuali rimborsi spese, che dovranno essere regolati con
successivi provvedimenti. Gli emolumenti dei Consiglieri regionali avranno un tetto
massimo di importo pari a quanto percepisce il Sindaco del Comune capoluogo di
Regione.
4 Per concludere
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Il nuovo Senato non sarà più eletto direttamente dai cittadini, la rappresentatività sarà
solo indiretta perché i cittadini potranno incidere sulla composizione del Senato solo
in maniera mediata, ossia attraverso i Consiglieri regionali e i propri Sindaci.
Il Senato sarà un organo permanente, nel senso che non ci sarà un rinnovo periodico, ma la sua composizione sarà comunque variabile nel tempo. Essa si modificherà, infatti, ogni volta che decadranno i senatori che cessano dal proprio incarico
di Sindaco o di Consigliere e verranno sostituiti secondo modalità ancora da definire
dalla legge attuativa.
La nuova composizione del Senato mira a far diventare questa istituzione luogo di
raccordo tra Stato e autonomie territoriali ma anche tra Stato e Unione europea, attraverso le funzioni che saranno analizzate nei prossimi capitoli.