è il ruolo di un senatore

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è il ruolo di un senatore
Approfondimento
Cosa dice questa riforma
Superamento del bicameralismo paritario
Solo la Camera dei Deputati svolgerà il ruolo di assemblea legislativa e potrà
esprimere il voto di fiducia al governo. I deputati resteranno 630 e verranno eletti a
suffragio universali, proprio come oggi.
Tempi certi per l’approvazione delle leggi
Viene riconosciuto al governo il potere di chiedere che un disegno di legge indicato
come essenziale per l'attuazione del programma sia iscritto con priorità all'ordine del
giorno della Camera e sottoposto alla pronuncia in via definitiva della stessa entro il
termine di settanta giorni, ulteriormente prorogabili per non oltre quindici giorni. In
particolare, la riforma introduce in Costituzione alcuni limiti. Ad esempio i decreti
legge devono contenere misure di immediata applicazione e di contenuto specifico,
omogeneo e corrispondente al titolo.
Il nuovo Senato
Il nuovo Senato continuerà a chiamarsi Senato della Repubblica ma sarà composto da
95 membri eletti dai Consigli regionali (74 consiglieri regionali, 21 sindaci e 5
persone nominate dal presidente della Repubblica in carica per sette anni). I
componenti del nuovo Senato non riceveranno un’indennità aggiuntiva ma potranno
godere dell’immunità parlamentare. Il nuovo Senato dei 100 avrà competenza
legislativa per le riforme costituzionali, le leggi elettorali degli enti locali e sui
referendum popolari e le ratifiche dei trattati internazionali in merito all’appartenenza
dell’Italia all’Unione Europea. Inoltre si dovrà esprimere sulle leggi di bilancio (ma
l’ultima parola spetta alla Camera) e ha 30 giorni di tempo per deliberare a
maggioranza assoluta sulle modifiche da apportare ai disegni di legge già approvati
dalla Camera.
Sparisce la navetta parlamentare, ad esempio se il Senato chiede alla Camera di
modificare una legge che riguarda il rapporto tra Stato e Regioni, la Camera dei
Deputati può respingere la richiesta ma solo a maggioranza assoluta.
Nell’articolo 2 della riforma costituzionale si dice che i 95 senatori saranno ripartiti
tra le Regioni in base al loro peso demografico. I Consigli Regionali eleggeranno con
metodo proporzionale i senatori tra i propri componenti: uno per ciascuna Regione
dovrà essere un sindaco. Saranno inoltre i cittadini , al momento di eleggere i
Consigli Regionali a indicare quali consiglieri saranno anche senatori. I Consigli,
una volta insediati, saranno tenuti a ratificare la scelta. I membri rimangono in carica
per la stessa durata del loro mandato parlamentare.
SPARISCONO I SENATORI A VITA
Attualmente sono senatori a vita: i presidenti della Repubblica che hanno cessato il
loro mandato e le personalità che “hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel
campo sociale, scientifico, artistico e letterario”. Questi ultimi non saranno più
nominati a vita ma resteranno in carica sette anni. Gli attuali senatori a vita diventano
quindi una categoria ad esaurimento.
Riforma del Titolo V
Dopo la riforma costituzionale 3/2001 che aveva modificato l’articolo 117 della
Costituzione sulle competenze Stato/Regioni, questa riforma apporta nuove
modifiche al Titolo V della Carta Costituzionale. Molti poteri assegnati alle
autonomie locali torneranno allo Stato: ambiente, sicurezza sul lavoro, energia
(trasporto e distribuzione), gestione dei porti e degli aeroporti, ordinamenti
professionali, politiche per l’occupazione.
L’elezione del Presidente della Repubblica
Con l’elezione del Senato in Senato delle autonomie, spariscono i “grandi elettori”.
Oggi la nomina del Presidente della Repubblica avviene attraverso il Parlamento in
seduta comune e 58 rappresentanti regionali. Per i primi tre scrutini è necessaria la
maggioranza dei due terzi, mentre dal quarto basta la maggioranza assoluta. Con la
riforma viene modificata la platea degli elettori ed il quorum: nei primi quattro
scrutini servono i due terzi dei componenti di Camera e Senato (730), dal quinto i tre
quinti, dal nono la maggioranza assoluta.
I giudici della Consulta
La scelta dei 5 giudici della Consulta non sarà affidata al Parlamento in seduta
comune: il Senato ne nominerà due e la Camera tre. Per l’elezione ai primi due
scrutini sono necessari i due terzi dei componenti, poi la maggioranza richiesta
scende ai tre quinti.
Novità per referendum e leggi popolari
Il numero di firme necessarie per proporre un referendum rimane a 500.000 ma se i
promotori riescono a raccogliere più di 800.000 sottoscrizioni si abbassa il quorum
che non è più calcolato sugli aventi diritto ma sul numero dei votanti dell’ultima
tornata elettorale. Per renderlo valido basterà la metà di questi ultimi. La novità è che
non ci saranno solo referendum abrogativi, volti ad eliminare leggi ma referendum
propositivi, finora inesistenti. Questo istituto referendario è già in uso in molti paesi e
consente di rendere partecipi i cittadini su temi di grandi attualità. Due esempi: il
referendum sull’indipendenza della Scozia e il referendum per il matrimonio gay in
Irlanda. Il popolo entra direttamente a far parte del processo legislativo. Cresce anche
il numero delle firme richieste per la presentazione di una legge popolare, dalle
50.000 attuali a 150.000.
Abolizione per Province e Cnel
Il testo della riforma costituzionale prevede l’abrogazione completa dell’articolo 99
riguardante la costituzione del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (con
nomina di un commissario per la liquidazione e la ricollocazione presso la Corte dei
Conti del personale). Le 110 province italiane, dotate di un Consiglio provinciale e di
una Giunta, sono già state trasformate in via transitoria in Enti di secondo livello,
cioè solo con un esecutivo formato da sindaci. Dato che le province erano in
Costituzione questa riforma di revisione le abolisce definitivamente. E’ prevista la
premialità per le Regioni virtuose.
Ricorso preventivo alla Consulta per le leggi elettorali
Le leggi che disciplinano l’elezione dei componenti del Parlamento potranno essere
sottoposte alla Corte Costituzionale per un giudizio preventivo di costituzionalità su
richiesta di almeno un quarto dei deputati o un terzo dei senatori.
Equilibrio di genere nella rappresentanza
Il testo della riforma prevede l’inserimento di un nuovo comma all’articolo 55: le
leggi sulle modalità di elezione dei parlamentari promuovono l’equilibrio tra uomini
e donne nella rappresentanza. Viene rafforzato il principio della parità di genere
nell’accesso alle cariche elettive.