REGOLAMENTO Elenco elettronico degli operatori economici “Albo

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REGOLAMENTO Elenco elettronico degli operatori economici “Albo
REGOLAMENTO
Elenco elettronico degli operatori economici
“Albo Fornitori”
Regolamento “Albo Fornitori”
INDICE
ART. 1
PREMESSA
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ART. 2
OGGETTO
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ART. 3
STRUTTURA DELL’ALBO
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ART.4
REQUISITI PER L’ISCRIZIONE
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ART. 5
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
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ART. 6
DURATA DELL’ISCRIZIONE E AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO
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ART. 7
CANCELLAZIONE DALL’ALBO FORNITORI
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ART. 8
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN CASO DI INVITO
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ART. 9
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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ART. 10
NORMA DI RINVIO
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Regolamento “Albo Fornitori”
ART. 1 - PREMESSA
Il presente regolamento disciplina l’istituzione, la tenuta e la gestione dell’Elenco
elettronico degli operatori economici1 di Zètema, società interamente partecipata dal
Comune di Roma, con la finalità di fornire alla Società una serie di operatori economici
potenzialmente interessati a contrarre con la stessa ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n.
163/2006 e dell’art. 11 del Regolamento Acquisti di Zètema. L’Elenco degli operatori
economici, di seguito denominato anche “Albo Fornitori”, è operativo a decorrere dal 1°
marzo 2010.
ART. 2 - OGGETTO
L’Albo Fornitori, istituito presso l’Ufficio Acquisti di Zètema, è l’elenco elettronico, aperto
a tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti dal presente regolamento
in conformità alla normativa vigente in materia.
Gli operatori economici iscritti potranno essere invitati a presentare offerta o a fornire il
proprio preventivo nell’ambito delle procedure in economia ai sensi dell’art. 125 del
D.Lgs. n. 163/2006, delle procedure negoziate, degli affidamenti diretti e negli altri casi
ove sia per legge consentito, in ottemperanza ai principi di trasparenza, rotazione e
parità di trattamento. Resta ferma la possibilità per Zètema di ricorrere ad operatori non
iscritti nell’Albo Fornitori qualora questo non sia idoneo o sufficiente.
Fermo restando quanto sopra, l’iscrizione non attribuisce all’operatore economico iscritto
alcun diritto né aspettativa rispetto alle procedure che verranno attivate.
ART. 3 – STRUTTURA DELL’ALBO
L’Albo Fornitori è strutturato nelle quattro sezioni di seguito indicate:
1. forniture;
2. servizi;
3. lavori;
4. servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria.
Le sezioni “forniture” e “servizi” sono articolate in categorie merceologiche o di attività,
così come analiticamente individuate nel formulario on line di iscrizione all’albo.
La Società si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento variazioni alla struttura
dell’Albo Fornitori, dandone adeguata informazione nella relativa pagina web.
ART.4 – REQUISITI PER L’ISCRIZIONE
Possono fare domanda di iscrizione all’Albo Fornitori di Zètema gli operatori economici di
cui all’art. 34 del D.Lgs. n.163/2006 che alla data di richiesta di iscrizione siano in
possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale espressamente previsti agli artt.
38 e 39 dello stesso decreto e che possano successivamente fornire a richiesta gli
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Per operatori economici si intendono sia le persone giuridiche che le persone fisiche.
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Regolamento “Albo Fornitori”
elementi probatori. Possono iscriversi anche i soggetti no profit, che attestino il possesso
dei requisiti previsti dalla legge per contrarre con la Pubblica amministrazione.
Pertanto, non possono iscriversi all’Albo gli operatori economici:
a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di
tali situazioni;
b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure
di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle
cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l’esclusione e
il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore
tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di
società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società
in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il
direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;
c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione,
frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1,
direttiva CE 2004/18; l’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono
stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa
individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei
soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta
di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche
nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o
misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in
ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2,
del codice di procedura penale;
d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della
legge 19 marzo 1990, n. 55;
e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in
materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai
dati in possesso dell'Osservatorio;
f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso
grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione
appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio
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della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della
stazione appaltante;
g) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello
Stato in cui sono stabiliti;
h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso
false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle
procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso
dell'Osservatorio;
i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello
Stato in cui sono stabiliti;
l) che non presentino la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo
1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;
m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9,
comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
m-bis) nei cui confronti sia stata applicata la sospensione o la decadenza
dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci,
risultanti dal casellario informatico.
m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, anche in assenza nei loro confronti di un
procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi
previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del
codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver
denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4,
primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo
periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei
confronti dell’imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve
essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta
denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, la
quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio.
Gli operatori economici che vorranno iscriversi dovranno altresì possedere l’iscrizione nel
registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o equipollente
iscrizione, albi professionali, secondo la legislazione dello stato di appartenenza con
indicazione della specifica attività.
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Regolamento “Albo Fornitori”
Zètema si riserva, in caso di fornitori che devono essere in possesso di una particolare
autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare
nel proprio paese d'origine il servizio in questione, di chiedere loro di provare il possesso
di tale autorizzazione ovvero l'appartenenza all'organizzazione di cui trattasi.
Ogni operatore economico, inoltre, nei campi liberi relativi alla capacità economicofinanziaria e alla capacità tecnico-professionale può inserire ogni elemento ritenuto utile
ad attestarne il relativo possesso.
Gli operatori economici potranno altresì dichiarare le certificazioni in ambito ISO
eventualmente possedute.
Gli operatori economici che si iscrivono all’Albo Fornitori nella sezione “lavori” dovranno
indicare la SOA eventualmente posseduta o le qualificazioni.
ART. 5 – MODALITA’ DI ISCRIZIONE
L’Albo Fornitori è aperto e, pertanto è consentita l’iscrizione in qualsiasi momento, nel
rispetto di quanto indicato nel presente Regolamento.
Gli operatori economici in possesso dei requisiti indicati nel precedente articolo 4 che
intendano iscriversi all’Albo Fornitori di Zètema, devono accedere all’apposita sezione
del sito www.zetema.it e compilare on-line il relativo formulario.
Prima di procedere alla compilazione del formulario, sarà richiesto all’utente di prendere
visione del presente Regolamento e dell’informativa relativa al trattamento dei dati
personali (entrambi scaricabili dall’home page in formato PDF) e di accettarne il
contenuto nonché di fornire il consenso al trattamento dei dati nei modi e per i fini
evidenziati nel relativo documento, secondo quanto previsto nell’art. 9 del presente
Regolamento.
Al termine della corretta e completa compilazione del formulario l’utente dovrà stampare
e conservare la ricevuta di conferma dell’avvenuta iscrizione contenente le chiavi di
accesso alla propria scheda (User ID e password) ai fini di cui ai successivi articoli 6 e 7.
A decorrere dal momento indicato nella predetta ricevuta l’iscrizione sarà pienamente
efficace. Gli operatori economici possono iscriversi ad una o più sezioni dell’Albo
Fornitori. In caso di iscrizione alle sezioni “servizi” e/o “forniture” deve essere selezionata
almeno una categoria merceologica per ciascuna sezione.
ART. 6 – DURATA DELL’ISCRIZIONE E AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO
Le iscrizioni hanno validità per un periodo di dodici mesi a decorrere dall’avvenuta
iscrizione e attribuzione delle chiavi di accesso riservate. Entro il termine del dodicesimo
mese, pertanto, gli operatori economici interessati dovranno confermare la propria
iscrizione per i successivi dodici mesi o, in caso contrario saranno automaticamente
cancellati dall’Albo Fornitori di Zètema. Il sistema invierà agli operatori economici iscritti
un avviso a mezzo e-mail a 30 e a 15 giorni dalla scadenza dell’iscrizione. La Società
non è responsabile nel caso di malfunzionamenti che comportino la mancata ricezione
dell’e-mail di avviso, restando ad esclusiva responsabilità degli operatori economici
provvedere alla conferma della propria iscrizione.
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Regolamento “Albo Fornitori”
Gli operatori economici iscritti nell’Albo forniscono le informazioni nel loro interesse e
sotto la loro responsabilità e sono pertanto tenuti ad aggiornare i dati forniti ogni volta
che questi necessitino di modifica o integrazione.
Zètema, ai fini dell’invio degli inviti a gara, riterrà valide ad ogni effetto le informazioni
risultanti dall’Albo Fornitori e non sarà pertanto responsabile della mancata ricezione
dovuta a un difetto di aggiornamento.
ART. 7 – CANCELLAZIONE DALL’ALBO FORNITORI
Fermo restando quanto previsto nell’articolo precedente, la cancellazione dall’Albo
Fornitori avverrà d’ufficio nei seguenti casi:
a) perdita di taluno dei requisiti richiesti per l’iscrizione;
b) falsa dichiarazione in merito ad uno o più dei requisiti richiesti per l’iscrizione ai sensi
del presente regolamento;
c) mancato rispetto degli obblighi contrattuali che abbia determinato, per almeno due
volte, l’applicazione di penali o, anche una sola volta, la risoluzione del contratto per
inadempimento;
La cancellazione potrà altresì essere disposta dall’operatore economico iscritto mediante
accesso all’area dell’Albo Fornitori ad esso riservata e cancellazione della propria
scheda.
Nei casi di cui alle lettere b) e c) del presente articolo, una nuova iscrizione non potrà
essere presentata prima che siano trascorsi due anni dall’avvenuta cancellazione.
ART. 8 - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN CASO DI INVITO A GARA
In caso di invito a gara, il possesso dei requisiti di cui all’art. 4 dovrà essere dichiarato in
conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
In caso di aggiudicazione l’operatore economico dovrà consegnare tutta la
documentazione richiesta da Zètema per procedere al relativo affidamento.
ART. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D. Lgs. n. 193/2003 e ss.mm.ii., i dati personali acquisiti da Zètema per
effetto del presente Regolamento verranno utilizzati per l’istituzione e la gestione
dell’Albo Fornitori nonché ai fini dell’esperimento delle procedure di affidamento e della
conseguente stipula ed esecuzione del contratto.
I dati saranno raccolti e trattati dalla Società con strumenti informatici e potranno essere
consultati, modificati e/o cancellati dai diretti interessati.
ART. 10 – NORMA DI RINVIO
Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le norme di cui al
D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii. e relative disposizioni regolamentari di attuazione.
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