REGOLAMENTO Elenco elettronico degli operatori economici “Albo
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REGOLAMENTO Elenco elettronico degli operatori economici “Albo
REGOLAMENTO Elenco elettronico degli operatori economici “Albo Fornitori” Regolamento “Albo Fornitori” INDICE ART. 1 PREMESSA 3 ART. 2 OGGETTO 3 ART. 3 STRUTTURA DELL’ALBO 3 ART.4 REQUISITI PER L’ISCRIZIONE 3 ART. 5 MODALITA’ DI ISCRIZIONE 6 ART. 6 DURATA DELL’ISCRIZIONE E AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO 6 ART. 7 CANCELLAZIONE DALL’ALBO FORNITORI 7 ART. 8 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN CASO DI INVITO 7 ART. 9 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 7 ART. 10 NORMA DI RINVIO 7 2 Regolamento “Albo Fornitori” ART. 1 - PREMESSA Il presente regolamento disciplina l’istituzione, la tenuta e la gestione dell’Elenco elettronico degli operatori economici1 di Zètema, società interamente partecipata dal Comune di Roma, con la finalità di fornire alla Società una serie di operatori economici potenzialmente interessati a contrarre con la stessa ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 11 del Regolamento Acquisti di Zètema. L’Elenco degli operatori economici, di seguito denominato anche “Albo Fornitori”, è operativo a decorrere dal 1° marzo 2010. ART. 2 - OGGETTO L’Albo Fornitori, istituito presso l’Ufficio Acquisti di Zètema, è l’elenco elettronico, aperto a tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti dal presente regolamento in conformità alla normativa vigente in materia. Gli operatori economici iscritti potranno essere invitati a presentare offerta o a fornire il proprio preventivo nell’ambito delle procedure in economia ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006, delle procedure negoziate, degli affidamenti diretti e negli altri casi ove sia per legge consentito, in ottemperanza ai principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento. Resta ferma la possibilità per Zètema di ricorrere ad operatori non iscritti nell’Albo Fornitori qualora questo non sia idoneo o sufficiente. Fermo restando quanto sopra, l’iscrizione non attribuisce all’operatore economico iscritto alcun diritto né aspettativa rispetto alle procedure che verranno attivate. ART. 3 – STRUTTURA DELL’ALBO L’Albo Fornitori è strutturato nelle quattro sezioni di seguito indicate: 1. forniture; 2. servizi; 3. lavori; 4. servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria. Le sezioni “forniture” e “servizi” sono articolate in categorie merceologiche o di attività, così come analiticamente individuate nel formulario on line di iscrizione all’albo. La Società si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento variazioni alla struttura dell’Albo Fornitori, dandone adeguata informazione nella relativa pagina web. ART.4 – REQUISITI PER L’ISCRIZIONE Possono fare domanda di iscrizione all’Albo Fornitori di Zètema gli operatori economici di cui all’art. 34 del D.Lgs. n.163/2006 che alla data di richiesta di iscrizione siano in possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale espressamente previsti agli artt. 38 e 39 dello stesso decreto e che possano successivamente fornire a richiesta gli 1 Per operatori economici si intendono sia le persone giuridiche che le persone fisiche. 3 Regolamento “Albo Fornitori” elementi probatori. Possono iscriversi anche i soggetti no profit, che attestino il possesso dei requisiti previsti dalla legge per contrarre con la Pubblica amministrazione. Pertanto, non possono iscriversi all’Albo gli operatori economici: a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società; c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale; d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio 4 Regolamento “Albo Fornitori” della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; g) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; l) che non presentino la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2; m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; m-bis) nei cui confronti sia stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico. m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio. Gli operatori economici che vorranno iscriversi dovranno altresì possedere l’iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o equipollente iscrizione, albi professionali, secondo la legislazione dello stato di appartenenza con indicazione della specifica attività. 5 Regolamento “Albo Fornitori” Zètema si riserva, in caso di fornitori che devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio paese d'origine il servizio in questione, di chiedere loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l'appartenenza all'organizzazione di cui trattasi. Ogni operatore economico, inoltre, nei campi liberi relativi alla capacità economicofinanziaria e alla capacità tecnico-professionale può inserire ogni elemento ritenuto utile ad attestarne il relativo possesso. Gli operatori economici potranno altresì dichiarare le certificazioni in ambito ISO eventualmente possedute. Gli operatori economici che si iscrivono all’Albo Fornitori nella sezione “lavori” dovranno indicare la SOA eventualmente posseduta o le qualificazioni. ART. 5 – MODALITA’ DI ISCRIZIONE L’Albo Fornitori è aperto e, pertanto è consentita l’iscrizione in qualsiasi momento, nel rispetto di quanto indicato nel presente Regolamento. Gli operatori economici in possesso dei requisiti indicati nel precedente articolo 4 che intendano iscriversi all’Albo Fornitori di Zètema, devono accedere all’apposita sezione del sito www.zetema.it e compilare on-line il relativo formulario. Prima di procedere alla compilazione del formulario, sarà richiesto all’utente di prendere visione del presente Regolamento e dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali (entrambi scaricabili dall’home page in formato PDF) e di accettarne il contenuto nonché di fornire il consenso al trattamento dei dati nei modi e per i fini evidenziati nel relativo documento, secondo quanto previsto nell’art. 9 del presente Regolamento. Al termine della corretta e completa compilazione del formulario l’utente dovrà stampare e conservare la ricevuta di conferma dell’avvenuta iscrizione contenente le chiavi di accesso alla propria scheda (User ID e password) ai fini di cui ai successivi articoli 6 e 7. A decorrere dal momento indicato nella predetta ricevuta l’iscrizione sarà pienamente efficace. Gli operatori economici possono iscriversi ad una o più sezioni dell’Albo Fornitori. In caso di iscrizione alle sezioni “servizi” e/o “forniture” deve essere selezionata almeno una categoria merceologica per ciascuna sezione. ART. 6 – DURATA DELL’ISCRIZIONE E AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO Le iscrizioni hanno validità per un periodo di dodici mesi a decorrere dall’avvenuta iscrizione e attribuzione delle chiavi di accesso riservate. Entro il termine del dodicesimo mese, pertanto, gli operatori economici interessati dovranno confermare la propria iscrizione per i successivi dodici mesi o, in caso contrario saranno automaticamente cancellati dall’Albo Fornitori di Zètema. Il sistema invierà agli operatori economici iscritti un avviso a mezzo e-mail a 30 e a 15 giorni dalla scadenza dell’iscrizione. La Società non è responsabile nel caso di malfunzionamenti che comportino la mancata ricezione dell’e-mail di avviso, restando ad esclusiva responsabilità degli operatori economici provvedere alla conferma della propria iscrizione. 6 Regolamento “Albo Fornitori” Gli operatori economici iscritti nell’Albo forniscono le informazioni nel loro interesse e sotto la loro responsabilità e sono pertanto tenuti ad aggiornare i dati forniti ogni volta che questi necessitino di modifica o integrazione. Zètema, ai fini dell’invio degli inviti a gara, riterrà valide ad ogni effetto le informazioni risultanti dall’Albo Fornitori e non sarà pertanto responsabile della mancata ricezione dovuta a un difetto di aggiornamento. ART. 7 – CANCELLAZIONE DALL’ALBO FORNITORI Fermo restando quanto previsto nell’articolo precedente, la cancellazione dall’Albo Fornitori avverrà d’ufficio nei seguenti casi: a) perdita di taluno dei requisiti richiesti per l’iscrizione; b) falsa dichiarazione in merito ad uno o più dei requisiti richiesti per l’iscrizione ai sensi del presente regolamento; c) mancato rispetto degli obblighi contrattuali che abbia determinato, per almeno due volte, l’applicazione di penali o, anche una sola volta, la risoluzione del contratto per inadempimento; La cancellazione potrà altresì essere disposta dall’operatore economico iscritto mediante accesso all’area dell’Albo Fornitori ad esso riservata e cancellazione della propria scheda. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del presente articolo, una nuova iscrizione non potrà essere presentata prima che siano trascorsi due anni dall’avvenuta cancellazione. ART. 8 - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN CASO DI INVITO A GARA In caso di invito a gara, il possesso dei requisiti di cui all’art. 4 dovrà essere dichiarato in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. In caso di aggiudicazione l’operatore economico dovrà consegnare tutta la documentazione richiesta da Zètema per procedere al relativo affidamento. ART. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Ai sensi del D. Lgs. n. 193/2003 e ss.mm.ii., i dati personali acquisiti da Zètema per effetto del presente Regolamento verranno utilizzati per l’istituzione e la gestione dell’Albo Fornitori nonché ai fini dell’esperimento delle procedure di affidamento e della conseguente stipula ed esecuzione del contratto. I dati saranno raccolti e trattati dalla Società con strumenti informatici e potranno essere consultati, modificati e/o cancellati dai diretti interessati. ART. 10 – NORMA DI RINVIO Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le norme di cui al D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii. e relative disposizioni regolamentari di attuazione. 7