IACP - Comune di Galatone
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IACP - Comune di Galatone
CITTA’ DI GALATONE Provincia di Lecce DELIBERA DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 230 del 17 ottobre 2013 OGGETTO: IACP – Stipula convenzioni ex art 35 L.865/71. L’anno duemilatredici, il giorno diciassette del mese di ottobre alle ore 13,30, nella Residenza Comunale, convocata nelle forme di legge, si è riunita la Giunta Municipale, nelle sotto elencate persone: COMPONENTI PRESENTE NISI Livio SINDACO X BOTRUGNO Claudio VICE SINDACO X CAMPA Annamaria ASSESSORE X RIZZO Giovanna ASSESSORE X COLAZZO Aurelio ASSESSORE X ROSETO Ivan ASSESSORE X TOTALE 6 ASSENTE Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune Dott. Angelo Maria Radogna, Assume la Presidenza il Sindaco Livio Nisi il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a discutere e a deliberare sulla proposta in oggetto sopraindicato; LA GIUNTA MUNICIPALE ESAMINATA la proposta di deliberazione relativa all’oggetto, sulla quale sono stati espressi, ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali – TUEL, i relativi pareri: RITENUTA detta proposta di deliberazione debitamente motivata; - Visto il TUEL approvato con D.L.vo 267/2000 e ritenuta la competenza a deliberare ai sensi dell’art. 48; AD UNANIMITA’ di voti resi nelle forme di legge DELIBERA Di approvare, per quanto in premessa, la proposta di deliberazione che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale; - Inoltre, ritenuta l’urgenza di dare esecuzione al presente atto; DELIBERA - di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 4°, TUEL approvato con D.Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267. Il Sindaco Il Segretario Generale (Livio Nisi) (Angelo Radogna) ORIGINALE CITTA’ DI GALATONE Provincia di Lecce PROPOSTA DI DELIBERAZIONE G.M. SETTORE PROPONENTE Prot.n. __del__ SERVIZIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Patrimonio Rag.Luigi Zizzari OGGETTO: IACP – Stipula convenzioni ex art 35 L.865/71. OGGETTO Si attesta che l’istruttoria è stata effettuata nel rispetto delle Leggi, dello Statuto, dei Regolamenti e che i relativi documenti sono conservati C/o l’Ufficio proponente. Si attesta, inoltre, che la compilazione della proposta è conforme alle risultanze dell’istruttoria. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (Rag.Luigi Zizzari) F.to Luigi Zizzari Ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18.08.2000, n.267 sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono i pareri che seguono: Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole Contrario per i seguenti motivi ___________________________________________________________ IL RESPONSABILE _____________________________________________________________________________ DEL SERVIZIO INTERESSATO Propone di dichiararla immediatamente eseguibile: Data 17/10/2013 Il Responsabile del 5° Settore F.to Mauro Bolognese Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: Favorevole Contrario Per i seguenti motivi:___________________________________________________________ IL RESPONSABILE _____________________________________________________________________________ DI RAGIONERIA Data 17/10/2013 Il Responsabile: Rag. Sebastiano Cuppone F.to Sebastiano Cuppone SEDUTA DEL ______17.10.2013_ h. ___13.30__ ESITO: _______ APPROVATA IL SEGRETARIO GENERALE F.to Angelo Radogna DELIBERAZIONE N.230 DEL 17/10/2013 DA TRASMETTERE: UFFICIO LA GIUNTA MUNICIPALE Oggetto: IACP – Stipula convenzioni ex art 35 L.865/71. LA GIUNTA MUNICIPALE Premesso che: - con deliberazione di Consiglio Comunale n.22 del 24 aprile 1984 è stata approvata la variante al piano di zona “167” rione San Luca – art.34 della legge 865/71; - con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 24 aprile 1984 è stato approvato il piano di ripartizione delle aree di detta “167”; - le aree di che trattasi, sono state assegnate in diritto di superficie all’Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Lecce per la realizzazione di programmi costruttivi; - con nota n.20644 del 27/08/2012 (raccomandata) ed in riscontro alla nota dello IACP n.10150 del 09/08/2012, il Comune di Galatone ha trasmesso i dati per la stipula della convenzione per la concessione del diritto di superficie; - in particolare si tratta dei seguenti programmi costruttivi: 1) Legge n. 492/75 – finanziamento €.258.228,45 per la costruzione di n.24 alloggi ed assegnazione suolo con deliberazione di G.M. n.46 del 13/02/1976; 2) Legge n.457/1978 1° biennio finanziamento di €258.228,45 per la costruzione di n.24 alloggi assegnazione suolo con deliberazione di G.M. n.330 del 12/4/1979; 3) Legge n.457/78 – 3° biennio/anticipazione – finanziamento di €.361.519,83 per la costruzione di n.12 alloggi assegnazione suolo con deliberazione di C.C. n.23 del 24/4/1984; 4) Legge n.457/78 – 3° biennio/completamento – finanziamento di €.1.032.913,80 per la costruzione di n.36 alloggi assegnazione suolo con deliberazione di C.C. n.23 del 24.04.1984; - per la costruzione degli alloggi si è dovuto dotare di servizi l’area della zona 167 e di opere di urbanizzazione primaria giusta deliberazione di Consiglio Comunale n.43 del 31 marzo 1978 con la quale si autorizzava l’Istituto Autonomo Case Popolari di Lecce all’esecuzione delle medesime opere; - Con nota n.12332 del 26/7/1988 il Comune di Galatone comunicava al Presidente dello I.A.C.P. di Lecce il costo del suolo (convertito in Euro di € 0,48 x mc./edificabile) e degli oneri di urbanizzazione (€ 0,72 mc/edificabile) per ogni singolo intervento, determinando in €. 19.427,25 il costo dei suoli ed in €.29.547,12 il costo degli oneri di urbanizzazione; - Con nota n. 10348 del 21.09.2012 l’Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Lecce comunicava il costo delle opere di urbanizzazione cosi individuati: a) Costruzione tronco fognatura: €.1.648,31 (mandati di pagamento n.1522 del 31.08.1978 e n.862 del 2.5.79 in favore di E.A.A.P.); b) Costruzione pubblica illuminazione: €.7.374,12 (mandati di pagamento n.249 del 9.2.79, n.285 del 16.2.79, n.1220 del 26.7.79 e n.1598 del 12.09.1979 in favore dell’impresa COMEDIL); c) Costruzione cabina elettrica: €.3.692,67 (mandato di pagamento n.901 del 6.5.1981 in favore dell’impresa EDILCOMAR); - Tali interventi sono limitati al programma costruttivo di cui alla legge 492/75; - Contestualmente alla determinazione delle opere di urbanizzazione è stato comunicato anche lo schema di convenzione che doveva essere approvato da questo Comune e successivamente dall’Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Lecce (vedi allegato); RITENUTO di dover approvare - ora per allora - lo schema di convenzione trasmesso dallo IACP ai sensi dell’art.35 della legge 22.10.1971 n.865 fra il Comune di Galatone e l’Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Lecce per la concessione e la regolamentazione del diritto di superficie; RITENUTO di dover far proprie le opere di urbanizzazione realizzate dall’Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Lecce su autorizzazione dell’allora Amministrazione Comunale, accorpandole ai cespiti del demanio e del patrimonio; RITENUTO di dover autorizzare il Responsabile del 5° Settore alla stipula del diritto di superficie con l’IACP per la concessione e regolamentazione del medesimo; TUTTO ciò premesso e ritenuto; DELIBERA 1) La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del deliberato di cui al presente atto; 2) Approvare lo schema di convenzione qui allegato per la concessione e regolamentazione del diritto di superficie fra il Comune di Galatone e l’Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Lecce ai sensi dell’art.35 della legge 22.10.1971, n.865; 3) Di dare atto che il corrispettivo dovuto al Comune di Galatone dall’Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Lecce: a. è stabilito per legge ed ammonta ad €.48.974,37 oltre interessi; b. che detti interessi ammontano ad € 59.088,88 giusto calcolo che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale; c. si riferisce a tutte le aree in premessa citate come esattamente individuate nelle planimetrie che si allegano al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale; d. verrà accertato in bilancio a stipula compiuta con atto pubblico del Segretario Generale e con compensazione legale dell’importo di €.12.715,10 (importo delle opere di urbanizzazione realizzate dallo IACP - su autorizzazione del Comune - e che il Comune accorpa oggi ai propri cespiti demaniali); 4) Di accorpare le opere di urbanizzazione primaria a servizio della zona 167, realizzate dallo IACP scomputando allo IACP – per compensazione legale - l’importo corrispondente di €.12.715,10; 5) Di stabilire che la decorrenza degli effetti di legge dell’atto da stipulare in forma pubblica (convenzione con lo IACP) è quella delle Concessioni Edilizie che il Comune ha rilasciato allo IACP per costruire gli alloggi delle c.d. case popolari, perché solo da quella data può dirsi perfezionato ed efficace l’esercizio del Diritto di Superficie da parte dello IACP; 6) Autorizzare il Responsabile del 5° Settore a stipulare la convenzione con l’IACP che qui si allega come approvata con il presente atto al quale è unita per costituirne parte integrante e sostanziale; Successivamente la Giunta Municipale, previa unanime e separata votazione, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del T.U.E.L. CONVENZIONE AI SENSI DELL’ART.35 DELLA LEGGE 22.10.1971, N.865, FRA IL COMUNE DI GALATONE E L’ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI LECCE PER LA CONCESSIONE E REGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE. L’anno duemilatredici, il giorno _________________ del mese di __________________ in _____________, presso la Residenza Municipale in piazza Costadura 1, innanzi a me Dott. Angelo Maria Radogna, Segretario Generale del Comune di Galatone, senza l’assistenza di testimoni, per espressa concorde rinuncia fattavi dalle parti a comparire, col mio consenso, avendo esse i requisiti di legge, SONO PRESENTI 1) Il COMUNE DI GALATONE, con sede in Piazza Costadura, 1, C.F. 82001290756, in Prosieguo più brevemente indicato come “Comune”, in persona del suo legale rappresentante, Arch. Mauro Salvatore Bolognese, responsabile del 5° settore, nato il ____________ a ______________ e domiciliato ove sopra per la sua carica, in esecuzione della deliberazione di G.M. n. _________ del ______________ debitamente pubblicata senza seguito di istanza e/o reclami e divenuta esecutoria che viene allegata al presente atto sotto la lettera “A”, per formarne parte integrante e sostanziale; 2) L’ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI LECCE con sede in Lecce, Via Salvatore Trinchese n.61 (Galleria) avente C.F. 00152490751, in prosieguo più brevemente indicato come “Istituto” in persona del suo legale rappresentante Ing. Enrico Albanese nato a Lecce il 6.8.1957 che agisce in esecuzione della deliberazione del Commissario Straordinario n. ___________ del __________________, che, in copia conforme si allega sotto la lettera “B”, per formarne parte integrante e sostanziale. PREMESSO: - Che il Comune, con deliberazioni G.M. n.46 del 13.2.1976, G.M. n.330 del 12.04.1979 e C.C. n.23 del 24.04.1984 ha accolto le istanze di concessione del diritto di superficie prodotte dall’Istituto per la realizzazione di n.4 programmi costruttivi di e.r.p. sovvenzionata, finanziati dalle leggi n.492/75, n.457/78 – 1° biennio, 3° biennio/anticipazione e 3° biennio/completamento; - Che per la concessione e regolamentazione di detto diritto di superficie si rende necessario procedere alla stipulazione della convenzione prevista dall’art.35 della legge 865/71; TUTTO CIO’ PREMESSO che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, le costituite parti convengono e stipulano quanto segue: ART.1 – Il Comune di Galatone, in forza del presente atto, concede all’Istituto, che accetta per sé ed i suoi aventi causa, il diritto di superficie per costruire e mantenere secondo le prescrizioni dello strumento urbanistico all’epoca vigente, con riferimento a: - Legge n.492/75 – Licenza edilizia n.56/76 del 24/03/1976, sull’area distinta in catasto al foglio 26 p.lle 3203,3206, e 3209, per una superficie complessiva di mq.2908,00; il terreno in questione confina a ovest con rondò di Via Gobetti e per gli altri lati con strada pubblica pedonale; - Legge n.457/78 – 1° biennio – Concessione edilizia n.279/79 del 21/12/1979, sull’area distinta in catasto terreni al foglio 26 p.lle 3194, 3196, 3199, 3212, 3214 e 3216, per una superficie complessiva di mq. 1916,00; il terreno in questione confina a nord con cooperativa Edilizia, a ovest con strada pubblica pedonale, a sud con proprietà comunale e a Est con Via Cosimo Settimo; - Legge n.457/78 – 3° biennio anticipazione – Concessione edilizia n.107/84 del 29/05/1984, sull’area distinta in catasto terreni al foglio 26 p.lla 2589 per una superficie di mq.1215,00; il terreno in questione confina a nord con altro lotto assegnato all’IACP, a est con Via Gobetti, a sud con proprietà Musardo Salvatore ed altri, a ovest con proprietà Gabrieli; - Legge n.457/78 – 3° biennio/completamento – concessione edilizia n.110/84 del 29/05/1984, sull’area distinta in catasto terreni al foglio 26 p.lle 2260, 2264, 2745 e 3223, per una superficie complessiva di mq.3.506; il terreno in questione confina a nord con Via Gramsci, a est con Via per Seclì, a sud con impianti sportivi di proprietà comunale e a ovest con via Cosimo Settimo; il diritto di superficie, come sopra concesso, si intende esteso alla utilizzazione del sottosuolo e delle aree esterne alle costruzioni nei limiti necessari alla esecuzione, alla manutenzione ed all’uso delle opere previste dai progetti approvati dal Comune. Le predette aree in precedenza descritte, sono pervenute in proprietà del Comune concedente per effetto dei seguenti atti: - Intervento legge n.492/75: atto di acquisto per notar Cesare Megha rep. n.65498 del 26.5.1976, registrato a Gallipoli il 3.6.1976 al n.634; - Interventi legge n.457/78 – 1° biennio, legge n.457/78 – 3° biennio/anticipazione e legge n.457/78 – 3° biennio/completamento: atto di acquisto per notar Aldo Gallo rep. n.24028 del 24.10.1978, registrato a Gallipoli il 27.11.1978 al n.1775. Il Comune dichiara e garantisce che i suddetti terreni sono di sua piena ed esclusiva proprietà, liberi da vincoli, trascrizioni pregiudizievoli, ipoteche ed oneri sia reali che personali; Il Comune si assume piena responsabilità, lasciando indenne l’Istituto, per eventuali danni derivanti da occupazioni illegittime di tutti i suoli oggetto della presente convenzione. In relazione al disposto di cui all’art.30 del T.U. sull’edilizia D.P.R. 6.6.2001, n.380 e sue modifiche, si allega a quest’atto sotto la lettera “C” il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale in data _____________, con dichiarazione della parte concedente, in persona come sopra, previa ammonizione circa le responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace ai sensi del D.P.R. n.445 del 28.12.2000, che dalla data del rilascio ad oggi non vi sono state variazioni dello strumento urbanistico. ART.2 La concessione di cui al precedente art.1 viene convenuta in anni 99 (novantanove) a partire dalla data delle concessioni edilizie distinte per ogni singolo intervento di cui all’art.1 e potrà essere rinnovata secondo quanto previsto dal successivo art.9. ART.3 I corrispettivi per la presente concessione del diritto di superficie sono così determinati: a) Intervento legge 492/75 pari a €.9.106,56 per costo acquisizione suolo ed €.13.659,84 per Contributo sugli oneri di urbanizzazione. Poiché l’Istituto su apposita delega conferita dal Comune di Galatone, ha realizzato direttamente alcune opere di urbanizzazione (pubblica illuminazione, tronco fognatura e cabina elettrica) per una spesa complessiva di €.12.715,10, l’importo che dovrà essere versato al Comune di Galatone per contributo sugli oneri di urbanizzazione sarà pari a €.944,74, pari alla differenza tra €.13.659,84 ed €.12.715,10; b) Intervento legge n.457/78 – 1° biennio pari a €.3.884,80 per costo di acquisizione suolo ed €.5.767,20 per contributo sugli oneri di urbanizzazione; c) Intervento legge n.457/78 – 3° biennio/anticipazione pari a €.1.749,60 per costo di acquisizione suolo ed €.2.624,40 per contributo sugli oneri di urbanizzazione; d) Intervento legge n.457/8 – 3° biennio/completamento pari a €.5.027,04 per costo di acquisizione suolo ed €.7.540,56 per contributo sugli oneri di urbanizzazione. I corrispettivi di cui sopra, pari a complessivi 36.644,90, di cui €.19.768,00 per costo di acquisizione suoli ed €.16.876,90 per contributo sugli oneri di urbanizzazione, oltre agli interessi dovuti ammontanti a €. 59.088,88 per espressa e concorde volontà delle parti come sopra costituite, saranno versati dall’Istituto allo stesso Comune successivamente alla registrazione della presente convenzione e dopo l’accredito delle somme da parte della Regione Puglia. ART.4 – Il Comune, a mezzo del suo costituito legale rappresentante, riconosce e dà atto che, all’infuori delle cifre menzionate e di quanto previsto al successivo art.11, nessun’altra somma, per qualsiasi titolo, causa o ragione, potrà essere chiesta all’I.A.C.P. o suoi aventi causa con riferimento alla presente concessione, così come nessun altro onere sarà posto a carico del concessionario o suoi aventi causa per la realizzazione, da parte del Comune o altri soggetti, di ulteriori opere di urbanizzazione a completamento di quanto previsto nello strumento urbanistico. ART.5 – Entrambi le parti costituite, a mezzo dei rispettivi legali rappresentanti, ai sensi della vigente normativa urbanistica e per come espressamente precisato nel precedente art.1, dichiarano che sui suoli concessi e indicati nel precedente art.1 sono stati realizzati edifici aventi le caratteristiche costruttive e tipologiche più esplicitamente indicate nelle concessioni edilizie citate nel precedente art.1. ART.6 – Gli alloggi realizzati sono stati assegnati in locazione secondo le vigenti disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica. Per la determinazione e la revisione periodica dei canoni le parti fanno riferimento alle norme in conformità della legge regionale n.54 del 20.12.1984. ART.7 – I lavori di costruzione hanno avuto inizio e fine secondo i termini indicati nel nulla osta per esecuzione dei lavori edili. ART.8 – Considerate le caratteristiche e le finalità dell’intervento, in particolare la sua natura di intervento di edilizia residenziale pubblica destinate alla locazione secondo le norme di cui all’art.6, il tipo di finanziamento, la normativa che ne regola l’attuazione, il quadro istituzionale nel quale si colloca l’Istituto Concessionario, non ritiene il Comune di dover configurare specifiche sanzioni a carico del Concessionario medesimo per l’inosservanza degli obblighi stabiliti nella presente concessione, anche in considerazione dell’avvenuta realizzazione delle opere senza alcun rilievo mosso dal Comune all’Istituto. ART.9 – La presente convenzione è rinnovabile alla sua scadenza per un uguale periodo, salvo il caso che vi ostino motivi di carattere urbanistico e comunque di pubblica utilità da valutarsi dal Comune in relazione allo strumento urbanistico che sarà operante al momento della scadenza. In caso di rinnovo della concessione alla sua scadenza il corrispettivo della concessione verrà determinato in misura pari al prezzo di esproprio dell’area, secondo la normativa vigente per l’edilizia economica e popolare al momento del rinnovo stesso, aumentato della spesa prevista con stima dall’Ufficio Tecnico Comunale, per il rinnovo e l’adeguamento delle urbanizzazioni. ART.10 – Le parti autorizzano la trascrizione immediata del presente atto presso al competente Agenzia del Territorio – Reparto di pubblicità immobiliare di Lecce, reiterando qui, per quanto possa occorrere, la rinunzia alla iscrizione di qualsiasi ipoteca legale eventualmente scaturente dal presente atto ed esonerando il Conservatore da ogni responsabilità in merito. ART.11 – Le spese del presente atto e sue inerenti e conseguenti sono a carico dell’Istituto, il quale intende avvalersi delle agevolazioni fiscali previste dalle vigenti norme in materia. Ai fini della registrazione di quest’atto le parti dichiarano che lo stesso è soggetto all’imposta di registro in misura fissa ed è esente dalle imposte ipotecarie e catastali, ai sensi dell’art.32 del D.P.R. 29.09.1973 n.601 e dall’art. 74 della surrichiamata legge n.865/71, nonché esente dall’applicazione dell’IVA, giusta quanto stabilito dalla circolare del Ministero delle Finanze n.8/478013 del 16.06.1993. ART.12 – Le parti a tutti gli effetti del presente atto, eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi. DICHIARAZIONI FINALI Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati, del cui contenuto si dichiarano a conoscenza. E richiesto io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente atto, del quale si è da me stesso data lettura alle parti costituite, che da me interpellate, lo dichiarano conforme alla loro volontà e lo approvano e lo sottoscrivono e lo firmano a margine dei fogli intermedi e degli allegati insieme a me. Consta di facciate ________ per intero e della presente fin qui, scritte con mezzi elettronici da persona di mia fiducia a mia cura e da me completate di mia mano.