Costruzione di posti auto nel sottosuolo del cortile
Transcript
Costruzione di posti auto nel sottosuolo del cortile
La costruzione di posti auto nel sottosuolo del cortile condominiale Essendo diventato il problema dei parcheggi sempre più pressante, non essendo le strade cittadine, soprattutto nelle ore notturne, più sufficienti a garantire la sosta delle auto ed essendo ormai diventati i marciapiedi dei veri e propri percorsi ad ostacoli, al nostro legislatore è venuta l’idea di facilitare la costruzione di parcheggi all’interno dei condominii. Già dal 1989 è in vigore una legge - la cosiddetta “legge Tognoli” - che riconosce la possibilità ai proprietari di immobili di realizzare nel sottosuolo degli stessi, ovvero nei locali siti al piano terreno ( e, da ultimo, anche nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato), parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, cioè a loro servizio perpetuo sino al punto che non possono essere ceduti separatamente dall’appartamento al quale sono legati, sotto pena di assoluta invalidità dell’eventuale atto di vendita. L’esecuzione delle opere e degli interventi finalizzati alla costruzione di tali parcheggi è soggetta ad autorizzazione gratuita e va richiesta al Sindaco del luogo ove gli stessi vanno costruiti. Essa si intende accolta, nel silenzio della risposta, decorsi 60 giorni dalla data della richiesta. In tal caso il condominio richiedente, e per esso il suo amministratore, può dar corso ai lavori dando comunicazione al Sindaco dell’inizio dei lavori. La vera facilitazione sta però nel fatto che la delibera che decide l’esecuzione di tali interventi può essere assunta dall’assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti all’assemblea stessa ( comunque non inferiori ad un terzo dei partecipanti al condominio) e almeno la metà del valore millesimale dell’edificio. La realizzazione dei parcheggi non deve però pregiudicare la stabilità e la sicurezza dell’edificio, né alterare il decoro architettonico del complesso condominiale e né, infine, limitare anche a un solo condomino l’uso o il godimento della parte comune che si intende adibire a parcheggio. E così, qualora simile realizzazione imponga il sacrifico del giardino oppure l’eliminazione o la trasformazione di cantine comuni , la relativa delibera deve essere assunta con i consenso unanime di tutti i condomini. Cosa succede se uno o più condomini non sono d’accordo sulla realizzazione dell’opera ? Ebbene, se da un lato il principio maggioritario che regola il funzionamento dell’assemblea legittima comunque l’esecuzione dei lavori in presenza delle richieste maggioranze, dall’altro non si può imporre al condomino dissenziente di partecipare alle spese necessarie. Va infatti tenuto presente che, nonostante la più limitata maggioranza richiesta per la validità della delibera, si è sempre in presenza di un’opera innovativa, talchè al condomino dissenziente non solo è data la possibilità di non partecipare alla spesa, ma anche quella in futuro, partecipando ovviamente alle spese sostenute dagli altri condomini sia per la realizzazione e sia per la manutenzione dei costruiti parcheggi, di richiedere ed ottenere l’assegnazione in proprietà di un posto auto. La scelta diventa però assai problematica per l’iniziale dissenziente in quanto, a ben vedere, l’unica futura possibilità sarebbe per lui quella di ampliare il parcheggio sotterraneo a proprie spese, sempre che ciò sia tecnicamente praticabile e economicamente opportuno e conveniente: salva l’ipotesi in cui nell’area condominiale esista comunque altro spazio dove costruire i residuali parcheggi, nel qual caso la riserva del dissenziente assume concreta utilità. Ed ancora. Il vincolo di pertinenzialità che, come si è detto, deve esistere tra il nuovo posto auto e l’unità immobiliare a cui è legato, implica l’impossibilità di costruire nel sottosuolo parcheggi condominiali in numero minore di quelli degli appartamenti da servire. Ecco allora la possibile soluzione: se lo spazio a disposizione non è sufficiente per la costruzione di tanti parcheggi quanti sono i condomini, alcuni di quest’ultimi dovranno formalmente rinunciare ( con atto pubblico o con scrittura privata autenticata) a far valere successivamente il loro diritto a richiederne la successiva assegnazione. Un ultimo suggerimento: nel caso in cui siano solo alcuni condomini a richiedere la costruzione dei parcheggi, è meglio che ognuno di loro stipuli con l’impresa costruttrice singoli contratti d’appalto, ad evitare che, nel caso di mancato pagamento da parte di qualcuno, siano chiamati a rispondere in via solidale del debito altrui. Legislazione utile in tema di parcheggi privati Legge Legge Legge Legge 6 agosto 1967 n. 765; 28 febbraio 1985 n.47; 24 marzo 1989 n. 122; 15 maggio 1997 n.127.