Ghigo C Malta - osservatorio cedu
Transcript
Ghigo C Malta - osservatorio cedu
CONSIGLIO D’EUROPA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO QUARTA SEZIONE CASO GHIGO c. MALTA (Ricorso n. 31122/05) SENTENZA (Equa soddisfazione) STRASBURGO 17 luglio 2008 DEFINITIVA 17/10/2008 Questa sentenza diventerà definitiva in base alle condizioni definite all'articolo 44 § 2 della Convenzione. Essa può subire modifiche di forma traduzione non ufficiale dal testo originale a cura dell'Unione forense per la tutela dei diritti dell'uomo GHIGO v. MALTA (JUST SATISFACTION) JUDGMENT Nel caso Ghigo c. Malta, La Corte europea dei diritti dell’uomo (quarta sezione), riunita in una Camera composta da : Nicolas Bratza, Presidente, Lech Garlicki, Giovanni Bonello, Ljiljana Mijović, David Thór Björgvinsson, Ján Šikuta, Päivi Hirvelä, giudici, e da Lawrence Early, cancelliere, Dopo avere deliberato in camera di consiglio il 24 giugno 2008, Pronuncia la seguente sentenza, adottata in questa data : PROCEDURA 1. Il caso trae origine da un ricorso (no 31122/05) presentato contro la Repubblica di Malta ai sensi dell’art. 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”) da un cittadino maltese, Sig. Attilio Ghigo, in data 23 agosto 2005. 2. Con sentenza pronunciata il 26 settembre 2006 (“giudizio nel merito”), la Corte ha rilevato una violazione dell’art. 1 Protocollo n. 1 con riguardo all’ordine di requisizione imposto al ricorrente per una durata di quasi ventidue anni, con il quale è stato istituito un rapporto di locazione di terreni agricoli, in virtù del quale lo stesso ha ricevuto una rendita ai valori minimi e un basso profitto, così da sopportare un peso eccessivamente gravoso (cfr. Ghigo c. Malta, n. 31122/05, § 69, 26 Settembre 2006). 3. Ai sensi dell’art. 41 della Convenzione, il ricorrente ha chiesto a titolo di equa soddisfazione una somma (pari a 10.998,00 Lire maltesi (MTL) – equivalenti ad Euro 26.395,00 (EUR)) che rappresenta la minor rendita che è stato costretto a percepire dal 1984 al 2005 nonché le seguenti ulteriori somme: MTL 1.972,72 (pari ad EUR 4.734,00) per le perdite dovute all’inflazione; interessi di mora calcolati al tasso dell’8 per cento, pari a MTL 1.200,00 (equivalenti a EUR 2.880,00) – rivalutati secondo l’indice del costo della vita – per ogni anno trascorso dopo l’introduzione del ricorso a Strasburgo; MTL 1.200,00 (equivalenti a EUR 2.880,00) - rivalutati secondo l’indice del costo della vita con una maggiorazione del 5 per cento ogni tre anni – per ogni anno trascorso prima che la proprietà gli fosse riassegnata. 2 Copyright © 2009 UFTDU GHIGO v. MALTA (JUST SATISFACTION) JUDGMENT 4. Poiché la questione dell’applicazione dell’art. 41 della Convenzione non era pronta per essere decisa con riferimento alla liquidazione del danno patrimoniale e non patrimoniale, la Corte si è riservata e ha invitato il Governo e il ricorrente a trasmettere, entro sei mesi, le loro osservazioni scritte sul punto e, in particolare, ad indicare alla Corte il raggiungimento di un eventuale accordo (ibid., § 78, e punto 3 delle spese operative). 5. Il ricorrente e il Governo hanno trasmesso le loro osservazioni rispettivamente il 25 giugno, con rettifica inviata il 27 giugno, ed il 26 giugno 2007. IN DIRITTO I. ARTICOLO 41 E ARTICOLO 46 DELLA CONVENZIONE 6. L’articolo 41 della Convenzione prevede: “Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.” 7. L’articolo 46 della Convenzione prevede: “1. Le Alte Parti contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte sulle controversie nelle quali sono parti. 2. La sentenza definitiva della Corte è trasmessa al Comitato dei Ministri che ne sorveglia l’esecuzione.” A. Danno 1. Osservazioni delle parti 8. Il ricorrente pur riconoscendo i limiti della Convenzione con riguardo al risarcimento del danno, osserva che il Governo non ha tentato di correggere la violazione rilevata nella sentenza di merito della Corte. D’altra parte, il ricorrente si dichiara stanco di subire una situazione nella quale gli era stata offerta una somma a titolo di compensazione per il passato mentre non era previsto nulla per il futuro, ragione per cui la situazione è rimasta invariata, rischiando di rimanere in tale stato all’infinito. Il ricorrente, infatti, chiede il risarcimento per entrambe le perdite sofferte nonché per le perdite eventualmente occorse sino alla revoca dell’ordine di requisizione. 3 Copyright © 2009 UFTDU GHIGO v. MALTA (JUST SATISFACTION) JUDGMENT 9. In particolare, il ricorrente chiede un risarcimento per il periodo compreso tra il 1984 fino alla data della sentenza di merito, calcolato, nella specie: (i) nel valore dell’affitto per il periodo ricompreso tra il marzo 1984 e il 2007, pari alla somma di MTL 13.758,00 (equivalenti a EUR 32.045,00). Tale somma è stata calcolata sulla base delle perizie effettuate da due diversi architetti con riferimento a diversi valori di stima, in particolare, MTL 120,00 (pari ad EUR 280,00) nel 1984, MTL 250,00 (pari ad EUR 583,00) nel 1993, MTL 1.200,00 (pari ad EUR 2.797,00) nel 2005 e MTL 1.380,00 (pari ad EUR 3.215,00) nel 2007; (ii) la perdita subita a causa dell’inflazione del valore dell’affitto che non gli è stato versato – secondo i tassi di inflazioni pubblicato dall’Ufficio Nazionale di Statistica (“National Statistics Office” - “NSO”) la perdita dovrebbe essere pari a MTL 1.972,72 (pari ad EUR 4.594,00) ; (iii) interesse dell’8% (tasso di interesse legale) per ogni anno di rendita annuale dovuta non versata. 10. Il ricorrente chiede, inoltre, il risarcimento del danno per il periodo compreso tra la data di pubblicazione della sentenza e il momento in cui il terreno gli sarà effettivamente restituito libero da qualsiasi vincolo. In considerazione del fatto che non è possibile quantificare la perdita futura, in assenza di una data determinata, il ricorrente rileva che dovrebbe vedersi corrispondere almeno il valore dell’affitto per l’anno 2005, maggiorato dal tasso annuale indicato dall’indice del costo della vita pubblicato dal NSO. Nell’ottica della maggiorazione nel valore di mercato il ricorrente chiede un ulteriore aumento di tale somma del 5 % ogni tre anni, a titolo di compensazione per l’aumento del valore dell’affitto della proprietà. 11. Il Governo osserva che il risarcimento dovrebbe tenere conto degli aspetti socio-economici degli alloggi in Malta e degli effetti che le misure adottate come condizioni per gli accordi stipulati con i proprietari di immobili requisiti potrebbero avere sulle condizioni di vita degli affittuari e sul bilancio dello Stato. Inoltre, come già accertato da questa Corte, la proprietà è stata requisita per ragioni di interesse pubblico e, pertanto, il Governo ha inviato la seguente proposta che ha tenuto debito conto gli aspetti socio-economici rilevanti degli alloggi in Malta. 12. Gli immobili di proprietà del ricorrente sono stati requisiti nel 1984 e, in conformità con quanto previsto dalla legge (The Rent Restriction (Dwelling Houses) Ordinance), sono stati assoggettati al controllo degli affitti per cui l’affitto è stato fissato al tasso annuo di MTL 23,00 (pari ad EUR 54,00). Il Governo ha rilevato che, in tale periodo, gli immobili non potevano essere legalmente affittati al tasso di MTL 120,00 come sostenuto dal ricorrente, a meno che non si trattasse di immobili “sbloccati”, e che il ricorrente non ha fornito la prova che immobili analoghi situati nelle vicinanze erano affittati a tal prezzo in quel periodo. Tuttavia, in segno di buona volontà, il Governo ha accettato la stima fatta dal ricorrente di MTL 120,00 (pari ad EUR 280,00) annui nel 1984, quale giusto valore di mercato. Pertanto, il Governo ha proposto di usare tale base di calcolo e di 4 Copyright © 2009 UFTDU GHIGO v. MALTA (JUST SATISFACTION) JUDGMENT applicare la legge in materia di proprietà “sbloccate” al fine di offrire una adeguata riparazione al ricorrente. 13. Ne consegue che, se gli immobili sono stati affittati per un anno come immobili “non bloccati”, in virtù di quanto previsto dalla legge (The Housing Decontrol Ordinance Article 5 (3) (c)), l’affitto degli immobili avrebbe dovuto essere rinnovabile fino allo scadere del primo anno ed ogni quindici anni tenuto conto dell’indice di inflazione. Tra il 1984 ed il 1985 non c’è stato alcun aumento dell’indice di inflazione bensì una diminuzione di 1.01 punti. Pertanto, il canone nel 1985 dovrebbe anch’esso essere pari a MTL 120,00 (pari ad EUR 280,00). La revisione successiva avrebbe dovuto essere fatta nel 2000, quando l’indice di inflazione era pari a 163.83 punti, con conseguente aumento del canone a MTL 312,40 (pari a EUR 749,00) annui. Tuttavia, secondo la Housing Decontrol Ordinance, l’incremento del canone non può superare il 100% ogni quindici anni con la conseguenza che nel 2000 il canone avrebbe dovuto essere di MTL 240,00 (pari a EUR 559,00). Pertanto, secondo il Governo, la somma di MTL 3.600,00 (pari a EUR 8.386,00) dovrebbe essere sufficiente a risarcire il ricorrente per i canoni dovuti tra il marzo 1984 e il marzo 2007. 14. Il Governo sostiene inoltre di essere disposto a versare i canoni futuri per un importo pari a MTL 240,00 (pari a EUR 559,00) all’anno, soggetti ad un aumento ogni quindici anni secondo il tasso di inflazione nonché ad un aumento massimo del 100% ogni quindici anni. Il Governo osserva, infine, che il valore di mercato in Malta non può rappresentare la base di partenza per il calcolo del risarcimento. Fattori socio-economici legati alla funzione sociale della proprietà devono necessariamente essere presi in considerazione. Inoltre, i mercati immobiliari sono stati influenzati anche da altri fattori quali la vendita a stranieri nonché dal fenomeno dell’acquisto per investimento o per fini speculativi. 2. Il giudizio della Corte 15. La Corte ricorda che nel giudizio di merito ha riconosciuto una violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 per quanto riguarda l’ordine di requisizione imposto al ricorrente, per una durata di quasi ventidue anni, che ha istituito un rapporto di locazione di terreni agricoli in virtù del quale lo stesso ha ricevuto una rendita minima e un basso profitto, così da sopportare un peso eccessivamente gravoso (cfr. Ghigo c. Malta, n. 31122/05, § 69, 26 Settembre 2006). 16. La Corte deve determinare il risarcimento dovuto al ricorrente avuto riguardo alla perdita di controllo, di uso e di godimento dei beni di sua proprietà per il periodo compreso tra il 1984 al 2008. 17. La Corte osserva che vi è una differenza considerevole tra le richieste del ricorrente e quanto offerto dal Governo. Rileva, inoltre, che il calcolo effettuato dal Governo si basa sulla legge in vigore all’epoca delle c.d. “proprietà non controllate”. La Corte in principio non è tenuta a seguire 5 Copyright © 2009 UFTDU GHIGO v. MALTA (JUST SATISFACTION) JUDGMENT i parametri di calcolo imposti stabiliti a livello nazionale; inoltre, nel caso di specie, i calcoli del Governo sono puramente speculativi e basati su un diverso regime legale che non ha nulla a che vedere con le premesse svolte dal ricorrente. D’altra parte, la Corte ricorda che nella sentenza nel merito la Corte ha verificato esclusivamente se l’ordine di requisizione imposto al ricorrente - che ha istituito un rapporto di locazione di terreni agricoli in virtù del quale lo stesso ha ricevuto una rendita minima e un basso profitto ha violato i diritti del ricorrente sanciti dall’articolo 1 del Protocollo No. 1. Mentre non ha effettuato nessuna analisi volta a stabilire se la legge sul controllo del canone, all’epoca in vigore sulle locazioni di terreni agricoli, si applicava automaticamente, e pertanto si poteva applicare anche ai proprietari di terreni non requisiti, qualora la proprietà fosse “sbloccata” erano compatibili con le norme della Convenzione. La Corte ritiene che le osservazioni del ricorrente riflettono una stima ragionevolmente accettabile del valore del canone sul mercato nel corso degli anni. 18. Nello stabilire il danno patrimoniale patito dal ricorrente, la Corte ha avuto riguardo alle stime fornite e alle informazioni disponibili sui valori dei canoni nel mercato immobiliare maltese nel corso del periodo che qui interessa. La Corte ha considerato, altresì, lo scopo legittimo della restrizione imposta, ricordando che gli obiettivi legittimi dell’“interesse pubblico”, quali quelli perseguiti con misure di riforma economica o in misure dirette a perseguire ne maggiore giustizia sociale, possono legittimare un risarcimento inferiore dell’intero valore di mercato e che un mancato risarcimento può essere giustificato ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 solo in presenza di circostanze eccezionali (cfr. James e altri c. Regno Unito, sentenza 21 febbraio 1986, serie A n. 98, p. 36, § 54; e Jahn e altri c. Germania [GC], nn. 46720/99, 72203/01 e 72552/01, § 94, ECHR 2005-VI). 19. La Corte, decidendo secondo equità, riconosce al ricorrente la somma di EUR 26.400,00. 20. La Corte afferma ancora una volta che il riconoscimento di una somma a titolo di danno patrimoniale ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione ha lo scopo di porre il ricorrente, nella misura del possibile, nella stessa posizione in cui lo stesso si trovava se non vi fosse stata la violazione (cfr., mutatis mutandis, Kingsley c. Regno Unito [GC], n. 35605/97, § 40, ECHR 2002-IV). La Corte ritiene, inoltre, che devono essere riconosciuti gli interessi sulla somma in questione per compensare la perdita di valore di quanto dovuto nel corso degli anni (cfr. Runkee e White c. Regno Unito, nn. 42949/98 e 53134/99, § 52, 10 Maggio 2007). Ciò posto, il tasso di interesse deve riflettere le condizioni economiche a livello nazionale quali il livello di inflazione ed il tasso di interesse (cfr., per esempio, Akkuş c. Turchia, sentenza 9 luglio 1997, Raccolta delle Sentenze e delle Decisioni 1997-IV, § 35; Romanchenko c. Ucraina, n. 5596/03, 22 Novembre 2005, § 30, non pubblicata; e Prodan c. Moldovia, n. 49806/99, 6 Copyright © 2009 UFTDU GHIGO v. MALTA (JUST SATISFACTION) JUDGMENT § 73, ECHR 2004-III (estratto)). La Corte osserva che il ricorrente ha chiesto l’applicazione di un tasso di interesse dell’8 per cento, e che i Governo non ha fatto alcuna osservazione su questo punto. Tuttavia, la Corte considera più realistico un tasso di interesse del 5 per cento. Pertanto, la Corte ritiene che sulla sopradetta somma debba applicarsi un tasso di interesse del 5 per cento. 21. La Corte riconosce quindi al ricorrente la somma di EUR 1.320,00 sotto questo profilo. 22. La Corte osserva che il Governo non ha restituito la proprietà e che i calcoli del ricorrente per i canoni futuri non hanno avuto il riscontro del Governo. 23. La Corte sottolinea che sotto il profilo dell’articolo 46 della Convenzione, le Alti Parti Contraenti si conformano alle sentenze definitive della Corte in tutti i casi in cui sono parti convenute, essendo l’esecuzione posta sotto la sorveglianza del Comitato dei Ministri. Ne consegue, inter alia, che una sentenza nella quale la Corte constata una violazione impone allo Stato convenuto l’obbligo non solo di risarcire le somme riconosciute a titolo di equa soddisfazione agli aventi diritto, ma altresì di scegliere, sotto la supervisione del Comitato dei Ministri, le misure generali e/o, nel caso siano idonee, individuali, da adottare in seno alla legislazione nazionale al fine di porre fine alla violazione rilevata dalla Corte e di porre rimedio, laddove sia possibile, ai suoi effetti. Inoltre, sotto il controllo del Comitato dei Ministri, lo Stato convenuto rimane libero di scegliere i mezzi attraverso i quali ottemperare agli obblighi imposti dall’articolo 46 della Convenzione, purché tali mezzi siano compatibili con le conclusioni cui è pervenuta la Corte nella sua decisione (cfr., mutatis mutandis, Scozzari e Giunta c. Italia [GC], nn. 39221/98 e 41963/98, § 248, ECHR 2000-VIII). 24. Pertanto, ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione lo scopo delle somme riconosciute a titolo di equa soddisfazione è quello di fornire una riparazione esclusivamente per il danno sofferto dalle persone coinvolte fino al punto in cui tali eventi costituiscono una conseguenza della violazione alla quale non si potrebbe altrimenti porre rimedio (idem § 249). Ne consegue che non è compito della Corte quantificare le somme dovute a titolo di canone per il futuro. Di conseguenza, la Corte non accoglie le richieste del ricorrente per le perdite future, essendo le stesse soggette ad un’azione che dovrà essere intrapresa dal Governo per porre fine alla violazione rilevata, istituendo un meccanismo che consenta di versare una giusta rendita per gli anni futuri (si veda paragrafo 23 supra). 25. Con riferimento all’articolo 46 della Convenzione, la Corte osserva che le conclusioni cui è giunta nella sentenza di merito sono il risultato di lacune nel sistema giuridico maltese, in particolare, della legislazione maltese in materia di abitazioni, in conseguenza delle quali un’intera categoria di persone sono state, e sono tuttora, private del loro diritto a godere pacificamente dei propri beni. Dal punto di vista della Corte, lo 7 Copyright © 2009 UFTDU GHIGO v. MALTA (JUST SATISFACTION) JUDGMENT squilibrio rilevato nel caso del ricorrente potrebbe conseguentemente dar luogo a numerosi altri ricorsi fondati, il che rappresenta una minaccia per l’effettività futura del sistema creato dalla Convenzione (cfr. Driza c. Albania, n. 33771/02, § 122, ECHR 2007-... (estratti)). 26. Ai sensi dell’art. 46 della Convenzione, quando la Corte rileva una mancanza in un sistema giuridico, le autorità nazionali hanno il compito, condotto sotto la supervisione del Comitato dei Ministri, di adottare entro un ragionevole periodo di tempo – con effetto retroattivo se necessario – (cfr., tra gli altri, Scordino c. Italia (n. 1) [GC], n. 36813/97, § 233, ECHR 2006 e Broniowski c. Polonia [GC], n. 31443/96, § 192, ECHR 2004-V; e Di Mauro c. Italia [GC], n. 34256/96, § 23, ECHR 1999-V) le misure necessarie a porre fine alla violazione, in conformità con il principio di sussidiarietà della Convenzione, cosicché la Corte non debba rilevare la medesima violazione in una infinita serie di casi analoghi (cfr. Driza, sopracitato, § 123 in fine). 27. In principio, non è compito della Corte quello di determinare quali possano essere le misure adeguate che uno Stato convenuto dovrebbe adottare per porre fine ad una violazione, in ottemperanza agli obblighi assunti ai sensi dell’art. 46 della Convenzione. Tuttavia, la Corte si preoccupa di agevolare una rapida ed effettiva revisione di una legislazione nazionale difettosa che pone ostacolo alla tutela dei diritti umani. Sotto questo profilo e avuto riguardo alla situazione sistematica soprarilevata (cfr. paragrafo 25), la Corte considera che le misure generali previste a livello nazionale sono senza dubbio chiamate in causa per l’esecuzione della presente sentenza. 28. Per quanto riguarda le misure generali che lo Stato maltese deve applicare per porre fine alla violazione sistematica del diritto di proprietà rilevata nel caso di specie, avuto riguardo alla sua dimensione sociale ed economica, inclusi i doveri dello Stato in relazione ai diritti sociali di altre persone, la Corte considera che lo Stato convenuto dovrebbe prima di tutto, attraverso l’adozione di misure giuridiche e/o di altro genere, prevedere nel sistema giuridico nazionale un meccanismo che consenta di mantenere un giusto equilibrio tra gli interessi dei proprietari, incluso il loro diritto di trarre profitto dalla loro proprietà, e l’interesse generale della comunità – inclusa la disponibilità di alloggi sufficienti per i non abbienti – in conformità con i principi per la protezione per i diritti di proprietà previsti dalla Convenzione (cfr. Hutten-Czapska c. Polonia [GC], n. 35014/97, § 239, ECHR 2006-...). 29. La Corte rileva che non rientra tra i suoi compiti quello di specificare quale sarebbe il modo più appropriato di istituire tali procedimenti oppure come dovrebbe essere bilanciato l’interesse dei proprietari di trarre profitto con gli altri interessi in gioco. Tuttavia, la Corte osserva che le diverse opzioni di cui dispone lo Stato comprendono misure che definiscano le caratteristiche di un meccanismo che bilanci i diritti dei proprietari e degli 8 Copyright © 2009 UFTDU GHIGO v. MALTA (JUST SATISFACTION) JUDGMENT affittuari e i criteri per quello che può essere considerato ai giorni nostri “affittuario in stato di bisogno” (termine che, come sostenuto dal Governo nelle sue osservazioni relative al procedimento principale, si riferisce alle “persone che non si possono permettere alloggi a prezzi ragionevoli), “equo canone” e “profitto ragionevole”. B. Danno non patrimoniale 30. La sottrazione della proprietà che era stata acquistata dal ricorrente per stabilirvi la sua dimora e quella della sua famiglia ha posto lo stesso in diverse difficoltà finanziarie, che ha incluso la necessità di chiedere un prestito al fine di comprare la sua attuale casa. Inoltre, i figli del ricorrente non hanno potuto beneficiare della proprietà del padre e sono stati costretti ad acquistare altri immobili. Di conseguenza, il ricorrente chiede la somma di MTL 5.000,00 (pari a EUR 11.648,00) a titolo di danno non patrimoniale per i disagi subiti. 31. Il Governo sostiene che il ricorrente non ha subito alcun danno patrimoniale. Tuttavia, lo stesso è disposto a riconoscere al ricorrente la somma di MTL 1.400,00 (pari a EUR 3.261,00) in segno di buona volontà. 32. La Corte ritiene che il ricorrente ha dovuto sopportare sentimenti di stress e di frustrazione in considerazione della natura della violazione. Pertanto, riconosce la somma di EUR 6.000,00 a titolo di danno non patrimoniale. C. Interessi moratori 33. La Corte ritiene che il calcolo degli interessi moratori deve essere effettuato secondo il tasso di interessi pari a quello marginale della Banca Centrale Europea, maggiorato di tre punti percentuali. PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE ALL’UNANIMITÀ 1. Ritiene (a) che lo Stato convenuto debba versare al ricorrente, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza diventerà definitiva ai sensi dell’articolo 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme: (i) EUR 27.720,00 (venti settemila settecento venti euro) a titolo di danno patrimoniale; (ii) EUR 6.000,00 (sei mila euro), oltre qualsiasi tassa che possa essere applicata, a titolo di danno non patrimoniale; 9 Copyright © 2009 UFTDU GHIGO v. MALTA (JUST SATISFACTION) JUDGMENT (b) che al termine dei tre mesi sopramenzionati e sino al versamento effettivo debba essere applicato un tasso di interesse su tali importi pari a quello marginale della Banca Centrale Europea, maggiorato di tre punti percentuali; 2. Rigetta le altre domande formulate dal ricorrente a titolo di equa soddisfazione. Redatto in inglese, ed inviato per la stesura il 17 luglio 2008, ai sensi dell’articolo 77 §§ 2 and 3 del Regolamento della Corte. Lawrence Early Cancelliere Nicolas Bratza Presidente 10 Copyright © 2009 UFTDU