Ghigo C Malta - osservatorio cedu

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Ghigo C Malta - osservatorio cedu
CONSIGLIO D’EUROPA
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
QUARTA SEZIONE
CASO GHIGO c. MALTA
(Ricorso n. 31122/05)
SENTENZA
(Equa soddisfazione)
STRASBURGO
17 luglio 2008
DEFINITIVA
17/10/2008
Questa sentenza diventerà definitiva in base alle condizioni definite
all'articolo 44 § 2 della Convenzione. Essa può subire modifiche di forma
traduzione non ufficiale dal testo originale a cura dell'Unione forense per la tutela dei diritti dell'uomo
GHIGO v. MALTA (JUST SATISFACTION) JUDGMENT
Nel caso Ghigo c. Malta,
La Corte europea dei diritti dell’uomo (quarta sezione), riunita in una
Camera composta da :
Nicolas Bratza, Presidente,
Lech Garlicki,
Giovanni Bonello,
Ljiljana Mijović,
David Thór Björgvinsson,
Ján Šikuta,
Päivi Hirvelä, giudici,
e da Lawrence Early, cancelliere,
Dopo avere deliberato in camera di consiglio il 24 giugno 2008,
Pronuncia la seguente sentenza, adottata in questa data :
PROCEDURA
1. Il caso trae origine da un ricorso (no 31122/05) presentato contro la
Repubblica di Malta ai sensi dell’art. 34 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la
Convenzione”) da un cittadino maltese, Sig. Attilio Ghigo, in data 23 agosto
2005.
2. Con sentenza pronunciata il 26 settembre 2006 (“giudizio nel merito”),
la Corte ha rilevato una violazione dell’art. 1 Protocollo n. 1 con riguardo
all’ordine di requisizione imposto al ricorrente per una durata di quasi
ventidue anni, con il quale è stato istituito un rapporto di locazione di terreni
agricoli, in virtù del quale lo stesso ha ricevuto una rendita ai valori minimi
e un basso profitto, così da sopportare un peso eccessivamente gravoso (cfr.
Ghigo c. Malta, n. 31122/05, § 69, 26 Settembre 2006).
3. Ai sensi dell’art. 41 della Convenzione, il ricorrente ha chiesto a titolo
di equa soddisfazione una somma (pari a 10.998,00 Lire maltesi (MTL) –
equivalenti ad Euro 26.395,00 (EUR)) che rappresenta la minor rendita che
è stato costretto a percepire dal 1984 al 2005 nonché le seguenti ulteriori
somme: MTL 1.972,72 (pari ad EUR 4.734,00) per le perdite dovute
all’inflazione; interessi di mora calcolati al tasso dell’8 per cento, pari a
MTL 1.200,00 (equivalenti a EUR 2.880,00) – rivalutati secondo l’indice
del costo della vita – per ogni anno trascorso dopo l’introduzione del ricorso
a Strasburgo; MTL 1.200,00 (equivalenti a EUR 2.880,00) - rivalutati
secondo l’indice del costo della vita con una maggiorazione del 5 per cento
ogni tre anni – per ogni anno trascorso prima che la proprietà gli fosse
riassegnata.
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4. Poiché la questione dell’applicazione dell’art. 41 della Convenzione
non era pronta per essere decisa con riferimento alla liquidazione del danno
patrimoniale e non patrimoniale, la Corte si è riservata e ha invitato il
Governo e il ricorrente a trasmettere, entro sei mesi, le loro osservazioni
scritte sul punto e, in particolare, ad indicare alla Corte il raggiungimento di
un eventuale accordo (ibid., § 78, e punto 3 delle spese operative).
5. Il ricorrente e il Governo hanno trasmesso le loro osservazioni
rispettivamente il 25 giugno, con rettifica inviata il 27 giugno, ed il 26
giugno 2007.
IN DIRITTO
I. ARTICOLO 41 E ARTICOLO 46 DELLA CONVENZIONE
6. L’articolo 41 della Convenzione prevede:
“Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi
protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette se non in modo
imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del
caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.”
7. L’articolo 46 della Convenzione prevede:
“1. Le Alte Parti contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della
Corte sulle controversie nelle quali sono parti.
2. La sentenza definitiva della Corte è trasmessa al Comitato dei Ministri che ne
sorveglia l’esecuzione.”
A. Danno
1. Osservazioni delle parti
8. Il ricorrente pur riconoscendo i limiti della Convenzione con riguardo
al risarcimento del danno, osserva che il Governo non ha tentato di
correggere la violazione rilevata nella sentenza di merito della Corte.
D’altra parte, il ricorrente si dichiara stanco di subire una situazione nella
quale gli era stata offerta una somma a titolo di compensazione per il
passato mentre non era previsto nulla per il futuro, ragione per cui la
situazione è rimasta invariata, rischiando di rimanere in tale stato
all’infinito. Il ricorrente, infatti, chiede il risarcimento per entrambe le
perdite sofferte nonché per le perdite eventualmente occorse sino alla revoca
dell’ordine di requisizione.
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9. In particolare, il ricorrente chiede un risarcimento per il periodo
compreso tra il 1984 fino alla data della sentenza di merito, calcolato, nella
specie: (i) nel valore dell’affitto per il periodo ricompreso tra il marzo 1984
e il 2007, pari alla somma di MTL 13.758,00 (equivalenti a EUR
32.045,00). Tale somma è stata calcolata sulla base delle perizie effettuate
da due diversi architetti con riferimento a diversi valori di stima, in
particolare, MTL 120,00 (pari ad EUR 280,00) nel 1984, MTL 250,00 (pari
ad EUR 583,00) nel 1993, MTL 1.200,00 (pari ad EUR 2.797,00) nel 2005
e MTL 1.380,00 (pari ad EUR 3.215,00) nel 2007; (ii) la perdita subita a
causa dell’inflazione del valore dell’affitto che non gli è stato versato –
secondo i tassi di inflazioni pubblicato dall’Ufficio Nazionale di Statistica
(“National Statistics Office” - “NSO”) la perdita dovrebbe essere pari a
MTL 1.972,72 (pari ad EUR 4.594,00) ; (iii) interesse dell’8% (tasso di
interesse legale) per ogni anno di rendita annuale dovuta non versata.
10. Il ricorrente chiede, inoltre, il risarcimento del danno per il periodo
compreso tra la data di pubblicazione della sentenza e il momento in cui il
terreno gli sarà effettivamente restituito libero da qualsiasi vincolo. In
considerazione del fatto che non è possibile quantificare la perdita futura, in
assenza di una data determinata, il ricorrente rileva che dovrebbe vedersi
corrispondere almeno il valore dell’affitto per l’anno 2005, maggiorato dal
tasso annuale indicato dall’indice del costo della vita pubblicato dal NSO.
Nell’ottica della maggiorazione nel valore di mercato il ricorrente chiede un
ulteriore aumento di tale somma del 5 % ogni tre anni, a titolo di
compensazione per l’aumento del valore dell’affitto della proprietà.
11. Il Governo osserva che il risarcimento dovrebbe tenere conto degli
aspetti socio-economici degli alloggi in Malta e degli effetti che le misure
adottate come condizioni per gli accordi stipulati con i proprietari di
immobili requisiti potrebbero avere sulle condizioni di vita degli affittuari e
sul bilancio dello Stato. Inoltre, come già accertato da questa Corte, la
proprietà è stata requisita per ragioni di interesse pubblico e, pertanto, il
Governo ha inviato la seguente proposta che ha tenuto debito conto gli
aspetti socio-economici rilevanti degli alloggi in Malta.
12. Gli immobili di proprietà del ricorrente sono stati requisiti nel 1984
e, in conformità con quanto previsto dalla legge (The Rent Restriction
(Dwelling Houses) Ordinance), sono stati assoggettati al controllo degli
affitti per cui l’affitto è stato fissato al tasso annuo di MTL 23,00 (pari ad
EUR 54,00). Il Governo ha rilevato che, in tale periodo, gli immobili non
potevano essere legalmente affittati al tasso di MTL 120,00 come sostenuto
dal ricorrente, a meno che non si trattasse di immobili “sbloccati”, e che il
ricorrente non ha fornito la prova che immobili analoghi situati nelle
vicinanze erano affittati a tal prezzo in quel periodo. Tuttavia, in segno di
buona volontà, il Governo ha accettato la stima fatta dal ricorrente di MTL
120,00 (pari ad EUR 280,00) annui nel 1984, quale giusto valore di
mercato. Pertanto, il Governo ha proposto di usare tale base di calcolo e di
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applicare la legge in materia di proprietà “sbloccate” al fine di offrire una
adeguata riparazione al ricorrente.
13. Ne consegue che, se gli immobili sono stati affittati per un anno
come immobili “non bloccati”, in virtù di quanto previsto dalla legge (The
Housing Decontrol Ordinance Article 5 (3) (c)), l’affitto degli immobili
avrebbe dovuto essere rinnovabile fino allo scadere del primo anno ed ogni
quindici anni tenuto conto dell’indice di inflazione. Tra il 1984 ed il 1985
non c’è stato alcun aumento dell’indice di inflazione bensì una diminuzione
di 1.01 punti. Pertanto, il canone nel 1985 dovrebbe anch’esso essere pari a
MTL 120,00 (pari ad EUR 280,00). La revisione successiva avrebbe dovuto
essere fatta nel 2000, quando l’indice di inflazione era pari a 163.83 punti,
con conseguente aumento del canone a MTL 312,40 (pari a EUR 749,00)
annui. Tuttavia, secondo la Housing Decontrol Ordinance, l’incremento del
canone non può superare il 100% ogni quindici anni con la conseguenza che
nel 2000 il canone avrebbe dovuto essere di MTL 240,00 (pari a EUR
559,00). Pertanto, secondo il Governo, la somma di MTL 3.600,00 (pari a
EUR 8.386,00) dovrebbe essere sufficiente a risarcire il ricorrente per i
canoni dovuti tra il marzo 1984 e il marzo 2007.
14. Il Governo sostiene inoltre di essere disposto a versare i canoni
futuri per un importo pari a MTL 240,00 (pari a EUR 559,00) all’anno,
soggetti ad un aumento ogni quindici anni secondo il tasso di inflazione
nonché ad un aumento massimo del 100% ogni quindici anni. Il Governo
osserva, infine, che il valore di mercato in Malta non può rappresentare la
base di partenza per il calcolo del risarcimento. Fattori socio-economici
legati alla funzione sociale della proprietà devono necessariamente essere
presi in considerazione. Inoltre, i mercati immobiliari sono stati influenzati
anche da altri fattori quali la vendita a stranieri nonché dal fenomeno
dell’acquisto per investimento o per fini speculativi.
2. Il giudizio della Corte
15. La Corte ricorda che nel giudizio di merito ha riconosciuto una
violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 per quanto riguarda l’ordine di
requisizione imposto al ricorrente, per una durata di quasi ventidue anni, che
ha istituito un rapporto di locazione di terreni agricoli in virtù del quale lo
stesso ha ricevuto una rendita minima e un basso profitto, così da sopportare
un peso eccessivamente gravoso (cfr. Ghigo c. Malta, n. 31122/05, § 69, 26
Settembre 2006).
16. La Corte deve determinare il risarcimento dovuto al ricorrente avuto
riguardo alla perdita di controllo, di uso e di godimento dei beni di sua
proprietà per il periodo compreso tra il 1984 al 2008.
17. La Corte osserva che vi è una differenza considerevole tra le
richieste del ricorrente e quanto offerto dal Governo. Rileva, inoltre, che il
calcolo effettuato dal Governo si basa sulla legge in vigore all’epoca delle
c.d. “proprietà non controllate”. La Corte in principio non è tenuta a seguire
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i parametri di calcolo imposti stabiliti a livello nazionale; inoltre, nel caso di
specie, i calcoli del Governo sono puramente speculativi e basati su un
diverso regime legale che non ha nulla a che vedere con le premesse svolte
dal ricorrente. D’altra parte, la Corte ricorda che nella sentenza nel merito la
Corte ha verificato esclusivamente se l’ordine di requisizione imposto al
ricorrente - che ha istituito un rapporto di locazione di terreni agricoli in
virtù del quale lo stesso ha ricevuto una rendita minima e un basso profitto ha violato i diritti del ricorrente sanciti dall’articolo 1 del Protocollo No. 1.
Mentre non ha effettuato nessuna analisi volta a stabilire se la legge sul
controllo del canone, all’epoca in vigore sulle locazioni di terreni agricoli, si
applicava automaticamente, e pertanto si poteva applicare anche ai
proprietari di terreni non requisiti, qualora la proprietà fosse “sbloccata”
erano compatibili con le norme della Convenzione. La Corte ritiene che le
osservazioni del ricorrente riflettono una stima ragionevolmente accettabile
del valore del canone sul mercato nel corso degli anni.
18. Nello stabilire il danno patrimoniale patito dal ricorrente, la Corte ha
avuto riguardo alle stime fornite e alle informazioni disponibili sui valori
dei canoni nel mercato immobiliare maltese nel corso del periodo che qui
interessa. La Corte ha considerato, altresì, lo scopo legittimo della
restrizione imposta, ricordando che gli obiettivi legittimi dell’“interesse
pubblico”, quali quelli perseguiti con misure di riforma economica o in
misure dirette a perseguire ne maggiore giustizia sociale, possono
legittimare un risarcimento inferiore dell’intero valore di mercato e che un
mancato risarcimento può essere giustificato ai sensi dell’articolo 1 del
Protocollo n. 1 solo in presenza di circostanze eccezionali (cfr. James e altri
c. Regno Unito, sentenza 21 febbraio 1986, serie A n. 98, p. 36, § 54; e Jahn
e altri c. Germania [GC], nn. 46720/99, 72203/01 e 72552/01, § 94, ECHR
2005-VI).
19. La Corte, decidendo secondo equità, riconosce al ricorrente la
somma di EUR 26.400,00.
20. La Corte afferma ancora una volta che il riconoscimento di una
somma a titolo di danno patrimoniale ai sensi dell’articolo 41 della
Convenzione ha lo scopo di porre il ricorrente, nella misura del possibile,
nella stessa posizione in cui lo stesso si trovava se non vi fosse stata la
violazione (cfr., mutatis mutandis, Kingsley c. Regno Unito [GC], n.
35605/97, § 40, ECHR 2002-IV). La Corte ritiene, inoltre, che devono
essere riconosciuti gli interessi sulla somma in questione per compensare la
perdita di valore di quanto dovuto nel corso degli anni (cfr. Runkee e White
c. Regno Unito, nn. 42949/98 e 53134/99, § 52, 10 Maggio 2007). Ciò
posto, il tasso di interesse deve riflettere le condizioni economiche a livello
nazionale quali il livello di inflazione ed il tasso di interesse (cfr., per
esempio, Akkuş c. Turchia, sentenza 9 luglio 1997, Raccolta delle Sentenze
e delle Decisioni 1997-IV, § 35; Romanchenko c. Ucraina, n. 5596/03, 22
Novembre 2005, § 30, non pubblicata; e Prodan c. Moldovia, n. 49806/99,
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§ 73, ECHR 2004-III (estratto)). La Corte osserva che il ricorrente ha
chiesto l’applicazione di un tasso di interesse dell’8 per cento, e che i
Governo non ha fatto alcuna osservazione su questo punto. Tuttavia, la
Corte considera più realistico un tasso di interesse del 5 per cento. Pertanto,
la Corte ritiene che sulla sopradetta somma debba applicarsi un tasso di
interesse del 5 per cento.
21. La Corte riconosce quindi al ricorrente la somma di EUR 1.320,00
sotto questo profilo.
22. La Corte osserva che il Governo non ha restituito la proprietà e che i
calcoli del ricorrente per i canoni futuri non hanno avuto il riscontro del
Governo.
23. La Corte sottolinea che sotto il profilo dell’articolo 46 della
Convenzione, le Alti Parti Contraenti si conformano alle sentenze definitive
della Corte in tutti i casi in cui sono parti convenute, essendo l’esecuzione
posta sotto la sorveglianza del Comitato dei Ministri. Ne consegue, inter
alia, che una sentenza nella quale la Corte constata una violazione impone
allo Stato convenuto l’obbligo non solo di risarcire le somme riconosciute a
titolo di equa soddisfazione agli aventi diritto, ma altresì di scegliere, sotto
la supervisione del Comitato dei Ministri, le misure generali e/o, nel caso
siano idonee, individuali, da adottare in seno alla legislazione nazionale al
fine di porre fine alla violazione rilevata dalla Corte e di porre rimedio,
laddove sia possibile, ai suoi effetti. Inoltre, sotto il controllo del Comitato
dei Ministri, lo Stato convenuto rimane libero di scegliere i mezzi attraverso
i quali ottemperare agli obblighi imposti dall’articolo 46 della Convenzione,
purché tali mezzi siano compatibili con le conclusioni cui è pervenuta la
Corte nella sua decisione (cfr., mutatis mutandis, Scozzari e Giunta c. Italia
[GC], nn. 39221/98 e 41963/98, § 248, ECHR 2000-VIII).
24. Pertanto, ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione lo scopo delle
somme riconosciute a titolo di equa soddisfazione è quello di fornire una
riparazione esclusivamente per il danno sofferto dalle persone coinvolte fino
al punto in cui tali eventi costituiscono una conseguenza della violazione
alla quale non si potrebbe altrimenti porre rimedio (idem § 249). Ne
consegue che non è compito della Corte quantificare le somme dovute a
titolo di canone per il futuro. Di conseguenza, la Corte non accoglie le
richieste del ricorrente per le perdite future, essendo le stesse soggette ad
un’azione che dovrà essere intrapresa dal Governo per porre fine alla
violazione rilevata, istituendo un meccanismo che consenta di versare una
giusta rendita per gli anni futuri (si veda paragrafo 23 supra).
25. Con riferimento all’articolo 46 della Convenzione, la Corte osserva
che le conclusioni cui è giunta nella sentenza di merito sono il risultato di
lacune nel sistema giuridico maltese, in particolare, della legislazione
maltese in materia di abitazioni, in conseguenza delle quali un’intera
categoria di persone sono state, e sono tuttora, private del loro diritto a
godere pacificamente dei propri beni. Dal punto di vista della Corte, lo
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squilibrio rilevato nel caso del ricorrente potrebbe conseguentemente dar
luogo a numerosi altri ricorsi fondati, il che rappresenta una minaccia per
l’effettività futura del sistema creato dalla Convenzione (cfr. Driza c.
Albania, n. 33771/02, § 122, ECHR 2007-... (estratti)).
26. Ai sensi dell’art. 46 della Convenzione, quando la Corte rileva una
mancanza in un sistema giuridico, le autorità nazionali hanno il compito,
condotto sotto la supervisione del Comitato dei Ministri, di adottare entro
un ragionevole periodo di tempo – con effetto retroattivo se necessario –
(cfr., tra gli altri, Scordino c. Italia (n. 1) [GC], n. 36813/97, § 233,
ECHR 2006 e Broniowski c. Polonia [GC], n. 31443/96, § 192, ECHR
2004-V; e Di Mauro c. Italia [GC], n. 34256/96, § 23, ECHR 1999-V) le
misure necessarie a porre fine alla violazione, in conformità con il principio
di sussidiarietà della Convenzione, cosicché la Corte non debba rilevare la
medesima violazione in una infinita serie di casi analoghi (cfr. Driza,
sopracitato, § 123 in fine).
27. In principio, non è compito della Corte quello di determinare quali
possano essere le misure adeguate che uno Stato convenuto dovrebbe
adottare per porre fine ad una violazione, in ottemperanza agli obblighi
assunti ai sensi dell’art. 46 della Convenzione. Tuttavia, la Corte si
preoccupa di agevolare una rapida ed effettiva revisione di una legislazione
nazionale difettosa che pone ostacolo alla tutela dei diritti umani. Sotto
questo profilo e avuto riguardo alla situazione sistematica soprarilevata (cfr.
paragrafo 25), la Corte considera che le misure generali previste a livello
nazionale sono senza dubbio chiamate in causa per l’esecuzione della
presente sentenza.
28. Per quanto riguarda le misure generali che lo Stato maltese deve
applicare per porre fine alla violazione sistematica del diritto di proprietà
rilevata nel caso di specie, avuto riguardo alla sua dimensione sociale ed
economica, inclusi i doveri dello Stato in relazione ai diritti sociali di altre
persone, la Corte considera che lo Stato convenuto dovrebbe prima di tutto,
attraverso l’adozione di misure giuridiche e/o di altro genere, prevedere nel
sistema giuridico nazionale un meccanismo che consenta di mantenere un
giusto equilibrio tra gli interessi dei proprietari, incluso il loro diritto di
trarre profitto dalla loro proprietà, e l’interesse generale della comunità –
inclusa la disponibilità di alloggi sufficienti per i non abbienti – in
conformità con i principi per la protezione per i diritti di proprietà previsti
dalla Convenzione (cfr. Hutten-Czapska c. Polonia [GC], n. 35014/97,
§ 239, ECHR 2006-...).
29. La Corte rileva che non rientra tra i suoi compiti quello di specificare
quale sarebbe il modo più appropriato di istituire tali procedimenti oppure
come dovrebbe essere bilanciato l’interesse dei proprietari di trarre profitto
con gli altri interessi in gioco. Tuttavia, la Corte osserva che le diverse
opzioni di cui dispone lo Stato comprendono misure che definiscano le
caratteristiche di un meccanismo che bilanci i diritti dei proprietari e degli
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affittuari e i criteri per quello che può essere considerato ai giorni nostri
“affittuario in stato di bisogno” (termine che, come sostenuto dal Governo
nelle sue osservazioni relative al procedimento principale, si riferisce alle
“persone che non si possono permettere alloggi a prezzi ragionevoli), “equo
canone” e “profitto ragionevole”.
B. Danno non patrimoniale
30. La sottrazione della proprietà che era stata acquistata dal ricorrente
per stabilirvi la sua dimora e quella della sua famiglia ha posto lo stesso in
diverse difficoltà finanziarie, che ha incluso la necessità di chiedere un
prestito al fine di comprare la sua attuale casa. Inoltre, i figli del ricorrente
non hanno potuto beneficiare della proprietà del padre e sono stati costretti
ad acquistare altri immobili. Di conseguenza, il ricorrente chiede la somma
di MTL 5.000,00 (pari a EUR 11.648,00) a titolo di danno non patrimoniale
per i disagi subiti.
31. Il Governo sostiene che il ricorrente non ha subito alcun danno
patrimoniale. Tuttavia, lo stesso è disposto a riconoscere al ricorrente la
somma di MTL 1.400,00 (pari a EUR 3.261,00) in segno di buona volontà.
32. La Corte ritiene che il ricorrente ha dovuto sopportare sentimenti di
stress e di frustrazione in considerazione della natura della violazione.
Pertanto, riconosce la somma di EUR 6.000,00 a titolo di danno non
patrimoniale.
C. Interessi moratori
33. La Corte ritiene che il calcolo degli interessi moratori deve essere
effettuato secondo il tasso di interessi pari a quello marginale della Banca
Centrale Europea, maggiorato di tre punti percentuali.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE ALL’UNANIMITÀ
1. Ritiene
(a) che lo Stato convenuto debba versare al ricorrente, entro tre mesi
dalla data in cui la sentenza diventerà definitiva ai sensi
dell’articolo 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme:
(i) EUR 27.720,00 (venti settemila settecento venti euro) a titolo di
danno patrimoniale;
(ii) EUR 6.000,00 (sei mila euro), oltre qualsiasi tassa che possa
essere applicata, a titolo di danno non patrimoniale;
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(b) che al termine dei tre mesi sopramenzionati e sino al versamento
effettivo debba essere applicato un tasso di interesse su tali importi pari
a quello marginale della Banca Centrale Europea, maggiorato di tre
punti percentuali;
2. Rigetta le altre domande formulate dal ricorrente a titolo di equa
soddisfazione.
Redatto in inglese, ed inviato per la stesura il 17 luglio 2008, ai sensi
dell’articolo 77 §§ 2 and 3 del Regolamento della Corte.
Lawrence Early
Cancelliere
Nicolas Bratza
Presidente
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