Utili indicazioni tecniche sulle uscite di sicurezza

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Utili indicazioni tecniche sulle uscite di sicurezza
GRANDI RISCHI
Commento
l Antincendio. Nuove prospettive sull’impiego di particolari tipologie di serramenti
Le ultime indicazioni dei VVF
sulle uscite di emergenza
con tornelli o scorrevoli
R
ecenti disposizioni del Dipartimento dei Vigili del Fuoco in merito alla possibilità di
impiegare tornelli e porte a scorrimento orizzontale con dispositivi di apertura automatici
ridondanti sulle uscite di emergenza ha chiarito le modalità di un loro impiego e hanno
aperto nuove prospettive verso soluzioni tecnologiche innovative che possono interessare i sistemi
di sicurezza al servizio dell’esodo. Sono la lettera circolare del ministero dell’Interno 4 aprile 2012,
n. 4962, «Uso delle vie e uscite di emergenza in presenza di sistemi di controllo degli accessi
mediante “tornelli”», e lettera circolare del Ministero dell’Interno 4 aprile 2012, n. 4963, «Uso
delle vie e uscite di emergenza in presenza di porte scorrevoli orizzontalmente munite di
“dispositivi di apertura automatici ridondanti”».
l di Stefano Zanut, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
La necessità di garantire alle perso­
ne di poter uscire agevolmente da
un ambiente in caso di emergenza
ha rappresentato uno dei capisaldi
della normativa di sicurezza e, in
particolare, di quella connessa con
la prevenzione incendi. D’altra par­
te l’evacuazione, ovvero l’azione
che identifica l’allontanamento dal­
la fonte di pericolo, risulta la prima
e istintiva risposta di autotutela in­
dividuale e collettiva e, proprio per
questo, ha un’importanza strategica
per la sicurezza da tutelare con la
massima attenzione.
In tal senso le direttive dei Vigili del
Fuoco hanno indicato con rigore le
caratteristiche delle uscite di emer­
genza in relazione alle loro dimen­
sioni e modalità di apertura delle
porte, quest’ultimo è un aspetto
puntualmente considerato nel
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D.Lgs. n. 81/2008 e nel D.M. 10
marzo 1998, ma più specificamen­
te regolamentato dal D.M. 3 no­
vembre 2004, «Disposizioni relati­
ve all’installazione e alla manuten­
zione dei dispositivi per l’apertura
delle porte installate lungo le vie di
esodo, relativamente alla sicurezza in
caso d’incendio». Per quanto concer­
ne le caratteristiche costruttive dei
dispositivi di apertura delle porte,
quest’ultimo provvedimento ha fat­
to riferimento a specifiche norme
emanate dall’UNI, ossia la UNI EN
1125, «Dispositivi antipanico per
uscite di sicurezza azionati mediante
una barra orizzontale ­ Requisiti e
metodi di prova», e la UNI EN 179,
«Dispositivi per uscite di emergenza
azionati mediante maniglia a leva o
piastra a spinta ­ Requisiti e metodi di
prova». La prima di queste, in parti­
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colare, ha evidenziato l’importanza
che questi dispositivi garantiscano il
funzionamento anche nelle partico­
lari condizioni connesse con un in­
cendio, evidenziando che «In una
situazione di panico, un gruppo di
persone può reagire in modo diverso
dalla persona singola. Quando due o
più persone si precipitano verso
un’uscita di sicurezza, a volte al buio
e/o in presenza di fumo, è possibile
che la prima persona che raggiunge la
porta non azioni necessariamente il
dispositivo antipanico, ma spinga la
superficie della porta (porta sottopo­
sta a pressione) mentre le altre perso­
ne tentano di azionare la barra oriz­
zontale con le mani o tramite la pres­
sione del loro corpo. Mentre i
dispositivi oggetto di questa norma
garantiscono una ragionevole sicu­
rezza esterna, l’obiettivo principale è,
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GRANDI RISCHI
Commento
tuttavia, quello di consentire che una
porta possa essere aperta in qualsiasi
momento con l’aiuto delle mani o con
la pressione del corpo, esercitata sul
dispositivo antipanico posto sulla su­
perficie interna della porta stessa,
senza che sia necessario utilizzare
chiavi o altri oggetti». Queste consi­
derazioni hanno evidenziato ulte­
riormente l’importanza e le criticità
connesse a questi dispositivi.
È proprio su questi aspetti che sono
intervenute due recenti lettere cir­
colari emanate il 4 aprile 2012 dal
Dipartimento dei Vigili del Fuoco,
le prot. n. 4962, «Uso delle vie e
uscite di emergenza in presenza di
sistemi di controllo degli accessi me­
diante “tornelli”», e n. 4963, «Uso
delle vie e uscite di emergenza in pre­
senza di porte scorrevoli orizzontal­
mente munite di “dispositivi di aper­
tura automatici ridondanti”». Queste
non solo chiariscono alcuni aspetti
su questi argomenti, ma hanno col­
to l’occasione per aprire nuove pos­
sibilità e prospettive verso l’impiego
di particolari tipologie di serramenti
che garantiscano le prestazioni ap­
pena descritte e l’accettazione di
tecnologie alternative all’ordinario
dispositivo di apertura del tipo «a
semplice spinta verso l’esterno», così
come semplicemente identificato
dagli “addetti ai lavori”.
I tornelli
La circolare del Ministero dell’Inter­
no 4 aprile 2012, prot. n. 4962, è
intervenuta sui sistemi di controllo
di entrata/uscita degli accessi me­
diante tornelli, una condizione che
non permetterebbe, stante le indi­
cazioni del D.Lgs. n. 81/2008, di
considerarli anche ai fini dell’eva­
cuazione in emergenza. In questo
caso la lettera circolare ha definito
le modalità da considerare affinché
questi tornelli possano essere accet­
tati, precisando che, comunque, do­
vrà trattarsi di condizioni «dove la
presenza di determinati vincoli impe­
disca di fare diversamente», richia­
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mando l’attenzione che questa mo­
dalità non può rappresentare una
condizione ordinaria e che, di nor­
ma, i sistemi di vie e di uscite di
emergenza dovranno essere proget­
tati senza tenere conto delle uscite
presidiate e potenzialmente com­
promesse con questi dispositivi.
Nel chiarimento ministeriale i tornel­
li sono assimilati alle porte chiuse a
chiave che, stante le indicazioni di cui
al punto 1.5.7, Allegato IV al D.Lgs.
n. 81/2008, non possono essere ac­
cettate «se non in casi specificamente
autorizzati dall’autorità competente».
Un caso concreto può essere presen­
tato negli ambienti di lavoro dove esi­
genze di controllo di entrata/uscita
dei lavoratori a mezzo di tornelli de­
vono convivere con altre connesse
con la tutela dello stesso personale in
caso di emergenza. In queste circo­
stanze può essere accettata la presen­
za di tornelli purché siano garantite
alcune condizioni a carattere preva­
lentemente gestionale:
l
presidio dell’uscita realizzata con
tornelli da parte di personale ap­
positamente incaricato;
l
i tornelli computati ai fini del­
l’evacuazione, la cui larghezza
complessiva non dovrà essere
inferiore alla larghezza necessa­
ria all’esodo, dovranno essere
dotati di sistemi che ne permetta­
no lo sgancio in caso di emergen­
za, per posizionarli in modo tale
da non creare intralcio all’esodo;
l
i sistemi di cui al punto preceden­
te dovranno essere azionabili dal
personale che presidia l’uscita, ol­
tre che dalle persone che stanno
evacuando, attraverso un disposi­
tivo posto in posizione facilmente
identificabile e accessibile;
l
in caso di mancanza di energia
elettrica di rete i tornelli dovran­
no aprirsi automaticamente e
portarsi in posizione di massima
apertura.
In ogni caso, dovrà essere garantita
l’informazione di tutti i lavoratori
circa l’ubicazione e la modalità di
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azionamento del dispositivo di cui
al terzo punto, mentre l’informazio­
ne di eventuale pubblico dovrà es­
sere garantita con apposita segnale­
tica e cartellonistica posta in prossi­
mità delle uscite con tornelli.
Le porte scorrevoli
automatiche ridondanti
Il secondo chiarimento ministeriale
4 aprile 2012, prot. n. 4963, riguar­
da le vie e le uscite di emergenza
dotate di porte a scorrimento oriz­
zontale munite di «dispositivi di aper­
tura automatici ridondanti» costituiti
da un doppio motore per l’apertura.
In merito alle porte a scorrimento
orizzontale impiegate come uscite di
sicurezza, il loro utilizzo risulta su­
bordinato alle prestazioni indicate
nel D.Lgs. n. 81/2008 e nel D.M. 10
marzo 1998. Il punto 1.5.6, Allegato
IV al D.Lgs. n. 81/2008, ha specifi­
cato che «qualora le uscite di emergen­
za siano dotate di porte, queste devono
essere apribili nel verso dell’esodo e,
qualora siano chiuse, devono poter es­
sere aperte facilmente e immediata­
mente da parte di qualsiasi persona che
abbia bisogno di utilizzarle in caso di
emergenza», mentre il D.M. 10 marzo
1998 ha dedicato a questa tipologia
di porta maggiore attenzione, specifi­
cando le modalità per essere accetta­
ta «se è del tipo ad azionamento auto­
matico e può essere aperta nel verso
dell’esodo a spinta con dispositivo op­
portunamente segnalato e restare in
posizione di apertura in mancanza di
alimentazione elettrica» (Allegato III,
punto 3.11). Anche nell’ambito delle
più specifiche regole tecniche di pre­
venzione incendi è stata più volte
considerata la stessa possibilità; nel
caso delle attività commerciali, per
esempio, il D.M. 27 luglio 2010,
«Approvazione della regola tecnica di
prevenzione incendi per la progettazio­
ne, costruzione ed esercizio delle attivi­
tà commerciali con superficie superiore
a 400 mq», ha stabilito che «È con­
sentito installare porte d’ingresso di ti­
po scorrevole con azionamento auto­
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IL SOLE 24 ORE
GRANDI RISCHI
Documentazione
matico, a condizione che siano predi­
sposte anche per l’apertura a spinta
verso l’esterno e restare in posizione di
apertura in assenza di alimentazione
elettrica. In prossimità di tali porte, in
posizione segnalata e facilmente acces­
sibile, deve essere posto un dispositivo
di blocco nella posizione di apertura»
(punto 4.7, «Sistemi di apertura delle
porte e di eventuali infissi»).
Ma il caso trattato dai Vigili del Fuo­
co ha rappresentato una sorta di
evoluzione di questi aspetti, nella
quale sono considerate le moderne
tecnologie connesse con l’apertura
di serramenti e la loro affidabilità in
emergenza. In questo caso la presta­
zione di sicurezza è garantita con
l’impiego di porte scorrevoli oriz­
zontalmente con dispositivi di aper­
tura automatici ridondanti, realizza­
ti in modo tale da implementarne la
funzionalità principale di apertura
in emergenza anche nel caso che
uno di questi non funzioni. Nel me­
rito potrà essere accettata la loro
presenza nell’ambito di sistemi
d’esodo subordinandola al rispetto
delle seguenti condizioni:
l
il segnale per il comando di aper­
tura di emergenza delle ante
scorrevoli dovrà essere fornito di
idonei dispositivi (per esempio,
radar, fotocellule), posti nel verso
dell’esodo, atti a rilevare in modo
automatico e indipendente dalla
volontà delle persone, il movi­
mento di queste o di altri oggetti
che si avvicinano alla porta. Per
garantire comunque la presenza
del segnale di rilevamento su un
angolo di 180°, questi dispositivi
dovranno essere doppi e ciascu­
no autonomo rispetto all’altro;
l
in caso di guasto di uno di questi
dispositivi di rilevamento o di
uno dei due motori, dovrà essere
generato un segnale di allarme
che determini il blocco in apertu­
ra completa della porta fino alla
rimozione del guasto;
l
dovrà essere sempre presente un
dispositivo manuale di apertura
posto in posizione facilmente
identificabile e accessibile nel
verso dell’esodo, che consenta
l’immediata apertura della porta
in caso di necessità;
l
in caso di mancanza di alimenta­
zione elettrica la porta dovrà por­
tarsi automaticamente in posizio­
ne di apertura completa.
Anche in questo caso particolare
attenzione è posta all’informazio­
ne dei lavoratori su questa tipolo­
gia di porte scorrevoli relativa­
mente a ubicazione e modalità di
azionamento del dispositivo di cui
al precedente terzo punto, mentre
l’informazione di eventuale pub­
blico sugli stessi aspetti dovrà es­
sere garantita con apposita segna­
letica e cartellonistica che deve
essere posta in prossimità delle
uscite con questi serramenti.
Conclusioni
In entrambi i casi le indicazioni dei
Vigili del fuoco si fermano alle ca­
ratteristiche dei dispositivi e alle
modalità per gestirli, mentre è op­
portuno ricordare che risulta tra i
compiti del titolare dell’attività il
mantenimento della loro efficienza
mediante verifiche di controllo e
interventi di manutenzione secon­
do le scadenze temporali stabilite
dalla specifica normativa di pro­
dotto e le indicazioni fornite dai
produttori.
Nel caso specifico di attività sogget­
te ai controlli di prevenzione incen­
di di cui al D.P.R. n. 151/2011,
dovranno essere garantite le condi­
zioni indicate nell’art. 6, «Obblighi
connessi con l’esercizio dell’attività»,
ponendo anche attenzione a quan­
to indicato al comma 2, secondo il
quale «I controlli, le verifiche, gli
interventi di manutenzione e l’infor­
mazione di cui al comma 1, devono
essere annotati in un apposito regi­
stro a cura dei responsabili dell’atti­
vità. Tale registro deve essere mante­
nuto aggiornato e reso disponibile ai
fini dei controlli di competenza del
Comando». Anche in questi casi è
confermata l’importanza delle mo­
dalità gestionali nel sistema gene­
rale della sicurezza dei luoghi di
lavoro.
l
DOCUMENTAZIONE
Lettera circolare del Ministero dell’Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico
e della difesa civile 4 aprile 2012, n. 4962
Uso delle vie e uscite di emergenza in presenza di sistemi di controllo
degli accessi mediante “tornelli”
Pervengono frequentemente richieste di chiarimenti, da parte
delle strutture periferiche dei VV.F., relativamente all’uso
delle vie e uscite di emergenza in presenza di sistemi di
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controllo di entrata/uscita degli accessi mediante tornelli.
Al riguardo si segnala che i sistemi di vie e uscite di emergenza
debbono essere di norma progettati senza tenere conto delle
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12 giugno 2012 ­ N. 11
GRANDI RISCHI
Documentazione
uscite attraverso gli stessi tornelli. Tuttavia in casi di particola­
re sussistenza di vincoli, fermo restando il numero di moduli
necessari per l’esodo previsto, con la presente si intende
specificare le condizioni minime a cui alcuni tipi di tornelli,
rispondenti ai requisiti minimi di seguito riportati, possono
essere considerati tra le vie e uscite di emergenza.
Considerato che i tornelli di che trattasi possono essere
assimilati alle porte chiuse a chiave, l’interpretazione lettera­
le di quanto disposto al punto 1.5.7 dell’allegato IV del
D.Lgs n. 81/08 e s.m.i. comporta dei problemi applicativi
per quelle attività produttive per le quali emerge la necessità
di armonizzare le esigenze di controllo di entrata/uscita del
personale a mezzo di tornelli con quelle connesse alla tutela
della sicurezza dei lavoratori stessi in caso di emergenza
(esodo dai luoghi di lavoro in caso di incendio o altre situa­
zioni di emergenza).
Questo Dipartimento, visto il parere favorevole espresso dal
Comitato Centrale Tecnico Scientifico di prevenzione Incendi
n. 305 del 5 luglio 2011 e di intesa con la Direzione Generale
delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro del Mini­
stero del Lavoro e delle politiche Sociali, ritiene che nei casi in
cui i tornelli siano installati lungo le vie e uscite di emergenza,
per garantire il rispetto di entrambe le esigenze summenzio­
nate, si devono applicare le seguenti condizioni minime:
1) l’uscita di che trattasi sia sempre presidiata;
2) un numero di tornelli, la cui larghezza complessiva sia non
inferiore alla larghezza necessaria all’esodo, sia dotato di
sistemi atti a consentire, in caso di emergenza, lo sgancio degli
stessi tornelli in posizione tale da non creare intralcio all’eso­
do delle persone;
3) i sistemi di cui al punto precedente devono essere azionabi­
li dall’operatore che presidia l’uscita ovvero dalle persone in
esodo attraverso un dispositivo posto in posizione facilmente
identificabile e accessibile nel verso dell’esodo;
4) i tornelli devono aprirsi automaticamente e portarsi in
posizione di apertura completa a seguito di mancanza di
energia elettrica di rete;
5) informazione al personale: ogni lavoratore presente nel­
l’ambiente di lavoro in cui sono installati i tornelli deve essere
informato circa l’ubicazione e la modalità di azionamento del
dispositivo di cui al precedente punto 3);
Informazione al pubblico: il pubblico presente nell’ambiente
di lavoro in cui sono installati i tornelli deve essere informato
circa l’ubicazione e la modalità di azionamento del dispositivo
di cui al precedente punto 3) mediante apposita segnaletica e
cartellonistica posta in prossimità dei tornelli in argomento.
DOCUMENTAZIONE
Lettera circolare del Ministero dell’Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico
e della difesa civile 4 aprile 2012, n. 4963
Uso delle vie e uscite di emergenza in presenza di porte scorrevoli orizzontalmente
munite di “dispositivi di apertura automatici ridondanti”
Pervengono frequentemente richieste di chiarimenti, da parte
delle strutture periferiche dei VV.F., relativamente all’uso
delle vie e uscite di emergenza in presenza di porte scorrevoli
orizzontalmente munite di “dispositivi di apertura automatici
ridondanti”, costituiti da un doppio motore per l’apertura.
Al riguardo, considerato che le porte scorrevoli orizzontal­
mente (utilizzate quando si possano determinare pericoli per
passaggi di mezzi o per altre cause) non si aprono nel verso
dell’esodo, l’interpretazione letterale di quanto disposto al
punto 1.5.6 dell’allegato IV del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. com­
porta dei problemi applicativi per quelle attività per le quali
emerge la necessità di armonizzare le esigenze di apertura
delle porte scorrevoli orizzontalmente con quelle connesse
alla tutela della sicurezza dei lavoratori stessi in caso di emer­
genza (esodo dai luoghi di lavoro in caso di incendio o altre
situazioni di emergenza).
Questo Dipartimento, visto il parere favorevole espresso dal
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Comitato Centrale Tecnico Scientifico di Prevenzione Incendi
n. 304 del 19 aprile 2011 e di intesa con la Direzione
Generale delle Relazioni e dei Rapporti di Lavoro del Ministe­
ro del Lavoro e delle Politiche Socili, ritiene che le porte
scorrevoli orizzontalmente munite di dispositivi di apertura
automatici ridondanti rispettano entrambe le esigenze sum­
menzionate alle seguenti condizioni:
a) il segnale per il comando di apertura di emergenza delle
ante scorrevoli deve essere fornito da idonei dispositivi (es.:
radar, fotocellule), posti nel verso dell’esodo, atti a rilevare in
modo automatico e indipendente dalla volontà delle persone,
il movimento di queste o di altri oggetti che si avvicinano alla
porta. Per garantire comunque la presenza del segnale di
rilevamento su un angolo di 180° tali dispositivi devono
essere doppi e ciascuno autonomo rispetto all’altro;
b) in caso di guasto di uno di tali dispositivi di rilevamento o di
uno dei due motori succitati, deve essere generato un segnale
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GRANDI RISCHI
Documentazione
di allarme che determini il blocco in apertura completa della
porta fino alla rimozione del guasto;
c) deve inoltre essere sempre presente un dispositivo manuale
di apertura posto in posizione facilmente identificabile e ac­
cessibile nel verso dell’esodo, che consenta l’immediata aper­
tura della porta in caso di necessità;
d) in caso di mancanza di alimentazione elettrica la porta
deve portarsi automaticamente in posizione di apertura
completa;
e) informazione al personale: ogni lavoratore presente nel­
l’ambiente di lavoro in cui sono installate le porte scorrevoli in
argomento deve essere informato circa l’ubicazione e la mo­
dalità di azionamento del dispositivo di cui alla precedente
lettera c);
f) informazione al pubblico: il pubblico presente nell’ambien­
te di lavoro in cui sono installate le porte scorrevoli in argo­
mento deve essere informato circa l’ubicazione e la modalità
di azionamento del dispositivo di cui alla precedente lettera c)
mediante apposita segnaletica e cartellonistica posta in prossi­
mità delle porte di che trattasi.
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