Applicazione nuovo CCNL e riassorbibilità dell`assegno ad personam

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Applicazione nuovo CCNL e riassorbibilità dell`assegno ad personam
associazione nazionale dirigenti e alte professionalità della scuola
ADERENTE ALLA CIDA CONFEDERAZIONE ITALIANA DIRIGENTI D'AZIENDA
ADERENTE ALL’ESHA EUROPEAN SCHOOL HEADS ASSOCIATION
NOTIZIARIO DELLA STRUTTURA REGIONALE DEL PIEMONTE
Anno VIII, n. 38 (10 Agosto 2010)
Sommario
Area V - Adeguamento stipendi ed arretrati
Area V - Applicazione nuovo CCNL e riassorbibilità dell'assegno ad personam
Le novità in materia previdenziale: dal 2012 le donne del pubblico impiego in pensione con
uno scalone unico, di Giuliano Coan
Consulenza previdenziale per i soci ANP
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AREA V - ADEGUAMENTO STIPENDI ED ARRETRATI
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento dell'amminstrazione generale, del
personale e dei servizi - Direzione Centrale dei sistemi informativi e dell'innovazione - ha
comunicato che dal mese di agosto 2010 verranno corrisposti gli incrementi contrattuali previsti dal
CCNL. Per quanto riguarda gli arretrati dal 1° aprile 2006 al 31 luglio 2010 il MEF comunica che
sono stati registrati in banca dati con i seguenti codici: 4F0 APPL.CCNL DIRIGENTI SCUOLA
2006-2009 AC; 4F1 APPL.CCNL DIRIGENTI SCUOLA 2006-2009 AP.
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AREA V - APPLICAZIONE NUOVO CCNL E RIASSORBIBILITÀ DELL'ASSEGNO AD
PERSONAM
Nella nota 3 agosto 2010 n.107/2010 (cfr.nostra notizia precedente), con cui la direzione centrale
dei sistemi informativi e dell'innovazione del MEF comunicava l'adeguamento degli stipendi e la
corresponsione degli arretrati per i diigenti delle scuole a partire dal mese di agosto, era contenuta
anche una disposizione palesemente in contrasto con una precisa clausola contrattuale in vigore. La
nota dispone, infatti, la riassorbibilità dell'assegno ad personam dei dirigenti ex presidi incaricati, in
violazione di due articoli del CCNL in vigore.
Sull'argomento le organizzazioni sindacali rappresentative dell'Area V sono già intervenute per le
vie brevi nella scorsa settimana ed oggi hanno formalizzato con una lettera unitaria riportata qui
sotto la richiesta di porre rimedio immediatamente all'errore commesso.
Il problema dovrebbe essere superato in tempi rapidi.
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Roma, 9 agosto 2010
Al Commissario straordinario dell’ARAN
Dott. Antonio Naddeo
Al Direttore generale Studi Risorse e Servizi
Dott. Sergio Gasparrini
Al Direttore generale Contrattazione 2
Dott.ssa Olimpia Marcellini
Al Dirigente Uff.V, Dott.ssa Roberta Lotti,
MEF Dip.dell’Amm. Gen. del personale e dei servizi
Oggetto: Rif. Messaggio 107/2010 Uff.V del MEF, Dip. dell’Amm. Gen. del personale e dei servizi
- Dir.Centrale dei sistemi informativi e dell’innovazione. – Applicazione CCNL Area V della
dirigenza scolastica. Richiesta di rettifica.
Le scriventi Organizzazioni Sindacali contestano l’errata applicazione del CCNL 15.07.2010
dell’Area V, per la parte relativa al terzo alinea del primo punto del messaggio in oggetto, nel quale
testualmente si dice: «E’ stato riassorbito l’assegno codice 520/004 (assegno personale pensionabile
riassorbibile con contratto) con decorrenza 01/04/2006, 01/07/2006, 01/01/2007, 01/04/2008,
01/07/2008 e 01/01/2009.»
Si tratta, evidentemente, di un errore, in quanto il CCNL prevede espressamente la non riassorbilità
dell’assegno ad personam dei dirigenti ex presidi incaricati per entrambi i bienni economici (20062007 e 2008-2009).
In tal senso il CCNL Area V agli artt.23, comma 5 (per il primo biennio), e.2, comma 5 (per il
secondo biennio), prevedono in modo esplicito la non riassorbibilità dell’assegno ad personam.
Con la presente le scriventi OO.SS. chiedono al Commissario straordinario e ai dirigenti generali in
indirizzo di intervenire presso l’Ufficio pagatore perché nel più breve tempo possibile sia data
corretta applicazione alle clausole contrattuali sottoscritte e vigenti.
Si resta in attesa di riscontro.
Cordiali saluti.
ANP CIDA
CISL SCUOLA
FLC CGIL SNALS CONFSAL UIL SCUOLA
G. Rembado
F. Scrima
D. Pantaleo M.P. Nigi
M. Di Menna
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LE NOVITÀ IN MATERIA PREVIDENZIALE
Dal 2012 le donne del pubblico impiego in pensione con uno scalone unico
La legge n.122/2010 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 31 maggio 2010 n.78
entrata in vigore il 31.07.2010, stabilisce che le donne del pubblico impiego iscritte all’Inpdap dal
1/1/2012 matureranno la pensione di vecchiaia a 65 anni come gli uomini, cancellando, di fatto, la
normativa previgente che prevedeva il raggiungimento graduale, al ritmo di 1 anno anagrafico ogni
2 di servizio, del traguardo dei 65 anni dal 2018.
Così nel 2010 e fino al 2011 occorreranno 61 anni mentre dal 1° gennaio del 2012 ci vogliono 65
anni. Uno scalone unico di 4 anni!
Le lavoratrici che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2009 i requisiti d’età e d’anzianità
contributiva previsti dalla normativa previgente (60 anni) e quante entro il 31/12/2011 maturano i
requisiti previsti per il 2011 (61 anni) e anzianità contributiva di almeno 20 anni, 15 per chi era in
servizio al 31/12/92, conservano il diritto acquisito e possono andare in pensione negli anni
successivi. Hanno facoltà di richiedere all’ente di appartenenza la certificazione di tale diritto.
Semplificando, nei prossimi anni potranno accedere alla pensione di vecchiaia coloro che sono nate
entro il 31/12/1950.
Poiché le donne iscritte all’Inps mantengono il limite d’età a 60 anni per ottenere a domanda la
pensione di vecchiaia, il legislatore ha impedito, con effetto immediato, al pubblico impiego di
trasferire la posizione assicurativa dall'INPDAP all'INPS nei casi in cui tale manovra si riveli più
favorevole per conseguire il pensionamento.
Finora le donne del pubblico impiego potevano superare la norma discriminatoria dei 65 anni
trasferendo la posizione assicurativa all'INPS e accontentandosi di una pensione nettamente inferiore
rispetto a quella dello stato.
Esisteva la possibilità di trasferire gratuitamente al regime Inps la contribuzione versata presso
l’Inpdap qualora decidessero di lasciare il servizio senza aver maturato i requisiti minimi di età e di
contribuzione previsti per la pensione pubblica.
In questo modo, si dimettevano dall’impiego pubblico prima di raggiungere l’età pensionabile e, a
seguito del relativo trasferimento della contribuzione Inpdap all’Inps, potevano chiedere la pensione
di vecchiaia a quest’ultimo Ente, nel quale l’età pensionabile è, per le donne, rimasta inalterata
Il passaggio dall'INPDAP all'INPS era possibile:
a. Per chi aveva anche una posizione all'INPS di almeno una settimana, applicando l'art. 1 della
legge 29/79 (ricongiunzione non onerosa)
b. Per chi non aveva alcuna posizione all'INPS applicando la legge 322/58 (trasferimento della
posizione assicurativa non oneroso)
Con le modifiche introdotte:
 l’evento a) diventa oneroso dal 1/7/2010
 l’evento b) con l'abrogazione della legge 322/58 diviene inattuabile dal 31 luglio 2010.
Con l'abrogazione della legge 322/58, i pubblici dipendenti non possono lasciare il servizio prima di
aver maturato i requisiti per la pensione e non possono aspettare la pensione di vecchiaia, come
invece si può fare tranquillamente nel settore privato. Tutte le casse pensioni gestite dall’Inpdap non
prevedono la pensione differita.
In pratica non può essere più effettuata la costituzione d’ufficio della posizione assicurativa presso
l’Inps per gli iscritti alla CTPS (Cassa Stato) cessati dal 31.07.2010 e per gli iscritti alla Casse
pensioni gestite dagli ex istituti di previdenza che non abbiano prodotto la prescritta domanda entro
il 30.07.2010.
Sono obbligati in questo caso a versare la contribuzione volontaria, che è piuttosto onerosa, fino alla
maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia.
Non potranno neppure, come fatto finora, andare in pensione con l'INPS per evitare il pagamento di
una ricongiunzione all'INPDAP magari troppo gravosa. Non si potranno più risolvere in modo
favorevole tantissime situazioni che con la previgente normativa si potevano risolvere senza esborsi
a volte molto consistenti.
L'onerosità della legge 29 è stata retrodatata al 1/7/2010 prima dell'entrata in vigore della legge, per
impedire fughe in massa. Restano confermate le previgenti disposizioni per le domande presentate
antecedentemente a tale data.
Riassumendo per il personale della scuola
1. Le donne dal 1/1/2012 maturano la pensione di vecchiaia a 65 anni come gli uomini.Quante
entro il 31/12/2011 maturano i requisiti previsti per il 2011 (61 anni e anzianità di almeno 20
anni, 15 per chi era in servizio al 31/12/92,) mantengono il diritto acquisito e possono andare
in pensione negli anni successivi.
2. La ricongiunzione della posizione assicurativa dall'INPDAP all'INPS diviene onerosa, il
trasferimento della posizione è ineseguibile perché la legge 322/58 è stata abrogata.
3. Rimane invariata la normativa che prevede l’uscita al 1^ settembre se si maturano i requisiti
anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre dello stesso anno.
4. I requisiti di età previsti dall'attuale normativa dal 2015 aumenteranno con cadenza triennale,
in funzione dei cambiamenti nelle prospettive di vita calcolati dall'ISTAT. Si prevede un
aumento di tre mesi anagrafici dal 1/1/2015 e un ricalcolo dal 1/1/2019, per poi proseguire
con aggiornamenti triennali.
5. Dal 2011 scatta la quota “96”: i dipendenti che hanno maturato i 35 anni di contributi
potranno andare in pensione rispettando il meccanismo delle cosiddette quote introdotte dalla
Legge 247/2007 che prevede la combinazione con i 61 anni di età o 36 di contributi e 60 anni
età.
6. La legge 243/2004 consente solo alle donne fino al 2015, di andare in pensione con 35 anni
di contributi e 57 d’età, optando obbligatoriamente per il calcolo contributivo. L’assegno sarà
di almeno il 30% inferiore rispetto a quello che potrebbero percepire più tardi con la
pensione di vecchiaia.
7. Con 40 anni d’anzianità contributiva, indipendentemente dall’età si raggiunge il requisito per
il pensionamento.
8. Dal 2011 saranno corrisposti come liquidazione: la buonuscita per l'anzianità maturata al
31/12/2010 e il TFR maturato dal 1/1/2011 alla cessazione.
Si evince quindi, che i dipendenti più penalizzati, sono le donne, che vedono ribaltare le loro
possibilità di pensionamento, dall’eccesso dei 15 anni sufficienti un tempo per maturare il diritto alla
pensione, agli attuali onerosi requisiti. E penalizzati sono soprattutto coloro che possono vantare
cospicui periodi di servizio con versamento dei contributi in casse diverse dall’Inpdap (ad esempio è
il caso del personale precario, Amministrativo Tecnico Ausiliario della scuola) e i lavoratori colpiti
dagli effetti derivanti dalla soppressione della legge 322/58.
Giuliano Coan
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CONSULENZA PREVIDENZIALE PER I SOCI ANP
Per corrispondere a esigenze sempre più sentite dai colleghi, il Direttivo Regionale Anp ha
deliberato di destinare ai propri iscritti (dirigenti, docenti e DSGA) una consulenza previdenziale
gratuita fornita da Giuliano COAN, esperto previdenziale, già docente e consulente di un Istituto di
Previdenza, relatore dei corsi Dirscuola/Italia Scuola e Ceida-Roma, autore di studi e pubblicazioni
settoriali.
La consulenza avverrà nella sede dell’ITC “R. Luxemburg”, C.so Caio Plinio 6 TORINO (fronte
stazione Lingotto) secondo un calendario reso pubblico nel presente “Notiziario”.
Le richieste di consulenza vanno inviate al collega Carlo COLOMBANO, tel. 389.27.22.366, e-mail
[email protected] - La consulenza avverrà a seguito di compilazione di apposita griglia da
richiedere al collega stesso.
I prossimi incontri sono previsti per giovedì 2 settembre 2010, ore 14.30-18.30 e venerdì 3
settembre 2010 ore 9.30-13.30.
CONSULENZA LEGALE E AMMINISTRATIVA
Gli appuntamenti per la consueta consulenza gratuita ai soci da parte del legale dell’ANP Avv.
Giuseppe PENNISI sono sospesi fino a settembre. Gli incontri avverranno nella sede del Liceo
Classico M. D’Azeglio, Via Parini 8 - TORINO. Prenota un appuntamento con lui tramite il
collega Carlo COLOMBANO (tel. 389.27.22.366; e-mail: [email protected]).
In sede congressuale regionale è stato deciso di offrire a tutti gli associati della Regione una
consulenza di carattere amministrativo e sindacale da parte di alcuni colleghi, ai quali tutti
(dirigenti scolastici e alte professionalità) potranno rivolgersi per sottoporre i rispettivi problemi e
ottenerne pareri e suggerimenti sati sulla conoscenza delle norme e sulla propria esperienza.
Riteniamo di fornire così a tutti gli associati un supporto tecnico al loro operare quotidiano. Qui di
seguito l’elenco dei colleghi, membri del rinnovato Direttivo regionale, cui far riferimento:
Davide Babboni, tel. 011/311.17.45, 331.74.61.642, e-mail [email protected]
Stefania Barsottini, tel. 011/562.83.94-95, 331.34.83.645, e-mail [email protected]
Claudio Bruzzone, tel. 0143/73.015, 334.64.09.697, e-mail: [email protected]
Carlo Colombano, tel. 331.34.83.342, 389.27.22.366, e-mail [email protected]
Paolo Cortese, tel. 320.42.07.914, e-mail [email protected]
Patrizia Ferrero, 335.64.61.764, e-mail: [email protected]
Franco Francavilla, 347.96.62.436, 011/6670886, e-mail: [email protected]
Giorgio Marino, e-mail: [email protected]
Santino Mondello, 349.32.27.953, 331.22.96.983,e-mail: [email protected]
Mario Perrini, tel. 340.77.00.603, 331.74.08.128, e-mail: [email protected]
Andrea Piazza, tel. 320.08.41.471, e-mail [email protected]
Giovanna Taverna, tel. 0161257222, 380.51.73.985, e-mail [email protected]
Valenti Valeria, [email protected], per questioni di scuola dell'infanzia e primaria
Sede ANP – Struttura regionale del Piemonte: c/o L.S. “Galileo Ferraris”, C.so Montevecchio 67 - 10128 TORINO
Tel. 389.27.22.366; e-mail: [email protected]
Il presente Notiziario viene inviato via e-mail a tutti i Dirigenti Scolastici della Regione Piemonte e a chi lo richieda