Fondi pensione - Fondo Perseo Sirio

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Fondi pensione - Fondo Perseo Sirio
Massimo Mutti - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Per i lavoratori della P.A. e della sanità
Nasce il Fondo pensione
‘‘Perseo Sirio’’
Il sistema della previdenza
complementare necessita di
misure di razionalizzazione
per ridurre l’estrema ‘‘polverizzazione’’ dell’offerta, come da tempo sottolinea la
Covip che, in assenza di strumenti vincolanti nei confronti dei soggetti istitutori e dei
fondi medesimi, esercita una
costante ‘‘moral suasion’’
in questa direzione.
Tale invito sembra essere stato accolto anche nel settore
del pubblico impiego, ove il
processo di unificazione per
fusione di due dei tre Fondi
pensione destinati ai pubblici
dipendenti (Perseo e Sirio), è
ormai giunto a compimento.
Maggiori dimensioni dal lato
dell’offerta avrebbero ricadute positive per gli aderenti
consentendo, per un verso,
una riduzione dei costi grazie
al raggiungimento di significative economie di scale e,
per altro verso, una maggiore
solidità dell’assetto organizzativo e della dinamica dei
rapporti contrattuali con gli
intermediari gestori delle risorse.
Tale sembra essere l’intento
del progetto di fusione in
esame, che potrebbe contribuire al rilancio della previdenza complementare anche
nel settore pubblico, ove
maggiormente stenta ad affermarsi, e favorire il superamento degli ostacoli emersi,
per entrambi i Fondi, nella
fase di avvio della raccolta
delle adesioni.
L’economia del presente lavoro non ci consente di analizzare compiutamente l’ana-
lisi dei fattori, variegati e
complessi, che hanno impedito il decollo delle forme
di previdenza complementare
per i lavoratori pubblici, ma,
per comprendere la fusione
in argomento, è necessario
fornirne un quadro, benché
sommario, che sia in grado
di illustrare, al contempo, le
peculiarità dell’architettura
del secondo pilastro in questo settore.
L’indagine proseguirà con
una breve descrizione dell’offerta previdenziale destinata al personale pubblico
contrattualizzato, prima di
analizzare, seppure per sommi capi, il recente progetto
di fusione nato dalla volontà
dei Consigli di Amministrazione dei Fondi pensione
Perseo e Sirio.
P.A. e previdenza
complementare
Le peculiarità
Nonostante la previdenza
complementare non si sia ancora adeguatamente imposta
neppure nel settore privato,
la partecipazione da parte
dei dipendenti pubblici è ancor più limitata. Considerando l’ambito dei fondi pensione negoziali, su circa 2 milioni di iscritti complessivi, solo
circa 160.000 sono lavoratori
del settore pubblico, aderenti
sia a fondi di categoria nazionali (Espero, Perseo, Sirio)
che a fondi territoriali (Fopadiva, Laborfonds).
Le adesioni, se pur in costante crescita, sono alquanto
modeste in termini assoluti
e corrispondono complessivamente a circa il 4,5% dei
potenziali aderenti (1), l’età
media dei quali si colloca intorno ai 48 anni, replicando
l’universo complessivo dei
lavoratori pubblici. Tale condizione determina, inevitabilmente, scarsa penetrazione
tra le giovani generazioni,
breve permanenza nei fondi
pensioni e, di conseguenza,
un ricambio insufficiente.
Agli ostacoli comuni al comparto pubblico e privato - la
scarsa conoscenza e comprensione delle tematiche
previdenziali e l’attuale crisi
finanziaria che ha inficiato
la già limitata capacità di risparmio dei lavoratori ed ha
acuito la diffidenza verso
qualunque forma di investimento finanziario -, nel pubblico impiego si aggiungono
una serie di ulteriori intralci
di ordine giuridico ed economico, destinati a creare notevoli resistenze nella fase dell’adesione.
La storia e la disciplina della
previdenza complementare
per i dipendenti pubblici, infatti, si differenzia in modo
Note:
(*) Si segnala che le considerazioni contenute nel
presente intervento sono frutto esclusivo del
pensiero dell’Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’amministrazione di
appartenenza.
(1) Aran, Quarto rapporto sulla previdenza complementare nel settore pubblico contrattualizzato, novembre 2013, in http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/wp-content/uploads/2013/11/
Quarto-rapporto-osservatorio-previdenza_Finale.pdf,
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Fondi pensione
Luisa Tadini - Dottore di ricerca in Formazione della persona e mercato del lavoro, Università degli
studi di Bergamo (*)
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consistente da quella degli
altri lavoratori, per i quali il
decreto legislativo n. 252/
2005 ha innovato ed unificato in un solo testo tutta la materia, abrogando il precedente decreto legislativo n. 124/
1993 senza, tuttavia, dare attuazione alla delega (2) disposta dal legislatore per armonizzare, sotto questo profilo, il rapporto di lavoro
pubblico a quello privato ed
estendere anche ai dipendenti
pubblici, sia pure con i dovuti adattamenti, la nuova disciplina (del D.Lgs. 5 dicembre
2005, n. 252).
Ne è conseguita, per il solo
personale pubblico, l’ultrattività delle regole precedentemente dettate, con la coesistenza di due discipline in
materia di previdenza complementare, spesso con evidenti svantaggi.
La disomogeneità della normativa vigente per il comparto pubblico comporta, infatti,
criteri differenti di erogazione delle prestazioni; diversi
requisiti di accesso ai riscatti
e alle anticipazioni; vincoli
più stringenti alla circolazione da un fondo negoziale ad
una forma di previdenza individuale; regole meno vantaggiose per quanto attiene
alla tassazione nonché la
mancata applicazione, nel
settore pubblico, del meccanismo di conferimento tacito
del Tfr, previsto invece per i
dipendenti privati dal primo
gennaio 2007. Il lavoratore
pubblico, infatti, può iscriversi ad una forma pensionistica complementare solo
con modalità esplicite.
Palesi disparità di trattamento che dovrebbero indurre il
legislatore ad intervenire
con provvedimenti straordinari per portare a compimento il lungo iter di armonizzazione e consentire, in tal modo, alla previdenza complementare dei dipendenti pubblici di uscire dalla condizio-
ne di residualità in cui ristagna.
Le specificità: fonti
di finanziamento
e natura delle fonti
istitutive
Preme rimarcare, tuttavia,
che la nascita di fondi pensione di categoria destinati
ai dipendenti pubblici è stata
impedita per anni anche dalle
incontrovertibili specificità
delle fonti di finanziamento
del comparto pubblico, in
quanto la normativa di settore prevedeva (e prevede) il
conferimento, totale o parziale, alle forme pensionistiche
complementari del Tfr, emolumento del tutto assente, fino all’anno 2.000, per i dipendenti pubblici, la cui ‘‘liquidazione’’ era regolata dalle normative relative ai trattamenti di fine servizio
(Tfs) (3).
Tali prestazioni sono sostanzialmente diverse dal Tfr dal
punto di vista giuridico hanno carattere previdenziale, mentre tipica del Tfr è la
natura di retribuzione differita - e pratico, essendo calcolate con un criterio moltiplicativo, differente dal computo additivo previsto per il
Tfr (4). La nuova indennità
(Tfr), infatti, non è più erogata, all’atto della cessazione
del rapporto di lavoro, in ragione di una quota dell’ultima retribuzione moltiplicata
per gli anni di servizio (5),
ma sommando, mensilmente,
le quote di accantonamento
delle retribuzioni annuali,
opportunamente
rivalutate (6).
L’estensione, dunque, del Tfr
anche al pubblico impiego si
può ricondurre alla necessità
di consentire l’avvio e il finanziamento della previdenza complementare, trovando
idonee risorse o, in altre parole, un accantonamento
‘‘reale’’ da poter devolvere,
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mese per mese, ai fondi pensione.
Per superare l’impasse, la
legge n. 335/1995 tentò di armonizzare il sistema pubblico a quello privato, disponendo l’estensione del Tfr ai
dipendenti pubblici e affidandone il compito alla contrattazione collettiva nazionale.
Il 29 luglio 1999, con notevole
ritardo (7),
l’Aran
(Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni) e le Confederazioni sindacali sottoscrissero un «Accordo quadro nazionale in materia di
Note:
(2) Delega di cui all’art. 1, comma 2, lettera p,
della legge 23 agosto 2004, n. 243.
(3) Per Tfs si intendono l’indennità di buonuscita
spettante al personale delle Amministrazioni statali; l’indennità premio di servizio a favore dei dipendenti degli enti locali e del comparto della sanità; l’indennità di anzianità corrisposta ai dipendenti degli enti pubblici non economici. Il trattamento di fine rapporto (Tfr) corrisponde, invece,
alla prestazione regolata in base al combinato disposto dell’art. 2120 c.c. e del D.P.C.M. 20 dicembre 1999 e successive modifiche, prevista in favore dei dipendenti pubblici assunti con contratto di
lavoro a tempo indeterminato successivamente al
1º gennaio 2001 .
(4) La legge 29 maggio 1982, n. 297 ha novellato
l’articolo 2120 del codice civile ed ha apportato
radicali modifiche sotto tale profilo.
(5) Tale semplificazione, necessaria ai fini della
comprensione del testo, richiede la precisazione
che di seguito si dettaglia. L’indennità di buonuscita è pari all’80% della retribuzione contributiva
percepita nell’ultimo giorno di servizio, espressa
su base annua, divisa per 12 e moltiplicata per
gli anni di servizio; mentre l’indennità premio di
servizio è pari all’80% della retribuzione contributiva annua percepita negli ultimi dodici mesi di effettivo servizio, divisa per 15 e moltiplicata per gli
anni di servizio. L’indennità di anzianità è pari alla
retribuzione utile dell’ultimo anno di servizio, divisa per 12 e moltiplicata per gli anni di servizio.
(6) L’aliquota di calcolo per i lavoratori pubblici è
pari al 6,91 per cento del 100 per cento della retribuzione annuale rivalutata, nell’anno seguente,
di un importo pari all’1,5% più il 75% del tasso
d’inflazione.
(7) Tale ritardo va imputato alle difficoltà di ordine finanziario (l’estensione del Tfr a tutti i dipendenti pubblici comportava un maggior onere a
carico del bilancio statale e, in termini di contribuzione, a carico delle Amministrazioni locali) e alle
notevoli resistenze da parte dei dipendenti pubblici ad abbandonare la vecchia disciplina del Tfs.
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ne trasformato in risorsa reale e conferito dall’Inps al
fondo pensione di appartenenza del lavoratore.
Il carattere figurativo del Tfr
comporta, dunque, l’impossibilità, da parte del lavoratore
pubblico, di disporne liberamente l’impiego ai fini previdenziali (è indisponibile per
le anticipazioni e per il conferimento al Fondo).
Va rilevato che la diversa regolamentazione della previdenza complementare va
ascritta non solo alle indiscutibili specificità, ora esaminate, delle fonti di finanziamento, ma ad un ulteriore aspetto
che contraddistingue la materia nel settore pubblico, ovverossia alla natura delle
c.d. fonti istitutive, gli ‘‘strumenti giuridici’’ (contratti,
accordi, regolamenti) che
danno vita ai fondi pensione
‘‘chiusi’’ o negoziali. Se, infatti, un dipendente pubblico
può aderire alle forme pensionistiche
complementari
anche rivolgendosi ai fondi
aperti o ai c.d. Pip, tale scelta
è affatto neutrale, poiché implica l’applicazione di normative differenti (11) e la devoluzione necessitata al fondo del solo proprio contributo, ferma restando l’impossibilità di destinarvi Tfr e contributo datoriale.
Fondi pensione
negoziali
dei dipendenti
pubblici
In tale ottica, è perciò fondamentale la definizione della
strumentazione
necessaria
per l’avvio della previdenza
complementare per tutti i
pubblici dipendenti, nonostante serie difficoltà permangono per quelli cosiddetti non ‘‘privatizzati’’, ovverossia in regime di diritto
pubblico di cui all’art. 3 del
D.Lgs. n. 165/2001, che
mantengono il trattamento
di fine servizio a prescindere
dalla data di assunzione nella
pubblica amministrazione e
le cui forme pensionistiche
complementari possono essere istituite solo attraverso
norme di modifica del proprio ordinamento o, in mancanza, mediante accordi tra i
dipendenti promossi dalle loro associazioni (12).
Per il personale c.d. ‘‘contrattualizzato’’, il cui rapporto di lavoro è disciplinato
dalle norme di diritto che regolano anche i contratti dei
privati (13), la fonte istituti-
Note:
(8) Successivamente, la quota è determinata dalle
parti istitutive con apposito accordo.
(9) L’aliquota di finanziamento, versata dalle amministrazioni pubbliche datrici di lavoro all’Inps
gestione dipendenti pubblici, è determinata in base al comparto di appartenenza, mentre il lavoratore è titolare, ai fini dell’accantonamento, dell’aliquota di computo del 6,91 per cento della retribuzione di riferimento (per i lavoratori del settore privato l’aliquota corrisponde al 7,41 per cento, poiché include lo 0,50 per cento destinato al
finanziamento della perequazione automatica
delle pensioni erogate dal Fpld).
Diversi sono, altresı̀, la regolamentazione delle
anticipazioni, non prevista per i pubblici dipendenti (art. 8 dell’accordo quadro del 29 luglio
1999), e il soggetto erogatore delle prestazioni,
che nel settore pubblico non è rappresentato
dal datore di lavoro, ma dall’Istituto previdenziale
(Inps gestione dipendenti pubblici).
(10) Entrando nel vivo dell’operatività della materia, il meccanismo «di gestione virtuale» prevede
che l’Istituto trattenga come accrediti figurativi le
quote di Tfr usate per il finanziamento della previdenza complementare, nonché la quota figurativa aggiuntiva pari all’1,5 per cento accordata ai lavoratori optanti ex art. 59, comma 56, legge 449/
1997 e provveda, solo in seguito, a conferire al
fondo pensione di riferimento il montante maturato, opportunamente rivalutato.
(11) Se il lavoratore pubblico aderisce ad una
forma pensionistica complementare diversa dal
fondo pensione negoziale, la banca o l’assicurazione applicherà il D.Lgs. n. 252/2005.
(12) Ci si riferisce al personale il cui rapporto di
impiego continua ad essere regolato da norme di
legge, come magistrati, avvocati dello Stato, personale della carriera diplomatica e prefettizia, docenti
e ricercatori universitari, etc. L’istituzione delle forme pensionistiche complementari e la disciplina del
Tfr per il personale dei comparti difesa e sicurezza
sono definite dalle procedure di definizione e concertazione previste dal D.Lgs. n. 195/1995.
Fondi pensione
trattamento di fine rapporto e
di previdenza complementare
per i dipendenti pubblici», i
cui contenuti furono recepiti
dal D.P.C.M. 20 dicembre
1999, che estese la disciplina
del Tfr a tutti i dipendenti a
tempo determinato in servizio alla data del 30 maggio
2000 e a tutti i lavoratori
pubblici assunti dopo il 31
dicembre 2000, mantenendo
il previgente regime di trattamento di fine servizio per i
soggetti assunti in precedenza. Questi ultimi possono optare per il trattamento di fine
rapporto, solo a condizione
di aderire contestualmente al
fondo di previdenza complementare negoziale, destinandovi una quota di Tfr non superiore, in una prima fase, al
«due per cento della retribuzione base di riferimento
[...]» (8).
La disciplina del Tfr che scaturisce dal combinato disposto dell’articolo 2120 del codice civile e dal D.P.C.M.
20 dicembre 1999, è del tutto
peculiare e segna sostanziali
differenze del settore pubblico rispetto a quello privato (9), specie per quanto attiene alla regolamentazione
dei flussi finanziari rappresentati dagli accantonamenti
del Tfr che, invece di essere
versati materialmente ai fondi
pensione negoziali, sono contabilizzati e rivalutati presso
l’ex Inpdap (ora Inps gestione
dipendenti pubblici) (10).
Un pubblico dipendente
iscritto al fondo, infatti, detiene una posizione previdenziale complementare composta da una parte reale, costituita dai contributi effettivamente versati al fondo da
parte del datore di lavoro e
del lavoratore, e da una parte
figurativa, che è contabilizzata e rivalutata dall’Inps,
ma conserva natura virtuale
fino all’atto della cessazione
del rapporto di lavoro, momento in cui il montante vie-
(13) Ex art. 2, comma 2, decreto legislativo n.
165/2001.
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va è, invece, la stessa contrattazione collettiva di comparto (14), nelle forme e
con gli effetti generali di cui
al titolo III del decreto legislativo n. 165/2001, direttamente oppure tramite la contrattazione decentrata, ma solo su quelle materie ad essa
esplicitamente
demandate
dai contratti nazionali di categoria (15).
Fondi pensione dei
dipendenti pubblici
contrattualizzati
Fondi pensione
Espero, Perseo e Sirio
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Con la costituzione dei Fondi
pensione Perseo e Sirio che,
insieme ad Espero, rappresentano la quasi totalità dei
dipendenti in regime di diritto privato, si è completata
l’offerta previdenziale complementare destinata ai lavoratori pubblici contrattualizzati (16). Per completezza di
informazione, va segnalato
che tale personale, qualora risieda nelle regioni del Trentino Alto Adige o della Valle
d’Aosta, può anche aderire
rispettivamente ai fondi negoziali territoriali Laborfonds e Fopadiva (17).
La definizione della previdenza complementare è avvenuta, se pur con scelte
non omogenee per tutti i
comparti, seguendo la linea
direttrice dettata dall’art. 9,
comma 2, dell’accordo quadro nazionale in materia di
Tfr e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici del 29 luglio 1999, ove
stabiliva che la contrattazione di comparto desse vita ad
un numero ristretto di fondi,
per ampliare al massimo la
platea dei possibili aderenti
anche «al fine di limitare
l’incidenza dei costi di gestione».
A differenza di Espero, il cui
ambito di estensione riguarda
solo i lavoratori della scuola
pubblica e privata, le parti
negoziali di Sirio e Perseo
hanno convenuto per l’istituzione di un solo Fondo pensione per più comparti.
Un unico accordo istitutivo,
infatti, è stato sottoscritto
per il Fondo Sirio, rivolto ai
dipendenti delle amministrazioni statali, degli enti Pubblici non economici, della
presidenza del consiglio dei
ministri, dell’Enac e del
Cnel, oltre che ai dipendenti
delle università e degli enti
di ricerca e delle agenzie fiscali, che hanno definitivamente aderito il 4 ottobre
2012. Costituito il 14 settembre 2011, può contare su un
bacino di potenziali aderenti
di circa 350.000 lavoratori.
Medesimo l’orientamento accolto dal fondo Perseo, nato
con l’intento di offrire, ai dipendenti pubblici ricompresi
nei comparti delle RegioniAutonomie Locali e della Sanità (18), uno strumento di
previdenza complementare
‘‘dedicato’’, capace di realizzare al contempo una consistenza patrimoniale finanziariamente sostenibile.
Istituito il 14 maggio 2007 e
costituito in data 21 dicembre 2010, può contare su un
bacino di utenza di oltre un
milione e duecentomila addetti, afferenti al settore pubblico e anche ai lavoratori dipendenti da alcune specifiche
realtà del settore privato,
‘‘affini’’ alle attività proprie
del settore di riferimento (ad
es. la sanità privata, come avviene con le scuole private
per Espero).
Nonostante gli sforzi compiuti - il flusso delle adesioni
è più che raddoppiato tra gli
ultimi mesi del 2013 e il primo scorcio del 2014, superando i 12.000 iscritti -, Perseo non ha raggiunto, alla
scadenza del termine di autorizzazione alle attività (22
maggio 2014), il numero di
aderenti minimo (30.000 uni-
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tà) (19) necessario per procedere all’elezione degli organi
definitivi del fondo e alla gestione finanziaria del patrimonio e per garantirne, quindi, la completa operatività.
Medesima difficoltà è stata
registrata da Sirio, la cui scadenza per raggiungere la soglia associativa minima era
fissata al 17 ottobre prossimo
e che non ha potuto neppure
contare sulle entrate per le
spese di avvio del fondo, previste per legge da parte del
Mef.
La congiuntura economicofinanziaria ha inciso in maniera considerevole sull’avvio delle attività dei due Fondi, realizzatosi in un contesto
di blocco dei rinnovi contrattuali e di contrazione delle riNote:
(14) Art. 3, comma 2, decreto legislativo n. 252
del 2005.
(15) I contratti collettivi di ambito territoriale, stipulati nelle Regioni e nelle province ad autonomia speciale e nella cui competenza rientra il trattamento giuridico ed economico del personale
degli enti e delle amministrazioni a carattere locale, hanno natura sostitutiva rispetto a quelli nazionali e costituiscono, pertanto, fonte istitutiva.
(16) Allo stato attuale sono esclusi i professori
universitari, le carriere prefettizie e diplomatiche,
e i dipendenti del comparto sicurezza e delle forze armate, per mancanza degli specifici accordi. Il
comparto dei segretari comunali e provinciali non
ha ancora espresso la propria volontà di aderire
ad un fondo costituito.
(17) Laborfonds è un fondo a carattere territoriale operativo dal 1999, rivolto ai lavoratori privati e pubblici residenti nella regione Trentino Alto Adige; vi aderiscono circa 45.000 dipendenti
delle amministrazioni pubbliche locali. Fopadiva,
fondo a carattere territoriale che riguarda i lavoratori privati e pubblici residenti nella regione Valle d’Aosta, conta circa 4.500 dipendenti delle amministrazioni pubbliche locali.
(18) Le aree della dirigenza medico-veterinaria e
della dirigenza sanitaria, tecnico amministrativa
hanno aderito al Fondo Perseo il 5 marzo
2008. Anche il personale dei settori affini come
enti regionali, Anci, Cinsedo, Unioncamere, case
di cura private o ospedaliere gestite da enti religiosi, imprese eroganti servizi socio-sanitari, potrà
essere ricompreso nel Fondo con la sottoscrizione di accordi appositi.
(19) Mentre il numero di aderenti al Fondo Espero risultava essere, al 31 dicembre 2013, pari a
98.824, a tale data Sirio aveva raggiunto solo
1.443 unità e Perseo 5.695.
sorse disponibili, che ha
acuito irrimediabilmente le
già accennate criticità della
previdenza complementare,
specie nel settore pubblico.
Da Perseo e Sirio
a ‘‘Perseo Sirio’’
Il progetto di fusione
Nei primi mesi del 2014, i
due Fondi pensione hanno
avviato un percorso di confronto con le parti istitutive
e con la Covip, al fine di verificare la possibilità di procedere ad un’integrazione,
analizzandone, concretamente, le modalità di realizzazione.
Con questa operazione, che
tiene conto degli indirizzi di
‘‘razionalizzazione’’ dell’offerta previdenziale più volte
sostenuti dalla Covip, si intende creare un unico Fondo
pensione di natura negoziale
per tutto il personale contrattualizzato (ad eccezione del
personale della Scuola), ampliando la platea dei potenziali aderenti e raggiungendo
cosı̀, più velocemente, la base minima associativa necessaria per ottenere l’autorizzazione per la definitiva operatività.
L’intento dichiarato dai Consigli di amministrazione consiste nel rendere più efficiente ed economica la gestione
dei due fondi, realizzando
un aumento del patrimonio
che determinerà, grazie ad
economie di scala, la riduzione dei costi, a beneficio della
redditività del portafoglio e,
dunque, degli aderenti che
potranno fruire di un servizio
più elevato qualitativamente
a condizioni economicamente più vantaggiose.
Un aumento della massa gestita comporterà, infatti, la
possibilità di una maggiore
diversificazione degli investimenti e una minore esposizione al rischio finanziario,
migliorando l’incidenza dei
costi sul patrimonio.
Il ‘‘progetto’’ prevede, ai
sensi e per gli effetti dell’art.
2501-ter c.c., la fusione per
incorporazione del Fondo Sirio nel Fondo Perseo, per effetto della quale l’incorporante (il Fondo pensione Perseo) assume, previa delibera
dei due Fondi pensione, la
nuova denominazione «Fondo Perseo Sirio» (20), subentrando in tutti gli obblighi e
diritti anche tributari al Fondo incorporato Sirio che,
contestualmente, si estingue.
Posto che la banca depositaria e il service amministrativo sono i medesimi per entrambi i Fondi, sarà effettuato un sub ingresso nella contraenza da parte del Fondo
incorporante nell’ambito del
contratto in essere tra Fondo
Incorporante e detti outsourcer.
I Fondi hanno preliminarmente verificato di appartenere alla medesima tipologia,
essendo entrambi a contribuzione definita, e di presentare
politiche di investimento dei
comparti tra loro compatibili,
non avendo ancora provveduto alla selezione dei gestori finanziari.
Il passaggio è previsto senza
oneri o spese a carico dei destinatari e, per quanto attiene
al servizio di gestione amministrativa, sarà mantenuta la
storicità dei dettagli contributivi registrati fino alla data di
fusione, consultabili sia nelle
procedure interne che sul sito
web a disposizione degli aderenti.
L’invio alla Covip, il 7 maggio scorso, del progetto di fusione approvato dagli organi
dei due Fondi ha sospeso il
termine di decadenza dall’autorizzazione all’esercizio dell’attività fino all’efficacia
dell’operazione in atto, fissata per il 1º ottobre 2014.
La Commissione, nella sua
veste di autorità vigilante a
tutela dei lavoratori, ha invitato le Parti a porre particolare attenzione alla tempestiva
comunicazione agli iscritti
dei Fondi Perseo e Sirio ed
ai potenziali aderenti della
fusione (21), ricordando la
possibilità per i singoli fondi
di continuare nella raccolta di
adesioni in attesa di addivenire alla conclusione del progetto.
Le Parti costitutive dei fondi
hanno sugellato la scelta operata e, insieme all’Aran (in
rappresentanza della parte
datoriale pubblica) e alle organizzazioni sindacali firmatarie dell’atto costitutivo,
hanno effettuato le scelte
propedeutiche alla fusione.
Nel verbale del 16 luglio le
Parti hanno accolto l’invito
espresso dalla Covip in relazione alla composizione degli organi collegiali, affinché
si tenesse in considerazione
la necessità di un contenimento dei relativi membri e
si individuassero le modalità
di avvicendamento nell’incarico, «anche al fine di assicurare l’immediato insediamento dei nuovi organi collegiali
del fondo risultante dalla fusione».
Dopo aver stabilito in sedici
unità (22) il numero dei
componenti il nuovo Consiglio di Amministrazione paritetico del Fondo e in quattro quello dei componenti effettivi del nuovo Collegio
sindacale (oltre a due unità
per i membri supplenti), le
Parti costitutive hanno ritenuto necessaria la revoca deNote:
(20) Il nuovo fondo conserverà il codice 2164 di
iscrizione all’Albo Covip di Perseo.
(21) Agli iscritti, con una comunicazione avente
per oggetto i contenuti del progetto e le modifiche statutarie approvate, mentre ai potenziali
aderenti con apposito foglio informativo da consegnare unitamente alla nota informativa.
(22) Numero che potrà essere ridotto a seguito
dell’insediamento della prima assemblea dei delegati.
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Fondi pensione
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gli organi di amministrazione
e controllo di Perseo dal primo giorno di operatività del
nuovo soggetto e, per garantire la continuità della gestione, la contestuale sostituzione degli stessi con altri componenti, designati e nominati
con le modalità esplicitate
nel verbale.
L’operazione in corso sembra, dunque, dettata da un disegno preordinato all’efficienza ed efficacia gestionale
del nuovo soggetto, il cui
modello organizzativo deve
essere improntato a «principi
di funzionalità, unità di indirizzo e gestione, eliminazione delle ridondanze, efficienza», nell’ottica del contenimento dei costi.
L’iter previsto si è concluso
il 30 settembre con la sottoscrizione dell’atto di fusione (23), mentre gli effetti
giuridici decorrono, come
previsto, dal 1º ottobre 2014.
A decorrere, dunque, da tale
data sono assegnate agli aderenti le quote del nuovo comparto del Fondo incorporante, per un controvalore corrispondente a quello delle quote detenute nel Fondo incorporando.
Il rapporto di concambio (24) è calcolato sulla base delle valorizzazioni dei rispettivi comparti dei due
Fondi della fine del mese di
settembre (30 settembre
2014). Va rilevato che il
concambio non ha effetti
sul montante della posizione
virtuale gestito dall’Inps,
poiché i due Fondi in argomento godono ancora entrambi del rendimento pari
alla media dei rendimenti
netti conseguiti da un paniere di fondi già operanti sul
mercato individuati, tra
quelli con maggiore consistenza di aderenti e secondo
determinati criteri, con il de-
DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 41/2014
creto ministeriale emanato il
23 dicembre 2005.
Un progetto, dunque, ben disegnato, che integra l’offerta
previdenziale integrativa per
i lavoratori pubblici contrattualizzati e che potrebbe contribuire al rilancio della previdenza complementare nel
settore pubblico, nonostante
molteplici e variegati siano,
come si è sommariamente
tentato di illustrare, i fattori
di specifica difficoltà.
Note:
(23) Il 30 settembre 2014 i Presidenti del Fondo
Pensione Sirio, Giorgio Allegrini, e del Fondo
Pensione Perseo, Bruno Bugli si sono riuniti davanti al notaio per sottoscrivere l’atto di fusione.
(24) Il valore di concambio è il risultato del rapporto tra i valori delle quote dei Fondi oggetto
di fusione (frutto, a loro volta, del rapporto tra
il patrimonio netto di ciascun fondo e il numero
di quote dello stesso Fondo in circolazione alla
data di fusione).