Fondi pensione - Fondo Perseo Sirio
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Fondi pensione - Fondo Perseo Sirio
Massimo Mutti - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Per i lavoratori della P.A. e della sanità Nasce il Fondo pensione ‘‘Perseo Sirio’’ Il sistema della previdenza complementare necessita di misure di razionalizzazione per ridurre l’estrema ‘‘polverizzazione’’ dell’offerta, come da tempo sottolinea la Covip che, in assenza di strumenti vincolanti nei confronti dei soggetti istitutori e dei fondi medesimi, esercita una costante ‘‘moral suasion’’ in questa direzione. Tale invito sembra essere stato accolto anche nel settore del pubblico impiego, ove il processo di unificazione per fusione di due dei tre Fondi pensione destinati ai pubblici dipendenti (Perseo e Sirio), è ormai giunto a compimento. Maggiori dimensioni dal lato dell’offerta avrebbero ricadute positive per gli aderenti consentendo, per un verso, una riduzione dei costi grazie al raggiungimento di significative economie di scale e, per altro verso, una maggiore solidità dell’assetto organizzativo e della dinamica dei rapporti contrattuali con gli intermediari gestori delle risorse. Tale sembra essere l’intento del progetto di fusione in esame, che potrebbe contribuire al rilancio della previdenza complementare anche nel settore pubblico, ove maggiormente stenta ad affermarsi, e favorire il superamento degli ostacoli emersi, per entrambi i Fondi, nella fase di avvio della raccolta delle adesioni. L’economia del presente lavoro non ci consente di analizzare compiutamente l’ana- lisi dei fattori, variegati e complessi, che hanno impedito il decollo delle forme di previdenza complementare per i lavoratori pubblici, ma, per comprendere la fusione in argomento, è necessario fornirne un quadro, benché sommario, che sia in grado di illustrare, al contempo, le peculiarità dell’architettura del secondo pilastro in questo settore. L’indagine proseguirà con una breve descrizione dell’offerta previdenziale destinata al personale pubblico contrattualizzato, prima di analizzare, seppure per sommi capi, il recente progetto di fusione nato dalla volontà dei Consigli di Amministrazione dei Fondi pensione Perseo e Sirio. P.A. e previdenza complementare Le peculiarità Nonostante la previdenza complementare non si sia ancora adeguatamente imposta neppure nel settore privato, la partecipazione da parte dei dipendenti pubblici è ancor più limitata. Considerando l’ambito dei fondi pensione negoziali, su circa 2 milioni di iscritti complessivi, solo circa 160.000 sono lavoratori del settore pubblico, aderenti sia a fondi di categoria nazionali (Espero, Perseo, Sirio) che a fondi territoriali (Fopadiva, Laborfonds). Le adesioni, se pur in costante crescita, sono alquanto modeste in termini assoluti e corrispondono complessivamente a circa il 4,5% dei potenziali aderenti (1), l’età media dei quali si colloca intorno ai 48 anni, replicando l’universo complessivo dei lavoratori pubblici. Tale condizione determina, inevitabilmente, scarsa penetrazione tra le giovani generazioni, breve permanenza nei fondi pensioni e, di conseguenza, un ricambio insufficiente. Agli ostacoli comuni al comparto pubblico e privato - la scarsa conoscenza e comprensione delle tematiche previdenziali e l’attuale crisi finanziaria che ha inficiato la già limitata capacità di risparmio dei lavoratori ed ha acuito la diffidenza verso qualunque forma di investimento finanziario -, nel pubblico impiego si aggiungono una serie di ulteriori intralci di ordine giuridico ed economico, destinati a creare notevoli resistenze nella fase dell’adesione. La storia e la disciplina della previdenza complementare per i dipendenti pubblici, infatti, si differenzia in modo Note: (*) Si segnala che le considerazioni contenute nel presente intervento sono frutto esclusivo del pensiero dell’Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’amministrazione di appartenenza. (1) Aran, Quarto rapporto sulla previdenza complementare nel settore pubblico contrattualizzato, novembre 2013, in http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/wp-content/uploads/2013/11/ Quarto-rapporto-osservatorio-previdenza_Finale.pdf, 28. DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 41/2014 Fondi pensione Luisa Tadini - Dottore di ricerca in Formazione della persona e mercato del lavoro, Università degli studi di Bergamo (*) 2233 Fondi pensione Massimo Mutti - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. 2234 consistente da quella degli altri lavoratori, per i quali il decreto legislativo n. 252/ 2005 ha innovato ed unificato in un solo testo tutta la materia, abrogando il precedente decreto legislativo n. 124/ 1993 senza, tuttavia, dare attuazione alla delega (2) disposta dal legislatore per armonizzare, sotto questo profilo, il rapporto di lavoro pubblico a quello privato ed estendere anche ai dipendenti pubblici, sia pure con i dovuti adattamenti, la nuova disciplina (del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252). Ne è conseguita, per il solo personale pubblico, l’ultrattività delle regole precedentemente dettate, con la coesistenza di due discipline in materia di previdenza complementare, spesso con evidenti svantaggi. La disomogeneità della normativa vigente per il comparto pubblico comporta, infatti, criteri differenti di erogazione delle prestazioni; diversi requisiti di accesso ai riscatti e alle anticipazioni; vincoli più stringenti alla circolazione da un fondo negoziale ad una forma di previdenza individuale; regole meno vantaggiose per quanto attiene alla tassazione nonché la mancata applicazione, nel settore pubblico, del meccanismo di conferimento tacito del Tfr, previsto invece per i dipendenti privati dal primo gennaio 2007. Il lavoratore pubblico, infatti, può iscriversi ad una forma pensionistica complementare solo con modalità esplicite. Palesi disparità di trattamento che dovrebbero indurre il legislatore ad intervenire con provvedimenti straordinari per portare a compimento il lungo iter di armonizzazione e consentire, in tal modo, alla previdenza complementare dei dipendenti pubblici di uscire dalla condizio- ne di residualità in cui ristagna. Le specificità: fonti di finanziamento e natura delle fonti istitutive Preme rimarcare, tuttavia, che la nascita di fondi pensione di categoria destinati ai dipendenti pubblici è stata impedita per anni anche dalle incontrovertibili specificità delle fonti di finanziamento del comparto pubblico, in quanto la normativa di settore prevedeva (e prevede) il conferimento, totale o parziale, alle forme pensionistiche complementari del Tfr, emolumento del tutto assente, fino all’anno 2.000, per i dipendenti pubblici, la cui ‘‘liquidazione’’ era regolata dalle normative relative ai trattamenti di fine servizio (Tfs) (3). Tali prestazioni sono sostanzialmente diverse dal Tfr dal punto di vista giuridico hanno carattere previdenziale, mentre tipica del Tfr è la natura di retribuzione differita - e pratico, essendo calcolate con un criterio moltiplicativo, differente dal computo additivo previsto per il Tfr (4). La nuova indennità (Tfr), infatti, non è più erogata, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, in ragione di una quota dell’ultima retribuzione moltiplicata per gli anni di servizio (5), ma sommando, mensilmente, le quote di accantonamento delle retribuzioni annuali, opportunamente rivalutate (6). L’estensione, dunque, del Tfr anche al pubblico impiego si può ricondurre alla necessità di consentire l’avvio e il finanziamento della previdenza complementare, trovando idonee risorse o, in altre parole, un accantonamento ‘‘reale’’ da poter devolvere, DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 41/2014 mese per mese, ai fondi pensione. Per superare l’impasse, la legge n. 335/1995 tentò di armonizzare il sistema pubblico a quello privato, disponendo l’estensione del Tfr ai dipendenti pubblici e affidandone il compito alla contrattazione collettiva nazionale. Il 29 luglio 1999, con notevole ritardo (7), l’Aran (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) e le Confederazioni sindacali sottoscrissero un «Accordo quadro nazionale in materia di Note: (2) Delega di cui all’art. 1, comma 2, lettera p, della legge 23 agosto 2004, n. 243. (3) Per Tfs si intendono l’indennità di buonuscita spettante al personale delle Amministrazioni statali; l’indennità premio di servizio a favore dei dipendenti degli enti locali e del comparto della sanità; l’indennità di anzianità corrisposta ai dipendenti degli enti pubblici non economici. Il trattamento di fine rapporto (Tfr) corrisponde, invece, alla prestazione regolata in base al combinato disposto dell’art. 2120 c.c. e del D.P.C.M. 20 dicembre 1999 e successive modifiche, prevista in favore dei dipendenti pubblici assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato successivamente al 1º gennaio 2001 . (4) La legge 29 maggio 1982, n. 297 ha novellato l’articolo 2120 del codice civile ed ha apportato radicali modifiche sotto tale profilo. (5) Tale semplificazione, necessaria ai fini della comprensione del testo, richiede la precisazione che di seguito si dettaglia. L’indennità di buonuscita è pari all’80% della retribuzione contributiva percepita nell’ultimo giorno di servizio, espressa su base annua, divisa per 12 e moltiplicata per gli anni di servizio; mentre l’indennità premio di servizio è pari all’80% della retribuzione contributiva annua percepita negli ultimi dodici mesi di effettivo servizio, divisa per 15 e moltiplicata per gli anni di servizio. L’indennità di anzianità è pari alla retribuzione utile dell’ultimo anno di servizio, divisa per 12 e moltiplicata per gli anni di servizio. (6) L’aliquota di calcolo per i lavoratori pubblici è pari al 6,91 per cento del 100 per cento della retribuzione annuale rivalutata, nell’anno seguente, di un importo pari all’1,5% più il 75% del tasso d’inflazione. (7) Tale ritardo va imputato alle difficoltà di ordine finanziario (l’estensione del Tfr a tutti i dipendenti pubblici comportava un maggior onere a carico del bilancio statale e, in termini di contribuzione, a carico delle Amministrazioni locali) e alle notevoli resistenze da parte dei dipendenti pubblici ad abbandonare la vecchia disciplina del Tfs. Massimo Mutti - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. ne trasformato in risorsa reale e conferito dall’Inps al fondo pensione di appartenenza del lavoratore. Il carattere figurativo del Tfr comporta, dunque, l’impossibilità, da parte del lavoratore pubblico, di disporne liberamente l’impiego ai fini previdenziali (è indisponibile per le anticipazioni e per il conferimento al Fondo). Va rilevato che la diversa regolamentazione della previdenza complementare va ascritta non solo alle indiscutibili specificità, ora esaminate, delle fonti di finanziamento, ma ad un ulteriore aspetto che contraddistingue la materia nel settore pubblico, ovverossia alla natura delle c.d. fonti istitutive, gli ‘‘strumenti giuridici’’ (contratti, accordi, regolamenti) che danno vita ai fondi pensione ‘‘chiusi’’ o negoziali. Se, infatti, un dipendente pubblico può aderire alle forme pensionistiche complementari anche rivolgendosi ai fondi aperti o ai c.d. Pip, tale scelta è affatto neutrale, poiché implica l’applicazione di normative differenti (11) e la devoluzione necessitata al fondo del solo proprio contributo, ferma restando l’impossibilità di destinarvi Tfr e contributo datoriale. Fondi pensione negoziali dei dipendenti pubblici In tale ottica, è perciò fondamentale la definizione della strumentazione necessaria per l’avvio della previdenza complementare per tutti i pubblici dipendenti, nonostante serie difficoltà permangono per quelli cosiddetti non ‘‘privatizzati’’, ovverossia in regime di diritto pubblico di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 165/2001, che mantengono il trattamento di fine servizio a prescindere dalla data di assunzione nella pubblica amministrazione e le cui forme pensionistiche complementari possono essere istituite solo attraverso norme di modifica del proprio ordinamento o, in mancanza, mediante accordi tra i dipendenti promossi dalle loro associazioni (12). Per il personale c.d. ‘‘contrattualizzato’’, il cui rapporto di lavoro è disciplinato dalle norme di diritto che regolano anche i contratti dei privati (13), la fonte istituti- Note: (8) Successivamente, la quota è determinata dalle parti istitutive con apposito accordo. (9) L’aliquota di finanziamento, versata dalle amministrazioni pubbliche datrici di lavoro all’Inps gestione dipendenti pubblici, è determinata in base al comparto di appartenenza, mentre il lavoratore è titolare, ai fini dell’accantonamento, dell’aliquota di computo del 6,91 per cento della retribuzione di riferimento (per i lavoratori del settore privato l’aliquota corrisponde al 7,41 per cento, poiché include lo 0,50 per cento destinato al finanziamento della perequazione automatica delle pensioni erogate dal Fpld). Diversi sono, altresı̀, la regolamentazione delle anticipazioni, non prevista per i pubblici dipendenti (art. 8 dell’accordo quadro del 29 luglio 1999), e il soggetto erogatore delle prestazioni, che nel settore pubblico non è rappresentato dal datore di lavoro, ma dall’Istituto previdenziale (Inps gestione dipendenti pubblici). (10) Entrando nel vivo dell’operatività della materia, il meccanismo «di gestione virtuale» prevede che l’Istituto trattenga come accrediti figurativi le quote di Tfr usate per il finanziamento della previdenza complementare, nonché la quota figurativa aggiuntiva pari all’1,5 per cento accordata ai lavoratori optanti ex art. 59, comma 56, legge 449/ 1997 e provveda, solo in seguito, a conferire al fondo pensione di riferimento il montante maturato, opportunamente rivalutato. (11) Se il lavoratore pubblico aderisce ad una forma pensionistica complementare diversa dal fondo pensione negoziale, la banca o l’assicurazione applicherà il D.Lgs. n. 252/2005. (12) Ci si riferisce al personale il cui rapporto di impiego continua ad essere regolato da norme di legge, come magistrati, avvocati dello Stato, personale della carriera diplomatica e prefettizia, docenti e ricercatori universitari, etc. L’istituzione delle forme pensionistiche complementari e la disciplina del Tfr per il personale dei comparti difesa e sicurezza sono definite dalle procedure di definizione e concertazione previste dal D.Lgs. n. 195/1995. Fondi pensione trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici», i cui contenuti furono recepiti dal D.P.C.M. 20 dicembre 1999, che estese la disciplina del Tfr a tutti i dipendenti a tempo determinato in servizio alla data del 30 maggio 2000 e a tutti i lavoratori pubblici assunti dopo il 31 dicembre 2000, mantenendo il previgente regime di trattamento di fine servizio per i soggetti assunti in precedenza. Questi ultimi possono optare per il trattamento di fine rapporto, solo a condizione di aderire contestualmente al fondo di previdenza complementare negoziale, destinandovi una quota di Tfr non superiore, in una prima fase, al «due per cento della retribuzione base di riferimento [...]» (8). La disciplina del Tfr che scaturisce dal combinato disposto dell’articolo 2120 del codice civile e dal D.P.C.M. 20 dicembre 1999, è del tutto peculiare e segna sostanziali differenze del settore pubblico rispetto a quello privato (9), specie per quanto attiene alla regolamentazione dei flussi finanziari rappresentati dagli accantonamenti del Tfr che, invece di essere versati materialmente ai fondi pensione negoziali, sono contabilizzati e rivalutati presso l’ex Inpdap (ora Inps gestione dipendenti pubblici) (10). Un pubblico dipendente iscritto al fondo, infatti, detiene una posizione previdenziale complementare composta da una parte reale, costituita dai contributi effettivamente versati al fondo da parte del datore di lavoro e del lavoratore, e da una parte figurativa, che è contabilizzata e rivalutata dall’Inps, ma conserva natura virtuale fino all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, momento in cui il montante vie- (13) Ex art. 2, comma 2, decreto legislativo n. 165/2001. DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 41/2014 2235 Massimo Mutti - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. va è, invece, la stessa contrattazione collettiva di comparto (14), nelle forme e con gli effetti generali di cui al titolo III del decreto legislativo n. 165/2001, direttamente oppure tramite la contrattazione decentrata, ma solo su quelle materie ad essa esplicitamente demandate dai contratti nazionali di categoria (15). Fondi pensione dei dipendenti pubblici contrattualizzati Fondi pensione Espero, Perseo e Sirio 2236 Con la costituzione dei Fondi pensione Perseo e Sirio che, insieme ad Espero, rappresentano la quasi totalità dei dipendenti in regime di diritto privato, si è completata l’offerta previdenziale complementare destinata ai lavoratori pubblici contrattualizzati (16). Per completezza di informazione, va segnalato che tale personale, qualora risieda nelle regioni del Trentino Alto Adige o della Valle d’Aosta, può anche aderire rispettivamente ai fondi negoziali territoriali Laborfonds e Fopadiva (17). La definizione della previdenza complementare è avvenuta, se pur con scelte non omogenee per tutti i comparti, seguendo la linea direttrice dettata dall’art. 9, comma 2, dell’accordo quadro nazionale in materia di Tfr e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici del 29 luglio 1999, ove stabiliva che la contrattazione di comparto desse vita ad un numero ristretto di fondi, per ampliare al massimo la platea dei possibili aderenti anche «al fine di limitare l’incidenza dei costi di gestione». A differenza di Espero, il cui ambito di estensione riguarda solo i lavoratori della scuola pubblica e privata, le parti negoziali di Sirio e Perseo hanno convenuto per l’istituzione di un solo Fondo pensione per più comparti. Un unico accordo istitutivo, infatti, è stato sottoscritto per il Fondo Sirio, rivolto ai dipendenti delle amministrazioni statali, degli enti Pubblici non economici, della presidenza del consiglio dei ministri, dell’Enac e del Cnel, oltre che ai dipendenti delle università e degli enti di ricerca e delle agenzie fiscali, che hanno definitivamente aderito il 4 ottobre 2012. Costituito il 14 settembre 2011, può contare su un bacino di potenziali aderenti di circa 350.000 lavoratori. Medesimo l’orientamento accolto dal fondo Perseo, nato con l’intento di offrire, ai dipendenti pubblici ricompresi nei comparti delle RegioniAutonomie Locali e della Sanità (18), uno strumento di previdenza complementare ‘‘dedicato’’, capace di realizzare al contempo una consistenza patrimoniale finanziariamente sostenibile. Istituito il 14 maggio 2007 e costituito in data 21 dicembre 2010, può contare su un bacino di utenza di oltre un milione e duecentomila addetti, afferenti al settore pubblico e anche ai lavoratori dipendenti da alcune specifiche realtà del settore privato, ‘‘affini’’ alle attività proprie del settore di riferimento (ad es. la sanità privata, come avviene con le scuole private per Espero). Nonostante gli sforzi compiuti - il flusso delle adesioni è più che raddoppiato tra gli ultimi mesi del 2013 e il primo scorcio del 2014, superando i 12.000 iscritti -, Perseo non ha raggiunto, alla scadenza del termine di autorizzazione alle attività (22 maggio 2014), il numero di aderenti minimo (30.000 uni- DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 41/2014 tà) (19) necessario per procedere all’elezione degli organi definitivi del fondo e alla gestione finanziaria del patrimonio e per garantirne, quindi, la completa operatività. Medesima difficoltà è stata registrata da Sirio, la cui scadenza per raggiungere la soglia associativa minima era fissata al 17 ottobre prossimo e che non ha potuto neppure contare sulle entrate per le spese di avvio del fondo, previste per legge da parte del Mef. La congiuntura economicofinanziaria ha inciso in maniera considerevole sull’avvio delle attività dei due Fondi, realizzatosi in un contesto di blocco dei rinnovi contrattuali e di contrazione delle riNote: (14) Art. 3, comma 2, decreto legislativo n. 252 del 2005. (15) I contratti collettivi di ambito territoriale, stipulati nelle Regioni e nelle province ad autonomia speciale e nella cui competenza rientra il trattamento giuridico ed economico del personale degli enti e delle amministrazioni a carattere locale, hanno natura sostitutiva rispetto a quelli nazionali e costituiscono, pertanto, fonte istitutiva. (16) Allo stato attuale sono esclusi i professori universitari, le carriere prefettizie e diplomatiche, e i dipendenti del comparto sicurezza e delle forze armate, per mancanza degli specifici accordi. Il comparto dei segretari comunali e provinciali non ha ancora espresso la propria volontà di aderire ad un fondo costituito. (17) Laborfonds è un fondo a carattere territoriale operativo dal 1999, rivolto ai lavoratori privati e pubblici residenti nella regione Trentino Alto Adige; vi aderiscono circa 45.000 dipendenti delle amministrazioni pubbliche locali. Fopadiva, fondo a carattere territoriale che riguarda i lavoratori privati e pubblici residenti nella regione Valle d’Aosta, conta circa 4.500 dipendenti delle amministrazioni pubbliche locali. (18) Le aree della dirigenza medico-veterinaria e della dirigenza sanitaria, tecnico amministrativa hanno aderito al Fondo Perseo il 5 marzo 2008. Anche il personale dei settori affini come enti regionali, Anci, Cinsedo, Unioncamere, case di cura private o ospedaliere gestite da enti religiosi, imprese eroganti servizi socio-sanitari, potrà essere ricompreso nel Fondo con la sottoscrizione di accordi appositi. (19) Mentre il numero di aderenti al Fondo Espero risultava essere, al 31 dicembre 2013, pari a 98.824, a tale data Sirio aveva raggiunto solo 1.443 unità e Perseo 5.695. sorse disponibili, che ha acuito irrimediabilmente le già accennate criticità della previdenza complementare, specie nel settore pubblico. Da Perseo e Sirio a ‘‘Perseo Sirio’’ Il progetto di fusione Nei primi mesi del 2014, i due Fondi pensione hanno avviato un percorso di confronto con le parti istitutive e con la Covip, al fine di verificare la possibilità di procedere ad un’integrazione, analizzandone, concretamente, le modalità di realizzazione. Con questa operazione, che tiene conto degli indirizzi di ‘‘razionalizzazione’’ dell’offerta previdenziale più volte sostenuti dalla Covip, si intende creare un unico Fondo pensione di natura negoziale per tutto il personale contrattualizzato (ad eccezione del personale della Scuola), ampliando la platea dei potenziali aderenti e raggiungendo cosı̀, più velocemente, la base minima associativa necessaria per ottenere l’autorizzazione per la definitiva operatività. L’intento dichiarato dai Consigli di amministrazione consiste nel rendere più efficiente ed economica la gestione dei due fondi, realizzando un aumento del patrimonio che determinerà, grazie ad economie di scala, la riduzione dei costi, a beneficio della redditività del portafoglio e, dunque, degli aderenti che potranno fruire di un servizio più elevato qualitativamente a condizioni economicamente più vantaggiose. Un aumento della massa gestita comporterà, infatti, la possibilità di una maggiore diversificazione degli investimenti e una minore esposizione al rischio finanziario, migliorando l’incidenza dei costi sul patrimonio. Il ‘‘progetto’’ prevede, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2501-ter c.c., la fusione per incorporazione del Fondo Sirio nel Fondo Perseo, per effetto della quale l’incorporante (il Fondo pensione Perseo) assume, previa delibera dei due Fondi pensione, la nuova denominazione «Fondo Perseo Sirio» (20), subentrando in tutti gli obblighi e diritti anche tributari al Fondo incorporato Sirio che, contestualmente, si estingue. Posto che la banca depositaria e il service amministrativo sono i medesimi per entrambi i Fondi, sarà effettuato un sub ingresso nella contraenza da parte del Fondo incorporante nell’ambito del contratto in essere tra Fondo Incorporante e detti outsourcer. I Fondi hanno preliminarmente verificato di appartenere alla medesima tipologia, essendo entrambi a contribuzione definita, e di presentare politiche di investimento dei comparti tra loro compatibili, non avendo ancora provveduto alla selezione dei gestori finanziari. Il passaggio è previsto senza oneri o spese a carico dei destinatari e, per quanto attiene al servizio di gestione amministrativa, sarà mantenuta la storicità dei dettagli contributivi registrati fino alla data di fusione, consultabili sia nelle procedure interne che sul sito web a disposizione degli aderenti. L’invio alla Covip, il 7 maggio scorso, del progetto di fusione approvato dagli organi dei due Fondi ha sospeso il termine di decadenza dall’autorizzazione all’esercizio dell’attività fino all’efficacia dell’operazione in atto, fissata per il 1º ottobre 2014. La Commissione, nella sua veste di autorità vigilante a tutela dei lavoratori, ha invitato le Parti a porre particolare attenzione alla tempestiva comunicazione agli iscritti dei Fondi Perseo e Sirio ed ai potenziali aderenti della fusione (21), ricordando la possibilità per i singoli fondi di continuare nella raccolta di adesioni in attesa di addivenire alla conclusione del progetto. Le Parti costitutive dei fondi hanno sugellato la scelta operata e, insieme all’Aran (in rappresentanza della parte datoriale pubblica) e alle organizzazioni sindacali firmatarie dell’atto costitutivo, hanno effettuato le scelte propedeutiche alla fusione. Nel verbale del 16 luglio le Parti hanno accolto l’invito espresso dalla Covip in relazione alla composizione degli organi collegiali, affinché si tenesse in considerazione la necessità di un contenimento dei relativi membri e si individuassero le modalità di avvicendamento nell’incarico, «anche al fine di assicurare l’immediato insediamento dei nuovi organi collegiali del fondo risultante dalla fusione». Dopo aver stabilito in sedici unità (22) il numero dei componenti il nuovo Consiglio di Amministrazione paritetico del Fondo e in quattro quello dei componenti effettivi del nuovo Collegio sindacale (oltre a due unità per i membri supplenti), le Parti costitutive hanno ritenuto necessaria la revoca deNote: (20) Il nuovo fondo conserverà il codice 2164 di iscrizione all’Albo Covip di Perseo. (21) Agli iscritti, con una comunicazione avente per oggetto i contenuti del progetto e le modifiche statutarie approvate, mentre ai potenziali aderenti con apposito foglio informativo da consegnare unitamente alla nota informativa. (22) Numero che potrà essere ridotto a seguito dell’insediamento della prima assemblea dei delegati. DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 41/2014 Fondi pensione Massimo Mutti - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. 2237 Fondi pensione Massimo Mutti - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. 2238 gli organi di amministrazione e controllo di Perseo dal primo giorno di operatività del nuovo soggetto e, per garantire la continuità della gestione, la contestuale sostituzione degli stessi con altri componenti, designati e nominati con le modalità esplicitate nel verbale. L’operazione in corso sembra, dunque, dettata da un disegno preordinato all’efficienza ed efficacia gestionale del nuovo soggetto, il cui modello organizzativo deve essere improntato a «principi di funzionalità, unità di indirizzo e gestione, eliminazione delle ridondanze, efficienza», nell’ottica del contenimento dei costi. L’iter previsto si è concluso il 30 settembre con la sottoscrizione dell’atto di fusione (23), mentre gli effetti giuridici decorrono, come previsto, dal 1º ottobre 2014. A decorrere, dunque, da tale data sono assegnate agli aderenti le quote del nuovo comparto del Fondo incorporante, per un controvalore corrispondente a quello delle quote detenute nel Fondo incorporando. Il rapporto di concambio (24) è calcolato sulla base delle valorizzazioni dei rispettivi comparti dei due Fondi della fine del mese di settembre (30 settembre 2014). Va rilevato che il concambio non ha effetti sul montante della posizione virtuale gestito dall’Inps, poiché i due Fondi in argomento godono ancora entrambi del rendimento pari alla media dei rendimenti netti conseguiti da un paniere di fondi già operanti sul mercato individuati, tra quelli con maggiore consistenza di aderenti e secondo determinati criteri, con il de- DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 41/2014 creto ministeriale emanato il 23 dicembre 2005. Un progetto, dunque, ben disegnato, che integra l’offerta previdenziale integrativa per i lavoratori pubblici contrattualizzati e che potrebbe contribuire al rilancio della previdenza complementare nel settore pubblico, nonostante molteplici e variegati siano, come si è sommariamente tentato di illustrare, i fattori di specifica difficoltà. Note: (23) Il 30 settembre 2014 i Presidenti del Fondo Pensione Sirio, Giorgio Allegrini, e del Fondo Pensione Perseo, Bruno Bugli si sono riuniti davanti al notaio per sottoscrivere l’atto di fusione. (24) Il valore di concambio è il risultato del rapporto tra i valori delle quote dei Fondi oggetto di fusione (frutto, a loro volta, del rapporto tra il patrimonio netto di ciascun fondo e il numero di quote dello stesso Fondo in circolazione alla data di fusione).