Montagna, il 12 novembre 2015 C ircolare A rea P aghe 4

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Montagna, il 12 novembre 2015 C ircolare A rea P aghe 4
Elaborazione dati e dichiarazioni fiscali
Montagna, il 12 novembre 2015
Circolare
A r e a P a g h e 4/2015
1. Pubblicazione degli ultimi decreti legislativi del “Jobs Act”
2. Informazioni generali sul lavoro accessorio (c.d. voucher)
3. Tasse per gli interpreti ed esecutori delle opere cinematografiche
Gentile cliente,
A fine settembre il legislatore ha pubblicato gli ultimi decreti legislativi del “Jobs Act”
che contengono numerose novità e modifiche in materia di diritto del lavoro. Le novità
sono tante e per questo motivo ci limitiamo a riportare un riassunto delle novità più
significative. La invitiamo a leggere attentamente la presente circolare in quanto contiene alcune novità importanti riguardanti la cassa integrazione guadagni, i fondi
di solidarietà, il sistema sanzionatorio, il libro unico, gli infortuni sul lavoro e le
dimissioni e risoluzione consensuale. Riportiamo anche le principali informazioni
riguardante il lavoro accessorio (c.d. voucher), con riferimento anche agli ultimi chiarimenti e interpretazioni dell’INPS.
1.
Pubblicazione degli ultimi decreti legislativi del “Jobs Act”
Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23/09/2015 gli ultimi 4 decreti legislativi (148 – 151) del c.d. “Jobs Act”, in vigore dal 24/09/2015, ovvero dal 01/01/2016.
Per la piena operatività della maggior parte delle novità si attende ancora l’emanazione
di oltre 40 provvedimenti attuativi.
1.1. Riordino degli ammortizzatori sociali (d.lgs. n. 148)
Cassa integrazione guadagni:
La nuova normativa in materia di cassa integrazione guadagni sostituisce la vecchia
disciplina ad oggi abrogata (le nuove disposizioni riguardano soprattutto le imprese
edili). Tutte le richieste di cassa integrazione guadagni (c.d. CIGO o CIGS) che prevedono una sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a partire dal 24/09/2015 devoKari S.a.s. di Josef Romagna & Co.
I-39040 – Montagna (BZ), Via Dolomiti 26
Telefono +39 0471 81 97 70 – Fax +39 0471 81 99 70 – Codice fiscale e Partita IVA 01251820211
E-Mail: [email protected] - www.karikg.com
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no seguire la nuova disciplina (per gli eventi precedenti trova applicazione la vecchia
normativa). Di seguito un’analisi delle principali novità:
 rientrano nella nuova disciplina le imprese industriali e artigiane dell’edilizia e i
lapidei nonché le ditte di grande dimensione nei vari settori (industria, commercio,
ecc.);
 i soggetti destinatari dei trattamenti di integrazione salariale (CIGO e CIGS) sono
tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato (compresi gli apprendisti professionalizzanti) con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio;
 spetta per riorganizzazioni aziendali, crisi aziendali (con esclusione dei casi di
cessazione dell’attività dell’impresa o di un ramo di essa), sospensioni dal lavoro a
causa di situazioni temporanee di mercato o situazioni dovute a eventi transitori e
non imputabili all’impresa o ai dipendenti (p.es motivi meteorologici);
 la misura dell’indennità è pari all’80% della retribuzione (con riduzione del 5,84%)
e spetta nel limite dei massimali annualmente fissati dall’INPS;
 la durata massima dei trattamenti CIGO e CIGS non può superare i 24 mesi in un
quinquennio mobile (30 mesi per le imprese dell’edilizia e i lapidei), con particolare
riferimento ai trattamenti CIGO (motivi meteorologici per le ditte edili) la durata
massima è di 13 settimane continuative (prorogabili fino a 52 settimane) ovvero relativamente a più periodi non consecutivi il limite è 52 settimane in un biennio;
 al lavoratore che svolge attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale non è riconosciuto il trattamento per i giorni di lavoro
effettuati;
 le richieste CIGO e CIGS devono essere presentate telematicamente entro 15
giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa;
 per l’accesso alla cassa integrazione guadagni i lavoratori interessati devono possedere, presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, un’anzianità
di almeno 90 giorni di effettivo lavoro (incluso ferie, permessi, festività, maternità,
infortuni, esclusa la malattia);
 il conguaglio delle somme anticipate deve essere effettuato entro 6 mesi dalla data
di fine evento della cassa integrazione guadagni o dalla data di concessione
dall’INPS;
 i contributi ordinari per il finanziamento della cassa integrazione guadagni vengono
ridotti (i contributi mensili versati all’INPS diminuiscono), mentre le imprese che richiedono l’integrazione salariale sono obbligate a pagare un maggior contributo
(tra il 9% ed il 15% della retribuzione relativa alle ore non prestate).
IMPORTANTE: tenuto conto della riduzione dei termini per la presentazione della domanda e per il conguaglio delle somme anticipate, chiediamo ai nostri clienti
 di comunicarci immediatamente l’inizio della cassa integrazione guadagni (e non
alla fine del mese con le presenze) per poter inviare la richiesta tempestivamente;
 di inviarci al più presto possibile l’autorizzazione rilasciata dall’INPS con le relative
ore concesse per poter conguagliare le somme anticipate entro i termini previsti.
Fondi di solidarietà:
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Anche la normativa in materia di fondi di solidarietà è stata completamente riscritta, e
ora riguarda tutte le imprese che occupano mediamente 5 o più dipendenti, incluso gli
apprendisti (in precedenza 15 dipendenti, escluso gli apprendisti), che non rientrano
nell’ambito di applicazione della normativa di cassa integrazione guadagni (CIGO e
CIGS). Di conseguenza, le ditte dei settori del commercio e turismo tra 5 e 50 dipendenti e dello spettacolo e sport con più di 5 dipendenti sono obbligati, a partire dal
01/01/2016, a pagare i relativi contributi mensili al fondo di integrazione salariale presso l’INPS (ex fondo di solidarietà residuale) che ammontano a
 0,65% per i datori di lavoro con 15 o più dipendenti,
 0,45% per i datori di lavoro tra 5 e 15 dipendenti,
ripartita nella misura di due terzi a carico dell’impresa e un terzo a carico del lavoratore
(per il 2015 viene confermata la contribuzione e l’operatività del fondo per i soli datori
di lavoro con 15 o più dipendenti). Solo le ditte del settore artigiano non devono pagare
questo contributo mensile in quanto sono iscritti e pagano già il contributo all’ente bilaterale dell’artigianato (EBNA) che ha adeguato il proprio statuto alle nuove disposizioni.
I fondi di solidarietà devono garantire un assegno di importo almeno pari
all’integrazione salariale per una durata non inferiore a 13 settimane e non superiore
alle durate massime previste per la CIGO e CIGS (sempre per le stesse causali) e le
ditte che richiedono gli assegni devono pagare un contributo addizionale non inferiore
all’1,5% della retribuzione persa.
IMPORTANTE: la quota del contributo al fondo di integrazione salariale a carico del
dipendente riduce lo stipendio netto dei dipendenti (0,15% ovvero 0,217% dello stipendio lordo).
1.2. Razionalizzazione e semplificazione dell’attività ispettiva (d.lgs. n. 149)
Questo decreto prevede l’istituzione dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro che riunifica
le funzioni ispettive in materia di lavoro e legislazione sociale, contribuzione, assistenza e assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, prima svolte dai servizi ispettivi del
Ministero del Lavoro, dell’INPS e dell’INAIL (con la sede nazionale a Roma e non più di
80 sedi territoriali). Gli altri soggetti deputati all’attività di vigilanza in materia di lavoro,
quali la Guardia di Finanza e i Servizi per la sicurezza nei luoghi di lavoro, non vengono integrati nell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. La piena operatività è subordinata
all’emanazione di più decreti ministeriali. Inoltre vengono attribuiti ai funzionari
dell’INPS e dell’INAIL i poteri già assegnati al personale ispettivo del Ministero del Lavoro (compreso la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria) che permette di verificare
anche eventuali violazioni di legge penale.
1.3. Riordino della disciplina in tema di servizio per il lavoro e di politiche attive (d.lgs.
n. 150)
Definizione di una rete nazionale dei servizi per le politiche attive del lavoro:
Viene definita una rete nazionale dei servizi per le politiche attive del lavoro, di cui fa
parte la nuova Agenzia Nazionale per le Politiche Attive (ANPAL), istituita a partire dal
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01/01/2016, cui sono demandate specifiche funzioni, tra cui il coordinamento della gestione della NASpI, dei servizi per il lavoro, del collocamento dei disabili, delle politiche
di attivazione dei lavoratori disoccupati nonché la realizzazione del sistema informativo
unitario, che contiene fra l’altro
 il rilascio del fascicolo elettronico del lavoratore contenente le informazione sui
percorsi formativi, i periodi lavorativi e l’utilizzo di ammortizzatori sociali;
 l’abrogazione del libretto formativo del cittadino;
 l’obbligo di effettuare le comunicazioni obbligatorie in materia di instaurazione,
trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro all’ANPAL.
Le competenze delle regioni e delle provincie autonome riguardante i servizi per il lavoro e le politiche attive (tramite i centri per l’impiego) vengono confermate.
Misure di politica attiva e strumenti di sostegno al reddito:
 i disoccupati devono dichiarare la propria disponibilità allo svolgimento di attività
lavorativa ed alla partecipazione alle iniziative volte al reinserimento nel mercato di
lavoro;
 i beneficiari di prestazioni di sostegno al reddito (NASpI, DIS-COLL, indennità di
mobilità e ASDI) che, in assenza di giustificato motivo, non partecipano alle iniziative volte al reinserimento nel mercato del lavoro o non accettano un’offerta di lavoro congrua, vengono sanzionati con la decurtazione o la decadenza dalle prestazioni;
 gli obblighi in tema di partecipazione alle iniziative volte al reinserimento nel mercato di lavoro e le relative sanzioni si applicano anche ai lavoratori con una sospensione o una riduzione dell’attività lavorativa superiore al 50% del orario di lavoro (cassa integrazione guadagni, contratto di solidarietà e fondi di solidarietà);
 in favore dei disoccupati percettori della NASpI di durata superiore ai 4 mesi viene
riconosciuto, previa richiesta, l’assegno di ricollocazione, che può essere speso
per ottenere un servizio di assistenza nella ricerca di lavoro;
 è previsto la possibilità di impiego di lavoratori disoccupati di età superiore a 60
anni che non hanno ancora maturato il diritto al pensionamento e che fruiscono di
strumenti di sostegno del reddito, per lo svolgimento di attività di pubblica utilità
nell’ambito della comunità territoriale di appartenenza (max. 20 ore alla settimana).
Incentivi all’occupazione:
 viene stabilita l’abrogazione dell’incentivo per le assunzioni di lavoratori giovani
(under 30) assunti a tempo indeterminato e ad incremento dell’organico, fatti salvi
le assunzioni/trasformazioni effettuate prima dell’entrata in vigore del decreto;
 viene stabilita la riduzione dal 50% al 20% della misura del contributo mensile
dell’indennità di disoccupazione residua, riconosciuto al datore di lavoro
nell’ipotesi di assunzione a tempo pieno e indeterminato di soggetti che fruiscano
di trattamento di disoccupazione ASpI e NASpI;
 il calcolo dell’incremento occupazionale netto della forza lavoro mediamente occupata viene modificato (necessario per alcuni incentivi);
 in via sperimentale, per i contratti di apprendistato stipulati dalla data di entrata in
vigore del decreto e fino al 31/12/2016, vengono introdotti particolari incentivi
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 non trova applicazione il contributo di licenziamento;
 l’aliquota contributiva del 10% a carico del datore di lavoro viene ridotta al 5%;
 viene riconosciuto lo sgravio totale dei contributi di finanziamento dell’ASpI
(1,61%) a carico del datore di lavoro.
Questi incentivi non sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto
di lavoro al termine del periodo di apprendistato.
1.4. Semplificazione degli adempimenti a carico di cittadini e imprese (d.lgs. n. 151)
Modificazioni alla legge n. 68/1999 relativa al diritto al lavoro dei disabili:
 le nuove linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità
vengono definite entro 180 giorni (marzo 2016);
 dal 01/01/2017 i datori di lavoro che occupano più di 15 dipendenti o contestualmente al raggiungimento del limite di 15 lavoratori sono obbligati ad avere alle loro
dipendenze almeno un lavoratore disabile (attualmente per le ditte tra i 15 e 35 dipendenti l’obbligo insorge solo in caso di una nuova assunzione);
 i datori di lavoro che pagano un tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per
mille sono esonerati dall’obbligo di assunzione di disabili (tramite autocertificazione) a fronte del pagamento di un contributo di 30,64 € per ogni giorno lavorativo
per ciascun lavoratore disabile non assunto;
 il decreto interviene sugli incentivi previsti per i datori di lavoro che assumono persone con disabilità, la nuova disciplina si applica alle assunzioni effettuate dal
01/01/2016:
 in caso di assunzione a tempo indeterminato di un soggetto con riduzione della
capacità lavorativa superiore al 79%, l’incentivo è pari al 70% della retribuzione
mensile lorda per un periodo di 36 mesi;
 in caso di assunzione a tempo indeterminato di un soggetto con riduzione della
capacità lavorativa tra il 67% e il 79%, l’incentivo è pari al 35% della retribuzione mensile lorda per un periodo di 36 mesi;
 in caso di assunzione a tempo indeterminato o a tempo determinato non inferiore a 12 mesi di un soggetto con disabilità intellettiva e psichica con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, l’incentivo è pari al 70% della retribuzione mensile lorda per un periodo di 60 mesi.
Gli incentivi vengono riconosciuti dall’INPS e corrisposti al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili (non più dalle Regioni o Province autonome), in base alle risorse disponibili e secondo l’ordine di presentazione delle domande telematiche.
Costituzione e gestione del rapporto di lavoro:
 dal 01/01/2017 il Libro Unico di Lavoro è tenuto, in modalità telematica, presso il
Ministero del Lavoro (al fine di agevolare l’attività di vigilanza) e questa nuova disposizione introduce un’unica modalità di tenuta e vidimazione che sostituisce le
modalità esistenti (stampa laser, supporti informatici, ecc.);
 tutte le comunicazioni in materia di rapporti di lavoro, collocamento mirato, incentivi, ecc. devono essere effettuate esclusivamente in via telematica (entro 90 giorni
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saranno individuate le comunicazioni e aggiornati i modelli esistenti).
Salute e sicurezza sul lavoro:
 ai lavoratori che prestano lavoro accessorio in favore di committenti che non sono
imprenditori o professionisti si applicano le disposizioni per i lavoratori autonomi.
Infortuni sul lavoro e malattie professionali:
 entro il 31/12 di ogni anno l’INAIL deve rendere disponibile, con modalità telematiche sul proprio sito, gli elementi integrativi per il calcolo del premio assicurativo;
 dal 180° giorno successivo all’entrata in vigore del decreto
 il medico deve trasmettere all’INAIL, in via telematica, il certificato di infortunio
sul lavoro che viene poi reso disponibile telematicamente dall’INAIL ai soggetti
obbligati ad effettuare la denuncia di infortunio (anche nel settore agricolo);
 il datore di lavoro non è più obbligato ad allegare il certificato nella denuncia di
infortunio (solo dei riferimenti al certificato già trasmesso);
 la trasmissione all’autorità di pubblica sicurezza delle informazioni relative alla
denuncia di infortunio è relativo agli infortuni mortali o con prognosi superiore a
30 giorno; questo adempimento si intende assolto con l’invio telematico della
denuncia di infortunio (l’INAIL mette a disposizione i dati del infortunio);
 dal 90° giorno successivo all’entrata in vigore del decreto è abolito l’obbligo di tenuta del registro infortuni.
IMPORTANTE: anche se in futuro il certificato medico di infortunio verrà trasmesso
telematicamente all’INAIL, la denuncia di infortunio dovrà comunque essere inviata
entro 48 ore dalla data di ricevimento del certificato o del numero di protocollo. La
mancata o ritardata comunicazione comporta pesanti sanzioni amministrative.
Sistema sanzionatorio:
 lavoro irregolare: in caso di impiego senza preventiva comunicazione di istaurazione dell’rapporto di lavoro sono previsto sanzioni da 1.500 a 36.000 euro, maggiorate del 20% in caso di impiego di lavoratori stranieri senza permesso di soggiorno o di minori in età non lavorativa;
 libro unico: per l’omessa o infedele registrazione nel libro unico che determina
differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali é previsto una sanzione da
150 a 1.500 euro, elevata da 500 a 6.000 euro se la violazione si riferisce a più di
5 o 10 lavoratori ovvero ad un periodo superiore a 6 o 12 mesi;
 assegno familiari: il datore di lavoro che non corrisponde gli assegni familiari (qualora sia tenuto a farlo) è punito con una sanzione da 500 a 5.000 euro, elevata da
1.500 a 15.000 euro se la violazione si riferisce a più di 5 o 10 lavoratori ovvero ad
un periodo superiore a 6 o 12 mesi;
 consegna al lavoratore della busta paga: in caso di mancata o ritardata consegna
al lavoratore della busta paga o omissione o inesattezza nelle registrazioni riportate nel prospetto paga si applica la sanzione da 150 a 900 euro, elevata da 600 a
7.200 euro se la violazione si riferisce a più di 5 o 10 lavoratori ovvero ad un periodo superiore a 6 o 12 mesi.
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IMPORTANTE: ricordiamo che il datore di lavoro deve controfirmare la busta paga per
poter dimostrare che il dipendente abbia ricevuto ed accettato il prospetto paga.
Impianti audiovisivi e sistemi di controllo:
Finora, per la sorveglianza di locali e spazi aperti tramite videocamere, il datore di lavoro doveva rispettare particolari regole della privacy e dei diritti del lavoratore:
 l’installazione di una videocamera è permesso solo nel rispetto del principio
dell’adeguatezza (qualora è indispensabile per la prevenzione di furti o la sicurezza aziendale);
 può essere registrata solo l’area di rischio e le registrazioni possono essere conservati per un massimo di 24 ore;
 è vietato l’utilizzo della videosorveglianza come strumento di controllo del lavoro
dei dipendenti (se è necessario controllare un area dove lavorano i dipendenti
l’impianto deve essere autorizzato prima di poter entrare in funzione);
 le persone filmate devono essere informate tramite appositi cartelli.
Con il nuovo decreto viene rivista la formulazione della normativa, con l’introduzione,
tra le motivazioni legittimamente ammesse dal controllo a distanza, del patrimonio
aziendale e la possibilità di effettuare controlli sull’attività del lavoratore per mezzo
degli strumenti utilizzati per rendere la propria prestazione, nonché degli strumenti di
registrazione degli accessi e delle presenze (a fronte di adeguata informazione ai lavoratori e senza la necessità di fare un accordo con le rappresentanze sindacali).
Cessione delle ferie e dei riposi:
Viene introdotta la possibilità del lavoratore di cedere ad un altro lavoratore i riposi e le
ferie maturati, a condizione che la cessione risulti a titolo gratuito, i lavoratori siano
dipendenti del medesimo datore di lavoro in mansioni di pari livello e categoria e le
ferie o i permessi vengano utilizzati per l’assistenza di figli minori con particolari condizioni di salute. Le condizioni e le modalità di utilizzo vengono stabilite dal contratto collettivo.
Dimissioni volontarie e risoluzione consensuale:
Il lavoratore deve trasmettere al datore di lavoro e alla DTL, con modalità telematiche e
su appositi moduli resi disponibile dal Ministero del Lavoro entro 90 giorni dall’entrata
in vigore del decreto (tramite patronati, organizzazioni sindacali, enti bilaterali), le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Sono esclusi i lavoratori
domestici e tutti i casi in cui le dimissioni o la risoluzione consensuale avvengono
all’interno delle sedi protette (in generale le conciliazioni). Il lavoratore ha la possibilità
di revocare le dimissioni o la risoluzione consensuale entro sette giorni dalla data di
trasmissione del modulo.
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Informazioni generali sul lavoro accessorio (c.d. voucher)
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Elaborazione dati e dichiarazioni fiscali
Di seguito volgiamo di nuovo fornire informazioni sulle principali novità riguardanti il
lavoro accessorio segnalando alcuni limitazioni o obblighi:
 Il limite massimo annuo dei compensi percepibili dal lavoratore è stato innalzato
da 5.000 a 7.000 euro netti, fermo restando il limite massimo per singolo datore di
lavoro esercente attività d’impresa o libera professione pari ad Euro 2.020 netti.
 I percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito (p.es.
indennità di disoccupazione, cassa integrazione guadagni, indennità di mobilità)
possono svolgere prestazioni di lavoro accessorio nel limite di 3.000 euro all’anno
senza decurtazione o decadenza dalle prestazioni sociali. L’INPS prevvede una
decurtazione sull’importo che supera i 3.000 euro. Questa disposizione viene introdotta a regime.
 I percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito che intendono intraprendere un lavoro accessorio devono in ogni caso recarsi immediatamente da un patronato. Sono obbligatorie delle denunce all’INPS, necessarie
per non perdere le prestazioni sociali.
 Il lavoro accessorio è limitato esclusivamente al rapporto diretto tra prestatore e
utilizzatore finale, mentre è escluso che un’impresa possa reclutare e retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi come nel caso dell’appalto e
dell’subappalto. Nei prossimi mesi verrà pubblicato un decreto che specifica le ipotesi di eccezione. Le limitazioni previste per il settore agricolo (solo studenti con
meno di 25 anni o pensionati per attività stagionali) restano fermi.
 L’acquisto dei voucher da parte di committenti imprenditori o professionisti può
avvenire solo mediante modalità telematiche (solo gli altri committenti possono
acquistare i buoni lavoro anche con altre procedure). L’acquisto attraverso i tabaccai abilitati e altre tre modalità di acquisto (Banche Popolari abilitate, Internet Banking di Intesa San Paolo, procedura telematica dell’INPS) rientrano tra questi.
 I soli committenti imprenditori e professionisti sono obbligati ad effettuare una nuova comunicazione preventiva alla DTL competente che sostituisce la comunicazione all’INPS. Nelle more dell’attivazione delle relative procedure la comunicazione deve ancora essere inviata all’INPS secondo le attuali procedure. Vi daremo
notizia non appena ci sarà un cambiamento su questo obbligo.
IMPORTANTE: l’autocertificazione ai fini del rispetto del limite massimo annuo deve
essere compilato e firmato da ogni prestatore prima di iniziare il lavoro accessorio,
alleghiamo il fac-simile.
3.
Tasse per gli interpreti ed esecutori delle opere cinematografiche
Per gli interpreti ed esecutori delle opere cinematografiche che si sono organizzati nella “IMAIE” (Istituto Mutualistico degli Artisti Interpreti Esecutori) sono dovuti i diritti “AIE”
se in azienda (indifferente se albergo, negozio, ecc.) sono presenti uno o più televisori.
Per il turismo l’associazione nazionale “Federalberghi” ha stipulato una convenzione
che prevede dei diritti scontati. Alle aziende non vengono recapitati bollettini di paga8
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mento o avvisi, la singola azienda deve eseguire il versamento di spontanea iniziativa
(sul sito www.aie.federalberghi.it sono pubblicate le modalità di pagamento).
A disposizione per eventuali chiarimenti inviamo
Cordiali saluti
KARI Sas
Dott. Christian Unterhauser
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