Guida pratica ai congedi parentali
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Guida pratica ai congedi parentali
SOMMARIO Introduzione PAG. 3 DIRITTI DELLA MAMMA QUANDO E’ IN ATTESA Permessi per esami prenatali PAG. 5 Astensione anticipata dal lavoro PAG. 6 Congedo di maternità PAG. 7 DIRITTI DEI GENITORI FINO AL COMPIMENTO DELL’OTTAVO ANNO DI ETA’ Riposi giornalieri per allattamento PAG. 8 Congedi Parentali dopo il parto PAG. 9 Congedi per malattia del bambino PAG. 10 Adozione e Affido PAG. 11 2 INTRODUZIONE Il Dlgs 151/2001, testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, disciplina i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e paternità. Il CPO intende dare informazioni utili e chiare attraverso questo opuscolo, che vuole essere un facile e sintetico strumento di supporto per tutti i colleghi che desiderano conoscere alcune delle opportunità previste nel caso di congedi parentali. 3 Tale opuscolo si rivolge quindi a: • TUTTE LE COLLEGHE MADRI che possono usufruire del congedo di maternità in gravidanza e congedo parentale dopo la nascita del figlio fino al compimento del suo ottavo anno di vita; • TUTTI I COLLEGHI PADRI che possono usufruire del congedo parentale con la possibilità, come previsto per le madri, di astenersi dal lavoro per un certo periodo entro il compimento degli 8 anni del bambino. L’opuscolo fornisce indicazioni anche sulla più recente normativa in merito ad adozioni e affidi. Per ulteriori informazioni e chiarimenti, gli Uffici competenti (Risorse Umane per la gestione del personale e Organizzazione e Sistemi per la prevenzione e protezione) sono a disposizione del personale. 4 DIRITTI DELLA MAMMA QUANDO È IN ATTESA Per prima cosa la lavoratrice in attesa: il proprio Responsabile per l’attuazione • avvisa dell’Istruzione Operativa “Criteri per la tutela delle lavoratrici madri e gestanti” redatta dal Servizio Prevenzione e Protezione (IOP-DVDR-01). • comunica all’U.O. Risorse Umane la data presunta del parto con certificato. PERMESSI PER ESAMI PRENATALI In gravidanza sono riconosciuti permessi retribuiti per esami prenatali, accertamenti clinici e visite specialistiche che debbano essere effettuati durante l’orario di lavoro. Documentazione: presentare la documentazione giustificativa attestante data ed orario degli esami controfirmata dal dirigente responsabile (MOD-ORLA-06-AR) Riferimenti normativi: D.lgs.151/2001 art.14 Aspetti economici: nessuna ricaduta economica 5 ASTENSIONE ANTICIPATA DAL LAVORO Normalmente la lavoratrice gestante continua la sua attività fino al settimo mese di gravidanza. In alcuni casi, espressamente previsti dalla legge, le lavoratrici gestanti hanno diritto all’astensione anticipata dal lavoro, previi accertamenti sanitari, in presenza di: • gravi complicazioni della gestazione o preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza; • condizioni di lavoro ed ambientali ritenute pregiudizievoli per la salute della donna o del bambino, quando non sia possibile adibire la lavoratrice ad altre mansioni. Documentazione: rivolgersi con certificato del medico specialista per richiesta interdizione all’Ispettorato del Lavoro. Riferimenti normativi: D.lgs.151/2001 art.17 Aspetti economici: nessuna ricaduta economica 6 CONGEDO DI MATERNITA’ L’astensione obbligatoria della madre dal lavoro è prevista 2 mesi prima e 3 mesi dopo il parto; oppure 1 mese prima e 4 mesi dopo il parto, salvo rischi per la salute di gestante e nascituro. Documentazione: per quest’ultima opzione il medico specialista, con propria certificazione, e il medico competente attestano che tale opzione non arreca pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. Riferimenti normativi: D.lgs.151/2001 artt.16 e 20 Sono garantiti 5 mesi di astensione obbligatoria dal lavoro anche nel caso di parto prematuro, infatti qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto vengono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto. Documentazione: la lavoratrice è tenuta a presentare, entro trenta giorni, il certificato attestante la data del parto. Riferimenti normativi: D.lgs.151/2001 artt.16 e art.21 Aspetti economici: nessuna ricaduta economica. 7 DIRITTI DEI GENITORI FINO AL COMPIMENTO DELL’OTTAVO ANNO DI ETÀ RIPOSI GIORNALIERI PER ALLATTAMENTO Fino al compimento del primo anno di vita del bambino la madre o il padre, alternativamente, possono fruire di 2 ore giornaliere cumulabili di riposo. Nel caso in cui l’orario giornaliero di lavoro sia inferiore a 6 ore, il riposo si riduce ad un’ora. Le ore di riposo raddoppiano in caso di parto gemellare, e possono essere usufruite contemporaneamente dai due genitori. Documentazione: comunicazione all’U.O. Risorse Umane delle modalità di fruizione dei riposi giornalieri previa informazione al proprio Dirigente Responsabile. Riferimenti normativi: D.lgs.151/2001 artt.39, 40, 41 Aspetti economici: nessuna ricaduta economica 8 CONGEDI PARENTALI DOPO IL PARTO Entrambi i genitori, nei primi otto anni di vita del bambino, hanno diritto ad un periodo complessivo massimo di 10 mesi di congedo parentale. È previsto un bonus di un mese di astensione per il papà che abbia utilizzato almeno 3 mesi di congedo parentale. In questo caso il limite individuale per il padre viene elevato a 7 mesi ed il limite di coppia ad 11 mesi. Quando vi sia un solo genitore, questi ha diritto ad usufruire di 10 mesi di permesso. Il periodo di congedo parentale può essere usufruito in modo continuativo o frazionato se fra un periodo e l’altro vi è la ripresa lavorativa. Documentazione: presentare apposita richiesta al proprio Dirigente Responsabile almeno 15 giorni prima dell’inizio del congedo (MOD-ORLA-09-AR) Riferimenti normativi: D.lgs.151/2001 art.32 Aspetti economici: indennità pari al 30% della retribuzione per un periodo massimo tra i genitori pari a mesi 6; il contratto Sanitario prevede una norma di miglior favore con retribuzione al 100% dei primi 30 giorni nell’ambito dei 6 mesi. 9 CONGEDI PER MALATTIA DEL BAMBINO Entrambi i genitori, possono assentarsi dal lavoro alternativamente per periodi corrispondenti alle malattie del bambino di età inferiore ai 3 anni, su presentazione del certificato del pediatra. Dai 3 agli 8 anni di età del bambino è prevista la possibilità di assenza dal lavoro non retribuita nel limite di 5 giorni ogni anno del bambino per ciascun genitore. Nel caso di due gemelli il numero di giorni di permesso per malattia dei bambini raddoppia. Non sono previste visite di controllo. Documentazione: presentare apposita richiesta al proprio Dirigente Responsabile (MOD-ORLA-10-AR) corredata di certificato di malattia rilasciato da un medico specialista convenzionato con il S.S.N., ed una dichiarazione che attesti che l’altro genitore non sia in congedo per lo stesso periodo e per il medesimo motivo e di quanti giorni ha fruito per malattia figlio nell’ultimo anno del bambino. Riferimenti normativi: D.lgs.151/2001 art.47 – CCNL Integ. 2001 art.17 Aspetti economici: 30 giorni complessivi tra i genitori per ogni anno del bambino fino al terzo retribuiti al 100% 10 ADOZIONE E AFFIDO La Legge Finanziaria 2008 equipara il trattamento dei genitori adottivi e affidatari a quello dei genitori naturali in materia di congedi di maternità, paternità e congedi parentali. Congedo di maternità: • Adozioni Nazionali: il congedo deve essere fruito durante i primi 5 mesi successivi all’effettivo ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice. • Adozioni Internazionali: il congedo può essere fruito anche prima dell’ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all’estero. La durata complessiva del congedo è di 5 mesi. • Affido: il congedo può essere fruito entro 5 mesi dell’affidamento per un periodo massimo di mesi 3. Il congedo non richiesto dalla lavoratrice spetta alle medesime condizioni al lavoratore. Documentazione: l’ente autorizzato che ha curato la procedura di adozione/affido certifica la data di ingresso in famiglia e, per le adozioni internazionali, anche la durata del periodo di permanenza all’estero della lavoratrice/lavoratore. Riferimenti normativi: art.2 Legge 24 dicembre 2007 n.244 (Finanziaria 2008) commi 452- 456, D.lgs.151/2001 11 Congedo parentale: Può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro 8 anni dall’ingresso del minore in famiglia e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età. Per il congedo parentale si applicano le stesse disposizioni previste dal D.lgs.151/2001. 12