Guida pratica ai congedi parentali

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Guida pratica ai congedi parentali
SOMMARIO
Introduzione
PAG. 3
DIRITTI DELLA MAMMA QUANDO E’ IN ATTESA
Permessi per esami prenatali
PAG. 5
Astensione anticipata dal lavoro
PAG. 6
Congedo di maternità
PAG. 7
DIRITTI DEI GENITORI FINO AL COMPIMENTO
DELL’OTTAVO ANNO DI ETA’
Riposi giornalieri per allattamento
PAG. 8
Congedi Parentali dopo il parto
PAG. 9
Congedi per malattia del bambino
PAG. 10
Adozione e Affido
PAG. 11
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INTRODUZIONE
Il Dlgs 151/2001, testo unico in materia di tutela e sostegno
della maternità e della paternità, disciplina i congedi, i riposi, i
permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi
alla maternità e paternità.
Il CPO intende dare informazioni utili e chiare attraverso
questo opuscolo, che vuole essere un facile e sintetico
strumento di supporto per tutti i colleghi che desiderano
conoscere alcune delle opportunità previste nel caso di congedi
parentali.
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Tale opuscolo si rivolge quindi a:
• TUTTE LE COLLEGHE MADRI che possono usufruire del
congedo di maternità in gravidanza e congedo parentale
dopo la nascita del figlio fino al compimento del suo ottavo
anno di vita;
• TUTTI I COLLEGHI PADRI che possono usufruire del
congedo parentale con la possibilità, come previsto per le
madri, di astenersi dal lavoro per un certo periodo entro il
compimento degli 8 anni del bambino.
L’opuscolo fornisce indicazioni anche sulla più recente normativa
in merito ad adozioni e affidi.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti, gli Uffici competenti
(Risorse Umane per la gestione del personale e Organizzazione e
Sistemi per la prevenzione e protezione) sono a disposizione del
personale.
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DIRITTI DELLA MAMMA
QUANDO È IN ATTESA
Per prima cosa la lavoratrice in attesa:
il
proprio
Responsabile
per
l’attuazione
• avvisa
dell’Istruzione Operativa “Criteri per la tutela delle
lavoratrici madri e gestanti” redatta dal Servizio
Prevenzione e Protezione (IOP-DVDR-01).
• comunica all’U.O. Risorse Umane la data presunta del parto
con certificato.
PERMESSI PER ESAMI PRENATALI
In gravidanza sono riconosciuti permessi retribuiti per esami
prenatali, accertamenti clinici e visite specialistiche che
debbano essere effettuati durante l’orario di lavoro.
Documentazione: presentare la documentazione giustificativa
attestante data ed orario degli esami controfirmata dal
dirigente responsabile (MOD-ORLA-06-AR)
Riferimenti normativi: D.lgs.151/2001 art.14
Aspetti economici: nessuna ricaduta economica
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ASTENSIONE ANTICIPATA DAL LAVORO
Normalmente la lavoratrice gestante continua la sua attività fino
al settimo mese di gravidanza.
In alcuni casi, espressamente previsti dalla legge, le lavoratrici
gestanti hanno diritto all’astensione anticipata dal lavoro, previi
accertamenti sanitari, in presenza di:
• gravi complicazioni della gestazione o preesistenti forme
morbose che si presume possano essere aggravate dallo
stato di gravidanza;
• condizioni di lavoro ed ambientali ritenute pregiudizievoli
per la salute della donna o del bambino, quando non sia
possibile adibire la lavoratrice ad altre mansioni.
Documentazione: rivolgersi con certificato del medico
specialista per richiesta interdizione all’Ispettorato del Lavoro.
Riferimenti normativi: D.lgs.151/2001 art.17
Aspetti economici: nessuna ricaduta economica
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CONGEDO DI MATERNITA’
L’astensione obbligatoria della madre dal lavoro è prevista 2
mesi prima e 3 mesi dopo il parto; oppure 1 mese prima e 4 mesi
dopo il parto, salvo rischi per la salute di gestante e nascituro.
Documentazione: per quest’ultima opzione il medico specialista,
con propria certificazione, e il medico competente attestano che
tale opzione non arreca pregiudizio alla salute della gestante e
del nascituro.
Riferimenti normativi: D.lgs.151/2001 artt.16 e 20
Sono garantiti 5 mesi di astensione obbligatoria dal lavoro anche
nel caso di parto prematuro, infatti qualora il parto avvenga in
data anticipata rispetto a quella presunta, i giorni non goduti di
astensione obbligatoria prima del parto vengono aggiunti al
periodo di astensione obbligatoria dopo il parto.
Documentazione: la lavoratrice è tenuta a presentare, entro
trenta giorni, il certificato attestante la data del parto.
Riferimenti normativi: D.lgs.151/2001 artt.16 e art.21
Aspetti economici: nessuna ricaduta economica.
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DIRITTI DEI GENITORI
FINO AL COMPIMENTO
DELL’OTTAVO ANNO DI ETÀ
RIPOSI GIORNALIERI PER ALLATTAMENTO
Fino al compimento del primo anno di vita del bambino la madre o
il padre, alternativamente, possono fruire di 2 ore giornaliere
cumulabili di riposo. Nel caso in cui l’orario giornaliero di lavoro
sia inferiore a 6 ore, il riposo si riduce ad un’ora.
Le ore di riposo raddoppiano in caso di parto gemellare, e
possono essere usufruite contemporaneamente dai due genitori.
Documentazione: comunicazione all’U.O. Risorse Umane delle
modalità di fruizione dei riposi giornalieri previa informazione al
proprio Dirigente Responsabile.
Riferimenti normativi: D.lgs.151/2001 artt.39, 40, 41
Aspetti economici: nessuna ricaduta economica
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CONGEDI PARENTALI DOPO IL PARTO
Entrambi i genitori, nei primi otto anni di vita del bambino, hanno
diritto ad un periodo complessivo massimo di 10 mesi di congedo
parentale.
È previsto un bonus di un mese di astensione per il papà che
abbia utilizzato almeno 3 mesi di congedo parentale. In questo
caso il limite individuale per il padre viene elevato a 7 mesi ed il
limite di coppia ad 11 mesi. Quando vi sia un solo genitore, questi
ha diritto ad usufruire di 10 mesi di permesso.
Il periodo di congedo parentale può essere usufruito in modo
continuativo o frazionato se fra un periodo e l’altro vi è la
ripresa lavorativa.
Documentazione: presentare apposita richiesta al proprio
Dirigente Responsabile almeno 15 giorni prima dell’inizio del
congedo (MOD-ORLA-09-AR)
Riferimenti normativi: D.lgs.151/2001 art.32
Aspetti economici: indennità pari al 30% della retribuzione per
un periodo massimo tra i genitori pari a mesi 6; il contratto
Sanitario prevede una norma di miglior favore con retribuzione
al 100% dei primi 30 giorni nell’ambito dei 6 mesi.
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CONGEDI PER MALATTIA DEL BAMBINO
Entrambi
i
genitori,
possono
assentarsi
dal
lavoro
alternativamente per periodi corrispondenti alle malattie del
bambino di età inferiore ai 3 anni, su presentazione del
certificato del pediatra.
Dai 3 agli 8 anni di età del bambino è prevista la possibilità di
assenza dal lavoro non retribuita nel limite di 5 giorni ogni anno
del bambino per ciascun genitore.
Nel caso di due gemelli il numero di giorni di permesso per
malattia dei bambini raddoppia.
Non sono previste visite di controllo.
Documentazione: presentare apposita richiesta al proprio
Dirigente Responsabile (MOD-ORLA-10-AR) corredata di
certificato di malattia rilasciato da un medico specialista
convenzionato con il S.S.N., ed una dichiarazione che attesti che
l’altro genitore non sia in congedo per lo stesso periodo e per il
medesimo motivo e di quanti giorni ha fruito per malattia figlio
nell’ultimo anno del bambino.
Riferimenti normativi: D.lgs.151/2001 art.47 – CCNL Integ. 2001
art.17
Aspetti economici: 30 giorni complessivi tra i genitori per ogni
anno del bambino fino al terzo retribuiti al 100%
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ADOZIONE E AFFIDO
La Legge Finanziaria 2008 equipara il trattamento dei genitori
adottivi e affidatari a quello dei genitori naturali in materia di
congedi di maternità, paternità e congedi parentali.
Congedo di maternità:
• Adozioni Nazionali: il congedo deve essere fruito durante i
primi 5 mesi successivi all’effettivo ingresso del minore
nella famiglia della lavoratrice.
• Adozioni Internazionali: il congedo può essere fruito anche
prima dell’ingresso del minore in Italia, durante il periodo di
permanenza all’estero.
La durata complessiva del congedo è di 5 mesi.
• Affido: il congedo può essere fruito entro 5 mesi
dell’affidamento per un periodo massimo di mesi 3.
Il congedo non richiesto dalla lavoratrice spetta alle medesime
condizioni al lavoratore.
Documentazione: l’ente autorizzato che ha curato la procedura
di adozione/affido certifica la data di ingresso in famiglia e, per
le adozioni internazionali, anche la durata del periodo di
permanenza all’estero della lavoratrice/lavoratore.
Riferimenti normativi: art.2 Legge 24 dicembre 2007 n.244
(Finanziaria 2008) commi 452- 456, D.lgs.151/2001
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Congedo parentale:
Può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia
l’età del minore, entro 8 anni dall’ingresso del minore in famiglia
e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.
Per il congedo parentale si applicano le stesse disposizioni
previste dal D.lgs.151/2001.
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