contratto montacarichi - Camera di Commercio di Lodi

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contratto montacarichi - Camera di Commercio di Lodi
CONTRATTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO
DI
MANUTENZIONE
DELL’ASCENSORE
MONTACARICHI INSTALLATO NELLA SEDE
DELLA CCIAA DI LODI – CUP B19H10000680005
FRA
Camera di Commercio di Lodi, con sede in Lodi – via Haussmann, 15 (cap. 26900) –
P.IVA 11125130150, nella persona del Segretario Generale, dr.ssa Federica Pasinetti
E
Tosca Ascensori Srl – P. IVA 08013030153 - sede in via del Guado Snc – Località Sesto
Pergola – 26817 San Martino In Strada (LO) - di seguito denominata impresa fornitrice,
nella persona del legale rappresentante/procuratore speciale, di seguito denominata
impresa fornitrice.
ART. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO
Il presente contratto ha per oggetto il servizio di manutenzione dell’ascensore
montacarichi CTR J102836 MTR 47 a norma del dpr n. 162/99.
ART. 2 –MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
La manutenzione sarà eseguita mediante:
a) verifiche mensili dell’impianto con lubrificazione, pulizia e fornitura di pezzate e lubrificanti
da effettuarsi entro l’ultimo giorno utile del mese di riferimento;
b) verifica semestrale delle componenti essenziali dell’impianto con annotazione dei relativi
risultati sul relativo libretto, come prescritto dalla Legge, da effettuarsi entro l’ultimo giorno
utile del semestre di riferimento;
c) segnalazione tempestiva delle necessità di riparazione e/o sostituzione della parti rotte e/o
logorate e relativi adempimenti secondo disposizione di legge;
d) sospensione immediata del funzionamento dell’impianto in caso di pericolo;
e) pronto intervento, entro le 24 h successive, durante il normale orario di lavoro (dal lunedì al
venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00) per riattivare l’esercizio dell’impianto;
f) pulizia semestrale della fossa, da effettuarsi entro l’ultimo giorno utile del semestre di
riferimento;
ART. 3 DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto di manutenzione decorrerà dal 01/01/2011 fino al 31/12/2016
La Camera di Commercio di Lodi si riserva il diritto di rinnovare il contratto, dietro
esplicito accordo tra le parti, per massimo tre annualità, nel rispetto della normativa
vigente.
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ART. 4 – OBBLIGHI DEL PRESTATORE
L’impresa fornitrice si obbliga a:
− concordare con l’Ufficio Provveditorato qualsiasi intervento di manutenzione
straordinaria;
− garantire la regolare esecuzione dei lavori di manutenzione, al fine di evitare disservizi
di qualsiasi natura;
− segnalare alla Camera di Commercio, di volta in volta e con la dovuta tempestività, i
casi di anomalia e irregolarità nel funzionamento degli impianti, rilevati nel corso della
manutenzione ordinaria, per individuare eventuali interventi che si rendessero
necessari;
− segnalare tempestivamente tutti gli interventi di manutenzione straordinaria o di
integrazione impiantistica che ritenesse utili al fine di garantire il corretto
funzionamento degli impianti.
− per ciascun intervento proposto, presentare un preventivo che dovrà essere
esplicitamente approvato dalla Camera di Commercio di Lodi.
ART. 5 – PREZZI DEL SERVIZIO
I prezzi per l’espletamento del servizio si pattuiscono come segue:
Tipologia
Manutenzione
ordinaria annuale
Parametri
Costo annuale
Pulizia semestrale
della fossa
Costo annuale
Costi
€ 585,86+IVA
€ 70,00+IVA
ART. 6 – REVISIONE DEL CORRISPETTIVO
In conformità al disposto dell’art. 115 del D.Lgs. 163/2006, su richiesta dell’impresa fornitrice
(che dovrà pervenire entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di riferimento), si
provvederà alla revisione periodica, su base annuale, dei corrispettivi di cui al precedente art.
5.
La revisione verrà operata all’esito di un’istruttoria condotta dai soggetti responsabili
dell’esecuzione del presente contratto, sulla base dell’indice Istat di variazione dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati.
ART. 7 PENALI
La Camera di Commercio, a suo insindacabile giudizio, si riserva di applicare una somma
equivalente all’1% dell’importo fatturato per manutenzione ordinaria per ogni giorno di ritardo
rispetto ai tempi indicati al precedente art. 2.
L’applicazione delle penali sarà effettuata, previa comunicazione scritta all’impresa fornitrice,
mediante trattenuta in sede di liquidazione della prima fattura utile.
Resta comunque impregiudicato il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
La Camera ha comunque la facoltà di procedere a spese dell’impresa fornitrice all’esecuzione
d’ufficio, totale o parziale, dei mancati servizi.
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ART. 8 - SUBAPPALTO
Non è ammesso il subappalto del servizio in quanto non indicato in sede di offerta.
ART. 9 – ADEMPIMENTI IN TEMA DI LAVORO, PREVIDENZA E
ASSISTENZA
Tutto il personale assunto e adibito al servizio è sotto la diretta ed esclusiva direzione e
responsabilità dell’impresa fornitrice la quale è obbligata al rispetto della normativa applicabile
con riferimento alle eventuali diverse tipologie contrattuali applicate.
L’impresa fornitrice si obbliga all'osservanza di tutte le leggi, i regolamenti e gli accordi
collettivi regolanti il rapporto di lavoro instaurato col proprio personale, a prescindere dal tipo
di CCNL adottato.
L’impresa fornitrice si obbliga altresì all'adempimento di tutti gli obblighi e di tutti gli oneri
concernenti le assicurazioni generali obbligatorie, ivi compresa l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro.
Di conseguenza l’impresa fornitrice si impegna in caso di inadempienza ai suddetti obblighi e
oneri a sollevare la Camera di Commercio da ogni e qualsiasi responsabilità assumendo a
proprio carico tutte le relative conseguenze, nonché le eventuali sanzioni civili e penali
previste dalle disposizioni vigenti in materia.
L’impresa fornitrice dovrà osservare nei riguardi del proprio personale, e se costituita sotto
forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci – lavoratori impiegati nell’esecuzione
dei servizi oggetto dell’appalto, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in
materia di rapporto di lavoro, di previdenza, assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del
lavoro.
ART. 10 - PAGAMENTI
La fattura dovrà dettagliare il tipo
di intervento effettuato ed indicare il cup
B19H10000680005. Non sarà riconosciuta alcuna prestazione aggiuntiva rispetto a quanto
stabilito nel presente contratto se non espressamente richiesta con comunicazione scritta.
L'impresa fornitrice pertanto non potrà avanzare alcuna pretesa di pagamento di fatture per
prestazioni aggiuntive non autorizzate.
I pagamenti saranno effettuati di norma entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura,
sempre che queste siano regolari, salvo i casi in cui si debba procedere all'applicazione della
penale prevista al precedente art. 7 del presente contratto.
Qualora l’impresa fornitrice risulti inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali obbligatori e con il pagamento delle retribuzioni correnti dovute al personale
dedicato al servizio, la Camera di Commercio procederà alla sospensione del pagamento del
corrispettivo ed assegnerà all’Impresa fornitrice del servizio il termine massimo di 20 (venti)
giorni entro il quale procedere alla regolarizzazione della sua posizione. Il pagamento del
corrispettivo sarà effettuato solo ad avvenuta regolarizzazione, comprovata da idonea
documentazione. L’impresa fornitricenon potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento
di danni o riconoscimenti di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.
ART. 11 – CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 118 comma 1 del D.lgs. 163/2006, è vietata la cessione
anche parziale del contratto.
L’impresa fornitrice non potrà cedere a terzi i crediti verso la Camera di Commercio sorti in
esecuzione del presente contratto.
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ART. 12 – RISOLUZIONE CONTRATTO
Salve le ipotesi particolari regolate nel presente accordo, la risoluzione totale del contratto
trova disciplina nelle disposizioni del Codice Civile di cui agli artt. 1453 e ss.
La Camera di Commercio di Lodi si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:
a) impiego di personale non regolarmente assunto e per il quale non si versino regolarmente i
contributi assistenziali, previdenziali ed assicurativi obbligatori;
b) qualora il mancato rispetto dei termini di cui all’art. 2 comporti un grave danno a carico della
Camera di Commercio;
c) cessione a terzi del presente contratto;
d) avvio a carico dell’impresa fornitricedelle procedure di fallimento o di concordato preventivo.
e) adozione nei confronti dell'impresa fornitrice del servizio di provvedimenti di sequestro o di
pignoramento dei beni;
f) subappalto del servizio non espressamente autorizzato dalla Camera di Commercio;
g) mancato pagamento dei contributi obbligatori e delle retribuzioni dovute;
Qualora si verificasse quanto previsto al precedente punto g), la Camera di Commercio potrà
procedere alla risoluzione del contratto e destinerà gli importi non liquidati al soddisfacimento
dei crediti vantati a norma di legge, di contratto ed accordi collettivi, dal personale e dagli
Istituti previdenziali.
In caso di risoluzione del contratto o di mancato fornitura per cause imputabili all'impresa
fornitrice, la Camera di Commercio si riserva la facoltà di ricorrere ad altro fornitore all’impresa
il risarcimento del danno e degli eventuali maggiori oneri.
Art. 13 - CONTROVERSIE
Tutte le controversie nascenti dalla presente convenzione verranno deferite alla Camera di
Commercio scelta dalla controparte e risolte secondo il Regolamento di conciliazione adottato
dalla stessa.
In alternativa alla conciliazione oppure qualora la stessa non fosse andata a buon fine, le
controversie possono essere devolute in via esclusiva ad una arbitro unico, in conformità del
Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte che le parti dichiarano di conoscere ed
accettare interamente.
ART. 14 RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si fa riferimento alle
disposizioni in materia di appalti pubblici di servizi e al Codice civile.
ART. 15 - ALTRE INFORMAZIONI
Trattamento dei dati
Ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 196/2003 i dati raccolti sono destinati alla procedura di
assegnazione del servizio ed il loro conferimento ha natura facoltativa, fermo restando che
l’impresa che intende stipulare il contratto deve fornire alla Stazione appaltante la
documentazione richiesta dalla vigente normativa. La mancata produzione dei predetti
documenti comporta la mancata assegnazione del servizio
Ai sensi dell’art.11 del D.leg.vo 196/2003 i dati forniti dall’Impresa fornitrice saranno trattati
dalla Camera di Commercio esclusivamente per le finalità connesse all’affidamento del
servizio e per l’eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto. I dati raccolti
possono essere comunicati al personale dell’Ente appaltante che cura i procedimenti ad esso
correlati ed esibiti ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della legge 241/1990.
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I diritti dell’interessato sono quelli stabiliti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Titolare del
trattamento dei dati è la C.C.I.A.A. di Lodi e Responsabile del Trattamento è il Dirigente
dell’Area Amministrazione.
ART. 16 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Qualora l’impresa fornitrice non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010
per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente incarico, il presente contratto si risolve
di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
Lodi, _____________________
PER LA
CAMERA DI COMMERCIO DI LODI
Il Dirigente dell’Area Amministrazione
(Federica Pasinetti)
PER LA DITTA
TOSCA ASCENSORI SRL
Il Legale Rappresentante/
Procuratore Speciale
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