contratto montacarichi - Camera di Commercio di Lodi
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contratto montacarichi - Camera di Commercio di Lodi
CONTRATTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL’ASCENSORE MONTACARICHI INSTALLATO NELLA SEDE DELLA CCIAA DI LODI – CUP B19H10000680005 FRA Camera di Commercio di Lodi, con sede in Lodi – via Haussmann, 15 (cap. 26900) – P.IVA 11125130150, nella persona del Segretario Generale, dr.ssa Federica Pasinetti E Tosca Ascensori Srl – P. IVA 08013030153 - sede in via del Guado Snc – Località Sesto Pergola – 26817 San Martino In Strada (LO) - di seguito denominata impresa fornitrice, nella persona del legale rappresentante/procuratore speciale, di seguito denominata impresa fornitrice. ART. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO Il presente contratto ha per oggetto il servizio di manutenzione dell’ascensore montacarichi CTR J102836 MTR 47 a norma del dpr n. 162/99. ART. 2 –MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO La manutenzione sarà eseguita mediante: a) verifiche mensili dell’impianto con lubrificazione, pulizia e fornitura di pezzate e lubrificanti da effettuarsi entro l’ultimo giorno utile del mese di riferimento; b) verifica semestrale delle componenti essenziali dell’impianto con annotazione dei relativi risultati sul relativo libretto, come prescritto dalla Legge, da effettuarsi entro l’ultimo giorno utile del semestre di riferimento; c) segnalazione tempestiva delle necessità di riparazione e/o sostituzione della parti rotte e/o logorate e relativi adempimenti secondo disposizione di legge; d) sospensione immediata del funzionamento dell’impianto in caso di pericolo; e) pronto intervento, entro le 24 h successive, durante il normale orario di lavoro (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00) per riattivare l’esercizio dell’impianto; f) pulizia semestrale della fossa, da effettuarsi entro l’ultimo giorno utile del semestre di riferimento; ART. 3 DURATA DEL CONTRATTO Il contratto di manutenzione decorrerà dal 01/01/2011 fino al 31/12/2016 La Camera di Commercio di Lodi si riserva il diritto di rinnovare il contratto, dietro esplicito accordo tra le parti, per massimo tre annualità, nel rispetto della normativa vigente. 1 ART. 4 – OBBLIGHI DEL PRESTATORE L’impresa fornitrice si obbliga a: − concordare con l’Ufficio Provveditorato qualsiasi intervento di manutenzione straordinaria; − garantire la regolare esecuzione dei lavori di manutenzione, al fine di evitare disservizi di qualsiasi natura; − segnalare alla Camera di Commercio, di volta in volta e con la dovuta tempestività, i casi di anomalia e irregolarità nel funzionamento degli impianti, rilevati nel corso della manutenzione ordinaria, per individuare eventuali interventi che si rendessero necessari; − segnalare tempestivamente tutti gli interventi di manutenzione straordinaria o di integrazione impiantistica che ritenesse utili al fine di garantire il corretto funzionamento degli impianti. − per ciascun intervento proposto, presentare un preventivo che dovrà essere esplicitamente approvato dalla Camera di Commercio di Lodi. ART. 5 – PREZZI DEL SERVIZIO I prezzi per l’espletamento del servizio si pattuiscono come segue: Tipologia Manutenzione ordinaria annuale Parametri Costo annuale Pulizia semestrale della fossa Costo annuale Costi € 585,86+IVA € 70,00+IVA ART. 6 – REVISIONE DEL CORRISPETTIVO In conformità al disposto dell’art. 115 del D.Lgs. 163/2006, su richiesta dell’impresa fornitrice (che dovrà pervenire entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di riferimento), si provvederà alla revisione periodica, su base annuale, dei corrispettivi di cui al precedente art. 5. La revisione verrà operata all’esito di un’istruttoria condotta dai soggetti responsabili dell’esecuzione del presente contratto, sulla base dell’indice Istat di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. ART. 7 PENALI La Camera di Commercio, a suo insindacabile giudizio, si riserva di applicare una somma equivalente all’1% dell’importo fatturato per manutenzione ordinaria per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi indicati al precedente art. 2. L’applicazione delle penali sarà effettuata, previa comunicazione scritta all’impresa fornitrice, mediante trattenuta in sede di liquidazione della prima fattura utile. Resta comunque impregiudicato il risarcimento dell’eventuale maggior danno. La Camera ha comunque la facoltà di procedere a spese dell’impresa fornitrice all’esecuzione d’ufficio, totale o parziale, dei mancati servizi. 2 ART. 8 - SUBAPPALTO Non è ammesso il subappalto del servizio in quanto non indicato in sede di offerta. ART. 9 – ADEMPIMENTI IN TEMA DI LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA Tutto il personale assunto e adibito al servizio è sotto la diretta ed esclusiva direzione e responsabilità dell’impresa fornitrice la quale è obbligata al rispetto della normativa applicabile con riferimento alle eventuali diverse tipologie contrattuali applicate. L’impresa fornitrice si obbliga all'osservanza di tutte le leggi, i regolamenti e gli accordi collettivi regolanti il rapporto di lavoro instaurato col proprio personale, a prescindere dal tipo di CCNL adottato. L’impresa fornitrice si obbliga altresì all'adempimento di tutti gli obblighi e di tutti gli oneri concernenti le assicurazioni generali obbligatorie, ivi compresa l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Di conseguenza l’impresa fornitrice si impegna in caso di inadempienza ai suddetti obblighi e oneri a sollevare la Camera di Commercio da ogni e qualsiasi responsabilità assumendo a proprio carico tutte le relative conseguenze, nonché le eventuali sanzioni civili e penali previste dalle disposizioni vigenti in materia. L’impresa fornitrice dovrà osservare nei riguardi del proprio personale, e se costituita sotto forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci – lavoratori impiegati nell’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza, assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro. ART. 10 - PAGAMENTI La fattura dovrà dettagliare il tipo di intervento effettuato ed indicare il cup B19H10000680005. Non sarà riconosciuta alcuna prestazione aggiuntiva rispetto a quanto stabilito nel presente contratto se non espressamente richiesta con comunicazione scritta. L'impresa fornitrice pertanto non potrà avanzare alcuna pretesa di pagamento di fatture per prestazioni aggiuntive non autorizzate. I pagamenti saranno effettuati di norma entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, sempre che queste siano regolari, salvo i casi in cui si debba procedere all'applicazione della penale prevista al precedente art. 7 del presente contratto. Qualora l’impresa fornitrice risulti inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e con il pagamento delle retribuzioni correnti dovute al personale dedicato al servizio, la Camera di Commercio procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo ed assegnerà all’Impresa fornitrice del servizio il termine massimo di 20 (venti) giorni entro il quale procedere alla regolarizzazione della sua posizione. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato solo ad avvenuta regolarizzazione, comprovata da idonea documentazione. L’impresa fornitricenon potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimenti di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi. ART. 11 – CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO Ai sensi di quanto previsto dall’art. 118 comma 1 del D.lgs. 163/2006, è vietata la cessione anche parziale del contratto. L’impresa fornitrice non potrà cedere a terzi i crediti verso la Camera di Commercio sorti in esecuzione del presente contratto. 3 ART. 12 – RISOLUZIONE CONTRATTO Salve le ipotesi particolari regolate nel presente accordo, la risoluzione totale del contratto trova disciplina nelle disposizioni del Codice Civile di cui agli artt. 1453 e ss. La Camera di Commercio di Lodi si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: a) impiego di personale non regolarmente assunto e per il quale non si versino regolarmente i contributi assistenziali, previdenziali ed assicurativi obbligatori; b) qualora il mancato rispetto dei termini di cui all’art. 2 comporti un grave danno a carico della Camera di Commercio; c) cessione a terzi del presente contratto; d) avvio a carico dell’impresa fornitricedelle procedure di fallimento o di concordato preventivo. e) adozione nei confronti dell'impresa fornitrice del servizio di provvedimenti di sequestro o di pignoramento dei beni; f) subappalto del servizio non espressamente autorizzato dalla Camera di Commercio; g) mancato pagamento dei contributi obbligatori e delle retribuzioni dovute; Qualora si verificasse quanto previsto al precedente punto g), la Camera di Commercio potrà procedere alla risoluzione del contratto e destinerà gli importi non liquidati al soddisfacimento dei crediti vantati a norma di legge, di contratto ed accordi collettivi, dal personale e dagli Istituti previdenziali. In caso di risoluzione del contratto o di mancato fornitura per cause imputabili all'impresa fornitrice, la Camera di Commercio si riserva la facoltà di ricorrere ad altro fornitore all’impresa il risarcimento del danno e degli eventuali maggiori oneri. Art. 13 - CONTROVERSIE Tutte le controversie nascenti dalla presente convenzione verranno deferite alla Camera di Commercio scelta dalla controparte e risolte secondo il Regolamento di conciliazione adottato dalla stessa. In alternativa alla conciliazione oppure qualora la stessa non fosse andata a buon fine, le controversie possono essere devolute in via esclusiva ad una arbitro unico, in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte che le parti dichiarano di conoscere ed accettare interamente. ART. 14 RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si fa riferimento alle disposizioni in materia di appalti pubblici di servizi e al Codice civile. ART. 15 - ALTRE INFORMAZIONI Trattamento dei dati Ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 196/2003 i dati raccolti sono destinati alla procedura di assegnazione del servizio ed il loro conferimento ha natura facoltativa, fermo restando che l’impresa che intende stipulare il contratto deve fornire alla Stazione appaltante la documentazione richiesta dalla vigente normativa. La mancata produzione dei predetti documenti comporta la mancata assegnazione del servizio Ai sensi dell’art.11 del D.leg.vo 196/2003 i dati forniti dall’Impresa fornitrice saranno trattati dalla Camera di Commercio esclusivamente per le finalità connesse all’affidamento del servizio e per l’eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto. I dati raccolti possono essere comunicati al personale dell’Ente appaltante che cura i procedimenti ad esso correlati ed esibiti ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della legge 241/1990. 4 I diritti dell’interessato sono quelli stabiliti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Titolare del trattamento dei dati è la C.C.I.A.A. di Lodi e Responsabile del Trattamento è il Dirigente dell’Area Amministrazione. ART. 16 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA Qualora l’impresa fornitrice non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente incarico, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. Lodi, _____________________ PER LA CAMERA DI COMMERCIO DI LODI Il Dirigente dell’Area Amministrazione (Federica Pasinetti) PER LA DITTA TOSCA ASCENSORI SRL Il Legale Rappresentante/ Procuratore Speciale __________________________________ ________________________ 5